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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852

Regolamento generale sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica


Art. 1
Il governo delle Accademie e degli Istituti di belle arti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1912, n. 734, è commesso ad un presidente o ad un direttore assistiti dal collegio dei professori e da un collegio costituito secondo le speciali norme stabilite dal presente regolamento per ciascuna categoria di istituti.



PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I
Governo degli istituti
Art. 2
Nelle Accademie e negli Istituti di belle arti dove il ruolo organico porta un presidente in luogo di un direttore, il presidente ha le funzioni di direttore e s'intende sostituito al direttore in tutte le disposizioni che lo riguardano nel presente regolamento.

Art. 3
La nomina dei presidenti e dei direttori delle Accademie e degli Istituti di belle arti è fatta secondo le norme dei rispettivi statuti o regolamenti organici. In mancanza di tali norme la nomina deve cadere, sopra proposta del Ministro dell'istruzione, di regola fra i professori titolari del rispettivo istituto e, quando circostanze eccezionali lo consiglino, anche fra persone estranee all'istituto, di riconosciuta competenza e cultura nelle speciali discipline; in tal caso potrà essere assegnata al nominato un'indennità maggiore di quella stabilita per l'ufficio direttivo nei singoli ruoli organici.

Art. 4
La nomina dei direttori e degli istituti musicali e delle scuole di recitazione è fatta secondo le norme dei rispettivi statuti o regolamenti organici. In mancanza di tali norme la nomina deve avvenire, sopra proposta del Ministro dell'istruzione, o mediante scelta fra i cultori dell'arte musicale o drammatica di riconosciuto valore ed esperienza, o per pubblico concorso.
Capo II
Personale insegnante

I - Concorsi alle cattedre vacanti

a) Ammissione ai concorsi
Art. 5
I ricorsi alle cattedre vacanti negli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica sono banditi dal Ministero dell'istruzione pubblica (direzione generale per le antichità e le belle arti) con decreto a firma del Ministro o del Sottosegretario di Stato.
Ai concorrenti è assegnato per la presentazione dei titoli e dei documenti richiesti un tempo non inferiore ad un mese dalla data della pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
Nessun titolo o documento può essere accettato dopo la scadenza del concorso la quale avrà come ultimo termine le ore 19 del giorno fissato. E' ammesso soltanto che i concorrenti possano, ad invito del Ministero, regolarizzare i documenti legali, già presentati in tempo utile con la domanda.
Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non sono prese in considerazione.

Art. 6
I documenti che debbono accompagnare la domanda, e la cui mancanza produce l'esclusione dal concorso, sono:

1) certificato di nascita dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21 né superiore ad anni 40;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di sana costituzione fisica;
4) certificato generale negativo del casellario giudiziale;
5) certificato di moralità e di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;
6) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento se si tratti di personale maschile.

Gli atti debbono essere debitamente legalizzati e, salvi i certificati di cui ai nn. 1 e 6, di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso.
Tutti i concorrenti debbono allegare alla domanda un elenco esatto dei titoli che la corredano e indicare in essa il proprio indirizzo.

Art. 7
E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti di cui all'articolo precedente.
b) Procedimento dei concorsi
Art. 8
Le commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre vacanti negli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica sono normalmente composte di tre membri, nominati dal Ministro dell'istruzione pubblica.
E' però in facoltà del Ministro di costituire commissioni esaminatrici di cinque membri invece che di tre.
Delle commissioni farà sempre parte un rappresentante dell'istituto in cui la cattedra è vacante, scelto dal Ministro sopra una terna proposta dal consiglio dell'istituto stesso.

Art. 9
Non può far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi chi è parente o affine di alcuno dei concorrenti, fino al quarto grado civile incluso e, qualora sia stato prescelto, deve avvertire il Ministro per l'opportuna surrogazione. Non possono far parte della stessa commissione membri che siano tra loro parenti od affini nel grado suddetto.

Art. 10
La commissione, prima di intraprendere i suoi lavori, nella prima adunanza elegge nel proprio seno il presidente e il relatore.
Nel caso di impedimento di qualcuno dei membri della commissione, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto dal Ministro. Se il commissario impedito è il rappresentante dell'istituto, sarà sostituito da un altro scelto nella terna di cui all'art. 8.
Un funzionario della direzione generale per le antichità e le belle arti assiste quale segretario la commissione e compila i processi verbali delle adunanze.

Art. 11
La commissione prende in esame i titoli, i lavori e i documenti tecnici e didattici presentati dai concorrenti ed ha facoltà di proporre per la nomina non più di tre candidati in ordine di merito.
Qualora il primo proposto, all'uopo interpellato dal Ministero, dichiari di non accettare la nomina, il Ministro potrà nominare al suo posto il candidato graduato subito dopo di lui nella terna dei proposti; e così il terzo dopo il rifiuto del secondo.
Nel caso di votazione di pari merito fra due concorrenti il Ministero applicherà per la precedenza nell'offerta del posto i criteri di cui all'art. 8 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756 per l'applicazione della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili, salvo che, in riguardo all'età, sarà data la preferenza al concorrente più giovane.

Art. 12
La commissione deve redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonché l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio.
Ogni commissario può chiedere che nei verbali delle adunanze si faccia menzione dei motivi del suo giudizio e delle osservazioni da lui fatte sul giudizio della maggioranza. In caso di divergenza di parere la minoranza della commissione ha il diritto di far risultare le proprie ragioni nella relazione della commissione ed anche di esporle al Ministro in separata relazione.

Art. 13
Qualora il concorso sia stato bandito per titoli e per esame la commissione ha l'obbligo di chiamare tutti i concorrenti a sostenere le prove prescritte nel bando di concorso, dando partecipazione agli interessati, per mezzo di telegrammi o di lettere raccomandate, del giorno e dell'ora in cui si inizieranno le prove stesse.
Frattanto la commissione procede all'esame dei titoli e alla loro valutazione, per la quale ciascun commissario dispone di 5 decimi. Ciascuna prova d'esame viene poi classificata dai singoli commissari con punti da 0 a 10, e di tali classificazioni si fa la media.
Dalle medie delle singole classificazioni si ricava poi la media generale delle prove, che per la proposta di nomina al posto vacante non può essere inferiore ad otto decimi.
Per essere designato vincitore del concorso il concorrente deve riportare non meno di undici quindicesimi nella somma della media generale delle prove e della media dei punti assegnati dai singoli commissari ai titoli. In caso di parità nella somma predetta ha la precedenza colui che è superiore nella media delle prove; in caso di parità in entrambi i coefficienti si applicano per la precedenza i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 11 di questo regolamento.

Art. 14
Nel caso in cui il concorso sia stato bandito per titoli e, occorrendo, anche per esame, la commissione deve anzitutto procedere alla valutazione dei titoli dei concorrenti. Quando la commissione sia concorde nel ritenere che i titoli esaminati non diano sufficiente affidamento per la sicura designazione di uno o più candidati meritevoli della nomina, essa delibererà con regolare votazione di procedere all'esperimento dell'esame.
Essa potrà invitare alla prova tutti i concorrenti, od anche soltanto quelli che abbiano presentato titoli più importanti sebbene non sufficienti per il giudizio definitivo.
Di tali deliberazioni sarà subito informato il Ministero, dopo di che, per l'espletamento del concorso, la commissione seguirà la procedura di cui all'articolo precedente.

