Leggi sulla Droga
1993
DL
28/12/1993 Num. 542
Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n.
304).
Disposizioni urgenti in materia di differimento di
termini previsti da disposizioni legislative.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: (Omissis). Emana il seguente
decreto-legge:
Art. 1. Piano
regolatore generale degli acquedotti.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla
data del 31 dicembre 1991, possono esserlo nell'anno 1994. Il
Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette
disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di
indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale
degli acquedotti. 2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e
non ancora impegnate, possono esserlo negli anni 1993 e 1994.
Articolo 2
Art. 2. Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti
reti ferroviarie o di impianti aeroportuali.
1. Il termine di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n.
385, è prorogato fino al 31 dicembre 1994.
Art. 3.
Impiantistica sportiva.
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto
1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di
impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1994. I mutui
sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per
la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui
all'art. 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui
a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento
suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento
costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e
di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di
ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei
soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'art. 2 della legge 18
febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per
cento sugli interessi. 2. Sono attribuite alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di
impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del
turismo e dello spettacolo. 3. Le regioni e le province autonome
continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento
delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del comma
settimo dell'art. 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217.
Art. 4. Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e
1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei
contributi erariali.
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso
infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva
immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità
montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da
parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun
capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 2. Il termine
del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il
biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993. 3. Per
l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1994. Per
l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le
disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.
Art. 5.
Programmi pluriennali.
1. All'art. 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le
parole: <<articolo 44>> sono sostituite dalle seguenti:
<<articolo 49, comma 12>>.
Art. 6. Contributi degli enti territoriali.
1. Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte
di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento
a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1993. Per l'anno
1993 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per
l'anno 1992.
Art. 7. Presentazione del rendiconto per le spese elettorali.
1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le
spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di
entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.
Art. 8.
Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di
integrazione salariale.
1. Al comma 4-bis dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
introdotto dall'art. 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, le parole: <<successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle
seguenti: <<successivamente alla data del 1º gennaio
1993>>. 2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di
cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21
giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno,
limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi
previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e
comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando,
relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui
all'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata
della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del
contributo addizionale pari a quello previsto dall'art. 8, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Con effetto dalla
data di entrata in vigore del presente decreto non sono più
proponibili le domande di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2,
comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293.
Art. 9.
Reiscrizione al registro prefettizio delle cooperative.
1. All'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, le parole: <<del presente decreto>> sono sostituite
dalle seguenti: <<della legge di conversione del presente
decreto>>.
Art. 10.
Consorzio per la gestione di servizi.
1. All'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Al consorzio possono
partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane,
quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono
soggetti>>. 2. All'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Salvo quanto
previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali
partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti
diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta
dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco,
del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità
pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo
statuto>>.
Art. 11. Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti
locali.
1. All'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le
parole: <<due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31
dicembre 1994>>. 2. All'art. 60 della legge 8 giugno 1990, n.
142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: <<1-bis.
Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti
consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il
quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria
amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti
gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio,
il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo
per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei
confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la
temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica
per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione,
ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in
caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1.>>.
Art. 12. Università degli studi di Siena.
1. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è
sostituito dal seguente: <<7. Le somme disponibili sul
capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono
conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate
nell'esercizio 1994. Tali somme saranno erogate all'Università
degli studi di Siena>>.
Art. 13. Interventi a favore della comunità scientifica e delle
associazioni di volontariato.
1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158,
concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in
favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di
cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non
oltre il 31 marzo 1994. Nei predetti interventi deve ritenersi
compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di
mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività
di soccorso in caso di emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 1
della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31
dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica
di cui all'art. 9 del decreto- legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non
oltre il 31 marzo 1994. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è
autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca
apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di
protezione civile. 3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al
presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione
civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle
corrispondenti disponibilità di bilancio.
Art. 14. Recupero
della base contributiva.
1. Resta prorogato di novanta giorni il termine previsto all'art.
14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle
aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione
degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle
informazioni.
Art. 15.
Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico
informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti,
depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari
finanziari.
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali
dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre
1992>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data,
ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di
estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi
inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente
integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza
dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto,
deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 31 dicembre
1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio
i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati
alla data del 1º gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre,
devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i
dati previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del
Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992 e successive eventuali
modificazioni del decreto medesimo>>.
Art. 16. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze
di polizia e del personale delle Forze armate e disposizioni
finanziarie varie.
1. I termini di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1,
della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 31 marzo
1994. 2. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.
217, è aggiunto il seguente periodo: <<L'Amministrazione ha
altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per
le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei
al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del
Ministro dell'interno del 5 settembre 1991>>. 3. Il termine di
cui all'art. 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472,
è ulteriormente prorogato di un triennio. 4. Limitatamente alle
strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e delle
Forze di polizia, il termine di cui all'art. 16, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è prorogato al 31
dicembre 1994. 5. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'art.
11 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, riferite ai
limiti di impegno dell'esercizio finanziario 1992, ancora
disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1993, sono mantenute
in bilancio per essere impegnate nell'esercizio finanziario 1994. 6.
All'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
il riferimento all'anno 1993 è sostituito con quelli all'anno 1994.
Art. 17.
Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri.
1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art. 6,
quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli
anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al
capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.
Art. 18. Progetti finalizzati e disposizioni in materia di
incarichi.
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1978, n.
67, dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dall'art.
64, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è
prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale
scopo, il fondo per i progetti di cui al citato art. 26 della legge
11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno
1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per
l'anno 1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70
miliardi per l'anno 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30
miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30
miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, è
destinata alla realizzazione del <<Progetto efficienza
Milano>>. 2. Per garantire la più sollecita e corretta
realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma
1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle
aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i
limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440 e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima di
lire 2.000 milioni annui. A carico di tali ordini di accreditamento
possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5
miliardi per l'anno 1991, lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 20
miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi per l'anno 1994 e lire 70
miliardi per l'anno 1995, a carico delle disponibilità del capitolo
6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 4. é
prorogato di ulteriori novanta giorni il termine di cui all'art. 58,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già
prorogato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993,
n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448.
Art. 19. Progetti finalizzati al perseguimento della
lotta alla droga.
1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto
residui ai sensi degli articoli 127, comma 11, e 135, comma 4, del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate
entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.
Art. 20. Sicurezza e
prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento.
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi
del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme
tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi
di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'art. 17
della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951
e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede,
altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad
emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da
realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi
affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Fino
all'emanazione delle norme di cui al comma 1, sono prorogati i
termini attualmente previsti per legge o per disposizione
amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme
di sicurezza e prevenzione incendi.
Art. 21. Fondo per
organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi
presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole
centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai
periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata
annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire
nello stato di previsione del Ministero dell'interno. 2. Le somme
accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed
esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo
stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la
competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno
speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando
cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni
caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. 3. Per
l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al
presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da
emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al
visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per
l'impiego del fondo.
Art. 22. Compensi
per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali
dal comma 2 dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino
all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2
della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da
eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966 e
successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti
dall'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26
luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, assumono carattere
di definitività e non danno luogo a conguagli.
Art. 23. Interventi
nel settore dei trasporti e delle marina mercantile.
1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554,
7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della
marina mercantile per l'anno 1992, nonchè quelle disponibili in
conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di
previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992,
possono esserlo nell'esercizio successivo. 2. Le somme iscritte
nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per
l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza
sul capitolo 7509, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono
mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.
Art. 24. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno.
1.
Per consentire la prosecuzione del programma operativo
<<metanizzazione>> delle regioni dell'obiettivo 1,
approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21
dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme
esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del
programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi
dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della
quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A
tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al
conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'art. 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE
per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro.
Art. 25. Cooperazione allo sviluppo.
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla
cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al
termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante
variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi
con decreti del Ministro del tesoro. 2. Le somme iscritte al
capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate
al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio
successivo.
