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FINANZIARIA: I PRIMI EMENDAMENTI CONSEGNATI DALL'ANCI IN PARLAMENTO Una delegazione dell’Anci guidata dal Presidente Leonardo Domenici, mercoledì sera è stata audita dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Legge Finanziaria 2003. La
delegazione Anci ha consegnato alle
Commissioni le prime proposte di primi
emendamenti al Parlamento (oltre 90). La
ratio delle proposte di emendamento presentate dall’ANCI traduce,
con modifiche ed abrogazioni, il contenuto del documento Anci
consegnato al Governo. Le compensazioni sono state elaborate
salvaguardando lo sviluppo delle aree del mezzogiorno, le risorse
destinate agli investimenti e agendo prevalentemente sui fondi di
riserva. Viene ristabilita la pari dignità istituzionale fra i
soggetti costitutivi la Repubblica evitando lesioni del principio di
autonomia ed eliminando “balzelli procedurali” inseriti con il
disegno di legge del Governo. L’intervento correttivo dell’ANCI
riporta i comuni al loro ruolo di “motori di sviluppo locale”. 1.
i contenuti:
A)
PATTO DI STABILITÀ: si ristabilisce
una forma di concertazione per un patto condiviso e coerente con il
titolo V. Viene abolita la lesione del principio di autonomia
attraverso l’eliminazione del blocco per l’acquisto di beni e
servizi al 2001 (blocco impraticabile e che rende impossibile fare i
bilanci per il 2003). Le proposte ANCI raggiungono lo stesso
obiettivo finanziario e macro economico del patto di stabilità
salvaguardando l’autonomia degli enti.
B)
FEDERALISMO FISCALE: il congelamento
dell’Irpef, l’elevazione di una
compartecipazione al 6,5% rigida (accompagnata da una riduzione di
trasferimenti di pari importo) e bloccata dal 2004 in avanti (non
tiene conto dell’aumento di gettito), le perdite di gettito locale
per l’attuazione del primo modulo di riforma fiscale qualificano
la proposta del governo come un NON FEDERALISMO. Le proposte ANCI:
riducono i tempi di avvio del federalismo e stabiliscono termini
certi entro cui adempiere il dettato costituzionale ed il patto
interistituzionale del 20 giugno, prevedendo anche la co-parteciazione
del sistema locale ai lavori dell’Alta commissione, rendono
dinamica la compartecipazione al 6,5%, recuperano le perdite di
gettito, “scongelano” le addizionali. C) TAGLI AI TRASFERIMENTI E MINORI RISORSE: le proposte dell’ANCI riportano i trasferimenti e le risorse disponibili per i bilanci dei comuni all’anno 2002 (abbattimento taglio 2%, soppressione del taglio investimenti, parità di risorse per rimborso IVA per servizi esternalizzati e trasposto pubblico locale, Tarsu scuole, ecc.).
D)
ONERI CONTRATTUALI E BLOCCO DELLE
ASSUNZIONI: l’ANCI propone che il governo si faccia carico di una
parte degli oneri contrattuali derivanti dall’accordo Frattini
e che nel contempo siano eliminati i vincoli alle assunzioni di
personale e l’obbligo di rivedere le dotazioni organiche.
E)
PICCOLI COMUNI: l’Anci
propone uno stanziamento più adeguato per un unioni e fusioni, per
il fondo investimenti e l’istituzione di un fondo speciale per lo
sviluppo e la coesione sociale.
F)
AMMODERNAMENTO P.A. LOCALE: le
proposte Anci intervengono per
incrementare i fondi sull’innovazione tecnologica relativamente al
comparto enti locali.
G)
QUESTIONI DIVERSE: l’Anci
propone la soluzione di questioni aperte in materia di fiscalità
locale quali la proroga del passaggio da tassa a tariffa per il
servizio di nettezza urbana, l’accertamento dell’ICI, il
riconoscimento della perdita di gettito conseguente alla rideterminazione
delle rendite catastali, il recupero del “taglio Dini”
del 1995, la copertura delle spese per gli uffici giudiziari.
H)
SCUOLA: l’ANCI propone interventi
in materia di edilizia scolastica, dei disabili e per evitare che i
tagli proposti abbiano ricadute finanziarie negative sui bilanci dei
comuni (ATA). Gli
emendamenti Art. 3 Comma
1,lettera a) E’
soppresso Motivazione Si
propone l’abrogazione del congelamento degli aumenti dell’addizionale
Irpef. Art 3 Comma
1 lettera b) Dopo
le parole: “con decreto del Presidente del Consiglio” Aggiungere
le parole: “da
emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente
legge” Motivazione Si
propone di fissare delle scadenze per determinare un percorso rapido
e certo. Art.
