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Paolo Cendon
UN ALTRO DIRITTO PER I SOGGETTI DEBOLIL’amministrazione di sostegno e la vita di tutti i giorni
SOMMARIO 1. Contributi della scuola genovese alla protezione degli infermi di mente - 1.1. Il convegno di Trieste - 2. Paternità dell’amministrazione di sostegno - 3. Tappe del cammino - 3.1. Lieto fine - 4. Passaggi essenziali - 5. Incontri, seminari - 6. La parte alta delle locandine - 7. Notai e avvocati - 8. Voci dal territorio - 9. I giudici tutelari - 10. Operatori, volontariato - 11. Riforme mancate - 11.1. Testamento e donazioni - 12. Amministrazione di sostegno e approccio esistenzialista - 12.1. Quotidianità e responsabilità - 13. Nuovo linguaggio, angeli custodi - 13.1. Tentazioni neo-manicomiali - 14. Il fondale delle grandi riforme - 15. Nozione di “persone deboli” - 15.1. Carenze dei Servizi sociosanitari - 16. Dall’alto, dal basso - 16.1. Mancata segnalazione al giudice e responsabilità civile - 17. L’idea di “salute” nelle impostazioni dell’O.M.S. - 18. Paese che vai Tribunale che trovi - 19. Mai interdire, possibilmente - 19.1. Eccezioni - 19.2. Perché la mancata abolizione - 19.3. Addolcimenti trascurabili - 19.4. Empirismo, duttilità, - 20. Riluttanze dei Servizi: il problema della pubblicità nei registri – 21. Un tavolo di lavoro istituzionale - 22. Sostenere senza (necessariamente) incapacitare - 22.1. Tante “procure vigilate” - 23. L’immagine trainante
1. Contributi della scuola genovese alla protezione degli infermi di mente
Vorrei sottolineare, in apertura, l’importanza del ruolo svolto da Giovanna Visintini, fin dagli anni ’80, per l’affermarsi di una nuova sensibilità quanto ai rapporti tra infermità psichica e diritto privato, in Italia. Non sono pochi in verità i riconoscimenti da tributare, su questi argomenti, agli studiosi - anche cioè ai penalisti, ai medici legali, agli studiosi di antropologia criminale (oltre che ai civilisti) - di Genova nel suo insieme. E’ nella città della lanterna che sono stati messi a punto, in passato, alcuni fra i più significativi contributi circa i diritti soggettivi dei disabili psichici “deistituzionalizzati”. Una dimostrazione di civiltà e di maturità che è iniziata, ricordiamo, già a ridosso dell’approvazione della l. 180. Basterebbe menzionare, nell’ambito del diritto civile, alcuni scritti di Guido Alpa e di Massimo Dogliotti, all’incirca vent’anni fa; oppure certe prese di posizione di Tullio Bandini (da sempre favorevole a una modifica, attenta e sostanziosa, per gli istituti tradizionali di “protezione stabilizzata”). L’abolizione ufficiale dei manicomi era ancora cosa recentissima. L’apporto scientifico di Giovanna Visintini è stato prezioso, in particolare, per il diffondersi di nuove linee di lettura in merito a un settore centrale della materia, quello della nozione di capacità/incapacità d’agire, e dei suoi rapporti generali con l’infermità di mente. Sin dai primi anni Ottanta - tempi in cui io, personalmente, non avevo ancora riflettuto seriamente sui risvolti inerenti al c.d. “lato attivo” dell’infermo di mente (mi occupavo allora del “prezzo della follia”: l’essere umano come bersaglio di aggressioni ingiuste, dolose o colpose, non necessariamente dirette contro l’integrità fisica della vittima, e destinate prima o poi a produrre, come risultato, l’insorgere nel destinatario di malesseri più o meno gravi di carattere psichico) - sin da allora fu Giovanna a rimarcare con energia, nell’ambiente italiano, la necessità che venissero messe in seria discussione le impostazioni risalenti, in punto di nessi e corrispondenze tra “disturbi psichici” e “incapacità legale”. Si organizzarono a tal fine - talvolta con la partecipazione del suo illustre padre (il prof. Fabio Visintini) - vari seminari interdisciplinari di studio. Fra le riunioni più riuscite, ne ricordo alcune tenute nell’accogliente e ombreggiato giardino di casa Visintini, a Tuscolano sul lago di Garda.
1.1. Il convegno di Trieste
Fu ben presto palese, in quelle occasioni, il grado di sintonia emotivo/culturale – per un verso preesistente, e collaudata, per l’altro sempre più viva nel corso delle discussioni - fra il gruppo degli psichiatri e quello dei giuristi. Per meglio dire: intese e consonanze fra una serie di terapeuti dei centri italiani di igiene mentale, non soltanto di Trieste, e taluni fra i nostri studiosi di diritto privato. In special modo, affinità fra il linguaggio parlato dagli “eredi” di Franco Basaglia (A.Pirella, F.Rotelli, P.Dell’Acqua, tanti altri) e gli orizzonti che erano propri di alcuni civilisti italiani (già in passato A. Falzea, poi P.Rescigno e P.Perlingieri, più tardi scrittori come L.Bruscuglia e R.Pescara). E’ questo - aggiungerei – l’humus in cui verranno delineandosi le premesse di un evento che sarebbe stato, altrimenti, difficile da realizzare; e mi riferisco al (progetto di) Convegno triestino sull’infermità psichica che si terrà poi, nel 1986, “Un altro diritto per il malato di mente. Esperienze e soggetti della trasformazione” (v. anche infra, § 3 e § 19). Incontro cui ebbe a partecipare, come molti ricorderanno, il fior fiore della civilistica italiana di quegli anni, insieme a politici, medici, giornalisti, importanti maitres à penser, esperti e docenti di vari comparti. In tal senso, non posso dire di considerarmi addirittura il “padre”, come ogni tanto qualcuno sostiene, della legge sulla amministrazione di sostegno. Il mio ruolo è stato, più che altro, quello di un assemblatore di idee e di testi, italiani ed europei (infra, § 19.2.), una sorta di paziente scrivano/collettore - quello cui toccava (anche per ripagare il fervore che tanti illustri maestri avevano dimostrato venendo a Trieste, a discutere di temi tutto sommato inconsueti e non proprio facilissimi) di verbalizzare le suggestioni emerse, via via, nei dibattiti e negli scritti precedenti.
