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Le Leggi sulla Droga
1995
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Decreto Ministeriale:
Modificazioni degli elenchi delle specialità
medicinali soggette alle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza. [NON PUBBL.]
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PROVVEDIMENTO N°: N.D. - DEL: 1995-12-20
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PUBBLICAZIONE N°: 2 - DEL: 1996-01-03
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D.M. 20/12/1995
Decreto Ministeriale 20 dicembre 1995 (in Gazz. Uff.,
3 gennaio 1996, n. 2). -- Modificazioni degli
elenchi delle specialità medicinali soggette alle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza. [NON PUBBL.]
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Decreto Ministeriale:
Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni
e delle infermità che sono causa di non idoneità
al servizio militare.
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PROVVEDIMENTO N°: N.D. - DEL: 1995-11-29
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PUBBLICAZIONE N°: 283 - DEL: 1995-12-04
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D.M. 29/11/1995 [Parte 2 di 2]
Decreto Ministeriale 29 novembre 1995 (in Gazz. Uff.,
4 dicembre, n. 283). -- Approvazione del nuovo
elenco delle imperfezioni e delle infermità che
sono causa di non idoneità al servizio militare.
[testo ELENCO] [parte 2 di 2]
Preambolo
Allegato ELENCO DELLE IMPERFEZIONI E DELLE
INFERMITA' CHE SONO CAUSA DI INABILITA' AL SERVIZIO
MILITARE Avvertenze generali. Il presente elenco si
applica agli iscritti, agli arruolati ed ai militari
di leva. L'idoneità è la condizione di efficienza
psico-fisica che consente, sia in tempo di pace che
in emergenza bellica o civile, l'espletamento di
tutte le attività proprie della vita militare e
degli incarichi previsti in relazione al grado, alla
qualifica ed al ruolo di appartenenza, senza
pregiudizio per la salute dell'interessato o per
quella della collettività. Il giudizio di abilità
viene adottato nei riguardi dei soggetti che non
siano affetti dalle imperfezioni ed infermità di
cui al presente elenco. Il giudizio di inabilità
permanente che determina il provvedimento di riforma
viene adottato: immediatamente, per le imperfezioni
gravi e le infermità croniche e al termine del
periodo massimo concedibile di temporanea
inabilità, per quelle che ritenute presunte
sanabili permangono oltre tale periodo; il medesimo
giudizio è adottato, altresì, per le infermità
che per la loro natura sono suscettibili di
aggravamento o di successioni morbose in conseguenza
dei prevedibili disagi connessi con la vita
militare. Per i militari alle armi il giudizio di
inabilità permanente che determina il provvedimento
di riforma viene adottato quando l'infermità
permanga, nonostante le cure e le licenze di
convalescenza richieste dal caso. Il giudizio di
inabilità temporanea che determina il provvedimento
di rivedibilità per gli iscritti di leva e di
temporanea non idoneità (T.N.I.) per gli arruolati,
rivisitati prima dell'incorporazione, viene adottato
per imperfezioni o infermità presunte sanabili,
entro il periodo massimo concedibile e solo se
previsto dall'articolo che definisce l'infermità.
Con il provvedimento di rivedibilità l'iscritto
viene rinviato alla successiva leva e non può
essere sottoposto a nuova visita medica, in ogni
caso, prima che siano trascorsi sei mesi. Per
l'arruolato rivisitato prima dell'incorporazione, il
provvedimento di temporanea non idoneità, per la
stessa infermità, può avere una durata complessiva
non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno
e può essere adottato solo in unica soluzione. Per
i provvedimenti di <<rivedibilità>> e
di <<temporanea non idoneità>>,
connessi a stati di tossicodipendenza, di abuso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, si applicano, in
deroga, le norme previste dall'art. 109, commi 1 e
3, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'osservazione
prevista dal presente elenco ha rilevanza clinica e
finalità medico-legale. Essa va praticata negli
stabilimenti sanitari militari provvisti di organi
medico-legali, tutte le volte che è prevista
dall'articolo che definisce l'infermità, nonchè
nei casi in cui risulti necessario il ricovero ai
fini diagnostici; qualora non sussista tale
necessità, gli iscritti di leva, gli arruolati ed i
militari sono inviati presso le medesime strutture
sanitarie per effettuare gli accertamenti
specialistici necessari, non eseguibili presso i
Consigli di leva o le infermerie di Corpo. Per i
residenti all'estero l'osservazione viene sostituita
da una visita collegiale, da parte di una
commissione medica costituita da due membri (uno dei
quali medico fiduciario del consolato), alla
presenza dell'autorità consolare. Durante le visite
i periti esaminano il libretto sanitario personale
di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, nonchè l'eventuale ulteriore documentazione
sanitaria esibita dagli interessati ad attestazione
di malattie in atto o pregresse. La documentazione
sanitaria rilasciata con debita autenticazione da
strutture sanitarie pubbliche può essere acquisita
e considerata, se ritenuta esauriente, quale unico
riferimento per l'emanazione del giudizio
medico-legale. I Consigli di leva possono riformare
senza esame personale: a) i soggetti affetti da
evidenti e gravi inperfezioni fisiche, sulla base di
attestazione rilasciata dal capo
dell'amministrazione comunale; b) i soggetti affetti
da gravi infermità accertate presso strutture
sanitarie pubbliche, documentate con idonei atti
sanitari debitamente autenticati e certificate dal
servizio di medicina legale della unità sanitaria
locale territorialmente competente. Il provvedimento
di riforma dei soggetti che siano stati riconosciuti
di bassa statura secondo il limite previsto
dall'art. 71 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237,
viene adottato ai sensi dell'art. 67 dello stesso
D.P.R. Gli articoli del Capo XII (psichiatria)
tengono conto prevalentemente della nosografia
utilizzata nel manuale diagnostico e statistico dei
disturbi mentali (DSM-III-R). Per quanto non
espressamente previsto da queste avvertenze si
applica il vigente regolamento sul servizio
sanitario militare territoriale (R.S.S.M.T.).
