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DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 1997, n. 280

Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
Visti l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, recanti disposizioni per la costituzione della Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a.;
Visto l'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, relativamente alla costituzione della GEPI S.p.a.;
Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, relativamente al finanziamento del programma di promozione industriale predisposto dalla SPI S.p.a., relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi;
Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, relativamente alla costituzione dell'INSAR;
Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, relativamente agli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
Considerato il livello medio delle retribuzioni contrattuali di riferimento per il computo dell'orario di lavori mediamente corrispondente all'entità del sussidio da erogare ai giovani impegnati nelle borse di lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana


il seguente decreto legislativo:


Titolo I
Criteri generali

Art. 1.

Campo e condizioni di applicazione

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale attua, sentite le regioni e le province interessate, un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise e nelle province di Massa Carrara, Frosinone, Roma, Latina, Viterbo, che hanno registrato un tasso medio annuo di disoccupazione nel 1996 superiore alla media nazionale, secondo la definizione allargata ISTAT.
2. Il piano straordinario di cui al comma 1 è destinato a giovani di età ricompresa tra i 21 e i 32 anni, iscritti da più di trenta mesi alla prima classe delle liste di collocamento. Ai predetti fini le sezioni circoscrizionali per l'impiego rilasciano, a richiesta dei giovani, apposita certificazione.
3. I requisiti anagrafici e relativi all'anzianità di iscrizione di cui al comma 2 devono essere posseduti alla data del 31 ottobre 1997.
4. La durata dell'impegno nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro non può comunque essere superiore a dodici mesi.
5. L'impegno dei giovani nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.
6. Gli enti promotori e le imprese assicurano i lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi e forniscono ai giovani adeguate informazioni circa le disposizioni vigenti riguardanti la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 2.

Ripartizione e suddivisione delle risorse

1. La ripartizione delle risorse previste per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 1, tra le regioni e le province, è effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto della distribuzione percentuale, nelle medesime aree, del numero medio annuo nel 1996 di persone in cerca di occupazione da più di un anno, della classe di età 20-29 anni, secondo la definizione allargata ISTAT, ripartendo, per le province interessate, il dato regionale, in modo proporzionale al numero di iscritti alla prima classe delle liste di collocamento.
2. La suddivisione delle risorse da destinare al finanziamento dei lavori di pubblica utilità e delle borse di lavoro è determinata, sentite le regioni e le province interessate e la Conferenza Statocittà e autonomie locali, con il decreto ministeriale di cui al comma 1, in modo equilibrato al fine di ottenere la piena realizzazione degli interventi e garantire il raggiungimento degli obiettivi, con particolare riferimento, per quanto attiene ai progetti di pubblica utilità, alla effettiva stabilità, come tale intendendosi l'autosufficienza economica, nel tempo, delle nuove attività poste come sbocco dei progetti. Per quanto riguarda le risorse destinate ai lavori di pubblica utilità, si tiene conto dell'incidenza nelle singole regioni o province dei progetti di lavori di pubblica utilità interregionali; per quanto riguarda le risorse destinate alle borse di lavoro, il decreto di cui al comma 1, contiene la distribuzione provinciale all'interno delle singole regioni.

Titolo II
Lavori di pubblica utilità

Art. 3.

Campo e condizioni di applicazione

1. I lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali. Ambiti e tipologia dei progetti sono definiti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la conferenza Statocittà e autonomie locali, entro il 31 agosto 1997.
2. I progetti sono di durata determinata non superiore ai dodici mesi e possono riguardare ambiti locali o interregionali.
3. Le modalità di attuazione dei progetti di lavori di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con particolare riferimento alle misure previste nell'articolo 1, comma 1, ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei progetti, compresa la designazione di un commissario che provveda all'esecuzione del progetto, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, in caso di mancata esecuzione da parte dell'ente promotore.

Art. 4.

