Decreto Ministeriale 27 dicembre 1999
(in GU 02 marzo 2000, n. 51)

Istituzione, organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione di cui all'art. 34 commi 2 e 3 del CCNL e all'art. 49 del CCNI, ai fini dell'attribuzione del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi ai responsabili amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

 

VISTO l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per la riforma della P.A. e la semplificazione amministrativa;

VISTI il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in particolare l'articolo 25-bis comma 5;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante il testo unico delle disposizioni in materia di istruzione;

VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 26 maggio 1999 ed in particolare gli art. 12 e 34;

VISTO l'art. 49 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo;

VISTA la Direttiva n.210 del 3 settembre 1999, art. 5 comma 2 lettera d;

VISTO l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 recante norme in materia di appalti pubblici di servizi;

VISTI il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 recanti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

CONSIDERATO che la realizzazione e l'organizzazione dei corsi di formazione oggetto del presente decreto richiedono elevate competenze tecnico-scientifiche e specifiche abilità professionali, in relazione alla complessità e peculiarità dei servizi richiesti di natura intellettuale composita ed integrata;

RITENUTO che, data la descritta specialità di tali servizi, è opportuno avvalersi della collaborazione e delle iniziative dei prestatori di servizi dotati di provate competenze tecnico-scientifiche nel settore interessato;

RITENUTO, altresì, che è opportuno procedere alla selezione delle offerte ed all'affidamento dei servizi oggetto del presente decreto valutando globalmente gli aspetti tecnici e quelli economici

DECRETA

 

Art. 1
Finalità

1. Il presente decreto disciplina l'istituzione, l'organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione di cui all'art. 34 commi 2 e 3 del CCNL e all'art. 49 del CCNI, ai fini dell'attribuzione del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi ai responsabili amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 2
Obiettivi

1. I corsi di formazione hanno l'obiettivo di favorire l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze, delle competenze e delle professionalità necessarie per garantire l'esercizio delle funzioni relative al profilo dei direttori dei servizi generali ed amministrativi connesse al riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. I corsi, organizzati per moduli, comprendono attività d'aula e attività in situazione con modalità di autoformazione assistita; quest'ultima è attuata anche con materiali multimediali e con tecnologie di rete e di video conferenza.

Art. 3
Struttura, contenuti, durata e sedi della formazione

1. Ciascun corso, secondo quanto previsto all'art. 49 del CCNI, ha una durata complessiva di 100 ore ed è così articolato:

a) attività d'aula, strutturata in un curricolo di base della durata complessiva di 60 ore. In tale area è compresa un'attività di formazione elettiva;
b) attività in situazione, strutturata in autoformazione assistita della durata complessiva di 40 ore;

2. I contenuti e la struttura delle attività formative sono indicati nel titolo I dell'allegato tecnico che è parte integrante del presente decreto;

3. I contenuti e la struttura delle attività formative destinate ai responsabili amministrativi che si trovano nelle particolari posizioni previste dal CCNI sono indicati nel titolo II dell'allegato tecnico;

4. Le sedi dei corsi di formazione sono le Istituzioni scolastiche espressamente individuate dall'Amministrazione centrale;

5. La formazione è attuata nel periodo compreso dal 3 aprile al 31 agosto 2000.

Art. 4
Partecipazione ai corsi di formazione

1. Partecipano alle attività formative disciplinate dal presente Decreto i responsabili amministrativi delle scuole statali di ogni ordine e grado d'istruzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che non cessano dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2000. Partecipa ai corsi anche il personale proveniente dal comparto enti locali - purché trasferito nei ruoli del personale ATA statale ai sensi dell'art.8 della legge n. 124/99 - con funzioni corrispondenti a quelle del responsabile amministrativo statale, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali secondo i termini stabiliti dalla citata legge.

2. I responsabili amministrativi frequentano di norma i corsi di formazione nella provincia nel cui ambito è situata l'istituzione scolastica sede di servizio. A tal fine presentano all'amministrazione scolastica regionale competente apposita domanda, corredata dal proprio curricolo professionale, nei termini stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione con successivo provvedimento.

3. I responsabili amministrativi che si trovano in una delle posizioni richiamate nell'art. 49 comma 9 del CCNI, ovvero che si trovano in posizione di esonero sindacale, distacco, comando, collocamento fuori ruolo ed in servizio nelle scuole italiane all'estero, partecipano all'attività formativa finalizzata all'acquisizione del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi con le modalità previste nel Titolo II dell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. L'effettiva partecipazione dei responsabili amministrativi al corso di formazione è attestata dal dirigente scolastico dell'istituto scolastico sede di corso sulla base degli atti relativi allo svolgimento e alla conclusione del corso stesso forniti dalle agenzie formative.

5. Il numero delle assenze, debitamente documentate, non può superare 1/5 della durata stabilita dall'art. 3 del presente decreto per l'attività d'aula.

6. Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente motivate dei partecipanti al corso, risulti complessivamente superiore al limite previsto dal precedente comma, i responsabili amministrativi interessati possono, per una sola ulteriore volta partecipare a un corso di formazione che, secondo le necessità, potrà essere organizzato a livello provinciale, regionale o interregionale, dall'Amministrazione centrale secondo quanto stabilito al punto 12 dell'art. 49 del CCNI.

Art. 5
Accreditamento e selezione delle agenzie formative

1. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le università, gli enti pubblici e privati, i consorzi universitari, interuniversitari, gli IRRSAE e gli istituti di ricerca.

2. Un apposito Bando di gara disciplina i termini di presentazione delle domande, le modalità di accreditamento e i criteri di selezione dei soggetti interessati alla realizzazione dei corsi di formazione.

3. L'Amministrazione centrale, sulla base dei criteri sottoindicati, accrediterà le Agenzie formative. I criteri di riferimento sono:

4. I soggetti interessati a partecipare alla realizzazione dei corsi di formazione sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione, in risposta al bando di gara, il Piano esecutivo della formazione che intendono erogare comprensivo della programmazione della formazione, delle metodologie, dei materiali utilizzati, dei docenti impiegati e del direttore del corso, nonché delle condizioni economiche (offerta economica) alle quali intendono offrire il servizio di formazione. I soggetti stessi devono altresì indicare, in ordine di priorità, le Regioni nelle quali intendono realizzare l'attività di formazione, il numero dei lotti che si candidano a realizzare e devono espressamente dichiarare la propria disponibilità ad operare ove richiesto dall'Amministrazione centrale, nonché la propria disponibilità ad erogare un numero superiore di corsi rispetto all'offerta presentata. Essi debbono inoltre dichiarare la propria disponibilità ad operare, su richiesta dell'Amministrazione centrale, anche in ambiti regionali diversi da quelli sopra indicati.

5. Per la costituzione di associazioni e consorzi, il bando di gara, di cui al comma 2, fissa i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che compongono l'associazione o il consorzio ed in particolare, nel caso di associazioni, dalla capogruppo mandataria. Ogni soggetto partecipante all'associazione o al consorzio deve espressamente indicare l'attività che espleta per il servizio di formazione da fornire.

6. L'individuazione dei soggetti cui verranno affidati i corsi di formazione consegue al positivo superamento del procedimento di accreditamento e selezione, come disciplinato nel bando di gara di cui al comma 2. Il procedimento prevede due fasi:la prima fase ha lo scopo di accreditare i soggetti richiedenti sulla base dei requisiti, di cui al comma 3, nonché di natura tecnico-professionale ed economico-finanziaria, e della verifica della compatibilità di cui all'allegato tecnico Titolo III. Nella seconda fase si procederà alla selezione e graduazione dei soggetti accreditati sulla base di una specifica valutazione del Piano esecutivo presentato da parte dei soggetti, per la realizzazione dei corsi, sotto il profilo progettuale e operativo, e dell'offerta economica secondo i criteri fissati nel predetto allegato tecnico e specificati nel bando di gara.

7. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento e selezione previste dal presente articolo, il Ministero della Pubblica Istruzione si avvale della consulenza di un'apposita Commissione tecnica nazionale di valutazione, la cui composizione è indicata nel bando di gara.

8. I membri della Commissione non possono essere soci, amministratori, dipendenti o consulenti dei soggetti che partecipano al procedimento di accreditamento e di selezione, avere interessi comuni con gli stessi, nè partecipare in qualità di corsisti alla formazione. Il personale della scuola che svolge funzioni di responsabile amministrativo ed il personale amministrativo del Ministero della Pubblica Istruzione non può essere impiegato per la realizzazione delle attività formative.

9. I costi per il funzionamento della Commissione, comprensivi dell'indennità spettante ai suoi componenti, gravano sui capitoli del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione di cui al successivo articolo 10.

10. Ai fini del procedimento di cui al presente articolo, i servizi di formazione vengono suddivisi in lotti raggruppando i corsi su base regionale e/o interregionale e il numero dei corsi è determinato tenendo conto che ogni corso, definito di norma su base provinciale, è frequentato di norma da quaranta corsisti. Ciascun lotto è composto da un numero medio di dieci corsi. Il bando di cui al comma 2 specificherà in un apposito allegato la configurazione dei lotti.

11. A ciascun soggetto non può essere affidato a livello nazionale più del 10% dei lotti dei corsi di cui al punto 10.

12. Esaurito il procedimento di cui al presente articolo, l'assegnazione dei lotti di corsi è effettuata sulla base di una graduatoria nazionale e tenuto conto dell'ordine di priorità indicato dai soggetti ai sensi del comma 4, espletate le attività previste dall'articolo 6.

13. Allorché, relativamente ad alcuni lotti non vi sia stata alcuna offerta o un'offerta sufficiente, l'Amministrazione centrale provvederà all'assegnazione dei corsi a trattativa privata tra i soggetti accreditati, tenendo conto della disponibilità espressa dagli stessi ai sensi del comma 4 ed anche in deroga alle soglie percentuali poste dal comma 11. Il valore di affidamento dei lotti assegnati a trattativa privata non potrà di norma superare del 15% quello indicato nell'offerta economica dai soggetti accreditati.

14. L'elenco delle agenzie accreditate, selezionate e dichiarate vincitrici con l'indicazione dei lotti assegnati è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 6
Affidamento delle attività di formazione e vincoli contrattuali

1. L'attività di formazione può essere realizzata esclusivamente dalle agenzie dichiarate vincitrici ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

2. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della graduatoria delle agenzie dichiarate vincitrici, l'Amministrazione centrale pubblicherà l'elenco delle sedi dove verranno svolti i corsi e l'elenco per ogni corso dei responsabili amministrativi che hanno presentato la richiesta di partecipazione.

3. L'Amministrazione centrale procederà all'assegnazione dei responsabili amministrativi ai corsi di formazione utilizzando il criterio di viciniorità tra la sede del corso e quella di servizio, anche sulla base delle esigenze tecnico-logistiche dell'Amministrazione centrale stessa.

4. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco delle agenzie dichiarate vincitrici, l'Amministrazione scolastica regionale procede all'affidamento delle attività formative inerenti ai lotti indicati attraverso la stipulazione con le agenzie dichiarate vincitrici di una convenzione secondo lo schema tipo allegato all'elenco di cui all'articolo 5, comma 14.

5. La convenzione prevederà, tra l'altro:

a) l'obbligo per le agenzie affidatarie di attivare i piani esecutivi entro i 15 giorni successivi alla stipulazione della convenzione;
b) le specifiche condizioni e modalità che consentono all'amministrazione scolastica sedi dei corsi di effettuare le verifiche necessarie ad assicurare la corretta realizzazione della formazione.

7. La verifica delle attività svolte dalle agenzie dichiarate vincitrici è attuata secondo quanto previsto dal successivo art. 8.

8. In caso di mancata attuazione, o non conforme adeguamento, del piano esecutivo da parte delle agenzie dichiarate vincitrici la convenzione si intenderà risolta di diritto, senza alcun onere per l'Amministrazione scolastica regionale.

9. Le agenzie affidatarie assumono la diretta responsabilità della realizzazione dei corsi e garantiscono lo svolgimento delle attività formative secondo il piano esecutivo presentato e secondo quanto previsto dal comma 5 punto b.

Art. 7
Criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso e di rendicontazione delle spese

1. La valutazione e la certificazione della qualità dei corsi realizzati dalle agenzie formative è attuata dall'Amministrazione centrale ed è finalizzata, anche sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 8, alla verifica dei contenuti formativi erogati, delle attrezzature utilizzate, dei formatori impegnati.

2. La rendicontazione delle spese sostenute è effettuata, da parte dei soggetti affidatari, nel rispetto della normativa vigente in materia. Tali rendicontazioni saranno presentate alle Amministrazioni scolastiche regionali di competenza cui spetterà il compito della loro verifica.

Art. 8
Monitoraggio e valutazione

1. La realizzazione della formazione è seguita attraverso un'attività di monitoraggio e valutazione in itinere, che realizzerà una costante osservazione delle attività formative messe in opera dalle Agenzie formative.

2. La Direzione Generale del personale attuerà una specifica macro attività di sorveglianza amministrativa, comprendente un monitoraggio e un controllo e valutazione in itinere, sulla base di quanto disposto dal Gabinetto dell'On.le Ministro in merito alle iniziative realizzate con i finanziamenti previsti annualmente dalla legge n.440 del 18.12.1997 - "Fondo per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi". Le attività di monitoraggio di cui al comma 1 sono parte integrante della sorveglianza.

3. I criteri per l'attuazione del monitoraggio di cui al punto 1, finalizzata non soltanto alla verifica dei risultati della formazione ma anche all'analisi ed alla verifica della soddisfazione dei partecipanti, sono definiti dalla Direzione generale del Personale nell'ambito della sorveglianza.

4. La valutazione finale dei partecipanti, secondo quanto previsto dall'articolo 49 del CCNI, sarà realizzata tramite un colloquio, alla presenza del Direttore del corso e di due dei docenti che hanno svolto l'attività di formazione. Il Direttore del corso sintetizzerà l'andamento del colloquio verbalizzando gli aspetti positivi emersi.

Art. 9
Formazione del personale delle scuole non statali

1. Ai fini della formazione del personale preposto alla Direzione delle scuole non statali, gli enti gestori delle predette scuole potranno richiedere la realizzazione delle attività formative previste dal presente decreto, con i relativi oneri a loro carico, alle agenzie formative dichiarate vincitrici.

Art. 10
Finanziamento delle attività

1. La spesa relativa alla realizzazione delle attività previste dal presente decreto grava sui competenti capitoli di bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per ciascuno degli esercizi finanziari di riferimento.

Art. 11
Personale in servizio nella regione Valle d'Aosta e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano

1. Il presente decreto si applica, anche per l'istituzione, l'organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione destinati ai responsabili amministrativi in servizio nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che assumono i relativi oneri.

Il presente decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' in fase di promulgazione la circolare relativa all'organizzazione dei corsi di formazione e al bando di gara per l'assegnazione degli stessi.


 

ALLEGATO TECNICO

TITOLO I
Struttura e Contenuti dell'attività formativa

Obiettivi della formazione

Gli obiettivi generali contenuti nel commi 1 e 2 dell'art. 7 dei CCNI costituiscono le linee guida generali per la formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi:

"1.L'amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente disponibili, ha l'obbligo di costruire progressivamente un sistema di opportunità formative, articolato e di qualità. La formazione è una risorsa strategica per il miglioramento della scuola e, come tale, è un diritto degli insegnanti, del personale educativo e ATA e dei capi di istituto.

2. Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il miglioramento e la crescita professionale del personale, in relazione anche alle trasformazioni e innovazioni in atto, la riconversione e riqualificazione in rapporto alla mobilità professionale nonché all'ampliamento delle opportunità professionali offerte al personale."

Il programma di formazione, rivolto ai responsabili amministrativi ha l'obiettivo di favorire l'acquisizione e il consolidamento delle competenze e delle professionalità necessarie per garantire l'esercizio di attività lavorative di notevole complessità ed aventi rilevanza esterna previste dal profilo del direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Il programma di formazione farà riferimento per quanto concerne i contenuti alle indicazioni espresse nell'allegato 5 al CCNI.

Le azioni formative saranno attuate con metodologie che pongono al centro il necessario raggiungimento degli obiettivi da parte di adulti che, pur se dotati di esperienze qualificate, devono sviluppare nuove competenze e capacità gestionali e relazionali. Si privilegiano pertanto tutte le metodologie che si basano sull' interattività, la ricerca - azione e la progettazione.

Gli obiettivi formativi dovranno essere raggiunti tenendo presente gli aspetti di efficacia formativa, cioè massimizzare il rapporto tra risultati formativi ottenuti e obiettivi formativi stabiliti, e di efficienza complessiva, cioè massimizzare il rapporto tra struttura organizzativa utilizzata e risorse impegnate.

Contenuti della formazione

1) Struttura dell'attività formativa:

I contenuti relativi alla formazione dei responsabili amministrativi sono riportati nell'allegato 5 al CCNI e ricordati nella premessa. Tali contenuti possono essere suddivisi tra quelli che debbono per la loro rilevanza e specificità essere svolti in presenza da docenti (per un totale di 60 ore) e quelli che invece sono oggetto di auto formazione e formazione a distanza (per 40 ore).

La Commissione nazionale paritetica, in aggiunta a quanto previsto dall'art.49 e dall'all.5 del CCNI, per quanto attiene alla struttura del corso di formazione stabilisce di inserire un'area, all'interno della formazione in presenza, definita "elettiva" nella quale i partecipanti ai corsi realizzeranno un approfondimento di uno degli argomenti previsti dal programma del corso in presenza e che sono riportati al punto 2. L'area elettiva comprenderà un massimo di 5 ore e sarà concordata all'interno dei corsi dai partecipanti e dall'Agenzia formativa.

2) Contenuti (allegato 5 del CCNI):

A. Il quadro di riferimento organizzativo dell'istituzione scolastica nell'ambito dei processi dell'autonomia; gestione delle risorse, i rapporti con l'utenza e il territorio.
In aula 30 h. Sperimentazione con simulazione almeno 10 h.

A.1. - (3.f.) L'istituzione scolastica fra Amministrazione centrale e periferica, il raccordo e il confronto con il territorio e gli Enti locali; l'autonomia della scuola; organizzazione e atti nella Comunità Europea;

A.2. - (3.a.) L'istituzione scolastica autonoma; progettazione,organizzazione, verifiche;

A.3. - (3.b.) Il nuovo CCNL del comparto scuola; la nuova figura del Direttore dei servizi generali ed amministrativi; poteri, competenze e responsabilità. I profili del personale A.T.A. le figure intermedie. I diritti e i doveri;

A.4. - (3.c.) L'unità dei servizi amministrativi-gestionali; gestione e organizzazione; gli ambiti di rispettive competenze del Dirigente e del Direttore;

A.5. - (3.d.) La gestione e la valorizzazione delle risorse umane; i rapporti con l'utenza e con il territorio; aspetti relazionali per un'ottimizzazione della comunicazione tra i diversi soggetti dell'autonomia; le problematiche relative all'inserimento degli alunni stranieri e ai rapporti con le loro famiglie;

A.6. - (3.e.) Il piano dell'offerta formativa; il lavoro per progetti in rapporto al contesto di riferimento e agli indicatori di risultato, organico funzionale; contratti a tempo determinato e di prestazione d'opera;

B. La gestione amministrativo-contabile e le verifiche
In aula 20 h - esercitazione/simulazione di 6 h

B.1. - (2.1.a.) Il nuovo regolamento di contabilità; struttura e contenuti del bilancio di istituto; dal bilancio vincolato alla gestione del budget;

B.2. - (2.1.b.) Attività negoziali delle istituzioni scolastiche; convenzioni, contratti, accordi di programma, sponsorizzazioni, accordi di rete, protocolli d'intesa;

B.3. - (2.1.f.) La responsabilità; il sistema dei controlli; il passaggio dal controllo preventivo al controllo di gestione e dei risultati;

In autoformazione 10 ore

B.4. - (2.1.) La gestione amministrativo-contabile e le verifiche; la gestione informatizzata;

B.5. - (2.1.a.) Il nuovo regolamento di contabilità; struttura e contenuti del bilancio di istituto; dal bilancio vincolato alla gestione del budget;

B.6. - (2.1.c.) Il rendiconto, l'inventario dei beni;

B.7. - (2.1.d.) La redazione dei piani finanziari; la semplificazione amministrativa;

B.8. - (2.1.e.) I fondi CEE; l'introduzione dell'Euro;

B.9 - (2.1.f.) La responsabilità; il sistema dei controlli; il passaggio dal controllo preventivo al controllo di gestione e dei risultati;

C. Le nuove tecnologie; verso un sistema informatico integrato dell'amministrazione scolastica e, più in generale, della pubblica amministrazione.
In aula 5h.

C.1. - (2.1.g.) La gestione di banche dati; la rete, internet, intranet e la multimedialità;

C.2. - (2.1.h.) Aspetti normativi connessi all'informatizzazione: gli atti amministrativi e la firma digitale;

In autoformazione 10 h.

C.3. - (2.1.g.) La gestione di banche dati; la rete, internet, intranet e la multimedialità;

C.4. - (2.1.h.) Aspetti normativi connessi all'informatizzazione: gli atti amministrativi e la firma digitale;

C.5. - (2.1.i.) Il nuovo sistema pensionistico e la ricostruzione delle carriere;

C.6. - (3.g.) Le nuove tecnologie; verso un sistema informatico integrato dell'Amministrazione scolastica e, più in generale, della Pubblica Amministrazione.

D. Il quadro di riferimento normativo-contrattuale
In autoformazione 20 h (materiale - bibliografia)

D.1 - (4.a.) Principi di diritto costituzionale, amministrativo,, privato, del lavoro, comunitario;

D.2. - (4.b.) La riforma della Pubblica Amministrazione; il decentramento; fonti dell'ordinamento giuridico;

D.3. - (4.c.) Uffici e organi, atto e procedimento amministrativo;

D.4. - (4.d.) La trasparenza amministrativa e lo snellimento dell'attività amministrativa (leggi 241/90 e 127/97 e successive modificazioni e integrazioni);

D.5. - (4.e.) Il decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni; riflessi e problematiche;

D.6. - (4f) La privatizzazione del rapporto di pubblico impiego nelle fonti normative e nel CCNL del comparto scuola;

D.7. - (3b) Il nuovo CCNL del comparto scuola; la nuova figura del Direttore dei servizi generali e amministrativi; poteri competenze e responsabilità I profili del personale ATA; le figure intermedie;

D.8 - (3c) L'unità dei servizi amministrativi - gestionali gestione e organizzazione; gli ambiti di rispettive competenze del Dirigente e del Direttore.

Nota: il codice indicato tra parentesi, in corrispondenza di ciascun argomento, rappresenta il codice di riferimento dell'argomento stesso nell'allegato 5 del CCNI.

TITOLO II
Corsi per i responsabili amministrativi in particolari posizioni

I corsi di formazione destinati ai responsabili amministrativi che si trovano in una delle posizioni indicate nell' art. 49 del CCNI sono realizzati secondo le seguenti modalità:

a) percorso di formazione del personale in esonero sindacale, distaccato, comandato, utilizzato o collocato fuori ruolo: il corso è attuato dalle agenzie dichiarate vincitrici con le modalità previste per i percorsi ordinari nel titolo I del presente allegato. La frequenza può essere effettuata nella Provincia in cui i responsabili amministrativi operano anche se diversa da quella in cui è ubicata la sede di titolarità. A tal fine i responsabili amministrativi presentano apposita domanda all'amministrazione scolastica della regione in cui prestano servizio.

b) corsi per i responsabili amministrativi collocati fuori ruolo in servizio all'estero: il Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, disciplinerà con apposito provvedimento le modalità per l'assolvimento dell'obbligo di formazione ai fini dell'acquisizione della qualifica direttiva.

c) I corsi di formazione, destinati ai responsabili amministrativi che si trovano in una delle posizioni analoghe a quelle indicate dall'art. 49 comma 9 del CCNI, sono realizzati dall'Amministrazione centrale del Ministero della Pubblica Istruzione di massima con le medesime modalità previste per i corsi ordinari.

