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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

DROGA

La riforma del governo. La cannabis come l'eroina e la cocaina: chi la detiene per uso ''non esclusivamente individuale'' rischia da 6 a 20 anni. Le novità sul fronte penale

E’ IN DUE lunghissime tabelle e in due comma “bis” gran parte della ratio della riforma della legge sulla droga (Testo unico 309/90) approvata oggi dal consiglio dei ministri e che comincia ora un cammino non facile in Parlamento.

Le due tabelle sono quelle che accorpano (aggiungendone moltissime di nuove) le sostanze oggi contenute in 4 tabelle e che le dividono con nuovi criteri: nella tabella 1 vanno tutte le droghe più conosciute – eroina, cocaina, cannabis, ecstasy e le varie “nuove droghe”; nella tabella 2 c’è un lunghissimo elenco di medicinali di corrente uso terapeutico come analgesici, barbiturici ecc. e che possono indurre dipendenza fisica.

I comma sono l’1 bis e il 5 bis dell’articolo 73, quello che di tutta la legge contiene le sanzioni penali più pesanti.

Le tabelle sono importanti perché sono il riferimento di tutta la legge, una sorta di spartiacque. Esse non solo elencano le sostanze, ma indicano anche il principio attivo di ognuna: di fatto, la soglia oltre la quale la droga che una persona detiene può essere finalizzata allo spaccio e non solo all’uso personale. La grande novità, del resto più volte annunciata, è che la tabella 1 includerà – in caso di approvazione del ddl – non solo l’eroina, la cocaina e le droghe sintetiche (ecstasy e simili), ma anche la cannabis e i suoi derivati (hascish, marijuana). Il principio attivo per queste sostanze più comuni sarebbe il seguente: cannabinoidi 250 milligrammi (mg), eroina 200 mg, cocaina 500 mg, Ecstasy e simili (Mdma, Mdea, Mda) 300-400 mg.
Prima di esaminare l’articolo 73, va sottolineato che l’articolo 72 (“Attività illecite”) torna di fatto alla stesura della legge prima del referendum del ’93, ristabilendo che “sono vietati l’uso e qualunque impiego di sostanze stupefacenti…”. La differenza è che il vecchio testo parlava di “uso personale”. Reintrodotta questa importante affermazione di principio si passa dunque alle condotte che hanno rilevanza penale.

Il comma 1 dell’articolo 73 afferma che chiunque “coltiva, produce… mette in vendita… trasporta… sostanze stupefacenti di cui alla tabella 1 è punito con la reclusione da 6 a 20 anni e con la multa da 26.000 euro a 260.000 euro”. Essendo state accorpate le sostanze in un’unica tabella ed essendo caduta la vecchia distinzione tra droghe “leggere” (che prevedevano condanne da 2 a 6 anni) e droghe “pesanti” (da 8 a 20 anni), il governo individua quindi un’unica fascia di condanne livellandola verso l’alto.

Le stesse condanne, dice il comma 1 bis dell’art. 73, si applicheranno anche a chi acquista o detiene sostanze “che risultano in quantità superiore a quella indicata nella tabella 1” o che “per modalità di presentazione, con riguardo al peso lordo complessivo, al confezionamento o ad altre circostanze dell’azione, appaiono destinate a terzi o comunque ad un uso non esclusivamente individuale”. E’ qui che si può rintracciare il riferimento – più volte fatto in questi due anni di anticipazioni e annunci – a una nuova “dose media giornaliera” o a una “dose massima consentita” oltre la quale si passa al penale. In realtà il testo del governo, al di là dell’aver stabilito nuovi livelli per il principio attivo, lascia ancora al giudizio delle forze dell’ordine e del magistrato lo stabilire se si dovrà incorrere nelle pesanti pene detentive.
Sempre riguardo questa parte, un’ulteriore novità nel ddl riguarda il comma 2 bis dello stesso articolo 73, il quale dispone condanne da 6 a 22 anni anche per la “illecita produzione e commercializzazione di sostanze chimiche di base (…) utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze” elencate nelle 2 tabelle. Una disposizione che evidentemente intende colpire con severità chi fabbrica le nuove droghe sintetiche, operazione notoriamente possibile con mezzi artigianali e che viene praticata soprattutto nei paesi del nord Europa e in qualche caso anche in Italia.

