Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

LA VALUTAZIONE SCOLASTICA NELLO SCRUTINIO FINALE

di DAVIDE LECCESE1

NOTA BENE DELL’AUTORE:
Non ci saranno disposizioni, per quanto dettagliate e rigorose, che sostituiranno la responsabilità decisionale del Docente, chiamato ad esprimere la valutazione. Di sicuro concorreranno a rendere più agevole e sereno un compito delicatissimo e carico di “peso giuridico” e di “peso educativo-formativo”.
Chi avesse diverso parere, sulle domande poste e alle risposte date, si regoli come crede; l’interpretazione, data dall’Autore, non intende essere indiscutibile e tantomeno tassativa. Di sicuro nasce da una lunga e consolidata pratica, di docente – prima – e di dirigente, ancora.

Quesiti e risposte

 

Esistono disposizioni di legge e normative vincolanti per la valutazione scolastica?

Sì, e il Docente è tenuto a conoscerle e ad applicarle.

Le può fornire?

Il Docente ha l’obbligo di conoscere la Legge e non agire per “sentito dire” o “perché così ha sempre fatto”

L’Autonomia scolastica come s’inserisce nella questione?

Il Collegio dei Docenti stabilisce – all’inizio dell’anno scolastico – i criteri di verifica e di valutazione che, fatti propri da ogni Consiglio di classe, vincolano tutti i Docenti.

Può un Docente, in nome della “libertà d’insegnamento” disattendere, in tutto o in parte sia le disposizioni di legge che i criteri deliberati?

No, perché è pubblico dipendente e quindi è tenuto a rispettare leggi e disposizioni e perché l’applicazione di quelle mira anche alla tutela dei diritti di terzi.

La valutazione “numerica” ha dei parametri fissi?

La norma stabilisce che il Docente esprime un giudizio di merito sulla prova e, in conformità a tale giudizio, sancisce un voto che può essere espresso dal n. 1 al n. 10

La valutazione deve partire dagli elementi positivi o negativi?

L’abitudine – scorretta – è di valutare partendo dagli errori commessi e non dagli elementi positivi, per quanto minimi. Il voto è destinato all’incoraggiamento ad apprendere, non a stigmatizzare soltanto il non appreso. Gli spiragli di luce indicano, a volte, la strada meglio del sole accecante.

A volte, per stare dietro a chi sbaglia, si trascurano “le eccellenze”

Una scuola con l’idea dell’apprendimento socializzato utilizza le eccellenze non da sole o contro, ma a favore dei punti deboli, con il principio del “partenariato” tra pari.

Quali sono i parametri di riferimento per l’attribuzione dei voti numerici?

Consuetudine vuole che siano così definiti:

1 – preparazione nulla

2 – preparazione o prova del tutto manchevoli o con numero considerevole di errori

3 – idem, con lieve minore gravità

4 – preparazione o prova insufficienti, con gravi errori o carenze

5 – preparazione o prova mediocri

6 – preparazione o prova sufficienti

7 – preparazione o prova discrete

8 – preparazione o prova buone

9 – preparazione o prova ottime

10 – preparazione o prova lodevoli

Il Docente è tenuto a dire il voto della prova orale all’alunno?

No, ma è tenuto ad esprimere apertamente il suo giudizio sulla prova secondo i parametri che devono essere preventivamente resi noti a tutta la classe.

L’alunno può registrare la lezione o l’interrogazione?

L’argomento è controverso: alcune sentenze consentono la registrazione – come prova documentale – senza la preventiva autorizzazione delle parti; altre, no. E’ il caso di inserire apposito e specifico articolo nel Regolamento d’Istituto.

Nelle prove scritte è sufficiente mettere solo il voto numerico?

No, perché la norma esige che sia espresso, sotto il voto numerico, anche un “breve giudizio motivato”

E’ da considerare “breve giudizio motivato” anche la semplice dizione: “Insufficiente” – “Sufficiente”?

