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Federalismo scolastico in Emilia Romagna
Accordo
tra Regione, Ufficio Scolastico Regionale, Province e Comuni per il
coordinamento ed il governo integrato dell`istruzione, della
formazione professionale e della transizione al lavoro.
Autonomia
della scuola e pluralità dell'offerta formativa, pur nel rispetto
di un quadro di regole nazionali. E' questa la via
emiliano-romagnola al federalismo scolastico di cui oggi a Bologna
è stato sancito ufficialmente l'atto di nascita con la firma
dell'accordo tra Regione, Ufficio scolastico regionale, Province e
Comuni “Per il coordinamento ed il governo integrato
dell'istruzione, della formazione professionale e della transizione
al lavoro in Emilia-Romagna”. I
Centri di servizio potranno essere integrati, cioè a
responsabilità congiunta Scuola ed Enti locali, con una dotazione
organica composta di personale di entrambi i soggetti, purché
svolgenti funzioni tecnico-professionali (non amministrative),
inclusi anche insegnanti.
Autore: Gianni
Varani
ACCORDO tra la Regione Emilia-Romagna e l’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna, le Province ed i Comuni dell’Emilia-Romagna per il coordinamento ed il governo integrato dell’istruzione, della formazione professionale e della transizione al lavoro in Emilia-Romagna RIFERIMENTI NORMATIVI E PREMESSA Visti:
1.
la legge 15 marzo 1997 n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa che all’art. 21 delega il
Governo ad emanare il regolamento per l’autonomia delle
istituzioni scolastiche;
2.
il Protocollo d’intesa del 13
giugno 1997 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Regione Emilia-Romagna, le
Province e la Confederazione delle Autonomie Locali dell’Emilia-Romagna
per “la sperimentazione di
un sistema di governo a livello regionale e locale per il
coordinamento per le politiche per l’istruzione e la formazione,
nonché di un nuovo sistema integrato di istruzione scolastica,
postsecondaria, di formazione professionale al lavoro e sul lavoro
fondato sull’autonomia degli istituti scolastici e su uno stretto
rapporto con il territorio ed il lavoro”;
3.
la legge 18 dicembre 1997, n. 440 Istituzione
del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa
e per gli interventi perequativi;
4.
il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59;
5.
la legge 20 gennaio 1999, n. 9 Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;
6.
il
D.M. 9 agosto 1999, n. 323 Regolamento
recante norme per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20
gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento
dell'obbligo di istruzione;
7.
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
8.
la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 Riforma del sistema regionale e locale - Capo III: Istruzione e
formazione professionale (articoli 196 – 205);
9.
la legge 17 maggio 1999 n. 144: Misure
in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL,
nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali,
in particolare gli artt. 68 (obbligo di frequenza di attività
formative) e 69 (istruzione e formazione tecnica superiore);
il D.P.R. 12 luglio 2000 n. 257 Regolamento di attuazione dell’art. 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente l’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età;
il Decreto del Ministero della Pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436 Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 69 della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente l’istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)”;
la
35.
L.R.
26 maggio 1999 n. 10 “Diritto allo studio e all’apprendimento
per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato;
36.
il d.lgs. 30 luglio 2000 n. 300 Riforma
dell’organizzazione del governo, a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
37.
il
D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347 Regolamento
recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica
Istruzione;
38.
la
legge 10 febbraio 2000 n. 30 Legge-quadro
in materia di riordino dei cicli di istruzione;
39.
il
programma quinquennale di progressiva attuazione della legge 30/2000
di riordino dei cicli di istruzione e le relative risoluzioni della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
40.
la
legge 10 marzo 2000 n. 62 Norme
per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione;
41.
la
Circolare protocollo n. 4210/ESC/10 del 24 novembre 2000 avente ad
oggetto Linee guida per l’attuazione
dell’obbligo formativo;
42.
l’Accordo
tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, per
riorganizzare e potenziare l’educazione permanente degli adulti
sancito in Conferenza Unificata il 2 marzo 2000;
43.
