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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Le Leggi sulla Droga

1995

Decreto Ministeriale:

Modificazioni degli elenchi delle specialità medicinali soggette alle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. [NON PUBBL.]

PROVVEDIMENTO N°: N.D. - DEL: 1995-12-20

PUBBLICAZIONE N°: 2 - DEL: 1996-01-03

 

D.M. 20/12/1995

 
Decreto Ministeriale 20 dicembre 1995 (in Gazz. Uff., 3 gennaio 1996, n. 2). -- Modificazioni degli elenchi delle specialità medicinali soggette alle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. [NON PUBBL.]

 

 

Decreto Ministeriale:
Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

PROVVEDIMENTO N°: N.D. - DEL: 1995-11-29

PUBBLICAZIONE N°: 283 - DEL: 1995-12-04

 

D.M. 29/11/1995 [Parte 2 di 2]


Decreto Ministeriale 29 novembre 1995 (in Gazz. Uff., 4 dicembre, n. 283). -- Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare. [testo ELENCO] [parte 2 di 2]


Preambolo

 
Allegato ELENCO DELLE IMPERFEZIONI E DELLE INFERMITA' CHE SONO CAUSA DI INABILITA' AL SERVIZIO MILITARE Avvertenze generali. Il presente elenco si applica agli iscritti, agli arruolati ed ai militari di leva. L'idoneità è la condizione di efficienza psico-fisica che consente, sia in tempo di pace che in emergenza bellica o civile, l'espletamento di tutte le attività proprie della vita militare e degli incarichi previsti in relazione al grado, alla qualifica ed al ruolo di appartenenza, senza pregiudizio per la salute dell'interessato o per quella della collettività. Il giudizio di abilità viene adottato nei riguardi dei soggetti che non siano affetti dalle imperfezioni ed infermità di cui al presente elenco. Il giudizio di inabilità permanente che determina il provvedimento di riforma viene adottato: immediatamente, per le imperfezioni gravi e le infermità croniche e al termine del periodo massimo concedibile di temporanea inabilità, per quelle che ritenute presunte sanabili permangono oltre tale periodo; il medesimo giudizio è adottato, altresì, per le infermità che per la loro natura sono suscettibili di aggravamento o di successioni morbose in conseguenza dei prevedibili disagi connessi con la vita militare. Per i militari alle armi il giudizio di inabilità permanente che determina il provvedimento di riforma viene adottato quando l'infermità permanga, nonostante le cure e le licenze di convalescenza richieste dal caso. Il giudizio di inabilità temporanea che determina il provvedimento di rivedibilità per gli iscritti di leva e di temporanea non idoneità (T.N.I.) per gli arruolati, rivisitati prima dell'incorporazione, viene adottato per imperfezioni o infermità presunte sanabili, entro il periodo massimo concedibile e solo se previsto dall'articolo che definisce l'infermità. Con il provvedimento di rivedibilità l'iscritto viene rinviato alla successiva leva e non può essere sottoposto a nuova visita medica, in ogni caso, prima che siano trascorsi sei mesi. Per l'arruolato rivisitato prima dell'incorporazione, il provvedimento di temporanea non idoneità, per la stessa infermità, può avere una durata complessiva non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno e può essere adottato solo in unica soluzione. Per i provvedimenti di <<rivedibilità>> e di <<temporanea non idoneità>>, connessi a stati di tossicodipendenza, di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applicano, in deroga, le norme previste dall'art. 109, commi 1 e 3, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'osservazione prevista dal presente elenco ha rilevanza clinica e finalità medico-legale. Essa va praticata negli stabilimenti sanitari militari provvisti di organi medico-legali, tutte le volte che è prevista dall'articolo che definisce l'infermità, nonchè nei casi in cui risulti necessario il ricovero ai fini diagnostici; qualora non sussista tale necessità, gli iscritti di leva, gli arruolati ed i militari sono inviati presso le medesime strutture sanitarie per effettuare gli accertamenti specialistici necessari, non eseguibili presso i Consigli di leva o le infermerie di Corpo. Per i residenti all'estero l'osservazione viene sostituita da una visita collegiale, da parte di una commissione medica costituita da due membri (uno dei quali medico fiduciario del consolato), alla presenza dell'autorità consolare. Durante le visite i periti esaminano il libretto sanitario personale di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè l'eventuale ulteriore documentazione sanitaria esibita dagli interessati ad attestazione di malattie in atto o pregresse. La documentazione sanitaria rilasciata con debita autenticazione da strutture sanitarie pubbliche può essere acquisita e considerata, se ritenuta esauriente, quale unico riferimento per l'emanazione del giudizio medico-legale. I Consigli di leva possono riformare senza esame personale: a) i soggetti affetti da evidenti e gravi inperfezioni fisiche, sulla base di attestazione rilasciata dal capo dell'amministrazione comunale; b) i soggetti affetti da gravi infermità accertate presso strutture sanitarie pubbliche, documentate con idonei atti sanitari debitamente autenticati e certificate dal servizio di medicina legale della unità sanitaria locale territorialmente competente. Il provvedimento di riforma dei soggetti che siano stati riconosciuti di bassa statura secondo il limite previsto dall'art. 71 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, viene adottato ai sensi dell'art. 67 dello stesso D.P.R. Gli articoli del Capo XII (psichiatria) tengono conto prevalentemente della nosografia utilizzata nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-III-R). Per quanto non espressamente previsto da queste avvertenze si applica il vigente regolamento sul servizio sanitario militare territoriale (R.S.S.M.T.).


