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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Circolare Ministero Sanità 18 gennaio 2000, n. 13

Prot. 100/DGPS/4

Oggetto: Indicazioni per l'applicazione dei Regolamenti relativi all’esenzione per malattie croniche e rare

Allo scopo di garantire una omogenea applicazione della disciplina delle esenzioni per malattia sul territorio nazionale ed assicurare la più ampia tutela degli assistiti si forniscono le seguenti indicazioni.

1.  I presupposti normativi

La disciplina delle esenzioni in relazione a particolari condizioni di malattia, definita con due distinti regolamenti in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124, sostituisce il precedente sistema previsto dal d.m. 1.2.91 (artt. 1, 2, 3 e 4) e da altre specifiche disposizioni.

 

Il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 “Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, come modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001 n.296 “Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, …..(G.U. n. 166 del 19 luglio 2001), individua le condizioni di malattia croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria correlate.

 

Il decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 “Regolamento di istituzione della Rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b,) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n.124 (S.O. alla G.U. n. 160 del 12 luglio 2001):

·         individua le malattie rare;

·         prevede l’istituzione di una Rete assistenziale dedicata, mediante la quale sviluppare azioni di prevenzione, attivare la sorveglianza, migliorare gli interventi volti alla diagnosi e alla terapia, promuovere l’informazione e la formazione, nonché l’istituzione del registro nazionale delle malattie rare, in coerenza con le specifiche previsioni del Psn per il triennio 1998-2000.

Le disposizioni previste per le diverse categorie di invalidi (art. 6, commi 1 e 2 del d.m. 1.2.91) sono confermate fino all'entrata in vigore delle nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità ed al conseguente aggiornamento del regolamento delle malattie croniche e invalidanti, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 6 del d.lgs. n 124/1998.

2.  I principi generali

2.1 Individuazione delle malattie e condizioni esenti

In entrambi i decreti le malattie che danno diritto all’esenzione sono individuate sulla base dei criteri dettati dal d.lgs. n. 124/1998: gravità clinica, grado di invalidità e onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento.

 

Per le malattie rare un criterio ulteriore è rappresentato dai dati di prevalenza italiani, europei, statunitensi e di letteratura. Poiché, ad oggi, non esiste una definizione universalmente accettata di malattia rara, nel decreto sono state utilizzate, come criterio di riferimento, le indicazioni del “Programma d'azione comunitario sulle malattie rare 1999-2003”, che definisce "rare" le malattie con una prevalenza inferiore a 5 per 10.000 abitanti nell’insieme della popolazione comunitaria.

 

Ai fini dell’esenzione sono individuate

·         51 malattie e condizioni, esenti ai sensi del d.m. n. 329/1999 e successive modificazioni;

·         284 malattie e 47 gruppi di malattie rare, esenti ai sensi del d.m. n. 279/2001.

2.2  Definizione delle malattie e condizioni esenti

Le malattie elencate negli allegati ai citati regolamenti sono definite, nella maggior parte dei casi, secondo la Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-9-CM del 1997 -International Classification of Diseases–IX–Clinical Modification-); nel caso di condizioni per le quali non sia stato possibile fare riferimento alla classificazione internazionale, è stata riportata soltanto la definizione (es. “051 Soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici”). Per alcune malattie rare sono elencati anche i sinonimi più frequenti; quando si tratta di gruppi di malattie, nella maggior parte dei casi sono riportati esempi di malattie afferenti al gruppo stesso.

 

Entrambi i provvedimenti introducono ex-novo un sistema di codifica uniforme a livello nazionale che, ai fini dell'esenzione, consente di identificare in modo univoco le malattie, i gruppi di malattie e le condizioni e agevola le attività di verifica.

 

Il d.m. n. 329/1999 associa a ciascuna malattia e condizione esente uno specifico codice numerico composto di due parti:

·         la prima parte, di tre cifre, reca la numerazione progressiva della malattia o della condizione;

·         la seconda parte, composta di tre, quattro o cinque cifre, corrisponde al codice identificativo della malattia secondo l’ICD-9-CM. Sono stati utilizzati codici di categoria (a 3 caratteri), codici di sotto-categoria (a 4 caratteri), codici di sotto-classificazione (a 5 caratteri). Inoltre, per talune malattie, sono stati utilizzati i codici V della “Classificazione supplementare dei fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso alle strutture sanitarie”;

Nel caso in cui la condizione individuata non sia stata definita sulla base della classificazione ICD-9-CM, il codice identificativo è composto soltanto dalle prime tre cifre.

 

Il d.m. n. 279/2001

Poiché i sistemi di classificazione delle malattie attualmente disponibili risultano insufficienti per identificare le singole malattie rare, è stato predisposto uno specifico codice alfanumerico che, rispettando l'ordine progressivo dei settori previsti dalla classificazione ICD-9-CM, permette eventuali confronti ed aggiornamenti.

Il codice alfanumerico si compone di sei caratteri:

·         il primo carattere è la lettera "R" che indica che la malattia è individuata come rara;

·         il secondo carattere è una lettera che indica il settore della classificazione ICD9-CM cui la malattia o il gruppo di malattie appartiene (es. RFxxxx: la lettera F corrisponde ad una malattia rara del settore 6 Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso -codici da 320 a 389-);

·         il terzo carattere è costituito dal numero “0” nel caso di una malattia singola e dalla lettera "G" quando il codice si riferisce ad un gruppo di malattie (es. RF0xxx; RFGxxx);

·          i successivi caratteri indicano la numerazione progressiva della malattia o del gruppo di malattie comprese in ciascun settore (es. RF0010, RFG010).

Quando il codice si riferisce ad un gruppo di malattie, tutte le malattie afferenti allo stesso gruppo (anche quando non espressamente indicate in via esemplificativa) sono identificate da quel medesimo codice.

Tra un codice e l’altro è mantenuta una riserva di codici utile a consentire l’eventuale inserimento di ulteriori malattie, classificate alla luce delle conoscenze scientifiche, nel rispetto del criterio di classificazione.

2.3  Prestazioni erogabili in esenzione

Entrambi i provvedimenti prevedono il diritto all’esenzione per le prestazioni individuate tra quelle incluse nei livelli essenziali e uniformi di assistenza nonché assoggettate alla partecipazione al costo ai sensi della normativa vigente. Le prestazioni erogabili in esenzione rispondono ai criteri di appropriatezza ai fini del monitoraggio dell'evoluzione della malattia e di efficacia ai fini della prevenzione degli ulteriori aggravamenti (art. 5, comma 2 del d.lgs. n.124/1998).

 

Il d.m. n. 329/1999 e successive modificazioni definisce l’insieme di prestazioni per ogni malattia e condizione, tenendo conto delle necessità di monitorare gli effetti collaterali del trattamento e di prevenire le complicanze più frequenti.

Per la maggior parte delle malattie e condizioni, le prestazioni sono individuate tra quelle incluse nel d.m. 22 luglio 1996 “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del servizio sanitario nazionale e relative tariffe” e successive modificazioni.

Fanno eccezione alcune prestazioni la cui codifica deve essere identificata di volta in volta sulla base del quadro clinico del singolo soggetto (es. Radiografia convenzionale segmentaria del/i distretto/i interessato/i).

Per alcune particolari malattie e condizioni (es. Fibrosi cistica, Sclerosi multipla, Soggetti affetti da pluripatologie…) non sono identificate le singole prestazioni erogabili in esenzione in quanto le necessità dei soggetti affetti sono estese e variabili. Il medico di fiducia, pertanto, le individuerà di volta in volta in relazione alle specifiche condizioni cliniche. Ciò garantisce una migliore tutela del paziente e una maggiore flessibilità applicativa da parte del medico.

Il decreto n. 329/1999 non prevede l'esenzione per le prestazioni finalizzate alla diagnosi della malattia: il diritto all'esenzione è riconosciuto per la malattia già accertata.

 

Il d.m. n. 279/2001, a causa della varietà e della complessità delle manifestazioni cliniche di ciascuna malattia, non definisce puntualmente le prestazioni erogabili in esenzione, ma prevede che siano erogate in esenzione tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

In considerazione dell’onerosità e della complessità dell’iter diagnostico per le malattie rare, l’esenzione è estesa anche

·         ad indagini volte all'accertamento delle malattie rare;

·         ad indagini genetiche sui familiari dell'assistito, eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica. Tale disposizione si basa sulla considerazione che la maggior parte delle malattie rare è di origine genetica e che il relativo accertamento richiede indagini, a volte sofisticate e ad elevato costo, da estendere anche ai familiari della persona affetta.

