Schema di decreto legislativo
(approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta
del 10 gennaio 2003)
Riforma organica della disciplina delle società di
capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre
2001, n. 366
Art. 1 - (Modifica della disciplina riguardante le società per azioni)
Art. 2 - (Modifica della disciplina riguardante le società in
accomandita per azioni)
Art. 3 - (Modifica della disciplina riguardante le società a
responsabilità limitata)
Art. 4 - (Modifica della disciplina riguardante lo scioglimento e la
liquidazione delle società di capitali)
Art. 5 - (Nuove norme in tema di direzione e coordinamento di società)
Art. 6 - (Modifica della disciplina riguardante la trasformazione, la
fusione e la scissione delle società di capitali)
Art. 7 - (Norme in tema di società costituite all'estero)
Art. 8 - (Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici)
Art. 9 - (Norme di attuazione e transitorie)
Art. 10 - (Entrata in vigore)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per
l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti la riforma
organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la
disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società
commerciali, nonché nuove norme sulla procedura per la definizione dei
procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12 della legge di delega;
VISTI in particolare gli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 della citata
legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernenti la riforma della disciplina
delle società di capitali e delle società cooperative;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 30 settembre 2002;
ACQUISITO il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4,
della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
RITENUTO di accogliere le condizioni e le osservazioni poste dalle
Camere, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni meramente
formali o non conformi con i principi espressi dalla legge di
delegazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 2003;
SULLA PROPOSTA del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività
produttive;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Modifica della disciplina riguardante le società per azioni)
1. Il Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito
dal seguente:
"CAPO V.
SOCIETA' PER AZIONI.
SEZIONE I.
DISPOSIZIONI GENERALI
2325. (Responsabilità). Nella società per azioni per le
obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte
nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona,
questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati
effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non
sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362.
2325-bis. (Società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio). Ai fini dell'applicazione del presente capo,
sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le
società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse
fra il pubblico in misura rilevante.
Le norme di questo capo si applicano alle società emittenti di azioni
quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto
da altre norme di questo codice o di leggi speciali.
2326. (Denominazione sociale). La denominazione sociale,
in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società per
azioni.
2327. (Ammontare minimo del capitale). La società per
azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila
euro.
2328. (Atto costitutivo). La società può essere costituita
per contratto o per atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve
indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di
nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei
soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni
assegnate a ciascuno di essi;
2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e
le eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro
caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;
6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli
amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la
rappresentanza della società;
10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
11) la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del
soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la
costituzione poste a carico della società;
13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo
indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno,
decorso il quale il socio potrà recedere.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società,
anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante
dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto
costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.
2329. (Condizioni per la costituzione). Per procedere alla
costituzione della società è necessario:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343
relative ai conferimenti;
3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste
dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al
suo particolare oggetto.
2330. (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della
società). Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve
depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle
imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando
i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste
dall'articolo 2329.
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine
indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese
della società.
L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta
contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del
registro delle imprese, verificata la regolarità formale della
documentazione, iscrive la società nel registro.
Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299.
2331. (Effetti dell'iscrizione). Con l'iscrizione nel
registro la società acquista la personalità giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione
sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro
che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente
responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto
costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito
il compimento dell'operazione.
Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato
un'operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la
società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.
Le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non
possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta
iscrizione della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla
stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni
previste dal numero 3) dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto
luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde
efficacia.
Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione delle azioni ed
esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'articolo
2333, non possono costituire oggetto di una sollecitazione
all'investimento.
2332. (Nullità della società). Avvenuta l'iscrizione nel
registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata
soltanto nei seguenti casi:
1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto
pubblico;
2) illiceità dell'oggetto sociale;
3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la
denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del
capitale sociale o l'oggetto sociale.
La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti
compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle
imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non
sono soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata
eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione
nel registro delle imprese.
Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere
iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai
sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.
SEZIONE II.
DELLA COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE
2333. (Programma e sottoscrizione delle azioni). La società
può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla
base di un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le
principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto,
l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il
termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.
Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere
reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.
Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da
scrittura privata autenticata. L'atto deve indicare il cognome e il nome
o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero
delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.
2334. (Versamenti e convocazione dell'assemblea dei
sottoscrittori). Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con
raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai
sottoscrittori un termine non superiore ad un mese per fare il
versamento prescritto dal secondo comma dell'articolo 2342.
Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire
contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione
assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non
può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate
le azioni che quelli avevano sottoscritte.
Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei
venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto
dal primo comma del presente articolo, devono convocare l'assemblea dei
sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi
almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con
l'indicazione delle materie da trattare.
2335. (Assemblea dei sottoscrittori). L'assemblea dei
sottoscrittori:
1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione
della società;
2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto;
3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio
favore dai promotori;
4) nomina gli amministratori, i membri del collegio sindacale e, quando
previsto, il soggetto cui è demandato il controllo contabile.
L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei
sottoscrittori.
Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero
delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si
richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è
necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.
2336. (Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo).
Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti
all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti,
stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per
l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330.
SEZIONE III.
DEI PROMOTORI E DEI SOCI FONDATORI.
2337. (Promotori). Sono promotori coloro che nella
costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a
norma del secondo comma dell'articolo 2333.
2338. (Obbligazioni dei promotori). I promotori sono
solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per
costituire la società.
La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e
a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie
per la costituzione della società o siano state approvate
dall'assemblea.
Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non
possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.
2339. (Responsabilità dei promotori). I promotori sono
solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi:
1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i
versamenti richiesti per la costituzione della società;
2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della
relazione giurata indicata nell'articolo 2343;
3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per
la costituzione della società.
Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi
coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.
2340. (Limiti dei benefici riservati ai promotori). I
promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente
dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore
complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e
per un periodo massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
2341. (Soci fondatori). La disposizione del primo comma
dell'articolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione
simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto
costitutivo.
SEZIONE III-bis.
DEI PATTI PARASOCIALI
2341-bis (Patti parasociali). I patti, in qualunque forma
stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il
governo della società:
a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per
azioni o nelle società che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle
partecipazioni in società che le controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di
un'influenza dominante su tali società,
non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono
stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine
maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha
diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali
ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o
servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti
all'accordo.
2341-ter (Pubblicità dei patti parasociali). Nelle
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti
parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in
apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel
verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro
delle imprese.
In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i
possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non
possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari
adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma
dell'articolo 2377.
SEZIONE IV.
DEI CONFERIMENTI
2342. (Conferimenti). Se nell'atto costitutivo non è
stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una
banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel
caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le
disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali
conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della
sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono
essere effettuati entro novanta giorni.
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazione di opera o di
servizi.
2343. (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti).
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione
giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha
sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti
conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad
essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e
dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La
relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.
L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura
civile.
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla
iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella
relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi,
devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le
valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai
conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la
società.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore
di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società
deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni
che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la
differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha
diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in
tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in
ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per
effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si
determini una loro diversa ripartizione tra i soci.
2343-bis. (Acquisto della società da promotori,
fondatori, soci e amministratori). L'acquisto da parte della
società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale
sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o
degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel
registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea
ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato
dal tribunale nel cui circondario ha sede la società contenente la
descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi
attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che
tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere
indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i
quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne
visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale
dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal
tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso
l'ufficio del registro delle imprese.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che
siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni
correnti della società né a quelli che avvengono nei mercati
regolamentati o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o
amministrativa.
In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli
amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni
causati alla società, ai soci ed ai terzi.
2344. (Mancato pagamento delle quote). Se il socio non
esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione
di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli
amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per
l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in
proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non
inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono
far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una
banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati
regolamentati.
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli
amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le
somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione
entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso,
devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
2345. (Prestazioni accessorie). Oltre l'obbligo dei
conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di
eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro,
determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e
stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella
determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili
ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.
Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette
devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli
amministratori.
Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi
previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il
consenso di tutti i soci.
SEZIONE V.
DELLE AZIONI E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI.
