Proposte di modifica all’art. 35 comma
7 della legge 289/2002
Carlo
Hanau
Il programma di
Governo per l’handicap stilato nel 2000 con l’apporto e il consenso di
tutte le associazioni, formalizzato nella conferenza di Roma, prevede
la costituzione di un’unica commissione per l’accertamento della
disabilità e dell’handicap,
multidisciplinare, che dovrebbe unificare
tutte le ridondanti e costose forme di
accertamento oggi presenti: ai fini della
disabilità, dell’invalidità, della certificazione scolastica,
del riconoscimento della mobilità, dell’esenzione dal ticket. Una sola
commissione multidisciplinare dovrebbe
seguire il disabile fin dal momento della comparsa dei segni
della disabilità.
La composizione della commissione dovrebbe essere variabile,
adeguandosi alle varie fasi della vita, comprendendo in successione:
specialisti del materno-infantile,
dell’apprendimento, dell’inserimento lavorativo e sociale, della terza
e quarta età.
La commissione
avrebbe il compito di accertare la disabilità,
il bisogno di servizi, ausili e interventi economici, di stendere il
piano di assistenza personalizzato e di
accertarne periodicamente la reale esecuzione e i risultati nel
favorire l’integrazione massima del disabile.
La legge 328/2000, in
coerenza con la teoria di “una sola porta di
accesso” ai servizi e alle altre provvidenze tendenti al
superamento dell’handicap, stabilisce una prospettiva nella quale le
indennità, compreso quelle di accompagnamento (all’epoca ancora di
competenza governativa), sarebbero state decise ed erogate all’interno
di un programma personalizzato di assistenza, un piano di assistenza
individualizzato preparato da commissioni
multidisciplinari sotto la responsabilità degli Enti Locali,
che detengono la competenza in tema di assistenza.
Successivamente a tali atti è intervenuta la modifica
costituzionale in senso federalista e un’accentuazione dell’importanza
degli Enti Locali, in particolare del Comune, anche nell’ambito dei
servizi sanitari, con la creazione dei distretti delle AUSL, che
tendenzialmente dovrebbero essere coincidenti con quelli scolastici.
Novità sostanziali
sono state introdotte nelle modalità di certificazione anche dal punto
di vista più tecnico: nel 2002 è stata varata dall’OMS la
classificazione internazionale ICF, ora in fase di sperimentazione
avanzata nel nostro Paese, ed è stata ufficialmente tradotta la
classificazione internazionale delle malattie ICD 10. A queste
classificazioni occorre fare riferimento nel comma 8 dell’art.1
della bozza di DPCM datata 27.2.2003. Inoltre sarebbe opportuno dare
indicazioni sulla rilevazione dei bisogni, che non
coincide con l’accertamento della
disabilità né con la diagnosi funzionale: la fissazione dei
livelli essenziali è un atto politico, che è presupposto alla
rilevazione dei bisogni ed alla compilazione di un piano di intervento
personalizzato; la commissione deve rilevare i bisogni e
conseguentemente predisporre il piano di intervento rispettando i
principi di equità di distribuzione delle risorse e quelli dell’economicità:
l’esperienza di altri, come quella del CTMSP del
Québec, che si è diffusa in molti altri paesi, può essere
un’utile guida (cfr allegato).
In questo quadro
appare necessario che le modifiche dell’accertamento delle
disabilità degli allievi richieste dal
comma 7 dell’art.35 della legge n.289
del 2002 vengano operate in conformità agli
atti ricordati.
La commissione di cui
all’art.35, per i casi in cui la
disabilità è emersa in precedenza
all’ingresso nella scuola, deve essere la naturale evoluzione di
quella già esistente, di cui il Comune è il maggior attore. La
commissione deve comunque comprendere fra i
suoi componenti il rappresentante del Comune, Ente preposto
costituzionalmente all’assistenza ed alla sanità, che spesso
interviene sui problemi del disabile ancor prima che questi si iscriva
alla scuola materna. Oltre tutto il Comune è direttamente responsabile
del trasporto degli alunni a scuola e di una parte
di assistenza personale che viene erogata da personale proprio
o convenzionato. Inoltre molta parte degli interventi abilitativi o
riabilitativi necessita di essere
inquadrata in una strategia che comprende non soltanto le azioni
svolte nella scuola, ma anche quelle nella casa e nella società in
genere, ove la competenza del Comune è prioritaria.
