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DL
28/12/1994 Num. 723
Decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723 (in Gazz. Uff. 29
dicembre, n. 303). -- Disposizioni urgenti in materia di
differimento di termini previsti da disposizioni
legislative.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed
urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento
di termini previsti da disposizioni legislative; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 1994; Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro; Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica.
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7
agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei
programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 28
febbraio 1995. I mutui sono concessi dall'Istituto per il
credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo
onere contributivo lo stanziamento di cui all'art. 27, comma
3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di
enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento
suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di
ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento,
comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte
inferiore della rata di ammortamento a carico degli enti
beneficiari. I mutui a favore di altri soggetti, ammessi a
fruire del credito sportivo, sono assistiti dal contributo
del 7,50 per cento sugli interessi. 2. Sono attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze statali
in materia di impiantistica sportiva già appartenenti al
soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo. 3. Le
regioni e le province autonome continuano ad assicurare le
necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive
organizzazioni turistiche anche ai sensi del settimo comma
dell'art. 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217. 4. Le
quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'art. 1,
comma 2, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, comunque
disponibili alla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono essere riutilizzate nel termine del 31
dicembre 1994, secondo le medesime modalità indicate nella
legge di riferimento; nello stesso termine, e con le
medesime procedure, potrà essere disposta una diversa
destinazione dei relativi mutui, ancorchè già concessi.
Articolo 2
Art. 2. Edilizia residenziale.
1. Le disponibilità di competenza della Regione Puglia di
cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far fronte
agli oneri di cui all'art. 10 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura delle
carenze contributive relative ai finanziamenti erogati in
base a leggi regionali di incentivazione edilizia. La messa
a disposizione e la erogazione delle disponibilità
anzidette viene effettuata dal Ministero dei lavori pubblici
- Segretariato generale del CER direttamente in favore degli
istituti di credito mutuanti, previa rendicontazione
effettuata con modalità stabilite dal Segretariato
medesimo. 2. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di
programma previsto all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato art. 8
la parola: <<sessanta>> è sostituita dalla
seguente: <<centottanta>>. 3. Al fine di
agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione,
all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, la parola: <<centoventi>> è
sostituita dalla seguente: <<centottanta>>.
Articolo 3
Art. 3. Concessione alla società Autostrade S.p.a.
1. Il termine del periodo di concessione di cui all'art. 13
della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini
dell'efficace realizzazione del procedimento di
privatizzazione della società Autostrade S.p.a., di anni
quindici.
Articolo 4
Art. 4. Interventi per la torre di Pisa.
1. é ulteriormente differito al 31 dicembre 1995 il termine
del 31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della
legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento
dei compiti del comitato di esperti istituito per le
operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e
restauro della torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360. 2.
L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990,
n. 360, è sostituito dal seguente: <<1. Per gli
interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa,
il Comitato di undici esperti di alta qualificazione
scientifica, italiani e stranieri, integrato da due membri
scelti tra storici dell'arte medievale e dal direttore
dell'Istituto centrale per il restauro, istituito per le
operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni
culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici,
provvede, anche in deroga alla normativa vigente, sulla base
dell'esame della documentazione esistente in materia presso
il Ministero dei lavori pubblici, all'individuazione e
definizione del progetto di massima e di quello esecutivo,
stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e
designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile
della direzione dei lavori, nonchè all'attuazione dei
necessari interventi e all'indicazione delle modalità per
la successiva fruizione del monumento. Il Comitato, ai fini
della redazione del progetto di restauro della torre di
Pisa, si avvale della collaborazione dell'Istituto centrale
per il restauro.>>.
Articolo 5
Art. 5. Opere pubbliche in Sicilia.
1. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge
22 luglio 1994, n. 456, è prorogato al 30 aprile 1995.
Articolo 6
Art. 6. Interventi nel campo della ricerca.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, della legge 29
novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996. 2.
I fondi di cui all'art. 1, comma 4, della legge 1º agosto
1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni
1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante
contratto ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. 3. Al fine di
consentire la prosecuzione delle attività scientifiche, di
ricerca e di formazione del Centro internazionale di fisica
teorica di Trieste (I.C.T.P.), in attesa della ratifica e
conseguente entrata in vigore dell'accordo tripartito tra
Italia, UNESCO ed AIEA, è autorizzata la concessione al
Centro medesimo di un contributo straordinario di lire 10
miliardi nel biennio 1994-1995, in ragione di lire 6
miliardi per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno
1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze.
Articolo 7
Art. 7. Acquisto di immobili per le università e gli
istituti pubblici di ricerca.
1. Il termine per la definizione, da parte dei soggetti
interessati, dei contenuti dei contratti concernenti la
vendita, l'uso o la locazione finanziaria di immobili di cui
all'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, resta
fissato al 30 giugno 1995.
Articolo 8
Art. 8. Interventi a favore della comunità scientifica e
delle associazioni di volontariato.
1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991,
n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli
interventi in favore delle associazioni di volontariato di
protezione civile, di cui all'art. 11 del decreto-legge 26
maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla
emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 18 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1994. Nei predetti interventi deve ritenersi
compresa la concessione di contributi finalizzati
all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per
l'espletamento delle attività di soccorso in caso di
emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20
maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre
1991 degli interventi in favore della comunità scientifica
di cui all'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984,
n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti
previsti dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare con
istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per
il perseguimento di specifiche finalità di protezione
civile. 3. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai
commi 1 e 2 sono posti a carico dei pertinenti capitoli di
bilancio della rubrica 6 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Articolo 9
Art. 9. Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti
locali.
1. All'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
le parole: <<due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti:
<<il 28 febbraio 1995>>. 2. All'art. 60 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il
seguente: <<1-bis. Decorso il termine di cui al comma
1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere
entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio
può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione.
Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti
aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio,
il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di
controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di
competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un
commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il
commissario resta in carica per la liquidazione del
consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla
eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di
trasformazione nelle forme di cui al comma 1.>>.
Articolo 10
Art. 10. Agevolazioni tariffarie per le Poste.
1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso
all'Ente poste italiane dei maggiori oneri sostenuti per le
spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della medesima
legge. 2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata
la spesa di lire 20 miliardi da iscrivere su apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1994, cui si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del
medesimo stato di previsione, all'uopo utilizzando parte
dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Articolo 11
Art. 11. Differimento di termini in materia sanitaria.
