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Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del personale della Scuola e dell'Amministrazione
Ufficio VII
Nota 20 giugno 2003
Prot. DGPSA/Uff.VII/2271
Oggetto: Contratto Collettivo
Decentrato Nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s.
2003/2004
Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, il
Contratto Collettivo Decentrato Nazionale concernente le utilizzazioni e
le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A.
per l'a.s. 2003/2004, sottoscritto in data 20 giugno 2003.
Le SS. LL. vorranno immediatamente attivarsi al fine
di avviare , in linea con quanto disposto, la contrattazione decentrata
periferica a cui si rimette la definizione di criteri e procedure di
impiego di personale, in relazione anche a specifiche esigenze e
situazioni locali.
Si raccomanda la massima tempestività al fine di
garantire l'ordinato avvio del prossimo anno scolastico.
Le scadenze per operazioni di utilizzazione saranno
stabilite in sede di contrattazione decentrata regionale; al fine,
comunque, di regolare le operazioni relative alle procedure del Sistema
Informativo tali scadenze non debbono essere protratte oltre il
15.07.2003.
Le domande di utilizzazione e di assegnazione
provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. debbono essere
presentate entro il termine del 12 luglio 2003.
Le eventuali domande di rinuncia alla proroga
d'ufficio del trasferimento annuale debbono essere presentate entro lo
stesso termine del 12 luglio 2003.
La presente circolare, con allegato il Contratto
Collettivo Decentrato Nazionale concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per
l'a.s. 2003/2004, viene diffusa, al fine di assicurarne la tempestiva
conoscenza, attraverso il sito Internet (www.istruzione.it) e la rete
Intranet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
IL DIRETTORE GENERALE
A. Zucaro
Moduli
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE
LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE,
EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’ANNO SCOLASTICO 2003/2004
INDICE
Art. 1 - Campo di
applicazione, durata e decorrenza del contratto
*
Art. 2 - Personale
della scuola avente titolo alla proroga del trasferimento annuale
*
TITOLO I
*
Art. 3 - Docenti
destinatari delle utilizzazioni *
Art. 4 - Contrattazione
decentrata regionale: criteri per la determinazione delle
disponibilità *
5 - Assegnazione del
personale nel circolo e nell’istituto
*
Art. 6 - Criteri di
articolazione delle utilizzazioni *
Art. 7 - Assegnazioni
provvisorie personale docente *
Art. 8 - Precedenze
nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
*
Art. 9 - Sequenza
operativa *
TITOLO II
*
PERSONALE EDUCATIVO *
Art. 10 - Utilizzazioni
ed assegnazioni provvisorie *
TITOLO III
*
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO
*
Art. 11 - Personale
A.T.A. destinatario delle utilizzazioni
*
Art. 12 - Criteri per
la determinazione delle disponibilità del personale A.T.A.
*
Art. 13 - Ulteriori
criteri per la determinazione delle disponibilità riferiti al profilo
di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
*
Art. 14 - Utilizzazione
del personale A.T.A. in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni
staccate coinvolte nel dimensionamento.
*
Art. 15 - Assegnazione
del personale A.T.A. alle sedi associate, alle succursali e ai plessi.
*
Art. 16 - Criteri di
articolazione delle utilizzazioni *
Art. 17 - Criteri di
individuazione di situazioni di soprannumero
*
Art. 18 - Assegnazioni
provvisorie *
Art. 19 - Precedenze
nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
*
Art. 20 - Sequenza
operativa *
Art. 21 - Attività di
formazione finalizzata alla riconversione professionale
*
TITOLO IV
*
DISPOSIZIONE COMUNE *
ALLEGATO 1 - Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini
delle utilizzazioni del personale docente
*
ALLEGATO 2 – Tabella di valutazione dei titoli per le assegnazioni
provvisorie del personale docente *
NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI
PROVVISORIE DEI DOCENTI *
ALLEGATO 3 - Sequenza
operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di
sede provvisoria - personale docente
*
ALLEGATO 4 - Tabella di
valutazione dei titoli per il personale A.T.A. (1)
*
ALLEGATO 5 - Tabella
per le assegnazioni provvisorie per il personale A.T.A.(1)
*
NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI
PROVVISORIE DEL PERSONALE A.T.A.
*
ALLEGATO 6
*
- Sequenza operativa:
Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede
provvisoria – *
Personale A.T.A.
*
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE LE
UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE,
EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’ANNO SCOLASTICO 2003/2004.
L'anno 2003 il giorno 20 del mese di giugno, in Roma,
presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in sede di
negoziazione decentrata a livello ministeriale,
TRA
la delegazione di parte datoriale costituita con D.M.
3743/MR del 26.11.2001
E
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. Scuola e S.N.A.L.S. CONF.S.A.L. firmatarie
dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
il presente contratto sostituisce il C.C.D.N.
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed A.T.A. siglato in data 29/05/2002.
Entro giorni 30 dalla sottoscrizione del presente
contratto e comunque in tempo utile per l’avvio del prossimo anno
scolastico, le parti definiranno in sede contrattuale le modalità di
sostituzione del direttore dei servizi generali e amministrativi.
Art. 1 -
Campo di applicazione, durata e decorrenza del
contratto
Il presente contratto collettivo decentrato si applica al
personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ed ai docenti di cui agli artt.43 e 44
della legge n. 270/82.
Il presente contratto - nello stabilire i criteri
generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di
assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A.
per l'anno scolastico 2003/04 secondo le disposizioni contenute nei
contratti collettivi nazionali del comparto scuola e specificatamente
nell’art.55 del C.C.N.I. del 31/08/1999 - è prioritariamente diretto a
realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in
sovrannumero anche in relazione alla necessità di conseguire i
risultati finanziari indicati agli artt.20 e 21 della legge n. 488 del
23/12/1999, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e
curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la
continuità didattica e la valorizzazione delle competenze
professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti
interessati. A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di
utilizzazione in altri insegnamenti - per il personale appartenente a
ruoli e classi di concorso in esubero - tenendo conto dei titoli di
studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior
trattamento economico eventualmente spettante; in quest’ultimo caso la
Direzione Regionale competente, contestualmente all’adozione del
provvedimento di utilizzazione, stipulerà con il personale interessato
un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento
retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di
ruolo.
Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del
presente contratto, che si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, ed hanno validità per
l’anno scolastico 2003/04.
Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto
avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti
la definizione degli organici, e la costituzione di posti part time
come definito nell’art. 4 del presente contratto,la contrattazione
decentrata regionale definirà i criteri e le modalità per la
determinazione delle disponibilità.
Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e
previa informazione alle OO.SS. territoriali, sarà predisposto dalla
Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle
disponibilità, ed eventuali, successive modificazioni ed integrazioni,
relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore
impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L.,
integrati dalla presente contrattazione.
La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni é formulata
secondo le tabelle per i trasferimenti d'ufficio allegate al C.C.D.N.
concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in
data 15 gennaio 2003; in considerazione del fatto che nel predetto
contratto sono allegate tabelle unificate per i trasferimenti a
domanda e d’ufficio, tali tabelle ( All. 1) vengono riportate unite al
presente contratto con le seguenti precisazioni:
- nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in
corso;
- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei
familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente,
con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita
per la presentazione delle domande;
- l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si
effettuano le utilizzazioni.
La valutazione dei titoli ai fini delle
assegnazioni provvisorie è anche stabilita dal presente contratto
(ALLEGATO 2).
- Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il
territorio nazionale il termine entro il quale devono essere
presentate le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria è
fissato, per tutto il personale docente, educativo A.T.A. alla data
12/07/2003.
Art. 2 - Personale della scuola avente titolo
alla proroga del trasferimento annuale
Sono disposte, ad eccezione delle figure uniche, le proroghe
d’ufficio dei trasferimenti annuali effettuati per l’anno scolastico
1999/00 già confermate nell’anno scolastico 2002/03. Tali proroghe non
saranno più disposte a partire dall’ A.S. 2004/05.
Il personale che non intende avvalersi della proroga
d’ufficio del trasferimento annuale, deve presentare apposita domanda
di rinuncia entro gli stessi termini di cui al precedente art. 1 comma
7.
In caso di concorrenza di più aventi diritto alla proroga del
trasferimento annuale, prevale il personale che ha ottenuto il
trasferimento medesimo da un maggior numero di anni scolastici. A
parità di anni ha diritto a permanere sul posto colui che, a suo
tempo, ha ottenuto il trasferimento annuale con la precedenza e/o il
punteggio maggiore. In caso di ulteriore parità la precedenza è
determinata in base alla maggiore età anagrafica.
I beneficiari delle precedenze previste per l’assistenza ai
parenti handicappati che abbiano conseguito il trasferimento annuale,
per ottenere la proroga di detto trasferimento debbono presentare
annualmente la documentazione richiesta dall’art.11 del C.C.D.N. del
15/01/2003, attestante la permanenza dei requisiti che danno titolo
alla relativa precedenza.
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE
Art. 3 - Docenti
destinatari delle utilizzazioni
Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto
avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti
la definizione degli organici, e la costituzione di posti part time
come definito nell’art. 4 del presente contratto, i destinatari dei
provvedimenti di utilizzazione per l’a.s.2003/04 sono:
- i docenti in soprannumero sull’organico di titolarità;
- i docenti trasferiti quali soprannumerari nello stesso
anno scolastico o nei 5 anni scolastici precedenti, che chiedano di
essere utilizzati nell’istituzione scolastica o nel comune di
precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in
detto comune, nei comuni viciniori nel rispetto delle relative
tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno del quinquennio il
trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità;
- i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art.5 del C.C.D.N.
del 15/01/2003 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa
tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati
restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande
di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati
idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma
5 dell’art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati
assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano
stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a
domanda.
- i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino
titolari o soprannumerari sulla D.O.P. o senza sede definitiva;
- i docenti titolari D.O.P. nell’anno scolastico 2002/03
trasferiti d’ufficio su sede nell’anno scolastico 2003/04;
- i titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della scuola
secondaria di secondo grado;
- i docenti immessi in ruolo senza sede con decorrenza giuridica
2003/04;
- i docenti senza sede per altro titolo (riammessi in servizio,
etc);
- i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati
dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio
con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato
disponibile il posto di precedente titolarità;
- i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in
esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o
classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno,
nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di
specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero. In tale
categoria rientrano anche i docenti di educazione musicale che
chiedono di essere utilizzati su posti di strumento musicale qualora
vi sia esubero a livello provinciale; questi ultimi posso chiedere
di essere utilizzati nella predetta classe di concorso solo se
inseriti nella relativa graduatoria permanente; le utilizzazioni
sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non
di ruolo inseriti nella prima fascia della predetta graduatoria che
precedono il richiedente;
- i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del
titolo di specializzazione che chiedano di essere utilizzati solo su
sostegno, nell’ambito dello stesso ordine di scuola.
- I docenti di scuola elementare titolari su posto comune, in
possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che
chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera,
nell’ambito del circolo di titolarità o in altro circolo, nel caso
in cui nel proprio non vi siano posti disponibili;
- i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di
riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento
del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di
sostegno;
- i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli
art. 43 e 44 della legge n.270/82;
- gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, in
possesso almeno di titolo di studio della scuola secondaria di
secondo grado, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi
dell’art. 8 della L.124/99, non collocati nelle classi di concorso
previste dalla tabella C allegata al D.M. 39/98.
- I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a
classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati
a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o
posti per i quali siano in possesso dell’abilitazione corrispondente.
- Il personale in soprannumero, titolare D.O.P. e senza sede,
appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato
anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto nel seguente
ordine:
- Insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali
si possiede l’abilitazione;
- Altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione;
- Insegnamenti appartenenti a classi di concorso comprese
nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di
titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del
10/11/1998);
- Insegnamenti a cui può accedere sulla base del titolo di studio
per il quale ha avuto accesso al ruolo di appartenenza.
- Al fine di assicurare un corretto avvio dell'anno scolastico e di
agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono consentite operazioni
di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove
permanga la situazione di esubero nella classe di concorso e nella
provincia di appartenenza; dette utilizzazioni saranno disposte nella
provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di
insegnamento, prioritariamente per la classe di
concorso di
appartenenza ed in subordine su
posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del
titolo di abilitazione corrispondente.
Il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento ed i
docenti di sostegno negli istituti di istruzione secondaria che
trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario
obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino
l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della
scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche
della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze
temporanee. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa
l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini
la necessaria disponibilità di ore.
Per i docenti appartenenti a classi di concorso in
esubero, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento
su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali
organizzati dall’amministrazione scolastica ovvero dei corsi
intensivi, nonché per quelli che abbiano superato o stiano
frequentando i corsi di riconversione professionale, si procede a
proroghe anche d’ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda; per i
predetti docenti in possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi
intensivi si procede anche d’ufficio, tenuto conto dell’impegno
assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi.
Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di un titolo di studio
che consenta l’accesso ad altra classe di concorso ovvero in altra
area di sostegno, sia essa appartenente alla tabella A, che alla
tabella C, sono utilizzati, in base ai criteri stabiliti nei commi
precedenti del presente articolo, sulle relative disponibilità per le
quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di
esubero provinciale della classe di concorso o dell’area di
provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della
tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.
Gli insegnanti tecnico-pratici utilizzati in provincia diversa da
quella di titolarità per le iniziative sperimentali di diffusione
delle tecnologie delle informazioni, anche nel caso di recepimento di
tali iniziative negli ordinamenti didattici possono, a domanda, essere
confermati nelle stesse attività, qualora non abbiano ottenuto il
trasferimento o l'assegnazione provvisoria, e permanendo la situazione
di soprannumero nella provincia di titolarità.
Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al
termine delle attività didattiche nell'ambito di ciascuna classe di
concorso o di classi affini, può essere previsto l’utilizzo degli
insegnanti tecnico-pratici nello svolgimento di esercitazioni di
laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di
progetti che prevedano attività di laboratorio e l’introduzione di
nuove tecnologie nella scuola elementare, media e negli istituti
comprensivi. Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in
esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o
tipo:
- per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche
connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di
nuovi ordinamenti e strutture;
- per gli adempimenti relativi al miglioramento della
sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 19/9/94 n.626
e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della
disponibilità e della professionalità degli interessati;
- per la realizzazione di progetti qualificanti dei rapporti tra
scuola e mondo del lavoro.