Art. 15
L'accettazione o il rifiuto della nomina da parte del vincitore di un concorso deve risultare da apposita dichiarazione scritta; ma si considera come avente fatto dichiarazione di rifiuto anche chi risulti irreperibile, o che, ricevuta la comunicazione della nomina, lasci passare venti giorni dalla consegna della lettera senza rispondere.
A tale uopo la comunicazione vien fatta nell'interno dello Stato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Ove il vincitore del concorso risieda all'estero è data facoltà al Ministero di concedere un ampio termine per la risposta.

Art. 16
A coloro che sono chiamati a far parte delle commissioni di cui ai precedenti articoli, è corrisposta una diarie di lire diciotto per il tempo durante il quale debbono soggiornare fuori della loro residenza. Ai membri delle commissioni che sono funzionari dello Stato vengono corrisposte le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura stabilita dai RR.DD. del 14 settembre 1862, n. 840 e 23 maggio 1907, n. 428, ed è loro rimborsata la spesa di viaggio in prima classe, qualunque sia lo stipendio di cui godono.
La diaria è di lire dieci per coloro ai quali sono affidate missioni nel luogo di loro residenza e viene computata per i soli giorni in cui le commissioni stesse tengano adunanze ed essi vi siano intervenuti.

II - Conferma degli insegnanti - Ispezioni
Art. 17
Le ispezioni per l'accertamento dei risultati dell'insegnamento impartito nel triennio di prova dai professori nominati per concorso sono ordinate dal Ministero verso la fine dell'anno scolastico a scuole aperte.
Esse possono essere affidate ad un insegnante della materia di riconosciuto valore appartenente ad altri istituti governativi o non governativi e di grado non inferiore a quello dell'insegnante sottoposto ad ispezione, od anche a persona estranea ad essi ma di indiscutibile competenza, oppure ad una commissione di tre membri, due dei quali almeno specialisti nella materia.
Il direttore dell'istituto può far parte della commissione.
Quando il direttore dell'istituto non faccia parte della commissione, ovvero l'ispezione sia commessa ad una singola persona, il direttore stesso sarà invitato ad esprimere il suo parere motivato in merito alla conferma dell'insegnante.

Art. 18
Ogni qual volta il Ministro, su parere della sezione III del consiglio superiore di belle arti o della competente sezione della commissione permanente per le arti musicale e drammatica, abbia accordato all'insegnante il prolungamento del periodo di prova per un quarto anno, l'ispezione definitiva per l'accertamento dei risultati dell'insegnamento sarà sempre affidata ad una commissione di tre membri e ne farà parte il direttore dell'istituto.

Art. 19
Non è ammesso ricorso sui giudizi di merito emessi dagli ispettori.
L'insegnante però potrà ricorrere al Ministro per irregolarità di procedura, come pure potrà denunciare il caso di grave incompatibilità morale nella persona o in alcuna delle persone delegate a giudicarlo, fornendo le prove del suo asserto. Qualora le ragioni del ricorrente siano riconosciute fondate, se si tratterà di ispezione alla fine del triennio, il Ministro accorderà senz'altro la proroga di un anno; se si tratterà invece di ispezione definitiva alla fine del quadriennio il Ministro potrà annullare l'ispezione e ripeterla affidandola ad altra commissione di cinque membri, compreso il direttore dell'istituto.
Quest'ultimo giudizio sarà considerato definitivo ed inappellabile.

III - Trasferimenti
Art. 20
Il passaggio di un insegnante da uno ad altro istituto ha luogo, di regola, su domanda dell'insegnante medesimo, quando il posto richiesto sia vacante, ovvero quando sia intervenuto accordo per uno scambio di residenza fra due insegnanti della stessa materia ed entrambi ne abbiano fatto domanda al Ministero.
Constatata la possibilità del passaggio di un insegnante da un istituto all'altro, il Ministero, in esecuzione del disposto dell'art. 14 della legge 6 luglio 1912, n. 734, e ove decida di valersi della facoltà di ordinare il trasferimento, interpella il consiglio dell'istituto a cui l'insegnante chiede di essere trasferito e trasmette quindi gli atti alla sezione III del consiglio superiore di belle arti o alla competente sezione della commissione permanente per le arti musicale e drammatica.

Art. 21
Il trasferimento di un insegnante da un istituto all'altro può anche essere ordinato dal Ministro per ragioni di servizio, le quali potranno essere comunicate all'interessato, ove ne faccia domanda.

Art. 22
Tra le ragioni di servizio per le quali può ordinarsi il trasferimento sono compresi tutti i fatti che rendono la permanenza dell'insegnante in una data sede incompatibile col buon andamento didattico e disciplinare dell'istituto, anche se non costituiscano colpa punibile in via disciplinare.
Qualora nei ruoli di altri istituti non siano vacanti cattedre di pari materia e grado e non sia neppur possibile provvedere mediante il cambio con altro professore, il Ministero avrà facoltà, nei casi di grave incompatibilità riconosciuta da un'inchiesta ministeriale, di comandare l'insegnante in altro istituto provvedendo alla temporanea supplenza di lui fino a che si verifichi la possibilità di una sistemazione definitiva.

Art. 23
Salvo il caso di assoluta ed urgente necessità, il passaggio di un professore da uno ad altro istituto si effettuerà soltanto al principio dell'anno scolastico.
L'insegnante trasferito per ragioni di servizio che nel termine prescrittogli non abbia raggiunta la residenza, sarà dichiarato dimissionario, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dal Ministero.

Art. 24
Gli insegnanti trasferiti da un istituto all'altro per effetto di uno speciale concorso da essi vinto e per quelli trasferiti per ragioni di servizio hanno diritto all'indennità di trasferimento.

IV - Collocamento a riposo, in disponibilità, in aspettativa. Dispensa dal servizio. - Dimissioni
Art. 25
Gli insegnanti degli Istituti di belle arti e di musica quando abbiano compiuto il 70° anno di età, saranno collocati a riposo.
L'insegnante potrà esser collocato a riposto anche dopo 30 anni di servizio, pur non avendo raggiunto il 70° anno di età, quando, a giudizio della III sezione del consiglio superiore per le antichità e belle arti e della competente sezione della commissione permanente per le arti musicale e drammatica, non sia più idoneo all'insegnamento.
L'insegnante collocato a riposo potrà essere nominato professore emerito quando abbia acquistato speciali benemerenze.

Art. 26
Agli insegnanti di cui sia stata proposta la dispensa dal servizio in conformità dell'art. 19 della legge, sarà dato preavviso, almeno quindici giorni prima, della riunione della sezione III del consiglio superiore di belle arti o della sezione competente della commissione permanente per le arti musicale e drammatica, ed essi potranno chiedere di essere sentiti personalmente ovvero inviare per iscritto le loro deduzioni nel termine che sarà loro prefisso.

Art. 27
Per quanto concerne il collocamento in disponibilità ed in aspettativa e la dimissione, sia volontaria sia dichiarata di ufficio, i direttori e gli insegnanti degli Istituti di belle arti e di musica sono sottoposti alle disposizioni del Testo Unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili (22 novembre 1908, n. 693) e del relativo regolamento (24 novembre 1908, n. 756).

Art. 28
Il richiamo di un insegnante dall'aspettativa concessa per motivi di famiglia non può aver luogo entro il periodo tra il 1° maggio e il 1° ottobre, salvo che in tale periodo scada il termine massimo per cui l'aspettativa può essere concessa.

V - Congedi e supplenze
Art. 29
Gli insegnanti, godendo il beneficio delle vacanze annuali, non possono normalmente ottenere congedi durante l'anno scolastico.
E' fatta eccezione per il caso di gravi motivi di salute, nel quale il Ministero potrà accordare un congedo non eccedente i due mesi e provvedere alla relativa supplenza.