No perché va esplicitato – brevemente – perché la prova è sufficiente o insufficiente.

Nel breve giudizio motivato, sia nelle prove scritte sia orali, il Docente si può consentire espressioni sulla persona dell’alunno?

Non è affatto consentito; anzi questo comportamento è stato causa di contenzioso in sede legale. Il Docente potrà sicuramente esprimere valutazioni sulla prova e sul comportamento “scolastico” e mai sulla persona (cretino – deficiente – irrecuperabile).

Quale valore hanno i “meno”, i “più”, i “mezzo”?

E’ una consuetudine di sotto-quantificazione che andrebbe abolita.

Che significa che il Docente deve disporre di un “congruo numero di prove e/o interrogazioni”?

Secondo la materia d’insegnamento il Collegio dei Docenti, conformandosi alle leggi e alle disposizioni ministeriali, stabilisce il numero minimo d’interrogazioni e di compiti scritti necessari per una valutazione che risponda al criterio di “sufficienti elementi di giudizio”

Esiste un numero di sotto al quale non si può affermare che ci siano sufficienti elementi di giudizio?

La giurisprudenza e il contenzioso, oramai costante, si pongono sul limite di tre prove scritte e tre prove orali a periodo quadrimestrale.

Possono essere considerate prove da valutare anche le esercitazioni a casa?

La norma lo stabilisce; anzi lo esige.

Come ci si comporta in caso di prove scritte copiate da un compagno di classe o da fonte esterna?

La contestazione dovrà avvenire con elementi certi, documentali e provati. Nel qual caso l’alunno è sanzionabile non solo dal punto di vista strettamente didattico ma anche disciplinare.

L’alunno può richiedere copia della sua prova?

Si, con le procedure previste dalla norma.

Se l’alunno si assenta volutamente nel giorno delle prove scritte o delle interrogazioni, come ci si comporta?

Prima di tutto bisogna avere elementi per considerare l’assenza come un trucco per non sottoporsi alla prova (cosa molto difficile!); poi lo si sottopone a prove suppletive, anche senza preavviso, purché la classe sia stata avvertita – già dall’inizio dell’anno – che s’intenderà agire nel modo sopra descritto.

Che significa l’espressione: “Insufficienti elementi di giudizio”?

Le cause potrebbero essere varie:

  1. Le assenze dell’alunno non hanno consentito un numero di valutazioni rispondenti al giudizio di congruità.(La valutazione dipenderà dalla causa delle assenze e da come il Docente e il Consiglio le considera).

  2. Sono mancate le condizioni temporali e logistiche per poter procedere allo svolgimento delle prove. (Si dovrà dimostrare l’impossibilità, non dovuta a volontà del Docente).

  3. Il Docente è stato assente o è stato nominato tardivamente e non si è potuto nominare il supplente. (Idem, come sopra).

Se l’alunno, chiamato a conferire, dichiara di non essere preparato, come ci si regola?

La valutazione della situazione è affidata alla saggezza e alla competenza professionale del Docente. Di sicuro non può essere messo un voto alla non interrogazione. Se l’alunno così si pronuncia e il Docente ha elementi di giudizio negativo sulla giustificazione, lo chiama in ogni caso a conferire e mette un voto alle risposte sbagliate o alle non risposte.

E se l’alunno si rifiuta di venire a conferire?

Il suo comportamento è sanzionabile, sia dal punto di vista didattico (1) che dal punto di vista disciplinare.

Le “interrogazioni scritte” possono sostituire del tutto le verifiche orali?

No. Il Collegio dei Docenti può deliberare, tra i criteri, la possibilità di fare riferimento a “prove scritte”, riepilogative di parti significative di svolgimento del programma.

Se un alunno consegna, nelle prove scritte, “foglio in bianco”?

E’ opportuno che il Docente faccia innanzi tutto apporre la firma sotto l’elaborato non svolto e faccia dichiarare – per iscritto – perché l’alunno consegna il foglio in bianco. Dopo di che valuta la prova come al minimo del numero consentito.

