Ispettorato per le Pensioni - Divisione I

Nota MPI 31 marzo 1999

Prot. n. 304/N/99

Oggetto: Rivalsa Interessi

In ordine a quanto rappresentato con la nota cui si fornisce riscontro, corre l'obbligo, in via preliminare, di sottolineare come questa amministrazione non ha, né ha mai avuto, l'intenzione di avallare comportamenti dilatori od omissivi degli operatori dei propri uffici rispetto all'obbligo di riconoscere all'utenza tutta, nei termini di legge, quanto dovuto a titolo di indennità di buonuscita, sempre che, ovviamente, gli interessati siano disposti a consentire siffatto ipotizzato comportamento, cosa che è tutto da dimostrare.

Può, viceversa, avvenire, come in effetti in alcuni casi è avvenuto, che alcuni uffici inviino od abbiano inviato in ritardo gli atti propedeutici alla liquidazione, ma codesto istituto non può ignorare o fingere di ignorare che il personale della scuola non viene collocato in quiescenza nel corso dell'intero anno, come avviene per i dipendenti delle altre amministrazioni, bensì al termine di ogni anno scolastico, talché il personale dei provveditorati agli studi, già carente nell'organico per i più diversi motivi, è chiamato a definire, in un lasso di tempo brevissimo e nel pieno della calura estiva, un numero di pratiche, di gran lunga superiore a quello che qualsiasi altra amministrazione definisce nell'arco dell'intero anno. In tale ottica, ed in funzione dell'esposta esigenza, non può essere sfuggita all'attenta osservazione di codesto istituto che questa Amministrazione, prima fra tutte e forse ancora l'unica, per abbattere i tempi di lavorazione in generale e di compilazione del modello P.L.1 in particolare, ha fatto ricorso al sistema informatico che, pur non essendo da additare con toni trionfalistici, ha pur tuttavia ridotto notevolmente i tempi necessari per l'invio del modello in questione e che, conseguentemente, esclude per "factaconcludentia" l'intenzione di ledere in qualche modo codesto istituto.

Ciò precisato in merito all'aspetto squisitamente operativo della vicenda e venendo specificamente alle richieste di rivalsa, non può non rimarcarsi, in prima istanza, come esse richieste, per quanto è stato possibile rilevare, sono state avanzate non solo in termini oggettivamente molto scarni-ridotti nella maggior parte dei casi alla semplice indicazione delle somme pretese, ma, sopratutto, tenendo conto del semplice elemento "tempo-ritardo" rispetto ai termini di legge e non anche delle cause da cui tale ritardo è stato mutuato, cause che, in molti casi pur se non in tutti, sono riconducibili agli interessati od alle procedure, particolari e laboriose, che in alcune fattispecie devono essere eseguite, procedure che, è giunta notizia, codesto ufficio ha ritenuto di considerare, senza peraltro darne notizia allo scrivente, solo con nota 14/12/1998 prot. n. 860 diretta agli uffici periferici Inpdap.

Ma, pur volendosi prescindere dall'obbligo delle suddette sedi di fornire esaustiva giustificazione contabile di qualsivoglia richiesta di rivalsa, è doveroso evidenziare come la costante giurisprudenza sia dei Tribunali Amministrativi Regionali (per tutte: Tar Lombardia sentenza n.383/98 allegata-Brani Iolanda c/o Provveditorato agli studi di Milano) che del Consiglio di Stato ha sempre ritenuto di escludere l'amministrazione del ministero della ritenuto di scludere l'Amministrazione del ministero della Pubblica Istruzione da qualsivoglia vertenza, per i seguenti motivi:

1) l'intervento dell'amministrazione del Ministero della Pubblica Istruzione nella procedura per la liquidazione della buonuscita è "endoprocedimentale" e, conseguentemente, agli atti amministrativi emessi dai Provveditorati agli studi non possono avere rilevanza autonoma in giudizio, sede in cui viceversa, assumono importanza esclusivamente gli atti finali riconducibili all'ente che eroga l'indennità.

2) In caso di ritardo nel pagamento della buonuscita il riconoscimento degli oneri indennitari agli interessati non è mutuato da un accertamento in ordine al comportamento colposo, doloso, passivo od altro degli uffici tutti chiamati ad operare, bensì in diretta ed oggettiva fecondità del denaro che per il fatto stesso di essere posseduto, arreca un vantaggio al semplice detentore.

Quanto sopra puntualizzato, seppur non condiviso da questo ispettorato che, a riguardo, continua ad interporre appello al Consiglio di Stato, com'é facile verificare per la sentenza in allegato, trova puntuale riscontro in tutte le sentenze finora pervenute, sentenze nelle quali i vari organi giudicanti estendono mai l'esame alla causa del ritardo dei pagamenti, ma si limitano a prenderne atto condannando, quindi, codesto istituto alla corresponsione degli interessi richiesti.

Tale essendo la situazione, questo ispettorato, nel mentre ribadisce la ferma volontà di porre termine a siffatte incresciose vertenze, non può che prendere atto dell'indirizzo giurisprudenziale sopra esposto in funzione del quale ed in assenza di una specifica condanna giurisdizionale in tal senso, non può autorizzare alcun pagamento nei termini richiesti anche perché, e ciò non è da sottovalutarsi, chi ha tratto giovamento dalla pur deprecabile ritardata corresponsione della buonuscita é esclusivamente codesto istituto che, peraltro, a parte ogni altra considerazione, nelle richieste di rivalsa in argomento, non risulta che abbia evidenziato e sottratto dalla pretesa il corrispettivo degli interessi percepiti dall'istituto bancario tesoriere e quindi, nell'ipotesi di adesione alle più volte citate rivalse verrebbe a locupletarsi due volte per la medesima causa.



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