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Circolare Ministeriale 15.07.1997 n. 434

Trasmissione Decreto Interministeriale del 10.3.1997

L'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ha previsto l'istituzione di uno specifico corso di laurea per la formazione degli insegnanti di Scuola materna ed elementare, finalità sino ad oggi perseguita dai corsi di Studio delle scuole magistrali e degli Istituti magistrali.

Con successivo D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471 è stato definito l'ordinamento didattico del predetto corso di laurea, articolato in due indirizzi, rispettivamente per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari.

L'art. 3, comma 8, della citata legge n. 341/1990 ha inoltre disposto l'emanazione di un apposito decreto per disciplinare tempi e modi del passeggio al nuovo ordinamento.

L'allegato decreto Interministeriale del 10 marzo 1997, con cui si è data attuazione alla suddetta disposizione, fissa li momento di avvio del nuovo regime giuridico all'inizio dell'anno scolastico 1998-1999.

In relazione alle disposizioni in esso contenute si ritiene opportuno sottolineare che, con riferimento all'anno scolastico 1998-1999 non possono più essere accolte iscrizioni per i corsi ordinari di Scuola Magistrale e di Istituto Magistrale.

Dalla medesima data possono invece essere rinnovate, sino all'istituzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui all'art. 3 del citato D.L. 10 marzo 1997, tutte le sperimentazioni quinquennali già esistenti nelle Scuole Magistrali e negli Istituti Magistrali, in quanto i corsi quinquennali consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea. Resta fermo che i diplomi di maturità magistrale conseguiti al termine di tali corsi sperimentali non avranno comunque valore abilitante, salvo ovviamente quelli conseguiti alla conclusione dei corsi avviati fino all'anno Scolastico 1997/98.

In sostituzione di preesistenti corsi ordinari è possibile estendere le sperimentazioni già attivate in altri corsi delle singole scuole oppure introdurre nuove sperimentazioni di durata quinquennale, anch'esse prive di valore abilitante se si concludono con la maturità magistrale. Ciò sempre nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste per le autorizzazioni, nonché delle disposizioni per la formazione delle classi impartite di concerto con il Ministero del Tesoro.

Alle istituzioni scolastiche che allo stato non abbiano attivato alcuna sperimentazione è data facoltà di chiedere l'attivazione di un indirizzo sperimentale tra quelli già altrove attivati, alle medesime condizioni e con le medesime modalità di cui al capoverso precedente.

In relazione alla necessità di definire un'offerta formativa alternativa rispetto e quella soppressa, coerente con le ulteriori esigenze dell'utenza, e al fine di preparare l'istituzione della nuova tipologia di istituto secondario, di cui al già citato art. 3 del D.I. 10 marzo 1997, sono allo studio modelli di percorsi formativi che tengano conto delle esperienze sperimentali pregresse, che si correlino alle caratteristiche formative del settore e che si caratterizzino per un quadro orario più ridotto, idoneo a consentire spazi all'area di integrazione definita dalle singole scuole, nella prospettiva della più ampia autonomia organizzativa e didattica introdotta dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

Si fa riserva di comunicare tempestivamente i risultati raggiunti, indicando modalità e tempi per l'eventuale richiesta di attivazione delle nuove sperimentazioni da parte delle scuole.

IL MINISTRO


Decreto Interministeriale 10 marzo 1997

Decreto interministeriale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del Tesoro.

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 3, il quale prevede l'istituzione di uno specifico corso di laurea articolato in due indirizzi, per la formazione degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare;

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994 n 297 e, in particolare; l'articolo 191, commi 4 e 6, nel quale e fissata la durata del corso degli studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, anche ai tini dell'iscrizione degli alunni a corsi di laurea l'articolo 194 comma 1 e l'articolo 197 comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale; l'articolo 402 comma 1, lettere a) e b), nel quale sono stabiliti i titoli di studio necessari ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di docente di scuola materna e di docente di scuola elementare; gli articoli 278 e 279, nei quali e contenuta la disciplina delle sperimentazioni e innovazioni di ordinamenti e strutture e della validità degli studi compiuti dagli alunni delle classi e scuole sperimentali;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 444, art. 9, comma 2 che prevede per le insegnanti della scuola materna statale un'abilitazione specifica;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n.471, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 12 settembre 1996, con il quale, in attuazione dell'articolo 3 della citata legge 341, è stato definito l'ordinamento didattico del corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuota materna ed elementare in servizio;

Considerato che a seguito dell'introduzione dei suddetti corsi di laurea non possono più considerarsi validi, ai tini dell'accesso all'insegnamento nelle predette scuole, i titoli di Studio attualmente rilasciati dalle scuole e dagli istituti magistrali;

Ritenuta, altresì, la necessita di procedere contestualmente alla determinazione dei tempi e delle modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento previsto dal citato articolo 3, comma 8, della legge 341 e in conseguenza della cessazione della validità per l'accesso all'insegnamento dei predetti titoli di studio alla trasformazione della scuola magistrale e dell'istituto magistrale in una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

Articolo 1

1. Dall'anno Scolastico 1998-99 sono soppressi i corsi di Studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale.

2. Dall'anno scolastico 2002-03 sono soppressi i corsi annuali integrativi dell'istituto magistrale, previsti dall'art. 191, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994.

3. Sino all'introduzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui al successivo articolo 3 e secondo la procedura prevista dall'art. 205 del medesimo decreto n. 297, potranno continuare a funzionare ad esaurimento i corsi sperimentali quinquennali della scuola magistrale e dell'istituto magistrale istituiti a norma dell'articolo 278 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

Articolo 2

1. I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

2. Gli alunni respinti negli scrutini finali delle varie classi dei corsi triennali, quadriennali e quinquennali di cui al comma 1, iniziati nell'anno scolastico 1997-1998, potranno ripetere la classe nella quale sono stati respinti, ma non conseguiranno il titolo finale valido per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare o nella scuola materna. A favore di essi saranno adottate misure integrative per il loro reinserimento nel sistema scolastico.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto riguarda il diploma di maturità magistrale, anche ai fini dell'accesso a posti di istitutore ed istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato.

4. Nei corsi a posti di insegnante e di personale educativo allo specifico diploma di laurea per l'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare sarà attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per il diploma di scuola magistrale, per quello di abilitazione magistrale e per i diplomi di laurea non specifici.

Articolo 3

1. In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale, disposta dall'art. 1, commi 1 e 2, è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado la cui denominazione e il cui modello di corso di studi, di durata quinquennale, è determinato con la procedura prevista dall'articolo 205 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994. Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna.

2. Il presente decreto sarà sottoposto ai prescritti controlli.