Il personale in argomento può scegliere di partecipare ai corsi ordinari o a corsi che saranno organizzati a livello nazionale, interregionale, regionale o provinciale a seconda delle necessità. Detto personale presenterà la domanda con le modalità previste da successivo provvedimento.

TITOLO III
Accreditamento e selezione delle agenzie formative

1. Prima fase
A) Accertamento dei requisiti soggettivi delle agenzie formative

Salve le specificazioni e le integrazioni rimesse al bando di cui all'articolo 5, i soggetti non devono trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17.3.1995, n. 157 e all'articolo 11 del decreto legislativo 24.7.1992, n. 358.

In caso di costituzione di associazioni o consorzi le predette condizioni devono ricorrere con riferimento a ciascuno dei soggetti che compongono l'associazione o il consorzio.

I soggetti interessati devono possedere, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto, i successivi requisiti minimi di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale.

In caso di costituzione di associazioni o consorzi, il bando fisserà i requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale che dovrà possedere ciascun componente, ed in particolare, in caso di associazioni, la capogruppo mandataria.

A1) Requisiti di natura economico-finanziaria

I soggetti dovranno avere un fatturato annuo, riferito ad attività di formazione e di consulenza organizzativa, non inferiore a 400 milioni di lire italiane annui (IVA esclusa) per i singoli.

In caso di associazioni temporanee di imprese e consorzi, tale requisito dovrà essere posseduto interamente dalla capogruppo mandataria.

A2) Requisiti di natura tecnico-professionale

A2.1) Staff professionale

Per essere accreditati, i soggetti richiedenti devono disporre di un garante scientifico e professionale, il quale dovrà sottoscrivere sotto la propria responsabilità il piano delle attività presentato ai fini del procedimento di selezione. Tale garante deve possedere almeno uno dei requisiti sottoindicati:

- essere stato negli ultimi cinque anni responsabile diretto di almeno un progetto di formazione rivolto a profili professionali di natura direttiva o equivalente;

- essere (o essere stato negli ultimi cinque anni) responsabile di un organismo erogatore di servizi di formazione rivolto a profili professionali di natura dirigenziale o equivalente;

A2.2) Esperienza pregressa

Per essere accreditati, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avere già svolto attività di formazione nei confronti di personale direttivo o di qualifiche equivalenti nel settore pubblico allargato o in settori simili.

A2.3) Capacità logistica e strutturale

Per essere accreditati, i soggetti richiedenti devono dichiarare di disporre di attrezzature per le attività formative. Tali attrezzature devono essere in regola con le norme vigenti in materia sicurezza.

B) Verifica della compatibilità del piano esecutivo presentato dai candidati

Saranno esclusi i candidati che abbiano presentato un piano esecutivo non conforme per struttura e contenuti a quanto previsto dal titolo I del presente allegato tecnico.

2. Seconda fase: graduazione dei soggetti accreditati

Nella graduazione dei soggetti che abbiano superato la fase di cui al precedente punto 1., l'Amministrazione centrale considererà preminente la qualità del piano esecutivo rispetto al suo costo.

A) Valutazione della qualità del piano esecutivo

La qualità del piano esecutivo è valutata sulla base dei seguenti elementi, indicati in ordine decrescente di importanza:

1. livello qualitativo complessivo del piano rispetto alla programmazione della formazione, le metodologie, i materiali utilizzati;

2. livello professionale dei formatori, identificabile attraverso esplicite referenze curriculari e la quantificazione oraria dei singoli interventi nei corsi da svolgere, con particolare riferimento alla formazione dei responsabili amministrativi;

3. organizzazione di forme di tutoring e di assistenza tecnica;

4. presenza di modalità didattiche diversificate per metodologia e per strumentazione;

5. capacità organizzative;

B) Valutazione dell'offerta economica

La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata a partire dal valore del singolo lotto, che è indicato dal bando di gara, sulla base del quale gli interessati formuleranno l'offerta più vantaggiosa.

Il medesimo bando di gara fissa le modalità di trattamento delle offerte anormalmente basse.

L'offerta economica deve specificare i criteri e i valori unitari utilizzati per la sua formulazione. In particolare, devono essere indicati i costi unitari previsti per il personale utilizzato suddiviso per fasce di qualificazione e i costi unitari delle altre voci suddivise per categorie.

L'offerta economica riguarderà i costi previsti per la realizzazione del lotto o dei lotti con esclusione dei costi relativi al rimborso delle spese di missione (viaggio, vitto e alloggio) dei partecipanti.

C) Attribuzione dei punteggi

Al fine di garantire il massimo livello di qualità dei piani esecutivi i relativi criteri di ponderazione saranno indicati nel bando di gara.


BANDO DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA

Roma, 25 gennaio 2000

1) Ente appaltante: Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi, Divisione IV, Viale Trastevere 76/a 00153 Roma. Telefax 06/58492921.

2) Categoria di servizio e descrizione: Servizi di formazione (Cat. 24 - Rif. CPC 92) Servizi relativi all'istruzione anche professionale dell' allegato 2 del D.Lgs. n.157/1995.

Prestazione di servizi di formazione in lotti, in lingua italiana, per responsabili amministrativi delle istituzioni scolastiche come previsto dal Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 27.12.1999, pubblicato sul G.U.R.I., regolante il passaggio alla qualifica di Direttore dei servizi generali e amministrativi delle scuole statali, della durata di 60 ore di formazione in presenza come previsto dall'allegato tecnico al Decreto Ministeriale.

Nel capitolato della gara sarà indicato il dettaglio delle attività da svolgere.

L'importo del servizio per ciascun corso è fissato in Lit. 30.000.000 (EURO 15.493,71) al lordo dell'imposta sul valore aggiunto se dovuta. Sono previsti circa 300 corsi.

3) Luogo della consegna: Esecuzione nel territorio italiano. 

4) a)Riservato ad una particolare professione: Possono partecipare alla gara le Università gli Enti Pubblici e privati, i Consorzi universitari e interuniversitari, gli IRRSAE e gli Istituti di ricerca, anche tra loro consorziati o raggruppati temporaneamente secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 157/95.

b)Obbligo di menzionare i nomi e le qualifiche del personale: Le offerenti dovranno indicare i nominativi e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

c) Disposizioni legislative: D.Lgs. n. 157/95. 

5) Divisione in lotti: A ciascun offerente non può essere affidato a livello nazionale più del 10% dei lotti dei corsi. E' ammessa la possibilità di presentare offerte per singoli lotti, ciascuno composto da un numero medio di 10 corsi su base regionale e/o interregionale frequentato in media da 40 corsisti secondo la Tabella allegata al capitolato della gara.

6) Numero di prestatori di servizi:come previsto dal D.Lgs 157/95.

7) Varianti: Sono escluse varianti presentate dalle offerenti.

8) Termine ultimo per il completamento dei servizi: 31 agosto 2000.

9) Forma giuridica del raggruppamento di imprenditori: Le Aziende raggruppate dovranno attenersi alle disposizioni dell' art. 11 del D.Lgs. n. 157/95.

10)a) Giustificazione della procedura accelerata: Il ricorso alla procedura accelerata è motivato dalla urgenza di realizzare gli adempimenti di cui al Decreto Ministeriale del 27.12.1999.

b) Data limite per il ricevimento delle richieste di partecipazione: 15° giorno dal 2 febbraio 2000. 

c) Indirizzo: Le domande devono pervenire, direttamente o a mezzo posta, tramite raccomandata, in plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, all'indirizzo di cui al punto 1, riportante la dicitura: "Gara a procedura ristretta accelerata per la formazione dei responsabili amministrativi". Domanda di partecipazione. Ogni partecipante deve indicare sul plico il numero di fax a cui fare pervenire eventuali informazioni.

d) Lingua o lingue: Le domande devono essere redatte in lingua italiana.

11)Termine per l'invio degli inviti a presentare l'offerta: I soggetti ammessi verranno invitati a presentare offerte entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

12)Cauzioni e garanzie: E' prevista la prestazione di cauzione secondo quanto indicato nel capitolato di gara. 

13)Condizioni minime : Alla domanda di partecipazione dovra' essere allegata, a pena di esclusione, apposita dichiarazione, resa ai sensi della legge n. 15/68 e succ. modifiche ed integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante con la quale si attesti: 

a) di essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A., se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia; se cittadini di altri Stati membri non residenti in Italia, si applica l'art. 15 D.Lgs. 157/1995. 

b) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.12 D.Lgs. 157/1995 ed all'art.11 D.Lgs. 358/1992 e, per le imprese stabilite in Italia, non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dalla normativa antimafia. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le predette condizioni devono ricorrere per ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento;

c) di aver conseguito, negli esercizi 1996-1997-1998, un fatturato annuo non inferiore a Lit. 400.000.000 (IVA esclusa) (Euro 20.6582,76) per attività di formazione e di consulenza organizzativa. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, tale requisito dovra' essere posseduto interamente della capogruppo mandataria;

d) l'indicazione dei principali servizi prestati, aventi attinenza con l'appalto in oggetto;

e) esperienza nella formazione nei confronti di personale direttivo o di qualifiche equivalenti;

f) disponibilità di uno staff professionale adeguatamente qualificato e di capacità logistico - organizzative in grado di consentire l'espletamento delle attività di formazione in tutte le sedi di svolgimento dei corsi;

g) disponibilità di un garante scientifico secondo quanto previsto dall'allegato tecnico Titolo III al punto A.2.1 del Decreto Ministeriale del 27.12.1999;

h) di disporre delle attrezzature necessarie per le attivita' formative;

i) di disporre di idonee referenze bancarie in grado di attestare la capacità finanziaria ed economica dell'impresa.

14)Criteri di aggiudicazione : L'incarico verrà affidato, ai sensi dell'art.23, lett. b), D.Lgs. 157/1995 secondo i seguenti criteri di valutazione :

a) qualità tecnica (max. 70 punti); 

b) prezzo (max 30 punti).

15) Altre informazioni: Eventuali informazioni possono essere richieste a mezzo fax al numero 06/58492921 corrispondente alla Direzione generale del personale DIV. IV, attenzione della dott.ssa Maria Assunta Palermo. Il bando di gara è disponibile anche presso il sito Internet del Ministero della Pubblica Istruzione: www.istruzione.it/dgpersonale/formazione/bando_respamministrativi.htm.

L'offerta rimane valida per 180 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione sarà effettuata anche alla presenza di una sola offerta valida.

Non sono ammesse offerte in aumento.

16) Data di spedizione del bando alla UE: 25.01.2000.

17) Data di ricevimento del bando alla UE: 25.01.2000.

----------------

Per avere ulteriori chiarimenti sul bando di gara ci si può rivolgere a:

dal lunedi al venerdi

- dalle ore 10.00 alle ore 11.00, al n. 06/58493106 (prof.ssa A. Berna)

- dalle ore 11.00 alle ore 12.00 al n. 06/58493120 (dott.ssa M. A. Palermo)

oppure al fax 06/58492921


 

CAPITOLATO E DISCIPLINARE DELLA GARA
MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA
PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE
PER
IL CONFERIMENTO
DEL Profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi ai RESPONSABILI AMMINISTRATIVI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 27 DICEMBRE 1999.

 

Il presente documento è parte integrante dell'avviso di gara di pari oggetto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee

INDICE

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE e sigle 4

2. FINALITà E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 5

2.1 Finalità e Descrizione Generale 5

2.2 Struttura e contenuti dell’attività formativa 5

2.2.1 Indicazioni generali 5

2.2.2 Struttura della formazione 5

2.2.2.1 L’approccio metodologico 5

2.2.2.3 Le modalità formative 6

2.2.2.4 La struttura didattica 6

2.2.3 Struttura dei Contenuti 7

2.3 Organizzazione dei materiali 8

2.3.1 Modalità di presentazione 9

2.4 Organizzazione dell'attività di formazione 10

2.5 Sorveglianza e valutazione 10

2.6 Luogo di esecuzione e logistica 11

2.7 Durata e termine per il completamento del servizio 11

3. Soggetti ammissibili alla gara, requisiti minimi di carattere economico e tecnico-professionale 11

3.1 Soggetti ammissibili e condiziioni minime di carattere economico e tecnico -professionale degli offerenti 12

4. Il servizio formativo e il CORRISPETTIVO ECONOMICO 13

5. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE offerte 14

6. DISPOSIZIONI PER LA predisposizione e FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 14

6.1 A - Documentazione 15

6.2 B - Offerta tecnica 15

6.3 C - Offerta economica 16

7. VALIDITÀ dell’offerta 16

8. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 16

8.1 Qualità Tecnica 17

8.2 Prezzo 17

9. PROCEDIMENTO DI GARA 17

10. procedura di affidamento del servizio 18

11. CAUZIONE, MODALITÀ DI PAGAMENTO E SUBAPPALTO 18

11.1 Cauzione 18

11.2 Modalità di pagamento 19

11.3 Subappalto 19

12. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO EROGATO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 19

13. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO DELL’Agenzia E CON TERZI 20

14. SPESE CONTRATTUALI 20

15. INADEMPIMENTO, PENALITÀ E RISOLUZIONE 20

16. CONTROVERSIE 21

17. DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 22

18. DISPOSIZIONI FINALI 22

19. ALTRE INFORMAZIONI 22

Allegato 1 "Modello di DICHIARAZIONE"

Allegato 2 "INDICAZIONE, UBICAZIONE E COMPOSIZIONE DEI LOTTI"

Allegato 3 "SCELTA LOTTI"

Allegato 4 "ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI DI CUI ARTICOLO 2.2.3 - LETTERA B – LA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE E LE VERIFICHE"

Allegato 5 "SCHEMA DI Regolamento contabile"

Allegato 6 "d.m. 27/12/1999"

Allegato 7 "C.M. Prot.D4/230 del 31/01/2000"

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE e sigle

Ministero della Pubblica Istruzione

Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi

Divisione IV - Formazione

Viale Trastevere, 76A

00153 Roma.

Responsabile del procedimento è il dott. Carlo della Toffola .

Eventuali informazioni possono essere richieste alla Divisione IV della Direzione Generale del personale e degli Affari Generali e Amministrativi: dott.ssa Anna Berna, tel. 06–58493106, o sig.ra Patrizia Ferrante tel. 06-58492436.

Nel testo del presente disciplinare potranno essere utilizzate le seguenti sigle o abbreviazioni:

 

Agenzia (formativa)

il soggetto aggiudicatario dei servizi di formazione oggetto della presente gara

CCNL

Contratto Collettivo Nazionale Comparto Scuola

CCNI

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo

C.M.

Circolare Ministeriale (del MPI ove non diversamente specificato)

DG Personale

o Amministrazione

Direzione Generale del personale e degli Affari Generali e Amministrativi - MPI

D.Lgs.

Decreto Legislativo

D.M.

Decreto Ministeriale (del MPI ove non diversamente specificato)

G.U.C.E.

Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee

G.U.R.I.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

PA

Pubblica Amministrazione

MPI o PI

Ministero della Pubblica Istruzione

2. FINALITà E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

2.1 Finalità e Descrizione Generale

Con il presente documento viene disciplinato il procedimento di gara relativo alla prestazione di servizi di formazione in lotti, in lingua italiana, previsto dal Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 27.12.1999, ai fini del passaggio dei responsabili amministrativi delle istituzioni scolastiche alla qualifica di Direttore dei servizi generali e amministrativi delle scuole statali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che non cessino dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2000, di cui all’art.34, commi 2 e 3 , del CCNL, e all'art. 49 del CCNI.

 

I corsi di formazione hanno la finalità di favorire l’acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze, delle competenze e delle professionalità necessarie per garantire l’esercizio delle funzioni relative al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi connesse al riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

 

La formazione regolamentata con il presente disciplinare è relativa all’attività d'aula come previsto dall’art.3 del D.M. del 27/12/1999.

 

 

2.2 Struttura e contenuti dell’attività formativa

2.2.1 Indicazioni generali

 

Le attività di formazione d’aula sono da considerarsi integrate con quelle in autoformazione, secondo l’organizzazione di cui al punto 2.4. Nelle modalità formative si devono considerare la specificità delle attività di lavoro dei responsabili amministrativi, le loro esperienze e la peculiarità del loro impegno.

 

 

2.2.2 Struttura della formazione

2.2.2.1 L’approccio metodologico

Le attività formative rivolte a persone adulte di consolidata esperienza richiedono una particolare attenzione. Infatti, non si tratta di trasmettere nuove conoscenze ma di:

 

1. adeguare, sviluppare e consolidare le competenze di natura tecnica, gestionale e relazionale di operatori impegnati in una scuola che sta vivendo profonde trasformazioni;

2. motivare e far condividere i cambiamenti culturali;

3. far assumere un ruolo attivo in relazione al nuovo profilo professionale.

 

Questi risultati non sono conseguibili con l'impiego delle sole metodologie didattiche tradizionali basate sulla semplice trasmissione delle conoscenze, bensì attraverso il coinvolgimento attivo dei partecipanti e quindi con l'impiego di metodologie centrate sulla "gestione di gruppi in apprendimento". Di conseguenza, in sintonia con questo approccio metodologico, risulta essenziale:

 

  1. trovare uno stretto collegamento tra le competenze che si vogliono sviluppare e i cambiamenti organizzativi in atto nella Pubblica Amministrazione e in particolare nella Pubblica Istruzione;
  2. privilegiare il coinvolgimento dei partecipanti;
  3. includere nel percorso formativo anche il rafforzamento di competenze finalizzate allo sviluppo delle capacità cosiddette soft (culturali, motivazionali, relazionali, organizzative) poiché l'acquisizione delle capacità di tipo tecnico e specialistico non sono sufficienti a modificare efficacemente le performance degli individui in un ambito in evoluzione.

 

2.2.2.3 Le modalità formative

La formazione dei responsabili amministrativi, in generale, si realizza con il criterio di "formazione-intervento" che, assegnando ampi spazi alla elaborazione concettuale e alla presa di decisione, ha lo scopo di inserire nel momento formativo l’aspetto applicativo delle conoscenze e delle competenze acquisite. Pertanto le attività di formazione in presenza sono costituite da:

 

1. lezioni frontali;

2. esercitazioni (tra cui discussione di casi esemplari, role-playing, etc...),

3. momenti di discussione.

L’attività formativa, quindi, si concretizza anche con momenti di approfondimento in attività di gruppo con lo scopo di adeguare le competenze dei partecipanti a standard formativi legati al profilo professionale. Tale obiettivo si realizza attraverso la precisazione di:

 

1. contenuti;

2. metodologie;

3. pianificazione;

4. valutazione.

 

2.2.2.4 La struttura didattica

 

Il percorso formativo deve avere una struttura modulare. Le attività formative sono illustrate da una documentazione che descrive:

 

1. gli obiettivi generali del corso;

2. gli obiettivi intermedi dei moduli;

3. gli obiettivi specifici di ogni unità formativa che compongono un modulo.

 

Gli strumenti didattici ad uso del docente dovranno essere:

 

1. programma: schema giornaliero, ordinato secondo il tempo, della sequenza degli argomenti da affrontare;

2. materiale per la trattazione dei contenuti: acetati/ slide elettroniche/ diapositive;

3. materiali per il lavoro di gruppo quali esercitazioni, discussione di casi esemplari, ecc.

 

Gli strumenti didattici ad uso dei partecipanti ai corsi dovranno essere:

 

1. programma giornaliero del corso;

2. copia del materiale utilizzato per la lezione;

3. materiale editoriale teorico-pratico di supporto all'apprendimento eventualmente preparato.

 

2.2.3 Struttura dei Contenuti

 

I contenuti relativi alla formazione dei responsabili amministrativi sono delineati nell’allegato 5 del CCNI e riportati successivamente.

La Commissione nazionale paritetica, in aggiunta a quanto previsto dall’art.49 e dall’all.5 del CCNI, per quanto attiene alla struttura del corso di formazione, ha stabilito di inserire un’area, all’interno della formazione in presenza, definita "elettiva", nella quale i partecipanti ai corsi dovranno realizzare, a cura dell’Agenzia formativa, un approfondimento di uno degli argomenti previsti dal programma del corso. L’area elettiva impegnerà un massimo di 5 ore e sarà concordata all’interno dei corsi dai partecipanti e dall’Agenzia formativa.

Per quanto riguarda lo sviluppo dei contenuti relativi alla parte B si veda l’allegato 4 "Gestione amministrativo-contabile e le verifiche". Le Agenzie formative dovranno attenersi a tali indicazioni.

 

I contenuti sono organizzati per aree tematiche e all’interno di ciascun area per moduli. Ad ogni modulo sono associati più argomenti.

A. Il quadro di riferimento organizzativo dell’istituzione scolastica nell’ambito dei processi dell’autonomia; gestione delle risorse, i rapporti con l’utenza e il territorio.

In aula 30 h di cui per le attività esercitative e di simulazione 10 h

 

 

Modulo

Argomenti

A.1. (3.f.)

L’istituzione scolastica fra Amministrazione centrale e periferica, il raccordo e il confronto con il territorio e gli Enti locali; l’autonomia della scuola; organizzazione e atti nella Comunità Europea;

A.2. (3.a.)

L’istituzione scolastica autonoma; progettazione,organizzazione, verifiche;

A.3. (3.b.)

Il nuovo CCNL del comparto scuola; la nuova figura del Direttore dei servizi generali ed amministrativi; poteri, competenze e responsabilità. I profili del personale A.T.A. le figure intermedie. I diritti e i doveri;

A.4. (3.c.)

L’unità dei servizi amministrativi gestionali; gestione e organizzazione; gli ambiti di rispettive competenze del Dirigente e del Direttore;

A.5. (3.d.)

La gestione e la valorizzazione delle risorse umane; i rapporti con l’utenza e con il territorio; aspetti relazionali per un’ottimizzazione della comunicazione tra i diversi soggetti dell’autonomia; le problematiche relative all’inserimento degli alunni stranieri e ai rapporti con le loro famiglie;

A.6. (3.e.)

Il piano dell’offerta formativa; il lavoro per progetti in rapporto al contesto di riferimento e agli indicatori di risultato, organico funzionale; contratti a tempo determinato e di prestazione d’opera;

 

 

B. La gestione amministrativo-contabile e le verifiche

In aula 20 h di cui per le attività esercitative e di simulazione 6 h

 

 

Modulo

Argomenti

B.1. (2.1.a.)

Il nuovo regolamento di contabilità; struttura e contenuti del bilancio di istituto; dal bilancio vincolato alla gestione del budget;

B.2. (2.1.b.)

Attività negoziali delle istituzioni scolastiche; convenzioni, contratti, accordi di programma, sponsorizzazioni, accordi di rete, protocolli d’intesa;

B.3. (2.1.f.)

La responsabilità; il sistema dei controlli; il passaggio dal controllo preventivo al controllo di gestione e dei risultati;

 

C. Le nuove tecnologie; verso un sistema informatico integrato dell’amministrazione scolastica e, più in generale, della P.A.
In aula 5h

 

 

Modulo

Argomenti

C.1. (2.1.g.)

La gestione di banche dati; la rete, internet, intranet e la multimedialità;

C.2. (2.1.h.)

Aspetti normativi connessi all’informatizzazione: gli atti amministrativi e la firma digitale;

 

D. Area elettiva

Da concordare, tra i partecipanti e l’Agenzia formativa, nell’ambito degli argomenti di cui ai punti precedenti.

In aula 5h

 

2.3 Organizzazione dei materiali

 

La struttura modulare deve essere utilizzata anche per la costruzione o assemblaggio della documentazione associata al corso stesso.

