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DROGA La riforma del governo. La cannabis come l'eroina e la cocaina: chi la detiene per uso ''non esclusivamente individuale'' rischia da 6 a 20 anni. Le novità sul fronte penale E’ IN DUE lunghissime tabelle e in due comma “bis” gran parte della ratio della riforma della legge sulla droga (Testo unico 309/90) approvata oggi dal consiglio dei ministri e che comincia ora un cammino non facile in Parlamento. Le due tabelle sono quelle che accorpano (aggiungendone moltissime di nuove) le sostanze oggi contenute in 4 tabelle e che le dividono con nuovi criteri: nella tabella 1 vanno tutte le droghe più conosciute – eroina, cocaina, cannabis, ecstasy e le varie “nuove droghe”; nella tabella 2 c’è un lunghissimo elenco di medicinali di corrente uso terapeutico come analgesici, barbiturici ecc. e che possono indurre dipendenza fisica. I comma sono l’1 bis e il 5 bis dell’articolo 73, quello che di tutta la legge contiene le sanzioni penali più pesanti.
Le tabelle sono importanti perché sono il riferimento di
tutta la legge, una sorta di spartiacque. Esse non solo elencano le
sostanze, ma indicano anche il principio attivo di ognuna: di fatto, la
soglia oltre la quale la droga che una persona detiene può essere
finalizzata allo spaccio e non solo all’uso personale. La grande novità,
del resto più volte annunciata, è che la tabella 1 includerà – in caso
di approvazione del ddl – non solo l’eroina, la cocaina e le droghe
sintetiche (ecstasy e simili), ma anche la cannabis e i suoi derivati (hascish,
marijuana). Il principio attivo per queste sostanze più comuni sarebbe
il seguente: cannabinoidi 250 milligrammi (mg), eroina 200 mg, cocaina
500 mg, Ecstasy e simili (Mdma, Mdea, Mda) 300-400 mg. Il comma 1 dell’articolo 73 afferma che chiunque “coltiva, produce… mette in vendita… trasporta… sostanze stupefacenti di cui alla tabella 1 è punito con la reclusione da 6 a 20 anni e con la multa da 26.000 euro a 260.000 euro”. Essendo state accorpate le sostanze in un’unica tabella ed essendo caduta la vecchia distinzione tra droghe “leggere” (che prevedevano condanne da 2 a 6 anni) e droghe “pesanti” (da 8 a 20 anni), il governo individua quindi un’unica fascia di condanne livellandola verso l’alto.
Le stesse condanne, dice il comma 1 bis dell’art. 73, si
applicheranno anche a chi acquista o detiene sostanze “che risultano in
quantità superiore a quella indicata nella tabella 1” o che “per
modalità di presentazione, con riguardo al peso lordo complessivo, al
confezionamento o ad altre circostanze dell’azione, appaiono
destinate a terzi o comunque ad un uso non esclusivamente individuale”.
E’ qui che si può rintracciare il riferimento – più volte fatto in
questi due anni di anticipazioni e annunci – a una nuova “dose media
giornaliera” o a una “dose massima consentita” oltre la quale si passa
al penale. In realtà il testo del governo, al di là dell’aver stabilito
nuovi livelli per il principio attivo, lascia ancora al giudizio delle
forze dell’ordine e del magistrato lo stabilire se si dovrà incorrere
nelle pesanti pene detentive.
Fonte: Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, 2002
Fonte: Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, 2002 La riforma del governo. I tossicodipendenti condannati potranno sostituire il carcere con ''lavori di pubblica utilità''. Anche in comunità terapeutica SE UNO dei cambiamenti annunciati dal governo alla legge sulla droga era l’affermazione della “pari dignità” tra le strutture di recupero pubbliche (Sert) e quelle private, il testo approvato oggi dal consiglio dei ministri mantiene la promessa già dal “famoso” articolo 73, dedicato alle sanzioni penali. Il comma 5 bis introduce infatti la possibilità che il tossicodipendente o il semplice assuntore di sostanze possano commutare la condanna detentiva ricevuta con un periodo di impegno di pari durata nel “lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 della legge 274 del 28 agosto 2000”. Il giudice può decidere in tal senso su richiesta del soggetto condannato e sentito il pubblico ministero, e solo nelle circostanze in cui non deve concedere la sospensione condizionale della pena. L’ulteriore novità di questo comma è che il lavoro di pubblica utilità “può essere disposto anche nelle strutture private iscritte all’albo di cui all’articolo 116”. Alle comunità terapeutiche viene insomma permesso di accogliere soggetti tossicodipendenti condannati. La cosa già avviene sia come misura alternativa al carcere in presenza di sospensione della pena, ed anche per soggetti inviati alle comunità in regime di arresti domiciliari. Ma sempre con la precisa finalità di intraprendere un programma terapeutico di recupero. Il testo del governo, invece, sembra potenzialmente allargare in modo molto rilevante questa possibilità di accoglienza, ma con la finalità primaria di far svolgere ai soggetti lavori di “pubblica utilità”.
* di cui 1.872
femmine Fonte: Elaborazione RS su dati Ministero dell'Interno (Direzione Centrale della Documentazione)
Fonte: Rapporto Antigone 2001, su dati DAP La riforma del governo. Come cambiano le comunità terapeutiche: pari dignità con i Sert e possibilità di dare metadone, ma solo ''a scalare'' L’ARTICOLO 116 del ddl governativo di riforma della legge sulla droga, è lo stesso che anche nel vecchio testo stabilisce i modi in cui le Regioni istituiscono l’albo delle “strutture private” (sparisce la dizione di “enti ausiliari”). Già nel precedente articolo 114 si afferma che queste strutture possono vedersi assegnare dagli enti locali i compiti di assistenza alle persone con problemi di tossicodipendenza: nella legge vigente, gli enti locali possono affidare questo ruolo solo alle Asl. Nell’articolo 116 c’è un requisito in più richiesto alle strutture private per essere iscritte all’Albo: è la “presenza di un’équipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza”. Ma è nella definizione del programma terapeutico, all’articolo 122, che sta la grande novità per le strutture terapeutiche. Innanzitutto (articolo 1) queste avranno le stesse facoltà del Sert nel definire il programma in questione. E come per i Sert, il programma stesso potrà prevedere, anche in comunità, l’adozione di “metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati”. Inoltre (articolo 2 bis), stabilisce che “le terapie a base di medicin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||