2. Paternità dell’amministrazione di sostegno
D’altra parte, sarebbe impossibile concepirsi come genitore - nientemeno - della legge sull’A.d.S., nel momento in cui si interviene (in cui si è consapevoli di aver preso parte fin dall’inizio) a tantissimi incontri di tipo interdisciplinare. Più ampiamente, a innumerevoli appuntamenti e scambi d’opinione, per vent’anni di fila, con le famiglie dei malati di mente, con psichiatri e infermieri dei Servizi sociosanitari, con gli amministratori pubblici, con i disabili in prima persona, col mondo del volontariato, con le cooperative di solidarietà. Occasioni che sono state, ripeto, assai copiose nel corso di questi ultimi decenni, infittendosi sempre più dopo la fine degli anni ’80. Viene da richiamare - anche se il gioco delle parti non è ovviamente paragonabile - quello che, secondo una diffusa “leggenda metropolitana”, avrebbe affermato Pablo Picasso dopo avere dipinto il quadro Guernica (la cittadina basca bombardata dagli aerei nazisti durante la guerra spagnola degli anni ’30). Nello studio del pittore spagnolo, a Parigi, era entrato a un certo punto un ufficiale nazista, il quale scorgendo il grande e rivoluzionario dipinto, da poco ultimato, aveva/avrebbe chiesto minacciosamente a Picasso: “Siete voi che avete fatto questo?”; e quest’ultimo “No, siete voi che avete fatto questo!”. Lo stesso potremmo forse ripetere - fatte le debite proporzioni (e al di là, beninteso, di qualsiasi minacciosità di tono) - con riguardo al caso oggi in esame. Anche a me cioè – allorché, durante gli incontri con gli psicoterapeuti, con i Servizi sociali, con le associazioni, capita che qualcuno degli astanti sollevi l’interrogativo: “Siete stati voi (del Dipartimento giuridico di Trieste) a redigere il testo di questa legge?” - viene spontaneo rispondere: “Non noi; siete voi piuttosto che avete fatto questo”. E così direi che è andata, in effetti. Sono gli uomini della 180, se vogliamo usare questa espressione, i quali hanno aperto, non solo sul terreno della medicina sociale, la strada contro le rigidità omologanti e custodialistiche del passato. E’ il gruppo di quegli anni che ha dissodato il terreno, per tutti quanti gli interpreti, di ogni disciplina, pronunciato dal fondo del palcoscenico i “no” e i “sì” più importanti, anche rispetto ai menu al civilista. Orientando dall’alto l’impianto e l’atmosfera complessiva della riforma di cui ora discorriamo. Nei suoi passaggi così duttili, aperti alla varietà dei possibili impacci, non solo biologici, per l’essere umano; nel continuo riferimento a (tipologie di) misure di salvaguardia ben lontane dalle compiaciute, spesso miopi geometrie del codice civile del ‘42. Nell’attenzione per i mutevoli risvolti e le infinite sfumature delle soluzioni cui far capo, operativamente; nello scandire ad ogni riga uno stile (paradigmatico) circa il modo di impostare, in generale, pacchetti di riforma e interventi di settore riguardo alle persone sfortunate. In tutto ciò, il provvedimento legislativo di oggi tradisce nient’altro che i passaggi del confronto (ininterrotto) svoltosi durante la discussione precedente, i bagni innumerevoli nel “sociale”. L’avvento della piccola/grande novella del 2004 si deve anzitutto alla ricchezza degli incontri - contagiosi, illuminanti - con i malati di mente e con le loro famiglie, con i Servizi socio-sanitari, all’interno e all’esterno dei Centri di salute mentale.
3. Tappe del cammino Certo il percorso è stato lungo. Che il nostro parlamento riuscisse a completare l’iter legislativo - il voto favorevole della Camera si è avuto il 15 ottobre 2003, quello del Senato il 22 dicembre dello stesso anno; la pubblicazione sulla G.U. è avvenuta il 9 gennaio 2004 - era apparso in verità sempre meno probabile, via via che il tempo passava, durante i primi dieci mesi del 2003. Tutto anche stavolta, dopo un esordio promettente (di due anni prima il rilancio solenne del progetto, con un recupero al Senato del testo già accolto nella precedente legislazione), sembrava destinato a sfumare nel nulla; il solito copione di speranze e delusioni alternate, tante volte sperimentato negli ultimi lustri. In particolare. (α) Ad ogni debutto di legislatura - subito dopo le elezioni politiche - l’avvio di congrue iniziative di riforma, in materia di salvaguardia civilistica degli infermi psichici. Proposte avanzate da singoli parlamentari oppure da gruppi interi, alla Camera o al Senato; testi vecchi, nuovi o rifatti, più o meno complessi e trasversali come provenienza partitica. Disegni promossi, talora, pure a livello di Governo, già alle riunioni d’esordio del Consiglio dei Ministri; qualche volta, l’approvazione ufficiale ad opera di un ramo del Parlamento. (β) Come riflesso di ciò, nel tessuto diffuso della “società civile” - soprattutto presso le famiglie dei disabili, tra le associazioni di settore, nei giri del volontariato; un po’ anche fra gli operatori socio-sanitari, presso i giudici addetti ai lavori, tra gli studiosi di “debolologia” (ambito nel quale il cammino di riforma era iniziato; la redazione della bozza originaria, come s’è detto, aveva avuto luogo a Trieste, durante l’estate/autunno del 1986, al termine di un convegno di tre giorni, largamente interdisciplinare, incentrato sui rapporti fra psichiatria e diritto privato: retro, § 1.1) - un crescente dispiegarsi di appelli e sollecitazioni, nei confronti del Parlamento o del Governo. Raccolte di firme, delegazioni di utenti alle volte della capitale. Mozioni congressuali fatte girare in ogni sede, udienze conoscitive a Roma, fax e messaggi di posta elettronica a raffica. (γ) Da un certo momento in poi (contro ogni aspettativa, senza troppe spiegazioni) un calo visibile di atmosfera e di fervore - a livello politico, comunicativo, sul terreno ufficiale delle istituzioni. Impegni rallentati all’improvviso in Parlamento, disinteresse progressivo nel governo: rinvii continui del dibattito, ordini del giorno rovesciati all’ultimo momento, sedute a vuoto o inconcludenti. Emendamenti presentati non si sa se per migliorare il testo o per seppellirlo, vanità di parlamentari/giudici non adeguatamente rintuzzate dalle presidenze. Relatori della legge reticenti o introvabili, stagnazioni nelle varie commissioni, black-out generale.
3.1. Lieto fine
Stavolta è andata in maniera diversa - il “bene” è riuscito, un po’ miracolosamente, a prevalere. Il ruolino di marcia di un fronte (culturale e parlamentare) da tempo bipartisan e ormai concorde circa i vari aspetti del provvedimento, subirà intoppi bensì nel corso del 2003, ma per non più di qualche mese. Sventato in particolare il pericolo - che si era annunciato a un certo punto, una volta emersa la scarsa plausibilità di una riforma a costo zero - di una rimessione dell’intero pacchetto in aula, alla Camera: con correlative possibilità di stravolgimenti nel testo, e con rischi di progressivo oblio e impaludamento. Circostanze di varia natura, tra cui la fermezza di alcuni parlamentari, il prestigio dei modelli europei all’intorno, la coincidenza dell’anno del disabile, le incessanti pressioni a Roma dei gruppi del volontariato, un paio di colpi di fortuna nel calendario dei lavori, sono valsi durante l’autunno/inverno del 2003 a spianare (accanto ad altri fattori propizi) la strada del successo conclusivo.
