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Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(in SO alla GU 18 maggio 1992, n. 114)
Nuovo Codice della Strada
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Principi generali
1. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e de gli animali sulle strade
è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati
in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e
comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano
al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una
razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del
risparmio energetico.
2. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini
periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della
circolazione stradale.
3. Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i dati
più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di
massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio
pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.
Art. 2. Definizione e classificazione delle strade
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si
definisce strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei
pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche
minime :
A. AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie
di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di
emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso
e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza
all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di
talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da siti segnali
di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio
ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione.
B. STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie
di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso,
con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli
appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti
devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con
accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C. STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno
una corsia per senso di marcia e banchine.
D. STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed
una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a
destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;
per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla
carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno
due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono
previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla
carreggiata.
F. STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata
ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
4. E' denominata strada di servizio la strada affiancata ad una strada
principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di
scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il
raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada
principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non
ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso
e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate
ai sensi del comma 2, si distinguono in strade statali, regionali,
provinciali, comunali, secondo le indicazioni che seguono. Enti
proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la
regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente
al traffico militare e denominate strade militari, ente proprietario è
considerato il comando della regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B e C, si
distinguono in:
A - Statali, quando:
a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli
Stati limitrofi;
c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di
provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed
importanti collegamenti tra strade statali;
d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli
aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e
climatica;
e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse
per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
B. Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa
regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i
capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia
particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C. Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi
dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni
tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i
capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni
di carattere industriale, commercia le, agricolo, turistico e climatico.
D. Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue
frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la
stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o
porto marittimo, lacuale o fluviale, interporti o nodi di scambio
intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi
interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice le
strade vicinali sono assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre
comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati,
eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali
che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a
diecimila abitanti.
8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'art. 13,
comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del
comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione
dell'Azienda nazionale autonoma per le strade sta tali, le regioni
interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le
regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono,
sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai
sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte
nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di
collega mento previste sono declassificate dal Ministero dei lavori
pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i
pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale
declassificazione sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli
effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349,
in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di
valutazione d'impatto ambientale.
Art. 3. Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico
hanno i seguenti significati:
1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella quale si
intersecano due o più correnti di traffico.
2) AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo
quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i
veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie,
nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da
poter essere assimilati ai velocipedi.
3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente
segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno
all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della
carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali:
marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta,
ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr. RAMO DI INTERSEZIONE.
6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le
correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei
veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è
pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di
accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici
si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade,
piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali
sulla strada.
9) CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei
veicoli e degli animali sulla strada.
10) CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta
dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto
approvato. in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del
fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della
scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della
scarpata se la strada è in trincea.
11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare), o
pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso
senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata
traiettoria.
12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a
permette re il transito di una sola fila di veicoli.
13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire ed
agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire
l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare
rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata
alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed,
eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la
circolazione degli stessi.
16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata,
normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione
esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si accingono
ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento,
sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che
presentano basse velocità o altro.
19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche
o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente
all'andamento della strada.
20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei,
aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata
visibilità.
21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggia
ed il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere
utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine
stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei
proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni,
depositi e simili.
23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla
carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua
e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di
manovra.
24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla carreggiata,
destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al
marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sorpassi
sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari
fra rami di strade poste a diversi livelli.
26) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a più strade,
organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di
traffico dall'una all'altra di esse.
27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente
delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di
traffico.
28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr ISOLA DI CANALIZZAZIONE.
29) ISOLA SALVAGENTE: cfr SALVAGENTE.
30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO.
31) ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti parte
degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
32) LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata
o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata
desti nata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
35) PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata
e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea
ferroviaria o tramviaria in sede propria.
36) PASSAGGIO PEDONALE (cfr anche MARCIAPIEDE): parte della strada
separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una
apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei
pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza
di esso.
37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo staziona
mento di uno o più veicoli.
38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata,
adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente de
limitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
40) RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due livellette contigue di
diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie
stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
41) RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due livellette contigue di
diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie
stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.
42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione.
43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di
un'intersezione.
44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le
scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul
terreno preesistente alla strada.
45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata
e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in
corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti
collettivi.
