Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del personale della Scuola e dell'Amministrazione
Ufficio VII

Nota 20 giugno 2003

Prot. DGPSA/Uff.VII/2271

Oggetto: Contratto Collettivo Decentrato Nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2003/2004

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, il Contratto Collettivo Decentrato Nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2003/2004, sottoscritto in data 20 giugno 2003.

Le SS. LL. vorranno immediatamente attivarsi al fine di avviare , in linea con quanto disposto, la contrattazione decentrata periferica a cui si rimette la definizione di criteri e procedure di impiego di personale, in relazione anche a specifiche esigenze e situazioni locali.

Si raccomanda la massima tempestività al fine di garantire l'ordinato avvio del prossimo anno scolastico.

Le scadenze per operazioni di utilizzazione saranno stabilite in sede di contrattazione decentrata regionale; al fine, comunque, di regolare le operazioni relative alle procedure del Sistema Informativo tali scadenze non debbono essere protratte oltre il 15.07.2003.

Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. debbono essere presentate entro il termine del 12 luglio 2003.

Le eventuali domande di rinuncia alla proroga d'ufficio del trasferimento annuale debbono essere presentate entro lo stesso termine del 12 luglio 2003.

La presente circolare, con allegato il Contratto Collettivo Decentrato Nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2003/2004, viene diffusa, al fine di assicurarne la tempestiva conoscenza, attraverso il sito Internet (www.istruzione.it) e la rete Intranet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
A. Zucaro


Moduli


CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’ANNO SCOLASTICO 2003/2004

INDICE

Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto *

Art. 2 - Personale della scuola avente titolo alla proroga del trasferimento annuale *

TITOLO I *

Art. 3 - Docenti destinatari delle utilizzazioni *

Art. 4 - Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità *

5 - Assegnazione del personale nel circolo e nell’istituto *

Art. 6 - Criteri di articolazione delle utilizzazioni *

Art. 7 - Assegnazioni provvisorie personale docente *

Art. 8 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria *

Art. 9 - Sequenza operativa *

TITOLO II *
PERSONALE EDUCATIVO *

Art. 10 - Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie *

TITOLO III *
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO *

Art. 11 - Personale A.T.A. destinatario delle utilizzazioni *

Art. 12 - Criteri per la determinazione delle disponibilità del personale A.T.A. *

Art. 13 - Ulteriori criteri per la determinazione delle disponibilità riferiti al profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. *

Art. 14 - Utilizzazione del personale A.T.A. in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate coinvolte nel dimensionamento. *

Art. 15 - Assegnazione del personale A.T.A. alle sedi associate, alle succursali e ai plessi. *

Art. 16 - Criteri di articolazione delle utilizzazioni *

Art. 17 - Criteri di individuazione di situazioni di soprannumero *

Art. 18 - Assegnazioni provvisorie *

Art. 19 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria *

Art. 20 - Sequenza operativa *

Art. 21 - Attività di formazione finalizzata alla riconversione professionale *

TITOLO IV *
DISPOSIZIONE COMUNE *

ALLEGATO 1 - Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente *

ALLEGATO 2 – Tabella di valutazione dei titoli per le assegnazioni provvisorie del personale docente *

NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEI DOCENTI *

ALLEGATO 3 - Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria - personale docente *

ALLEGATO 4 - Tabella di valutazione dei titoli per il personale A.T.A. (1) *

ALLEGATO 5 - Tabella per le assegnazioni provvisorie per il personale A.T.A.(1) *

NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE A.T.A. *

ALLEGATO 6 *

- Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria – *

Personale A.T.A. *

 


 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’ANNO SCOLASTICO 2003/2004.

L'anno 2003 il giorno 20 del mese di giugno, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,

TRA

la delegazione di parte datoriale costituita con D.M. 3743/MR del 26.11.2001

E

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. Scuola e S.N.A.L.S. CONF.S.A.L. firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

il presente contratto sostituisce il C.C.D.N. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. siglato in data 29/05/2002.

Entro giorni 30 dalla sottoscrizione del presente contratto e comunque in tempo utile per l’avvio del prossimo anno scolastico, le parti definiranno in sede contrattuale le modalità di sostituzione del direttore dei servizi generali e amministrativi.

 

Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

  1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ai docenti di cui agli artt.43 e 44 della legge n. 270/82.
  2. Il presente contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2003/04 secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto scuola e specificatamente nell’art.55 del C.C.N.I. del 31/08/1999 - è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in sovrannumero anche in relazione alla necessità di conseguire i risultati finanziari indicati agli artt.20 e 21 della legge n. 488 del 23/12/1999, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti - per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante; in quest’ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.
  3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, ed hanno validità per l’anno scolastico 2003/04.
  4. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici, e la costituzione di posti part time come definito nell’art. 4 del presente contratto,la contrattazione decentrata regionale definirà i criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità.
  5. Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. territoriali, sarà predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità, ed eventuali, successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L., integrati dalla presente contrattazione.
  6. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni é formulata secondo le tabelle per i trasferimenti d'ufficio allegate al C.C.D.N. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 15 gennaio 2003; in considerazione del fatto che nel predetto contratto sono allegate tabelle unificate per i trasferimenti a domanda e d’ufficio, tali tabelle ( All. 1) vengono riportate unite al presente contratto con le seguenti precisazioni:
    • nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso;
    • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
    • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni.

La valutazione dei titoli ai fini delle assegnazioni provvisorie è anche stabilita dal presente contratto (ALLEGATO 2).

  1. Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio nazionale il termine entro il quale devono essere presentate le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria è fissato, per tutto il personale docente, educativo A.T.A. alla data 12/07/2003.