Procedure

1. Sono considerati ammissibili solo i progetti presentati alla commissione regionale per l'impiego o alla commissione centrale per l'impiego, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che prevedono, a favore dei lavoratori interessati, l'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo, capaci di essere competitive nel mercato anche nel settore del lavoro autonomo, nonché i contenuti formativi, teorici o pratici, ad esse funzionali. Il progetto è compilato secondo il modello A allegato al presente decreto.
2. Ai fini del comma 1, al progetto di lavori di pubblica utilità è allegato, in separato documento, il piano di impresa, relativo all'attività che si intende promuovere alla fine del progetto ed i progetti devono essere corredati da dichiarazione scritta, rilasciata da una delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui al comma 3, attestante la eventuale fornitura di assistenza tecnicoprogettuale e, comunque, la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati dell'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, sono individuate le seguenti agenzie di promozione di lavoro e di impresa, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle politiche di reimpiego dei lavoratori: Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., GEPI S.p.a., SPI S.p.a., INSAR, enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nonché le società partecipate dai medesimi soggetti e da società pubbliche, aventi analoghe finalità promozionali, regionali o provinciali, individuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle regioni o province interessate. Ulteriori agenzie di promozione di lavoro e di impresa possono essere individuate, anche su proposta delle regioni e delle province interessate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro il 15 settembre 1997, a richiesta degli organismi eventualmente interessati, previo accertamento dei requisiti di esperienza e capacità tecnica.
4. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 1, le direzioni regionali del lavoro comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, alle regioni - assessorati al lavoro ed alle province interessate, un quadro riassuntivo dei progetti presentati alle commissioni regionali per l'impiego con le indicazioni relative al numero dei progetti e la loro durata, gli enti proponenti, il numero dei lavoratori interessati, l'ambito provinciale, il settore, l'ambito e la tipologia di intervento degli stessi, l'indicazione della agenzia di promozione che ha rilasciato l'attestazione.
5. Entro quindici giorni dalla emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, le commissioni regionali per l'impiego e la commissione centrale per l'impiego procedono con unico atto all'approvazione dei progetti ammissibili, con eventuale selezione sulla base di una equilibrata distribuzione territoriale e della qualità dei progetti, in caso di ammissione di progetti per un importo superiore a quello attribuito alla regione. I progetti selezionati si intendono finanziati per la loro intera durata, così come proposta dall'ente.
6. I giovani aventi i requisiti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono avviati, entro trenta giorni dall'approvazione del progetto stesso, su base volontaria, sia per i progetti locali che interregionali a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, secondo i criteri di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la regione siciliana, l'avviamento avverrà secondo i criteri stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego. Gli enti promotori indicheranno, nello schema di bando allegato al progetto, come requisiti per l'inserimento, esclusivamente titoli di studio o attestati di qualifica aventi valore legale. I giovani al momento dell'adesione al progetto dovranno autocertificare il possesso dei requisiti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Gli enti promotori possono effettuare una selezione di idoneità specificamente rivolta all'accertamento delle competenze utili alla realizzazione delle successive attività imprenditoriali e richiedere l'eventuale assegnazione di giovani in sostituzione dei candidati non idonei.

Titolo III
Borse di lavoro

Art. 5.

Campo e condizioni di applicazione

1. Le borse di lavoro possono essere svolte presso imprese appartenenti ai settori di attività D (manifatturiere), G (commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa), H (alberghi e ristoranti), I (trasporti, magazzinaggio e comunicazione), J (intermediazione monetaria e finanziaria), K (attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali).
2. Le borse di lavoro non possono riguardare le attività a carattere stagionale di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive integrazioni e modificazioni, nonché le attività riferite ad intensificazioni produttive o di servizio in determinati e limitati periodi dell'anno, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, e all'articolo 8 -bis, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, per le quali si sia fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato nei dodici mesi precedenti.
3. Le imprese che possono attivare le borse di lavoro sono quelle che, alla data della dichiarazione di disponibilità di cui all'articolo 6, comma 1, abbiano almeno due dipendenti e non più di cento, ad eccezione delle imprese appartenenti al settore di attività G (commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa) che devono avere almeno cinque dipendenti e non più di cento. Nel computo numerico dei limiti aziendali sono compresi i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato e con contratto di reinserimento, mentre non sono ricompresi i lavoratori assunti con contratto a termine. I lavoratori con contratto a tempo parziale sono considerati pro quota.
4. Per poter attivare le borse di lavoro le imprese non devono aver licenziato personale, salvo che per giusta causa o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento di vecchiaia, nel corso dei dodici mesi precedenti la dichiarazione di disponibilità di cui all'articolo 6, comma 1, e i giovani impegnati devono essere ad incremento del personale mediamente occupato nel medesimo periodo. Le imprese aventi un numero di dipendenti inferiore alla media degli ultimi dodici mesi non possono attivare borse di lavoro. Il computo dei lavoratori ai fini del presente comma è fatto secondo gli stessi criteri di cui al comma 3. Le imprese, ai fini del presente comma, devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese le norme sul condono previdenziale, e devono rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi comprese le condizioni particolari ammesse per i contratti di riallineamento.
5. L'effetto incrementale delle borse di lavoro deve essere mantenuto durante la loro durata; le borse di lavoro non possono essere utilizzate in sostituzione di attività svolte da dipendenti, salvo che non intervenga l'effettiva assunzione dei giovani, anche durante lo svolgimento delle borse di lavoro.
6. La durata delle borse di lavoro è articolata nel modo seguente:
a) presso le imprese sino a 15 dipendenti, la durata è di undici mesi per i giovani senza diploma di scuola secondaria superiore o laurea e di dieci mesi per i giovani con diploma di scuola secondaria superiore o laurea;
b) presso le imprese con più di 15 dipendenti, la durata è rispettivamente, per le stesse categorie di giovani, di dodici mesi e di undici mesi;
c) presso le imprese appartenenti all'artigianato artistico, la durata è sempre di dodici mesi.
7. Ai giovani impegnati nelle borse di lavoro viene corrisposto il sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Tale sussidio viene erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito di attestazione mensile, secondo le modalità comunicate dall'INPS, da parte dell'impresa della effettiva partecipazione alle attività previste, con predisposizione di procedure automatiche di accesso ai benefici, nei limiti insuperabili delle risorse preordinate allo scopo. L'orario di impegno presso le imprese è a tempo parziale per 20 ore settimanali e per non più di otto ore giornaliere.

Art. 6.

