Decreto Presidente Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3
(in SO alla GU 25 gennaio 1957, n. 22)
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato
Statuto degli impiegati civili dello Stato
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo I - Classificazione delle carriere.
Art. 1.- Distinzione delle carriere.
Capo II - Ammissione agli impieghi.
Art. 2.- Requisiti generali.
Art. 3.- Concorsi di ammissione.
Art. 4.- Esclusione dal concorso.
Art. 5.- Riserva dei posti e preferenze.
Art. 6.- Svolgimento delle prove.
Art. 7.- Graduatoria del concorso.
Art. 8.- Conferimento di posti disponibili agli idonei.
Art. 9.- Nomina in prova.
Art. 10.- Periodo di prova.
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo I - Doveri
Art. 11.- Promessa solenne e giuramento.
Art. 12.- Obbligo della residenza.
Art. 13.- Comportamento in servizio.
Art. 14.- Orario di servizio.
Art. 15.- Segreto d'ufficio.
Art. 16.- Dovere verso il superiore.
Art. 17.- Limiti al dovere verso il superiore.
Capo II - Responsabilità
Art. 18.- Responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione.
Art. 19.- Giurisdizione della Corte dei conti.
Art. 20.- Obbligo di denuncia.
Art. 21.- Responsabilità dell'agente contabile.
Art. 22.- Responsabilità verso i terzi.
Art. 23.- Danno ingiusto.
Art. 24.- Responsabilità degli organi collegiali.
Art. 25.- Diffida.
Art. 26.- Inesecuzione del giudicato amministrativo.
Art. 27.- Comunicazione della diffida.
Art. 28.- Esclusione della responsabilità verso i terzi.
Art. 29.- Altri casi di esclusione della responsabilità verso i terzi.
Art. 30.- Concorso di danno verso l'Amministrazione e verso i terzi.
Capo III - Diritti.
Art. 31.- Funzioni - Qualifica.
Art. 32.- Trasferimenti.
Art. 33.- Trattamento economico - Assistenza - Miglioramento professionale.
Art. 34.- Diritti derivanti da invenzione industriale.
Art. 35.- Riposo settimanale.
Art. 36.- Congedo ordinario.
Art. 37.- Congedo straordinario.
Art. 38.- Congedo straordinario per richiamo alle armi.
Art. 39.- Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario.
Art. 40.- Trattamento economico durante il congedo.
Art. 41.- Congedo straordinario per gravidanza e puerperio.
TITOLO III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI- DOCUMENTI
Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti.
Art. 42.- Rapporto informativo e giudizio complessivo.
Artt. 43-46.-
Art. 47.- Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.
Art. 48.- Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere direttive presso l'amministrazione periferica.
Art. 49.- Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere di concetto.
Art. 50.- Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera di concetto in servizio presso l'amministrazione periferica.
Art. 51.- Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere esecutive.
Art. 52.- Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere ausiliarie.
Art. 53.- Impossibilità di compilazione del rapporto informativo. Compilazione del rapporto per il personale comandato e fuori ruolo.
Capo II - Gravami.
Art. 54.- Ricorso gerarchico avverso il giudizio complessivo.
Capo III - Documenti - Ruoli di anzianità.
Art. 55.- Fascicolo personale, stato matricolare e ruoli di anzianità.
TITOLO IV - COMANDO E COLLOCAMENTO FUORI RUOLO
Capo I - Comando.
Art. 56.- Comando presso altra amministrazione.
Art. 57.- Trattamento del personale comandato e carico della spesa.
Capo II - Collocamento fuori ruolo.
Art. 58.- Presupposti e procedimento.
Art. 59.- Trattamento e promozione del personale fuori ruolo.
TITOLO V - INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI
Capo I - Incompatibilità.
Art. 60.- Casi di incompatibilità.
Art. 61.- Limiti dell'incompatibilità.
Art. 62.- Partecipazione all'amministrazione di enti e società.
Art. 63.- Provvedimenti per casi di incompatibilità.
Art. 64.- Denuncia dei casi di incompatibilità.
Capo II - Cumulo di impieghi.
Art. 65.- Divieto di cumulo di impieghi pubblici.
TITOLO VI - ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ
Capo I - Aspettativa.
Art. 66.- Cause dell'aspettativa.
Art. 67.- Aspettativa per servizio militare.
Art. 68.- Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio.
Art. 69.- Aspettativa per motivi di famiglia.
Art. 70.- Cumulo di aspettative.
Art. 71.- Dispensa dal servizio per infermità.
Capo II - Disponibilità.
Art. 72.- Presupposti.
Art. 73.- Trattamento economico.
Art. 74.- Trasferimento ad altre amministrazioni.
Art. 75.- Richiamo in servizio.
Art. 76.- Servizio temporaneo presso altra amministrazione.
Art. 77.- Dispensa dal servizio.
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 78.- Sanzioni.
Art. 79.- Censura.
Art. 80.- Riduzione dello stipendio.
Art. 81.- Sospensione dalla qualifica.
Art. 82.- Assegno alimentare.
Art. 83.- Effetti della sospensione dalla qualifica.
Art. 84.- Destituzione.
Art. 85.- Destituzione di diritto.
Art. 86.- Recidiva.
Art. 87.- Riabilitazione.
Art. 88.- Reintegrazione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisione.
Art. 89.- Reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare.
Art. 90.- Premorienza dell'impiegato alla sentenza di assoluzione in sede di revisione.
Capo II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
Art. 91.- Sospensione cautelare obbligatoria.
Art. 92.- Sospensione cautelare facoltativa.
Art. 93.- Esclusione dagli esami e dagli scrutini.
Art. 94.- Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari.
Art. 95.- Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari.
Art. 96.- Computo della sospensione cautelare.
Art. 97.- Revoca della sospensione.
Art. 98.- Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale.
Art. 99.- Revoca di diritto della sospensione.
Capo III - Procedimento disciplinare.
Sezione I - Procedimento per l'irrogazione della censura.
Art. 100.- Censura.
Art. 101.- Procedimento per l'irrogazione della censura.
Art. 102.- Ricorso gerarchico.
Sezione II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 103.- Accertamenti.
Art. 104.- Formalità per la contestazione.
Art. 105.- Giustificazioni dell'impiegato.
Art. 106.- Archiviazione degli atti.
Art. 107.- Procedimento.
Art. 108.- Funzionario istruttore e consulente tecnico.
Art. 109.- Facoltà del funzionario istruttore e del consulente.
Art. 110.- Termini per l'espletamento dell'inchiesta.
Art. 111.- Atti preliminari al giudizio disciplinare.
Art. 112.- Modalità per la trattazione orale e per la deliberazione della Commissione di disciplina.
Art. 113.- Supplemento di istruttoria.
Art. 114.- Deliberazione della Commissione di disciplina.
Art. 115.- Rinvio della decisione.
Art. 116.- Rimborso spese all'impiegato prosciolto.
Art. 117.- Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale.
Art. 118.- Rapporto tra giudizio disciplinare e cessazione del rapporto di impiego.
Art. 119.- Rapporto tra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo.
Art. 120.- Estinzione del procedimento.
Art. 121.- Riapertura del procedimento.
Art. 122.- Effetti della riapertura del procedimento.
Art. 123.- Esonero del direttore generale.
TITOLO VIII - CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO RIAMMISSIONE IN SERVIZIO
Capo I - Dimissioni e relativo trattamento.
Art. 124.- Dimissioni.
Art. 125.- Trattamento di quiescenza.
Art. 126.- Dimissioni dell'impiegata coniugata.
Capo II - Decadenza dall'impiego.
Art. 127.- Decadenza.
Art. 128.- Effetti della decadenza.
Capo III - Dispensa dal servizio.
Art. 129.- Dispensa.
Art. 130.- Accertamento sanitario per la dispensa.
Capo IV - Collocamento a riposo.
Art. 131.- Collocamento a riposo.
Capo V - Riammissione in servizio.
Art. 132.- Riammissione.
TITOLO IX - DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE AUSILIARIO
Capo I - Personale ausiliario.
Art. 133.- Rinvio.
Art. 134.- Sanzioni pecuniarie.
Art. 135.- Uniforme.
Art. 136.- Uso dell'alloggio.
TITOLO X - ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE
Capo I - Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Art. 137.- Istituzione.
Art. 138.- Composizione.
Art. 139.- Nomina dei membri ordinari.
Art. 140.- Guarentigie.
Art. 141.- Membri straordinari.
Art. 142.- Attribuzioni del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Art. 143.- Sezioni.
Art. 144.- Segreteria.
Art. 145.- Adunanze.
Capo II - Consiglio di amministrazione.
Art. 146.- Composizione e competenze.