3 Comma
1, lettera b) Dopo
le parole: “di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali” Aggiungere
le parole: “di
intesa con la Conferenza Unificata, Stato, Regioni ed Autonomie
locali” Art 3 Comma
1 lettera b) II
ipotesi dopo
le parole:“e stabilita la data di inizio” aggiungere
le parole: “e
di chiusura dei suoi lavori, che non possono andare oltre il
31/5/2003” Motivazione Si
propone un termine lavori. Art.
3 Comma
1, lettera b) All’inizio
inserire le parole: “Fermo restando quanto
stabilito dall’accordo interistituzionale tra il Governo, le
Regioni, i Comuni, le Province e le Comunità Montane, stipulato il
20 giugno 2002” Motivazione L’istituzione
dell’Alta Commissione non deve bloccare il lavoro di attuazione
dell’articolo 119 che deve procedere come previsto dall’Intesa
Interistituzionale. Art.
3 Comma
1, lettera b) Dopo
le parole: “si avvale della struttura di supporto della
Commissione Tecnica” Aggiungere
le parole: “allargata
ad esperti designati dalle Regioni, dall’ANCI e dall’UPI Motivazione Il
concorso di Regioni, ANCI e UPI deve potersi realizzare anche sul
piano tecnico. Art 3 Comma
1 Lettera b) Alla
fine del II comma: Aggiungere le parole: “ed
è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza
pubblica. A
questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei
Presidenti delle Regioni, dall’Anci e
dall’Upi. L’Osservatorio
ha il compito di monitorare anche l’andamento della finanza
decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla
Conferenza Unificata proposte per la definizione e gestione del
patto di stabilità interno. La
documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni,
a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente,
in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve
tempestivamente essere assegnata all’Osservatorio il quale a sua
volta deve trasmetterla alle Regioni, all’Anci
e all’Upi. La
trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in
Osservatorio per la Finanza Pubblica è attuata secondo criteri
definiti da un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze,
di concerto con il Ministro dell’Interno e d’intesa con la
Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge. La
trasformazione della Commissione Tecnica deve avvenire senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della Finanza pubblica”. Motivazione Si
propone un osservatorio partecipato da tutte le istituzioni
interessate. Art 3 Aggiungere
Comma 1bis “Presso
il Ministero dell’Interno è istituito, a partire dall’anno
2003, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell’addizionale
Irpef locale in conseguenza dell’applicazione
delle disposizioni contenute nell’articolo 2. Ad ogni ente locale,
devono essere garantite per l’anno 2003, le stesse entrate da
addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell’anno 2002.
Ogni tre mesi la Conferenza Stato - Città verifica l’andamento
del gettito Irpef e le sue ricadute sul
gettito delle addizionali locali. Entro
il 30 novembre 2003, il Ministro dell’Interno, sentito il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e di concerto con la Conferenza
Stato Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a
garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di
eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in
proporzione. Il
Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno. Conseguentemente
sono ridotti, a decorrere dall’anno 2003, di 50 milioni di euro
per anno gli stanziamenti previsti in Tabella A alla rubrica
Ministero dell’Interno”. Motivazione Si
propone un fondo compensativo per le eventuali perdite di gettito in
conseguenza dell’attuazione del I modulo di riforma dell’Irpef.
Art 3 Aggiungere
il seguente comma 1 ter “Il
gettito dell’addizionale locale sull’Irpef
è versato direttamente all’ente locale. Entro
30 giorni dall’approvazione della presente legge, il Ministro dell’Economia
e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno e d’intesa
con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la
riscossione diretta”. Motivazione Si
propone la riscossione diretta immediata del gettito dell’addizionale
Irpef dei Comuni. Art.
13 I
commi 1 e 2 sono abrogati. Motivazione Il
comma 1 obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad appaltare pubbliche
forniture e servizi seguendo le procedure previste dalla normativa
europea, abbassando la soglia di tale normativa ai 50.000 Euro. Ciò
si tradurrebbe - per i
Comuni - in un
insostenibile aggravio delle procedure e dei costi di aggiudicazione
non giustificabili peraltro da un risparmio economico, visto che i
criteri di aggiudicazione rimarrebbero gli stessi.