Procedure

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le imprese, aventi i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 5, presentano all'INPS, anche tramite le organizzazioni datoriali di categoria, un'apposita dichiarazione di disponibilità, secondo il modello B allegato al presente decreto, ad accogliere presso le proprie sedi i giovani per svolgere le borse di lavoro.
2. I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 5 sono dichiarati con apposita autocertificazione da parte dell'impresa nella dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1. E' comunque fatta salva la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Nell'ammissione alla possibilità di attivare le borse di lavoro, hanno priorità le imprese che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) imprese le cui dichiarazioni siano presentate dalle associazioni datoriali unitamente all'impegno delle medesime di erogare almeno 40 ore di formazione teorica, in modo collettivo, sulla normativa del lavoro e della prevenzione degli infortuni in raccordo con il sistema di formazione professionale regionale o con organismi convenzionati con il medesimo;
b) imprese artigiane, il cui titolare si impegni a svolgere attività formativa, per almeno 40 ore con esclusione del semplice affiancamento, in qualità di tutore ovvero imprese, appartenenti alla categoria ISTAT K-74, il cui titolare sia un libero professionista che assuma analogo impegno.
4. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 1, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, alle regioni - assessorati al lavoro ed alle province interessate, i dati relativi alle prenotazioni presentate dalle imprese, secondo il settore di attività, le dimensioni dell'impresa, la durata delle borse di lavoro, la presenza delle condizioni di priorità di cui al comma 3 e l'ambito provinciale.
5. Entro quindici giorni dalla emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, l'INPS è autorizzato, nei limiti delle risorse fissate nello stesso, ad individuare le imprese ammesse all'attivazione delle borse di lavoro, sulla base di una graduatoria provinciale elaborata, innanzitutto tra le imprese aventi i requisiti di priorità di cui al comma 3 e, successivamente, le altre imprese, secondo l'ordine cronologico di presentazione, ovvero, in caso di domande presentate nello stesso giorno, secondo la maggiore dimensione dell'impresa. L'INPS comunica a tutte le imprese che hanno inviato la dichiarazione di disponibilità l'inserimento o il non inserimento tra le imprese ammesse alla attivazione delle borse di lavoro.
6. Le imprese, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, attivano le borse di lavoro mediante la scelta nominativa dei giovani aventi i requisiti di cui all'articolo 1, ed in possesso della relativa certificazione rilasciata dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego, dando comunicazione dei nominativi alle sedi INPS territorialmente competenti ed allegando copia della documentazione comprovante gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 6. Le borse di lavoro non possono essere attivate per più di un parente o affine fino al terzo grado del titolare dell'impresa e non possono essere attivate nei confronti del coniuge.

Art. 7.

Assunzione dei giovani

1. Alle imprese che assumono i giovani a tempo indeterminato, durante o al termine della borsa di lavoro, sono riconosciute le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, oppure le eventuali condizioni di maggior favore vigenti al momento delle assunzioni.

Titolo IV
Finanziamento e adeguamento del piano

Art. 8.

Fondo per l'occupazione

1. Per l'attuazione del piano straordinario sono preordinate, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, lire 300 miliardi per il 1997 e lire 700 miliardi per il 1998.
2. Gli enti proponenti, per la realizzazione dei progetti di lavori di pubblica utilità, possono richiedere un contributo a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come richiamato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per le spese relative alla assistenza tecnico progettuale delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del presente decreto, sino ad un limite massimo di L. 500.000 per giovane, nonché per le spese relative alle attrezzature necessarie per lo svolgimento dei progetti di lavori di pubblica utilità e per le attività di impresa che si intendono promuovere al termine dei progetti, con particolare riferimento alle nuove tecnologie, sino ad un limite massimo di L. 1.500.000 per giovane. L'erogazione del contributo dovrà comunque prevedere un saldo non inferiore 50 per cento alla positiva conclusione del progetto.

Art. 9.

Procedure

1. Entro il 31 gennaio 1998, le agenzie regionali per l'impiego, sulla base dei dati forniti dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego, per il tramite delle direzioni provinciali del lavoro, e degli enti che realizzano i progetti, realizzano un'attività di monitoraggio, al fine di far pervenire le relazioni illustrative sull'andamento dell'utilizzazione nei progetti di lavori di pubblica utilità anche ad ambito interregionale, alla Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle regioni - assessorati al lavoro ed alle amministrazioni provinciali interessate e alle commissioni regionali per l'impiego.
2. Entro il 31 gennaio 1998, l'INPS procede al monitoraggio dell'attuazione delle borse di lavoro, dando tempestiva informazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, alle regioni - assessorati al lavoro ed alle amministrazioni provinciali interessate ed alle commissioni regionali per l'impiego.
3. Entro il primo trimestre dell'anno 1998, le commissioni regionali per l'impiego possono proporre la revisione della suddivisione, verificato l'andamento del piano straordinario, sulla base dei dati forniti ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Sulla base delle proposte di cui al comma 3, e dei parametri desumibili dai dati di cui ai commi 1 e 2, può essere emanato, sentite le regioni e le province interessate, un decreto ministeriale di modifica della ripartizione e della suddivisione stabilita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, al fine del pieno conseguimento degli obiettivi del piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 1.
5. Le risorse eventualmente riutilizzabili sulla base del decreto di cui al comma 4, sono destinate alla approvazione di progetti di lavori di pubblica utilità già presentati, provvisti della attestazione favorevole di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, previa conferma della volontà dell'ente proponente, e alla attivazione di nuove borse di lavoro di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto.
6. Il Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei dati forniti dall'INPS e dalle agenzie regionali per l'impiego, trasmette alle competenti commissioni parlamentari i dati di cui al commi 1 e 2 e due rapporti semestrali.
7. I modelli A e B allegati al presente decreto possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1997

