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Decreto luogotenenziale
5 maggio 1918,
n. 1852
Regolamento generale sugli Istituti di
belle arti, di musica e d'arte drammatica
Art. 1
Il governo delle Accademie e
degli Istituti di belle arti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio
1912, n. 734, è commesso ad un presidente o ad un direttore assistiti
dal collegio dei professori e da un collegio costituito secondo le
speciali norme stabilite dal presente regolamento per ciascuna categoria
di istituti.
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Governo degli istituti
Art. 2
Nelle Accademie e negli Istituti
di belle arti dove il ruolo organico porta un presidente in luogo di un
direttore, il presidente ha le funzioni di direttore e s'intende
sostituito al direttore in tutte le disposizioni che lo riguardano nel
presente regolamento.
Art. 3
La nomina dei presidenti e dei
direttori delle Accademie e degli Istituti di belle arti è fatta secondo
le norme dei rispettivi statuti o regolamenti organici. In mancanza di
tali norme la nomina deve cadere, sopra proposta del Ministro
dell'istruzione, di regola fra i professori titolari del rispettivo
istituto e, quando circostanze eccezionali lo consiglino, anche fra
persone estranee all'istituto, di riconosciuta competenza e cultura
nelle speciali discipline; in tal caso potrà essere assegnata al
nominato un'indennità maggiore di quella stabilita per l'ufficio
direttivo nei singoli ruoli organici.
Art. 4
La nomina dei direttori e degli
istituti musicali e delle scuole di recitazione è fatta secondo le norme
dei rispettivi statuti o regolamenti organici. In mancanza di tali norme
la nomina deve avvenire, sopra proposta del Ministro dell'istruzione, o
mediante scelta fra i cultori dell'arte musicale o drammatica di
riconosciuto valore ed esperienza, o per pubblico concorso.
Capo II
Personale insegnante
I - Concorsi
alle cattedre vacanti
a) Ammissione ai
concorsi
Art. 5
I ricorsi alle cattedre vacanti
negli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica sono banditi
dal Ministero dell'istruzione pubblica (direzione generale per le
antichità e le belle arti) con decreto a firma del Ministro o del
Sottosegretario di Stato.
Ai concorrenti è assegnato per la
presentazione dei titoli e dei documenti richiesti un tempo non
inferiore ad un mese dalla data della pubblicazione dell'avviso nel
Bollettino Ufficiale del Ministero.
Nessun titolo o documento può
essere accettato dopo la scadenza del concorso la quale avrà come ultimo
termine le ore 19 del giorno fissato. E' ammesso soltanto che i
concorrenti possano, ad invito del Ministero, regolarizzare i documenti
legali, già presentati in tempo utile con la domanda.
Le domande arrivate fuori termine
o redatte in carta da bollo insufficiente non sono prese in
considerazione.
Art. 6
I documenti che debbono
accompagnare la domanda, e la cui mancanza produce l'esclusione dal
concorso, sono:
1) certificato di nascita dal
quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21 né superiore
ad anni 40;
2) certificato di cittadinanza
italiana;
3) certificato di sana
costituzione fisica;
4) certificato generale negativo
del casellario giudiziale;
5) certificato di moralità e di
buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune o dei Comuni dove il
concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;
6) certificato comprovante di
avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento se si
tratti di personale maschile.
Gli atti debbono essere
debitamente legalizzati e, salvi i certificati di cui ai nn. 1 e 6, di
data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso.
Tutti i concorrenti debbono
allegare alla domanda un elenco esatto dei titoli che la corredano e
indicare in essa il proprio indirizzo.
Art. 7
E' fatta eccezione al limite
massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un
istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i
documenti di cui all'articolo precedente.
b) Procedimento dei concorsi
Art. 8
Le commissioni esaminatrici dei
concorsi a cattedre vacanti negli Istituti di belle arti, di musica e di
arte drammatica sono normalmente composte di tre membri, nominati dal
Ministro dell'istruzione pubblica.
E' però in facoltà del Ministro
di costituire commissioni esaminatrici di cinque membri invece che di
tre.
Delle commissioni farà sempre
parte un rappresentante dell'istituto in cui la cattedra è vacante,
scelto dal Ministro sopra una terna proposta dal consiglio dell'istituto
stesso.
Art. 9
Non può far parte delle
commissioni esaminatrici dei concorsi chi è parente o affine di alcuno
dei concorrenti, fino al quarto grado civile incluso e, qualora sia
stato prescelto, deve avvertire il Ministro per l'opportuna
surrogazione. Non possono far parte della stessa commissione membri che
siano tra loro parenti od affini nel grado suddetto.
Art. 10
La commissione, prima di
intraprendere i suoi lavori, nella prima adunanza elegge nel proprio
seno il presidente e il relatore.
Nel caso di impedimento di
qualcuno dei membri della commissione, il commissario impedito viene
definitivamente surrogato da un altro scelto dal Ministro. Se il
commissario impedito è il rappresentante dell'istituto, sarà sostituito
da un altro scelto nella terna di cui all'art. 8.
Un funzionario della direzione
generale per le antichità e le belle arti assiste quale segretario la
commissione e compila i processi verbali delle adunanze.
Art. 11
La commissione prende in esame i
titoli, i lavori e i documenti tecnici e didattici presentati dai
concorrenti ed ha facoltà di proporre per la nomina non più di tre
candidati in ordine di merito.
Qualora il primo proposto,
all'uopo interpellato dal Ministero, dichiari di non accettare la
nomina, il Ministro potrà nominare al suo posto il candidato graduato
subito dopo di lui nella terna dei proposti; e così il terzo dopo il
rifiuto del secondo.
Nel caso di votazione di pari
merito fra due concorrenti il Ministero applicherà per la precedenza
nell'offerta del posto i criteri di cui all'art. 8 del regolamento 24
novembre 1908, n. 756 per l'applicazione della legge sullo stato
giuridico degli impiegati civili, salvo che, in riguardo all'età, sarà
data la preferenza al concorrente più giovane.
Art. 12
La commissione deve redigere una
relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in
modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonché
l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo
giudizio.
Ogni commissario può chiedere che
nei verbali delle adunanze si faccia menzione dei motivi del suo
giudizio e delle osservazioni da lui fatte sul giudizio della
maggioranza. In caso di divergenza di parere la minoranza della
commissione ha il diritto di far risultare le proprie ragioni nella
relazione della commissione ed anche di esporle al Ministro in separata
relazione.
Art. 13
Qualora il concorso sia stato
bandito per titoli e per esame la commissione ha l'obbligo di chiamare
tutti i concorrenti a sostenere le prove prescritte nel bando di
concorso, dando partecipazione agli interessati, per mezzo di telegrammi
o di lettere raccomandate, del giorno e dell'ora in cui si inizieranno
le prove stesse.
Frattanto la commissione procede
all'esame dei titoli e alla loro valutazione, per la quale ciascun
commissario dispone di 5 decimi. Ciascuna prova d'esame viene poi
classificata dai singoli commissari con punti da 0 a 10, e di tali
classificazioni si fa la media.
Dalle medie delle singole
classificazioni si ricava poi la media generale delle prove, che per la
proposta di nomina al posto vacante non può essere inferiore ad otto
decimi.
Per essere designato vincitore
del concorso il concorrente deve riportare non meno di undici
quindicesimi nella somma della media generale delle prove e della media
dei punti assegnati dai singoli commissari ai titoli. In caso di parità
nella somma predetta ha la precedenza colui che è superiore nella media
delle prove; in caso di parità in entrambi i coefficienti si applicano
per la precedenza i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 11 di
questo regolamento.
Art. 14
Nel caso in cui il concorso sia
stato bandito per titoli e, occorrendo, anche per esame, la commissione
deve anzitutto procedere alla valutazione dei titoli dei concorrenti.
Quando la commissione sia concorde nel ritenere che i titoli esaminati
non diano sufficiente affidamento per la sicura designazione di uno o
più candidati meritevoli della nomina, essa delibererà con regolare
votazione di procedere all'esperimento dell'esame.