Chi dubiti che l’Amministrazione di sostegno sia divenuta, oggigiorno, legge ufficiale dello Stato (e un pizzico d’incredulità non sarebbe fuori luogo, dopo tante incertezze e dilazioni) non avrà che da aprire il testo del codice civile - poco importa sotto quale veste grafica; purché si tratti dell’ultima edizione, quale apparsa in libreria nel 2004 (e annate successive). Non è più come nell’anno precedente - qualcosa è cambiato davvero nel corpo del 1° libro del c.c. All’art. 404 e ss. non corrisponde più una serie di recipienti numerici vuoti, privi di sostanza normativa: siamo dinanzi, ormai, a un susseguirsi di rubriche e di prescrizioni di legge in senso proprio - disposizioni brevi, medie e lunghe; di tenore più generale o più specifico; precettivamente autosufficienti o con rinvii ad altre norme del c.c. - ciascuna rivolta all’illustrazione dei momenti disciplinari del neo-istituto. In particolare. All’art. 404 vengono enunciati i principi cardine della riforma: dinanzi a una “infermità” o ad “una menomazione fisica o psichica” - che sia tale da causare l’ “impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi” - la persona sofferente potrà “essere assistita da un amministratore di sostegno”. L’art. 405 si sofferma su alcuni aspetti di natura procedimentale. Il giudice tutelare deve provvedere entro sessanta giorni dalla data del ricorso, e la decisione avverrà con “decreto motivato immediatamente esecutivo”: potranno adottarsi anche d’ufficio provvedimenti urgenti, di natura personale o patrimoniale; sarà possibile far luogo alla nomina di un amministratore provvisorio. Infine, l’indicazione di ciò che il decreto di nomina dell’amministratore deve, di regola, contenere - con precisazioni varie circa i profili pubblicitari dell’atto. Nell’art. 406 viene indicato quali siano i soggetti abilitati a proporre il ricorso: l’interessato stesso, le varie figure di cui all’art. 417 c.c., più i responsabili dei servizi sociosanitari. L’art. 407 indugia, subito dopo, su taluni passaggi di natura procedurale e istruttoria: contenuto necessario del ricorso, colloquio diretto fra giudice e persona interessata, eventuali attività volte ad assumere informazioni, decisioni che possono assumersi anche d’ufficio dal g.t., partecipazione del pubblico ministero. La norma successiva fissa i criteri da seguire per la scelta dell’amministratore: possibilità di designazione (formalizzata) - anche in via preventiva - ad opera del soggetto bisognoso; conferibilità dell’incarico da parte del g.t. ai familiari più stretti, compresi quelli di fatto, oppure a colui che sia stato indicato dal genitore superstite; eventualmente ad altri soggetti (non però agli operatori sociali che siano coinvolti direttamente nella cura dell’interessato), magari a una persona giuridica. Segue l’ art. 409 - intitolato agli effetti dell’amministrazione di sostegno – ove si precisa che il beneficiario conserverà in linea di principio la capacità d’agire, specificando come ciò sia destinato a valere, senza eccezioni, per quanto concerne gli atti della vita quotidiana. L’art. 410 tratta dei doveri gravanti sull’amministratore. Necessità che costui tenga, in particolare, conto dei “bisogni” e delle “aspirazioni” dell’interessato; obblighi di informazione circa gli atti da compiere, e ciò tanto nei confronti del beneficiario, quanto (in ipotesi di dissenso) verso il giudice tutelare. La norma stabilisce che sarà quest’ultimo - nell’eventualità di dissidi, errori, inerzie dannose, etc. - ad adottare gli opportuni provvedimenti. L’art. 411 elenca poi quali regole, fra quelle dettate in tema di tutela dei minori, siano applicabili all’amministrazione di sostegno; e altri rimandi hanno per oggetto, subito dopo, disposizioni varie in tema di testamento o di donazione. Segue una clausola di vasto respiro, nell’ultimo comma, che riserva al g.t. il potere di estendere al caso considerato – ogniqualvolta ciò appaia opportuno - taluni “effetti, limitazioni o decadenze” di cui alla normativa sull’interdizione e inabilitazione. Ecco ancora l’art. 412, con le disposizioni inerenti alla patologia negoziale: annullabilità, in particolare, degli atti che siano stati compiuti - dall’amministratore - in violazione di legge, o in eccesso rispetto ai poteri conferiti dal giudice; soluzione non diversa relativamente agli atti che vengano posti in essere - dal beneficiario - in contrasto con quanto stabilito nel decreto del g.t. Termine per l’azione: cinque anni, in ambedue le ipotesi, con decorrenza dal momento in cui il regime di amministrazione di sostegno sarà cessato. Infine l’art. 413, che fissa la disciplina concernente la revoca dell’amministrazione di sostegno, nonché le regole in tema di sostituzione dell’amministratore: possibilità rimesse entrambe - dietro istanza del beneficiario o di altri soggetti, e dopo le correlative istruttorie - alle valutazioni del g.t., il quale potrà provvedere anche d’ufficio.
5. Incontri, seminari
Una trama di disposizioni assai ricca, come si vede, punteggiata di motivi ambiziosi, fortemente innovativa rispetto all’impianto ereditato dal 1942. Né - occorre dire - è soltanto un fatto di evidenza letterale, sul terreno positivo o cartaceo. Anche a tener conto delle impressioni che il provvedimento è venuto suscitando, presso la “pubblica opinione”, a partire dal momento dell’approvazione, il consuntivo appare incoraggiante. Un primo segnale, in proposito, di natura organizzativo/culturale: il bilancio dei convegni e seminari che sono stati promossi in Italia, dall’inizio del 2004, a scopo di presa di confidenza e ricognizione/esegesi orientativa circa il neo-istituto. E’ sintomatico in effetti il confronto tra (a) l’accoglienza - viva, interessata – che risulta tributata all’amministrazione di sostegno, in molte fra le zone geografiche del paese e (b) le reazioni che solleva d’abitudine, presso i cittadini, l’apparire di una nuova legge (la collettività ben poco se ne accorge, alle tavole rotonde i relatori sono spesso più del pubblico). Né è appena questione di conteggi quantitativi, di raffronti tra sedie vuote e piene in sala. Il punto, ben più significativamente, sono le caratteristiche strutturali/qualitative degli incontri di studio che si sono tenuti, fin qui, intorno alla neo-figura codicistica. Vale a dire: tanti qua e là gli appuntamenti, folto (o straboccante) il pubblico, numerose di regola le autorità presenti; e soprattutto però: (i) assai composito, nella maggioranza dei casi, il ventaglio degli enti e dei soggetti che volta per volta - in riunioni di studio indette separatamente, nella stessa città; oppure, attraverso incontri promossi una tantum da un insieme congiunto di presenze - figurano avere assunto la veste di organizzatori; (ii) non meno vario, abitualmente, il quadro delle relazioni previste nelle locandine, ossia la rosa degli uffici, delle discipline e delle competenze che – specialmente nella seconda ipotesi (più iniziative in una medesima città, durante la stessa stagione); spesso però anche nel primo caso (un unico evento convegnistico nella zona, tutti quanti insieme allora) – appaiono chiamati a intervenire sul tema.
6. La parte alta delle locandine
Accenti di vario genere, che si susseguono via via alla tribuna. (I) Parlamentari, anzitutto. Ossia senatori e deputati prodigatisi, secondo i casi, a seguire i lavori preparatori fin dall’inizio; a sottoscrivere personalmente le proposte, ad assumere talvolta le funzioni di relatori in commissione. E che illustrano man mano, a chi ascolta, quali fossero i materiali di partenza, che tipo di orientamenti abbia guidato la rifinitura dei testi; ripercorrendo minutamente l’alternarsi delle strategie in sede politica, l’apporto degli alleati aggiuntisi durante il tragitto, il perché delle legislature giunte al termine senza un nulla di fatto - e poi la natura degli scogli più insidiosi, affiorati lungo il percorso, gli emendamenti cui ci si è dovuti rassegnare, i ritocchi invece più opportuni e indovinati, che cosa si è perduto e che cosa guadagnato nell’insieme. E così avanti. (II) Professori di diritto, in secondo luogo - civile e processuale soprattutto. I quali non mancano (neanche gli autori più inclini a scorgere nel neo-istituto qualcosa di “politico”; un prodotto calato un po’ dall’alto, frutto di compromessi vari, con qualche pecca sul terreno dogmatico) di esprimere apprezzamenti intorno a molte fra le scelte compiute dal legislatore. Il tenore della dichiarazione