Date le competenze
della Provincia sulle disabilità
specifiche e sul servizio di inserimento
lavorativo occorre prevedere la presenza di un rappresentante di
questo Ente; al proposito si ricorda che l’inserimento lavorativo deve
essere preparato con largo anticipo di anni e che la scuola deve
assumersi tutte le sue responsabilità per il mancato raggiungimento di
questo obiettivo.
L’esperienza
pluriennale dell’équipe multidisciplinare
scolastica rappresenta un valore da conservare in quanto anticipatore
della multidisciplinarietà richiesta per
il futuro. Accanto alle competenze mediche e
tecnico sanitarie, generali e specialistiche (non bisogna
dimenticare che oltre il 90% delle certificazioni riguarda problemi
mentali o plurimi) occorre prevedere l’inserimento di componenti
dotati della competenza psicopedagogia speciale e di quella della
riabilitazione specifica, che devono conoscere gli ausili oggi
disponibili per ridurre l’handicap, al fine di prescriverli e di
favorirne l’uso col massimo di appropriatezza.
Infine non deve
andare disperso il grande potenziale
informativo che l’accertamento della disabilità
implica. Poiché nel nostro Paese la quasi
totalità dei disabili frequenta la scuola (e quelli che non
frequentano dovrebbero essere noti e facilmente raggiungibili per
completare il quadro) la commissione rappresenta una fonte di dati
forniti da esperti, una specie di censimento sulle coorti di nati. Le
posizioni individuali devono essere raccolte, al pari delle cartelle
cliniche ospedaliere, ed elaborate a livello di distretto, regionale e
nazionale. Deve cessare l’assurda situazione attuale, per la quale gli
istituti scolastici si limitano a inviare
al centro soltanto il numero complessivo di disabili, distinti
esclusivamente per tre categorie: non vedenti, non udenti e
psicofisici.
Occorre che
venga attuato ad opera della commissione il
libretto del disabile, così come richiesto dalla legge n.104/1992,
una garanzia di continuità che permetterebbe di arricchire di
conoscenze il patrimonio scientifico esistente sulla
disabilità e sui mezzi di abilitazione.
Segue allegato
ICF di CARLO HANAU
Pubblicato su :L’integrazione
scolastica e sociale, ultimo numero del 2002
ICF Erickson
*****************************
Raffaele Iosa
Commento,
emendamenti alla Bozza di decreto certificazioni
Partendo dagli emendamenti di Salvatore
Nocera, che condivido in
toto, e ho
provato a scrivere ulteriori emendamenti in modo sinottico.
ART. 1
Individuazione dei soggetti in
situazione di handicap
|
1. Sono
destinatari delle attività di sostegno degli
alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva. L’individuazione
dell’alunno come persona in situazione di handicap avviene
sulla base di accertamenti collegiali
disposti dall’Azienda Sanitaria Locale:
2.
Ai fini suddetti i genitori degli alunni interessati, o chi
esercita la potestà parentale,
presentano apposita richiesta alla
Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente con
riferimento alla sede scolastica degli alunni interessati, dandone
notizia alla istituzione scolastica.
3.
I genitori degli alunni possono avanzare richiesta per
la individuazione della situazione di
handicap anche per il tramite del medico di base o dello
specialista nella patologia specifica o allo psicologo, operanti
in regime d convenzione con la Azienda Sanitaria Locale. Della
richiesta suddetta i genitori o chi esercita
la potestà parentale danno notizia
alla scuola di appartenenza degli alunni.
