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Esami di Stato – primo ciclo di istruzione
A parziale modifica del punto “6. certificazione delle
competenze” della Circolare n.32 del 14 marzo 2008 si comunica che
per problemi legati alla registrazione del nuovo dominio l’indirizzo
indicato www.wiki.competenze.it viene modificato in
www.wikicompetenze.it.
Rimane invariata la data di attivazione: 2 aprile 2008
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del sistema nazionale di
istruzione e per l’autonomia scolastica
Circolare Ministeriale 14 marzo 2008, n. 32
Prot. AOODGOSN 2929 Oggetto: Scrutini ed esame di Stato
a conclusione del primo ciclo di istruzione - Anno scolastico 2007-2008
La conclusione del primo ciclo di istruzione è il punto di arrivo di un
itinerario importante per ogni studente e segna l’avvio del percorso nel
secondo ciclo per assolvere all’obbligo di istruzione e raggiungere una
qualifica o un diploma entro il 18° anno di età. Per questa ragione i
relativi processi di verifica e di valutazione assumono un rilievo
significativo per gli studenti, per i docenti, per i genitori e per le
singole istituzioni scolastiche.
Il quadro normativo è composito, anche a seguito di recenti
provvedimenti legislativi, e prevede una pluralità di interventi che le
istituzioni scolastiche statali e paritarie devono mettere in atto. La
gestione coerente dei diversi processi è un impegno delle scuole e
dell’amministrazione scolastica nella prospettiva di costruire un
sistema di valutazione affidabile, valido, trasparente e funzionale al
miglioramento della preparazione degli studenti.
- Quadro normativo
Le fonti normative che confluiscono a comporre il quadro di
riferimento sono diverse:
- Legge di conversione 25 ottobre 2007, n. 176 – “Disposizioni
urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico
2007-2008..” e, in particolare, l’articolo 1, comma 4,
lettere a e b, relativamente al ripristino del giudizio di
ammissione e all’istituzione di una prova scritta a carattere
nazionale per l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di
istruzione.
- Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – “Norme
generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo
dell'istruzione” e, in particolare, gli articoli 8 e 11
relativi alla valutazione, scrutini ed esami.
- Ordinanza ministeriale 31 maggio 2001, n. 90 relativa alle
norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle
scuole statali e non statali.
- Decreto ministeriale 31 luglio 2007, concernente le
Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per
il primo ciclo di istruzione e, in particolare, il capitolo
riferito all’Organizzazione del curricolo e lo specifico
riferimento ai “Traguardi per lo sviluppo delle competenze”.
- Direttiva ministeriale 19 dicembre 2007, n. 113 per il
recupero e il sostegno nella scuola secondaria di I grado.
- Direttiva ministeriale 25 gennaio 2008, n. 16 (Registrata
dalla Corte dei Conti il 5 marzo 2008 R.1/252) relativa allo
svolgimento della prova nazionale per l’esame di Stato al
termine del primo ciclo di istruzione.
Gli interventi valutativi al termine del primo ciclo tengono conto,
naturalmente, dell’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci
anni e, progressivamente, devono essere resi coerenti con lo
scenario degli assi culturali e delle competenze chiave definiti
(cfr. Decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139).
- Interventi per migliorare i livelli di apprendimento e
valutazione finale degli studenti
La valutazione finale è, per la scuola, una verifica dell’efficacia
delle azioni messe in atto per favorire il raggiungimento di livelli
adeguati di apprendimento per ciascuno. La possibilità di migliorare
tali livelli ha le radici nella ricchezza degli ambienti di
apprendimento e nell’efficacia dell’insegnamento. Per raggiungere
tale scopo può essere opportuno utilizzare la flessibilità didattica
e organizzativa dell’autonomia scolastica (articoli 4 e 5 del DPR n.
275/1999).
In questa direzione si colloca la direttiva ministeriale n. 113/2007
che mira a promuovere interventi di recupero in italiano e in
matematica a partire dal primo anno di corso. L’iniziativa consegue
anche agli esiti delle rilevazioni internazionali che hanno messo in
evidenza situazioni di criticità nella preparazione dei quindicenni
italiani in alcune discipline.
Relativamente ai criteri da seguire per l’analisi delle proposte
avanzate dalle singole istituzioni scolastiche per accedere ai
contributi per le attività di sostegno, previsti dalla citata
direttiva, è bene prioritariamente considerare le istituzioni
scolastiche che registrano situazioni di maggiore incidenza di
debiti scolastici rilevati al termine del primo quadrimestre nelle
classi prime; sono da sostenere con particolare attenzione i
progetti finalizzati al recupero in italiano e in matematica; con
riferimento ai contenuti dei progetti è opportuno privilegiare le
situazioni in cui l’attività di recupero preveda l’organizzazione
degli alunni per gruppi di livello sotto la guida di insegnanti
della scuola non necessariamente titolari delle classi coinvolte.