Essa potrà invitare alla prova
tutti i concorrenti, od anche soltanto quelli che abbiano presentato
titoli più importanti sebbene non sufficienti per il giudizio
definitivo.
Di tali deliberazioni sarà subito
informato il Ministero, dopo di che, per l'espletamento del concorso, la
commissione seguirà la procedura di cui all'articolo precedente.
Art. 15
L'accettazione o il rifiuto della
nomina da parte del vincitore di un concorso deve risultare da apposita
dichiarazione scritta; ma si considera come avente fatto dichiarazione
di rifiuto anche chi risulti irreperibile, o che, ricevuta la
comunicazione della nomina, lasci passare venti giorni dalla consegna
della lettera senza rispondere.
A tale uopo la comunicazione vien
fatta nell'interno dello Stato mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Ove il vincitore del concorso
risieda all'estero è data facoltà al Ministero di concedere un ampio
termine per la risposta.
Art. 16
A coloro che sono chiamati a far
parte delle commissioni di cui ai precedenti articoli, è corrisposta una
diarie di lire diciotto per il tempo durante il quale debbono
soggiornare fuori della loro residenza. Ai membri delle commissioni che
sono funzionari dello Stato vengono corrisposte le indennità di viaggio
e di soggiorno nella misura stabilita dai RR.DD. del 14 settembre 1862,
n. 840 e 23 maggio 1907, n. 428, ed è loro rimborsata la spesa di
viaggio in prima classe, qualunque sia lo stipendio di cui godono.
La diaria è di lire dieci per
coloro ai quali sono affidate missioni nel luogo di loro residenza e
viene computata per i soli giorni in cui le commissioni stesse tengano
adunanze ed essi vi siano intervenuti.
II - Conferma degli insegnanti
- Ispezioni
Art. 17
Le ispezioni per l'accertamento
dei risultati dell'insegnamento impartito nel triennio di prova dai
professori nominati per concorso sono ordinate dal Ministero verso la
fine dell'anno scolastico a scuole aperte.
Esse possono essere affidate ad
un insegnante della materia di riconosciuto valore appartenente ad altri
istituti governativi o non governativi e di grado non inferiore a quello
dell'insegnante sottoposto ad ispezione, od anche a persona estranea ad
essi ma di indiscutibile competenza, oppure ad una commissione di tre
membri, due dei quali almeno specialisti nella materia.
Il direttore dell'istituto può
far parte della commissione.
Quando il direttore dell'istituto
non faccia parte della commissione, ovvero l'ispezione sia commessa ad
una singola persona, il direttore stesso sarà invitato ad esprimere il
suo parere motivato in merito alla conferma dell'insegnante.
Art. 18
Ogni qual volta il Ministro, su
parere della sezione III del consiglio superiore di belle arti o della
competente sezione della commissione permanente per le arti musicale e
drammatica, abbia accordato all'insegnante il prolungamento del periodo
di prova per un quarto anno, l'ispezione definitiva per l'accertamento
dei risultati dell'insegnamento sarà sempre affidata ad una commissione
di tre membri e ne farà parte il direttore dell'istituto.
Art. 19
Non è ammesso ricorso sui giudizi
di merito emessi dagli ispettori.
L'insegnante però potrà ricorrere
al Ministro per irregolarità di procedura, come pure potrà denunciare il
caso di grave incompatibilità morale nella persona o in alcuna delle
persone delegate a giudicarlo, fornendo le prove del suo asserto.
Qualora le ragioni del ricorrente siano riconosciute fondate, se si
tratterà di ispezione alla fine del triennio, il Ministro accorderà
senz'altro la proroga di un anno; se si tratterà invece di ispezione
definitiva alla fine del quadriennio il Ministro potrà annullare
l'ispezione e ripeterla affidandola ad altra commissione di cinque
membri, compreso il direttore dell'istituto.
Quest'ultimo giudizio sarà
considerato definitivo ed inappellabile.
III - Trasferimenti
Art. 20
Il passaggio di un insegnante da
uno ad altro istituto ha luogo, di regola, su domanda dell'insegnante
medesimo, quando il posto richiesto sia vacante, ovvero quando sia
intervenuto accordo per uno scambio di residenza fra due insegnanti
della stessa materia ed entrambi ne abbiano fatto domanda al Ministero.
Constatata la possibilità del
passaggio di un insegnante da un istituto all'altro, il Ministero, in
esecuzione del disposto dell'art. 14 della legge 6 luglio 1912, n. 734,
e ove decida di valersi della facoltà di ordinare il trasferimento,
interpella il consiglio dell'istituto a cui l'insegnante chiede di
essere trasferito e trasmette quindi gli atti alla sezione III del
consiglio superiore di belle arti o alla competente sezione della
commissione permanente per le arti musicale e drammatica.
Art. 21
Il trasferimento di un insegnante
da un istituto all'altro può anche essere ordinato dal Ministro per
ragioni di servizio, le quali potranno essere comunicate
all'interessato, ove ne faccia domanda.
Art. 22
Tra le ragioni di servizio per le
quali può ordinarsi il trasferimento sono compresi tutti i fatti che
rendono la permanenza dell'insegnante in una data sede incompatibile col
buon andamento didattico e disciplinare dell'istituto, anche se non
costituiscano colpa punibile in via disciplinare.
Qualora nei ruoli di altri
istituti non siano vacanti cattedre di pari materia e grado e non sia
neppur possibile provvedere mediante il cambio con altro professore, il
Ministero avrà facoltà, nei casi di grave incompatibilità riconosciuta
da un'inchiesta ministeriale, di comandare l'insegnante in altro
istituto provvedendo alla temporanea supplenza di lui fino a che si
verifichi la possibilità di una sistemazione definitiva.
Art. 23
Salvo il caso di assoluta ed
urgente necessità, il passaggio di un professore da uno ad altro
istituto si effettuerà soltanto al principio dell'anno scolastico.
L'insegnante trasferito per
ragioni di servizio che nel termine prescrittogli non abbia raggiunta la
residenza, sarà dichiarato dimissionario, salvo il caso di legittimo
impedimento riconosciuto dal Ministero.
Art. 24
Gli insegnanti trasferiti da un
istituto all'altro per effetto di uno speciale concorso da essi vinto e
per quelli trasferiti per ragioni di servizio hanno diritto
all'indennità di trasferimento.
IV - Collocamento a riposo, in
disponibilità, in aspettativa. Dispensa dal servizio. - Dimissioni
Art. 25
Gli insegnanti degli Istituti di
belle arti e di musica quando abbiano compiuto il 70° anno di età,
saranno collocati a riposo.
L'insegnante potrà esser
collocato a riposto anche dopo 30 anni di servizio, pur non avendo
raggiunto il 70° anno di età, quando, a giudizio della III sezione del
consiglio superiore per le antichità e belle arti e della competente
sezione della commissione permanente per le arti musicale e drammatica,
non sia più idoneo all'insegnamento.
L'insegnante collocato a riposo
potrà essere nominato professore emerito quando abbia acquistato
speciali benemerenze.
Art. 26
Agli insegnanti di cui sia stata
proposta la dispensa dal servizio in conformità dell'art. 19 della
legge, sarà dato preavviso, almeno quindici giorni prima, della riunione
della sezione III del consiglio superiore di belle arti o della sezione
competente della commissione permanente per le arti musicale e
drammatica, ed essi potranno chiedere di essere sentiti personalmente
ovvero inviare per iscritto le loro deduzioni nel termine che sarà loro
prefisso.
Art. 27
Per quanto concerne il
collocamento in disponibilità ed in aspettativa e la dimissione, sia
volontaria sia dichiarata di ufficio, i direttori e gli insegnanti degli
Istituti di belle arti e di musica sono sottoposti alle disposizioni del
Testo Unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili (22
novembre 1908, n. 693) e del relativo regolamento (24 novembre 1908, n.
756).
Art. 28
Il richiamo di un insegnante
dall'aspettativa concessa per motivi di famiglia non può aver luogo
entro il periodo tra il 1° maggio e il 1° ottobre, salvo che in tale
periodo scada il termine massimo per cui l'aspettativa può essere
concessa.