Che significa “fare la media dei voti”?

Significa chiedere al Docente l’esercizio per difficile e delicato della valutazione: da un lato esistono condizioni obiettive – di carattere quantitativo – per cui la somma di voti negativi non può non concludersi che con un risultato di voti di media dello stesso valore; dall’altro il Docente è tenuto a tener presenti tutti gli altri elementi di giudizio che, in una valutazione quadrimestrale o finale, hanno una forte incidenza.

Quali sono questi elementi di giudizio?

Oltre che: conoscenze – competenze – abilità, fanno parte del giudizio: Impegno, partecipazione, interesse, desiderio di migliorare nell’apprendimento e nei risultati, presenza assidua alle lezioni, partecipazione alle iniziative di recupero (sia in orario di lezione che in attività extra-curricolari), effettiva dimostrazione di studio domestico.

Come si concilia, allora, la “misurazione” con il giudizio di merito?

Già le singole “misurazioni”, nel corso dell’anno, dovranno tenere presenti gli elementi di giudizio di merito, ma sicuramente questi saranno considerati più incisivi nelle valutazioni quadrimestrali e finali.

Facciamo un esempio

Alunno n. 1 = Elementi quantitativi di giudizio in progressione sono 2-4-6-8, per un totale di 20 che, diviso per 4, porta a concludere per un voto numerico di 5

Alunno n. 2 = Elementi quantitativi di giudizio in regressione sono 8-6-4-2, per un totale di 20 che, diviso per 4, porta a concludere per un voto numerico di 5.

Domanda: il Docente, in tutta coscienza, potrà davvero concludere per un voto di 5 (mediocrità) in entrambi i casi?

Gli alunni non sono abituati a questa distinzione e gridano all’ingiustizia di fronte ad una media che non è strettamente matematica

Dipende da noi educarli sia alla valutazione corretta sia all’autovalutazione.

Che significa il “conteggio” degli errori?

E’ una procedura certamente errata di valutare. Il numero degli errori non giustifica lo stesso peso degli errori commessi; dipende dalla “portata” e dalla tipologia di carenza.

Si può chiedere lo svolgimento di una prova scritta senza prima di aver fatto verificare lo svolgimento della precedente?

E’ didatticamente molto scorretto.

E’ obbligatorio far mettere la firma allo studente, sotto il voto e il giudizio, “per presa visione”?

Non è obbligatorio, ma è consigliabile.

La “brutta copia” è da considerare documento di prova?

Tutta l’elaborazione della prova è documento didattico.

Promozione o non promozione: esistono parametri di valutazione sotto ai quali non è consentito promuovere?

Le leggi e le disposizioni, al riguardo, si trovano di fronte ad un ginepraio di valutazioni, anche di contenzioso legale. Di sicuro vale il seguente principio, accompagnato dall’analisi attenta e scrupolosa della personalità scolastica dell’alunno, valutata secondo rigorosi e documentati parametri di valutazione scolastica e accertate condizioni psico-fisiche, ambientali, sociali, famigliari.

L’alunno è dichiarato non promosso quando presenta gravi e diffuse lacune, accertate come insufficienze non colmate e non colmabili, allo stato del percorso didattico, tali da non consentirli una proficua prosecuzione degli studi nella classe successiva.

Quali sono i “documenti” che accompagnano la valutazione degli alunni?

Il Registro di classe – Il registro personale del docente – le prove scritte – i test – ecc.

Qual è il valore giuridico del Registro del Docente?

La questione è controversa perché esiste varia giurisprudenza. Di sicuro è da considerare il diario personale dell’attività didattico-professionale del Docente. Sotto quest’aspetto, in caso di contenzioso, è indispensabile che garantisca il Docente di fronte ad ogni accusa o interpretazione del suo operato.

Si possono fare correzioni sui registri?

Sì, purché autenticate dal correttore e con visione leggibile sia della prima stesura sia della seconda.