1. All'art. 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n.
77, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le
parole: <<30 giugno 1993>> sono sostituite dalle
seguenti: <<31 dicembre 1993>>; b) al comma 2,
le parole: <<30 settembre 1994>> sono sostituite
dalle seguenti: <<30 settembre 1995>>; c) al
comma 3, le parole: <<1º ottobre 1994>> sono
sostituite dalle seguenti: <<1º ottobre 1995>>.
2. All'art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
530, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le
parole: <<entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto>> sono sostituite dalle
seguenti: <<entro il 28 febbraio 1994>>; b) al
comma 2, le parole: <<entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto>> sono
sostituite dalle seguenti: <<entro il 28 febbraio
1994>>. 3. All'art. 22, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, le parole: <<nel
termine di un anno>> sono sostituite dalle seguenti:
<<nel termine di due anni>>. 4. I termini di cui
al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 423, sono prorogati sino all'entrata in vigore
delle leggi regionali attuative dell'art. 3 del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e comunque non oltre il
30 giugno 1994. Alla stessa data è prorogata la durata in
carica dei collegi dei revisori delle unità sanitarie
locali, anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli
organi amministrativi e di controllo. 5. Le regioni che
abbiano già emanato la disciplina, anche parziale, di cui
all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, o
nell'ambito delle quali si verifichino vacanze nell'incarico
di amministratore straordinario presso le unità sanitarie
locali, possono procedere alla nomina di commissari
straordinari che subentrano nella gestione delle unità
sanitarie locali, sino alla nomina del direttore generale ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517. 6. All'art. 3, comma 13, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono inserite, dopo le
parole: <<variazioni ed assestamento>>, le
seguenti: <<ed informa il controllo sugli atti ai
princìpi contenuti nell'art. 2403 del codice civile>>.
7. All'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 538, dopo le parole: <<hanno presentato>>
sono aggiunte le seguenti: <<o presentino entro il 28
febbraio 1994>>. 8. I termini di cui rispettivamente
all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266, all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 267, all'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 268, sono differiti al 28
febbraio 1995, ferme restando le disposizioni di natura
contabile recate dagli articoli 4 dei predetti decreti
legislativi numeri 267 e 268 del 1993. 9. I termini di cui
all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 270, sono prorogati fino alla entrata in vigore
delle leggi regionali di attuazione dell'art. 2, comma 5,
del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il
1º gennaio 1996. 10. La disposizione di cui all'art. 3,
comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si
applica, limitatamente al numero massimo di venti unità, al
personale a contratto il cui utilizzo gradualmente si rende
necessario per lo svolgimento dell'attività di assistenza
sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo
e dell'aviazione civile, assistito dal Ministero della
sanità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 620. Lo svolgimento dell'attività
suddetta non costituisce, in nessun caso, titolo per
l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione. 11. L'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994,
n. 268, è sostituito dal seguente: <<Art. 5. -- 1. Le
disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il
centottantesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.>>. 12. Ai fini
della revisione delle acque minerali, il termine previsto
dall'art. 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
105, è differito al 31 dicembre 1995.
Articolo 12
Art. 12. Presidi sanitari.
1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4
e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991,
n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'art.
21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 28
febbraio 1996 e dal 31 dicembre 1995, tranne che per le zone
territoriali di cui all'art. 1 del citato decreto del
Ministro della sanità n. 217.
Articolo 13
Art. 13. Progetti finalizzati e disposizioni in materia di
incarichi ed altre disposizioni.
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n.
554, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31
dicembre 1996. é altresì autorizzato, fino alla medesima
data, il proseguimento dell'elaborazione di progetti di
articolazione sperimentale dei bilanci pubblici, anche con
riferimento specifico al costo del personale, cui si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, mediante la
modifica e l'integrazione delle procedure interne e delle
tecniche di rilevazione già avviate ai sensi dell'art. 64,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in via
diretta delle disponibilità del fondo previsto dall'art. 26
della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale fondo è integrato di
lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per
l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993, di lire 56
miliardi per l'anno 1994 e di lire 70 miliardi per l'anno
1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per
l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30
miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995,
è destinata alla realizzazione del <<Progetto
efficienza Milano>>. 2. Per garantire la più
sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla
normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo
singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore
del funzionario delegato superi i limiti di cui all'art. 56
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive
modificazioni, e sia fissato in misura massima di lire 2.500
milioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono
essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire
24,5 miliardi per l'ano 1991, lire 125 miliardi per l'anno
1992, lire 20 miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi per
l'anno 1994 e lire 70 miliardi per l'anno 1995, a carico
delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Le somme
disponibili al 31 dicembre 1994 sono mantenute in bilancio
per gli anni 1995, 1996 e 1997. 4. Il termine di cui
all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, già prorogato dall'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla
legge 12 novembre 1993, n. 448, è ulteriormente prorogato
fino al 31 marzo 1995. 5. é differito al 28 febbraio 1995
il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 11 gennaio
1994, n. 17, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n.
150, per la proroga del comando del personale dipendente
dagli enti pubblici trasformati in società di diritto
privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli
articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, nonchè dalle società da essi controllate. 6. Ai fini
di cui all'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 1993,
n. 357, le attività non connesse con i compiti
istituzionali dei magistrati, anche collocati fuori ruolo, e
del personale ad essi equiparato sono individuate con
regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli
effetti delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 62,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorrono dalla data
di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente
comma. 7. Il termine del 30 giugno 1994 indicato al comma 6
dell'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni, è sostituito dal termine del
1º marzo 1995. 8. L'applicazione degli articoli 7, commi 1
e 3, e 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, come
modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990,
n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la
segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio
superiore della magistratura sono costituiti da funzionari
da selezionare mediante concorsi pubblici, è differita alla
data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.
Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come
modificato dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908.
