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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Le leggi sulla Droga

 1996

Decreto Ministeriale:
Elenchi delle specialità medicinali registrate soggette alla disciplina del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei rispettivi stati di tossicodipendenza.

PROVVEDIMENTO N°: 10144800 - DEL: 1996-12-04

 

Modifica delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni

 

PUBBLICAZIONE N°: 289 - DEL: 1996-10-10

 

 

Decreto Legislativo:

Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

PROVVEDIMENTO N°: 476 - DEL: 1996-09-13

PUBBLICAZIONE N°: 217 - DEL: 1996-09-16

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica:

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993, sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996.

PROVVEDIMENTO N°: 484 - DEL: 1996-07-22

PUBBLICAZIONE N°: 220 - DEL: 1996-09-19

 

 

DPR 22/07/1996 Num. 484 [Parte 5 di 5]


Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484 (in Suppl. ordinario n. 154, alla Gazz. Uff. n. 220, del 19 settembre). -- Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993, sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996. [testo ALLEGATO N] [parte 5 di 5]


Preambolo


Allegato N (norma finale n. 2) REGOLAMENTO per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi.

 
Articolo 1

 
Articolo 1. Campo di applicazione.

 
1. Il presente regolamento disciplina i rapporti di lavoro autonomo instaurati tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici per l'espletamento, in conformità con le indicazioni della programmazione regionale e territoriale, di attività sanitarie e rapporto orario, per le quali non sia richiesto il titolo di specializzazione e che non risultino regolate da altri accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis, del D.leg.vo 502/92, come modificato dal D.leg.vo n. 517/93 e successive normative, le Aziende sanitarie utilizzano ad esaurimento, i medici incaricati tempo indeterminato nelle attività di medicina dei servizi, già disciplinate dal capo II del D.P.R. 218/92. Per questi vale il presente Regolamento.


Articolo 2

 
Articolo 2. Incompatibilità.

 
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, gli incarichi di cui al presente accordo cessano nei confronti del medico che si trovi in una delle posizioni di cui al punto 6 dell'art. 48 della legge 833/78 od in una qualsiasi altra posizione non compatibile per specifiche norme di legge o di contratto di lavoro, ovvero che: a) svolga attività come medico specialista ambulatoriale convenzionato, con esclusione dei casi disciplinati dall'art. 11, comma 1, lettera e) e lettera h) del D.P.R. 316/90; b) intrattenga con le Aziende sanitarie un <<apposito rapporto>> instaurato ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.leg.vo 502/92; c) svolga attività come medico specialista convenzionato esterno; d) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale di cui al D.leg.vo n. 256/91 o a corsi di specializzazione di cui al D.leg.vo. 257/91. e) abbia cointeressenze dirette o indirette o rapporti di interesse in case di cura o in strutture sanitarie di cui all'art. 43 della legge 833/78; f) operi come dipendente od in virtù di un rapporto di collaborazione professionale, anche precario presso case di cura private o strutture sanitarie di cui all'art. 43 della legge 833/78; tale incompatibilità non opera nei confronti dei medici che presso le istituzioni ivi indicate, svolgono attività iniettoria o di prelievo o di guardia medica; g) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del Fondo di previdenza competente di cui al D.M. 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976, n. 289. 2. L'insorgere di un motivo di incompatibilità comporta l'immediata decadenza dall'incarico.

 
Articolo 3

 
Articolo 3. Elenchi dei medici titolari a tempo indeterminato.

 
1. Sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato i medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo titolari di incarico ai sensi del capo II del D.P.R. 218/92 e dell'art. 8, comma 1-bis, del D.leg.vo 30 dicembre 1992, n. 502. 2. Fermo restando da parte dell'Azienda la possibilità di accertare in qualsiasi momento l'insorgenza di eventuali situazioni di incompatibilità o comportanti limitazione d'orario, i comitati di cui all'art. 22 aggiornano annualmente, entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei fogli informativi di cui all'art. 7, l'elenco dei medici operanti nel proprio ambito territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato, verificando l'insussistenza di sopraggiunte incompatibilità e le limitazioni dell'attività oraria in rapporto allo svolgimento di altre attività compatibili. 3. Eventuali rilievi sulla posizione dei medici dovranno essere comunicati entro 30 giorni dal Presidente del comitato all'Azienda interessata, per i provvedimenti di competenza. 4. L'elenco suddetto è trasmesso alle Aziende e agli uffici regionali preposti all'attuazione del presente accordo.

 
Articolo 4

 
Articolo 4. Aumenti di orario.

 
1. L'Azienda, qualora si rendano disponibili orari di attività per cessazione degli incarichi a tempo indeterminato, interpella i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato presso l'Azienda medesima che abbiano espresso la propria disponibilità e assegna l'aumento delle ore all'avente diritto tra i medici operanti nell'ambito della stessa Azienda secondo l'ordine di anzianità di incarico. A parità di anzianità di incarico prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di laurea, il voto di laurea e la maggiore età.

