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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Accertamento dell’invalidità civile

 

ASPETTI ASSISTENZIALI e di TUTELA

a cura di Telefono D

 

Trasferimenti di competenze
Dove
Come
Quando
Tempi
Procedure
Riscossione
Ricorsi
Domande di aggravamento
Verifiche
Riconoscimento delle persone con sindrome di Down
Provvidenze economiche
Maggiorazioni delle provvidenze economiche

 

 

Trasferimenti di competenze

 
Il 31 marzo 1998 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59", che ha ridefinito le competenze di Stato, Regioni ed Enti locali rispetto a numerose materie.

L'art. 130 introduce il trasferimento della funzione di concessione alle regioni, e di erogazione delle provvidenze economiche agli invalidi civili dalla Prefettura all'INPS.


Il ruolo che prima era ricoperto dalle Prefetture in quanto uffici periferici del Ministero dell'Interno, è oggi affidato alle Regioni, le quali a loro volta hanno individuato in altri referenti locali gli uffici preposti alla concessione delle provvidenze economiche: il alcune regioni questi sono le stesse ASL, in alcune sono i comuni, in alcune sono gli uffici INPS.

Per quanto riguarda le competenze di erogazione, il trasferimento all'INPS ha reso il pagamento delle provvidenze da bimestrale a mensile e i titolari hanno ricevuto il nuovo libretto INPS per la riscossione.

A seguito del Decreto Legislativo n. 112/98 prima l'INPS e poi il Ministero dell'Interno hanno prodotto circolari in merito: Circolare INPS n. 192, 20/8/98 e Circolare MInistero dell'Interno n. 18, 9/9/98.

 

Nulla è cambiato invece per quanto riguarda l'iter da seguire per il riconoscimento dell'invalidità civile.


Dove


Per ottenere il riconoscimento di invalidità civile, occorre recarsi presso la ASL di zona (Ufficio Invalidi Civili) e, utilizzando gli appositi moduli prestampati, presentare domanda.

 

Come


Occorre crocettare la voce “Invalido civile”. Alla domanda va allegato un certificato medico che deve contenere la diagnosi “Sindrome di Down” e la dicitura “persona che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.


Quando


Minori: non esiste un limite minimo di età per presentare la domanda, pertanto la ASL deve sempre accettare l’istanza (Sentenza Corte di Cassazione n. 11329 del 7 giugno 1991, in Circolare del Ministero dell'Interno n. 3, del 22 gennaio 1992 “Concessione dell’indennità di accompagnamento ai minori di 15 mesi di età”).


Maggiorenni: al compimento del diciottesimo anno di età, ogni persona riconosciuta invalida civile deve passare una visita di “revisione”.
Circa un mese prima del compimento della maggiore età, è necessario presentare domanda presso la ASL di zona all’ Ufficio Invalidi Civili.
Non è necessario presentare il certificato medico ma è sufficiente presentare il certificato di invalidità di cui si è in possesso.
Non è assolutamente necessario richiedere l’interdizione per ottenere la conferma del riconoscimento dell’invalidità civile, così come l’interdizione non è requisito per avere il diritto all’indennità di accompagnamento.

 

Tempi


I tempi di risolvimento della procedura sono stati fissati dal DPR n. 698/94.
Il richiedente viene chiamato a passare una visita medica presso la USL entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.
Trascorso tale termine senza che la visita sia stata fissata, il richiedente può presentare diffida in carta semplice all’Assessorato alla Sanità della Regione. Questo fissa la data di visita presso la Commissione USL competente entro il termine complessivo di nove mesi dalla domanda.
Se la diffida viene presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, la data della visita viene fissata entro 90 giorni.


L’intera procedura deve concludersi entro 9 mesi.


Nel caso in cui anche dopo la diffida non viene fissata la visita medica, il richiedente ha diritto di presentare ricorso legale al Ministero del Tesoro.


Procedure


Entro 180 giorni dalla data di ricezione del verbale si devono concludere le procedure di concessione delle provvidenze riconosciute.
In genere, dopo il ricevimento del verbale, se non si procede al ricorso, il titolare riceve una comunicazione dall'ente preposto al fine di produrre ulteriore documentazione che occorre per la risoluzione della pratica e l’erogazione della provvidenza.