2346. (Emissione delle azioni). La partecipazione sociale è
rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo
statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere
l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.
Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione
corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione
deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.
In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le
disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al
loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.
A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte
del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello
del suo conferimento. L'atto costitutivo può prevedere una diversa
assegnazione delle azioni.
In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente
inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da
parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti
finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi,
escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo
statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti
che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni
e, se ammessa, la legge di circolazione.
2347. (Indivisibilità delle azioni). Le azioni sono
indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei
comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune
nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.
Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le
dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci
nei confronti di tutti.
I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni
da essa derivanti.
2348. (Categorie di azioni). Le azioni devono essere di
uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive
modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi
anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la
società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il
contenuto delle azioni delle varie categorie.
Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono
uguali diritti.
2349. (Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori
di lavoro). Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può
deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti
dalla società o da società controllate mediante l'emissione, per un
ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di
azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme
particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti
spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in
misura corrispondente.
L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai
dipendenti della società o di società controllate di strumenti
finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o
diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli
azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari
riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla
possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o
riscatto.
2350. (Diritto agli utili e alla quota di liquidazione).
Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili
netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i
diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.
Fuori dai casi di cui all'articolo 2447-bis, la società può
emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati
dell'attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i
criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le
modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché
l'eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra
categoria.
Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste
dal precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal
bilancio della società.
2351. (Diritto di voto). Ogni azione attribuisce il
diritto di voto.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la
creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato
a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi
di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali
azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni
possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una
misura massima o disporne scaglionamenti.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo.
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349,
secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti
specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata,
secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente
indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di
sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le
medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui
partecipano.
2352. (Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni). Nel
caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo
convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.
Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal
custode.
Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio
ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte.
Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al
versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione
e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve
essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato
alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il
pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova
emissione.
Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio
deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni
prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere
le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo.
Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento,
salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.
Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma
dell'articolo 2347.
Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti
diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel
presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al
socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di
sequestro sono esercitati dal custode.
2353. (Azioni di godimento). Salvo diversa disposizione
dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle
azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea. Esse
concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il
pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse
legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio
sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore
nominale.
2354. (Titoli azionari). I titoli possono essere
nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi
speciali non stabiliscano diversamente.
Finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere
emessi titoli al portatore.
I titoli azionari devono indicare:
1) la denominazione e la sede della società;
2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del
registro delle imprese dove la società è iscritta;
3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore
nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l'ammontare
del capitale sociale;
4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente
liberate;
5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.
I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli
amministratori. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione
meccanica della firma.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati
provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli
definitivi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti
finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati
regolamentati.
Lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle
leggi speciali di cui al precedente comma.
2355. (Circolazione delle azioni). Nel caso di mancata
emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto
nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei
soci.
Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.
Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata
autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto
dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base a
una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del
trasferimento nel libro dei soci, ed è comunque legittimato ad
esercitare i diritti sociali; resta salvo l'obbligo della società,
previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.
Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata
si opera a norma dell'articolo 2022.
Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il
trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a
registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le
azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione
sul conto equivale alla girata.
2355-bis. (Limiti alla circolazione delle azioni).
Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei
titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il
loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni
dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene
introdotto, vietarne il trasferimento.
Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni
al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se
non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di
acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante; resta ferma
l'applicazione dell'articolo 2357. Il corrispettivo dell'acquisto o
rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le
modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter.
La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di
clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a
causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e
questo sia concesso.
Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal
titolo.
2356. (Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non
liberate). Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono
obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti
ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall'annotazione del
trasferimento nel libro dei soci.
Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la
richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.
2357. (Acquisto delle proprie azioni). La società non può
acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e
delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente
approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente
liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le
modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da
acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale
l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il
corrispettivo massimo.
In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei
commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale,
tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società
controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere
alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno
dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro
annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora
l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere
che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento
previsto dall'articolo 2446, secondo comma .