V - Congedi e supplenze
Art. 29
Gli insegnanti, godendo il
beneficio delle vacanze annuali, non possono normalmente ottenere
congedi durante l'anno scolastico.
E' fatta eccezione per il caso di
gravi motivi di salute, nel quale il Ministero potrà accordare un
congedo non eccedente i due mesi e provvedere alla relativa supplenza.
Art. 30
Il direttore dell'istituto può
concedere per giustificati motivi al personale insegnante,
amministrativo e di servizio, congedi straordinari di non oltre dieci
giorni complessivi durante l'anno scolastico.
Art. 31
L'insegnante che dovesse
assentarsi dalle scuole per attendere ad importanti lavori dell'arte
sua, potrà eccezionalmente ottenerne il permesso dal Ministero, fino al
limite massimo di due mesi, sentito il parere del direttore
dell'istituto e quando ciò sia riconosciuto compatibile con le esigenze
dell'insegnamento. Qualora le necessità del lavoro intrapreso
costringano l'insegnante ad assentarsi per un tempo maggiore di due
mesi, potrà essergli concesso oltre detto termine, l'aspettativa per
motivi di famiglia, a norma delle disposizioni del Testo Unico sullo
stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693 e tenute presenti
le disposizioni di cui all'art. 28 di questo regolamento.
L'insegnante, assente per ragioni
dell'arte sua, ha l'obbligo di corrispondere al supplente un assegno non
inferiore alla metà del proprio stipendio per il tempo in cui egli è in
congedo.
Art. 32
Le cattedre, che per qualsiasi
ragione si rendano vacanti in un istituto, possono essere affidate a
supplenti nominati dal Ministero su proposta del direttore
dell'istituto; la durata della supplenza non oltrepasserà in nessun caso
il 31 luglio di ciascun anno.
Nello stesso modo si farà luogo
alla nomina di un supplente in sostituzione dell'insegnante di ruolo nei
casi di congedi superanti i dieci giorni e nei casi di aspettativa.
Ai supplenti è corrisposta una
retribuzione non inferiore alla metà dello stipendio del posto di ruolo.
VI - Obblighi e divieti
Art. 33
Tutti gli insegnanti hanno
l'obbligo di dimorare nella città dove ha sede l'istituto nel quale
insegnano.
Potrà, però, eccezionalmente e
per seri motivi, essere un insegnante autorizzato dal Ministero a
risiedere in località vicina a quella ove esercita il suo ufficio,
quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento
dei suoi obblighi di insegnante. L'autorizzazione concessa potrà essere
revocata per esigenze di servizio.
Art. 34
Non è consentito ad alcun
insegnante di cumulare più di due insegnamenti, siano essi conferiti
come incarichi straordinari, o come classi aggiunte o come supplenze.
Art. 35
E' fatto rigoroso divieto a tutti
gli insegnanti di impartire agli alunni dell'istituto lezioni private e
di rilasciare loro certificati per qualsiasi titolo.
Nel periodo delle vacanze i
professori possono impartire lezioni private ai loro alunni. Se però
alla fine di tale periodo d'insegnamento alcuno di essi alunni deve dare
esami, il professore non può far parte della commissione chiamata a
giudicarli.
Il direttore deve invigilare e
provvedere a che nessun professore dia alloggio o pensione ad alunni
nella propria casa, accetti donativi dagli alunni, venda loro libri,
strumenti o qualsiasi altro oggetto.
Quegli insegnanti che danno
lezioni private a giovani estranei all'istituto devono dare
comunicazione scritta dei loro nomi al direttore, e non potranno far
parte della commissione che dovrà esaminarli.
Art. 36
I professori non possono
impartire l'insegnamento presso altre scuole artistiche o musicali se
non ottengono il consenso del Ministero su parere favorevole del
direttore dell'istituto.
VII - Disciplina
Art. 37
All'insegnante sottoposto a
procedimento disciplinare è data comunicazione per iscritto, a cura del
Ministero, dei fatti che gli sono addebitati, con invito a presentare
nel termine prefissogli le proprie giustificazioni. Egli ha inoltre il
diritto di esporre al Consesso giudicante le proprie ragioni.
Qualora il Consesso giudicante
richieda al Ministero un'inchiesta e da questa emergano nuovi fatti e
circostanze, sarà formulato un atto di accusa supplementare ripetendosi
la procedura di cui sopra.
Art. 38
Sono applicabili agli insegnanti
degli Istituti di belle arti e di musica, in quanto non sia diversamente
disposto dalla legge 6 luglio 1912, n. 734 e dal presente regolamento,
le disposizioni di cui agli artt. 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 della
legge 22 novembre 1908, n. 693 sullo stato giuridico degli impiegati
civili e agli artt. 52, 53, 54 e 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63 del
regolamento 24 novembre 1908, n. 756.
Capo III
Personale di segreteria ed
economato
Art. 39
Il personale di segreteria ed
economato degli istituti di belle arti e di musica consta dei segretari,
degli economi-cassieri e degli aggiunti di segreteria appartenenti ai
ruoli organici annessi alla legge 6 luglio 1912 (tab. B) e destinati dal
Ministero a ciascun istituto.
Le promozioni di classe nelle
singole categorie di detto personale si conferiscono un terzo per merito
e due terzi per anzianità accompagnata da idoneità, diligenza e buona
condotta. I posti che risultano vacanti nelle ultime classi, in seguito
alle promozioni, sono messi a concorso a norma di legge. Il Ministero
può anche, per ragioni di servizio e in previsione delle promozioni da
farsi, bandire i concorsi per un numero di posti dell'ultima classe
eguale a quello dei posti vacanti nelle classi superiori e fare le nuove
nomine in soprannumero. Così può fare le promozioni in soprannumero tra
le varie classi sempreché resti un egual numero di posti scoperti nelle
classi superiori.
Art. 40
Il segretario cura la
corrispondenza, ordina e conserva l'archivio, inscrive gli alunni e
serba nota delle loro classificazioni, promozioni e licenze, assiste
alle sedute del consiglio dell'istituto e del collegio dei professori,
ne redige i verbali e gli atti, vigila sulla disciplina degli impiegati
subordinati, degli alunni e dei custodi inservienti, eseguisce quanto è
deliberato dal direttore dell'istituto, dal consiglio e dal collegio e
adempie a tutte le altre funzioni affidategli dal presente regolamento.
Art. 41
Nei maggiori istituti, dove più
intenso è il lavoro e dove sono più numerosi gli impiegati, il direttore
può separare la segreteria per la parte amministrativa da quella per la
parte scolastica ed artistica, affidando la direzione di ciascuna
sezione ad un segretario.
Art. 42
L'economo-cassiere tiene la cassa
e i registri di contabilità; riscuote i fondi forniti dal Ministero in
anticipazione: eseguisce i pagamenti in base a ordini scritti o firmati
dal direttore dell'istituto; compila i resoconti; ha la consegna di
tutti gli oggetti appartenenti all'istituto, ne tiene esatto inventario
e ne risponde. Egli è tenuto a prestare un'adeguata cauzione a norma di
legge.
E' dovere dell'economo di
preparare lo schema del bilancio preventivo e redigere il consuntivo su
ciascun annuale; prendere nota degli impegni di spesa assunti
dall'istituto su ciascun capitolo del bilancio; redigere alla fine di
ogni trimestre la situazione dei capitoli o vigilare a che non si
verifichino eccedenze di spesa al termine dell'esercizio finanziario.
Negli istituti dove manchi
l'economo-cassiere, le sue funzioni saranno dal Ministero affidate ad un
segretario su proposta del direttore dell'istituto, previo versamento
della necessaria e adeguata cauzione a norma di legge.
Art. 43
Il direttore dell'istituto,
assistito dal segretario o da un ragioniere di sua fiducia, farà due
volte all'anno e senza alcun preavviso il riscontro della cassa.