Art. 26. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione
della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 30
giugno 1994, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 di
tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte
degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste
dall'art. 6 della legge in parola, di un parametro numerico che
assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore
funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore
ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione
residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale
popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo
extra-domestico. 2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di
idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25
agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista
dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui
all'art. 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate
nell'allegato 3 al decreto stesso.
Art. 27. Aziende di
produzione lattiera.
1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal
regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo
diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 e
successive modificazioni, dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e
successive modificazioni, e dai decreti ministeriali numeri 184 e
185 del 9 maggio 1991 si intende riferita soltanto alle aziende di
produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di
latte alimentare trattato termicamente, ovvero di latte crudo
destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco
pastorizzato di alta qualità.
Art. 28. Proroga del
termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi.
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o
imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui
all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi,
gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'art.
9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo. 2. Il termine del 31
marzo 1993 previsto dall'art. 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del
Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza
previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino
all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che
deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni
successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.
Art. 29. Catasto dei rifiuti.
1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito,
per il solo anno 1993, al 30 giugno 1994, al fine di consentire
l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1993. 2. Per i rifiuti effettivamente
avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1,
sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente
in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n.
91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e
campo di applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo. 3.
L'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti
speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili
agli urbani e conferiti al pubblico servizio. 4. Il decreto del
Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto
all'art. 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo
decreto. 5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce
di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme
a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al
comma 1.
Art. 30. Presidi sanitari.
1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del
decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e,
conseguentemente, delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236,
decorre, rispettivamente, dal 28 febbraio 1996 e dal 1º gennaio
1995, tranne che per le zone territoriali di cui all'art. 1 del
citato decreto del Ministro della sanità n. 217.
Art. 31. Conservazione dei residui negli stati di previsione dei
Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici.
1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in
conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305,
7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901,
7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558,
1704, 1705 e 1706, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono
mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui
dei capitoli 7103, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano,
sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'art. 36, comma
terzo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive
modifiche ed integrazioni. 2. Per l'attuazione del programma
triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui
all'art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma
triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di
cui all'art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di
nuova istituzione in termine di competenza, di cassa o in conto
residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte
corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione,
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli
di altre amministrazioni interessate. 3. Le somme iscritte nello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno
1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752,
7014, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882, in essere al 31 dicembre dello
stesso anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e
1995.
Art. 32. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n.
46 in materia di installazione di impianti.
1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla
data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese
installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese
artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro
delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è
da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei
soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo
termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel
medesimo art. 5. 2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della
legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il
mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei
confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di
condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto
incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni,
secondo le modalità che saranno determinate con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 3. Il termine di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 1990,
n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 33. Norma per l'informazione del consumatore.
1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3, comma 1,
della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente,
al 30 giugno 1994 ed al 31 dicembre 1994.
Art. 34. Imprese autoriparatrici.
1. Il termine previsto dall'art. 13, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti
attività di autoriparazione, previsto dall'art. 2, della stessa
legge, è differito alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dei trasporti previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b),
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, le imprese che intendono
avviare attività di autoriparazione dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto sono iscritte nel registro, sulla base
dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo articolo 3,
restando soggette all'obbligo di cui all'art. 13, comma 4, della
stessa legge.
Art. 35. Disposizioni in materia di frantoi oleari.
1.
Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è
sostituito dal seguente: <<1. I titolari di impianti di
molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi
ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli
articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive
modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 30
giugno 1994, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui
sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione
dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi
volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di
lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonchè delle aree
disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della
domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla
regione.>>. 2. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'art.
19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio
1995.
Art. 36. Proroga del termine di cui al secondo comma dell'art. 4
della legge 6 agosto 1954, n. 604.
1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo
previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge 6 agosto 1954, n.
604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione
e l'arrotondamento della proprietà contadina, è elevato a tre
anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti
tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Art. 37. Esenzioni fiscali sull'alcool etilico
denaturato.
1. Il termine del 31 dicembre 1993 di cui all'art. 33, comma 7-bis,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al
31 marzo 1994.