Le modalità prescrittive delle prestazioni sono riportate più avanti (paragrafo 4.3).

 

I provvedimenti non considerano le prestazioni di assistenza protesica e integrativa e di assistenza farmaceutica che sono regolamentate da altre norme specifiche [1] .

Alcune condizioni precedentemente esentate ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.m. 1.2.91 sono escluse dalla partecipazione al costo ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 124/1998 [2] .

Le prestazioni correlate alle malattie e condizioni identificate dai due provvedimenti sono erogabili in esenzione in qualsiasi regime di erogazione [3] (e quindi anche in pronto soccorso, qualora norme regionali prevedano la partecipazione al costo per le prestazioni non seguite da ricovero).

Con riferimento alle prestazioni connesse alle attività di donazione d'organo, si segnala che l'esclusione dalla partecipazione al costo riguarda non solo le prestazioni connesse all'atto della donazione, ma anche quelle finalizzate al controllo della funzionalità dell'organo residuo.

 

E’ previsto che entrambi i decreti siano aggiornati con riferimento allo sviluppo delle linee guida e all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

3. Le modifiche al d.m. n. 329/1999

L’entrata in vigore del decreto n. 279/2001 sulle malattie rare e del decreto n.296/2001 ha comportato le seguenti modiche alla disciplina originariamente contenuta nel decreto n.329/1999.

3.1 Il decreto sulle malattie rare (d.m. n. 279/2001)

Ø    I soggetti già esenti (ai sensi del d.m. 1 febbraio 1991 richiamato dall’art. 7, comma 4, del d.m. 329/1999) per Angioedema ereditario, Dermatomiosite, Pemfigo e pemfigoidi, Anemie congenite, Fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo, Miopatie congenite, Malattia di Hansen, Sindrome di Turner, Spasticità da cerebropatia e Retinite pigmentosa acquisiscono il diritto all'esenzione per le prestazioni previste dal regolamento sulle malattie rare.

 

Ø    Le malattie di seguito elencate sono state incluse tra le malattie rare nell’allegato 1 al d.m. n.279/2001 e, pertanto, sono state escluse dall’allegato al d.m. n. 329/1999:

·         Sindrome di Budd-Chiari, già prevista nell’ambito della condizione “002  Affezioni del sistema circolatorio”;

·         Sindrome di Lennox-Gastaut, già prevista nell’ambito della condizione “017  Epilessia”;

·         Ipercolesterolemia familiare omozigote tipo IIa e IIb, già prevista nell’ambito della condizione “025  Ipercolesterolemia familiare omozigote e eterozigote tipo IIa e IIb; Ipercolesterolemia primitiva poligenica; Ipercolesterolemia familiare combinata; Iperlipoproteinemia di tipo III”;

·         Corea di Huntington, già prevista nell’ambito della condizione “038 Morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali”;

·         Anemie emolitiche ereditarie, già prevista come condizione 004;

·         Connettivite mista, già prevista come condizione 010;

·         Disturbi interessanti il sistema immunitario: immunodeficienze congenite e acquisite determinanti gravi difetti delle difese immunitarie con infezioni recidivanti (escluso: Infezioni da HIV), già prevista come condizione 015;

·         Malattie da difetti della coagulazione, già prevista come condizione 033;

·         Poliarterite nodosa, già prevista come condizione 043.

3.2  Il decreto di aggiornamento (d.m. n. 296/2001)

Il decreto di aggiornamento ha apportato le seguenti modifiche:

 

“002  Affezioni del sistema circolatorio”

Sono stati differenziati tre gruppi di soggetti con i corrispondenti codici di malattia ICD-9-CM e sono state elencate le relative prestazioni in esenzione:

·         Soggetti affetti da malattie cardiache e del circolo polmonare

·         Soggetti affetti da malattie cerebrovascolari

·         Soggetti affetti da malattie delle arterie, arteriole, capillari, vene e vasi linfatici

Tale suddivisione consente di differenziare le prestazioni in base alle differenti patologie, per garantire una maggiore appropriatezza.

Qualora esigenze di tipo organizzativo o di controllo lo richiedano, i tre gruppi, ai fini della prescrizione, potrebbero essere identificati dal codice progressivo come di seguito:

A02        Malattie cardiache e del circolo polmonare

B02        Malattie cerebrovascolari

C02       Malattie delle arterie, arteriole, capillari, vene e vasi linfatici

Tali codici consentirebbero l’identificazione sia della condizione che dello specifico gruppo di soggetti, senza modificare le modalità prescrittive indicate dal d.m. n. 329/1999 (tre caratteri per la codifica di esenzione sulla ricetta).