 

Art. 2 - Personale della scuola avente titolo alla proroga del trasferimento annuale

  1. Sono disposte, ad eccezione delle figure uniche, le proroghe d’ufficio dei trasferimenti annuali effettuati per l’anno scolastico 1999/00 già confermate nell’anno scolastico 2002/03. Tali proroghe non saranno più disposte a partire dall’ A.S. 2004/05.
  2. Il personale che non intende avvalersi della proroga d’ufficio del trasferimento annuale, deve presentare apposita domanda di rinuncia entro gli stessi termini di cui al precedente art. 1 comma 7.
  3. In caso di concorrenza di più aventi diritto alla proroga del trasferimento annuale, prevale il personale che ha ottenuto il trasferimento medesimo da un maggior numero di anni scolastici. A parità di anni ha diritto a permanere sul posto colui che, a suo tempo, ha ottenuto il trasferimento annuale con la precedenza e/o il punteggio maggiore. In caso di ulteriore parità la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.
  4. I beneficiari delle precedenze previste per l’assistenza ai parenti handicappati che abbiano conseguito il trasferimento annuale, per ottenere la proroga di detto trasferimento debbono presentare annualmente la documentazione richiesta dall’art.11 del C.C.D.N. del 15/01/2003, attestante la permanenza dei requisiti che danno titolo alla relativa precedenza.

 

TITOLO I

PERSONALE DOCENTE

Art. 3 - Docenti destinatari delle utilizzazioni

  1. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici, e la costituzione di posti part time come definito nell’art. 4 del presente contratto, i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l’a.s.2003/04 sono:
    1. i docenti in soprannumero sull’organico di titolarità;
    2. i docenti trasferiti quali soprannumerari nello stesso anno scolastico o nei 5 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati nell’istituzione scolastica o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nei comuni viciniori nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità;
    3. i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art.5 del C.C.D.N. del 15/01/2003 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell’art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.
    4. i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino titolari o soprannumerari sulla D.O.P. o senza sede definitiva;
    5. i docenti titolari D.O.P. nell’anno scolastico 2002/03 trasferiti d’ufficio su sede nell’anno scolastico 2003/04;
    6. i titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della scuola secondaria di secondo grado;
    7. i docenti immessi in ruolo senza sede con decorrenza giuridica 2003/04;
    8. i docenti senza sede per altro titolo (riammessi in servizio, etc);
    9. i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
    10. i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero. In tale categoria rientrano anche i docenti di educazione musicale che chiedono di essere utilizzati su posti di strumento musicale qualora vi sia esubero a livello provinciale; questi ultimi posso chiedere di essere utilizzati nella predetta classe di concorso solo se inseriti nella relativa graduatoria permanente; le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella prima fascia della predetta graduatoria che precedono il richiedente;
    11. i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedano di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso ordine di scuola.
    12. I docenti di scuola elementare titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nell’ambito del circolo di titolarità o in altro circolo, nel caso in cui nel proprio non vi siano posti disponibili;
    13. i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;
    14. i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n.270/82;
    15. gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, in possesso almeno di titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della L.124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C allegata al D.M. 39/98.

 

  1. I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti per i quali siano in possesso dell’abilitazione corrispondente.
  2. Il personale in soprannumero, titolare D.O.P. e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto nel seguente ordine:
  1. Insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
  2. Altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione;
  3. Insegnamenti appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);
  4. Insegnamenti a cui può accedere sulla base del titolo di studio per il quale ha avuto accesso al ruolo di appartenenza.
  1. Al fine di assicurare un corretto avvio dell'anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nella classe di concorso e nella provincia di appartenenza; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.
  1. Il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento ed i docenti di sostegno negli istituti di istruzione secondaria che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.
  2. Per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati dall’amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi, nonché per quelli che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione professionale, si procede a proroghe anche d’ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda; per i predetti docenti in possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi intensivi si procede anche d’ufficio, tenuto conto dell’impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi.
  3. Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso ovvero in altra area di sostegno, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella C, sono utilizzati, in base ai criteri stabiliti nei commi precedenti del presente articolo, sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell’area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.
  4. Gli insegnanti tecnico-pratici utilizzati in provincia diversa da quella di titolarità per le iniziative sperimentali di diffusione delle tecnologie delle informazioni, anche nel caso di recepimento di tali iniziative negli ordinamenti didattici possono, a domanda, essere confermati nelle stesse attività, qualora non abbiano ottenuto il trasferimento o l'assegnazione provvisoria, e permanendo la situazione di soprannumero nella provincia di titolarità.
  5. Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto l’utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l’introduzione di nuove tecnologie nella scuola elementare, media e negli istituti comprensivi. Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:
  1. per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;
  2. per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 19/9/94 n.626 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli interessati;
  3. per la realizzazione di progetti qualificanti dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro.
  1. Gli insegnanti tecnico-pratici e assistenti di cattedra transitati nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art.8 della legge 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C in quanto la loro presenza nelle scuole di attuale assegnazione prescinde dall’esistenza dei relativi posti organici, sono confermati in utilizzazione nelle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio, ovvero assegnati a domanda per un anno in altro istituto per il medesimo insegnamento già attivato dall’ente locale.() Subordinatamente alle operazioni di utilizzazione di cui ai commi 7 e 8, gli stessi, a domanda, possono essere utilizzati su classi di concorso della tabella A e C, se in possesso del titolo di studio specificatamente previsto. Possono essere altresì, utilizzati, a domanda, anche in assenza di specifico titolo di studio, in relazione alle attività previste dalle lettere a), b) e c) del precedente comma 9.

  1. I docenti di esercitazioni didattiche presso gli istituti magistrali, compresi nei destinatari delle utilizzazioni alla lett. d), comma 1, possono essere utilizzati, a domanda, in altro ordine di scuola, per il quale siano in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento, dopo l’espletamento di tutte le utilizzazioni riguardanti tale ordine di scuola.

