- Cosa
pensi del fatto che la legge riconosca a Presidi
e Direttori didattici la funzione dirigenziale
(come previsto dal R.D. del 1924), senza
prevedere la struttura organizzativa (OO.CC.,
rapporti tra tutte le componenti scolastiche
ecc.) che dovrà governare la scuola
dell'autonomia? In che modo tale
"dirigismo" potrà essere compatibile
con una gestione democratica della scuola?
Riccardo1 - Davide1
|
- Ti
pare normale che la lex deleghi al Governo il
compito di ridefinire gli organismi collegiali di
livello nazionale e periferico, senza indicare
dei criteri precisi sulle competenze, sui
rapporti con l'Amministrazione scolastica e coi
singoli Istituti?
Riccardo2 - Davide2
|
- Cosa
pensi del fatto che, proprio là dove si parla di
delega a Regioni ed EE.LL. delle funzioni
amministrative (art. 21, c.18), non venga
indicata, tra le "materie" da
trasferire, proprio l'istruzione? Può forse
essere considerato sintomatico il fatto che la legge,
mentre garantisce il trasferimento agli EE.LL di
gran parte degli uffici periferici statali,
continui ad assicurare tutte le funzioni
amministrative tradizionali al Ministero P.I. e
ai suoi organi periferici (Provveditorati e
Sovrintendenze)?
Riccardo3 - Davide3
|
- Ti
pare che per "autonomia organizzativa"
si debba soltanto intendere -come vuole la legge-:
a) il superamento della tradizionale unità
oraria delle lezioni;
b) il superamento dell'unitarietà del
gruppo-classe;
c) la possibilità di modificare il calendario
scolastico?
Riccardo4 - Davide4
|
- Secondo
te, quali aspetti previsti dalla lex, nel campo
dell'autonomia didattica (ivi incluse le
attività extrascolastiche ed extracurricolari),
non possono essere assolutamente realizzati sulla
base della normativa già in vigore (al punto che
si possa con sicurezza dire: "La legge,
almeno in questo caso, rappresenta un passo
avanti").
Riccardo5 - Davide5
|
- Come
tu saprai, oltre allo stanziamento previsto per
il progetto "Scuola aperta" (L. n.
425/96, art. 3, c. 5), la lex Bassanini non
prevede risorse aggiuntive. Nella stesura
iniziale erano previste due fonti di
finanziamento: a) contributi ordinari e
perequativi da parte dello Stato; b) contributi
delle famiglie sulla base del reddito (norma,
quest'ultima, subito bocciata in Parlamento
perché avrebbe determinato una gerarchizzazione
delle scuole). Ora, mi sai dire da chi andremo a
cercare i necessari finanziamenti per realizzare
l'autonomia?
Riccardo6 - Davide6
|
- Più
in generale, mi sai spiegare perché, pur avendo
il Ministero già concesso, coi D.D. del '74,
ampia autonomia alle scuole, questa non e' mai
stata realizzata, o comunque si e' svuotata
presto di contenuto? Ti sembra che esistano
differenza "sostanziali" tra
l'autonomia concessa coi D.D. e questa prevista
dal Ddl Bassanini?
Riccardo7 - Davide7
|
- In conclusione: tu hai l'impressione che, nonostante
i suoi evidenti limiti, la lex Bassanini, quando
parla di "autonomia dell'intero sistema
formativo", offra sufficienti strumenti
(poteri decisionali) per realizzarla? o comunque
secondo te la legge costituisce una buona base di
partenza?
Riccardo8 - Davide8
|