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06 - 14 dicembre Riforma
Di seguito la lettera del ministro ai presidenti delle Consulte
provinciali degli Studenti ed i comunicati stampa del MIUR: (...)
In Statistiche
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Riforma dei Cicli
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Nel settore Archivio
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Parlamento
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13 - 14 dicembre Finanziaria e Scuola
Il 13
ed il 14 dicembre la Camera approva, con modifiche,
rispettivamente gli articoli 13 (Rinnovi contrattuali) e 17
(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica) della Legge
Finanziaria 2002:
Art. 13.
(Rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per il
biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese
le risorse da destinare alla contrattazione integrativa,
comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per
cento per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati,
complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno 2002 ed
in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'articolo 48 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto
disposto dall'articolo 24 comma 3, del citato decreto si applica a
decorrere dalla data di definizione della contrattazione
integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo
articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli
incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi
unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla
contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi
all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del
personale.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici
al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono
determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92
milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla
valorizzazione professionale del personale docente della scuola,
ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo
costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione
integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2002. Il predetto fondo è incrementato, per l'anno
2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004,
della somma complessiva di 726,75 milioni di euro,
subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal
processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4
dell'articolo 15 della presente legge. Eventuali economie di
spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della
consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono
destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio
del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro
per l'anno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità
fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese
di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai
docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di
attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto
previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al
personale dirigente delle istituzioni scolastiche.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per
l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal
2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al
trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in
operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di
rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla
predisposizione di interventi anche in campo internazionale. A
decorrere dal 2002 è stanziata la somma di 1.000.000 di euro da
destinare alla copertura della responsabilità civile ed
amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi
dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della
propria attività istituzionale. (Conseguentemente, alla tabella
C, Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978,
articolo 9-ter, modificare gli importi come segue: 2002: - 1.000;
2003: - 1.000; 2004: - 1.000. )
Per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7
della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori
somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92 milioni di euro
per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno
2004.
5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal
comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30
milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della
carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.
6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli
oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, costituiscono
l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituita
dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n.362.
7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti
pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del
Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti
di cui all'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo
n.165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei
miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma
2, del citato decreto legislativo n.165 del 2001, sono a carico
delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità
dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di
deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47,
comma 1, del medesimo decreto legislativo n.165 del 2001, si
attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri
indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1
e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i
rinnovi contrattuali.
Art. 17.
(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)
1. Nel quadro della piena valorizzazione
dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi
scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle
istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del
numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità
orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado
di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che
tengano conto della specificità dei diversi contesti
territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole
istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno
degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione
alle aree delle zone montane e delle isole minori.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto
previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della
consistenza complessiva degli organici del personale docente ed
alla sua ripartizione su base regionale.
3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite,
nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai
dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i
competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel
limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al
comma 2, assicurando una distribuzione degli insegnanti di
sostegno all'handicap correlata alla effettiva presenza di alunni
iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni
scolastiche.
4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti
collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai
docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente
e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite
contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre
l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare
viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi
obbligatorio e dell'organico di istituto.
6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole
dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla
sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il
piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale
docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle
disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le
conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad
incrementare il fondo di istituto.
7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre
1997, n.425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame
della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di
istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le
classi sostengono l'esame davanti ad una commissione composta da
commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero
pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti
delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali
le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono
state preventivamente abbinate. La designazione può riguardare
solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda
prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il
presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole
secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di
natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, si provvede alla determinazione
del numero dei componenti la commissione di esame. Per la
corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5,
della citata legge n.425 del 1997, il limite di spesa è fissato
in 40,24 milioni di euro.
7-bis. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti
scolastici di cui articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di nove
mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale, e 80 ore di
tirocinio con valutazione finale.
7-ter. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso
concorso, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro riservato
nonché il periodo di formazione e l'esame finale previsti dal
medesimo articolo, si svolge sulla base di una indizione separata
effettuata con bando del competente direttore generale del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è
finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili.
Il periodo di formazione ha una durata di 4 mesi, è articolato in
160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalità che
consentano ai presidi medesimi l'espletamento del servizio, che
tiene luogo del tirocinio di cui al comma 7-bis.
7-quater. L'organizzazione e lo svolgimento del corso concorso
sono curati dagli uffici scolastici regionali. L'organizzazione e
lo svolgimento del periodo di formazione sono curati con la
collaborazione dell'istituto nazionale di documentazione e per
l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di
ricerca educativa.
7-quinquies. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di
formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle apposite
graduatorie provinciali di cui all'articolo 477 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino all'approvazione delle
prime graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il
conferimento di incarichi di presidenza. A tal fine il 50 per
cento dei posti disponibili è riservato a coloro che beneficiano
della riserva dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
7-sexies. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti
all'applicazione del comma 74-ter vanno ad incrementare gli
stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di
Stato conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.
8. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato
il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di
formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle forze di
polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate,
l'istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di
polizia tributaria della Guardia di Finanza e la Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, è riconosciuto un credito
formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui
all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono
individuate con apposite convenzioni stipulate tra le
amministrazioni interessate e le università.
9. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «straordinario» è soppressa;
b) le parole: «lire 1,5 miliardi nel 2002» sono sostituite dalle
seguenti: «5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002»;
c) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «A tale fine,
per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del
presente comma e per la valorizzazione delle professionalità
connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni
successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per
cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate
a misure di sostegno e incentivazione per la formazione
professionale permanente realizzate dagli istituti per la
professionalità nautica, anche convenzionati con istituti di
istruzione universitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle
disposizioni del presente comma».
Nel settore Archivio
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Forum
e News Sindacati
Governo
Parlamento
Finanziaria
Sindacati
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Riforme
Organici
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. Parlamento
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Camera, Aula,
S. 699 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2002) (Approvato dal Senato). (1984)
S. 700 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (Approvato dal
Senato). (1985)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004.
(1985 bis)
Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio
2002-2004. (1985 ter)
18, Senato, 7a Commissione,
Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del
Regolamento, sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali
11, Camera, 7a Commissione,
DdL
Organi Collegiali della Scuola
(11.12.01) - (Il) relatore, illustrando il
provvedimento in esame, ricorda preliminarmente che l'istituzione
degli attuali organi collegiali della scuola risale al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e che,
successivamente, tale normativa è stata recepita negli articoli da 5
a 10 e da 26 a 50 del testo unico sulla scuola (decreto legislativo n.
297 del 16 aprile 1994). Ricorda, inoltre, che ulteriori modifiche
della disciplina degli organi collegiali nazionali e territoriali si
sono registrate con il decreto legislativo n. 233 del 1999 (e
successive proroghe dei termini per la costituzione e l'insediamento
degli organi scolastici ex decreto-legge 411/2001). Ricorda, altresì,
che è stata approvata alla Camera una delega al Governo per
l'emanazione di decreti legislativi per la riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico
(attualmente all'esame del Senato).
Osserva che gli organi collegiali della scuola si collocano a livello
di circolo (nelle scuole materne ed elementari) e di istituto (nelle
scuole secondarie) e che sono i seguenti: il consiglio di intersezione
(nelle scuole materne), di interclasse (nelle scuole elementari)
oppure di classe (negli istituti secondari); il collegio dei docenti;
il consiglio di circolo o di istituto e il comitato per la valutazione
del servizio dei docenti.
Sottolinea che gli organi collegiali, che presero vita con il decreto
del Presidente della Repubblica del 1974, erano organi fondati sulla
«partecipazione», quando l'autonomia della scuola non esisteva ed
essi assumevano un ruolo residuale rispetto ad un'organizzazione
centralizzata del sistema formativo. Sottolinea, inoltre, che
l'attuale panorama scolastico è in evoluzione con l'introduzione
dell'autonomia scolastica, il nuovo profilo professionale dei
dirigenti scolastici e dei responsabili amministrativi: tutto ciò
richiede flessibilità nell'organizzazione scolastica, in grado di
garantire reali capacità di governo e gestione alle istituzioni
scolastiche, nonché di assicurare l'efficacia e l'efficienza del
sistema stesso.
Si impone quindi la necessità di un testo normativo che rafforzi gli
organi di governo interni alle singole scuole e che si basi sulla
fondamentale distinzione tra organi di indirizzo e controllo e organi
di gestione, coniugando l'esigenza di autonomia professionale di
docenti e dirigenti con quella della partecipazione degli utenti.
Proprio perché questa riforma è collegata al riconoscimento
dell'autonomia scolastica e tenuto conto delle implicazioni derivanti
dalla riforma del Titolo V della Costituzione, si evidenzia la
necessità di norme generali, che disciplinino l'attribuzione di
funzioni, poteri e responsabilità agli organi dell'istituzione
autonoma. Si tratta di delineare taluni princìpi in sede legislativa,
senza però definire schemi rigidi di organizzazione non rispondenti
alle esigenze di flessibilità della scuola dell'autonomia, lasciando
poi alla potestà regolamentare delle singole scuole, definizioni più
puntuali ed articolate che tengano conto delle diverse realtà ed
esigenze.
Dopo aver rilevato che le proposte di legge Grignaffini ed altri n.