Il comma 2 dello stesso articolo esonerando dall’obbligo di
cui al comma 1 i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti
e le Pubbliche Amministrazioni che fanno ricorso alle convenzioni
con la CONSIP s.p.a., indirizza tutte le Pubbliche Amministrazioni
verso il sistema CONSIP, non sempre conveniente per i Comuni. Art 13 Il
comma 5 è abrogato Motivazione La
normativa vigente già prevede che la trattativa privata costituisca
un criterio di aggiudicazione cui ricorrere solo in casi di motivata
eccezionalità ed urgenza. La comunicazione preventiva alla Corte
dei Conti non risponde ad alcuna esigenza di economicità
ed efficienza, costituisce inutile aggravio dei procedimenti, e
soprattutto rappresenta un controllo sulle scelte gestionali
autonome degli enti, in contrasto con le disposizioni in materia del
titolo V della Costituzione. Art 14 Comma
1 Dopo
la parola “comma 7” Aggiungere
le parole: “lettere a) e b)” Motivazione Si
richiamano le finalità previste dal comma 7 dell’articolo 29
della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Art. 14 Comma 1 Alle parole da: “100 milioni di euro per l’anno
2003” – fino a – “concorrono” Sostituire le parole: “200 milioni di euro per l’anno
2003 da ripartirsi nella misura di 100 milioni di euro per ciascuna
delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell’articolo
29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Al finanziamento concorrono” conseguentemente la riduzione del 2,5 per cento
prevista dal comma 2 dell’articolo 12 viene elevata al 3 per
cento. Motivazione Si propone un incremento delle risorse che sono
assolutamente inadeguate nello stanziamento previsto di 100 milioni
di euro Art. 14 Comma 1 All’ultimo periodo, dopo le parole: “di natura
regolamentare” Aggiungere le parole: “sentita la Conferenza
Unificata di cui al D.Lgs. 281/97” Art. 14 Comma 2 Al
comma 2, lett.a), dopo la parola: “definisce”
aggiungere le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui
al d.lgs.281/97”; Al
comma 2, lett.c), dopo la parola: “valuta”
aggiungere le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui
al d.lgs.281/97”; Al
comma 2, lett.d), dopo la parola: “individua”
aggiungere le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui
al d.lgs.281/97” Motivazione Si
ritiene che l’obiettivo, individuato nel primo periodo della
disposizione in esame, di individuare una “coordinata ed integrata
strategia” possa essere raggiunto solo con la collaborazione di
tutti i livelli di governo. Si auspica, pertanto, l’inserimento
della previsione di forme di consultazione e di cooperazione con la
Conferenza Unificata di cui al d.lgs.281/97 in particolare per le
attività indicate alle lettere a), c) e d). Art. 14 Comma 3 Al
comma 3, dopo le parole: “e dell’interno”
aggiungere le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui
al d.lgs.281/97”; Al
comma 3, alle parole: “sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome”
sostituire le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui
al d.lgs.281/97”: Motivazione La
lettura combinata delle due disposizioni in esame pone ancora una
volta all’attenzione il tema delle carte di accesso ai servizi.
Se, come il Governo ha più volte ricordato, il progetto strategico
per il Paese è quello della Carta d’identità elettronica mentre
l’introduzione di altri strumenti sarebbe meramente propedeutica
rispetto alla CIE, allora occorrerebbe attivare sinergie e forme di
coordinamento che coinvolgano non solo le istituzioni direttamente
interessate, ma anche quelle che stanno attivando iniziative
analoghe in modo da ottimizzare l’utilizzo delle risorse
disponibili e individuare politiche di investimento comuni. Art.