La disposizione dell'art. 210 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, continua ad applicarsi per la destinazione dei
magistrati all'ufficio studi e documentazione del Consiglio
superiore della magistratura. 9. In deroga a quanto previsto
dall'art. 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, fino alla
data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario,
l'attività svolta dai magistrati destinati ad esercitare
funzioni amministrative o di studio e ricerca presso il
Ministero di grazia e giustizia e presso gli uffici del
Consiglio superiore della magistratura, nonchè quelle
svolte dai magistrati applicati alla Corte costituzionale,
è equiparata ai fini del primo comma dell'art. 5 della
legge 20 dicembre 1973, n. 831, a quella svolta negli uffici
giudiziari. 10. Fino alla data di entrata in vigore della
legge di riforma della procedura relativa alla
responsabilità disciplinare dei magistrati, continuano ad
applicarsi il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
511, e il decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1958, n. 916, con le successive modificazioni ed
integrazioni, e i rinvii al codice di procedura penale si
intendono riferiti al codice abrogato. 11. Nel comma 7
dell'art. 5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le parole:
<<per un periodo massimo di tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge>> sono
sostituite dalle seguenti: <<non oltre il 31 dicembre
1995>>. 12. Nel comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge
10 giugno 1994, n. 356, convertito dalla legge 8 agosto
1994, n. 488, le parole: <<di cui all'art. 1, comma
1>> sono sostituite dalle seguenti: <<esistenti
nei ruoli del personale del Corpo di polizia
penitenziaria>> e le parole: <<fino al 31
dicembre 1994>> sono sostituite dalle seguenti:
<<fino al 31 dicembre 1995>>. 13. I
miglioramenti economici previsti dagli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 25 novembre 1994, n. 650, continuano ad essere
corrisposti anche dopo il 31 dicembre 1994, a carico della
spesa di cui all'art. 2, commi 9 e 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 538, fino al loro riassorbimento con
quelli contrattuali o equivalenti spettanti per l'anno 1995.
14. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'art. 6, comma
7, del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 674, è differito
al 31 gennaio 1995.
Articolo 14
Art. 14. Proroghe di termini in materia di pubblica
istruzione.
1. I termini per l'indizione dei concorsi per titoli ed
esami per l'accesso ai ruoli direttivi e dei concorsi, per
titoli ed esami e per soli titoli, per l'accesso ai ruoli
del personale docente e dei coordinatori amministrativi
delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli
istituti educativi, i periodi di validità delle graduatorie
dei medesimi concorsi per titoli ed esami, ivi comprese
quelle già esistenti, e quelli per l'aggiornamento delle
graduatorie permanenti dei medesimi concorsi per soli
titoli, nonchè i programmi e le prove d'esame dei concorsi
per titoli ed esami nei conservatori di musica, ancorchè
banditi prima della data di entrata in vigore del presente
decreto ma non ancora espletati, sono stabiliti dal Ministro
della pubblica istruzione. La periodicità dell'indizione
dei concorsi non può essere comunque inferiore al triennio,
salvo il caso di concorsi a cattedre o posti le cui
graduatorie siano esaurite prima della scadenza del triennio
stesso. 2. Le graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle
accademie e nei conservatori, già mantenute in vigore per
l'anno scolastico 1993-94 ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis,
del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono
prorogate per un ulteriore anno scolastico. 3. Al comma 17
dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: <<Per il
personale ispettivo, direttivo, docente e amministrativo
tecnico ausiliario (A.T.A.) della scuola il predetto termine
rimane immutato, mentre per il personale delle Accademie di
belle arti e d'arte drammatica e per i conservatori di
musica il termine stesso è fissato al 1º novembre e per
quello dell'Accademia nazionale di danza al 1º
ottobre.>>. 4. In attesa dell'attuazione
dell'autonomia scolastica e del riordinamento degli organi
collegiali della scuola, la durata in carica dei consigli di
circolo e di istituto, dei consigli scolastici provinciali e
dei consigli scolastici distrettuali è prorogata nel limite
massimo di un anno, secondo termini da stabilirsi con
decreto del Ministro della pubblica istruzione. 5. Nell'art.
59, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni, sono soppresse le parole:
<<e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994>>.
Articolo 15
Art. 15. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle
Forze di polizia e del personale delle Forze armate e
disposizioni finanziarie varie
1. I termini di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma
1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono
prorogati al 28 febbraio 1995. 2. All'art. 1, comma 5, del
decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
<<L'Amministrazione ha altresì facoltà di
utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze
risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al
concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto
con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre
1991.>>. 3. Il termine di cui all'art. 11-quater del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è
ulteriormente prorogato di un triennio. 4. Limitatamente
alle strutture informatiche dell'Amministrazione
dell'interno e delle Forze di polizia, il termine di cui
all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, è prorogato al 28 febbraio 1995. 5. Le somme
iscritte in bilancio ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge
18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1992, n. 217, riferite ai limiti di
impegno dell'esercizio finanziario 1992, ancora disponibili
alla chiusura dell'anno finanziario 1993, sono mantenute in
bilancio per essere impegnate nell'esercizio finanziario
1994. 6. All'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 237, il riferimento all'anno 1993 è
sostituito con quello all'anno 1995.
Articolo 16
Art. 16. Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione.
1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 5, del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo
alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è
prorogato di ventiquattro mesi a decorrere dal 1º gennaio
1994.
Articolo 17
Art. 17. Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri.
1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art.
6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è
estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli
stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della
medesima legge n. 16 del 1985.
Articolo 18
Art. 18. Completamento dell'organico del personale femminile
del Corpo di polizia penitenziaria.
1. La scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 1,
della legge 16 ottobre 1991, n. 321, resta fissata al 31
maggio 1994, anche al fine di completare l'organico del
personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. 2.
Per i residui del capitolo 2219 dello stato di previsione
del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi non operano,
fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'art.
36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 19
Art. 19. Personale transitato dall'ex ASST agli enti locali.
1. Con effetto dall'anno 1994, con decreto del Presidente
del Consiglio di Ministri, di concerto con i Ministri del
tesoro e dell'interno, si provvede a disciplinare il
trasferimento agli enti locali dei fondi relativi agli oneri
concernenti il trattamento economico in godimento del
personale trasferito agli stessi enti ai sensi dell'art. 4,
comma 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58. Al relativo
onere, valutato in annue lire 25 miliardi a decorrere
dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, allo
scopo utilizzando per l'anno 1994 l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per lire 500
milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro
per lire 1.250 milioni, l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione per lire 12.000 milioni
e l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia per lire 11.250 milioni, nonchè, per gli anni
1995 e 1996, utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
Articolo 20
Art. 20. Previdenza.
1. Al comma 26 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
<<L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 19 della
legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere adempiuto entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. I contributi dovuti per il periodo
successivo al provvedimento di cancellazione devono essere
versati in tre rate di uguale importo con scadenza,
rispettivamente, al 30 aprile, al 31 agosto ed al 31
dicembre 1994. Fino ai termini sopraindicati non si
applicano, per i contributi e le comunicazioni relative al
predetto periodo, le sanzioni, le maggiorazioni e gli
interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della legge
12 aprile 1991, n. 136.>>. 2. All'art. 18, comma 1,
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel primo
periodo le parole: <<ha effetto dal 1º luglio
1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<ha
effetto dal 1º febbraio 1995>>.
