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Sportello Genitori & Studenti Lo Sportello Genitori & Studenti, si propone di offrire consulenza e assistenza su tematiche di maggiore interesse pratico per superare la demotivazione partecipativa conseguente alla difficoltà in particolare nell’utilizzo degli strumenti normativi. Le potenzialità virtualmente illimitate della rete vanno rafforzate e valorizzate attraverso un utilizzazione congiunta e coordinata per superare gli elementi di debolezza dovuti alla ancora persistente riluttanza all’uso di tali strumenti . Laddove poi ci si proponga progettualmente l’obiettivo di dare origine a rapporti costanti e continuativi e favorire un collegamento che vada oltre le necessità contingenti, uno Sportello di consulenza rappresenta un ottimo strumento coordinato ad a altri quali - Mailing List per un pubblico scambio di informazioni e buone pratiche - Faq quale indubbio strumento di sintesi, insostituibile ed indispensabile anche per chi è chiamato a fornire risposta - Guide sul funzionamento degli organi collegiali in formato PowerPoint di facile consultabilità:
CONSULENZA
FAQ Tutti i quesiti e le risposte sulla complessa normativa che regola la vita nella scuola e la partecipazione agli organi collegiali Le domande possono essere poste attraverso la mailing list oppure in forma privata inviando la richiesta a famiglie@edscuola.com e verranno tutte inserite prive di ogni riferimento all’interno delle FAQ
Genitori Studenti · Assegnazione docenti alle classi · Assenze docenti · Assicurazione · Consiglio di circolo e di istituto 1. Candidati 2. Consiglieri 4. Elezioni e votazioni Elezioni e votazioni 5. Incompatibilità tra le cariche 6. Presidente 7. Prima seduta · Consiglio di classe, interclasse, intersezione · Crediti - Debiti Crediti - Debiti · Disciplina Disciplina · Docenti · Esami · Flessibilità organizzativa – quadrimestre Flessibilità organizzativa – quadrimestre · Libri di testo 1. Adozioni · Manutenzione edifici scolastici · POF 3. Proposte · Visite guidate e viaggi di istruzione *********************** Qual è la norma che regola l’accesso ai documenti nella scuola? L’art. 43 del D.L.vo 297/94 prevede che gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati all’albo della scuola. Non sono invece mai pubblici “gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato”. Per il resto valgono le disposizioni della L 241/90 che prevede per l’accesso ai documenti la sussistenza di un interesse e la richiesta motivata . · Annuario scolastico Faccio parte di un'associazione genitori della scuola e vorremmo proporre alle famiglie un annuario scolastico (foto di classe + calendario solare). Quali sono i documenti occorrenti ai fini del rispetto della privacy che siamo tenuti a farci sottoscrivere?
In primo luogo occorre sottoporre l’iniziativa al Dirigente Scolastico Trattandosi poi di un’iniziativa che coinvolge la scuola, proposta da un’associazione (per quanto composta da genitori della scuola), è preferibile sia preventivamente sottoposta al Consiglio di Istituto. Per quanto riguarda il materiale da pubblicare ed in particolare le foto dei minori vi occorrerà una liberatoria dei genitori ai sensi del D.L.vo 196/03. · Assegnazione docenti alle classi Alla classe prima della scuola primaria è stata assegnata un’insegnante part-time (di ruolo) che lavora nella classe per sole undici ore settimanali. Per le restanti ore, abbiamo varie supplenti perché attendiamo la nomina che ritarda. I genitori sono ovviamente preoccupati. C’è un modo per comprendere e risolvere la situazione? L'assegnazione dei docenti alle classi è disposta dal Dirigente Scolastico (art. 396 D.L.vo 297/94) sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto (art. 10 del D.L.vo 297/94) e delle proposte del collegio dei docenti (art. 7 D.L.vo 297/94) in applicazione dei criteri del Consiglio tenendo contro anche della contrattazione integrativa di istituto. Pertanto occorre accertare preliminarmente il rispetto dei criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi. È possibile a tal fine fare richiesta motivata ai sensi della L. 241/90 al Dirigente Scolastico di conoscere quanto stabilito nella delibera del Consiglio di Istituto in merito all'assegnazione alle prime classi. Prevalentemente si tiene conto della "continuità" (per questa logica i docenti della classe V^ "prendono" la I^), talvolta invece dell'anzianità di