Diffusione dell'uso di droghe: analisi comparativa
Indagine Espad su 20.000 studenti italiani tra i 15-19 anni

 

1999

2000

2001

2002

v.%

v.%

v.%

v.%

Fumato sigarette almeno una sigaretta al giorno negli ultimi 30 giorni

30

28

28

27

Consumo di alcolici negli ultimi 12 mesi

79

82

79

83

Ubriacato negli ultimi 12 mesi

39

41

42

41

Ha usato cannabis negli ultimi 12 mesi

27

25

27

27

Fonte: Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, 2002  

Uso nella vita delle diverse sostanze
 Indagine Espad su 20.000 studenti italiani tra i 15-19 anni

Uso nella vita

1999

2000

2001

2002

v.%

v.%

v.%

v.%

Alcolici

86,5

89,4

87,4

89,0

Tabacco

70,4

67,9

67,8

68,1

 

Ubriacarsi

52,7

55,0

55,2

54,6

Cannabinoidi

33,3

30,9

32,7

33,5

Alcool e cannabinoidi

32,0

30,9

22,1

21,6

Sedativi e tranquillanti

7,4

7,5

6,5

6,0

Inalanti

6,4

6,1

5,1

6,6

 

Cocaina

4,8

4,2

4,1

5,1

Alcool insieme a pasticche

3,9

2,5

2,0

2,4

 

Lsd

3,4

2,7

2,2

2,3

Amfetamine

3,1

1,5

2,0

2,0

Ecstasy

3,1

3,1

2,6

2,7

Eroina fumata

3,1

4,2

2,0

3,8

Funghi allucinogeni

1,6

1,4

1,4

2,1

 

Eroina assunta in via  diversa dal fumo

0,8

0,8

0,9

0,7

Steroidi e anabolizzanti

0,7

1,1

0,6

0,7

Crack

0,7

0,9

0,6

1,4

Droghe iniettate

0,2

0,3

0,4

0,5

Fonte: Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, 2002  

La riforma del governo. I tossicodipendenti condannati potranno sostituire il carcere con ''lavori di pubblica utilità''. Anche in comunità terapeutica

SE UNO dei cambiamenti annunciati dal governo alla legge sulla droga era l’affermazione della “pari dignità” tra le strutture di recupero pubbliche (Sert) e quelle private, il testo approvato oggi dal consiglio dei ministri mantiene la promessa già dal “famoso” articolo 73, dedicato alle sanzioni penali. Il comma 5 bis introduce infatti la possibilità che il tossicodipendente o il semplice assuntore di sostanze possano commutare la condanna detentiva ricevuta con un periodo di impegno di pari durata nel “lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 della legge 274 del 28 agosto 2000”. Il giudice può decidere in tal senso su richiesta del soggetto condannato e sentito il pubblico ministero, e solo nelle circostanze in cui non deve concedere la sospensione condizionale della pena.

L’ulteriore novità di questo comma è che il lavoro di pubblica utilità “può essere disposto anche nelle strutture private iscritte all’albo di cui all’articolo 116”. Alle comunità terapeutiche viene insomma permesso di accogliere soggetti tossicodipendenti condannati. La cosa già avviene sia come misura alternativa al carcere in presenza di sospensione della pena, ed anche per soggetti inviati alle comunità in regime di arresti domiciliari. Ma sempre con la precisa finalità di intraprendere un programma terapeutico di recupero. Il testo del governo, invece, sembra potenzialmente allargare in modo molto rilevante questa possibilità di accoglienza, ma con la finalità primaria di far svolgere ai soggetti lavori di “pubblica utilità”.

Strutture socio riabilitative e soggetti in trattamento 
Distribuzione regionale anno 2000

Regioni

Strutture residenziali

Semi residenziali e ambulatoriali

 

Strutture presenti

Soggetti in trattamento

Strutture presenti

Soggetti in trattamento

Piemonte

68

1.277

23

311

Valle D'Aosta

2

15

2

8

Lombardia

158

2.057

90

955

Trentino A. A.