Art. 147.- Adunanze del Consiglio di amministrazione.
Capo III - Commissione di disciplina.
Art. 148.- Commissione di disciplina.
Art. 149.- Ricusazione del giudice disciplinare.
TITOLO XI - FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE
Capo I - Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Art. 150.- Istituzione e finalità.
Art.151.- Ordinamento.
TITOLO XII - ALBO DEI DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO
Art. 152.- Albo.
PARTE SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO I - CARRIERE DIRETTIVE
Capo I - Qualifiche ed attribuzioni.
Art. 153.- Qualifiche.
Art. 154.- Attribuzioni del personale direttivo.
Art. 155.- Attribuzioni del direttore generale.
Art. 156.- Attribuzioni dell'ispettore generale.
Art. 157.- Attribuzioni del direttore di divisione.
Art. 158.- Attribuzioni del direttore di sezione.
Art. 159.- Attribuzioni dei consiglieri.
Art. 160.- Attribuzioni di funzioni particolari.
Capo II - Accesso alle carriere direttive.
Art. 161.- Nomina alla qualifica iniziale.
Capo III - Svolgimento delle carriere.
Art. 162.- Dotazione organica unica per le qualifiche di consigliere di I, II e III classe e delle qualifiche equiparate.
Art. 163.- Promozioni a consigliere di II e I classe.
Art. 164.- Promozione a direttore di sezione.
Art. 165.- Concorso per merito distinto ed esame di idoneità.
Art. 166.- Promozione a direttore di divisione.
Art. 167.- Concorso speciale per la promozione a direttore di divisione.
Art. 168.- Promozione ad ispettore generale.
Art. 169.- Scrutinio per merito comparativo.
Art. 170.- Nomina a direttore generale.
TITOLO II - CARRIERE DI CONCETTO
Capo I - Qualifiche e attribuzioni.
Art. 171.- Qualifiche.
Art. 172.- Attribuzioni.
Capo II - Accesso alle carriere.
Art. 173.- Nomina a vice segretario.
Capo III - Svolgimento delle carriere.
Art. 174.- Dotazione organica unica per le qualifiche di segretario, segretario aggiunto e vice segretario.
Art. 175.- Promozioni a segretario aggiunto ed a segretario.
Art. 176.- Promozione a primo segretario.
Art. 177.- Esami per le promozioni a primo segretario.
Art. 178.- Promozioni alle qualifiche superiori a primo segretario.
Art. 179.- Procedimento dello scrutinio.
TITOLO III - CARRIERE ESECUTIVE
Capo I - Qualifiche ed attribuzioni.
Art. 180.- Qualifiche.
Art. 181.- Attribuzioni.
Capo II - Accesso alle carriere.
Art. 182.- Nomina ad applicato aggiunto.
Capo III - Svolgimento delle carriere.
Art. 183.- Dotazione organica unica per le qualifiche di archivista, applicato e applicato aggiunto.
Art. 184.- Promozioni ad applicato ed archivista.
Art. 185.- Promozione a primo archivista.
Art. 186.- Promozione ad archivista capo e qualifica superiore.
Art. 187.- Esame e scrutinio per le promozioni.
TITOLO IV - CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO
Capo I - Qualifiche e mansioni.
Art. 188.- Qualifiche.
Art. 189.- Mansioni.
Capo II - Accesso alle carriere.
Art. 190.- Nomina ad inserviente o ad agente tecnico.
Capo III - Svolgimento delle carriere.
Art. 191.- Dotazione unica per le qualifiche di usciere capo, usciere ed inserviente.
Art. 192.- Promozione ad usciere e ad usciere capo.
Art. 193.- Promozioni a commesso ed a commesso capo.
Art. 194.- Promozione ad agente tecnico capo.
TITOLO V - CARRIERE SPECIALI
Capo I - Ordinamento.
Art. 195.- Qualifiche.
Capo II - Accesso alle carriere direttive.
Art. 196.- Nomina a vice direttore.
Art. 197.- Promozione a direttore di II classe.
Art. 198.- Inquadramento.
TITOLO VI - PASSAGGIO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE O AD ALTRA CARRIERA
Capo I - Passaggio ad altra amministrazione.
Art. 199.- Modalità.
Capo II - Passaggio ad altra carriera.
Art. 200.- Modalità.
Art. 201.- Valutazione di anzianità.
Art. 202.- Assegno personale nei passaggi di carriera.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CARRIERE
Capo I - Attribuzioni del personale di particolari ruoli.
Art. 203.- Attribuzioni del personale ispettivo e tecnico.
Art. 204.- Attribuzioni del personale degli uffici periferici.
Capo II - Svolgimento delle carriere.
Art. 205.- Requisito generale di ammissibilità ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione.
Art. 206.- Promozioni e posti disponibili.
Art. 207.- Valutazione del servizio militare.
Art. 208.- Indennità di missione per partecipazione ad esami di promozione.
PARTE TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo I - Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Istituto Superiore di Sanità.
Sezione I - Organi.
Art. 209.- Comitato amministrativo.
Sezione II - Personale.
Art. 210.- Nomina ad assistente aggiunto.
Art. 211.- Promozione ad aiuto.
Art. 212.- Promozioni a primo aiuto ed aiuto principale. Nomina a capo laboratorio di II classe.
Art. 213.- Promozione a primo aiuto.
Art. 214.-
Art. 215.- Promozione a sorvegliante capo.
Art. 216.- Rapporto informativo e giudizio complessivo per gli impiegati con qualifica non inferiore ad aiuto.
Art. 217.- Rapporto informativo per gli impiegati con qualifica inferiore ad aiuto.
Art. 218.- Distacco temporaneo.
Art. 219.- Attività professionale consentita.
Art. 220.- Collocamento a riposo del direttore generale.
Capo II Ministero degli Affari Esteri.
Sezione I - Consiglio di amministrazione e Commissione di disciplina.
Art. 221.- Consiglio di amministrazione.
Art. 222.- Commissione di disciplina.
Sezione II - Personale delle carriere con ordinamento speciale.
Art. 223.- Ammissione alle carriere direttive.
Art. 224.- Periodo di prova.
Art. 225.- Funzioni all'estero.
Art. 226.- Carriera per l'Oriente.
Art. 227.- Promozioni nella carriera diplomatico-consolare.
Art. 228.- Promozioni nelle altre carriere.
Art. 229.- Divieto di cariche onorifiche.
Art. 230.- Rinvio.
Art. 231.- Collocamento a disposizione.
Art. 232.-
Art. 233.- Disposizione transitoria.
Sezione III - Disposizioni comuni a tutte le carriere.
Art. 234.- Esami di avanzamento.
Art. 235.- Valutazione del servizio prestato all'estero. Destinazione all'estero del personale amministrativo.
Capo III - Ministero dell'interno.
Sezione I - Personale dell'amministrazione civile.
Art. 236.- Riserva di posti nella nomina di prefetto.
Art. 237.- Collocamento a disposizione dei prefetti.
Art. 238.- Collocamento a riposo dei prefetti per ragioni di servizio.
Sezione II - Organi e personale degli archivi di Stato.
Art. 239.- Giunta del Consiglio superiore.
Art. 240.- Scuole di paleografia e diplomatica e di archivistica per il personale degli archivi di Stato.
Art. 241.- Promozioni alle qualifiche di soprintendente di II classe e direttore cupo di II classe.
Art. 242.- Nomina a soprintendente dell'archivio centrale e conferimento della qualifica di ispettore generale.
Art. 243.- Giudizio complessivo per gli allievi delle scuole di paleografia e di archivista.
Art. 244.- Speciali casi di incompatibilità per il personale degli archivi di Stato.
Sezione III - Personale della pubblica sicurezza.
Art. 245.- Rapporto dei prefetti al termine del periodo di prova per i volontari di pubblica sicurezza.
Art. 246.- Dispensa dei funzionari di pubblica sicurezza da servizi speciali.
Art. 247.- Disposizioni speciali per gli ufficiali di polizia giudiziaria.
Art. 248.- Avanzamento del personale di pubblica sicurezza per merito straordinario.
Art. 249.- Collocamento a riposo di ufficio degli ispettori generali capi e dei questori per gravi ragioni di servizio.
Art. 250.- Compiti degli aiutanti di polizia.
Art. 251.- Accesso alla qualifica di aiutante di polizia.
Sezione IV - Personale dei servizi antincendi.
Art. 252.- Procedimento e sanzioni disciplinari per il personale dei servizi antincendi.
Capo IV - Ministero delle finanze
Sezione I - Personale dell'amministrazione centrale.
Art. 253.- Accesso alla carriera direttiva.
Art. 254.- Scuola di perfezionamento.
Art. 255.- Nomina a statistico.