- Scuola primaria
Le procedure per la valutazione finale degli alunni di scuola
primaria sono disciplinate dall’articolo 8 del decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59. Il passaggio e l’ammissione degli alunni
della scuola primaria da una classe alla successiva avvengono sulla
base della valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Dopo
l’abrogazione dell’art. 145 del Testo unico in materia di
istruzione, il Consiglio di interclasse non ha più alcuna competenza
in merito all’eventuale non ammissione di alunni alla classe
successiva.
3.1 Scrutini finali
Il passaggio da un periodo didattico ad un altro avviene per
scrutinio, rispettivamente al termine del 1° e del 3° anno, nonché
al termine del 5° anno di corso per il passaggio al primo periodo
della scuola secondaria di I grado; è determinato a seguito di
valutazione positiva oppure è diniegato in caso di valutazione
negativa complessiva con decisione assunta collegialmente ed a
maggioranza dai docenti della classe.
L’ammissione alla classe successiva all’interno di un medesimo
periodo didattico, al termine rispettivamente del 2° e del 4° anno
di corso, può essere diniegata esclusivamente con decisione assunta
collegialmente e all'unanimità dai docenti della classe, e solamente
in casi eccezionali e con specifica motivazione.
Gli elementi di valutazione trimestrale/quadrimestrale desunti dal
documento di valutazione, relativi alle discipline, alle attività
opzionali/facoltative e al comportamento, costituiscono la base del
giudizio finale di idoneità per il passaggio al periodo successivo o
per l’ammissione alla classe successiva all’interno del medesimo
periodo; tale giudizio viene certificato con l’apposito attestato
allegato o inserito nel documento di valutazione.
Gli scrutini finali avvengono, secondo un calendario fissato dal
dirigente scolastico, alla presenza dei docenti di classe, ivi
compresi il docente di sostegno, il docente specialista per
l’insegnamento della lingua straniera e, limitatamente agli alunni
che si avvalgono del relativo insegnamento, il docente di religione.
Possono essere acquisite relazioni dedicate da parte del personale
che in posizione di esperto o di docente esterno alla classe abbia
svolto attività opzionale o integrativa. Le sedute di scrutinio sono
presiedute dal dirigente scolastico o da un docente della classe da
lui delegato.
3.2. Istruzione familiare e scuola non statale e non paritaria
Gli alunni che assolvono all’obbligo attraverso l’istruzione
familiare - attività di istruzione primaria svolta direttamente dai
genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi – o presso
scuole non statali non paritarie sono ammessi a sostenere gli esami
di idoneità in una scuola primaria statale o paritaria del
territorio.
Gli esami di idoneità si svolgono dinanzi alla commissione istituita
nella scuola statale o paritaria, composta da tre insegnanti,
nominati dal dirigente tra i designati dal collegio dei docenti. Nei
casi in cui gli alunni esterni siano molto numerosi possono essere
formate più commissioni in una medesima scuola statale o paritaria.
Le domande di partecipazione agli esami di idoneità, redatte in
carta semplice e corredate dal programma dell’attività svolta,
devono essere presentate ai capi d’istituto delle scuole statali o
paritarie entro il 30 aprile.
Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi
2a, 3a, 4a e 5a e al 1° anno della scuola secondaria di I grado sono
consentite agli alunni che abbiano compiuto, o compiano entro il 31
dicembre 2008, rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il
nono e il decimo anno di età.
Gli alunni provenienti da istruzione familiare, qualora non si
iscrivano ad alcuna scuola statale o paritaria, sono obbligati, ai
sensi dell’art. 1, comma 4 del decreto legislativo n. 76/2005, a
sottoporsi ogni anno ad esame di idoneità per la classe successiva a
quella corrispondente all’anno di corso per la quale sono stati
istruiti, nei limiti di età prescritti dal precedente comma. Per
contro, gli alunni che frequentano scuola non statale e non
paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità
solamente nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o
paritarie, nonché al termine della scuola primaria per il passaggio
alla scuola secondaria di I grado.
- Scuola secondaria di I grado
La valutazione finale degli alunni di scuola secondaria di I grado –
scrutini finali ed esame di Stato – è disciplinata dall’articolo 11
del decreto legislativo n. 59/2004 e comprende, per effetto della
legge 176/2007, il giudizio di ammissione all’esame e la prova
nazionale.