la
direttiva del Ministero della Pubblica istruzione n. 22 del 6
febbraio 2001, concernente le linee guida per la definizione degli
interventi finalizzati all’educazione permanente degli adulti
relativi al sistema dell’istruzione, sul quale la Conferenza
Unificata ha espresso parere favorevole nella seduta del 1°
febbraio 2001;
44.
l’Accordo
fra Ministero della Pubblica istruzione, Regioni e Province
autonome, Province, Comuni e
Comunità montane per l’esercizio in sede locale di compiti e
funzioni in materia di erogazione del servizio formativo di
rispettiva competenza, sancito dalla Conferenza Unificata nella
seduta del 19 aprile 2001;
45.
l’Accordo
fra Ministero della Pubblica istruzione, Regioni e Province
autonome, Province, Comuni e Comunità montane sul documento
concernente le Linee di
articolazione degli uffici scolastici regionali, sancito dalla
Conferenza Unificata nella seduta del 19 aprile 2001;
46.
l’impegno
assunto in sede di negoziato con l’Unione Europea e recepito nel
Quadro Comunitario di Sostegno dell’obiettivo 3 del Fondo Sociale
Europeo per il periodo 2000-2006 di consentire che nei Programmi
Operativi Regionali trovino spazio azioni legate ad indirizzi di
politica nazionale di competenza delle Amministrazioni centrali;
47.
il
Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna, ob. 3 2000-2006 ed
in particolare il capitolo 6, punto 6.6 Disposizioni
di attuazione: Accordi quadro per l’integrazione delle politiche
nazionali nell’ambito del P.O.R. ;
48.
il
Complemento di programmazione della Regione Emilia-Romagna, ob. 3
2000-2006, con particolare riferimento agli assi ed alle misure che
attengono alla promozione ed al miglioramento della formazione
professionale, dell’istruzione e dell’orientamento, nell’ambito
di una politica di apprendimento nell’intero arco della vita, al
fine di agevolare e migliorare l’accesso e l’integrazione nel
mercato del lavoro, migliorare e sostenere l’occupabilità e
promuovere la mobilità professionale;
1.
l’intesa di collaborazione
sottoscritta fra la Regione Emilia-Romagna e gli Atenei regionali
nel marzo 2001;
2.
l’intesa di collaborazione
sottoscritta fra la Regione Emilia Romagna e l’IRRE dell’Emilia
Romagna l’11 febbraio 2000.
Considerato che:
3.
la Repubblica assicura a tutti
pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e
formativi e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le
competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le
scelte personali ed adeguate all’inserimento nella vita sociale e
lavorativa, con particolare riferimento alle specifiche realtà
territoriali;
4.
il sistema integrato di istruzione
e formazione è finalizzato alla crescita ed alla valorizzazione
della persona, nel rispetto dello sviluppo dell’età evolutiva,
delle specificità e dell’identità di ciascuno, nell’ambito
della cooperazione fra scuola e famiglie, in coerenza con le
disposizioni vigenti e nel rispetto dei principi costituzionali;
5.
le istituzioni scolastiche, la cui
autonomia è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo
culturale, provvedono alla definizione ed alla realizzazione dell’offerta
formativa, interagendo fra loro e con le Autonomie locali nel
rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e
funzioni trasferiti alle Autonomie locali, ai sensi degli articoli
138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; a tal fine,
progettano e realizzano “interventi di educazione, formazione e
istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai
diversi contesti, alla domanda delle famiglie ed alle
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti al fine di
garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità
e gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e con l’esigenza
di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di
apprendimento” (art. 1, comma 2 DPR 8 marzo 1999, n. 275);
6.
il Piano dell’offerta formativa
costituisce il documento che raccoglie e porta a sintesi le esigenze
alle quali la scuola deve dare visibilità e risposta nei confronti
delle famiglie, degli studenti e della realtà locale, in coerenza
con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed
indirizzi di studi determinati a livello nazionale, tenendo conto
della programmazione regionale e locale dell’offerta formativa, ai
sensi dell’art. 138 del citato decreto legislativo n. 112/1998;
Convenuto sulle finalità di:
1.