Art. 4 - Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità

  1. Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le OO.SS. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica, sono compresi anche i posti di sostegno aggiuntivi e quelli in deroga al rapporto 1/138, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno ivi compresi quelli derivanti dagli esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, che determinano disponibilità. Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì i posti vacanti o disponibili nell’organico derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali e le ore comunque residuate che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica.

  2. Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario.

  3. La contrattazione decentrata a livello regionale potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre quelle previste dal successivo art.6, in relazione alle specifiche situazioni locali, con l’obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio nonché favorire le iniziative volte all’educazione degli adulti.

  4. Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS., sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

 

5 - Assegnazione del personale nel circolo e nell’istituto

 

 

1. Nella scuola materna ed elementare, le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell’ambito dell’organico funzionale, sono regolate dal contratto d’Istituto. L’assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole nell’ambito dell’organico funzionale del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo. Nel caso in cui il contratto d’Istituto non venga definito, il Dirigente scolastico del circolo o istituto comprensivo si atterrà ai criteri dell’art. 25 del C.C.D.N. del 18.1.2001, richiamato nelle premesse del C.C.D.N. del 21.12.2001.(1)

  1. La sostituzione dei docenti di scuola elementare assenti fino ad un massimo di cinque giorni, avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal Collegio dei docenti, nell’ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell’orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante; sono, peraltro possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell’orario suddetto, nei limiti previsti dalla contrattazione di istituto.
  2. Nella scuola secondaria, qualora l’istituto sia articolato su più sedi che non costituiscono autonoma dotazione organica, le modalità di assegnazione dei docenti alle stesse sono regolate dal contratto di istituto.

 

 

 

 

 

 

Art. 6 - Criteri di articolazione delle utilizzazioni

  1. Le utilizzazioni sono effettuate - sulla base delle preferenze espresse dagli interessati con l’indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti obiettivi, secondo la sequenza operativa di cui al successivo art.9 e nel rispetto delle precedenze di cui all’art.8. In assenza dell’espressione delle preferenze da parte degli interessati l'utilizzazione avviene d'ufficio.
  2. Ai fini delle utilizzazioni del personale docente D.O.P. sono previste due distinte graduatorie, nelle quali confluiscono rispettivamente, le seguenti tipologie di personale:
  1. docenti appartenenti alle Dotazioni Organiche Provinciali;
  2. docenti che, successivamente alle operazioni di mobilità, risultano in soprannumero sulla specifica Dotazione Organica Provinciale;

Tali graduatorie andranno formulate secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegati al presente contratto.

  1. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente.
  2. Nelle operazioni in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero, saranno privilegiate le proroghe a domanda, cui seguiranno le proroghe d'ufficio dei docenti che hanno superato o stanno frequentando i corsi di riconversione e, ove ne ricorrano le condizioni, le nuove utilizzazioni a domanda e quindi d'ufficio. Nelle operazioni in altra provincia del personale appartenente a ruoli con situazioni di esubero, saranno privilegiate le proroghe a domanda.
  3. Le utilizzazioni per la realizzazione dei progetti saranno disposte sia per l'intero orario di cattedra sia soltanto per parte di esso, a condizione che sia salvaguardata l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra e fatta salva la continuità didattica.
  4. I docenti assegnati comunque alle predette attività non possono essere utilizzati successivamente per la copertura di cattedre e posti che vengano a rendersi disponibili.
  5. Al fine di raggiungere l’obiettivo della più ampia utilizzazione del personale in soprannumero - qualora le risorse del personale da utilizzare eccedano le disponibilità accertate - si dovrà prevedere un adeguato numero di provvedimenti di messa a disposizione e la loro ripartizione sul territorio, proporzionale alle esigenze delle singole scuole, con particolare riguardo alle scuole che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore hanno avuto una maggiore contrazione di posti e alla copertura di supplenze di durata non inferiore a cinque mesi.

8. I docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi, secondo quanto disposto dall’art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 268, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, rispetto alla nuova dotazione della scuola, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 3 del presente contratto, sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente, nonché su posti di sostegno.

In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di arricchimento dell’offerta formativa, fatto salvo l’obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.

Nell’ambito dell’autonomia organizzativa della scuola e al fine di realizzare l’impiego ottimale delle risorse, con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l’utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato come soprannumerario.

L’impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, sia con contratto a tempo indeterminato, sia aspiranti a supplenze. Analogamente l’impiego su classi di concorso affine di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta.

Resta ferma in ogni caso la possibilità per il docente in soprannumero di chiedere di partecipare alla fase delle utilizzazioni presentando la relativa istanza entro cinque giorni dall’individuazione della sua posizione di soprannumerarietà.

L’operazione si colloca nella fase prevista ai punti 13 e 28 dell’allegato 3 – sequenza operativa- .

Il docente soprannumerario è individuato sulla base della tabella di cui all’allegato 1 del presente contratto.

 

 

 

Art. 7 - Assegnazioni provvisorie personale docente

 

 

 

  1. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti e per una classe di concorso o posto per la quale si è in possesso di abilitazione anche diversa da quella di titolarità, per i seguenti motivi:

    - ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

    - ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati;

    - gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.

  2. Non sono consentite le assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina. Per personale di prima nomina si intende il personale scolastico nominato lo stesso anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.

  3. In base a quanto disposto nell’art.2 comma 2 del C.C.D.N. del 15/01/2003, può partecipare all’assegnazione provvisoria anche in altra provincia, per i soli motivi indicati nel precedente comma 1, tutto il personale docente nominato con decorrenza giuridica antecedente all'anno scolastico in cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Pertanto, per l’a.s. 2003/2004, possono chiedere l’assegnazione provvisoria anche coloro che sono stati nominati nell’anno scolastico 2002/2003.
  4. In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
  5. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria. A tal fine, il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori anziani, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune di ricongiungimento nella domanda.
  6. Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, quanto stabilito dall’art.11 del C.C.D.N. del 15/01/2003 e dall’art. 4 dell’O.M. n. 5 del 16. 1. 2003.
  7. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità.
  8. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere disposte solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico e per l’intero orario di cattedra.
  9. In sede di contrattazione regionale decentrata sarà previsto lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.
  10. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 9.