Art. 30
Il direttore dell'istituto può concedere per giustificati motivi al personale insegnante, amministrativo e di servizio, congedi straordinari di non oltre dieci giorni complessivi durante l'anno scolastico.

Art. 31
L'insegnante che dovesse assentarsi dalle scuole per attendere ad importanti lavori dell'arte sua, potrà eccezionalmente ottenerne il permesso dal Ministero, fino al limite massimo di due mesi, sentito il parere del direttore dell'istituto e quando ciò sia riconosciuto compatibile con le esigenze dell'insegnamento. Qualora le necessità del lavoro intrapreso costringano l'insegnante ad assentarsi per un tempo maggiore di due mesi, potrà essergli concesso oltre detto termine, l'aspettativa per motivi di famiglia, a norma delle disposizioni del Testo Unico sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693 e tenute presenti le disposizioni di cui all'art. 28 di questo regolamento.
L'insegnante, assente per ragioni dell'arte sua, ha l'obbligo di corrispondere al supplente un assegno non inferiore alla metà del proprio stipendio per il tempo in cui egli è in congedo.

Art. 32
Le cattedre, che per qualsiasi ragione si rendano vacanti in un istituto, possono essere affidate a supplenti nominati dal Ministero su proposta del direttore dell'istituto; la durata della supplenza non oltrepasserà in nessun caso il 31 luglio di ciascun anno.
Nello stesso modo si farà luogo alla nomina di un supplente in sostituzione dell'insegnante di ruolo nei casi di congedi superanti i dieci giorni e nei casi di aspettativa.
Ai supplenti è corrisposta una retribuzione non inferiore alla metà dello stipendio del posto di ruolo.

VI - Obblighi e divieti
Art. 33
Tutti gli insegnanti hanno l'obbligo di dimorare nella città dove ha sede l'istituto nel quale insegnano.
Potrà, però, eccezionalmente e per seri motivi, essere un insegnante autorizzato dal Ministero a risiedere in località vicina a quella ove esercita il suo ufficio, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei suoi obblighi di insegnante. L'autorizzazione concessa potrà essere revocata per esigenze di servizio.

Art. 34
Non è consentito ad alcun insegnante di cumulare più di due insegnamenti, siano essi conferiti come incarichi straordinari, o come classi aggiunte o come supplenze.

Art. 35
E' fatto rigoroso divieto a tutti gli insegnanti di impartire agli alunni dell'istituto lezioni private e di rilasciare loro certificati per qualsiasi titolo.
Nel periodo delle vacanze i professori possono impartire lezioni private ai loro alunni. Se però alla fine di tale periodo d'insegnamento alcuno di essi alunni deve dare esami, il professore non può far parte della commissione chiamata a giudicarli.
Il direttore deve invigilare e provvedere a che nessun professore dia alloggio o pensione ad alunni nella propria casa, accetti donativi dagli alunni, venda loro libri, strumenti o qualsiasi altro oggetto.
Quegli insegnanti che danno lezioni private a giovani estranei all'istituto devono dare comunicazione scritta dei loro nomi al direttore, e non potranno far parte della commissione che dovrà esaminarli.

Art. 36
I professori non possono impartire l'insegnamento presso altre scuole artistiche o musicali se non ottengono il consenso del Ministero su parere favorevole del direttore dell'istituto.

VII - Disciplina
Art. 37
All'insegnante sottoposto a procedimento disciplinare è data comunicazione per iscritto, a cura del Ministero, dei fatti che gli sono addebitati, con invito a presentare nel termine prefissogli le proprie giustificazioni. Egli ha inoltre il diritto di esporre al Consesso giudicante le proprie ragioni.
Qualora il Consesso giudicante richieda al Ministero un'inchiesta e da questa emergano nuovi fatti e circostanze, sarà formulato un atto di accusa supplementare ripetendosi la procedura di cui sopra.

Art. 38
Sono applicabili agli insegnanti degli Istituti di belle arti e di musica, in quanto non sia diversamente disposto dalla legge 6 luglio 1912, n. 734 e dal presente regolamento, le disposizioni di cui agli artt. 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 della legge 22 novembre 1908, n. 693 sullo stato giuridico degli impiegati civili e agli artt. 52, 53, 54 e 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

Capo III
Personale di segreteria ed economato
Art. 39
Il personale di segreteria ed economato degli istituti di belle arti e di musica consta dei segretari, degli economi-cassieri e degli aggiunti di segreteria appartenenti ai ruoli organici annessi alla legge 6 luglio 1912 (tab. B) e destinati dal Ministero a ciascun istituto.
Le promozioni di classe nelle singole categorie di detto personale si conferiscono un terzo per merito e due terzi per anzianità accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta. I posti che risultano vacanti nelle ultime classi, in seguito alle promozioni, sono messi a concorso a norma di legge. Il Ministero può anche, per ragioni di servizio e in previsione delle promozioni da farsi, bandire i concorsi per un numero di posti dell'ultima classe eguale a quello dei posti vacanti nelle classi superiori e fare le nuove nomine in soprannumero. Così può fare le promozioni in soprannumero tra le varie classi sempreché resti un egual numero di posti scoperti nelle classi superiori.

Art. 40
Il segretario cura la corrispondenza, ordina e conserva l'archivio, inscrive gli alunni e serba nota delle loro classificazioni, promozioni e licenze, assiste alle sedute del consiglio dell'istituto e del collegio dei professori, ne redige i verbali e gli atti, vigila sulla disciplina degli impiegati subordinati, degli alunni e dei custodi inservienti, eseguisce quanto è deliberato dal direttore dell'istituto, dal consiglio e dal collegio e adempie a tutte le altre funzioni affidategli dal presente regolamento.

Art. 41
Nei maggiori istituti, dove più intenso è il lavoro e dove sono più numerosi gli impiegati, il direttore può separare la segreteria per la parte amministrativa da quella per la parte scolastica ed artistica, affidando la direzione di ciascuna sezione ad un segretario.

Art. 42
L'economo-cassiere tiene la cassa e i registri di contabilità; riscuote i fondi forniti dal Ministero in anticipazione: eseguisce i pagamenti in base a ordini scritti o firmati dal direttore dell'istituto; compila i resoconti; ha la consegna di tutti gli oggetti appartenenti all'istituto, ne tiene esatto inventario e ne risponde. Egli è tenuto a prestare un'adeguata cauzione a norma di legge.
E' dovere dell'economo di preparare lo schema del bilancio preventivo e redigere il consuntivo su ciascun annuale; prendere nota degli impegni di spesa assunti dall'istituto su ciascun capitolo del bilancio; redigere alla fine di ogni trimestre la situazione dei capitoli o vigilare a che non si verifichino eccedenze di spesa al termine dell'esercizio finanziario.
Negli istituti dove manchi l'economo-cassiere, le sue funzioni saranno dal Ministero affidate ad un segretario su proposta del direttore dell'istituto, previo versamento della necessaria e adeguata cauzione a norma di legge.

Art. 43
Il direttore dell'istituto, assistito dal segretario o da un ragioniere di sua fiducia, farà due volte all'anno e senza alcun preavviso il riscontro della cassa.

Art. 44
Gli aggiunti di segreteria eseguiscono il lavoro di copiatura, coadiuvano il segretario e l'economo nelle funzioni di segreteria e di contabilità e nella vigilanza sulle cose e sul personale dell'istituto e adempiono le speciali attribuzioni affidate loro dal direttore.