 

La documentazione, che deve riferirsi alla struttura didattica (vedi paragrafo 2.2.2.4), deve essere organizzata considerando:

 

1. i contenuti e i metodi di attuazione delle attività formative (ad esempio: il titolo del modulo, le finalità, gli obiettivi, gli argomenti, i metodi didattici e il programma);

 

2. i materiali utilizzati e l’organizzazione delle attività formative (l’organizzazione degli interventi, i materiali utilizzati, i sussidi didattici, le modalità di lavoro).

Ogni Agenzia formativa, quindi, deve utilizzare la tabella successiva per produrre un fascicolo documentale comprendente una serie di sezioni, ognuna delle quali soddisferà quanto richiesto come materiale documentale (ad esempio le descrizioni dei singoli moduli, i materiali utilizzati, ecc.).

 

La tavola successiva riporta gli elementi guida e la loro organizzazione in fascicolo documentale.

 

Sezioni fascicolo

Elementi Guida

Contenuti / prodotti

Prima

Titolo modulo

 
 

Finalità e obiettivi

 
 

Argomenti

Articolazione degli argomenti e relative schede di specificazione

Programmazione (compresa la distribuzione oraria presuntiva dei docenti)

 

Metodi didattici

 

 

 

 

 

Seconda

Accertamento

Questionari per la valutazione dello svolgimento dei contenuti di ogni modulo.

 

Materiali utilizzati per la docenza

Sequenze di slide, o altro.

Testo descrittivo, schemi, immagini, esemplificazioni annotate.

Altra documentazione di lavoro.

 

Materiali consegnati in aula

Appunti, copia interna di documentazione utilizzata durante il corso, ecc.

Bibliografie

 

 

 

Terza

Laboratorio

Esercitazioni: obiettivi, contenuti, materiali specifici, risultati.

Casi esemplari: obiettivi, contenuti, materiali specifici.

 

Organizzazione intervento

Sequenza contenuti

Sequenza temporale

 

Area elettiva

Elenco dei contenuti svolti e documentazione delle attività svolte dai partecipanti.

 

Tecnologia

Sussidi didattici

 

Nel caso in cui venga presentato e utilizzato un tipo di prodotto non rientrante nelle sezioni indicate questo si deve porre in Allegato al fascicolo stesso e richiamato nell’indice.

 

2.3.1 Modalità di presentazione

La documentazione realizzata deve essere presentata nelle duplice forma cartacea e digitale secondo le seguenti norme:

La Prima sezione del fascicolo deve essere consegnata con la presentazione dell’offerta (vedi art. 6.2 punto 1), la Seconda sezione all’inizio della formazione e la Terza sezione al termine dell’attività di formazione in aula.

 

2.4 Organizzazione dell'attività di formazione

 

Per l’organizzazione delle attività formative possono essere utilizzati due modelli alternativi per complessive 60 ore:

 

a. due nuclei di 5 giornate di 6 ore ognuna per un totale di 10 giornate di formazione;

b. tre nuclei di 4 giornate di 5 ore ognuna per un totale di 12 giornate di formazione.

 

Nell’organizzazione si prevede che:

 

1. ogni nucleo di formazione comprenda uno o più moduli;

2. al termine di ogni modulo i partecipanti compilino un questionario, per la verifica dell’attuazione dei contenuti dei moduli, secondo le modalità previste per l’autoformazione di cui alla C.M. Prot.D4/230 del 31/01/2000, art. 4 punto c, (vedi Allegato 7);

3. i nuclei di formazione siano svolti con un intervallo di almeno due o tre settimane l’uno dall’altro a seconda della scelta del modello organizzativo sottoindicato (b o a);

4. al termine della formazione in presenza, a distanza di non più di 15 giorni, si realizzino i colloqui finali con modalità comunicate dalla DG Personale.

 

In forma sintetica le attività di formazione si svilupperanno nel modo seguente:

 

modello organizzativo a

1° nucleo di formazione

 

2° nucleo di formazione

Colloquio finale

30 ore

Autoformazione

30 ore

 

 

modello organizzativo b

1° nucleo di formazione

 

2° nucleo di formazione

 

3° nucleo di formazione

Colloquio finale

20 ore

Autoformazione

20 ore

Autoformazione

20 ore

 

 

 

2.5 sorveglianza e valutazione

 

Il Progetto formativo di cui al Decreto del 27/12/1999 e alla C.M. Prot. D4/230 del 31/01/2000 prevede una macro attività di sorveglianza amministrativa e delle attività di formazione che verrà affidata ad una Agenzia esterna che non effettua la formazione.

 

Nella sorveglianza è prevista l’attività di monitoraggio delle attività formative che rileveranno due dimensioni:

- l’attuazione dello svolgimento dei contenuti;

- la soddisfazione dei destinatari, cioè la reazione all'intervento formativo in termini di qualità percepita.

Per la prima dimensione sono utilizzati alcuni questionari realizzati sulla base delle proposte presentate dalle Agenzie formative secondo quanto previsto dall’art. 2.4 e dall’art. 4, lettera b). Ogni partecipante compilerà i questionari, ciascuno con un numero fisso di domande, che sono costruiti a partire dall’archivio delle domande realizzato con tutte le proposte preparate dalle Agenzie formative.

Per la seconda dimensione sono utilizzati dei Questionari realizzati direttamente dall’Agenzia esterna, incaricata della sorveglianza, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione.

Il monitoraggio, svolto nell’ambito della sorveglianza, rileverà anche i risultati delle attività di valutazione interna che ogni Agenzia formativa compirà per acquisire sistematicamente gli elementi di conoscenza utili alla regolazione continua del processo di attuazione del piano di formazione come richiesto dall’art. 4 lettera a). In particolare dovranno essere indicati: scopi, metodologie, fasi , strumenti e momenti delle verifiche; le azioni correttive nel caso di riscontro di elementi difformi da quanto previsto.

Per la sintesi dell’attività di valutazione interna le Agenzie formative utilizzeranno un formulario standard fornito dal gestore titolare della sorveglianza.

La valutazione complessiva del Progetto di formazione comprenderà la verifica e la valutazione dei risultati delle attività formative e l’idoneità dei sistemi di valutazione interna utilizzati dalle Agenzie formative.

 

2.6 LUOGO DI ESECUZIONE e logistica

I servizi di formazione, oggetto della gara, si svolgeranno presso le sedi scolastiche - in linea con la Direttiva 3 settembre 1999 n. 310, art. 12, capoverso 9 - che saranno successivamente indicate dall’Amministrazione.

 

2.7 Durata e TERMINE PER IL COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le attività formative in presenza hanno una durata complessiva di 60 ore.

Le attività formative, compreso il colloquio di valutazione, dovranno concludersi entro il 20 luglio 2000. Le attività d’aula, pertanto, dovranno concludersi presumibilmente entro il 15 giugno 2000.

 

 

3. Soggetti ammissibili alla gara, requisiti minimi di carattere economico e tecnico-professionale

 

3.1 Soggetti ammissibili e CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO - PROFESSIONALE DEGLI OFFERENTI

Sono soggetti qualificati a partecipare alla gara: le università, gli enti pubblici, i consorzi universitari, interuniversitari, gli IRRSAE e gli istituti di ricerca.

Possono richiedere l’accreditamento soggetti privati, consorzi o associati in raggruppamento temporaneo d'impresa, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 157/95, che siano in possesso dei seguenti requisiti minimi:

 

  1. essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A., se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia; se cittadini di altri Stati membri non residenti in Italia, si applica l'art. 15 D.Lgs. 157/1995:
  2. non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.12 del D.lgs. 17 marzo 1995 n.157 ed all’art. 11 del D.lgs. 24 luglio 1992, n. 358 e per le imprese stabilite in Italia, di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dalla normativa antimafia. In caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi le predette condizioni devono ricorrere con riferimento a ciascuno dei soggetti che compongono l’associazione o il consorzio;
  3. avere conseguito negli esercizi 1996-1997-1998, un fatturato annuo non inferiore a Lit. 400 milioni (Euro 206.582,76) IVA esclusa, per attività di formazione o di consulenza organizzativa. Nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, tale valore deve essere posseduto interamente dalla capogruppo come previsto nell’Allegato Tecnico, Titolo III, punto A.1 del D.M. 27 dicembre 1999 ;
  4. avere esperienza di formazione nei confronti di personale direttivo o di qualifiche equivalenti ovvero di aver svolto nell’ultimo triennio attività di formazione, anche a distanza, a personale direttivo o di qualifiche equivalenti nel settore pubblico allargato o in settori simili;
  5. disporre, per l'espletamento del servizio, di un garante scientifico e professionale, in possesso di almeno uno dei requisiti indicati nell’Allegato Tecnico, Titolo III, punto A.2.1 del D.M. 27 dicembre 1999, che assuma il ruolo di direttore dei corsi e responsabile scientifico durante l’esecuzione del servizio;
  6. disporre di un adeguato staff professionale;
  7. indicare i principali servizi prestati, aventi attinenza con l'appalto in oggetto;
  8. disporre delle attrezzature necessarie per le attività formative;
  9. la non sussistenza di rapporto di collegamento e controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con altri concorrenti alla presente gara;
  10. disporre idonee referenze bancarie in grado di attestare la capacità finanziaria ed economica dell'impresa.

 

In caso di partecipazione di R.T.I. o A.T.I.:

 

1. la documentazione di cui ai punti sub. 1), 2), 4), 7), 8), 9), e 10, dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento;

2. la documentazione di cui ai punti sub. 3), 5), 6), dovrà essere presentata dall’impresa capogruppo.

 

Ai fini del possesso dei requisiti indicati, i consorzi costituiti ai sensi dell’art. 2602 c.c. sono equiparati ai raggruppamenti temporanei d’imprese.

Il mancato possesso dei requisiti previsti determina l’esclusione dalla gara.

Lo stesso soggetto, singolarmente o associato o consorziato o collegato (ex art. 2359 c.c.) in qualsiasi forma con altri, può presentare una sola offerta per la presente gara.

È fatto divieto pertanto di partecipare alla gara, sia singolarmente che in associazione temporanea, alle società che, ai sensi dell’art. 2359 c.c., siano controllate da un’impresa che partecipa alla gara ovvero siano ad essa collegate, ai sensi del medesimo articolo del codice civile, pena l'esclusione di ciascuna di esse ed è fatto altresì divieto di partecipare alla gara ai soggetti aventi identico legale rappresentante, pena l’esclusione dalla gara di ciascuno di essi.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

Nel caso in cui la doppia partecipazione alla gara sotto qualsiasi forma, venisse rilevata dopo l’aggiudicazione o l’affidamento del servizio, essa comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione e la revoca in danno dell’affidamento nonché la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

La mancata osservanza di tali prescrizioni determina l’esclusione dalla gara del soggetto e di tutti i raggruppamenti temporanei d’impresa e consorzi cui lo stesso partecipi.

4. Il servizio formativo e il CORRISPETTIVO ECONOMICO

Il servizio formativo da realizzare da parte delle Agenzie formative prevede la realizzazione del:

 

a) Piano Esecutivo delle attività di formazione in aula secondo le indicazione relative all’art. 2 che deve comprendere in particolare:

1. la scelta dell’organizzazione delle attività formativa (come da art. 2.4);

2. l’organizzazione dei moduli in nuclei ( come da art. 2.4);

3. la programmazione della formazione, compreso il calendario delle attività formative con le date presunte nelle quali esse si svolgeranno, a partire dal 26 aprile 2000;

4. le metodologie didattiche;

5. i materiali utilizzati e le attrezzature utilizzate;

6. il piano di valutazione interna contenente i criteri, le metodologie, gli strumenti e le tecniche che verranno dalle Agenzie formative adottati per la valutazione interna, art 2.5 .

b) Fascicolo documentale completo secondo quanto previsto dall’art.2.3. In particolare i questionari inerenti i moduli formativi dovranno essere costituiti da 20 domande con scala a quattro graduazioni.

 

Inoltre le Agenzie per il servizio formativo dovranno:

 

c) presentare ai responsabili amministrativi l’iniziativa di formazione secondo quanto previsto dal D.M. 27/12/1999 e dalla C.M. 230/2000 evidenziando in particolare gli aspetti della formazione d’aula e l’autoformazione, i contenuti, le metodologie didattiche utilizzate e le modalità di verifica in itinere dell’acquisizione delle conoscenze, da parte dei partecipanti ai corsi, attuata attraverso le prove oggettive;

d) realizzare la registrazione delle presenze ai corsi da parte dei partecipanti e relative comunicazioni al dirigente scolastico dell’istituto sede di corso;

e) costituire le commissioni, una per ogni corso, che dovranno svolgere i colloqui finali. Ciascuna commissione dovrà essere costituita dal direttore e da due docenti di ogni corso.

 

I corsi del servizio di formazione sono rivolti a circa 13.000 responsabili amministrativi in servizio nelle diverse province italiane. Ciascun corso è, di norma, composto da quaranta partecipanti appartenenti ai diversi ordini e gradi di scuola. Tale numero va considerato come limite massimo che può essere superato in casi eccezionali e nella misura strettamente necessaria per far fronte ad effettive esigenze di localizzazione territoriale o al manifestarsi di variabili ed elementi attualmente non valutabili (p. es. pensionamenti posticipati, dimissioni, ecc.). Per le medesime esigenze, tale limite può essere diminuito nella misura necessaria per una equilibrata ed ottimale composizione dei corsi. Per consentire economie di scala nella progettazione ed erogazione del servizio, i corsi sono raggruppati in lotti composti su base provinciale, interprovinciale, regionale o interregionale. Il lotto standard, di norma, comprende dieci corsi, ma tale numero può variare in base alla diverse situazioni territoriali. In nessun caso i valori sopra indicati (quaranta partecipanti per corso e dieci corsi per lotto) costituiscono vincolo per l’amministrazione.

 

Il corrispettivo a base d'asta di ogni corso standard del servizio formativo da affidare è fissato in lire 30 milioni, pari ad Euro , al lordo d’IVA se dovuta.

 

L’importo offerto dall’aggiudicatario uguale o inferiore al corrispettivo a base d’asta sopra indicato, non essendo ammesse offerte in aumento, resterà invariato per tutta la durata del servizio.

La variazione del numero effettivo di partecipanti ai corsi rispetto al numero di quaranta partecipanti per corso, non influisce in alcun modo sui valori a base d’asta del corso né sul valore dell’offerta economica formulata dai soggetti interessati.

I soggetti interessati possono presentare domanda, secondo le modalità indicate all’art.6, per uno o più, o anche tutti i lotti.

In ogni caso, e salvo quanto previsto dal D.M. 27/12/1999, a ciascun soggetto non può essere affidato più del 10% dei lotti da erogare complessivamente a livello nazionale.

 

5. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE offerte

Il plico contenente l'offerta, predisposto secondo le disposizioni indicate nell’articolo successivo e recapitato direttamente o a mezzo posta tramite raccomandata, a rischio del concorrente, deve pervenire, pena l’esclusione, all’indirizzo di cui all’art. 1, entro le ore 13 del 18 marzo 2000.

Le offerte pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

 

 

6. DISPOSIZIONI PER LA predisposizione e FORMULAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta, redatta in lingua italiana e completa della relativa documentazione, deve essere contenuta in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno ben chiara la dicitura "Gara per l’affidamento dei servizi di formazione per responsabili amministrativi" nonché la denominazione dell' impresa concorrente e l’indirizzo di cui all’art. 1.

Tale plico deve racchiudere al suo interno 3 buste, ciascuna delle quali chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e recante sull’esterno denominazione dell' impresa concorrente nonché, rispettivamente, le diciture:

 

  1. "A - Documentazione"
  2. "B - Offerta tecnica"
  3. "C - Offerta economica"

 

6.1 A- documentazione

La busta "A - "Documentazione" deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

 

 

 

Inoltre in caso di partecipazione in R.T.I. o A.T.I. :

 

Dichiarazione contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento o associazione temporaneo d'impresa e a conferire mandato collettivo e procura all'impresa designata come capogruppo come previsto dall'art.11 del D.Lgs.157/95, oppure copia conforme dell’atto di costituzione dell’ RTI o ATI.

 

L’Amministrazione si riserva il diritto di accertare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese procedendo, nel caso venissero riscontrate dichiarazioni non veritiere o mendaci, di procedere nei termini di legge, nonché all’esclusione dalla gara ed alla revoca in danno dell’eventuale affidamento.

 

6.2 B – Offerta tecnica

La busta "B – Offerta tecnica " deve contenere:

  1. il Piano Esecutivo del servizio di formazione come previsto all’art.4 lettera a); per la lettera b), cioè il Fascicolo documentale, si deve presentare solo la descrizione dei moduli che deve essere presentata secondo le modalità previste all’art. 2.3. Inoltre deve essere consegnata una dichiarazione di impegno per le lettere c), d) ed e) del suddetto art.4. Il Piano Esecutivo deve essere sottoscritto all’ultima pagina, con firma per esteso ed in modo leggibile, oltre che dal legale rappresentante dell’Agenzia che presenta l’offerta anche dal garante scientifico e professionale;
  2. l’elenco riassuntivo dei componenti lo staff professionale (esperti, docenti, tutor) da impegnare per l’espletamento delle attività, con l’indicazione dei nominativi, dei titoli di studio e/o delle qualifiche tecnico-scientifiche e professionali, nonché dell’attività specifica che ciascuno dovrà svolgere in relazione al Piano Esecutivo. Tale elenco deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal garante scientifico;
  3. il curriculum del garante scientifico, che svolgerà le funzioni di direttore dei corsi, sottoscritto dallo stesso;
  4. il curriculum degli esperti, dei docenti e dei tutor, debitamente firmato, sotto la propria responsabilità, dagli interessati e dal garante scientifico. Esso deve indicare: titoli di studio e professionali posseduti, mansioni e/o incarichi precedentemente espletati, e relativo periodo (anni) di durata, nonché breve illustrazione del contenuto dei lavori svolti con particolare riferimento alle attività oggetto della gara, ed il soggetto pubblico o privato che ha affidato l'incarico. I componenti dello staff professionale devono possedere titoli di studio e professionali idonei a garantire la migliore realizzazione del servizio e devono avere, in particolare, un'esperienza adeguata (almeno cinque anni per gli esperti e docenti senior e tre anni per esperti e docenti middle) e documentabile nel campo oggetto del loro specifico intervento;
  5. nel caso di raggruppamento di impresa si dovranno specificare le attività che ciascuna Agenzia si impegna a svolgere secondo quanto indicato nel Piano esecutivo.

 

Il personale della scuola, eccetto i responsabili amministrativi, può essere utilizzato esclusivamente per le attività d’aula per un numero di ore non superiore ad un quinto del monte ore complessivo ad esse assegnato. In questo caso vale comunque quanto previsto dal D.M. del 27/12/1999, art. 5, punto 7.

I componenti dello staff professionale devono possedere padronanza della lingua italiana.

I componenti dello staff professionale, indicati nell’elenco nominativo di cui sopra, non potranno, nel caso di aggiudicazione, essere sostituiti se non per valida e motivata ragione, e comunque con personale di identica qualificazione e previa autorizzazione formale dell’Amministrazione affidante.

 

6.3 C - Offerta economica

La busta "C - Offerta economica" deve contenere:

 

Tale documentazione deve essere timbrata, siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso ed in modo leggibile dal legale rappresentante e dal garante scientifico. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, l’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppate.

 

 

7. VALIDITÀ dell’offerta

I partecipanti alla gara sono vincolati al rispetto di tutte le condizioni indicate nell’offerta per un periodo di 180 giorni dal termine di scadenza per la sua presentazione. I partecipanti alla gara sono altresì vincolati a svolgere i servizi offerti alle condizioni indicate nell’offerta economica con esclusione di qualsiasi aumento di prezzo.

 

 

8. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

L’incarico verrà affidato, ai sensi dell’art. 23, 1° comma, lett. b), D.Lgs. 157/95, alle Agenzie che avranno presentato le offerte economicamente più vantaggiose, da determinarsi mediante l'applicazione dei seguenti criteri di aggiudicazione:

  1. qualità tecnica (massimo 70 punti)
  2. prezzo offerto (massimo 30 punti).

 

L'applicazione e la graduazione dei criteri di aggiudicazione sopra indicati verrà effettuata, ad insindacabile giudizio della commissione di valutazione, sulla base degli elementi di valutazione di seguito riportati.

 

8.1 QUALITÀ tecnica

La valutazione al riguardo verrà compiuta con riferimento all’organizzazione del Piano esecutivo, cioè:

 

1. livello qualitativo complessivo del Piano esecutivo rispetto all’organizzazione e articolazione dei contenuti, alla programmazione della formazione, alle metodologie formative, ai materiali e ai sussidi didattici utilizzati (fino a 45 punti);

2. livello professionale dei docenti, identificabile attraverso esplicite referenze curriculari e la quantificazione oraria dei singoli interventi nei corsi da svolgere (fino a 15 punti);

3. struttura organizzativa, strumenti, materiali, apparecchiature tecniche di cui l’offerente dispone e che finalizza alla prestazione del servizio (fino a 10 punti).

 

8.2 PREZZO

Il punteggio assegnato, sino ad un massimo di 30 punti, sarà determinato come segue:

 

30

 

p= punteggio attribuito

Cmax = compenso massimo indicato nelle offerte ammesse

Cmin = compenso minimo indicato nelle offerte ammesse

Coff = compenso offerto dal concorrente esaminato

In caso di offerte anormalmente basse, si procederà a giudizio di verifica ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs n. 157/95.

 

9. PROCEDIMENTO DI GARA

Per l’espletamento del procedimento di gara, l’Amministrazione aggiudicatrice designa una Commissione di valutazione, avvalendosi anche, nel rispetto dell’art. 7, ultimo comma, del D.Lgs. n. 29 del 1993, di competenze esterne.

Il giorno di apertura delle offerte pervenute in tempo utile sarà comunicato tempestivamente alle Agenzie formative via fax o via telegramma. A tale operazione potrà partecipare un rappresentante per ciascun offerente. Le Agenzie formative dovranno comunicare il nominativo dell'incaricato che parteciperà alla seduta pubblica di apertura della gara, mediante fax (al n. 06/58492921) da trasmettere entro le ore 16 del giorno precedente a quello di apertura. Alla suddetta comunicazione dovrà essere allegata copia di un documento identificativo dell'incaricato corredato di fotografia.

Le operazioni avranno inizio alle ore 10 presso l’indirizzo indicato nel bando di gara e si svolgeranno come segue.

Il Presidente della Commissione di valutazione dispone l’apertura pubblica delle sole offerte pervenute in tempo utile.

La mancanza, la difformità o l’incompletezza dei documenti e delle dichiarazioni presentati o il non possesso delle condizioni minime richieste, comporta l’esclusione del concorrente. E’ fatta salva l’applicazione del procedimento diretto al completamento e all’acquisizione di chiarimenti previsto dall’art. 16 del D.Lgs n. 157/95.

La prima parte pubblica della gara viene conclusa con la redazione del relativo verbale.

La Commissione di valutazione successivamente, in una o più sedute, procederà all’analisi e alla valutazione delle offerte, assegnerà i relativi punteggi e verbalizzerà i risultati indicando l’elenco delle Agenzie dichiarate vincitrici con la corrispondente assegnazione dei lotti che avverrà sulla base della graduatoria, per quanto riguarda le preferenze, e sulla base di criteri stabiliti dall’Amministrazione per quanto riguarda il numero di lotti assegnati, in modo da realizzare una copertura completa del servizio formativo, fatto salvo quanto previsto dal D.M. del 27/12/1999 art. 5, punto 12.

 

 

10. procedura di affidamento del servizio

L’Amministrazione centrale delega le attività negoziali agli Uffici scolastici regionali secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 27/12/1999 e dalla C.M. Prot. D4/230 del 31/01/2000.

Dopo l’aggiudicazione l’Amministrazione regionale inviterà, anche a mezzo telegramma, il soggetto aggiudicatario a produrre, nei termini indicati nello stesso invito, la documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione della convenzione di affidamento fra cui le attestazioni a riprova di quanto contenuto nelle dichiarazioni richieste, la cauzione di cui al successivo art. 11 e, nel caso di raggruppamento o associazione temporaneo di imprese, copia conforme dell’atto costitutivo.