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti
fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
2357-bis. (Casi speciali di acquisto delle proprie
azioni). Le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non si
applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del
capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente
liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un
credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente
liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima
parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri
2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per
l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro
il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni.
2357-ter. (Disciplina delle proprie azioni). Gli
amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei
due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la
quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere
previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo
2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.
Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli
utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle
altre azioni; l'assemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal
primo e secondo comma dell'articolo 2357, autorizzare l'esercizio totale
o parziale del diritto di opzione. Il diritto di voto è sospeso, ma le
azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo
delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea.
Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto
all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le
azioni non siano trasferite o annullate.
2357-quater. (Divieto di sottoscrizione delle proprie
azioni). Salvo quanto previsto dall'articolo 2357-ter, comma
secondo, la società non può sottoscrivere azioni proprie.
Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel
precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai
promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale
sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a
chi dimostri di essere esente da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società,
azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore
per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono
solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i
promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale,
gli amministratori.
2358. (Altre operazioni sulle proprie azioni). La società
non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la
sottoscrizione delle azioni proprie.
La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per
interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle
operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di
dipendenti della società o di quelli di società controllanti o
controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie
prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili
regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
2359. (Società controllate e società collegate). Sono
considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per
esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in
virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si
computano anche i voti spettanti a società controllate, a società
fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per
conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società
esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando
nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti
ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
2359-bis. (Acquisto di azioni o quote da parte di
società controllate). La società controllata non può acquistare
azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo
bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto
azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo
comma dell'articolo 2357.
In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a
norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale
della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o
quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da
essa controllate.
Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della
società controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere
costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.
La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di
voto nelle assemblee di questa.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti
fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
2359-ter. (Alienazione o annullamento delle azioni o
quote della società controllante). Le azioni o quote acquistate in
violazione dell'articolo 2359-bis devono essere alienate secondo
modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.
In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al
loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con
rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e
2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori
e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale
secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.
2359-quater. (Casi speciali di acquisto o di possesso
di azioni o quote della società controllante). Le limitazioni
dell'articolo 2359-bis non si applicano quando l'acquisto avvenga
ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'articolo 2357-bis.
Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal
terzo comma dell'articolo 2359-bis, devono tuttavia essere
alienate, secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro tre
anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'articolo 2359-ter.
Se il limite indicato dal terzo comma dell'articolo 2359-bis è
superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società
controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la
circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere
all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle
possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e
con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dagli
articoli 2437-ter e 2437-quater . Qualora l'assemblea non
provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la
riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto
dall'articolo 2446, secondo comma.
2359-quinquies. (Sottoscrizione di azioni o
quote della società controllante). La società controllata non può
sottoscrivere azioni o quote della società controllante.
Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si
intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori,
che non dimostrino di essere esenti da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società
controllata, azioni o quote della società controllante è considerata a
tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione
delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della
società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.
2360. (Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni). È
vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante
sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.
2361. (Partecipazioni). L'assunzione di partecipazioni in
altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è
consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne
risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo
statuto.
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una
responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere
deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori
danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.
2362. (Unico azionista). Quando le azioni risultano
appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli
amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle
imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o
della denominazione, della data e del luogo di nascita o di
costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico
socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli
amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per
l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla
pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi
devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro
dei soci e devono indicare la data di iscrizione.
I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore
dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se
risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio
di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al
pignoramento.
SEZIONE VI.
DELL'ASSEMBLEA.
2363.(Luogo di convocazione dell'assemblea). L'assemblea è
convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone
diversamente.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
2364. (Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di
sorveglianza). Nelle società prive di consiglio di sorveglianza,
l'assemblea ordinaria:
- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il
presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al
quale è demandato il controllo contabile;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è
stabilito dallo statuto;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla
competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente
richieste dallo statuto per il compimento di atti degli
amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli
atti compiuti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno,
entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può
prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta
giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio
consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla
struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli
amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le
ragioni della dilazione.
2364-bis. (Assemblea ordinaria nelle società con
consiglio di sorveglianza).Nelle società ove è previsto il consiglio
di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
- nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
- determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello
statuto;
- delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
- delibera sulla distribuzione degli utili;
- nomina il revisore.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2364.
2365. (Assemblea straordinaria). L'assemblea straordinaria
delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla
sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia
espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto
può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o del
consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni
concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e
2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la
indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza
della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento
della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso
l'articolo 2436.
2366. (Formalità per la convocazione). L'assemblea è
convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante
avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la
convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che
garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima
dell'assemblea.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente
costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa
all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi
e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può
opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga
sufficientemente informato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva
comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi
amministrativi e di controllo non presenti.
2367. (Convocazione su richiesta di soci). Gli
amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo
l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino
almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista
nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i
sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo
sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli
organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere
risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione
dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.
La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui
quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta.
2368. (Costituzione dell'assemblea e validità delle
deliberazioni).
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di
tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale,
escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea
medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto
richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali
lo statuto può stabilire norme particolari.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci
che rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto non
richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente
costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la
metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo
statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del
capitale rappresentato in assemblea.
Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può
essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della
regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le
quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della
dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono
computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di
capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
2369. (Seconda convocazione e convocazioni successive). Se
i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la
parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve
essere nuovamente convocata.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno
per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso
giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione
non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro
trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo
comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che
avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di
capitale rappresentata dai soci partecipanti, e l'assemblea
straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre
un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di
almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per
l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche
sociali.
Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è
necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti
soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le
deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la
trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga
della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento
della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.
Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni
dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo,
quarto e quinto comma.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive
alla seconda, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un
quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di
capitale più elevata.
2370. (Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del
voto).Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il
diritto di voto.
Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della
relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate
nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono
essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere
ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Nelle società che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può
essere superiore a due giorni e, nei casi previsti dai commi sesto e
settimo dell'articolo 2354, il deposito è sostituito da una
comunicazione all'intermediario che tiene i relativi conti.
Se le azioni sono nominative, la società provvede all'iscrizione nel
libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno
effettuato il deposito, ovvero la comunicazione all'intermediario di cui
al comma precedente.
Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi
esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto
all'assemblea.
2371. (Presidenza dell'assemblea). L'assemblea è
presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da
quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente
è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente
dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta
l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento
ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti
deve essere dato conto nel verbale.
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale
dell'assemblea è redatto da un notaio.
2372. (Rappresentanza nell'assemblea). Salvo disposizione
contraria dello statuto, i soci possono farsi rappresentare
nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i
documenti relativi devono essere conservati dalla società.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la
rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con
effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di
procura generale o di procura conferita da una società, associazione,
fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio
dipendente.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in
bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il
rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente
indicato nella delega.
Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione,
fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono
delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle
società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di
controllo o ai dipendenti di queste.
La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci
o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo
articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore
a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale
superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni
di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a
venticinque milioni di euro.
Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si
applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.
2373. (Conflitto d'interessi). La deliberazione approvata
con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di
terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile
a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.
Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la
loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono
votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la
responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.
2374. (Rinvio dell'assemblea). I soci intervenuti che
riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se
dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti
in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non
oltre cinque giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso
oggetto.
2375. (Verbale delle deliberazioni dell'assemblea). Le
deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal
presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la
data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e
il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità
e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,
l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel
verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro
dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un
notaio.
Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la
tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.
2376. (Assemblee speciali). Se esistono diverse categorie
di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti
amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i
diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea
speciale degli appartenenti alla categoria interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle
assemblee straordinarie.
2377. (Annullabilità delle deliberazioni). Le
deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello
statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od
astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal
collegio sindacale.
L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante
azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che
rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale
sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o
escludere questo requisito. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle
assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale
rappresentato dalle azioni della categoria.
I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel
comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono
legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del
danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge
o allo statuto.
La deliberazione non può essere annullata:
1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo
che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;
2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio,
salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati
determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che
impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità
della deliberazione.
L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel
termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se
questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre
mesi dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio
del registro delle imprese, entro tre mesi dalla data di questo.