Art. 1. Le disarmonie generali e le distrofie costituzionali di grado elevato, comprensive sia delle carenze di sviluppo e di trofismo (gracilità) sia degli eccessi volumetrico-ponderali (obesità); trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Art. 2. a) I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. b) La mucoviscidosi.


Art. 3. Le endocrinopatie; trascorso, ove occorra, il periodo della inabilità temporanea.


 Art. 4. I difetti quantitativi e/o qualitativi degli enzimi; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 5. Le malattie infettive e/o parassitarie che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli alterazioni funzionali, oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali e/o della crasi ematica o che abbiano caratteristiche di cronicità e/o di evolutività; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 6. a) Le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici; b) Le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 7. a) L'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie clinicamente manifeste o in fase asintomatica, accertate con le appropriate indagini biologiche; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. b) Le gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci od alimenti, manifestate o accertate con le appropriate indagini biologiche; trascorso, ove occorra il periodo di inabilità temporanea. c) Le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate alla base delle appropriate indagini biologiche; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. d) Le connettiviti sistematiche.


Art. 8. Lo stato di intossicazione cronica, da piombo o da altri metalli; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 9. a) I tumori maligni. b) I tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano importanti limitazioni funzionali.


Art. 10. a) Le malformazioni craniche congenite con evidenti deformità. b) Le modificazioni morfologiche delle ossa del cranio con interessamento della teca interna.

 
Art. 11. Le malformazioni e gli esiti di malattie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che producano gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 12. Le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le malattie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarità temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 13. a) La mancanza o l'inefficienza (per carie destruente, per parodontopatia o per anomalie dentarie) del maggior numero di denti o di almeno otto tra incisivi e canini. b) Le malocclusioni dentali con insufficienza funzionale. c) Gli estesi impianti dentali con segni clinici e/o radiologici di intolleranza; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 14. a) Le malformazioni del cuore e dei grossi vasi; la destrocardia. b) Le malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio o i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. c) Le gravi turbe del ritmo cardiaco e le gravi anomalie del sistema specifico di conduzione; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 15. L'ipertensione arteriosa persistente; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea; dopo osservazione.


Art. 16. a) Gli aneurismi e le fistole artero-venose. b) Le altre malattie delle arterie e quelle dei capillari con disturbi trofici o funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 17. a) Le ectasie venose estese con incontinenza valvolare o i disturbi del circolo venoso profondo. b) Le flebiti e le altre malattie del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi trofici e funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. c) Le malattie gravi dei vasi e dei gangli linfatici ed i loro esiti; trascorso; ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 18. a) I dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie o del circolo polmonare. b) Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. c) Le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 19. Le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
 
Art. 20. Le ernie viscerali.


Art. 21. a) Le malformazioni, le anomalie di posizione, le malattie o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea; b) Gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere


Art. 22. a) Le malformazioni, le malposizioni, le malattie o i loro esiti, del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica, dell'uretra, della prostata, del pene, del testicolo che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. b) La perdita anatomica o funzionale di un rene. c) La mancanza o l'atrofia o la ritenzione o l'ectopia di entrambi i testicoli.


Art. 23. Le malattie dello scroto e delle strutture endoscrotali ed i loro esiti, che compromettano in maniera rilevante la funzione; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 24. Le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti, che siano causa di significative alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 25. Le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti, che siano causa di significative alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 26. Le miopatie primitive o che siano causa di significative alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 27. Le epilessie; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 28. Gli esiti di traumi encefalici e midollari con significativa limitazione funzionale; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 29. Il ritardo mentale, anche lieve, purchè tale da pregiudicare il rapporto di realtà.
 
