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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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POMERIGGIO SÌ, POMERIGGIO NO

Renato Nicodemo

<<L’orario scolastico quotidiano è normalmente diviso in due turni: antimeridiano e pomeridiano. Il giovedì è giorno di vacanza ... Il provveditore, però, può autorizzare, qualora eccezionali circostanze lo richiedono, l'orario unico nel mattino per singole scuole. In questo caso il giovedì è giorno di lezione e l'orario settimanale di 25 ore è ripartito in sei giorni>>.

No, questi non sono il 5° e 6° comma dell'art. 129 del T.U. 297/94 (ex art. 7 della legge di riforma della scuola elementare n. 148/90), ma l'art. 118 del R.D. n. 1297 del 1928 ¾ Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare!

In Italia, si sa, quando si vogliono fare passi avanti ... si torna indietro.

Scomparsa nel 1937 la vacanza del giovedì, l'orario unico antimeridiano fu esteso a tutte le scuole e fu affidata all'intelligenza e al metodo didattico del maestro la ripartizione delle ore fra le materie oggetto di studio. Si continuò ad adottare il doppio turno solo nei casi, numerosi purtroppo soprattutto al Sud, di gravi carenze di edilizia scolastica.

Il Ministero della P.I., però, si preoccupò di sottolineare che <<sarebbe dannosa l'adozione di un orario uniforme per tutte le sedi scolastiche>>, per cui i provveditori dovevano decidere caso per caso <<se, in relazione alle particolari esigenze e alle consuetudini del luogo, sia da adottarsi l'orario unico o quello diviso, come era previsto dall'art. 118 del R.G. del 1928>> (C.M. del 15,12.1946).

A questo punto par di capire che in fatto di orario scolastico le cose stavano così:

il doppio turno era una necessità dovuta a carenza edilizia e il buon senso e l'esperienza dimostrarono che l'aforisma De confortatione cerebri della gloriosa Scuola medica salernitana ¾ Post prandium aut stabiis aut lento pede ambulabis¾ è quanto mai esatto, nel senso che dopo pranzo non bisogna dedicarsi ad attività di insegnamento e di apprendimento (non parlo del Tempo pieno perché non rientra in questo discorso e poi perché, a parer mio, è morto senza che fosse stato effettivamente realizzato);

non era auspicabile, perché dannoso, un orario uniforme per tutte le scuole per cui il provveditore autorizzava l'uno o l'altro orario (unico o diviso) in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole e del territorio.

Venendo ora a noi, ricordiamo che la citata legge di riforma n. 148/90 ha aumentato l'orario scolastico ed ha imposto l'orario diviso, i cosiddetti rientri (rientri, cioè andare a scuola due volte nella giornata e divieto di svolgere attività integrative di pomeriggio), lasciando la possibilità di deroga solo per temporanei impedimenti strutturali e di servizi.

Le resistenze a questa assurda imposizione sono state molte e tutte giustificate da una valutazione negativa sull'efficienza e sull'efficacia del lavoro pomeridiano e sull'emarginazione di fatto della famiglia e delle altre agenzie educative nel processo educativo dei bambini. Amministrazioni comunali, comitati di genitori, collegi dei docenti, intellettuali, uomini di scuola, decisioni di T.A.R. costrinsero l'allora ministro Iervolino ad emanare la circolare n. 164 del 26 maggio 1993 che, pur non potendo modificare la legge, accentuava l'autonomia e la flessibilità delle decisioni degli organi collegiali delle singole scuole.

Ed eccoci all'ultimo atto in cui la genialità italica si esalta al massimo. Con l'avvento dell'autonomia e dopo tutto quanto è avvenuto in tema di orario scolastico, tu, poveraccio, ti aspettavi che rendessero opzionale il pomeriggio, lasciandolo cioè alla libera determinazione delle scuole secondo le loro esigenze!

Ahi! Ahi! ¾ direbbe Mike Buongiorno¾ ti sei sbagliato e di grosso!

Con l'autonomia si può fare quello che si vuole, con l'autonomia è vietato vietare, ma... ma con tutta l'autonomia esiste un obbligo, uno soltanto: i rientri!

L'art. 17 della Bozza di Regolamento approvata dal Consiglio dei Ministri ha abrogato, infatti, mezzo Testo Unico ma non l'obbligo dell'orario diviso!

In nome dell'efficienza, dell'efficacia, della flessibilità e della Qualità totale si può fare tutto e il contrario di tutto, tranne determinare l'orario scolastico secondo le singole esigenze, perché l'unica possibilità di flessibilità prevista dal 6° comma dell'art. 129 del T.U. è stata abolita in nome della flessibilità!

Amen

(Già pubblicato in SPAZIO DIDATTICA del Provveditorato agli studi di Salerno)

 


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