- Gli insegnanti tecnico-pratici e assistenti di cattedra transitati
nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art.8 della legge 124/99, non
collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C in quanto
la loro presenza nelle scuole di
attuale
assegnazione prescinde
dall’esistenza dei relativi posti organici, sono confermati in
utilizzazione nelle istituzioni scolastiche presso cui prestano
servizio, ovvero assegnati a domanda per un anno in altro istituto per
il medesimo insegnamento già attivato dall’ente locale.()
Subordinatamente alle operazioni di utilizzazione di cui ai commi 7 e
8, gli stessi, a domanda, possono essere utilizzati su classi di
concorso della tabella A e C, se in possesso del titolo di studio
specificatamente previsto. Possono essere altresì, utilizzati, a
domanda, anche in assenza di specifico titolo di studio, in relazione
alle attività previste dalle lettere a), b) e c) del precedente comma
9.
I docenti di esercitazioni didattiche presso gli istituti
magistrali, compresi nei destinatari delle utilizzazioni alla lett.
d), comma 1, possono essere utilizzati, a domanda, in altro ordine di
scuola, per il quale siano in possesso della specifica abilitazione
all’insegnamento, dopo l’espletamento di tutte le utilizzazioni
riguardanti tale ordine di scuola.
Art. 4 -
Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle
disponibilità
Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello
regionale con le OO.SS. determinano i criteri di definizione del
quadro complessivo di tutte le disponibilità. In detto quadro, oltre
ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna
istituzione scolastica, sono compresi anche i posti di sostegno
aggiuntivi e quelli in deroga al rapporto 1/138, nonché tutti i posti
comunque disponibili per un anno ivi compresi quelli derivanti dagli
esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della
scuola, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed
utilizzazioni, che determinano disponibilità. Tra le disponibilità per
le operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì i
posti vacanti o disponibili nell’organico derivanti dall’attuazione di
iniziative progettuali e le ore comunque residuate che, a tal fine,
possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in
altra istituzione scolastica.
Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali, va
perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari
previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la
continuità didattica, la funzionalità, l’efficacia del servizio e la
valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle
opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il
numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le
operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura
dei posti che comportino un maggior onere finanziario.
La contrattazione decentrata a livello regionale potrà
eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione
oltre quelle previste dal successivo art.6, in relazione alle
specifiche situazioni locali, con l’obiettivo di rendere
effettivamente garantito il diritto allo studio nonché favorire le
iniziative volte all’educazione degli adulti.
Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa
informazione alle OO.SS., sarà predisposto, per ogni provincia, il
quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse
tipologie di posti. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS.
anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione
delle stesse.
5 - Assegnazione del personale nel circolo e
nell’istituto
1. Nella scuola materna ed elementare, le modalità
di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell’ambito dell’organico
funzionale, sono regolate dal contratto d’Istituto. L’assegnazione a
domanda ai plessi e alle scuole nell’ambito dell’organico funzionale
del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito
e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento
ostativo. Nel caso in cui il contratto d’Istituto non venga definito,
il Dirigente scolastico del circolo o istituto comprensivo si atterrà
ai criteri dell’art. 25 del C.C.D.N. del 18.1.2001, richiamato nelle
premesse del C.C.D.N. del 21.12.2001. (1)
La sostituzione dei docenti di scuola elementare assenti fino ad
un massimo di cinque giorni, avviene nelle ore di contemporaneità non
impegnate per le attività programmate dal Collegio dei docenti,
nell’ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell’orario di
insegnamento programmato per ciascun insegnante; sono, peraltro
possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell’orario suddetto,
nei limiti previsti dalla contrattazione di istituto.
Nella scuola secondaria, qualora l’istituto sia articolato su più
sedi che non costituiscono autonoma dotazione organica, le modalità di
assegnazione dei docenti alle stesse sono regolate dal contratto di
istituto.
Art.
6 - Criteri di
articolazione delle utilizzazioni
Le utilizzazioni sono effettuate - sulla base delle preferenze
espresse dagli interessati con l’indicazione delle sedi alle quali
desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti
obiettivi, secondo la sequenza operativa di cui al successivo art.9 e
nel rispetto delle precedenze di cui all’art.8. In assenza
dell’espressione delle preferenze da parte degli interessati
l'utilizzazione avviene d'ufficio.
Ai fini delle utilizzazioni del personale docente D.O.P.
sono previste due distinte graduatorie, nelle quali confluiscono
rispettivamente, le seguenti tipologie di personale:
- docenti appartenenti alle Dotazioni Organiche Provinciali;
- docenti che, successivamente alle operazioni di
mobilità, risultano in soprannumero sulla specifica Dotazione Organica
Provinciale;
Tali graduatorie andranno formulate secondo le
tabelle di valutazione dei titoli allegati al presente contratto.
- I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono
subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili
successivamente.
- Nelle operazioni in altro ruolo del personale
appartenente a ruoli con situazione di esubero, saranno privilegiate
le proroghe a domanda, cui seguiranno le proroghe d'ufficio dei
docenti che hanno superato o stanno frequentando i corsi di
riconversione e, ove ne ricorrano le condizioni, le nuove
utilizzazioni a domanda e quindi d'ufficio. Nelle operazioni in altra
provincia del personale appartenente a ruoli con situazioni di
esubero, saranno privilegiate le proroghe a domanda.
- Le utilizzazioni per la realizzazione dei progetti saranno
disposte sia per l'intero orario di cattedra sia soltanto per parte di
esso, a condizione che sia salvaguardata l'inscindibilità degli
insegnamenti compresi nella stessa cattedra e fatta salva la
continuità didattica
.
I docenti assegnati comunque alle predette attività non possono
essere utilizzati successivamente per la copertura di cattedre e posti
che vengano a rendersi disponibili.
Al fine di raggiungere l’obiettivo della più ampia utilizzazione
del personale in soprannumero - qualora le risorse del personale da
utilizzare eccedano le disponibilità accertate - si dovrà prevedere un
adeguato numero di provvedimenti di messa a disposizione e la loro
ripartizione sul territorio, proporzionale alle esigenze delle singole
scuole, con particolare riguardo alle scuole che a seguito della
riconduzione delle cattedre a 18 ore hanno avuto una maggiore
contrazione di posti e alla copertura di supplenze di durata non
inferiore a cinque mesi.
8. I docenti di tutti i gradi di istruzione
che, a seguito della riduzione del numero delle classi, secondo quanto
disposto dall’art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 268, vengono a
trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, rispetto
alla nuova dotazione della scuola, fermo restando quanto previsto dal
comma 5 dell’art. 3 del presente contratto, sono utilizzati
nell’ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o
frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di
concorso e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad
altro insegnamento per il quale siano in possesso di abilitazione o
titolo di studio coerente, nonché su posti di sostegno.
In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il
predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di
arricchimento dell’offerta formativa, fatto salvo l’obbligo della
copertura delle supplenze brevi e saltuarie.
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa della
scuola e al fine di realizzare l’impiego ottimale delle risorse, con
il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del
soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l’utilizzazione, su
classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente
diverso da quello individuato come soprannumerario.
L’impiego su posti di sostegno è subordinato alla
mancanza di docenti specializzati, sia con contratto a tempo
indeterminato, sia aspiranti a supplenze. Analogamente l’impiego su
classi di concorso affine di docente non abilitato è subordinato al
completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la
classe di concorso richiesta.
Resta ferma in ogni caso la possibilità per il
docente in soprannumero di chiedere di partecipare alla fase delle
utilizzazioni presentando la relativa istanza entro cinque giorni
dall’individuazione della sua posizione di soprannumerarietà.
L’operazione si colloca nella fase prevista ai
punti 13 e 28 dell’allegato 3 – sequenza operativa- .