Art. 30. a) I disturbi dell'adattamento. b) I disturbi del controllo degli impulsi. c) I disturbi dell'identità di genere (disturbi della sessualità). d) I disturbi dell'alimentazione. e) I disturbi delle funzioni evacuative. f) I disturbi da tic. g) I disturbi del sonno. h) I disturbi dell'eloquio. In ogni caso i disturbi devono essere tali da limitare significativamente il soggetto nell'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
 
Art. 31. I disturbi da uso di sostanze psicoattive; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 32. Il disturbo organico di personalità; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. Dopo osservazione.

 
Art. 33. I disturbi non organici di personalità, tali da limitare significativamente l'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. Dopo osservazione.

 
Art. 34. I disturbi nevrotici: la distimia, i disturbi d'ansia, i disturbi somatoformi, le nevrosi isteriche (tipo dissociativo e tipo da conversione), le sindromi marginali, quando siano tali da limitare significativamente l'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Art. 35. I disturbi psicotici, anche se in fase di compenso o di remissione clinica; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 36. a) Le malformazioni, le disfunzioni, le malattie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate ad un solo occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. b) Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 37. I disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dall'art. 42, o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione); trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 38. Le gravi discromatopsie.

 
Art. 39. L'anoftalmia, le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con importanti alterazioni anatomiche o funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 40. Il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 41. I deficit visivi che, corretto l'eventuale vizio di refrazione, riducano l'acutezza visiva a meno di 8/10 complessivi o meno di 2/10 in un occhio.

 
Art. 42. I deficit del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore.

 
Art. 43. L'emeralopia.

 
Art. 44. a) La miopia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio le otto diottrie, anche in un solo meridiano. b) L'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio le sette diottrie anche in un solo meridiano. c) L'astigmatismo misto in cui la somma delle componenti (miopica ed ipermetropica) superi in ciascun occhio le cinque diottrie. d) Le anisometropie in cui la differenza fra i meridiani più ametropi dei due occhi superi le sei diottrie.

 
Art. 45. a) Le malformazioni ed alterazioni acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano causa di notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. b) Le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), maggiore di 65 dB. c) Le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40\


Art. 46. Le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando siano causa di notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
 
Art. 47. Le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe della laringe e della trachea, quando siano causa di notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
 
Art. 48. Le alterazioni congenite, croniche e le virosi proliferative della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino notevoli alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 49. Le malattie dell'apparato scheletrico, congenite od acquisite, ad andamento cronico o gli esiti di malattie acute, che comportino dismorfismi evidenti o rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Art. 50. Le malattie dei muscoli, congenite od acquisite, ad andamento cronico o gli esiti di malattie acute, che comportino rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 51. Le malattie capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali, congenite od acquisite, croniche o gli esiti di affezioni acute (flogistico-degenerative), che determinino evidenti dismorfismi o rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 52. Gli esiti di lesioni traumatiche dell'apparato muscolo-sceletrico, tendineo e capsulo-legamentoso, che comportino evidenti dismorfismi o producano rilevanti limitazioni funzionali; trascorso ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 53. Le patologie della colonna vertebrale, congenite od acquisite: a) scoliosi con angolo di Lippmann - Cob superiore a 25º, la schisi ampia di almeno due archi vertebali e le altre malformazioni causa di rilevanti limitazioni funzionali; b) discopatie con interessamento neurogeno; c) esiti funzionali di trattamento chirurgico, in tutti i casi trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 54. Le patologie delle articolazioni dell'arto superiore ed inferiore: a) congenite; b) acquisite: flogistico-degerenative, quando siano causa di evidenti dismorfismi o rilevanti limitazioni funzionali.
 
Art. 55. La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di: a) una mano; b) un pollice; c) due dita di una mano; d) un indice con quella delle falangi ungueali di altre due dita di una mano escluso il pollice; e) falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano; f) falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici.

 
Art. 56. La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente di almeno: a) un piede; b) un alluce; c) due dita di un piede.

 
Art. 57. a) Le deformità gravi congenite ed acquisite degli arti. b) La dismetria fra gli arti inferiori, superiore a 3 centimetri. II - ALTRE CAUSE DI NON IDONEITA'


Art. 58. a) Le imperfezioni ed infermità non specificate nel presente elenco, ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo al servizio militare. b) Il complesso di imperfezioni e/o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungano, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare. In tutti i casi dopo osservazione.