Se fosse smarrito o sottratto dolosamente un registro?

Si fa regolare denuncia alle competenti autorità, fatte salve le responsabilità di chi non ha garantito la custodia adeguata.

Può un Docente dire all’alunno che lo “boccerà”?

Se l’espressione ha il significato di denuncia-incitamento per carenze gravi e per impegno non adeguato, l’espressione – pure infelice – ha un suo significato. In ogni caso non è mai il Docente a decidere, da solo per la promozione o la non promozione perché il Docente propone un giudizio ed un voto e il Consiglio di classe delibera in merito.

C’è una gran confusione sui “debiti”. Come ci si regola?

Si considera “debito” una consolidata carenza nelle conoscenze, nelle competenze e nelle abilità; carenza tale che impedisce – di fatto – all’alunno il regolare apprendimento degli argomenti e delle questioni successive del programma in svolgimento.

Quando si può affermare che il “debito” è stato saldato?

Quando l’alunno dimostra – attraverso normali o specifici sistemi di verifica – che ha eliminato il gap che lo separa dalla comprensione degli argomenti prima non posseduti e dalla prosecuzione dell’apprendimento degli argomenti successivi.

E se l’alunno, superata una difficoltà, ne presenta altre?

Acquisisce di nuovo lo status di “debitore”

L’alunno e la famiglia possono contestare alla scuola la non organizzazione dei “corsi di recupero”

I corsi di recupero non sono obbligatori se i docenti non dichiarano la loro disponibilità a farli. I docenti, però, hanno l’obbligo di mettere in atto, anche durante l’attività didattica curricolare, ogni sistema di recupero delle carenze degli alunni. Rimane personale, in ogni caso, l’obbligo dell’alunno di passare dalla negatività alla positività dei risultati con l’intensificazione dello studio.

Le assenze incidono sul giudizio negativo?

Di per sé, no. Ma se a causa delle assenze, soprattutto se non adeguatamente motivate e documentate, l’alunno non ha potuto fruire dell’ordinato corso degli studi, su questo appunta le sue valutazioni il Consiglio di classe, cioè come concausa delle negatività.

La condotta incide sul giudizio negativo?

Di per sé, no. Ma se a causa di un comportamento scorretto, che ha inciso negativamente sull’apprendimento, l’alunno ha riportato esiti negativi, su questo appunta le sue valutazioni il Consiglio di classe, cioè come concausa delle negatività.

Il Consiglio di classe ha l’autorità di “cambiare” il voto proposto dal Docente?

Il Consiglio di classe ha l’autorità di discutere sulla proposta del Docente e, alla luce delle disposizioni di legge e dei criteri approvati, motivando a verbale, può deliberare diversamente dalla proposta. Il Docente può accettare la delibera del Consiglio o mettere a verbale il suo voto contrario.

Un Docente può riferire all’esterno quanto è avvenuto nel Consiglio di classe (ad esempio il suo dissenso o le valutazioni dei colleghi)?

E’ un comportamento di grave difformità alle disposizioni di legge che vincolano al segreto d’ufficio. Fa testo solo quanto è verbalizzato che può essere accessibile a chi abbia titolo a prenderne visione.

Può il Dirigente cambiare i voti?

No. Il Dirigente è presidente del Consiglio di classe, è garante della legittimità delle procedure ed esprime il suo voto come tutti i componenti.

Se il Docente della classe risulta assente allo scrutinio – per assenza legittima – e il Consiglio determina di assegnare un voto diverso da quello proposto dal Docente, può questi contestare la decisione del Consiglio e far verbalizzare, a posteriori, il suo dissenso?

No.

Se un Docente risulta legittimamente assente, da chi sarà sostituito?

In primis da un docente della stessa materia, anche di altra classe.

Il docente, chiamato a sostituire il collega, può rifiutarsi adducendo, come ragione, che non conosce gli alunni e, quindi, non è in grado di valutarli?

