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Dipartimento
per i servizi nel territorio Nota 25 settembre 2002 Prot. n. 624 Oggetto: Ripartizione delle funzioni aggiuntive relative all’anno scolastico 2002/03 Questa
Amministrazione, in data 23 settembre 2002, ha concordato con le OO.SS.
di confermare i criteri di cui all’intesa sottoscritta l’8
novembre 2001 in applicazione dell’art. 36 del CCNL 26 maggio 1999 e
dell’art. 50 del CCNI del 31 agosto 1999, nonché delle
interpretazioni autentiche 31 gennaio e 5 settembre 2000. Pertanto, ha
definito i contingenti numerici complessivi, regionali e provinciali
delle funzioni aggiuntive, inerenti la valorizzazione delle
professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario,
da assegnare per il corrente anno scolastico alle istituzioni
scolastiche ed educative. In
forza della predetta intesa, il
piano di ripartizione di tali funzioni, suddiviso
rispettivamente per i profili professionali di assistente
amministrativo, assistente
tecnico, collaboratore scolastico e cuoco, prevede che le funzioni
aggiuntive ammontino complessivamente a n. 92.796 per un importo, al
netto delle ritenute a carico dello Stato di Euro 71.823.009,72 pari a
£ 139.068.739.000. Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL sulla necessità di provvedere, con la massima tempestività, agli adempimenti di rispettiva competenza, derivanti dalla citata intesa. A
tal fine, i competenti uffici regionali, vorranno,
entro dieci giorni dalla ricezione della presente
comunicazione, attivarsi per porre in essere quanto dispone l’art.
50, comma 3, del CCNI 31agosto 1999. Per
contro, i Dirigenti scolastici dovranno comunicare ai competenti
uffici scolastici regionali, non oltre il ventesimo giorno dalla data
di assegnazione delle funzioni, il numero delle stesse non utilizzate
e ciò al fine di consentire ai predetti uffici una tempestiva
ulteriore ridistribuzione. Si
allegano alla presente: 1.
copia dell’intesa sottoscritta il giorno 24 settembre 2002;
Si ringrazia per la collaborazione
INTESA e LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI Il
presente accordo è finalizzato alla ripartizione, per l’anno
scolastico 2002-2003, in ambito provinciale e a livello di scuola, delle
funzioni aggiuntive previste dall’art. 36 del CCNL e dell’art. 50
del CCNI per la valorizzazione della professionalità del personale
amministrativo tecnico ed ausiliario. LE PARTI PREMESSO
CHE -
le risorse stanziate per finanziare le funzioni aggiuntive
ammontano a € 95.544.526,33 pari a
185 mld di lire lordo Stato, derivanti da quanto previsto
dall’art. 36 del CCNL, dall’art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n.
38 e dall’art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al secondo biennio economico 2000- 2001; -
tali somme consentono di attribuire per l’anno scolastico 2002/2003 n.
92.796 funzioni aggiuntive complessive ripartite secondo
le allegate tabelle; -
le funzioni aggiuntive sono da attribuire al personale Amministrativo
tecnico ed ausiliario dell’area A e B del comparto scuola, mantenendo,
almeno, gli stessi livelli quantitativi assegnati alle province per gli
a.s. 2000/2001e 2001/2002; - la ripartizione delle funzioni aggiuntive alle scuole per l’anno scolastico 2002/2003 e di quelle eventualmente non utilizzate dalle scuole è effettuata, a cura delle Direzioni Regionali, sulla base dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata regionale con le organizzazioni sindacali. CONCORDANO di confermare i contenuti dell’accordo dell’8/11/2001. In particolare: 1. – i criteri prioritari di indirizzo della contrattazione decentrata regionale, per cui in ogni istituzione scolastica dovrà essere assicurata: a) almeno una funzione aggiuntiva per ogni profilo professionale di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico e cuoco; b) per ogni scuola materna almeno una funzione aggiuntiva per il profilo di collaboratore scolastico in presenza di tempo antimeridiano, ovvero, due in presenza di tempo pieno, c) per ciascun convitto annesso o istituzione educativa autonoma, va garantita una funzione aggiuntiva per il profilo di collaboratore scolastico tecnico - guardarobiere - INOLTRE CONVENGONO DI
CONFERMARE CHE 2.
L’attribuzione delle funzioni aggiuntive è effettuata sulla base
delle graduatorie di istituto di cui all’allegato n. 7 del CCNI
31.8.1999 come integrato dalle interpretazioni autentiche dello stesso
contratto sottoscritte il 31 gennaio e 5 settembre 2000. 3.
Ai fini della formulazione delle graduatorie di istituto, il servizio
prestato nelle istituzioni scolastiche dal personale transitato dagli
enti locali, è equiparato a quello previsto dall’allegato “7” del
CCNI del 31.8.1999. Analoga equiparazione va effettuata per il suddetto
personale per tutti i titoli previsti dallo stesso allegato. 4.
Le funzioni aggiuntive assegnate alle scuole con presenza di alunni in
situazione di handicap ed alle scuole materne, dovranno,
prioritariamente, essere utilizzate per soddisfare tali esigenze.
Qualora il numero delle funzioni aggiuntive attribuite sia insufficiente
per garantire lo svolgimento di tali attività, si dovrà dare
attuazione a quanto previsto dall’ultimo capoverso della Tabella”
D” allegata al CCNL 15.3.2001,come modificato dall’art. 4
dell’Accordo ARAN- OO.SS. dell’8 marzo 2002. Roma, 24/9/2002 PER LA PARTE
DATORIALE
PER LA PARTE
SINDACALE
F.to Zucaro
CGIL :
F.to Righetti Dichiarazione a verbale Dichiarazione
a verbale congiunta all’intesa sulla distribuzione delle risorse Le parti convengono d’incontrarsi, a breve termine, per definire gli aspetti ulteriori, relativi all’attribuzione delle funzioni aggiuntive al personale ATA nelle scuole, derivanti da quanto stabilito dagli art. 3 dell’accordo ARAN – OO.SS. sulla sequenza contrattuale del personale ATA dell’ 8 marzo 2002. Roma 24 – 9 - 2002 TABELLA
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