 
Articolo 5

 
Articolo 5. Massimale orario - Limitazioni. Procedure per l'attribuzione degli aumenti di orario.
1. Ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato sono conferibili aumenti di orario fino a un massimo di 24 ore settimanali di incarico, ai sensi dell'articolo precedente. 3. La somma dell'attività per l'incarico disciplinato dalle norme del presente accordo e di altra attività compatibile non può superare l'impegno orario settimanale di 38 ore. 3. Il numero individuale massimo di scelte ai fini della limitazione di orario per il medico che intrattiene con il Servizio sanitario nazionale un rapporto convenzionale per la medicina generale di libera scelta o per la pediatria di libera scelta viene determinato esclusivamente in base ai criteri stabiliti nei rispettivi accordi nazionali per la medicina generale e la pediatria di base. Sono fatti salvi i massimali precedentemente attribuiti fino a che le singole situazioni soggettive rimangono immodificate. 4. In deroga al disposto del comma 1, sono mantenuti gli aumenti di orario formalmente previsti dalla regione ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.R. 218/92, entro la data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'Accordo Nazionale di Medicina Generale.


Articolo 6

 
Articolo 6. Riduzione di orario e revoca degli incarichi per soppressione di servizi.
1. Per mutate ed accertate esigenze di servizio, sentiti i sindacati firmatari del presente accordo, l'Azienda può dar luogo a riduzione di orario o a revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di un mese. La riduzione dell'orario si applica al medico con minore anzianità di incarico nell'ambito del medesimo servizio. 2. I provvedimenti con i quali si revocano gli incarichi, si riducono gli orari o comunque si introducono modificazioni nei rapporti disciplinati dal presente accordo sono comunicati entro 10 giorni al comitato di cui all'art. 22 nella persona del suo presidente.

 
Articolo 7

 
Articolo 7. Compiti e doveri del medico.

 
1. Il medico titolare di incarico a tempo indeterminato deve: a) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo e a quelle che l'Azienda emana per il buon funzionamento del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali; b) redigere e trasmettere al presidente del comitato di cui all'art. 22, entro il 15 febbraio di ciascun anno, il foglio notizie di cui all'allegato L); c) osservare l'orario di attività indicato nella lettera incarico a tempo indeterminato. 2. Le Aziende provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con procedure uguali a quelle in vigore per il personale dipendente. 3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del medico inadempiente, previa rilevazione contabile delle ore di lavoro non effettuate. 4. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia dovranno essere contestate per iscritto al medico il quale, in caso di recidiva e persistenza danno luogo all'applicazione delle norme di cui all'art. 13. 5. Il mancato invio del foglio notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di applicazione al medico del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 13 dell'accordo nazionale per la medicina generale. 6. Il medico è tenuto a svolgere tutti i compiti che, nell'ambito delle attività sanitarie regolate dal presente accordo, l'Azienda decide di affidargli, ivi comprese le eventuali variazioni in ordine alle sedi, ed alla tipologia dell'attività. 7. I medici titolari di incarico a tempo indeterminato possono partecipare ai progetti obiettivo realizzati a livello distrettuale.

 
Articolo 8

 
Articolo 8. Cessazione e sospensione dell'incarico.

 
1. L'incarico può cessare per rinuncia del medico da comunicare all'Azienda a mezzo lettera raccomandata A.R. 2. La rinuncia ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione. 3. Su specifica richiesta del medico l'Azienda, valutate le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti. 4. L'Azienda procede alla revoca dell'incarico con effetto immediato: a) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale; b) per aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dall'art. 12 in caso di malattia; c) per compimento del 65º anno di età; d) per incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dal Direttore Generale dell'Azienda e presieduta dal Presidente dell'Ordine provinciale di iscrizione del medico. 5. L'incarico è sospeso in caso di emissione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di divieto di dimora nel territorio dell'Azienda ove il sanitario deve svolgere l'incarico, di arresti domiciliari, di custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. é altresì sospeso in caso di condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione. In questa ultima ipotesi l'Azienda deferisce l'interessato alla commissione di disciplina di cui all'art. 23 per l'eventuale adozione di un provvedimento di cessazione dall'incarico. 6. L'incarico è altresì sospeso in seguito a sospensione dall'albo professionale.

 
Articolo 9

 
Articolo 9. Trasferimenti.

 
1. Il trasferimento dei medici tra Aziende della stessa regione pu avvenire a domanda del medico previo nulla-osta dei Direttori Generali delle Aziende interessate. 2. Per il trasferimento a domanda, l'interessato deve farne contestuale richiesta alle Aziende di provenienza e di destinazione. 3. L'Azienda di destinazione deve dare comunicazione al comitato zonale della disponibilità del posto da ricoprire mediante l'accoglimento della richiesta di trasferimento; nel caso di più medici interessati, prevale la posizione del medico che svolge l'attività di cui al presente accordo in via esclusiva, in subordine l'anzianità di incarico, l'anzianità di laurea, il voto di laurea e la maggiore età. 4. Ove sia possibile in relazione alle disponibilità orarie il medico è trasferito all'Azienda di destinazione con il medesimo numero di ore di cui era titolare nell'Azienda di provenienza. 5. Il trasferimento del medico nell'ambito dei servizi distrettuali della Azienda può avvenire anche a domanda dell'interessato. La domanda è proponibile dopo che siano trascorsi due anni da eventuale precedente trasferimento. 6. I trasferimenti d'ufficio devono essere giustificati o dall'opportunità di unificare in un sola zona le prestazioni del sanitario, oppure di concentrazione o soppressione di servizi, nel rispetto dei criteri generali in materia di mobilità concordati a livello aziendale con i sindacati firmatari del presente accordo. 7. Nel caso di trasferimento d'ufficio al medico viene comunque assicurato il mantenimento del numero di ore di attività già assegnato; l'orario di servizio presso il presidio di destinazione è determinato dall'Azienda sentito il medico. 8. Il medico trasferito, a domanda o di ufficio, conserva l'anzianità maturata nel servizio di provenienza. 9. Nel caso di non agibilità temporanea delle strutture per cause non imputabili al medico, l'Azienda assicura l'utilizzo temporaneo del medico in altra struttura idonea e, comunque, senza danno economico per l'interessato.

