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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Federalismo scolastico in Emilia Romagna

 

Accordo tra Regione, Ufficio Scolastico Regionale, Province e Comuni per il coordinamento ed il governo integrato dell`istruzione, della formazione professionale e della transizione al lavoro.

 

Autonomia della scuola e pluralità dell'offerta formativa, pur nel rispetto di un quadro di regole nazionali. E' questa la via emiliano-romagnola al federalismo scolastico di cui oggi a Bologna è stato sancito ufficialmente l'atto di nascita con la firma dell'accordo tra Regione, Ufficio scolastico regionale, Province e Comuni “Per il coordinamento ed il governo integrato dell'istruzione, della formazione professionale e della transizione al lavoro in Emilia-Romagna”.

 
“Oggi abbiamo posto il primo mattone – ha detto il presidente della Regione Vasco Errani - del federalismo scolastico e lo abbiamo fatto tutti insieme, Regione, Enti locali e mondo della scuola per costruire una scuola sempre più vicina alle famiglie e ai giovani e sempre più qualificata“.

 
Il mondo della scuola e della formazione, così come sono stati ridisegnati dalle recenti riforme, si presentano oggi come un insieme di “attori” autonomi tra loro quanto a responsabilità e funzioni, fermo restando il comune ambito regionale di riferimento. “Questo - ha sottolineato l'assessore regionale alla scuola e formazione professionale Mariangela Bastico - a garanzia della libertà d'insegnamento e della pluralità dell'offerta formativa. Non c'è più una scuola del Ministero o degli Assessorati regionali o comunali, ma c'è la scuola dei docenti, delle famiglie, degli studenti, dentro ad un ordinamento giuridico nazionale in grado di garantire a tutti qualità e pari opportunità”.
Con l'accordo odierno, che operativamente si tradurrà in "patti" interistituzionali su scala provinciale e locale tra Province, Comuni, Comunità Montane, istituzioni scolastiche, enti di formazione e parti sociali, si avviano da subito, e quindi dal prossimo anno scolastico, compiti e funzioni previste ma non ancora compiutamente trasferite, quali ad esempio la definizione del calendario scolastico. Si dà inoltre il via a due fondamentali atti di programmazione: l'assetto organizzativo del nuovo ufficio scolastico regionale, su cui la Regione è chiamata a dare un parere e la programmazione dell'offerta d'istruzione e formazione, a partire dalla definizione degli ambiti territoriali ottimali, da parte della Regione e delle autonomie locali, da raccordare con l'articolazione del nuovo ufficio scolastico.

 
"L'accordo - ha spiegato il direttore dell'Ufficio scolastico regionale Emanuele Barbieri - definisce un nuovo quadro tra autonomia scolastica e autonomie locali. Il potenziamento delle autonomie è un fattore decisivo per garantire a tutti i giovani la possibilità di raggiungere elevati livelli culturali".

 
LE NOVITA' DELL'ACCORDO

 
Nasce il Sisco, il sistema informativo scolastico regionale, come strumento basilare per la programmazione dell'offerta, in raccordo con il Sifp (sistema informativo della formazione professionale) ed il Sil (il sistema informativo del lavoro).
Particolare attenzione è assicurata all'organizzazione di strutture di supporto all'autonomia delle scuole, quali i Centri intermedi di servizio (CIS). Aiuteranno dirigenti e insegnanti nei percorsi innovativi introdotti dalla riforma: progetti d'integrazione dei ragazzi extracomunitari, dei disabili, esperienze di formazione e lavoro, elaborazione di progetti didattici e di formazione degli insegnanti.

I Centri di servizio potranno essere integrati, cioè a responsabilità congiunta Scuola ed Enti locali, con una dotazione organica composta di personale di entrambi i soggetti, purché svolgenti funzioni tecnico-professionali (non amministrative), inclusi anche insegnanti.
L'accordo promuove inoltre il potenziamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche; la messa a regime dei percorsi ribattezzati Nos (nuovo obbligo scolastico), Nof (nuovo obbligo formativo), Ifts (istruzione e formazione tecnica superiore), Eda (educazione permanente degli adulti); il consolidamento dei sistemi di certificazione dei "crediti" formativi.

 
COME FUNZIONERA'

 
Con l'accordo, che sarà operativo già dall'anno scolastico entrante e resterà valido per tre anni, nasce la Conferenza permanente per l'istruzione e la formazione, composta dal presidente della Regione, dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale e da 24 rappresentanti indicati pariteticamente dagli enti locali e dal sistema scolastico.
L'operatività dell'accordo sarà assicurata da un Comitato esecutivo, composto dal presidente della Regione o un suo delegato, dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale e da 4 membri designati, sempre in maniera paritetica, da Regione, Autonomie locali e ufficio scolastico.