Art. 256.- Attribuzioni di funzioni ispettive.
Art. 257.- Carriera degli agenti agronomi.
Art. 258.- Attribuzione della qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo.
Sezione II - Personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Art. 259.- Promozione a qualifiche superiori ad assistente disegnatore e computista).
Sezione III - Personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte indirette.
Art. 260.- Promozione a primo ufficiale.
Sezione IV - Personale dei laboratori chimici.
Art. 261.- Attribuzione della qualifica di direttore dei laboratori chimici.
Sezione V - Personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
Art. 262.- Attribuzioni di funzioni ispettive.
Art. 263.- Nomina a conservatore di II classe.
Art. 264.- Promozione a conservatore di I classe.
Art. 265.- Riserve di posti.
Art. 266.- Carriera dei cassieri.
Art. 267.- Reggenza di uffici.
Capo V - Ministero del tesoro.
Sezione I - Ispettori per i servizi della direzione generale del tesoro.
Art. 268.-
Sezione II - Ispettori per i servizi della direzione generale degli Istituti di previdenza.
Art. 269.-
Art. 270.- Norma transitoria.
Sezione III - Attuari per i servizi della direzione generale degli Istituti di previdenza.
Artt. 271-272-273.-
Sezione IV - Personale della Ragioneria Generale dello Stato.
Art. 274.- Organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi.
Art. 275.- Nomina ed impiego.
Capo VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione I - Personale ispettivo dell'Amministrazione centrale.
Art. 276.- Nomina ad ispettore centrale per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed elementare.
Art. 277.- Ripartizione dei posti di organico degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.
Art. 278.- Valutazione di servizio precedente nella carriera degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.
Art. 279.- Nomina ad ispettore centrale di II classe per le antichità e belle arti.
Art. 280.- Nomina ad ispettore centrale di I classe per l'istruzione musicale.
Art. 281.- Ripartizione dei posti di organico nella carriera degli ispettori centrali per le antichità e belle arti e per l'istruzione musicale.
Sezione II - Personale dei Provveditorati agli studi.
Art. 282.- Conferimento di posti di provveditore agli studi.
Art. 283.- Accesso alla qualifica di provveditore agli studi di I classe.
Art. 284.- Valutazione di anzianità.
Art. 285.- Nomina definitiva a provveditore agli studi.
Sezione III - Personale delle soprintendenze alle antichità e belle arti.
Art. 286.- Promozione a direttore di I classe.
Art. 287.- Nomina a vice disegnatore.
Art. 288.- Nomina ad aiutante ed a restauratore.
Art. 289.- Promozione a primo custode.
Sezione IV - Personale dell'Istituto centrale del restauro.
Art. 290.- Promozione alle qualifiche superiori nella carriera direttiva.
Art. 291.- Promozioni alle qualifiche superiori nella carriera di concetto.
Sezione V - Personale della Calcografia nazionale, dell'Opificio delle pietre dure e del Gabinetto fotografico nazionale.
Art. 292.- Nomina a direttore.
Sezione VI - Personale del Gabinetto nazionale delle stampe.
Art. 293.- Nomina a direttore.
Art. 294.- Carriera del direttore.
Sezione VII - Personale dei convitti nazionali.
Art. 295.- Nomina a vice rettore aggiunto di III classe.
Art. 296.- Promozione a vice rettore aggiunto di I classe.
Art. 297.- Valutazione di anzianità per la promozione a vice rettore aggiunto di I e II classe.
Art. 298.- Valutazione di anzianità per la promozione a vice rettore.
Art. 299.- Nomina a vice economo.
Sezione VIII - Personale non insegnante delle scuole e degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica magistrale e tecnica.
Art. 300.- Personale di segreteria, vigilanza e di servizio.
Art. 301.- Assunzione del personale femminile nella carriera del personale ausiliario.
Capo VII - Ministero dei lavori pubblici.
Sezione I - Personale dell'Amministrazione centrale.
Art. 302.- Scrutini di promozione alle qualifiche superiori a direttore di sezione.
Art. 303.- Impiego del personale dell'amministrazione centrale presso i provveditorati alle opere pubbliche.
Sezione II - Personale delle nuove costruzioni ferroviarie.
Art. 304.- Stato giuridico ed economico.
Capo VIII Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Sezione I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica.
Art. 305.- Concorso per la nomina a direttore straordinario.
Art. 306.- Svolgimento della carriera dei direttori.
Art. 307.- Nomina a direttore.
Art. 308.- Approvazione dei lavori delle Commissioni.
Art. 309.- Trasferimento del direttore.
Art. 310.- Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo dei direttori degli istituti di sperimentazione.
Art. 311.- Passaggio dei direttori nei ruoli dei professori universitari.
Art. 312.- Disposizioni particolari per i direttori.
Art. 313.- Disposizioni transitorie per i direttori ordinari provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche.
Art. 314.- Nomina a sperimentatore.
Art. 315.- Svolgimento della carriera degli sperimentatori.
Art. 316.- Disposizioni transitorie per gli aiuto direttori di II classe provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche.
Art. 317.- Applicazione del personale dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste presso le stazioni agrarie e talassografiche.
Sezione II - Personale dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche già dell'ufficio centrale di meteorologia ed ecologia agraria.
Art. 318.- Nomina ad ecologo aggiunto.
Art. 319.- Promozione ad ecologo superiore.
Art. 320.- Promozione a vice direttore.
Art. 321.- Promozione a direttore.
Sezione III - Personale proveniente dal Consiglio nazionale delle ricerche.
Art. 322.- Rinvio.
Sezione IV - Personale per i servizi statistico-economici di cui alla tabella allegata alla L. 22 febbraio 1951, n. 64.
Art. 323.- Trattamento di quiescenza ed esami di promozione.
Capo IX - Ministero dell'industria e commercio.
Sezione I - Organi e personale delle stazioni sperimentali.
Art. 324.- Consiglio di amministrazione per le stazioni sperimentali.
Art. 325.- Nomina degli assistenti.
Art. 326.- Periodo di prova degli assistenti.
Art. 327.- Promozione a vice direttore.
Art. 328.- Nomina a direttore straordinario.
Art. 329.- Promozione a direttore ordinario di stazione sperimentale.
Art. 330.- Carriera dei direttori.
Art. 331.- Periodo di prova dei vice periti analisti.
Sezione II - Personale del corpo delle miniere.
Art. 332.- Corsi di perfezionamento per il personale della carriera direttiva del corpo delle miniere.
Art. 333.- Corsi di perfezionamento per il personale della carriera di concetto del corpo delle miniere.
Art. 334.- Conferimento della qualifica di agente tecnico preparatore.
Sezione III - Personale del servizio metrico.
Art. 335.- Promozione ad ispettore capo interregionale.
Capo X - Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Sezione I - Disposizioni comuni alle varie carriere.
Art. 336.- Incarichi ispettivi.
Sezione II - Personale dell'Ispettorato del lavoro.
Art. 337.- Mansioni ispettive del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro.
Sezione III - Personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.
Art. 338.- Promozione a ispettore generale.
Art. 339.- Esercizio di funzioni direttive da parte del personale della carriera di concetto.
Art. 340.- Anzianità di servizio del personale inquadrato ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1955, numero 520.
Art. 341.- Riduzione di anzianità.
Art. 342.- Indisponibilità di posti.
Art. 343.- Rinvio.
PARTE QUARTA - Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni
TITOLO I - RUOLI AGGIUNTI
Capo I - Carriere.
Art. 344.- Ruoli aggiunti.
Art. 345.- Passaggio nei ruoli organici delle carriere esecutive.
Art. 346.- Passaggio nei ruoli organici della carriera del personale ausiliario.
Art. 347.- Trattamento economico degli impiegati dei ruoli aggiunti passati nei ruoli organici.
Art. 348.- Esami di promozione degli impiegati dei ruoli aggiunti.
Art. 349.- Impiegati dei ruoli aggiunti della Corte dei conti.
Art. 350.- Trattamento economico del personale dei ruoli aggiunti.
TITOLO II - INVALIDI DI GUERRA E DI SERVIZIO - PERSONALE PROVENIENTE DAI SOTTUFFICIALI - PERSONALE IN SERVIZIO AL 23 MARZO 1939
Capo I - Riserva di posti - Assunzione - Carriera.
Art. 351.- Assunzione di invalidi e mutilati di guerra e per servizio.
Art. 352.- Riserva di posti a favore dei sottufficiali e graduati delle FF.AA. e dei Corpi di polizia.
Art. 353.- Promozione ad archivista degli applicati invalidi di guerra.
Art. 354.- "Promozione a primo archivista degli impiegati provenienti dai sottufficiali."
