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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza

Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze 25 marzo 2003, n. 17

Oggetto: Precisazioni in merito all’applicazione della circolare del MIUR del 2 agosto 2002, prot. 452, concernente le modalità di corresponsione ai docenti con contratto a tempo determinato del compenso sostitutivo per ferie non fruite e per partecipazione agli esami

In relazione ad alcune richieste di chiarimenti pervenute da diverse Ragionerie provinciali, si forniscono le seguenti precisazioni in merito all’applicazione della circolare del MIUR del 2 agosto 2002, prot. 452, concernente le modalità di corresponsione ai docenti con contratto a tempo determinato del compenso sostitutivo per ferie non fruite e per partecipazione agli esami.

Il periodo che va dalla data di conclusione delle lezioni (termine stabilito annualmente dal MIUR e ricadente di norma nella 2° decade di giugno) al 30 giugno non comporta necessariamente la sospensione delle attività didattiche, che per espressa previsione normativa (articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) si svolgono dal 1° settembre al 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.

Tale periodo, non qualificabile quindi come "sospensione delle attività didattiche", non può che considerarsi di sospensione delle lezioni, non prevedendo l’ordinamento scolastico altra configurazione.

L’accordo di interpretazione autentica dell’articolo 19 del C.C.N.L. – comparto scuola – sottoscritto il 4 agosto 1995, ha lo scopo di equiparare dal punto di vista della fruizione delle ferie il personale docente a tempo determinato con quello a tempo indeterminato.

I docenti a tempo determinato, nominati fino al 30 giugno o fino al completamento degli esami di maturità, non hanno quindi la possibilità di fruire dei giorni di ferie nel periodo luglio-agosto, ma, allo stesso tempo e al pari dei docenti a tempo indeterminato, non hanno l’obbligo di chiederne la fruizione nei periodi di sospensione delle lezioni. Proprio per tali motivazioni l’accordo integrativo stabilisce che si dia luogo al pagamento sostitutivo.

Si ritiene, pertanto, che in questa fattispecie i provvedimenti del pagamento del compenso sostitutivo in parola debbano contenere esclusivamente l’attestazione, a fini di semplificazione da inserire come premessa al decreto di liquidazione, che il docente a tempo determinato non abbia chiesto e non abbia di fatto usufruito dei giorni di ferie spettanti nei periodi di sospensione delle lezioni.

Come già indicato nella citata circolare del MIUR, si precisa che la tabella trasmessa dalla Direzione Provinciale dei servizi vari contiene una colonna che evidenzia se la mancata fruizione sia dovuta a improrogabili motivi di servizio, perché potrebbe di fatto verificarsi la fattispecie di richiesta di ferie da parte del docente non concessa per motivi di servizio. In tal caso la documentazione deve essere integrata con la richiesta presentata dal docente e la conseguente comunicazione motivata di diniego da parte del dirigente scolastico.

Il Ragioniere Generale dello Stato
Grilli


DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio
Ufficio I

Nota 2 agosto 2002

Prot. n. 452

Oggetto: Compenso sostitutivo per ferie non fruite e per partecipazione agli esami. Circ. Min. Economia e Finanze n. 8 del 12 febbraio 2002

            Con la Circolare richiamata in oggetto il Ministero dell’Economia e delle Finanze -  Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - ha reso noto, con puntuali argomentazioni, di non condividere la prassi, sorta per effetto  di un apposito accordo intervenuto tra questa Amministrazione e l’ex Direzione Generale dei servizi periferici del Tesoro, secondo cui ai fini della liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie non fruite, sia sufficiente, da parte delle Istituzioni scolastiche, compilare l’apposito tabulato annuale prodotto in via informatica dalle Direzioni provinciali dei servizi vari, senza più necessità di emanazione del provvedimento formale.

L’adozione del provvedimento amministrativo debitamente documentato deriva dalla necessità di assicurare, alla fattispecie in esame, il rispetto di una duplice condizione di legittimità, venuta meno, ad avviso dell’organo di controllo, per le seguenti ragioni: da un lato, perché la censurata prassi annullando di fatto il controllo preventivo delle Ragionerie provinciali, contravviene  alle previsioni legislative che dispongono la verifica di legalità su tutti gli atti dai quali derivi una spesa, o che abbiano comunque effetti finanziari sul bilancio dello Stato; dall’altro lato, perché  la mera mancata fruizione delle ferie non dà automaticamente diritto a percepire il compenso sostitutivo, essendo tale diritto subordinato dal C.C.N.L. a precisi presupposti e condizioni.

La medesima motivazione, prosegue la circolare in parola, porta ad escludere che il pagamento possa essere eseguito sulla base di un semplice tabulato che può essere, sì, d’ausilio per la determinazione dell’importo da liquidare, ma che in nessun caso può sostituire un atto amministrativo “dovuto”.

Considerata la chiarezza, in punto di diritto, delle osservazioni che precedono, e posta la doverosità dell’esplicitazione formale  delle ragioni che legittimano il diritto a percepire i compensi in questione, si ritiene opportuno invitare i dirigenti di tutte le Istituzioni scolastiche ad adottare, anche per ragioni di snellimento del relativo iter procedimentale,  i prescritti provvedimenti amministrativi in forma cumulativa, allegando a ciascuno di essi, quale parte integrante dei medesimi, la tabella, opportunamente compilata, trasmessa dalla competente Direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro.

Al fine di renderla più funzionale, la citata tabella è stata integrata con due ulteriori colonne: una contenente l’indicazione del numero degli anni di incarico, per la determinazione del numero di giorni di ferie spettanti; l’altra in cui viene evidenziato se la mancata fruizione delle ferie sia dovuta ad improrogabili motivi di servizio.