Art. 44
Gli aggiunti di segreteria
eseguiscono il lavoro di copiatura, coadiuvano il segretario e l'economo
nelle funzioni di segreteria e di contabilità e nella vigilanza sulle
cose e sul personale dell'istituto e adempiono le speciali attribuzioni
affidate loro dal direttore.
Art. 45
Gli economi-cassieri non possono
cumulare alcun altro incarico retribuito di funzioni amministrative
nell'istituto.
I segretari non possono cumulare
più di un altro incarico retribuito sia di funzioni amministrative sia
di insegnamento (quando ne abbiano i titoli).
Non sono considerate agli effetti
del presente articolo le remunerazioni per lavori straordinari eseguiti
una volta tanto fuori dell'orario normale, i compensi per la maggior
opera prestata in occasione di esami, esercitazioni, saggi, esposizioni
e simili. Questi lavori straordinari saranno equamente ripartiti tra i
funzionari di segreteria che abbiano le attitudini per compierli.
Art. 46
Negli uffici di segreteria e di
economato di ciascun istituto, oltre al giornale di cassa e ai registri
relativi all'inventario dei beni mobili e alle anticipazioni, di cui
agli artt. 28, 29, 31 e 375 del regolamento sulla contabilità generale
dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, devono impiantarsi e tenersi al
corrente i seguenti registri: una rubrica o un protocollo generale della
corrispondenza ufficiale; un copia-lettere per la corrispondenza minuta
e con i capi di famiglia; un registro-matricola degli alunni e un
registro matricola degli inscritti alle scuole operaie e alla scuola
libera del nudo; i registri per le votazioni di ciascun insegnante sul
profitto, sulla frequenza e sulla condotta dei propri allievi; un
registro di presenza per il personale insegnante, un altro per il
personale amministrativo, disciplinare, di biblioteca e un terzo per il
personale di servizio; un libro dei verbali delle adunanze del consiglio
dell'istituto e un altro di quelli delle adunanze del collegio dei
professori; un registro della dotazione ripartita secondo i capitoli e
divisa in articoli con lo stato analitico dei pagamenti e delle
rimanenze; un registro dei conti correnti con i fornitori; un repertorio
per i contratti; un registro per le tasse scolastiche e per le propine
agli esaminatori; le liste elettorali degli artisti e tutti quegli altri
documenti che siano richiesti dal presente regolamento e dalle esigenze
scolastiche.
In quegli istituti dove si
tengono sessioni di esame per il conseguimento del diploma di professore
di disegno architettonico e per l'abilitazione all'insegnamento del
disegno nelle scuole medie, la segreteria deve tenere al corrente anche
un registro distinto dei candidati e dei risultati delle prove per
ciascuno di detti esami.
Art. 47
Ogni richiesta dei professori o
degli impiegati per acquisto di materiale didattico, artistico,
scientifico e di cancelleria deve essere scritta su apposito bollettario
a madre e figlia, firmata dal richiedente e consegnata al segretario
affinché la sottoponga all'approvazione del direttore dell'istituto.
La consegna delle cose soggette a
consumo deve risultare dallo stesso bollettario con la firma del
ricevente. Gli altri oggetti vengono inventariati, previo collaudo,
quando trattisi di istrumenti, macchine e simili. I libri sono immessi e
catalogati in biblioteca prima di essere dati in lettura o forniti alle
scuole.
Art. 48
L'orario giornaliero cui sono
obbligati gli impiegati di segreteria ed economato è di sette ore; esso
può essere prolungato in caso di urgente necessità per disposizione del
direttore dell'istituto.
L'orario può essere diviso o
continuato secondo le disposizioni interne emanate da ciascun direttore
per i singoli impiegati, e potrà essere mutato secondo le esigenze del
servizio.
Art. 49
Le segreterie non possono
rilasciare alcun certificato o copia o estratto d'atti e di registri, se
la domanda non sia stata presentata in carta bollata da lire 1 e se il
direttore dell'istituto non ne abbia dato l'autorizzazione.
Il segretario può firmare i
certificati e attestare che le copie e gli estratti sono conformi agli
originali.
Capo IV
Personale di servizio
Art. 50
Il personale di servizio,
composto dei custodi-inservienti, è sottoposto al direttore
dell'istituto e a chi ne fa le veci.
Il segretario ha la
responsabilità della perfetta esecuzione degli ordini del direttore ed
esercita anche la sorveglianza diretta sulla disciplina e sul buon
andamento del servizio da parte dei custodi-inservienti, eccezion fatta
per quegli istituti nei quali tale mansione è affidata ad un ispettore o
ad un ispettore capo.
Art. 51
La nomina dei custodi-inservienti
è fatta dal Ministero, al quale spetta pure di ordinare la destinazione
del personale di servizio ai singoli istituti.
Le promozioni di classe dei
custodi-inservienti hanno luogo in ordine di anzianità senza demerito e
sono fatte con decreto ministeriale, sentito il parere della commissione
di cui all'art. 61 del presente regolamento.
Art. 52
I custodi-inservienti hanno
l'obbligo di provvedere all'ordine, alla pulizia e alla sorveglianza di
tutti i locali e di osservare tutte quelle disposizioni che sono
contenute nei regolamenti interni di ciascun istituto e che vengono
impartite verbalmente o con speciali ordini interni di servizio.
I custodi-inservienti non devono
allontanarsi dal posto loro assegnato se non per ragioni di servizio e
soltanto dopo averne ottenuto il permesso dal segretario o da
quell'altro funzionario che sia stato espressamente incaricato di
vigilare sulla disciplina del personale di servizio.
E' vietato ai custodi-inservienti
di accettare mance; di fumare nei locali dell'istituto; di recare
disturbo nelle scuole con discorsi ad alta voce o in altro modo; di
ingerirsi, in qualsiasi modo, per conto degli interessati o di
interposte persone negli affari dell'istituto o di darne notizia.
Art. 53
I custodi-inservienti vestono una
divisa uniforme per ogni istituto, che viene gratuitamente fornita
dall'Amministrazione.
Essi hanno l'obbligo di
conservarla in buono stato, dovendo essa normalmente durare non meno di
due anni, e nel caso di anticipato deperimento, attribuibile a
negligenza, saranno puniti con misure disciplinari e saranno tenuti a
rifondere all'Amministrazione il danno.
Art. 54
L'orario quotidiano di servizio
effettivo è di nove ore durante l'anno scolastico, di sette ore durante
il periodo delle vacanze estive.
Il servizio, nelle domeniche e
nelle feste ufficiali, è limitato alle ore antimeridiane, secondo un
turno stabilito dal direttore dell'istituto.
Negli altri giorni di vacanze,
l'orario del servizio è stabilito dal segretario o dall'ispettore capo
secondo le disposizioni interne di ciascun istituto.
Per i custodi-inservienti vi è in
ciascun istituto un registro dove essi segnano giornalmente l'ora in cui
entrano ed escono dall'istituto apponendovi la loro firma.
Art. 55
Uno dei custodi-inservienti di
ciascun istituto è adibito all'ufficio di portinaio ed ha l'alloggio
nell'istituto stesso.
Oltre alla custodia del locale,
anche nelle ore in cui l'istituto non funziona, è dovere del portinaio:
a) non permettere l'entrata
nell'istituto a persone estranee senza essersi informato di ciò che
desiderano;
b) non permettere l'uscita di
qualsiasi oggetto appartenente all'istituto senza un corrispondente
ordine superiore;
c) rispondere alle chiamate
telefoniche anche nelle ore e nei giorni in cui gli uffici sono chiusi.
Art. 56
Nel periodo delle vacanze estive
possono essere concessi a ciascun custode-inserviente sino a venti
giorni di congedo, sempre che non lo vietino le esigenze dell'istituto.
Per causa grave, debitamente
comprovata, il congedo potrà essere prolungato sino ad un massimo di due
mesi, ed essere concesso anche in altri periodi dell'anno, con
disposizione del Ministero, che provvederà alla supplenza sulla proposta
del direttore dell'istituto.