Art. 38. Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari.
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di
ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari,
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di
lire 30 miliardi. 2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo
delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1993. Le somme non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo
nell'anno 1994. 3. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari,
regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di
collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati,
iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene
all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario
nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'art. 63
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed
integrazioni. 4. All'art. 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.
350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992,
n. 390, è aggiunto il seguente comma: <<4-bis. Per la
prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui
all'art. 1, le somme non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo
nell'anno successivo.>>. 5. L'art. 4 del decreto-legge 24
luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente: <<Art. 4
(Ordini di accreditamento). -- 1. Per l'attuazione degli interventi
connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente
del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui
all'art. 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che
provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei
prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica
amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai
limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale
dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai
prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti
locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed
organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'art.
1, comma 4, del presente decreto. 2. I funzionari di cui al comma 1
sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi
delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato
unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa
italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1
sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme
ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.>>.
Art. 39.
Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità
preventiva.
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'art. 127, comma 1,
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.
Art. 40. Comitato
per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e
nell'Adriatico.
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle
attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e
nell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio
1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995. 2.
Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di
cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per
l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e
1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento
iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per
gli anni successivi. 3. é autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:
a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume
Isonzo in territorio sloveno; b) per il proseguimento degli studi
finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume
Isonzo in territorio italiano; c) per la progettazione e
l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del
medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in
materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità
di bacino. 4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici, sentita
l'Autorità di bacino competente per territorio, la somma di cui al
comma 3 è ripartita tra il Ministero degli affari esteri,
l'Autorità di bacino sopramenzionata e il Ministero dei lavori
pubblici. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si
provvede con le disponibilità in conto residui iscritte al capitolo
7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.
Art. 41. Ruolo
nazionale dei periti assicurativi.
1. é differito al 31 dicembre 1994 il termine del 13 marzo 1993,
previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n.
166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di
cui all'art. 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà
dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.
Art. 42. Centri commerciali all'ingrosso.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato
di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle
società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non
impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate
nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla
predetta data del 31 dicembre 1992. 2. Le disposizioni di cui
all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si
applicano anche alle somme impegnate per la concessione di
contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali
all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Art. 43. Differimento di termini in materia sanitaria.
1. All'art. 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono
apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole:
<<30 giugno 1993>> sono sostituite dalle seguenti:
<<31 dicembre 1993>>; b) al comma 2, le parole:
<<30 settembre 1994>> sono sostituite dalle seguenti:
<<30 settembre 1995>>; c) al comma 3, le parole:
<<1º ottobre 1994>> sono sostituite dalle seguenti:
<<1º ottobre 1995>>. 2. All'art. 18 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti
modifiche: a) al comma 1, le parole: <<entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto>> sono
sostituite dalle seguenti: <<entro il 28 febbraio
1994>>; b) al comma 2, le parole: <<entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto>> sono
sostituite dalle seguenti: <<entro il 28 febbraio
1994>>. 3. All'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 537, le parole: <<nel termine di un anno>>
sono sostituite dalle seguenti: <<nel termine di due anni>>.
4. I termini di cui al comma 1, dell'art. 1, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 423, sono prorogati sino all'entrata in vigore
delle leggi regionali attuative dell'art. 3 del decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, e comunque non oltre il 30 aprile 1994.
Alla stessa data è prorogata la durata in carica dei collegi dei
revisori delle unità sanitarie locali, anche in deroga alla
disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.
5. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina, anche
parziale, di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, o nell'ambito delle quali si verifichino
vacanze nell'incarico di amministratore straordinario presso le
unità sanitarie locali, possono procedere alla nomina di commissari
straordinari che subentrano nella gestione delle unità sanitarie
locali, sino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. 6. All'art. 13,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le
parole: <<hanno presentato>> sono aggiunte le seguenti:
<<o presentino entro il 28 febbraio 1994>>. 7. I termini
di cui rispettivamente all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 266, all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 267, all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 268, e all'art. 10, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono differiti al 1º gennaio
1995, ferme restando le disposizioni di natura contabile recate
dagli articoli 4 dei predetti decreti legislativi numeri 267 e 268.