Il docente soprannumerario è individuato sulla base
della tabella di cui all’allegato 1 del presente contratto.
Art. 7 - Assegnazioni provvisorie personale
docente
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola
provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti e per
una classe di concorso o posto per la quale si è in possesso di
abilitazione anche diversa da quella di titolarità, per i seguenti
motivi:
- ricongiungimento al coniuge o al convivente,
purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione
anagrafica;
- ricongiungimento alla famiglia per esigenze di
assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o
handicappati;
- gravi esigenze di salute del richiedente
comprovate da certificazione sanitaria.
Non sono consentite le assegnazioni provvisorie di sede nei
confronti di personale di prima nomina. Per personale di prima nomina
si intende il personale scolastico nominato lo stesso anno in cui si
effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.
In base a quanto disposto nell’art.2 comma 2 del C.C.D.N. del
15/01/2003, può partecipare all’assegnazione provvisoria anche in
altra provincia, per i soli motivi indicati nel precedente comma 1,
tutto il personale docente nominato con decorrenza giuridica
antecedente all'anno scolastico in cui si effettuano le operazioni di
utilizzazione e assegnazione provvisoria. Pertanto, per l’a.s.
2003/2004, possono chiedere l’assegnazione provvisoria anche coloro
che sono stati nominati nell’anno scolastico 2002/2003.
In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per
motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia
si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i
documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di
valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per
il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è
attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a
65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua
l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono
i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua
l’assegnazione provvisoria. A tal fine, il docente che aspiri
all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori anziani,
al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune di
ricongiungimento nella domanda.
Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle
certificazioni, quanto stabilito dall’art.11 del C.C.D.N. del
15/01/2003 e dall’art. 4 dell’O.M. n. 5 del 16. 1. 2003.
Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del
comune di titolarità.
Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere disposte
solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l’intero
anno scolastico e per l’intero orario di cattedra.
In sede di contrattazione regionale decentrata sarà previsto lo
scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.
La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata
dalle disposizioni di cui al successivo art. 9.
Art. 8 -
Precedenze nelle
operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate
sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo
il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui
all’art.9 del presente C.C.D.N., in sostanziale coerenza con le
disposizioni in materia, previste dal C.C.D.N. del 15/01/2003.
HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n.
120);
Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge
270/82).
- PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE
IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
Personale docente che chiede il rientro nella scuola di precedente
titolarità, individuato quale soprannumerario nell’anno scolastico a
cui si riferiscono le operazioni, nonché le utilizzazioni nella scuola
di precedente titolarità del docente trasferito quale soprannumerario
nei cinque anni scolastici precedenti, che abbia richiesto in ciascun
anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituto di
precedente titolarità.
PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP
Personale docente portatore di handicap di cui all'art.21 della
legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D.L.vo n. 297/94, con un
grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte
alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla
legge 10 agosto 1950, n. 648;
Personale docente che ha bisogno per gravi motivi di
salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio
cobaltoterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte
le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di
tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura
specializzato;
Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6
dell'art.33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D. L.vo
n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo
nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di
residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il
predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche
comprese in esso.
- ASSISTENZA
Personale docente destinatario dell'art.33, commi 5 e 7 della
citata legge 104/92:
- coniuge e genitore, anche adottivo, di portatore di handicap in
situazione di gravità;
- unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale
unicità, , deriva dalla circostanza - documentata con
autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di
effettuare l’assistenza al genitore handicappato in situazione di
gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo
esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori o
residenti all’estero o handicappati.);
Personale docente:
parente o affine entro il terzo grado e affidatario di persona
handicappata in situazione di gravità.
che assista con continuità ed in via esclusiva un parente od un
affine entro il terzo grado, portatore di handicap. A tal fine, la
situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui
all’art.11) del C.C.D.N. del 15/01/2003 e all’art.4 dell’O.M. n. 5
del 16.1.2003 ; in particolare i punti a), b) e d) dell’art.11, con
esclusione del punto c) (documentazione per la convivenza
anagrafica) superato dal disposto di cui agli artt.19 e 20 della
legge n. 53 del 08/03/2000. La condizione di esclusività
dell’assistenza al portatore di handicap deve essere
documentata con dichiarazione personale sotto la propria
responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno o, in
alternativa i lavoratori padri.
PERSONALE CESSATO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO A NORMA DELL’ART.
35 COMMA 5 DELLA LEGGE 27/12/2002, n.289
i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della
procedura prevista dall’art. 35 del comma 5 della legge 27/12/2002 n.
289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio
ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle
espresse a domanda.
PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
(limitatamente alle assegnazioni provvisorie)
il coniuge convivente del personale militare, del personale che
percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui
all’art.2 commi 197 e 198 della legge n.549/95, destinatari della
legge n.100/87 , dell’art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito
con modificazioni nella L.402/87, dell’art. 17 della L. n. 266 del
28.7.1999 e dell’art. 2 della L. 86 del 29.3.2001. Ai fini del
ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione
provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali
o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il
disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del
19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora
nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il
personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe
di concorso di appartenenza.
VII PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI
DEGLI ENTI LOCALI
(limitatamente alle assegnazioni provvisorie)
Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle
amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge
3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, durante l’esercizio del
mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima
preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo.
Art. 9
- Sequenza
operativa
Al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni
di utilizzazione, saranno effettuate preliminarmente tutte le
operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in
particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni
vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per
le fasi successive.
Conseguentemente le operazioni finalizzate alla
copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di
specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura
dei posti comuni.
Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante
utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curriculare non
perdenti posto, forniti del prescritto titolo di specializzazione,
saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno
corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all’assunzione a
tempo indeterminato per l’anno scolastico cui si riferiscono le
operazioni di cui al presente contratto. Le operazioni per la
copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei
docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune,
saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno
corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e determinato.
Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi cui tendono
le attività progettuali attraverso la valorizzazione delle risorse
professionali presenti nel singolo circolo, istituto o scuole
coinvolti nei singoli progetti, dovranno essere utilizzati,
prioritariamente rispetto ai docenti inseriti nelle graduatorie di cui
sopra, i docenti titolari o in servizio nell'istituto o nelle scuole
interessate che ne facciano domanda. Lo stesso principio di priorità
si applica anche per i docenti titolari o in servizio nelle scuole
interessate e inclusi nelle graduatorie provinciali relative alle
figure professionali previste dalla legge 426/88 e dalla legge 104/92.
Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza
operativa riportata nell’allegato 3.
Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra
provincia o per altra classe di concorso saranno effettuate
salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato
previsto per l’a.s. 2003/04.
TITOLO II
PERSONALE EDUCATIVO
Art. 10 -
Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
Al personale educativo si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni che disciplinano le utilizzazioni ed assegnazione
provvisorie del personale docente. In particolare in presenza di
esubero provinciale si applica la disciplina per l’utilizzazione a
domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per
i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo.
L’individuazione del personale soprannumerario va effettuata secondo
l’ordine delle graduatorie unificate in base all’articolo 4 ter della
Legge n. 333/ 2001.
Qualora presso istituzioni educative maschili esistano
posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità
femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili
posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità
maschile, dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che le
operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti
posti, siano disposte nei confronti di tutto il personale educativo
soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di
appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile) e prioritariamente
presso l’istituzione di precedente titolarità. Dovrà, infine, essere
garantita l'utilizzazione del personale educativo presso l'ufficio
scolastico provinciale, ai sensi dell'art.73 della Legge n.270/82.