Articolo 21
Art. 21. Condono previdenziale ed assistenziale.
1. Il termine di cui all'art. 1, comma 5-bis, del
decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21, è
differito al 31 luglio 1994. I soggetti che non abbiano
ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione
contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed
assicurativi possono provvedervi, secondo le modalità
fissate dagli enti impositori, in tre rate bimestrali di
eguale importo di cui la prima entro il 31 luglio 1994, la
seconda entro il 30 settembre 1994 e la terza entro il 30
novembre 1994. Le rate successive alla prima saranno
maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il
periodo di differimento, nonchè di un diritto di mora del 4
per cento. 2. Per la regolarizzazione del condono dei
contributi agricoli unificati, i termini del 31 luglio 1994,
del 30 settembre 1994 e del 30 novembre 1994, di cui al
comma 1, sono rispettivamente fissati al 31 gennaio 1995, al
28 febbraio 1995 ed al 31 marzo 1995. I procedimenti
esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli
unificati sono sospesi fino al 31 gennaio 1995. 3. Sono
differiti al 30 giugno 1995 i termini del 1º ottobre 1994
previsti al comma 5 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, come sostituito dall'art. 11, commi 27 e 28, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Articolo 22
Art. 22. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura
economica.
1. L'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è
sostituito dal seguente: <<Art. 22 (Albi dei
beneficiari di provvidenze di natura economica). -- 1. Oltre
a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le
amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni
a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici devono
tenere l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche,
cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario
contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di
natura economica a carico dei rispettivi bilanci. Gli albi
sono aggiornati entro il 30 aprile di ogni anno. 2. Per
ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche
la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo
le erogazioni di cui al comma 1. 3. Gli albi istituiti ai
sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni
cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta
degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e
pubblicità.>>.
Articolo 23
Art. 23. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione
alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di
esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque
non oltre il 28 febbraio 1995, l'autorizzazione di cui ai
commi 1 e 4 dell'art. 3 di tale legge è rilasciata dai
sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su
conforme parere delle commissioni previste dall'art. 6 della
medesima legge, di un parametro numerico che assicuri, in
relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore
funzionalità e produttività del servizio da rendere al
consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi
e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto
del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e
delle abitudini di consumo extra-domestico. 2. Fino al
termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto
dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto
1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista
dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le
modalità di cui all'art. 12, comma 4, di tale decreto e
sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.
Articolo 24
Art. 24. Proroga dei termini in materia di riciclaggio dei
contenitori per liquidi e di altre disposizioni ambientali.
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o
imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di
cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993.
Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio
sono definiti ai sensi dell'art. 9-quater, comma 8, del
decreto-legge medesimo. 2. Il termine del 31 marzo 1993
previsto dall'art. 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino
all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei
provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal
medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino
all'attuazione da parte dei comuni della raccolta
differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio
di centoventi giorni successivi agli adempimenti del
Ministro dell'ambiente. 3. Sono prorogati al 28 febbraio
1995 i termini previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n.
549, recante: <<Misure a tutela dell'ozono
stratosferico e dell'ambiente>>, fatto salvo quanto
disposto dal regolamento CEE n. 594/91, come modificato ed
integrato dal successivo regolamento CEE n. 3952/92.
Articolo 25
Art. 25. Catasto dei rifiuti.
1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui
all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, resta differito, per il solo anno 1993, al 30
giugno 1994, al fine di consentire l'attuazione del decreto
del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 4 del 7 gennaio 1993. 2. L'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va
interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai
rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni
industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al
pubblico servizio. 3. Il decreto del Ministro dell'ambiente
in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'art. 3 ed
alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto. 4.
Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce di
cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988,
n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate
utilizzando modulistica non conforme a quella del citato
decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992,
devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.
Articolo 26
Art. 26. Disposizioni in materia di frantoi oleari.
1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987,
n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1987, n. 119, è sostituito dal seguente: <<1. I
titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano
natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, non siano
conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e
13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive
modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il
30 giugno 1995, domanda di autorizzazione allo smaltimento
dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere
l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua
potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque
reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione,
dell'attuale recapito dei reflui, nonchè delle aree
disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia
della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere
inviata alla regione.>>. 2. Il termine di cui all'art.
2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n.
119, prorogato, da ultimo, dall'art. 19 della legge 20
maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio 1995.
Articolo 27
Art. 27. Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi
epigei.
1. Fino al 28 febbraio 1995 i prodotti di cui al capo II
della legge 23 agosto 1993, n. 352, possono essere posti in
commercio senza l'osservanza delle prescrizioni, in tema di
etichettatura e confezionamento, di cui agli articoli 17,
comma 4, 18, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 1, della
medesima legge. I prodotti stessi devono essere comunque in
regola con quanto previsto, sempre in tema di etichettatura
e confezionamento, dalla normativa vigente alla data di
entrata in vigore della predetta legge.
Articolo 28
Art. 28. Denuncia di detenzione di specie protette di
animali selvatici.
1. Il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge
12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della
denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate
nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte I,
del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre
1982 e successive modificazioni, resta stabilito al 30
giugno 1994, ad eccezione della presentazione delle denunce
di detenzione degli esemplari di testuggini appartenenti
alle specie Testudo hermanni (testuggine comune), Testudo
graeca (testuggine greca) e Testudo marginata (testuggine
marginata), per le quali è possibile autocertificare, entro
il 30 giugno 1995, l'acquisizione delle stesse. 2. Con
decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da
utilizzare per la denuncia o autocertificazione di cui al
comma 1; con la medesima procedura si provvede alle
modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso. 3. Il
termine di cui all'art. 12, comma 1-ter, del decreto-legge
12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 marzo 1993, n. 59, è prorogato al 31 dicembre
1995.
Articolo 29
Art. 29. Stagione venatoria.
1. All'art. 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11
febbraio 1992, n. 157, le parole: <<stagione venatoria
1994-1995>>, sono sostituite dalle seguenti:
<<stagione venatoria 1995-1996>>. 2. All'art.
36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le
parole: <<entro e non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore della stessa>> sono sostituite dalle
seguenti: <<entro e non oltre quattro anni dalla data
di entrata in vigore della stessa>>. 3. All'art. 21,
comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
le parole: <<entro il 1º gennaio 1995>> sono
sostituite dalle seguenti: <<entro il 1º gennaio
1996>>.