servizio. Il Dirigente Scolastico può discostarsi da detti criteri sono in casi eccezionali e motivatamente (Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 145/95). L'Ufficio Scolastico Regionale ed il Dirigente Scolastico sono invece responsabili per nuove nomine e supplenze secondo quanto previsto dal recente DM n. 131 del 13 giugno 2007 nonché dalla L. 333/01 . · Assemblea Il Dirigente Scolastico può respingere la richiesta di convocazione dell’assemblea dei genitori? Essa non può essere negata purché venga richiesta con le formalità previste dall'art. 15 del D.L.vo 297/94 con particolare riferimento ai commi 3 e 4. La maestra di mio figlio si assenta frequentemente perchè ha un figlio piccolo e questo crea un inevitabile disagio. Cosa è possibile fare? La L 53/00 ha modificato la L 1204/71 prevedendo i congedi parentali nei primi otto anni di vita della prole secondo le modalità indicate. Esponete il problema al Dirigente Scolastico per ipotizzare le soluzioni più idonee alla sua risoluzione. Il contratto di assicurazione va rinnovato ogni anno o è possibile anche il rinnovo tacito?
In merito ai "contratti
di fornitura di beni e servizi" tra cui è contemplato il contratto di
assicurazione l’art. 44 della
L 724/94 modificando l’art. 6 della L 537/93 ha disposto il divieto di “rinnovo
tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di
beni e servizi” statuendo la nullità dei “contratti stipulati in
violazione del predetto divieto”. Pertanto “entro tre mesi dalla
scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di
ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei
contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al
contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.”
Qualora i genitori volessero mettere a disposizione - volontariamente - le loro comprovate competenze proponendo alla scuola delle ipotesi progettuali di attività di vario contenuto quale norma lo consente?
Il DPR 567/96 e successive modifiche prevede che anche associazioni o privati possano offrire alla scuola progetti finalizzati alla realizzazione “di iniziative che attuano la funzione della scuola come centro di promozione culturale sociale e civile del territorio”. Anche il regolamento dell'autonomia, il DPR 275/99 favorisce la collaborazione tra genitori e scuola · Calendario scolastico
Quali norme disciplinano la stesura del calendario scolastico?
L’art. 74 dello stesso D.L.vo 297/94 è interamente dedicato al Calendario scolastico. L'art. 10 comma 3 lettera C) del D.L.vo 297/94 che tra le attribuzioni del Consiglio di istituto indica: "c)adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali"; Ed ancora l'art. 5 comma 2 del DPR 275/99: "2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
Ogni regione, provincia, comune ha autonomia nel determinare il calendario scolastico?
La legge (art.
74 D.L.vo 297/94) stabilisce che l'anno scolastico inizia il 1°
settembre e termina il 31 agosto successivo; le attività didattiche e gli
scrutini si svolgono tra il 1° settembre e il 30 giugno; la durata delle
lezioni deve essere almeno di 200 giorni.
Il Dirigente Scolastico può determinare autonomamente il calendario scolastico o discostarsi da quanto deliberato dal Consiglio di Istituto?
Gli adattamenti del calendario vengono disposti dal Consiglio di Istituto in base all’art. 10 del D.L.vo 297/94 e all’art. 5 del DPR 275/99. L’art. 396 del D.L.vo 297/94 dispone che il Dirigente Scolastico curi l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali, dunque non può discostarsene. Per costituire il Comitato Genitori è necessario l'accordo di tutti i rappresentanti?
Attualmente l'unica norma che disciplina il comitato genitori è
l'art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94 che dispone: “I rappresentanti
dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe
possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto”.
La sua costituzione va approvata dal Consiglio di Circolo o di Istituto?
Non v'è alcun riferimento ad una "approvazione" dello stesso da parte del Consiglio. Al comma 6 è solo previsto che: “L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto”. Consiglio di leggere la Nota 11 ottobre 1978, prot. n. 3138, il Telex 6 aprile 1978, prot. n. 786 ed il Telex 29 marzo 1979, prot. n. 498 nonché la Circolare Ministeriale 19 settembre 1984, n. 274 che espressamente invita i Dirigenti Scolastici a favorire l’attività dei comitati.