Art. 1. Le disarmonie generali e le distrofie
costituzionali di grado elevato, comprensive sia
delle carenze di sviluppo e di trofismo (gracilità)
sia degli eccessi volumetrico-ponderali (obesità);
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea.
Art. 2. a) I difetti del metabolismo glicidico,
lipidico o protidico; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilità temporanea. b) La
mucoviscidosi.
Art. 3. Le endocrinopatie; trascorso, ove occorra,
il periodo della inabilità temporanea.
Art. 4.
I difetti quantitativi e/o qualitativi degli enzimi;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea.
Art. 5. Le malattie infettive e/o parassitarie che
siano causa di importanti lesioni organiche o di
notevoli alterazioni funzionali, oppure siano
accompagnate da grave e persistente compromissione
delle condizioni generali e/o della crasi ematica o
che abbiano caratteristiche di cronicità e/o di
evolutività; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 6. a) Le malattie primitive del sangue e degli
organi emopoietici; b) Le malattie secondarie del
sangue e degli organi emopoietici; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Art. 7. a) L'asma bronchiale allergico e le altre
gravi allergie clinicamente manifeste o in fase
asintomatica, accertate con le appropriate indagini
biologiche; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea. b) Le gravi intolleranze ed
idiosincrasie a farmaci od alimenti, manifestate o
accertate con le appropriate indagini biologiche;
trascorso, ove occorra il periodo di inabilità
temporanea. c) Le sindromi da immunodeficienza,
anche in fase asintomatica, accertate alla base
delle appropriate indagini biologiche; trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. d)
Le connettiviti sistematiche.
Art. 8. Lo stato di intossicazione cronica, da
piombo o da altri metalli; trascorso, ove occorra,
il periodo di inabilità temporanea.
Art. 9. a) I tumori maligni. b) I tumori benigni ed
i loro esiti quando per sede, volume, estensione o
numero siano deturpanti o producano importanti
limitazioni funzionali.
Art. 10. a) Le malformazioni craniche congenite con
evidenti deformità. b) Le modificazioni
morfologiche delle ossa del cranio con
interessamento della teca interna.
Art. 11. Le malformazioni e gli esiti di malattie o
lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti
molli della bocca che producano gravi disturbi
funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 12. Le malformazioni, gli esiti di lesioni o di
interventi chirurgici correttivi, le malattie del
complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarità
temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni
funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 13. a) La mancanza o l'inefficienza (per carie
destruente, per parodontopatia o per anomalie
dentarie) del maggior numero di denti o di almeno
otto tra incisivi e canini. b) Le malocclusioni
dentali con insufficienza funzionale. c) Gli estesi
impianti dentali con segni clinici e/o radiologici
di intolleranza; trascorso, ove occorra, il periodo
di inabilità temporanea.
Art. 14. a) Le malformazioni del cuore e dei grossi
vasi; la destrocardia. b) Le malattie
dell'endocardio, del miocardio, del pericardio o i
loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea. c) Le gravi turbe del ritmo
cardiaco e le gravi anomalie del sistema specifico
di conduzione; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 15. L'ipertensione arteriosa persistente;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea; dopo osservazione.
Art. 16. a) Gli aneurismi e le fistole artero-venose.
b) Le altre malattie delle arterie e quelle dei
capillari con disturbi trofici o funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea.
