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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale per lo status dello studente,
per le politiche giovanili e per le attività motorie
Ufficio IV°

Nota 20 gennaio 2003

Prot. n.  259 /A4

Oggetto: Assistenza sanitaria manifestazioni dei Giochi Sportivi Studenteschi

Pervengono a questa Direzione numerose segnalazioni concernenti l’assistenza sanitaria da predisporre in occasione delle varie fasi di svolgimento delle attività sportive scolastiche in particolare dei Giochi Sportivi Studenteschi.

A tale riguardo si segnala che nulla è innovato sia per quanto concerne la configurazione delle attività fino alla fase nazionale (attività non agonistica e relativa certificazione sanitaria), sia per quanto riguarda la predisposizione delle misure di tutela sanitaria da adottare, sia in ordine alla competenza relativa.

Come noto infatti, nell’ambito delle iniziative adottate dai competenti organi scolastici in materia di attività sportiva studentesca, gli alunni possono partecipare e sostenere tutta la preparazione, finalizzata allo svolgimento delle manifestazioni nazionali, sulla base di una certificazione sanitaria attestante la loro idoneità ad un’attività “non agonistica”. Solo in occasione della partecipazione alla fase nazionale dei Giochi devono essere sottoposti a controlli sanitari di natura specialistica.

Quanto sopra nella considerazione, tra le altre, che l’attività extracurriculare rappresenta la proiezione e la prosecuzione della normale attività curriculare, con precipue finalità formative ed educative.

Tenuto conto di tale valenza, non agonistica, dello sport scolastico le modalità, a partire dalle fasi successive a quelle d’istituto, per l’adozione di opportune misure di assistenza sanitaria devono essere individuate, d’intesa con l’Ente locale, dalle competenti Commissioni Organizzatrici che ne  assumono i relativi oneri.

A titolo esemplificativo e in considerazione dell’elevato numero degli incontri da svolgere in ciascuna realtà territoriale, ferma restando l’autonoma determinazione di ciascuna Commissione che valuterà di volta in volta le modalità di realizzazione del servizio, nella normalità dei casi si potrà ricorrere alle strutture sanitarie locali, allertandone i relativi presidi e, ove necessiti, usufruire dei servizi resi per le emergenze dal “118” .

Lo stesso Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che collabora con questo Ministero alla realizzazione dei Giochi, ha emanato direttive ai propri organi periferici nel senso sopra indicato.

Possono, infine, costituire ulteriore termine di riferimento i regolamenti per il settore giovanile delle federazioni Sportive Nazionali e la nota prot. 5767 del 26.10.99, punto 1) che integralmente si richiama.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione si pregano le SS.LL. di voler dare opportuna diffusione della presente nota ai dipendenti Uffici periferici.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria MOIOLI


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