 

013  Diabete mellito

E’ stata inserita in aggiunta la prestazione “14.34 “Riparazione di lacerazione della retina mediante fotocoagulazione con argon (laser)”, alternativa alla prestazione di cui al codice 14.33, già in esenzione; tale modifica introduce una prestazione attualmente più utilizzata nel trattamento della retinopatia non proliferante, preproliferante e proliferante, complicanze frequenti nei soggetti diabetici.

La prestazione di cui al codice 89.11 è stata sostituita, a correzione di un errore materiale, dalla prestazione “95.26 Tonografia, test di provocazione e altri test per il glaucoma”.

 

 

 

016  Epatite cronica (attiva)”

La dizione “In caso di trattamento con Interferone (1 volta/anno, prima del trattamento)” è stata modificata in “In caso di trattamento con Interferone”.

 La modifica tiene conto delle esigenze di monitorare il trattamento con interferone: la frequenza delle prestazioni per il monitoraggio viene demandata alla valutazione del medico prescrittore.

 

019  Glaucoma

La prestazione di cui al codice 89.11 è stata sostituita, a correzione di un errore materiale, dalla prestazione “95.26 Tonografia, test di provocazione e altri test per il glaucoma.

 

023  Insufficienza renale cronica

Le prestazioni in esenzione sono state differenziate in relazione a tre diversi stati clinici, come di seguito individuati:

  • insufficienza renale cronica
  • insufficienza renale cronica per la quale è indicato il trattamento dialitico
  • insufficienza renale cronica in trattamento dialitico (sia peritoneale, sia extracorporeo; sono erogabili in esenzione “le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio delle patologie di cui sono affetti e delle loro complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti”)

 

027  Ipotiroidismo congenito, ipotiroidismo acquisito (grave)”

E’ stata inserita in aggiunta la prestazione  “90.15.2. Corticotropina (ACTH)”.

 

031  Malattia ipertensiva (II e III stadio O.M.S.)”

Tale condizione è stata riformulata in 031 Ipertensione arteriosa”.

La modifica estende l’esenzione per alcune prestazioni (individuate dal d.m. n. 329/1999) anche a quei soggetti che, pur presentando una condizione clinica di minore gravità, hanno necessità relativamente frequente di prestazioni per la prevenzione delle eventuali complicanze. Qualora esigenze di tipo organizzativo o di controllo lo richiedano, la condizione clinica di minore gravità (ipertensione senza danno d’organo) potrebbe essere identificata dal codice progressivo “A31”, ottenuto sostituendo il numero 0 iniziale con la lettera A.

E’ stata inserita in aggiunta la prestazione “89.61.1 Monitoraggio continuo [24 Ore] della pressione arteriosa”.

 

“044  Psicosi”

Sono state inserite in aggiunta:

  • la prestazione “94.19.1 Colloquio psichiatrico”;  
  • le prestazioni di controllo della funzionalità di specifici organi, in caso di trattamento farmacologico: controllo ematologico: “90.62.2 Emocromo:  HB, GR, GB, HCT, Plt, Ind. deriv., F.L.“; controllo funzionalità renale: “90.16.4 Creatinina clearance”, “90.44.3 Urine esame chimico fisico e microscopico”; controllo funzionalità tiroidea “90.42.1 Tireotropina (TSH)”, “90.42.3 Tiroxina libera (FT4)”, “ 90.43.3 Triiodotironina libera (FT3)”.

 

047  Sclerosi sistemica (progressiva)

Alcune prestazioni sono state sostituite (codici 87.41.1;  88.72.2; 89.50), altre sono state eliminate (codici 45.23; 88.73.5; 88.77.2; 89.32; 90.52.2; 90.60.2; 87.44.1; 88.72.1; 89.52), altre sono state inserite in aggiunta (codici 88.74.5; 90.16.3; 90.38.4; 90.46.5; 90.72.3; 87.61; 93.18.1; 93.39.1, 89.38.3).

 

 

“048 Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne”

Tale condizione è stata riformulata in “048 Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto”.