4. Il dirigente
scolastico, in caso di inerzia dei
genitori, può interessare i servizi sociali per la attivazione
degli interventi da parte della Azienda Sanitaria Locale
competente, dandone contestuale comunicazione alla famiglia o agli
esercenti la potestà parentale.
5.
Ai fini degli accertamenti collegiali di cui al comma 1 e delle
conseguenti certificazioni viene
costituita una apposita commissione della quale fanno parte:
1)
un medico, anche non
specializzato, o un pediatra, in relazione all’età degli alunni;
2)
uno specialista della
minorazione;
3)
uno specialista della
riabilitazione;
4)
……..
6.
Gli accertamenti collegiali devono essere
effettuati in tempi utili rispetto all’inizio dell’anno
scolastico e comunque non oltre 30 giorni dalla data di
presentazione della relativa richiesta. (da
definire d concerto con il Ministero della Salute)
7.
All’accertamento collegiale possono
presenziare i genitori o chi esercita la potestà
parentale sugli alunni, con
l’assistenza del medico di fiducia.
8.
La commissione, nei casi in cui accerti l’esistenza di situazioni
di handicap particolarmente gravi, evidenzia nella conseguente
certificazione, unitamente alla tipologia dell’handicap, tali
gravità sulla base di classificazioni
scientifiche comprese in un apposito repertorio.
9.
La commissione, contestualmente alla certificazione della
situazione di handicap, provvede alla redazione della diagnosi
funzionale dell’alunno ai sensi dell’articolo 12, comma 5 della
legge n.104 del 5 febbraio 1992 e
dell’articolo 3 dell’Atto di indirizzo
approvato con D.P.R. 24 febbraio 1994. Con la diagnosi funzionale
sono individuate, oltre alla situazione di handicap, anche le
capacità e le potenzialità educative e formative sviluppabili
nell’integrazione.
|
Emendamenti Iosa in verde
1. Gli alunni che presentano una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva hanno diritto all’integrazione scolastica attraverso
l’impegno comune e integrato della scuola, degli enti locali,
delle Aziende Sanitarie Locali ai sensi
dell’art…. della Legge 328/2000,
attuando “il progetto di vita” con il pieno coinvolgimento della
famiglia. Nelle classi in cui sono inseriti tali alunni
va garantita l’attività di sostegno secondo le esigenze
educative di autorealizzazione,
secondo il contesto complessivo dell’organizzazione della scuola e
il livello di gravità dell’alunno.
L’individuazione
dell’alunno come persona in situazione di handicap avviene
sulla base di accertamenti collegiali
disposti dall’Azienda Sanitaria Locale
2.
Ai fini suddetti i genitori degli alunni interessati, o chi
esercita la potestà parentale,
presentano apposita richiesta alla
Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente con
riferimento alla sede scolastica degli alunni interessati,
anche per il tramite del medico di base
o dello specialista nella patologia specifica o allo psicologo,
operanti in regime d convenzione con la Azienda Sanitaria Locale,
dandone notizia alla istituzione scolastica.
sopprimere
4. Il dirigente
scolastico, in caso di inerzia dei
genitori, e in presenza di elementi
fisici, relazionali, cognitivi di particolare complessità per la
frequenza scolastica, interessa i servizi sociali
per la attivazione degli interventi da parte della Azienda
Sanitaria Locale competente, dandone contestuale comunicazione
alla famiglia o agli esercenti la potestà
parentale.
4. da un esperto di psicopedagogia
Emendamenti Nocera:
Nell’art 1 comma 8, dopo le parole “
sulla base di”, sopprimere il resto
della frase e sostituire con:
“ degli ICD10 e degli ICF
dell’Organizzazione mondiale della sanità.”,
specificando l’eventuale gravità in
relazione all’integrazione scolastica
Sopprimere
“oltre alla situazione di handicap, anche…”
|
Art.
2
Attivazione delle forme di
sostegno
|
1.