4.1 Scrutini finali
Il passaggio e l’ammissione degli alunni da una classe alla
successiva avvengono sulla base della valutazione degli
apprendimenti e del comportamento. Preliminarmente, ai sensi del
citato articolo 11, comma 1 e ai fini della validazione dell’anno
scolastico, prima di procedere allo scrutinio vero e proprio, dovrà
essere accertata per ciascun alunno la frequenza alle lezioni per
almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, rideterminato
eventualmente sulla base delle effettive giornate di svolgimento
delle attività didattiche, considerando gli impedimenti di natura
oggettiva intervenuti in corso d’anno. Il mancato raggiungimento del
limite previsto, pur considerando le eventuali deroghe stabilite
dagli organi di istituto, comporta la non ammissione alla classe
successiva o all’esame di Stato.
Il passaggio dal periodo didattico biennale al 3° anno avviene per
scrutinio; è determinato con decisione assunta collegialmente dai
docenti della classe. L’ammissione alla classe successiva
all’interno del periodo didattico avviene in via ordinaria e può
essere diniegata esclusivamente con decisione assunta collegialmente
dai docenti della classe in casi motivati.
Gli elementi di valutazione trimestrale/quadrimestrale desunti dal
documento di valutazione, relativi alle discipline, alle attività
opzionali/facoltative e al comportamento, costituiscono la base del
giudizio finale per il passaggio al periodo successivo o per
l’ammissione alla classe successiva all’interno del periodo. Gli
scrutini finali avvengono secondo il calendario fissato dal
dirigente scolastico, alla presenza dei docenti di classe, ivi
compresi il docente di sostegno e, limitatamente agli alunni che si
avvalgono del relativo insegnamento, il docente di religione.
Il personale che in posizione di esperto o di docente esterno alla
classe abbia svolto attività opzionale o integrativa non partecipa
allo scrutinio; ai fini di una compiuta valutazione degli alunni,
può fornire eventualmente alla Commissione una relazione sulle
risultanze delle attività svolte da ciascun alunno.
Le sedute di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da
un docente della classe da lui delegato.
4.2 Esami di idoneità
Possono accedere alle classi 2a e 3a, mediante esame di idoneità, i
candidati esterni che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile
2008, rispettivamente, l'11° e il 12° anno di età e che siano stati
ammessi alla prima classe della scuola secondaria di I grado, nonché
i candidati che abbiano conseguito tale ammissione, rispettivamente,
da almeno uno o due anni.
L’esame di idoneità può essere sostenuto presso una scuola
secondaria di I grado, statale o paritaria. I candidati esterni che
provengano da una medesima scuola non statale e non paritaria
possono presentare domanda di ammissione all'esame presso un'unica
scuola secondaria di I grado del territorio.
Le domande di partecipazione agli esami di idoneità, redatte in
carta semplice corredate dal programma dell’attività svolta, devono
essere presentate ai capi d’istituto delle scuole statali o
paritarie del territorio entro il 30 aprile.
4.3 Esame di Stato
Per effetto della legge 176/2007 viene reintrodotto da quest’anno il
giudizio di ammissione all’esame. Nello scrutinio – che riguarda
soltanto gli alunni per i quali l’anno scolastico è stato validato -
i docenti esprimeranno un giudizio di idoneità o non idoneità per
l’ammissione all’esame sulla base della valutazione degli
apprendimenti conseguiti al termine dell’anno scolastico. Il
giudizio finale terrà conto dei giudizi sintetici espressi sulle
singole discipline, sulle attività opzionali/facoltative, sul
comportamento e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul
livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità ed
alle attitudini dimostrate.
I docenti della classe procederanno alla predisposizione della
relazione finale nella quale saranno presentate le attività della
classe unitamente agli insegnamenti effettivamente svolti, alle
linee didattiche seguite, agli interventi effettuati, compresi
quelli integrativi e la sintesi a consuntivo della programmazione
educativa e didattica.
La scheda individuale di valutazione, completa di giudizi sintetici
relativi alle singole discipline, alle attività
opzionali/facoltative e al comportamento e del giudizio globale
conclusivo del terzo anno, potrà consentire una conoscenza dei
risultati cui ciascun alunno è pervenuto sia in relazione allo
sviluppo delle capacità che al possesso dei contenuti culturali. Per
gli altri adempimenti preliminari all’esame si rinvia alle
disposizioni, per quanto compatibili, contenute nell’Ordinanza
ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 che rimane la base di riferimento
per le procedure relative allo svolgimento dell’esame di Stato.