 

Art. 8 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria

  1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all’art.9 del presente C.C.D.N., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.D.N. del 15/01/2003.
  1. HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
  1. Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
  2. Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
  1. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
  1. Personale docente che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, individuato quale soprannumerario nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, nonché le utilizzazioni nella scuola di precedente titolarità del docente trasferito quale soprannumerario nei cinque anni scolastici precedenti, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituto di precedente titolarità.

  1. PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP
  1. Personale docente portatore di handicap di cui all'art.21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
  2. Personale docente che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobaltoterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
  3. Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art.33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D. L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
  1. ASSISTENZA
  1. Personale docente destinatario dell'art.33, commi 5 e 7 della citata legge 104/92:
    • coniuge e genitore, anche adottivo, di portatore di handicap in situazione di gravità;
    • unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale unicità, , deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori o residenti all’estero o handicappati.);
  1. Personale docente:
    • parente o affine entro il terzo grado e affidatario di persona handicappata in situazione di gravità.
    • che assista con continuità ed in via esclusiva un parente od un affine entro il terzo grado, portatore di handicap. A tal fine, la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art.11) del C.C.D.N. del 15/01/2003 e all’art.4 dell’O.M. n. 5 del 16.1.2003 ; in particolare i punti a), b) e d) dell’art.11, con esclusione del punto c) (documentazione per la convivenza anagrafica) superato dal disposto di cui agli artt.19 e 20 della legge n. 53 del 08/03/2000. La condizione di esclusività dell’assistenza al portatore di handicap deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
  1. lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno o, in alternativa i lavoratori padri.
  1. PERSONALE CESSATO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO A NORMA DELL’ART. 35 COMMA 5 DELLA LEGGE 27/12/2002, n.289
  1. i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista dall’art. 35 del comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.
  1. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alle assegnazioni provvisorie)
  1. il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art.2 commi 197 e 198 della legge n.549/95, destinatari della legge n.100/87 , dell’art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L.402/87, dell’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

VII PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

(limitatamente alle assegnazioni provvisorie)

  1. Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo.

 

Art. 9 - Sequenza operativa

  1. Al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione, saranno effettuate preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive.
  2. Conseguentemente le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni.
  3. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curriculare non perdenti posto, forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di cui al presente contratto. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
  4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi cui tendono le attività progettuali attraverso la valorizzazione delle risorse professionali presenti nel singolo circolo, istituto o scuole coinvolti nei singoli progetti, dovranno essere utilizzati, prioritariamente rispetto ai docenti inseriti nelle graduatorie di cui sopra, i docenti titolari o in servizio nell'istituto o nelle scuole interessate che ne facciano domanda. Lo stesso principio di priorità si applica anche per i docenti titolari o in servizio nelle scuole interessate e inclusi nelle graduatorie provinciali relative alle figure professionali previste dalla legge 426/88 e dalla legge 104/92.

  1. Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa riportata nell’allegato 3.

Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2003/04.

 

 

 

TITOLO II

PERSONALE EDUCATIVO

Art. 10 - Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie

  1. Al personale educativo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni ed assegnazione provvisorie del personale docente. In particolare in presenza di esubero provinciale si applica la disciplina per l’utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo. L’individuazione del personale soprannumerario va effettuata secondo l’ordine delle graduatorie unificate in base all’articolo 4 ter della Legge n. 333/ 2001.
  2. Qualora presso istituzioni educative maschili esistano posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità maschile, dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, siano disposte nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile) e prioritariamente presso l’istituzione di precedente titolarità. Dovrà, infine, essere garantita l'utilizzazione del personale educativo presso l'ufficio scolastico provinciale, ai sensi dell'art.73 della Legge n.270/82.
  3. Il personale educativo trasferito quale soprannumerario nell'ultimo quinquennio, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità, può richiedere l’utilizzazione nell’istituzione di precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

 

TITOLO III

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

 

Art. 11 - Personale A.T.A. destinatario delle utilizzazioni

  1. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici e la costituzione di posti part-time, come definito nell’art. 4 del presente contratto, i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l’a.s.2003/04 sono:
    1. il personale A.T.A. in soprannumero sull’organico di titolarità;
    2. il personale A.T.A. trasferito quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 5 anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato nell’istituzione scolastica o nel comune di precedente titolarità, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità;
    3. il personale A.T.A., in servizio nell’a.s. 1999/2000 in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove il personale in argomento - ai sensi dell’art.55, comma 16, punto A del CCNI del 27.01.2000 (concernente la mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2000/2001) - è riassegnato d’ufficio a partire dall’a.s. 2000/2001;
    4. il personale A.T.A. restituito ai ruoli metropolitani ai sensi dell’art.5 del C.C.D.N. del 21/12/2001 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
    5. il direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che, a norma dell’art. 35 comma 6 della legge 27/12/2002,n.289, cessa dal collocamento fuori ruolo;

    6. il personale A.T.A. che, dichiarato inidoneo a svolgere la mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente, e che, a norma dell’art. 35 comma 6 delle legge 27/12/2002 N.289, cessa dal collocamento fuori ruolo;