Art. 44. Differimento di termini in materia di
accertamento dei lavoratori dell'agricoltura.
1.
Per il primo anno di applicazione della disciplina recata dal
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, i termini per
l'effettuazione degli adempimenti di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7
del predetto decreto sono fissati al 1º ottobre 1994.
Art. 45. Agecontrol S.p.a.
1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'art. 1 del
regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio,
concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è
autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a
decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico
dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di
previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni
successivi.
Art. 46. Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna.
1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto
diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'art. 18 della
legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.
Art. 47. Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559,
recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.
1.
I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13
luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati. 2. A decorrere dal 1º
gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati
con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle
variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto
nazionale di statistica. 3. Con proprio decreto, il Ministro del
tesoro è autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la
composizione degli organi di cui agli articoli 10, come integrato e
modificato dall'art. 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e 11
della legge 13 luglio 1966, n. 559.
Art. 48. Gestioni fuori bilancio.
1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'art. 25, comma
1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è ulteriormente
differito fino alla data di entrata in vigore della legge di
riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31
marzo 1994. 2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui
al comma 1 le gestioni e l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3
dell'art. 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 3. Le
disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1º
luglio 1993.
Art. 49. Denuncia di detenzione di specie protette di
animali selvatici.
1. Il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12
gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione
di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e
nell'allegato C, parte 1, del regolamento 3626/82/CEE del Consiglio
del 3 dicembre 1982 e successive modificazioni, è prorogato al 28
febbraio 1994. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito
il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la
medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti
del modulo stesso. 3. Il termine di cui all'art. 2, comma 1-ter, del
decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è prorogato al 31 dicembre 1994.
Art. 50. Interventi
per la torre di Pisa.
1.
é ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31
dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 23
dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del
comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli
interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.
Art. 51. Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione.
1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza
della forza pubblica, è prorogato di 24 mesi a decorrere dal 1º
gennaio 1994.
Art. 52. Società per la gestione delle acque.
1. All'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, dopo le parole: <<è autorizzato a costituire>> sono
aggiunte le seguenti: <<, entro il 31 gennaio 1994,>>.
Art. 53. Interventi
nei settori della manutenzione idraulica e forestale.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, si intende osservato per i programmi di
manutenzione idraulica pervenuti al Comitato dei Ministri per i
servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa
del suolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 54.
Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di
polizia penitenziaria.
1.
La scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 1, della legge 16
ottobre 1991, n. 321, è fissata al 28 febbraio 1994, anche al fine
di completare l'organico del personale femminile del Corpo di
polizia penitenziaria. 2. Per i residui del capitolo 2219 dello
stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia non operano,
fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'art. 36, primo
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 55. Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei.
1. Fino al 30 aprile 1994 i prodotti di cui al capo II della legge
23 agosto 1993, n. 352, possono essere posti in commercio senza
l'osservanza delle prescrizioni, in tema di etichettatura e
confezionamento, di cui agli articoli 17, comma 4, 18, comma 1, 21,
comma 2, e 22, comma 1, della medesima legge. I prodotti stessi
devono essere comunque in regola con quanto previsto, sempre in tema
di etichettatura e confezionamento, dalla normativa vigente alla
data di entrata in vigore della predetta legge.
Art. 56. Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona.
1. Per l'esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento
del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale, le
somme iscritte in conto competenza e in conto residui del capitolo
7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per
l'anno finanziario 1993, non utilizzate al 31 dicembre 1993, possono
esserlo negli esercizi 1994 e 1995.
Art. 57. Interventi nel campo della ricerca.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, della legge 29 novembre
1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996. 2. I fondi di cui
all'art. 1, comma 4, della legge 1º agosto 1988, n. 326, possono
essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995, anche per
l'assunzione di personale mediante contratto ai sensi dell'art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.
171.
Art. 58.
Disposizioni in materia di interventi all'estero.