Quando l’istituto è distribuito su diversi plessi come deve essere organizzato il Comitato Genitori?
L'art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94 non dispone nulla in proposito. Essendo il Comitato Genitori espressione della volontà dei rappresenti del circolo o dell’Istituto dobbiamo presumere che esso sia unico, con la possibilità di creare comunque dei “comitati di plesso” per ragioni organizzative.
Per la costituzione del comitato genitori il Dirigente Scolastico ha convocato tutti i genitori e non solo i rappresentanti. È giusto?
Il Dirigente ha rispettato norma in quanto il comitato genitori è
previsto
dall'art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94, rubricato: "Assemblee dei
genitori".
È possibile deliberare lo statuto di un comitato alla prima
assemblea alla presenza di tutti i genitori? Oppure deve essere votato solo
dai rappresentanti? Nella prima riunione è importante che venga espressa la volontà di costituire il comitato. L'art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94 non richiede alcuno statuto per la costituzione del comitato ma solo la volontà dei rappresentanti dei genitori senza precisare se necessariamente. Infatti vi si legge "I rappresentanti dei genitori nei consigli ... possono esprimere un comitato..." e non è specificato debbano essere "tutti". Ciò è implicitamente confermato successivamente al comma 4 laddove è previsto che la richiesta di assemblea può essere formulata dalla "maggioranza del comitato dei genitori" e non dalla maggioranza dei rappresentanti. Sempre l'art. 15 al comma 6 stabilisce invece solo l'obbligo dell'assemblea (e non del Comitato) di darsi un regolamento per il suo funzionamento "che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto".
È legittimo inserire nello statuto del comitato una norma che riconosca il diritto di voto non solo ai rappresentanti ma anche ai genitori che intervengono occasionalmente indipendentemente dalla classe cui appartengono? Per evitare squilibri e disparità non sarebbe più giusto ammettere un solo voto per classe?
Premesso che primo comma dell'art. 36 del codice civile dichiara: "L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati" per i quali non è prevista neanche la forma scritta, si evince che ogni aggregato associativo, nel rispetto della legge, può deliberare democraticamente, con il volere della maggioranza, l'ordinamento interno. Potrebbe teoricamente stabilirsi quindi che il comitato sia aperto a tutto i genitori della scuola, funzionando come un'assemblea e prevedendo che deliberi a maggioranza.
Tuttavia il
comma 2 dell'art. 15 del D.L.vo 297/94 non prevede che occorra uno
statuto per la costituzione del Comitato Genitori, ma solo la volontà dei
rappresentanti, senza precisare le forme di manifestazione di tale volontà. In tal caso potrebbero scindersi gli organismi interni prevedendo un'assemblea di tutti i genitori e un direttivo composto dai rappresentanti di classe, affidando materie diverse alla competenza dell'uno e dell'altro. · Consiglio di circolo e di istituto
Cosa può fare (assistere alle votazioni, scrutini, ecc...) il candidato di una lista per il rinnovo del Consiglio di Circolo o di Istituto?
I candidati nella fase pre-elettorale presentano se stessi ed i loro programmi, come previsto dall’art. 35 dell'OM 215/91. Successivamente l'art. 41 della stessa ordinanza spiega che: “Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale di circolo o di istituto e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.” Tra queste, come ci dice il successivo articolo 43, sono comprese quelle degli scrutini. In pratica, c’è un rappresentante di lista che assiste alle operazioni del seggio ed uno alle operazioni della commissione. E' per ovvie ragioni pratiche che non si ammettono tutti a presidiare il seggio. 2. Consiglieri
Qual è il grado di libertà d'azione per un consigliere nelle proposte e nelle iniziative per coinvolgere tutti i genitori?
