IL SINDACALESE

Renato Nicodemo

Chi pensa male, scrive male

 

Sappiamo che in Italia oltre ai dialetti vi sono delle minoranze linguistiche d’origine straniera localizzate in genere nelle zone di confine, per cui si è sentita la necessità di varare un’apposita legge per tutelarle.

Fra le 14 lingue tutelate troviamo il croato, il carnico, il greco, la lingua dei Rom e dei Sinti, ma non il sindacalese.

A pensarci bene è giusto che sia così, in quanto questa lingua non è minoritaria e quindi non ha bisogno di essere tutelata.

Essa, infatti, è diffusissima in ogni campo anche se di difficile comprensione. Ha la funzione del latinorum degli Azzeccagarbugli di confondere la gente.

Riporto a mo’ di esempio un passo tratto dal Contratto nazionale del personale scolastico.

In questo testo ad un certo punto di stabilisce che – traduco liberamente – un supplente annuale nominato per la prima volta dal Provveditore agli studi può assentarsi per malattia per 30 giorni con retribuzione intera.

In sindacalese il concetto è espresso così:

Art. 25 – Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato.

1. Al personale assunto a tempo determinato…si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.

8. Il personale di cui al comma 3, che si trovi al primo anno di servizio, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni retribuiti al 50%.
[Il personale di cui al comma 3 è il personale docente assunto con contratto a tempo
determinato dal Provveditore per l’intero anno scolastico che si trovi al secondo anno di servizio continuativo e che ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio.
Lo stesso, come stabilisce il comma 4, fermo restando il limite dei 9 mesi, in ciascun
anno scolastico ha diritto alla retribuzione per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese e alla sola conservazione del posto per il restante periodo].

18. Il personale di cui al comma 8 ha lo stesso trattamento per le assenze del personale di cui al comma 6 (Questo comma è stato introdotto con contratto successivo) [Il personale di cui al comma 6 è il personale assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica (qui la norma si eleva ad altezze mistiche –NdA), secondo la disciplina di cui all’art. 309 del D.L.vo n. 297/94, e che non si trovi nelle condizioni previste dall’art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 399/88, il quale, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4].
Perciò, il personale indicato nel comma 8, che è quello di cui al comma 3 al primo anno
di servizio, ha lo stesso diritto del personale di cui al comma 6 che viene retribuito con i parametri di cui al comma 4.

A differenza del divin Poeta – padre della lingua italiana – che nel Paradiso ti guida per la rosa giù di foglia in foglia, il contratto ti porta all’Inferno di comma in comma!


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