46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali.
Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
47) SEDE TRAMVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente
delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli
assimilabili.
48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale
formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada
destinata alla separazione di correnti veicolari.
50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
52) STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai
centri abitati ad uso pubblico.
53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti
veicolari non si intersecano tra loro.
54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione
veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di
utenti e di veicoli.
55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte
della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di
via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate
da strisce longitudinali continue.
56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente
segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli
possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea
lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento
nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza
doversi arrestare.
58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di
circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo
le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di
traffico di specifico rilievo tecnico.
Art. 4. Delimitazione del centro abitato
1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale,
il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla
delimitazione del centro abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito
dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni
consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono
evidenziati i confini sulle strade di accesso.
(per i criteri di individuazione del centro abitato, si veda la
Circolare del Ministero LL.PP. n. 6709 del 1997)
Art. 5. Regolamentazione della circolazione in generale.
1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti
proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme
concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui
all'art. 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori
pubblici può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi
provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel
termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni caso
di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie,
con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono
emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma
degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico
mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando
militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al
Ministro della difesa (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
3, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla
sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per
esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del
Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione
di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di
esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri
giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli
adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le
condizioni e le eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per
il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando
occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati
dal comandante della regione militare territoriale.
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui
all'articolo 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di
incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti
alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o
permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate
categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o
alle caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli,
anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il
parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o
degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per
esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto
con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed
eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade statali e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio
periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione militare
territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente
proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa
comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi
provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva
comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle
aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade
interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore
della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al
comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo
di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito
degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o
società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della
circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti
e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di
cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze
gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi,
subordinati a speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità
competente non disponga diversamente in particolari intersezioni in
relazione alla classifica di cui all'articolo 2, comma 2. Sulle altre
strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti
proprietari sulla base della classificazione di cui all'articolo 2,
comma 2.
In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei
lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti
segnali, da installare a cura e spese dell'ente proprietario della
strada che ha la precedenza.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando l'intensità o
la sicurezza del articolo traffico lo richiedano, può, con ordinanza,
prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi
sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti
allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza
ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti
di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi
suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora
l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro
dei lavori pubblici.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della
circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire
969.600. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo
adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento
di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000. In questa ultima ipotesi
dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi,
nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo
stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire
145.440.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti
nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800. Nei casi di sosta
vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire
60.600 a lire 242.400; qualora la violazione si prolunghi oltre le
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per
ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima
al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine
del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui
è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione,
provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui
effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di
contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del
relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra
impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente è da due a sei mesi.
Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4 (1);
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli
per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di
tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente
alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per
le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i
problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e
ambientali (1) (2);
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade,
ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla
classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza
del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di
immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi
di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con
limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale,
ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al
parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento
di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata
della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei
lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il
carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio
delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi
pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20,
salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati,
i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza
del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera
a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I
provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed
f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere
dell'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza
pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere
militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere
accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali
condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la
sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali
condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a
quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria,
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con
limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di
omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
per i problemi delle aree urbane.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della
carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino
lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti
proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione
e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al
loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per
migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con
custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1,
lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate
vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio
rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di
durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a
norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché
per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza
urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle
quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le
aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti
del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute,
sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul
territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato
con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della
deliberazione della giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza
urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
cui al secondo periodo del comma 8.
I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a
motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento
di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in
vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che
possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del
pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi
segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di
particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed
esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno
facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo
gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco
previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla
giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto
della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 127.020 a lire 508.070.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti
nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 63.510 a lire 254.030.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre
le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata
per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la
violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da lire 38.100 a lire
152.420 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale
si protrae la violazione (3). (1) Vedi d.m. 23 ottobre 1998.
(2) Ora per i beni e le attività culturali.
(3) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
5, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura sopra indicata.
Art. 8. Circolazione nelle piccole isole.
1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o
di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le
difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano
particolarmente intensi, il Ministro dei lavori pubblici, sentite le
regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che,
nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a
persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire
e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere
stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di
veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal
presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 635.090 a lire 2.540.350 (1). (1) Articolo così
modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 6, d.lg. 10
settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata
aggiornata nella misura sopra indicata.