 
Entrambi gli organismi si confronteranno stabilmente con le parti sociali (associazioni imprenditoriali e sindacati) rappresentate dalla CRT la commissione regionale tripartita.
L'accordo e le parti che l'hanno sottoscritto definiranno annualmente le risorse per attuarlo.

 

 

Autore: Gianni Varani

 


ACCORDO

tra  la Regione Emilia-Romagna e l’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna,

le Province ed i Comuni dell’Emilia-Romagna

per il coordinamento ed il governo integrato dell’istruzione, della formazione professionale e della transizione al lavoro

in Emilia-Romagna

RIFERIMENTI NORMATIVI E PREMESSA

Visti:

 

1.       la legge 15 marzo 1997 n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa che all’art. 21 delega il Governo ad emanare il regolamento per l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

 

2.       il Protocollo d’intesa del 13 giugno 1997 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Confederazione delle Autonomie Locali dell’Emilia-Romagna per “la sperimentazione di un sistema di governo a livello regionale e locale per il coordinamento per le politiche per l’istruzione e la formazione, nonché di un nuovo sistema integrato di istruzione scolastica, postsecondaria, di formazione professionale al lavoro e sul lavoro fondato sull’autonomia degli istituti scolastici e su uno stretto rapporto con il territorio ed il lavoro”;

 

3.       la legge 18 dicembre 1997, n. 440 Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

 

4.       il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

5.       la legge 20 gennaio 1999, n. 9 Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;

 

6.       il D.M. 9 agosto 1999, n. 323 Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;

 

7.       il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

8.       la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 Riforma del sistema regionale e locale - Capo III: Istruzione e formazione professionale (articoli 196 – 205);

 

9.       la legge 17 maggio 1999 n. 144: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, in particolare gli artt. 68 (obbligo di frequenza di attività formative) e 69 (istruzione e formazione tecnica superiore);

 

10.    il D.P.R. 12 luglio 2000 n. 257 Regolamento di attuazione dell’art. 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente l’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età;

29.                                 

 

 

 

 

 

32.    il Decreto del Ministero della Pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436 Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 69 della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente l’istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)”;

 

 

34.    la  la legge n. 144 del 17 maggio 1999 che all’articolo 68 introduce l’obbligo di frequenza ad attività formative fino al diciottesimo anno di età ed all’articolo 69 istituisce un nuovo percorso di formazione superiore, denominato “Istruzione e formazione tecnica superiore – IFTS”;

 

35.    L.R. 26 maggio 1999 n. 10 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato;

 

36.    il d.lgs. 30 luglio 2000 n. 300 Riforma dell’organizzazione del governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

37.    il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347 Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

 

38.    la legge 10 febbraio 2000 n. 30 Legge-quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione;

 

39.    il programma quinquennale di progressiva attuazione della legge 30/2000 di riordino dei cicli di istruzione e le relative risoluzioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

 

40.    la legge 10 marzo 2000 n. 62 Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;

 

41.    la Circolare protocollo n. 4210/ESC/10 del 24 novembre 2000 avente ad oggetto Linee guida per l’attuazione dell’obbligo formativo;

 

42.    l’Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, per riorganizzare e potenziare l’educazione permanente degli adulti sancito in Conferenza Unificata il 2 marzo 2000;

 

43.    la direttiva del Ministero della Pubblica istruzione n. 22 del 6 febbraio 2001, concernente le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’educazione permanente degli adulti relativi al sistema dell’istruzione, sul quale la Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole nella seduta del 1° febbraio 2001;

 

44.    l’Accordo fra Ministero della Pubblica istruzione, Regioni e Province autonome, Province, Comuni  e Comunità montane per l’esercizio in sede locale di compiti e funzioni in materia di erogazione del servizio formativo di rispettiva competenza, sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 19 aprile 2001;

 

45.    l’Accordo fra Ministero della Pubblica istruzione, Regioni e Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane sul documento concernente le Linee di articolazione degli uffici scolastici regionali, sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 19 aprile 2001;

 

46.    l’impegno assunto in sede di negoziato con l’Unione Europea e recepito nel Quadro Comunitario di Sostegno dell’obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2000-2006 di consentire che nei Programmi Operativi Regionali trovino spazio azioni legate ad indirizzi di politica nazionale di competenza delle Amministrazioni centrali;

 

47.    il Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna, ob. 3 2000-2006 ed in particolare il capitolo 6, punto 6.6 Disposizioni di attuazione: Accordi quadro per l’integrazione delle politiche nazionali nell’ambito del P.O.R. ;