Art. 17. a) Le ectasie venose estese con
incontinenza valvolare o i disturbi del circolo
venoso profondo. b) Le flebiti e le altre malattie
del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi
trofici e funzionali; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilità temporanea. c) Le malattie
gravi dei vasi e dei gangli linfatici ed i loro
esiti; trascorso; ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 18. a) I dismorfismi della gabbia toracica con
alterazioni funzionali respiratorie o del circolo
polmonare. b) Le malattie croniche dei bronchi e dei
polmoni; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea. c) Le malattie delle pleure
ed i loro esiti rilevanti; trascorso, ove occorra,
il periodo di inabilità temporanea.
Art. 19. Le malformazioni e le malattie croniche
delle ghiandole e dei dotti salivari che producono
gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra,
il periodo di inabilità temporanea.
Art. 20. Le ernie viscerali.
Art. 21. a) Le malformazioni, le anomalie di
posizione, le malattie o i loro esiti, del tubo
digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e
del peritoneo che, per natura, sede e grado
producano notevoli disturbi funzionali; trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilità temporanea; b)
Gli esiti di intervento chirurgico con perdita
totale o parziale di un viscere
Art. 22. a) Le malformazioni, le malposizioni, le
malattie o i loro esiti, del rene, della pelvi,
dell'uretere, della vescica, dell'uretra, della
prostata, del pene, del testicolo che siano causa di
rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea. b) La
perdita anatomica o funzionale di un rene. c) La
mancanza o l'atrofia o la ritenzione o l'ectopia di
entrambi i testicoli.
Art. 23. Le malattie dello scroto e delle strutture
endoscrotali ed i loro esiti, che compromettano in
maniera rilevante la funzione; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Art. 24. Le malattie del sistema nervoso centrale e
i loro esiti, che siano causa di significative
alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilità temporanea.
Art. 25. Le malattie del sistema nervoso periferico
e i loro esiti, che siano causa di significative
alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilità temporanea.
Art. 26. Le miopatie primitive o che siano causa di
significative alterazioni funzionali; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Art. 27. Le epilessie; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilità temporanea.
Art. 28. Gli esiti di traumi encefalici e midollari
con significativa limitazione funzionale; trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Art. 29. Il ritardo mentale, anche lieve, purchè
tale da pregiudicare il rapporto di realtà.
Art. 30. a) I disturbi dell'adattamento. b) I
disturbi del controllo degli impulsi. c) I disturbi
dell'identità di genere (disturbi della
sessualità). d) I disturbi dell'alimentazione. e) I
disturbi delle funzioni evacuative. f) I disturbi da
tic. g) I disturbi del sonno. h) I disturbi
dell'eloquio. In ogni caso i disturbi devono essere
tali da limitare significativamente il soggetto
nell'assolvimento dei compiti previsti dal servizio
militare; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 31. I disturbi da uso di sostanze psicoattive;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea.
Art. 32. Il disturbo organico di personalità;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea. Dopo osservazione.
Art. 33. I disturbi non organici di personalità,
tali da limitare significativamente l'assolvimento
dei compiti previsti dal servizio militare;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea. Dopo osservazione.
Art. 34. I disturbi nevrotici: la distimia, i
disturbi d'ansia, i disturbi somatoformi, le nevrosi
isteriche (tipo dissociativo e tipo da conversione),
le sindromi marginali, quando siano tali da limitare
significativamente l'assolvimento dei compiti
previsti dal servizio militare; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Art. 35. I disturbi psicotici, anche se in fase di
compenso o di remissione clinica; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Art. 36. a) Le malformazioni, le disfunzioni, le
malattie o gli esiti di lesioni delle palpebre e
delle ciglia, anche se limitate ad un solo occhio,
quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea. b) Le malformazioni, le malattie
croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e
delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti
disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilità temporanea.
Art. 37. I disturbi della motilità del globo
oculare, quando siano causa di diplopia o deficit
visivi previsti dall'art. 42, o qualora producano
alterazioni della visione binoculare (soppressione);
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea.
Art. 38. Le gravi discromatopsie.
Art. 39. L'anoftalmia, le malformazioni, le malattie
croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del
bulbo oculare e degli annessi con importanti
alterazioni anatomiche o funzionali; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Art. 40. Il glaucoma e le disfunzioni
dell'idrodinamica endoculare potenzialmente
glaucomatogene; trascorso, ove occorra, il periodo
di inabilità temporanea.
Art. 41. I deficit visivi che, corretto l'eventuale
vizio di refrazione, riducano l'acutezza visiva a
meno di 8/10 complessivi o meno di 2/10 in un
occhio.