Art. 355.- Promozione ad usciere capo degli uscieri invalidi di guerra.
Art. 356.- Disposizione speciale per il personale in servizio al 23 marzo 1939.
PARTE QUINTA - Disposizioni transitorie
TITOLO I - STATO GIURIDICO
Capo I - Disciplina - Esodo volontario.
Art. 357.- Infrazioni disciplinari commesse anteriormente al I luglio 1956.
Art. 358.- Procedimenti già trasmessi alle Commissioni di disciplina.
Art. 359.- Procedimenti non trasmessi alle Commissioni.
Art. 360.- Proroga dell'esodo volontario.
TITOLO II - CARRIERE
Capo I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959.
Art. 361.- Promozioni a consigliere di I classe per i posti disponibili al 30 giugno ed al 31 dicembre 1957.
Art. 362.- Promozione a segretario per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959.
Art. 363.- Promozioni ad archivista per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1958.
Art. 364.- Promozioni a vice direttore per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1957.
Art. 365.- Concorso per esame speciale.
Art. 366.- Decorrenza delle promozioni conseguite mediante esame speciale.
Art. 367.- Composizione della Commissione e procedura del concorso speciale.
Art. 368.- Promozione a direttore di sezione degli impiegati inquadrati nella qualifica di consigliere di I classe.
Art. 369.- Promozione a direttore di divisione degli impiegati provenienti dal grado di capo sezione.
Art. 370.- Promozione a primo segretario degli impiegati inquadrati nella qualifica di segretario.
Art. 371.- Promozione a primo archivista degli impiegati inquadrati nella qualifica di archivista.
Art. 372.- Riduzione dei periodi di permanenza per l'accesso alle qualifiche di direttore di sezione, segretario principale, primo archivista.
Art. 373.- Anzianità acquisite.
Art. 374.- Determinazione del trattamento economico del personale in servizio.
Art. 375.- Inquadramento nelle nuove qualifiche.
Art. 376.- Norme sullo svolgimento degli esami.
Art. 377.- Personale con ordinamento particolare.
Art. 378.- Riconoscimento di anzianità agli ex combattenti partecipanti ad esami riservati.
Art. 379.- Retrodatazione di nomina di vincitori di concorsi annullati. jj
PARTE SESTA - Disposizioni finali
TITOLO I - INCARICHI SPECIALI - APPLICABILITÀ - ENTRATA IN VIGORE
Art. 380.- Conferimento di speciali incarichi.
Art.381.- Forma dei provvedimenti riguardanti lo stato del personale.
Art. 382.- Ruoli organici.
Art. 383.- Carriere del personale dipendente dal Ministero delle finanze.
Art. 384.- Applicabilità.
Art. 385.- Norme incompatibili.
Art. 386.- Decorrenza.
Statuto degli impiegati civili dello Stato
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo I - Classificazione delle carriere.
Art. 1.- Distinzione delle carriere.
Le carriere degli impiegati civili dello Stato, amministrativi e tecnici, sono distinte come segue:
carriere direttive;
carriere di concetto;
carriere esecutive;
carriere del personale ausiliario.
Le singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite per ciascuna amministrazione nei quadri annessi al presente decreto.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo II - Ammissione agli impieghi.
Art. 2.- Requisiti generali.
Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di età;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica all'impiego.
L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti.
Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera è stabilito dagli articoli seguenti.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo II - Ammissione agli impieghi.
Art. 3.- Concorsi di ammissione.
L'assunzione agli impieghi civili dello Stato è effettuata mediante pubblico concorso per esami alle qualifiche iniziali, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.
L'amministrazione stabilisce, di volta in volta, il numero dei posti disponibili nel ruolo da mettere a concorso nelle qualifiche iniziali, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze del servizio.
E' in facoltà dell'Amministrazione mettere a concorso, oltre i posti già disponibili alla data del bando, anche quelli che si faranno vacanti nelle qualifiche superiori, in dipendenza di collocamento a riposo di ufficio, nel semestre successivo alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso. Le nomine a tali posti in eccedenza sono conferite al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso venga espletato prima.
Il concorso è indetto con decreto del Ministro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
Salve le eccezioni previste dal presente decreto, l'assunzione agli impieghi senza il concorso prescritto per le singole carriere è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'Amministrazione, ferma restando la responsabilità dell'impiegato che vi ha provveduto.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo II - Ammissione agli impieghi.
Art. 4.- Esclusione dal concorso.
L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per diretto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo II - Ammissione agli impieghi.
Art. 5.- Riserva dei posti e preferenze.
Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
Salvo quanto disposto dall'art. 207, i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione in carriera.
Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti a parità di merito:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non maritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.
A parità di titoli, la preferenza è determinata:
a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo II - Ammissione agli impieghi.
Art. 6.- Svolgimento delle prove.
Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.
Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella Gazzetta Ufficiale.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo II - Ammissione agli impieghi.
Art. 7.- Graduatoria del concorso.
Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.
Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo II - Ammissione agli impieghi.
Art. 8.- Conferimento di posti disponibili agli idonei.
L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.
Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per le carriere direttive ed il quinto per le altre carriere.
Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo II - Ammissione agli impieghi.
Art. 9.- Nomina in prova.
I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, che viene disposta con decreto del Ministro, salvo che la legge prescriva diversamente.
La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.
Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo II - Ammissione agli impieghi.
Art. 10.- Periodo di prova.
Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.
L'impiegato in prova svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali viene applicato e frequenta i corsi di formazione istituiti dalla amministrazione.
Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati.
Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.
Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.
E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso. L'amministrazione ha facoltà di obbligarlo a frequentare i corsi di formazione.
Per l'impiego nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo I - Doveri
Art. 11.- Promessa solenne e giuramento.
L'impiegato, all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al capo dell'Ufficio o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente:
"Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene". Prima di assumere servizio di ruolo l'impiegato deve prestare giuramento davanti al capo dell'Ufficio, o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".
La promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio ad altro impiego. Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dall'impiego.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo I - Doveri
Art. 12.- Obbligo della residenza.
L'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato.
Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo I - Doveri
Art. 13.- Comportamento in servizio.
L'impiegato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene.
L'impiegato deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Nazione, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere attività incompatibili con l'anzidetto dovere.
Nei rapporti con i superiori e con i colleghi l'impiegato deve ispirarsi al principio di un'assidua o solerte collaborazione; deve essere di guida e di esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il più efficace rendimento del servizio.
Nei rapporti con il pubblico, il comportamento dell'impiegato deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione.
Qualora non sussistano particolari ragioni da sottoporre al capo dell'ufficio, l'impiegato deve, di regola, trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico. Fuori dell'ufficio, l'impiegato deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo I - Doveri
Art. 14.- Orario di servizio.
L'orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in vigore.
Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano l'impiegato è tenuto a prestare servizio con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo I - Doveri
Art. 15.- Segreto d'ufficio.
1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo I - Doveri
Art. 16.- Dovere verso il superiore.
L'impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni o mansioni.
Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, l'impiegato rilevi difficoltà od inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per l'organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve riferirne per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficoltà o l'inconveniente. Parimenti per via gerarchica deve essere inoltrata ogni altra comunicazione od istanza dell'impiegato.
Tuttavia l'impiegato ha diritto di consegnare al proprio superiore pieghi suggellati diretti al Ministro, esclusivamente per questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto d'impiego.
Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo I - Doveri
Art. 17.- Limiti al dovere verso il superiore.
L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.
Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione.
L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo II - Responsabilità
Art. 18.- Responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione.
L'impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.
L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo II - Responsabilità
Art. 19.- Giurisdizione della Corte dei conti.
L'impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia.
La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso. Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo II - Responsabilità
Art. 20.- Obbligo di denuncia.
Il direttore generale e il capo del servizio che vengano a conoscenza direttamente od a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 18 devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
Qualora il fatto dannoso venga accertato da un impiegato con qualifica di ispettore generale, nel corso di una ispezione, questi è tenuto a farne immediatamente denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, informandone nel contempo il direttore generale o il capo del servizio competente.
Se il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale o al capo di un servizio posto alle dirette dipendenze del Ministro, la denuncia è fatta a cura del Ministro stesso.
Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte può condannare al risarcimento anche i responsabili dell'omissione.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo II - Responsabilità
Art. 21.- Responsabilità dell'agente contabile.
Resta regolata dalle norme vigenti la speciale responsabilità dell'agente contabile.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo II - Responsabilità
Art. 22.- Responsabilità verso i terzi.
L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato.
L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19. Contro l'impiegato addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l'azione dell'Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - Doveri - Responsabilità - Diritti
Capo II - Responsabilità
Art. 23.- Danno ingiusto.
E' danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
La responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per regolamento.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo II - Responsabilità
Art. 24.- Responsabilità degli organi collegiali.
Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od all'operazione.
La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo II - Responsabilità
Art. 25.- Diffida.
L'omissione di atti o di operazioni, al cui compimento l'impiegato sia tenuto per legge o per regolamento, deve essere fatta constare da chi vi ha interesse mediante diffida notificata all'impiegato e all'Amministrazione a mezzo di ufficiale giudiziario.
Quando si tratti di atti o di operazioni da compiersi ad istanza dell'interessato, la diffida è inefficace se non siano trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa.
Qualora l'atto o l'operazione faccia parte di un procedimento amministrativo, la diffida è inefficace se non siano trascorsi sessanta giorni dalla data di compimento dell'atto od operazione precedente ovvero, qualora si tratti di atti od operazioni di competenza di più uffici, dalla data in cui l'atto precedente, oppure la relazione o il verbale della precedente operazione, trasmesso dall'ufficio che ha provveduto, sia pervenuto all'ufficio che deve attendere agli ulteriori incombenti.
Se le leggi ed i regolamenti amministrativi, ovvero i capitolati generali o speciali e i disciplinari di concessione, stabiliscono per il compimento di determinati atti od operazioni termini più brevi o più ampi di quelli previsti nei commi precedenti la diffida è efficace se notificata dopo la scadenza del termine entro il quale gli atti o le operazioni debbono essere compiuti, secondo la specifica norma che li concerne.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione della diffida, l'interessato può proporre l'azione di risarcimento, senza pregiudizio del diritto alla riparazione dei danni che si siano già verificati in conseguenza dell'omissione o del ritardo.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo II - Responsabilità
Art. 26.- Inesecuzione del giudicato amministrativo.
Qualora il danno del terzo derivi dalla mancata esecuzione del giudicato formatosi contro l'Amministrazione, l'azione di risarcimento può essere iniziata soltanto dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, con diffida a provvedere, della decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale che, ai sensi dell'art. 27, n. 4, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, dichiara l'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato, salvo il diritto alla riparazione dei danni che si siano verificati.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo II - Responsabilità
Art. 27.- Comunicazione della diffida.
L'impiegato convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 22 o quello cui sia stata notificata una delle diffide previste dagli artt. 25 e 26 ha il dovere di darne, senza indugio, notizia al capo dell'ufficio dal quale dipende.
Il capo dell'ufficio ha il dovere di informare senza indugio il Ministro degli atti di citazione e delle diffide che siano notificati a lui stesso, ovvero ad impiegati dipendenti.
Debbono altresì essere comunicate al capo dell'ufficio ed al Ministro, ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, le sentenze, rinunce e transazioni intervenute nei detti giudizi.
La difesa dell'impiegato convenuto in giudizio può essere assunta dall'Avvocatura dello Stato, nei casi e con le forme previste dall'art. 44 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo II - Responsabilità
Art. 28.- Esclusione della responsabilità verso i terzi.
Alla responsabilità dell'impiegato verso i terzi si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 18.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo II - Responsabilità
Art. 29.- Altri casi di esclusione della responsabilità verso i terzi.
La responsabilità personale verso i terzi di cui agli articoli precedenti è esclusa, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, quando l'impiegato ha agito per legittima difesa di sé o di altri o quando sia stato costretto all'azione od omissione dannosa da violenza fisica esercitata sulla persona. Quando ha agito perché costrettovi dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona ed il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuto dall'amministrazione cui l'impiegato appartiene un indennizzo.
Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente comma l'impiegato ha l'obbligo di informare i superiori prima di essere convenuto in giudizio per il risarcimento del danno o prima che gli siano notificate le diffide previste dagli artt. 25 e 26.
Nelle ipotesi previste nei commi precedenti l'amministrazione può valutare se sussista responsabilità dell'impiegato verso di essa.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo II - Responsabilità
Art. 30.- Concorso di danno verso l'Amministrazione e verso i terzi.
Il mancato esercizio dell'azione di risarcimento nei confronti dell'impiegato da parte del terzo danneggiato la reiezione della domanda da parte del giudice adito, come pure le rinunce o transazioni non escludono che il fatto, l'omissione o il ritardo dell'impiegato siano valutati dall'Amministrazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 29.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo III - Diritti.
Art. 31.- Funzioni - Qualifica.
L'impiegato ha diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla sua qualifica e non può essere privato del suo ufficio, tranne che nei casi previsti dalla legge.
Può essere destinato a qualunque altra funzione purché corrispondente alla qualifica che riveste ed al ruolo cui appartiene.
Quando speciali esigenze di servizio lo richiedano, l'impiegato può temporaneamente essere destinato a mansioni di altra qualifica della stessa carriera.
L'impiegato ha diritto di essere qualificato, tanto nei rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo conferitogli nell'atto di nomina o di ultima promozione. Egli può usare il titolo ufficiale anche nella vita privata.
All'atto del collocamento a riposo, può essere conferito all'impiegato il titolo ufficiale onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore.
Dopo la cessazione dal servizio, purché non determinata da un provvedimento disciplinare, l'impiegato ha diritto di conservare il titolo che aveva al momento in cui ha lasciato il servizio o di portare quello onorifico concessogli ai sensi del precedente comma.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo III - Diritti.
Art. 32.- Trasferimenti.
L'Amministrazione dà periodicamente notizia nel proprio bollettino ufficiale delle sedi vacanti che non abbia ritenuto di ricoprire per esigenze di servizio.
I trasferimenti dell'impiegato da una ad altra sede possono essere disposti a domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio.
Nel disporre il trasferimento, l'Amministrazione deve tener conto, oltre che delle esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei propri figli, nonché del servizio già prestato in sedi disagiate.
Il trasferimento da una ad altra sede può essere disposto anche quando la permanenza dell'impiegato in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio.
Il Consiglio di amministrazione è competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'impiegato in materia di trasferimento.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo III - Diritti.
Art. 33.- Trattamento economico - Assistenza - Miglioramento professionale.
L'impiegato ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia, nella misura stabilita dalla legge, in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni rese. Durante il periodo di prova compete all'impiegato il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.
Per le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario d'ufficio quando siano autorizzate o prescritte dal superiore competente, l'impiegato ha diritto ad un compenso per lavoro straordinario, nella misura stabilita dalla legge in base alla retribuzione per le prestazioni ordinarie integrata da un coefficiente di maggiorazione.
All'impiegato della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a direttore di divisione il compenso per il lavoro straordinario può essere attribuito in misura forfettaria nel limite massimo consentito dalla legge.
All'impiegato che svolge mansioni di carattere discontinuo o di semplice attesa e di custodia può essere concesso, a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, un compenso nella misura e con le modalità stabilite da leggi speciali.
Ai più meritevoli fra gli impiegati che hanno riportato giudizio complessivo di ottimo nell'ultimo anno può essere concesso, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione, l'aumento periodico di stipendio con anticipazione di un anno del periodo prescritto per conseguirlo.
L'impiegato può fruire nella qualifica rivestita una sola volta del beneficio previsto dal precedente comma: il numero degli impiegati ai quali può essere attribuito il predetto beneficio non può superare, per ciascuna qualifica, il venti per cento dei relativi posti di organico.
Alla cessazione dal servizio l'impiegato ha diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.
La cessione, il sequestro o il pignoramento del trattamento economico spettante all'impiegato, in servizio o in quiescenza, possono aver luogo solo nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi in materia e non possono superare l'aliquota di un quinto dello stipendio.
Le leggi stabiliscono, altresì, le forme e i limiti dell'assistenza prestata dallo Stato ai propri impiegati anche nella posizione di quiescenza nonché le provvidenze necessarie per assicurare agli stessi la disponibilità della casa.
Lo Stato provvede alla formazione professionale degli impiegati in prova nonché all'aggiornamento ed al perfezionamento di quelli in carriera mediante appositi corsi organizzati dall'Amministrazione e fornisce le riviste e le altre pubblicazioni all'uopo necessarie.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo III - Diritti.
Art. 34.- Diritti derivanti da invenzione industriale.
I diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esecuzione del rapporto d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto ed a tale scopo retribuita appartengono allo Stato salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. Se non è prevista la retribuzione spetta all'inventore anche un equo premio, per la determinazione del quale si tiene conto dell'importanza dell'invenzione.
Qualora non ricorrano le condizioni previste nel comma precedente e si tratti di invenzione industriale che rientra nel campo di attività dell'amministrazione a cui è addetto l'inventore, l'amministrazione stessa ha il diritto di prelazione per l'uso esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto nonché per la facoltà di chiedere od acquistare per la medesima invenzione brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dall'amministrazione per pervenire all'invenzione.