 
Articolo 10

 
Articolo 10. Sostituzioni.

 
1. Alle sostituzioni dei medici incaricati a tempo indeterminato che per giustificato motivo si assentino dal servizio l'Azienda provvede assegnando incarichi di supplenza secondo l'ordine della graduatoria annuale di medicina generale con priorità per i medici residenti nell'ambito dell'Azienda che non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato. 2. L'incarico di sostituzione non può superare la durata di tre mesi; il medico che ha effettuato una sostituzione non può ricevere altro incarico di sostituzione se non dopo un periodo di interruzione di almeno 30 giorni. L'incarico cessa di diritto e con effetto immediato con il rientro, anche anticipato, del medico titolare. 3. Al medico sostituto spetta il trattamento economico di cui all'art. 14, comma 1, lettera a/1.

 
Articolo 11

 
Articolo 11. Permesso annuale retribuito. Congedo matrimoniale.

 
1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico incaricato a tempo indeterminato spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di trenta giorni non festivi, purchè l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale. 2. Il permesso è usufruito in uno o più periodi, a richiesta dell'interessato, con un preavviso di quarantacinque giorni. 3. Se il permesso è chiesto fuori dei termini del preavviso esso è concesso a condizione che l'Azienda possa provvedere al servizio. 4. Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il primo semestre dell'anno successivo. 5. Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito, quanti sono i mesi di servizio prestati. Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attività di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui all'art. 13. 6. Al medico confermato spetta un congedo matrimoniale retribuito di quindici giorni non festivi continuativi, purchè l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio. 7. Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale è corrisposto il normale trattamento di servizio.

 
Articolo 12

 
Articolo 12. Malattia - Gravidanza.

 
1. Al medico incaricato a tempo indeterminato che si assenta per comprovata malattia o infortunio, anche non continuativamente nell'arco di trenta mesi, che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa, l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attività di servizio per i primi sei mesi e al 50 per cento per i successivi tre mesi e conserva l'incarico per ulteriori quindici mesi, senza emolumenti. 2. L'Azienda può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati. 3. In caso di gravidanza o puerperio, l'Azienda mantiene l'incarico per sei mesi continuativi. 4. Durante la gravidanza e il puerperio l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio per un periodo massimo complessivo di quattordici settimane.

 


Articolo 13

 
Articolo 13. Assenze non retribuite.

 
1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, l'Azienda conserva l'incarico al medico per la durata massima di dodici mesi nell'arco del triennio semprechè esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione. 2. In caso di servizio di leva o richiamo alle armi, il medico è ripristinato nell'incarico purchè ne faccia domanda entro trenta giorni dalla data di congedo. 3. In caso di mandato parlamentare, nazionale o regionale, o di nomina a consigliere comunale di comune capoluogo di regione, l'Azienda conserva l'incarico, a richiesta dell'interessato, per l'intera durata del mandato. 4. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno sette giorni. 5. Ricorrenti assenze non retribuite sono valutate per l'eventuale procedimento di cui all'art. 13 dell'accordo collettivo nazionale per la medicina generale. 6. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente accordo in più posti di lavoro e ovvero o più Aziende il periodo di assenza non retribuita deve essere fruito contemporaneamente. 7. Nessun compenso è dovuto al medico per i periodi di assenza di cui al presente articolo, i quali non sono conteggiati a nessun fine come anzianità di incarico.

 
Articolo 14

 
Articolo 14. Trattamento economico.

 
1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta il seguente trattamento economico:

a)     1 - Compenso professionale orario secondo la seguente tabella:

 
 1.1.1995 | 1.12.1995 | 1.1.1996 | 1.9.1996 | 1.9.1997

    17.595 |    18.035   |    18.324 |    18.965 |   19.534 -


a) 2 - Gli incrementi di anzianità di cui all'art. 20, comma 1, lettera a) e lettera c), D.P.R. n. 218/92, calcolati alla data del 29 febbraio 1996, compreso il maturato economico alla stessa data, vengono mantenuti dai singoli interessati. Su detto maturato economico si applicano con decorrenza dalla suddetta data, i successivi incrementi percentuali stabiliti dalle norme finanziarie. a) 3 - Per l'attività svolta nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario predetto è maggiorato nella misura del 30\. Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione è del 50\. b) Compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui all'art. 20, comma 1, lettera b) (b 2 e b 3), del D.P.R. n. 218/92 (quote mensili di carovita), nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, incrementata del 3,5\ dal 1º gennaio 1995, del 2,5\ dal 1º dicembre 1995, dell'1,6\ dal 1º gennaio 1996, del 3,5\ dal 1º settembre 1996, del 3\ dal 1º settembre 1997. Le percentuali di incremento vengono applicate sulla base del piede di partenza rivalutato con la percentuale precedente. c) Indennità di piena disponibilità ai medici incaricati a tempo indeterminato, i quali svolgono esclusivamente attività ai sensi del presente accordo e non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il S.S.N. o con altre istituzioni pubbliche o private -- ad esclusione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, emergenza sanitaria territoriale e continuità assistenziale (tali medici devono optare tra l'indennità di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo) per ogni ora risultante dalla lettera di incarico, secondo l'importo sottoindicato:
 