Art. 57
Per il personale di servizio sono
inviate al Ministero entro il mese di agosto di ogni anno dai direttori
degli istituti note informative, secondo i moduli stabiliti dal
Ministero medesimo.
Art. 58
Sono estese, in quanto siano
applicabili, al personale di servizio degli Istituti di belle arti, di
musica e di arte drammatica le disposizioni del Testo Unico sullo stato
degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693 e del relativo
regolamento generale 24 novembre 1908 n. 756, riguardanti le
incompatibilità, il cumulo degli impieghi, l'obbligo di residenza, i
trasferimenti l'aspettativa, la disponibilità, le dimissioni, la
dispensa dal servizio e la riammissione in servizio.
Art. 59
Ai custodi-inservienti sottoposti
a procedimento disciplinare viene data comunicazione per iscritto dei
fatti che sono loro addebitati, con invito a presentare le proprie
giustificazioni nel termine di dieci giorni.
Detto termine potrà essere
abbreviato o protratto, in caso di giustificata necessità.
L'incolpato potrà chiedere di
esporre personalmente le sue ragioni alla commissione disciplinare, di
cui all'art. 61.
Art. 60
Le pene disciplinari per il
personale di servizio, a seconda della gravità della mancanza commessa,
sono le seguenti:
1) ammonizione verbale o scritta;
2) censura;
3) sospensione dallo stipendio
fino a quindici giorni;
4) sospensione dal grado e dallo
stipendio per un periodo superiore a quindici giorni;
5) destituzione.
Art. 61
L'ammonizione è inflitta dal
direttore dell'istituto.
La censura è inflitta dal
Ministro, sentito il parere del consiglio dell'istituto.
Le pene, di cui ai nn. 3, 4 e 5,
sono inflitte dal Ministro, su deliberazione di una speciale commissione
disciplinare composta del direttore generale per le antichità e le belle
arti, presidente del direttore capo della divisione da cui dipende il
personale degli istituti d'arte e di un direttore o professore degli
istituti suddetti, scelto volta per volta dal Ministro.
Un funzionario della direzione
generale per le antichità e le belle arti adempie le funzioni di
segretario.
Art. 62
La commissione disciplinare di
cui all'articolo precedente ha facoltà di procedere all'interrogatorio
dell'incolpato, qualora lo ritenga opportuno ed ogni volta che
l'interessato ne faccia espressa domanda al Ministero.
Art. 63
Nei casi di grave mancanza il
Ministro può, per assicurare il mantenimento della disciplina e per il
decoro dell'istituto, in attesa dei risultati del procedimento
disciplinare, sospendere dal grado e dallo stipendio, per un periodo di
tempo indeterminato, i custodi-inservienti, salvo a determinare i limiti
della sospensione in seguito al parere della commissione disciplinare.
Il Ministro può anche, con
disposizione telegrafica, trasferire l'inserviente colpevole di grave
mancanza ad altro istituto.
L'inserviente che non ottemperi a
quest'ordine nel tempo prescritto sarà dichiarato dimissionario.
Art. 64
Il Ministro sospenderà
immediatamente dal grado e dallo stipendio i custodi-inservienti
sottoposti a procedimento penale per quei reati che comportino mandato
di cattura e per tutti i reati che ledano gravemente l'onore.
Capo V
Tasse scolastiche
Art. 65
Tutti coloro che chiedono di
essere inscritti in uno qualunque dei corsi delle Accademie e degli
Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica debbono pagare la
tassa di inscrizione annuale fissata dalle tabb. D ed E della legge 6
luglio 1912, n. 734. Tale pagamento può essere eseguito in due rate, da
versarsi all'ufficio del registro, la prima del mese di ottobre avanti
l'inizio delle lezioni, la seconda non più tardi del 31 marzo.
All'atto dell'inscrizione
l'alunno deve presentare al direttore dell'istituto la quietanza del
pagamento della prima rata della tassa.
Coloro che entro il 31 marzo non
abbiano pagato la seconda rata della tassa di inscrizione, sono
inderogabilmente allontanati dall'istituto.
Agli effetti del pagamento delle
tasse il corso inferiore degli Istituti di belle arti deve intendersi
corrispondente al primo periodo del corso comune e il corso medio al
secondo periodo del corso comune.
Art. 66
Tutti gli alunni che intendono di
sostenere gli esami di licenza di qualsiasi grado da uno qualunque dei
corsi degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica,
debbono, per esservi ammessi unire alla domanda la quietanza comprovante
il pagamento della tassa stabilita.
Coloro che non abbiano superato
tutte le prove d'esame nelle sessioni a cui dà diritto il pagamento
delle tasse suindicate, qualora vogliano essere nuovamente ammessi agli
esami negli anni successivi, dovranno pagare per intero la tassa
relativa.
Art. 67
Nessun alunno è ammesso agli
esami di ammissione, revisione, riparazione e licenza se non è in piena
regola col pagamento delle tasse scolastiche per l'anno in corso.
Non si accetta la tassa per
l'ammissione agli esami di licenza se l'alunno non è in regola con la
tassa annuale.
Art. 68
L'alunno il quale abbandona
l'istituto senza avere soddisfatto il pagamento della seconda rata della
tassa di inscrizione annuale non può essere ammesso né in quell'anno né
nei successivi a frequentare le lezioni o a sostenere esami nello stesso
od in altro istituto se prima non abbia integrato il pagamento delle
tasse dovute per l'anno in cui abbandonò la scuola.
Art. 69
La tassa per l'inscrizione alle
scuole libere del nudo negli Istituti di belle arti, fissata nella
citata tab. D della legge 6 luglio 1912, n. 734, è pagata soltanto da
coloro che non sono regolarmente inscritti come alunni nel terzo anno
del corso medio e nei corsi liberi superiori degli istituti medesimi.
Art. 70
Possono essere di anno in anno
dispensati dal pagamento delle tasse d'inscrizione e di licenza gli
alunni degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica che
appartenendo a famiglia di disagiata condizione economica, si siano
distinti per valore e diligenza negli studi ed abbiano tenuta buona
condotta.
Le domande di esenzione dalla
tassa di inscrizione annuale, scritte su carta da bollo da lire 1
debbono essere presentate alla segreteria nella seconda quindicina del
mese di settembre, le domande di esenzione dalla tassa di licenza entro
il mese di maggio.
Art. 71
La condizione disagiata della
famiglia viene valutata, tenuto conto delle condizioni locali, in base
ad attestati del Sindaco del Comune ove la famiglia risiede, e
nell'agenzia delle imposte, da cui il Comune dipende, nei quali dovranno
rispettivamente essere indicati il numero e la professione dei
componenti la famiglia e le imposte e tasse che la famiglia paga al
Comune, alla provincia e allo Stato. Per le informazioni da richiedersi
ai Comuni si adotterà il questionario posto in fine del presente
regolamento (si omette).
Tali documenti allegati alle
relative domande, debbono essere spediti dal segretario dell'istituto
all'Intendenza di finanza della provincia. L'Intendenza, esaminati i
documenti ed accertata con ogni mezzo la vera condizione economica di
ciascuna famiglia in rapporto alle condizioni del luogo di residenza,
restituirà, entro un mese dal ricevimento, le domande e i documenti al
direttore dell'istituto concedendo o negando il nulla osta.
Art. 72
La dispensa dal pagamento delle
tasse, di cui ai precedenti articoli, è concessa con deliberazione del
consiglio dell'istituto, il quale preso atto del nulla osta
dell'Intendenza di finanza, delibera sulla base dei risultati delle
votazioni annuali e dello scrutinio finale degli esami, nonché delle
relazioni dei professori e degli ispettori sulla condotta dell'alunno.
Art. 73
Possono essere dispensati dal
pagamento della tassa di inscrizione annuale e di licenza dal corso
inferiore a medio negli istituti di belle arti quegli alunni che, oltre
ad avere serbato ottima condotta durante l'anno, abbiano riportato dalle
prove d'esame e dallo scrutinio finale una media complessiva non
inferiore ad 8 decimi nelle materie artistiche e non inferiore a 7
decimi nelle altre materie.