Ove il soggetto aggiudicatario, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti, o non si sia presentato alla stipulazione della convenzione di affidamento dell’incarico aggiudicato nel giorno all’uopo stabilito, l’Amministrazione centrale procederà all’annullamento dell’aggiudicazione e la disporrà in favore del primo concorrente utile dichiarato non vincitore nella graduatoria.

 

 

11. CAUZIONE, MODALITÀ DI PAGAMENTO E SUBAPPALTO

11.1 CAUZIONE

A garanzia della corretta esecuzione del servizio e del rispetto delle obbligazioni assunte, all’atto della stipulazione della convenzione di affidamento dell’incarico, l’aggiudicatario deve fornire una cauzione pari al 10% del corrispettivo offerto tramite fideiussione bancaria o assicurativa a favore dell’amministrazione aggiudicatrice e per l’intera durata della convenzione.

 

11.2 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le modalità di pagamento del corrispettivo convenuto sono le seguenti:

  1. il 20% dopo l’inizio dell’attività di formazione;
  2. il 60% al termine delle attività formative di aula;
  3. il saldo, dopo la presentazione della rendicontazione finale e secondo quanto previsto dall’art. 13.

 

I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolari fatture.

 

11.3 SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto a meno che lo stesso non venga espressamente richiesto secondo le modalità che seguono.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare il subappalto nelle forme previste dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concorrente dovrà indicare in sede di gara le prestazioni che intende eventualmente subappaltare, ad imprese terze, fatta salva la responsabilità dell'aggiudicatario, nei confronti dell'Amministrazione.

 

12. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO EROGATO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

La valutazione e la certificazione della qualità dei corsi realizzati e del servizio formativo erogato dall’Agenzia verranno attuate sulla base dei seguenti criteri qualitativi:

  1. aderenza del servizio prestato rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare e dal Piano esecutivo presentato dal soggetto affidatario, in termini di programma, articolazione temporale, struttura, modalità e contenuti delle attività formative, risorse strumentali e finanziarie impiegate;
  2. attuazione del processo valutativo interno, relativo alla qualità degli interventi formativi, nell’arco dello svolgimento dei corsi che consenta la verifica della corrispondenza con i contenuti definiti nel Piano esecutivo presentato;
  3. l’utilizzo di modulistica standardizzata per la rilevazione dei dati ,di cui al punto 4, per le attività formative affidate mediante il presente procedimento di gara, al fine di garantire la necessaria omogeneità dei dati sulla cui base verrà compiuta la valutazione e la documentazione del complesso delle attività svolte.

 

L’applicazione dei criteri qualitativi sopra indicati costituisce oggetto di specifica obbligazione contrattuale in capo all’affidatario dei servizi di formazione, il cui inadempimento comporterà l’applicazione di una penale stabilita nella convenzione.

Le risultanze della valutazione interna sulla qualità dei corsi saranno presentate dalle Agenzie formative al gestore dell’attività di sorveglianza.

La rendicontazione delle spese sostenute in attuazione delle attività previste nel Piano esecutivo, verrà effettuata da parte del soggetto affidatario rispettando l’offerta economica presentata.

Come previsto dall’art. 11.2 il pagamento del saldo, è corrisposto solo in caso di verifica positiva delle attività svolte secondo quanto previsto all’art. 2.5.

Sulla base delle risultanze della valutazione interna e di quelle della sorveglianza l’Amministrazione Centrale provvederà ad autorizzare il pagamento indicato precedentemente.

In nessun caso, salvo che per variazioni contrattuali richieste dall’Amministrazione, sarà riconosciuto al soggetto affidatario un compenso complessivo superiore a quello indicato nella convenzione di affidamento delle attività.

Le rendicontazioni, redatte in modo sintetico, saranno presentate dal soggetto affidatario all’amministrazione scolastica regionale di competenza che potrà procedere alla verifica con le modalità tecniche ed organizzative che riterrà più opportune. Il soggetto affidatario sarà tenuto, quale specifica obbligazione contrattuale, ad accettare incondizionatamente tali verifiche ed a favorirne lo svolgimento.

In caso di mancata erogazione di uno, o più, giorni di formazione in aula, previsti dal presente disciplinare, l’importo corrisposto all’affidatario, in fase di saldo, verrà ridotto del 10% o 8,5% ( secondo il tipo di organizzazione, a o b, come da art. 2.4), rispetto all’offerta economica per ogni giorno di formazione non erogato.

 

13. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO DELL’Agenzia E CON TERZI

L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’Agenzia, nonché dai danni prodotti dalla stessa o da terzi in dipendenza delle attività espletate nell’esecuzione dei servizi.

L’Agenzia affidataria riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del proprio personale occupato nell’esecuzione dei servizi e ne assume in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati a terzi, per colpa o negligenza nell’esecuzione della prestazione.

L’Agenzia affidataria è tenuta ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali e sulle assicurazioni sociali.

 

 

14. SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali, di bollo e di registrazione fiscale, sono a carico dell’aggiudicatario.

 

 

15. INADEMPIMENTO, PENALITÀ E RISOLUZIONE

L’aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

Contribuiscono all’esatta individuazione delle obbligazioni oltre il presente disciplinare, il D.M. 27 dicembre 1999, la C.M. Prot. D4/230 del 31/01/2000 .

Nel caso in cui l’esecuzione delle obbligazioni e prestazioni cui l’Agenzia si impegna non corrispondano esattamente a quanto convenuto o comunque nel caso di esecuzione irregolare del servizio, l’Amministrazione avrà facoltà di fissare all’Agenzia un termine congruo per provvedervi,decorso inutilmente il quale, avrà facoltà di risolvere la convenzione, fermo restando il suo diritto al risarcimento del danno.

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, l’inadempimento anche di una soltanto delle obbligazioni, relative:

  1. alla mancata attuazione del Piano esecutivo o al non conforme adeguamento dello stesso alle indicazioni dell’Amministrazione;
  2. alla sostituzione non autorizzata dei componenti dello staff professionale ;
  3. al divieto di subappalto secondo quanto previsto all’art. 11.3;
  4. alla omessa acquisizione delle dichiarazioni di cui all’art. 3;
  5. alla non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
  6. alla mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
  7. alla frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
  8. alla cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’Agenzia oppure il fallimento, il concordato preventivo.

 

La risoluzione di cui alla clausola risolutiva prevista nel precedente comma diventerà operativa a seguito della comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto all’Agenzia, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione dà diritto all’Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell’Agenzia nonché sulla garanzia prestata.

La risoluzione dà altresì all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi , in danno dell’Agenzia, con addebito ad essa del costo sostenuto in più dall’Amministrazione rispetto a quello previsto.

 

16. CONTROVERSIE

Per la definizione delle eventuali controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente contratto, le parti hanno facoltà di ricorrere all’arbitrato.

A tal fine il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri:

Venendo a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale uno degli arbitri, provvederà alla sua tempestiva sostituzione l’autorità o la parte che aveva nominato l’arbitro mancante.

Disimpegna le funzioni di segretario del collegio un funzionario dell’Amministrazione.

Il collegio arbitrale si riunisce presso gli uffici dell’Amministrazione.

Il collegio arbitrale decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese ed agli onorari del giudizio.

 

Contro la pronuncia arbitrale è ammessa l’impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

 

La richiesta di arbitrato deve contenere chiaramente i termini della controversia e l’indicazione della persona scelta come arbitro e deve essere notificata all’altra parte nella forme previste dal codice di procedura civile, a mezzo quindi di ufficiale giudiziario.

 

Durante il giudizio arbitrale e fino alla sua definizione, per garantire la continuità del servizio, l’Agenzia non può esimersi dal continuare l’esecuzione delle sue prestazioni contrattuali. Qualora l’Agenzia si rifiuti, l’Amministrazione ha diritto di affidare a terzi il servizio non eseguito, nei modi e nei termini che riterrà più opportuni. In questo caso il costo sostenuto in più dall’Amministrazione rispetto a quello previsto verrà addebitato all’Agenzia.

 

Il foro competente è quello di Roma.

 

17. DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

 

R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;

R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

Decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157;

Legge 27 maggio 1998, n. 127;

D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;

Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 27/12/1999.

 

18. DISPOSIZIONI FINALI

 

In applicazione dell’art. 7, secondo comma, lett. f) D. Lgs n.157/1995 l’amministrazione ha la facoltà di affidare all’offerente che risulterà aggiudicatario nuovi servizi di formazione analoghi a quelli oggetto del presente bando rivolti ai responsabili amministrativi di cui al Titolo II del Capitolato tecnico del D.M. 27dicembre 1999.

 

19. ALTRE INFORMAZIONI

I riferimenti ai valori monetari contenuti nel presente disciplinare possono essere espressi in lire o in euro a scelta del concorrente, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22.

 

Si specifica che i dati personali forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione alla presente gara ed al successivo rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 27 della L. 675/96 e successive modifiche e integrazioni.

 

Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 13 della predetta legge.

 

 

Allegati:

 

 

1. Allegato 1 "Schema di dichiarazione"

2. Allegato 2 "Elenco lotti"

3. Allegato 3 "Schema scelta lotti"

4. Allegato 4 "Articolazione dei contenuti di cui articolo 2.2.3 lettera b – la gestione amministrativo-contabile e le verifiche""

5. Allegato 5 "Regolamento contabile"

6. Allegato 6 "D.M. del 27/12/99"

7. Allegato 7 "C.M. Prot.D4/230 del 31/01/2000"

 

 

 

 

Roma, 29 febbraio 2000

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Paradisi

 

ALLEGATO 1 "Modello di DICHIARAZIONE"

 

IL SOTTOSCRITTO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATO A ------------------------------------------------------------------------- IL -----------------------------------------------------------

NELLA SUA QUALITA' DI --------------------------------------------------------------- AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE

LEGALMENTE L' IMPRESA/SOCIETA'/ENTE ------------------------------------------------------------------------------------------

CON SEDE LEGALE IN ------------------------VIA ----------------------------------------------------- TEL. --------------------------

CODICE FISCALE N. ------------------- PARTITA I.V.A. N. ------------------- CAPITALE SOCIALE L.---------------------

IN QUALITA' DI IMPRESA SINGOLA/ MANDATARIA/ MANDANTE DEL RAGGRUPPAMENTO COSTITUITO

DALLE IMPRESE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO' ANDARE INCONTRO NEL CASO DI

AFFERMAZIONI MENDACI ,

 

DICHIARA

AI SENSI DELLA LEGGE 04.01.1968 N.15 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI

di partecipare alla gara per l’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE ai fini dell'attribuzione del profilo di direttori dei servizi generali ed amministrativi ai responsabili amministrativi, ai sensi del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 27 Dicembre 1999 pubblicato sulla G.U. del …2/3/2000..

1. di non essere legale rappresentante di altre imprese partecipanti alla presente gara;

2. di aver preso integralmente conoscenza dei documenti di gara, che restituisce firmati per accettazione, e quindi di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte nessuna esclusa le clausole,vincoli,condizioni,disposizionie procedure in essi contenute;

3. la disponibilità ad erogare il servizio, ove richiesto dall'Amministrazione, anche in ambiti regionali diversi da quelli indicati nella allegata tabella A, e ad erogare un numero di corsi superiore a quello offerto (art. 5 comma 4, del D.M. 27 dicembre 1999) .

4. la disponibilità, se risulterà affidataria dei corsi, a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle attività di formazione svolte; (art. 5 comma 3 del DM. 27/12/99)

5. che fornirà all’agenzia affidataria della sorveglianza i questionari di valutazione con le risposte ampiamente commentate

6. che non sussistono rapporti di collegamento e controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con altri concorrenti alla gara;

Allega alla presente:

 

(barrare la casella che interessa)

 

 

 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________

NOTA BENE:

 

Allegato 2 "INDICAZIONE, UBICAZIONE E COMPOSIZIONE DEI LOTTI"

LOTTO

1

regione

ambito territoriale

n. corsi

friuli v.g.

Provincia di Gorizia

1

friuli v.g.

Provincia di Pordenone

2

veneto

Provincia di Treviso

3

friuli v.g.

Provincia di Trieste

1

friuli v.g.

Provincia di Udine

3

10

CORSI PER IL LOTTO 1

LOTTO

2

regione

ambito territoriale

n. corsi

veneto

Provincia di Belluno

1

veneto

Provincia di Padova

3

veneto

Provincia di Rovigo

2

veneto

Provincia di Venezia

4

10

CORSI PER IL LOTTO 2

LOTTO

3

regione

ambito territoriale

n. corsi

lombardia

Provincia di Mantova

2

veneto

Provincia di Verona

4

veneto

Provincia di Vicenza

4

10

CORSI PER IL LOTTO 3

LOTTO

4

regione

ambito territoriale

n. corsi

lombardia

Provincia di Bergamo

5

lombardia

Provincia di Brescia

5

10

CORSI PER IL LOTTO 4

LOTTO

5

regione

ambito territoriale

n. corsi

lombardia

Provincia di Como

2

lombardia

Provincia di Milano

6

lombardia

Provincia di Sondrio

1

9

CORSI PER IL LOTTO 5

LOTTO

6

regione

ambito territoriale

n. corsi

lombardia

Provincia di Lecco

1

lombardia

Provincia di Milano

4

lombardia

Provincia di Varese

4

9

CORSI PER IL LOTTO 6

LOTTO

7

regione

ambito territoriale

n. corsi

lombardia

Provincia di Cremona

2

lombardia

Provincia di Lodi

1

lombardia

Provincia di Milano

4

lombardia

Provincia di Pavia

2

9

CORSI PER IL LOTTO 7

LOTTO

8

regione

ambito territoriale

n. corsi

piemonte

Provincia di Biella

1

piemonte

Provincia di Cuneo

3

piemonte

Provincia di Torino

5

piemonte

Provincia di Verbania

1

10

CORSI PER IL LOTTO 8

LOTTO

9

regione

ambito territoriale

n. corsi

piemonte

Provincia di Alessandria

2

piemonte

Provincia di Asti

1

piemonte

Provincia di Novara

2

piemonte

Provincia di Torino

4

piemonte

Provincia di Vercelli

1

10

CORSI PER IL LOTTO 9

LOTTO

10

regione

ambito territoriale

n. corsi

emilia-romagna

Provincia di Modena

3

emilia-romagna

Provincia di Parma

2

emilia-romagna

Provincia di Piacenza

2

emilia-romagna

Provincia di Reggio Emilia

2

9

CORSI PER IL LOTTO 10

LOTTO

11

regione

ambito territoriale

n. corsi

emilia-romagna

Provincia di Bologna

4

emilia-romagna

Provincia di Ferrara

2

emilia-romagna

Provincia di Forlì

2

emilia-romagna

Provincia di Ravenna

2

10

CORSI PER IL LOTTO 11

LOTTO

12

regione

ambito territoriale

n. corsi

liguria

Provincia di Genova

4

liguria

Provincia di Imperia

1

liguria

Provincia di La Spezia

1

toscana

Provincia di Massa Carrara

1

liguria

Provincia di Savona

2

9

CORSI PER IL LOTTO 12

LOTTO

13

regione

ambito territoriale

n. corsi

toscana

Provincia di Firenze

2

toscana

Provincia di Livorno

2

toscana

Provincia di Lucca

2

toscana

Provincia di Pisa

2

toscana

Provincia di Pistoia

1

toscana

Provincia di Prato

1

10

CORSI PER IL LOTTO 13

LOTTO

14

regione

ambito territoriale

n. corsi

toscana

Provincia di Arezzo

2

toscana

Provincia di Firenze

2

toscana

Provincia di Grosseto

1

umbria

Provincia di Perugia

4

toscana

Provincia di Siena

1

10

CORSI PER IL LOTTO 14

LOTTO

15

regione

ambito territoriale

n. corsi

marche

Provincia di Ancona

3

marche

Provincia di Macerata

2

marche

Provincia di Pesaro

2

emilia-romagna

Provincia di Rimini

2

9

CORSI PER IL LOTTO 15

LOTTO

16

regione

ambito territoriale

n. corsi

lazio

Provincia di Roma

6

umbria

Provincia di Terni

1

lazio

Provincia di Viterbo

2

9

CORSI PER IL LOTTO 16

LOTTO

17

regione

ambito territoriale

n. corsi

marche

Provincia di Ascoli Piceno

2

lazio

Provincia di Rieti

1

lazio

Provincia di Roma

6

9

CORSI PER IL LOTTO 17

LOTTO

18

regione

ambito territoriale

n. corsi

abruzzo

Provincia di Chieti

2

abruzzo

Provincia di L'Aquila

3

abruzzo

Provincia di Pescara

2

abruzzo

Provincia di Teramo

2

9

CORSI PER IL LOTTO 18

LOTTO

19

regione

ambito territoriale

n. corsi

molise

Provincia di Campobasso

2

molise

Provincia di Isernia

1

lazio

Provincia di Roma

6

9

CORSI PER IL LOTTO 19

LOTTO

20

regione

ambito territoriale

n. corsi

campania

Provincia di Caserta

3

lazio

Provincia di Frosinone

4

lazio

Provincia di Latina

3

10

CORSI PER IL LOTTO 20

LOTTO

21

regione

ambito territoriale

n. corsi

campania

Provincia di Benevento

3

campania

Provincia di Caserta

3

campania

Provincia di Napoli

4

10

CORSI PER IL LOTTO 21

LOTTO

22

regione

ambito territoriale

n. corsi

campania

Provincia di Avellino

4

campania

Provincia di Napoli

5

9

CORSI PER IL LOTTO 22

LOTTO

23

regione

ambito territoriale

n. corsi

basilicata

Provincia di Potenza

4

campania

Provincia di Salerno

5

9

CORSI PER IL LOTTO 23

LOTTO

24

regione

ambito territoriale

n. corsi

campania

Provincia di Napoli

7

campania

Provincia di Salerno

2

9

CORSI PER IL LOTTO 24

LOTTO

25

regione

ambito territoriale

n. corsi

puglia

Provincia di Bari

4

puglia

Provincia di Foggia

5

9

CORSI PER IL LOTTO 25

LOTTO

26

regione

ambito territoriale

n. corsi

puglia

Provincia di Bari

5

puglia

Provincia di Brindisi

3

basilicata

Provincia di Matera

2

10

CORSI PER IL LOTTO 26

LOTTO

27

regione

ambito territoriale

n. corsi

puglia

Provincia di Lecce

5

puglia

Provincia di Taranto

4

9

CORSI PER IL LOTTO 27

LOTTO

28

regione

ambito territoriale

n. corsi

calabria

Provincia di Cosenza

7

calabria

Provincia di Crotone

2

9

CORSI PER IL LOTTO 28

LOTTO

29

regione

ambito territoriale

n. corsi

calabria

Provincia di Catanzaro

3

calabria

Provincia di Reggio Calabria

5

calabria

Provincia di Vibo Valenzia

2

10

CORSI PER IL LOTTO 29

LOTTO

30

regione

ambito territoriale

n. corsi

sicilia

Provincia di Agrigento

3

sicilia

Provincia di Caltanissetta

2

sicilia

Provincia di Palermo

3

sicilia

Provincia di Trapani

3

11

CORSI PER IL LOTTO 30

LOTTO

31

regione

ambito territoriale

n. corsi

sicilia

Provincia di Catania

6

sicilia

Provincia di Ragusa

2

sicilia

Provincia di Siracusa

3

11

CORSI PER IL LOTTO 31

LOTTO

32

regione

ambito territoriale

n. corsi

sicilia

Provincia di Enna

2

sicilia

Provincia di Messina

5

sicilia

Provincia di Palermo

4

11

CORSI PER IL LOTTO 32

LOTTO

33

regione

ambito territoriale

n. corsi

sardegna

Provincia di Cagliari

5

sardegna

Provincia di Nuoro

3

sardegna

Provincia di Oristano

1

sardegna

Provincia di Sassari

3

12

CORSI PER IL LOTTO 33

ALLEGATO 3 "SCELTA LOTTI"

(Elencarli in ordine di priorità)

PRIORITA’

 

NUMERO LOTTO

1

LOTTO

 

2

LOTTO

 

3

LOTTO

 

4

LOTTO

 

5

LOTTO

 

6

LOTTO

 

7

LOTTO

 

8

LOTTO

 

9

LOTTO

 

10

LOTTO

 

11

LOTTO

 

12

LOTTO

 

13

LOTTO

 

14

LOTTO

 

15

LOTTO

 

16

LOTTO

 

17

LOTTO

 

18

LOTTO

 

19

LOTTO

 

20

LOTTO

 

21

LOTTO

 

22

LOTTO

 

23

LOTTO

 

24

LOTTO

 

25

LOTTO

 

26

LOTTO

 

27

LOTTO

 

28

LOTTO

 

29

LOTTO

 

30

LOTTO

 

31

LOTTO

 

32

LOTTO

 

33

LOTTO

 

 

 

Firma leggibile del Legale Rappresentante

 

__________________________

Allegato 4 "ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI DI CUI ARTICOLO 2.2.3 LETTERA B – LA Gestione amministrativo-contabile E LE VERIFICHE"

 

Nei corsi di formazione per l’attribuzione del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi ai responsabili amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assume particolare rilevanza per gli stessi,. nell’ambito della gestione . dell’istituzione scolastica affidata al Dirigente Scolastico, lo studio, l’analisi critica, l’esercitazione/simulazione sulle problematiche connesse alla gestione amministrativo- contabile e alle verifiche. Con ciò in riferimento allo schema di Decreto Interministeriale relativo alle istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche.

 

Il predetto schema di regolamento si ispira ai principi di autonomia delle istituzioni scolastiche, sanciti dall’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n° 59 e dei relativi regolamenti attuativi (D.P.R. 18 giugno 1998, n° 233 art. 6, D.P.R. 8 marzo 1999 n° 275), sulla base dei quali si modificano sostanzialmente le norme dell’attuale ordinamento in materia amministrativo contabile.

 

E’ opportuno approfondire significativamente le modifiche introdotte per promuovere l’avvio di un processo di cambiamento di consolidati atteggiamenti e mentalità che non sono coerenti con le nuove dinamiche di gestione e precisamente:

 

 

Per le attività in aula (20 h), comprensive di attività di esercitazione/simulazione (6h) si propongono per i moduli B.1, B.2, B.3 le articolazioni tematiche a seguito indicate, ferma restando l’esigenza di adeguare tutte le tematiche al testo definitivo del regolamento.

 

 

MACRO AREE

ARTICOLAZIONE AREA

LEZIONI/
ESECITAZIONI

 

Modulo B.1

il nuovo regolamento di contabilità;

struttUra e contenuti del bilancio;

dal bilancio vincolato alla gestione del budget

  1. Principi di programmazione e pianificazione delle risorse e dei mezzi finanziari, strumentali ed organizzativi;
  2. Programma annuale, modifiche e sua realizzazione;
  3. Struttura e contenuti del conto consuntivo:
  4. Gestione patrimoniale;
  5. Dotazione finanziaria ordinaria e perequativa.

 

 

 

 

 

Ore di lezione: 5

 

Modulo B.2

attività negoziale delle istituzioni scolastiche;

convenzioni, contratti, accordi di programma, sponsorizzazioni, accordi di rete, protocolli d’intesa

 

  1. Funzioni e poteri del dirigente nell’attività negoziale;
  2. Poteri del Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale;
  3. Pubblicità, attività informative e trasparenza nell’attività contrat-tuale;
  4. Controllo di qualità sui prodotti e sui risultati
  5. Singole figure contrattuali.