facilitare
i rapporti tra le istituzioni scolastiche statali e paritarie, gli
enti di formazione accreditati, i servizi per l’impiego delle
Province e l’insieme dei soggetti interessati ai risultati del
sistema integrato di istruzione e formazione;
2.
favorire
accordi e progetti locali per l’arricchimento dell’offerta
formativa, la lotta all’insuccesso ed alla dispersione scolastica
e formativa, lo sviluppo dell’integrazione tra istruzione,
formazione professionale e lavoro;
3.
agevolare
le scuole nell’esercizio delle loro responsabilità in ordine all’efficacia
dell’azione didattica e formativa, nonché nello sviluppo di
capacità relazionali con le diverse realtà del territorio di
riferimento;
4.
realizzare
le condizioni affinché le istituzioni che, nei diversi ambiti
territoriali, hanno competenze in materia di istruzione e formazione
interagiscano e cooperino secondo i principi di completezza e
sussidiarietà e sviluppino azioni in partenariato;
5.
sviluppare
le azioni perequative di cui al d.lgs. n. 112/98, art. 139, comma 2,
lettera e);
Tenuto conto:
-
dell’attuale fase di avvio del sistema integrato di
istruzione, formazione professionale e
lavoro - così come previsto dalle normative citate in
premessa - che vede protagonisti le Autonomie locali, le istituzioni
scolastiche, gli enti di formazione accreditati, le università e le
parti sociali;
-
della conseguente necessità di praticare accordi
interistituzionali, anche a livello territoriale, al fine di
sostenere i soggetti chiamati all’attuazione della riforma nei
rispettivi percorsi di graduale adempimento dei compiti e delle
funzioni loro attribuite;
-
dell’esigenza di realizzare in modo concertato, al fine
di massimizzarne l’efficacia, i primi fondamentali atti di
programmazione e di organizzazione del sistema formativo integrato,
che riguardano l’articolazione per funzioni e sul territorio dell’Ufficio
scolastico regionale, sulla quale la Regione è chiamata ad
esprimere parere, e la programmazione dell’offerta formativa, a
partire dalla definizione degli ambiti territoriali funzionali al
miglioramento ed all’ampliamento della stessa;
-
della volontà di porre particolare attenzione al modello
organizzativo delle strutture di supporto all’autonomia delle
scuole, convenendo che la definizione di possibili articolazioni sub
provinciali delle stesse sia preceduta da un confronto con le
istituzioni scolastiche e con le Autonomie locali interessate, anche
al fine di individuare e valorizzare le risorse strutturali,
strumentali e professionali disponibili e di integrare le risorse
dei diversi soggetti, prevedendo anche l’eventuale costituzione di
sedi o servizi interistituzionali, ferma restando la competenza dell’Amministrazione
scolastica relativamente all’emanazione del provvedimento di
articolazione ed alle eventuali successive modifiche, che verranno
comunque adottate nel rispetto
della procedura sopra indicata;
Tutto ciò premesso e considerato
tra la Regione Emilia-Romagna e l’Ufficio
scolastico regionale dell’Emilia-Romagna, le Province ed i Comuni
dell’Emilia-Romagna
si sottoscrive il seguente
Accordo per il coordinamento ed il governo integrato dell’istruzione,
della formazione professionale e della transizione al lavoro in Emilia-Romagna
Art.
1
Oggetto
dell’accordo
1.
L’oggetto
del presente accordo consiste nell’attuazione:
a.
di
un sistema di governo territoriale a livello regionale e
subregionale che consenta l’esercizio condiviso e concertato delle
funzioni di programmazione, organizzazione, monitoraggio e verifica
per le materie dell’istruzione, della formazione professionale e
del lavoro, nel rispetto delle competenze proprie alle istituzioni
firmatarie;
b.
del
sistema integrato di istruzione e formazione professionale in grado
di rafforzare e valorizzare le specifiche finalità di ciascuna
componente del sistema a pari dignità e di favorire, nel contempo,
la capacità di interazione al fine dell’integrazione dell’offerta
e della costruzione di un quadro condiviso di criteri e strumenti
atti a garantire a giovani ed adulti la fluidità dei passaggi tra
un sistema e l’altro per la concreta fruizione delle opportunità
di formazione permanente;
c.
della
programmazione e dello sviluppo di un’offerta formativa unitaria a
livello regionale e locale, fondata sull’integrazione tra
istruzione, formazione professionale e lavoro, realizzata con il
concorso delle parti sociali;
d.
di
una strategia di interventi diffusi, mirati a qualificare il sistema
formativo nel suo complesso, anche attraverso la predisposizione
degli atti normativi e regolamentari necessari allo scopo, ferma
restando la modalità di realizzare progetti pilota finalizzati ad
introdurre innovazione nel sistema.