generale d’intenti, ad esempio ( “…tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire …”): la decisione di esplicitarla a chiare lettere, in un passaggio all’inizio dell’articolato; la modifica adottata per la rubrica del titolo XII del primo libro, più ampiamente il sistema delle legittimazioni e dei poteri attribuiti al beneficiario. O, ancora, l’addolcimento delle regole in materia d’interdizione (infra, § 19.3), la sottolineatura circa gli scambi di binari tra le varie alternative, l’insistenza su alcuni doveri di fondo dell’amministratore, la duttilità complessiva dell’impianto apprestato. Si potrebbe continuare a lungo. (III) Docenti di altre discipline, inoltre, dentro e fuori il settore giuridico. Psichiatri e medici legali, in primo luogo. I quali si prodigano nel rimarcare la vetustà/inadeguatezza delle impostazioni in tema di infermità mentale, dominanti presso il legislatore del ’42; così come attestate dalle risposte stesse del codice. In particolare, la visione di un’umanità spezzata in due tronconi netti - i capaci da una parte e gli incapaci dall’altra, i sani di mente di qua e i “matti” di là. Relazioni che non mancano, subito dopo, di evidenziare (non senza compiacimento) la ben maggiore sintonia ravvisabile fra le linee del neo-modello codicistico e, dall’altro canto, la sistematica del linguaggio istituzionale e degli approcci - tanto più articolati nella nomenclatura, fluidi tra casella e casella, amanti dei larghi orizzonti, curiosi di ogni distinzione, alieni da ogni forma di manicheismo – che si ritrovano nelle scienze mediche e naturali interessate, oggigiorno, ai problemi del disagio psichico. (IV) Luminari di neurologia, di geriatria, di traumatologia, di immunologia, di medicina generale, ancora. Studiosi i quali non esitano a proclamarsi, anzitutto, sorpresi (felicemente) dalle caratteristiche di apertura ricognitiva, di morbidezza, di sapienza metodologica proprie della riforma del 2003; pronti a enfatizzare, per parte loro, i risvolti empatico/grammaticali di tutto ciò rispetto ai settori specifici di competenza. Scienziati il cui contributo alla discussione culmina proprio, non di rado, nella fornitura di un inventario a tutto campo, in merito alle forme vecchie e nuove di fragilità umana - ad es., sofferenti del morbo di Alzheimer, sclerotici, dementi senili, traumatizzati vari, leucemici, grandi invalidi, spastici, epilettici, persone con tic significativi, anoressici, bulimici gravi, malati terminali, autistici leggeri, oligofrenici, vittime di ictus grandi e piccoli, parkinsoniani, dializzati, portatori di handicap sensoriali, grandi incidentati, e così via (v. anche infra, § 17) - che non avrebbero in linea di principio, poiché non tali da attingere soglie di infermità mentale abbastanza estreme, potuto ambire a nessun tipo di difesa stabilizzata, sotto il vecchio regime (pur essendo le vittime dei correlativi disturbi impossibilitate, via via, a fronteggiare adeguatamente tutta una serie di emergenze). (V) Ancora: sociologi, antropologi, esperti della devianza, fenomenologi, psicologi. In genere cultori delle scienze umane e sociali: un universo disciplinare dove a spingere chi parla verso conclusioni non dissimili (nel raffronto tra vecchie e nuove risposte del c.c.) mostra di essere piuttosto, ai convegni, la fedeltà verso i motivi classici del “realismo debolo-logico” - dunque il conforto per la ben maggiore centralità che risulta accordata, nella disciplina sull’amministrazione di sostegno, a stilemi come quelli della “quotidianità” e dell’”effettività”. Con l’ammonimento rituale - rivolto agli operatori chiamati a far camminare la legge, e non meno però ai giuristi legati all’accademia e alla tradizione - a cimentarsi sempre più in futuro (piuttosto che negli interrogativi circa l’esatta natura delle sindromi incontrate) nel censimento delle modalità lungo cui l’agenda dell’interessato si svolge/vorrebbe svolgersi, giorno per giorno, lungo i diversi frangenti dell’esistenza. Ciò che la persona “fa” e “non fa”, in particolare, a paragone di ciò che vorrebbe o che potrebbe - anche sotto il profilo giuridico (v. anche infra, § 12 e § 19). Gli studi intrapresi e interrotti, allora, le persone care e che le rendono visita, le assemblee di condominio, i ratei d’imposta, le riparazioni indispensabili dell’appartamento; e poi le bollette in scadenza, i rapporti di vicinato, l’abbonamento alla pay tv, le transazioni troppo a lungo rinviate, il cagnolino smarrito da cercare; oppure gli hobby messi da parte sfiduciatamente, le smobilizzazioni finanziarie, i conti in rosso, i sogni perduti, i lavoretti in nero da riprendere.
7. Notai e avvocati
Il mondo del notariato, ancora: la sottolineatura (e l’encomio) per le regole, dettate in materia di amministrazione di sostegno; da cui emergono - riguardo allo svolgimento della professione in futuro, entro l’area delle umane debolezze – fondali non più dominati dalla vischiosità, dall’imbarazzo. La presa d’atto, liberatoria, della fine di un certo passato, di scenari e di contrasti domestici: non si sa se più ingrati tecnicamente o più delicati per la coscienza della categoria. Mai più - in avvenire - uffici professionali da prestare, senza vie d’uscita appropriate, in contesti di clienti sospesi a mezz’aria fra lucidità e disagio mentale; sullo sfondo di operazioni giuridiche urgenti, nella cerchia di familiari magari voraci o indigenti. Con sottoscrizioni e rogiti tanto essenziali ai fini pratici, quanto formalmente arrischiati, impresentabili. Mai più, per il notaio, occhi da tenere mezzi aperti e mezzi chiusi - fra protocolli, capezzali, omertà, ufficiali giudiziari, estreme unzioni, verbali di pignoramento, ipocrisie e stanze d’ospedale - accanto a psichiatri riluttanti o ammiccanti; con invalidità negoziali spesso in agguato, responsabilità disciplinari e civili dietro l’angolo, lacerazioni fra buon cuore e prudenza di mestiere.
Il punto di vista degli avvocati, infine. La rassegna (esperienza professionale alla mano) delle situazioni umane connotate da spiccata complessità - personale, patrimoniale, familiare - nell’universo degli svantaggiati. La tendenziale impossibilità, per il giudice come per gli assistenti sociali, di spingersi in sede di istruttoria oltre certi livelli di minuziosità tecnica, di ponderazione e/o diplomazia. L’opportunità, per converso, di far rifluire quanto più possibile - del quadro economico, affettivo e sofferenziale dell’interessato - entro il decreto istitutivo dell’amministrazione, come pure nei provvedimenti successivi: evitando a chi li emana il disagio di interventi monchi, soprattutto valutazioni approssimative, destinate spesso a rivelarsi più dannose che utili. La necessità in definitiva - nonché il suggello cui pervenire in via di massima, al di là di certe evasività della legge - del possibile ricorso a un’assistenza legale (pur non obbligatoria, beninteso!), rispetto a individui del genere. La disponibilità degli avvocati a fornire i correlativi patrocinî, non importa verso che tipologie di interessati, dinanzi a quali grovigli casalinghi. L’orgoglio di categoria per l’importanza/nobiltà delle funzioni assolte così, in veste di difensori, lungo un’inedita frontiera del diritto privato - tesa a reagire contro vissuti di ostracismo e di degrado.
8. Voci dal territorio
Notazioni più auliche, abbiamo detto. Poi per l’appunto (accanto alle sintesi di maggior respiro, svolte comunque in chiave di principio) gli interventi operativi/territoriali nei convegni. Cronache attente al versante gestionale, rendiconti legati ai percorsi caratteristici del circondario; quelli dell’area in cui si svolge l’incontro, in parte i luoghi e le pratiche di ogni città e campagna possibile - ovunque esistano individui da sottrarre all’emarginazione. Discorsi che si ascoltano, d’abitudine, nella seconda parte degli incontri di studio; personaggi con il nome nella parte bassa dei cartelloni, rappresentanti di sigle o di acronimi talvolta oscuri, paesani. Grana oratoria diversa, allora, storie di vita vissuta. Esemplificazioni, note autobiografiche magari, cenni a metodologie di lavoro - buone o cattive - sperimentate durante gli ultimi anni (un po’ con tutti i referenti sul campo). Titoli di studio e valenze professionali d’altro genere; minor familiarità con il microfono (ma non è detto!), accenti improntati a un senso di forte immediatezza, preoccupazioni circa i risvolti funzionali e finanziari della riforma.