 

 

 

 

 

Ore di lezione: 10

Modulo B.3

La responsabilità;

il sistema dei controlli;

il passaggio dal controllo preventivo al controllo di gestione e dei risultati

 

  1. La responsabilità amministrativa e contabile del direttore amministrativo
  2. Il controllo consuntivo;
  3. Il controllo di gestione;
  4. La valutazione dei risultati;
  5. Funzioni e compiti del collegio dei revisori dei conti.

 

 

 

Ore di lezione: 5

 

 

Lo svolgimento dell’attività in aula deve avvenire attraverso il coinvolgimento dei corsisti con applicazioni su attività che consentano una ragionata comparazione tra il nuovo regolamento e il precedente al fine di promuovere dei processi di cambiamento di mentalità e modalità operative di gestione.

Allegato 5 "Regolamento contabile"

BOZZA DI REGOLAMENTO

soggetta alle modifiche che scaturiranno dagli incontri con le organizzazioni sindacali, dall’acquisizione dei prescritti pareri e dalla consultazione generale col mondo della scuola che sarà attivata sulla rete intranet del Ministero a partire dal 21 gennaio 2000

 

SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE

ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.

 

 

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

 

VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota...

 

ADOTTA

 

il seguente regolamento

 

TITOLO I

 

GESTIONE FINANZIARIA

 

Capo I

PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE

 

 

Art. 1

(Finalità e principi)

1. Il presente decreto detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

2. Le risorse assegnate dallo Stato costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell’articolo 21, comma 5 della legge n. 59 del 1997 e dell’articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente. Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.

3. La gestione finanziaria e amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di cassa, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità e dell’equilibrio finanziario. Sono vietate le gestioni fuori bilancio.

4. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma di cui all’articolo 2 l’ufficio scolastico competente provvede a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla base dei finanziamenti assegnati per i precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziare, fatte salve le possibili integrazioni conseguenti all’approvazione della legge di bilancio.

 

 

Art. 2

(Anno finanziario e programma annuale)

1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

  1. L’attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un programma annuale deliberato dal Consiglio di istituto entro il 20 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, su proposta del dirigente scolastico, di seguito denominato "dirigente", presentata, con apposita relazione, entro il 31 ottobre. Nella relazione sono individuati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell’offerta formativa (P.O.F.) e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma, rilevati dalle schede di cui al comma 4, e quelli dei precedente due esercizi finanziari.
  2. Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza, la dotazione finanziaria assegnata per le esigenze del funzionamento amministrativo-didattico generale, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare e l’entità del fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 5 per cento della dotazione ordinaria, e sono evidenziate le partite di giro riferite al complesso dei progetti..

4. Per ogni progetto compreso nel programma è predisposta una scheda illustrativa finanziaria, allegata al programma stesso, nella quale sono indicati l’arco temporale nel quale l’iniziativa deve essere realizzata, i beni e i servizi da acquistare e l’entità della spesa.

5. Nel caso di progetti da realizzare in un arco temporale più lungo dell’anno finanziario il singolo progetto deve indicare la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all’andamento attuativo del progetto.

6. L’approvazione del programma comporta autorizzazione al pagamento delle spese ivi previste.

7. Il programma è affisso all’albo dell’istituzione scolastica ed inviato per conoscenza al collegio dei revisori entro il 31 dicembre.

 

 

 

Art. 3

(Modifiche al programma)

1. Il Consiglio di istituto, con deliberazione motivata e con la procedura prevista dall’articolo 2, comma 2, può apportare modifiche al programma in relazione all’andamento del funzionamento amministrativo didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti. Il consiglio comunque verifica, entro e non oltre il mese di luglio, lo stato di attuazione del programma al fine delle modifiche che si rendano necessarie.

 

 

Capo II

 

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

 

 

Art. 4

(Attività gestionale)

1. Spetta al dirigente la realizzazione del programma nell’esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di cui all’articolo 25-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59.

2. Il dirigente imputa le spese al funzionamento amministrativo didattico generale e ai progetti cui si riferiscono, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma annuale e delle disponibilità riferite agli specifici progetti, secondo le codifiche stabilite nella modulistica di cui all’articolo 24. A tal fine e al fine di consentire l’esercizio delle funzioni di controllo, le schede di cui all’articolo 2, comma 4 sono costantemente aggiornate a cura del responsabile del progetto con riferimento allo stato di attuazione e di andamento del progetto stesso e dal direttore con riferimento alle spese sostenute.

3. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l’impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il dirigente può ordinare la spesa eccedente nel limite massimo del 10% della dotazione originaria attingendo al fondo di riserva, salvo comunque ratifica della modifica del programma da parte del Consiglio di istituto nel termine di trenta giorni dall’ordinazione della spesa.

4. Della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali è responsabile il direttore dei servizi generali ed amministrativi, di seguito denominato "direttore".

 

 

Art. 5

(Esercizio provvisorio)

1. Nei casi in cui il programma annuale non sia stato approvato dal Consiglio di istituto prima dell’inizio dell’esercizio cui lo stesso si riferisce, il dirigente provvede alla gestione provvisoria nei limiti delle spese necessarie per la prosecuzione dei progetti già avviati e, nel limite di un dodicesimo, della spesa sostenuta nell’esercizio precedente per il funzionamento didattico amministrativo generale. Qualora il programma non sia stato approvato entro 60 giorni dall’inizio dell’esercizio il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale nomina un commissario ad acta che provvede al predetto adempimento entro un termine prestabilito.

 

 

Art. 6

(Riscossione delle entrate)

1. Le entrate sono riscosse dall’istituto di credito che gestisce il servizio di cassa a norma dell’articolo 12, previa emissione di reversali d’incasso da parte dell’istituzione scolastica.

  1. La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura da versarsi dagli alunni è effettuata mediante il servizio dei conti correnti postali ovvero, in forma collettiva, mediante versamento diretto all’istituto cassiere, corredato della distinta. Per somme aventi la stessa causale il versamento può essere fatto a mezzo di bonifico bancario.
  2. Nella convenzione di cui all’articolo 12 è previsto che l’istituto cassiere non può rifiutare la riscossione di somme destinate all’istituzione scolastica ancorchè non siano state emesse le relative reversali, salvo a richiedere, subito dopo la riscossione, la regolarizzazione contabile all’istituzione scolastica. Nel caso di versamenti a mezzo di bonifico bancario di cui al comma 2 l’istituto cassiere trasmette, nel termine stabilito nella convenzione di cui all’articolo 12, l’elenco dei versamenti ai fini della emissione della relativa reversale.

4. Le somme versate su conto corrente postale sono trasferite, alla fine di ogni trimestre, sul conto corrente bancario presso l’istituto cassiere. Sul predetto conto corrente postale non possono essere ordinati pagamenti.

5. Le eventuali somme pervenute direttamente all’istituzione scolastica sono versate tempestivamente all’istituto cassiere mediante emissione delle relative reversali d’incasso, anche cumulative.

 

 

Art. 7

(Emissione delle reversali d’incasso)

1. Le reversali sono firmate dal dirigente o dal direttore da lui delegato. Il loro contenuto è il seguente:

a) l’ordine rivolto all’istituto cassiere di incassare una certa somma di denaro;

  1. il numero progressivo e la data di emissione; l’importo in cifre e lettere della somma da riscuotere e la sua provenienza contraddistinta da apposito codice; la causale della riscossione; il nome ed il cognome o la denominazione del debitore.

 

 

 

Art. 8

(Liquidazione della spesa ed ordinazione dei pagamenti)

1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell’esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal direttore previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

2.I pagamenti sono ordinati mediante mandati tratti sull’istituto cassiere e firmati dal dirigente o dal direttore da lui delegato.

3. I pagamenti effettuati a mezzo della carta di credito sono immediatamente contabilizzati. Il direttore provvede al relativo riscontro entro 15 giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto.

4. Il contenuto dei mandati è il seguente:

a) l’ordine rivolto all’istituto cassiere di pagare una determinata somma di denaro ad una persona o ente;

  1. il numero progressivo e data di emissione; l’importo in cifre e in lettere della somma da pagare; la causale del pagamento; i dati anagrafici o identificativi e i dati fiscali del creditore o della persona abilitata a rilasciare quietanza; il progetto al quale la spesa si riferisce; la codifica della spesa come prevista nella modulistica di cui all’articolo 24;
  2. nel caso in cui riguardi il pagamento delle retribuzioni fondamentali e accessorie, l’indicazione delle ritenute che su di esse gravano.

 

 

 

Art. 9

(Conservazione e documentazione dei mandati)

  1. Ogni mandato di pagamento è sempre corredato dei documenti giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e servizi il mandato è corredato altresì dai documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e dalle relative fatture.
  2. Sulle fatture riguardanti l’acquisto di beni soggetti ad inventario è annotata l’avvenuta presa in carico con il numero d’ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse è inoltre allegato il verbale di collaudo redatto a norma dell’articolo 30.

3. La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di cinque anni.

 

 

Art. 10

(Modalità di estinzione dei mandati)

1. I mandati sono estinti di norma, con spese a carico del creditore, mediante:

  1. accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore;
  2. accreditamento o versamento su conto corrente postale intestato al creditore;
  3. vaglia postale; in tal caso deve essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall’agenzia postale;
  4. su richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti da parte dell’istituto cassiere, ovvero con assegno circolare.

2. Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro e la firma dell’istituto cassiere.

 

 

Art. 11

(Verifiche)

  1. Il direttore verifica lo stato di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese. Egli ha l’obbligo di segnalare al dirigente le situazioni che possono pregiudicare il mantenimento dell’equilibrio finanziario della gestione.
  2. Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, sono conservati e ordinati per progetti e per il funzionamento amministrativo-didattico generale presso l’ufficio di segreteria delle singole istituzioni.

 

 

 

CAPO III

 

SERVIZI DI CASSA

 

 

Art. 12

(Affidamento del servizio)

  1. Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione di titoli pubblici, anche esteri e privati, di proprietà dell’istituzione scolastica, è affidato ad un unico istituto di credito mediante apposita convenzione stipulata dal dirigente alle migliori condizioni del mercato per quanto concerne i tassi attivi e passivi e le spese di tenuta conto, sulla base di uno schema tipo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione.
  2. Resta salva la possibilità di stipulare contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie a norma dell’articolo 43.

 

 

Art. 13

(Fondo per le piccole spese)

  1. Alle piccole spese si provvede col fondo che a tal fine viene anticipato, al direttore dal dirigente nel limite stabilito dal Consiglio di istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposito mandato in partite di giro.
  2. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il direttore presenta al dirigente le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo-didattico generale e ai progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell’esercizio finanziario

3. Il direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite con il registro delle piccole spese di cui all’articolo 23, comma, 1, lettera d).

 

 

Capo IV

 

CONTO CONSUNTIVO

 

Art. 14

(Conto consuntivo)

1. Il conto consuntivo si compone della situazione di cassa, della situazione patrimoniale e del prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera, nonché di un prospetto sintetico dei risultati economici della gestione.

2. La situazione di cassa espone i risultati della gestione finanziaria, anche in relazione all’attuazione dei progetti previsti dal programma annuale ed evidenzia la consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell’anno ed il saldo alla chiusura dell’esercizio.

3. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio ed al termine dell’esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell’esercizio ed il totale delle somme non utilizzate nel corso dell’esercizio ma che restano comunque vincolate alla realizzazione dei progetti in corso.

4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d’opera, l’entità complessiva della spesa e la sua articolazione in relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai corrispettivi dovuti.

5. Il conto consuntivo, è predisposto dal direttore entro il 15 marzo ed è sottoposto dal dirigente all’esame del collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione illustrativa che espone l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i suoi risultati in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all’approvazione del Consiglio di istituto.

6. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in difformità dal parere espresso dal collegio dei revisori dei conti è trasmesso, entro il 15 maggio, all’ufficio scolastico regionale, corredato di tutti gli allegati, e del programma annuale, con relative variazioni e delibere, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.

7. Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 60 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al collegio dei revisori dei conti e al dirigente dell’ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento.

10. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera di approvazione, è conservato agli atti dell’istituzione scolastica e pubblicato all’albo della medesima istituzione.

 

 

Art. 15

(Aziende agrarie e aziende speciali)

  1. La gestione dell’azienda agraria o speciale annessa all’istituzione scolastica costituisce uno specifico progetto del programma annuale, del quale il programma stesso indica riassuntivamente le entrate, le spese, comprensive dei costi di cui al comma, e le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo.
  2. La predetta gestione, deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità, pur soddisfacendo alle esigenze pratiche e dimostrative con particolare riferimento all'insegnamento di tecniche della gestione aziendale e della contabilità agraria.
  3. La relazione di cui all’articolo 2, comma 2 deve indicare, in particolare: l’indirizzo economico produttivo; gli obiettivi che si intendono perseguire; le attività didattiche che possono svolgersi con l’utilizzazione delle superfici e delle risorse umane e strumentali dell’azienda, con i relativi costi; le entrate e le spese complessive che l’azienda prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere e, qualora non sia possibile prevedere il pareggio, le risorse finanziarie tratte dagli appositi accantonamenti dell’azienda o dalle disponibilità di cassa dell’istituzione scolastica necessarie per conseguirlo. La dimostrazione delle entrate e delle spese è resa nella scheda illustrativa finanziaria da predisporre a norma dell’articolo 2, comma 4.
  4. La direzione dell’azienda agraria spetta di norma al dirigente scolastico. Qualora ricorrano speciali circostanze la direzione dell’azienda può essere affidata, dal dirigente, ad un docente particolarmente competente, che sottopone all’approvazione del dirigente stesso le proposte riguardanti l’indirizzo produttivo e la gestione economica.
  5. Al fine di non compromettere il perseguimento dei criteri di gestione di cui al comma 2 l’attività didattica, che può riferirsi a tutte le attività produttive dell’azienda, si svolge, di norma, su una superficie limitata dell’azienda stessa, predeterminata dal dirigente. Gli eventuali utili rinvenienti dalla predetta attività sono destinati, nell’ordine, alla copertura dei relativi costi ed al miglioramento ed incremento delle attrezzature didattiche. Qualora le stesse attività non producano utili, i relativi costi sono coperti con le disponibilità di cassa dell’istituzione scolastica.
  6. Le scritture contabili dell’azienda sono distinte da quelle dell’istituzione scolastica e sono tenute con il metodo della partita doppia e con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari. In relazione alle dimensioni ed alle capacità produttive dell’azienda può essere aperto, presso l’istituto di credito che gestisce il servizio di cassa dell’istituzione scolastica a norma dell’articolo 12, un distinto conto corrente per il servizio di cassa dell’azienda.
  7. L’utile prodotto dall’azienda, accantonato in un apposito fondo dello stato patrimoniale, è destinato, nell’ordine, alla copertura di eventuali perdite di gestione, anche di successivi esercizi, a spese di investimento, al finanziamento di progetti dell’istituzione scolastica.
  8. Ove non sia possibile provvedere a norma del comma 7 la perdita di gestione può essere coperta, previa delibera del consiglio di istituto, mediante prelevamento dalle disponibilità di cassa dell’istituzione scolastica, sempre che ciò non comprometta la realizzazione dei progetti e delle altre attività previsti dal programma annuale e salvo reintegro con i successivi utili dell’azienda. Qualora la perdita di gestione sia dovuta a permanenti e non rimuovibili cause strutturali dell’azienda il consiglio di istituto deve valutare l’opportunità della chiusura dell’azienda stessa, con la destinazione delle relative attrezzature alle attività didattiche.

9. Il rendiconto dell’azienda deve dare la dimostrazione della gestione finanziaria, nonché dei risultati economici conseguiti nell’anno. Il rendiconto si compone dello stato patrimoniale e del conto economico. Al rendiconto dell’azienda agraria sono allegati: a) un prospetto del movimento nella consistenza del bestiame; b) un prospetto riassuntivo del movimento delle derrate e scorte di magazzino; c) una relazione illustrativa del responsabile dell’azienda sui risultati conseguiti. Al rendiconto dell’azienda speciale sono allegati la relazione illustrativa di cui alla lettera c) del precedente periodo ed un prospetto sulla consistenza dei prodotti finiti ed in corso di lavorazione.

10. Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per i produttori agricoli che svolgono le attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile, salvo che non sia diversamente disposto.

 

Art. 16

(Attività e servizi per conto terzi)

1. I laboratori delle istituzioni scolastiche, sulla base di motivazioni didattiche, di studio e di ricerca, possono essere utilizzati ed organizzati per lo svolgimento di attività e servizi per conto di terzi. Le predette attività e servizi sono specificamente indicate nel programma annuale come specifico progetto, la cui scheda finanziaria indica le voci che compongono le entrate e le uscite e per il quale la relazione di cui all’articolo 2, comma 2, deve indicare i criteri di amministrazione e le modalità di gestione.

  1. Le predette attività e servizi sono oggetto di gestione economica separata da quella dell’istituzione scolastica. La gestione deve riservare, a favore dell’istituzione scolastica, una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature nonché le eventuali eccedenze. I movimenti finanziari (entrate ed uscite) sono rilevati in specifiche voci di entrata e di uscita della contabilità dell’istituzione scolastica, che devono risultare a pareggio.
  2. Le prestazioni d’opera intellettuale e le altre prestazioni d’opera, fuori del normale orario di servizio, sono retribuite. Nel programma sono indicate le modalità di scelta degli operatori ed i compensi normalmente attribuibili in relazione al tipo di attività ed all’impegno temporale richiesto. Per le prestazioni d’opera intellettuale si possono prevedere compensi differenziati a seconda che si tratti di attività operative o di studio e ricerca.
  3. Per le attività previste dal presente articolo, sono dovuti i tributi nella misura e con le modalità previste dall’ordinamento tributario.

 

 

Art. 17

(Istituzioni scolastiche con attività convittuale)

  1. La gestione delle attività convittuali costituisce specifico progetto del programma annuale da realizzare di norma con le entrate ad esso finalizzate. Il programma annuale è corredato da una scheda finanziaria illustrativa delle varie entrate e spese relative al funzionamento delle attività.
  2. La gestione delle attività convittuali è improntata al principio della economicità e dell’utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori.
  3. In caso di squilibri finanziari della gestione dell’attività convittuale che persistano per più di tre esercizi finanziari, l’istituzione scolastica, previa consultazione con l’ente locale di riferimento, pone fine all’attività, destinando le strutture ad un utilizzo economico produttivo.

4. Al fine della gestione ottimale delle strutture e di una maggiore valorizzazione delle risorse professionali, fatto salvo il normale funzionamento delle attività istituzionali, l’istituzione può svolgere attività e servizi per conto terzi a norma dell’articolo 16, commi 1 e 2, primo periodo. Gli utili di gestione sono destinati a ridurre la retta dei convittori nonché a coprire la quota di spese generali imputabile a dette attività e servizi, comprensiva della quota di ammortamento delle attrezzature.

 

TITOLO II

 

GESTIONE PATRIMONIALE

 

Capo V

BENI E INVENTARI

 

 

Art. 18

(Beni)

  1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del Codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli.
  2. I beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti locali, sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche e per essi si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi.

 

 

Art. 19

(Inventari)

  1. I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in ordine cronologico con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l’indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione , il valore e la eventuale rendita.
  2. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in inventario.
  3. Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di valore storico-artistico, i libri ed il materiale bibliografico, i valori mobiliari.
  4. Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei materiali che per l’uso continuo sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore.
  5. Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei modi di uso o con le modalità previste dal regolamento dell’istituzione, i bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe.
  6. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell’inventario di riferimento.
  7. L’inventario è tenuto e curato dal direttore, che assume le responsabilità del consegnatario, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22.
  8. Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del Consiglio di istituto. L’operazione deve risultare da apposito verbale.
  9. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.

 

 

Art. 20

(Valore di beni inventariati)

  1. Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti dall’istituzione scolastica al termine di eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; al prezzo di costo, per quelli prodotti nell’istituto; al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.
  2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e privati si iscrivono al prezzo di borsa del giorno precedente quello della compilazione o revisione dell’inventario se il prezzo è inferiore al valore nominale o al loro valore nominale qualora il prezzo sia superiore, con l’indicazione della rendita e della relativa scadenza.

 

Art. 21

(Eliminazione dei beni dell’inventario)

  1. Il materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore o reso inservibile all’uso è eliminato dall’inventario, previa autorizzazione del dirigente scolastico, con provvedimento del direttore, nel quale deve essere indicato l’eventuale obbligo di reintegro a carico dei responsabili.

2. Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dalla commissione di cui all’articolo 47, comma 1, nel caso di materiale reso inservibile all’uso.

 

 

Art. 22

(Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine)

1. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata, su indicazione vincolante del dirigente, ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore e dal docente interessato che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L’operazione dovrà risultare da apposito verbale.

2. Qualora più docenti debbano valersi delle stesse collezioni o dei vari laboratori la direzione è attribuita ad un docente indicato dal dirigente. Il predetto docente, quando cessa dall’incarico, provvede alla riconsegna, al dirigente, del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.

 

 

 

TITOLO III

 

SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITA’INFORMATIZZATA

 

Art. 23

(Scritture contabili )

  1. I documenti contabili obbligatori sono:
  1. il giornale di cassa;
  2. le schede finanziarie dei progetti;
  3. il registro del conto corrente postale;
  4. gli inventari;
  5. il registro delle piccole spese
  6. il registro dei contratti stipulati a norma dell’articolo 25, comma 3
  7. il prospetto sintetico dei risultati economici della gestione.
  1. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i relativi mandati e reversali.

3.I documenti di cui al comma 1, anche se tenuti con sistemi automatizzati od a fogli mobili, devono essere composti da pagine numerate, munite del timbro dell’istituzione e siglate dal dirigente. A chiusura dell’esercizio il dirigente attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono composti.

 

 

 

Art. 24

(Modulistica e contabilità informatizzata)

1. Il Ministero della pubblica istruzione stabilisce i modelli necessari per assicurare l’omogeneità dei sistemi di gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale, di rendicontazione e di riscontro, di monitoraggio dei dati relativi alla gestione e all’andamento dei flussi finanziari e di rilevazione dei costi.

2. Il Ministero della pubblica istruzione predispone, nell’ambito del proprio sistema informativo, un pacchetto applicativo, coerente con la modulistica di cui al comma 1, per la tenuta con tecnologie informatiche, della contabilità delle istituzioni scolastiche, in collegamento con l’amministrazione scolastica (e con i revisori). Con l’uso del predetto pacchetto le istituzioni scolastiche, con registrazioni che sono ridotte all’essenziale, possono produrre, in particolare:

  1. il programma annuale e le schede finanziarie relative ai progetti;
  2. il giornale di cassa
  3. l’elenco analitico delle riscossioni e dei pagamenti
  4. la rilevazione dei costi
  5. il registro del conto corrente postale
  6. registro delle piccole spese
  7. registro dei contratti
  8. conto consuntivo e relativi allegati.
  9. gli inventari

3. Il pacchetto può essere utilizzato anche per ottenere l’elenco dei fornitori di beni e servizi, con l’indicazione dei relativi crediti e debiti; i flussi di cassa distinti per tipologia di entrata e di spesa; l’analisi delle spese distinte per tipologia Esso contiene meccanismi di segnalazione automatica di anomalie e disfunzioni che consentono anche interrogazioni mirate dall’esterno da parte dei revisori.

4. Il pacchetto, che è costantemente aggiornato, è accompagnato da un manuale per la sua utilizzazione guidata, eventualmente compreso nel pacchetto stesso, con illustrazione di tutte le procedure e dei prodotti che possono essere ottenuti.

5. La contabilità in partita doppia utilizzata dalle aziende agrarie e dalle aziende speciali può essere tenuta con programmi liberamente acquistati sul mercato.

 

 

TITOLO IV

 

ATTIVITA’ NEGOZIALE

 

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

 

Art. 25

(Capacità negoziale)

1. Le istituzioni scolastiche, per il raggiungimento e nell’ambito dei propri fini istituzionali hanno piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle presenti disposizioni.