1. é prorogata al 30 giugno 1994 la partecipazione dell'Italia alle
operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei
territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il
decreto-legge 1º giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30
luglio 1993, n. 261, fermo restando l'applicazione delle
disposizioni contenute nell'art. 2 del citato decreto n. 167/1993.
L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è pari a lire
7.600 milioni per l'anno 1994. 2. Le disposizioni di cui all'art. 13
e all'art. 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono
prorogate fino al 31 dicembre 1994. A tal fine è autorizzata per
l'anno 1994 la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni, 6.000
milioni e 4.000 milioni. 3. Le previsioni economiche a favore dei
profughi italiani nelle misure stabilite dalla legge 15 ottobre
1991, n. 344, sono prorogate per l'anno 1994, modificandosi in sei
mesi il termine previsto dall'art. 8 della legge stessa. A tal fine
è autorizzata la spesa di lire 4.600 milioni per l'anno 1984. 4.
Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1993 in applicazione
della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992,
n. 212, e della legge 6 febbraio 1992, n. 180, non utilizzati al
termine dell'esercizio finanziario 1993 possono esserlo
nell'esercizio successivo. 5. Al fine di assicurare la continuità,
l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti di cultura
all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo
quanto previsto dall'art. 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990,
n. 401, è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento
aggiuntivo di lire 5.000 milioni. 6. Il secondo comma dell'art. 1
della legge 16 dicembre 1985, n. 15, è sostituito dal seguente:
<<Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente
sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a
carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della
spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le
operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di
finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno
sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri.>>. 7. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a lire 29.200 milioni per l'anno 1994, si
provvede, quanto a lire 25.200 milioni, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
utilizzando, per lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio, per lire 15.200 milioni, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 4.000
milioni, a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo. 8. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 hanno effetto dal 1º
gennaio 1994.
Art. 59. Differimento dell'entrata in vigore dell'art. 10 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. Le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 7 del decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal
1º luglio 1994. é comunque consentita l'approvazione e
l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti
dal comma 8 dello stesso articolo 10.
Art. 60. Gruppo di supporto tecnico.
1. Il termine fissato dall'art. 14 della legge 4 giugno 1984, n.
194, da ultimo differito dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1992, n.
140, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1995. Per la predetta
finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno
degli anni 1994, 1995 e 1996. 2. All'onere di cui al comma 1 si
provvede, per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto al
capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il medesimo anno e, per gli anni 1995 e 1996, mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1994. Le disposizioni di cui al presente
articolo hanno effetto a decorrere dall'anno 1994.
Art. 61. Concessione alla società Autostrade S.p.a.
1. Il termine del periodo di concessione di cui all'art. 13 della
legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace
realizzazione del procedimento di privatizzazione della società
Autostrade S.p.a., di anni quindici.
Art. 62. Ente
<<Colombo '92>>.
1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente <<Colombo
'92>> di cui all'art. 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è
prorogata al 30 giugno 1994. Le relative esigenze finanziarie fanno
carico, nel complessivo limite di lire 100 miliardi, alla gestione
liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio
1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1990, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede
ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario
liquidatore.
Art. 63. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato.
1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello
Stato per l'anno 1993, non impegnate entro tale anno, possono
esserlo nell'anno successivo: a) Presidenza del Consiglio dei
Ministri: capitoli 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021,
2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060,
2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086 e 2087 in conto competenza
e capitoli 2965, 7701 e 7732 in conto residui; b) Ministero delle
finanze: capitolo 3816 in conto competenza e capitoli 7851, 7853,
8205 e 8206 in conto residui; c) Ministero di grazia e giustizia:
capitoli 7004 e 7013 in conto residui; d) Ministero dei trasporti:
capitolo 7212 in conto residui; e) Ministero della difesa: capitoli
8002 e 8200 in conto residui; f) Ministero della marina mercantile:
capitoli 1113 e 2558 in conto competenza e capitoli 1113, 7543,
7554, 7555, 7581, 7801, 7802, 8022, 8051 e 8052 in conto residui; g)
Ministero del commercio con l'estero: capitolo 1611 in conto
competenza; h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 3406,
3407, 4101, 4501, 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733,
7735, 7740, 8230, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651,
8701, 9050, 9064, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto
residui; i) Ministero dell'interno: capitolo 4292 in conto
competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui; l) Ministero
della sanità: capitolo 7010 in conto residui; m) Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 7301,
7559, 7559, 8043 e 8044 in conto residui. 2. Le somme autorizzate ai
sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno
1993 possono esserlo nell'anno 1994.