In quest’ultimo caso, al decreto va unita la domanda a suo tempo presentata dall’interessato e la comunicazione di diniego dell’amministrazione contenente la specificazione dei motivi di servizio che hanno determinato il rigetto della richiesta.

Ove il compenso sostitutivo sia dovuto per partecipazione agli esami, deve essere prodotta idonea certificazione attestante l’effettiva partecipazione degli interessati alle sedute di esame.

Tale certificazione può essere costituita da una attestazione del Presidente della commissione d’esame, ovvero dalla copia, autenticata nei modi di rito, dei verbali delle operazioni d’esame.

I predetti provvedimenti, con gli allegati di cui sopra, dovranno essere trasmessi, contestualmente, alle Ragionerie provinciali dello Stato per il controllo preventivo, e alle Direzioni provinciali dei servizi vari del Tesoro per il pagamento dei relativi importi.

Al fine di agevolare i predetti dirigenti nella cura degli adempimenti richiesti e per  assicurare l’omogeneità d’azione, si propone l’unito  schema di provvedimento.

Nelle premesse del decreto sono state inserite alcune contestuali attestazioni del dirigente scolastico, al fine di limitare la documentazione di supporto del provvedimento.

Con l’occasione, è opportuno precisare che alla determinazione della retribuzione da utilizzare per il calcolo del compenso sostitutivo concorrono, oltre al trattamento economico fondamentale, anche tutti i tipi di compenso accessorio - di cui agli articoli 25, 33 e 34 del C.C.I.N. 31 agosto 1999, con le variazioni apportate dall’articolo 7 del C.C.N.L. 15 marzo 2001 - in quanto sono da considerare emolumenti fissi continuativi.

Si fa presente, inoltre, che, secondo la previsione dell’art. 25 del CCNL, Comparto scuola, del 4 agosto 1995, in materia di ferie, al personale docente assunto a tempo determinato si applicano le disposizioni stabilite per il personale a tempo indeterminato dall’art. 19, con la precisazione che le ferie del personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Pertanto, per servizi inferiori al mese il calcolo delle ferie maturate deve essere effettuato sulla base dei giorni di servizio prestati nel mese stesso.

Occorre, infine, ribadire che ove dal computo dei giorni di ferie non godute  risulti una cifra non intera ma decimale, il compenso deve essere calcolato utilizzando anche le frazioni dei giorni, considerato che i CCNL del comparto non pongono la condizione che il diritto alle ferie si maturi a giorni interi, e che trattasi di servizio effettivamente prestato e, quindi retribuibile.

La presente circolare è stata concordata con il Ministero dell’economia e delle finanze -  Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (ai sensi dell’art. 646 del regolamento di contabilità generale dello Stato) e Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale  e dei Servizi del Tesoro, come da rispettive note n. 88743 del 31 luglio 2002 e n. 64365 del 29 luglio 2002.

Il Direttore Generale
Zucaro


SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 19, comma 9 del C.C.N.L., Comparto Scuola, 1994/1997 che prevede, per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato,  la fruizione delle  ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; 

VISTO l’art. 25 del medesimo C.C.N.L. ed in particolare le norme contenute nei commi 1 e 2 che prevedono, rispettivamente, l’estensione al  personale assunto a tempo determinato, delle disposizioni in materia di ferie stabilite a favore del personale assunto a tempo indeterminato; nonché, qualora la durata del rapporto sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, la liquidazione delle stesse al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico;

VISTO l’accordo di interpretazione autentica dell’art. 19 citato, per la parte che riguarda la fruizione delle ferie da parte del personale docente a tempo determinato pubblicato sulla G.U., Serie generale, n. 231 del 3 ottobre 1997, che, stabilendo in premessa la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, legittima il pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto, anche nel caso in cui il docente non abbia chiesto di fruirne durante il predetto  periodo; 

VISTI l’art. 527 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che al comma 3 disciplina le modalità per la liquidazione delle competenze relative alla partecipazione agli esami per il personale docente con contratto di supplenza annuale che abbia iniziato il servizio dopo il 1 febbraio e le circolari ministeriali in materia;

VISTA la C.M. n. 8 del 12 febbraio 2002  del Ministero dell’Economia e della Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza;

ATTESTATO che il personale docente a tempo determinato di cui all’unita tabella predisposta dalla Direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro, per ragioni strettamente attinenti al servizio, non ha potuto fruire delle ferie maturate, ovvero non ha fatto richiesta di fruirne nel periodo di sospensione delle lezioni, intercorso durante la durata del rapporto di lavoro con questa istituzione scolastica; 

ATTESTATO che con tutti i docenti di cui all’unita tabella sono stati stipulati i contratti individuali di lavoro a tempo determinato, a suo tempo inviati alla Ragioneria provinciale dello Stato;

VISTA la documentazione agli atti di questa Istituzione scolastica;

 

DECRETA

Al personale docente assunto fino al termine delle attività didattiche,  indicato nell’elenco di cui all’allegata tabella, è riconosciuto, per i giorni previsti nella medesima tabella, il compenso sostitutivo delle  ferie non fruite, ovvero per la partecipazione agli esami.

La predetta tabella costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto viene inviato alla Ragioneria provinciale dello Stato per la verifica di legalità ed alla Direzione provinciale dei servizi vari per il pagamento.

Sono fatti salvi eventuali conguagli conseguenti a rettifiche.

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

Al presente decreto viene allegata la seguente documentazione:

a)         n. __________________________________________________________________

b)         n. __________________________________________________________________

c)         n. __________________________________________________________________

d)         n. __________________________________________________________________

 


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