    7. il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che, a norma dell’art.35 comma 6 della legge 27/12/2002, n.289,cessa dal collocamento fuori ruolo, qualora non soddisfatto della sede assegnata, abbia chiesto di partecipare ai movimenti e non abbia ottenuto alcuna delle sedi richieste con la domanda di trasferimento;
    8. il personale A.T.A. immesso in ruolo ancora senza sede definitiva;
    9. il personale A.T.A. restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art.15, comma 10 del C.C.N.L. del 26/05/1999;
    10. il personale A.T.A. senza sede per altro titolo (riammessi in servizio, etc);
    11. il personale A.T.A. che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
    12. il personale A.T.A. in esubero che abbia superato o stia frequentando corsi di riconversione professionale;
    13. i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art.21 della legge n.463/78, che non abbiano presentato domanda di partecipazione ai corsi per direttore dei servizi generali ed amministrati, ovvero che pur avendola presentata non abbiano frequentato in tutto od in parte i corsi senza giustificato motivo e coloro che non abbiano titolo a partecipare alla sessione suppletiva prevista dall’art.4, comma 6 del D.M. 27.12.99. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
    14. i responsabili amministrativi presenti in istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali che si aggiungano al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
    15. il personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.
  1. In conformità alle finalità indicate dall’art.1 comma 2 del presente contratto, il personale in soprannumero nelle scuole ed istituti viene utilizzato anche d’ufficio in profilo o aree diverse da quelle di appartenenza, ma comunque nell’ambito della stessa qualifica, sulla base dei titoli di studio o di altro titolo professionale posseduto richiesto per l’accesso a quel profilo o area diversa. A tale scopo i Dirigenti Scolastici invitano il personale interessato a dichiarare i titoli di studio e/o professionali posseduti.
  2. Il personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del profilo od area di appartenenza o di altro profilo o di altra area per cui sia in possesso del titolo specifico - ivi compreso il personale appartenente al profilo di assistente tecnico, con riferimento alle aree professionali - sarà utilizzato anche d’ufficio su eventuali disponibilità relative ad altro profilo od altra area della stessa qualifica. A tal fine il personale di cui al presente comma parteciperà alle attività di riconversione professionale previste nel presente accordo.
  3. Per il personale che abbia superato i corsi di riconversione, ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti comma 2 e 3, si procede a proroghe e nuove utilizzazioni, anche d’ufficio.
  4. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi che cessa dal collocamento fuori ruolo, a norma dell’art. 35 comma 6 della legge 27/12/2002 n.289, e quello riconosciuto comunque inidoneo sarà utilizzato su posto vacante o disponibile di altro profilo.

  5. Il personale A.T.A. inidoneo che cessa dal collocamento fuori ruolo a norma dell’art. 35 comma 6 della legge 27/12/2002 n.289 è utilizzato, secondo quanto indicato dalla certificazione medica e dal relativo contratto, sulla base dei criteri stabiliti dal contratto di istituto.

 

 

Art. 12 - Criteri per la determinazione delle disponibilità del personale A.T.A.

  1. Con riguardo al personale A.T.A., possibilmente nell’ambito degli stessi accordi di cui al precedente articolo 4, stipulati a livello regionale con le OO.SS., si determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità provinciali su cui effettuare le operazioni di utilizzazione in corrispondenza delle esigenze complessive scaturite dalle situazioni socioeconomiche, culturali e di disagio presenti nelle circoscrizioni territoriali. In detto quadro deve essere assicurata, in via primaria, la copertura di tutti i posti disponibili in organico, accertati in base alle disposizioni in vigore, ivi compresi quelli delle istituzioni scolastiche e educative con personale trasferito dagli Enti Locali allo Stato ai sensi dell’art.8 della legge 03/05/1999, n. 124, i posti di titolarità dei direttori dei servizi generali ed amministrativi inidonei e quelli del personale inidoneo al proprio profilo utilizzato in profilo coerente, nonchè tutti i posti disponibili per mancanza di personale titolare assente a seguito di disposizioni previste dall’attuale normativa nonché quelli disponibili per concessione di part-time. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche sulle eventuali disponibilità sopraggiunte e sulle motivazione delle stesse.
  2. Qualora le unità di personale A.T.A. da utilizzare siano superiori alle disponibilità individuate al comma 1 del presente articolo, il quadro complessivo dovrà ricomprendere una o più tra le seguenti disponibilità derivanti da esigenze specifiche connesse alla realtà territoriale e da particolari necessità di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche e educative correlate ai nuovi compiti richiesti alla Scuola dell’autonomia ed alla ridefinizione dei servizi generali amministrativi delle istituzioni scolastiche dimensionate:
  1. esigenze di supporto ai progetti educativi e formativi deliberati ed approvati dai competenti organi collegiali della scuola, nell’ambito dei piani dell’offerta formativa;
  2. utilizzazione degli assistenti tecnici in istituzioni scolastiche di grado, ordine o tipo diverso dalla scuola di titolarità, in relazione alle esigenze di funzionamento di laboratori didattici o scientifici e alle esigenze di diffusione delle tecnologie multimediali;
  3. saranno inoltre considerate le esigenze di supporto alle iniziative complementari e alle attività integrative delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999, n.156 e al D.P.R, 10/10/1996 n.567. In particolare saranno considerate le esigenze di supporto alla Consulta provinciale degli studenti di cui all’art.5 comma 1 e comma 2 lettera c) del citato D.P.R. n.156/99;
  4. utilizzazione di personale soprannumerario nei nuclei di supporto all’autonomia scolastica istituiti a livello provinciale;
  5. utilizzazione di personale soprannumerario presso i centri territoriali;
  6. esigenze connesse ai posti resisi di fatto vacanti a seguito di utilizzazione di personale A.T.A. presso gli Uffici scolastici provinciali e regionali ai sensi dell’art.31, comma 6 bis, del decreto legislativo 3.2..1993,n.29 e successive modificazioni e integrazioni;
  7. utilizzazione di personale soprannumerario - tenuto conto della fase transitoria connessa alla riforma di detti Enti - presso IRRE, INVALSI e INDIRE, previo accertamento da parte dei Centri Servizi Amministrativi della disponibilità di posti presso i citati IRRE, INVALSI e INDIRE d’intesa con gli stessi Enti.
  1. I responsabili amministrativi di cui all’art.11, comma 1, lettera m) del presente contratto sono utilizzati in base ai criteri individuati al successivo art. 13, comma 1 ad esclusione del criterio definito al comma 1, lettera a) del citato art.13, concernente le sostituzioni nelle Istituzioni scolastiche. Sono utilizzati inoltre a domanda su posti eventualmente disponibili di assistente amministrativo nelle scuole.
  2. I responsabili amministrativi di cui all’art.11, comma 1, lettera n) del presente contratto sono utilizzati in base ai criteri individuati al successivo art. 13, comma 1 del presente contratto e, a domanda, possono essere utilizzati su posti eventualmente disponibili di assistente amministrativo nelle Istituzioni scolastiche. Tale personale sarà comunque utilizzato in coda alle operazioni di utilizzazione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi dei cui all’art.11,comma 1 lettera a) del presente contratto.