Potrà accordarsi la dispensa
dalle tasse anche all'alunno che abbia riportato una media non inferiore
a 9 decimi nelle materie artistiche e non meno di 6 decimi in ciascuna
delle altre materie.
Art. 74
Per la dispensa dalla tassa di
inscrizione al primo anno del corso inferiore negli Istituti di belle
arti si richiede, oltre la prova della disagiata condizione economica,
che l'alunno abbia ottenuto una media complessiva di punti 8 nella
licenza dalla sesta classe della scuola elementare, ed abbia conseguito
nell'esame preliminare di ammissione all'istituto, una media complessiva
di punti 8 e non meno di 7 punti in ciascuna materia.
Per la dispensa dalla tassa
d'inscrizione al primo anno dei corsi liberi superiori negli Istituti di
belle arti il profitto negli studi sarà dimostrato dal risultato degli
esami di cui all'art. 107. Per la dispensa dalla tassa d'inscrizione al
secondo anno si terrà conto del giudizio sul complesso dei lavori
compiuti da ciascun alunno durante il primo anno; per la dispensa dalla
tassa di licenza varrà il giudizio complessivo sui lavori compiuti nel
secondo anno e sulle prove dell'esame di licenza.
Art. 75
Negli Istituti di musica e d'arte
drammatica possono essere esonerati dal pagamento della tassa
d'inscrizione annuale gli alunni i quali, oltre a comprovare la loro
disagiata condizione domestica e ad avere serbato ottima condotta
abbiano riportato negli esami e nelle classificazioni bimestrali della
materia principale una media complessiva non inferiore ad 8 decimi e una
media non inferiore a 7 decimi nelle materie complementari.
Potrà accordarsi la dispensa
dalle tasse anche all'alunno che abbia riportato una media non inferiore
a 9 decimi nella materia principale e non meno di 6 decimi in ciascuna
della materie complementari.
Sono dispensati di diritto dal
pagamento delle tasse coloro che godono di una borsa di studio a carico
del bilancio dell'istituto.
Art. 76
Possono essere dispensati dal
pagamento della tassa di licenza normale e superiore negli istituti
musicali e drammatici quegli alunni che, oltre ad avere comprovato la
loro disagiata condizione economica o serbato ottima condotta, abbiano
riportato nelle classificazioni bimestrali e negli esami le medie
complessive indicate nell'articolo precedente.
Per gli alunni che giusta gli
artt. 127 e 217 abbiano conseguito la dispensa dagli esami varranno,
agli effetti dell'esonero dalle tasse, le medie delle classificazioni
bimestrali.
Art. 77
Gli alunni candidati agli esami
di licenza di qualsiasi grado debbono pagare la tassa fissata per detti
esami non più tardi di otto giorni prima dell'inizio di essi e
rilasciare la quietanza presso la segreteria; diversamente non potranno
sostenere esame alcuno.
Gli alunni che abbiano presentato
domanda per la dispensa dalle tasse di licenza sono egualmente tenuti a
pagare la tassa e presentarne, nel termine prescritto, la quietanza alla
segreteria, salvo il rimborso della tassa pagata non appena, in base ai
risultati degli esami, sia riconosciuto loro il diritto alla chiesta
dispensa.
Potrà il direttore, sentito il
consiglio, proporre al Ministero di esonerare in via eccezionale dal
deposito della tassa qualche alunno di poverissima condizione il cui
valore, unito alla buona condotta faccia presumere il conseguimento
della dispensa.
Il direttore trasmetterà al
Ministero i documenti comprovanti l'assoluta povertà dell'alunno e il
parere favorevole del consiglio.
Art. 78
Sono esclusi dalla dispensa dalla
tassa d'inscrizione annuale gli alunni degli Istituti musicali ammessi
al primo anno del corso fondamentale e quelli ammessi al primo anno di
un corso principale che non abbiano ancora superato l'esame di
revisione.
Nel caso che il direttore abbia,
a termini dell'art. 216, anticipato l'esame di revisione facendolo
sostenere all'alunno non oltre il mese di marzo, l'alunno potrà essere
dispensato dal pagamento della seconda rata della tassa.
Gli alunni ammessi ad un corso
principale sono dispensati dal pagamento della tassa d'inscrizione
annuale al corso fondamentale (teoria della musica e solfeggio) pur
seguitando a frequentare anche questo corso.
Art. 79
Hanno diritto alla restituzione
delle tasse sia d'inscrizione che di licenza coloro che, avendole
pagate, ne sono in seguito dispensati.
Hanno parimenti diritto alla
restituzione della tassa d'inscrizione coloro che non hanno iniziato il
corso annuale di studio o lo hanno frequentato non oltre i primi dieci
giorni di lezione, e della tassa di licenza coloro che non si sono
presentati al relativo esame.
Hanno anche diritto alla
restituzione della tassa già pagata coloro che, avendo chiesta
l'ammissione alla scuola libera del nudo, non si siano presentati
all'esame, di cui agli artt. 153 e 154 del presente regolamento.
La domanda di restituzione deve
essere scritta su carta bollata da lire 1 e per i minori di età dovrà
essere fatta dal padre o da chi ne tiene legalmente le veci.
Qualora se ne verifichino le
condizioni, la restituzione è disposta mediante dichiarazione scritta
dal direttore dell'istituto sulla domanda, di cui al comma precedente,
la quale viene trasmessa con la relativa quietanza all'Intendenza di
finanza nella cui giurisdizione è posto l'ufficio del registro presso il
quale fu fatto il versamento e con l'indicazione della persona
autorizzata a ritirare la somma.
Art. 80
Chi, trovandosi nelle condizioni
stabilite dal presente regolamento per ottenere l'esonero totale o
parziale, non possa, per giustificati motivi, frequentare la classe
ottenne il titolo di ammissione o di promozione, o sostenere l'esame di
licenza, conserva il diritto di domandare l'esonero per l'anno
scolastico successivo.
Art. 81
Ai direttori e agli insegnanti
che fanno parte delle Commissioni per gli esami di licenza dal corso
inferiore e dal corso medio, di licenza dai corsi liberi superiori degli
Istituti di belle arti e di licenza di grado normale e di grado
superiore negli Istituti musicali sono corrisposte propine di esame
nella misura seguente: detratto a favore dell'erario un decimo della
tassa per gli esami di licenza di grado inferiore e medio o normale, e
due decimi per gli esami di licenza di grado superiore, il rimanente
viene diviso in quote fra gli esaminatori appartenenti al ruolo
dell'Istituto, proporzionalmente al numero dei giorni in cui hanno
partecipato alle sedute di esame.
La ripartizione delle propine è
fatta alla fine di ciascuna sessione di esami con deliberazione del
Consiglio dell'Istituto da approvarsi dal Ministero.
Art. 82
A ciascun esaminatore spetta una
sola propina per ciascun candidato alla licenza, anche se l'esaminatore
faccia parte di più di una commissione o sottocommissione. Non è
corrisposta alcuna propina per gli esami sostenuti a titolo di
riparazione, per i quali non è richiesto il pagamento di una nuova
tassa.
Art. 83
(Abrogato)
Capo VI
Anno scolastico e vacanze
Art. 84
L'anno scolastico comincia col 15
ottobre e termina col 15 luglio, compresi di periodi degli esami. Le
lezioni incominciano di regola col giorno 3 novembre.
Oltre le domeniche, [i
genetliaci del Re e della Regina] e gli altri giorni festivi
stabiliti con il R.D. 4 agosto 1913, n. 1207, sono concessi negli
Istituti di belle arti e di musica e d'arte drammatica complessivamente
25 giorni di vacanza da distribuirsi dai direttori degli istituti nel
periodo delle feste natalizie, di Capodanno, di Carnevale e di Pasqua, e
nelle altre occasioni dipendenti da ragioni locali.
Il calendario scolastico
comprendente i giorni di lezione e quelli di vacanza viene stabilito
annualmente dal direttore dell'istituto in conformità delle disposizioni
del presente regolamento ed è inviato entro il mese di novembre al
Ministero per la debita approvazione, dopo di che viene pubblicato.