Art. 9. Competizioni sportive su strada
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive
con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione.
L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune in cui devono avere
luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli
a trazione animale. Essa è rilasciata dal prefetto per le gare con
veicoli a motore, sentite le federazioni nazionali sportive competenti,
nonché per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o
con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Nelle
autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono
subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai
promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle
di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per quelle di
competenza del prefetto e possono essere concesse previo nulla osta
dell'ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori delle
competizioni motoristiche devono richiedere il nulla osta per la loro
effettuazione al Ministero dei lavori pubblici, allegando il preventivo
parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto
il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al
servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i
promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre
dell'anno precedente.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal
programma di cui al comma 3 deve essere richiesta alla prefettura,
almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è
subordinata al rispetto delle norme tecnico sportive e di sicurezza
vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle
attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario
della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno,
dei lavori pubblici, dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli
organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere
omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di
regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50
km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h
sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo
stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite
velocità superiori ai detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una
competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere
l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero dei
lavori pubblici il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni
prima della competizione. Il prefetto può concedere l'autorizzazione a
spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli
organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone
comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.
6. L'autorizzazione della prefettura è altresì subordinata alla stipula,
da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la
responsabilità civile di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre
1969, n. 990 , e successive modificazioni e integrazioni.
L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità
dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati
alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono
previsti dalla normativa vigente.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente
al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del
programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione
precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e
l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
8. Chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a
lire 969.600, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica
o con animali, ovvero di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000,
se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso
l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il
presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione
sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a
lire 484.800, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica
o con animali, ovvero di una somma da lire 242.400 a lire 969.600, se si
tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.
Art. 10. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
1. È eccezionale il veicolo che superi, per specifiche esigenze
funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro
dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti
dall'articolo 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti
nell'articolo 62; insieme con le cose indivisibili possono essere
trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti
dell'articolo 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa
stabiliti dall'articolo 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli
articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi
prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per
l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito
con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con
gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non
superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale
complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli;
qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel
rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi
della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile
del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli,
nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a
disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi
ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali
ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta
massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se
autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a
quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108
tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di
massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un
unico pezzo indivisibile.
(lettera così sostituita dall'articolo 28, commma 1, lettera a), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione
delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di
carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa
dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario
pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i
medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o
più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per
la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo
"A" è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle
società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in
analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati
mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì
applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentate di
due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.
(comma così così sostituito dall'articolo 28, commma 1, lettera b),
della legge 7 dicembre 1999, n. 472)
3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello
effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del
veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno
di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma
limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del
veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati purché il
carico non sporga anteriormente al semirimorchio, caratterizzati in modo
permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte
di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che
eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di
blocco d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente
contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate
le dimensioni e le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e
dall'articolo 62;
f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando
eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporto di
animali vivi;
g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine
operatrici e di macchine agricole.
(le lettere g-bis e g-ter sono state aggiunte dall'articolo 28, commma
1, lettera c), della legge 7 dicembre 1999, n. 472)
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme,
quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i
limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la
funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende
che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale
ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale;
l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e
nella disponibilità delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica
autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o
concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle
regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2,
lettera b). Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando ancorché per effetto del carico
non eccedano in altezza di 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre
il 12 per cento, con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza
può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore per i
veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli
autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che
nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada
aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;
b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter) quando
non eccedano l'altezza di oltre 4,30 m con il carico e le altre
dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo
62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso
siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;
b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del
carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di
oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione
che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e
che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi
esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche
indicate nell'articolo 167, comma 4.
(comma così modificato dall'articolo 28, commma 1, lettera d), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
7. I veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), classificati
mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo
62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione
che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i
limiti dimensionali dell'articolo 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui
all'articolo 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando
quanto stabilito dal comma 4 dello stesso articolo 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il
percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per
asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui
all'articolo 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e
c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista
per tutti gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché
l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
- due assi: 20 t;
- tre assi: 33 t;
- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
- quattro assi: 44 t;
- cinque o più assi: 56 t;
- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54
t.