1.1.1995 | 1.12.1995 | 1.1.1996 | 1.9.1996 | 1.9.1997

    1.035  |        1.061 |     1.078  | 1.116      |     1.149

 
d) Contributo previdenziale. A favore dei medici incaricati ai sensi del presente accordo l'Azienda versa -- di norma mensilmente, al massimo trimestralmente -- con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM di cui al decreto del Ministro del lavoro 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, un contributo del 22\ (ventidue per cento), di cui il 13\ (tredici per cento) a proprio carico e il 9\ (nove per cento) a carico di ogni singolo medico, calcolato sui compensi orari di cui alla lettera a) e sul compenso aggiuntivo di cui alla lettera b) e sull'indennità di piena disponibilità di cui alla lettera c). e) Indennità chilometrica. Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta, qualora si avvalgono del proprio automezzo per spostamenti dovuti allo svolgimento di attività al di fuori dei presidi della Azienda, un rimborso pari ad 1/5 del prezzo della benzina super per ogni chilometro percorso, nonchè adeguata assicurazione dell'automezzo. Per visite fiscali a carico del datore di lavoro richiedente al medico che effettua la visita spettano per gli spostamenti i corrispettivi indicati dal Ministero del lavoro da porsi a carico del datore di lavoro e ricevuti dalla Azienda, semprechè il mezzo di trasporto sia stato fornito dal medico stesso. 2. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti entro la fine del mese successivo a quello di competenza. Ai soli fini della correntezza del pagamento si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Aziende.

 
Articolo 15

 
Articolo 15. Rimborso spese di accesso.

 
1. Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purchè entrambi siano compresi nella stessa provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura uguale a quella prevista per il personale dipendente. 2. Il rimborso non compete nell'ipotesi che il medico abbia un recapito professionale nel comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso è ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'Azienda. 3. La misura del rimborso spese sarà proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in comune più vicino a quello sede del presidio. Rimarrà invece invariata qualora il medico trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

 
Articolo 16

 
Articolo 16. Premio di collaborazione.

 
1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato è corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso orario, del compenso aggiuntivo complessivamente percepiti nel corso dell'anno, dell'indennità di piena disponibilità e dell'assegno alla persona di cui all'art. 14 comma 1, lettera a) 2. 2. Detto premio è liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza. 3. Al medico che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio viene liquidato all'atto della cessazione del servizio. 4. Il premio di collaborazione non compete al medico nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione o di risoluzione del rapporto professionale per motivi disciplinari.

 
Articolo 17

 
Articolo 17. Premio di operosità.

 
1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta alla cessazione dell'incarico un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato; a tal finenon sono computati tutti i periodi di assenza dal servizio non retribuiti ai sensi del presente accordo. 2. Per le frazioni di anno, la mensilità di premio sarà ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni. 3. Ciascuna mensilità, calcolata in base al compenso orario in vigore al momento della cessazione del rapporto, è ragguagliata alle ore effettive di attività svolta dal medico in ogni anno di servizio. 4. Conseguentemente ciascuna mensilità di premio potrà essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni è computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non è computata. 5. Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attività, il premio per ogni anno di servizio dovrà essere calcolato in base agli orari di attività effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare. 6. Il premio di operosità è calcolato sul compenso orario, sul premio di collaborazione, sull'indennità di piena disponibilità e sull'assegno alla persona di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) 2. 7. Il premio è corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto. 8. La corresponsione del premio di operosità è dovuta dalle Aziende sanitarie in base ai criteri previsti dall'allegato E annesso al D.P.R. n. 884/84, che qui si intendono integralmente richiamati.

 
Articolo 18

 
Articolo 18. Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi.

 
1. L'Azienda provvede ad assicurare i medici incaricati ai sensi del presente accordo contro i danni da responsabilità professionali verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi dell'accordo stesso, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede del presidio semprechè agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art. 21. 2. Il contratto è stipulato senza franchigia per i seguenti massimali: -- L. 1,5 miliardi per morte o invalidità permanente; -- L. 100.000 giornaliere per invalidità tempranea assoluta con massimo di 300 giorni l'anno. 3. Le relative polizze saranno portate a conoscenza delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie.


Articolo 19

 
Articolo 19. Aggiornamento professionale obbligatorio.

 
1. L'aggiornamento professionale si svolge con le stesse modalità di cui all'art. 8 dell'accordo collettivo nazionale per la medicina generale. 2. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio, i partecipanti hanno diritto ad un corrispondente permesso retribuito con onere a carico delle Aziende. 3. é in facoltà della regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio di cui al presente articolo i corsi di formazione permanente organizzati, con oneri a proprio carico dai sindacati firmatari. In tal caso per la partecipazione ai corsi ai medici convenzionati spetta lo stesso trattamento di cui al comma 2.

 
Articolo 20

 
Articolo 20. Diritti sindacali.

 
1. Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilità di n. 4 ore settimanali per ogni gruppo di 100 iscritti titolari di incarico a tempo indeterminato. 2. Il numero dei medici iscritti titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo, è rilevato a livello regionale all'inizio di ogni anno sulla base del numero dei medici a carico dei quali -- per ciascun sindacato -- viene effettuata, a cura delle Aziende, la trattenuta della quota sindacale. 3. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 4. Alla sostituzione si provvede con le modalità di cui all'art. 10. 5. Nel caso che le riunioni dei comitati di cui all'art. 22 coincidano con i turni di servizio, ai membri di parte medica spettano i normali compensi relativamente alla durata delle riunioni. 6. I periodi di distacco sindacale sono valutati come attività di servizio.