PARTE II
ISTITUTI DI BELLE ARTICapo
I
Governo dell'istitutoa)
Presidente o direttore
Art. 85
Il presidente o direttore, quale
capo e rappresentante dell'istituto, provvede al buon andamento
didattico, amministrativo e disciplinare di esso, cura la piena ed
esatta osservanza di tutte le norme vigenti per l'istituto stesso ed
esercita tutte le funzioni affidategli dal presente regolamento.
In caso di breve assenza egli può
delegare le sue funzioni ad un professore titolare membro del consiglio.
Art. 86
Al termine dell'anno scolastico
il direttore dell'istituto compila una particolareggiata relazione
sull'andamento didattico, amministrativo e disciplinare dell'istituto,
che viene trasmessa al Ministero entro il mese di agosto insieme con le
note informative di tutto il personale, compilate secondo i moduli
forniti dal Ministero.
b) Collegio dei professori
Art. 87
Il collegio dei professori è
composti di tutti gli insegnanti dell'istituto, titolari, aggiunti e
incaricati di ruolo, compresi i maestri dei corsi liberi superiori e,
sotto la presidenza del direttore dell'istituto o del professore
titolare all'uopo delegato, delibera sulle questioni riguardanti
l'ordinario andamento e i bisogni delle scuole.
Il collegio si riunisce
ordinariamente una volta al principio e una volta alla fine dell'anno
scolastico e straordinariamente tutte le volte che il direttore
dell'istituto stimi opportuno di convocarlo o ne riceva domanda motivata
e firmata da almeno un terzo dei professori.
Uno dei segretari a ciò designato
dal direttore, funge da segretario del collegio e compila i verbali
delle adunanze.
c) Consiglio dell'Accademia o
dell'Istituto
Art. 88
Il consiglio dell'Accademia o
dell'Istituto, presieduto dal direttore dell'istituto medesimo o in sua
assenza dal professore titolare all'uopo delegato, è composto dei
professori emeriti, dei professori titolari di ruolo, dei maestri dei
corsi liberi superiori e di quattro consiglieri nominati dal Ministro
per la P.I. fra gli artisti residenti nella città ove ha sede
l'istituto, su designazione di due artisti per ciascun'arte, fatta dal
corpo dei professori emeriti e titolari di ruolo dell'istituto medesimo.
I consiglieri non insegnanti
durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.
Art. 89
Per gli istituti aventi sede
nelle città minori, il Ministero può disporre che la composizione del
consiglio sia limitata nel numero e nel modo di elezione degli artisti
liberi. In tal caso gli statuti o i regolamenti di detti istituti
conterranno le disposizioni per tale composizione, per la durata in
carica e per la rinnovazione dei membri estranei al corpo insegnante.
Art. 90
Il consiglio dell'istituto
discute e delibera i bilanci preventivi e consuntivi della spesa, le
proposte di nomina degli incaricati temporanei e dei supplenti, le
proposte di trasferimento degli insegnanti e si occupa di tutte le
questioni d'ordine generale, didattico e disciplinare sottopostegli dal
direttore dell'istituto.
Le deliberazioni concernenti i
trasferimenti degli insegnanti e tutte quelle che si riferiscono alle
persone degli insegnanti e degli altri funzionari dell'istituto, debbono
esser prese con votazione a scrutinio segreto, pena la nullità.
Art. 91
Il consiglio si raduna
ordinariamente tre volte l'anno, nei mesi di gennaio, giugno e ottobre.
Può radunarsi straordinariamente su invito del presidente o su richiesta
di almeno un terzo dei consiglieri, che ne facciano domanda scritta e
motivata.
Le riunioni del consiglio saranno
valide quando vi assista almeno la metà più uno dei consiglieri.
Il consiglio è assistito dal capo
della segreteria, il quale ha voto consultivo nelle questioni
amministrative e regolamentari.
Il verbale di ogni seduta viene
letto e firmato dal presidente e dal segretario, nella seduta
immediatamente susseguente, prima dello svolgimento dell'ordine del
giorno.
Art. 92
I consiglieri insegnanti
nell'istituto hanno l'obbligo di intervenire alle sedute del consiglio.
I consiglieri non insegnanti, che
non intervengano a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo,
sono dichiarati decaduti ed immediatamente sostituiti.
Ai consiglieri non insegnanti è
assegnata un'indennità di lire 10 per ciascun giorno di adunanza del
consiglio a cui intervengano.
Capo II
Insegnamento
Art. 93
L'insegnamento comune per tutte
le arti si divide in due periodi:
1) corso inferiore (primo periodo
del corso comune);
2) corso medio (secondo periodo
del corso comune).
Così il corso inferiore come il
medio hanno la durata di tre anni.
Tuttavia i giovani distinti per
ingegno e per capacità artistica possono, per deliberazione del
consiglio dell'istituto, essere ammessi, alla fine del secondo anno del
corso inferiore, a sostenere gli esami di licenza dal corso stesso.
Art. 94
I corsi liberi superiori per
l'insegnamento superiore specializzato delle varie arti già funzionanti
nell'istituto di belle arti di Roma possono essere estesi anche nelle
Accademie e negli Istituti di belle arti di Torino, Milano, Bologna,
Venezia, Firenze, Napoli e Palermo, sempre che gli Enti locali
s'impegnino a concorrere per due terzi nella spesa d'impianto e
mantenimento delle scuole stesse.
Art. 95
Le materie d'insegnamento del
corso inferiore sono: il disegno geometrico e di proiezione, la
prospettiva e la teoria delle ombre, l'ornato disegnato e dipinto, la
figura disegnata, gli elementi di architettura, gli elementi di
plastica, di ornato e di figura, l'anatomia (osteologica e morfologica),
la storia dell'arte e le materie di cultura generale.
Art. 96
Le materie d'insegnamento del
corso medio sono: l'architettura, la figura disegnata e monocroma, la
figura dipinta, la figura modellata, l'ornato disegnato e dipinto,
l'ornato modellato, la scenografia, l'anatomia (miologia e fisiologia),
la storia dell'arte e le materie di cultura generale.
Art. 97
Durante il corso medio è data
facoltà agli alunni di dedicarsi anche all'esercizio nelle tecniche
dell'arte che intendono eleggere.
Art. 98
I direttori degli istituti, su
deliberazione del consiglio dell'istituto, possono proporre al Ministero
che, ad integrare l'insegnamento indicato negli articoli precedenti,
siano istituiti insegnamenti speciali di materie facoltative.
Detti insegnamenti debbono essere
riconfermati anno per anno.
Art. 99
Entro il mese di settembre i
professori titolari di ciascuna materia debbono compilare o confermare,
per sottoporli all'approvazione del consiglio dell'istituto, i programmi
di insegnamento per la propria scuola, sia per le classi da essi tenute,
come per quelle affidate agli aggiunti e agli incaricati della stessa
materia.
Art. 100
Ogni tre anni almeno dovrà farsi
nelle Accademie e negli Istituti di belle arti un'esposizione dei saggi
migliori degli alunni.
Capo III
Classi aggiunte
Art. 101
Il numero massimo normale degli
alunni in ciascuna classe delle materie artistiche per ciascun anno del
corso inferiore è di trenta.
Nelle classi delle materie stesse
per ciascun anno del corso medio il numero massimo normale è di
quindici.
Nelle classi delle materie di
cultura generale e di storia dell'arte il numero massimo normale è di
trenta.
Quando i limiti fissati dai commi
precedenti siano superati, si fa luogo allo sdoppiamento di ciascuna
classe. In ogni caso le classi aggiunte non possono superare il numero
di due per ciascuna materia.
Art. 102
Le classi aggiunte sono mantenute
sino a che il limite massimo di frequenza resti superato, e ciò anche
per gli anni scolastici seguenti a quello in cui le classi aggiunte
furono istituite.
In quest'ultimo caso lo
sdoppiamento della classe e l'incarico dell'insegnamento nella classe
aggiunta decorrono dal primo giorno dell'anno scolastico.