9. I giudici tutelari
L’immagine del presente e del futuro che si fronteggiano, allora; la consapevolezza del “già fatto” e del “da farsi” giorno per giorno, come tramiti inscindibili fra loro. L’angolo visuale dei giudici tutelari, per cominciare - con osservazioni attente quasi sempre sia ai profili di carattere “generale” (quelle della procedura soprattutto) sia alle vicende e agli interscambi “locali”. Dichiarazioni di sollievo in primo luogo: elogi per l’ostracismo decretato nel 2003 rispetto a (ogni futura necessità di) forzatura applicativa, in merito all’interdizione e dell’inabilitazione. Mai più, nella prassi degli uffici, sottrazioni di diritti soggettivi come pedaggio per l’attribuzione a qualcuno di una pensione d’invalidità, o quale prezzo per il riconoscimento di benefici sul terreno sanitario – entro la fascia delle persone non prive di ombre, sul terreno psichico, ma in condizioni tutto sommato accettabili. Le leggi di settore da riformare o reinterpretare anch’esse, una per una. Gli apprezzamenti sul terreno processuale, ancora. Bene l’aver puntato - da parte del legislatore, rispetto al nuovo istituto - sul giudice tutelare quale figura chiave per la conduzione di ogni fase del rito (unica linea rispettosa della vastità della casistica umana, in materia; coerente, d’altronde, con la relativa semplicità amministrativa di tante vicende personali e con la frequente necessità di scelte rapide, poco costose, deformalizzate: v. anche infra, ). Bene l’esplicitazione entro il c.c. di una serie di decisioni, attinenti al beneficiario, quali passaggi suscettibili di compiersi pure in via d’ufficio, ad opera del magistrato - scongiurandosi altri pericoli di negligenze e ritardi. Bene il non essere più costretti a ricorrere, così, all’una o all’altra delle scappatoie che mostrano di esser state coltivate - negli ultimi decenni, dai giudici di varie sedi italiane (sempre con una certa precarietà) - al fine di “proteggere senza interdire” questo o quel disabile. Ad es., la via di cui all’art. 3, 6° comma, della legge 180, rifluito poi nel 6° comma dell’art. 35 della legge 833/78: possibilità per il g.t., in caso di necessità, di adottare i provvedimenti urgenti indispensabili per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio dell’infermo di mente sottoposto a trattamento obbligatorio. Oppure le strade poggianti sul richiamo agli artt. 361 (emissione, da parte del g.t., dei “provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore per conservare e amministrare il patrimonio”), 419 (nomina di un tutore provvisorio all’interdicendo o di un curatore provvisorio all’inabilitando) e 424 c.c. (applicabilità all’interdicendo e all’inabilitando delle norme stabilite in materia di tutela dei minori). Bene poi - quanto al secondo profilo, in ambito locale - i consuntivi circa le pratiche di intesa/collaborazione avviate al di fuori del palazzo di giustizia, sin dai tempi della legge 180, con le risorse pubbliche e private del circondario: centri di salute mentale, SERT, residenze protette, volontariato, cooperative sociali, etc. Linee di dialogo e confronto da riprendere oggigiorno, si rileva, pur al di là dei contesti di legge sopra menzionati; e da approfondire anzi lungo moduli inediti di consultazione e di scambio (infra, § 21), fra tutti quanti gli attori del procedimento - secondo gli espliciti richiami della neo-disciplina del c.c.
10. Operatori, volontariato
Il comparto sociale ancora, le esperienze e i promemoria dei vari protagonisti, individuali e collettivi. (x) I servizi psichiatrici delle Aziende Sanitarie Locali anzitutto. Con due motivi intrecciati strettamente fra di loro. Sotto il profilo disciplinare: la percezione delle concordanze fra il verso lungo cui muove il lavoro degli operatori, nei centri di salute mentale, e il linguaggio che pervade complessivamente l’amministrazione di sostegno. I “no” pronunciati o avvertibili - su ambedue i crinali - rispetto alla rigidità delle caselle diagnostiche, nei confronti delle logiche meramente assistenzialistiche. I “sì” alla valorizzazione del dialogo, del feed-back:, la scommessa sulle risorse del self help. In chiave di politica del diritto, poi: i motivi della contrattualità recuperata, della “libertà come terapia”; la bandiera dell’empowerment per ogni singola persona, l’accentuata considerazione per le ricadute di ogni assetto civilistico sul terreno della legislazione psichiatrica (infra, § 13). (y) Le associazioni dei familiari, i gruppi di volontariato. Due, fra i motivi in gioco, quelli che più spesso affiorano. Esultanze, in primo luogo, per l’avvenuto ridimensionamento dell’interdizione/inabilitazione - come uniche vie d’uscita possibili a favore dei non autosufficienti. Sentimenti, per un verso, alimentati dalla memoria delle tante situazioni di spaccatura fra coscienza di dover fare qualcosa di utile, a beneficio di un parente in difficoltà ormai maggiorenne, e paura di una cattiva pubblicità nei registri, di velenosi contraccolpi d’immagine (infra, § 19). Per l’altro verso, poggianti sul riscontro dei margini di stigmatizzazione infinitamente minori che appaiono legati, sulla carta, alle nuove risposte (infra, § 23). Disponibilità dichiarata in secondo luogo, sul piano personale, quanto alla futura copertura del ruolo di amministratori di sostegno; orgogliosa consapevolezza, sul terreno “autobiografico”, di una pratica/maturità ben collaudata in tal senso - unitamente alla coscienza circa la necessità di scongiurare il rischio di vuoti, nell’intermedio, al desiderio di riversare sull’istituto un’esperienza talvolta già ricca. (z) I servizi assistenziali del comune, ancora. La presa d’atto allora, a livello di “ente pubblico”, dell’ingresso dell’amministrazione di sostegno entro l’ordinamento italiano; l’istituzione municipale, sin dalle prime battute, non all’oscuro del valore politico della posta in gioco – per i cittadini svantaggiati, per i loro parenti, più ampiamente per l’intera comunità. La consapevolezza degli stretti rapporti intercorrenti fra piano dei “diritti soggettivi individuali” e piano delle risposte affidate, in concreto, all’opera dei “servizi sociosanitari”. L’impegno degli assessorati a riorganizzare questi ultimi in vista di una maggior efficienza e continuità, specie sul fronte dell’assistenza domiciliare. L’accettazione (dichiarata) della “ sfida” a fare del governo cittadino il polo trainante, qui come altrove, di un complesso lavoro di coordinamento amministrativo - anche nella prospettiva di un riassetto fra i pubblici settori di assistenza, così come sollecitati dall’avvento della legge 328. Le reazioni di tipo “individuale” in secondo luogo - le modalità con cui i singoli addetti ai servizi vivono il superamento dell’interdizione, dal proprio punto di vista. Sentimenti di vario tipo allora; soddisfazione per un mansionario che viene (di fatto) ad alleggerirsi da ogni gravosità e insidiosità burocratica, grazie all’avvento del nuovo istituto. Compiacimento per la cessazione o il rarefarsi dei presupposti della negotiorum gestio, nelle agende di lavoro: consolazione per un certo limbo del “non diritto” che esce di scena, definitivamente. Mai più assistenti sociali spinti, dalla necessità e dalla misericordia, a custodire periodicamente denaro altrui con dubbie autorizzazioni; a fare acquisti e pagamenti con procure fantasma, etc. Dileguati finalmente gli spettri di responsabilità civile rispetto a possibili imputazioni di abuso, nella cura di tanti microcosmi - dinanzi a eccessi di zelo o a errori di condotta sempre incombenti.