15

240

3

79

Veneto

101

1.027

57

362

Friuli V. Giulia

11

80

18

111

Liguria

21

377

13

108

Emilia R.

91

2.289

45

419

Toscana

68

1.042

38

440

Umbria

35

441

4

122

Marche

43

575

29

236

Lazio

39

671

31

1.665

Abruzzo

23

221

16

156

Molise

4

51

2

23

Campania

23

439

24

389

Puglia

55

820

42

300

Basilicata

8

88

5

66

Calabria

31

369

15

84

Sicilia

35

392

16

200

Sardegna

20

392

14

178

Italia

849

12.855*

486**

6.204***

* di cui 1.872 femmine
** di cui 248 ambulatoriali e 238 semi residenziali
*** 2.064  (di cui 327 femmine) in trattamento presso strutture semi residenziali e 4.140 (di cui 839 femmine) presso strutture ambulatoriali 

Fonte:  Elaborazione RS su dati Ministero dell'Interno (Direzione Centrale della Documentazione)

Detenuti tossicodipendenti, 
alcool-dipendenti e in trattamento metadonico al 31/12/2000 -
Dato disaggregato a livello regionale

Regione

Presenti

Detenuti Tossicod.

Detenuti in tratt. metadonico

Detenuti
alcold.

 

 

n.

% sui presenti

n.

% sui tossicod.

n.

% sui presenti

Abruzzo

1.650

507

30,73

21

4,14

44

2,67

Basilicata

597

118

19,77

0

0,00

0

0,00

Calabria

2.167

224

10,34

6

2,68

17

0,78

Campania

6.513

1.625

24,95

39

2,40

46

0,71

Emilia R.

3.327

1.016

30,54

78

7,68

83

2,49

Friuli V.G.

743

186

25,03

44

23,66

14

1,88

Lazio

5.185

1.688

32,56

119

7,05

39

0,75

Liguria

1.584

777

49,05

65

8,37

37

2,34

Lombardia

7.199

1.866

25,92

302

16,18

57

0,79

Marche

816

189

23,16

12

6,35

4

0,49

Molise

361

67

18,56

6

8,96

6

1,66

Piemonte

4.249

1.428

33,61

87

6,09

64

1,51

Puglia

3.362

1.016

30,22

29

2,85

29

0,86

Sardegna

1.403

533

37,99

211

39,59

30

2,14

Sicilia

5.899

1.108

18,78

48

4,33

33

0,56

Toscana

3.940

744

18,88

120

16,13

62

1,57

Trentino

361

125

34,63

28

22,40

20

5,54

Umbria

990

249

25,15

17

6,83

8

0,81

Valle D'A.

242

85

35,12

1

1,18

3

1,24

Veneto

2.442

889

36,40

60

6,75

51

2,09

Totale

53.030

14.440

27,23

1.293

8,95

647

1,22

Fonte:  Rapporto Antigone 2001, su dati DAP

La riforma del governo. Come cambiano le comunità terapeutiche: pari dignità con i Sert e possibilità di dare metadone, ma solo ''a scalare''

L’ARTICOLO 116 del ddl governativo di riforma della legge sulla droga, è lo stesso che anche nel vecchio testo stabilisce i modi in cui le Regioni istituiscono l’albo delle “strutture private” (sparisce la dizione di “enti ausiliari”). Già nel precedente articolo 114 si afferma che queste strutture possono vedersi assegnare dagli enti locali i compiti di assistenza alle persone con problemi di tossicodipendenza: nella legge vigente, gli enti locali possono affidare questo ruolo solo alle Asl. Nell’articolo 116 c’è un requisito in più richiesto alle strutture private per essere iscritte all’Albo: è la “presenza di un’équipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza”.

Ma è nella definizione del programma terapeutico, all’articolo 122, che sta la grande novità per le strutture terapeutiche. Innanzitutto (articolo 1) queste avranno le stesse facoltà del Sert nel definire il programma in questione. E come per i Sert, il programma stesso potrà prevedere, anche in comunità, l’adozione di “metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati”.

Inoltre (articolo 2 bis), stabilisce che “le terapie a base di medicin