Art. 45
Gli economi-cassieri non possono cumulare alcun altro incarico retribuito di funzioni amministrative nell'istituto.
I segretari non possono cumulare più di un altro incarico retribuito sia di funzioni amministrative sia di insegnamento (quando ne abbiano i titoli).
Non sono considerate agli effetti del presente articolo le remunerazioni per lavori straordinari eseguiti una volta tanto fuori dell'orario normale, i compensi per la maggior opera prestata in occasione di esami, esercitazioni, saggi, esposizioni e simili. Questi lavori straordinari saranno equamente ripartiti tra i funzionari di segreteria che abbiano le attitudini per compierli.

Art. 46
Negli uffici di segreteria e di economato di ciascun istituto, oltre al giornale di cassa e ai registri relativi all'inventario dei beni mobili e alle anticipazioni, di cui agli artt. 28, 29, 31 e 375 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, devono impiantarsi e tenersi al corrente i seguenti registri: una rubrica o un protocollo generale della corrispondenza ufficiale; un copia-lettere per la corrispondenza minuta e con i capi di famiglia; un registro-matricola degli alunni e un registro matricola degli inscritti alle scuole operaie e alla scuola libera del nudo; i registri per le votazioni di ciascun insegnante sul profitto, sulla frequenza e sulla condotta dei propri allievi; un registro di presenza per il personale insegnante, un altro per il personale amministrativo, disciplinare, di biblioteca e un terzo per il personale di servizio; un libro dei verbali delle adunanze del consiglio dell'istituto e un altro di quelli delle adunanze del collegio dei professori; un registro della dotazione ripartita secondo i capitoli e divisa in articoli con lo stato analitico dei pagamenti e delle rimanenze; un registro dei conti correnti con i fornitori; un repertorio per i contratti; un registro per le tasse scolastiche e per le propine agli esaminatori; le liste elettorali degli artisti e tutti quegli altri documenti che siano richiesti dal presente regolamento e dalle esigenze scolastiche.
In quegli istituti dove si tengono sessioni di esame per il conseguimento del diploma di professore di disegno architettonico e per l'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie, la segreteria deve tenere al corrente anche un registro distinto dei candidati e dei risultati delle prove per ciascuno di detti esami.

Art. 47
Ogni richiesta dei professori o degli impiegati per acquisto di materiale didattico, artistico, scientifico e di cancelleria deve essere scritta su apposito bollettario a madre e figlia, firmata dal richiedente e consegnata al segretario affinché la sottoponga all'approvazione del direttore dell'istituto.
La consegna delle cose soggette a consumo deve risultare dallo stesso bollettario con la firma del ricevente. Gli altri oggetti vengono inventariati, previo collaudo, quando trattisi di istrumenti, macchine e simili. I libri sono immessi e catalogati in biblioteca prima di essere dati in lettura o forniti alle scuole.

Art. 48
L'orario giornaliero cui sono obbligati gli impiegati di segreteria ed economato è di sette ore; esso può essere prolungato in caso di urgente necessità per disposizione del direttore dell'istituto.
L'orario può essere diviso o continuato secondo le disposizioni interne emanate da ciascun direttore per i singoli impiegati, e potrà essere mutato secondo le esigenze del servizio.

Art. 49
Le segreterie non possono rilasciare alcun certificato o copia o estratto d'atti e di registri, se la domanda non sia stata presentata in carta bollata da lire 1 e se il direttore dell'istituto non ne abbia dato l'autorizzazione.
Il segretario può firmare i certificati e attestare che le copie e gli estratti sono conformi agli originali.

Capo IV
Personale di servizio
Art. 50
Il personale di servizio, composto dei custodi-inservienti, è sottoposto al direttore dell'istituto e a chi ne fa le veci.
Il segretario ha la responsabilità della perfetta esecuzione degli ordini del direttore ed esercita anche la sorveglianza diretta sulla disciplina e sul buon andamento del servizio da parte dei custodi-inservienti, eccezion fatta per quegli istituti nei quali tale mansione è affidata ad un ispettore o ad un ispettore capo.

Art. 51
La nomina dei custodi-inservienti è fatta dal Ministero, al quale spetta pure di ordinare la destinazione del personale di servizio ai singoli istituti.
Le promozioni di classe dei custodi-inservienti hanno luogo in ordine di anzianità senza demerito e sono fatte con decreto ministeriale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 61 del presente regolamento.

Art. 52
I custodi-inservienti hanno l'obbligo di provvedere all'ordine, alla pulizia e alla sorveglianza di tutti i locali e di osservare tutte quelle disposizioni che sono contenute nei regolamenti interni di ciascun istituto e che vengono impartite verbalmente o con speciali ordini interni di servizio.
I custodi-inservienti non devono allontanarsi dal posto loro assegnato se non per ragioni di servizio e soltanto dopo averne ottenuto il permesso dal segretario o da quell'altro funzionario che sia stato espressamente incaricato di vigilare sulla disciplina del personale di servizio.
E' vietato ai custodi-inservienti di accettare mance; di fumare nei locali dell'istituto; di recare disturbo nelle scuole con discorsi ad alta voce o in altro modo; di ingerirsi, in qualsiasi modo, per conto degli interessati o di interposte persone negli affari dell'istituto o di darne notizia.

Art. 53
I custodi-inservienti vestono una divisa uniforme per ogni istituto, che viene gratuitamente fornita dall'Amministrazione.
Essi hanno l'obbligo di conservarla in buono stato, dovendo essa normalmente durare non meno di due anni, e nel caso di anticipato deperimento, attribuibile a negligenza, saranno puniti con misure disciplinari e saranno tenuti a rifondere all'Amministrazione il danno.

Art. 54
L'orario quotidiano di servizio effettivo è di nove ore durante l'anno scolastico, di sette ore durante il periodo delle vacanze estive.
Il servizio, nelle domeniche e nelle feste ufficiali, è limitato alle ore antimeridiane, secondo un turno stabilito dal direttore dell'istituto.
Negli altri giorni di vacanze, l'orario del servizio è stabilito dal segretario o dall'ispettore capo secondo le disposizioni interne di ciascun istituto.
Per i custodi-inservienti vi è in ciascun istituto un registro dove essi segnano giornalmente l'ora in cui entrano ed escono dall'istituto apponendovi la loro firma.

Art. 55
Uno dei custodi-inservienti di ciascun istituto è adibito all'ufficio di portinaio ed ha l'alloggio nell'istituto stesso.
Oltre alla custodia del locale, anche nelle ore in cui l'istituto non funziona, è dovere del portinaio:

a) non permettere l'entrata nell'istituto a persone estranee senza essersi informato di ciò che desiderano;
b) non permettere l'uscita di qualsiasi oggetto appartenente all'istituto senza un corrispondente ordine superiore;
c) rispondere alle chiamate telefoniche anche nelle ore e nei giorni in cui gli uffici sono chiusi.

Art. 56
Nel periodo delle vacanze estive possono essere concessi a ciascun custode-inserviente sino a venti giorni di congedo, sempre che non lo vietino le esigenze dell'istituto.
Per causa grave, debitamente comprovata, il congedo potrà essere prolungato sino ad un massimo di due mesi, ed essere concesso anche in altri periodi dell'anno, con disposizione del Ministero, che provvederà alla supplenza sulla proposta del direttore dell'istituto.

Art. 57
Per il personale di servizio sono inviate al Ministero entro il mese di agosto di ogni anno dai direttori degli istituti note informative, secondo i moduli stabiliti dal Ministero medesimo.

Art. 58
Sono estese, in quanto siano applicabili, al personale di servizio degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica le disposizioni del Testo Unico sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693 e del relativo regolamento generale 24 novembre 1908 n. 756, riguardanti le incompatibilità, il cumulo degli impieghi, l'obbligo di residenza, i trasferimenti l'aspettativa, la disponibilità, le dimissioni, la dispensa dal servizio e la riammissione in servizio.