 

 
Articolo 21

 
Articolo 21. Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione.

 
1. Nei settori sanitari compresi nel campo di applicazione del presente accordo sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge 146/1990, art. 2, comma 2, quelle rese nell'ambito dei servizi per la tossicodipendenza, di igiene pubblica, di igiene mentale, di medicina fiscale. 2. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso di sciopero della categoria, continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 13 dai medici individuati ai sensi dei commi successivi. 3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente D.P.R. sono stabiliti, con apposite intese a livello regionale, i criteri per la determinazione di contingenti di personale medico da esonerare dalla partecipazione a eventuali scioperi di categoria al fine di garantire la continuità delle prestazioni di cui al comma 1, nonchè per la loro distribuzione sul territorio. 4. La quantificazione dei contingenti numerici di cui al comma 3 è effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale per singola Azienda entro 15 giorni dalle intese regionali di cui allo stesso comma 3. 5. Nelle norme della definizione degli accordi di cui ai commi 3 e 4, le parti dichiarano che assicureranno comunque le prestazioni di cui al comma 1. 6. In conformità agli accordi di cui ai commi 3 e 4 le Aziende individuano, in occasione di ciascuno sciopero della categoria, i nominativi dei medici in servizio tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso, comunicando 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il medico individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. Gli accordi decentrati di cui ai commi 3 e 4 hanno validità per il periodo di vigenza del presente regolamento e conservano la loro efficacia sino alla definizione di nuovi accordi. 8. Il diritto di sciopero dei medici addetti alla medicina dei servizi è esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 9. I medici che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono soggetti ai procedimenti sanzionatori di cui all'art. 13 dell'accordo per la medicina generale. 10. Le organizzazioni sindacali firmatarie si impegnano a non effettuare azioni di sciopero: a) nel mese di agosto; b) dal quinto giorno precedente fino al quinto giorno seguente le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; c) dal quinto giorno precedente fino al quinto giorno seguente le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo. 11. In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

 
Articolo 22

 
Articolo 22. Comitato consultivo zonale.

 
1. Il comitato consultivo di cui all'art. 11 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale, integrato da due rappresentanti dei medici della medicina dei servizi, svolge le funzioni demandategli dal presente accordo ed esprime pareri per la sua applicazione.

 
Articolo 23

 
Articolo 23. Responsabilità convenzionali e violazioni.

 
1. In caso di violazioni degli obblighi convenzionali, ai medici incaricati ai sensi del presente accordo si applicano le norme di cui all'art. 13 dell'accordo collettivo nazionale per la medicina generale.


Articolo 24

 
Articolo 24. Rapporti tra i medici convenzionati e la dirigenza sanitaria della Azienda.

 
1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della Azienda al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza sanitaria erogata attraverso la medicina dei servizi, procede al controllo della corretta applicazione della convenzione per quel che riguarda gli aspetti sanitari. 2. I medici addetti alla medicina dei servizi sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dal presente accordo.

 
Articolo 25

 
Articolo 25. Riscossione delle quote sindacali.

 
1. Le quote sindacali a carico degli iscritti ai sindacati firmatari del presente accordo sono trattenute, su richiesta dei sindacati stessi corredata di delega degli iscritti, dalle Aziende presso le quali i medici prestano la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, su conti correnti bancari intestati ai sindacati richiedenti. Contestualmente ai sindacati è inviato l'elenco dei medici a carico dei quali sono state applicate le ritenute sindacali, con indicazione dell'importo delle relative quote. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide nel rispetto delle normative vigenti. 2. Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di riscossione vengono comunicate alle Aziende da parte degli organi competenti dei sindacati firmatari.

 
Articolo 26

 
Articolo 26. Commissione professionale.

 
1. La Commissione professionale di cui all'art. 15 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale adempie a quanto previsto dall'art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in materia di attività sanitarie territoriali svolte dai medici incaricati per la medicina dei servizi.

 
Articolo 27

 
Articolo 27. Durata dell'accordo.

 
Il presente regolamento ha durata triennale e scade il 31 dicembre 1997.

 
Allegato 1

 
NORMA FINALE

 
1. Sono confermati a tempo indeterminato nell'incarico per il numero delle ore conferite formalmente, i medici che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultino titolari di un incarico a tempo indeterminato conferito ai sensi del capo II del D.P.R. 218/92, nel rispetto delle norme sulle incompatibilità e sulle limitazioni di orario. 2. Ai medici di cui al precedente comma è corrisposto sugli emolumenti complessivi dell'anno 1994 un incremento dell'1\.

 
Allegato 2

 
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1

 
1. Le parti chiariscono che le dizioni <<regioni>>, <<amministrazioni regionali>>, <<giunta regionale>>, <<assessore regionale alla sanità>>, usate nel testo dell'accordo, valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano.
Allegato 3

 
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2

 
1. Le parti riconoscono l'utilità che eventuali questioni interpretative ed applicative aventi rilevanza generale nonchè problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo siano demandate all'Osservatorio nazionale di cui all'art. 16 dell'accordo per la medicina generale.

 
Allegato 4

 
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3

 
1. Nei confronti dei medici iniettori e prelevatori di cui all'accordo collettivo nazionale del 22 dicembre 1978, titolari di incarico alla data di pubblicazione del presente regolamento, è riconosciuta per intero l'anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità anteriormente alla data del 22 novembre 1979 presso i disciolti Enti mutualistici.

