Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

Ricerca

 

 

FINANZIARIA: I PRIMI EMENDAMENTI CONSEGNATI DALL'ANCI IN PARLAMENTO

Una delegazione dell’Anci guidata dal Presidente Leonardo Domenici, mercoledì sera è stata audita dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Legge Finanziaria 2003.

La delegazione Anci ha consegnato alle Commissioni le prime proposte di primi emendamenti al Parlamento (oltre 90).

La ratio delle proposte di emendamento presentate dall’ANCI traduce, con modifiche ed abrogazioni, il contenuto del documento Anci consegnato al Governo. Le compensazioni sono state elaborate salvaguardando lo sviluppo delle aree del mezzogiorno, le risorse destinate agli investimenti e agendo prevalentemente sui fondi di riserva. Viene ristabilita la pari dignità istituzionale fra i soggetti costitutivi la Repubblica evitando lesioni del principio di autonomia ed eliminando “balzelli procedurali” inseriti con il disegno di legge del Governo. L’intervento correttivo dell’ANCI riporta i comuni al loro ruolo di “motori di sviluppo locale”.

 

1. i contenuti:

 

A)     PATTO DI STABILITÀ: si ristabilisce una forma di concertazione per un patto condiviso e coerente con il titolo V. Viene abolita la lesione del principio di autonomia attraverso l’eliminazione del blocco per l’acquisto di beni e servizi al 2001 (blocco impraticabile e che rende impossibile fare i bilanci per il 2003). Le proposte ANCI raggiungono lo stesso obiettivo finanziario e macro economico del patto di stabilità salvaguardando l’autonomia degli enti.

 

B)     FEDERALISMO FISCALE: il congelamento dell’Irpef, l’elevazione di una compartecipazione al 6,5% rigida (accompagnata da una riduzione di trasferimenti di pari importo) e bloccata dal 2004 in avanti (non tiene conto dell’aumento di gettito), le perdite di gettito locale per l’attuazione del primo modulo di riforma fiscale qualificano la proposta del governo come un NON FEDERALISMO. Le proposte ANCI: riducono i tempi di avvio del federalismo e stabiliscono termini certi entro cui adempiere il dettato costituzionale ed il patto interistituzionale del 20 giugno, prevedendo anche la co-parteciazione del sistema locale ai lavori dell’Alta commissione, rendono dinamica la compartecipazione al 6,5%, recuperano le perdite di gettito, “scongelano” le addizionali.

 

C)     TAGLI AI TRASFERIMENTI E MINORI RISORSE: le proposte dell’ANCI riportano i trasferimenti e le risorse disponibili per i bilanci dei comuni all’anno 2002 (abbattimento taglio 2%, soppressione del taglio investimenti, parità di risorse per rimborso IVA per servizi esternalizzati e trasposto pubblico locale, Tarsu scuole, ecc.).

 

D)    ONERI CONTRATTUALI E BLOCCO DELLE ASSUNZIONI: l’ANCI propone che il governo si faccia carico di una parte degli oneri contrattuali derivanti dall’accordo Frattini e che nel contempo siano eliminati i vincoli alle assunzioni di personale e l’obbligo di rivedere le dotazioni organiche.

 

E)     PICCOLI COMUNI: l’Anci propone uno stanziamento più adeguato per un unioni e fusioni, per il fondo investimenti e l’istituzione di un fondo speciale per lo sviluppo e la coesione sociale.

 

F)     AMMODERNAMENTO P.A. LOCALE: le proposte Anci intervengono per incrementare i fondi sull’innovazione tecnologica relativamente al comparto enti locali.

 

G)    QUESTIONI DIVERSE: l’Anci propone la soluzione di questioni aperte in materia di fiscalità locale quali la proroga del passaggio da tassa a tariffa per il servizio di nettezza urbana, l’accertamento dell’ICI, il riconoscimento della perdita di gettito conseguente alla rideterminazione delle rendite catastali, il recupero del “taglio Dini” del 1995, la copertura delle spese per gli uffici giudiziari.

 

H)     SCUOLA: l’ANCI propone interventi in materia di edilizia scolastica, dei disabili e per evitare che i tagli proposti abbiano ricadute finanziarie negative sui bilanci dei comuni (ATA).

 

 

Gli emendamenti

 

Art. 3

Comma 1,lettera a)

E’ soppresso

 

Motivazione

 

Si propone l’abrogazione del congelamento degli aumenti dell’addizionale Irpef.

 

Art 3

Comma 1 lettera b)

Dopo le parole: “con decreto del Presidente del Consiglio”

Aggiungere le parole:

“da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge”

 

Motivazione

 

Si propone di fissare delle scadenze per determinare un percorso rapido e certo.

 

Art. 3

 

Comma 1, lettera b)

Dopo le parole: “di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali”

Aggiungere le parole:

“di intesa con la Conferenza Unificata, Stato, Regioni ed Autonomie locali”

 

Art 3

Comma 1 lettera b)

II ipotesi

 

dopo le parole:“e stabilita la data di inizio”

aggiungere le parole:

“e di chiusura dei suoi lavori, che non possono andare oltre il 31/5/2003”

 

Motivazione

 

Si propone un termine lavori.

 

Art. 3

 

Comma 1, lettera b)

All’inizio inserire le parole:

“Fermo restando quanto stabilito dall’accordo interistituzionale tra il Governo, le Regioni, i Comuni, le Province e le Comunità Montane, stipulato il 20 giugno 2002”

 

Motivazione

 

L’istituzione dell’Alta Commissione non deve bloccare il lavoro di attuazione dell’articolo 119 che deve procedere come previsto dall’Intesa Interistituzionale.

 

Art. 3

 

Comma 1, lettera b)

Dopo le parole: “si avvale della struttura di supporto della Commissione Tecnica”

Aggiungere le parole:

“allargata ad esperti designati dalle Regioni, dall’ANCI e dall’UPI

 

Motivazione

 

Il concorso di Regioni, ANCI e UPI deve potersi realizzare anche sul piano tecnico.

 

Art 3

Comma 1 Lettera b)

Alla fine del II comma:

Aggiungere le parole:

“ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica.

A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti delle Regioni, dall’Anci e dall’Upi.

L’Osservatorio ha il compito di monitorare anche l’andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza Unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno.

La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all’Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all’Anci e all’Upi.

La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la Finanza Pubblica è attuata secondo criteri definiti da un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno e d’intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione Tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della Finanza pubblica”.

 

Motivazione

 

Si propone un osservatorio partecipato da tutte le istituzioni interessate.

 

Art 3

 

Aggiungere Comma 1bis

“Presso il Ministero dell’Interno è istituito, a partire dall’anno 2003, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell’addizionale Irpef locale in conseguenza dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2. Ad ogni ente locale, devono essere garantite per l’anno 2003, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell’anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato - Città verifica l’andamento del gettito Irpef e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali.

Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell’Interno, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze e di concerto con la Conferenza Stato Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione.

Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno.

Conseguentemente sono ridotti, a decorrere dall’anno 2003, di 50 milioni di euro per anno gli stanziamenti previsti in Tabella A alla rubrica Ministero dell’Interno”.

 

Motivazione

 

Si propone un fondo compensativo per le eventuali perdite di gettito in conseguenza dell’attuazione del I modulo di riforma dell’Irpef.

 

 

Art 3

 

Aggiungere il seguente comma 1 ter

“Il gettito dell’addizionale locale sull’Irpef è versato direttamente all’ente locale.

Entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno e d’intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta”.

 

Motivazione

 

Si propone la riscossione diretta immediata del gettito dell’addizionale Irpef dei Comuni.

 

Art. 13

 

I commi 1 e 2 sono abrogati.

 

 

Motivazione

 

Il comma 1 obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad appaltare pubbliche forniture e servizi seguendo le procedure previste dalla normativa europea, abbassando la soglia di tale normativa ai 50.000 Euro. Ciò si tradurrebbe -  per i Comuni -  in un insostenibile aggravio delle procedure e dei costi di aggiudicazione non giustificabili peraltro da un risparmio economico, visto che i criteri di aggiudicazione rimarrebbero gli stessi.  Il comma 2 dello stesso articolo esonerando dall’obbligo di cui al comma 1 i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e le Pubbliche Amministrazioni che fanno ricorso alle convenzioni con la CONSIP s.p.a., indirizza tutte le Pubbliche Amministrazioni verso il sistema CONSIP, non sempre conveniente per i Comuni.

 

Art 13

Il comma 5 è abrogato

 

Motivazione

 

La normativa vigente già prevede che la trattativa privata costituisca un criterio di aggiudicazione cui ricorrere solo in casi di motivata eccezionalità ed urgenza. La comunicazione preventiva alla Corte dei Conti non risponde ad alcuna esigenza di economicità ed efficienza, costituisce inutile aggravio dei procedimenti, e soprattutto rappresenta un controllo sulle scelte gestionali autonome degli enti, in contrasto con le disposizioni in materia del titolo V della Costituzione.

 

Art 14

Comma 1

Dopo la parola “comma 7”

Aggiungere le parole: “lettere a) e b)”

 

Motivazione

 

Si richiamano le finalità previste dal comma 7 dell’articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

Art. 14

 

Comma 1

Alle parole da: “100 milioni di euro per l’anno 2003” – fino a – “concorrono”

Sostituire le parole: “200 milioni di euro per l’anno 2003 da ripartirsi nella misura di 100 milioni di euro per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell’articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Al finanziamento concorrono”

conseguentemente la riduzione del 2,5 per cento prevista dal comma 2 dell’articolo 12 viene elevata al 3 per cento.

 

Motivazione

 

Si propone un incremento delle risorse che sono assolutamente inadeguate nello stanziamento previsto di 100 milioni di euro

 

Art. 14

 

Comma 1

All’ultimo periodo, dopo le parole: “di natura regolamentare”

Aggiungere le parole: “sentita la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs. 281/97”

 

Art. 14

Comma 2

Al comma 2, lett.a), dopo la parola: “definisce” aggiungere le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui al d.lgs.281/97”;

Al comma 2, lett.c), dopo la parola: “valuta” aggiungere le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui al d.lgs.281/97”;

Al comma 2, lett.d), dopo la parola: “individua” aggiungere le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui al d.lgs.281/97”

 

Motivazione

 

Si ritiene che l’obiettivo, individuato nel primo periodo della disposizione in esame, di individuare una “coordinata ed integrata strategia” possa essere raggiunto solo con la collaborazione di tutti i livelli di governo. Si auspica, pertanto, l’inserimento della previsione di forme di consultazione e di cooperazione con la Conferenza Unificata di cui al d.lgs.281/97 in particolare per le attività indicate alle lettere a), c) e d).

 

Art. 14

Comma 3

 

Al comma 3, dopo le parole: “e dell’interno” aggiungere le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui al d.lgs.281/97”;

Al comma 3, alle parole: “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome” sostituire le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui al d.lgs.281/97”:

 

Motivazione

 

La lettura combinata delle due disposizioni in esame pone ancora una volta all’attenzione il tema delle carte di accesso ai servizi. Se, come il Governo ha più volte ricordato, il progetto strategico per il Paese è quello della Carta d’identità elettronica mentre l’introduzione di altri strumenti sarebbe meramente propedeutica rispetto alla CIE, allora occorrerebbe attivare sinergie e forme di coordinamento che coinvolgano non solo le istituzioni direttamente interessate, ma anche quelle che stanno attivando iniziative analoghe in modo da ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili e individuare politiche di investimento comuni.

 

Art. 16

Patto di stabilità interno

 

Comma 4:

sostituire le parole “a quello dell’anno 2001 aumentato del 3,6 per cento”

 

con le parole:

“a quello dell’anno 2002 aumentato dell’1,2 per cento”

 

Conseguentemente al comma 5, cassare il punto e)

 

Motivazione

 

Nella relazione tecnica del Governo all’articolo 16 si prevede un saldo finanziario per il 2001 pari a 8.909 milioni di euro, una previsione di crescita del tendenziale che nel 2003 sarebbe pari a 10.282 miliardi, un contenimento della crescita tendenziale a 9.226 determinato dal tetto del 3,6 per cento della crescita medesima, con un effetto di riduzione di 1.056 milioni di euro. Inoltre si prevede, con il blocco della spesa per beni ed acquisti a livello del 2001, la realizzazione di un ulteriore contenimento di 744 milioni di euro.

Il risultato finale è quello di ridurre il saldo tendenziale del 2003 di 1.800 milioni, arrivando ad un saldo finale di 8.482 milioni inferiore a quello del 2001 pari a 8.909 milioni di euro.

Partendo da una valutazione di incostituzionalità della norma (blocco della spesa per acquisto di beni e servizi) ma anche da una valutazione della sua impraticabilità in quanto prevede di cancellare la maggiorazione di spesa già operata e in corso con l’attuazione dei bilanci del 2002 sulla base di regole definite dalla legge Finanziaria per il 2002, oltre che ignorare le esigenze inderogabili da soddisfare per l’anno 2003, pare che la via da seguire per ottenere lo stesso risultato previsto dal Governo debba essere un’altra.

Se l’obiettivo di contenimento è pari a 1.800 milioni di euro e se il tetto del 3,6 per cento produce un contenimento di 1.056 milioni di euro, è sufficiente restringere ancora il tetto di crescita dell’indebitamento.

Ad esempio si potrebbe fissare un tetto dell’indebitamento pari all’1,2 per cento ottenendo lo stesso risultato finanziario.

Voglio ricordare che effetti finanziari ulteriori derivano anche dalla modifica restrittiva dei criteri di calcolo.

Considerando che per l’esercizio 2002 la regola del patto di stabilità si fondava su un tetto di crescita massimo del disavanzo 2000 pari al 2,5 e che non si può ignorare quanto già in atto per il 2002.

Considerando inoltre che prendendo a base i dati della Corte dei Conti il disavanzo di Comuni e Province dell’anno 2000 rispetto all’anno 2001 era migliore di 1.000 milioni di euro e considerando che con il tetto massimo di incremento previsto nel 2,5 per il 2002 rispetto al 2000 si aggrava il disavanzo di 300 milioni di euro al massimo, si potrebbe prendere correttamente a base il disavanzo 2002 come risulta secondo le regole della legge Finanziaria per il 2002, e costruire un moderato tasso di crescita sullo stesso.

Va inoltre considerato che i risparmi finanziari determinati alle politiche di contenimento nelle assunzioni di personale degli enti locali non sono considerati nella relazione tecnica ai fini degli effetti finanziari. Pertanto essendo notevoli gli effetti medesimi, le politiche per ottenere l’obiettivo possono essere attenuate.

 

Art 16

Comma 5

Modificare la lettera e) aggiungendo alla fine le parole:

“fatte salve le spese sostenute per i nuovi servizi istituiti nell’anno 2002 e nell’anno 2003 e le spese sostenute per i servizi esternalizzati

 

Motivazione

 

Si intende salvaguardare l’incremento di spesa per i nuovi servizi e in particolare per i servizi esternalizzati, che, altrimenti, verrebbero penalizzati nel passaggio dalla gestione in economia alla esternalizzazione.

 

Art. 16

Comma 5

Aggiungere al comma 5 dell’art. 16 la lettera g):

“spese relative ai costi e agli oneri per i rinnovi contrattuali”

 

Motivazione

 

E’ fondamentale che vengano inseriti nelle spese da non considerare ai fini del disavanzo finanziario i costi e gli oneri dei rinnovi contrattuali, altrimenti   la percentuale del 3,6 per cento non basterebbe a coprire la predetta spesa.

 

Art. 16

 

Comma 5, lettera d)

 

Dopo le parole:“trasferite o delegate”eliminare le parole: “nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali”.

 

Motivazione

 

Si intende evitare un meccanismo punitivo nei confronti degli enti locali territoriali che hanno fronteggiato con risorse proprie gli insufficienti trasferimenti dello Stato per le funzioni trasferite o delegate.

 

Art. 16

Comma 5, lettera f)

Sopprimere le parole:

“derivanti esclusivamente da calamità naturali”.

 

Motivazione

 

Si propone di mantenere omogenei i criteri di calcolo nel confronto fra il 2001 e il 2003.

 

Art. 16

 

Comma 5

Aggiungere la seguente lettera g):

“Le spese sostenute dagli Enti locali territoriali per la stabilizzazione degli LSU (Lavoratori Socialmente Utili) tramite assunzione nelle piante organiche o assunti in società miste.”

 

Motivazione

 

Gli LSU gravano solo sulle risorse statali e la loro stabilizzazione tramite assunzione nelle piante organiche degli Enti locali o in società miste fa risparmiare lo Stato.

 

Art. 16

 

Aggiungere il seguente comma 7 bis

7 bis) Nel comma 9 dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole da:“per l’anno 2002 - fino a - rispettato i medesimi limiti”

 

Motivazione

 

Si propone di cancellare le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2002, tenendo anche conto che con la legge Finanziaria per il 2003 non si considerano gli andamenti dell’anno 2002, in quanto il nuovo vincolo all’indebitamento per il 2003 ha come riferimento il bilancio 2001 e quindi il 2002 viene riassorbito nel nuovo rapporto 2003-2001.

 

Art. 16

Monitoraggio

Comma 9:

dopo le parole “di concerto con il Ministro dell’Interno”

aggiungere le parole

“e d’intesa con la Conferenza Unificata Stato, Regioni Enti Locali di cui al D.Lgs n. 281/97”

 

Motivazione

 

Si propone l’intesa con la Conferenza Unificata per le procedure informative relative al patto.

 

Art. 16

 

Aggiungere il seguente comma 9 bis

“La Commissione tecnica per la spesa pubblica è trasformata nell’Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, compresa quella di Regioni ed Enti locali territoriali. Pertanto ha il compito di monitorare anche l’andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla Conferenza Unificata di cui al D.Lgs n. 281/97.

La Commissione tecnica viene pertanto integrata da esperti indicati da Regioni, Anci e Upi.

Ogni informazione relativa al patto di stabilità interno o al coordinamento della finanza pubblica che la legge riserva ai Ministeri del Tesoro e dell’Interno e che gli stessi devono rimettere all’Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve dall’Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all’Anci e all’Upi.

La trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti da un decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs n. 281/97, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 

Motivazione

 

Si propone la trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio tecnico, partecipato anche da esperti nominati da Regioni, Anci, Upi.

 

Art. 16

 

Comma 11

Sanzioni

Dopo le parole: “di cui al comma 12, i predetti enti”

sostituire il testo sino alla fine del comma, con le seguenti parole:

“sono tenuti a recuperare nel bilancio dell’anno successivo lo scarto finanziario rispetto all’obiettivo di disavanzo relativo all’anno di riferimento del patto.

Nel caso di non rispetto del recupero il Ministero dell’Economia e delle Finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di pari importi agli scostamenti.

Nell’ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, le sanzioni di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Così come possono essere aumentate se il mancato rispetto concorre ad una inadempienza nazionale che produca una sanzione europea verso l’Italia.

Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall’approvazione della presente legge, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno e d’intesa con la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs n. 281/97, sono definiti criteri e modalità per l’applicazione dei rimborsi e delle sanzioni.

 

Motivazione

 

Si propone un meccanismo più equo sul principio delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno, in coerenza con l’autonomia di entrata e i spesa sancita dall’articolo 119 della Costituzione.

 

Art. 16

 

Comma 11

Eliminare le parole da“a qualsiasi titolo sino a – per il periodo di riferimento” e  le parole “gli enti sono altresì tenuti a ridurre almeno al 10%, rispetto all’anno precedente, le spese per l’acquisto di beni e servizi

 

Motivazione

 

Questa disposizione stabilisce che in caso di non rispetto del patto di stabilità gli enti non possono procedere ad assunzioni di personale “a qualsiasi titolo”. Occorre assolutamente eliminare questa specificazione in quanto in questo modo non verrebbe consentito agli enti neanche di stipulare contratti di consulenza o di qualunque tipo di collaborazione anche professionale.

Inoltre è grave l’ulteriore limitazione che impone la norma in merito alla riduzione del 10% rispetto all’anno precedente per le spese per l’acquisto di beni e servizi, ciò in quanto non consentirebbe agli enti di utilizzare il lavoro interinale e comunque tale percentuale non tiene conto dell’inflazione reale.

 

Art 16

 

Comma 11

Sono soppresse le parole:”e inoltre non possono ricorrere all’indebitamento per gli investimenti”

 

Art. 16

 

Comma 12

Dopo le parole “con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”

aggiungere le parole:

“e di intesa con la Conferenza Stato-Città- Autonomie locali”

 

 

Motivazione

 

Si prevede l’intesa con la Conferenza Stato città per definire le procedure dell’autocertificazione annuale a consuntivo.

 

Art. 16

 

Comma 12

Alla fine del comma sostituire le parole da”agli enti –fino a – di cui al comma 11”

con le seguenti: “gli enti che non inviano le certificazioni sono considerati inadempienti nei confronti del patto e, sino all’invio delle certificazioni, che può avvenire entro un periodo successivo che deve essere determinato con lo stesso decreto del Ministro dell’Interno, agli stessi si applicano le stesse sanzioni predisposte per gli enti che non rispettano il patto”.

 

Motivazione

 

Si attenuano le sanzioni per la mancata autocertificazione, in quanto sono esageratamente punitive essendo le medesime previste per il mancato rispetto del patto.

 

Art. 17

 

Comma 1

Si propone di eliminare le parole “sentita la Conferenza Stato-Regioni” e di inserire le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs. 281/97.” Inoltre si propone di eliminare le parole “d’intesa con la Conferenza Stato-Regionie di inserire le parole “d’intesa con la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs. 281/97.”

 

Motivazione

 

Si ritiene che sia la Conferenza Unificata la sede più idonea, in quanto il passaggio di risorse è finalizzato sostanzialmente a finanziarie funzioni amministrative che, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, competono essenzialmente ai Comuni.

 

Art. 18

 

Comma 1

Sostituire le parole da:

“è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all’art. 31, comma 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 488”

con le parole: “va ad incremento del fondo ordinario”

 

Motivazione

 

In questo modo si garantisce il riconoscimento del tasso di inflazione programmato a tutti gli enti.

 

Art. 18

 

Comma 1

Le parole recate dagli articoli 24 e 27 sono sostituite con le parole “recate dall’articolo 27” e alla fine del comma vanno aggiunte le parole:

“La riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa agli anni 2003 e 2004 prevista dal comma 9 dell’articolo 24 della legge 8 dicembre 2001, n. 448 è soppressa”.

Conseguentemente in tabella C, alla rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze gli stanziamenti previsti al Fondo di Riserva sono ridotti di 224 milioni di euro per l’anno 2003 e di 340 milioni di euro per l’anno 2004.”

 

Motivazione

 

Si propone la soppressione della riduzione dei trasferimenti operati con la legge Finanziaria 2002, pari a 2% nel 2003 e al 3% nel 2004.

 

Art 18

 

Aggiungere il comma 3 bis

Fondo perequativo per lo sviluppo

 

1.A partire dall’anno 2003 in attuazione del comma 5 dell’articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell’Interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2.A partire dal 1 gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3.Il Ministro dell’Interno, d’intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l’assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell’imprenditoria, dell’artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.

4.Agli oneri si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l’anno 2003, di 175 milioni di euro per l’anno 2004 e di 200 milioni di euro per l’anno 2005, gli stanziamenti previsti in tabella a, Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

 

Motivazione

 

La diversità delle problematiche e la particolare rilevanza che le stesse assumono nei piccoli Comuni, impone una riflessione anche sugli aspetti di politica più generale e di diretto interesse delle cittadinanze locali. E’ allora evidente che un concreto sostegno deve essere rivolto verso quelle realtà in cui è più grave il processo di spopolamento e di dissesto del territorio, prevedendo condizioni più favorevoli per i nuclei familiari, per le attività commerciali e agricole nonché a sostegno del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, della viabilità e dei trasporti, per l’assistenza agli anziani, servizi per i disabili, asili nido, scuole materne che, spesso, rappresentano un costo non sostenibile per i piccoli e singoli Enti. Ciò rende necessario prevedere un fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri sociali ed economici e, non da ultimo, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti alla persona ovunque essa sia geograficamente collocata.

 

Art 18

 

Comma 4 - Fondo nazionale ordinario per gli investimenti:

 

Alle fine aggiungere i seguenti periodi

 

1.In attesa della riforma dell’articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai Comuni con meno di 5000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall’anno 2003.

2.Il Ministro dell’Interno, d’intesa con l’ANCI, con regolamento da emanarsi entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i Comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle dimensioni ed alle caratteristiche territoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni Ente locale.

3.L’onere aggiuntivo, pari a 25, 87 e 190 milioni di euro relativamente agli anni 2003, 2004, 2005, viene compensato con una riduzione del Fondo di riserva previsto in tabella c della presente legge, rispettivamente di 25 milioni di euro, 87 milioni di euro e di 190 milioni di euro  per lo stesso triennio.

 

Motivazione

 

Il fondo ordinario per gli investimenti è già assegnato, per l’80%, ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. In questi Enti si riscontrano, sostanzialmente, condizioni di maggior sfavore e, almeno in attesa della riforma fiscale (attuazione art. 119 Cost.), il fondo ordinario potrebbe essere destinato integralmente agli stessi Comuni già a partire dall’anno 2003. Qualora, inoltre, il fondo fosse adeguatamente incrementato, consentirebbe l’attribuzione di una quota maggiormente rapportata alle dimensioni ed alle caratteristiche del territorio, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni Ente.

 

Art 18

 

Aggiungere al comma 5 il seguente 5bis

Istituzione del Fondo speciale

 

1.A partire dall’anno 2003, è garantito un finanziamento a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti pari almeno a 25 mila euro cadauno e a favore dei Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti un analogo contributo pari almeno a 35 mila euro cadauno.

2.A tal fine, a partire dal 1 gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell’Interno, pari a 165 milioni di euro per anno.

3.All’onere aggiuntivo, pari a 78 milioni di euro per l’anno 2003 e di 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede riducendo, di 78 milioni di euro per l’anno 2003 e di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, gli importi previsti in tabella b, rubrica Ministero dell’Interno, della presente legge. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si riducono di 80 milioni di euro gli importi previsti nel fondo di riserva della tabella c.

 

Motivazione

 

E’ necessario considerare le rispettive specificità nell’ambito dei piccoli Comuni prevedendo, a partire dall’anno 2003, l’istituzione di un fondo speciale in loro favore che contenga finanziamenti più mirati per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti e per i Comuni con popolazione fino ai 5000 abitanti. Ciò consentirebbe di ridistribuire le risorse per i Comuni di minore dimensione demografica senza il rischio concreto di concentrare gli interventi nel Nord del nostro Paese, dove si trovano la maggior parte dei Comuni sotto i 3000 abitanti, a svantaggio di quelli collocati al Mezzogiorno che hanno una dimensione demografica mediamente più estesa.

 

Art 18

 

Aggiungere al 6 comma il seguente comma

Istituzione del Fondo per l’Associazionismo Intercomunale:

 

1.E’ autorizzata l’istituzione del Fondo per l’Associazionismo Intercomunale - di seguito denominato  FAI - al fine di incentivare la costituzione, l’avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le Unioni e le Fusioni di Comuni di minore dimensione demografica.

2.Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’Interno, sentita al Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l’utilizzo del FAI.

3.Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

4.Le Regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette esperienze associative sentiti gli Enti locali interessati.

5.Il FAI è finanziato con 70 milioni di euro per l’anno 2003, 80 milioni di euro per l’anno 2004 e 100 milioni di euro per l’anno 2005.