L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed
obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio
di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria
responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona
fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione.
L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la
deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della
legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di
lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento
dell'eventuale danno.
Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della
deliberazione sostituita.
2378. (Procedimento d'impugnazione). L'impugnazione è
proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la
società ha sede.
Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo
dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal secondo comma
dell'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 111 del
codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a
seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle
azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di
sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non può pronunciare
l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove
richiesto.
Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia,
della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione
dell'esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata
urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della
società convenuta, provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve
altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della
causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro
quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei
provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine
per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.
Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti
gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il
pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che
subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della
deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci opponenti
prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni.
All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di
conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare
alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile,
rinvia adeguatamente l'udienza.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se
separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del
terzo comma dell'articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e
decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del
presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio
trascorso il termine stabilito nel quinto comma dell'articolo 2377.
2379. (Nullità delle deliberazioni). Nei casi di mancata
convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità
o illiceità dell'oggetto la deliberazione può essere impugnata da
chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o
deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta,
o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la
deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono
essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano
l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidità
può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si
considera mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo
proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo
della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di
intervenire di essere tempestivamente avvertiti della convocazione e
della data dell'assemblea. Il verbale non si considera mancante se
contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto
dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio
d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal
notaio.
Si applicano, in quanto compatibili, il sesto e settimo comma
dell'articolo 2377.
2379-bis. (Sanatoria della nullità). L'impugnazione
della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere
esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso
allo svolgimento dell'assemblea.
L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere
sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea
successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa,
salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.
2379-ter. (Invalidità delle deliberazioni di aumento o
di riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni). Nei
casi previsti dall'articolo 2379 l'impugnativa dell'aumento di capitale,
della riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della
emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano
trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel
registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta
giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale
la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere
pronunciata dopo che a norma dell'articolo 2444 sia stata iscritta nel
registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche
parzialmente eseguito; l'invalidità della deliberazione di riduzione del
capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della deliberazione di emissione
delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione
sia stata anche parzialmente eseguita.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante
ai soci e ai terzi.
SEZIONE VI-bis.
DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL CONTROLLO.
1. Disposizioni generali.
2380. (Sistemi di amministrazione e di controllo). Se lo
statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della
società sono regolati dai successivi paragrafi 2,3 e 4.
Lo statuto può adottare per l'amministrazione e per il controllo della
società il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al
paragrafo 6; salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la
variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.
Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno
riferimento agli amministratori si applicano a seconda dei casi al
consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione.
2. Degli amministratori
2380-bis. (Amministrazione della società). La gestione
dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono
le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono
il consiglio di amministrazione.
Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne
indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta
all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il
presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.
2381. (Presidente, comitato esecutivo e amministratori
delegati). Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente
convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno,
ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle
materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i
consiglieri.
Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di
amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato
esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei
suoi componenti.
Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le
eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire
direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti
nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta
l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali
e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli
organi delegati, il generale andamento della gestione.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli
2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.
Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e
riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con
la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni
centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per
le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle
sue controllate.
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun
amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano
fornite informazioni relative alla gestione della società.
2382. (Cause di ineleggibilità e di decadenza). Non può
essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio,
l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una
pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
2383. (Nomina e revoca degli amministratori). La nomina
degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi
amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il
disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore
a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro
carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello
statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se
nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al
risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori
devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per
ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il
domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la
rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o
congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori
che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi
dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la
società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
2384. (Poteri di rappresentanza). Il potere di
rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla
deliberazione di nomina è generale.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo
statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili
ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano
intenzionalmente agito a danno della società.
2385. (Cessazione degli amministratori). L'amministratore
che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio
d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha
effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di
amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza
del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi
amministratori.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto
dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve
essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura
del collegio sindacale.
2386. (Sostituzione degli amministratori). Se nel corso
dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri
provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio
sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori
nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in
carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati
dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea
perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli
amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme
con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della
cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio,
l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza
dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia
prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo
comma.
Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori,
l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio
deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può
compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
2387. (Requisiti di onorabilità, professionalità e
indipendenza). Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica
di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità,
professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al
riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di
categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica
in tal caso l'articolo 2382.
Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio
di particolari attività.
2388. (Validità delle deliberazioni del consiglio). Per la
validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è
necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica,
quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto
può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche
mediante mezzi di telecomunicazione.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a
maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello
statuto.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello
statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli
amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data
della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378.
Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei
loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli
articoli 2377 e 2378.
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in
base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.
2389. (Compensi degli amministratori). I compensi
spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato
esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni
agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo
predeterminato azioni di futura emissione.
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche
in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di
amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto
lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la
remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di
particolari cariche.
2390. (Divieto di concorrenza). Gli amministratori non
possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in
società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto
proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in
società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato
dall'ufficio e risponde dei danni.
2391. (Interessi degli amministratori). L'amministratore
deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di
ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una
determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini,
l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve
altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa
l'organo collegiale.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di
amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza
per la società dell'operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del
presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del
comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore
interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno
alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal
collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione
non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla
deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione
previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati
in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione.
L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua
azione od omissione.
L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla
società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati,
notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.
2392. (Responsabilità verso la società). Gli
amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e
dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e
dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili
verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a
meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di
funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo
dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a
conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per
impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze
dannose.
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non
si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto
annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al
presidente del collegio sindacale.
2393. (Azione sociale di responsabilità). L'azione di
responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a
deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può
essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è
indicata nell'elenco delle materia da trattare, quando si tratta di
fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione
dell'am-ministratore dalla carica.
La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca
dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia
presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In
questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e
può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con
espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto
contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del
capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la
misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di
responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.
2393-bis. (Azione sociale di responsabilità esercitata
dai soci). L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata
anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o
la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al
terzo.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio,
l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che
rappresentino un ventesimo del capitale sociale o la minore misura
prevista nello statuto.
La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad
essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.
I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del
capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio
dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti.
In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori
le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti
che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia
possibile recuperare a seguito della loro escussione.
I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni
corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio
della società.
Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma
dell'articolo precedente.
2394. (Responsabilità verso i creditori sociali). Gli
amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza
degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio
sociale.
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale
risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio
dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere
impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando
ne ricorrono gli estremi.
2394-bis (Azioni di responsabilità nelle procedure
concorsuali). In caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di
responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del
fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.
2395. (Azione individuale del socio e del terzo). Le
disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al
risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono
stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli
amministratori.
L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento
dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.
2396. (Direttori generali). Le disposizioni che regolano
la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori
generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in
relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base
al rapporto di lavoro con la società.
3. Del collegio sindacale.
2397. (Composizione del collegio). Il collegio sindacale
si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono
inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale
registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali
individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori
universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
2398. (Presidenza del collegio). Il presidente del
collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
2399. (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Non possono
essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono
dall'ufficio:
- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo
2382;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli
amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle
società da questa controllate, delle società che la controllano e di
quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla società o alle società da questa
controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a
comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero
da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili
e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397
sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza,
nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli
incarichi.
2400. (Nomina e cessazione dall'ufficio). I sindaci sono
nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente
dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi
restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha
effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La
deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale,
sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del
cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e
la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli
amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.
2401. (Sostituzione). In caso di morte, di rinunzia o di
decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel
rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in
carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla
nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione
del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi
nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino
alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve
essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del
collegio medesimo.
2402. (Retribuzione). La retribuzione annuale dei sindaci,
se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla
assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro
ufficio.
2403. (Doveri del collegio sindacale). Il collegio
sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo
2409-bis, terzo comma.
2403-bis. (Poteri del collegio sindacale). I sindaci
possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti
di ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche
con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con
i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi
di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività
sociale.
Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto
dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i
sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono
avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una
delle condizioni previste dall'articolo 2399.