L'amministrazione può esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.
Il premio, il canone od il prezzo e le rispettive modalità di corresponsione sono stabilite con decreto del Ministro competente.
Agli effetti dei commi precedenti si considera fatta durante l'esecuzione del rapporto di impiego l'invenzione industriale per la quale sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'amministrazione nel cui campo di attività l'invenzione stessa rientra.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo III - Diritti.
Art. 35.- Riposo settimanale.
L'impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.
Qualora per esigenze dell'amministrazione l'impiegato debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione.
Per i servizi speciali l'amministrazione può disporre che siano eseguiti turni di servizio anche nei giorni festivi diversi dalla domenica, salvo il diritto dell'impiegato ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo III - Diritti.
Art. 36.- Congedo ordinario.
L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese.
Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.
L'impiegato non può rinunciare al congedo. Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo III - Diritti.
Art. 37.- Congedo straordinario.
All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari. Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità.
Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario. In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni.
Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo III - Diritti.
Art. 38.- Congedo straordinario per richiamo alle armi.
L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.
Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo III - Diritti.
Art. 39.- Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario.
L'impiegato che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli precedenti conserva il diritto al congedo ordinario.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo III - Diritti.
Art. 40.- Trattamento economico durante il congedo.
Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonché l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare. I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo III - Diritti.
Art. 41.- Congedo straordinario per gravidanza e puerperio.
All'impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.
Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, l'impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità.
Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 40.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI- DOCUMENTI
Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti.
Art. 42.- Rapporto informativo e giudizio complessivo.
Per ogni impiegato con qualifica inferiore a direttore generale deve essere redatto entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre", "insufficiente".
Il giudizio complessivo deve essere motivato.
All'impiegato al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI- DOCUMENTI
Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti.
Artt. 43-46.-
Abrogati dall'art. 36 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI- DOCUMENTI
Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti.
Art. 47.- Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.
Il rapporto informativo di cui all'art. 43 è compilato:
a) per gli impiegati con qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, dal direttore generale. Il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione;
b) per gli impiegati con qualifica di direttore di sezione, dal direttore di divisione. Il rapporto è vistato dal direttore generale il quale lo trasmette con le proprie osservazioni al Consiglio di amministrazione per il giudizio di cui alla lettera a);
c) per gli impiegati con qualifica inferiore a direttore di sezione, dal direttore di divisione; il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI- DOCUMENTI
Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti.
Art. 48.- Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere direttive presso l'amministrazione periferica.
Salvo diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole amministrazioni, il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione periferica è compilato dal capo dell'ufficio periferico cui l'impiegato appartiene. Il capo dell'ufficio predetto esprime anche il giudizio complessivo per l'impiegato con qualifica inferiore a direttore di sezione.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione il giudizio complessivo è dato dal Consiglio di amministrazione.
Per l'impiegato preposto alla direzione di un ufficio periferico con circoscrizione provinciale o superiore il rapporto informativo è compilato dal capo del personale dell'amministrazione centrale; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI- DOCUMENTI
Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti.
Art. 49.- Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere di concetto.
Il rapporto informativo di cui all'art. 44 è compilato:
a) per l'impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale, dal direttore di divisione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale;
b) per l'impiegato con qualifica inferiore a segretario principale, dal direttore di sezione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore di divisione.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI- DOCUMENTI
Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti.
Art. 50.- Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera di concetto in servizio presso l'amministrazione periferica.
Salvo diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole amministrazioni, il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera di concetto in servizio presso l'amministrazione periferica è compilato:
a) per l'impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale dal direttore della divisione o del reparto dal quale dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal capo dell'ufficio periferico che secondo l'ordinamento della amministrazione periferica è preposto al ramo dell'amministrazione cui gli impiegati stessi appartengono; qualora il capo dell'ufficio periferico sia lo stesso direttore della divisione o del reparto, il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale o in mancanza dal capo del servizio che amministra il personale;
b) per l'impiegato con qualifica inferiore a segretario principale dal direttore della sezione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione o del reparto.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI- DOCUMENTI
Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti.
Art. 51.- Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere esecutive.
Il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera esecutiva in servizio presso una sezione o ufficio equiparato dell'amministrazione centrale, è compilato dal direttore della sezione o dell'ufficio. Il giudizio complessivo è espresso dal competente direttore di divisione.
Il rapporto informativo per l'impiegato che presti servizio in uffici di copia o di archivio costituiti presso una direzione generale o un ufficio centrale, è compilato da un direttore di sezione designato dal competente direttore generale o capo dell'ufficio centrale; il giudizio complessivo è espresso da un direttore di divisione egualmente designato.
Salve le diverse disposizioni dei regolamenti Particolari delle singole amministrazioni, il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera esecutiva che presti servizio in uffici di copia o di archivio costituiti presso gli uffici periferici è compilato da un direttore di sezione designato dal capo dell'ufficio periferico; il giudizio complessivo è espresso da un direttore di divisione o di reparto egualmente designato. Per l'impiegato in servizio presso una sezione od ufficio equiparato, il rapporto è compilato dal direttore della sezione o dell'ufficio; il giudizio complessivo è espresso dal direttore di divisione o del reparto.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI- DOCUMENTI
Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti.
Art. 52.- Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere ausiliarie.
Il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera ausiliaria è compilato dal direttore della sezione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione o del reparto.
Rimangono salve le diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole amministrazioni per il personale che presta servizio presso uffici periferici.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI- DOCUMENTI
Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti.
Art. 53.- Impossibilità di compilazione del rapporto informativo. Compilazione del rapporto per il personale comandato e fuori ruolo.
Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo da parte degli organi competenti, il giudizio complessivo è formulato dal Consiglio di amministrazione, valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione.
Il rapporto informativo relativo all'impiegato che alla fine dell'anno si trova in servizio nella posizione di comandato o fuori ruolo presso altra amministrazione dello Stato è compilato dagli organi di questa.
Nel caso che il servizio prestato nelle suindicate posizioni sia di durata inferiore all'anno, l'amministrazione anzidetta provvede alla compilazione del rapporto sulla base anche degli elementi di giudizio forniti dall'amministrazione presso cui l'impiegato ha prestato servizio nel precedente periodo dell'anno.
Per l'impiegato in servizio presso amministrazioni diverse da quelle statali, il rapporto informativo è compilato dall'amministrazione di appartenenza tenendo conto anche degli elementi di giudizio forniti dall'amministrazione presso cui l'impiegato presta servizio. In tutte le ipotesi previste nei precedenti commi resta ferma la competenza dell'amministrazione cui appartiene l'impiegato ad esprimere il giudizio complessivo.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI- DOCUMENTI
Capo II - Gravami.
Art. 54.- Ricorso gerarchico avverso il giudizio complessivo.
Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo all'impiegato che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.
Entro trenta giorni dalla comunicazione l'impiegato può ricorrere al Consiglio di amministrazione, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso.
Il Consiglio, sentiti l'ufficio del personale e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo. La deliberazione del consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI- DOCUMENTI
Capo III - Documenti - Ruoli di anzianità.
Art. 55.- Fascicolo personale, stato matricolare e ruoli di anzianità.
Per ogni impiegato sono tenuti, presso l'ufficio del personale dell'amministrazione centrale, un fascicolo personale ed uno stato matricolare.
Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti che possono interessare la carriera.
Questi devono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuità.
Nello stato matricolare devono essere indicati: i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri enti pubblici; i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera e al trattamento economico, i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le decisioni giurisdizionali sugli atti predetti.
Nello stato matricolare devono essere inoltre annotati tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni. Deve altresì essere indicato lo stato di famiglia con le relative variazioni che l'impiegato ha l'obbligo di comunicare all'ufficio.
Ciascuna amministrazione deve pubblicare a stampa, nel mese di marzo di ogni anno, i ruoli di anzianità dei propri dipendenti, secondo la situazione al primo gennaio, dandone avviso nel proprio bollettino ufficiale. Il ruolo di anzianità è diviso in quadri, secondo le carriere e le qualifiche previste dal presente decreto, ed indica, per ciascun impiegato, anche il numero di iscrizione nell'albo dei dipendenti civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 152. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione da parte dei singoli uffici del bollettino ufficiale nel quale è stato pubblicato l'avviso di cui al quinto comma del presente articolo gli impiegati possono ricorrere al ministro per ottenere la rettifica della loro posizione di ruolo o di anzianità.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO IV - COMANDO E COLLOCAMENTO FUORI RUOLO
Capo I - Comando.
Art. 56.- Comando presso altra amministrazione.
L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.
Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovrà essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.
Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO IV - COMANDO E COLLOCAMENTO FUORI RUOLO
Capo I - Comando.