Il personale educativo trasferito quale soprannumerario
nell'ultimo quinquennio, che abbia richiesto in ciascun anno del
quinquennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente
titolarità, può richiedere l’utilizzazione nell’istituzione di
precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri aspiranti.
TITOLO III
PERSONALE
AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO
Art. 11 -
Personale A.T.A. destinatario delle utilizzazioni
Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto
avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti
la definizione degli organici e la costituzione di posti part-time,
come definito nell’art. 4 del presente contratto, i destinatari dei
provvedimenti di utilizzazione per l’a.s.2003/04 sono:
- il personale A.T.A. in soprannumero sull’organico di titolarità;
- il personale A.T.A. trasferito quale soprannumerario nello
stesso anno scolastico o nei 5 anni scolastici precedenti, che
chieda di essere utilizzato nell’istituzione scolastica o nel comune
di precedente titolarità, che abbia richiesto in ciascun anno del
quinquennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente
titolarità;
- il personale A.T.A., in servizio nell’a.s. 1999/2000 in sedi
coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del
dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello
della sede di titolarità dove il personale in argomento - ai sensi
dell’art.55, comma 16, punto A del CCNI del 27.01.2000 (concernente
la mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2000/2001) - è
riassegnato d’ufficio a partire dall’a.s. 2000/2001
;
il personale A.T.A. restituito ai ruoli metropolitani ai sensi
dell’art.5 del C.C.D.N. del 21/12/2001 che ha avuto una sede di
titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
il direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarato
inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che, a
norma dell’art. 35 comma 6 della legge 27/12/2002,n.289, cessa dal
collocamento fuori ruolo;
il personale A.T.A. che, dichiarato inidoneo a svolgere la
mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro
profilo comunque coerente, e che, a norma dell’art. 35 comma 6 delle
legge 27/12/2002 N.289, cessa dal collocamento fuori ruolo;
il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni
del profilo di appartenenza che, a norma dell’art.35 comma 6 della
legge 27/12/2002, n.289,cessa dal collocamento fuori ruolo, qualora
non soddisfatto della sede assegnata, abbia chiesto di partecipare
ai movimenti e non abbia ottenuto
alcuna delle sedi richieste con la domanda di trasferimento;
il personale A.T.A. immesso in ruolo ancora senza sede
definitiva;
il personale A.T.A. restituito ai ruoli di provenienza a domanda
o d’ufficio ai sensi dell’art.15, comma 10 del C.C.N.L. del
26/05/1999;
il personale A.T.A. senza sede per altro titolo (riammessi in
servizio, etc);
il personale A.T.A. che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997,
cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in
servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato
disponibile il posto di precedente titolarità;
il personale A.T.A. in esubero che abbia superato o stia
frequentando corsi di riconversione professionale;
i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti
elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art.21
della legge n.463/78, che non abbiano presentato domanda di
partecipazione ai corsi per direttore dei servizi generali ed
amministrati, ovvero che pur avendola presentata non abbiano
frequentato in tutto od in parte i corsi senza giustificato motivo e
coloro che non abbiano titolo a partecipare alla sessione suppletiva
prevista dall’art.4, comma 6 del D.M. 27.12.99. Tale personale è da
considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
i responsabili amministrativi presenti in istituzioni
scolastiche con personale già degli Enti Locali che si aggiungano al
titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola.
Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli
effetti;
il personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia
situazione di esubero.
In conformità alle finalità indicate dall’art.1 comma 2 del
presente contratto, il personale in soprannumero nelle scuole ed
istituti viene utilizzato anche d’ufficio in profilo o aree diverse da
quelle di appartenenza, ma comunque nell’ambito della stessa
qualifica, sulla base dei titoli di studio o di altro titolo
professionale posseduto richiesto per l’accesso a quel profilo o area
diversa. A tale scopo i Dirigenti Scolastici invitano il personale
interessato a dichiarare i titoli di studio e/o professionali
posseduti.
Il personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito
del profilo od area di appartenenza o di altro profilo o di altra area
per cui sia in possesso del titolo specifico - ivi compreso il
personale appartenente al profilo di assistente tecnico, con
riferimento alle aree professionali - sarà utilizzato anche d’ufficio
su eventuali disponibilità relative ad altro profilo od altra area
della stessa qualifica. A tal fine il personale di cui al presente
comma parteciperà alle attività di riconversione professionale
previste nel presente accordo.
Per il personale che abbia superato i corsi di riconversione,
ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti comma 2 e 3, si procede
a proroghe e nuove utilizzazioni, anche d’ufficio.
Il direttore dei servizi generali ed amministrativi che cessa dal
collocamento fuori ruolo, a norma dell’art. 35 comma 6 della legge
27/12/2002 n.289, e quello riconosciuto comunque inidoneo sarà
utilizzato su posto vacante o disponibile di altro profilo.
Il personale A.T.A. inidoneo che cessa dal collocamento fuori
ruolo a norma dell’art. 35 comma 6 della legge 27/12/2002 n.289 è
utilizzato, secondo quanto indicato dalla certificazione medica e dal
relativo contratto, sulla base dei criteri stabiliti dal contratto di
istituto.
Art. 12 - Criteri
per la determinazione delle disponibilità del personale A.T.A.
Con riguardo al personale A.T.A., possibilmente nell’ambito degli
stessi accordi di cui al precedente articolo 4, stipulati a livello
regionale con le OO.SS., si determinano i criteri di definizione del
quadro complessivo di tutte le disponibilità provinciali su cui
effettuare le operazioni di utilizzazione in corrispondenza delle
esigenze complessive scaturite dalle situazioni socioeconomiche,
culturali e di disagio presenti nelle circoscrizioni territoriali. In
detto quadro deve essere assicurata, in via primaria, la copertura di
tutti i posti disponibili in organico, accertati in base alle
disposizioni in vigore, ivi compresi quelli delle istituzioni
scolastiche e educative con personale trasferito dagli Enti Locali
allo Stato ai sensi dell’art.8 della legge 03/05/1999, n. 124, i posti
di titolarità dei direttori dei servizi generali ed amministrativi
inidonei e quelli del personale inidoneo al proprio profilo utilizzato
in profilo coerente, nonchè tutti i posti disponibili per mancanza di
personale titolare assente a seguito di disposizioni previste
dall’attuale normativa nonché quelli disponibili per concessione di
part-time. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche sulle
eventuali disponibilità sopraggiunte e sulle motivazione delle stesse.