Articolo 30
Art. 30. Formazione e arrotondamento della piccola
proprietà contadina.
1. Il termine per la presentazione del certificato
definitivo previsto dal secondo comma dell'art. 4 della
legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle
agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento
della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La
presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari
non ancora definiti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. 2. Il termine di
cui al comma 3 dell'art. 70 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è
prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate
provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina,
mediante versamento, previo accertamento da parte della
Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello
Stato.
Articolo 31
Art. 31. Differimento di termini in materia di accertamento
dei lavoratori dell'agricoltura.
1. Per il primo anno di applicazione della disciplina recata
dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, i termini
per l'effettuazione degli adempimenti di cui agli articoli
2, 4, 5 e 7 del predetto decreto sono fissati al 28 febbraio
1995.
Articolo 32
Art. 32. Corpo forestale dello Stato.
1. Per consentire la prosecuzione delle attività di
conservazione e tutela del patrimonio ambientale dello
Stato, il termine di cui all'art. 31, comma 1, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, è prorogato fino all'entrata in
vigore della legge di riforma del Corpo forestale dello
Stato, da emanarsi in attuazione dell'art. 6, comma 6, della
legge 4 dicembre 1993, n. 491.
Articolo 33
Art. 33. Gruppo di supporto tecnico.
1. Il termine fissato dall'art. 14 della legge 4 giugno
1984, n. 194, da ultimo differito dall'art. 3 della legge 7
febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 31
dicembre 1995. Per la predetta finalità è autorizzata la
spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e
1995. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno
1994, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9008
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
medesimo anno e, per l'anno 1995, mediante corrispondente
utilizzo della proiezione per il medesimo anno
dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali, iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Le
disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a
decorrere dall'anno 1994.
Articolo 34
Art. 34. Norma per l'informazione del consumatore.
1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3,
comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti,
rispettivamente, al 31 dicembre 1994 ed al 30 giugno 1995.
Articolo 35
Art. 35. Norme di sicurezza e prevenzione incendi.
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno
provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e
coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo
e intrattenimento così come individuati dall'art. 17 della
circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio
1951 e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si
provvede, altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di
vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei
compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. 2. Il termine per l'emanazione del regolamento
relativo al procedimento di certificazione di prevenzione
incendi, di cui all'elenco numero 4, allegato alla legge 24
dicembre 1993, n. 537, è differito al centoventesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Fino alla data di entrata in vigore di detto
regolamento a norma dell'art. 2, comma 7, della medesima
legge, è consentita la prosecuzione dell'attività a coloro
che hanno ottenuto il nulla-osta provvisorio di prevenzione
incendi ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, con
validità, per effetto dell'art. 22 della legge 31 maggio
1990, n. 128, fino al 30 giugno 1994, nonchè a coloro che,
ai sensi dell'art. 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158,
hanno presentato l'istanza completa delle prescritte
certificazioni e documentazioni. 3. Nel termine di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 2, i comandi
provinciali dei vigili del fuoco dovranno completare l'esame
delle istanze presentate ai sensi dell'art. 11 della legge
20 maggio 1991, n. 158.
Articolo 36
Art. 36. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in
materia di installazione di impianti.
1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1990,
n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento
dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che
fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge
medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di
impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della
legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di
cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da
intendersi come termine ordinatorio e non preclude il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte
dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il
medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno
indicato nel medesimo art. 5. 2. Il termine di cui all'art.
7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al
30 giugno 1995. Il mancato rispetto del termine suindicato
comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario
dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le
utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato
della gestione degli impianti, di una sanzione amministativa
da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le
modalità che saranno determinate con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. 3. Il termine di cui all'art. 5 della
legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di diciotto mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Articolo 37
Art. 37. Imprese autoriparatrici.
1. Il termine previsto dall'art. 13, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle
imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto
dall'art. 2 della stessa legge, è differito alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.
Articolo 38
Art. 38. Ruolo nazionale dei periti assicurativi.
1. é differito al 28 febbraio 1995 il termine previsto
dall'art. 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166,
relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di
cui all'art. 4 della medesima legge. Gli ammessi a
partecipare alla prima prova di idoneità per l'iscrizione
nel ruolo nazionale di cui all'art. 1 della predetta legge
n. 166 del 1992 possono continuare ad esercitare
transitoriamente l'attività di perito assicurativo fino
alla comunicazione dell'esito della prova. 2. In attesa del
riordino della Commissione nazionale per i periti
assicurativi, prevista dall'art. 7 della legge 17 febbraio
1992, n. 166, le materie e gli argomenti del programma di
esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo di
cui al comma 1 sono individuati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che
provvede all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e
per l'ammissione all'esame, cui possono partecipare i
soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria
superiore o di laurea.
Articolo 39
Art. 39.
Proroga del Comitato per la cooperazione nelle zone del
confine nord-orientale e nell'Adriatico; studi e lavori nel
bacino dell'Isonzo. 1. Le funzioni del Comitato
interministeriale di coordinamento delle attività di
cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e
nell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24
luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il
triennio 1993-1995. 2. Per consentire il funzionamento del
Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata
la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50
milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo
onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al
capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per
gli anni successivi. 3. é autorizzata la spesa di lire 75
miliardi, di cui: a) lire 1.900 milioni per il finanziamento
degli studi di piano di bacino del fiume Isonzo in
territorio sloveno, da assegnare al Ministero degli affari
esteri; b) lire 3.100 milioni per il proseguimento degli
studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello
stesso fiume Isonzo in territorio italiano, da assegnare
all'Autorità di bacino del fiume Isonzo. 4. é demandato
all'Autorità di bacino del fiume Isonzo il coordinamento
degli studi di cui alle lettere a) e b) del comma 3. 5. La
restante somma di lire 70 miliardi sarà utilizzata, con
procedure atte a conseguire gli obiettivi di urgenza, per la
progettazione e l'esecuzione di opere di sistemazione
idraulica e di risanamento delle acque del bacino
dell'Isonzo, sulla base di un programma di interventi
adottato dall'Autorità di bacino, nel rispetto dei
princìpi del redigendo piano di bacino. Nel programma degli
interventi potranno essere previste opere da realizzarsi in
territorio sloveno, purchè strettamente connesse alle
conseguenti opere da realizzarsi in territorio italiano; per
l'esecuzione di tali opere il Comitato per la cooperazione
nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico
individuerà le relative procedure. Il Ministro dei lavori
pubblici, sulla base del programma adottato dalla competente
Autorità di bacino, in deroga alla procedura di cui
all'art. 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, provvederà
all'assegnazione dei fondi ai soggetti attuatori. 6.