Art. 64. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
DL
29/10/1993 Num. 429
Decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429 (in Gazz. Uff., 30 ottobre,
n. 256). Disposizioni urgenti in materia di differimento di
termini previsti da disposizioni legislative.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: (Omissis). Emana il seguente
decreto-legge:
Art. 1. Piano regolatore generale degli acquedotti.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla
data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993.
Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette
disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di
indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale
degli acquedotti. 2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e
non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.
Art. 2. Procedure di approvazione di progetti di opere
concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali.
1. Il termine di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n.
385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.
Art. 3. Impiantistica sportiva.
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto
1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di
impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui
sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per
la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui
all'art. 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui
a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento
suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento
costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e
di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di
ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei
soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'art. 2 della legge 18
febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per
cento sugli interessi.
Art. 4. Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e
1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei
contributi erariali.
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso
infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva
immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità
montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da
parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun
capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 2. Il termine
del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il
biennio 1994-1995, è prorogato al mese di dicembre 1993. 3. Per
l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1994. Per
l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le
disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.
Art. 5. Programmi pluriennali.
1. All'art. 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le
parole: <<art. 44>> sono sostituite dalle seguenti:
<<art. 49, comma 12>>.
Art. 6. Ordinamento
finanziario degli enti locali.
1. Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte
di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento
a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1993. Per l'anno
1993 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per
l'anno 1992.
Art. 7. Presentazione del rendiconto per le spese elettorali.
1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le
spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di
entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.
Art. 8. Disposizioni in materia di mobilità.
1. Al comma 4-bis dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
introdotto dall'art. 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, le parole: <<successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle
seguenti: <<successivamente alla data del 1º gennaio
1993>>.
Art. 9. Reiscrizione al registro prefettizio delle
cooperative.
1. All'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, le parole: <<del presente decreto>> sono sostituite
dalle seguenti: <<della legge di conversione del presente
decreto>>.
Art. 10. Consorzio per la gestione di servizi.
1. All'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Al consorzio possono
partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane,
quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono
soggetti>>. 2. All'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Salvo quanto
previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali
partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti
diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta
dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco,
del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità
pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo
statuto>>.
Art. 11. Revisione di consorzi e altre associazioni fra
enti locali.
1. All'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le
parole: <<due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31
dicembre 1993>>. 2. All'art. 60 della legge 8 giugno 1990, n.
142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: <<1-bis.
Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti
consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il
quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria
amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti
gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio,
il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo
per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei
confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la
temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica
per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione,
ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in
caso di trasformazione nelle forme d cui al comma 1>>.
Art. 12. Università degli studi di Siena.
1. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è
sostituito dal seguente: <<7. Le somme disponibili sul
capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono
conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate
nell'esercizio 1993. Tali somme saranno erogate all'Università
degli studi di Siena>>.
Art. 13. Interventi a favore della comunità scientifica e delle
associazioni di volontariato.
1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158,
concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in
favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di
cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque, non
oltre il 31 dicembre 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi
compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di
mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività
di soccorso in caso di emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 1
della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31
dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica
di cui all'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1993. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca
apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di
protezione civile. 3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al
presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione
civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle
corrispondenti disponibilità di bilancio.
Art. 14. Recupero della base contributiva.
1. é prorogato di novanta giorni il termine previsto all'art. 14,
comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende
di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli
incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle
informazioni.
Art. 15. Termine per l'integrazione e l'inserimento
nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi
relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso
gli intermediari finanziari.
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali
dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre
1992>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi