L’insegnante specializzato è contitolare, partecipa a tutte le
attività didattiche, ha diritto di voto in sede di scrutinio, deve adempiere
a tutti gli obblighi della professione docente.
L'insegnante di sostegno è un docente in possesso di
specializzazione , previsto dalla Legge 517/77, che viene assegnato alla
classe in cui è iscritto uno studente disabile. Il docente di sostegno
agisce in piena contitolarità con gli altri docenti, è membro a tutti gli
effetti del Consiglio di Classe, vota sulla valutazione di tutti gli
studenti della classe (O.M. n° 80/95-O.M. n°330/97) e si adopera
"assicurando le necessarie mediazioni didattiche, relazionali, e la
co-programmazione nei consigli di interclasse e di classe" (nota del 13/5/03
- Direttore Generale E/R. dott.ssa Lucrezia Stellacci).
Ho urgente bisogno di avere informazioni in merito al congedo
straordinario per assistenza al coniuge gravemente ammalato. perchè la
situazione che sto vivendo non concede molto tempo.
Sono un'insegnante di 52 anni e purtroppo da tre mesi mio marito si è
ammalato gravemente ed ha bisogno di assistenza continua. Ho letto la
sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 18 aprile 2007 che prevede il
diritto di fruire, anche per l'assistenza al coniuge, dei due anni di
congedo previsti , fino allo scorso anno, solo per i figli e i genitori.
Poi ho avuto la conferma di ciò leggendo l'emendamento all'art. 192 del
disegno di legge relativo lalla Finanziaria del 2007 ed infine ho letto la
Circolare del 3 agosto 2007 n. 112 emanata dall'INPS nella quale si precisa
che gli aventi diritto al congedo di 2 anni sono al primo posto i coniugi.
Ho chiesto delucidazioni alla segreteria della mia scuola, perchè io ne ho
urgente bisogno, ma non ne sanno niente e pare che sia io a dovermi
informare. Ma dove vado??
Ho telefonato all' Inpdap credendo che avessero anche loro emanato una
circolare applicativa come l'Inps, ma un dirigente mi ha detto che loro si
interessano solo di Previdenza e che questa disposizione riguarda il
ministero da cui dipendo e comunque ,secondo loro, la circolare dell'Inps è
valida per tutti i lavoratori sia privati che pubblici, altrimenti sarebbe
una discriminazione.
Ho deciso di parlare con il mio dirigente scolastico, ma come pongo la
questione? Spetta a lui informarsi per concedermi un diritto che, secondo
me, mi spetta?
La Legge 388/2000 (articolo 80, comma 2, poi ripreso
dall'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) ha
integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo
l'opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di
due anni di congedo retribuito.
L'articolo 3, comma 106 della Legge 350/2003 ha abrogato la condizione che
imponeva, quale requisito per la concessione dei congedi retribuiti, che la
persona disabile fosse in possesso del certificato di handicap grave da
almeno 5 anni. Permane invece l'altra condizione è cioè che il disabile non
sia ricoverato a tempo pieno in istituto. Anche in questo caso, come per
l'accesso ai permessi lavorativi, la condizione principale è che il disabile
sia stato accertato handicappato in situazione di gravità (articolo 3, comma
3 della Legge 104/1992).
Non sono ammesse, a parte per i grandi invalidi di guerra e i soggetti con
sindrome di Down, certificazioni di altro genere quali ad esempio il
certificato di invalidità totale con diritto all'indennità di
accompagnamento o frequenza.
Chi non dispone del certificato di handicap deve richiederne l'accertamento
presso la segreteria della Commissione della propria Azienda Usl di
residenza e sottoporsi ad una nuova visita. Se questo accertamento
riconoscerà l'handicap grave (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992) si
potranno richiedere i congedi retribuiti di due anni qualora ricorrano anche
le altre condizioni previste.
CHI NE HA DIRITTO
La norma originaria prevede che i beneficiari potenziali del periodo di due
anni di congedo retribuito siano i genitori, anche adottivi o affidatari,
della persona con handicap grave e i lavoratori conviventi con il fratello o
sorella con handicap grave a condizione che entrambi i genitori siano
"scomparsi".
Successivamente la Corte Costituzionale, ha riconosciuto due eccezioni di
legittimità costituzionale che hanno ampliato la platea degli aventi
diritto.
Coniugi: la norma originaria escludeva l'opportunità per il coniuge di
fruire dei due anni di congedo retribuito. Su questo aspetto è intervenuta
la Corte Costituzionale (Sentenza 18 aprile 2007, n. 158) censurando questa
esclusione e dichiarandone l'illegittimità costituzionale.
Afferma la Corte: "La norma censurata (…) esclude attualmente dal novero dei
beneficiari del congedo straordinario retribuito il coniuge, pur essendo
questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità
dell'ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433 cod.
civ.) all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del
proprio consorte; obblighi che l'ordinamento fa derivare dal matrimonio. Ciò
implica, come risultato, un trattamento deteriore del coniuge del disabile,
rispetto ai componenti della famiglia di origine."Con queste premesse, viene
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, nella parte in
cui non prevede la concessione dei congedi retribuiti anche al coniuge della
persona con handicap grave. Conseguentemente i congedi devono essere
concessi anche al coniuge.
L'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
prevede che i periodi di congedo, al massimo due anni come già detto,
possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato. Il beneficio è
frazionabile anche a giorni interi. Gli Istituti previdenziali non prevedono
invece la frazionabilità ad ore. Anche in questo caso, diverse sono le
indicazioni degli Istituti previdenziali, soprattutto rispetto al calcolo
dei giorni fruiti.
Le indicazioni INPS
Nella propria Circolare del 15 marzo 2001, n. 64 l'INPS ha precisato che, ai
fini della frazionabilità stessa, tra un periodo e l'altro di fruizione è
necessaria - perché non vengano computati nel periodo di congedo
straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche - l'effettiva
ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile nel caso di domanda di
fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta)
senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di
fruizione del congedo, e neppure nella fruizione di ferie tra una frazione
di congedo e l'altra.
Le indicazioni INPDAP
La Circolare 12 maggio 2004, n. 31 precisa che il congedo può essere
richiesto anche in modo frazionato e che, in tal caso, è necessaria
l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo.
L'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che
questi congedi debbano essere retribuiti con un'indennità corrispondente
all'ultima retribuzione percepita e coperti da contribuzione figurativa ai
fini pensionistici. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino
ad un importo complessivo massimo di 36.151,98 Euro annue per il congedo di
durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere
dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità e il contributo
figurativo vengono rapportati a mesi e giorni in misura proporzionale, se il
congedo è richiesto per periodi frazionati. Su tale aspetto i vari enti
previdenziali di riferimento si sono espressi con proprie circolari.
Le indicazioni INPS
La questione è affrontata dalla Circolare del 15 marzo 2001, n. 64.
L'indennità per il congedo viene corrisposta nella misura dell'ultima
retribuzione percepita e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro
che precede il congedo (comprensiva del rateo per tredicesima mensilità,
altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc.).
Nel caso di contratti di lavoro a tempo pieno, la retribuzione del mese
preso a riferimento va moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se
le assenze cadono in un anno bisestile), con un limite giornaliero che è
rapportato al limite annuo previsto per legge (36.151,98 Euro rivalutati di
anno in anno).
Le indicazioni INPDAP
L'INPDAP affronta in problema nella propria Circolare del 10 gennaio 2002,
n. 2. Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire
un'indennità, corrispondente all'ultima retribuzione percepita, cioè
riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, sempreché la
stessa, rapportata all'anno, sia inferiore o pari al limite complessivo
massimo di 36.151,98 Euro rivalutati di anno in anno cui viene commisurata
la contribuzione figurativa. Nulla di particolare o specifico, nelle
disposizioni INPDAP, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente.
Le ferie
Le indicazioni relative ai permessi lavorativi, che hanno precisato che
questi non incidono negativamente su ferie e tredicesima mensilità, non
riguardano purtroppo anche i congedi retribuiti di due anni.
La norma istitutiva non precisa nulla riguardo alla maturazione delle ferie
nel corso della fruizione del congedo retribuito. L'INPDAP ha previsto con
chiarezza, nella Circolare del 12 maggio 2004, n. 31, che il congedo incide
negativamente sulla maturazione delle ferie salvo indicazioni più di favore
dei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
L'INPS, da parte sua, non dà alcuna indicazione in proposito.
La tredicesima mensilità
L'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che
l'indennità per il congedo venga corrisposta nella misura dell'ultima
retribuzione ricevuta e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che
precede il congedo, comprensiva quindi del rateo per tredicesima mensilità,
altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc.
Tale indicazione è ripresa sia dall'INPS (Circolare 15 marzo 2001, n. 64,
punto 4) che dall'INPDAP (Circolare 10 gennaio 2002, n. 2).
Nell'indennità mensile è quindi già compresa anche la tredicesima.
Il fatto che non vengano erogate tredici indennità mensili non deve quindi
trarre in inganno.
Qual è la normativa riguardante le formazioni delle classi con alunni
diversabili?
La Circolare Ministeriale n. 19 del 1 febbraio 2008
sulla formulazione degli organici del personale docente e la formazione
delle classi che trasmette l'apposito Decreto Interministeriale allegato
apporta una novità rispetto alla Circolare Ministeriale sempre n. 19 ma del
2007 relativa al numero massimo di alunni nelle prime classi frequentate da
alunni con disabilità.
Per prime classi si intendono: prima sezione della scuola dell'infanzioa,
prima classe della scuola primaria, prima classe della scuola secondaria di
primo grado, prima e terza classe delle scuole secondarie di secondo grado
come da art. 6 del Decreto Interministeriale
Infatti mentre lo scorso anno si stabiliva che non ci fosse obbligo di
sdoppiamento delle prime classi anche se si superava di 2 unità il numero
massimo di alunni previsto dal D.M. n° 141 del 1999 (25 alunni per le classi
con 1 alunno disabile e 20 alunni per le classi con 2 alunni disabili),
quest'anno il divieto di sdoppiamento oltre questi limiti massimi è stato
abolito.
Infatti la C.M. n. 19/08 a pag. 3 al penultimo capoverso stabilisce che:
"si conferma la disposizione, già operante nell'anno scolastico in corso,
relativa alla possibilità di non effettuare sdoppiamenti nelle classi in
presenza di uno o due alunni in più rispetto ai parametri previsti dal D.M.
331/98"
e a pag. 6 secondo capoverso viene ribadito che:
i Direttori Scolastici Regionali "valuteranno la possibilità (...) di non
attuare lo sdoppiamento delle classi in presenza di un limitato numero di
alunni (uno o due) eccedente i parametri previsti dal D.M. 331/98".
In entrambi questi due punti alla citazione del D.M. 331/98 non segue, come
invece avveniva lo scorso anno, la citazione del D.M. n° 141/99 e quindi
oltre il limite massimo di 20 e 25 alunni nelle prime classi con alunni
disabili scatta l'obbligo di sdoppiamento a differenza di tutte le altre
classi (per le seconde classi purtroppo non è possibile il rispetto del D.M.
141/99 a causa della C.M. dello scorso anno che ne ha autorizzato un
innalzamento del numero massimo).
Una conferma di ciò si ha nel quarto punto della News del 1 febbraio 2008
sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione (link:
www.pubblica.istruzione.it/news/2008/elementi_essenziali.shtml) nel quale si
dice che nella C.M. n° 19/08:
"viene tutelato e anzi rafforzato l’organico dei docenti di sostegno agli
alunni disabili, attraverso l’incremento di circa 5.000 posti in organico di
diritto e non reiterando la disposizione che consentiva di incrementare il
numero degli alunni per classe anche in presenza di soggetti disabili".
Una conferma di quanto sopra si ha leggendo oltre nella C.M. n° 19/08. Nelle
ultime righe di pag. 7 (per la scuola primaria) e di pag. 11 (per la scuola
secondaria) si ribadisce il principio che per la formazione delle classi si
debbono seguire le disposizioni di cui al D.M. n° 331/98 e anche,
esplicitamente, del D.M. n° 141/99.
Mi potete indicare la normativa da cui si evince che il docente è un
pubblico ufficiale o un funzionarioincaricato di pubblico servizio?
Art. 357 del Codice penale:
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali
esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da
norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla
formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o
certificativi
Prima del 1990 la figura era strettamente legata al ruolo formale della
persona all'interno dell'amministrazione pubblica (impiegati dello Stato,
ecc). Dopo la legge 86/90 l'attenzione si sposta sulla funzione ricoperta e
non più sul ruolo formale Dopo la legge 181/92, si modifica il secondo comma
ampliando la nozione di "pubblica funzione"
E' ormai irrilevante la qualifica formale della persona all'interno
dell'amministrazione (Cass.Sez. Penale VI, 85/172198): è pubblico ufficiale
anche chi concorre in modo ausiliario o accessorio
all'attuazione dei fini della Pubblica Amministrazione, con azioni che non
possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche (Cass. Penale
VI, 85/172191)
Sono pubblici ufficiali coloro che:
-Concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
-Coloro che sono muniti di poteri:
Decisionali
Di certificazione
Di attestazione
Di coazione (Cass. Pen. Sez. VI 81/148796)
Di collaborazione, anche saltuaria (Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013)
Per acquistare la qualità di pubblico ufficiale, non è necessaria una
investitura formale, ma è sufficiente l'esercizio di fatto, purchè non
integri il reato di usurpazione di potere ( Cass. Pen. Sez. V, n. 84/163468)
Non è necessario un rapporto di subordinazione (dipendenza) con l'ente
pubblico (Cass. Pen., sez. II, 90/186992)
Nella nozione di "pubblica funzione" vanno incluse le attività di natura
consultiva, anche se svolte all'interno di un organo collegiale (Cass. Pen.
Sez. VI, 95/202649)
La natura "pubblica" della funzione non va individuata tanto negli "scopi",
quanto nel regime giuridico cui è sottoposta e nella sua collocazione
rispetto all'organizzazione della pubblica amministrazione
La qualifica va riconosciuta a chi, anche se privato cittadino, può
esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati
anche disgiuntamente tra loro (Cass Sez. Un. Pen. N. 92/191171)
Occorre sempre verificare se l'attività è disciplinata da norme di diritto
pubblico (Cass. Pen., Sez. VI, 99/213910)
Varie tipologie di pubblica funzione:
Legislativa
Giudiziaria
Amministrativa:
-Istruttoria
-Consultiva
-Deliberativa
-Di vigilanza....
La casistica
L'insegnante di scuola pubblica o privata
collaboratore amministrativo di una pubblica amministrazione
medico ospedaliero o comunque convenzionato con il servizio sanitario
nazionale
componenti di una commissione di gara d'appalto
militari in servizio
Seguo un ragazzo di II liceo scientifico con discalculia che ha sostegno
solo da 1 anno e fa un programma differenziato per la matematica. Se verrà
promosso ovviamente la valutazione finale per quella materia andrà riferita
al PEI e non ai programmi ministeriali. Questo comprometterà definitivamente
la possibilità di avere alla fine del ciclo il titolo legale o c'è la
possibilità di poterlo avere se nel frattempo il ragazzo riesce a
recuperare? Potete dirmi anche la
legge di riferimento?
Se l'alunno fa un programma differenziato solo per la
matematica, vuol dire che egli svolge il programma normale o semplificato
per tutte le altre discipline. Se così stanno le cose, la sua valutazione
deve avvenire secondo la valutazione normale. Pertanto in matematica avrà
una votazione negativa. A fine anno, si procederà, come per tutti gli
alunni, con votazione a maggioranza del consiglio di classe. Se la
maggioranza è favorevole alla promozione, anche il voto negativo di
matematica passerà automaticamente a sei; se verrà bocciato, tutti gli altri
voti scenderanno al di sotto di sei. Non è possibile cumulare
contemporaneamente una valutazione normale per molte discipline e quella
differenziata solo per altre. O si adotta l'una o si adotta l'altra ed i
docenti in minoranza debbono accettare quel modo di valutazione, ovviamente
mantenendo la libertà di dare i voti che, in coscienza si sentono di dare.
Sono una insegnante di sostegno, e ora fine anno ho un gran dubbio da porLe:
è legale che un alunno diversamente abile, che frequenta il quarto anno di
un Istituto professionale con la programmazione della classe, può la
famiglia a pochi giorni dalla chiusura dell'anno scolastico, chiedere che
venga valutato con programmazione differenziata (art. 15 dell'O.M.90/01) in
modo implicito per evitare debiti o bocciatura.
L'art 15 dell'O M n. 90/01 consente che i genitori
possano chiedere ed ottenere il passaggio da una valutazione differenziata
ad una semplificata, ma non il viceversa. pertanto in materia di valutazione
decide in tali casi solo il Consiglio di classe, senza intromissioni dei
genitori.
Le scrivo in merito ad una grave situazione che si è venuta a creare in un
istituto superiore, in cui la figlia di un mio caro amico frequentante il
quinto anno e diversamente abile (premetto che il suo handicap e legato solo
ed esclusivamente ad attività motorie pertanto ha necessita' per poter
muoversi della sedia a rotelle) non può piu frequentare regolarmente la
scuola perchè non e possibile stando a quanto dichiarato dal dirigente
scolastico assicurare assistenza giornaliera per le normali esigenze
fisiologiche. Pertanto questa era garantita solo per 3 giorni alla settimane
e per il resto si è cercato di risolvere il problema con l intervento della
madre (la quale vivendo vicino all’istituto) interviene quando ciò si rende
necessario, tuttavia non sempre la madre riesce ad essere presente
costantemente e la ragazza (che ad oggi ha compiuto i 18 anni) spesso si
trova in situazioni molto umilianti di cui evito di descrivere i dettagli.
Cio detto al di là della situazione gravissima dal punto di vista giuridico
nella quale e pacifica la violazione dei diritti fondamentali della persona
quale il diritto allo studio oltre che il principio di eguaglianza etc
chiedo se situazioni di questo genere sono frequenti in ambito nazionale e
se esistano ulteriori mezzi per evitare questo tipo di situazioni.
L'assistenza igienica degli alunni con disabilità, nel
rispetto del loro genere, deve essere prestata dai collaboratori scolastici
(nel caso di specie da una collaboratrice scolastica), incaricata
espressamente dal Dirigente scolastico che deve anche pagarle un aumento di
stipendio che è divenuto pensionabile. Ciò in base sia alla nota min prot n.
3390/01, sia in base al recente CCNL siglato il 7 Ottobre, sottoscritto
definitivamente nel Novembre 2008 e pubblicato sulla G U del Dicembre 2008,
art 47, 48 e tabella A. Il Dirigente che non provvede a ciò è passibile di
denuncia per omissione di atti di ufficio e, se l'alunna è costretta ad
assentarsi a causa della mancata assistenza, anche di interruzione di
pubblico servizio.
Sono un'insegnante di scuola media. Vorrei sapere se ci sono nuove
normative o comunque qual è la norma esistente riguardo il n° di alunni con
sostegno che possono essere inseriti nella stessa classe. Vorrei sapere se
c'è ancora una normativa unica al riguardo o se è regionale o rientra
nell'area dell'autonomia dei singoli istituti. Mi riferisco alla scuola
media di I grado.
D.M. 141/99 -
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm141_99.html
Numero alunni per classe La
Circolare Ministeriale n. 19 del 1 febbraio 2008
sulla formulazione degli organici del personale docente e la formazione
delle classi che trasmette l'apposito Decreto Interministeriale allegato
apporta una novità rispetto alla
Circolare Ministeriale sempre n. 19 ma del 2007
relativa al numero massimo di alunni nelle prime classi frequentate da
alunni con disabilità.(Per prime
classi si intendono: prima sezione
della scuola dell'infanzia, prima classe della scuola primaria, prima classe
della scuola secondaria di primo grado, prima e terza classe delle scuole
secondarie di secondo grado come da art. 6 del Decreto Interministeriale).
Infatti mentre lo
scorso anno si stabiliva che non ci fosse obbligo
di sdoppiamento delle prime classi anche se si superava di 2 unità il numero
massimo di alunni previsto dal
D.M. n° 141 del 1999 (25 alunni per le classi con
1 alunno disabile e 20 alunni per le classi con 2 alunni disabili),
quest'anno il divieto di sdoppiamento oltre questi
limiti massimi è stato abolito. Infatti la
C.M. n. 19/08 a pag. 3 al penultimo capoverso
stabilisce che: "si conferma la
disposizione, già operante nell'anno scolastico in corso, relativa alla
possibilità di non effettuare sdoppiamenti nelle classi in presenza di uno o
due alunni in più rispetto ai parametri previsti dal
D.M. 331/98" e a
pag. 6 secondo capoverso viene ribadito che: i Direttori Scolastici
Regionali "valuteranno la possibilità (...)
di non attuare lo sdoppiamento delle classi in presenza di un limitato
numero di alunni (uno o due) eccedente i parametri previsti dal
D.M. 331/98".
In entrambi questi due punti alla citazione del
D.M. 331/98 non segue, come invece avveniva lo
scorso anno, la citazione del
D.M. n° 141/99 e quindi oltre il limite massimo di
20 e 25 alunni nelle prime classi con alunni disabili scatta l'obbligo di
sdoppiamento a differenza di tutte le altre classi (per le seconde classi
purtroppo non è possibile il rispetto del
D.M. 141/99 a causa della
C.M. dello scorso anno che ne ha autorizzato un
innalzamento del numero massimo).
Una conferma di ciò si ha nel quarto punto della
News del 1 febbraio 2008 sul sito del Ministero
della Pubblica Istruzione (link:
www.pubblica.istruzione.it/news/2008/elementi_essenziali.shtml)
nel quale si dice che nella
C.M. n° 19/08: "viene tutelato e anzi rafforzato
l’organico dei docenti di sostegno agli alunni disabili, attraverso
l’incremento di circa 5.000 posti in organico di diritto e non reiterando la
disposizione che consentiva di incrementare il numero degli alunni per
classe anche in presenza di soggetti disabili". Una conferma di quanto sopra
si ha leggendo oltre nella
C.M. n° 19/08. Nelle ultime righe di pag. 7 (per
la scuola primaria) e di pag. 11 (per la scuola secondaria) si ribadisce il
principio che per la formazione delle classi si debbono seguire le
disposizioni di cui al
D.M. n° 331/98 e anche, esplicitamente, del
D.M. n° 141/99.Sono una insegnante di sostegno di un Istituto Alberghiero. La ragazza
da me seguita si è trasferita in altra città. Io rimango ora con 10 ore a
disposizione....di chi? Della scuola che mi impegna nelle sosttituzioni?
oppure, come avevo pensato,impiegare alcune ore con un altro alunno inserito
nella stessa classe, già con il sostegno, che ho spesso aiutato quando la
mia alunna era assente? Vorrei sapere come si esprime la normativa in
proposito.
Si è a disposizione della scuola; quindi decide il
dirigente scolastico il Suo utilizzo, che Lei può fare orientare dal
consiglio di classe con una proposta al dirigente.
Sono un’insegnante di sostegno presso un Cfp. Avrei bisogno di
informazioni circa l’esame previsto a conclusione del triennio, a seguito
del quale gli studenti ricevono attestato di qualifica professionale.
In particolare, Vi chiedo se sia prevista dalla legge una prova d’esame
differenziata per i ragazzi diversamente abili. E, in tal caso, se la
preparazione di detta prova sia a carico del corpo docente o della Regione
come per gli altri alunni.
Se è stato predisposto un PEI finalizzato al
conseguimento del titolo legale di studio, allora l'alunno ha diritto a
prove "equipollenti" ai sensi dell'art 16 comma 3 L.n. 104/92. In che cosa
consistano le prove equipollenti è scritto nell'art 17 comma 1 della
Circolare n. 30/08, che, pur riguardando gli esami di Stato conclusivi delle
scuole superiori, certamente può applicarsi alla valutazione negli esami di
un corso di formazione professionale, trattandosi di un diritto alla
valutazione , che, ovunque svolto, deve comunque verificare se l'alunno è in
possesso degli apprendimenti e delle competenze idonee al rilascio del
titolo di qualifica professionale o di diploma.
Mia moglie, docente elementare ha la 104/92, art 33, comma 6 dal 1994,
tutto su vecchio stampato. La sua situazione evolve negativamente ed io ho
chiesto al DS i benefici della legge anche per me in data 21. 11.07 e lui me
li ha riconosciuti sulla base del certificato e della dichiarazione di mia
moglie che mi indica come persona che l'assiste. Ad aprile, causa perdita
classi, c'è sovrannumero nella A060 ed il ds riconosce soprannumerario il
mio collega che resiste e chiede il controllo della documentazione che, a
suo dire limita il beneficio a mia moglie e non a me. Il preside in data 14
Aprile 2008 mi revoca i benefici, mi impone di restituire i girni di
permesso fin qui goduti e mi dichiara soprannumerario! Ho fatto la domanda
di trasferimento condizionata, ma ho seri dubbi che il DS abbia agito
correttamente.
Tutte le agevolazioni previste dalla legge 104/92
(quindi anche quelle contemplate dall’art.33) sono a favore di disabili cui
sia riconosciuto di essere in "stato di gravità" (art.3 della legge 104/92)
. Riconoscimento che, non sempre è direttamente collegato al grado
d’invalidità riconosciuto, infatti la legge 104/92 (art. 4) stabilisce che a
decretare lo stato di gravità sia la commissione prevista dalla legge 295/90
art.1 (commissione deputata al riconoscimento dell’invalidità civile) ,
integrata da un operatore sociale e da uno specialista della patologia di
cui il disabile è portatore.
I permessi (giornalieri o mensili) previsti dall’art.33 commi 1, 2,3,6 sono
retribuiti con lo stesso criterio previsto per l’astensione al lavoro per
maternità (legge 1204/71 art.7 , legge 903/77 artt.7 e 8- legge 53/2000
art.19)
I permessi di cui al comma 6 dell’art. 33 (lavoratori disabili) possono
essere usufruiti da tutte le categorie di disabili (invalidi civili, ciechi,
sordomuti, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi di guerra).
Il comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92 prevede che il lavoratore
disabile cui sia stato riconosciutolo stato di gravità (comma 1 art.4 legge
104/92), possa usufruire alternativamente (art.19 lettera c della legge
53/2000), di due ore di permesso giornaliero o tre giorni ogni mese. E’
possibile passare dai permessi orari a quelli mensili, a seconda l’esigenza
del lavoratore. Da evidenziare, infine, che la quantità dei permessi orari e
mensili sono di 2 ore giornaliere, solo nel caso in cui l’orario di lavoro
sia pari o superiore a 6 ore giornaliere. Nel caso di lavoratore a par time
verticale (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni
del mese, il numero dei giorni di permesso sono ridotti proporzionalmente.
Infine, il lavoratore disabile che usufruisce di permessi, stante il suo
stato di gravità, non ha diritto ad usufruire dei permessi previsti per il
lavoratore che assiste familiare handicappato grave.
Per concludere, il comma 6 onde agevolare i lavoratori disabili, fissano il
diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina alla propria abitazione e
in caso di trasferimento, occorre il suo consenso (naturalmente queste
garanzie sono attuabili compatibilmente con le esigenze di servizio o di
produzione.
E' stato istituito un "Corso di formazione professionale polivalente"
per soli disabili (dai 14 anni in su) presso i locali di una Scuola Media da
parte di un Centro di formazione professionale di un'altra città (con
contributo della Provincia di Roma).
Siamo andate a visitarlo con dei dubbi:
a) se l'obbligo scolastico è fino all'età di 16 anni perchè indirizzare
alunni disabili in uscita dalla scuola media presso tali corsi?
b) non è forse una neo-istituzionalizzazione di scuole speciali?
Cosa abbiamo visto:
-alunni di età superiore agli anni 20;
-"insegnanti" senza formazione specifica sull'handicap ne abilitazione.
Abbiamo parlato con il Direttore in una aula vuota, non siamo state invitate
a visitare laboratori o attività che vengono praticamente svolte.
2) Dirigente Scolastico di Istituto Istr. Super. comunica agli insegnanti di
sostegno l'impossibilità di modificare al terzo anno di Ist. Professionale
la programmazione/valutazione da differenziata in semplificata; si sostiene
che gli alunni che vogliano acquisire la qualifica del terzo anno debbano
sostenere gli esami del primo e del secondo anno e solo successivamente
accedere alla qualifica del professionale.
E' secondo le disposizioni di legge?
3) Vorremmo dar vita ad una Associazione di genitori di alunni disabili in
verticale che possa essere ospitata negli ambienti del nostro Istituto; ci
servirebbe uno Statuto di riferimento sul quale lavorare fattivamente.
1- La formazione professionale prima del compimento
dei sedici anni è legittima solo se si svolge in un percorso misto di
istruzione e formazione professionale in base ad un0'intesa fra istituto
superiore e centro di formazione professionale. Occorre segnalare alla
provincia l'anomalia di un tale corso aperto ai quattordicenni;
2- L'art 15 O M n. 90/01 stabilisce che se un consiglio di classe
spontaneamente decide di passare da un Pei Differenziato ad uno
Semplificato, non occorrono prove di idoneità rispetto agli anni precedenti,
poichè il Consiglio ha tutti gli elementi per adottare quella decisione; se
invece la decisione è stata adottata su richiesta vincolante della famiglia,
contro la volontà del consiglio di classe, allora , ai soli fini della
valutazione l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap e
viene valutato come tutti gli altri.
3- Un esempio di contratto di associazione potete trovarlo, se esiste ancora
, sul sito www.irsac.it
Quali sono i finanziamenti inerenti all'anno scolastico 2008/09 a
favore dell'integrazione?
La Direzione generale per lo studente ha assegnato
agli Uffici scolastici regionali, con la C.M. n° 111/07, i fondi per
l’integrazione scolastica, derivanti dalla L. n° 440/97, che ha assorbito le
risorse specifiche della L. n° 69/00. Trattasi di più di sei milioni e mezzo
di euro, di cui circa cinque milioni e mezzo per interventi a favore di
progetti locali di integrazione scolastica e circa un milione per
l’aggiornamento dei docenti, specie curricolari. A tali somme vanno aggiunti
più di due milioni di Euro concernenti il progetto formativo di
ricerca-azione sull’integrazione scolastica, denominato “I CARE”.
La Circolare è preceduta da un’ampia ed interessante premessa sul
significato, sui valori, gli obiettivi e l’impegno per l’integrazione
scolastica e si conclude con la previsione di un monitoraggio sui risultati
dell’impegno finanziario.
Il MPI ha emanato in data 23 Maggio 2007 le Direttive n.46 e 47 riguardanti
rispettivamente l'aggiornamento del personale direttivo e quello del
personale docente ed ATA. Gli stanziamenti che globalmente si aggirano
intorno ai 14 milioni di euro circa sono finalizzati all'acquisizione della
padronanza dei problemi più urgenti della scuola che vanno dagli aspetti
della riforma in atto alle problematiche più scottanti, quali la dispersione
scolastica, il bullismo e l'integrazione degli alunni stranieri. In entrambe
le direttive, fra gli obiettivi prioritari, è previsto anche quello
dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Sono un insegnante di sostegno specializzato non di ruolo nella scuola
superiore.
Regolarmente in questo periodo arrivano le nuove iscrizioni dalle Scuole
medie.
Secondo Lei, è regolare fare una riunione tra insegnanti di sostegno e
Dirigente per decidere le aree dei nuovi iscritti?..Quali sono le priorità,
ed è vero che vanno tutelati i posti di lavoro degli insegnanti esistenti
prima di pensare al Pei ed alle vere esigenze dei ragazzi?
Potrebbe,cortesemente indicarmi qualche normativa in riferimento a quanto
indicato?
L'art 13 comma 5 L.n. 104/92 stabilisce che l'area
disciplinare viene individuata nel PEI, secondo il prevalente interesse
dell'alunno. Pertanto è questo che deve prevalere e l'area non individuata
del PEI, ma assegnata da altri soggetti diversi ed in ambiti istituzionali
diversi sono illegittime.
Ha qualche competenza l'amministrazione provinciale a proposito della
gestione didattica ed educativa dell'handicap?
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Art. 139
“Trasferimenti alle province ed ai comuni”)
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 . Norme per l’edilizia scolastica.
Attrezzature e banchi speciali per gli handicappati fisici
D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275. Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge
15 marzo 1997, n.59
Legge nazionale del 18/03/93, n.67, art.5
Funzioni delle Province:
1. Le Province esercitano le funzioni socio-assistenziali direttamente o
tramite convenzioni con i Comuni singoli o associati in attuazione dell'art.
24 L. 142/90.
Interventi delle Province
1. Le Province sono titolari delle competenze ad esse attribuite dalla legge
11.5.1976, n. 360 e dall'art. 144 lett. g) n. 3 del R.D. 3 marzo 1934 n.
383, soppresso dall'art. 64 della L. 8.6.1990, n. 142.
In particolare le Province assicurano la gestione dei seguenti servizi:
a) assistenza educativa e didattica ai ciechi, ai sordomuti ed ai sordi
prelinguali, al fine di supportare l'integrazione scolastica, in ogni ordine
e grado, sia a domicilio che presso centri socio-educativi a carattere
diurno, mediante personale in possesso del diploma di specializzazione
polivalente possibilmente con indirizzo all'educazione scolastica dei
ciechi, sordomuti e sordi-prelinguali;
b) fornitura dei testi scolastici;
c) fornitura sussidi mimografo-visivi;
d) consulenza del tiflologo per i minorati della vista e consulenza
dell'interprete per i minorati dell'udito.
e) fornitura agli studenti del materiale didattico a rilievo;
f) fornitura del materiale tecnico speciale per i minorati della vista;
g) organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di seminari di
studi per il personale addetto all'educazione domiciliare, nonché
all'istruzione specifica dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali qualora
non vi provvedano altre Istituzioni;
h) educazione fisica, musicale, artistica, sportiva, ricreativa, culturale
dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali, diretta al loro recupero
ed alla loro integrazione sociale;
i) l'integrazione sociale dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali
e l'assistenza alla famiglia per l'integrazione sociale dei minorati
medesimi finalizzata all'inserimento sociale;
l) organizzazione di corsi di formazione professionale di avvio al lavoro,
specifici per ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali;
A mio figlio Francesco, affetto da disturbo pervasivo dello sviluppo
non è mai stata rilasciata certificazione da parte della neuropsichiatria
dell'ASL competente anche se ha sempre ricevuto l'assistenza dell'operatore
ASL. Quest'anno dovrebbe andare alla scuola primaria, compiendo 6 anni.
Tuttavia le psicologhe che hanno in carico il bambino, si tratta di un
rapporto privato, facendo noi ABA e non essendo questo trattamento erogato
dalle ASL, ci hanno consigliato di trattenerlo alla scuola dell'infanzia per
un altro anno. La neuropsichiatri di competenza, risentita per i nostro
rifiuto di dare a loro mandato di cura su ns. figlio, ha obiettato che non
avendo avuto in carico il bambino non intendono assumersi la responsabilità
di una certificazione che non è un mero atto formale. In altre parole dicono
che ai sensi della nuova normativa- le chiedo con l'occasione se sa quale
precisamente- la certificazione è subordinata a un progetto educativo
allargato a scuola, asl e famiglia con la supervisione dell'ASL. Ora volendo
noi avere l'ultima parola in merito al trattamento psicoeducativo di ns.
figlio, non vorremmo essere ricattati in questo modo. Ho sempre creduto che
la certificazione di handicap fosse un diritto e di non essere obbligata a
sottostare a direttive terapeutiche asl, la cui efficacia è tutta da
provare, mentre noi abbiamo ottenuto dei risultati molto buoni sinora.
Le chiedo come posso muovermi per ottenere la certificazione pregressa e
quella prossima e cosa è necessario fare per trattenere il bambino un'altro
anno alla scuola dell'infanzia. Se Lei gentilmente può fornirmi anche gli
estremi della nuova normativa che obbligherebbe i genitori a dare incarico
di cura del proprio figlio ad una struttura pubblica o riconosciuta- anche
queste ultime mi impongono le stesse condizioni. Insomma non esiste in
Italia la libertà di cura e il diritto alla salute.
La certificazione di handicap ai sensi dell'art 3 l.n.
104/92 è obbligatoria da parte dell'ASl o dei centri convenzionati o
accreditati dalle ASL( L.n. 104/92 art 12 comma 5, primo inciso e dPR del
24/2/1994) Il recente dPCM n. 185/06 impone una certificazione collegiale, a
meno che la regione di residenza dell'alunno non ritenga di mantenere la
precedente certificazione di un singolo specialista. Nessuna norma impone
l'obbligo di sottoporsi alla presa in carico dell'ASL, ma quello di
richiedere alle stesse la certificazione se l'alunno è in situazione di
handicap. Fermo restando l'obbligo dell'ASl di certificare la sussistenza o
meno della situazione di handicap ai sensi dell'art 3 L.n. 104/92, la
famiglia ha il diritto di scelta per le cure mediche e riabilitative; però
se sceglie un centro non convenzionato o accreditato con le ASL, non può
pretendere che le ASL facciano la diagnosi funzionale che è un altro
documento importante per l'integrazione. Una volta avuta la certificazione,
comunque la scuola deve accettare la diagnosi funzionale anche di un centro
privato, sulla base della libertà di scelta delle famiglie e l'ASL non può
sottoporre la certificazione all'obbligo di presa in carico, ma solo può
rifiutarsi di rilasciare la diagnosi funzionale, se la famiglia non dà ad
essa la presa in carico, affidata invece ad un centro privato non
convenzionato di propria fiducia.
Il Comune si sta occupando della situazione di un minore disabile (il
cui padre è residente nel nostro Comune, mentre la madre non ha più la
potestà genitoriale) che è in affido ad una famiglia presso altro Comune.
La famiglia affidataria (non ha la tutela del bambino) sta trasferendo la
residenza del bambino presso di sé. Con il trasferimento di residenza a chi
spetterà l'onere dell'assistenza educativa scolastica del minore disabile?
Ed in base a quali disposizioni legislative?
L'assistenza scolastica , ai sensi dell'art 42 e 45
dpr n. 616/77, spetta al comune di residenza dell'alunno. Quindi , se
l'alunno trasferisce la residenza presso quella degli affidatari, sarà
questo nuovo Comune a dover provvedere.
Sono la mamma di un ragazzo asperger che frequenta il primo anno di una
scuola superiore per grafici. il ragazzo è interessatissimo agli studi e
dotato,ma ha avuto ed ha seri problemi di relazione con gli alunni ed è
stato da subito oggetto di emarginazione,"dispetti" e derisioni. Ultimamente
ha avuto reazioni aggressive (calci,strattonamenti)in una situazione di
stress:ciò che appare alla base,ufficialmente,di questi comportamenti,è
stata la tendenza di molti alunni ad entrare in ritardo,marinare la
scuola,saltare le ore di lezione. Per la rigidità e
>il "virtuosismo" di mio figlio questo è inaccettabile(lui stesso non vuole
mai saltare ore di lezione e si preoccupa esageratamente per le proprie
assenze. Da parte del dirigente ho trovato un atteggiamento rozzo e
sommario("non mi voglio trovare nei guai!!" e la perentoria proposta,tout
court,di far fare a lui un orario ridotto(premetto che ha il profitto
migliore della classe)in modo che gli insegnanti possano controllarlo
meglio,attraverso la presenza del sostegno. Una tale proposta,attuata con
modalità molto perentorie e dure,mi ha atterrita,anche perché porterebbe
sicuramente a un vero crollo per mio figlio oltre che a reazioni
imprevedibili da parte sua,andandolo a colpire sull'unica identità
accettabile che sente di avere,e proprio
>nel punto che ha fatto esplodere il suo malessere. I suoi curanti non sono
d'accordo,ma il ricatto della scuola è durissimo. Sono costernata. A chi
posso rivolgermi? perché tale sommarietà nel rifiutare di affrontare i
problemi alla radice?
Suo figlio deve frequentare la scuola e tutte le ore
di lezione, così come impone l'obbligo scolastico. Qualsiasi impedimento,
atto o atteggiamento ostile e denigratorio da parte di alcuni compagni deve
essere denunciato. Parli prima con il Preside e dica chiaramente le
intenzioni che ha. Vedrà che la musica cambierà, perchè lui è il resonsabile
della scuola. Gli dica che si rivolgerà ai carabinieri per la denuncia alla
procura della repubblica.
SONO LA MAMMA DI UNA BAMBINA AFFETTA DA SINDROME GENETICA CHE
FREQUENTA IL SECONDO ANNO DI SCUOLA MEDIA E CON UN'ASSEGNAZIONE DI 12 ORE DI
SOSTEGNO. NEL MIO CASO SI E' VERIFICATO CHE DURANTE LE GITE SCOLASTICHE,
L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO NON HA MAI ACCOMPAGNATO LA BAMBINA E CHE AD
AFFIANCARLA SIA SEMPRE STATA L'ASSISTENTE SCOLASTICA; NELLO STESSO TEMPO IL
SOSTEGNO VENIVA IMPIEGATO PER FARE SOSTITUZIONI DI INSEGNANTI CURRICULARI
ASSENTI.
L'insegnante si sostegno non è tenuta ad accompagnare
il ragazzo o la raggazza disabile. La rimando per questo alla faq relativa
alle Gite scolastiche:
http://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_gita.html
DAL MOMENTO CHE LA BAMBINA NECESSITA DI UN RAPPORTO 1A1(CERTIFICATO DA
UNA RICHIESTA SCRITTA DELLA NEUROPSICHIATRA DEL CENTRO DOVE VIENE SEGUITA) E
QUINDI SULLA BASE DELLA CONTINUITA' DIDATTICA, LA SCUOLA PUO' IMPIEGARE
ILSOSTEGNO IN ALTRE ATTIVITA' SCOLASTICHE A QUALE PRINCIPIO SANCITO DALLA
NORMATIVA E' POSSIBILE APPELLARSI AFFINCHE' VENGA TUTELATA LA CONTINUITA'
SCOLASTICA?
Come viene impiegata l'insegnate di sostegno, quando
non è impiegata nella classe di sua figlia, non deve interessargli, purché
ciò non avvenga durante le ore assegnate, ossia durante le 12 ore.
L'insegnante di sostegno, è un insegnante specializzato, previsto dalla
legge 517/77, che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri
docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto portatore di handicap per
attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap"
e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei
singoli alunni". Viene nominato dall'ufficio scolastico regionale su
segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel circolo, di alunni
portatori di handicap certificati.
Le modalità con cui viene assegnato l'insegnante di sostegno sono quelle
esplicitate nel d.m. 331/98 artt. 37 e 41 come integrato dall'art. 26 comma
16 della legge 448/98.
E' reato spostare il docente dalla classe dove è presente l'alunno disabile.
Il csa assegna il docente specializzato, non per fare supplenze o guardiana.
Nel momento che esegue questo ordine, viola la norma dell'art 35 comma 7
della l.n. 289/02, secondo la quale il sostegno può essere dato solo dove è
presente un alunno certificato con handicap. Se porta con sé l'alunno in
altre classi, viola il principio dell'integrazione in una classe.
Alunna disabile frequentante la classe quarta di un Istituto
Professionale ha prodotto domanda da privatista per sostenere gli Esami di
Qualifica, al fine di colmare un vuoto precedente(qualifica) in quanto, in
possesso di un attestato di credito formativo conseguito nell'a.s.
2006-2007.
Nella sessione unica del prossimo giugno la studentessa potrà essere
valutata (scrutinio finale) due volte? Una per la classe quarta
In base all'art 192 comma 5 del decreto
legislativo n. 297/94, durante la stessa sessione di scrutinio non possono
essere svolte due valutazioni per due classi diverse. Ciò era possibile
quando si avevano due sessioni di esami, quella estiva e quella di
riparazione autunnale. Ormai la sessione autunnale è stata abolita. La
reintroduzione , operata dal Ministro Fioroni, del recupero dei debiti
formativi sino all'inizio del nuovo anno scolastico, non è un ripristino
della seconda sessione di valutazione, ma semplicemente un prolungamento
dell'unica sessione estiva di valutazione. Pertanto non è consentito ad un
alunno ritirarsi durante il quarto anno di scuola superiore per sostenere
gli esami di qualifica e, poi, ottenuto il diploma di terza, sostenere nella
stessa sessione estiva la valutazione per il quarto anno. Sarà quindi
necessario che l'alunno, si ritiri e sostenga gli esami di terza superiore
per ottenere la qualifica e si reiscriva alla quarta classe, stavolta , non
più come ammesso alla frequenza perchè privo di titolo di studio, ma come
formalmente promosso alla quarta classe e quindi seguire il normale flusso
delle classi.
Un educatore (personale educativo assistenziale) può portare fuori
dalla scuola a fare un giro l'alunno disabile senza avvertire l'insegnante
di sostegno e il preside?
Non può nè lui, nè chiunque altro, sia perchè le
uscite debbono essere concordate nel PEI ed annotate su apposito registro
delle presenze degli alunni, sia perchè , senza una espressa previsione del
PEI o di un GLH operativo, l'alunno dal suo ingresso a scuola entra nella
responsabilità dell'istituzione scolastica e del suo Dirigente.
Sono una docente di scuola superiore, dove sono inseriti sei alunni
diversamente abili su quattro classi: due casi particolarmente difficili in
una prima, due meno gravi in un’altra prima, uno in una seconda e uno in una
quarta, un alunno della prima ha la presenza per l’intera durata delle
lezioni dell’assistente comunale e sono presenti nella scuola 5 insegnanti
di sostegno più un sesto che supplisce per 6 ore di riduzione per
allattamento, una collega. Si sono verificate delle discordanze nella
formulazione dell’orario, per la quale sono incaricata, in quello proposto
dai colleghi, nella prima classe citata venivano prestate 29 ore di sostegno
su un monte effettivo di 28, con numerose presenze simultanee di almeno 2
insegnanti di didattica speciale per volta, e non coprendo tutte le ore di
lezione, la giustificazione degli insegnanti di sostegno, che si alternano
in 6 in questa classe, è che entrambi i ragazzi disabili necessitano di
continua sorveglianza e di attenzioni diverse, cosa che è assolutamente
vera, ma è pur vero che in alcune ore la classe è sprovvista del tutto di
insegnanti di sostegno. Alla proposta di evitare le presenze simultanee e di
utilizzare, in classe l’assistente del ragazzo, quando necessario, viene
opposta forte resistenza dichiarando che l’assistente non è una docente e
pertanto non può stare in classe, da notare che tale assistente passa
mediamente 5 ore chiusa in una stanza isolata e lontana dalle classi,
completamente sola e inoperosa, mentre, credo e anche su questo gradirei
risposta, dovrebbe essere coinvolta pienamente, nel progetto educativo volto
al ragazzo.
E' il Consiglio di Classe che decide la sua presenza,
che personalmente ritengo utile
Un altro aspetto sul quale ho necessità di chiarimenti è quello relativo
alla norma che prevede che il docente di sostegno, come docente della
classe, partecipi alle operazioni di scrutinio con diritto di voto su tutti
gli alunni, trovo la cosa assolutamente giusta, ma il consiglio di classe
della suddetta prima è composto da 6 docenti di sostegno e 8 curriculari,
pertanto chiedo: devono partecipare tutti ai C.d.c.? tutti e 6 hanno diritto
di voto?
I sei docenti esprimono un solo voto, poichè
altrimenti verrebbero a pesare nel consiglio di classe proporzionalmente di
più degli altri. Tanto più che il loro giudizio non deve esprimersi circa
gli apprendimenti in singole discipline, ma deve riguardare, come dice l'art
12 comma 3 L.n. 104/92 gli apprendimenti nel loro complesso, la crescita
nella comunicazione, della socializzazione, degli scambi relazionali.
Con l'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23
febbraio 2006, n. 185, si sta realizzando un enorme trasformazione della
scuola italiana .
Qualcuno se n'è accorto?
Gli alunni in difficoltà che godevano o che avrebbero potuto godere dei
benefici del sostegno vengono ora valutati da una "Commissione 104" composta
da medici che nulla hanno mai avuto a che fare con la scuola.
Il risultato sarà che saranno seguiti da personale docente di sostegno solo
gli alunni con handicap di particolare gravità, e pochi altri con difficoltà
importanti (prevalentemente fisica) che comunque potranno usufruire di
pochissime ore settimanali (2 o 3).
Le disabilità di tipo cognitivo o altri disturbi specifici
dell'apprendimento indipendentemente dalla loro gravità sono esclusi: alunni
con queste difficoltà rientreranno totalmente nel lavoro del docente di
cattedra.
Sono talmente tante le conseguenze concrete dell'applicazione di questo
decreto che ci vorrebbero troppe pagine solo per farne l'elenco.
L'eliminazione delle ore di sostegno riguarda tutti docenti di tutti gli
ordini di scuola.
Nonostante la gravità della situazione non ho trovato né associazioni, né
sindacati, né giornali che si siano seriamente preoccupati del problema.
Tutti contenti del risparmio di personale docente o struzzi di fronte a
questa svolta nella scuola pubblica?
E' ovvio che le associazioni dei portatori di handicap grave non se ne
interessino perché il provvedimento non cambia la loro posizione (e
menomale), ma esiste anche una grandissima quantità di popolazione
scolastica non rappresentata da nessuna associazione che non è in grado di
seguire i programmi "normali", neanche collocandoli nella categoria più
bassa della programmazione personalizzata più semplice, a meno di fare delle
classi dove raggruppare i casi difficili e ricreare così le classi
differenziali. E' questo che vogliamo?
Chi può per favore faccia sentire la sua voce.
Contro l'applicazione del DPCM n. 185/06 sulle nuove
certificazioni di handicap ai fini scolastici, ho scritto più di un articolo
critico. Gli aspetti problematici però che ho sollevato erano altri, cioè la
mancata individuazione di una Commissione con la stessa composizione in
tutta Italia, la mancata fissazione di criteri di certificazione comuni in
tutto il Paese, la mancata coincidenza delle nuove commissioni con le Unità
multidisciplinari che formulano la diagnosi funzionale, che conoscono gli
alunni e che avrebbe evitato l'aumento del numero di visite mediche, invece
di diminuirle, come espressamente prescrive la L.n. 80/06.
Anche l'aspetto della non certificazione dei casi di "disturbi specifici di
apprendimento" è da me stata pure presa in considerazione, ma non come
conseguenza del dpcm n. 185/06, ma come conseguenza di una mancata
attenzione al diritto allo studio di questi alunni e di una errata
applicazione della Legge-quadro n. 104/92 suidiritti delle persone con
disabilità.
Infatti già tale legge stabiliva che essa si applica esclusivamente alle
persone con handicap e cioè a quelle che, "a causa di un evento traumatico o
morboso" hanno subito "una minorazione stabilizzata o progressiva..." (art 3
comma 1). E l'art 12 comma 5 della stessa legge, a proposito
dell'integrazione scolastica stabilisce che "all'individuazione dell'alunno
come persona handicappata ", seguono formulazione della diagnosi funzionale
e del PEI. Ora, l'"individuazione di persona handicappata" avviene secondo i
criteri
di cui all'art 3 comma 1 , appena citato e quindi solo in presenza di "una
minorazione stabilizzata o progressiva".Quindi già dal 1992 il campo di
applicazione della normativa ed i destinatari della legge-quadro era ben
delimitato. Certo gli alunni con difficoltà di apprendimento non sono solo
quelli che hanno cause di carattere sanitario, pari a circa il 2% di tutti
gli studenti; ma ve nn'è'è un numero ben maggiore, pari a circa cinque volte
maggiore, costituito da alunni con difficoltà di apprendimento dovute a
cause personali, familiari, ambientali, sociali, etniche etc. In mancanza di
adeguate risorse nei confronti di questi ultimi, si è diffusa la prassi di
applicare anche ad essi la Legge-quadro sull'handicap, nominando insegnanti
di sostegno a favore di persone che però non potevano giuridicamente
qualificarsi con disabilità. Il DPCM è intervenuto a contrastare questa
deriva applicativa ed è stato applicato nel modo peggiore, senza cioè senza
una contemporanea predisposizione di strumenti didattici e di risorse umane
e materiali che sostituissero quelle utilizzate con un uso improprio della
legge-quadro.
Adesso che, a causa dei tagli alla spesa pubblica, ci si sta accorgendo di
ciò , certo ci si rende conto che si apre un grandissimo vuoto nella scuola.
Il Ministero dice che a questi problemi di diritto allo s6tudio debbono
provvedere gli enti locali e non gli insegnanti per il sostegno che la legge
prevede esclusivamente per le persone certificate come disabili. Il
Minis6tero però se ha ragione nel precisare che la L.n. 104/92 si applica
esclusivamente alle persone con disabilità, tace su altri obblighi che
rimangono a suo carico anche nei confronti di alunni con difficoltà di
apprendimento non riconducibili a cause sanitarie. Tace cioè sull'obbligo di
formazione di tutti i
docenti curricolari a saper trattare con tutti gli alunni con difficoltà e
sulla necessità dui non avere classi troppo numerose per realizzare questo
impegno di tutti i docenti. Purtroppo i confronti con l'Europa in ciò non ci
aiutano,perchè si dice che abbiamo un numero di alunni troppo basso per ogni
docente, rispetto allamedia europea e quindi bisogna aumentare il numero
degli alunni per classe.
Si è però dimostrato che tale basso rapporto medio deriva fondamentalmente
dalla presenza di un grandissimo numero di piccole classi in piccoli comuni
o in zone di montagna. A questo punto, più che affollare ulteriormente le
classi già numerose, occorre razionalizzare il numero di tali piccole
classi.
Il compito è difficile, come lo sarà quello voluto dalla recente finanziaria
di riequilibrare il rapporto alunni-disabili docenti-di sostegno, spostando
i posti dalle province dove questo rapporto è più alto (1 ad 1,5) verso
quelle province dove il rapporto è più basso (1 a 3,5). Ciò significa che in
alcune province verrà ridotto il numero dei posti di sostegno in organico di
diritto ed aumentato in altre. Le province che dovranno cedere posti
accetteranno questa situazione senza batter ciglio?
I piccoli comuni che saranno invitati a consorziarsi per gestire una sola
scuola intercomunale invece di tante piccole classi comunali, saranno
disposte a farlo?
Sono questi i problemi la cui soluzione può dare risposte alla domanda di
come realizzare la qualità della scuola. Occorrono un fitto dialogo ed
accordi interistituzionali; ma mi pare che ancora cuiò non avvenga con la
dovuta intensità.
Vorrei porvi una domanda: un nostro socio ha un figlio di 21 anni con
sindrome di down. Può, questo ragazzo, anche se ha 21 frequentare una scuola
secondaria partendo dal primo anno scolastico, cioè può stare in classe, con
ragazzi di 14? Capisco che non c'è più l'obbligo scolastico, ma c'è
l'obbligo formativo. Cosa fare?
Non vi sono norme che vietino l'iscrizione nelle
scuole secondarie di secondo grado ad alunni di età superiore ai 18 anni. Ci
possono essere ragioni di opportunità ed in tal caso si propone l'iscrizione
ai corsi serali per adulti, dove gli alunni con disabilità godono degli
stessi diritti dei corsi del mattino; cfr c.m. n. 455/97 e decreto min.
339/07.
E' importante che trattasi di una prima iscrizione a scuole secondarie di
secondo grado; infatti per chi volesse reiscriversi ad altri istituti o
indirizzi di tali scuole, dopo aver frequentato un quinquennio, un Parere
del Consiglio di Stato vieta la spesa del sostegno.
Qualcuno mi sa dire se per fare la graduatoria per individuare i docenti
perdenti posto coloro che godono della Legge 104/92 devono essere pure
inseriti?
In base al recente CCNL sulla mobilità, le persone
lavoratrici con disabilità grave o che assistono persone con disabilità
grave non vanno inserite nelle graduatorie dei perdenti posto e comunque
sono le ultime a perdere la sede.
Al momento dell'iscrizione alle scuole superiori di ragazzi disabili,
la documentazione relativa ( diagnosi funzionale, profilo e P E I ) devono
essere inviate alla scuola da parte della scuola media ?
In base ad una Direttiva del garante per la protezione
dei dati personali del Luglio 2005 , la documentazione scolastica recante
dati sensibili deve essere consegnata dalla scuola di provenienza alla
famiglia che provvederà a consegnarla alla scuola di nuova iscrizione.
Abbiamo un caso di ripetenza ( seconda volta ) per un ragazzo iscritto in
III media, su richiesta dei genitori, dobbiamo richiedere il parere della
equipe socio-sanitaria?
In caso di ripetenza debbono essere ascoltati gli
esperti sociosanitari che seguono il caso( art 14 comma 1 lettera "c" L.n.
104/92).