Art. 59
Ai custodi-inservienti sottoposti a procedimento disciplinare viene data comunicazione per iscritto dei fatti che sono loro addebitati, con invito a presentare le proprie giustificazioni nel termine di dieci giorni.
Detto termine potrà essere abbreviato o protratto, in caso di giustificata necessità.
L'incolpato potrà chiedere di esporre personalmente le sue ragioni alla commissione disciplinare, di cui all'art. 61.

Art. 60
Le pene disciplinari per il personale di servizio, a seconda della gravità della mancanza commessa, sono le seguenti:

1) ammonizione verbale o scritta;
2) censura;
3) sospensione dallo stipendio fino a quindici giorni;
4) sospensione dal grado e dallo stipendio per un periodo superiore a quindici giorni;
5) destituzione.

Art. 61
L'ammonizione è inflitta dal direttore dell'istituto.
La censura è inflitta dal Ministro, sentito il parere del consiglio dell'istituto.
Le pene, di cui ai nn. 3, 4 e 5, sono inflitte dal Ministro, su deliberazione di una speciale commissione disciplinare composta del direttore generale per le antichità e le belle arti, presidente del direttore capo della divisione da cui dipende il personale degli istituti d'arte e di un direttore o professore degli istituti suddetti, scelto volta per volta dal Ministro.
Un funzionario della direzione generale per le antichità e le belle arti adempie le funzioni di segretario.

Art. 62
La commissione disciplinare di cui all'articolo precedente ha facoltà di procedere all'interrogatorio dell'incolpato, qualora lo ritenga opportuno ed ogni volta che l'interessato ne faccia espressa domanda al Ministero.

Art. 63
Nei casi di grave mancanza il Ministro può, per assicurare il mantenimento della disciplina e per il decoro dell'istituto, in attesa dei risultati del procedimento disciplinare, sospendere dal grado e dallo stipendio, per un periodo di tempo indeterminato, i custodi-inservienti, salvo a determinare i limiti della sospensione in seguito al parere della commissione disciplinare.
Il Ministro può anche, con disposizione telegrafica, trasferire l'inserviente colpevole di grave mancanza ad altro istituto.
L'inserviente che non ottemperi a quest'ordine nel tempo prescritto sarà dichiarato dimissionario.

Art. 64
Il Ministro sospenderà immediatamente dal grado e dallo stipendio i custodi-inservienti sottoposti a procedimento penale per quei reati che comportino mandato di cattura e per tutti i reati che ledano gravemente l'onore.

Capo V
Tasse scolastiche
Art. 65
Tutti coloro che chiedono di essere inscritti in uno qualunque dei corsi delle Accademie e degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica debbono pagare la tassa di inscrizione annuale fissata dalle tabb. D ed E della legge 6 luglio 1912, n. 734. Tale pagamento può essere eseguito in due rate, da versarsi all'ufficio del registro, la prima del mese di ottobre avanti l'inizio delle lezioni, la seconda non più tardi del 31 marzo.
All'atto dell'inscrizione l'alunno deve presentare al direttore dell'istituto la quietanza del pagamento della prima rata della tassa.
Coloro che entro il 31 marzo non abbiano pagato la seconda rata della tassa di inscrizione, sono inderogabilmente allontanati dall'istituto.
Agli effetti del pagamento delle tasse il corso inferiore degli Istituti di belle arti deve intendersi corrispondente al primo periodo del corso comune e il corso medio al secondo periodo del corso comune.

Art. 66
Tutti gli alunni che intendono di sostenere gli esami di licenza di qualsiasi grado da uno qualunque dei corsi degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica, debbono, per esservi ammessi unire alla domanda la quietanza comprovante il pagamento della tassa stabilita.
Coloro che non abbiano superato tutte le prove d'esame nelle sessioni a cui dà diritto il pagamento delle tasse suindicate, qualora vogliano essere nuovamente ammessi agli esami negli anni successivi, dovranno pagare per intero la tassa relativa.

Art. 67
Nessun alunno è ammesso agli esami di ammissione, revisione, riparazione e licenza se non è in piena regola col pagamento delle tasse scolastiche per l'anno in corso.
Non si accetta la tassa per l'ammissione agli esami di licenza se l'alunno non è in regola con la tassa annuale.

Art. 68
L'alunno il quale abbandona l'istituto senza avere soddisfatto il pagamento della seconda rata della tassa di inscrizione annuale non può essere ammesso né in quell'anno né nei successivi a frequentare le lezioni o a sostenere esami nello stesso od in altro istituto se prima non abbia integrato il pagamento delle tasse dovute per l'anno in cui abbandonò la scuola.

Art. 69
La tassa per l'inscrizione alle scuole libere del nudo negli Istituti di belle arti, fissata nella citata tab. D della legge 6 luglio 1912, n. 734, è pagata soltanto da coloro che non sono regolarmente inscritti come alunni nel terzo anno del corso medio e nei corsi liberi superiori degli istituti medesimi.

Art. 70
Possono essere di anno in anno dispensati dal pagamento delle tasse d'inscrizione e di licenza gli alunni degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica che appartenendo a famiglia di disagiata condizione economica, si siano distinti per valore e diligenza negli studi ed abbiano tenuta buona condotta.
Le domande di esenzione dalla tassa di inscrizione annuale, scritte su carta da bollo da lire 1 debbono essere presentate alla segreteria nella seconda quindicina del mese di settembre, le domande di esenzione dalla tassa di licenza entro il mese di maggio.

Art. 71
La condizione disagiata della famiglia viene valutata, tenuto conto delle condizioni locali, in base ad attestati del Sindaco del Comune ove la famiglia risiede, e nell'agenzia delle imposte, da cui il Comune dipende, nei quali dovranno rispettivamente essere indicati il numero e la professione dei componenti la famiglia e le imposte e tasse che la famiglia paga al Comune, alla provincia e allo Stato. Per le informazioni da richiedersi ai Comuni si adotterà il questionario posto in fine del presente regolamento (si omette).
Tali documenti allegati alle relative domande, debbono essere spediti dal segretario dell'istituto all'Intendenza di finanza della provincia. L'Intendenza, esaminati i documenti ed accertata con ogni mezzo la vera condizione economica di ciascuna famiglia in rapporto alle condizioni del luogo di residenza, restituirà, entro un mese dal ricevimento, le domande e i documenti al direttore dell'istituto concedendo o negando il nulla osta.

Art. 72
La dispensa dal pagamento delle tasse, di cui ai precedenti articoli, è concessa con deliberazione del consiglio dell'istituto, il quale preso atto del nulla osta dell'Intendenza di finanza, delibera sulla base dei risultati delle votazioni annuali e dello scrutinio finale degli esami, nonché delle relazioni dei professori e degli ispettori sulla condotta dell'alunno.

Art. 73
Possono essere dispensati dal pagamento della tassa di inscrizione annuale e di licenza dal corso inferiore a medio negli istituti di belle arti quegli alunni che, oltre ad avere serbato ottima condotta durante l'anno, abbiano riportato dalle prove d'esame e dallo scrutinio finale una media complessiva non inferiore ad 8 decimi nelle materie artistiche e non inferiore a 7 decimi nelle altre materie.
Potrà accordarsi la dispensa dalle tasse anche all'alunno che abbia riportato una media non inferiore a 9 decimi nelle materie artistiche e non meno di 6 decimi in ciascuna delle altre materie.