11. Riforme mancate
Detto ciò, non va dimenticato - nel bilancio dei rapporti fra problematiche dell’infermità di mente e disciplina privatistica - il vasto capitolo delle perdute occasioni di riforma: delle materie che non sono state cioè, un po’ improvvidamente, oggetto di alcun ritocco ad opera del legislatore del 2003. (a) Non erano mancati suggerimenti, in particolare, riguardo alle modifiche da attuare sul terreno dell’art. 428 c.c. Ecco invece un settore che è rimasto, alla fine, esattamente come prima, ossia uguale rispetto alla versione del 1942. Con al centro della fattispecie - per dirla in breve - non già, come sarebbe opportuno che fosse, il momento oggettivo della “svantaggiosità” o meno del contratto per l’incapace; bensì il requisito - doppiamente fuorviante su un terreno di politica del diritto (troppo protettivo da un lato: con rischi di ostracismo e “ingessamento” preventivo per il disabile; troppo disinvolto da un altro lato: con aree di pericolosa scopertura, ad esempio in ordine alla stipulazione dei contratti a distanza) - della buona o mala fede della controparte. (b) Restano altre questioni statutarie, malaccortamente inevase nel 2003, di cui non c’è ora il tempo di parlare approfonditamente - ma che andranno un giorno pur riprese (v. anche infra, § 19.2). Per esempio, il punto della (necessità di) modifica dell’art. 2046 c.c., in merito ai fatti illeciti posti in essere da un incapace naturale. Come suole giustamente ripetersi: un vaso da fiori lasciato cadere sulla testa di un passante, da un condomino il quale abbia compiuto un gesto irriflessivo sul davanzale, al quinto piano del palazzo, non farà più o meno danni, a pianoterra, secondo che vi fosse lassù una persona nel pieno possesso, oppure no, delle sue facoltà mentali. Stesse considerazioni per quanto concerna (responsabilità soggettiva) le corse e gli investimenti di un coinquilino, lungo le scale di casa; oppure gli urti e gli spintoni a un passante su e giù per i ponti di Venezia; o, piuttosto, il rubinetto della vasca da bagno lasciato aperto per ore, al piano disopra. O ancora il lancio a casaccio di un sasso al giardino pubblico, oltre la siepe; magari una sigaretta dimenticata accesa in un bosco (e destinata a non spegnersi da sola, anzi!). Ed è alla vittima che occorre guardare soprattutto, nel campo dell’illecito extracontrattuale. Detto altrimenti. Preoccuparsi delle difficoltà psichiche del convenuto può, in linea di principio, andare bene; non, tuttavia, al punto da escludere ogni possibile responsabilità aquiliana. Al massimo, delle compromissioni mentali che il danneggiante accusasse al momento del fatto, si potrà tener conto sul terreno del quantum respondeatur - in vista di un’attenuazione della somma da risarcire; secondo una valutazione svolta dal giudice in via equitativa, variabile caso per caso. Senza togliere però al disabile (ecco il punto) la “proprietà” e “responsabilità” di quel gesto - ciò che sarebbe non di rado controproducente, si è osservato, pure dal punto di vista terapeutico, ammonitore. (c) Ancora, restando in ambito di danni, il nodo della responsabilità contrattuale del malato di mente. Dopo l’acuta relazione a Trieste di Giovanni Cattaneo, nel 1986, direi che non è stato più scritto/prospettato granché di importante in proposito; e si tratta, invece, di un segmento rilevante della materia - a parte le spinte a domandarsi, quando si accenna a siffatti capitoli, come mai non esista pressoché giurisprudenza in argomento. Vorrà dire che i sofferenti psichici sono tutti quanti adempienti, puntuali quali debitori contrattuali? Che fanno, non fanno, firmano, consegnano tutto ciò che dovrebbero? Improbabile. Oppure che i portatori di disturbi del genere non esistono più in Italia o che non stipulano mai contratti significativi? Risposte insoddisfacenti anche queste. O non, piuttosto, che tanti creditori esitano a citarli in giudizio? E in tal caso perché? E dovremo, comunque, considerare rassegnazioni del genere come un bene o come un male?
11.1. Testamento e donazioni
Altro nodo non secondario, sotto l’angolatura dello ius condendum: quello dell’opportunità di abbassare, riguardo ad alcuni frangenti negoziali, il tasso di solitudine e “scopertura” giuridica nella realtà quotidiana delle persone (i) afflitte magari da turbe di tipo mentale, e (ii) non abbastanza malestanti da vedere incrinata (più di tanto) la propria capacità naturale - l’equilibrio della ragione e dei sentimenti. Oggi, malgrado la nuova legge sull’amministrazione di sostegno, sono molti i disabili i quali, beneficiarî o meno che siano di qualche “protezione organizzata”, figurano lasciati al proprio destino, quando ambirebbero (x) a fare testamento, oppure (y) a compiere una donazione - e possono fin dall’inizio supporre che l’atto da essi posto in essere sarà/sarebbe impugnato, con l’80% di probabilità, da qualche parente tanto avido di denaro quanto poco rispettoso, comprensivo. Occorreva in proposito immaginare (e nella bozza triestina dell’86 si era tentato di farlo) il meccanismo di un soccorso protocollare, ad testandum, prestato da qualche “microgruppo istituzionale” - formato, diciamo, da uno psichiatra, da uno psicologo, da un notaio (o figure analoghe). Un’entità o un “commando” di consulenza/supporto, nominato in sede giudiziale, e capace di aiutare la persona in difficoltà a redigere una specie di testamento pubblico; ultime volontà che da quel momento - stante il vaglio e l’imprimatur fornito dagli esperti, circa la sussistenza, nell’autore, di un minimum di consapevolezza e lucidità - non sarebbero state più annullabili per ragioni di (in)capacità. Questo spunto innovativo non è stato coltivato dal legislatore del 2003; è un suggerimento rimasto per intero sulla carta. E il risultato è che oggigiorno, a prescindere dal regime civilistico di salvaguardia in corso, chiunque - ritenga di avere (non a torto) pochi anni o pochi mesi da vivere; - sia intenzionato a fare testamento; - non ignori di avere intorno a sé, o da qualche parte nel mondo, dei “parenti-serpenti”; - si renda conto di essere vagamente appesantito, annebbiato nella mente; sa che quasi certamente: (i) o si deciderà a non fare nessun testamento, oppure redigerà un atto esattamente come lo vogliono i suoi eredi legittimi, i quali sono lì pronti a gettarsi sui beni in questione; (ii) o sceglierà invece di fare un negozio di ultime volontà così come aggrada a lui, e allora (può ben prevedere che) quell’atto verrà quanto prima impugnato e finirà per essere verosimilmente invalidato, stante la pressione giudiziale dei rapaci congiunti – il tutto senza possibilità di “antidoti” istituzionali.
12. Amministrazione di sostegno e approccio esistenzialista
Una fra le chiavi di volta della neodisciplina, è stato sottolineato, appare quella inerente al taglio prettamente esistenziale - accolto/da accogliersi, oggigiorno, nelle materie del diritto civile. L’approdo a prospettive tese a mettere, cioè, in primo piano gli spazi della quotidianità, le diverse scansioni dell’agenda giornaliera. In particolare, il sistema dei rapporti familiari, affettivi, sociali, di scuola e cultura; le relazioni di svago, di vacanza, di sport, di partecipazione politica e sociale, di espressione artistica e letteraria (v. anche retro, § 6; infra. § 23 ). La realtà spicciola di tutti i giorni insomma; il fare/essere della normalità, della routine fisiologica, delle banalità ricorrenti di ogni tipo (miserie e splendori inclusi). Ecco ciò che richiede di essere assunto sempre più, dall’interprete, nella trama corrente del diritto privato - qui come riferimento a una serie di “faville” individuali da rinvigorire, a rigogli partecipativi da ordinare/ripristinare, presso chi beneficia dell’amministrazione di sostegno. Si tratta di un punto di vista non poco innovativo, tra l’altro, rispetto alle secche della vecchia cultura giuridico/psichiatrica - abbarbicata, di solito, ai fantasmi di ciò che sta dentro e intorno al diritto penale, ai fatti di sangue che sono stati o potrebbero venir commessi da chi stia male psichicamente. Assorta comunque, pur storcendo il naso, nella contemplazione perenne delle catene, delle inferriate, delle (sopravvissute) contraddizioni dell’ospedale psichiatrico giudiziario. La legge n. 180 prima, poi il provvedimento di cui oggi parliamo, appaiono destinati a – dovevano/dovrebbero - cambiare notevolmente il panorama: obbligando lo studioso “psi” ad accorgersi che così non è, non dovrebbe essere, per la grandissima parte dei sofferenti mentali. Ai medici e agli infermieri viene oggi ricordata l’esistenza di un versante che essi ben conoscono, in teoria, ma che sovente finisce - grazie a una curiosa schizofrenia archivistica (da cui pochi guariscono: si continua a dire che i “matti” non uccidono, che non fanno male a una mosca; e si parla però in continuazione di processo penale, di contenzione, di porte sbarrate) - per restare in un angolino separato. La verità è che anche rispetto agli infermi di mente (questo il dato di novità) il sistema-base dei comandi giuridici è ormai diventato, sul terreno della quotidianità, quello del diritto civile. Il diritto penale è abbastanza eccezionale: farà notizia, talvolta commuove, suscita magari discussioni, procura audience in TV; ma di rado entra in gioco nella cronaca reale delle persone. A contare davvero, come s’è rilevato all’inizio, sono invece - per tutti - le questioni che attengano ai segmenti privatistici: quelle della famiglia, dei rapporti associativi, del lavoro, delle successioni a causa di morte; oppure i problemi della banca, dei rapporti di vicinato, delle vacanze, della cooperativa, delle cambiali, delle scommesse, delle assicurazioni, del condominio (v. anche retro, § 6). La vita di tutti i giorni, uguale – almeno in parte – per tutte quante le persone, bene o male che esse stiano psichicamente.