Art. 57.- Trattamento del personale comandato e carico della spesa.
L'impiegato in posizione di comando è ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonché ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni.
La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente è, altresì, tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge. Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonché agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO IV - COMANDO E COLLOCAMENTO FUORI RUOLO
Capo II - Collocamento fuori ruolo.
Art. 58.- Presupposti e procedimento.
Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.
L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro per il Tesoro, sentiti l'impiegato ed il Consiglio di amministrazione.
Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformità al quarto comma dell'articolo 56.
I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO IV - COMANDO E COLLOCAMENTO FUORI RUOLO
Capo II - Collocamento fuori ruolo.
Art. 59.- Trattamento e promozione del personale fuori ruolo.
All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57.
L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.
Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilità di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina può disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO V - INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI
Capo I - Incompatibilità.
Art. 60.- Casi di incompatibilità.
L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO V - INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI
Capo I - Incompatibilità.
Art. 61.- Limiti dell'incompatibilità.
Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative.
L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del Ministro o del capo ufficio da lui delegato.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO V - INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI
Capo I - Incompatibilità.
Art. 62.- Partecipazione all'amministrazione di enti e società.
Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO V - INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI
Capo I - Incompatibilità.
Art. 63.- Provvedimenti per casi di incompatibilità.
L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli artt. 60 e 62 viene diffidato dal Ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità.
La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, l'impiegato decade dall'impiego.
La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO V - INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI
Capo I - Incompatibilità.
Art. 64.- Denuncia dei casi di incompatibilità.
Il capo del servizio è tenuto a denunciare al Ministro o all'impiegato da questi delegato i casi di incompatibilità dei quali sia venuto comunque a conoscenza.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO V - INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI
Capo II - Cumulo di impieghi.
Art. 65.- Divieto di cumulo di impieghi pubblici.
Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.
I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a riferire al Ministro competente, il quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale.
L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VI - ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ
Capo I - Aspettativa.
Art. 66.- Cause dell'aspettativa.
L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia.
Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza è attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tale caso l'impiegato può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.
Non può in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VI - ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ
Capo I - Aspettativa.
Art. 67.- Aspettativa per servizio militare.
L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare, senza assegni.
L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'impiegato richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.
Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VI - ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ
Capo I - Aspettativa.
Art. 68.- Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio.
L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi.
L'amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.
Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi diciotto mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.
Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì, a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.
"Avverso le deliberazioni del Collegio medico e delle Commissioni mediche ospedaliere, di cui ai R.D. 5 novembre 1895, n. 603 e R.D. 15 aprile 1928, n. 1029, adottate nei procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e di determinazione dell'equo indennizzo, previsti dal presente articolo, gli impiegati possono esperire le impugnative stabilite dai decreti sopracitati".
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VI - ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ
Capo I - Aspettativa.
Art. 69.- Aspettativa per motivi di famiglia.
L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.
L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.
Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VI - ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ
Capo I - Aspettativa.
Art. 70.- Cumulo di aspettative.
Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VI - ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ
Capo I - Aspettativa.
Art. 71.- Dispensa dal servizio per infermità.
Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'art. 68 o dall'art. 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.
Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli artt. 129 e 130.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VI - ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ
Capo II - Disponibilità.
Art. 72.- Presupposti.
L'impiegato è collocato in disponibilità, per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici, qualora non si possa far luogo alla utilizzazione presso altra amministrazione statale.
Nei casi in cui occorre procedere al collocamento in disponibilità, il Consiglio di amministrazione designa, in relazione alle varie qualifiche, gli impiegati da porre in tale posizione, tenendo conto dei precedenti di carriera e delle eventuali richieste degli interessati.
Se il collocamento in disponibilità è deliberato nei confronti di un impiegato che si trovi in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, l'aspettativa cessa di diritto alla data del collocamento in disponibilità.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VI - ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ
Capo II - Disponibilità.
Art. 73.- Trattamento economico.
L'impiegato in disponibilità è esonerato dal prestare servizio. Allo stesso competono lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia con esclusione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VI - ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ
Capo II - Disponibilità.
Art. 74.- Trasferimento ad altre amministrazioni.
Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri l'impiegato collocato in disponibilità può essere trasferito, anche a domanda, ad un posto vacante nei ruoli di altra amministrazione, sentiti i rispettivi Consigli di amministrazione.
Il trasferimento può essere effettuato solo a carriere e qualifiche corrispondenti a quelle dell'impiegato collocato in disponibilità. Il trasferimento ad altra carriera o ad altra qualifica può essere disposto soltanto con il consenso dell'impiegato.
Il trasferimento non è consentito nei ruoli nei quali si abbiano già impiegati in disponibilità che possano essere richiamati in servizio ai sensi dell'art. 75.
In ogni caso l'impiegato conserva l'anzianità ed il trattamento economico di cui godeva, eventualmente, a titolo di assegno personale; nel nuovo ruolo è collocato dopo gli impiegati del suo grado già appartenenti ad esso.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VI - ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ
Capo II - Disponibilità.
Art. 75.- Richiamo in servizio.
L'impiegato in disponibilità è richiamato in servizio, sentito il Consiglio di amministrazione, quando entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione abbia luogo una vacanza nella medesima qualifica del suo ruolo.
L'impiegato riassunto in servizio prende posto nel ruolo in cui è richiamato con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VI - ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ
Capo II - Disponibilità.
Art. 76.- Servizio temporaneo presso altra amministrazione.
Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, l'impiegato in disponibilità può essere destinato a prestare servizio temporaneo presso altra amministrazione con funzioni adeguate alla sua qualifica. In questo caso egli percepisce tutti gli assegni inerenti alla sua qualifica.
Ove per il servizio temporaneo l'impiegato sia destinato a sede diversa da quella cui era stato assegnato gli compete il trattamento di missione secondo le norme vigenti.
Alla spesa provvede direttamente ed a proprio carico l'amministrazione presso cui l'impiegato è destinato a prestare servizio temporaneo.
Il tempo trascorso in servizio temporaneo è valutato a tutti gli effetti nel caso di trasferimento ad altra amministrazione o di richiamo in servizio ai sensi dei precedenti artt. 74 e 75.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VI - ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ
Capo II - Disponibilità.
Art. 77.- Dispensa dal servizio.
L'impiegato in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e previdenza cui abbia diritto ove, allo scadere di due anni dal collocamento in disponibilità, non sia stato richiamato in servizio ai sensi dell'art. 75 o trasferito ad altra amministrazione ai sensi dell'articolo 74.
Egli è altresì collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e previdenza cui abbia diritto qualora non riassuma servizio nel posto cui sia stato richiamato o rifiuti di assumere servizio nel posto cui sia stato trasferito od al quale sia stato destinato in servizio temporaneo ai sensi dell'art. 76.
La destinazione a servizio temporaneo sospende il decorso del termine di due anni stabilito dal primo comma del presente articolo.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 78.- Sanzioni.
L'impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
1) la censura;
2) la riduzione dello stipendio;
3) la sospensione dalla qualifica;
4) la destituzione.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si applica l'art. 123.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 79.- Censura.
La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed è inflitta per lievi trasgressioni.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 80.- Riduzione dello stipendio.
La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo né superiore ad un quinto d'una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi.
La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.
La riduzione dello stipendio è inflitta:
a) per grave negligenza in servizio;
b) per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari;
c) per inosservanza dei doveri di ufficio;
d) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico;
e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
f) per violazione del segreto di ufficio.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 81.- Sospensione dalla qualifica.
La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.
La sospensione è inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
b) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;
c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
d) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;
e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto è disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati;
f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 82.- Assegno alimentare.
All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 83.- Effetti della sospensione dalla qualifica.
L'impiegato al quale è inflitta la sospensione non può essere promosso se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a tre mesi. Il tempo durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalla qualifica con privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo della anzianità.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 84.- Destituzione.
La destituzione è inflitta:
a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato;
c) per grave abuso di autorità o di fiducia;
d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici od a privati;
e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;
f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dell'impiegato per ragioni d'ufficio;
g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione;
h) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'art. 81.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 85.- Destituzione di diritto.
L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:
a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli artt. 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;
b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata. Salvo quanto previsto nell'art. 123, comma terzo, nei casi contemplati dall'art. 84 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 86.- Recidiva.
All'impiegato che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie può essere inflitta la sanzione più grave di quella prevista per l'infrazione stessa.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 87.- Riabilitazione.
Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di "ottimo"; possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresì essere modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa. Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 88.- Reintegrazione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisione.
L'impiegato destituito ai sensi dell'art. 85 e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'art. 566, comma secondo, del Codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione, e con la medesima qualifica ed anzianità che aveva all'atto della destituzione.