  1. Nell’ambito dell’autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi anche costituiti nella forma di società a responsabilità limitata.
  2. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio. Il presente comma non si applica alle spese di cui all’articolo 13.

4. E’ fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 35.

 

Art.26

(Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)

1. Il dirigente ha la rappresentanza legale dell’istituto ed esercita i poteri di gestione, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dalla legge, nel rispetto del programma annuale e dei compiti educativi e formativi dell’istituto, nonché della sua immagine.

2. Il dirigente può delegare lo svolgimento di parte o di tutte le attività negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell’articolo 25 bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il dirigente, nello svolgimento dell’attività negoziale, si avvale della attività istruttoria del direttore.

4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto particolari competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento delle attività negoziali, il dirigente, nei limiti di compatibilità di spesa, può avvalersi dell’opera di esperti esterni.

 

 

Art.27

(Poteri del Consiglio di istituto)

  1. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative:
  1. alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
  2. alla costituzione di fondazioni;
  3. all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
  4. ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;

e) all’adesione a reti di scuole e consorzi;

f) all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;

g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati.

  1. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente delle seguenti attività negoziali:
  1. contratti di sponsorizzazione;
  2. contratti di locazione di immobili appartenenti alla istituzione scolastica
  3. utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla istituzione scolastica da parte di soggetti terzi;
  4. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
  5. alienazione di beni prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate;
  6. contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

g) destinazione dei fondi trasferiti dagli Enti locali per assicurare il diritto allo studio;

h) partecipazione a progetti internazionali.

3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1 l’esercizio dei poteri di gestione è subordinato alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l’interesse dell’istituzione scolastica.

 

 

Art.28

(Procedura ordinaria di contrattazione)

  1. Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti e forniture eccedenti il limite di spesa di EURO 2000 (circa lire 4.000.000 ), quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate.

2. L’invito a presentare un’offerta deve contenere l’esatta indicazione delle prestazioni contrattuali nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento.

3. L’osservanza dell’obbligo di cui al presente articolo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell’Istituto.

4. E’ sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.

5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell’Unione Europea.

6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal funzionario appositamente designato dal competente ufficio scolastico.

 

 

Art. 29

(Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale)

1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con le procedure di cui all’articolo 28 è messa a disposizione del Consiglio di istituto nella prima riunione utile ed affissa all’albo della scuola.

2. Una relazione sull’attività negoziale svolta dal dirigente dell’istituzione scolastica è presentata alla prima riunione successiva del Consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella stessa sede, sull’attuazione dei contratti e delle convenzioni.

  1. E’ assicurato l’esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l’attività contrattuale svolta o programmata.

4. Il direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione

5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio di istituto e degli altri organi dell’istituto è gratuito.

 

 

Art.30

(Collaudo)

1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo finale da eseguirsi dal personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica. A tal fine il dirigente nomina un collaudatore singolo o apposite commissioni interne.

2. Per le forniture di valore inferiore a EURO 2000 (circa L. 4.000.000) l'atto formale di collaudo è sostituito da un certificato che attesta la regolarità della fornitura, rilasciato dal dirigente o, su sua delega, dal direttore, o da un verificatore dal dirigente all'uopo nominato.

3. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici è redatto dal direttore apposito certificato di regolare prestazione.

4. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o dei certificato di cui al comma 2. Alla stessa data il dirigente può procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate.

5. Per il collaudo di opere pubbliche si procede secondo quanto previsto al riguardo dalla normativa sui lavori pubblici.

 

 

Art.31

(Le opere dell’ingegno)

  1. Spetta all’istituto scolastico il diritto d’autore sulle opere dell’ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali.
  2. E’ sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell’opera nei limiti della sezione seconda del Capo terzo del titolo primo della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

3. Lo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari è deliberato dal consiglio di istituto, riconosciuto il compenso di cui al comma 5.

  1. Lo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte nel corso delle attività non curriculari è egualmente deliberato dal consiglio di istituto. Tuttavia, i coautori possono autonomamente intraprendere le iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il consiglio di istituto non abbia intrapreso le iniziative in tal senso nel termine di novanta giorni dall’invito rivolto dagli autori dell’opera.

5. E’ riconosciuto ai coautori e alle istituzioni scolastiche la partecipazione paritaria ai proventi dello sfruttamento economico dell’opera.

6. Il dirigente dell’istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell’istituto, nonché per il suo esercizio, osservate, quando occorre, le norme di cui al precedente articolo 27.

7. Nel caso della redazione di programmi per elaboratore che si distinguano per originalità, il dirigente dell’istituzione scolastica sottopone all’esame del consiglio di istituto proposte per l’eventuale utilizzazione economica della creazione anche attraverso la distribuzione in rete del programma.

 

 

CAPO II

DI SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI

 

Art.32

(Disposizione generale)

1. Le istituzioni scolastiche applicano le norme del presente capo nei casi espressamente contemplati, nonché in quelli che, pur non rientrando nelle singole previsioni, sono assimilabili al caso regolato.

 

 

Art.33

(Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall’istituzione scolastica)

  1. Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell’esercizio di attività didattiche o di attività programmate.

2. La vendita avviene con le modalità stabilite dal Consiglio di istituto, che provvede a determinare le condizioni contrattuali di fornitura e le garanzia richieste ai terzi per l’adempimento delle obbligazioni assunte verso l’istituto.

 

 

 

Art.34

(Concessione di beni in uso gratuito)

1. La istituzione scolastica, per assicurare il diritto allo studio, su richiesta degli esercenti la potestà genitoriale e degli alunni maggiorenni, può concedere in uso gratuito beni mobili e libri, nonché programmi software di cui sia licenziataria con autorizzazione alla cessione d’uso.

2. La istituzione scolastica provvede a pubblicizzare, mediante affissione all’albo, l’elenco dei beni che possono essere concessi in uso gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal Consiglio di istituto.

3. La concessione in uso non può determinare la assunzione di oneri, a qualsiasi titolo, per l’istituzione scolastica, ed è subordinata alla assunzione di responsabilità per la utilizzazione del bene da parte del beneficiario ovvero, se minore o interdetto, degli esercenti la rappresentanza legale.

4. La concessione è sempre revocabile e non può mai estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.

 

 

Art.35

(Contratti di insegnamento)

  1. La istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
  2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto.

 

 

Art. 36

(Contratti di sponsorizzazione)

  1. Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.

2. E’ accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza.

  1. E’ fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

 

 

Art. 37

(Contratti di fornitura di siti informatici)

1. Nella stipulazione di accordi diretti a garantire la fruizione, da parte dell’istituzione scolastica, di un proprio sito raggiungibile attraverso l’accesso a reti informatiche, deve essere garantita la identificazione del fruitore responsabile di ogni accesso. All’uopo è fornita a cura dell’istituzione scolastica, una chiave di accesso individuale ai responsabili nei singoli casi dell’accesso alla rete.

2. La stipulazione dei contratti di fornitura dei siti deve tenere conto, ai fini della valutazione di convenienza, anche del costo della fornitura del servizio di utenza telefonica.

3. Possono essere stipulate convenzioni con operatori che assicurino la fruizione di accessi individuali agli studenti. In tal caso, la valutazione di convenienza è operata tenendo conto di tale possibilità.

 

 

 

Art.38

(Contratti di concessione in uso dei siti informatici.)

  1. E’ in facoltà della istituzione scolastica ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale.

2. E’ sempre assicurata la parità di accesso e la libertà di espressione.

  1. Nella domanda di ammissione deve essere individuato un soggetto responsabile della attività e dei contenuti immessi sul sito gestito dalla istituzione scolastica.

4. Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione del sito, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 36.

5. Nella stipulazione dei contratti, delle convenzioni e dei patti di cui al presente articolo, deve essere sempre riservata al dirigente la facoltà di disattivare il collegamento quando le attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

 

 

 

Art.39

(Contratti di comodato)

1. La istituzione scolastica può ricevere in comodato da enti ed istituzioni, soggetti pubblici o privati beni da utilizzare nello svolgimento della attività educativa e formativa.

2. Qualora il bene non sia immediatamente fruibile per gli scopi di cui al comma 1, e necessiti di lavori di adeguamento o di particolari condizioni od impieghi di personale, la durata del comodato deve essere tale da rendere economicamente conveniente l’impiego delle risorse dell’istituzione scolastica.

 

 

Art.40

(Contratti di mutuo)

1. L’impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all’impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell’ultimo triennio.

2. La durata massima dei mutui è quinquennale.

3. In relazione a finanziamenti di progetti comunitari e di formazione integrata superiore assegnati e dei quali sia pervenuta formale comunicazione, le istituzioni scolastiche possono chiedere, in attesa della materiale erogazione dei fondi, anticipazioni bancarie alle condizioni stabilite da apposita convenzione stipulata dal Ministero della pubblica istruzione con le associazioni bancarie o a condizioni migliori.

 

 

Art.41

(Manutenzione degli edifici scolastici)

1. Nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze è delegata alle istituzioni scolastiche dall’ente locale ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l’affidamento dei relativi lavori si applicano le norme del presente regolamento. L’istituzione scolastica fornisce all’ente locale competente la conseguente rendicontazione.

2. L’istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari all’esecuzione di lavori urgenti e indifferibili, dandone immediata comunicazione all’ente locale competente.

 

 

Art.42

(Contratti di locazione finanziaria)

  1. Le istituzioni scolastiche, previa valutazione di convenienza da operarsi a cura del dirigente hanno facoltà di stipulare, contratti di locazione finanziaria per la realizzazione di finalità istituzionali e con esclusione dell’acquisizione della disponibilità di beni immobili.

2. E’ sempre vietata la stipulazione di contratti di locazione finanziaria su beni precedentemente alienati al concedente dall’istituto scolastico o da terzi .

3. Quando l’istituzione scolastica non abbia interesse ad esercitare il potere di riscatto del bene, può determinarsi ad esercitarlo allorché, a seguito di richieste provenienti da personale dell’istituzione stessa o da studenti, vi sia la possibilità di trasferirlo ai predetti soggetti, previa applicazione delle procedure di cui all’articolo 47 ad un prezzo non inferiore a quello di riscatto. In tal caso le procedure di cui al predetto articolo sono essere espletate prima dell’esercizio del potere di riscatto.

 

 

Art.43

(Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie)

  1. La istituzione scolastica, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, e con esclusione di quelle trasferite dallo Stato, dagli enti locali e dall’Unione europea compatibilmente con la continuità dell’erogazione del servizio educativo e formativo, può stipulare contratti di gestione finanziaria, sia individuale che collettiva.

2. Tali contratti possono essere stipulati unicamente con istituzioni professionali di settore, abilitate all’esercizio delle attività bancarie e finanziarie.

3. La attività contrattuale di cui al comma 1 deve essere finalizzata alla conservazione e all’incremento di risorse finanziarie da destinarsi ad una specifica opera di interesse dell’istituzione scolastica, la cui spesa non possa essere riferita ad un solo esercizio finanziario.

4. I contratti di gestione devono sempre assicurare la conservazione del capitale impegnato ed un rendimento non inferiore a quello dei titoli di Stato con scadenza semestrale al netto delle commissioni medie praticate dagli istituti bancari.

5. I contratti di gestione possono prevedere forme di riscatto anticipato, a condizione che sia sempre garantita la conservazione del capitale al netto delle commissioni.

 

 

Art.44

(Compravendita di beni immobili)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 27, l’alienazione di beni immobili di proprietà dell’istituto è sempre disposta con le procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.

2. L’aggiudicazione definitiva è subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di coloro che ne hanno diritto.

3. Le istituzioni scolastiche possono acquistare beni immobili esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie, da legati, eredità e donazioni.

 

 

Art.45

(Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico)

  1. La utilizzazione temporanea dei locali dell’istituto forniti dall’ente locale competente può essere concessa, con l’osservanza dell’articolo 27, a condizione sia compatibile con la destinazione dell’istituto stesso ai compiti educativi e formativi.

2. Con la attribuzione in uso, l’utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso.

3. L’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione con un istituto assicurativo di una polizza per la responsabilità civile.

 

 

Art. 46

(Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali)

1. Qualora nell’esplicazione delle attività scolastiche vengano prodotti rifiuti che per legge devono essere assoggettati a trattamento speciale, il dirigente provvede a concludere gli opportuni accordi con enti, aziende pubbliche e concessionari idonei al trattamento di rifiuti.

2. E’ consentito il ricorso a ditte operanti sul libero mercato solo ove non sia possibile fruire del servizio di smaltimento pubblico.

 

 

Art. 47

(Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili)

1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti dall’istituzione previa determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell’usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.

2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell’albo della scuola e comunicato agli alunni, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L’aggiudicazione è fatta al migliore offerente

  1. Nel caso in cui almeno due gare siano andate deserte i materiali fuori uso possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, essere distrutti.

4. I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o ad altri enti pubblici.

 

 

 

CAPO III

ALTRE ATTIVITA’ NEGOZIALI

 

 

Art. 48

(Fondazioni)

1. Possono essere istituite fondazioni mediante conferimento di beni di valore storico non più utilizzati per finalità di insegnamento, ivi compresi i beni librari, le opere prodotte nel corso delle attività didattiche, i beni provenienti da successioni, donazioni, legati.

  1. Le finalità delle fondazioni sono di conservazione e valorizzazione dei beni conferiti, nonché di promozione della conoscenza del patrimonio artistico e culturale, anche mediante la creazione e gestione di spazi espositivi e biblioteche, nonché mediante lo sfruttamento dei diritti di riproduzione.

3. Nell’atto di fondazione devono essere previste norme che assicurino l’unità di indirizzo gestionale tra l’istituzione scolastica e la fondazione.

 

 

Art. 49

(Borse di studio)

  1. Le istituzioni scolastiche, ferma la competenza degli enti locali in materia di diritto allo studio, possono integrare con proprie risorse, anche mediante i contratti di cui all’articolo 43, i trasferimenti degli enti locali, ovvero assegnare borse di studio annuali o infrannuali agli studenti, sulla base di apposite disposizioni regolamentari approvate dal Consiglio di istituto, su proposta, per i profili didattici, del collegio dei docenti.

 

 

 

Art. 50

(Donazioni, eredità, legati)

1. Le istituzioni scolastiche possono accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cujus non contrastino con le finalità istituzionali.

2. Nel caso di donazioni, legati ed eredità finalizzati alla ristrutturazione di edifici di proprietà dell’ente locale l’istituzione concorda con l’ente stesso le modalità di utilizzazione delle risorse.

3. Nel caso di legati, eredità e donazioni finalizzate alla concessione di borse di studio le istituzioni scolastiche ricorrono ove possibile ai contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie di cui all’articolo 43 al fine di mantenere il valore del capitale, provvedendo, nel caso di sopravvenuta insufficienza del capitale stesso, a ricostituirlo nel tempo.

4. L’istituzione scolastica può motivatamente rinunciare all’accettazione di legati.

5. La durata della locazione dei beni immobili pervenuti all’istituzione scolastica per effetto di successioni a causa di morte e donazioni non può mai eccedere i nove anni.

6. Il contratto deve contenere una clausola di recesso contrattuale che assicuri la disponibilità del bene per le mutate esigenze dell’istituzione scolastica riconosciute nel programma annuale, garantendo un periodo di permanenza minimo del conduttore.

 

 

Art. 51

(Formazione degli adulti e formazione tecnico-professionale integrata)

  1. Per attuare progetti particolari di sviluppo dell’offerta formativa che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari, le istituzioni scolastiche possono:
  1. stipulare convenzioni con università, regioni ed enti pubblici;
  2. stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;
  3. partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzino collaborazioni sinergiche per l’attuazione di particolari progetti di formazione.

2. Le intese di collaborazione con soggetti pubblici, per la gestione di percorsi formativi integrati sono regolate con convenzioni. Queste devono stabilire, tra loro, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Qualora siano trasferite ad altri soggetti risorse finanziarie per assicurare la gestione unitaria delle attività, la rendicontazione delle spese avviene all’interno del sistema contabile del soggetto gerente, il quale, entro 15 giorni dal termine di detta rendicontazione, invia agli altri soggetti finanziatori copia della medesima.

3. Le intese di collaborazione con agenzie formative private, devono risultare da atto scritto, nel quale, ai fini della più ampia integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli aspetti organizzativi del progetto da realizzare, sono definite le competenze di ciascun soggetto, nonché le attività amministrate da ciascuno e l’ammontare delle risorse da impiegare allo scopo.

4. Le intese di cui al precedente comma possono prevedere la gestione unitaria delle risorse finanziarie, affidate ad uno dei soggetti partecipanti all’intesa, da attuarsi mediante un organo paritetico responsabile, del quale deve far parte il dirigente od un suo delegato. Entro 15 giorni dalla chiusura dell’anno e/o delle attività di cui trattasi, deve essere rimessa all’istituzione scolastica copia della rendicontazione circa l’utilizzo delle risorse comuni, se queste sono state affidate ad altro soggetto, da allegare al conto consuntivo. Le intese dovranno stabilire anche a quale dei soggetti partecipanti, al termine della collaborazione, passerà la proprietà degli eventuali beni durevoli acquistati.

 

 

TITOLO V

 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

 

 

Art. 52

(Esercizio della funzione)

  1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 provvede un collegio dei revisori dei conti, nominato dall'ufficio scolastico regionale. Il collegio è composto da tre membri di cui uno designato dal Ministero della pubblica istruzione, uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed uno designato d’intesa tra i competenti enti locali. Il collegio è validamente costituito anche in mancanza della designazione di un membro. I componenti del collegio eleggono nel loro ambito un presidente coordinatore. Essi durano in carica 3 anni, salvo conferma, che nello stesso ambito territoriale può avvenire per una sola volta.
  2. Ad uno stesso collegio è affidato il riscontro di più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L’aggregazione è operata dall’ufficio scolastico regionale tenuto conto:
  1. della dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati;
  2. della vicinanza e/o del facile collegamento tra le diverse sedi;
  3. della situazione geografica e ambientale in cui gli istituti operano.

3.Ai revisori dei conti spetta un compenso determinato con decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Agli stessi sono corrisposti, in quanto dovuti, l’indennità di missione ed il rimborso spese secondo le disposizioni vigenti in materia.

4.Il compenso, l’indennità ed il rimborso spese ai membri del collegio sono corrisposti da un istituto scolastico individuato nell’ambito territoriale dell’ufficio scolastico regionale con il provvedimento di nomina del collegio.

5. Il revisore dei conti decade dall’incarico a seguito della mancata partecipazione consecutiva, non giustificata, a tre riunioni collegiali.

6. Per le nomine di propria competenza il Ministero della pubblica istruzione provvede alla tenuta di un apposito elenco nel quale sono iscritti a domanda i dipendenti appartenenti a qualifica non inferiore a quelle ricomprese nell’area funzionale C del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto dei ministeri per il quadriennio 1998-2001 e i dipendenti comunque già iscritti nel registro dei revisori contabili. Gli incarichi sono attribuiti dal dipartimento del territorio sulla base di criteri che privilegiano la professionalità acquisita. L’elenco comprende una apposita sezione nella quale possono chiedere di essere iscritti revisori contabili esterni all’amministrazione per l’attribuzione degli incarichi eccedenti.

 

Art. 53

(Compiti dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

2. Il collegio procede, con visite periodiche, anche individuali, alla verifica della legittimità e regolarità delle scritture contabili e della coerenza dell’impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nel programma e nelle successive variazioni di quest’ultimo.

3. Il collegio esamina il conto consuntivo della gestione annuale in merito al quale:

  1. riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio;
  2. rileva il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto d’istituto;
  3. evidenzia i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;
  4. esprime parere sul conto, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili;

e) correda la relazione con tabelle di rilevazione dei costi (personale, strumenti, servizi esterni, ecc.) inerenti alle attività e ai progetti realizzati nell’istituto, finalizzate all’analisi costi/benefici da parte dell’amministrazione scolastica, nonché con altre notizie e dati richiesti dall’amministrazione vigilante.

  1. Nel caso in cui il conto consuntivo sia approvato in difformità del parere del collegio dei revisori, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14.

 

 

Art. 54

(Funzionamento del collegio dei revisori dei conti)

  1. Le riunioni del collegio si svolgono su iniziativa del presidente, cui compete la convocazione, quando ne facciano richiesta congiuntamente gli altri due membri, anche in sede diversa da quella della istituzione cui si riferisce l’attività di riscontro.
  2. Per la validità delle riunioni del collegio è necessaria la presenza di almeno due membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale l’orientamento espresso dal presidente, Il membro dissenziente deve indicare nel verbale i motivi del proprio dissenso. Non è consentita l’astensione.
  3. I singoli membri procedono anche individualmente ad operazioni di verifica e di riscontro della gestione, ivi comprese le verifiche di cassa, sulla base di una programmazione annuale concordata collegialmente.
  4. Per l’esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore può prendere visione di tutti gli atti e i documenti attinenti al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

 

 

Art. 55

(Verbali)

  1. L’attività dei revisori dei conti deve essere verbalizzata. I verbali sono raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente, che è custodito dalla istituzione scolastica.

2. Copia del verbale relativo all’esame del conto consuntivo, corredato dalla documentazione indicata all’articolo 14, deve essere inviata all’ufficio scolastico regionale ed alla ragioneria provinciale dello Stato del capoluogo della regione ove è ubicato l’istituto. Ai predetti uffici devono essere inviati altresì copia dei verbali relativi ad eventuali anomalie riscontrate nel corso della gestione per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

 

 

 

Art. 56

(Coordinamento)

  1. L’attività dei revisori dei conti è coordinata dall’ufficio scolastico regionale che promuove in caso di anomalie gli opportuni interventi, fornisce consulenza alle istituzioni scolastiche, utilizza i dati del riscontro contabile anche ai fini del controllo di gestione.

 

 

Art. 57

(Applicazione delle nuove istruzioni contabili)

1. Le istruzioni generali contenute nel presente regolamento si applicano con le modalità e nei termini di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

 

Allegato 6 "D.M. 27/12/99"

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per la riforma della P.A. e la semplificazione amministrativa;

 

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in particolare l’articolo 25-bis comma 5;

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante il testo unico delle disposizioni in materia di istruzione;

 

VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 26 maggio 1999 ed in particolare gli artt. 12 e 34;

 

VISTO l'art. 49 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo;

 

VISTA la Direttiva n.210 del 3 settembre 1999, art. 5, comma 2, lettera d;

 

VISTO l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 recante norme in materia di appalti pubblici di servizi;

 

VISTI il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 recanti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

 

CONSIDERATO che la realizzazione e l’organizzazione dei corsi di formazione oggetto del presente decreto richiedono elevate competenze tecnico-scientifiche e specifiche abilità professionali, in relazione alla complessità e peculiarità dei servizi richiesti di natura intellettuale composita ed integrata;

 

RITENUTO che, data la descritta specialità di tali servizi, è opportuno avvalersi della collaborazione e delle iniziative dei prestatori di servizi dotati di provate competenze tecnico-scientifiche nel settore interessato.

 

RITENUTO, altresì, che è opportuno procedere alla selezione delle offerte ed all’affidamento dei servizi oggetto del presente decreto valutando globalmente gli aspetti tecnici e quelli economici

 

D E C R E T A

 

Art. 1

Finalità

 

Il presente decreto disciplina l’istituzione, l’organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione di cui all’art. 34, commi 2 e 3, del CCNL e all'art. 49 del CCNI, ai fini dell’attribuzione del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi ai responsabili amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

Art. 2

Obiettivi

 

  1. I corsi di formazione hanno l’obiettivo di favorire l’acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze, delle competenze e delle professionalità necessarie per garantire l’esercizio delle funzioni relative al profilo dei direttori dei servizi generali ed amministrativi connesse al riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
  2. I corsi, organizzati per moduli, comprendono attività d’aula e attività in situazione con modalità di autoformazione assistita; quest’ultima è attuata anche con materiali multimediali e con tecnologie di rete.