 
Allegato 5

 
ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 9, DELLA LEGGE 412/91 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502/92, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 517/93 Regione Abruzzo: (Omissis). Regione Emilia-Romagna: (Omissis). Regione Lazio: (Omissis). Regione Lombardia: (Omissis). Regione Marche: (Omissis). Regione Piemonte: (Omissis). Regione Sicilia: (Omissis). Regione Toscana: (Omissis). Regione Umbria: (Omissis). Regione Veneto: (Omissis). Federazione Italiana Medici Medicina Generale: (F.I.MM.G.): (Omissis). F.I.MM.G. Guardia Medica: (Omissis). F.I.MM.G. Medicina Servizi: (Omissis). Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani: (S.N.A.M.I): (Omissis). S.N.A.M.I. Guardia Medica: (Omissis). S.N.A.M.I. Medicina Servizi: (Omissis). Federazione Medici: C.G.I.L. Medici: (Omissis). CUMI-AMFUP: (Omissis). U.I.L. Medici: (Omissis). F.I.A.L.S. Medici: (Omissis). C.I.S.L. Medici: (Omissis). S.I.M.E.T.: (Omissis). S.U.M.I.: (Omissis).
U.M.U.S.: (Omissis). CONF.SAL Medici: (Omissis). S.U.M.A.I. (Medicina dei Servizi): (Omissis).


Allegato 6

 
ACCORDO AGGIUNTIVO

 
contenente modifiche all'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, sottoscritto dalle parti in data 25 gennaio 1996. Le parti firmatarie dell'Accordo collettivo nazionale sottoscritto in data 25 gennaio 1996 ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93; Visto il parere favorevole con osservazioni reso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza generale del 16 maggio 1996; Valutato che alcune delle osservazioni riguardano la legittimità dell'art. 3, comma 1, secondo punto, lettera i) nelle parti in cui stabilisce un punteggio ridotto per il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio e dell'art. 25, comma 7, nella parte in cui stabilisce per i medici che, a domanda, sono reinseriti negli elenchi regionali della medicina generale, un massimale ridotto di scelte; Ritenuto di dover modificare il testo dell'accordo nelle parti sopra richiamate; Concordano quanto segue: Nell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale sottoscritto il 25 gennaio 1996: -- il punteggio previsto in 0,10 per mese di cui all'art. 3, comma 1, secondo punto, lettera i) è modificato in <<punti 0,20 per mese>>; -- il comma 7 dell'art. 25 è soppresso e, di conseguenza, viene modificata la numerazione riferita al comma successivo. ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 412/1991 E DELL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502/1992 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 517/1993, SOTTOSCRITTO IL 25 GENNAIO 1996 Regione Toscana: (Omissis). Regione Abruzzo: (Omissis). Regione Emilia-Romagna: (Omissis). Regione Lazio: (Omissis). Regione Lombardia: (Omissis). Regione Marche: (Omissis). Regione Piemonte: (Omissis). Regione Sicilia: Regione Umbria: (Omissis). Regione Veneto: (Omissis). Federazione Italiana Medici Medicina Generale: F.I.MM.G.: (Omissis). Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani: S.N.A.M.I.: (Omissis). Federazione Medici: C.G.I.L. Medici: CUMI-AMFUP: U.I.L. Medici: F.I.A.L.S. Medici: C.I.S.L. Medici: S.I.M.E.T.: (Omissis). S.U.M.I.: (Omissis).
U.M.U.S.: (Omissis). CONF.SAL Medici: (Omissis).

Altri articoli: PROVVEDIMENTO N°: 484 - DEL: 1996-07-22

 

 

 

Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

PROVVEDIMENTO N°: 375 - DEL: 1996-07-16

PUBBLICAZIONE N°: 166 - DEL: 1996-07-17

 

D.L. 16/07/1996 Num. 375


Decreto-legge 16 luglio 1996, n. 375 (in Gazz. Uff., 17 luglio, n. 166). -- Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.


Preambolo


Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della sanità; Emana il seguente decreto-legge:

 
Articolo 1

 
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati: a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea; c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari; d) alla realizzazione di programmi di studio sulla prevenzione primaria della tossicodipendenza, sulle patologie correlate nonchè sui quadri clinici e sui danni associati all'uso delle nuove sostanze sintetiche; e) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; f) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; g) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono attivare servizi e chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata, nonchè di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonchè gli enti di cui al comma 4, possono altresì chiedere il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. I progetti ed i servizi sperimentali finalizzati alla riduzione del danno di cui al presente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle unità sanitarie locali, secondo la vigente normativa. I progetti di prevenzione, recupero e riduzione del danno devono indicare con precisione i metodi perseguiti ed i risultati che si vogliono ottenere. 4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonchè al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti. 5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonchè di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi.

 


Articolo 2


Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei tre anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1996, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario delegato dispone una anticipazione pari all'80 per cento dell'importo del finanziamento assentito. La rimanente quota del finanziamento è erogata dopo il controllo sul rendiconto effettuato ai sensi del comma 6. 5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative all'esercizio finanziario 1993 sono prorogate per i quattro anni successivi all'esercizio medesimo e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per i tre anni successivi agli esercizi considerati. 6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato. La medesima procedura viene adottata per l'anno 1996 e successivi. 8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata. 9. All'art. 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti>>. 10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti. 11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.


Articolo 3


Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza, della fattibilità e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. All'esame istruttorio dei progetti sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dall'art. 127 citato. 3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

 
Articolo 4


Art. 4. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento delle disponibilità del <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>>. I finanziamenti per i progetti di cui all'art. 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato, laddove siano stati presentati progetti giudicati finanziabili che consentano il raggiungimento della percentuale indicata. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo. 2. Nel corso dell'anno 1996 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 giugno 1996 potrà chiedere al Ministro per la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. In tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle verifiche correlate provvederà il Ministro per la solidarietà sociale. 4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.


Articolo 5


Art. 5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza con i seguenti compiti: a) verifica delle modalità di realizzazione dei progetti finanziari a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche al fine di accertare il rispetto del diritto all'autodeterminazione dei soggetti destinatari degli interventi. La verifica può avvenire anche su richiesta della commissione istruttoria di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni dello Stato e delle regioni, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti alle problematiche delle tossicodipendenze. 2. Il nucleo di cui al comma 1 è composto da cinque esperti, particolarmente competenti nel settore della tossicodipendenza e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo possono essere sostituiti ogni anno e comunque non possono far parte del nucleo per più di cinque anni. 3. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e gli enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento l'amministrazione o l'ente che rifiutino la propria collaborazione o impediscano le verifiche. 4. I componenti del nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il nucleo è tenuto a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione scritta sulle attività svolte nell'anno precedente. Tale documento viene allegato alla relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'art. 1, comma 14, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

 
Articolo 6


Art. 6. 1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente: <<8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:>>; b) al comma 10 è premesso il seguente periodo: <<Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.>>; c) al comma 13, dopo le parole: <<pubbliche affissioni>> sono inserite le seguenti: <<e servizi telefonici di informazione>>; d) al comma 14 le parole: <<31 gennaio>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.


Articolo 7


Art. 7. 1. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: <<Agli enti locali>> fino a: <<possono essere dati in uso>> sono sostituite dalle seguenti: <<Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'art. 116, nonchè alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 226, possono essere dati in uso>>. 2. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>.

 
Articolo 8


Art. 8. 1. é abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.


Articolo 9


Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

 

 

Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

PROVVEDIMENTO N°: 267 - DEL: 1996-05-07

PUBBLICAZIONE N°: 115 - DEL: 1996-05-18

 

D.L 17/05/1996 Num. 267


Decreto-legge 17 maggio 1996, n. 267 (in Gazz. Uff., 18 maggio, n. 115). -- Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.


Preambolo


Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità; Emana il seguente decreto-legge:


Articolo 1


Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati: a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea; c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari; d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata, nonchè di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonchè gli enti di cui al comma 4, possono altresì chiedere il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. I progetti ed i servizi sperimentali finalizzati alla riduzione del danno di cui al presente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone secondo la vigente normativa. 4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonchè al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti. 5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonchè di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota non superiore al 2 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

 
Articolo 2


Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei tre anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1996, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative agli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995 sono prorogate rispettivamente per i tre anni successivi agli esercizi considerati. 6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato. La medesima procedura viene adottata per l'anno 1996 e successivi. 8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata. 9. All'art. 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti>>. 10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti. 11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.


Articolo 3

 
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dall'art. 127 citato. 3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

 
Articolo 4


Art. 4. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento delle disponibilità del <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>>. I finanziamenti per i progetti di cui all'art. 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo. 2. Nel corso dell'anno 1996 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 giugno 1996 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. In tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle verifiche correlate provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.


Articolo 5

 
Art. 5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza con i seguenti compiti: a) verifica delle modalità di realizzazione dei progetti finanziari a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche al fine di accertare il rispetto del diritto all'autodeterminazione dei soggetti destinatari degli interventi. La verifica può avvenire anche su richiesta della commissione istruttoria di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni dello Stato e delle regioni, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti alle problematiche delle tossicodipendenze. 2. Il nucleo di cui al comma 1 è composto da cinque esperti, particolarmente competenti nel settore della tossicodipendenza e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo possono essere sostituiti ogni anno e comunque non possono far parte del nucleo per più di cinque anni. 3. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e gli enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento l'amministrazione o l'ente che rifiutino la propria collaborazione o impediscano le verifiche. 4. I componenti del nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400; essi sono collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri se appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato. 5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il nucleo è tenuto a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione scritta sulle attività svolte nell'anno precedente. Tale documento viene allegato alla relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'art. 1, comma 14, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Articolo 6


Art. 6. 1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente: <<8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:>>; b) al comma 10 è premesso il seguente periodo: <<Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.>>; c) al comma 13, dopo le parole: <<pubbliche affissioni>> sono inserite le seguenti: <<e servizi telefonici di informazione>>; d) al comma 14 le parole: <<31 gennaio>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.


Articolo 7


Art. 7. 1. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: <<Agli enti locali>> fino a: <<possono essere dati in uso>> sono sostituite dalle seguenti: <<Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>.


Articolo 8


Art. 8. 1. é abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.
Articolo 9


Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

PROVVEDIMENTO N°: 130 - DEL: 1996-03-19

PUBBLICAZIONE N°: 130 - DEL: 1996-04-19

 

D.L. 19/03/1996 Num. 130


Decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130 (in Gazz. Uff., 19 marzo, n. 66). -- Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.