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o
per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima
tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono
essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della
polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal
regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale,
questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo
consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della
scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei
manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa indicate le
prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto
eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo
di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di
tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione,
deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto
all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma
17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese
relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla
organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione
del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti
dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali
eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.
(comma così modificato dall'articolo 28, commma 1, lettera e), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli
eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno
dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il
rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal
regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto
alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non
eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o
62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle
caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia
limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina
officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il
cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato,
sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non
ecceda le dimensioni stabilite dall'articolo 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e
giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse
stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al
comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione
ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo
allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'articolo 61
dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo.
L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno
avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad
effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è
comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio
indicate nella carta di circolazione prevista dall'articolo 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto
eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle
autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese
le eventuali tollerante, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di
trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della
scorta tecnica o della scorta della polizia della strada.
18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando
anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione
relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte
non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra
percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta
della Polizia stradale o tecnica, nonchè superando anche uno solo dei
limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione
medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7,
ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.165.000 a lire 4.700.000.
(comma così sostituito dall'articolo 28, commma 1, lettera f), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di
eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare
le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 235.000 a lire
940.000. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti
eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un
veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese
fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto,
ancorchè maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore
degli elementi del carico autorizzato.
(comma così sostituito dall'articolo 28, commma 1, lettera g), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con se
l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Il viaggio potrà proseguire
solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di
corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da
quelle previste nell'articolo 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia
espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo
62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
606.000 a lire 2.424.000, e alla sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La
carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la
violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di
sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque
anni, disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica
di mezzo d'opera.
(comma così modificato dall'articolo 28, commma 1, lettera h), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di
massa stabiliti nell'articolo 62 sulle strade e sulle autostrade non
percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire
2.424.000.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21
e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente,
quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad
esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V
che restano a carico del solo conducente del veicolo.
(comma così sostituito dall'articolo 28, commma 1, lettera i), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e
22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a
trenta giorni, nonchè la sospensione della carta di circolazione del
veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II,
del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista
nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero
dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto
eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa
complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento
ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma
18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma
previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati
nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede
all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano
superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento
delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta.
(comma così sostituito dall'articolo 28, commma 1, lettera l), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a
che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato
alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo
deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso,
al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la
responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico
del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di
contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono
osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi.
(comma così sostituito dall'articolo 28, commma 1, lettera m), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può
proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare
il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni
omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di
circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia
condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è
fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la
sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del
conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorchè il
carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata
adempiuta la prescrizione omessa.
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non
rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Ove in un periodo di
due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una
delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo
I del titolo VI.
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data
facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da
parte degli enti di cui al comma 6.
(i commi 25-bis, 25-ter e 25-quater sono stati introdotti dall'articolo
28, commma 1, lettera n), della legge 7 dicembre 1999, n. 472)
26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine
agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.
Art. 11. Servizi di polizia stradale
1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il
traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni
di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre,
collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno,
salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati.
Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi
di polizia stradale da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui
all'articolo 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità
dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla
copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi
ultimi.
Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente
codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di
Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del
territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di
polizia stradale.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere
a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria indicati nell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade
possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di
qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del
Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al
Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle
regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni
commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la
qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni
commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro
sorveglianza;
d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e
tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza,
nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni
commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal
Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'articolo 6,
comma 7;
f) dai militari del corpo delle Capitanerie di Porto, dipendenti dal
Ministero della Marina Mercantile, nell'ambito delle aree di cui
all'articolo 6, comma 7.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia
delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e
militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con
specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in
uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare
uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel
regolamento.
TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
CAPO I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
Art. 13 Norme per la costruzione e la gestione delle strade
1. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei
lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un
anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della
classificazione di cui
all'articolo 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il
controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad
eccezione di quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono essere
improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della
strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la
salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al
rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o
storico. Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico
ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di
indirizzo del Ministero dell'ambiente, che viene richiesto di specifico
concerto nei casi previsti dalla legge.
2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per le
strade esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali,
paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono
l'adeguamento, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano
comunque evitati inquinamenti.
3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla entrata in
vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al
comma 1, le norme per la classificazione funzionale delle strade
esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle
lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per
l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in
conformità al programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati
problemi di sicurezza.