All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 si
provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul
capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici. 7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio nel conto dei residui.
Articolo 40
Art. 40. Disposizioni in materia di cittadini
extracomunitari.
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in
materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini
extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'art.
11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. 2. Al relativo
onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di
cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993. Le
somme non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo
nell'anno 1994. 3. Per l'anno 1994 i cittadini
extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed
iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai
cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di
collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria
erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al
relativo obbligo contributivo di cui all'art. 63 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed
integrazioni. 4. All'art. 3 del decreto-legge 24 luglio
1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, è aggiunto, in fine, il seguente
comma: <<4-bis. Per la prosecuzione nell'anno 1994
degli interventi straordinari di cui all'art. 1, le somme
non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno
successivo.>>. 5. L'art. 4 del decreto-legge 24 luglio
1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente:
<<Art. 4 (Ordini di accreditamento). -- 1. Per
l'attuazione degli interventi connessi con le attività
indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'art. 3,
comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono
alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti
o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica
amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga
ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità
generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento
emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere
anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra
istituzione ed organizzazione operante per finalità
umanitarie, previsti dall'art. 1, comma 4, del presente
decreto. 2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai
Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, sono tenuti
a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi
delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali
dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la
Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed
organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i
rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute
unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.>>.
Articolo 41
Art. 41. Rifinanziamento di leggi per interventi del
Ministero degli affari esteri.
1. é prorogata al 30 giugno 1995 la partecipazione
dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per
l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania
e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge 1º giugno
1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261,
fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute
nell'art. 2 del citato decreto n. 167 del 1993. A tal fine
è autorizzata la spesa di lire 14.700 milioni per l'anno
1994 e di lire 7.200 milioni per l'anno 1995. 2. Le
disposizioni di cui all'art. 13 e all'art. 14, commi 1 e 2,
della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e le provvidenze
economiche a favore dei profughi nelle misure stabilite
dalla legge 15 ottobre 1991, n. 344, modificandosi in sei
mesi il termine previsto dall'art. 8 di tale ultima legge,
sono prorogate fino al 28 febbraio 1995. A tal fine è
autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 2.000
milioni, 6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni per
l'anno 1994. 3. Al fine di assicurare la continuità,
l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti di
cultura all'estero, il fondo delle relative spese da
utilizzare secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7,
della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è incrementato
nell'anno 1994 di uno stanziamento aggiuntivo di lire 5.000
milioni. 4. Il secondo comma dell'art. 1 della legge 6
febbraio 1985, n. 15, è sostituito dal seguente: <<Il
Ministero degli affari estri verserà anticipatamente sul
conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero,
a carico dei competenti capitoli del proprio stato di
previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del
portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero,
applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali
differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero degli affari
esteri.>>. 5. Per consentire la prosecuzione nell'anno
1994 degli interventi dell'Associazione <<Servizio
sociale internazionale - Sezione italiana>>, con sede
in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, è autorizzata la
concessione del contributo di lire 2 miliardi per il
medesimo anno, ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n. 86. 6. é
autorizzata la concessione di un contributo di lire 500
milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annui a
decorrere dal 1995 a favore del Collegio del Mondo Unito
dell'Adriatico. 7. All'onere derivante dall'applicazione dei
commi 1, 2, 3 e 5, pari a lire 38.300 milioni per l'anno
1994, ed a lire 7.200 milioni per l'anno 1995, si provvede,
quanto a lire 34.300 milioni, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1994, all'uopo utilizzando per lire 14.100 milioni
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio e
per lire 20.200 milioni l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri; quanto a lire 4.000 milioni,
a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo;
quanto a lire 7.200 milioni per l'anno 1995, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a
lire 500 milioni nel 1994 e a lire 4 miliardi annui a
decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
Articolo 42
Art. 42. Personale della cooperazione allo sviluppo.
1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale
delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale
docente della scuola ed il personale degli enti pubblici,
anche territoriali, in servizio alla Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari
esteri alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati fino
al 31 dicembre 1995. 2. I contratti stipulati dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del
Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29
dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre
1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1995, ovvero, se
più ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione
in ruolo dei contrattisti risultati vincitori del concorso
per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto dell'art.
5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994,
n. 121. A tal fine il termine per bandire il concorso è
fissato al 30 giugno 1995.
Articolo 43
Art. 43. Disposizioni per il riconoscimento delle
minorazioni civili e per la concessione dei benefici
economici.
1. é differito al 30 settembre 1994 il termine per
l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 11, comma 1,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fermi restando i
criteri ivi indicati. A decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del regolamento è
soppressa, altresì, ogni residua funzione svolta dai
comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai
sensi delle disposizioni vigenti.
Articolo 44
Art. 44. Nuove procedure in materia di contabilità
pubblica.
1. L'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,
prevista dall'art. 24, comma 1, del medesimo regolamento, è
differita al 30 giugno 1995.
Articolo 45
Art. 45. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno.
1. Per consentire la prosecuzione del programma operativo
<<metanizzazione>> delle regioni dell'obiettivo
1, approvato con decisione della commissione CEE n.
C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del
regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la
Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma
generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi
dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
finanziamento della quota di competenza nazionale del
predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e
prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di
tesoreria del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal
CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro. 2. Il Ministro
del bilancio e della programmazione economica stabilisce con
proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione
dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.
Articolo 46
Art. 46. Conservazione dei residui negli stati di previsione
dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici.
1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per gli esercizi finanziari 1993 e 1994 in
conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104,
7302, 7303, 7304, 7352, 7410, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707,
7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504,
1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704 e 1706, disponibili al 31
dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per
gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103,
7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951
non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di
cui all'art. 36, comma terzo, del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per
l'attuazione del programma triennale per la tutela
ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'art. 1 della
legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per
le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui
all'art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in
capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di
cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da
capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale,
anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre
amministrazioni interessate. 3. Le somme iscritte nello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per
l'anno 1993 in conto residui e in conto competenza nei
capitoli 3402, 7752, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882 in essere
al 31 dicembre dello stesso anno, sono mantenute in bilancio
per gli esercizi 1994 e 1995. I lavori di cui al capitolo
9050 possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994,
avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi
terzo, quarto e quinto dell'art. 11 della legge 8 agosto
1977, n. 546 e successive modificazioni. 4. L'autorizzazione
ai comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto del
1968 e della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del
1981, a contrarre mutui decennali con istituti di credito
speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e
prestiti, di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23
dicembre 1992, n. 505, e dell'art. 3, comma 4-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
prorogata sino al 31 dicembre 1995. 5. Le somme iscritte sui
capitoli 7864 e 7865 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno,
possono esserlo nell'anno successivo.