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e
gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick

Allegato A

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LPU

1. Ente realizzatore ................................................
2. Settore di intervento del progetto................................
3. Ambito ...........................................................
4. Tipologia del progetto: progetto locale               __
                           progetto interregionale       __
5. Durata (massimo 12 mesi) dal .................. al ...............
6. Descrizione dettagliata delle attività ...........................
.....................................................................
.....................................................................
7. Luogo di svolgimento delle attivita' .............................
8. Numero .... lavoratori impegnati
   di cui: n. ... titolo di studio o attestato di qualifica .........
   di cui: n. ... titolo di studio o attestato di qualifica .........
   di cui: n. ... titolo di studio o attestato di qualifica .........
9. Assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali e
   per la responsabilità civile verso terzi .........................
   ..................................................................
10. Attività formativa:
    teorica: durata .................................................
    contenuti .......................................................
    .................................................................
    pratica  (cioè  periodo  di  lavoro  assistito  da affiancatori o
    esperti):
    durata ..........................................................
    contenuti .......................................................
11. Finanziamento del progetto ......................................
    Ripartizione per voci di costo:      Fonti di finanziamento:
    Sussidio ........................    ............................
    Integrazione ....................    ............................
    Assicurazioni ...................    ............................
    Formazione ......................    ............................
    Attrezzature ....................    ............................
    Progettazione tecnica ...........    ............................
    (Il Fondo per l'occupazione finanzia esclusivamente il  sussidio,
    le attrezzature,  nei  limiti  di  1,5  milioni  procapite,  e la
    progettazione, nei limiti di 0,5 milioni procapite).
12. Atto  di  approvazione  del  progetto  (da  allegare)  contenente
    espressamente  l'impegno a realizzare nuove  attività stabili nel
    tempo anche nel settore autonomo ................................
    Ulteriori passaggi autorizzativi previsti .......................
13. Impresa incaricata della gestione dell'attività a fine progetto
    .................................................................
    .................................................................
    già esistente ...................................................
    costituita e non operante .......................................
    accordo preliminare sottoscritto per la costituzione ............
    caratteristiche dell'impresa (società miste, cooperative sociali,
    o altro) ........................................................
    .................................................................
    (allegare piano di impresa, con dati economici riferiti ad almeno
    un triennio, relativi all'attività che sarà svolta dai lavoratori
    LPU ed eventuale relazione rilasciata da Istituto di Credito).
14. Agenzia di promozione, che ha eventualmente fornito  l'assistenza
    tecnicoprogettuale,  che  attesta  la  presenza  dei  presupposti
    tecnici per realizzare le nuove attività stabili nel tempo
    ...............................................................
    (allegare attestazione relativa).

Allegato B

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' DELLE IMPRESE ALL'ACCOGLIMENTO DI GIOVANI IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI BORSE DI LAVORO (art. 26 della legge n. 196/1997 e art. 6 del decreto legislativo n. 280/1997)

Matricola INPS:                 Numero di dipendenti impresa: .......
Cod. fiscale:                   Sede svolgimento borsa di
                                lavoro:                       .......
Cod. statistico contributivo:   N giovani non diplomati da
                                accogliere:                   .......
Codice ISTAT:                   N giovani diplomati/laureati
                                da accogliere:                .......
                                Attività formativa:  () SI' () NO

          Alla sede IMPS di ......................
=====================================================================
Il sottoscritto: ....................................................
in qualità di titolare/rappresentante legale dell'impresa: ..........
.....................................................................
con sede in: ........................................................

                             Dichiara

la disponibilità all'attivazione di borse di lavoro, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 196/1997 e degli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo n. 280/1997, per il numero di giovani suindicato.
A tal fine dichiara altresì, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che:
- le borse di lavoro da attivare non riguardano né attività a carattere stagionale, né attività riferite ad intensificazioni produttive o di servizio limitate nell'anno e per le quali si è fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato nei dodici mesi precedenti la presente dichiarazione;
- l'attuale numero complessivo dei dipendenti dell'impresa non è inferiore alla media dei dipendenti che sono stati in servizio nel corso dei dodici mesi precedenti la data della presente dichiarazione;
- nel corso di tali stessi dodici mesi l'impresa non ha effettuato licenziamenti di lavoratori per motivi diversi dalla giusta causa o dal raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia;
- l'impresa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ivi comprese le norme sul condono previdenziale;
- l'impresa rispetta le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria, ivi comprese quelle in materia di contratti di riallineamento retributivo di cui all'art. 23 della legge n. 196/1997.

Il sottoscritto si impegna inoltre:
- a mantenere, per tutta la durata delle borse di lavoro, l'effetto incrementale delle stesse rispetto al numero medio dei lavoratori dell'impresa degli ultimi dodici mesi;
- a provvedere, in caso di ammissione dell'impresa alle borse di lavoro e prima delle loro attivazione, ad assicurare i... giovan... accolt... contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- a fornire a.. giovan... accolt... adeguate informazioni circa le disposizioni vigenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro.

    Data, .....................    .............................
                                   (firma del titolare/rappres.
                                   legale e timbro dell'impresa) =====================================================================

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA

L'associazione datoriale ..........................................
si impegna ad impartire ai giovani accolti dalla suddetta impresa 40 ore di formazione collettiva sulla normativa del lavoro e della prevenzione degli infortuni.