(introdotto dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 366 del 1998)
5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete
entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi
enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro
competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e
tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro
pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il
Ministro dei lavori pubblici emana sentiti il Consiglio superiore dei
lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto
dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti
connessi alle esigenze della circolazione stradale.
7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare
rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità
temporale riferita all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti
dall'Italia in sede internazionale.
8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo,
l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di
cui all'articolo 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati
dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli
annualmente, nonché comunicarli agli organismi internazionali. Detta
struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive, norme
e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.
Art. 14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la
sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro
pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative
pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al
presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di Polizia delle violazioni alle
disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso
attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e
nelle concessioni.
2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di
manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi
ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi
pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.
(introdotto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 366 del 1998)
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente
proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati
dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'articolo 2, comma 7, i poteri
dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal
comune.
Art. 15. Atti vietati
1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti
che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la
piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la
circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale
ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle
relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni
sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con
l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie,
insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei
veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette
materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di
qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 , lettere a), b) e
g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e),
f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trentaduemila a lire centoventottomila.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità
nelle intersezioni fuori dei centri abitati
1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà
stradali fuori dei centri abitati è vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni
laterali alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade,
edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni
ovvero recinzioni. Il regolamento, in relazione alla tipologia dei
divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2,
nonché alle strade vicinali, determina le di stanze dal confine stradale
entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una
particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le
zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti
urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli
892 e 893 del codice civile.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere l'area
di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli
allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata
a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari
al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato
costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di
rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative
alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si
intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del
Capo I, Sezione II del Titolo VI.
Art. 17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati
1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare,
fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a
qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di
deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione
all'ampiezza della curvatura.
2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite
per le strade in rettilineo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilioni
centosessantamila.
4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.
Art. 18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati
1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed
ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal
confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle
indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità
determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti
le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di
intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze
stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato
costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è
vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione
all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio
dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le
fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle
relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si
intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in
conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque
ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il
campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.
Art. 19. Distanze di sicurezza dalle strade
1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a
segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi
infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di
stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica
o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle relative
disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere
tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milioneottantamilalire quattromilionitrecentoventimila.
3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.
Art. 20. Occupazione della sede stradale
1. Sulle strade statali di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di
occupazione della ¡sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con
veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F)
l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che
venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero,
nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non
determini intralcio alla circolazione.
(comma così modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera a), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a
carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle
fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui
agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da
parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita
fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza
ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione
dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque
ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di
cui all'articolo 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale,
ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della
strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia
garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle
persone con limitata o impedita capacità motoria.
(comma così modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera b), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo
ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
242.400 a lire 969.600.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 21. Opere, depositi e cantieri stradali
1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente
autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e
aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro
pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di
visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla
circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli
accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione
e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve
provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale
addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi
per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità
della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai
lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del
traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri
stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del
regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
un milioneottantamila a lire quattromilionitrecentoventimila.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere
realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese.
Art. 22. Accessi e diramazioni
1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della
strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni
dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, ne nuovi innesti di strade
soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di
autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle
prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale,
previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti
e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione
dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare
l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere,
ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei
medesimi, ne le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione
degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti
di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel
rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a
seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei
casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi
esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni
qual volta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale
interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di
sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della
strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione
subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti
attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se
le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di
consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere
stesse.
10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per
ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del
traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche
tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle
diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno
dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio
dell'autorizzazione. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le
rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le
corsie di accelerazione e di decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma
o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure
mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentosedicimila a lire otto centosessantaquattromila. La violazione
importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del
ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a
proprie spese. La sanzione accessoria non si applica se le opere
effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione
successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
Art. 23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli
1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne,
cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni
orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli
transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e
ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale,
ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la
visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti
della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la
sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono
costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle
persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi
pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose
che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle
Intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione
diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose
sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie
rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento,
purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione
dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a
vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di
luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e
altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le
strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da
parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti
norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo
il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è
statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una
strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso,
l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi
ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle
disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene
autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente
proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le
caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le
Fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di
carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade
di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico,
i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle
distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi
pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della
circolazione stradale.