Se durante il periodo della destituzione l'impiegato non ha potuto partecipare ad esami di promozione, partecipa alla prima sessione successiva alla riammissione in servizio; in tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 94 e la promozione viene conferita anche in soprannumero, salvo riassorbimento.
Se durante il periodo della destituzione si siano svolti scrutini di promozione, si procede ai sensi dell'art. 95 e la promozione eventuale è conferita ai sensi del comma precedente di questo articolo.
All'impiegato assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario qualunque sia la durata della destituzione stessa; detto periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
L'impiegato, già destituito ed assolto in sede di revisione, può entro sessanta giorni dalla riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo con trattamento di quiescenza e previdenza spettantegli ai sensi del successivo articolo 125.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 89.- Reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare.
Le disposizioni dell'art. 88 si applicano all'impiegato destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo all'impiegato punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito.
Il comma precedente è applicabile anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 90.- Premorienza dell'impiegato alla sentenza di assoluzione in sede di revisione.
Se l'impiegato decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno diritto a tutti gli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione o di destituzione, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, in relazione alla qualifica rivestita dall'impiegato al momento della sospensione o della destituzione, nonché agli aumenti periodici di stipendio successivamente maturati fino alla data in cui l'impiegato stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di età e di servizio per la permanenza nell'impiego o fino a quella del decesso, se anteriore.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
Art. 91.- Sospensione cautelare obbligatoria.
L'impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con decreto del Ministro; ove sia stato emesso mandato od ordine di cattura, l'impiegato deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio.
Il capo dell'ufficio che ha notizia dell'emissione di un mandato o ordine di comparizione, o della convalida del fermo, nei confronti d'un impiegato da lui dipendente, deve riferirne immediatamente all'ufficio del personale del Ministero.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
Art. 92.- Sospensione cautelare facoltativa.
Il ministro può, per gravi motivi, ordinare la sospensione dell'impiegato dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata e l'impiegato ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, se la contestazione degli addebiti, ai sensi del secondo comma dell'art. 103, non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato comunicato all'impiegato, nelle forme dell'art. 104, il provvedimento di sospensione.
All'impiegato sospeso ai sensi del precedente e del presente articolo si applicano, le disposizioni dell'art. 82.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
Art. 93.- Esclusione dagli esami e dagli scrutini.
L'impiegato sospeso ai sensi degli artt. 91 e 92 è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.
Quando l'impiegato è stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
Art. 94.- Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari.
L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura e ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtù della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, è collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed è promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze già maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale può trovare utile collocazione ed è promosso con la medesima anzianità degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui è collocato.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
Art. 95.- Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari.
L'impiegato escluso dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda con l'irrogazione della censura, è scrutinato per la promozione. Se il Consiglio di amministrazione delibera che l'impiegato scrutinato sia maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria.
La promozione è conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario.
Se durante il periodo di esclusione si siano svolti più scrutini di promozione ai quali l'impiegato avrebbe potuto essere sottoposto il Consiglio d'amministrazione deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi scrutini e stabilire in quale di questi avrebbe potuto essere promosso.
La data di decorrenza della promozione è quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, si sarebbe dovuta conferire la promozione.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
Art. 96.- Computo della sospensione cautelare.
Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta all'impiegato la sospensione dalla qualifica, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.
Se la sospensione dalla qualifica viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento dell'impiegato, debbono essere corrisposti all'impiegato tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, per il tempo eccedente la durata della punizione o per effetto della sospensione.
Sono dedotte in ogni caso le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
Art. 97.- Revoca della sospensione.
Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l'impiegato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e l'impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.
Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora nei termini previsti dal successivo comma venga iniziato a carico dell'impiegato procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento od entro 40 giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato all'amministrazione la sentenza stessa.
La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il detto termine ed il procedimento disciplinare, per i fatti che formarono oggetto del procedimento penale, non può più essere iniziato. In tal caso l'impiegato ha diritto agli assegni previsti nel primo comma.
Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue altresì il procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
Art. 98.- Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale.
L'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, è sospeso dalla qualifica fino a che non abbia scontato la pena.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
Art. 99.- Revoca di diritto della sospensione.
Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato già condannato sia stato assolto ai sensi dell'art. 566 del Codice di procedura penale la sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente è revocato di diritto e si applicano le disposizioni degli artt. 94, 95 e 97.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo III - Procedimento disciplinare.
Sezione I - Procedimento per l'irrogazione della censura.
Art. 100.- Censura.
La censura è inflitta dal capo dell'ufficio che secondo l'ordinamento dell'amministrazione centrale o delle circoscrizioni periferiche è preposto ad un ramo dell'amministrazione.
Salvo quanto è previsto dall'art. 123 per i direttori generali, al capo del servizio o dell'ufficio centrale ed al capo dell'ufficio periferico che dipendono direttamente dall'autorità centrale la sanzione è inflitta dal Ministro.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo III - Procedimento disciplinare.
Sezione I - Procedimento per l'irrogazione della censura.
Art. 101.- Procedimento per l'irrogazione della censura.
Il superiore competente a norma dell'art. 100 ad infliggere la censura contesta l'addebito per iscritto, nella forma stabilita dall'articolo 104 assegnando all'impiegato un termine non maggiore di dieci giorni per presentare, per iscritto, le proprie giustificazioni.
La sanzione deve essere motivata e comunicata all'impiegato per iscritto.
Copia della comunicazione è immediatamente rimessa al capo del personale insieme con le contestazioni e le giustificazioni.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo III - Procedimento disciplinare.
Sezione I - Procedimento per l'irrogazione della censura.
Art. 102.- Ricorso gerarchico.
Contro il provvedimento con cui viene inflitta la censura è ammesso ricorso gerarchico al Ministro che provvede con decreto motivato.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo III - Procedimento disciplinare.
Sezione II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 103.- Accertamenti.
Il capo dell'ufficio che a norma dell'art. 100 è competente ad irrogare la censura deve compiere gli accertamenti del caso e, ove ritenga che sia da irrogare una sanzione più grave della censura, rimette gli atti all'ufficio del personale.
L'ufficio del personale che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da un impiegato svolge gli opportuni accertamenti preliminari e, ove ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, rimette gli atti al competente capo ufficio; negli altri casi contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo III - Procedimento disciplinare.
Sezione II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 104.- Formalità per la contestazione.
La comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione dell'impiegato, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata. L'eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio incaricato della consegna.
Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni viene fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono effettuarsi nelle forme previste dai due commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo dell'ufficio cui l'impiegato appartiene.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo III - Procedimento disciplinare.
Sezione II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 105.- Giustificazioni dell'impiegato.
Le giustificazioni debbono essere presentate, entro venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, all'ufficio del personale od al capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio, che vi appone la data di presentazione e ne cura l'immediata trasmissione all'ufficio del personale. In quest'ultimo caso l'impiegato ha facoltà di consegnare in piego chiuso le giustificazioni perché siano così trasmesse all'ufficio del personale.
Il termine della presentazione delle giustificazioni può essere prorogato per gravi motivi, e per non più di quindici giorni, dal capo del personale.
E' in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari espressamente per iscritto.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo III - Procedimento disciplinare.
Sezione II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 106.- Archiviazione degli atti.
Il capo del personale quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato.
Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura trasmette gli atti al capo del servizio dell'ufficio competente perché provveda alla irrogazione della punizione.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo III - Procedimento disciplinare.
Sezione II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 107.- Procedimento.
Il capo del personale, quando attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni dell'impiegato ritenga che possa applicarsi una sanzione più grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina, agli effetti degli artt. 80 e seguenti, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni.
Se, invece, ritenga opportune ulteriori indagini nomina, entro il termine indicato nel comma precedente, un funzionario istruttore scegliendolo tra gli impiegati aventi qualifica superiore a quella dell'impiegato.
Quando la natura delle indagini investe l'esercizio di mansioni tecniche proprie della carriera cui l'impiegato appartiene ed il funzionario istruttore sia di carriera diversa, il capo del personale può designare un funzionario della stessa carriera dell'impiegato sottoposto al procedimento ma di qualifica o di anzianità superiore perché, in qualità di consulente tecnico, collabori nello svolgimento delle indagini con il funzionario istruttore.
La nomina a funzionario istruttore od a consulente non può essere affidata agli addetti ai gabinetti ed alle segreterie particolari.
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo III - Procedimento disciplinare.
Sezione II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 108.- Funzionario istruttore e consulente tecnico.
Le nomine del funzionario istruttore e del consulente tecnico debbono essere comunicate all'impiegato entro cinque giorni.
Valgono per il funzionario istrut