 

48.    il Complemento di programmazione della Regione Emilia-Romagna, ob. 3 2000-2006, con particolare riferimento agli assi ed alle misure che attengono alla promozione ed al miglioramento della formazione professionale, dell’istruzione e dell’orientamento, nell’ambito di una politica di apprendimento nell’intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l’accesso e l’integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l’occupabilità e promuovere la mobilità professionale;

 

1.       l’intesa di collaborazione sottoscritta fra la Regione Emilia-Romagna e gli Atenei regionali nel marzo 2001;

 

2.       l’intesa di collaborazione sottoscritta fra la Regione Emilia Romagna e l’IRRE dell’Emilia Romagna l’11 febbraio 2000.

 

 

Considerato che:

 

3.       la Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e formativi e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali ed adeguate all’inserimento nella vita sociale e lavorativa, con particolare riferimento alle specifiche realtà territoriali;

 

4.       il sistema integrato di istruzione e formazione è finalizzato alla crescita ed alla valorizzazione della persona, nel rispetto dello sviluppo dell’età evolutiva, delle specificità e dell’identità di ciascuno, nell’ambito della cooperazione fra scuola e famiglie, in coerenza con le disposizioni vigenti e nel rispetto dei principi costituzionali;

 

5.       le istituzioni scolastiche, la cui autonomia è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale, provvedono alla definizione ed alla realizzazione dell’offerta formativa, interagendo fra loro e con le Autonomie locali nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti alle Autonomie locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; a tal fine, progettano e realizzano “interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie ed alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento” (art. 1, comma 2 DPR 8 marzo 1999, n. 275);

 

6.       il Piano dell’offerta formativa costituisce il documento che raccoglie e porta a sintesi le esigenze alle quali la scuola deve dare visibilità e risposta nei confronti delle famiglie, degli studenti e della realtà locale, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di studi determinati a livello nazionale, tenendo conto della programmazione regionale e locale dell’offerta formativa, ai sensi dell’art. 138 del citato decreto legislativo n. 112/1998;

 

 


Convenuto sulle finalità di:

 

 

1.       facilitare i rapporti tra le istituzioni scolastiche statali e paritarie, gli enti di formazione accreditati, i servizi per l’impiego delle Province e l’insieme dei soggetti interessati ai risultati del sistema integrato di istruzione e formazione;

 

2.       favorire accordi e progetti locali per l’arricchimento dell’offerta formativa, la lotta all’insuccesso ed alla dispersione scolastica e formativa, lo sviluppo dell’integrazione tra istruzione, formazione professionale e lavoro;

 

3.       agevolare le scuole nell’esercizio delle loro responsabilità in ordine all’efficacia dell’azione didattica e formativa, nonché nello sviluppo di capacità relazionali con le diverse realtà del territorio di riferimento;

 

4.       realizzare le condizioni affinché le istituzioni che, nei diversi ambiti territoriali, hanno competenze in materia di istruzione e formazione interagiscano e cooperino secondo i principi di completezza e sussidiarietà e sviluppino azioni in partenariato;

 

5.       sviluppare le azioni perequative di cui al d.lgs. n. 112/98, art. 139, comma 2, lettera e);

 

 

Tenuto conto:

 

 

-         dell’attuale fase di avvio del sistema integrato di istruzione, formazione professionale e  lavoro - così come previsto dalle normative citate in premessa - che vede protagonisti le Autonomie locali, le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione accreditati, le università e le parti sociali;

 

-         della conseguente necessità di praticare accordi interistituzionali, anche a livello territoriale, al fine di sostenere i soggetti chiamati all’attuazione della riforma nei rispettivi percorsi di graduale adempimento dei compiti e delle funzioni loro attribuite;

 

-         dell’esigenza di realizzare in modo concertato, al fine di massimizzarne l’efficacia, i primi fondamentali atti di programmazione e di organizzazione del sistema formativo integrato, che riguardano l’articolazione per funzioni e sul territorio dell’Ufficio scolastico regionale, sulla quale la Regione è chiamata ad esprimere parere, e la programmazione dell’offerta formativa, a partire dalla definizione degli ambiti territoriali funzionali al miglioramento ed all’ampliamento della stessa;

 

-         della volontà di porre particolare attenzione al modello organizzativo delle strutture di supporto all’autonomia delle scuole, convenendo che la definizione di possibili articolazioni sub provinciali delle stesse sia preceduta da un confronto con le istituzioni scolastiche e con le Autonomie locali interessate, anche al fine di individuare e valorizzare le risorse strutturali, strumentali e professionali disponibili e di integrare le risorse dei diversi soggetti, prevedendo anche l’eventuale costituzione di sedi o servizi interistituzionali, ferma restando la competenza dell’Amministrazione scolastica relativamente all’emanazione del provvedimento di articolazione ed alle eventuali successive modifiche, che verranno comunque adottate nel rispetto della procedura sopra indicata;

 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato

 

tra la Regione Emilia-Romagna e l’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna, le Province ed i Comuni dell’Emilia-Romagna

 

si sottoscrive il seguente

 

Accordo per il coordinamento ed il governo integrato dell’istruzione, della formazione professionale e della transizione al lavoro

in Emilia-Romagna

 

 

 

 

 

Art. 1

Oggetto dell’accordo

 

1.       L’oggetto del presente accordo consiste nell’attuazione:

 

a.      di un sistema di governo territoriale a livello regionale e subregionale che consenta l’esercizio condiviso e concertato delle funzioni di programmazione, organizzazione, monitoraggio e verifica per le materie dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro, nel rispetto delle competenze proprie alle istituzioni firmatarie;

 

b.      del sistema integrato di istruzione e formazione professionale in grado di rafforzare e valorizzare le specifiche finalità di ciascuna componente del sistema a pari dignità e di favorire, nel contempo, la capacità di interazione al fine dell’integrazione dell’offerta e della costruzione di un quadro condiviso di criteri e strumenti atti a garantire a giovani ed adulti la fluidità dei passaggi tra un sistema e l’altro per la concreta fruizione delle opportunità di formazione permanente;

 

c.       della programmazione e dello sviluppo di un’offerta formativa unitaria a livello regionale e locale, fondata sull’integrazione tra istruzione, formazione professionale e lavoro, realizzata con il concorso delle parti sociali;

 

d.      di una strategia di interventi diffusi, mirati a qualificare il sistema formativo nel suo complesso, anche attraverso la predisposizione degli atti normativi e regolamentari necessari allo scopo, ferma restando la modalità di realizzare progetti pilota finalizzati ad introdurre innovazione nel sistema.

 

2.       Gli obiettivi e le azioni specifici relativi all’oggetto sono indicati nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente atto.

 

3.       In ragione delle modalità delle relazioni interistituzionali introdotte con il presente atto e della conseguente necessità di garantire adeguata flessibilità alla realizzazione delle azioni, la struttura di governo di cui all’art. 2 potrà apportare modifiche o integrazioni a quanto previsto all’allegato 1, ferma restando l’aderenza allo spirito ed all’oggetto dell’accordo.

 

 

Art. 2

Organi preposti all’attuazione dell’accordo

 

1.       L’attuazione del presente accordo è demandata ad una struttura di governo con compiti di indirizzo e di programmazione, costituita dalla Conferenza permanente per l’istruzione e la formazione, di seguito Conferenza, e dal Comitato esecutivo, di seguito Comitato.

 

2.       La Conferenza è composta dal Presidente della Regione, o da un suo delegato, dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, o da un suo delegato, e da 24 membri indicati in maniera paritetica dal sistema della Regione e delle Autonomie locali, su designazione della Conferenza Regione Autonomie Locali, e dall’Ufficio scolastico regionale in rappresentanza delle scuole e dell’Amministrazione scolastica.

Il Presidente della Conferenza è designato dal Presidente della Regione, d’intesa con il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, tra i componenti della Conferenza stessa.

        Alla nomina provvede il Presidente della Regione con proprio decreto entro 30 giorni dalla firma del presente accordo.

                        La Conferenza ha i seguenti compiti:

3.       proposta, monitoraggio e verifica in ordine agli indirizzi ed alla programmazione degli interventi previsti dal presente accordo;

4.       definizione delle modalità per l’attuazione di quanto previsto al successivo art. 5.

        Ordinariamente la Conferenza viene convocata dal suo Presidente almeno due volte all’anno.

 

5.       Il Comitato è composto dal Presidente della Regione, o da un suo delegato, che lo presiede, dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, o da un suo delegato, e da 4 membri designati in maniera paritetica dal sistema della Regione e delle Autonomie locali e da quello dell’Amministrazione scolastica a livello decentrato.

Alla nomina provvede il Presidente della Regione con proprio decreto entro 30 giorni dalla firma del presente accordo.          

Il Comitato, sulla base degli indirizzi espressi dalla Conferenza, svolge i seguenti compiti:

6.       sovrintende alla corretta applicazione del presente accordo;

7.       propone il coordinamento e l’integrazione delle risorse che le diverse istituzioni rendono disponibili per l’attuazione dell’accordo;

8.       coordina la programmazione della rete scolastica, valutando la coerenza delle scelte sulla base degli indirizzi regionali e delle compatibilità economiche;

9.       assicura la compatibilità degli interventi previsti nelle convenzioni stipulate a livello locale, di cui al successivo art. 3, comma 1, con il complessivo sistema regionale integrato di istruzione e formazione;

10.    garantisce il collegamento con le sedi di programmazione e di concertazione in materia di politiche della formazione e del lavoro.

 

Al fine di assicurare la più ampia conoscenza delle attività oggetto dell’accordo, il Comitato, con riferimento ai compiti assegnati, è tenuto a mettere a disposizione dei componenti della Conferenza i verbali delle proprie sedute.

 

 

11.    Al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e duplicazioni di sedi, il Presidente del Comitato ed il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale definiscono le modalità di raccordo fra il Comitato e l’Organo collegiale previsto all’art. 75, comma 3, del d. lgs. 300/2000.

 

12.    Al fine di garantire l’integrazione delle politiche regionali dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro ed in applicazione del principio della concertazione, la Conferenza ed il Comitato, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attivano le idonee procedure di informazione, consultazione e concertazione preventiva con la Commissione Regionale Tripartita (CRT), la quale al suo interno stabilirà le modalità con cui realizzare tale raccordo.

 

13.    Per gli interventi riguardanti il segmento della formazione superiore, con particolare riferimento alla programmazione dell’offerta formativa IFTS e dell’offerta integrata fra sistema universitario e sistema della formazione professionale, il Comitato si raccorda altresì con il Comitato Regionale di Coordinamento dei piani di sviluppo delle Università, anche attraverso la realizzazione di sedute congiunte. In particolare, le funzioni previste in capo al Comitato regionale di programmazione IFTS vengono svolte con le modalità sopracitate e con il coinvolgimento delle parti sociali in riferimento alle competenze generali della CRT.

 

14.    Le Province si impegnano a sviluppare un’azione di coordinamento idonea a favorire la partecipazione dei Comuni alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni previste dal presente accordo.

 

15.    A livello locale, al fine di garantire il coordinamento tra le diverse componenti scolastiche, le Autonomie locali e le realtà sociali ed economiche del territorio, sarà favorita la costituzione di sedi di progettazione e di organizzazione, con la partecipazione di docenti, dirigenti scolastici, dirigenti dell’Ufficio scolastico regionale, rappresentanti delle Autonomie locali, dell’associazionismo e delle parti sociali interessate, finalizzate a definire, anche attraverso convenzioni e nel quadro del presente accordo, gli interventi relativi alle rispettive competenze. 

 

 

Art. 3

Modalità di attuazione

 

1.  Nell’ambito degli indirizzi definiti dalla struttura di governo dell’accordo, le azioni sono realizzate promuovendo collaborazioni in sede locale, all’interno di progetti quadro regionali o provinciali di riferimento. A tal fine, potranno essere attivate convenzioni, sia per la definizione di indirizzi comuni sia per la gestione di specifici progetti, tra Regione, Province e Comuni e le articolazioni territoriali dell’Ufficio scolastico regionale, i centri risorse per le scuole, le istituzioni scolastiche, anche in rete fra loro, le Università, gli enti di formazione accreditati e le imprese, singole o associate.

 

2.  Le convenzioni alle quali sono interessate le istituzioni scolastiche di un determinato ambito territoriale (sub-provinciale, provinciale o regionale) devono essere sottoscritte anche dalle scuole interessate o da organismi rappresentativi delle stesse. A tale scopo, l’Amministrazione scolastica regionale si impegna a promuovere, con il coinvolgimento dei diretti interessati, ed a riconoscere forme di rappresentanza delle scuole facenti capo ai diversi ambiti territoriali.

 

3.  Per la realizzazione degli obiettivi dell’accordo le parti si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente strutture tecniche e risorse professionali, con la collaborazione dell’IRRE, attivando anche congiuntamente le modalità e gli strumenti che riterranno necessari all’efficace svolgimento degli interventi.

 

4.  Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, gestionali e contabili si fa riferimento alle norme dello Stato ed alle leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna.

 

5.  Per i progetti integrati di istruzione e formazione si fa riferimento per il sistema dell’istruzione a quanto stabilito all’art. 56 del Decreto del Ministero della Pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, specificando che le convenzioni da stipulare ai sensi del comma 2 del citato articolo 56 possono essere sottoscritte alle stesse condizioni anche con enti di formazione professionale privati, purché accreditati presso la Regione Emilia-Romagna.