Preambolo


Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità; Emana il seguente decreto-legge:


Articolo 1

 
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati: a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea; c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari; d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e dalla alcooldipendenza correlata, nonchè di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonchè gli enti di cui al comma 4, possono altresì chiedere il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. I progetti ed i servizi sperimentali finalizzati alla riduzione del danno di cui al presente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone secondo la vigente normativa. 4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonchè al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti. 5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonchè di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota non superiore al 2 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.


Articolo 2


Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei tre anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1996, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative agli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995 sono prorogate rispettivamente per i tre anni successivi agli esercizi considerati. 6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato. 8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata. 9. All'art. 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti>>. 10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti. 11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.


Articolo 3


Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dall'art. 127 citato. 3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.


Articolo 4


Art. 4. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento delle disponibilità del <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>>. I finanziamenti per i progetti di cui all'art. 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo. 2. Nel corso dell'anno 1996 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 giugno 1996 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. In tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle verifiche correlate provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

 
Articolo 5


Art. 5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza con i seguenti compiti: a) verifica delle modalità di realizzazione dei progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche al fine di accertare il rispetto del diritto all'autodeterminazione dei soggetti destinatari degli interventi. La verifica può avvenire anche su richiesta della commissione istruttoria di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni dello Stato e delle regioni, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti alle problematiche delle tossicodipendenze. 2. Il nucleo di cui al comma 1 è composto da cinque esperti, particolarmente competenti nel settore della tossicodipendenza e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo possono essere sostituiti ogni anno e comunque non possono far parte del nucleo per più di cinque anni. 3. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e gli enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. Sono esclusi per due anni da qualsiasi finanziamento l'amministrazione o l'ente che rifiutino la propria collaborazione o impediscano le verifiche. 4. I componenti del nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400; essi sono collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri se appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato. 5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il nucleo è tenuto a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione scritta sulle attività svolte nell'anno precedente. Tale documento viene allegato alla relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'art. 1, comma 14, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.


Articolo 6


Art. 6. 1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente: <<8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:>>; b) al comma 10 è premesso il seguente periodo: <<Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.>>; c) al comma 13, dopo le parole: <<pubbliche affissioni>> sono inserite le seguenti: <<e servizi telefonici di informazione>>; d) al comma 14 le parole: <<31 gennaio>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.


Articolo 7


Art. 7. 1. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: <<Agli enti locali>> fino a: <<possono essere dati in uso>> sono sostituite dalle seguenti: <<Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>.

 
Articolo 8


Art. 8. 1. é abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

 
Articolo 9


Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Legge:
Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'art. 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

PROVVEDIMENTO N°: 109 - DEL: 1996-03-07

PUBBLICAZIONE N°: 58 - DEL: 1996-04-09

 

 

Decreto Legislativo:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

PROVVEDIMENTO N°: 20 - DEL: 1996-01-18

PUBBLICAZIONE N°: 14 - DEL: 1996-01-18

 

D.L. 18/01/1996 Num. 20


Decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20 (in Gazz. Uff., 18 gennaio, n. 14). -- Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.


Preambolo


Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità; Emana il seguente decreto-legge:

 
Articolo 1

 
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati: a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea; c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari; d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e dalla alcooldipendenza correlata, nonchè di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonchè gli enti di cui al comma 4, possono altresì chiedere il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. I progetti ed i servizi sperimentali finalizzati alla riduzione del danno di cui al comma 3 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone secondo la vigente normativa. 4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonchè al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti. 5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonchè di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota non superiore al 2 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

 
Articolo 2

 
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei tre anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1996, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative agli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995 sono prorogate rispettivamente per i tre anni successivi agli esercizi considerati. 6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato. 8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata. 9. All'art. 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti>>. 10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti. 11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

 
Articolo 3

 
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dall'art. 127 citato. 3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

 
Articolo 4

 
Art. 4. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento delle disponibilità del <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>>. I finanziamenti per i progetti di cui all'art. 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 novembre 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. In tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle verifiche correlate provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

 
Articolo 5

 
Art. 5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza con i seguenti compiti: a) verifica delle modalità di realizzazione dei progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche al fine di accertare il rispetto del diritto all'autodeterminazione dei soggetti destinatari degli interventi. La verifica può avvenire anche su richiesta della commissione istruttoria di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni dello Stato e delle regioni, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti alle problematiche delle tossicodipendenze. 2. Il nucleo di cui al comma 1 è composto da cinque esperti, particolarmente competenti nel settore della tossicodipendenza e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo possono essere sostituiti ogni anno e comunque non possono far parte del nucleo per più di cinque anni. 3. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e gli enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. Sono esclusi per due anni da qualsiasi finanziamento l'amministrazione o l'ente che rifiutino la propria collaborazione o impediscano le verifiche. 4. I componenti del nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400; essi sono collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri se appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato. 5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il nucleo è tenuto a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione scritta sulle attività svolte nell'anno precedente. Tale documento viene allegato alla relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'art. 1, comma 14, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.


Articolo 6

 
Art. 6. 1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente: <<8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:>>; b) al comma 10 è premesso il seguente periodo: <<Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.>>; c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un servizio telefonico di informazione sulle problematiche relative alle tossicodipendenze denominato |P`Drogatel|P', organizzato d'intesa con il Ministero della sanità.>>; d) al comma 14 le parole: <<31 gennaio>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.


Articolo 7

 
Art. 7. 1. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: <<Agli enti locali>> fino a: <<possono essere dati in uso>> sono sostituite dalle seguenti: <<Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>.

 
Articolo 8

 
Art. 8. 1. é abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

 
Articolo 9

 
Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


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