 

Art. 13 - Ulteriori criteri per la determinazione delle disponibilità riferiti al profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

  1. Qualora le unità di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi da utilizzare siano superiori alle disponibilità individuate in base ai criteri di cui al precedente art.12 comma 1, al fine del miglior impiego di tale personale soprannumerario secondo le finalità individuate all’art.12 comma 2, la contrattazione decentrata regionale definirà il seguente quadro nell’ambito del quale ricomprendere una o più delle seguenti disponibilità connesse ad esigenze di supporto a specifiche attività, avuto particolarmente riguardo alle competenze delineate dal profilo in argomento nell’ambito organizzativo delle istituzioni scolastiche autonome:
  1. utilizzazione del personale soprannumerario per sostituzione nelle istituzioni scolastiche per assenze presumibilmente fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
  2. utilizzazione presso i centri territoriali per l’educazione degli adulti;
  3. utilizzazione presso i nuclei di supporto all’autonomia scolastica attivati dai Centri dei Servizi Amministrativi;
  4. saranno inoltre considerate le esigenze di supporto, con funzioni di coordinamento alle iniziative complementari e alle attività integrative delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999, n.156 e al D.P.R, 10/10/1996 n.567. In particolare saranno considerate le esigenze di supporto, con funzioni di coordinamento di altro personale A.T.A. soprannumerario alla Consulta provinciale degli studenti di cui all’art.5 comma 1 e comma 2 lettera c) del citato D.P.R. n.156/99;
  5. utilizzazione in centri territoriali di servizi attivati a seguito di progetti di supporto all’attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche da realizzare anche con l’eventuale coinvolgimento degli Enti Locali. Le intese da stipularsi con gli Enti Locali potranno prevedere punti di raccordo operativi a livello distrettuale o in più istituzioni scolastiche con funzioni di polo, da attivarsi tenendo anche conto della fase di riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Potrà essere prevista l’utilizzazione del personale in argomento su progetti che vedano coinvolti consorzi di scuole ed altre iniziative territoriali concordate tra i soggetti istituzionali e le parti sociali con particolare riguardo ai progetti connessi al riassorbimento della dispersione scolastica, al contenimento del disagio giovanile, ai progetti sviluppati nelle aree a rischio e a quelli riguardanti gli alunni portatori di handicap e quelli connessi all’inserimento e all’integrazione degli alunni stranieri;
  6. utilizzazione di personale soprannumerario - tenuto conto della fase transitoria connessa alla riforma di detti Enti - presso IRRE, INVALSI e INDIRE, previo accertamento da parte dei Centri Servizi Amministrativi della disponibilità di posti presso i citati IRRE, INVALSI e INDIRE d’intesa con gli stessi Enti .
  1. Sull’insieme delle disponibilità definite dal presente articolo possono partecipare anche a domanda i Direttori dei servizi generali e amministrativi trasferiti d’ufficio in quanto soprannumerari.

 

Art. 14 - Utilizzazione del personale A.T.A. in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate coinvolte nel dimensionamento.

  1. Il personale A.T.A. di cui all’art.11, comma 1 lettera d) del presente contratto ha titolo, a domanda, ad essere utilizzato nelle istituzioni scolastiche che hanno assorbito la sede coordinata, il plesso e la sezione staccata funzionanti in comune diverso sulle quali era in servizio nell’anno scolastico 1999/00, con precedenza assoluta, e purchè vi sia la relativa disponibilità di posto.
  2. In sede di contrattazione decentrata regionale saranno definite specifiche modalità al fine di assicurare le condizioni per la riassegnazione alla medesima sede di servizio secondo quando previsto al comma 1.

Art. 15 - Assegnazione del personale A.T.A. alle sedi associate, alle succursali e ai plessi.

  1. L’assegnazione del personale A.T.A. alle sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola. Nel caso in cui il contratto d’istituto non venga definito, il dirigente scolastico si atterrà ai seguenti criteri:
    1. maggiore anzianità di servizio;
    2. mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
    3. disponibilità del personale stesso a svolgere specifici incarichi previsti dal C.C.N.L..

 

Art. 16 - Criteri di articolazione delle utilizzazioni

  1. Ai fini delle utilizzazioni la contrattazione decentrata regionale dovrà prevedere che vengano compilate distinte graduatorie per i profili professionali del personale in soprannumero secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente accordo con riguardo al seguente ordine:
  1. tutto il personale con contratto a tempo indeterminato con la sede di titolarità nella provincia dichiarato in soprannumero;
  2. tutto il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio nella provincia ancora in attesa della sede definitiva.
  1. Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali va perseguita la realizzazione degli obiettivi che la Scuola dell’autonomia si è prefissata assicurando, in particolare, la funzionalità e l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto anche conto delle opzioni, delle esigenze e delle disponibilità espresse dal personale A.T.A. coinvolto. Qualora il numero del personale da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggiore onere finanziario.
  2. Le utilizzazioni sono effettuate - tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati con l’indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti obiettivi, sulla base della sequenza operativa di cui al successivo art.20 e nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 19 In assenza dell’espressione delle preferenze da parte degli interessati l’utilizzazione avviene d’ufficio.
  3. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione all’accertamento di ulteriori successive disponibilità.
  4. Le modalità di utilizzazione sono stabiliti mediante contrattazione decentrata regionale. Tale contrattazione potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione in relazione alle specifiche situazioni locali, nel rispetto dei principi e criteri generali definiti dal presente accordo.