Articolo 47
Art. 47. Università degli studi di Siena.
1. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo
1993, n. 67, è sostituito dal seguente: <<7. Le somme
disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli
esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui
passivi per essere impegnate nell'esercizio 1994. Tali somme
saranno erogate all'Università degli studi di
Siena.>>.
Articolo 48
Art. 48. Conservazione di somme in bilancio per misure in
materia di relazioni internazionali e per finalità
connesse.
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa
alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1993 e per il 1994, non utilizzate al termine
dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'anno 1995, anche mediante variazioni
compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con
decreti del Ministro del tesoro. 2. Gli stanziamenti
iscritti in bilancio per gli anni 1993 e 1994 in
applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della
legge 26 febbraio 1992, n. 212, della legge 6 febbraio 1992,
n. 180, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonchè quelli
iscritti nei capitoli 1116, 1125 e 4620 dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri, non utilizzati
al termine degli esercizi finanziari 1993 e 1994, possono
esserlo nell'esercizio 1995.
Articolo 49
Art. 49. Progetti finalizzati al perseguimento della lotta
alla droga.
1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in
conto residui ai sensi dell'art. 127, comma 11, e dell'art.
135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro
l'anno 1993 e nell'anno 1994, possono esserlo nell'anno
1995.
Articolo 50
Art. 50. Sperimentazione coordinata di progetti per
adolescenti con finalità preventiva.
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per il 1993 ai sensi
dell'art. 127, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non
impegnate entro l'anno medesimo possono esserlo nell'anno
1994.
Articolo 51
Art. 51. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato.
1. Le somme iscritte per il 1994 sui capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, istituiti ai sensi
dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non
impegnate entro l'anno medesimo, possono esserlo nell'anno
1995. 2. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza
sul capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per l'anno 1994, con le variazioni introdotte
dalla legge 23 settembre 1994, n. 554, non impegnate entro
il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno 1995.
Articolo 52
Art. 52. Centri commerciali all'ingrosso. 1. Le
disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello
stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per la concessione di
contributi a favore delle società promotrici di centri
commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31
dicembre 1993, possono essere impegnate nell'anno 1994, per
le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del
31 dicembre 1993. 2. Le disposizioni di cui all'art. 2,
comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano
anche alle somme impegnate per la concessione di contributi
a favore delle società promotrici di centri commerciali
all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Articolo 53
Art. 53. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato.
1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio
dello Stato per l'anno 1993 e per l'anno 1994, non impegnate
entro tali anni, possono esserlo nell'anno successivo:
a)Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141,
1166, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021,
2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059,
2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556 e
6724 in conto competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732
in conto residui; b) Ministero del tesoro: capitoli 5045,
5046, 5268 e 5871; c) Ministero delle finanze: capitoli
1134, 1139, 3128, 3453 e 3846; d) Ministero di grazia e
giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto
competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui; e)
Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto
residui; f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo
1129 in conto competenza ed in conto residui; g) Ministero
dell'interno: capitoli 1502, 1538, 1549, 1550, 1551, 1552,
1587, 1588, 3165 e 4292 in conto competenza e capitoli 7401
e 7402 in conto residui; h) Ministero dei lavori pubblici:
capitoli 1124, 1136, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto
competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538,
7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438,
8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301,
9419 e 9421 in conto residui; i) Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato: capitoli 1107 e 1112 in
conto competenza e capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto
residui; l) Ministero dei trasporti e della navigazione:
capitolo 1567 in conto competenza; m) Ministero del lavoro e
della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in
conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in
conto competenza; n) Ministero del commercio con l'estero:
capitoli 1105 e 1611 in conto competenza; o) Ministero della
marina mercantile: capitolo 2554 in conto residui; p)
Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui; q)
Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e
1536 in conto competenza; r) Ministero dell'ambiente:
capitolo 2556 in conto competenza e in conto residui; s)
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica: capitoli 1147, 1151, 1256 in conto competenza e
in conto residui; t) Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali: 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573,
1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227,
7253, 7290, 7302, 7465 e 7746 in conto competenza e in conto
residui. 2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4
dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1993 possono
esserlo nell'anno 1994. 3. Le somme non utilizzate entro i
termini di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato
di previsione del Ministero delle finanze, possono essere
impegnate fino al 31 dicembre 1994. 4. La spesa autorizzata
dall'art. 9 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, e
quelle autorizzate dagli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e dell'art. 7 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 422, iscritte sui capitoli 1372,
1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, non impegnate nell'esercizio di
competenza, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate
nell'esercizio successivo. 5. Le somme non utilizzate
nell'esercizio 1993 sul capitolo 4543 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro vengono mantenute nel
conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo. 6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio,
anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del
presente decreto.
Articolo 54
Art. 54. Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci
1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli
enti locali dei contributi erariali.
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei
bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55
della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28
febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo
regionale di controllo attiva immediatamente le procedure
previste dal comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990,
n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle
more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte
dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun
capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo
bilancio approvato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi. 2. Il termine del mese
di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per
il biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993. 3.
Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei
bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55
della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28
febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione
finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e
terzo periodo del comma 1. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 27 agosto 1994,
n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 1994, n. 596.
Articolo 55
Art. 55. Istituzione di nuove province.
1. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 63 della legge 8
giugno 1990, n. 142, differito dall'art. 1, comma 3, della
legge 2 novembre 1993, n. 436, al 31 dicembre 1994, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995.
Articolo 56
Art. 56. Consorzio per la gestione di servizi.
1. All'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Al
consorzio possono partecipare gli altri enti pubblici, ivi
comprese le comunità montane, quando siano a cio'
autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti
>>. 2. All'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Salvo
quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i
consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi
rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e
province, l'assemblea del consorzio è composta dai
rappresentanti degli enti associati nella persona del
sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto.>>.
Articolo 57
Art. 57. Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di
fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le
scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze,
rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di
spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in
apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del
Ministero dell'interno. 2. Le somme accreditate alle scuole
centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai
comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento
di detto capitolo debbono essere versate presso la
competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione
in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato quando cessino o diminuiscano le necessità
dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di
ciascun esercizio finanziario. 3. Per l'esercizio
finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente
articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con
decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno
e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei
conti, i criteri per l'impiego del fondo.