I poteri e le attività dei consiglieri sono disciplinati in primo luogo dalle norme contenute nel: - D.L.vo 297/94 (in particolare gli artt. 8 e 10) - Decreto Interministeriale 28 maggio 1975 (art. 1) - Decreto Interministeriale 44/01 - Circolare Ministeriale 105/75 Ma nel disciplinare le prerogative è molto importante il regolamento di istituto. Considerati gli ampi poteri di iniziativa del consiglio di istituto è possibile portarvi le proposte dei genitori. Lo strumento maggiore di coinvolgimento è l’assemblea, disciplinata dall’art. 15 del D.L.vo 297/94. Il DPR 275/99 ha riconosciuto una grande possibilità ai genitori di contribuire anche progettualmente all’offerta formativa.
Il DSGA è membro di diritto del Consiglio di Istituto?
No. Fa parte di diritto della Giunta Esecutiva in base all’art. 8 comma 7 del D.L.vo 297/94 e può essere eletto come componente ATA nel Consiglio di Istituto. Le decisioni del Consiglio di Istituto sono vincolanti oppure sono solo indicazioni che il Dirigente Scolastico nell'ambito delle sue funzioni può disattendere se lo ritiene opportuno?
L'art. 396 del D.L.vo 297/94 a proposito della funzione direttiva afferma che essa è diretta tra l'altro a:
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti
organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto; c) di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese, nelle rispettive sfere di competenza, dal consiglio di circolo o d'istituto e dalla giunta esecutiva;” D'altra parte l'art. 16 del DPR 275/99 statuisce al comma 2 che “Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali”. Se ne desume che il Dirigente è tenuto a rispettare le delibere del Consiglio.
Il Dirigente Scolastico vota nel Consiglio di istituto?
Il Dirigente Scolastico all'interno del consiglio di circolo o di istituto è un consigliere come gli altri anche se membro di diritto, perciò egli vota ed il suo voto ha lo stesso valore degli altri.
In caso di parità di voti in Consiglio di Istituto cosa
succede? All'interno del Consiglio di Istituto l’unico voto prevalente in caso di parità è quello del presidente. Infatti per l'art. 37 del D.L.vo 297/94 comma 3: "... In caso di parità, prevale il voto del presidente".
Qual è il valore del voto degli astenuti in Consiglio?
Il comma 3
dell'art. 37 del D.L.vo 297/94 recita: "Le deliberazioni sono
adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi". Chi si
astiene non dice né sì né no e quindi il suo voto non può essere computato
nel "quorum". Dunque la giurisprudenza per la maggior parte (ma non è un
indirizzo unanime) assimila il voto dell'astenuto a quello nullo e lo
considera voto "non validamente espresso".
È normale che al primo punto dell'ordine del giorno della convocazione del C.d.C. sia scritto "lettura ed approvazione dell'ultimo verbale del Consiglio di Circolo"? Non sarebbe più giusto e corretto approvare e firmare il verbale a fine riunione, visto che per ogni punto c'è una delibera? Nel caso alla successiva riunione ci fosse qualcuno che non è più d'accordo su quanto deliberato, che succede?
Quella di far approvare il verbale alla seduta successiva è una pratica frequentissima ma a mio parere erronea per le considerazioni (in particolare quella della diversa composizione nonché dei tempi per la pubblicità) sopra puntualmente esposte. In effetti potrebbero trovarsi ad approvare il verbale consiglieri assenti alla precedente seduta mentre potrebbe essere assente chi invece vi aveva preso parte. Gli articoli 1136 e 1137 c.c., a proposito delle assemblee condominiali, lasciano intendere chiaramente che la redazione debba essere contestuale anche per rispetto dei tempi e modi previsti per l'impugnativa. I pareri però sono discordi. Tuttavia la CM 105/75 all’art. 13 dispone che l’ “affissione in apposito albo di circolo o di istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso” deve avvenire “entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni”. Dunque quanto meno per il contenuto delle delibere non può essere ammessa approvazione successiva. Ma l’art. 13 citato continua disponendo che “I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria del circolo od istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta”. Dunque negli stessi termini anche il verbale va depositato per l’opportuna visione. Questo confermerebbe l’impossibilità di un’approvazione successiva.
Il verbale delle riunioni del Consiglio di Istituto viene consegnato circa 10 giorni prima della successiva convocazione, è giusto?