4.3.1 Prove di italiano, lingue comunitarie, matematica ed
elementi di scienza e tecnologia
Sulla base della consolidata e sperimentata prassi è prevista
l’effettuazione di prove scritte di italiano, lingue comunitarie,
matematica ed elementi di scienza e tecnologia, da svolgersi in
giorni diversi e per una durata oraria definita, in modo coordinato,
dalla commissione esaminatrice di ciascuna scuola. Si rammenta, in
proposito, di tener conto nella calendarizzazione delle prove della
presenza di alunni di religione ebraica.
La prova scritta di italiano viene formulata in
modo da consentire all’alunno di mettere in evidenza la propria
capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze
acquisite. La prova dovrà accertare la coerenza e l’organicità del
pensiero, la capacità di espressione personale e il corretto ed
appropriato uso della lingua.
Nel rispetto dell’autonomia delle singole scuole, la prova di
italiano si svolge sulla base di almeno tre tracce, formulate in
modo da rispondere quanto più possibile agli interessi degli alunni.
Le tracce, a scelta del candidato, terranno conto delle seguenti
indicazioni di massima:
- esposizione in cui l'alunno possa esprimere
esperienze reali o costruzioni di fantasia (sotto forma di
cronaca, diario, lettera, racconto o intervista ecc.);
- trattazione di un argomento di interesse
culturale o sociale che consenta l'esposizione di riflessioni
personali;
- relazione su un argomento di studio, attinente
a qualsiasi disciplina.
Per quanto riguarda le lingue comunitarie, anche
sulla base delle esperienze condotte nello scorso anno scolastico, i
collegi dei docenti procederanno per tempo a deliberare la modalità
di svolgimento della prova scritta, scegliendo tra le seguenti
ipotesi:
- prova scritta articolata su contenuti afferenti la prima e
la seconda lingua comunitaria, che potrà attuarsi in forme
differenziate (elaborato, composizione, questionario,
simulazione di dialogo, ecc.);
- prove scritte separate in giorni diversi per le due lingue
comunitarie insegnate;
- prova scritta della prima lingua comunitaria insegnata e
conseguente specifica trattazione e valutazione della seconda
lingua comunitaria in sede di colloquio pluridisciplinare.
La prova scritta di matematica ed elementi di scienze e
tecnologia deve tendere a verificare le capacità e le
abilità essenziali individuate dal curricolo di studi. La prova può
essere articolata su più quesiti, che non comportino soluzioni
dipendenti l'una dall'altra per evitare che la loro progressione
blocchi l'esecuzione della prova stessa. Nel rispetto dell’autonomia
delle scuole, i quesiti potranno toccare aspetti numerici,
geometrici e tecnologici, senza peraltro trascurare nozioni
elementari nel campo della statistica e della probabilità. Uno dei
quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di una situazione
avente attinenza con attività svolte dagli allievi nel corso del
triennio nel campo delle scienze sperimentali. La commissione
deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti,
dandone preventiva comunicazione ai candidati.
Durante le prove d’esame è tassativamente vietato l’uso di telefoni
cellulari.
4.3.2 Prova nazionale
La prova scritta a carattere nazionale prevista dalla legge n.
176/2007 è volta a verificare i livelli generali e specifici di
apprendimento conseguiti dagli alunni. I testi della prova sono
scelti dal Ministro tra quelli definiti annualmente dall’Istituto
Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (Invalsi).
Con la Direttiva n. 16 del 25 gennaio 2008 se ne precisano finalità,
contenuti e modalità per l’anno scolastico 2007-2008 nel quale la
prova, una novità assoluta per il nostro sistema di istruzione,
troverà attuazione secondo criteri di gradualità e flessibilità.
- Finalità
La prova standardizzata all’interno dell’esame di Stato è
un’opportunità per l’arricchimento della qualità della
valutazione degli alunni. La citata direttiva prevede che la
prova concorra ad integrare gli elementi di valutazione degli
alunni, aiutando a verificarne i livelli di apprendimento. I
criteri di incidenza e di peso della prova nazionale sulla
valutazione complessiva in sede di esame di Stato, formalizzati
nella seduta di insediamento della Commissione, sono rimessi
alla autonoma determinazione della Commissione esaminatrice
stessa.
I risultati della prova concorrono, inoltre, alla conoscenza dei
livelli di apprendimento di talune discipline conseguiti al
termine del 1° ciclo dagli alunni sul territorio nazionale. Per
l’anno scolastico in corso, tenendo conto del breve tempo
intercorso tra l’emanazione della legge e la prima attuazione,
la prova mantiene, naturalmente, un carattere esplorativo nella
prospettiva di costruire, in collaborazione con le scuole e con
i docenti, soluzioni a regime con compiuta validità scientifica.