Qualora le unità di personale A.T.A. da utilizzare siano superiori
alle disponibilità individuate al comma 1 del presente articolo, il
quadro complessivo dovrà ricomprendere una o più tra le seguenti
disponibilità derivanti da esigenze specifiche connesse alla realtà
territoriale e da particolari necessità di funzionamento delle singole
istituzioni scolastiche e educative correlate ai nuovi compiti
richiesti alla Scuola dell’autonomia ed alla ridefinizione dei servizi
generali amministrativi delle istituzioni scolastiche dimensionate:
- esigenze di supporto ai progetti educativi e formativi deliberati
ed approvati dai competenti organi collegiali della scuola,
nell’ambito dei piani dell’offerta formativa;
- utilizzazione degli assistenti tecnici in istituzioni scolastiche
di grado, ordine o tipo diverso dalla scuola di titolarità, in
relazione alle esigenze di funzionamento di laboratori didattici o
scientifici e alle esigenze di diffusione delle tecnologie
multimediali;
- saranno inoltre considerate le esigenze di supporto alle
iniziative complementari e alle attività integrative delle istituzioni
scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999, n.156 e al D.P.R, 10/10/1996
n.567. In particolare saranno considerate le esigenze di supporto alla
Consulta provinciale degli studenti di cui all’art.5 comma 1 e comma 2
lettera c) del citato D.P.R. n.156/99;
- utilizzazione di personale soprannumerario nei nuclei di supporto
all’autonomia scolastica istituiti a livello provinciale;
- utilizzazione di personale soprannumerario presso i centri
territoriali;
- esigenze connesse ai posti resisi di fatto vacanti a seguito di
utilizzazione di personale A.T.A. presso gli Uffici scolastici
provinciali e regionali ai sensi dell’art.31, comma 6 bis, del decreto
legislativo 3.2..1993,n.29 e successive modificazioni e integrazioni;
- utilizzazione di personale soprannumerario - tenuto conto della
fase transitoria connessa alla riforma di detti Enti - presso
IRRE, INVALSI e INDIRE,
previo accertamento da parte dei Centri Servizi Amministrativi della
disponibilità di posti presso i citati IRRE,
INVALSI e INDIRE d’intesa con gli
stessi Enti.
- I responsabili amministrativi di cui all’art.11, comma 1, lettera
m) del presente contratto sono utilizzati in base ai criteri
individuati al successivo art. 13, comma 1 ad esclusione del criterio
definito al comma 1, lettera a) del citato art.13, concernente le
sostituzioni nelle Istituzioni scolastiche. Sono utilizzati inoltre a
domanda su posti eventualmente disponibili di assistente
amministrativo nelle scuole.
- I responsabili amministrativi di cui all’art.11, comma
1, lettera n) del presente contratto sono utilizzati in base ai
criteri individuati al successivo art. 13, comma 1 del presente
contratto e, a domanda, possono essere utilizzati su posti
eventualmente disponibili di assistente amministrativo nelle
Istituzioni scolastiche. Tale personale sarà comunque utilizzato in
coda alle operazioni di utilizzazione dei direttori dei servizi
generali ed amministrativi dei cui all’art.11,comma 1 lettera a) del
presente contratto.
Art. 13 -
Ulteriori criteri per la determinazione delle disponibilità riferiti al
profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Qualora le unità di Direttori dei Servizi Generali ed
Amministrativi da utilizzare siano superiori alle disponibilità
individuate in base ai criteri di cui al precedente art.12 comma 1, al
fine del miglior impiego di tale personale soprannumerario secondo le
finalità individuate all’art.12 comma 2, la contrattazione decentrata
regionale definirà il seguente quadro nell’ambito del quale
ricomprendere una o più delle seguenti disponibilità connesse ad
esigenze di supporto a specifiche attività, avuto particolarmente
riguardo alle competenze delineate dal profilo in argomento
nell’ambito organizzativo delle istituzioni scolastiche autonome:
- utilizzazione del personale soprannumerario per sostituzione nelle
istituzioni scolastiche per assenze presumibilmente fino al termine
dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
- utilizzazione presso i centri territoriali per l’educazione degli
adulti;
- utilizzazione presso i nuclei di supporto all’autonomia scolastica
attivati dai Centri dei Servizi Amministrativi
;
saranno inoltre considerate le esigenze di supporto, con funzioni
di coordinamento alle iniziative complementari e alle attività
integrative delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999,
n.156 e al D.P.R, 10/10/1996 n.567. In particolare saranno considerate
le esigenze di supporto, con funzioni di coordinamento di altro
personale A.T.A. soprannumerario alla Consulta provinciale degli
studenti di cui all’art.5 comma 1 e comma 2 lettera c) del citato
D.P.R. n.156/99;
utilizzazione in centri territoriali di servizi attivati a seguito
di progetti di supporto all’attuazione dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche da realizzare anche con l’eventuale
coinvolgimento degli Enti Locali. Le intese da stipularsi con gli Enti
Locali potranno prevedere punti di raccordo operativi a livello
distrettuale o in più istituzioni scolastiche con funzioni di polo, da
attivarsi tenendo anche conto della fase di riorganizzazione degli
uffici periferici del Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca. Potrà essere prevista l’utilizzazione del personale in
argomento su progetti che vedano coinvolti consorzi di scuole ed altre
iniziative territoriali concordate tra i soggetti istituzionali e le
parti sociali con particolare
riguardo ai progetti connessi al
riassorbimento della dispersione scolastica, al contenimento del
disagio giovanile, ai progetti sviluppati nelle aree a rischio e a
quelli riguardanti gli alunni portatori di handicap e quelli connessi
all’inserimento e all’integrazione degli alunni stranieri;
utilizzazione di personale soprannumerario - tenuto
conto della fase transitoria connessa alla riforma di detti Enti -
presso IRRE, INVALSI e INDIRE, previo accertamento da parte dei Centri
Servizi Amministrativi della disponibilità di posti presso i citati
IRRE, INVALSI e INDIRE d’intesa con gli stessi Enti .
- Sull’insieme delle disponibilità definite dal presente articolo
possono partecipare anche a domanda i Direttori dei servizi generali e
amministrativi trasferiti d’ufficio in quanto soprannumerari.
Art. 14 - Utilizzazione del personale A.T.A. in servizio in sedi
coordinate, plessi e sezioni staccate coinvolte nel dimensionamento.
- Il personale A.T.A. di cui all’art.11, comma 1 lettera d) del
presente contratto ha titolo, a domanda, ad essere utilizzato nelle
istituzioni scolastiche che hanno assorbito la sede coordinata, il
plesso e la sezione staccata funzionanti in comune diverso sulle quali
era in servizio nell’anno scolastico 1999/00, con precedenza assoluta,
e purchè vi sia la relativa disponibilità di posto.
- In sede di contrattazione decentrata regionale saranno definite
specifiche modalità al fine di assicurare le condizioni per la
riassegnazione alla medesima sede di servizio secondo quando previsto
al comma 1.
Art. 15 - Assegnazione del
personale A.T.A. alle sedi associate, alle succursali e ai plessi.
L’assegnazione del personale A.T.A. alle sedi associate, alle
succursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola. Nel caso in
cui il contratto d’istituto non venga definito, il dirigente
scolastico si atterrà ai seguenti criteri:
- maggiore anzianità di servizio;
- mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente
anno scolastico;
- disponibilità del personale stesso a svolgere specifici
incarichi previsti dal C.C.N.L..
Art. 16 - Criteri di articolazione delle
utilizzazioni
Ai fini delle utilizzazioni la contrattazione decentrata regionale
dovrà prevedere che vengano compilate distinte graduatorie per i
profili professionali del personale in soprannumero secondo le tabelle
di valutazione dei titoli allegate al presente accordo con riguardo al
seguente ordine:
- tutto il personale con contratto a tempo indeterminato con la sede
di titolarità nella provincia dichiarato in soprannumero;
- tutto il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio
nella provincia ancora in attesa della sede definitiva.
- Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali va perseguita
la realizzazione degli obiettivi che la Scuola dell’autonomia si è
prefissata assicurando, in particolare, la funzionalità e l’efficacia
del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali,
tenuto anche conto delle opzioni, delle esigenze e delle disponibilità
espresse dal personale A.T.A. coinvolto. Qualora il numero del
personale da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le
operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura
dei posti che comportino un maggiore onere finanziario.