                               .....................................
                                        (firma e timbro
                                    dell'associazione datoriale)

Il sottoscritto si impegna a svolgere attività formativa in qualità di tutore (solo per le imprese artigiane e per quelle esercenti attività professionali ed imprenditoriali il cui titolare sia un libero professionista).

                               ....................................
                                  (firma del titolare artigiano
                                     o libero professionista)

NOTE

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- L'art. 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, (norme in materia di promozione dell'occupazione) così recita:
"Art. 26.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro, da attuare entro il 31 dicembre 1997 nei territori delle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, nonché nelle province nelle quali il tasso medio annuo di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1996, è superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) destinazione del piano a favore di giovani, di età compresa tra i 21 e i 32 anni, in cerca di prima occupazione, iscritti da più di trenta mesi nelle liste di collocamento, ferme restando le condizioni previste dalla normativa vigente per le ipotesi di rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro;
b) ripartizione delle risorse per regioni tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile di lunga durata e suddivisione delle risorse stesse, in modo equilibrato, tra progetti di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro entro il mese di novembre 1997; possibilità di revisione di tale suddivisione, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base della verifica dell'andamento del piano straordinario, per garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi;
c) durata dell'impegno nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro non superiore a dodici mesi;
d) definizione delle procedure attuative del piano straordinario con modalità e tempi tali da realizzare l'avviamento al lavoro di almeno 100.000 giovani inoccupati di cui al presente comma entro il 31 dicembre 1997.
2. Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità, il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà altresì osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) attuazione dei nuovi progetti, temporalmente determinati, nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, mediante le modalità stabilite nell'art. 1 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ivi compresa la possibilità di ricorso ad interventi sostitutivi in caso di inerzia nell'attivazione dei progetti ovvero di mancata esecuzione degli stessi; ambiti e tipologia dei progetti saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza Stato - città e autonomie locali;
b) ammissibilità dei soli progetti, presentati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, che prevedano, a favore dei lavoratori interessati, l'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo, anche nel settore del lavoro autonomo, nonché i contenuti formativi ad esse funzionali; a tal fine, individuazione delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa incaricate dell'attività di assistenza tecnicoprogettuale agli enti proponenti, con il rilascio di un'apposita attestazione, valida come requisito per la presentazione dei progetti.
3. Per quanto riguarda le borse di lavoro, il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà altresì osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) possibilità di svolgere le borse di lavoro presso imprese appartenenti ai settori ai attività individuati dalle classi D, H, I, J e K della classificazione ISTAT 1991 delle attività economiche che non abbiano licenziato personale nei dodici mesi precedenti, con almeno due dipendenti e non più di cento, in misura non superiore al numero dei dipendenti e comunque a dieci e a condizione che i giovani impegnati nelle borse di lavoro siano ad incremento del personale occupato mediamente dall'impresa nei dodici mesi precedenti; la medesima possibilità e alle medesime condizioni è consentita alle imprese appartenenti ai settori di attività individuati dalla classe G della predetta classificazione, con almeno cinque dipendenti e non più di cento;
b) determinazione della durata delle borse di lavoro, fermo restando il termine di cui alla lettera c) del comma 1, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e dimensionali delle imprese, escludendo le attività con carattere di stagionalità, e ai livelli di scolarità dei giovani;
c) corresponsione del sussidio di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; erogazione del sussidio ai giovani da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), subordinatamente all'attestazione mensile da parte dell'impresa della effettiva partecipazione alle attività previste, con predisposizione di procedure automatiche di accesso ai benefici, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 7, da parte delle imprese ammesse, tra quelle che abbiano presentato apposita dichiarazione di disponibilità all'INPS entro termini prefissati, anche tramite le organizzazioni, datoriali di categoria;
d) riconoscimento, in caso di assunzione a tempo indeterminato al termine della borsa di lavoro, degli incentivi previsti in casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data dell'assunzione.
4. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 le competenti commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
5. Il terzo periodo del comma 20 dell'art. 1 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, non trova applicazione relativamente agli interventi attuati nei territori di cui al comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti modalità e criteri per il rimborso, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 7, degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai datori di lavoro che abbiano attivato tirocini di orientamento o formativi ai sensi di disposizioni di legge vigenti.
7. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo sono preordinate, nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, lire 300 miliardi per 1997 e lire 700 miliardi per il 1998. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono esserlo in quello successivo".

- L'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 (Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno), così recita:
"Art. 1.
Per lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, alle cooperative di produzione e di lavoro, nonché alle società, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e 29 anni, le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi oppure formate esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni di età aventi sede e operanti nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, che si impegnano a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria, nonché per la fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:
a) contributo in conto capitale per le spese d'impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del 60 per cento delle spese stesse;
b) mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento nella misura del 30 per cento delle spese per l'impianto e le attrezzature; la durata è fissata in dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento di tre anni; tali mutui sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'art. 7 del D.Lgs. 1 novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 1 ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare;
c) contributi decrescenti per la durata di un biennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite massimo del 75 per cento delle spese per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno, con possibilità di parziali anticipazioni limitatamente al primo anno;
d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative avvalendosi dei soggetti pubblici e privati indicati al successivo comma 6;
e) attività di formazione e di qualificazione professionale, funzionali alla realizzazione del progetto".

- Il D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 (Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 1995.