- Contenuti
L’impostazione e la struttura della prova nazionale si avvalgono
della esperienza acquisita dall’Invalsi nelle rilevazioni
nazionali e internazionali sugli apprendimenti, nonché della
conoscenza delle prassi didattiche. Per l’anno scolastico
2007-2008 la prova nazionale riguarderà italiano e matematica,
ad integrazione delle prove scritte già previste per tali
discipline. La tipologia di prova scelta dal Ministro tra quelle
predisposte dall’Invalsi ha le seguenti caratteristiche.
La prova è divisa in due sezioni. La prima, che riguarda l’italiano
è divisa in due parti: parte A – comprensione della lettura,
ovvero testo narrativo seguito da quesiti; parte B – riflessione
sulla lingua, serie di quesiti su conoscenze grammaticali. I
quesiti sono sia a scelta multipla sia a risposta aperta. Nella
seconda, che riguarda la matematica, si
propongono quesiti a scelta multipla e a risposta aperta sulle
seguenti aree: numeri, geometria, relazioni e funzioni, misure,
dati e previsioni.
Per le minoranze linguistiche tedesche e slovene i testi della
prova verranno predisposti in lingua madre.
- Somministrazione, correzione e valutazione
La prova nazionale viene riprodotta in sede nazionale in copia
per ciascun alunno e consegnata per tempo agli Uffici scolastici
provinciali in appositi plichi predisposti per ciascuna scuola e
per ciascuna classe. I plichi sigillati verranno prelevati dai
dirigenti scolastici, secondo le modalità definite dagli Uffici
scolastici provinciali, per la messa a disposizione dei
presidenti di commissione. Il plico per ciascuna istituzione
scolastica statale e paritaria conterrà anche le istruzioni per
lo svolgimento della prova, e, per le scuole che accolgono
alunni con disabilità visiva, una copia della prova su supporto
digitale.
La somministrazione della prova avverrà su tutto il territorio
nazionale martedì 17 giugno 2008. La scelta di
tale giornata per lo svolgimento contestuale della prova
nazionale sull’intero territorio è conseguente alla
differenziata situazione dei calendari scolastici che, per
questo anno, non ha consentito di razionalizzare il calendario
delle prove di esame. È opportuno precisare che tale data unica
per la prova nazionale non inficia l’ordine temporale di
svolgimento delle altre prove d’esame, la cui calendarizzazione
è rimessa alle singole istituzioni scolastiche.
L’apertura dei plichi sarà effettuata al mattino dello stesso
giorno, ad opera del presidente della commissione d’esame e alla
presenza di alunni in rappresentanza delle classi d’esame, con
opportuna verbalizzazione della procedura seguita. Dopo la
consegna dei test e le necessarie istruzioni, gli alunni avranno
due ore di tempo per lo svolgimento della
prova.
Dopo l’effettuazione della prova, i commissari procederanno alla
correzione, secondo il calendario fissato nella seduta di
insediamento, avvalendosi delle apposite griglie predisposte
dall’Invalsi e custodite a cura del presidente di commissione.
I dirigenti degli Uffici scolastici provinciali sono invitati ad
organizzare apposita conferenza di servizio dei presidenti di
Commissione nelle giornate che precedono la somministrazione
della prova per illustrare finalità della medesima e criteri di
svolgimento.
- Attività di preparazione e di supporto
In preparazione della prova nazionale, le istituzioni
scolastiche, sono invitate a verificare la correttezza della
rilevazione dei dati relativi agli alunni partecipanti
all’esame. Tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie
provvederanno a collegarsi con il sito dell’Invalsi (www.invalsi.it)
alla voce “esami di stato secondaria di I grado” per la verifica
dei propri dati anagrafici, delle classi del terzo anno di corso
e del rispettivo numero di alunni; dovranno, altresì indicare
gli eventuali studenti con disabilità visiva e il relativo
supporto da utilizzare, nonché l’eventuale numero di candidati
esterni.
L’Invalsi metterà in linea sul proprio sito schemi, esempi e
altri elementi di guida allo svolgimento delle prove per
facilitare la comprensione della natura, dell’impostazione e
dell’articolazione della prova da parte dei docenti.
Sono previsti appositi incontri di informazione e di
approfondimento rivolti ai responsabili o delegati degli Uffici
scolastici regionali e provinciali sia relativamente agli
aspetti tecnico-gestionali sia sotto il profilo tecnico e
professionale.
Entro la metà di aprile, gli Uffici scolastici provinciali
realizzeranno apposite conferenze di servizio con i dirigenti
scolastici, i quali cureranno successivamente incontri con i
docenti interessati, in modo da assicurare un corretto
svolgimento della prova.
Sarà cura dei dirigenti scolastici, in collaborazione con i
docenti interessati, fornire una puntuale e chiara informazione
ai genitori degli alunni che affronteranno l’esame di Stato.