Art. 42. I deficit del campo visivo, anche
monoculari, che riducano sensibilmente la visione
superiore o laterale o inferiore.
Art. 43. L'emeralopia.
Art. 44. a) La miopia, senza o con astigmatismo, che
superi in ciascun occhio le otto diottrie, anche in
un solo meridiano. b) L'ipermetropia, senza o con
astigmatismo, che superi in ciascun occhio le sette
diottrie anche in un solo meridiano. c)
L'astigmatismo misto in cui la somma delle
componenti (miopica ed ipermetropica) superi in
ciascun occhio le cinque diottrie. d) Le
anisometropie in cui la differenza fra i meridiani
più ametropi dei due occhi superi le sei diottrie.
Art. 45. a) Le malformazioni ed alterazioni
acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio
medio, dell'orecchio interno, quando siano causa di
notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea. b) Le
ipoacusie monolaterali con perdita uditiva,
calcolata sulla media delle quattro frequenze
fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), maggiore
di 65 dB. c) Le ipoacusie bilaterali con percentuale
totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40\
Art. 46. Le malformazioni e le alterazioni acquisite
del naso e dei seni paranasali, quando siano causa
di notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Art. 47. Le malformazioni e le alterazioni acquisite
della faringe della laringe e della trachea, quando
siano causa di notevoli disturbi funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea.
Art. 48. Le alterazioni congenite, croniche e le
virosi proliferative della cute e degli annessi,
estese o gravi o che, per sede, determinino notevoli
alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilità temporanea.
Art. 49. Le malattie dell'apparato scheletrico,
congenite od acquisite, ad andamento cronico o gli
esiti di malattie acute, che comportino dismorfismi
evidenti o rilevanti limitazioni funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea.
Art. 50. Le malattie dei muscoli, congenite od
acquisite, ad andamento cronico o gli esiti di
malattie acute, che comportino rilevanti limitazioni
funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 51. Le malattie capsulo-legamentose, tendinee,
aponeurotiche e delle borse sinoviali, congenite od
acquisite, croniche o gli esiti di affezioni acute (flogistico-degenerative),
che determinino evidenti dismorfismi o rilevanti
limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilità temporanea.
Art. 52. Gli esiti di lesioni traumatiche
dell'apparato muscolo-sceletrico, tendineo e
capsulo-legamentoso, che comportino evidenti
dismorfismi o producano rilevanti limitazioni
funzionali; trascorso ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 53. Le patologie della colonna vertebrale,
congenite od acquisite: a) scoliosi con angolo di
Lippmann - Cob superiore a 25º, la schisi ampia di
almeno due archi vertebali e le altre malformazioni
causa di rilevanti limitazioni funzionali; b)
discopatie con interessamento neurogeno; c) esiti
funzionali di trattamento chirurgico, in tutti i
casi trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 54. Le patologie delle articolazioni dell'arto
superiore ed inferiore: a) congenite; b) acquisite:
flogistico-degerenative, quando siano causa di
evidenti dismorfismi o rilevanti limitazioni
funzionali.
Art. 55. La mancanza anatomica o la perdita
funzionale permanente almeno di: a) una mano; b) un
pollice; c) due dita di una mano; d) un indice con
quella delle falangi ungueali di altre due dita di
una mano escluso il pollice; e) falangi ungueali
delle ultime quattro dita di una mano; f) falangi
ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse
quelle dei pollici.
Art. 56. La mancanza anatomica o la perdita
funzionale permanente di almeno: a) un piede; b) un
alluce; c) due dita di un piede.
Art. 57. a) Le deformità gravi congenite ed
acquisite degli arti. b) La dismetria fra gli arti
inferiori, superiore a 3 centimetri. II - ALTRE
CAUSE DI NON IDONEITA'
Art. 58. a) Le imperfezioni ed infermità non
specificate nel presente elenco, ma che rendano
palesemente il soggetto non idoneo al servizio
militare. b) Il complesso di imperfezioni e/o
infermità che, specificate o non nell'elenco, non
raggiungano, considerate singolarmente, il grado
richiesto per la riforma ma che, in concorso tra
loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al
servizio militare. In tutti i casi dopo
osservazione.
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Decreto Legge:
Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni
e delle infermità che sono causa di non idoneità
al servizio militare.
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PROVVEDIMENTO N°: 498 - DEL: 1995-11-25
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PUBBLICAZIONE
N°: 276 - DEL: 1995-10-25
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Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309.