- L'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184 (Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali), così recita:
"Art. 5.
L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'Istituto mobiliare italiano (IMI) e l'Istituo per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a costituire una società finanziaria per azioni. Tale società, per concorrere al mantenimento ed all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficoltà transitorie di imprese industriali, effettua interventi sulla base di piani di riassetto o riconversione, atti a comprovare la concreta possibilità del risanamento delle imprese interessate, nelle seguenti forme:
1) assumere partecipazioni in società industriali che versino in condizioni di difficoltà finanziaria o gestionale, giudicate, in base al piano di riassetto o riconversione, transitorie e superabili, al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione delle imprese e per una successiva cessione delle partecipazioni stesse;
2) costituire o concorrere a costituire società per la gestione o per il rilievo di aziende industriali al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione di aziende e per una loro successiva cessione;
3) concedere finanziamenti, anche a tassi agevolati alle società di cui ai numeri 1) e 2).
Gli interventi della società finanziaria ai sensi del presente articolo possono essere condizionati dalla stessa società, oltre che all'approvazione del piano di riassetto o di riconversione, anche degli azionisti delle società titolari delle aziende industriali oggetto d'intervento della società finanziaria.
Il CIPE delibera le direttive alle quali deve attenersi la società finanziaria sopra indicata".

- Il comma 1 dell'art. 5 del D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia), così recita:
"1. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto siderurgico di cui all'art. 1, il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, esamina e delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, nel quale sono specificate le singole iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova, Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro insediamento, nonché il programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dell'IRI (SPI S.p.a.), relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi con particolare riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi".

- Il comma 1 dell'art. 5 del D.L. 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25 (Cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge), così recita:
"1. L'ENI e la GEPI sono autorizzati a costituire sulla base delle direttive del CIPI, una società per azioni, con eventuale partecipazione minoritaria dei terzi, per promuovere e realizzare, anche al di fuori degli ambiti statutari di attività, nuove iniziative che consentano il rempiego dei lavoratori del gruppo SIR in Sardegna che siano stati licenziati in seguito ai trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto".

- Il comma 1 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (nuove norme in materia di società cooperative), così recita:
"1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni".

Note all'art. 3:

- L'art. 1 del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), è il seguente:
"Art. 1. (Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili).
1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili a cui si dovrà provvedere entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a quella recata dall'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili:
a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti;
b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata;
c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili e tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonché dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti interregionali, la commissione centrale per l'impiego, provvedono, anche attraverso apposite sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro sessanta giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato, sempre che entro tale termine non venga comunicata al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie;
e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza;
f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, designa un commissario che provvede all'esecuzione dei lavori.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonché ai soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo. All'art. 14, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dopo il primo periodo, e inserito il seguente: "Ai fini dell'utilizzazione in lavori socialmente utili l'iscrizione agli elenchi ed albi di cui all'art. 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attività professionale.
3. All'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: 'Tale importo può non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante.'; il comma 4 e sostituito dal seguente: '4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per essi può essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità. Ai lavoratori medesimi può essere corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni.'.
4. Con priorità per le finalità di cui al comma 1, nonché per il finanziamento dei piani per l'inserimento dei giovani privi di occupazione di cui all'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 669 miliardi di per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998. Nell'ambito delle disponibilità, per l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento è ripartito a livello regionale in relaziane al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'art. 3 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utllizzano i medesimi lavoratori.
5. Ai soggetti di cui all'art. 4, commi 1, lettere b) e c), 3 e 4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di mobilità ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei cui confronti siano cessati nel periodo 1 dicembre 1994-31 maggio 1995 i trattamenti di cassa integrazione salariale, i quali non abbiano più titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento dell'importo mensile di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili, nei progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei lmiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma. I lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1995.
6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati in lavori socialmente utili è corrisposto un sussidio fissato:
a) per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione speciale fruito: tale misura non può essere comunque superiore all'importo derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;
b) per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella nusura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30 per cento; tale misura non può essere comunque superiore all'importo del sussidio, previsto nel periodo di cui alla lettera a).
7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali mirate alla formazione professionale, il sussidio di cui al comma 5, viene erogato ai lavoratori di cui al medesimo comma e all'art. 3, anche per i periodi di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995 a corsi di formazione approvati prima del 31 marzo 1995, sino al completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti lavoratori nei trenta giorni successivi il termine dei corsi, possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un periodo che sommato a quello del corso di formazione non può superare dodici mesi.
8. Per il periodo dal 1 giugno al 31 luglio 1995 gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero le sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero le agenzie per l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'art. 3 non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad attività di selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 5 -ter. del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili. Per tale periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici della partecipazione alle attività predette, e riconosciuto al lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b). Per i casi in cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente utili alla data del 1 agosto 1995, il predetto sussidio è riconosciuto per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma.
9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità, ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i sussidi imputati a periodi successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3, il predetto riconoscimento rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.
10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili di soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero cessino i trattamenti di cassa integrazione o di mobilità, ai medesimi compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5 fino al completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla predetta cessazione, a condizione che questa fattispecie rientri tra i criteri e le priorità determinate dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi del comma 20 e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ad ogni regione. Gli enti utilizzatori comunicano alla commissione regionale per l'impiego la prosecuzione dell'impegno di questi lavoratori nel progetto e segnalano alla competente sede territoriale dell'INPS l'elenco dei lavoratori impegnati nei suddetti progetti e titolari del trattamento di integrazione salariale e mobilità. Dal giorno successivo la scadenza di detti trattamenti e fino alla data di completamento del progetto la sede territoriale dell'INPS provvede d'ufficio ad erogare il sussidio. Quest'ultima provvede altresì a segnalare all'ente utilizzatore, ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione al sussidio, la data di cessazione del trattamento di integrazione salariale ovvero di mobilità.
11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4, approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati con priorità ai lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 5 ed all'art. 3. Per i progetti approvati dal 1 agosto 1995 e sino al 31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto, e i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31 maggio 1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e che non abbiano più diritto all'indennità di mobilità. Essi, se avviati per progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono il sussidio di cui al comma 5; se avviati per progetti approvati successivamente alla predetta data, per essi trova applicazione la disposizione di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3 del presente articolo. Ai predetti lavoratori si applica la disposizione di cui all'art. 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, canvertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Vengono avviati ai lavori socialmente utili i lavoratori che dichiarino alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza la loro disponibilità, con esclusione dei soggetti che abbiano già dichiarato detta disponibilità in applicazione dell'art. 27, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.
13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennità di mobilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sindaci dei comuni di residenza dei predetti lavoratori perché essi provvedano ad impiegare direttamente questi ultimi in attività socialmente utili ai sensi ed agli effetti della disciplina di cui al presente articolo ed all'art. 9, comma 1, lettera c) della legge 23 luglio 1991, n. 223.
14. Per i disoccupati utilizzati nei canteri scuola e lavoro di cui all'art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica l'art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, e continua per essi a trovare applicazione quanto previsto dall'art. 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima disposizione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non trova altresì applicazione nei confronti degli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico - forestale ed idraulico - agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando per essi quanto previsto dall'art. 6, comma primo, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di questa ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul collocamento ordinario.
15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, in lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede:
a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 129 mliardi e lire 213 miliardi; quanto a lire 482,6 miliardi per l'anno 1996, e a lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 1176 dello stesso stato di previsione per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui dei capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'art. 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, cui non si applicano, per l'anno 1995, le modalità e procedure di ripartizione previste dal medesimo art. 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lo stesso anno; quanto a lire 141 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire 77 miliardi per l'anno 1997 e a lire 177 miliardi a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
16. Le somme di cui al comma 15, lettera b), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate anche nell'anno successivo ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il sussidio a carico del fondo di cui al comma 4 è pari, fino al 31 gennaio 1996, a lire 8.000 orarie per un massimo di 100 ore mensili. Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto riguarda i sussidi, per i lavoratori in esso impegnati, le agenzie per l'impiego possono modificare, d'intesa con i soggetti proponenti, i progetti già approvati, per adeguarne le modalità organizzative, in conseguenza dei meccanismi di calcolo del sussidio di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3, che per essi viene applicato dal 1 febbraio 1996.
18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere presentati dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per impegnare i soggetti ad esse assegnati nell'ambito dell'attività ordinaria delle cooperative medesime. I progetti possono prevedere che l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa. Essi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) l'attività della cooperativa deve essere stata avviata da almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 381 del 1991;
b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti e soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere a) e b), dell'art. 1 della predetta legge;
c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto. Le cooperative sociali che abbiano gestito un progetto di lavoro socialmente utile ai sensi del presente comma possono presentare nuovi progetti quando almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio lavoratore.
19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti a partecipare ad attività di orientamento organizzate dalle agenzie per l'impiego o dalle sezioni circoscrizionali ad intervalli non inferiori a tre mesi. Per il periodo di svolgimento delle predette attività, che saranno tempestivamente comunicate dagli uffici agli enti gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed all'INPS, i lavoratori continuano a percepire il medesimo sussidio ad essi spettante durante i lavori socialmente utili.
20. Dal 1 gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate ai finanziamenti dei progetti già approvati nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti già approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla leggge 19 luglio 1993, n. 236. Per i progetti approvati dal 1 gennaio 1996, le commissioni regionali per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 2, determinano criteri e priorità nell'assegnazione dei soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior bisogno e delle professionalità acquisite nell'attuazione dei progetti. Le commissioni regionali per l'impiego destinano un importo non inferiore al 15 per cento delle risorse assegnate per l'approvazione di progetti di lavori socialmente utili specificatamente predisposti per i lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, così come modificato dal comma 2, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità. Le predette commissioni potranno utilizzare anche le risorse finanziarie eventualmente messe a loro disposizione da parte delle regioni e di altri enti pubblici proponenti ai fini dell'applicazione del presente articolo. Ai lavoratori impegnati nei progetti di lavori socialmente utili approvati utilizzando tali risorse competono, con l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il sussidio di cui al comma 3 e i relativi benefici accessori: l'erogazione può essere effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i servizi alla persona e il lavoro di cura, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire società miste ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che il personale dipendente delle predette società sia costituito nella misura del quaranta per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura del quaranta per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette società miste è, comunque, consentita a cooperative formate da lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore a sessanta mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.
22. Il fondo di cui al comma 4 è incrementato di lire 400 miliardi per l'anno 1996. A tale fine il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione dei Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
23. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dalle commissioni regionali per l'impiego e dall'INPS, riferisce semestralmente alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, distinti tra quelli fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale, dell'indennità di mobilità e del sussidio di cui al comma 3, ripartiti per età, sesso, professionalità ed anzianità contributiva, suddivisi per regione. Analoga comunicazione è resa per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e per quelli che usufruiscono dell'indennità di mobilità e di disoccupazione speciale per l'edilizia. Con il rapporto del secondo semestre è, altresì, fornito l'andamento del ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale".