La modifica della denominazione, confermando un indirizzo applicativo già seguito ed attuato da numerose regioni e aziende sanitarie locali, è volta a chiarire l’intenzione, già implicita nel d.m. n.329/1999, di riconoscimento dell’esenzione ai soggetti con:

1.      tumori ben definiti sul piano istomorfologico, dei quali non può essere previsto al momento della diagnosi il successivo comportamento clinico. Si considerano appartenenti a questa categoria i tumori che hanno una sede particolarmente delicata e/o un’accentuata invasività locale con conseguenti danni sulle strutture circostanti (es. gli adenomi ipofisari secernenti o non secernenti);         

2.      tumori che, inizialmente ben definiti istomorfologicamente, presentano una evoluzione non prevedibile, sia dal punto di vista anatomopatologico che per il comportamento clinico (lesioni inizialmente benigne che possono evolvere in lesioni maligne, come la sequenza adenomi colorettali – carcinoma colorettale).

 

050 Soggetti in attesa di trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo, cornea)”

052 Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo)

Per ambedue le condizioni sono state individuate in esenzione “le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio delle patologie di cui sono affetti e delle loro complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti”, anziché ”tutte le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza”.

La modifica è stata apportata allo scopo di uniformare, nell’ambito delle condizioni con analoghe esigenze assistenziali, le prestazioni erogabili in esenzione.

 

E’ stata inserita la malattia “056.245.2 Tiroidite di Hashimotocon le correlate prestazioni.

 

Il testo coordinato, che riporta l’elenco delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo, previste dal decreto n. 329/1999 come modificato dal decreto n. 296/2001 e dal decreto n. 279/2001, è pubblicato in questa stessa G.U..

4. Gli indirizzi applicativi

L’applicazione della nuova disciplina in materia di esenzioni per particolari malattie e condizioni richiede un rilevante impegno programmatorio ed organizzativo da parte delle regioni e province autonome e delle aziende sanitarie locali.

Il rispetto dei diritti riconosciuti ai cittadini esige, inoltre, un’attenta attività di informazione rivolta alla popolazione e ai soggetti a vario titolo coinvolti nell’applicazione della normativa.

In tale contesto, dovranno essere curati, in particolare, i seguenti aspetti:

·         l’informazione di contenuto tecnico diretta a tutti gli operatori del sistema (certificatori, prescrittori, erogatori) con l’obiettivo di rendere omogenei i comportamenti nella applicazione dei decreti;

·         il coinvolgimento dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS), che sono chiamati a svolgere un importante ruolo in tutto il processo di attuazione della nuova disciplina;

·         la definizione delle modalità di accesso dei cittadini;

·         l'informazione di contenuto generale indirizzata ai cittadini;

·         la rilevazione dei dati relativi agli esenti per patologia.

4.1  Riconoscimento del diritto all’esenzione

Il diritto all’esenzione è riconosciuto dall’azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito sulla base della certificazione della malattia.

Le procedure di riconoscimento devono essere definite in modo da evitare ogni possibile disagio al cittadino e prevenire la moltiplicazione degli accessi alle strutture sanitarie.

 

Per le malattie croniche e invalidanti le certificazioni valide per il riconoscimento del diritto all’esenzione devono riportare la diagnosi e possono essere rilasciate da:

·         le aziende sanitarie locali;

·         le aziende ospedaliere, compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato assimilati alle aziende ospedaliere ai sensi dell'art.1 comma 3, del d.lgs. n. 269/1993;

·         gli enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge n. 833/1978;

·         gli Istituti di ricovero ecclesiastici classificati di cui all'art. 41, legge n. 833/1978;

·         gli Istituti di ricovero ecclesiastici non classificati e le Istituzioni a carattere privato, riconosciuti presidi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge n.833/1978;

·         le Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all’Unione europea.

 

Sono, altresì, valide ai fini del riconoscimento dell'esenzione:

·         le certificazioni rilasciate da commissioni mediche degli ospedali militari;

·         la copia della cartella clinica rilasciata dalle strutture di cui sopra;

·         la copia del verbale redatto ai fini del riconoscimento di invalidità;

·         la copia della cartella clinica rilasciata da Istituti di ricovero accreditati e operanti nell’ambito del Ssn, previa valutazione del medico del distretto.

 

In relazione all'organizzazione regionale e locale, è possibile utilizzare ai fini del riconoscimento dell’esenzione le diagnosi contenute nelle SDO, ferma restando l'osservan