L’istituzione scolastica provvede, sulla base della certificazione
e della diagnosi funzionale conseguenti agli accertamenti di cui
all’articolo 1, all’individuazione del numero delle ore
di sostegno e all’attivazione degli
adempimenti finalizzati all’assegnazione dello stesso.
2.
Dopo un primo periodo di inserimento
scolastico dell’alunno, la commissione di cui all’articolo 1, i
docenti curricolari e gli insegnanti
specializzati della scuola, con la collaborazione dei genitori o
degli esercenti la potestà parentale,
procedono, ai sensi dell’articolo 12, comma 5 della legge n.104/1992
e dell’articolo 4 del D.P.R. 24 febbraio 1994, alla elaborazione
del profilo dinamico funzionale dell’alunno.
3.
Per quanto concerne la predisposizione del Piano Educativo
Individualizzato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo
12 della citata legge n.104/1992 e
all’articolo 5 del D.P.R. 24 febbraio 1994.
4.
Gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie Regionali
adottano accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di
rispettiva competenza ed alla
organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi
realizzati e dell’influenza esercitata dall’ambiente scolastico
sull’alunno in situazione di handicap.
|
1. L’istituzione scolastica
e l’ente locale titolare di responsabilità ai sensi della
Legge 328/2000, in relazione agli accordi di programma
L. 104/94 e ai piani di zona
L. 328/2000, provvedono, sulla
base della certificazione, della diagnosi funzionale conseguenti
agli accertamenti di cui all’articolo 1, all’individuazione
contestuale del numero delle ore di sostegno, dell’eventuale
presenza di ulteriori assistenti educativi, delle necessità di
assistenza di base, e all’attivazione degli adempimenti
finalizzati alle diverse assegnazioni di personale.
Aggiungere “e
degli altri operatori assistenziali,
educativi e sociali coinvolti”
4.
Gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie Regionali
adottano accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di
rispettiva competenza,
all’integrazione e alla concertazione degli interventi ai sensi
della L. 328/2000,
ed alla organizzazione di sistematiche verifiche in ordine
agli interventi realizzati e dell’influenza esercitata
dall’ambiente scolastico sull’alunno in situazione di handicap.
|
Emendamenti Nocera all’art. 2
Tutto l’articolo 2 va
soggetto a profonda modifica. Infatti
esso si fonda sugli art 3,4,5 del dpr del
24/2/94,che sono ormai in contrasto con il DL n. 255/01,
convertito dalla L.n. 333/01, per quanto
riguarda la tempistica della formulazione del Profilo dinamico
funzionale del Piano educativo individualizzato.
Infatti, mentre il
dpr prevede tali atti, dopo almeno un mese
e mezzo dall’inizio delle lezioni,il DL e
la Legge di conversione citati prevedono che i progetti
personalizzati per la richiesta delle deroghe e la formazione delle
classi debbano pervenire al Direttore scolastico regionale entro e non
oltre il 31 Luglio dell’anno precedente.Pertanto
è tutta la tempistica che va anticipata.
Inoltre
il comma 1 dello stesso art 2 prevede che
l’istituzione scolastica determina da sola le ore di sostegno. Sarebbe
molto più coerente col sistema dell’art 12 comma 5
L.n. 104/92 che
fosse il Gruppo di lavoro ,composto dagli operatori scolastici e
sociosanitari di territorio, unitamente alla famiglia, a concordare ,
in sede di formulazione del PEI,non solo le ore di sostegno, ma anche
le eventuali ore di assistenza educativa per l’autonomia e la
comunicazione, fornita dagli Enti locali, di cui all’art 13 comma 3 ç.
N. 104/92.Infatti
in quella sede potrebbe anche evidenziarsi l’opportunità di un minor
numero di ore di sostegno e di un certo numero di ore di
assistenza educativa.
In particolare,
mentre i primi tre commi vanno riscritti, all’inizio del comma 4
, vanno premesse le parole “Gli Enti locali,”.