12.1. Quotidianità e responsabilità
Si tratta - complessivamente - di un universo che esce oggi “allo scoperto” (attraverso la nuova legge del 2004) come un quid assai meno insolito che nel passato, rispetto all’esistenza delle creature in affanno. Soprattutto assai meno tecnico, astruso e lontano. E la psichiatria più recente sta anch’essa accorgendosene - sia pur nel modo distratto e intermittente di cui sopra. L’amministrazione di sostegno non parla, in effetti, un gergo granché diverso da quello del danno esistenziale. C’è poca differenza, a ben guardare, fra il verso e il fondale di questi due settori, del 1° e del 4° libro del c.c. - anche se va detto come Genova, riguardo alla neo-voce del danno non patrimoniale, non ci stia dando propriamente un aiuto. Mette anzi qualche volta i bastoni tra le ruote. Non tutta la città magari, diciamo una parte della Genova accademica; dotata tuttora di peso e di influenza però. Mi sarei aspettato in Liguria un sostegno maggiore rispetto alle nuove linee di lettura, nel campo del danno alla persona: questo appare, a ben vedere, lo stesso soffio antropologico e costituzionale che ha ispirato - torno a dirlo - le leggi degli ultimi decenni sulla follia (retro, § 1; infra §§ 14 e 19.2). Speravamo di più. Invece, l’impressione è che chi ha contribuito a inventare il danno biologico, trent’anni fa, risulti oggi infastidito da un riflettore che ha l’effetto di spostare altrove, culturalmente e strategicamente, l’attenzione principale del giudice, del lettore, dell’avvocato - che lascia in ombra coloro i quali si erano abituati a stare al centro della scena (e pensavano, magari, che così sarebbe durata per sempre).
13. Nuovo linguaggio, angeli custodi
Nella riforma che oggi celebriamo, la qualità del “soffio antropologico” – occorre aggiungere - appare suggellata/esaltata anche sotto il profilo linguistico. Si tratta anzi di uno dei passaggi che, a prima vista, colpiscono maggiormente l’interprete. (a) Dentro ai nuovi articoli sull’amministrazione di sostegno incontriamo, in effetti, verbi e sostantivi in larga parte estranei al testo primigenio del codice civile. Per certi versi formule bizzarre - termini alquanto sociologizzanti, più o meno avvolgenti ed eretici. Espressioni come: “richieste”, “interessi ed esigenze di protezione della persona”, “aspirazioni”, “con la minore limitazione possibile”, “espletamento delle funzioni della vita quotidiana”. Oppure: “bisogni”, “interventi di sostegno temporaneo o permanente”, “responsabili dei servizi sanitari e sociali”, “necessario per assicurare la loro adeguata protezione. E ancora: “condizioni di vita personale e sociale”, “atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”, “autonomia”, “interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario” (v. anche retro, § 4). E il combinarsi di tutto ciò, l’intreccio complessivo delle frasi - il modo stesso di presentare le regole, da parte del legislatore: tutto ciò si dipana ancor più nel segno della morbidezza prescrittiva, dell’autentico “diritto mite”. (b) E’ questo un tratto da rimarcare con forza, e che apre subito la strada, va rilevato, alla riflessione su altri aspetti-chiave della neo-disciplina. In sintesi. L’amministratore di sostegno è una presenza da concepire, sulla carta, come qualcosa di non molto distante da una sorta di fratello maggiore (un po’ manager e un po’ tuttofare casalingo). Secondo qualche autore, da avvicinare alla figura infantil-natalizia dell’”angelo custode” (certo in salsa laica/territoriale; non a caso si è evocato il personaggio quasi-alato del film “La vita è meravigliosa” di F.Capra). Pazienza, si prosegue, se colei o colui che è stato prescelto per colmare i vuoti operativi - pensionistici, condominiali, fiscali, alimentari, cerimoniosi, sanitari, colloquiali - di un disabile potrà dimostrarsi, qua e là, cultore non eccelso o poco professionale di cose giuridiche; e se ciò poteva mettersi, anzi, in conto fin dalla nomina. L’importante è che si tratti di un individuo equilibrato, disponibile “come testa e come gambe”. Possibilmente una creatura generosa, non troppo impaziente, con doti spiccate di buon cuore - una presenza attenta alle esigenze, al limite ai capricci, comunque alle (cangianti) necessità materiali e spirituali della persona “amministranda”. (c) Allorché le questioni di stretto diritto da risolvere, nella vita di quest’ultima, si annuncino come particolarmente intricate, sofisticate: bene, potremo pensare sia miglior partito puntare - per la copertura di quel ruolo - su qualcuno di sagace tecnicamente, versato a sufficienza nelle pandette. Altrimenti no, non è detto. Tenendo presente che potrebbero ben esservi, di regola, come guida per il lavoro minuto dell’amministratore, le tracce offerte via via dal giudice tutelare (certo, una volta che gli organici del tribunale fossero adeguatamente rinforzati); oppure che potrebbe essere attiva, nelle città più sensibili e organizzate, la risorsa consulenziale di qualche servizio o “tavolo inter-istituzionale” (cfr. infra, § 21). L’importante è che ad orientare ogni fase del tragitto (nella individuazione a monte del designando, come in ordine ai comportamenti da suggerire all’amministratore) siano ragioni di affettuosità, di premura. Capacità d’immedesimazione, garbo comunicazionale, mancanza di pigrizia nella conduzione degli affari - queste le qualità da incoraggiare, in tutti i momenti inerenti alla neo-figura.
13.1. Tentazioni neo-manicomiali
Un vicario/assistente, s’è detto, pronto a prendersi cura delle istanze della persona, globalmente intese, oltre che delle necessità obiettive del patrimonio. E che possa all’occorrenza diventare, con riguardo precipuo ai sofferenti mentali, un diffuso baluardo contro ogni ipotesi di restaurazione gius-psichiatrica – in merito a questo o quel versante disciplinare della legge 180. Più precisamente: uno strumento attraverso cui argomentare il “no” tendenziale a proposito dei vari progetti e sub-progetti, oggi pendenti al parlamento, circa l’introduzione in futuro dei c.d. manicomietti - delle residenze sanitarie cioè di medio calibro, concentrate in qualche luogo del territorio, infarcite di posti letto. Da tutti gli operatori “illuminati” del paese, le proposte avanzate negli ultimi tempi da alcuni deputati della maggioranza sono state valutate, sotto questo punto di vista, come non poco temerarie: una prospettiva scopertamente nostalgica, panmedicalistica della sofferenza mentale - non di rado favorevole anche alle letture mono-biologiche, con forti aperture di credito nelle virtù degli psicofarmaci, nelle terapie del sonno, nella felicità e autosufficienza dei reparti, nelle porte senza maniglie, nella contenzione notturna. C’è al fondo di quei disegni una più o meno sotterranea ideologia anti-180, prebasagliana; con i trattamenti sanitari obbligatori (TSO) molto allungati, diminuite garanzie per la persona. Tutte indicazioni con sapori di oggettivo ripristino, per l’appunto, di ottiche filo-segregative, inframurarie - a parte il sospetto di un favore concesso, puramente e semplicemente, alla lobby dei gestori di case di cura private. Per la verità, anche il governo e i gruppi della maggioranza sembrano essersene accorti: la cosa è stata per il momento bloccata. Non si sa tuttavia come potrebbe finire la prossima volta: e occorre invece “vigilare” contro ipotesi del genere, che appaiono quanto mai subdole. In effetti: quasi ogni giorno i quotidiani o la TV segnalano la scoperta da parte della polizia o dei carabinieri, in questa o in quella città, di qualche ospizio o clinica lager - in cui i degenti vengono trovati legati, malnutriti; in condizioni di igiene precarie, spiritualmente regrediti, incupiti, dimenticati da Dio e dagli uomini.