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PROVVEDIMENTO N°: 487 - DEL: 1995-11-18
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PUBBLICAZIONE N°: 270 - DEL: 1995-10-18
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DL 18/11/1995 Num. 487
Decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487 (in Gazz. Uff., 18
novembre, n. 270). -- Disposizioni urgenti per
l'attuazione del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi
interventi a sostegno delle attività di prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di
introdurre talune modifiche al testo unico sulle
tossicodipendenze; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
16 novembre 1995; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri delle finanze e della
sanità; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, con il compito di erogare i
contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134
dello stesso testo unico. A tal fine gli
stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno, come
indicati alla tabella C allegata alla legge 23
dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni
ivi indicati, nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A
valere sul Fondo possono essere finanziati i
progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari
sociali, possono chiedere il finanziamento di
progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli
obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:
a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di
rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per
obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie
di verifica degli interventi anche a distanza di
tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di
efficaci collegamenti con le iniziative assunte
dalla Unione europea; c) al potenziamento dei
servizi di istituto volti a contrastare la
diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la
crescita di modelli comportamentali antagonisti del
fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti
ordinari; d) ad iniziative di informazione e
sensibilizzazione; e) alla formazione del personale
nei settori di specifica competenza; f) alla
realizzazione di programmi organici e specifici di
educazione alla salute presso le scuole di ogni
ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco
della carriera scolastica, anche con riferimento
alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo
la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli
enti locali e le unità sanitarie locali possono
chiedere il finanziamento di progetti finalizzati
alla prevenzione e al recupero dalla
tossicodipendenza e dalla alcooldipendenza
correlata, nonchè di progetti finalizzati alla
riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze
stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni
del territorio rigorosamente rilevati e analizzati,
con la previsione di una o più fasi di verifica e
valutazione, anche a distanza, degli effetti degli
interventi attivati. I medesimi soggetti, nonchè
gli enti di cui al comma 4, possono altresì
chiedere il finanziamento di progetti volti ad
attivare servizi sperimentali di prevenzione e
recupero sul territorio finalizzati alla riduzione
del danno, con particolare riferimento ai centri di
accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada.
4. I progetti ed i servizi sperimentali finalizzati
alla riduzione del danno di cui al comma 3 non
possono prevedere la somministrazione delle sostanze
stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui
all'art. 14 del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze
non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo
l'uso del methadone secondo la vigente normativa. 5.
Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le
cooperative e i privati che operino senza scopi di
lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del
testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione
dell'albo e nelle more della registrazione
temporanea, che si coordinino con la regione o con
l'unità sanitaria locale mediante apposite
convenzioni, possono chiedere il finanziamento di
progetti, non altrimenti finanziati con contributi
pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo
con la programmazione dell'ente locale, della
tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata
nonchè al recupero e reinserimento sociale e
professionale dei tossicodipendenti, ovvero di
sostegno di attività di recupero e reinserimento
sociale già avviate e dettagliatamente documentate.
Possono altresì chiedere il finanziamento di
progetti di reinserimento professionale dei
tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro
consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte
all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima
legge, ovvero, nelle more della istituzione
dell'albo regionale, iscritte nel registro
prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione
sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e
successive modificazioni, limitatamente a progetti
concordati con l'agenzia per l'impiego o con il
servizio per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.
6. Le regioni possono chiedere il finanziamento di
progetti o di attività di formazione integrata
degli operatori dei servizi pubblici, degli enti
iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e del volontariato per l'assistenza
socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con
riguardo alle problematiche derivanti dal
trattamento di tossicodipendenti sieropositivi,
nonchè di progetti di formazione di operatori per
l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione
degli interventi. Al finanziamento di tale
iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4
per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995
un'ulteriore quota non superiore al 2 per cento è
attribuita a progetti per la realizzazione di
sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di
valutazione dell'efficacia degli interventi sul
territorio.
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui
all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario sono conservate in bilancio,
per gli stessi fini, nei tre anni successivi. Per
l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme
iscritte in conto competenza ed in conto residui non
impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per
il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e
1995, sono ripartite tutte nell'esercizio
finanziario 1996, su presentazione di progetti
relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due
anni finanziari, con indicazione del finanziamento
attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al
finanziamento dei progetti presentati, a decorrere
dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1,
comma 3, si provvede mediante aperture di credito
intestate al sindaco o al presidente dell'ente
locale o al direttore generale dell'unità sanitaria
locale competenti per territorio; al finanziamento
dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso
anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si
provvede mediante aperture di credito intestate al
prefetto nella cui competenza territoriale ricadano
gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in
qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario
delegato può disporre una anticipazione fino al 50
per cento dell'importo del finanziamento assentito.