2.
Gli
obiettivi e le azioni specifici relativi all’oggetto sono indicati
nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
atto.
3.
In
ragione delle modalità delle relazioni interistituzionali
introdotte con il presente atto e della conseguente necessità di
garantire adeguata flessibilità alla realizzazione delle azioni, la
struttura di governo di cui all’art. 2 potrà apportare modifiche
o integrazioni a quanto previsto all’allegato 1, ferma restando l’aderenza
allo spirito ed all’oggetto dell’accordo.
Art.
2
Organi
preposti all’attuazione dell’accordo
1.
L’attuazione del presente
accordo è demandata ad una struttura di governo con compiti di
indirizzo e di programmazione, costituita dalla Conferenza permanente per l’istruzione e la formazione, di seguito
Conferenza, e dal Comitato
esecutivo, di seguito Comitato.
2.
La Conferenza è composta dal
Presidente della Regione, o da un suo delegato, dal Direttore
generale dell’Ufficio scolastico regionale, o da un suo delegato,
e da 24 membri indicati in maniera paritetica dal sistema della
Regione e delle Autonomie locali, su designazione della Conferenza
Regione Autonomie Locali, e dall’Ufficio scolastico regionale in
rappresentanza delle scuole e dell’Amministrazione scolastica. Il
Presidente della Conferenza è designato dal Presidente della
Regione, d’intesa con il Direttore generale dell’Ufficio
scolastico regionale, tra i componenti della Conferenza stessa.
Alla nomina provvede il Presidente della Regione con proprio
decreto entro 30 giorni dalla firma del presente accordo.
La Conferenza ha i seguenti compiti:
3.
proposta, monitoraggio e verifica
in ordine agli indirizzi ed alla programmazione degli interventi
previsti dal presente accordo;
4.
definizione delle modalità per l’attuazione
di quanto previsto al successivo art. 5. Ordinariamente la
Conferenza viene convocata dal suo Presidente almeno due volte all’anno.
5.
Il Comitato è composto dal
Presidente della Regione, o da un suo delegato, che lo presiede, dal
Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, o da un suo
delegato, e da 4 membri designati in maniera paritetica dal sistema
della Regione e delle Autonomie locali e da quello dell’Amministrazione
scolastica a livello decentrato. Alla
nomina provvede il Presidente della Regione con proprio decreto
entro 30 giorni dalla firma del presente accordo.
Il Comitato, sulla base
degli indirizzi espressi dalla Conferenza, svolge i seguenti
compiti:
6.
sovrintende alla corretta
applicazione del presente accordo;
7.
propone il coordinamento e l’integrazione
delle risorse che le diverse istituzioni rendono disponibili per l’attuazione
dell’accordo;
8.
coordina la programmazione della
rete scolastica, valutando la coerenza delle scelte sulla base degli
indirizzi regionali e delle compatibilità economiche;
9.
assicura la compatibilità degli
interventi previsti nelle convenzioni stipulate a livello locale, di
cui al successivo art. 3, comma 1, con il complessivo sistema
regionale integrato di istruzione e formazione;
10.
garantisce il collegamento con le
sedi di programmazione e di concertazione in materia di politiche
della formazione e del lavoro.
Al fine di assicurare la più ampia conoscenza delle attività oggetto dell’accordo, il Comitato, con riferimento ai compiti assegnati, è tenuto a mettere a disposizione dei componenti della Conferenza i verbali delle proprie sedute.
11.
Al fine di evitare sovrapposizioni
di competenze e duplicazioni di sedi, il Presidente del Comitato ed
il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale
definiscono le modalità di raccordo fra il Comitato e l’Organo
collegiale previsto all’art. 75, comma 3, del d. lgs. 300/2000.