Può un consiglio di classe approvare un pei differenziato contro il dato
oggettivo della diagnosi funzionale (disturbo dell'apprendimento conseguente
ad anacusia bilaterale), contro il parere dell'esperto dell'asl, della
famiglia e dell'insegnante di sostegno, e contro l'evidenza di reali
capacità dell'alunna che ha frequentato già due anni nello stesso liceo
scientifico?Il problema, lo so è la formazione dei docenti curriculari che
parlano solo di contenuti e non di obiettivi.non c'è alcun modo di ricorrere
contro questa inopportuna, o almeno affrettata decisione? La famiglia non ha
ancora dato il consenso.Se lo dà, nell'interesse della ragazza che è
integrata in un modo esemplare nella classe, non può valersi in nessun
modo?A che serve formare gli insegnanti di sostegno quando la generalmente
gli insegnanti li ignorano e non desidera no intromissioni nella 'loro
classe'? Ricordo che il motto del mio insegnante al corso di sostegno era
"potevamo essere più alti",per farci capire che bisigna guardare alle
massime potenzialità di ogni alunno..ma poi troviamo insegnanti che volano
basso basso. mi dica gentilmente come procedere..
A quel che sembra il consiglio di classe ha proposto
un PEI differenziato contro il parere deglioperatori sociosanitari e della
famiglia in presenza di un caso di iopoacusia bilaterale. Siccome il PEI è
frutto del lavoro di tutti questi soggetti (art 12 comma 5 L.n. 104/92) i
docenti non possono arrogarsi da soli tale potere, che, come è noto (OM
90/01 art 15) può essere neutralizzato dal diniego dei genitori.
Giustamente, a questo punto si teme che i docenti possano però valutare
negativamente l'alunno, ritenuto, da loro erroneamente, destinatario di un
PEI differenziato.
A questo punto non c'è che chiedere un GLH operativo con la partecipazione
del referente provinciale per l'integrazione scolastica o dell'ispettore
coordinatore del GLIP che spieghino al Consiglio di classe la differenza fra
incapacità di intendere e difficoltà di comunicazione verbale. Sarebbe
opportuno pretendere per tali docenti un breve corso di formazione ai sensi
della CM 78/04 e della nota ministeriale prot n. 4798/05, svolto anche con
la docenza di qualche esperto in campo della sordità e della didattica
conseguente.
Vi chiedo per favore di fornirmi qualche indicazione normativa in merito al
servizio di vigilanza per gli alunni (scuola primaria e secondaria di primo
grado) diversamente abili i cui genitori siano impossibilitati ad essere
puntuali a scuola al termine delle attività didattiche a causa della propria
professione (farmacista e medico).
Sussiste l'obbligo dell'amministrazione comunale (o di altri) di predisporre
il servizio di vigilanza? Quali consigli potreste suggerire?
L’Istituzione scolastica, nell’ambito dei progetti
relativi all’ampliamento dell’offerta formativa, può organizzare, con il
concorso di risorse che l’ente locale potrà assegnare, valutati i progetti
presentati, attività di pre e post scuola con valenza educativa.
Ove sia l’Ente Locale, nell’ambito dei servizi socio-educativi, ad
organizzare le attività di pre e post scuola, l’istituzione scolastica
assicurerà, in regime di convenzione, l’apertura e la chiusura dei locali
scolastici, nonché le relative pulizie, utilizzando a tal fine, ove
necessario, i trasferimenti di all’Istituzione Scolastica di finanziamenti
finalizzati alla corresponsione delle retribuzioni accessorie spettanti al
personale della scuola, per l’esercizio da parte della scuola stessa delle
attività prestate nell’ambito dei servizi istituzionalmente di competenza
dell’Ente Locale, sulla base delle disposizioni previste dal Contratto
Nazionale e del contratto integrativo del comparto scuola.
Anche in relazione alle esigenze del trasporto scolastico di competenza
dell’Ente Locale, nelle scuole materne ed elementari statali l’istituzione
scolastica assicura brevi periodi di accoglienza e di sorveglianza degli
alunni in arrivo anticipato e in uscita posticipata rispetto all’orario
dell’attività didattica. Tale servizio è sempre svolto con accordo tra Ente
Locale e Istituzione scolastica. La scuola definirà con un proprio
regolamento le modalità di accoglienza
L’impegno dell’Ente Locale, in questi tempi di cambiamento nella scuola deve
essere prioritario a tutto, sia nei progetti che le scuole redigono, sia per
la qualità della vita dei bambini cui dovranno essere orientate non solo le
politiche educative, sociali o sanitarie ma anche le politiche culturali,
sportive e quelle relative all’organizzazione del sistema urbano e degli
spazi destinati all’infanzia.
SONO UNA DOCENTE DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA SUPERIORE. SONO NUOVA IN QUESTO
SETTORE E VORREI CAPIRE DELLE COSE CHE NON MI RISULTANO CHIARE. LA PREGO DI
RISPONDERMI AL PIÙ PRESTO.
VORREI SAPERE:
1) DA CHI VIENE DECISA L'AREA DI APPARTENEZA (AD01, AD02,AD03; AD04) DI UN
ALUNNO DISABILE CHE DALLE MEDIE SI ISCRIVE ALLE SUPERIORI?? E QUAL È IL
CRITERIO PER DECIDERE L'AREA MIGLIORE IN CUI INSERIRE IL RAGAZZO?? E
INOLTRE, QUANTO INCIDE L'INDIRIZZO DELL'ISTITUTO IN CUI L'ALUNNO HA SCELTO
DI ISCRIVERSI (INTENDO DIRE, PUÒ ESSERCI UN RAGAZZO CON SOSTEGNO SU AD02 IN
UN TECNICO INDUSTRIALE) ????
2) A CHI SPETTA AUMENTARE LE ORE DI SOSTEGNO AD UN DISABILE CHE GIÀ
FREQUENTA IL II ANNO DI SUPERIORI? QUAL È L'ITER DA SEGUIRE, ANCHE PER
EVENTUALI RICORSI???
Le risposte sono da tempo sulle FAQ di Edscuola.
http://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq.html
Secondo l'art 13 comma 5 l.n. 104/92 l'area disciplinare di prevalente
interesse per l'alunno è individuata nel PEI dal GLH operativo che lo
formula in base all'art 12 comma 5 L.n. 104/92.
Per l'aumento delle ore di sostegno, occorre avanzare un nuovo progetto
all'Ufficio scolastico provinciale e regionale secondo quanto stabilito
dall'art. 42 del decreto ministeriale n. 331/98. Se non si ottiene quanto
chiesto, non rimane che la causa al TAR.
Chiedo cortesemente a chi mi può dare chiarimenti circa la diagnosi
funzionale; é vero, come mi ha detto la neuropsichiatra dell'ASL che non si
può più indicare quantitativamente le ore di sostegno ? Chi dovrebbe
quantificare le ore di sostegno necessarie per il caso specifico? In base a
quali criteri?
Nessuna norma ha mai previsto che sia la diagnosi
funzionale a dover individuare le ore per il sostegno. Il numero di tali ore
viene proposto nel PEI che è formulato non dalla sola ASL, come la Diagnosi
fubnzionale,ma da tutti quanti conoscono i bisogni dell'alunno, cioè
insegnanti, operatori sociosanitari e famiglia ( art 12 comma 5 l.n.
104/92).In tal senso è anche la scorsa finanziaria , L. n. 296/06, che
all'art 1 comma 605 lettera "b" prevede l'individuazione " delle effettive
esigenzedi sostegno" tramite accordi fra ASL, Enti locali e scuola.
Nel mio Istituto frequenta una alunna diversamente abile con
particolari problemi di natura psichica, se non psichiatrici.
La Scuola, in sede di GLHO di inizio anno ha evidenziato ai genitori e
all'equipe multidisciplinare per l'integrazione scolastica i fenomeni e gli
atteggiamenti problema che l'alunna mette in atto nel corso della frequenza
scolastica.
A distanza di qualche mese detti fenomeni sono immutati e le componenti
esterne, genitori e equipe, non hanno più fatto sapere a noi quali
iniziative sono state prese in conseguenza della prima riunione di GLHO.
Per evidenziare la "pericolosità" delle esternazioni comportamentali
dell'alunna in oggetto, può la scuola segnalare direttamente ad altri centri
specializzati, vedi SIM, servizi sociali del Comune, ecc., o è tenuta a
contattare solo l'equipe per l'integrazione interessata per territorio?
Che la scuola, si attivi presso l'Ente locale,
per richiedere una figura di supporto. Lo prevede la legge 104/92 art. 13,
comma 3. Meglio se questa richiesta è supportata dal Servizio di
Neuropsichiatria della ASL di competenza
Vorrei sapere se la scuola può obbligare i genitori degli alunni
disabili a partecipare alle gite. La domanda viene posta perchè spesso
vengono attuate delle vere e proprie strategie tese ad escludere la persona
portatrice di handicap a questo evento. Sono vari i sistemi e talvolta le
scuse che alcune scuole pongono in essere per dissuadere le famiglie di
studenti svantaggiati dalla partecipazione a questo importante momento del
percorso formativo degli studenti, che acquista ulteriori aspetti di maggior
rilevanza quando trattasi di persone che,come i nostri figli,vivono con
difficoltà le giornaliere relazioni col mondo esterno.
NO! Non li può obbligare
http://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_gita.html
Sono una docente di sostegno, precaria, dell'area AD02,quest'anno
lavoro in un ITC.
Gli alunni diversamente abili nell'Istituto sono 5 mentre i docenti
specializzati sono solo due, io appunto e un'altra collega. A me sono stati
affidati 3 alunni, uno di questi deve affrontare l'esame di Stato conclusivo
ed è affetto da Kinzipatia encefalica di tipo piramidale e ha un grave
deficit della motricità grossa e fine. Durante le prove di verifica,
d'italiano soprattutto, lui detta e io scrivo, c'è da dire che ha molte
lacune ed è lento nell' usare il computer.
Ti prego di rispondere a queste domande
1) quali prove equipollenti sono veramente adatte per lui?
2) se sarò presente alle prove come aiuto materiale cioè scrivendo al suo
posto, o dandogli assistenza psicologica, qual è il mio ruolo? posso
partecipare alle correzioni delle prove e alle riunioni della commissione
esaminatrice?
3) il consiglio di classe può nominarmi membro interno?se la risposta è
affermativa qual è il mio ruolo?
Inoltre c'è anche un altro problema, che ti descriverò brevemente. La mia
unica collega di sostegno è molto negligente (qualcuno dice che non ci sta
con la testa)non ha seguito come si deve gli alunni (due) che le sono stati
affidati e inoltre non è stata mai presente a nessuna riunione del GLHI e
neanche ai consigli di classe degli alunni affidati a lei. Ciò ha provocato
l'ira dei genitori di uno dei suoi alunni. Il consiglio della classe
dell'alunno in questione e il dirigente scolastico, per tamponare la
situazione, mi hanno chiesto di preparare un progetto per potenziare le
abilità di base dell'alunno, da svolgersi in aula durante le ore curriculari
per quattro ore affiancando i docenti di matematica e italiano. La mia
collega negligente sa del progetto e non si è opposta. Ma io ti chiedo: è
legale il mio intervento?(io anche senza nomina svolgo le funzioni di
coordinatrice del gruppo H) e inoltre la settimana prossima ci sono i
consigli per stilare i PEI degli alunni (due) della mia collega, sicuramente
lei non si presenterà ...chi la sostituisce durante la riunione? si può
elaborare il PEI senza il docente di sostegno? Se puoi dammi anche dei
riferimenti normativi relativi alle domande che ti ho posto.
Intanto Lei, essendo precaria non ha il requisito per
poter essere nominata in commissione d'esame (i docenti per il sostegno
debbono essere idonei in concorsi per dirigenti o avere alcuni anni di
vicepresidenza) e quindi non potrà partecipare alla correzione degli
elaborati ed allo scrutinio finale della Commissione.