Dal 17 marzo 2008 è attivo un apposito servizio di FAQ sugli
esami di Stato per il I ciclo di istruzione nel portale del
Ministero (www.pubblica.istruzione.it), aperto ai diversi
quesiti delle scuole sulle procedure e sullo svolgimento delle
prove, inclusa quella scritta nazionale (provanazionale@istruzione.it).
Il servizio sarà collegato al sito dell’Invalsi per gli aspetti
tecnici specifici.
4.3.3 Colloquio pluridisciplinare
Il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell’intera
sottocommissione esaminatrice, dovrà consentire di valutare la
maturazione globale dell’alunno. Nel rispetto dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche e della responsabilità delle singole
sottocommissioni esaminatrici, il colloquio pluridisciplinare potrà
riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio e
altri elementi derivanti da qualificate esperienze realizzate.
Per le sole classi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio
pluridisciplinare, viene verificata, come espressamente previsto dal
decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, anche la competenza
musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della
pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su quello della
conoscenza teorica.
4.3.4 Giudizio finale
Sulla base delle risultanze complessive degli scrutini finali, del
giudizio finale di ammissione all’esame, delle prove scritte –
inclusa quella nazionale - e del colloquio pluridisciplinare, la
sottocommissione esaminatrice che, comunque, è chiamata ad operare
collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento
del colloquio, formula un motivato giudizio complessivo. Tale
giudizio, se positivo, si conclude con la formulazione sintetica di
“OTTIMO”, “DISTINTO”, “BUONO” e “SUFFICIENTE”; se negativo, con il
giudizio di “NON LICENZIATO”.
4.3.5 Prove suppletive
Le prove suppletive degli esami di Stato per gli alunni assenti per
gravi e comprovati motivi, devono concludersi prima dell’inizio
delle lezioni del successivo anno scolastico e, comunque, non oltre
il 3 settembre 2008. Nello svolgimento di tali prove devono essere
seguiti gli stessi criteri indicati per la sessione ordinaria; per
quanto riguarda lo svolgimento della prova scritta nazionale
suppletiva si precisa che essa potrà essere espletata, a seconda
delle singole situazioni, il 27 giugno oppure il
2 settembre 2008. Al riguardo verranno fornite
opportune indicazioni.
- Disposizioni per particolari tipologie di alunni
- Alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA)
Per quanto riguarda gli alunni con diagnosi specialistica di
dislessia o di altri disturbi specifici di apprendimento che,
comunque, dovranno sostenere tutte le prove scritte, si ricorda
che essi hanno diritto all’impiego di strumenti compensativi,
come indicato nella nota ministeriale prot. 26/A del 4 gennaio
2005, oltre all’assegnazione di maggior tempo a disposizione per
lo svolgimento delle prove.
- Alunni con disabilità
La valutazione finale degli alunni con disabilità riconosciuta
viene operata sulla base del piano educativo individualizzato,
al fine di valutarne il processo formativo in rapporto alle loro
potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia
iniziali.
Per l’esame di Stato i docenti preposti al sostegno degli alunni
con disabilità partecipano a pieno titolo alle operazioni
connesse alla predisposizione e correzione delle prove e alla
formulazione del giudizio globale. Gli alunni possono svolgere
una o più prove differenziate, in linea con gli interventi
educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo
Individualizzato (PEI), secondo le previsioni contenute
nell’art. 318 del Testo Unico. Tali prove hanno comunque valore
equipollente ai fini della valutazione dell’alunno. La
sottocommissione potrà assegnare un tempo differenziato per
l’effettuazione delle prove da parte degli alunni con
disabilità.
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità visiva, verrà
utilizzato il supporto digitale della prova nazionale da
convertire nelle forme previste, impiegando le strumentazioni in
uso (braille, lettura digitale, sintetizzatore vocale).
Nel caso di esito negativo delle prove di esame, per gli alunni
con disabilità è possibile rilasciare un attestato che
certifichi i crediti formativi acquisiti. Tale attestato è
titolo per l’iscrizione e la frequenza di classi successive, ai
soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere
anche per percorsi integrati (cfr. ordinanza
ministeriale n. 90/2001) e concorre ad assicurare la frequenza
negli istituti di istruzione secondaria superiore.
Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle
prove differenziate sostenute dagli alunni con disabilità.
- Alunni con cittadinanza non italiana
Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni
con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può
essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e
dalla scarsa conoscenza della lingua italiana.
Indicazioni per le misure di accompagnamento utili agli alunni
con cittadinanza non italiana per conseguire il titolo finale
sono fornite dalle linee guida predisposte da questo Ministero
con circolare n. 24/2006.
Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove
scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per l’esame
di Stato, le sottocommissioni vorranno considerare la
particolare situazione di tali alunni e procedere ad una
opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti,
in particolare nella lingua italiana, delle potenzialità
formative e della complessiva maturazione raggiunta.
- Candidati esterni
In base al divieto contenuto nell’art. 1-bis, c. 5 della legge 6
febbraio 2006, n. 27, secondo cui “Le scuole non paritarie non
possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né
intermedi, né finali”, gli studenti che stanno frequentando la
3.a classe presso scuole non statali e non paritarie, devono
presentare domanda per sostenere l’esame presso scuole statali o
paritarie entro il 10 aprile.
Per qualsiasi candidato esterno che intenda sostenere l’esame di
Stato presso una scuola statale o paritaria, si richiamano le
disposizioni previste dal comma 6, art. 11 del decreto
legislativo n. 59/2004 che, in proposito, recita: “All'esame
di Stato … sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano
compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso
del titolo di ammissione alla prima classe della scuola
secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che
abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i
candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.”
Anche per tali candidati esterni vale la data del 10
aprile 2008 come termine ultimo per la presentazione
delle domande per sostenere l’esame di Stato presso scuole
statali o paritarie.
- Alunni in ospedale
Per gli alunni ospedalizzati o impediti nella frequenza per
malattia, valgono tuttora le indicazioni fornite dalla circolare
n. 353 del 7 agosto 1998 che, in merito, suggerisce modalità
derogatorie per lo svolgimento dell’esame.
- Adulti
Per gli adulti, compresi quelli iscritti ai Centri Territoriali
Permanenti, in considerazione della particolare ridefinizione in
atto del sistema di istruzione degli adulti e nella prospettiva
di individuare per esso specifiche e congrue modalità
applicative della prova nazionale, in prima applicazione si
soprassiede alla somministrazione della prova stessa, con
riserva di darne successiva appropriata configurazione. Le
istituzioni scolastiche statali e paritarie, e, in particolare,
quelle sedi di Centri Territoriali Permanenti (CTP) che
organizzano corsi per adulti (ex-corsi sperimentali per
lavoratori 150 ore), per le finalità di cui all’ordinanza
ministeriale 134/2000, art. 5, in applicazione di quanto già
definito con circolare n. 28/2007, possono indire, anche nel
corso dell'anno scolastico, sessioni speciali di esami di Stato
per il conseguimento del diploma di licenza di scuola secondaria
di I grado a favore di coloro che, in età adulta, abbiano
l'esigenza di conseguire la relativa attestazione. Per lo
svolgimento di tali sessioni di esame, le istituzioni
scolastiche interessate possono procedere agli opportuni
adattamenti relativi a durata, modalità di svolgimento e
contenuti delle prove, composizione delle commissioni
esaminatrici.
- Certificazione delle competenze
Sia il decreto legislativo n. 59/2004 che il D.P.R. n. 275/1999
prevedono la messa a punto di modelli di certificazione delle
competenze.
Peraltro, le Indicazioni per il curricolo riservano appositi spazi
dedicati ai “traguardi per lo sviluppo della competenza”, connessi
alle diverse discipline di studio. La ricerca di sintesi in atto,
propedeutica a fornire più puntuali indicazioni per sperimentare
ipotesi certificative in vista della messa a regime della
disposizione sopra richiamata, ha trovato attuazione in una prima
raccolta di esperienze in collaborazione con una rete di scuole,
indicate dagli Uffici scolastici regionali, e in un apposito
seminario nazionale di produzione, al termine del quale sono stati
raccolti utili elementi di guida.
Sia la documentazione raccolta che gli esiti del seminario saranno
disponibili a partire dal prossimo 2 aprile sul sito
www.wiki.competenze.it.