6.All’onere derivante si provvede decurtando di 50 milioni di euro gli stanziamenti previsti nella tabella a, rubrica Ministero dell’Interno, della presente legge e decurtando 20 milioni di euro per l’anno 2003, 30 milioni di euro per l’anno 2004, 50 milioni di euro per l’anno 2005, dagli stanziamenti previsti nella tabella a, rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Motivazione

 

Il testo attuale della Finanziaria prevede contributi del tutto insufficienti per lo sviluppo delle Unioni e, finché non si avrà una definizione almeno triennale delle spettanze, non si supererà l’ormai perenne situazione di emergenza dovuta a interventi in finanziaria diversi di anno in anno.

Se si intende dare stabilità ed investire sul tema Unioni e associazionismo, si ravvisa l’opportunità di creare un FONDO apposito. A fronte, infatti, di un consistente aumento dei processi di aggregazione fra i piccoli Comuni, in particolare, nella forma delle Unioni, si riscontra come la gestione associata volontaria di funzioni e servizi comunali si stia dimostrando una risposta intelligente, concreta e funzionale per salvaguardare i valori e le tradizioni culturali dei nostri Comuni assicurando, nel contempo, una migliore efficienza al sistema. In poco più di due anni si è passati dalle 15 Unioni “pioniere” alla attuali 154 e, grazie alla eliminazione del vincolo alla fusione, sta crescendo l’interesse anche verso questa ulteriore e non certo agevole evoluzione di Ente locale. Occorre, quindi, sostenere con maggiore certezza, concretezza e programmazione questi processi che, nel tempo, comporteranno benefici per l’intero sistema. Si rileva, inoltre, che pensare a tale fondo come ad esclusivo sostegno di forme di associazionismo volontario, non significa voler penalizzare le esperienze associative ben poco flessibili come le Comunità montane, ma si intende solo evidenziare come quest’ultime non abbiano innanzitutto le stesse problematiche delle Unioni (pre-intesa tra i Comuni interessati, avviamento, incertezza e impossibilità di programmare le attività, futuro legato esclusivamente alla “prossima finanziaria”), e possano godere di altri fondi di loro esclusiva competenza. Rispetto, infine, all’esclusione dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti dal riparto dei fondi come risultante dal DM 318/00, si ritiene più opportuno risolvere questo aspetto in fase di revisione (già in corso) dello stesso DM, in quanto è certamente uno strumento più snello rispetto ad una legge finanziaria e potrà essere meglio calibrato in corrispondenza della reale evoluzione del tema Unioni e associazionismo. Una soluzione eventualmente già attuabile al riguardo, è comunque possibile assegnando ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti un contributo nella misura massima di un Comune collocato entro tale fascia di popolazione.

 

Art. 18

 

Comma 7- Compartecipazione all’IRPEF

Sostituire le parole “per l’anno 2003”

con le parole:

“a decorrere dall’anno 2003”

 

Motivazione

 

Si intende rendere permanente la compartecipazione al 6,5%

 

Art. 18

 

Comma 7

Alla fine del comma aggiungere le seguenti parole:

“La compensazione con la riduzione dei trasferimenti erariali nei limiti dell’entrata prevista dall’aliquota di compartecipazione, viene applicata per l’anno 2003 e mantenuta negli anni successivi.

Comuni e Province a partire dal 2004 concorrono, in rapporto alle loro aliquote, all’incremento o alla riduzione del gettito dell’IRPEF.

Per i Comuni nella valutazione della nuova aliquota del 6,5 va aggiornato il dato relativo al gettito, recuperando la valutazione data nel 2002 all’atto dell’introduzione dell’aliquota del 4,5 per cento. Allo stesso modo nella riduzione compensativa dei trasferimenti va considerata la quota di riduzione per compensazione applicata per l’anno 2002.”

 

Motivazione

 

Con la prima parte dell’emendamento si vuole evitare che la quota di compartecipazione, sempre e comunque mantenuta la detrazione iniziale dei trasferimenti, non resti congelata ma segua l’andamento del gettito IRPEF in positivo o in negativo. Altrimenti non è compartecipazione ma trasferimento bloccato.

Con la seconda parte si intende evitare la perdita di risorse da parte dei Comuni per l’attuazione del primo modulo di riforma fiscale.