16 Patto di stabilità interno
Comma
4: sostituire
le parole “a quello dell’anno 2001 aumentato del 3,6 per cento” con
le parole: “a
quello dell’anno 2002 aumentato dell’1,2 per cento” Conseguentemente
al comma 5, cassare il punto e) Motivazione Nella relazione tecnica del Governo all’articolo 16 si
prevede un saldo finanziario per il 2001 pari a 8.909 milioni di
euro, una previsione di crescita del tendenziale che nel 2003
sarebbe pari a 10.282 miliardi, un contenimento della crescita
tendenziale a 9.226 determinato dal tetto del 3,6 per cento della
crescita medesima, con un effetto di riduzione di 1.056 milioni di
euro. Inoltre si prevede, con il blocco della spesa per beni ed
acquisti a livello del 2001, la realizzazione di un ulteriore
contenimento di 744 milioni di euro. Il
risultato finale è quello di ridurre il saldo tendenziale del 2003
di 1.800 milioni, arrivando ad un saldo finale di 8.482 milioni
inferiore a quello del 2001 pari a 8.909 milioni di euro. Partendo
da una valutazione di incostituzionalità della norma (blocco della
spesa per acquisto di beni e servizi) ma anche da una valutazione
della sua impraticabilità in quanto prevede di cancellare la
maggiorazione di spesa già operata e in corso con l’attuazione
dei bilanci del 2002 sulla base di regole definite dalla legge
Finanziaria per il 2002, oltre che ignorare le esigenze inderogabili
da soddisfare per l’anno 2003, pare che la via da seguire per
ottenere lo stesso risultato previsto dal Governo debba essere un’altra. Se
l’obiettivo di contenimento è pari a 1.800 milioni di euro e se
il tetto del 3,6 per cento produce un contenimento di 1.056 milioni
di euro, è sufficiente restringere ancora il tetto di crescita dell’indebitamento. Ad
esempio si potrebbe fissare un tetto dell’indebitamento pari all’1,2
per cento ottenendo lo stesso risultato finanziario. Voglio
ricordare che effetti finanziari ulteriori derivano anche dalla
modifica restrittiva dei criteri di calcolo. Considerando
che per l’esercizio 2002 la regola del patto di stabilità si
fondava su un tetto di crescita massimo del disavanzo 2000 pari al
2,5 e che non si può ignorare quanto già in atto per il 2002. Considerando
inoltre che prendendo a base i dati della Corte dei Conti il
disavanzo di Comuni e Province dell’anno 2000 rispetto all’anno
2001 era migliore di 1.000 milioni di euro e considerando che con il
tetto massimo di incremento previsto nel 2,5 per il 2002 rispetto al
2000 si aggrava il disavanzo di 300 milioni di euro al massimo, si
potrebbe prendere correttamente a base il disavanzo 2002 come
risulta secondo le regole della legge Finanziaria per il 2002, e
costruire un moderato tasso di crescita sullo stesso. Va
inoltre considerato che i risparmi finanziari determinati alle
politiche di contenimento nelle assunzioni di personale degli enti
locali non sono considerati nella relazione tecnica ai fini degli
effetti finanziari. Pertanto essendo notevoli gli effetti medesimi,
le politiche per ottenere l’obiettivo possono essere attenuate. Art 16 Comma
5 Modificare
la lettera e) aggiungendo alla fine le parole: “fatte
salve le spese sostenute per i nuovi servizi istituiti nell’anno
2002 e nell’anno 2003 e le spese sostenute per i servizi esternalizzati”
Motivazione Si
intende salvaguardare l’incremento di spesa per i nuovi servizi e
in particolare per i servizi esternalizzati,
che, altrimenti, verrebbero penalizzati nel passaggio dalla gestione
in economia alla esternalizzazione. Art. 16
Comma 5
Aggiungere
al comma 5 dell’art. 16 la lettera g): “spese relative ai costi e agli oneri per i
rinnovi contrattuali” Motivazione
E’
fondamentale che vengano inseriti nelle spese da non considerare ai
fini del disavanzo finanziario i costi e gli oneri dei rinnovi
contrattuali, altrimenti la
percentuale del 3,6 per cento non basterebbe a coprire la predetta
spesa. Art.
16 Comma 5, lettera d) Dopo le parole:“trasferite o delegate”eliminare le
parole: “nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o
regionali”. Motivazione Si intende evitare un meccanismo punitivo nei confronti degli
enti locali territoriali che hanno fronteggiato con risorse proprie
gli insufficienti trasferimenti dello Stato per le funzioni
trasferite o delegate. Art.
16 Comma 5, lettera f) Sopprimere le parole: “derivanti esclusivamente da calamità naturali”. Motivazione Si
propone di mantenere omogenei i criteri di calcolo nel confronto fra
il 2001 e il 2003. Art.
16 Comma
5 Aggiungere
la seguente lettera g): “Le
spese sostenute dagli Enti locali territoriali per la
stabilizzazione degli LSU (Lavoratori Socialmente Utili) tramite
assunzione nelle piante organiche o assunti in società miste.” Motivazione Gli
LSU gravano solo sulle risorse statali e la loro stabilizzazione
tramite assunzione nelle piante organiche degli Enti locali o in
società miste fa risparmiare lo Stato. Art.