Art. 74
Per la dispensa dalla tassa di inscrizione al primo anno del corso inferiore negli Istituti di belle arti si richiede, oltre la prova della disagiata condizione economica, che l'alunno abbia ottenuto una media complessiva di punti 8 nella licenza dalla sesta classe della scuola elementare, ed abbia conseguito nell'esame preliminare di ammissione all'istituto, una media complessiva di punti 8 e non meno di 7 punti in ciascuna materia.
Per la dispensa dalla tassa d'inscrizione al primo anno dei corsi liberi superiori negli Istituti di belle arti il profitto negli studi sarà dimostrato dal risultato degli esami di cui all'art. 107. Per la dispensa dalla tassa d'inscrizione al secondo anno si terrà conto del giudizio sul complesso dei lavori compiuti da ciascun alunno durante il primo anno; per la dispensa dalla tassa di licenza varrà il giudizio complessivo sui lavori compiuti nel secondo anno e sulle prove dell'esame di licenza.

Art. 75
Negli Istituti di musica e d'arte drammatica possono essere esonerati dal pagamento della tassa d'inscrizione annuale gli alunni i quali, oltre a comprovare la loro disagiata condizione domestica e ad avere serbato ottima condotta abbiano riportato negli esami e nelle classificazioni bimestrali della materia principale una media complessiva non inferiore ad 8 decimi e una media non inferiore a 7 decimi nelle materie complementari.
Potrà accordarsi la dispensa dalle tasse anche all'alunno che abbia riportato una media non inferiore a 9 decimi nella materia principale e non meno di 6 decimi in ciascuna della materie complementari.
Sono dispensati di diritto dal pagamento delle tasse coloro che godono di una borsa di studio a carico del bilancio dell'istituto.

Art. 76
Possono essere dispensati dal pagamento della tassa di licenza normale e superiore negli istituti musicali e drammatici quegli alunni che, oltre ad avere comprovato la loro disagiata condizione economica o serbato ottima condotta, abbiano riportato nelle classificazioni bimestrali e negli esami le medie complessive indicate nell'articolo precedente.
Per gli alunni che giusta gli artt. 127 e 217 abbiano conseguito la dispensa dagli esami varranno, agli effetti dell'esonero dalle tasse, le medie delle classificazioni bimestrali.

Art. 77
Gli alunni candidati agli esami di licenza di qualsiasi grado debbono pagare la tassa fissata per detti esami non più tardi di otto giorni prima dell'inizio di essi e rilasciare la quietanza presso la segreteria; diversamente non potranno sostenere esame alcuno.
Gli alunni che abbiano presentato domanda per la dispensa dalle tasse di licenza sono egualmente tenuti a pagare la tassa e presentarne, nel termine prescritto, la quietanza alla segreteria, salvo il rimborso della tassa pagata non appena, in base ai risultati degli esami, sia riconosciuto loro il diritto alla chiesta dispensa.
Potrà il direttore, sentito il consiglio, proporre al Ministero di esonerare in via eccezionale dal deposito della tassa qualche alunno di poverissima condizione il cui valore, unito alla buona condotta faccia presumere il conseguimento della dispensa.
Il direttore trasmetterà al Ministero i documenti comprovanti l'assoluta povertà dell'alunno e il parere favorevole del consiglio.

Art. 78
Sono esclusi dalla dispensa dalla tassa d'inscrizione annuale gli alunni degli Istituti musicali ammessi al primo anno del corso fondamentale e quelli ammessi al primo anno di un corso principale che non abbiano ancora superato l'esame di revisione.
Nel caso che il direttore abbia, a termini dell'art. 216, anticipato l'esame di revisione facendolo sostenere all'alunno non oltre il mese di marzo, l'alunno potrà essere dispensato dal pagamento della seconda rata della tassa.
Gli alunni ammessi ad un corso principale sono dispensati dal pagamento della tassa d'inscrizione annuale al corso fondamentale (teoria della musica e solfeggio) pur seguitando a frequentare anche questo corso.

Art. 79
Hanno diritto alla restituzione delle tasse sia d'inscrizione che di licenza coloro che, avendole pagate, ne sono in seguito dispensati.
Hanno parimenti diritto alla restituzione della tassa d'inscrizione coloro che non hanno iniziato il corso annuale di studio o lo hanno frequentato non oltre i primi dieci giorni di lezione, e della tassa di licenza coloro che non si sono presentati al relativo esame.
Hanno anche diritto alla restituzione della tassa già pagata coloro che, avendo chiesta l'ammissione alla scuola libera del nudo, non si siano presentati all'esame, di cui agli artt. 153 e 154 del presente regolamento.
La domanda di restituzione deve essere scritta su carta bollata da lire 1 e per i minori di età dovrà essere fatta dal padre o da chi ne tiene legalmente le veci.
Qualora se ne verifichino le condizioni, la restituzione è disposta mediante dichiarazione scritta dal direttore dell'istituto sulla domanda, di cui al comma precedente, la quale viene trasmessa con la relativa quietanza all'Intendenza di finanza nella cui giurisdizione è posto l'ufficio del registro presso il quale fu fatto il versamento e con l'indicazione della persona autorizzata a ritirare la somma.

Art. 80
Chi, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento per ottenere l'esonero totale o parziale, non possa, per giustificati motivi, frequentare la classe ottenne il titolo di ammissione o di promozione, o sostenere l'esame di licenza, conserva il diritto di domandare l'esonero per l'anno scolastico successivo.

Art. 81
Ai direttori e agli insegnanti che fanno parte delle Commissioni per gli esami di licenza dal corso inferiore e dal corso medio, di licenza dai corsi liberi superiori degli Istituti di belle arti e di licenza di grado normale e di grado superiore negli Istituti musicali sono corrisposte propine di esame nella misura seguente: detratto a favore dell'erario un decimo della tassa per gli esami di licenza di grado inferiore e medio o normale, e due decimi per gli esami di licenza di grado superiore, il rimanente viene diviso in quote fra gli esaminatori appartenenti al ruolo dell'Istituto, proporzionalmente al numero dei giorni in cui hanno partecipato alle sedute di esame.
La ripartizione delle propine è fatta alla fine di ciascuna sessione di esami con deliberazione del Consiglio dell'Istituto da approvarsi dal Ministero.

Art. 82
A ciascun esaminatore spetta una sola propina per ciascun candidato alla licenza, anche se l'esaminatore faccia parte di più di una commissione o sottocommissione. Non è corrisposta alcuna propina per gli esami sostenuti a titolo di riparazione, per i quali non è richiesto il pagamento di una nuova tassa.

Art. 83
(Abrogato)

Capo VI
Anno scolastico e vacanze
Art. 84
L'anno scolastico comincia col 15 ottobre e termina col 15 luglio, compresi di periodi degli esami. Le lezioni incominciano di regola col giorno 3 novembre.
Oltre le domeniche, [i genetliaci del Re e della Regina] e gli altri giorni festivi stabiliti con il R.D. 4 agosto 1913, n. 1207, sono concessi negli Istituti di belle arti e di musica e d'arte drammatica complessivamente 25 giorni di vacanza da distribuirsi dai direttori degli istituti nel periodo delle feste natalizie, di Capodanno, di Carnevale e di Pasqua, e nelle altre occasioni dipendenti da ragioni locali.
Il calendario scolastico comprendente i giorni di lezione e quelli di vacanza viene stabilito annualmente dal direttore dell'istituto in conformità delle disposizioni del presente regolamento ed è inviato entro il mese di novembre al Ministero per la debita approvazione, dopo di che viene pubblicato.