 

Art. 17 - Criteri di individuazione di situazioni di soprannumero

  1. L’individuazione del personale soprannumerario si effettua sulla base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione allegate al presente contratto. In caso di concorrenza tra il personale in servizio presso la stessa scuola, circolo, istituto, l’individuazione del soprannumerario - ove necessaria - è prevista nell’ordine seguente:
    1. personale privo della sede di titolarità, perdente posto sull’organico provinciale;
    2. personale titolare nella scuola entrato a far parte dell’organico a partire dal 1 Settembre dell’anno in cui si procede all’utilizzazione;
    3. personale titolare nella scuola entrato a far parte dell’organico negli anni scolastici precedenti.

2. I beneficiari delle precedenze di cui all’art. 19 punti I, III, IV lettera h) sono esclusi dalla graduatoria, anche se trasferiti nella scuola per l’anno scolastico 2003/04.

 

Art. 18 - Assegnazioni provvisorie

  1. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e per i seguenti motivi:
  • ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati;
  • per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.
  1. In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolge attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
  2. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le assegnazioni provvisorie. A tal fine, il personale A.T.A. che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori anziani, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare nella domanda il comune di ricongiungimento.
  3. Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, a quanto stabilito dall’art.11 del C.C.D.N. del 15/01/2003 e dall’art. 4 dell’O.M. n. 5 del 16.01.2003.
  4. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità.
  5. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere disposte solo su posti la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico.
  6. In sede di contrattazione regionale decentrata sarà previsto lo scambio di posti tra coniugi anche fra province diverse.
  7. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 20

 

 

 

Art. 19 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria

  1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all’art.20 del presente C.C.N.D., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste C.C.D.N. del 15/1/2003:
  1. HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
  1. Personale A.T.A emodializzato (art. 61 della Legge 270/82);

  1. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
  1. Personale A.T.A che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità individuato quale soprannumerario nell’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni, nonché le utilizzazioni nella scuola di precedente titolarità dell’A.T.A trasferito quale soprannumerario nei cinque anni scolastici precedenti (ivi compreso a.s. 2003/04 a cui si riferiscono le operazioni di utilizzazione del presente contratto), che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituto di precedente titolarità;

III PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP

    1. Personale A.T.A portatore di handicap di cui all'art.21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
    2. Personale A.T.A che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobaltoterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
    3. Personale A.T.A appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art.33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D. L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;

IV ASSISTENZA

  1. Personale A.T.A destinatario dell'art.33, commi 5 e 7 della citata legge 104/92:
    • coniuge e genitore, anche adottivo, di portatore di handicap in situazione di gravità.
    • unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale unicità, , deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori o residenti all’estero o handicappati);
  1. Personale A.T.A:
    • parente o affine entro il terzo grado e affidatario di persona handicappata in situazione di gravità.
    • che assista con continuità ed in via esclusiva un parente od un affine entro il terzo grado, portatore di handicap. A tal fine, la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art.11 punti a), b) e d) del C.C.D.N. del 15/01/2003, con esclusione del punto c) (documentazione per la convivenza anagrafica) superato dal disposto di cui agli artt.19 e 20 della legge n. 53 del 08/03/2000. La condizione di esclusività dell’assistenza al portatore di handicap deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
  1. lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno o, in alternativa i lavoratori padri;

V PERSONALE DICHIARATO INIDONEO A SVOLGERE LE MANSIONI DEL PROPRIO PROFILO CHE SVOLGE MANSIONI DI ALTRO PROFILO

  1. il personale dichiarato inidoneo a svolgere mansioni nel proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo e che chiede l’utilizzazione nella scuola di precedente utilizzazione;

VII PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alle assegnazioni provvisorie)

  1. il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art.2 commi 197 e 198 della legge n.549/95, destinatari della legge n.100/87, dell’art. 10 comma 2 del D.L. 325/87, convertito con modificazione nella L. 402/87 dell’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al profilo di appartenenza.

     

     

    VIII PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

    (limitatamente alle assegnazioni provvisorie)

  2. Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo.

 

 

Art. 20 - Sequenza operativa

  1. Al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione saranno effettuate preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, l’ordine delle operazioni viene effettuato privilegiando le operazioni che lasciano posti disponibili alle fasi successive.
  2. Al fine di favorire la funzionalità e la qualificazione dell’istituzione scolastica, le proroghe del personale già utilizzato nell’anno scolastico 2001/02 sono disposte prioritariamente, rispetto alle altre operazioni di utilizzazione, nell’ambito di ciascuna delle seguenti fasi:
  1. Utilizzazione in altra area professionale, nell’ambito dello stesso istituto, degli assistenti tecnici in soprannumero sulla propria area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionali posseduti o anche, in mancanza dei titoli prescritti, con la conseguente partecipazione ad attività di riconversione professionale;
  2. Utilizzazione a domanda nella scuola di precedente utilizzazione del personale A.T.A. inidoneo;
  3. Utilizzazione a domanda o d’ufficio in altra istituzione scolastica - nello stesso profilo professionale - del personale in soprannumero sulla scuola di titolarità, o, per gli assistenti tecnici, nella stessa o in altra area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionali posseduti;
  4. Utilizzazione degli assistenti tecnici in soprannumero nella scuola di titolarità, a domanda o d’ufficio, in altra istituzione scolastica e area professionale, in mancanza dei titoli prescritti con la conseguente partecipazione ad attività di riconversione professionale;
  5. Utilizzazione, secondo criteri e modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, di personale tecnico che non trovi alcuna utilizzazione nell’ambito del proprio profilo professionale;
  6. Assegnazioni di sede provvisoria, a domanda e d’ufficio, al personale nominato in ruolo ancora senza sede definitiva;
  7. Assegnazioni provvisorie provinciali;
  8. Utilizzazione secondo criteri di modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, dei responsabili amministrativi presenti in istituzioni scolastiche con personale già degli Enti locali che si aggiungano al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola nel corrente anno scolastico 1999/00;
  9. Assegnazioni provvisorie del personale proveniente da fuori provincia;