12.
Al fine di garantire l’integrazione
delle politiche regionali dell’istruzione, della formazione
professionale e del lavoro ed in applicazione del principio della
concertazione, la Conferenza ed il Comitato, ciascuno per il proprio
ambito di competenza, attivano le idonee procedure di informazione,
consultazione e concertazione preventiva con la Commissione
Regionale Tripartita (CRT), la quale al suo interno stabilirà le
modalità con cui realizzare tale raccordo.
13.
Per gli interventi riguardanti il
segmento della formazione superiore, con particolare riferimento
alla programmazione dell’offerta formativa IFTS e dell’offerta
integrata fra sistema universitario e sistema della formazione
professionale, il Comitato si raccorda altresì con il Comitato
Regionale di Coordinamento dei piani di sviluppo delle Università,
anche attraverso la realizzazione di sedute congiunte. In
particolare, le funzioni previste in capo al Comitato regionale di
programmazione IFTS vengono svolte con le modalità sopracitate e
con il coinvolgimento delle parti sociali in riferimento alle
competenze generali della CRT.
14.
Le Province si impegnano a
sviluppare un’azione di coordinamento idonea a favorire la
partecipazione dei Comuni alla realizzazione degli obiettivi e delle
azioni previste dal presente accordo.
15.
A livello locale, al fine di
garantire il coordinamento tra le diverse componenti scolastiche, le
Autonomie locali e le realtà sociali ed economiche del territorio,
sarà favorita la costituzione di sedi di progettazione e di
organizzazione, con la partecipazione di docenti, dirigenti
scolastici, dirigenti dell’Ufficio scolastico regionale,
rappresentanti delle Autonomie locali, dell’associazionismo e
delle parti sociali interessate, finalizzate a definire, anche
attraverso convenzioni e nel quadro del presente accordo, gli
interventi relativi alle rispettive competenze.
Art.
3
Modalità
di attuazione
1. Nell’ambito
degli indirizzi definiti dalla struttura di governo dell’accordo,
le azioni sono realizzate promuovendo collaborazioni in sede locale,
all’interno di progetti quadro regionali o provinciali di
riferimento. A tal fine, potranno essere attivate convenzioni, sia
per la definizione di indirizzi comuni sia per la gestione di
specifici progetti, tra Regione, Province e Comuni e le
articolazioni territoriali dell’Ufficio scolastico regionale, i
centri risorse per le scuole, le istituzioni scolastiche, anche in
rete fra loro, le Università, gli enti di formazione accreditati e
le imprese, singole o associate.
2. Le
convenzioni alle quali sono interessate le istituzioni scolastiche
di un determinato ambito territoriale (sub-provinciale, provinciale
o regionale) devono essere sottoscritte anche dalle scuole
interessate o da organismi rappresentativi delle stesse. A tale
scopo, l’Amministrazione scolastica regionale si impegna a
promuovere, con il coinvolgimento dei diretti interessati, ed a
riconoscere forme di rappresentanza delle scuole facenti capo ai
diversi ambiti territoriali.
3. Per la
realizzazione degli obiettivi dell’accordo le parti si impegnano a
mettere a disposizione reciprocamente strutture tecniche e risorse
professionali, con la collaborazione dell’IRRE, attivando anche
congiuntamente le modalità e gli strumenti che riterranno necessari
all’efficace svolgimento degli interventi.
4. Per quanto riguarda gli
aspetti procedurali, gestionali e contabili si fa riferimento alle
norme dello Stato ed alle leggi e regolamenti della Regione
Emilia-Romagna.
5.
Per i progetti integrati di istruzione e formazione si fa
riferimento per il sistema dell’istruzione a quanto stabilito all’art.
56 del Decreto del Ministero della Pubblica istruzione 1° febbraio
2001, n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”,
specificando che le convenzioni da stipulare ai sensi del comma 2
del citato articolo 56 possono essere sottoscritte alle stesse
condizioni anche con enti di formazione professionale privati,
purché accreditati presso la Regione Emilia-Romagna.
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