PARTE II
ISTITUTI DI BELLE ARTICapo I
Governo dell'istitutoa) Presidente o direttore
Art. 85
Il presidente o direttore, quale capo e rappresentante dell'istituto, provvede al buon andamento didattico, amministrativo e disciplinare di esso, cura la piena ed esatta osservanza di tutte le norme vigenti per l'istituto stesso ed esercita tutte le funzioni affidategli dal presente regolamento.
In caso di breve assenza egli può delegare le sue funzioni ad un professore titolare membro del consiglio.


Art. 86
Al termine dell'anno scolastico il direttore dell'istituto compila una particolareggiata relazione sull'andamento didattico, amministrativo e disciplinare dell'istituto, che viene trasmessa al Ministero entro il mese di agosto insieme con le note informative di tutto il personale, compilate secondo i moduli forniti dal Ministero.

b) Collegio dei professori
Art. 87
Il collegio dei professori è composti di tutti gli insegnanti dell'istituto, titolari, aggiunti e incaricati di ruolo, compresi i maestri dei corsi liberi superiori e, sotto la presidenza del direttore dell'istituto o del professore titolare all'uopo delegato, delibera sulle questioni riguardanti l'ordinario andamento e i bisogni delle scuole.
Il collegio si riunisce ordinariamente una volta al principio e una volta alla fine dell'anno scolastico e straordinariamente tutte le volte che il direttore dell'istituto stimi opportuno di convocarlo o ne riceva domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei professori.
Uno dei segretari a ciò designato dal direttore, funge da segretario del collegio e compila i verbali delle adunanze.

c) Consiglio dell'Accademia o dell'Istituto
Art. 88
Il consiglio dell'Accademia o dell'Istituto, presieduto dal direttore dell'istituto medesimo o in sua assenza dal professore titolare all'uopo delegato, è composto dei professori emeriti, dei professori titolari di ruolo, dei maestri dei corsi liberi superiori e di quattro consiglieri nominati dal Ministro per la P.I. fra gli artisti residenti nella città ove ha sede l'istituto, su designazione di due artisti per ciascun'arte, fatta dal corpo dei professori emeriti e titolari di ruolo dell'istituto medesimo.
I consiglieri non insegnanti durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

Art. 89
Per gli istituti aventi sede nelle città minori, il Ministero può disporre che la composizione del consiglio sia limitata nel numero e nel modo di elezione degli artisti liberi. In tal caso gli statuti o i regolamenti di detti istituti conterranno le disposizioni per tale composizione, per la durata in carica e per la rinnovazione dei membri estranei al corpo insegnante.

Art. 90
Il consiglio dell'istituto discute e delibera i bilanci preventivi e consuntivi della spesa, le proposte di nomina degli incaricati temporanei e dei supplenti, le proposte di trasferimento degli insegnanti e si occupa di tutte le questioni d'ordine generale, didattico e disciplinare sottopostegli dal direttore dell'istituto.
Le deliberazioni concernenti i trasferimenti degli insegnanti e tutte quelle che si riferiscono alle persone degli insegnanti e degli altri funzionari dell'istituto, debbono esser prese con votazione a scrutinio segreto, pena la nullità.

Art. 91
Il consiglio si raduna ordinariamente tre volte l'anno, nei mesi di gennaio, giugno e ottobre. Può radunarsi straordinariamente su invito del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, che ne facciano domanda scritta e motivata.
Le riunioni del consiglio saranno valide quando vi assista almeno la metà più uno dei consiglieri.
Il consiglio è assistito dal capo della segreteria, il quale ha voto consultivo nelle questioni amministrative e regolamentari.
Il verbale di ogni seduta viene letto e firmato dal presidente e dal segretario, nella seduta immediatamente susseguente, prima dello svolgimento dell'ordine del giorno.

Art. 92
I consiglieri insegnanti nell'istituto hanno l'obbligo di intervenire alle sedute del consiglio.
I consiglieri non insegnanti, che non intervengano a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti ed immediatamente sostituiti.
Ai consiglieri non insegnanti è assegnata un'indennità di lire 10 per ciascun giorno di adunanza del consiglio a cui intervengano.

Capo II
Insegnamento
Art. 93
L'insegnamento comune per tutte le arti si divide in due periodi:

1) corso inferiore (primo periodo del corso comune);
2) corso medio (secondo periodo del corso comune).

Così il corso inferiore come il medio hanno la durata di tre anni.
Tuttavia i giovani distinti per ingegno e per capacità artistica possono, per deliberazione del consiglio dell'istituto, essere ammessi, alla fine del secondo anno del corso inferiore, a sostenere gli esami di licenza dal corso stesso.

Art. 94
I corsi liberi superiori per l'insegnamento superiore specializzato delle varie arti già funzionanti nell'istituto di belle arti di Roma possono essere estesi anche nelle Accademie e negli Istituti di belle arti di Torino, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Napoli e Palermo, sempre che gli Enti locali s'impegnino a concorrere per due terzi nella spesa d'impianto e mantenimento delle scuole stesse.

Art. 95
Le materie d'insegnamento del corso inferiore sono: il disegno geometrico e di proiezione, la prospettiva e la teoria delle ombre, l'ornato disegnato e dipinto, la figura disegnata, gli elementi di architettura, gli elementi di plastica, di ornato e di figura, l'anatomia (osteologica e morfologica), la storia dell'arte e le materie di cultura generale.

Art. 96
Le materie d'insegnamento del corso medio sono: l'architettura, la figura disegnata e monocroma, la figura dipinta, la figura modellata, l'ornato disegnato e dipinto, l'ornato modellato, la scenografia, l'anatomia (miologia e fisiologia), la storia dell'arte e le materie di cultura generale.

Art. 97
Durante il corso medio è data facoltà agli alunni di dedicarsi anche all'esercizio nelle tecniche dell'arte che intendono eleggere.

Art. 98
I direttori degli istituti, su deliberazione del consiglio dell'istituto, possono proporre al Ministero che, ad integrare l'insegnamento indicato negli articoli precedenti, siano istituiti insegnamenti speciali di materie facoltative.
Detti insegnamenti debbono essere riconfermati anno per anno.

Art. 99
Entro il mese di settembre i professori titolari di ciascuna materia debbono compilare o confermare, per sottoporli all'approvazione del consiglio dell'istituto, i programmi di insegnamento per la propria scuola, sia per le classi da essi tenute, come per quelle affidate agli aggiunti e agli incaricati della stessa materia.

Art. 100
Ogni tre anni almeno dovrà farsi nelle Accademie e negli Istituti di belle arti un'esposizione dei saggi migliori degli alunni.

Capo III
Classi aggiunte
Art. 101
Il numero massimo normale degli alunni in ciascuna classe delle materie artistiche per ciascun anno del corso inferiore è di trenta.
Nelle classi delle materie stesse per ciascun anno del corso medio il numero massimo normale è di quindici.
Nelle classi delle materie di cultura generale e di storia dell'arte il numero massimo normale è di trenta.
Quando i limiti fissati dai commi precedenti siano superati, si fa luogo allo sdoppiamento di ciascuna classe. In ogni caso le classi aggiunte non possono superare il numero di due per ciascuna materia.

Art. 102
Le classi aggiunte sono mantenute sino a che il limite massimo di frequenza resti superato, e ciò anche per gli anni scolastici seguenti a quello in cui le classi aggiunte furono istituite.
In quest'ultimo caso lo sdoppiamento della classe e l'incarico dell'insegnamento nella classe aggiunta decorrono dal primo giorno dell'anno scolastico.

Art. 103
Le proposte per le istituzioni delle classi aggiunte debbono essere inviate al Ministero dal direttore dell'istituto nella seconda quindicina del mese di novembre di ogni anno.

