Decreto Presidenza Consiglio Ministri 15 novembre 2000 
(in GU 7 dicembre 2000, n. 286)

Istituzione delle distinte sezioni del ruolo unico della dirigenza

 

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, recante disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 2 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, che prevede l'individuazione, nell'ambito di ciascuna delle due fasce in cui si articola il ruolo unico della dirigenza, di distinte sezioni per l'iscrizione dei dirigenti gia' appartenenti a ruoli professionali o reclutati in ragione delle loro specifiche professionalita' tecniche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999, con il quale e' stato istituito l'ufficio del ruolo unico della dirigenza e della banca dati informatica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio, in materia di funzione pubblica al Ministro sen. prof. Franco Bassanini;

Effettuata in collaborazione con le amministrazioni interessate la ricognizione delle professionalita' gia' previste nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, sulla base dei criteri indicati dall' art. 2, comma 3, e dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999;

Ritenuto di procedere alla istituzione delle distinte sezioni del ruolo unico della dirigenza ed alla contestuale iscrizione presso le stesse dei dirigenti, ai sensi del disposto di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999;

Decreta:

Art. 1.
Istituzione delle distinte sezioni

1. In attuazione del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, sono istituite, nell'ambito delle rispettive fasce del ruolo unico della dirigenza, le distinte sezioni per l'inserimento dei dirigenti in possesso di specifiche professionalita', individuate in ordine alfabetico nelle allegate tabelle A e B, che formano parte integrante del presente decreto.

2. Le distinte sezioni rappresentano una specificazione in senso tecnico-professionale del ruolo unico. L'inserimento dei dirigenti nelle medesime ha esclusivamente finalita' di certificazione delle professionalita' possedute.

Art. 2.
Criteri di iscrizione alle distinte sezioni

1. Alle sezioni individuate, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sono iscritti i dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico sulla base dei seguenti criteri:

a) provenienza dai soppressi ruoli professionali delle amministrazioni del ruolo unico;

b) reclutamento in ragione di specifiche professionalita' tecniche, accertate mediante il superamento di prove tecnico selettive espressamente previste nei relativi bandi di concorso;

c) svolgimento di funzioni amministrative riconosciute dal diritto internazionale, atte a tutelare i cittadini e gli interessi italiani all'estero, ivi compresi gli incarichi attribuiti ai sensi dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Art. 3.
Ambito di applicazione

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatta salva la facolta' di attribuzione degli incarichi previsti dall'art. 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 29/1993, sono prioritariamente tenute a valutare, all'atto del conferimento di incarichi dirigenziali per i quali sia richiesta specifica professionalita', il personale dirigenziale iscritto alle distinte sezioni del ruolo unico concernenti le relative professionalita'.

2. I dirigenti iscritti presso una distinta sezione del ruolo unico, a cui non sia stato conferito alcun incarico in relazione alla specifica professionalita' posseduta, e che risultino a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, possono essere chiamati a svolgere altri incarichi per i quali non sia espressamente richiesto dall'ordinamento alcuno specifico requisito tecnico.

Art. 4.
Revisione periodica

1. Al fine di garantire la corrispondenza delle distinte sezioni del ruolo unico alle specificita' tecniche dei dirigenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, la definizione delle sezioni di prima e seconda fascia del ruolo unico e' soggetta a revisione biennale. Si procede comunque a revisione nei casi di modifiche normative o contrattuali delle disposizioni che regolano la materia.

Art. 5.
Modalita' di iscrizione alle distinte sezioni

1. In sede di prima attuazione ogni amministrazione e' tenuta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica - ufficio del ruolo unico, i nominativi dei dirigenti da collocare nelle distinte sezioni, ai sensi dei criteri di cui all'art. 2, specificando, per ogni dirigente la relativa sezione di iscrizione. La comunicazione e' corredata da una relazione dalla quale si evinca il criterio singolarmente utilizzato per la proposta di iscrizione. L'ufficio del ruolo unico provvede alla iscrizione dei dirigenti presso le distinte sezioni, previa valutazione e controllo della compatibilita' della proposta rispetto ai criteri fissati all'art. 2.

2. Il Ministero degli affari esteri, sulla base della propria normativa, relativamente al criterio di cui all'art. 2, lettera c), individua i dirigenti che rivestono posti di funzione che richiedono lo svolgimento di attivita' esplicitamente e direttamente connesse alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero. Alla iscrizione nella relativa sezione si provvede con le medesime modalita' di cui al comma l.

3. I dirigenti che hanno svolto, per almeno due anni consecutivi, funzioni amministrative di tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, riconosciute dal diritto internazionale, possono presentare all'ufficio del ruolo unico richiesta di iscrizione presso la sezione istituita ai sensi dell'art. 2, lettera c). L'istanza di iscrizione deve essere corredata dal curriculum del dirigente e dalla attestazione dello svolgimento delle predette funzioni, da parte dell'ufficio presso cui sono state prestate. Le dette richieste sono valutate sentito il Ministero degli affari esteri.

4. In attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lettere g) e l), del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, l'ufficio del ruolo unico provvede ad individuare, sulla base delle richieste delle amministrazioni, le esigenze di specifiche professionalita' non soddisfatte per carenza nell'organico, anche al fine di promuovere le procedure concorsuali atte a garantire il reclutamento delle professionalita' necessarie.

5. Per i dirigenti neo assunti l'iscrizione presso le distinte sezioni del ruolo unico della dirigeriza consegue alla stipula del contratto individuale costitutivo del rapporto di lavoro e di servizio. I bandi di concorso per il reclutamento di dirigenti con professionalita' tecniche devono contenere l'espresso riferimento alla distinta sezione in cui prendono iscrizione i relativi vincitori.

Art. 6.
Riqualificazione ed aggiornamento

1. L'ufficio del ruolo unico, tenuto conto delle eventuali carenze nell'ambito delle distinte sezioni, promuove corsi di riqualificazione, formazione e aggiornamento professionale, a favore dei dirigenti collocati a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, in possesso di titoli di studio e professionali compatibili con l'inserimento nelle specifiche sezioni ove si riscontri la carenza.

2. Allo svolgimento delle attivita' di riqualificazione, formazione e aggiornamento, si provvede mediante apposite convenzioni, da stipulare con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il Formez, o altri istituti specializzati.

3. A seguito del positivo esito della frequenza dei corsi di cui al comma 1, il dirigente e' iscritto nella sezione corrispondente alla professionalita' conseguita.


Tabella A

DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA DEL RUOLO UNICO

Sezione:

Architetti - Archivisti di Stato - Chimici - Informatici - Ingegneri - Ispettori - Sanitari (biologi, chimici, farmacisti, medici, veterinari).

Tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero (art. 2, lettera c).

Tabella B

DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA DEL RUOLO UNICO

Sezione:

Agronomi - Archeologi - Architetti - Archivisti di Stato - Bibliotecari - Chimici - Geologi - Informatici - Ingegneri - Ispettori - Sanitari (biologi, chimici, farmacisti, medici, veterinari) - Statistici - Storici dell'arte - Tecnico-Scientifica (fisici e matematici).

Tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero (art. 2, lettera c).