I benefici economici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione di istanza alla ASL, oppure dalla data indicata dalla Commissione sul verbale.


L’ente erogatore è tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali secondo le norme previste dal Codice Civile.

 

Riscossione


Una volta assolta la fase di accertamento dei requisiti sanitari, al richiedente viene inviata dall'ente preposto una comunicazione che contiene, tra l’altro, l’invito a indicare l’Ufficio Postale presso cui si vuole andare a riscuotere la provvidenza e, nel caso di titolare della provvidenza minore o interdetto, il nome della persona che ritirerà la stessa.
I maggiorenni non interdetti ritirano la provvidenza personalmente o possono delegare ad altri. E’ possibile richiedere l’accreditamento sul conto corrente bancario, attraverso una domanda redatta in carta semplice (Decreto Ministero del Tesoro, 28/11/96).


Ricorsi


Aspetti sanitari, legati alla valutazione ricevuta: contro i verbali delle Commissioni ASL o delle Commissioni Mediche Periferiche è possibile presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica alla Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile (Ministero del Tesoro, Direzione Generale SS.VV. e delle Pensioni di guerra, Commissione Medica Superiore e di invalidità Civile, Via Casilina n. 3, 00182 Roma).

 

Il ricorso viene definito entro 180 giorni.


Dopo tale termine se non interviene alcuna decisione, il ricorso deve intendersi respinto. A questo punto è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.


In questo caso è necessario avere un legale che assista il richiedente e il ricorso è sempre contro il Ministero del Tesoro.


aspetti economici (nel caso, per es., in cui non venga pagata la provvidenza economica per la quale è stato riconosciuto il diritto): in questo caso il ricorso va presentato in Prefettura contro il Ministero dell’Interno che deve pronunciarsi entro 120 giorni.
Trascorso tale termine è ammesso il ricorso giurisdizionale sempre contro il Ministero dell’Interno.

 

Domande di aggravamento


In alternativa al ricorso, o nel caso sia trascorso il limite dei 60 giorni per presentare il ricorso amministrativo e non si voglia iniziare un’istanza legale, si può procedere alla richiesta di nuova visita per l’”aggravamento”, per ottenere una valutazione dell’invalidità maggiore di quella riconosciuta dalla commissione di prima istanza.
Tali domande devono necessariamente essere corredate da documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente, pena l’esclusione della verifica.

Se l'aggravamento viene accordato, le nuove provvidenze economiche iniziano ad essere pagate a partire dal mese successivo alla data di presentazione dell'istanza stessa.


Se si presenta domanda di aggravamento mentre è stato anche prodotto ricorso, la domanda di aggravamento viene presa in esame solo dopo la definizione del ricorso stesso.


Verifiche


Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici hanno facoltà in ogni tempo di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti.


Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti si dà luogo all'immediata sospensione cautelativa del pagamento, che viene notificata all’interessato entro 30 giorni.


Se in seguito agli ulteriori accertamenti effettuati viene notificato il provvedimento di revoca, la provvidenza economica viene sospesa a partire dalla data dell’accertamento.

 

Tutto il procedimento riguardante il riconoscimento dell’invalidità civile è stato riordinato con il Decreto Presidente della Repubblica n. 698, 21/9/94: “Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici”.



La legge n. 328, 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", all'art. 24 dà la delega al governo in materia di riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo. In sostanza il Governo è stato delegato dal Parlamento a produrre, attraversol'emanazione di un decreto legislativo, una riclassificazione delle provvidenze economiche, la fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali per la concessione degli emolumenti stessi e la revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti.
Il termine della delega è scaduto senza che il decreto sia stato emanato, la riforma di questi aspetti resta comunque un appuntamento cui il governo dovrà presto o tardi dare delle risposte.