La CM 105/75 poi all'art. 13 comma 1 e 2 prevede che “L'affissione all'albo (della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio) deve avvenire entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio (...)” il che sarebbe impossibile in caso di approvazione posticipata a meno di non scindere in due tempi l’approvazione delle delibere da quella del verbale. Poiché il D.L.vo 297/94 (Testo Unico) non è chiaro sull'argomento, è fondamentale inserire una norma all'interno del regolamento di istituto che disciplini il caso.
Non c'è un espresso divieto ma l’obbligo di informazione è già adempiuto attraverso l'affissione, in appositi spazi della scuola, delle deliberazioni del consiglio di circolo o d'istituto. Perciò qualsiasi altra diversa forma di comunicazione sarebbe quanto meno superflua. Non è prevista analoga pubblicità per gli atti del consiglio di classe, interclasse, intersezione. Esiste una data per effettuare le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto? Il Ministero ogni anno emana una circolare col la quale fornisce istruzioni per le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo o di istituto delegando gli Uffici Scolastici Regionali a fissare la data. Il Dirigente Scolastico, in base a quanto previsto dall’OM 215/91 provvede poi ad indirle. Quando devono essere indette le elezioni suppletive? Le elezioni suppletive sono indette quando, prima della scadenza del termine, a seguito della cessazione dalla carica per qualsiasi ragione dei membri del consiglio, non è più possibile provvedere a surrogazione. L’OM 215/91 all’art. 53 prevede che: “Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali”. Successivamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto, all'albo della scuola sono stati pubblicati solo i nominativi degli eletti per ciascuna componente e non i risultati completi. Ho chiesto in qualità di elettore al Dirigente scolastico di accedere agli atti per conoscere l'esito nel dettaglio ma mi è stato negato.
L’art. 44
dell'OM 215/91 al comma 2 prevede che “Degli eletti proclamati va
data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della
scuola”. Dunque non v’è obbligo di pubblicare i risultati completi.
Le elezioni per le consulte degli studenti si tengono secondo le indicazioni dell'OM 215/91 che all'art. 40 indica le modalità delle votazioni ed al comma 7 precisa che “Le preferenze .. potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda”. Anche la legge elettorale 270/05 all'art. 1 comma 10 prevede che il voto sia espresso tracciando un segno con “matita copiativa”. Ciò costituisce una garanzia per l'elettore perché le comuni schede elettorali sono costituite da un tipo di carta che, unito alla matita copiativa (che ha un particolare grafite), le rende non alterabili, diversamente dall'inchiostro che tra l'altro può macchiare rendendo annullabile la scheda e dubbio il voto oltre che identificabile. Certo per le elezioni del Consiglio di Istituto o delle Consulte non si utilizza la stessa tipologia di schede ma la norma citata statuisce l'uso della matita. 5. Incompatibilità tra le cariche Il DSGA è membro del Consiglio di Istituto? Non vi sono incompatibilità?
Il DSGA non fa parte di diritto del consiglio di istituto (come invece
nella Giunta Esecutiva), ma potrebbe essere eletto nella componente ATA. Può un genitore che fa parte del Consiglio d'Istituto far parte anche del Comitato Genitori?
Non vi sono incompatibilità, ma
l’art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94 prevede: “ I rappresentanti dei
genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono
esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto”. Sono rappresentante di classe, consigliere e membro del Comitato dei Genitori. Devo dimettermi da una delle cariche?
L'art. 16 dell'OM 215/91 che disciplina le ipotesi di incompatibilità, al comma 2 stabilisce: “Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano” Il comma 3 prevede l'ipotesi invece il caso in cui un candidato alle elezioni del consiglio di istituto per due componenti sia eletto in entrambe. In tal caso egli deve rinunciare ad una delle due rappresentanze. Mentre non deve presentare opzione il candidato che viene eletto presso scuole diverse anche per la stessa componente. Nel consiglio di classe l’incompatibilità riguarda una sola ipotesi ed è relativa ai docenti (comma 4): “I docenti in ogni caso devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione”. Dunque il caso non rientra tra questi e non devi rinunciare ad alcuna delle cariche. &nb |