16 Aggiungere
il seguente comma 7 bis 7
bis) Nel comma 9 dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono soppresse le parole da:“per l’anno 2002 - fino a -
rispettato i medesimi limiti” Motivazione
Si propone di cancellare le
sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità
interno del 2002, tenendo anche conto che con la legge Finanziaria
per il 2003 non si considerano gli andamenti dell’anno 2002, in
quanto il nuovo vincolo all’indebitamento per il 2003 ha come
riferimento il bilancio 2001 e quindi il 2002 viene riassorbito nel
nuovo rapporto 2003-2001. Art.
16 Monitoraggio
Comma
9: dopo
le parole “di concerto con il Ministro dell’Interno” aggiungere
le parole “e
d’intesa con la Conferenza Unificata Stato, Regioni Enti Locali di
cui al D.Lgs n. 281/97” Motivazione Si
propone l’intesa con la Conferenza Unificata per le procedure
informative relative al patto. Art.
16 Aggiungere
il seguente comma 9 bis “La Commissione tecnica per la
spesa pubblica è trasformata nell’Osservatorio tecnico per la
finanza pubblica, compresa quella di Regioni ed Enti locali
territoriali. Pertanto ha il compito di monitorare anche l’andamento
della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la
definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla
Conferenza Unificata di cui al D.Lgs n.
281/97. La
Commissione tecnica viene pertanto integrata da esperti indicati da
Regioni, Anci e Upi. Ogni
informazione relativa al patto di stabilità interno o al
coordinamento della finanza pubblica che la legge riserva ai
Ministeri del Tesoro e dell’Interno e che gli stessi devono
rimettere all’Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve
dall’Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni, all’Anci e all’Upi. La
trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per
la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti da un decreto
del Ministero dell’economia e delle Finanze di concerto con il
Ministero dell’Interno e con la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs
n. 281/97, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della
presente legge. La
trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Motivazione
Si
propone la trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in
Osservatorio tecnico, partecipato anche da esperti nominati da
Regioni, Anci, Upi.
Art.
16 Comma
11 Sanzioni
Dopo
le parole: “di cui al comma 12, i predetti enti” sostituire
il testo sino alla fine del comma, con le seguenti parole: “sono
tenuti a recuperare nel bilancio dell’anno successivo lo scarto
finanziario rispetto all’obiettivo di disavanzo relativo all’anno
di riferimento del patto. Nel
caso di non rispetto del recupero il Ministero dell’Economia e
delle Finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto
con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di
compartecipazioni ai tributi erariali, di pari importi agli
scostamenti. Nell’ipotesi
di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di
contenimento del disavanzo, le sanzioni di cui al periodo precedente
possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto
finanziario. Così come possono essere aumentate se il mancato
rispetto concorre ad una inadempienza nazionale che produca una
sanzione europea verso l’Italia. Con
regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall’approvazione della
presente legge, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministro dell’Interno e d’intesa con la
Conferenza Unificata di cui al D.Lgs n.
281/97, sono definiti criteri e modalità per l’applicazione dei
rimborsi e delle sanzioni. Motivazione Si
propone un meccanismo più equo sul principio delle sanzioni per il
mancato rispetto del patto di stabilità interno, in coerenza con l’autonomia
di entrata e i spesa sancita dall’articolo 119 della Costituzione.
Art. 16
Comma 11
Eliminare
le parole da“a qualsiasi titolo sino a – per il periodo di
riferimento” e le
parole “gli enti sono altresì tenuti a ridurre almeno al 10%,
rispetto all’anno precedente, le spese per l’acquisto di beni e
servizi” Motivazione Questa
disposizione stabilisce che in caso di non rispetto del patto di
stabilità gli enti non possono procedere ad assunzioni di personale
“a qualsiasi titolo”. Occorre assolutamente eliminare questa
specificazione in quanto in questo modo non verrebbe consentito agli
enti neanche di stipulare contratti di consulenza o di qualunque
tipo di collaborazione anche professionale. Inoltre
è grave l’ulteriore limitazione che impone la norma in merito
alla riduzione del 10% rispetto all’anno precedente per le spese
per l’acquisto di beni e servizi, ciò in quanto non consentirebbe
agli enti di utilizzare il lavoro interinale e comunque tale
percentuale non tiene conto dell’inflazione reale. Art 16 Comma
11 Sono
soppresse le parole:”e inoltre non possono ricorrere all’indebitamento
per gli investimenti” Art.