 

Art. 3

Struttura, contenuti, durata e sedi della formazione

 

1. Ciascun corso, secondo quanto previsto all'art. 49 del CCNI, ha una durata complessiva di 100 ore ed è così articolato:

a) attività d’aula, strutturata in un curricolo di base della durata complessiva di 60 ore. In tale area è compresa un’attività di formazione elettiva;

b) attività in situazione, strutturata in autoformazione assistita della durata complessiva di 40 ore.

  1. I contenuti e la struttura delle attività formative sono indicati nel titolo I dell’allegato tecnico che è parte integrante del presente decreto.
  2. I contenuti e la struttura delle attività formative destinate ai responsabili amministrativi che si trovano nelle particolari posizioni previste dal CCNI, sono indicati nel titolo II dell’allegato tecnico.

 

  1. Le sedi dei corsi di formazione sono le Istituzioni scolastiche espressamente individuate dall’Amministrazione centrale.

5. La formazione è attuata nel periodo compreso dal 3 aprile al 31 agosto 2000.

 

 

Art. 4

Partecipazione ai corsi di formazione

 

1. Partecipano alle attività formative disciplinate dal presente Decreto i responsabili amministrativi delle scuole statali di ogni ordine e grado d’istruzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che non cessano dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2000. Partecipa ai corsi anche il personale proveniente dal comparto enti locali - purché trasferito nei ruoli del personale ATA statale ai sensi dell’art.8 della legge n. 124/99 - con funzioni corrispondenti a quelle del responsabile amministrativo statale, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali secondo i termini stabiliti dalla citata legge.

2. I responsabili amministrativi frequentano di norma i corsi di formazione nella provincia nel cui ambito è situata l’istituzione scolastica sede di servizio. A tal fine presentano all’amministrazione scolastica provinciale competente apposita domanda, corredata dal proprio curricolo professionale, nei termini stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione con successivo provvedimento.

  1. I responsabili amministrativi che si trovano in una delle posizioni richiamate nell’art. 49, comma 9, del CCNI, ovvero che si trovano in posizione di esonero sindacale, distacco, comando, collocamento fuori ruolo ed in servizio nelle scuole italiane all’estero, partecipano all’attività formativa finalizzata all’acquisizione del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi con le modalità previste nel Titolo II dell’allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. L’effettiva partecipazione dei responsabili amministrativi al corso di formazione è attestata dal dirigente scolastico dell’istituto scolastico sede di corso sulla base degli atti relativi allo svolgimento e alla conclusione del corso stesso forniti dalle agenzie formative.

5. Il numero delle assenze, debitamente documentate, non può superare 1/5 della durata stabilita dall’art. 3 del presente decreto per l’attività d’aula.

6. Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente motivate dai partecipanti al corso, risulti complessivamente superiore al limite previsto dal precedente comma, i responsabili amministrativi interessati possono, per una sola ulteriore volta, partecipare a un corso di formazione che, secondo le necessità, potrà essere organizzato a livello provinciale, regionale, interregionale o nazionale, dall’Amministrazione centrale secondo quanto stabilito al punto 12 dell'art. 49 del CCNI.

 

Art. 5

Accreditamento e selezione delle agenzie formative

 

  1. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le Università, gli Enti pubblici di formazione e assimilabili, i Consorzi universitari e interuniversitari, gli IRRSAE e gli Istituti di ricerca pubblici.
  2. Un apposito Bando di gara disciplina i termini di presentazione delle domande. Per le modalità di accreditamento dei soggetti privati, e i relativi criteri di selezione, si terrà conto di quanto previsto dall’art. 14 del CCNI nonché dall’art. 7 della Direttiva n.210/99.

I criteri di riferimento sono:

3. I soggetti interessati a partecipare alla realizzazione dei corsi di formazione sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione, in risposta al bando di gara, il Piano esecutivo della formazione che intendono erogare comprensivo della programmazione della formazione, delle metodologie, dei materiali utilizzati, dei docenti impiegati e del direttore del corso, nonché delle condizioni economiche (offerta economica) alle quali intendono offrire il servizio di formazione. I soggetti stessi devono altresì indicare, in ordine di priorità, le Regioni nelle quali intendono realizzare l’attività di formazione, il numero dei lotti che si candidano a realizzare e devono espressamente dichiarare la propria disponibilità ad operare ove richiesto dall’Amministrazione centrale, nonché la propria disponibilità ad erogare un numero superiore di corsi rispetto all’offerta presentata. Essi debbono inoltre dichiarare la propria disponibilità ad operare, su richiesta dell’Amministrazione centrale, anche in ambiti regionali diversi da quelli sopra indicati.

4. Per la costituzione di associazioni e consorzi, il bando di gara, di cui al comma 2, fissa i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che compongono l’associazione o il consorzio ed in particolare, nel caso di associazioni, dalla capogruppo mandataria. Ogni soggetto partecipante all’associazione o al consorzio deve espressamente indicare l’attività che espleta per il servizio di formazione da fornire.

5. L’individuazione dei soggetti cui verranno affidati i corsi di formazione consegue al positivo superamento del procedimento di accreditamento e selezione, come disciplinato nel bando di gara di cui al comma 2. Il procedimento prevede due fasi:la prima fase ha lo scopo di accreditare i soggetti richiedenti sulla base dei requisiti, di cui al comma 3, nonché di natura tecnico-professionale ed economico-finanziaria, e della verifica della compatibilità di cui all’allegato tecnico Titolo III. Nella seconda fase si procederà alla selezione e graduazione dei soggetti accreditati sulla base di una specifica valutazione del Piano esecutivo presentato da parte dei soggetti, per la realizzazione dei corsi, sotto il profilo progettuale e operativo, e dell’offerta economica secondo i criteri fissati nel predetto allegato tecnico e specificati nel bando di gara.

6. Per l’espletamento delle procedure di accreditamento e selezione previste dal presente articolo, il Ministero della Pubblica Istruzione si avvale della consulenza di un’apposita Commissione tecnica nazionale di valutazione, nominata con successivo provvedimento.

7. I membri della Commissione non possono essere soci, amministratori, dipendenti o consulenti dei soggetti che partecipano al procedimento di accreditamento e di selezione, avere interessi comuni con gli stessi, nè partecipare in qualità di corsisti alla formazione. Il personale della scuola che svolge funzioni di responsabile amministrativo ed il personale amministrativo del Ministero della Pubblica Istruzione non può essere impiegato per la realizzazione delle attività formative.

8. Con apposito provvedimento saranno determinati gli oneri finanziari per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della Commissione e delle spese connesse e la specificazione dei capitoli della tabella 6 del Bilancio di previsione 2000 del Ministero P.I. su cui tali spese dovranno essere imputate.

9. Ai fini del procedimento di cui al presente articolo, i servizi di formazione vengono suddivisi in lotti raggruppando i corsi su base regionale e/o interregionale e il numero dei corsi è determinato tenendo conto che ogni corso, definito di norma su base provinciale, è frequentato di norma da quaranta corsisti. Ciascun lotto è composto da un numero medio di dieci corsi. Il bando di cui al comma 2 specificherà in un apposito allegato la configurazione dei lotti.

10. A ciascun soggetto non può essere affidato a livello nazionale più del 10% dei lotti dei corsi di cui al punto 10.

11. Esaurito il procedimento di cui al presente articolo, l’assegnazione dei lotti di corsi è effettuata sulla base di una graduatoria nazionale e tenuto conto dell’ordine di priorità indicato dai soggetti ai sensi del comma 4, espletate le attività previste dall’articolo 6.

12. Allorché, relativamente ad alcuni lotti non vi sia stata alcuna offerta o un’offerta sufficiente, l’Amministrazione centrale provvederà all’assegnazione dei corsi a trattativa privata tra i soggetti accreditati, tenendo conto della disponibilità espressa dagli stessi ai sensi del comma 4 ed anche in deroga alle soglie percentuali poste dal comma 11. Il valore di affidamento dei lotti assegnati a trattativa privata non potrà di norma superare del 15% quello indicato nell’offerta economica dai soggetti accreditati.

13. L’elenco delle agenzie accreditate, selezionate e dichiarate vincitrici con l’indicazione dei lotti assegnati è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Art. 6

Affidamento delle attività di formazione e vincoli contrattuali

 

1. L’attività di formazione può essere realizzata esclusivamente dalle agenzie dichiarate vincitrici ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto.

2. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della graduatoria delle agenzie dichiarate vincitrici, l’Amministrazione centrale pubblicherà, sul prorpio sito intranet, l'elenco delle sedi dove verranno svolti i corsi e l’elenco per ogni corso dei responsabili amministrativi che hanno presentato la richiesta di partecipazione.

  1. L’Amministrazione centrale procederà all’assegnazione dei responsabili

amministrativi ai corsi di formazione utilizzando il criterio di viciniorità tra la sede del corso e quella di servizio, anche sulla base delle esigenze tecnico-logistiche dell'Amministrazione centrale stessa.

4. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’elenco delle agenzie dichiarate vincitrici, l’Amministrazione scolastica regionale procederà all’affidamento delle attività formative, inerenti ai lotti indicati, attraverso la stipulazione con le agenzie dichiarate vincitrici di una convenzione secondo lo schema tipo allegato all’elenco di cui all’articolo 5, comma 14.

5. La convenzione prevederà, tra l’altro:

a) l’obbligo per le agenzie affidatarie di attivare i piani esecutivi entro i 15 giorni successivi alla stipulazione della convenzione;

b) le specifiche condizioni e modalità che consentono all’amministrazione scolastica sedi dei corsi di effettuare le verifiche necessarie ad assicurare la corretta realizzazione della formazione.

6. La verifica delle attivita' svolte dalle agenzie dichiarate vincitrici è attuata secondo quanto previsto dal successivo art. 8.

7. In caso di mancata attuazione, o non conforme adeguamento, del piano esecutivo da parte delle agenzie dichiarate vincitrici la convenzione si intenderà risolta di diritto, senza alcun onere per l’Amministrazione scolastica regionale.

8. Le agenzie affidatarie assumono la diretta responsabilità della realizzazione dei corsi e garantiscono lo svolgimento delle attività formative secondo il piano esecutivo presentato e secondo quanto previsto dal comma 5, punto b.

 

 

Art. 7

Criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso e di rendicontazione delle spese

 

  1. La valutazione e la certificazione della qualità dei corsi realizzati dalle agenzie formative è attuata dall'Amministrazione centrale ed è finalizzata, anche sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 8, alla verifica dei contenuti formativi erogati, delle attrezzature utilizzate, dei docenti impegnati.
  2. 2. La rendicontazione delle spese sostenute è effettuata, da parte dei soggetti affidatari, nel rispetto della normativa vigente in materia. Tali rendicontazioni saranno presentate alle Amministrazioni scolastiche regionali di competenza cui spetterà il compito della loro verifica.

     

     

     

     

     

    Art. 8

    Monitoraggio e valutazione

     

    1.La realizzazione della formazione è seguita attraverso un’attività di monitoraggio e valutazione in itinere, che realizzerà una costante osservazione delle attività formative messe in opera dalle agenzie formative.

  3. La Direzione generale del Personale attuerà una specifica macro attività di sorveglianza amministrativa, comprendente un monitoraggio e un controllo e valutazione in itinere in merito alle iniziative realizzate con i finanziamenti previsti annualmente dalla legge n.440 del 18.12.1997 - "Fondo per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi". Le attività di monitoraggio di cui al comma 1 sono parte integrante della sorveglianza.
  4. I criteri per l’attuazione del monitoraggio di cui al punto 1, finalizzata non soltanto alla verifica dei risultati della formazione ma anche all’analisi ed alla verifica della soddisfazione dei partecipanti, sono definiti dalla Direzione generale del Personale nell’ambito della sorveglianza.
  5. La valutazione finale dei partecipanti, secondo quanto previsto dall’articolo 49 del CCNI, sarà realizzata tramite un colloquio, alla presenza del direttore del corso e di due dei docenti che hanno svolto l’attività di formazione. Il direttore del corso sintetizzerà l’andamento del colloquio verbalizzando gli aspetti positivi emersi.

 

 

Art. 9

Formazione del personale delle scuole non statali

 

Ai fini della formazione del personale preposto alla Direzione generale dell’Istruzione Media non Statale, gli enti gestori delle predette scuole potranno richiedere la realizzazione delle attività formative previste dal presente decreto, con i relativi oneri a loro carico, alle agenzie formative dichiarate vincitrici.

 

Art. 10

Finanziamento delle attività

 

La spesa relativa alla realizzazione delle attività di formazione, di cui al presente decreto, è prevista nella misura di lire 13 miliardi. Detta spesa trova la copertura finanziaria per lire 4 miliardi con l’impegno preso sul cap. 1068 – esercizio finanziario 1999 – dalla Direzione generale per l’Istruzione Media non Statale sulla base del piano di riparto delle risorse per il "Fondo per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi", di cui alla legge 440/97 (nota prot. n.364 del 3 agosto 1999 dell’Ufficio di coordinamento per il bilancio e per la gestione dei flussi finanziari).

La restante somma necessaria, pari a lire 9 miliardi, graverà sul cap. 1698 dello Stato di previsione del Ministero della P.I.- esercizio finanziario 2000 – che presenta uno stanziamento complessivo di lire 30.825.250.000.

 

Art. 11

Personale in servizio nella regione Valle d’Aosta e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano

 

Il presente decreto si applica per il personale statale, in mancanza di "specifica disciplina", anche per l’istituzione, l’organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione destinati ai responsabili amministrativi in servizio nella Regione Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che assumono i relativi oneri.

 

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

Roma, 27 dicembre 1999

 

IL MINISTRO :BERLINGUER

Registrato alla Corte dei Conti il 14 febbraio 2000

Registro n.1 Pubblica Istruzione, foglio n.22

 

 

 

 

ALLEGATO TECNICO


TITOLO I

 

Struttura e Contenuti dell’attività formativa

 

Obiettivi della formazione

 

Gli obiettivi generali contenuti nel commi 1 e 2 dell'art. 7 dei CCNI costituiscono le linee guida generali per la formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi:

"1.L'amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente disponibili, ha l'obbligo di costruire progressivamente un sistema di opportunità formative, articolato e di qualità. La formazione è una risorsa strategica per il miglioramento della scuola e, come tale, è un diritto degli insegnanti, del personale educativo e ATA e dei capi di istituto.

2. Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il miglioramento e la crescita professionale del personale, in relazione anche alle trasformazioni e innovazioni in atto, la riconversione e riqualificazione in rapporto alla mobilità professionale nonché all'ampliamento delle opportunità professionali offerte al personale."

Il programma di formazione, rivolto ai responsabili amministrativi ha l’obiettivo di favorire l’acquisizione e il consolidamento delle competenze e delle professionalità necessarie per garantire l’esercizio di attività lavorative di notevole complessità ed aventi rilevanza esterna previste dal profilo del direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Il programma di formazione farà riferimento per quanto concerne i contenuti alle indicazioni espresse nell'allegato 5 al CCNI.

Le azioni formative saranno attuate con metodologie che pongono al centro il necessario raggiungimento degli obiettivi da parte di adulti che, pur se dotati di esperienze qualificate, devono sviluppare nuove competenze e capacità gestionali e relazionali. Si privilegiano pertanto tutte le metodologie che si basano sull' interattività, la ricerca–azione e la progettazione.

Gli obiettivi formativi dovranno essere raggiunti tenendo presente gli aspetti di efficacia formativa, cioè massimizzare il rapporto tra risultati formativi ottenuti e obiettivi formativi stabiliti, e di efficienza complessiva, cioè massimizzare il rapporto tra struttura organizzativa utilizzata e risorse impegnate.

 

Contenuti della formazione

 

1) Struttura dell'attività formativa:

 

I contenuti relativi alla formazione dei responsabili amministrativi sono riportati nell’allegato 5 al CCNI e ricordati nella premessa. Tali contenuti possono essere suddivisi tra quelli che debbono per la loro rilevanza e specificità essere svolti in presenza da docenti (per un totale di 60 ore) e quelli che invece sono oggetto di auto formazione e formazione a distanza (per 40 ore).

La Commissione nazionale paritetica, in aggiunta a quanto previsto dall’art.49 e dall’all.5 del CCNI, per quanto attiene alla struttura del corso di formazione stabilisce di inserire un’area, all’interno della formazione in presenza, definita "elettiva" nella quale i partecipanti ai corsi realizzeranno un approfondimento di uno degli argomenti previsti dal programma del corso in presenza e che sono riportati al punto 2. L’area elettiva comprenderà un massimo di 5 ore e sarà concordata all’interno dei corsi dai partecipanti e dall’agenzia formativa.

 

 

2) Contenuti (allegato 5 del CCNI):

 

A. Il quadro di riferimento organizzativo dell’istituzione scolastica nell’ambito dei processi dell’autonomia; gestione delle risorse, i rapporti con l’utenza e il territorio.

In aula 30 h Sperimentazione con simulazione almeno 10 h

 

A.1. - (3.f.) L’istituzione scolastica fra Amministrazione centrale e periferica, il raccordo e il confronto con il territorio e gli Enti locali; l’autonomia della scuola; organizzazione e atti nella Comunità Europea;

A.2. - (3.a.) L’istituzione scolastica autonoma; progettazione,organizzazione, verifiche;

A.3. - (3.b.) Il nuovo CCNL del comparto scuola; la nuova figura del Direttore dei servizi generali ed amministrativi; poteri, competenze e responsabilità. I profili del personale A.T.A. le figure intermedie. I diritti e i doveri;

A.4. - (3.c.) L’unità dei servizi amministrativi-gestionali; gestione e organizzazione; gli ambiti di rispettive competenze del Dirigente e del Direttore;

A.5. - (3.d.) La gestione e la valorizzazione delle risorse umane; i rapporti con l’utenza e con il territorio; aspetti relazionali per un’ottimizzazione della comunicazione tra i diversi soggetti dell’autonomia; le problematiche relative all’inserimento degli alunni stranieri e ai rapporti con le loro famiglie;

A.6. - (3.e.) Il piano dell’offerta formativa; il lavoro per progetti in rapporto al contesto di riferimento e agli indicatori di risultato, organico funzionale; contratti a tempo determinato e di prestazione d’opera;

 

 

B. La gestione amministrativo-contabile e le verifiche

In aula 20 h - esercitazione/simulazione di 6 h

 

B.1. - (2.1.a.) Il nuovo regolamento di contabilità; struttura e contenuti del bilancio di istituto; dal bilancio vincolato alla gestione del budget;

B.2. - (2.1.b.) Attività negoziali delle istituzioni scolastiche; convenzioni, contratti, accordi di programma, sponsorizzazioni, accordi di rete, protocolli d’intesa;

B.3. - (2.1.f.) La responsabilità; il sistema dei controlli; il passaggio dal controllo preventivo al controllo di gestione e dei risultati;

 

In autoformazione 10 ore

 

B.4. - (2.1.) La gestione amministrativo-contabile e le verifiche; la gestione informatizzata

B.5. - (2.1.a.) Il nuovo regolamento di contabilità; struttura e contenuti del bilancio di istituto; dal bilancio vincolato alla gestione del budget;

B.6. - (2.1.c.) Il rendiconto, l’inventario dei beni;

B.7. - (2.1.d.) La redazione dei piani finanziari; la semplificazione amministrativa;

B.8. - (2.1.e.) I fondi CEE; l’introduzione dell’Euro;

B.9 - (2.1.f.) La responsabilità; il sistema dei controlli; il passaggio dal controllo preventivo al controllo di gestione e dei risultati;

 

 

C. Le nuove tecnologie; verso un sistema informatico integrato dell’amministrazione scolastica e, più in generale, della pubblica amministrazione.
In aula 5h

C.1. - (2.1.g.) La gestione di banche dati; la rete, internet, intranet e la multimedialità;

C.2. - (2.1.h.) Aspetti normativi connessi all’informatizzazione: gli atti amministrativi e la firma digitale;

 

In autoformazione 10 h

C.3. - (2.1.g.) La gestione di banche dati; la rete, internet, intranet e la multimedialità;

C.4. - (2.1.h.) Aspetti normativi connessi all’informatizzazione: gli atti amministrativi e la firma digitale;

C.5. - (2.1.i.) Il nuovo sistema pensionistico e la ricostruzione delle carriere;

C.6. - (3.g.) Le nuove tecnologie; verso un sistema informatico integrato dell’Amministrazione scolastica e, più in generale, della Pubblica Amministrazione.

 

D. Il quadro di riferimento normativo-contrattuale

In autoformazione 20 h (materiale - bibliografia)

D.1 - (4.a.) Principi di diritto costituzionale, amministrativo,, privato, del lavoro, comunitario;

D.2. - (4.b.) La riforma della Pubblica Amministrazione; il decentramento; fonti dell’ordinamento giuridico;

D.3. - (4.c.) Uffici e organi, atto e procedimento amministrativo;

D.4. - (4.d.) La trasparenza amministrativa e lo snellimento dell’attività amministrativa (leggi 241/90 e 127/97 e successive modificazioni e integrazioni);

D.5. - (4.e.) Il decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni; riflessi e problematiche

D.6. - (4f) La privatizzazione del rapporto di pubblico impiego nelle fonti normative e nel CCNL del comparto scuola.

D.7. - (3b) Il nuovo CCNL del comparto scuola; la nuova figura del Direttore dei servizi generali e amministrativi; poteri competenze e responsabilità I profili del personale ATA; le figure intermedie.

D.8 - (3c) L’unità dei servizi amministrativi – gestionali gestione e organizzazione; gli ambiti di rispettive competenze del Dirigente e del Direttore.

 

 

 

 

 

Nota: il codice indicato tra parentesi, in corrispondenza di ciascun argomento, rappresenta il codice di riferimento dell’argomento stesso nell’allegato 5 del CCNI.

 

 

 

 

TITOLO II

 

Corsi per i responsabili amministrativi

in particolari posizioni

 

I corsi di formazione destinati ai responsabili amministrativi che si trovano in una delle posizioni indicate nell' art. 49 del CCNI sono realizzati secondo le seguenti modalità:

a) percorso di formazione del personale in esonero sindacale, distaccato, comandato, utilizzato o collocato fuori ruolo: il corso è attuato dalle agenzie dichiarate vincitrici con le modalità previste per i percorsi ordinari nel titolo I del presente allegato. La frequenza può essere effettuata nella Provincia in cui i responsabili amministrativi operano anche se diversa da quella in cui è ubicata la sede di titolarità. A tal fine i responsabili amministrativi presentano apposita domanda all’Amministrazione scolastica della provincia in cui prestano servizio.

 

b) corsi per i responsabili amministrativi collocati fuori ruolo in servizio all’estero: il Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, disciplinerà con apposito provvedimento le modalità per l’assolvimento dell’obbligo di formazione ai fini dell’acquisizione della qualifica direttiva.

 

c) I corsi di formazione, destinati ai responsabili amministrativi che si trovano in una delle posizioni analoghe a quelle indicate dall’art. 49, comma 9 del CCNI, sono realizzati dall’Amministrazione centrale del Ministero della Pubblica Istruzione di massima con le medesime modalità previste per i corsi ordinari.

Il personale in argomento può scegliere di partecipare ai corsi ordinari o a corsi che saranno organizzati a livello nazionale, interregionale, regionale o provinciale a seconda delle necessità. Detto personale presenterà la domanda con le modalità previste da successivo provvedimento.

 

 

 

 

 

TITOLO III

 

Accreditamento e selezione delle agenzie formative

 

1. Prima fase

 

A) Accertamento dei requisiti soggettivi delle agenzie formative

Salve le specificazioni e le integrazioni rimesse al bando di cui all’articolo 5, i soggetti non devono trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 17.3.1995, n. 157 e all’articolo 11 del decreto legislativo 24.7.1992, n. 358.