Infatti la logica dei rapporti bilaterali
fra amministrazione scolastica ed ASL è anteriore alla logica
interistituzionale plurilaterale , che vede l’Ente locale Comune
intervenire con ruoli propositivi degli accordi di programma di cui
all’art 13 comma 1 lett,. “a”
L.n. 104/92,
resi più evidenti dall’art 14 della L.n.
328/00 e rafforzati dall’art 118 Cost,
come modificato dalla L. Cost. n. 3/01.
Salvatore
Nocera
Art.
3
Situazioni di
handicap particolarmente gravi ed autorizzazione al funzionamento di
posti di sostegno in deroga
|
1.
L’autorizzazione dell’attivazione di posti di
sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma
dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n.289
è disposta, dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale, sulla base della certificazione di cui all’articolo 1.
2.
La situazione di particolare gravità degli alunni affetti dalla
sindrome di Down, di cui all’articolo 24,
comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289,è
dichiarata a norma dello stesso comma 3, dalle competenti
commissioni mediche o dai rispettivi medici di base, dietro
presentazione della richiesta corredata del
cariotipo, con esenzione da successive verifiche e
controlli.
3.
Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale autorizza
l’istituzione di posti di sostegno in deroga, assicurando
comunque ogni garanzia per gli alunni
in situazioni di handicap di cui all’articolo 3 della legge n.104/1992.
4.
I dirigenti scolastici organizzano il servizio scolastico con
l’obiettivo di definire in maniera corrispondente al reale
fabbisogno le risorse di personale e di utilizzare le medesime
risorse secondo la destinazione propria.
|
1.
L’autorizzazione dell’attivazione di posti di sostegno in deroga
al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell’articolo 35, comma 7
della legge 27 dicembre 2002, n.289 è
disposta, dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale,
sulla base della certificazione di cui all’articolo 1,
nonché delle diagnosi funzionali, dei
PDF e dei PEI, tenendo conto dei contesti di complessità di ogni
istituzione scolastica, anche ai sensi del DM 141/99, nonché della
pianficazione di tutte le risorse
locali previste dagli impegni definiti dal comma 1 dell’art. 2.
A tale scopo, la
Direzione scolastica regionale si adotta di un Gruppo di Lavoro
Interistituzionale regionale con funzioni di proposta e parere,
con il coinvolgimento di rappresentanti degli enti locali e dei
servizi sociosanitari.
Sopprimere, perché inutile e
semplicemente clientelare. E le altre
malattie genetiche?
4.
I dirigenti scolastici organizzano il servizio scolastico con
l’obiettivo di definire in maniera corrispondente al reale
fabbisogno
tutte le risorse di
personale utilizzabili
e di utilizzare le medesime risorse
in modo efficace nelle classi in cui sono inseriti gli alunni
disabili per i quali siano necessarie attività di sostegno.
Io aggiungerei un comma “nuovo”
5. E’ diritto della famiglia conoscere
le scelte adottate in relazione alla
quantificazione e qualificazione delle risorse di personale,
nonché di partecipare con proprie osservazioni e proposte a tutte
le decisioni didattiche, sociali, terapeutiche adottate ai sensi
della Legge 328/2000.
La Direzione scolastica regionale
favorisce la nascita di servizi di supporto e consulenza alle
famiglie e alle istituzioni scolastiche, di concerto con la
Regione e gli enti locali. |
Emendamenti Nocera
Il 4° comma dell’art
3 è poco chiaro, perché cosa significa l’espressione
“ definire le risorse di personale”…. “ in modo
corrispondente al reale fabbisogno? Di quale personale? Tutto il
personale docente o solo quello per il sostegno?Il Dirigente potrebbe
avere docenti per il sostegno o curriculari
eccedenti il reale fabbisogno
E che significa
l’espressione “” utilizzare le
medesime risorse secondo la destinazione propria” ?? Quale
sarebbe l’utilizzo “improprio” del personale per il sostegno o
curriculare?
Sarebbe opportuna una
riscrittura del comma in modo più
esplicito e tale da non essere facile causa di contenzioso
interpretativo e giudiziale.