Art. 104
La classe aggiunta può essere affidata all'insegnante della classe normale, sempre che vi sia compatibilità di orario, in relazione così all'orario generale stabilito al principio dell'anno scolastico, come al numero massimo di ore settimanali di lezione che l'insegnante è tenuto ad impartire.
Quando la classe aggiunta venga affidata ad un insegnante di ruolo dell'istituto è corrisposto a detto insegnante un assegno mensile non superiore alla decima parte del terzo dello stipendio dell'insegnante della classe normale.
Agli incaricati straordinari invece è corrisposto un assegno mensile non superiore alla decima parte dei due terzi dello stipendio dell'insegnante della classe normale.

Art. 105
Le nomine degli incaricati delle classi aggiunte sono fatte per decreto ministeriale; esse sono sempre temporanee e non possono essere mantenute oltre il 31 luglio di ciascun anno.

Capo IV
Corsi liberi superiori
Art. 106
Possono essere istituiti dal Ministero nelle Accademie e negli Istituti di belle arti di cui all'art. 94 corsi liberi superiori di pittura, scultura e decorazione, nei quali lo studio si svolgerà liberamente secondo il programma proprio di ciascun docente.
Ciascun corso ha la durata di due anni e vi possono essere ammessi tutti coloro che abbiano ottenuta la licenza del corso medio in un istituto di belle arti e tutti quegli artisti che superino l'esame di cui all'articolo seguente.

Art. 107
Coloro che intendano essere ammessi ad uno dei corsi liberi superiori, siano artisti liberi o licenziati dal corso medio di un istituto di belle arti, debbono fare domanda al direttore dell'istituto su carta bollata da lire 1 non più tardi del 15 novembre di ogni anno, corredandola dei documenti indicati nell'art. 120.
Sono ammessi nei corsi liberi superiori soltanto coloro che hanno superato gli esami seguenti:

1) Per la pittura:

a) saggio di disegno: nudo disegnato dal vero a tutto effetto e relativo particolare anatomico;
b) saggio d'invenzione: figura ornamentale disegnata a memoria e particolare anatomico di detta figura a memoria;
c) tema architettonico in prospettiva;
d) bozzetto in scultura di animali e figura;
e) saggio di pittura: nudo dipinto dal vero;
f) saggio di una impressione di paesaggio dal vero.

I giovani provenienti dal corso medio sono dispensati dalle prove a) e d).

2) Per la scultura:

a) saggio di disegno: nudo disegnato dal vero a contorno o mezza macchia e particolare anatomico del nudo medesimo;
b) tema architettonico: schizzo prospettico e particolare geometrico a contorno;
c) composizione ornamentale policroma;
d) composizione di figura e d'ornamento (bassorilievo);
e) saggio di scultura: nudo in bassorilievo.

I giovani provenienti dal corso medio sono dispensati dalle prove a) e c).

3) Per la decorazione:

a) tema architettonico in prospettiva;
b) composizione figurativa policroma ed ornamentale a memoria;
c) tema di composizione ornamentale di un dato stile;
d) saggio di plastica.

I giovani provenienti dal corso medio sono dispensati dalla prova c).

Art. 108
La commissione giudicatrice degli esami, di cui all'articolo precedente, è composta dei professori titolari di architettura, di plastica della figura, di disegno, di figura e di ornato e decorazione dell'istituto, di due artisti liberi designati dal direttore dell'istituto o dal corpo accademico, laddove esista, e dei maestri dei corsi liberi superiori.
La commissione elegge nel suo seno il presidente; funge da segretario il segretario dell'istituto.

Art. 109
I maestri dei corsi liberi superiori sono nominati con decreto ministeriale per non oltre un quinquennio, su designazione fattane dal consiglio dell'istituto con il concorso degli studenti inscritti nei rispettivi corsi liberi superiori quando il numero degli studenti stessi non sia inferiore a sei.
Per tale designazione il direttore dell'istituto invita in un giorno determinato gli studenti, già inscritti nel corso in cui è vacante la cattedra, a una votazione a scheda segreta.
Il consiglio dell'istituto, convocato nel medesimo giorno alla medesima ora, procede anch'esso per votazione segreta alla designazione del maestro da nominarsi.
Lo scrutinio dei voti è fatto pubblicamente dal direttore dell'istituto, coadiuvato dal segretario, con l'intervento di due scrutatori nominati l'uno dal consiglio e l'altro dagli studenti.
L'artista che abbia raccolto i due terzi almeno dei suffragi dei votanti, viene designato al Ministro per la nomina.

Art. 110
Qualora il numero degli studenti inscritti non raggiunga il minimo stabilito dall'articolo precedente, o nessun artista abbia raccolto i due terzi dei suffragi richiesti dall'ultimo comma, la nomina dei maestri sarà fatta dal Ministro, sentita la terza sezione del consiglio superiore di belle arti. In egual modo sarà provveduto nel caso in cui il Ministro non creda, per gravi ragioni, di accogliere la designazione fatta dagli studenti.

Art. 111
I maestri sono compensati mediante una retribuzione annua, non inferiore alla somma di lire 3.000, pagabile in dieci rate mensili a decorrere dal primo ottobre.
Essi, allo scadere dell'incarico, possono essere rieletti per un altro quinquennio nelle forme indicate dall'articolo precedente.

Art. 112
Nei corsi liberi superiori possono essere ammessi ad insegnare senza rimunerazione anche dei liberi docenti, da nominarsi dal Ministero, limitatamente alle materie complementari od affini alla principale e compatibilmente con la disponibilità dei locali e del personale di servizio.
L'ammissione dei liberi docenti è fatta in base al giudizio di una speciale commissione presieduta dal direttore dell'istituto e composta di due membri designati dal consiglio dell'istituto e di due nominati dal Ministero.
I liberi docenti possono essere annualmente riconfermati dal Ministro, su proposta del capo dell'istituto.

Art. 113
Al termine del biennio di studio gli alunni regolarmente inscritti debbono sottoporsi ad un esame per il conseguimento della licenza.
Tale esame è giudicato da una commissione composta dei maestri del corso libero superiore, dei professori di plastica della figura, di disegno di figura e di ornato e decorazione, di due artisti estranei eletti dai corpi accademici o dai collegi dei professori, e dei consiglieri dell'istituto, di nomina ministeriale, laddove esistono, o in mancanza, di altrettanti artisti estranei designati dal Ministero.
La commissione giudica collegialmente del valore di ciascun candidato, ma può suddividersi in sottocommissioni di cinque membri per l'esame di ciascuna materia.
Ogni commissario dispone di dieci punti ed è dichiarato licenziato quel candidato che abbia conseguita la media complessiva di otto decimi dei punti.
Per i pieni voti legali ed assoluti e per la lode sono applicabili le disposizioni del quinto e sesto comma dell'art. 134 del presente regolamento.

Capo V
Insegnanti
Art. 114
Tutti gli insegnanti hanno l'obbligo di impartire l'insegnamento secondo l'orario debitamente approvato, di partecipare alle sedute del collegio dei professori, alle commissioni d'esame e alle commissioni speciali, nelle quali sono chiamati dal direttore dell'istituto, di vigilare a turno alle scuole libere del nudo.

Art. 115
Nelle materie per le quali esistono in ruolo un professore titolare ed altri insegnanti, il titolare ha la responsabilità dell'andamento didattico di tutte le classi della sua scuola e tutti gli altri insegnanti a lui aggregati per aiuto, debbono confermarsi ai programmi fissati e alle norme da lui emanate per il buon funzionamento della scuola.

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