I successivi pagamenti sono disposti sulla base
degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei
singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla
gestione dei fondi mediante apertura di credito si
applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle
vigenti norme sulla contabilità dello Stato le
somme accreditate in contabilità speciale ai
prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai
sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
relativamente all'esercizio 1993, residui 1992,
possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.
Tenuto conto della particolare natura dei progetti,
in deroga alle vigenti norme sulla contabilità
generale dello Stato, per le somme accreditate ai
funzionari delegati ai sensi del presente articolo,
la gestione e la rendicontazione delle somme
relative agli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995
sono prorogate rispettivamente per i tre anni
successivi agli esercizi considerati. 6. I controlli
sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate
per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3
sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello
Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei
conti, secondo le modalità stabilite dalla
normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le
visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui
risultanze vengono riassunte e coordinate da un
dirigente generale della Ragioneria generale dello
Stato, operante nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, all'uopo nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai
sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme
relative al Fondo nazionale d'intervento per la
lotta alla droga erogate sullo stanziamento del
capitolo 2966 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690
dello stato di previsione delle entrate del bilancio
dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994,
ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono
riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al
suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di
provenienza mediante ordine di accreditamento
intestato al funzionario delegato. 8. Gli enti
locali i cui progetti sono stati ammessi a
finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per
la lotta alla droga per l'esercizio finanziario
1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere
sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare
il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del
funzionario delegato di un ordinativo a favore della
cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma
effettivamente anticipata. 9. All'art. 100, comma 5,
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: <<, nonchè della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, per gli interventi di prevenzione,
recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti>>. 10. Le regioni
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una
relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse
trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma
5, e sugli specifici risultati conseguiti. 11. La
relazione annuale, presentata al Parlamento dal
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
deve contenere una dettagliata analisi delle
attività relative all'erogazione dei contributi
indicati nel presente articolo.
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione
delle domande, i criteri per l'esame della
congruenza e validità dei progetti ed i criteri di
ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127,
comma 6, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il
decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31
gennaio di ogni anno. 2. All'esame istruttorio dei
progetti, sotto il profilo della loro congruenza e
validità, provvede la commissione di cui all'art.
127, comma 6, del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la
commissione è integrata da un rappresentante per
ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità,
di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e
della previdenza sociale, della pubblica istruzione,
del tesoro e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, nonchè da tre
rappresentanti delle regioni e dei comuni,
designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al
trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto
dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della
commissione è dovuto un compenso nella misura da
stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia
e la solidarietà sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque
nella spesa complessiva prevista per il
funzionamento della commissione dall'art. 127
citato. 3. La commissione esamina i progetti alla
luce dei criteri indicati dal decreto di cui al
comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai
progetti ed alle attività volti a realizzare un
sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda
la formazione professionale a fini di reinserimento
lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del
mercato del lavoro elaborati in collaborazione con
le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare
un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla
ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio
decreto, il Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale
di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base
dei criteri predeterminati nel decreto di cui al
comma 1.
Art. 4. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, sono
trasferite alle regioni, in proporzione al numero
degli abitanti ed alla diffusione delle
tossicodipendenze, in base ai dati raccolti
dall'Osservatorio permanente presso il Ministero
dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti
di progetti di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, nella
misura del 75 per cento delle disponibilità del
<<Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga>>. I finanziamenti per i progetti
di cui all'art. 1, comma 4, non debbono essere
inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le
regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel
quadro di una programmazione regionale, nel rispetto
delle indicazioni del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di
cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309. Le regioni provvedono ad erogare i
finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale che dispone la ripartizione
delle somme. In caso di inutile decorso del termine,
il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma
terzo, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della
legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono
i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti
erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore
finanziamento i soggetti di cui all'art. 1, comma 4,
che non risultino in grado di fornire il rendiconto
delle attività finanziate, ovvero che forniscano un
rendiconto non rispondente alle indicazioni previste
nel progetto presentato al fine dell'erogazione del
contributo. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni
provvedono a predisporre i criteri e le modalità
per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli
strumenti di verifica dell'efficacia degli
interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della
cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato,
delle cooperative e dei privati che operano sul loro
territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di
attivare un efficiente sistema di finanziamento e di
verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio
finanziario 1996, entro il 30 novembre 1995 potrà
chiedere al Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, che provvederà con proprio
decreto, di differire il trasferimento delle somme
di un anno finanziario. In tal caso, alla
ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle
verifiche correlate provvederà il Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di
ciascun anno finanziario le regioni inviano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, una relazione che evidenzi
le necessità del territorio, i finanziamenti
concessi e l'efficacia degli interventi realizzati.