E' invece assistente durante gli esami (OM 26/07, art. 17, comma 1) e può
fornire suggerimenti alla commissione circa i tipi di prove equipollenti.
A tal proposito è necessario che alleghiate alla relazione del 15 Maggio
alcuni esempi di prove svolte dall'alunno durante l'anno.
Quanto alla supplenza che di fatto sta svolgendo per conto della collega che
è sempre assente, ritengo sia più corretto che il Dirigente convinca tale
docente a prendersi tutto l'anno di congedo per malattia, almeno sino a
quando (mi pare fine Aprile), tornando a scuola non può togliere il posto ad
un supplente che il Dirigente deve nominare (sentenza della Corte dei conti
n. 59/04), pena richiesta dei genitori di sostituzione del docente ai sensi
della sentenza del Consiglio di Stato 245/94
Da parte di un dirigente scolastico è stata rifiutata l'iscrizione di
un alunno H ad un corso serale presso un istituto tecnico industriale, con
la motivazione che l'alunno aveva già conseguito un precedente diploma
presso un istituto professionale e la normativa vieta la possibilità di
poter essere seguito da un docente di sostegno.
Non riesco a trovare tale norma, se esiste!
LA SCUOLA NON E' UN PARCHEGGIO. Fa bene il Dirigente
in questione ad opporsi avendo questo ragazzo, già assolto l'obbligo
scolastico. Ci sono centri per la Formazione professionale o cooperative per
tenere impegnate persone in stato di disabilità, forse in maniera
sicuramente più produttiva e gratificante per il disabile stesso.
Insegno in un istituto superiore di secondo grado, talvolta accade che
manca un insegnante della prima ora, quindi la classe viene fatta entrare
alla seconda ora. La madre dell'alunna a me affidata, sostiene che la
propria figlia debba entrare alla prima ora , poichè in quell'ora c'è
l'insegnante di sostegno in orario; ella non vuole saperne di fare entrare
la figlia come tutti gli altri alunni alla seconda ora, e si chiede: che
cosa fa l'insegnante di sostegno? se ne sta a casa, allora non fa tutte le
18 ore di insegnamento. La prego di risolvermi questo quesito. vorrei sapere
una volta per tutte, l'alunna diversamente abile, può restare nell'istituto
quando manca la propria classe per un qualsiasi motivo; se nell'istituto ci
sono gli obiettori di coscienza, l'alunna può essere affidata agli obiettori
se la classe esce prima, o ci vuole l'autorizzazione dei genitori?
Questo è un problema che va risolto con un GLH
operativo. Infatti, se ad es. la mamma che accompagna a scuola la figlia ,
deve immediatamente recarsi al lavoro, occorre che la scuola dica
all'insegnante per il sostegno che in quell'ora farà attività individuale ,
concordata col GLH operativo. Se manca l'insegnante per il sostegno, ad es.
all'ultima ora e la classe esce prima senza aver precedentemente avvertito
la famiglia,occorre che la scuola affidi l'alunna ad un docente o non
docente operante nella scuola. Ciò se questi eventi capitano occasionalmente
una volta tanto. Se però queste entrate ritardate o uscite anticipate sono
regolari, allora occorre cambiare l'orario dell'insegnante per il sostegno,
che non può essere pagata e non lavorare.
Mia figlia, autistica, di 5 anni frequenta l’ultimo anno di scuola
materna.
Il prossimo anno vorremmo farle fare un anno di “saldatura” cioè farle
frequentare ancora un anno di materna anziché la prima classe della
primaria.
Avremmo però il desidero di iscriverla in una scuola privata. La scuola è un
Istituto Paritario e quindi parte integrante del sistema pubblico!
Abbiamo avuto un colloquio con la Dirigente d’istituto (è un istituto
gestito da religiose…) e ha dato la massima disponibilità ad accogliere la
bambina.
L’unico problema che ha sollevato è che probabilmente il comune non
garantisce per l’anno di saldatura la copertura finanziaria per l’insegnante
di sostegno e l’educatrice.
Ma come è possibile?
È giusta una cosa simile? È una scuola privata e quindi già dobbiamo pagare
la retta annua (che non è cosa da poco). Va a finire che dobbiamo pagarci
anche una persona che assista la bambina.
Che diritti abbiamo? La legge non garantisce l’assistenza ai bambini
disabili.
Il Comune può esimersi da non finanziare l’insegnante di sostegno e
l’educatrice alla persona.
Ci sono delle leggi che ci tutelano? Io avevo pensato di chiamare le tv e
incatenarmi davanti al comune (se mia figlia ha dei diritti li voglio a
tutti i costi….).
Cosa possiamo fare?
E' inutile incatenarsi:-))) E' una scuola privata, e
d'infanzia, pertanto non ha nessun obbligo, ne morale e ne per legge. Esiste
la scuola statale che non ha nulla a che invidiare a quella privata. La
bimba deve essere seguita da una insegnante di sostegno. O la paga o cambia
scuola. Alle elementari la cosa migliora un pò, ma se lo scordi che non
dovrà pagare più nulla.
Sono la mamma di Claudio ragazzo down di quasi 18 anni, viviamo nella
provincia di Roma e precisamente a Pomezia. Mio figlio nel giugno dello
scorso anno ha conseguito il diploma di licenza media, poi purtroppo, non ho
trovato nel nostro territorio nessun’altra scuola adatta a lui, se non che
un centro per disabili (un diurno), che però aveva un numero chiuso e
purtroppo mio figlio non c’è rientrato e quindi l’hanno messo in lista
d’attesa. Però cercando e vedendo ho trovato un centro nella zona di Ostia,
il problema però è il trasporto, perché il mio comune non ha nessun pulmino
che lo possa portare lì, io non posso portarcelo perché ho altri 2 figli più
piccoli e quindi mi si accavallerebbero gli orari di entrata e di uscita
dalla scuola.
Datemi un consiglio come posso fare? C’è una legge che obbliga il mio comune
a trasportare Claudio a questo centro? Grazie per la vostra attenzione.
Non mi risulta che vi sia l'obbligo del Comune di
trasporto gratuito delle persone con disabilità ai centri diurni siti in
altri comuni. Però Lei potrebbe far presente al Suo comune che deve
garantire al figliolo il progetto di vita secondo quanto previsto dall'art
14 l.n. 328/00, che è finanziato dalla L.n. 162/98. Può quindi sentire il
Comune, affinchè , sulla base di queste due norme trovi il sistema o di
consentire la frequenza in attività personalizzate nell'ambito del Vostro
comune o di consentire il trasporto, a proprie spese ( anche tramite il
rimborso delle spese a dei volontari) al centro di Ostia.
Cosa dice l'art. 14 della Legge 328/2000
Il capo terzo della legge di riforma, rompendo lo schema organizzativo di
impianto, introduce alcune tipologie di interventi e servizi, dalla cui
lettura comunque si possono desumere dei principi generali, primo fra tutti
quello degli interventi realizzati sulla base di appositi progetti per
persone con disabilità.
La prima tipologia di interventi riguarda le persone con disabilità. Si
prevede che per garantire la loro piena integrazione sociale, debba essere
predisposto per ciascuno un "progetto individuale", che contiene una analisi
diagnostica delle difficoltà, non solo sanitarie, le potenzialità
attivabili, non solo con interventi riabilitativi, ed il percorso di
integrazione nel tessuto familiare, nel mondo scolastico, in quello
formativo, lavorativo e sociale. La norma dell'art.14 chiaramente risente
del lavoro culturale e della conseguente elaborazione normativa che a
partire dai primi anni settanta ha avviato in Italia la
destituzionalizzazione e l'integrazione sociale delle persone con disabiltà,
facendo leva sull'integrazione nelle scuole comuni di ogni ordine e grado.
Il riferimento al "progetto individuale" è chiaramente mutuato dagli
articoli 12 e 13 della legge n.104/92, che fanno espresso riferimento al
progetto globale di vita delle persone con disabilità.
L'articolo 14 della legge di riforma amplia questo percorso personalizzato
sia proiettandolo verso il futuro, sia attraverso strumenti operativi
aggiuntivi quali ad esempio interventi economici mirati. La legge di riforma
fa altresì tesoro della legge 162/99 che ha previsto per le persone con
handicap "di particolare gravità" percorsi personalizzati al fine di
garantire una loro maggiore autonomia sia nella vita in famiglia, sia in
percorsi di vita autonoma da adulti, sia in piccoli gruppi da anziani,
quando verrà meno o l'autonomia propria o il sostegno dei genitori, a causa
della loro scomparsa.
Il "progetto individuale", predisposto a livello istituzionale con la
collaborazione di diversi soggetti pubblici e privati accreditati, secondo
le competenze di ciascuno, è impostato e coordinato dal comune di
appartenenza dell'interessato. Alla luce anche di quanto detto in materia di
carta dei servizi, il"progetto individuale" può intendersi come un contratto
stipulato tra comune e utente, il quale avrà nel primo la controparte in
caso di disservizi. E' questo l'aspetto contrattualistico che si coglie in
più punti della legge che deve essere valorizzato ed ulteriormente
esplicitato, anche dalle associazioni degli utenti e dei consumatori. E' la
formulazione chiara del "progetto individuale" con le indicazioni delle
prestazioni e dei servizi di ciascun ente erogatore, che costituisce la
garanzia vera per la esigibilità dei diritti sociali troppo ampollosamente
enfatizzata nei primi articoli della legge di riforma.
Ogni utente con disabilità che voglia avere la certezza di diritti esigibili
deve contrattare col comune, per quanto possibile anche nei minimi dettagli,
le modalità di realizzazione del progetto individuale. Solo in presenza di
un progetto ben articolato sottoscritto dal comune, che si fa garante anche
delle altre parti firmatarie, l'utente con disabilità può vantare dei
diritti alle prestazioni previste e, in forma specifica di quanto promesso o
il risarcimento dei danni.
AVREI BISOGNO DI DUE INFORMAZIONI IMPORTANTI, PER FAVORE,PER QUANTO
RIGUARDA LA LEGISLAZIONE SCOLASTICA IN MERITO AI DIRITTI E DOVERI DELLE
INSEGNANTI DI SOSTEGNO.
DUE DOMANDE IMPORTANTI PER FAVORE. NELLA MIA SCUOLA LA VICARIA HA UN FORTE
POTERE DECISIONALE, SPECIALMENTE PER QUANTO RIGUARDA I PERMESSI BREVI E LE
RICHIESTE PER POTER EFFETTUARE SALTUARIAMENTE CAMBI DI ORARIO.
EBBENE, IO SONO UN'INSEGNANTE DI SOSTEGNO PSICOFISICO IN UNA SCUOLA PRIMARIA
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.
DAL MOMENTO CHE HO AVUTO DEI PROBLEMI FISICI E DEVO EFFETTUARE UNA SERIE DI
CONTROLLI E SONO ISCRITTA ALL'UNIVERSITA', QUANDO HO NECESSITA' DI FARE UN
CAMBIO LE MIE COLLEGHE PER EVITARE DI PRENDERE IL GIORNO (COSA CHE SE PRENDI
PER MALATTIA TI RINFACCIA ALL'ENNESIMA POTENZA) MI AIUTANO SEMPRE
CAMBIANDOLO SENZA PROBLEMI MA LA VICARIA NON è MAI D'ACCORDO.
QUESTA PERSONA VUOLE CHE AL POSTO DI CAMBI DI ORARIO IO PRENDA PERMESSI
BREVI IN MODO CHE LEI MI POSSA UTILIZZARE SUCCESSIVAMENTE COME SUPPLENTE...