16 Comma
12 Dopo
le parole “con il Ministro dell’Economia e delle Finanze” aggiungere
le parole: “e
di intesa con la Conferenza Stato-Città- Autonomie locali” Motivazione Si
prevede l’intesa con la Conferenza Stato città per definire le
procedure dell’autocertificazione annuale a consuntivo. Art.
16 Comma
12 Alla
fine del comma sostituire le parole da”agli enti –fino a – di
cui al comma 11” con
le seguenti: “gli enti che non inviano le certificazioni sono
considerati inadempienti nei confronti del patto e, sino all’invio
delle certificazioni, che può avvenire entro un periodo successivo
che deve essere determinato con lo stesso decreto del Ministro dell’Interno,
agli stessi si applicano le stesse sanzioni predisposte per gli enti
che non rispettano il patto”. Motivazione Si
attenuano le sanzioni per la mancata autocertificazione, in quanto
sono esageratamente punitive essendo le medesime previste per il
mancato rispetto del patto. Art. 17
Comma
1 Si
propone di eliminare le parole “sentita la Conferenza
Stato-Regioni” e di inserire le parole “sentita
la Conferenza Unificata di
cui al D.Lgs. 281/97.” Inoltre
si propone di eliminare le parole “d’intesa
con la Conferenza Stato-Regioni” e di inserire le
parole “d’intesa con la
Conferenza Unificata di cui al D.Lgs.
281/97.” Motivazione Si
ritiene che sia la Conferenza Unificata la sede più idonea, in
quanto il passaggio di risorse è finalizzato sostanzialmente a
finanziarie funzioni amministrative che, ai sensi dell’articolo
118 della Costituzione, competono essenzialmente ai Comuni. Art.
18 Comma 1 Sostituire le parole da: “è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui
all’art. 31, comma 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 488” con le parole: “va ad incremento del fondo ordinario” Motivazione In questo modo si garantisce il riconoscimento del tasso di
inflazione programmato a tutti gli enti. Art.
18 Comma
1 Le
parole recate dagli articoli 24 e 27 sono sostituite con le parole
“recate dall’articolo 27” e alla fine del comma vanno aggiunte
le parole: “La
riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa agli anni
2003 e 2004 prevista dal comma 9 dell’articolo 24 della legge 8
dicembre 2001, n. 448 è soppressa”. Conseguentemente
in tabella C, alla rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze
gli stanziamenti previsti al Fondo di Riserva sono ridotti di 224
milioni di euro per l’anno 2003 e di 340 milioni di euro per l’anno
2004.” Motivazione Si
propone la soppressione della riduzione dei trasferimenti operati
con la legge Finanziaria 2002, pari a 2% nel 2003 e al 3% nel 2004. Art 18 Aggiungere il comma 3 bis Fondo
perequativo per lo sviluppo 1.A partire dall’anno 2003 in attuazione del comma 5 dell’articolo
119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell’Interno,
il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la
coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
sociali ed economici, per favorire l’effettivo esercizio dei
diritti alla persona. 2.A
partire dal 1 gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo
stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di
euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005. 3.Il Ministro dell’Interno, d’intesa con la Conferenza Unificata,
entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce
con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l’assegnazione
delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità
della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture
essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze
dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete
viaria e dei trasporti, dell’imprenditoria, dell’artigianato e
delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la
valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale. 4.Agli
oneri si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l’anno
2003, di 175 milioni di euro per l’anno 2004 e di 200 milioni di
euro per l’anno 2005, gli stanziamenti previsti in tabella a,
Ministero dell’Economia e delle Finanze”. Motivazione La diversità delle problematiche e
la particolare rilevanza che le stesse assumono nei piccoli Comuni,
impone una riflessione anche sugli aspetti
di politica più
generale e di
diretto interesse delle cittadinanze locali. E’ allora evidente
che un concreto sostegno deve essere rivolto verso quelle realtà in
cui è più grave il processo di spopolamento e di dissesto del
territorio, prevedendo condizioni più favorevoli per i
nuclei familiari, per le attività commerciali e agricole nonché a
sostegno del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, della
viabilità e dei trasporti, per l’assistenza agli anziani, servizi
per i disabili, asili nido, scuole materne che, spesso,
rappresentano un costo non sostenibile per i piccoli e singoli Enti.