 

 

Decreto Legge:
Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

PROVVEDIMENTO N°: 498 - DEL: 1995-11-25

PUBBLICAZIONE N°: 276 - DEL: 1995-10-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

PROVVEDIMENTO N°: 487 - DEL: 1995-11-18

PUBBLICAZIONE N°: 270 - DEL: 1995-10-18

 

DL 18/11/1995 Num. 487


Decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487 (in Gazz. Uff., 18 novembre, n. 270). -- Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità; Emana il seguente decreto-legge:

 
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati: a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea; c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari; d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e dalla alcooldipendenza correlata, nonchè di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonchè gli enti di cui al comma 4, possono altresì chiedere il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. 4. I progetti ed i servizi sperimentali finalizzati alla riduzione del danno di cui al comma 3 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone secondo la vigente normativa. 5. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonchè al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti. 6. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonchè di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota non superiore al 2 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

 
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei tre anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1996, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative agli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995 sono prorogate rispettivamente per i tre anni successivi agli esercizi considerati. 6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato. 8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata. 9. All'art. 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti>>. 10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti. 11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

 
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dall'art. 127 citato. 3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

 
Art. 4. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento delle disponibilità del <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>>. I finanziamenti per i progetti di cui all'art. 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 novembre 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. In tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle verifiche correlate provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

 
rt. 5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza con i seguenti compiti: a) verifica delle modalità di realizzazione dei progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche al fine di accertare il rispetto del diritto all'autodeterminazione dei soggetti destinatari degli interventi. La verifica può avvenire anche su richiesta della commissione istruttoria di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni dello Stato e delle regioni, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti alle problematiche delle tossicodipendenze. 2. Il nucleo di cui al comma 1 è composto da cinque esperti, particolarmente competenti nel settore della tossicodipendenza e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo possono essere sostituiti ogni anno e comunque non possono far parte del nucleo per più di cinque anni. 3. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e gli enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. Sono esclusi per due anni da qualsiasi finanziamento l'amministrazione o l'ente che rifiutino la propria collaborazione o impediscano le verifiche. 4. I componenti del nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400; essi sono collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri se appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato. 5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il nucleo è tenuto a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri, una relazione scritta sulle attività svolte nell'anno precedente. Tale documento viene allegato alla relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'art. 1, comma 14, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6. 1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente: <<8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:>>; b) al comma 10 è premesso il seguente periodo: <<Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.>>; c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un servizio telefonico di informazione sulle problematiche relative alle tossicodipendenze denominato "Drogatel", organizzato d'intesa con il Ministero della sanità.>>; d) al comma 14 le parole: <<31 gennaio>> sono sostituite dalle seguente: <<31 marzo>>.

 
Art. 7. 1. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: <<Agli enti locali>> fino a: <<possono essere dati in uso>> sono sostituite dalle seguenti: <<Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>.

 
Art. 8. 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del 30 giugno 1996, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1993, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1996, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1996 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici. 4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. 5. I posti nell'organico dei SERT, istituiti dall'art. 6 del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, sono attribuiti mediante concorso riservato al quale è ammesso il personale operante in regime di convenzione presso i SERT da almeno tre anni e per un minimo di 24 ore settimanali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero che abbia operato nel periodo 1990-1995 in regime di convenzione presso i SERT per almeno un triennio e per 24 ore settimanali. 6. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 
Art. 9. 1. é abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

 
Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Sospensione della efficacia del decreto ministeriale 18 febbraio 1994 recante: "Integrazione allo schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope"

ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO 14 marzo 1995

Pubbl.sulla G.U. n. 112 del 16 maggio 1995

 

 

 

Decreto Legge:

Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .

PROVVEDIMENTO N°: 383 - DEL: 1995-09-18

PUBBLICAZIONE N°: 218 - DEL: 1995-09-18

DL 18/09/1995 Num. 383


Decreto-legge 18 settembre 1995, n. 383 (in Gazz. Uff., 18 settembre, n. 218). -- Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309


Preambolo


Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità; Emana il seguente decreto-legge:

 
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati: a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea; c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari; d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali e le università possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza, nonchè di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonchè gli enti di cui al comma 4, possono altresì chiedere il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. Le università possono chiedere il finanziamento di progetti a decorrere dall'esercizio finanziario 1996. 4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonchè al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti. 5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo