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Decreto Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (1)TITOLO I Capo I Nuovo assetto della docenza universitaria, istituzione del ruolo dei ricercatori e piano di sviluppo Art. 1 Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori. Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
Art. 2 Piano di sviluppo dell'Università. Individuazione e ripartizione dei posti di professore universitario di ruolo da bandire per concorso. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni delle Università, che acquisiscono il parere delle facoltà, nonché delle ipotesi di vincolo di entrata formulate dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze nonché del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica elabora ogni quadriennio, sentito il Consiglio universitario nazionale (C.U.N.), un piano di sviluppo dell'Università ai fini dell'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche, con articolate previsioni di spesa, e individua i settori disciplinari da sviluppare e le modalità per il loro incremento nel quadriennio, tenuto conto della dinamica accertata e presunta della popolazione studentesca nei diversi corsi di laurea, del relativo numero di professori di ruolo e di ricercatori afferenti ai corsi, dei programmi di sviluppo della ricerca scientifica e dei prevedibili sbocchi professionali nei diversi settori nonché delle necessità di riequilibrio fra le diverse sedi. Per predisporre il piano quadriennale di sviluppo il Consiglio universitario nazionale formula preventivamente i raggruppamenti di discipline ed indica i criteri oggettivi per la ripartizione dei nuovi posti fra le facoltà. Lo schema del piano di sviluppo formulato dal Ministro è trasmesso, almeno sei mesi prima dell'inizio del quadriennio cui si riferisce, alle Università affinché esprimano le loro osservazioni entro i successivi tre mesi. Scaduto tale termine, il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, che deve pronunciarsi nel termine di due mesi, adotta, con proprio decreto, il piano di sviluppo. Almeno tre mesi prima dell'inizio del biennio cui si devono riferire i bandi di concorso, i rettori inoltrano al Ministro le richieste formulate dai consigli di facoltà, sentiti i consigli di corso di laurea, per i nuovi posti di professore ordinario e di professore associato, divisi per raggruppamento disciplinare e per corsi, indicando per ciascuna facoltà e corso di laurea gli insegnamenti ad essi afferenti, il numero dei professori ordinari, straordinari e associati in servizio, distinti per raggruppamenti disciplinari, ed il numero degli studenti iscritti per ciascun anno di corso degli ultimi tre anni.
L'assegnazione dei nuovi posti di professore ordinario e di associato è effettuata sulla base del piano, su richiesta delle facoltà interessate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche individuate nel piano di sviluppo delle Università di cui ai precedenti commi. Il primo piano quadriennale riguarderà il quadriennio che avrà inizio con l'anno accademico 1982-83. Per gli anni accademici 1980-81 e 1981-82 il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, formula un piano biennale transitorio, che tiene conto anche delle esigenze delle nuove Università di cui si programma l'istituzione o la statizzazione. Tale piano biennale indica i termini entro i quali i consigli di facoltà, sentiti i consigli di corso di laurea, devono formulare le richieste per i posti di professore ordinario o associato relativi al primo biennio. Capo II Art. 3 Dotazione organica della fascia dei professori ordinari. La dotazione organica della fascia dei professori ordinari è fissata in 15.000 posti. I concorsi relativi ai posti non coperti e che non siano destinati ai trasferimenti, sono banditi fino al raggiungimento della dotazione organica di cui al precedente comma, con periodicità biennale, nell'ambito del piano dello sviluppo universitario di cui all'articolo 2, nel termine massimo di un decennio, a partire dall'anno accademico 1980-81.Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è disposta l'assegnazione alle facoltà di posti di professore ordinario per il riassorbimento degli attuali posti in soprannumero e dei posti convenzionati.Fino alla scadenza delle convenzioni in corso restano fermi gli oneri a carico degli enti sovventori e l'obbligo delle Università di versare in conto entrata tesoro le somme percepite a tal fine. Art. 4 Assegnazione di posti di professore ordinario per le chiamate di studiosi stranieri. Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta delle facoltà e su parere del Consiglio universitario nazionale, può riservare una percentuale di posti di professore ordinario non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facoltà, alle proposte di chiamata diretta, da parte delle facoltà, di studiosi eminenti di nazionalità non italiana che occupino analoga posizione in Università straniere. La proposta di chiamata deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio di facoltà, che si pronuncia sulla qualità scientifica dello studioso. La proposta è accompagnata da una motivata relazione che illustra la figura scientifica del candidato. Il Ministro della pubblica istruzione dispone l'assegnazione del posto e la nomina del professore con proprio decreto, determinando la relativa classe di stipendio corrispondente sulla base dell'anzianità di docenza e di ogni altro elemento di valutazione. I posti di professore ordinario assegnati ai sensi del presente articolo sono recuperati in caso di rinuncia, trasferimento o cessazione dal servizio dei loro titolari. Restano in vigore le norme che regolano l'ammissione dei cittadini stranieri ai concorsi ai posti di ruolo di professore universitario. Art. 5 Norme particolari per l'assegnazione di contingenti di posti. Nell'assegnazione dei posti di professore ordinario