Ciò rende necessario prevedere un fondo
perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la
coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri
sociali ed economici e, non da ultimo, per favorire l’effettivo
esercizio dei diritti alla persona ovunque essa sia geograficamente
collocata. Art 18 Comma 4 - Fondo
nazionale ordinario per gli investimenti:
Alle
fine aggiungere i seguenti periodi 1.In
attesa della riforma dell’articolo 119 della Costituzione, il
fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato
integralmente ai Comuni con meno di 5000 abitanti ed è elevato a
190 milioni di euro a partire dall’anno 2003. 2.Il
Ministro dell’Interno, d’intesa con l’ANCI, con regolamento da
emanarsi entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge,
definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i
Comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle
dimensioni ed alle caratteristiche territoriali, alla popolazione
residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni
Ente locale. 3.L’onere
aggiuntivo, pari a 25, 87 e 190 milioni di euro relativamente agli
anni 2003, 2004, 2005, viene compensato con una riduzione del Fondo
di riserva previsto in tabella c della presente legge,
rispettivamente di 25 milioni di euro, 87 milioni di euro e di 190
milioni di euro per lo
stesso triennio. Motivazione Il
fondo ordinario per gli investimenti è
già assegnato, per l’80%, ai Comuni con popolazione inferiore
ai 5000 abitanti. In questi Enti si riscontrano, sostanzialmente,
condizioni di maggior sfavore e, almeno in attesa della riforma
fiscale (attuazione art. 119 Cost.), il fondo ordinario potrebbe
essere destinato integralmente agli stessi Comuni già a partire
dall’anno 2003. Qualora, inoltre, il fondo fosse adeguatamente
incrementato, consentirebbe l’attribuzione di una quota
maggiormente rapportata alle dimensioni ed alle caratteristiche del
territorio, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio
sociale ed economico di ogni Ente. Art 18 Aggiungere
al comma 5 il seguente 5bis Istituzione del Fondo speciale
1.A
partire dall’anno 2003, è garantito un finanziamento a favore dei
Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti pari almeno a 25
mila euro cadauno e a favore dei Comuni con popolazione sino a 5000
abitanti un analogo contributo pari almeno a 35 mila euro cadauno. 2.A
tal fine, a partire dal 1 gennaio 2003, è istituito un fondo
speciale presso il Ministero dell’Interno, pari a 165 milioni di
euro per anno. 3.All’onere
aggiuntivo, pari a 78 milioni di euro per l’anno 2003 e di 165
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede
riducendo, di 78 milioni di euro per l’anno 2003 e di 85 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, gli importi previsti in
tabella b, rubrica Ministero dell’Interno, della presente legge.
Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si riducono di 80 milioni di
euro gli importi previsti nel fondo di riserva della tabella c. Motivazione E’ necessario considerare le rispettive specificità
nell’ambito dei piccoli Comuni prevedendo, a partire dall’anno
2003, l’istituzione di un
fondo speciale in loro favore che contenga finanziamenti più
mirati per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti e per
i Comuni con popolazione fino ai 5000 abitanti. Ciò consentirebbe
di ridistribuire le risorse per i Comuni di minore dimensione
demografica senza il rischio concreto di concentrare gli interventi
nel Nord del nostro Paese, dove si trovano la maggior parte dei
Comuni sotto i 3000 abitanti, a svantaggio di quelli collocati al
Mezzogiorno che hanno una dimensione demografica mediamente più
estesa. Art 18 Aggiungere
al 6 comma il seguente comma
Istituzione del Fondo per l’Associazionismo Intercomunale:
1.E’
autorizzata l’istituzione del Fondo per l’Associazionismo
Intercomunale - di seguito denominato
FAI - al fine di incentivare la costituzione, l’avviamento
e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le Unioni e
le Fusioni di Comuni di minore dimensione demografica. 2.Entro
60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell’Interno, sentita al Conferenza Stato-Città ed Autonomie
locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l’utilizzo del
FAI. 3.Ogni
tre anni, su richiesta della Conferenza Stato - Città ed Autonomie
locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di
cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di
finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi
associativi di cui al comma 1. 4.Le
Regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette
esperienze associative sentiti gli Enti locali interessati. 5.Il
FAI è finanziato con 70 milioni di euro per l’anno 2003, 80
milioni di euro per l’anno 2004 e 100 milioni di euro per l’anno
2005. 6.All’onere
derivante si provvede decurtando di 50 milioni di euro gli
stanziamenti previsti nella tabella a, rubrica Ministero dell’Interno,
della presente legge e decurtando 20 milioni di euro per l’anno
2003, 30 milioni di euro per l’anno 2004, 50 milioni di euro per l’anno
2005, dagli stanziamenti previsti nella tabella a, rubrica Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Motivazione Il testo attuale della Finanziaria prevede contributi
del tutto insufficienti per lo sviluppo delle Unioni e, finché non
si avrà una definizione almeno triennale delle spettanze, non si
supererà l’ormai perenne situazione di emergenza dovuta a
interventi in finanziaria diversi di anno in anno. Se si intende dare stabilità ed investire sul tema
Unioni e associazionismo, si ravvisa l’opportunità di creare un
FONDO apposito.