Assolutamente no. In ogni caso dovrà avere a disposizione gli elementi di valutazione formalizzati dal collega assente.

Se un docente – che insegna in più scuole – riceve convocazione contemporaneamente per più consigli di classe?

Di solito le scuole concordano anticipatamente gli impegni dei docenti “in comune”. In ogni caso il docente non è tenuto alla “bilocazione” e in un consiglio sarà sostituito con le procedure sopra enunciate.

Si può deliberare senza la presenza di tutti i componenti il Consiglio di classe?

No. Il consiglio è organo perfetto solo con la presenza di tutti i componenti al momento della deliberazione.

La determinazione di giudizio per gli alunni è obbligatorio che sia individuale e individualmente formalizzato?

Sì. Non è consentita deliberazione a stock.

In altre parole, soprattutto il giudizio di non promozione non potrà essere “collettivo”

Esatto. Ogni alunno è promosso o non promosso per motivazioni sue specifiche.

Un componente del Consiglio di classe, in sede di scrutinio, può “astenersi”?

L’astensione è prevista per tutte le forme di votazione collegiale – con diverso valore, secondo la tipologia del consesso – ma è da considerare deontologicamente non corretto, giacché si tratta di valutazione di alunno che tutti hanno contribuito a formare e singolarmente a valutare.

Sono obbligato a dare in anticipo i miei voti, prima dello scrutinio?

La consuetudine vuole che gli atti si predispongano, ma non c’è alcun obbligo. Si tenga presente, però, che un rifiuto in tal senso allunga i tempi delle procedure. E’ evidente che esiste, anche in questo caso, l’obbligo del segreto d’ufficio.

A chi tocca predisporre tutti gli atti di scrutinio?

Ai singoli docenti, ciascuno per la sua materia; al Coordinatore di classe (se così è organizzativamente stabilito).

Qual è il ruolo della Segreteria?

Predisporre gli atti amministrativi, conseguenti alla definitiva formalizzazione di tutti gli atti didattici.

Può un Docente rifiutarsi di compiere questi atti cartacei?

No

Se un Docente è individuato come Segretario verbalizzante, può rifiutarsi di svolgere il compito?

Se non esistono criteri di scelta, no.

Gli impegni orari per gli scrutini e per gli atti preparatori sono da conteggiare nei limiti delle attività aggiuntive d’insegnamento?

No. Fanno parte degli obblighi di servizio.

Se un docente è “in giornata libera” è obbligato a rispondere alle esigenze organizzative e di convocazione del Consiglio di classe?

Certo.

Sono in molti a chiedersi perché in Italia non ci sia un sistema per valutare i valutatori

Per la verità in Italia non solo non è ancora operante un sistema di valutazione dei valutatori, ma non si è riusciti neanche a stilare un codice deontologico della professione docente.

Allora siamo proprio indietro?

Non proprio. L’Italia conta ottimi maestri del sistema scolastico e, per lo specifico, del sistema valutativo. Solo che i loro studi filtrano poco o niente nella pratica didattica.

Basta sapere le “tecniche” per essere un buon valutatore?

No, così come non basta conoscere il codice della strada o i meccanismi del motore per essere buoni autisti.

Ci sono docenti “stretti” di voti e docenti “larghi”

Sono i docenti con l’idea che i manichini possono sostituire sempre le persone reali.

A volte chi non andava bene a scuola è riuscito nella vita; e viceversa.

A volte i brutti sposano belle donne e viceversa. Ma può anche capitare che le qualità si confermino, come i difetti. Non siamo infallibili, ma dobbiamo essere competenti ed onesti.

In passato la scuola era più severa.

La scuola ha il dovere di essere idonea al tempo che vive; le utopie sono o passatiste o futuribili.

In passato i docenti erano più preparati

Non mi risulta; anzi, non è affatto vero, in assoluto.

1 Dirigente scolastico – Liceo Ginnasio “V. Lanza” - Foggia


La pagina
- Educazione&Scuola©