L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei
sindaci l'accesso a informazioni riservate.
2404. (Riunioni e deliberazioni del collegio). Il collegio
sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può
svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con
mezzi telematici.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un
esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto
nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e
sottoscritto dagli intervenuti.
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della
maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi
del proprio dissenso.
2405. (Intervento alle adunanze del consiglio di
amministrazione e alle assemblee). I sindaci devono assistere alle
adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle
riunioni del comitato esecutivo.
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o,
durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio
d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.
2406. (Omissioni degli amministratori). In caso di
omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il
collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le
pubblicazioni prescritte dalla legge.
Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente
del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora
nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di
rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
2407. (Responsabilità). I sindaci devono adempiere i loro
doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura
dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e
devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno
conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o
le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi
avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394,
2394-bis e 2395.
2408. (Denunzia al collegio sindacale). Ogni socio può
denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il
quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea.
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del
capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare
senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed
eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste
dal secondo comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto
può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.
2409. (Denunzia al tribunale). Se vi è fondato sospetto
che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto
gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla
società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il
decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale
possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche
alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di
partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i
sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a
spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla
prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo
determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli
amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che
si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e,
in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli
accertamenti e le attività compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le
attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla
loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti
provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei
casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i
sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i
poteri e la durata.
L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità
contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma
dell'articolo 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende
conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea
per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del
caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una
procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati
anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza
o del comitato per il controllo della gestione, nonché, nelle società
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico
ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della
società.
4. Del controllo contabile.
2409-bis. (Controllo contabile). Il controllo
contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una
società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero
della giustizia.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il
controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta
nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali
incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione
prevista per le società emittenti di azioni quotate in mercati
regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le
società e la borsa.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio
consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal
collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da
revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero
della giustizia.
2409-ter. (Funzioni di controllo contabile). Il
revisore o la società incaricata del controllo contabile:
- verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno
trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la
corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio
consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e
degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li
disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di
esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a
norma dell'articolo 2429.
Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere
agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può
procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro,
tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo
statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma.
2409-quater. (Conferimento e revoca dell'incarico).
Salvo quanto disposto dal numero 11 del secondo comma dell'articolo
2328, l'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea,
sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo
spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata
dell'incarico.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio dell'incarico.
L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere
del collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata
con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
2409-quinquies. (Cause di ineleggibilità e di
decadenza). Salvo quanto disposto dall'articolo 2409-bis,
terzo comma, non possono essere incaricati del controllo contabile, e se
incaricati decadono dall'ufficio, i sindaci della società o delle
società da questa controllate, delle società che la controllano o di
quelle sottoposte a comune controllo, nonché coloro che si trovano nelle
condizioni previste dall'articolo 2399, primo comma.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o di decadenza,
nonché cause di incompatibilità; può prevedere altresì ulteriori
requisiti concernenti la specifica qualificazione professionale del
soggetto incaricato del controllo contabile.
Nel caso di società di revisione le disposizioni del presente articolo
si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti
incaricati della revisione.
2409-sexies. (Responsabilità). I soggetti
incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni
dell'articolo 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei
soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro
doveri.
Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il
controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima.
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione
dell'incarico.
2409-septies. (Scambio di informazioni). Il
collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile si
scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento
dei rispettivi compiti.
5. Del sistema dualistico.
2409-octies. (Sistema basato su un consiglio di
gestione e un consiglio di sorveglianza). Lo statuto può prevedere
che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio
di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità alle norme
seguenti.
2409-novies. (Consiglio di gestione). La
gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il
quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto
sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi
componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma
dell'articolo 2381.
E' costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore
a due.
Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto
costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450,
la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di
sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti
dallo statuto.
I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati
consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non
superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della riunione
del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa
disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di
sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto
costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca
avviene senza giusta causa.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del
consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza
indugio alla loro sostituzione.
2409-decies. (Azione sociale di responsabilità).
L'azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione è promossa
dalla società o dai soci, ai sensi degli articoli 2393 e 2393-bis