da mettere biennalmente a concorso, il Ministro della pubblica
istruzione deve tenere conto, anche in deroga ai criteri programmatici
stabiliti nel piano formulato ai sensi del precedente art. 2 e nel
limite del 20 per cento dei posti da assegnare, delle eventuali
richieste avanzate, per le discipline ricoperte, da professori
associati che abbiano maturato nove anni di insegnamento in qualità
di professore incaricato nella stessa disciplina o gruppi di
discipline. Tali richieste, presentate alle facoltà, devono essere
inoltrate unitamente alle richieste della facoltà (2). Se le
richieste sono in numero superiore, i posti sono concessi, sino alla
copertura della percentuale indicata, secondo una graduatoria
formulata in base ai criteri stabiliti in precedenza dal Ministro
della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio
universitario nazionale. Art. 6 Straordinario. All'atto della nomina i professori conseguono la
qualifica di straordinario per la durata di tre anni accademici. Art. 7 Libertà di insegnamento e di ricerca scientifica. Ai professori universitari è garantita libertà di
insegnamento e di ricerca scientifica. E' consentita l'organizzazione della didattica in cicli coordinati, anche di durata inferiore all'anno. Art. 8 Inamovibilità e trasferimenti. I professori ordinari sono inamovibili e non sono
tenuti a prestare giuramento. Art. 9 Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da quello di titolarità. Il professore ordinario, nella salvaguardia della
libertà di insegnamento e di ricerca e con il suo consenso, può
essere temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa facoltà o
scuola o dipartimento per lo svolgimento delle attività didattiche
previste nei successivi commi. Art. 10 Doveri didattici dei professori. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti
dalle vigenti disposizioni, i professori ordinari per le attività
didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e alle
commissioni di laurea, devono assicurare la loro presenza per non meno
di 250 ore annuali distribuite in forma e secondo modalità da
definire ai sensi del secondo comma del precedente art. 7. Art. 11 Tempo pieno e tempo definito. L'impegno dei professori ordinari è a tempo pieno o a tempo definito. Ciascun professore può optare tra il regime a
tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con
domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di
ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto
per almeno un biennio. Il regime d'impegno a tempo definito:
Art. 12 Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà
interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono
essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del
Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a
carattere nazionale o regionale (8). I professori di ruolo possono
essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti
e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali. Art. 13 Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi: 1)elezione al Parlamento nazionale od europeo; 2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato; 3)nomina a componente delle istituzioni delle comunità europee; 4) nomina a giudice della Corte costituzionale (11); 5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; 6) nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura (11); 7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale; 8) nomina a presidente della giunta provinciale; 9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia; 10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico; 11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva; 12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento: 13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici (12). Hanno diritto a richiedere una limitazione
dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica
di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di
dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di
componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è
concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e
non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale. Il
professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di
incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione,
all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di
collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il
trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati
civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel
primo comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma,
della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni
l'aspettativa è senza assegni. Il periodo dell'aspettativa, anche
quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della
progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello
straordinariato ai sensi del precedente art. 6. Qualora l'incarico per
il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da
parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una
indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è
cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla L.