QUESTO PERCHE'HA IMPOSTO ALLE ASSISTENTI AMMINISTRATIVE CHE NEL CASO IN CUI
UNA DOCENTE SI ASSENTI PER MENO DI 5 GIORNI DI COPRIRE I BUCHI CON LE
COMPRESENZE.
INOLTRE SIN DALL'INIZIO DELL'ANNO HA FATTO LA GUERRA A TUTTE LE INSEGNANTI
DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA PERCHE' NON VUOLE CHE STIANO NELL'ORARIO DI MENSA E
NEL DOPO MENSA.
SECONDO LEI è TEMPO SPRECATO...
E CI METTE CONTRO ANCHE LA PRESIDE.
ESISTE UNA LEGGE CHE MI VIETI DI STARE A MENSA E NELLA RICREAZIONE?
NON E' IMPORTANTE ANCHE FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DEL BAMBINO CON IL RESTO
DELLA CLASSE, SPECIE SE HA DIFFICOLTA' COMPORTAMENTALI?
I diritti ed i doveri degli insegnanti per il sostegno
sono gli stessi degli altri docenti, ai quali sono parificati in tutto.
Quanto alla mensa, mi risulta che l'assistenza spetti o ai collaboratori
scolastici o agli assistenti per l'autonomia. Pertanto non dovrebbe
rientrare fra i doveri dei docenti per il sostegno l'assistenza alla mensa.
Comunque si sinceri meglio parlando col Suo sindacato per verificare se, per
caso, il CCNL decentrato preveda diversamente.
Sono docente di ruolo con padre affetto da patologia neoplastica (
richiesto handicap) , vorrei cortesemente sapere quali sono i permessi e
congedi che spettano per assistenza continuativa.
Con legge 80/2006 (art. 6) il legislatore, accogliendo
la richiesta della Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato
in Oncologia (FAVO Onlus – www.favo.it), ha disposto un iter di accertamento
accelerato dell’invalidità civile e dell’handicap, a carico della
Commissione medica della Asl, in caso di malattia oncologica. La visita di
accertamento deve effettuarsi entro 15 giorni dalla data della domanda.
Gli “esiti dell’accertamento” sono immediatamente produttivi dei benefici
che da essi conseguono.
Nel caso di soggetto non lavoratore o con attività lavorativa produttiva di
un reddito inferiore ai limiti stabiliti per il diritto alle provvidenze di
invalidità civile, può sostanziarsi, nella prima fase della malattia, il
diritto ad una prestazione economica di invalidità civile.
Le tabelle ministeriali di valutazione prevedono tre percentuali di
invalidità per patologia oncologica:
- 11% con prognosi favorevole e modesta compromissione funzionale
- 70% con prognosi favorevole ma grave compromissione funzionale
- 100% prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione
chirurgica.
Le Commissioni mediche basano la loro valutazione sul dato
epidemiologico/statistico della neoplasia specifica. Nella prima fase della
malattia può essere riconosciuto il 100% di invalidità civile, in
particolare per tutto il periodo di trattamento chemioterapico e/o
radioterapico. In altri casi vi può essere un riconoscimento del requisito
sanitario pari ad almeno il 74%
Recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno stabilito il diritto per le
persone malate di cancro e che seguono un trattamento chemioterapico o
radioterapico particolarmente debilitante, di ottenere l’indennità di
accompagnamento anche se per un breve periodo. Infatti, la Suprema Corte
aveva sostenuto che “nessuna norma vieta il riconoscimento del diritto
all’indennità di accompagnamento anche per periodi molto brevi”.
Si noti che il diritto all’indennità di accompagnamento non discende
automaticamente dall’effettuazione di trattamenti antineoplastici, ma deriva
dalla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge ovvero l’impossibilità
di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità
di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita.
Nel caso di malati terminali, si ricordano le sentenze di Cassazione n.
7119/2003 e n. 9583/2002 che sostengono quanto a fronte di un evento letale
certus an, ma incertus quando “non appare razionale e rispondente alle
finalità della legge negare la necessità di un’assistenza continua per il
fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a
causa delle patologie invalidanti”.
Con la certificazione di grave handicap rilasciata, con la procedura
accelerata, dalla Commissione Asl, il lavoratore o la lavoratrice, possono
chiedere di usufruire delle particolari agevolazioni lavorative previste
dalla legge 104/92 . Si tratta di 3 giorni retribuiti al mese di permesso
oppure di 2 ore retribuite al giorno per tutti i giorni lavorativi del mese.
Le due ore di permesso per ogni giorno lavorativo permettono ad esempio di
articolare l’orario di lavoro in modo più consono al lavoratore, e si
aggiungono normalmente, ai ROL (riduzione orario di lavoro) previsti dal
CCNL. Tali permessi come noto, oltre ad essere retribuiti, hanno una
copertura contributiva figurativa utile ai fini pensionistici.
Congedo biennale non retribuito per i familiari
Una norma del 2000 ha istituito un congedo biennale non retribuito per gravi
e documentati motivi familiari.
Tale congedo non è, appunto, retribuito e non è nemmeno coperto da
contribuzione figurativa. Il lavoratore che ne usufruisce ha però la
garanzia della conservazione del posto di lavoro.
Possono usufruire di questo congedo i lavoratori che hanno situazioni
familiari che necessitano la presenza del lavoratore, ad esempio, a causa di
particolari patologie, come appunto quelle di natura neoplastica.
Il congedo può essere fruito anche in modo frazionato e non continuo,
comunque per un massimo di 24 mesi nell’arco della vita lavorativa. Il
lavoratore che ne usufruisce può inoltre ricorrere al versamento della
contribuzione volontaria o al riscatto del periodo non coperto da
contribuzione.
La legislazione infine prevede un permesso annuale di tre giorni retribuiti
in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il
2° grado o del convivente. Questo ultimo permesso si aggiunge ai permessi
previsti con legge 104/92 e naturalmente ad eventuali altri permessi già
previsti dai singoli CCNL.
Altre agevolazioni: contrassegno per i parcheggi per disabili
Il Comune di residenza riconosce al malato di cancro in terapia, il diritto
ad ottenere il contrassegno di libera circolazione e sosta in quanto
“persona con invalidità temporanea”.
Alla domanda va allegata la certificazione medica rilasciata dalla Asl che
comprovi l’effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta del
richiedente.
La domanda va presentata in carta semplice al Comune di residenza allegando
la documentazione medica che deve contenere l’indicazione del presumibile
periodo di durata dell’invalidità.
L’autorizzazione viene rilasciata per un tempo determinato. Il contrassegno,
che prescinde dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di
un automobile, deve essere esposto in modo ben visibile.
Esenzione dal pagamento dei farmaci e per tutte le prestazioni sanitarie
collegate alla patologia, per la prevenzione dagli ulteriori aggravamenti e
per la riabilitazione.
L’esenzione dal ticket per patologia viene riconosciute alle persone affette
da particolari malattie elencate nel DM 329/99, modificato con DM 296/01,
sulle malattie croniche ed invalidanti.
Per ogni patologia sono previste specifiche esenzioni dalla partecipazione
al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dagli stessi
decreti ministeriali. Si tratta normalmente delle prestazioni che sono
considerate appropriate ai fini del relativo monitoraggio e della
prevenzione da ulteriori aggravamenti . Per ottenere l’esenzione per
patologia oncologica (cod. 048) è necessario presentare alla ASL
territorialmente competente la relativa domanda munita di documentazione
medica attestante la malattia.
Un riconoscimento di invalidità civile pari al 100% dà diritto all’esenzione
totale, cioè per tutte le prestazioni sanitarie, anche quelle non collegate
alla patologia.
La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi lavorativi
è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con
connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992).
La norma originaria e principale in materia di permessi lavorativi
retribuiti è la Legge quadro sull'handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104)
che all'articolo 33 prevede agevolazioni lavorative per i familiari che
assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità.
Principalmente ad occuparsi dei permessi lavorativi previsti dall'articolo
33 sono stati gli enti previdenziali (INPS e INPDAP, solo per citare i
principali) emanando circolari ora applicative ora esplicative. Non sempre
le indicazioni fornite dai diversi enti sono fra loro omogenee. È quindi
innanzitutto necessario riferirsi sempre alle indicazioni fornite dall'ente
di riferimento. Nella sostanza, un assicurato INPS non può far valere le
disposizioni previste dall'INPDAP o da un altro ente previdenziale e
viceversa. Al tempo stesso, per fare un esempio, il responsabile del
personale di un ente pubblico non può applicare le disposizioni impartite
dall'INPS (settore privato), ma deve rifarsi esclusivamente alle istruzioni
del proprio ente previdenziale. Ad occuparsi di queste materie sono
intervenuti, in alcuni casi, anche il Consiglio di Stato e alcuni Ministeri
(Welfare, Funzione Pubblica, Tesoro) con pareri, circolari e indicazioni di
servizio. Su alcuni aspetti, poi, si sono pronunciati i singoli Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro.
Per i dipendenti pubblici.
il dipendente interessato deve produrre all'Ufficio di appartenenza:
- comunicazione dei giorni di assenza o delle ore di permesso:
- certificazione ASL dalla quale risulti che il familiare assistito si trovi
in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, 3° comma, della L.
104/92
Tra pochi giorni l'alunna che sto seguendo (una ginnasiale di quindici
anni), dovrà sostenere il recupero del debito in inglese.
Nell'ambito della formulazione del giudizio/valutazione relativa all'esito
della prova in questione, chi ha voce in capitolo? Il solo insegnante
curriculare o anche quello di sostegno, e se si in che modo?
La stessa alunna avrebbe intenzione, l'anno prossimo, di trasferirsi in un
liceo artistico. In caso di altri debiti conseguiti quest'anno come ci si
dovrebbe regolare? Dovrebbe recuperarli a settembre e, in base all'esito,
iscriversi al terzo o al secondo anno della nuova scuola?
La valutazione nelle singole discipline è di
competenza dei docenti delle medesime. Il docente per il sostegno aiuta il
collega a trovare i criteri di interrogazione e di valutazione; ma la
valutazione del docente della singola disciplina.
Quanto all'iscrizione in costanza di debiti, ritengo che all'atto
dell'iscrizione la famiglia iscrive alla classe successiva, nella previsione
che i debiti siano saldati entro Metà Settembre. Se poi ciò non dovesse
avvenire, l'alunno ripete la stessa classe nel proprio o nell'istituto cui
si è iscritto.
Sono un insegnante di sostegno dell'area umanistica di un liceo classico.
Vorrei sapere se può essere imposto dal dirigente l'intervento didattico
anche nell'orario di ed.fisica per una ragazza spastica su carrozzina.
Premesso che per l'allieva sono previste solo 9 ore di sostegno, il
Consiglio di Classe aveva precedentemente approvato l'orario che dava
priorità alle materie umanistiche. La docente di Ed. fisica ha richiesto
successivamente la modifica dell'orario. Chi deve intervenire per una
specifica attività motoria?
In via di principio, una volta fissata ll'area di
prevalente interesse per l'alunno, lo stesso docente nominato può
intervenire in altre aree, se il GLH operativo lo concorda; tanto più che il
docente specializzato deve essere fondamentalmente di sostegno anche ai
colleghi, a ciascuno dei quali rimane l'obbligo di svolgere ilpercorso
didattico della propria disciplina. Se però il cambiamento è stato
determinato dalla necessità di non far svolgere ginnastica all'alunno o di
seguirlo durante l'ora di ginnastica, allora il GLH operativo dovrebbe
chiedersi se, durante l'ora di ginnastica non sia più utile la presenza di
un assistente all0'autonomia e quindi proporre la conseguente richiesta al
Dirigente scolastico.