Il sito è un ambiente interattivo nel quale dirigenti scolastici e
docenti delle scuole del primo ciclo potranno inserire commenti e
suggerimenti per gli ulteriori sviluppi nella messa a punto di
proposte di certificazione delle competenze.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Mario G. Dutto
Direttiva 25 gennaio
2008, n. 16
Registrazione della Corte dei Conti: reg. 1 fg 252
del 5 marzo 2008
Prot. n. 1022
Il Ministro della
Pubblica Istruzione
VISTA la legge 28 marzo
2003 n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale, ed in particolare l'articolo 3
che prevede la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione ed il riordino dell'INValSI;
VISTO il decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INValSI );
VISTO il decreto legislativo
19 febbraio 2004 n. 59, emanato per la definizione delle norme generali
relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, in
attuazione della citata legge n. 53 del 2004;
VISTO l’articolo 11, comma 4
ter, del predetto decreto legislativo così come integrato dall’articolo
1, comma 4, della legge 25 ottobre 2007 n. 176 di conversione del
decreto-legge 7 settembre 2007 n. 147, che, oltre all’istituzione di una
prova scritta a carattere nazionale nell’ambito dell’esame di Stato a
conclusione del terzo anno della scuola secondaria di primo grado,
tendente a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento
degli studenti, prevede che il Ministro scelga la prova da sottoporre
agli stessi tra testi predisposti dall’INValSI sulla base di una
apposita direttiva;
RILEVATO che, ai sensi del
citato decreto legislativo n. 286 del 2004 il Ministro della Pubblica
Istruzione può adottare più direttive connesse all’individuazione degli
obiettivi generali delle politiche educative nazionali;
CONSIDERATA la necessità di
stabilire i criteri sulla cui base l’INValSI dovrà predisporre i testi
della suddetta prova d’esame:
EMANA
la direttiva prevista dall’articolo 11, comma 4 ter, del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 per l’individuazione dei criteri
necessari ad orientare l’INValSI nella predisposizione dei testi da
sottoporre al Ministro della Pubblica Istruzione per la successiva
scelta della prova a carattere nazionale da somministrare nell’ambito
dell’esame di Stato, per l’anno scolastico 2007/2008, a conclusione del
terzo anno della scuola secondaria di primo grado.
Finalità della prova a carattere nazionale
L’introduzione della prova a carattere nazionale in sede di conclusione
del primo ciclo di istruzione ha la funzione di integrare gli elementi
di valutazione attualmente esistenti verificando i livelli di
apprendimento degli studenti a conclusione del terzo anno della scuola
secondaria di primo grado.
La valutazione a livello nazionale degli apprendimenti degli studenti
costituisce il necessario completamento dell’autonomia scolastica e
consentirà il progressivo allineamento a standard di carattere nazionale
da poter sospingere con mirate azioni di stimolo e di sostegno, verso il
raggiungimento di crescenti livelli di qualità.
La strutturazione della prova, coerente e compatibile con le tecniche
adottate per la rilevazione degli apprendimenti, consentirà
l’acquisizione di ulteriori elementi rispetto a quelli relativi ad
indagini svolte alla fine del primo ciclo di istruzione.
Criteri
La prova da somministrare, in prima attuazione, dovrà avere
caratteristiche tali da:
- consentire di accertare i livelli generali e
specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti relativamente
all’italiano e alla matematica;
- consentire in sede di esame la valutazione degli
apprendimenti sulla base di procedure standardizzate;
- contribuire all’attività di monitoraggio e di
valutazione dell’andamento tendenziale del livello di conoscenze
alla fine del primo ciclo di istruzione.
La prova dovrà essere somministrata nello stesso giorno su tutto il
territorio nazionale.
Modalità e tempi d’intervento
L’INValSI è incaricato di predisporre le azioni ritenute necessarie al
raggiungimento dei seguenti obiettivi nella tempistica segnalata:
entro gennaio 2008 - individuazione delle fasi della
procedura da attivare, per consentire agli Uffici dell’Amministrazione
coinvolti di ipotizzare e realizzare gli interventi più idonei a gestire
le esigenze di comunicazione per gli aspetti organizzativi e per
eventuali indicazioni di metodo;
entro febbraio 2008 - presentazione di una rosa di
tipologie di prove per sessione, ordinaria e suppletiva;
- predisposizione di soluzioni per
eventuali sessioni speciali.
entro marzo 2008 sulla base della scelta effettuata dal
Ministro, l’INValSI predispone un’informativa alle scuole sulle modalità
tecniche di somministrazione e sulla durata massima della prova.
L’INValSI e la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
definiranno le modalità di trasmissione della prova nazionale alle
istituzioni scolastiche interessate, nel rispetto dei criteri di
funzionalità e riservatezza ritenuti necessari e provvederanno d’intesa
alla messa in opera di soluzioni adottate.
Misure per particolari aspetti
Nella predisposizione delle attività in questione, l’INValSI avrà cura
di considerare in particolare:
- le esigenze legate alla presenza in alcuni
territori di scuole con lingua di insegnamento diversa da quella
italiana ( scuole con lingua slovena in Friuli-Venezia Giulia,
ecc…);
- la necessità di predisporre il testo della prova
in Braille o su supporto digitale con utilizzo della strumentazione
in uso presso la scuola per gli studenti non vedenti o ipovedenti;
- l’opportunità di consentire, in base alla
normativa vigente, l’adattabilità della prova da somministrare agli
studenti diversamente abili.
IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni
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