- Le utilizzazioni sono effettuate - tenuto conto delle
preferenze espresse dagli interessati con l’indicazione delle sedi
alle quali desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei
predetti obiettivi, sulla base della sequenza operativa di cui al
successivo art.20 e nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 19
In assenza dell’espressione delle preferenze da parte degli
interessati l’utilizzazione avviene d’ufficio
.
I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono
subire modifiche in relazione all’accertamento di ulteriori successive
disponibilità.
Le modalità di utilizzazione sono stabiliti mediante
contrattazione decentrata regionale. Tale contrattazione potrà
eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione
in relazione alle specifiche situazioni locali, nel rispetto dei
principi e criteri generali definiti dal presente accordo.
Art. 17 -
Criteri di individuazione di situazioni di soprannumero
L’individuazione del personale soprannumerario si effettua sulla
base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione allegate al
presente contratto. In caso di concorrenza tra il personale in
servizio presso la stessa scuola, circolo, istituto, l’individuazione
del soprannumerario - ove necessaria - è prevista nell’ordine
seguente:
- personale privo della sede di titolarità, perdente posto
sull’organico provinciale;
- personale titolare nella scuola entrato a far parte
dell’organico a partire dal 1 Settembre dell’anno in cui si procede
all’utilizzazione;
- personale titolare nella scuola entrato a far parte
dell’organico negli anni scolastici precedenti.
2. I beneficiari delle precedenze di cui all’art.
19 punti I, III, IV lettera h) sono esclusi dalla graduatoria, anche
se trasferiti nella scuola per l’anno scolastico 2003/04.
Art. 18 -
Assegnazioni provvisorie
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola
provincia, per un massimo di quindici sedi e per i seguenti motivi:
- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità
della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli
minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati;
- per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da
certificazione sanitaria.
- In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per
motivi di lavoro o che svolge attività lavorativa in altra provincia,
si prescinde dall’iscrizione anagrafica
.
Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i
documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di
valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per
il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è
attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a
65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua
l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono
i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si
effettuano le assegnazioni provvisorie. A tal fine, il personale
A.T.A. che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai
genitori anziani, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare
nella domanda il comune di ricongiungimento.
Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle
certificazioni, a quanto stabilito dall’art.11 del C.C.D.N. del
15/01/2003 e dall’art. 4 dell’O.M. n. 5 del 16.01.2003.
Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del
comune di titolarità.
Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere disposte
solo su posti la cui vacanza sia accertata per l’intero anno
scolastico.
In sede di contrattazione regionale decentrata sarà previsto lo
scambio di posti tra coniugi anche fra province diverse.
La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata
dalle disposizioni di cui al successivo art. 20
Art. 19 -
Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione
provvisoria
Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate
sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo
il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui
all’art.20 del presente C.C.N.D., in sostanziale coerenza con le
disposizioni in materia,
previste C.C.D.N. del 15/1/2003:
- HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
- Personale A.T.A emodializzato (art. 61 della Legge 270/82);
- PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE
IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
Personale A.T.A che chiede il rientro nella scuola di precedente
titolarità individuato quale soprannumerario nell’anno scolastico cui
si riferiscono le operazioni, nonché le utilizzazioni nella scuola di
precedente titolarità dell’A.T.A trasferito quale soprannumerario nei
cinque anni scolastici precedenti (ivi compreso a.s. 2003/04 a cui si
riferiscono le operazioni di utilizzazione del presente contratto),
che abbia richiesto in ciascun anno del
quinquennio il trasferimento anche nell’istituto di precedente
titolarità;
III PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP
Personale A.T.A portatore di handicap di cui all'art.21 della
legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D.L.vo n. 297/94, con
un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni
iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A"
annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
Personale A.T.A che ha bisogno per gravi motivi di salute di
particolari cure a carattere continuativo (ad esempio
cobaltoterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per
tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la
prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un
centro di cura specializzato;
Personale A.T.A appartenente alle categorie previste dal comma 6
dell'art.33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D. L.vo
n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo
nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di
residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il
predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni
scolastiche comprese in esso;
IV ASSISTENZA
Personale A.T.A destinatario dell'art.33, commi 5 e 7 della citata
legge 104/92:
- coniuge e genitore, anche adottivo, di portatore di handicap in
situazione di gravità.
- unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale
unicità, , deriva dalla circostanza - documentata con
autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di
effettuare l’assistenza al genitore handicappato in situazione di
gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo
esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori o
residenti all’estero o handicappati
);
Personale A.T.A:
parente o affine entro il terzo grado e affidatario di persona
handicappata in situazione di gravità.
che assista con continuità ed in via esclusiva un parente od un
affine entro il terzo grado, portatore di handicap. A tal fine, la
situazione deve essere
documentata secondo le disposizioni di cui all’art.11 punti a), b) e
d) del C.C.D.N. del 15/01/2003, con esclusione del punto c)
(documentazione per la convivenza anagrafica) superato dal disposto
di cui agli artt.19 e 20 della legge n. 53 del 08/03/2000. La
condizione di esclusività dell’assistenza al portatore di handicap
deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria
responsabilità, redatta a norma delle disposizioni contenute nel
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
- lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno o, in
alternativa i lavoratori padri
;
V PERSONALE DICHIARATO INIDONEO A SVOLGERE LE
MANSIONI DEL PROPRIO PROFILO CHE SVOLGE MANSIONI DI ALTRO PROFILO
il personale dichiarato inidoneo a svolgere mansioni nel proprio
profilo che svolge mansioni di altro profilo e che chiede
l’utilizzazione nella scuola di precedente utilizzazione;
VII PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA
EQUIPARATA (limitatamente alle assegnazioni provvisorie)
il coniuge convivente del personale militare, del personale che
percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui
all’art.2 commi 197 e 198 della legge n.549/95, destinatari della
legge n.100/87, dell’art. 10 comma 2 del D.L. 325/87, convertito con
modificazione nella L. 402/87 dell’art. 17 della L. n. 266 del
28.7.1999 e dell’art. 2 della L. 86 del 29.3.2001. Ai fini del
ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione
provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali
o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il
disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del
19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora
nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il
personale possa prestare servizio in relazione al profilo di
appartenenza.
VIII PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI
DEGLI ENTI LOCALI
(limitatamente alle assegnazioni provvisorie)
Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle
amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge
3.8.1999 n. 265, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla
precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove
espleta il proprio mandato amministrativo.
Art. 20 -
Sequenza operativa
- Al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni
di utilizzazione saranno effettuate preliminarmente tutte le
operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in
particolare per massimizzare i posti disponibili, l’ordine delle
operazioni viene effettuato privilegiando le operazioni che lasciano
posti disponibili alle fasi successive.