1186 e Gambale ed altri n. 1954 sono sostanzialmente identiche, si
sofferma sui contenuti degli articoli. Osserva, poi, che oltre a
talune norme di principio questi due progetti di legge recano numerose
disposizioni di dettaglio, volte a disciplinare in modo compiuto la
composizione, le funzioni e i rapporti tra gli organi, riducendo di
fatto il campo delle scelte organizzative, che vengono lasciate alle
singole istituzioni scolastiche.
Si sottolinea inoltre come talune disposizioni non siano direttamente
afferenti alla materia degli organi collegiali: articolo 10 sulle
attività del docente; articolo 11 sull'attività amministrativa;
articolo 12 sugli organi collegiali di rete. Sottolinea inoltre che i
due provvedimenti ricalcano sostanzialmente quelli presentati durante
la XIII legislatura, licenziati il 25 febbraio 1999 da parte della VII
Commissione della Camera.
Entrando nel merito della proposta di legge Adornato ed altri n. 2010,
sottolinea innanzitutto che essa risulta essere molto più sintetica
delle precedenti. Dopo aver dato conto dei contenuti degli articoli di
tale provvedimento, osserva come esso contenga norme di principio
generali, lasciando ampio margine al potere regolamentare di ogni
singola istituzione scolastica.
Osserva che una norma di dettaglio è contenuta nell'articolo 4, che
fissa un numero massimo di componenti del consiglio di
amministrazione, stabilendo una quota massima di membri di principio.
Per quanto riguarda i commi 1 e 4 dell'articolo 4, rileva che non è
chiaro se il direttore dei servizi generali e amministrativi sia
membro effettivo del consiglio di amministrazione.
Con riferimento alle previsioni del comma 2 dell'articolo 8, osserva
che il richiamo appare più propriamente riferibile al secondo periodo
piuttosto che all'ultimo.
Sottolinea che tale proposta di legge valorizza il ruolo e le funzioni
dei dirigenti scolastici prevedendo: il diritto di convocare, fissare
l'ordine del giorno e presiedere il consiglio di amministrazione, le
cui deliberazioni sono basate su una sua proposta; la possibilità di
sciogliere, a determinate circostanze, il consiglio di amministrazione
e di nominare un commissario straordinario; la facoltà di convocare,
fissare l'ordine del giorno e presiedere il collegio dei docenti.
Per quanto riguarda infine il rispetto dei princìpi dell'ordinamento
costituzionale, il rispetto delle competenze delle regioni e delle
autonomie locali ed il coordinamento con la normativa vigente, rinvia
alla documentazione agli atti della Commissione, che con completezza e
chiarezza delinea i profili di compatibilità delle tre proposte di
legge in esame.
. 13 dicembre Governo
Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore
10,10 a Palazzo Chigi
Il Consiglio ha approvato lo schema di disegno
di legge costituzionale sulla devoluzione di poteri alle Regioni,
che modifica l’articolo 117 della Costituzione. Il provvedimento
sarà ora trasmesso all’esame della Conferenza Stato-regioni per
l’espressione del relativo parere.
Successivamente il Consiglio ha approvato i seguenti
provvedimenti:
(...) su proposta dei Ministri delle Attività Produttive, Marzano,
e dell’Istruzione, Moratti:
- due schemi di regolamento che, in attesa di un provvedimento più
generale, provvedono a rideterminare il contingente di personale
addetto agli Uffici di diretta collaborazione dei due Ministri, in
relazione alle nuove e complesse competenze attribuite ai
rispettivi Dicasteri. Gli schemi regolamentari saranno trasmessi
al Consiglio di Stato ed alle competenti Commissioni parlamentari
per i prescritti pareri;
(...) La seduta ha avuto termine alle ore 11.50.
LILILILILILILILILILILILILILILILI
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Partecipazione "Centri di ascolto" agli "Stati
Generali dell'Istruzione"
nota
12 dicembre 2001, Prot.n. 4201/MR
Contratti Collettivi nazionali quadro sulle modalità di utilizzo
dei distacchi, aspettative e permessi nonchè delle altre
prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 - Artt. 8-9-10 - (S.O.
N.150 alla G.U. n.207 del 5 settembre 1998), del 27.1.1999 (G.U.
n.33 del 10.2.99) e CCNQ del 9 agosto 2000 - Comparto Scuola -
Periodo 1.9.2001 - 31.12.2001
circolare
10 dicembre 2001, n. 173
Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, per l'anno 2002 - Indicazioni operative di carattere generale
avviso
7 dicembre 2001, prot.n. 21081/INT/U04
Posti per assistente di lingua italiana offerti da paesi dell'Unione
Europea a studenti universitari di cittadinanza italiana
nota
4 dicembre 2001, Prot. n. 646
Rilevamento sulla percezione dell'evento "Stati Generali
dell'Istruzione"
nota
3 dicembre 2001, Prot.DGPSA/Uff.7/5004
Integrazione agli elenchi delle sedi disponibili per la destinazione
all'Estero, per l'anno scolastico 2001/2002
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