In caso di costituzione di associazioni o consorzi le predette condizioni devono ricorrere con riferimento a ciascuno dei soggetti che compongono l’associazione o il consorzio.

I soggetti interessati devono possedere, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 del presente Decreto, i successivi requisiti minimi di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale.

In caso di costituzione di associazioni o consorzi, il bando fisserà i requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale che dovrà possedere ciascun componente, ed in particolare, in caso di associazioni, la capogruppo mandataria.

 

A1) Requisiti di natura economico-finanziaria

I soggetti dovranno avere un fatturato annuo, riferito ad attività di formazione e di consulenza organizzativa, non inferiore a 400 milioni di lire italiane annui (IVA esclusa) per i singoli.

In caso di associazioni temporanee di imprese e consorzi, tale requisito dovrà essere posseduto interamente dalla capogruppo mandataria.

 

A2) Requisiti di natura tecnico-professionale

A2.1) Staff professionale

Per essere accreditati, i soggetti richiedenti devono disporre di un garante scientifico e professionale, il quale dovrà sottoscrivere sotto la propria responsabilità il piano delle attività presentato ai fini del procedimento di selezione. Tale garante deve possedere almeno uno dei requisiti sottoindicati:

- essere stato negli ultimi cinque anni responsabile diretto di almeno un progetto di formazione rivolto a profili professionali di natura direttiva o equivalente;

- essere (o essere stato negli ultimi cinque anni) responsabile di un organismo erogatore di servizi di formazione rivolto a profili professionali di natura direttiva o equivalente;

A2.2) Esperienza pregressa

Per essere accreditati, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avere già svolto attività di formazione nei confronti di personale direttivo o di qualifiche equivalenti nel settore pubblico allargato o in settori simili.

 

A2.3) Capacità logistica e strutturale

Per essere accreditati, i soggetti richiedenti devono dichiarare di disporre di attrezzature per le attività formative. Tali attrezzature devono essere in regola con le norme vigenti in materia sicurezza.

 

B) Verifica della compatibilità del piano esecutivo presentato dai candidati

Saranno esclusi i candidati che abbiano presentato un piano esecutivo non conforme per struttura e contenuti a quanto previsto dal titolo I del presente allegato tecnico.

 

2. Seconda fase: graduazione dei soggetti accreditati

 

Nella graduazione dei soggetti che abbiano superato la fase di cui al precedente punto 1), l’Amministrazione centrale considererà preminente la qualità del piano esecutivo rispetto al suo costo.

 

A) Valutazione della qualità del piano esecutivo

La qualità del piano esecutivo è valutata sulla base dei seguenti elementi, indicati in ordine decrescente di importanza:

  1. livello qualitativo complessivo del piano rispetto alla programmazione della formazione, le metodologie, i materiali utilizzati;
  2. livello professionale dei formatori, identificabile attraverso esplicite referenze curriculari e la quantificazione oraria dei singoli interventi nei corsi da svolgere, con particolare riferimento alla formazione dei responsabili amministrativi;
  3. organizzazione di forme di tutoring e di assistenza tecnica;
  4. presenza di modalità didattiche diversificate per metodologia e per strumentazione;
  5. capacità organizzative.

 

 

 

B) Valutazione dell’offerta economica

La valutazione dell’offerta economica sarà effettuata a partire dal valore del singolo lotto, che è indicato dal bando di gara, sulla base del quale gli interessati formuleranno l’offerta più vantaggiosa.

Il capitolato disciplinare di gara fissa le modalità di trattamento delle offerte anormalmente basse.

L’offerta economica riguarderà i costi previsti per la realizzazione del lotto o dei lotti con esclusione dei costi relativi al rimborso delle spese di missione (viaggio, vitto e alloggio) dei partecipanti.

 

C) Attribuzione dei punteggi

Al fine di garantire il massimo livello di qualità dei piani esecutivi i relativi criteri di ponderazione saranno indicati nel bando di gara.

 

 

Allegato 7 "C.M. Prot.D4/230 del 31/01/2000"

Ai Sovrintendenti Scolastici Regionali LORO SEDI

Ai Provveditori agli Studi LORO SEDI

e, p. c. Alle Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio Scuola Materna LORO SEDI

Alla Segreteria Tecnica Centrale degli Ispettori Tecnici SEDE

Al Servizio di controllo interno SEDE

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di TRENTO

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di BOLZANO

All'intendente Scolastico per la scuola di lingua tedesca BOLZANO

All'intendente Scolastico per la scuola delle località ladine BOLZANO

Al Sovrintendente agli Studi della Valle d'Aosta AOSTA

Ai Presidenti degli I.R.R.S.A.E. LORO SEDI

Al Presidente deL C.E.D.E. FRASCATI

Al Presidente della B.D.P. FIRENZE

All'Assessore ai Beni Culturali e Ambientali e P.I

Regione Siciliana PALERMO

Al Presidente della Giunta Provinciale TRENTO

Al Presidente della Giunta Provinciale BOLZANO

All'Assessore alla Pubblica Istruzione della Valle d'Aosta AOSTA

Oggetto Corsi di formazione di cui all’art. 34 commi 2 e 3 del CCNL e all'art. 49 del CCNI ai fini dell’attribuzione del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi ai responsabili amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato .

 

 

 

 

Indice

1. La formazione dei responsabili amministrativi delle scuole

2. Il quadro normativo

3. Il progetto e l’organizzazione della formazione

4 . Le fasi operative della formazione

a) Identificazione dei partecipanti alla formazione

b) Presentazione e gestione delle domande di partecipazione

c) Definizione del programma di erogazione della formazione

d) Crediti formativi

e) Organizzazione dei corsi

f) Stipula delle convenzioni

5. Note aggiuntive

1. La formazione dei responsabili amministrativi delle scuole

L'autonomia delle istituzioni scolastiche, introdotta dall'art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59, richiede la piena valorizzazione delle risorse disponibili in modo da attuare le condizioni giuridiche e organizzative in grado di migliorare la progettualità delle scuole, che si concretizza anche nell'elaborazione e nell'esplicitazione del piano dell’offerta formativa, capace di coniugare efficacemente le finalità del sistema nazionale con i bisogni educativi della comunità sociale locale e dei singoli allievi.

 

Il Contratto nazionale di lavoro ha stabilito il riconoscimento di competenze professionali e funzioni più complesse per i responsabili amministrativi delle istituzioni scolastiche, da potenziare e sviluppare con specifiche azioni formative .

Infatti l'articolo 34 del CCNL ha delineato il profilo di Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Le linee guida cui si devono orientare le azioni formative rivolte al personale della scuola, dagli obiettivi generali alle specifiche modalità attuative sono delineate nel Contratto Nazionale Integrativo sottoscritto il 31.08.99 e indicate nella Direttiva dell’On.le Ministro per la formazione n.210/99.

In particolare si richiamano le indicazioni contenute nell'art.12 del CCNL: "Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione ed in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione professionale, nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze".

 

Il complesso procedimento di formazione è finalizzato ad accompagnare e sostenere il complesso delle riforme in atto, nella convinzione che più elevati livelli di conoscenza, padronanza e competenza degli attuali operatori scolastici sono determinanti per l'attuazione della riforma relativa all’autonomia scolastica.

 

2. Il quadro normativo

Il Contratto nazionale di lavoro ha stabilito il riconoscimento di competenze professionali e funzioni più complesse per i responsabili amministrativi delle istituzioni scolastiche, da potenziare e sviluppare con specifiche azioni formative. Il Contratto nazionale integrativo ha invece stabilito le modalità di attuazione della formazione e i relativi contenuti. In particolare gli articoli cui riferirsi sono:

 

- CCNL

- art. 34 (Profilo di Direttore dei servizi generali ed amministrativi);

- art. 44 (Il sistema della formazione);

 

- CCNI

- art. 11 ( standard organizzativi e di costo);

- art. 14 ( i soggetti che offrono formazione);

- art. 21 ( Formazione per la riqualificazione, riconversione e mobilità professionale);

- art. 22 (Il sistema di formazione del personale ATA);

- art. 49 Corsi di formazione per il conferimento...;

- allegato 5 al CCNI ( Contenuti dei corsi);

 

- Direttiva 210/99 per la formazione

 

- art. 1 ( Campo di applicazione e priorità) punto 2;

- art. 5 ( Interventi finalizzati a specifici istituti contrattuali) punto 2d;

- art. 7 servizi esterni;

- art. 12 (collaborazione fornita dalle istituzioni scolastiche) punto 9;

 

- Decreto Ministeriale del 27.12.1999.

 

I documenti relativi alla formazione dei responsabili amministrativi sono disponibili presso il sito Internet del Ministero della Pubblica Istruzione (www.istruzione.it).

L'intervento formativo sarà attuato in tutte le Regioni con esclusione della Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano le quali, secondo le intese raggiunte in apposite conferenze di servizio, provvederanno autonomamente nel rispetto del quadro generale delineato dal citato decreto.

 

 

3. Il progetto e l’organizzazione della formazione

La formazione dei responsabili amministrativi è delineata nel Progetto formativo predisposto dalla Commissione nazionale paritetica costituita con Decreto del Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi n. 27 del 29.10.1999 ai sensi dell’art. 49, comma 14 del CCNI.

Il Progetto della formazione garantisce il supporto di tutte quelle funzioni di integrazione e coordinamento che sono indispensabili per dare unità e coerenza alla formazione dei responsabili amministrativi nello spirito della normativa sull’erogazione dei servizi da parte della Pubblica Amministrazione. Il Progetto della formazione caratterizza le funzioni esercitate a livello centrale e periferico e le funzioni affidate ad organismi esterni, ed ha come elementi oggettivi i seguenti aspetti:

- il periodo di formazione di circa 3 mesi, con termine della formazione in presenza presumibilmente entro il 15.6.2000;

- la previsione di circa 340 corsi di formazione per circa 40 partecipanti a Corso considerando circa 13.000 responsabili amministrativi da formare (compreso il personale di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 49 del CCNI) con sessioni specifiche sia per il personale che lavora all’estero sia per quanto previsto all’art. 49 comma 12;

- l’utilizzazione di circa 300 istituzioni scolastiche come sedi dello svolgimento dei Corsi di formazione;

- l’attribuzione ai Capi d’Istituto delle scuole sedi dei corsi della cura degli aspetti logistici relativi all’erogazione della formazione, d’intesa con gli organismi esterni che realizzano la formazione, e dell’attestazione dell’effettiva partecipazione dei responsabili amministrativi ai corsi sulla base degli atti, relativi allo svolgimento e alla conclusione dei corsi, che saranno forniti dagli organismi esterni;

- l’assegnazione agli organismi esterni delle attività di formazione in presenza sulla base di procedure concorsuali che saranno comunque separate da quelle per la realizzazione dei prodotti in autoformazione.

 

L'organizzazione e l'erogazione dei corsi impongono necessariamente un'azione coordinata e integrata dei diversi livelli dell'Amministrazione. In particolare questa Direzione generale attua uno specifico Programma operativo per gestire il complesso delle attività legate alla formazione, che derivano dalle indicazioni della Commissione nazionale paritetica, contenute nel Progetto di formazione, e quelle di carattere organizzativo e di gestione amministrativa. Il Programma operativo comprende le seguenti macro attività: pianificazione del Programma operativo e conduzione operativa; Sorveglianza amministrativa e delle attività di formazione (monitoraggio e valutazione in itinere delle attività svolte); realizzazione di materiali didattici per l’autoformazione e raccolta dei materiali formativi; Gestione di un sito internet, complementare a quello della P.I, per il tutoring a distanza e per la raccolta dei dati della Sorveglianza; Valutazione complessiva del Progetto di formazione e del Programma operativo.

L’organizzazione necessaria al supporto e allo sviluppo della formazione non può prescindere da un forte rapporto di collaborazione tra questa Direzione generale, le Sovrintendenze, i Provveditorati e le Istituzioni scolastiche. Infatti, l'attuazione delle procedure, concorsuali e operative, per le loro diverse finalità presuppongono un costante collegamento tra gli Enti operanti sul territorio, che potrà essere assicurato mediante l'individuazione di momenti di coordinamento operativo e conferenze di servizio.

L’Amministrazione successivamente all’emanazione del bando di gara, relativo all’affidamento dei corsi di formazione in presenza, costituisce una Commissione nazionale per gli adempimenti connessi alla gara medesima. I membri della Commissione saranno scelti sulla base delle loro competenze amministrative e professionali specifiche per l’oggetto della gara. La composizione della predetta Commissione è definita d’intesa con la Commissione nazionale paritetica.

 

 

4 . Le fasi operative della formazione

La formazione dei responsabili amministrativi è organizzata in quattro macro fasi che includono:

a. la definizione del Progetto di formazione e degli adempimenti normativi che predispongono e avviano l’attuazione della formazione;

b. l’espletamento delle attività di:

- realizzazione dei materiali didattici per l’autoformazione;

- organizzazione della sorveglianza per le attività di formazione;

c. l’erogazione della formazione in presenza e quella in autoformazione;

d. la valutazione complessiva della formazione in presenza e in autoformazione.

Per quanto attiene la gestione dei corsi di formazione il procedimento prevede le seguenti attività:

- identificazione dei partecipanti alla formazione;

- presentazione e gestione delle domande di partecipazione;

- definizione del programma di erogazione della formazione;

- organizzazione dei corsi;

- stipula delle convenzioni.

Per ognuna delle suddette attività si forniscono di seguito le azioni e le modalità operative.

 

a) Identificazione dei partecipanti alla formazione

L’art.34 del CCNL e l’art.49 del CCNI prevedono la partecipazione ai corsi dei responsabili amministrativi delle scuole statali di ogni ordine e grado d’istruzione, ivi compresi le accademie, i conservatori e le istituzioni educative statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che non cessano dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2000. Partecipa ai corsi anche il personale proveniente dal comparto enti locali - purché trasferito nei ruoli del personale ATA statale ai sensi dell’art.8 della legge n. 124/99 - con funzioni corrispondenti a quelle del responsabile amministrativo statale (in quanto unico preposto all’ufficio di segreteria), in servizio nelle istituzioni scolastiche statali secondo i termini stabiliti dalla citata legge".

Partecipano altresì, su richiesta dell’interessato, alla formazione con frequenza della sessione ordinaria:

- il personale che si trova in situazione di sospensione dal servizio per un giustificato motivo (permesso di studio, maternità, ...), ad eccezione del personale assente per malattia;

- gli insegnanti elementari collocati fuori ruolo che svolgono funzioni di responsabili amministrativi presso le scuole elementari, purchè nella domanda dichiarino espressamente di optare definitivamente per il ruolo amministrativo.

I responsabili amministrativi che si trovano nelle posizioni di cui alla lettera a) del titolo II dell'allegato tecnico al D.M. 27.12.1999 (esonero sindacale, distacco, comando, utilizzazione o collocamento fuori ruolo), devono presentare la domanda all’Istituzione scolastica di titolarità o all’istituzione dalla quale vengono amministrati, e possono indicare nella domanda la sede preferenziale per lo svolgimento del corso.

 

I Dirigenti scolastici, dopo la ricezione della presente Circolare, dovranno dare immediata diffusione sia pubblicandola all’albo della scuola, sia informando direttamente i responsabili amministrativi che dipendono funzionalmente dalla scuola.

 

b) Presentazione e gestione delle domande di partecipazione

Ai fini della partecipazione ai corsi i responsabili amministrativi presentano apposita domanda il cui modello è allegato alla presente circolare. Al fine di garantire un più rapido espletamento dei processi organizzativi, la domanda, indirizzata al Provveditore competente, sarà presentata all’Istituzione scolastica di titolarità o di servizio che provvederà ad inoltrarla al Provveditorato agli Studi e, per via telematica, alla Direzione generale del Personale -Div.IV- secondo la procedura successivamente indicata.

Per i responsabili amministrativi che avendo prodotto la domanda di dimissioni dal servizio intendano ritirarla, la domanda prevede anche un'espressa dichiarazione, resa ai sensi della legge 15/68, circa il possesso del requisito della permanenza in servizio al 1° settembre 2000, della avvenuta presentazione al competente Provveditore agli Studi dell'istanza di mantenimento in servizio ovvero della domanda di revoca delle dimissioni.

 

Considerata la molteplicità e complessità delle operazioni, si forniscono, al fine di garantirne la celerità e le regolarità, le seguenti indicazioni:

- i responsabili amministrativi presenteranno alla scuola sede di servizio o di titolarità, direttamente o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la domanda (allegato A), in duplice copia, di cui una rimane all’interessato come ricevuta dell’avvenuta presentazione, entro il 26 febbraio 2000;

- gli istituti scolastici provvederanno a fare registrare, a partire dal 14.2.2000 ed entro il 26.2.2000, le domande sugli appositi moduli informatici reperibili sulle News del mese di febbraio del sito intranet. Provvederanno inoltre ad inviare il modulo di risposta dell’avvenuta ricezione e registrazione della domanda, da parte del sistema informativo, al Provveditore agli Studi competente (l’esempio del modello di ricezione della domanda è allegato alla presente Circolare -Allegato B-). Le istituzioni scolastiche non collegate al Sistema Informativo di questo Ministero inseriranno i dati relativi alla domanda utilizzando le stazioni di lavoro delle istituzioni scolastiche viciniori provviste di collegamento o le stazioni di lavoro del Provveditorato agli Studi;

- la Direzione Generale del Personale – Divisione IV – provvederà, entro la data del 10 marzo, a trasmettere a ciascun Provveditorato l’elenco dei responsabili amministrativi di cui risulta pervenuta la domanda di partecipazione e le segnalazioni di situazioni di difformità da quanto previsto dal Decreto Ministeriale e dalla presente Circolare;

- ciascun Provveditorato avrà cura di effettuare i necessari accertamenti, comunicando, entro il 20 marzo 2000, alla Direzione generale del Personale – Divisione IV – le motivazioni delle suddette difformità;

- per garantire la massima diffusione delle informazioni, la circolare, i modelli ed ogni altra informazione sono resi disponibili, oltre che sul sito Internet (www.istruzione.it) anche sullo spazio riservato alle "News" del mese di febbraio della rete Intranet di questo Ministero.

L'eventuale provvedimento di esclusione dai corsi, per carenza dei requisiti prescritti, sarà predisposto e notificato dalla Direzione generale del personale – Divisione IV - ai singoli interessati.

 

Durante il periodo di attuazione dei corsi i responsabili amministrativi delle scuole sono esonerati dal servizio per il tempo strettamente necessario alla partecipazione alle attività formative in presenza.

 

L’eventuale trattamento di missione, spettante per la partecipazione alle attività di formazione in presenza, previsto dalla legge 836/73 e successive integrazioni e modificazioni, graverà sul bilancio dell’Istituto di titolarità o di servizio sul cap.5 delle spese.

Il numero delle assenze non può superare 1/5 della attività formativa prevista in aula.

 

c) Definizione del programma di erogazione della formazione

Le attività di formazione in presenza, realizzate dalle Agenzie formative vincitrici di gara secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale e dal capitolato della gara, saranno organizzate secondo criteri di flessibilità per favorirne la frequenza.

Per l’autoformazione, realizzata prioritariamente nei periodi intermedi allo svolgimento dei moduli della formazione in presenza, è prevista la compilazione, da parte dei partecipanti ai corsi, di una prova oggettiva per la verifica dell’apprendimento dei contenuti dell’autoformazione.

Le prove oggettive, ognuna relativa ad uno dei moduli di autoformazione, sono presentate in formato elettronico e raggiungibili, per la compilazione, tramite la rete internet al sito che sarà comunicato durante lo svolgimento dei corsi di formazione con le modalità che saranno indicate sullo stesso sito. Le prove oggettive sono compilabili, una sola volta, nel periodo di formazione fino a dieci giorni prima del colloquio finale; dopo la compilazione ogni partecipante ai corsi riceverà dal gestore dell’attività di tutoring i risultati della prova e gli eventuali suggerimenti di approfondimento.

Coloro che non avessero provveduto a compilare le prove oggettive saranno tempestivamente informati dal gestore della sorveglianza anche tramite le istituzioni scolastiche sedi dei corsi, poiché tali prove oggettive vanno comunque compilate dal corsista prima del colloquio finale.

Ogni partecipante potrà compilare le prove oggettive in modo indipendente con la strumentazione informatica o dell’istituzione sede di servizio o dell’istituzione scolastica sede di corso.

 

 

d) Crediti formativi

Chi abbia svolto servizio almeno decennale (al 26.2.2000, termine di presentazione della domanda di partecipazione) in qualità di responsabile amministrativo presso istituzioni scolastiche con personalità giuridica o in alternativa chi sia in possesso di un diploma di laurea previsto per l’accesso al profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi (Tab. B del CCNL 24.5.1999) dovrà ugualmente compilare le prove oggettive relative all’autoformazione ad esclusione di quelle relative ad argomenti di carattere ricorrente e non innovativo, più precisamente potrà non compilare i questionari relativi ai moduli B4, B6, D1, D2, D3, D4, D5, D6, del Titolo I dell’Allegato tecnico del Decreto Ministeriale, salvo richiesta specifica da parte del partecipante.

 

e) Organizzazione dei corsi

I criteri guida per la composizione dei corsi - fissati dal Decreto Ministeriale del 27.12.1999 sono i seguenti:

Questa Direzione generale, sulla base degli elenchi forniti dal Sistema informativo e dalle informazioni fornite dai Provveditorati, procede alla composizione provvisoria dei corsi attraverso la formazione di gruppi di partecipanti, secondo quanto previsto dall’allegato relativo ai lotti e al numero dei corsi per lotto, selezionati secondo il criterio della viciniorietà delle rispettive sedi di servizio e all'appartenenza ai diversi gradi e ordini di scuola.

 

f) Stipula delle convenzioni

L’Amministrazione inviterà, con telegramma, le Agenzie formative utilmente collocate nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell' art. 5, comma 14, D.M. 27.12.1999, a presentare la documentazione prevista dal disciplinare di gara per la stipula delle convenzioni.

I Sovrintendenti scolastici regionali, realizzati gli adempimenti indicati dalla Direzione Generale del Personale –Divisione IV-, procederanno alla stipula delle convenzioni di affidamento per i lotti aggiudicati, stipula che avverrà, nel più breve tempo possibile, secondo lo schema di convenzione-tipo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale insieme all'elenco delle Agenzie formative dichiarate vincitrici.

 

 

5. Note aggiuntive

Sono definiti, a cura dell'Amministrazione centrale, i provvedimenti, previsti dal punto b) del titolo II dell'allegato tecnico al D.M. del 27.12.1999, riguardanti le modalità di partecipazione ai corsi di formazione dei responsabili amministrativi in servizio all'estero.

 

Informazioni relative al procedimento in generale potranno essere richieste alla Direzione generale del Personale - Divisione IV - al seguente personale:

Dott. Giancarlo Cecchini tel. 06/9402202

Sig. Giorgio Mammoliti tel. 06/9402376

Sig.ra Matilde Allegretti tel. 06/9402261

e-mail : formazione.direttammin@istruzione.it

 

La presente circolare viene inoltrata ai Provveditorati agli Studi a mezzo fax e pubblicata sui siti Internet/Intranet di questo Ministero.

Le Istituzioni scolastiche riceveranno detta circolare a cura dei Provveditorati agli Studi ed avviso, tramite posta elettronica, da parte di questo Ministero.

I Provveditori agli Studi sono pregati di assicurare la massima diffusione della presente circolare, in particolare alle istituzioni scolastiche ancora prive del collegamento al S.I. di questo Ministero.

 

Si sottolinea infine che la complessità dei progetto, richiede l'impegno e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti. E' pertanto necessario che ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, concorra a determinare le condizioni necessarie per la riuscita dei Progetto di formazione che assume rilievo strategico per la diffusione della cultura dell'autonomia nel sistema scolastico.

 

Si ringrazia per la consueta ed apprezzata collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele Paradisi



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