Note all'art. 4:

- L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), così recita:
"Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici).
1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivofunzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Esssi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.
4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assuzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati".

- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23.

Note all'art. 5:

- La lettera a), secondo comma, dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) è la seguente:
"E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto:
a) quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima;".

- Il testo del d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 (Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), è il seguente:
"Articolo unico.
E' approvato nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente, l'elenco delle attività aventi carattere stagionale per le quali, ai sensi dell'art. 1, commi secondo, lettera a), e sesto, della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, è consentito per il personale assunto temporaneamente l'apposizione del termine nei contratti di lavoro.
Elenco delle attività per le quali, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, è consentita per il personale assunto temporaneamente l'apposizione di un termine nei contratti di lavoro:
1. Sgusciatura delle mandorle.
2. Scuotitura, raccolta e sgranatura delle pine.
3. Raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.).
4. Raccolta e spremitura delle olive.
5. Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell'uva, torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino).
6. Monda e trapianto, taglio e raccolta del riso.
7. Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi.
8. Lavorazione del falasco.
9. Lavorazione del sommacco.
10. Maciullazione e stigliatura della canapa.
11. Allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli.
12. Ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all'aperto del lino.
13. Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica.
14. Raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde.
15. Cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco.
16. Taglio dei boschi, per il personale addetto all'abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preperazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonché alle relative operazioni di trasporto.
17. Diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero.
18. Scorzatura e marinatura del pesce.
19. Salatura e marinatura del pesce.
20. Pesca e lavorazione del tonno.
21. Lavorazione delle sardine sott'olio (per le aziende che esercitano solo tale attività).
22. Lavorazione delle carni suine.
23. Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino.
24. Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e di bevande (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco), nonché fabbricazione dei relativi contenitori.
25. Produzione di liquirizia.
26. Estrazione dell'olio dalle sanse e sua raffinazione.
27. Estrazione dell'olio dal vinacciolo e sua raffinazione.
28. Estrazione dell'alcool dalle vinacce e dalle mele.
29. Fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo).
30. Estrazione di essenze da erbe e frutti allo stato fresco.
31. Spiumatura della tiffa.
32. Sgranellatura del cotone.
33. Lavatura della paglia per cappelli.
34. Trattura della seta.
35. Estrazione del tannino.
36. Fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua.
37. Cave di alta montagna.
38. Montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali.
39. Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoi all'aperto.
40. Cernita insaccamento delle castagne.
41. Sgusciatura ed insaccamento delle nocciole.
42. Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi.
43. Raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione.
44. Lavaggio e imballaggio della lana.
45. Fiere ed esposizioni.
46. Lavori preparatori della campagna salifera sfangamento canali, ripristino arginature mungitura e clindratura caselle salanti, sistemazione aie di stagionatura, salinazione movimento di acque, raccolta del sale.
47. Spalatura della neve.
48. Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.
49. Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lettera e) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita.
50. Attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive.
51. Attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi.
52. Conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati".

- L'art. 1 del D.L. 3 dicembre 1977, n. 876, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo), così recita:
"Art. 1.
Nei settori del commercio e del turismo, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, quando si verifichi, in determinati e limitati periodi dell'anno, una necessità di intensificazione dell'attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico; le condizioni ed i singoli periodi di cui innanzi devono essere accertati, preventivamente alle assunzioni, con provvedimento del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali provinciali di categoria, maggiormente rappresentative.
Ai contratti stipulati ai sensi del comma precedente, si applica la disciplina stabilita dalla legge 18 aprile 1962, n. 230".

- L'art. 8-bis del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), così recita:
"Art. 8-bis (Disposizioni per i lavoratori stagionali).
I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La condizione di cui al comma precedente si applica anche a lavoratori assunti a norma del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, e della legge 26 novembre 1979, n. 598, le cui disposizioni restano in vigore e sono estese a tutti i settori economici".

- Il comma 4 dell'art. 14 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), così recita:
"4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per essi può essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio non superiore a L. 800.000 mensili. Il sussidio è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità. Ai lavoratori medesimi può essere corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni".

Note all'art. 6:

- L'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme).
"Art. 26 (Sanzioni penali).
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8, e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.
Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.
Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge".

Nota all'art. 7:

- Il comma 9 dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) è il seguente:
"9. A decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi".

Note all'art. 8:

- Il comma 7 dell'art. 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), così recita:
"7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto fondo".

- Il comma 7 dell'art. 14 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è il seguente:
"7. I progetti possono essere finanziati dai soggetti proponenti di cui al comma 1 nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e, per gli anni 1994-1995, dal fondo di cui all'art 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse finanziarie del medesimo Fondo preordinate allo scopo".

- Il comma 2 dell'art. 1 del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è il seguente:
"2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonché ai soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo. All'art. 14, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: 'Ai fini dell'utilizzazione in lavori socialmente utili l'iscrizione agli elenchi ed albi di cui all'art. 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attività professionale'".