- Al fine di favorire la funzionalità e la qualificazione
dell’istituzione scolastica, le proroghe del personale già utilizzato
nell’anno scolastico 2001/02 sono disposte prioritariamente, rispetto
alle altre operazioni di utilizzazione, nell’ambito di ciascuna delle
seguenti fasi:
- Utilizzazione in altra area professionale, nell’ambito dello
stesso istituto, degli assistenti tecnici in soprannumero sulla
propria area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o
professionali posseduti o anche, in mancanza dei titoli prescritti,
con la conseguente partecipazione ad attività di riconversione
professionale;
- Utilizzazione a domanda nella scuola di precedente utilizzazione
del personale A.T.A. inidoneo;
- Utilizzazione a domanda o d’ufficio in altra istituzione
scolastica - nello stesso profilo professionale - del personale in
soprannumero sulla scuola di titolarità, o, per gli assistenti
tecnici, nella stessa o in altra area professionale, sulla base dei
titoli di studio e/o professionali posseduti
;
Utilizzazione degli assistenti tecnici in soprannumero nella
scuola di titolarità, a domanda o d’ufficio, in altra istituzione
scolastica e area professionale, in mancanza dei titoli prescritti con
la conseguente partecipazione ad attività di riconversione
professionale;
Utilizzazione, secondo criteri e modalità definite in sede di
contrattazione decentrata regionale, di personale tecnico che non
trovi alcuna utilizzazione nell’ambito del proprio profilo
professionale;
Assegnazioni di sede provvisoria, a domanda e d’ufficio, al
personale nominato in ruolo ancora senza sede definitiva;
Assegnazioni provvisorie provinciali;
Utilizzazione secondo criteri di modalità definite in sede di
contrattazione decentrata regionale, dei responsabili amministrativi
presenti in istituzioni scolastiche con personale già degli Enti
locali che si aggiungano al titolare della funzione di firma degli
atti contabili della scuola nel corrente anno scolastico 1999/00;
Assegnazioni provvisorie del personale proveniente da fuori
provincia;
- In sede di contrattazione regionale potranno essere disciplinate
forme di utilizzazione del personale in soprannumero appartenente ai
profili di infermiere, cuoco e guardarobiere.
Art. 21
- Attività di formazione finalizzata alla riconversione professionale
- Al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico e per
l’ottimizzazione delle risorse connesse alla piena realizzazione della
scuola dell’autonomia, nel confermare, ciò che è stato stabilito
dall’art.19 del C.C.I.N. relativo alle utilizzazioni ed alle
assegnazioni provvisorie del 07/07/1999, in sede di contrattazione
decentrata a livello regionale dovrà essere definito o integrato il
piano degli interventi di supporto e di riconversione professionale
del personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del
profilo d’appartenenza o di altro profilo della stessa qualifica in
relazione ai titoli posseduti.
- Il personale privo dei prescritti requisiti d’accesso al diverso
profilo per il quale si prevede la possibilità di utilizzazione è
tenuto a partecipare ad un corso di formazione di durata adeguata alla
qualificazione professionale da conseguire. Il corso in questione
dovrà essere dedicato, di regola, per non meno del 50% del monte ore
del corso stesso, al tirocinio del personale frequentante, nell’ambito
della stessa sede di servizio. Il corso è organizzato ai sensi
dell’art.47 del C.C.I.N. del 31/08/1999. L’attività di riconversione
sarà svolta, di norma, durante la prima parte dell’anno scolastico nel
quale il personale interessato è utilizzato in altro profilo o area
diversa da quella di titolarità, nell’ambito della stessa qualifica
funzionale.
- L'attestato relativo alla frequenza del corso di formazione è
valido ai fini della mobilità professionale - ai sensi dell’art.57 del
C.C.D.N. concernente la mobilità del personale della scuola
sottoscritto il 15/01/2003 - a condizione che i frequentanti al
termine del corso stesso abbiano superato positivamente una verifica
finale sull'effettiva acquisizione della professionalità necessaria
per svolgere le funzioni del nuovo profilo.
- Le iniziative di riconversione saranno organizzate sulla base
delle indicazioni contenute nell’accordo in materia di formazione e di
aggiornamento e sulla base dei criteri definiti in sede di
contrattazione decentrata regionale di cui al comma 1. A tali corsi
potrà partecipare, a domanda, in subordine al personale
soprannumerario, anche il personale che non si ritrovi nell'anzidetta
condizione, compatibilmente con la disponibilità delle risorse
finalizzate a tale scopo purché appartenenti a profili o aree
professionali con esubero nella provincia.
TITOLO IV
DISPOSIZIONE COMUNE
Art. 22 -
CONTENZIOSO
Qualora insorgano delle controversie in sede di
applicazione del contratto, le parti si incontrano per risolvere
consensualmente il conflitto prima di attivare le procedure previste
dall'art.2 del C.C.N.L. del 26/05/1999.
Resta ferma la possibilità di presentazione di
reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i
provvedimenti adottati nei loro confronti.
- Reclami -
Avverso le graduatorie redatte dal dirigente
scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente nonché
avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il
riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la
presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo,
entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto
all’organo che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con l’adozione
degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i
successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
- Controversie individuali
-
Sulle controversie riguardanti le materie delle
utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, in relazione agli atti
che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono
esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art.1
dell’Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e di
arbitrato per il personale della scuola, sottoscritto il 18 ottobre
2001; il tentativo obbligatorio di conciliazione si propone presentando
la relativa richiesta all’ufficio di segreteria costituito, per lo
svolgimento della suddetta procedura conciliativa, presso le
articolazioni territoriali degli Uffici scolastici regionali e
all’ufficio per il contenzioso dello stesso Ufficio scolastico regionale
competente per territorio, nel termine perentorio di 15 giorni dalla
pubblicazione o dalla notifica dell’atto che si ritiene lesivo.
In caso di mancato accordo, gli interessati possono
chiedere di deferire la controversia ad un arbitro secondo le modalità
di cui all’art.3 del citato Accordo, ovvero, in alternativa, ricorrere
al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi
dell’art.63 del D.L.vo n.165/01: in ambedue le ipotesi vale il tentativo
obbligatorio di conciliazione svolto presso gli uffici
dell’Amministrazione, senza la necessità che venga riproposta la
procedura di conciliazione prevista rispettivamente dinanzi all’arbitro
ed al giudice ordinario.
In alternativa a quanto previsto dal punto 1, gli
interessati possono esperire il tentativo
di conciliazione previsto dagli articoli 65 e
seguenti del decreto legislativo n. 165/01.
ALLEGATO 1 - Tabella di valutazione dei titoli
e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente
i - anzianità di servizio:
|
Tipo di servizio |
Punteggio |
|
A) per ogni anno di servizio comunque prestato,
successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di
appartenenza (1) |
Punti 6 |
|
A1) per ogni anno di servizio effettivamente
prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o
istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di
cui al punto A |
Punti 6 |
|
B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro
servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o
per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo
prestato nella scuola materna (4) |
Punti 3 |
|
B1) (valido solo per la scuola secondaria di II
grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione
di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola
secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella
scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al
punto B) |
Punti 3 |
|
B2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro
servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o
per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo
nella scuola materna, effettivamente prestato (2) in scuole o
istituti situati nelle piccole isole (3) e (4) in aggiunta al
punteggio di cui al punto B) e B1) |
Punti 3 |
|
B3) (valido solo per la scuola elementare) per
ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come
"specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall’anno
scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al
punteggio di cui alle lettere B e B2) rispettivamente:
- se il servizio é prestato nell'ambito del plesso di titolarità
…………………….
- se il servizio è stato prestato al di fuori del
plesso di titolarità ……………….. |
Punti 0,5
Punti 1 |
|
C) per il servizio di ruolo prestato senza
soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella
scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto
dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti
d’ufficio si veda la nota (5 bis)) |
Punti 6 |
- per ogni anno di servizio di ruolo prestato, senza soluzione
di continuità, nella scuol
| |