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli
itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane
principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la
pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata
dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono
consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché
autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite
le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne
pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purchè autorizzate dall'ente
proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite
con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
(comma così modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto
qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto
con le norme di comportamento previste dal presente codice. La
pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e
nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni
di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a
particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità
attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il
regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari
delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del
presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché
disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle
disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni
previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza,
assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il
raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente
accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni
di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente
proprietario della strada.
(comma così sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera b), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o
altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto
con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada
diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del
suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a
loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione
dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad
effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia
ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via
tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
13-ter. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di
esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi
1o giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431 (i riferimenti ora sono al decreto legislativo n. 490 del
1999 - n.d.r.), e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di
inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli
altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le
regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed
ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri
mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi
dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico
ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma
13-bis.
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne
di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo
demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle
strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce
di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in
contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente
proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle
spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di
pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di
legge.
(i commi 13-bis, 13-ter e 13-quater sono stati introdotti dall'articolo
30, comma 1, lettera c), della legge 7 dicembre 1999, n. 472)
art. 24. Pertinenze delle strade
1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo
permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle
del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze
di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte
integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi
manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di
parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o
comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo
permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le
pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel
regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non
intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e
da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti
diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente
proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal
regolamento.
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo
ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità
pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato
nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale
provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire unmilioneottantamila a lire
quattromilionitrecentoventimila.
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui
sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinque centoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila.
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa
accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate
abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di
cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle
prescrizioni violate, secondo le norme del capo 1, sezione II, del
titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma
indicata nel comma 7.
Art. 25. Attraversamenti ed uso della sede stradale
1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente
proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative
pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di
telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e
sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di
combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono
comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra
devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro
uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli
sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della
strada.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta
necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui
all'art. 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi
tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo
od intralcio alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della
sede stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma
1 o ne varia l'uso o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza
concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire unmilioneottantamila a lire quattromilionicentoventimila.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o
nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire
duemilionicentosessantamila.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue
spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate. La
violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione
successiva delle prescrizioni violate.
Art. 26. Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente
proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o
dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative
convezioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero dei lavori
pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di
competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in
concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti
nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila
abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza
del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee
ferroviarie, tranvia rie, di speciali tubazioni o altre condotte
comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento
di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui
sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano
possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, sentiti il Ministro dei trasporti, se trattasi di linea
ferroviaria, e l'ente proprietario della strada e, se trattasi di strade
militari, di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 27. Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di
cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono
presentate al competente ufficio dell'ANAS e, in caso di strade in
concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il
proprio parere al competente ufficio dell'ANAS, ove le convenzioni di
concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo
provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1
interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario
della strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dal
l'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di
istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal
presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei
diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali
danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi
autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente
titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni
e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse
sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso
concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni
ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in
qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di
tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere
alcun indennizzo.
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di
pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito
termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro
pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in
annualità ovvero in unica soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni
che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce
l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal
provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che
l'utente ne ricava.
9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di
cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi
interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le
quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel
luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto
autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni
richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il
responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centoottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dei lavori. In ogni caso di rifiuto della
presentazione del titolo o accertata mancanza del lo stesso, da
effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore
della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi.
Art. 28 Obblighi dei concessionari di determinati servizi
1. I concessionari di ferrovie, di tramvie, di filovie, di funivie, di
teleferiche, di linee elettriche-telefoniche, sia aeree che sotterranee,
quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di
acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli
dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di
osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario
per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione.
Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi
provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione
competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle
concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di
deroga.
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario
modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente
proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti
indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è
a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per
l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti,
contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di
ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a
risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle
specifiche convenzioni.
Art. 29 Piantagioni e siepi
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in
modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di
tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale
e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano
a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o
ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è
tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a
lire 969.600.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del
ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 30. Fabbricati, muri e opere di sostegno
1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade
devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità
pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative
pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono
essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il
prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la
demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei
fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario,
nonostante la |