  1. In sede di contrattazione regionale potranno essere disciplinate forme di utilizzazione del personale in soprannumero appartenente ai profili di infermiere, cuoco e guardarobiere.

 

Art. 21 - Attività di formazione finalizzata alla riconversione professionale

  1. Al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico e per l’ottimizzazione delle risorse connesse alla piena realizzazione della scuola dell’autonomia, nel confermare, ciò che è stato stabilito dall’art.19 del C.C.I.N. relativo alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie del 07/07/1999, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale dovrà essere definito o integrato il piano degli interventi di supporto e di riconversione professionale del personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del profilo d’appartenenza o di altro profilo della stessa qualifica in relazione ai titoli posseduti.
  2. Il personale privo dei prescritti requisiti d’accesso al diverso profilo per il quale si prevede la possibilità di utilizzazione è tenuto a partecipare ad un corso di formazione di durata adeguata alla qualificazione professionale da conseguire. Il corso in questione dovrà essere dedicato, di regola, per non meno del 50% del monte ore del corso stesso, al tirocinio del personale frequentante, nell’ambito della stessa sede di servizio. Il corso è organizzato ai sensi dell’art.47 del C.C.I.N. del 31/08/1999. L’attività di riconversione sarà svolta, di norma, durante la prima parte dell’anno scolastico nel quale il personale interessato è utilizzato in altro profilo o area diversa da quella di titolarità, nell’ambito della stessa qualifica funzionale.
  3. L'attestato relativo alla frequenza del corso di formazione è valido ai fini della mobilità professionale - ai sensi dell’art.57 del C.C.D.N. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto il 15/01/2003 - a condizione che i frequentanti al termine del corso stesso abbiano superato positivamente una verifica finale sull'effettiva acquisizione della professionalità necessaria per svolgere le funzioni del nuovo profilo.
  4. Le iniziative di riconversione saranno organizzate sulla base delle indicazioni contenute nell’accordo in materia di formazione e di aggiornamento e sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata regionale di cui al comma 1. A tali corsi potrà partecipare, a domanda, in subordine al personale soprannumerario, anche il personale che non si ritrovi nell'anzidetta condizione, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finalizzate a tale scopo purché appartenenti a profili o aree professionali con esubero nella provincia.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONE COMUNE

 

Art. 22 - CONTENZIOSO

Qualora insorgano delle controversie in sede di applicazione del contratto, le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto prima di attivare le procedure previste dall'art.2 del C.C.N.L. del 26/05/1999.

Resta ferma la possibilità di presentazione di reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i provvedimenti adottati nei loro confronti.

- Reclami -

Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

- Controversie individuali -

Sulle controversie riguardanti le materie delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art.1 dell’Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrato per il personale della scuola, sottoscritto il 18 ottobre 2001; il tentativo obbligatorio di conciliazione si propone presentando la relativa richiesta all’ufficio di segreteria costituito, per lo svolgimento della suddetta procedura conciliativa, presso le articolazioni territoriali degli Uffici scolastici regionali e all’ufficio per il contenzioso dello stesso Ufficio scolastico regionale competente per territorio, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica dell’atto che si ritiene lesivo.

In caso di mancato accordo, gli interessati possono chiedere di deferire la controversia ad un arbitro secondo le modalità di cui all’art.3 del citato Accordo, ovvero, in alternativa, ricorrere al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art.63 del D.L.vo n.165/01: in ambedue le ipotesi vale il tentativo obbligatorio di conciliazione svolto presso gli uffici dell’Amministrazione, senza la necessità che venga riproposta la procedura di conciliazione prevista rispettivamente dinanzi all’arbitro ed al giudice ordinario.

In alternativa a quanto previsto dal punto 1, gli interessati possono esperire il tentativo

di conciliazione previsto dagli articoli 65 e seguenti del decreto legislativo n. 165/01.

ALLEGATO 1 - Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente

i - anzianità di servizio:

Tipo di servizio Punteggio

A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1)

Punti 6

A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A

Punti 6

B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola materna (4)

Punti 3

B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

Punti 3

B2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola materna, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) e (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1)

Punti 3

B3) (valido solo per la scuola elementare) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2) rispettivamente:

  • se il servizio é prestato nell'ambito del plesso di titolarità …………………….

- se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità ………………..

 

 

 

Punti 0,5

Punti 1

C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda la nota (5 bis))

Punti 6

  • per ogni anno di servizio di ruolo prestato, senza soluzione di continuità, nella scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)
  • oltre il triennio………………………………………………………………….
  • oltre il quinquennio……………………………………………………………..

 

Punti 2

Punti 3

C1) per la sola scuola elementare:

  • per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera(in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C)……………….

  • per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)……………….

 

 

 

 

Punti 1,5

 

 

 

Punti 3

II - esigenze di famiglia (6) (7):

Tipo di esigenza Punteggio

A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7)

Punti 6

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)

Punti 4

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per og