Il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni,
formula proposte alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione
di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un
atto di intesa.
rt. 5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è
istituito un nucleo operativo per la verifica sul
territorio degli interventi nel settore della
tossicodipendenza con i seguenti compiti: a)
verifica delle modalità di realizzazione dei
progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga, anche al fine di
accertare il rispetto del diritto
all'autodeterminazione dei soggetti destinatari
degli interventi. La verifica può avvenire anche su
richiesta della commissione istruttoria di cui
all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni
dello Stato e delle regioni, relativamente ad
interventi di competenza dell'amministrazione
richiedente attinenti alle problematiche delle
tossicodipendenze. 2. Il nucleo di cui al comma 1 è
composto da cinque esperti, particolarmente
competenti nel settore della tossicodipendenza e
delle verifiche di efficienza e di efficacia. I
membri del nucleo possono essere sostituiti ogni
anno e comunque non possono far parte del nucleo per
più di cinque anni. 3. Il nucleo inizia ad operare
dalla nomina del terzo componente. I componenti
possono compiere le verifiche richieste
singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e
gli enti, pubblici e privati, destinatari di
finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima
collaborazione. Sono esclusi per due anni da
qualsiasi finanziamento l'amministrazione o l'ente
che rifiutino la propria collaborazione o
impediscano le verifiche. 4. I componenti del nucleo
sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della
legge 23 agosto 1988, n. 400; essi sono collocati in
posizione di comando presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri se appartenenti ad altre
amministrazioni dello Stato. 5. Entro il 31 gennaio
di ogni anno il nucleo è tenuto a presentare al
Presidente del Consiglio dei Ministri, una relazione
scritta sulle attività svolte nell'anno precedente.
Tale documento viene allegato alla relazione sui
dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in
Italia, di cui all'art. 1, comma 14, del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 6. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere
dall'anno 1996, si provvede a carico del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il
Ministro del tesoro provvede, con propri decreti,
alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. 1. All'art. 1 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni: a)
l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. L'Osservatorio, sulla base delle
direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche
in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT,
acquisisce periodicamente e sistematicamente
dati:>>; b) al comma 10 è premesso il
seguente periodo: <<Le altre strutture
pubbliche che provvedono all'acquisizione ed
elaborazione di dati connessi al fenomeno delle
tossicodipendenze in Italia comunicano
periodicamente all'Osservatorio i dati in loro
possesso.>>; c) al comma 13 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: <<Una quota non
superiore a due decimi della somma prevista può
essere utilizzata, ferme restando le attuali
dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di un servizio
telefonico di informazione sulle problematiche
relative alle tossicodipendenze denominato "Drogatel",
organizzato d'intesa con il Ministero della
sanità.>>; d) al comma 14 le parole:
<<31 gennaio>> sono sostituite dalle
seguente: <<31 marzo>>.
Art. 7. 1. All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
al comma 1, le parole da: <<Agli enti
locali>> fino a: <<possono essere dati
in uso>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Agli enti locali, alle unità sanitarie
locali ed agli enti iscritti agli albi previsti
all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2.
All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso
gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, che provvede a trasmettere
la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento
del territorio - Direzione centrale del demanio,
entro sessanta giorni, corredandola con il proprio
parere. Il Ministro delle finanze provvede
sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di
ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
può chiedere che la questione sia iscritta
all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>.
Art. 8. 1. Per sopperire alle necessità funzionali
dei servizi per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento
dei compiti di cui al decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di
dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992,
ai fini del coordinamento delle attività dei SERT
ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla
data del 30 giugno 1996, mediante concorsi interni,
da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro
della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51
del 22 febbraio 1982, riservati al personale di
ruolo attualmente in servizio che già esercita tali
funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica apicale nel profilo
professionale di appartenenza, fatta eccezione
dell'idoneità per il personale medico, e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o
analoghe strutture di recupero per almeno sei anni
con rapporto d'impiego o mediante contratti di
prestazione d'opera professionale, per almeno trenta
ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti
alla data del 31 ottobre 1993, ai fini del
coordinamento delle attività dei SERT a media e
bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30
giugno 1996, mediante concorsi interni, da
espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della
sanità di cui al comma 1, riservati al personale di
ruolo attualmente in servizio che già esercita tali
funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica di coadiutore nel
profilo professionale di appartenenza e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o
analoghe strutture di recupero per almeno quattro
anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti
di prestazione d'opera professionale, per almeno
trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e
coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei
commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili
dopo il 30 giugno 1996 saranno attribuiti al solo
personale medico mediante concorsi pubblici. 4. Nei
concorsi pubblici per il primo conferimento dei
posti istituiti negli organici dei SERT in
attuazione del decreto del Ministro della sanità 30
novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio
massimo previsto per il curriculum formativo e
professionale dalle vigenti disposizioni in materia,
è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale
entità massima, per i titoli riguardanti
l'attività svolta nel settore del trattamento e
della riabilitazione degli stati di dipendenza da
sostanze stupefacenti o psicotrope. 5. I posti
nell'organico dei SERT, istituiti dall'art. 6 del
decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990,
n. 444, sono attribuiti mediante concorso riservato
al quale è ammesso il personale operante in regime
di convenzione presso i SERT da almeno tre anni e
per un minimo di 24 ore settimanali alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ovvero che abbia operato nel
periodo 1990-1995 in regime di convenzione presso i
SERT per almeno un triennio e per 24 ore
settimanali. 6. Restano ferme le disposizioni
limitative in materia di assunzioni contenute nella
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Art. 9. 1. é abrogata ogni disposizione in
contrasto con il presente decreto.
Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Sospensione della efficacia del decreto ministeriale 18
febbraio 1994 recante: "Integrazione allo schema-tipo
di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società
cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la
riabilitazione di soggetti dipendenti da sostanze
stupefacenti o psicotrope"
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ORDINANZA
DEL CONSIGLIO DI STATO 14 marzo 1995
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Pubbl.sulla G.U. n. 112 del 16
maggio 1995
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Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 .
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PROVVEDIMENTO N°: 383 - DEL: 1995-09-18
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PUBBLICAZIONE N°: 218 - DEL: 1995-09-18
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DL 18/09/1995 Num. 383
Decreto-legge 18 settembre 1995, n. 383 (in Gazz.
Uff., 18 settembre, n. 218). -- Disposizioni urgenti
per l'attuazione del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi
interventi a sostegno delle attività di prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di
introdurre talune modifiche al testo unico sulle
tossicodipendenze; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
15 settembre 1995; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri delle finanze e della
sanità; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, con il compito di erogare i
contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134
dello stesso testo unico. A tal fine gli
stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno, come
indicati alla tabella C allegata alla legge 23
dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni
ivi indicati, nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A
valere sul Fondo possono essere finanziati i
progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari
sociali, possono chiedere il finanziamento di
progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli
obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:
a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di
rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per
obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie
di verifica degli interventi anche a distanza di
tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di
efficaci collegamenti con le iniziative assunte
dalla Unione europea; c) al potenziamento dei
servizi di istituto volti a contrastare la
diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la
crescita di modelli comportamentali antagonisti del
fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti
ordinari; d) ad iniziative di informazione e
sensibilizzazione; e) alla formazione del personale
nei settori di specifica competenza; f) alla
realizzazione di programmi organici e specifici di
educazione alla salute presso le scuole di ogni
ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco
della carriera scolastica, anche con riferimento
alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo
la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli
enti locali e le unità sanitarie locali e le
università possono chiedere il finanziamento di
progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero
dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza,
nonchè di progetti finalizzati alla riduzione dei
danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da
realizzare sulla base dei bisogni del territorio
rigorosamente rilevati e analizzati, con la
previsione di una o più fasi di verifica e
valutazione, anche a distanza, degli effetti degli
interventi attivati. I medesimi soggetti, nonchè
gli enti di cui al comma 4, possono altresì
chiedere il finanziamento di progetti volti ad
attivare servizi sperimentali di prevenzione e
recupero sul territorio finalizzati alla riduzione
del danno, con particolare riferimento ai centri di
accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada.
Le università possono chiedere il finanziamento di
progetti a decorrere dall'esercizio finanziario
1996. 4. Gli enti, le organizzazioni di
volontariato, le cooperative e i privati che operino
senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui
all'art. 116 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e
nelle more della registrazione temporanea, che si
coordinino con la regione o con l'unità sanitaria
locale mediante apposite convenzioni, possono
chiedere il finanziamento di progetti, non
altrimenti finanziati con contributi pubblici,
finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la
programmazione dell'ente locale, della
tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata
nonchè al recupero e reinserimento sociale e
professionale dei tossicodipendenti, ovvero di
sostegno di attività di recupero e reinserimento
sociale già avviate e dettagliatamente documentate.
Possono altresì chiedere il finanziamento di
progetti di reinserimento professionale dei
tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro
consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte
all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima
legge, ovvero, nelle more della istituzione
dell'albo regionale, iscritte nel registro
prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione
sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e
successive modificazioni, limitatamente a progetti
concordati con l'agenzia per l'impiego o con il
servizio per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.
5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di
progetti o di attività di formazione integrata
degli operatori dei servizi pubblici, degli enti
iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo
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