A fronte, infatti, di un consistente aumento dei processi di
aggregazione fra i piccoli Comuni, in particolare, nella forma delle
Unioni, si riscontra come la gestione
associata volontaria di funzioni e servizi comunali si stia
dimostrando una risposta intelligente, concreta e funzionale per
salvaguardare i valori e le tradizioni culturali dei nostri Comuni
assicurando, nel contempo, una migliore efficienza al sistema. In
poco più di due anni si è passati dalle 15 Unioni “pioniere”
alla attuali 154 e, grazie alla eliminazione del vincolo alla
fusione, sta crescendo l’interesse anche verso questa ulteriore e
non certo agevole evoluzione di Ente locale. Occorre, quindi,
sostenere con maggiore certezza, concretezza e programmazione questi
processi che, nel tempo, comporteranno benefici per l’intero
sistema. Si rileva, inoltre, che pensare a tale fondo come ad
esclusivo sostegno di forme di associazionismo volontario, non
significa voler penalizzare le esperienze associative ben poco
flessibili come le Comunità montane, ma si intende solo evidenziare
come quest’ultime non abbiano innanzitutto le stesse problematiche
delle Unioni (pre-intesa tra i Comuni
interessati, avviamento, incertezza e impossibilità di programmare
le attività, futuro legato esclusivamente alla “prossima
finanziaria”), e possano godere di altri fondi di loro esclusiva
competenza. Rispetto, infine, all’esclusione dei Comuni con
popolazione superiore ai 30.000 abitanti dal riparto dei fondi come
risultante dal DM 318/00, si ritiene più opportuno risolvere questo
aspetto in fase di revisione (già in corso) dello stesso DM, in
quanto è certamente uno strumento più snello rispetto ad una legge
finanziaria e potrà essere meglio calibrato in corrispondenza della
reale evoluzione del tema Unioni e associazionismo. Una soluzione
eventualmente già attuabile al riguardo, è comunque possibile
assegnando ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti un
contributo nella misura massima di un Comune collocato entro tale
fascia di popolazione. Art.
18 Comma
7- Compartecipazione all’IRPEF Sostituire
le parole “per l’anno 2003” con
le parole: “a
decorrere dall’anno 2003” Motivazione Si
intende rendere permanente la compartecipazione al 6,5% Art.
18 Comma
7 Alla
fine del comma aggiungere le seguenti parole: “La
compensazione con la riduzione dei trasferimenti erariali nei limiti
dell’entrata prevista dall’aliquota di compartecipazione, viene
applicata per l’anno 2003 e mantenuta negli anni successivi. Comuni
e Province a partire dal 2004 concorrono, in rapporto alle loro
aliquote, all’incremento o alla riduzione del gettito dell’IRPEF.
Per
i Comuni nella valutazione della nuova aliquota del 6,5 va
aggiornato il dato relativo al gettito, recuperando la valutazione
data nel 2002 all’atto dell’introduzione dell’aliquota del 4,5
per cento. Allo stesso modo nella riduzione compensativa dei
trasferimenti va considerata la quota di riduzione per compensazione
applicata per l’anno 2002.” Motivazione Con la prima parte dell’emendamento
si vuole evitare che la quota di compartecipazione, sempre e
comunque mantenuta la detrazione iniziale dei trasferimenti, non
resti congelata ma segua l’andamento del gettito IRPEF in positivo
o in negativo. Altrimenti non è compartecipazione ma trasferimento
bloccato. Con
la seconda parte si intende evitare la perdita di risorse da parte
dei Comuni per l’attuazione del primo modulo di riforma fiscale. |