 

 

Il riconoscimento delle persone con sindrome di Down


In base al Decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 43 della G.U. n. 47 del 26/2/92) la “Trisomia 21” viene valutata con una percentuale del 75%, mentre la “Trisomia 21 con grave ritardo mentale” ha un riconoscimento del 100%. Questo significa che:

 

per i minori:


il riconoscimento delle “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” (dicitura che equivale al 75%) dà diritto a percepire l‘indennità di frequenza (sul verbale casella 07);
il riconoscimento del “100% di inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” dà diritto a percepire l’indennità di accompagnamento (sul verbale casella 06 o anche 07 + L.18/80).



Queste due provvidenze sono evidentemente alternative l'una all'altra. l'incompatibilità è del resto specificata nella stessa legge istitutiva dell'indennità di frequenza, la legge n. 289/90, all'art.3.


per i maggiorenni:


il riconoscimento della “riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3” cioè tra il 75% e il 99% dà diritto a percepire l’assegno mensile (sul verbale casella 03);


il riconoscimento della “totale inabilità lavorativa: 100%" dà diritto a percepire la pensione di inabilità (sul verbale casella 04);
il riconoscimento del “100% di inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” dà diritto a percepire pensione di inabilità e indennità di accompagnamento (sul verbale casella 04 e 06 o solo 06).


Per i maggiorenni è quindi possibile percepire o solo l'assegno mensile, o solo la pensione o pensione e indennità di accompagnamento.


Provvidenze economiche


Per i minori:


Indennità di frequenza (Legge 289, 11/10/90):


Sono al massimo 12 mensilità pagate spesso in un’unica rata annuale.
La concessione è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o diurni, pubblici e privati, purché convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero degli handicappati e alla frequenza di scuole di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna.


È comunque limitata alla reale durata del trattamento, e per questo occorre presentare apposita documentazione che attesti la frequenza del minore.
È incompatibile con ogni forma di ricovero ed è subordinata ad un limite di reddito.
Importo: per il 2002 è di 218,65 euro. Il limite di reddito è di 3.755,83 euro.

Indennità di accompagnamento (Legge n.18, 11/2/80):

Sono 12 mensilità, non ci sono limiti di reddito né sono richieste ulteriori condizioni, oltre al non ricovero in istituto della persona titolare.
Importo: per il 2002 è di 426,09 euro.


Per i maggiorenni:


Assegno Mensile (art.13, Legge n. 118, 30/3/71):


Sono 13 rate mensili, il requisito è di essere incollocato al lavoro, e ciò viene documentato dall’iscrizione all’Ufficio di Collocamento Speciale e dal certificato di disoccupazione.


Esiste un limite di reddito e viene concessa alle persone di età, compresa tra i 18 e i 65 anni.

 
Importo: per il 2002 è di 218,65 euro. Il limite di reddito personale è di 3.755,83 euro.



Pensione di inabilità (art.12, Legge n.118, 30/3/71):


Sono 13 rate mensili.


Esiste un limite di reddito, ed è concessa alle persone di età tra i 18 e i 65 anni.
Importo: per il 2002 è di 218,65 euro. Il limite di reddito personale è di 12.796,09 euro.

 
Indennità di accompagnamento (Legge n.18, 11/2/80):

È compatibile con la pensione di inabilità e anche con l’eventuale retribuzione lavorativa in quanto non esiste incompatibilità con lo svolgimento di un lavoro (art.1, comma 3, Legge n. 508, 21/11/88).
Importo: per il 2002 è di 426,09 euro.



maggiorazioni sulle provvidenze economiche


La legge finanziaria per il 2001, la legge n. 388/2000 (art. 70, comma 6) ha introdotto la possibilità di accedere alla maggiorazione di £. 20.000 per i titolari delle provvidenze economiche (in pratica per tutte le provvidenze, ad esclusione dell'indennità di accompagnamento).


Requisito richiesto è di non possedere redditi propri superiori all'ammontare annuo dell'assegno sociale. La maggiorazione è di £. 20.000 per tredici mensilità per tutte le provvidenze e verrà erogata d'ufficio, quindi senza necessità di presentare la richiesta da parte degli interessati.
La Circolare INPS n. 61, 14/3/2001 ha specificato i particolari per l'assegnazione delle predetta maggiorazione e indicato esplicitamente i limiti di reddito.


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