Ogni ipotesi legislativa di tipo neo-istituzionalistico, tenuto conto anche della difficoltà dei controlli amministrativi e di pubblica sicurezza, ha l’effetto di favorire il moltiplicarsi di scenari del genere. Ma l’elenco dei rischi è ben più folto. Ecco allora - proprio su un terreno di politica del diritto e della medicina - l’utilità di una nuova figura difensiva per il disabile, di un baluardo sbocciato sul terreno del diritto civile. Un punto-luce vicariale (sottolineano per primi i terapeuti dei Centri di salute mentale), solerte quanto occorre come contabile, ragioniere; formica o cicala secondo le necessità e i desideri: in grado di capire al meglio i bisogni che si affacciano, di ritrovare i bandoli più fruttuosi presso l’interessato, sul terreno biografico - di indovinarne anche le attese, e le fantasie, meno esplicite. Tutto ciò renderà ancor più chiari l’anacronismo e l’incongruenza di qualsiasi linea di intervento drastico - maschio, normalizzatore - da parte del legislatore psichiatrico del prossimo futuro. L’amministrazione di sostegno è anche in funzione (si rimarca) di simili paletti “contro-istituzionalizzanti”.
14. Il fondale delle grandi riforme
Altro passaggio, quello del richiamo (da tanti interpreti compiuto, sin dalle prime discussioni su diritto e psichiatria) ad approfondire i collegamenti tra, da un lato, la filosofia generale dell’amministrazione di sostegno e, dall’altro lato, il sistema delle “grandi leggi” di riforma dei diritti della persona - quelle che sono valse, negli ultimi trent’anni, a liberare la comunità da secolari disuguaglianze e soprusi. L’invito è, in particolare, a prendere le mosse dall’elenco delle fondamentali modifiche degli anni Sessanta e Settanta (come non ricordare le più importanti?): il provvedimento sul licenziamento per giusta causa, l’adozione c.d. speciale, lo statuto dei lavoratori, il divorzio, la legge sulla maggiore età a 18 anni, la riforma del diritto di famiglia, il testo sull’interruzione di gravidanza - si potrebbe continuare a lungo. Ancor più (parlando di nuove protezioni soffici, interdisciplinari) le leggi rivolte specificatamente ai “soggetti deboli”: la 180, la 104, le normative sui ciechi, su certe altre disabilità; il collocamento obbligatorio, i provvedimenti sul volontariato, sulle cooperative di solidarietà, i provvedimenti regionali sull’handicap; per tanti versi la stessa l. 328, che ha di recente riformato la trama dei servizi socio-sanitari. Vi è in questa successione di novità e trasformazioni, per chi sappia coglierlo, un disegno ben preciso di affrancamento dell’uomo (un “metodo” direbbe quel personaggio dell’Amleto): l’obiettivo della restituzione/implementazione, soprattutto al cittadino in affanno, delle sue prerogative fondamentali, l’ideale della costituzionalizzazione piena del diritto privato. Dare a ciascuno congrui margini di espansione del suo essere – il tutto in chiave quanto più possibile espansiva, promozionale.
15. Nozione di “persone deboli”
Ecco così gli spunti ricompositivi portati avanti in letteratura, durante questi anni, sul terreno dei c.d. soggetti deboli. Persone non già “intrinsecamente fragili”, si è sottolineato, quanto piuttosto “disilluse” dall’esterno - frustrate dalla mancanza di qualcosa che dovrebbe esserci, all’intorno, e che non c’è mai stato invece. O che esiste magari, nei meandri della città o del territorio, ma non abbastanza corposamente, rigogliosamente.
(i) La verità è che ogni essere umano è portatore - si ricorda - di un proprio “progetto di vita”: più o meno limpido o ambizioso. Chiunque si alzi la mattina e inizi una nuova giornata (anche chi non può fisicamente mettersi diritto) vuol dare alla propria esistenza un qualche significato, grande o piccolo che sia. Durante il corso degli eventi, di giorno o di notte, ciascun individuo continua a tessere piani, a disegnare l’immediato; magari a correggere qualche errore degli ultimi mesi: “affitterò una casa, farò l’università, troverò un lavoro, tenterò quel certo concorso, rimetterò quei debiti, mi abbonerò alla stagione teatrale, cercherò altri spazi, mi riconcilierò, proverò ad adottare un bambino, rifarò l’operazione agli occhi, andrò in vacanza”. E poi, chissà: lo sport, i libri, i saldi, il pensiero degli amici vecchi e nuovi da incontrare (donne, uomini, bambini); e ancora i fumetti, la sala corse, un ciclo di conferenze, le collezioni, la borsa, i fondi pensione, gli annunci sul giornale, la musica - magari niente; comunque un “niente” non imposto al 100% dalle circostanze, dalla disgrazia: non un ozio purchessia, una qualsiasi partitura di vita.
(ii) Ecco allora la “combinazione esistenziale” (questa una delle locuzioni impiegate talora in dottrina). Il tratteggio che ciascuno effettua cioè, più o meno confessatamente, degli obiettivi avvertiti come propri. La presa d’atto di alcune pulsioni e ambizioni di fondo, dei respiri emersi con lo scorrere del tempo - l’insieme dei gesti che si vorrebbero, da quel momento, al centro dell’agenda. Uno slancio a fare, forse a cambiare, magari a riprendere qualcosa; anzi, di solito, a fare e insieme ad essere (se stessi) - questi i verbi che si intrecciano fra loro, in misura costante, pure nei discorsi relativi al danno esistenziale. Il soggetto svantaggiato è pure lui così, si sente come gli altri, come tutti quanti; il suo ronzio non è diverso, né speciale: le differenze a quel livello non contano, neppur sussistono anzi. Aspira anch’egli, essenzialmente, a “realizzare” se stesso – dentro e fuori. Però, ecco il punto, non ci riesce completamente, non da solo. Un qualche impedimento di base (di carattere fisico, psichico, sensoriale, istituzionale, anagrafico, logistico, etc.) glielo vieta parzialmente o contingentemente. In qualche modo lo attanaglia, lo trattiene altrove contro la sua volontà. Non farcela è il verbo chiave della nuova legge.
(iii) Quest’ultima dunque. Si tratta di un articolato da scorrere (è stato detto) in chiave prettamente antropologica, “demedicalizzata”. Non di sola salute vive l’uomo - e non sono unicamente i guasti all’integrità psicofisica che valgono a pregiudicare l’ indipendenza delle persone. Esiste, bisogna ammetterlo, qualche passaggio della novella che pecca, sotto questo punto di vista, di eccessi di patologizzazione - che tradisce risonanze positivistiche, per certi versi “lombrosiane”. Forse l’art. 404 c.c. non è stato abbastanza coraggioso, al riguardo, c’è qua e là troppa accentuazione (semplificatoria) rispetto ai momenti dell’infermità, della menomazione. Sorge più di un sospetto di inconciliabilità descrittiva rispetto ad altri passaggi della riforma (ad esempio per quanto concerne il primo articolo, o la nuova rubrica del titolo XII del libro primo: retro, §§ 4 e 6).
(iiii) Il cuore del provvedimento del 2004 allora – le indicazioni da tenere presenti sopra tutte le altre. Si tratta delle voci intonantisi, ripetiamo, all’idea del non riuscire, del non farcela da soli. Uno scacco che appare spesso, però, a “macchia di leopardo”: questo contratto no e questo sì, quell’altro negozio un po’ meno. Quell’altra tipologia solamente nei giorni dispari; queste determinazioni invece mai, sin dai vent’anni - quegli atti magari sì con l’aiuto di qualcuno. E non è questa la sede per domandarsi fino a che punto la nuova nozione di “fragilità negoziale” - introdotta a quella stregua entro il c.c. (tanto più frastagliata rispetto alle vecchie accezioni di incapacità, legale e naturale; tanto meno incentrata rispetto ad esse su momenti di ordine clinico, e assai più invece su versanti di tipo schiettamente gestionale/esistenziale) |