Art. 103
Le proposte per le istituzioni
delle classi aggiunte debbono essere inviate al Ministero dal direttore
dell'istituto nella seconda quindicina del mese di novembre di ogni
anno.
Art. 104
La classe aggiunta può essere
affidata all'insegnante della classe normale, sempre che vi sia
compatibilità di orario, in relazione così all'orario generale stabilito
al principio dell'anno scolastico, come al numero massimo di ore
settimanali di lezione che l'insegnante è tenuto ad impartire.
Quando la classe aggiunta venga
affidata ad un insegnante di ruolo dell'istituto è corrisposto a detto
insegnante un assegno mensile non superiore alla decima parte del terzo
dello stipendio dell'insegnante della classe normale.
Agli incaricati straordinari
invece è corrisposto un assegno mensile non superiore alla decima parte
dei due terzi dello stipendio dell'insegnante della classe normale.
Art. 105
Le nomine degli incaricati delle
classi aggiunte sono fatte per decreto ministeriale; esse sono sempre
temporanee e non possono essere mantenute oltre il 31 luglio di ciascun
anno.
Capo IV
Corsi liberi superiori
Art. 106
Possono essere istituiti dal
Ministero nelle Accademie e negli Istituti di belle arti di cui all'art.
94 corsi liberi superiori di pittura, scultura e decorazione, nei quali
lo studio si svolgerà liberamente secondo il programma proprio di
ciascun docente.
Ciascun corso ha la durata di due
anni e vi possono essere ammessi tutti coloro che abbiano ottenuta la
licenza del corso medio in un istituto di belle arti e tutti quegli
artisti che superino l'esame di cui all'articolo seguente.
Art. 107
Coloro che intendano essere
ammessi ad uno dei corsi liberi superiori, siano artisti liberi o
licenziati dal corso medio di un istituto di belle arti, debbono fare
domanda al direttore dell'istituto su carta bollata da lire 1 non più
tardi del 15 novembre di ogni anno, corredandola dei documenti indicati
nell'art. 120.
Sono ammessi nei corsi liberi
superiori soltanto coloro che hanno superato gli esami seguenti:
1) Per la pittura:
a) saggio di disegno: nudo
disegnato dal vero a tutto effetto e relativo particolare anatomico;
b) saggio d'invenzione: figura
ornamentale disegnata a memoria e particolare anatomico di detta figura
a memoria;
c) tema architettonico in
prospettiva;
d) bozzetto in scultura di
animali e figura;
e) saggio di pittura: nudo
dipinto dal vero;
f) saggio di una impressione di
paesaggio dal vero.
I giovani provenienti dal corso
medio sono dispensati dalle prove a) e d).
2) Per la scultura:
a) saggio di disegno: nudo
disegnato dal vero a contorno o mezza macchia e particolare anatomico
del nudo medesimo;
b) tema architettonico: schizzo
prospettico e particolare geometrico a contorno;
c) composizione ornamentale
policroma;
d) composizione di figura e
d'ornamento (bassorilievo);
e) saggio di scultura: nudo in
bassorilievo.
I giovani provenienti dal corso
medio sono dispensati dalle prove a) e c).
3) Per la decorazione:
a) tema architettonico in
prospettiva;
b) composizione figurativa
policroma ed ornamentale a memoria;
c) tema di composizione
ornamentale di un dato stile;
d) saggio di plastica.
I giovani provenienti dal corso
medio sono dispensati dalla prova c).
Art. 108
La commissione giudicatrice degli
esami, di cui all'articolo precedente, è composta dei professori
titolari di architettura, di plastica della figura, di disegno, di
figura e di ornato e decorazione dell'istituto, di due artisti liberi
designati dal direttore dell'istituto o dal corpo accademico, laddove
esista, e dei maestri dei corsi liberi superiori.
La commissione elegge nel suo
seno il presidente; funge da segretario il segretario dell'istituto.
Art. 109
I maestri dei corsi liberi
superiori sono nominati con decreto ministeriale per non oltre un
quinquennio, su designazione fattane dal consiglio dell'istituto con il
concorso degli studenti inscritti nei rispettivi corsi liberi superiori
quando il numero degli studenti stessi non sia inferiore a sei.
Per tale designazione il
direttore dell'istituto invita in un giorno determinato gli studenti,
già inscritti nel corso in cui è vacante la cattedra, a una votazione a
scheda segreta.
Il consiglio dell'istituto,
convocato nel medesimo giorno alla medesima ora, procede anch'esso per
votazione segreta alla designazione del maestro da nominarsi.
Lo scrutinio dei voti è fatto
pubblicamente dal direttore dell'istituto, coadiuvato dal segretario,
con l'intervento di due scrutatori nominati l'uno dal consiglio e
l'altro dagli studenti.
L'artista che abbia raccolto i
due terzi almeno dei suffragi dei votanti, viene designato al Ministro
per la nomina.
Art. 110
Qualora il numero degli studenti
inscritti non raggiunga il minimo stabilito dall'articolo precedente, o
nessun artista abbia raccolto i due terzi dei suffragi richiesti
dall'ultimo comma, la nomina dei maestri sarà fatta dal Ministro,
sentita la terza sezione del consiglio superiore di belle arti. In egual
modo sarà provveduto nel caso in cui il Ministro non creda, per gravi
ragioni, di accogliere la designazione fatta dagli studenti.
Art. 111
I maestri sono compensati
mediante una retribuzione annua, non inferiore alla somma di lire 3.000,
pagabile in dieci rate mensili a decorrere dal primo ottobre.
Essi, allo scadere dell'incarico,
possono essere rieletti per un altro quinquennio nelle forme indicate
dall'articolo precedente.
Art. 112
Nei corsi liberi superiori
possono essere ammessi ad insegnare senza rimunerazione anche dei liberi
docenti, da nominarsi dal Ministero, limitatamente alle materie
complementari od affini alla principale e compatibilmente con la
disponibilità dei locali e del personale di servizio.
L'ammissione dei liberi docenti è
fatta in base al giudizio di una speciale commissione presieduta dal
direttore dell'istituto e composta di due membri designati dal consiglio
dell'istituto e di due nominati dal Ministero.
I liberi docenti possono essere
annualmente riconfermati dal Ministro, su proposta del capo
dell'istituto.
Art. 113
Al termine del biennio di studio
gli alunni regolarmente inscritti debbono sottoporsi ad un esame per il
conseguimento della licenza.
Tale esame è giudicato da una
commissione composta dei maestri del corso libero superiore, dei
professori di plastica della figura, di disegno di figura e di ornato e
decorazione, di due artisti estranei eletti dai corpi accademici o dai
collegi dei professori, e dei consiglieri dell'istituto, di nomina
ministeriale, laddove esistono, o in mancanza, di altrettanti artisti
estranei designati dal Ministero.
La commissione giudica
collegialmente del valore di ciascun candidato, ma può suddividersi in
sottocommissioni di cinque membri per l'esame di ciascuna materia.
Ogni commissario dispone di dieci
punti ed è dichiarato licenziato quel candidato che abbia conseguita la
media complessiva di otto decimi dei punti.
Per i pieni voti legali ed
assoluti e per la lode sono applicabili le disposizioni del quinto e
sesto comma dell'art. 134 del presente regolamento.
Capo V
Insegnanti
Art. 114
Tutti gli insegnanti hanno
l'obbligo di impartire l'insegnamento secondo l'orario debitamente
approvato, di partecipare alle sedute del collegio dei professori, alle
commissioni d'esame e alle commissioni speciali, nelle quali sono
chiamati dal direttore dell'istituto, di vigilare a turno alle scuole
libere del nudo.
Art. 115
Nelle materie per le quali
esistono in ruolo un professore titolare ed altri insegnanti, il
titolare ha la responsabilità dell'andamento didattico di tutte le
classi della sua scuola e tutti gli altri insegnanti a lui aggregati per
aiuto, debbono confermarsi ai programmi fissati e alle norme da lui
emanate per il buon funzionamento della scuola.
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