Articolo 58
Art. 58. Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi
aeroportuali dal comma 2 dell'art. 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al
primo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i
versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'art. 6
della legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive
modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'art.
2, primo comma, lettera a) e b), della citata legge 26
luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, assumono
carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.
Articolo 59
Art. 59. Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di
università o istituti superiori di insegnamento a livello
universitario.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
filiazioni in Italia di università o istituti superiori di
insegnamento a livello universitario, aventi sedi nel
territorio dei Paesi esteri o ivi riconosciute
giuridicamente quali enti senza scopo di lucro, a condizione
che: a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato
in Italia di materie che fanno parte del patrimonio
didattico o di ricerca delle rispettive università o
istituti superiori; b) gli insegnamenti siano impartiti solo
a studenti di cittadinanza diversa da quella italiana, che
siano iscritti alle rispettive università o istituti
superiori, o comunque con residenza permanente nel Paese
estero, sede delle predette istituzioni. 2. Le filiazioni,
prima dell'inizio della loro attività in Italia,
trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno ed al
Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale
è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello
statuto e ogni altra documentazione legalizzata dalla
rappresentanza diplomatica italiana competente per
territorio, idonea a comprovare il possesso dei requisiti di
cui al comma 1. 3. L'attività delle filiazioni si intende
autorizzata se il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica non adotta alcun provvedimento
entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione. 4.
L'autorizzazione determina l'applicabilità delle esenzioni
previste dall'art. 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1989, n. 154. 5. I contratti stipulati tra
le università e gli istituti superiori di cui al comma 1 e
il personale docente destinato alle loro filiazioni in
Italia non danno luogo agli obblighi di versamento di
contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i
lavoratori subordinati, a condizione che risulti: a) la
espressa volontà delle parti di escludere qualsiasi potere
gerarchico e disciplinare da parte delle istituzioni; b)
l'autonomia didattica del docente; c) la predeterminazione
consensuale dell'orario di lavoro; d) la fissazione della
durata del contratto correlato al termine dell'attività
didattica; e) la determinazione di un compenso globale per
l'intera prestazione pattuita; f) la facoltà del docente di
svolgere altre attività a favore di terzi.
Articolo 60
Art. 60. Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559,
recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello
Stato.
1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15
della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati. 2. A
decorrere dal 1º gennaio successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1
potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale
di statistica. 3. Con proprio decreto, il Ministro del
tesoro è autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la
composizione degli organi di cui agli articoli 10, come
integrato e modificato dall'art. 5 della legge 20 aprile
1978, n. 154, e 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559.
Articolo 61
Art. 61. Disposizioni in materia di mobilità e di
trattamento di integrazione salariale.
1. Al comma 4-bis dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n.
223, introdotto dall'art. 6, comma 17-bis, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole:
<<successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge>> sono sostituite dalle seguenti:
<<successivamente alla data del 1º gennaio
1993>>. 2. I periodi massimi di fruizione dei
trattamenti di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma
1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono
essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che
fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata
in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di
1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori
che percepiscono l'indennità di cui all'art. 1 del
decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la
durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del
versamento del contributo addizionale pari a quello previsto
dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160. A decorrere dal 30 dicembre 1993 non sono più
proponibili le domande di cui all'art. 1, comma 2, e
all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1993, n.
199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1993, n. 293.
Articolo 62
Art. 62. Programmi pluriennali.
1. All'art. 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32,
le parole: <<art. 44>> sono sostituite dalle
seguenti: <<art. 49, comma 12>>.
Articolo 63
Art. 63. Progetti FIO.
1. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20
dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla
base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere
stesse e nei termini temporali che saranno allo scopo
stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica.
Articolo 64
Art. 64. Interventi nei settori della manutenzione idraulica
e forestale.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende osservato per i
programmi di manutenzione idraulica pervenuti al Comitato
dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli
interventi nel settore della difesa del suolo alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 65
Art. 65. Consorzi idraulici di terza categoria e norme in
materia di risorse idriche.
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, primo
periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono
riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre
1993. 2. I consorzi denominati idraulici di terza categoria
che, sulla base delle rispettive norme statutarie, svolgono,
esclusivamente e promiscuamente con le attività di difesa
idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalità
diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico
delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche
delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25
luglio 1904, n. 523, continuano ad operare ai soli fini
dello svolgimento di tali ultime funzioni. In caso di
attività promiscue, alla separazione del patrimonio
provvede il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per
gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti
disciolti. 3. Il termine di cui all'art. 8 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, è differito al 31 dicembre 1994.
Articolo 66
Art. 66. Aziende di produzione lattiera.
1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria
prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte
destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9
maggio 1929, n. 994 e successive modificazioni, dalla legge
30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, e ai
decreti ministeriali numeri 184 e 185 del 9 maggio 1991 si
intende riferita soltanto alle aziende di produzione
(vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di
latte alimentare trattato termicamente, nonchè di latte
crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di
latte fresco pastorizzato di alta qualità.
Articolo 67
Art. 67. Agecontrol S.p.a.
1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'art. 1 del
regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del
Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio
d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire
1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere
si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo
2112 dello stato di previsione del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali per l'anno 1993 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Articolo 68
Art. 68. Editoria speciale periodica per i non vedenti.
1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale
periodica per non vedenti, prodotta con caratteri
tipografici normali, su nastro magnetico e in Braille, è
riservato un contributo annuo di 1.000 milioni. 2. Il
contributo di cui al comma 1 è ripartito con i criteri e le
modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 aprile 1990, n. 78. 3. All'onere derivante dal presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Articolo 69
Art. 69. Missioni umanitarie in Somalia e in Mozambico.
1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti all'art. 4, comma
2 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, il
trattamento economico ed assicurativo stabilito all'art. 1,
comma 1, del citato decreto, è esteso al personale
impiegato nelle attività di ricostituzione della polizia
somala indicato dall'art. 4, comma 1, del medesimo
decreto-legge n. 551 del 1993.
Articolo 70
Art. 70. Contributi degli enti territoriali.
1. Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la
corresponsione da parte di regioni, province e comuni di
contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è
prorogata al 31 dicembre 1994. Per l'anno 1993 e 1994
l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per
l'anno 1992.
Articolo 71
Art. 71. Presentazione
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