
Provvidenze economiche e
limiti reddituali
L’INPS ha diramato tre messaggi che
riassumono gli iter che l’istituto intende adottare relativamente alle
situazioni in cui gli invalidi civili superino i limiti di reddito
previsti per la concessione delle relative provvidenze economiche
(pensioni, indennità e assegni). I messaggi sono il n.
18703 del 14 giugno 2004, oltre al n.
20901 e
20902 del 2 luglio 2004. Si fa notare che il primo e l’ultimo
messaggio sono perfettamente identici: se ne ignora il motivo.
Gli iter
sono riassumibili in tre fattispecie, anche se il messaggio
20901 di fatto sembra rendere inapplicabili, momentaneamente, queste
indicazioni rispetto all’obbligo delle visite di accertamento sanitario.
Non
concessione delle provvidenze
La prima fattispecie è riconducibile ai
casi in cui, per la prima volta una persona richieda l’accertamento
delle minorazioni civili e queste vengano riconosciute in misura tale da
consentire la possibile concessione delle relative provvidenze
economiche. Se il limite reddituale previsto dalla normativa vigente
viene superato, tuttavia, le provvidenze economiche non verranno
concesse.
Nell’ipotesi in cui il reddito
personale rientri successivamente nei limiti previsti, l’interessato
dovrà presentare una nuova istanza a seguito della quale verrà
sottoposto a nuova visita e a nuovo accertamento reddituale. L’obbligo
della nuova visita, come diciamo più avanti, sarebbe - per il momento -
inapplicabile.
Nel caso entrambi gli accertamenti siano positivi, la provvidenza
decorre dal primo giorno del mese successivo alla nuova domanda.
Revoca delle provvidenze
Se successivamente alla concessione
delle provvidenze economiche, l’interessato supera i limiti con introiti
destinati ad incidere stabilmente sul proprio reddito personale (redditi
da lavoro, nuove pensioni ecc.), le provvidenze economiche vengono
revocate.
Nel caso in cui il reddito rientri nei
limiti previsti, l’interessato deve presentare nuova istanza di
accertamento e verrà sottoposto a nuova visita e ad accertamento
reddituale. L’obbligo della nuova visita, come diciamo più avanti,
sarebbe - per il momento - inapplicabile.
Nel caso entrambi gli accertamenti
siano positivi, la provvidenza decorre dal primo giorno del mese
successivo alla nuova domanda.
Sospensione delle provvidenze
Se successivamente alla concessione
delle provvidenze economiche, l’interessato supera i limiti con introiti
destinati a non incidere stabilmente sul proprio reddito personale
(liquidazione TFR, arretrati a vario titolo ecc.), le provvidenze
economiche vengono sospese.
Nel caso in cui si supponga che il
reddito rientri nei limiti previsti, l’interessato deve presentare
istanza per la concessione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a
cui ritiene di rientrare nel limiti reddituali.
Non verrà sottoposto, in questo caso, a nuova visita di accertamento
sanitario.
La provvidenza decorre dal primo giorno
del mese successivo alla nuova domanda, cioè dal primo gennaio dell’anno
successivo a quello in cui si sono superati i limiti reddituali.
Iter
di concessione pluriennale
Nelle ipotesi in cui l’iter di
concessione si sia protratto per più anni e qualora il limite reddituale
annuo riferito alla data della domanda risultasse superato, la
provvidenza stessa sarà concessa dall’inizio dell’anno in cui il
requisito reddituale risulta soddisfatto.
In questo caso non è necessario, per
l’interessato, presentare nuovamente domanda né venire sottoposto
nuovamente a visita.
Disabilità gravi e permanenti
L’INPS ricorda che il comma 7
dell’articolo 42 della
legge 24 novembre 2003, n. 326 prevede che “I soggetti portatori di
gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche
nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da
ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all’accertamento della
permanenza della disabilità”.
In tal senso questi soggetti non
dovrebbero nemmeno essere sottoposti alle visite di accertamento
previste nelle ipotesi di superamento dei limiti reddituali.
Si ricorda però che le patologie
rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo dovranno
essere individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, che indicherà anche
la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle
commissioni mediche delle aziende sanitarie locali “qualora non
acquisita agli atti, idonea a comprovare l’invalidità”.
Il messaggio 20901 precisa (in modo non chiaro, all’ultimo periodo, ma
non sembra possibile dedurre diversamente) che l’INPS, nei casi in cui
il precedente superamento dei limiti di reddito abbia prodotto non
concessione o revoca, procede alla successiva concessione delle
provvidenze economiche sulla scorta di una nuova domanda
dell’interessato. L’INPS tuttavia, mancando il Decreto che definisce i
criteri per l’individuazione delle patologie gravi e permanenti, si
limita alla verifica che la posizione reddituale rientri, per l’anno di
competenza, nei limiti fissati dalla normativa, senza richiedere un
nuovo accertamento sanitario.
Nella sostanza “al fine di evitare che soggetti affetti da tali
patologie, sopportino ulteriori e gravosi disagi per una nuova visita
medico-legale sottesa ad accertare la persistenza dei requisiti
sanitari”, l’INPS non richiede la ripetizione degli accertamenti
sanitari per nessun invalido a cui sia sta precedentemente revocata o
non concessa la relativa provvidenza economica.
Gli eventuali controlli sanitari sono
demandati alle ASL che riceveranno dalla stessa INPS gli elenchi dei
beneficiari delle provvidenze economiche.
È facile supporre che le ASL, non
disponendo al pari dell’INPS di alcuna indicazione di legge per
individuare le patologie gravi e permanenti, ignoreranno, per ora
almeno, gli elenchi inviati dall’INPS per non rendersi protagoniste di
disparità e contenziosi che l’Istituto ha giustamente evitato.
Ripetibilità delle provvidenze
A completare il quadro relativo ai
limiti reddituali, il messaggio INPS 25277 del 9 agosto 2004, riprende
le disposizioni dell’articolo 42, comma 5, della legge 24 novembre 2003,
n. 326.
Questo prevede che “non si procede alla
ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti
reddituali”.
Si tratta di una sorta di “sanatoria”
per cui non verranno recuperati i ratei delle provvidenze percepite dai
minorati civili pur in presenza di superamento dei limiti reddituali. Le
provvidenze attualmente erogate in presenza di superamento dei limiti
reddituali saranno ovviamente sospese.
19 agosto 2004
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
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