12 dicembre 1966, n. 1078. I professori collocati in aspettativa conservano il
titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le
modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18
marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la
formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle
cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la
possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica
programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca,
delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli
di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito
dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del
corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. E'
garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di
ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra
il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di
istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per
la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della
possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte
salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino
successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni (14). Art. 14 Aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione (15). Il professore universitario, che assume un nuovo
impiego con altra amministrazione statale o pubblica, è collocato in
aspettativa per tutto il periodo di prova richiesto per la conferma in
ruolo. Al termine di tale periodo l'interessato può riassumere
servizio presso l'Università entro i successivi trenta giorni e, in
mancanza, decade dall'ufficio di professore. Il periodo di
aspettativa, di cui al precedente comma, non è computabile né ai
fini economici né ai fini giuridici. Art. 15 Inosservanza del regime delle incompatibilità. Nel caso di divieto di cumulo dell'ufficio di
professore ordinario o fuori ruolo con altri impieghi pubblici o
privati, l'assunzione del nuovo impiego pubblico comporta la
cessazione di diritto dall'ufficio di professore, salvo quanto
disposto dal precedente art. 14. Art. 16 Funzioni direttive e di coordinamento riservate al professore ordinario. Ferme restando le incompatibilità previste dal
precedente art. 13, sono riservate ai professori ordinari le funzioni
di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento e di
consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei
corsi di dottorato di ricerca e le funzioni di coordinamento tra i
gruppi di ricerca. E' riservata di norma ai professori ordinari la
direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di
specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. Art. 17 Alleanza dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori ordinari per attività didattiche e scientifiche anche in Università o Istituti esteri o internazionali. Al fine di garantire e favorire una piena
commutabilità tra insegnamento e ricerca, il rettore può, con
proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia
conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di
professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della
facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive
attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane,
estere e internazionali complessivamente per non più di due anni
accademici in un decennio. Nel concedere le autorizzazioni di cui al
precedente comma, il rettore dovrà tener conto delle esigenze di
funzionamento dell'Università distribuendo nel tempo le
autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che
eventualmente le richiedano. Art. 18 Promozione e verifica della produzione scientifica del professore ordinario. Il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario è tenuto a presentare ogni tre anni, al consiglio della facoltà a cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso corredata della relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso l'Istituto di appartenenza e resi consultabili. Il Consiglio di facoltà dà atto dell'avvenuta presentazione della relazione e ne riferisce nel rapporto annuale sullo stato della ricerca da inviare anche al senato accademico, che ne terrà conto in sede di parere sulla ripartizione dei fondi a disposizione dell'ateneo per la ricerca. Art. 19 Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo. I professori ordinari sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo. Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i professori ordinari, salvo l'obbligo di presentare la relazione di cui all'art. 18 e salvo che non sia diversamente disposto. La loro partecipazione all'attività didattica e scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore. Le competenti autorità accademiche determineranno i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito (16) Capo III Professori associati Art. 20 Dotazione organica. La dotazione organica della fascia dei professori
associati è fissata in 15.000 posti. Art. 21 Copertura di posti. I posti di professore associato che si rendano
liberi e vacanti possono essere coperti con concorso o per
trasferimento su richiesta delle facoltà. I 6.000 posti di cui al
secondo comma del precedente articolo sono coperti con concorso da
bandire con periodicità biennale, nell'arco di un decennio,
nell'ambito del piano di sviluppo di cui all'art. 2. I posti coperti
con i concorsi di cui al secondo comma del presente articolo e quelli
del contingente di cui al secondo comma dell'articolo precedente
destinati agli inquadramenti, che si rendono vacanti e disponibili,
sono soppressi, a conclusione delle procedure dei trasferimenti, fino
alla riduzione dell'organico a livello definitivo di 15.000 stabilito
nel primo comma del precedente articolo. Detti trasferimenti, sino al
raggiungimento dell'organico definitivo di 15.000, sono subordinati
all'assenso della facoltà di appartenenza al fine di assicurare la
conservazione del livello di funzionamento della medesima (18). Art. 22 Stato giuridico dei professori associati. Lo stato giuridico dei professori associati è disciplinato dalle norme relative ai professori ordinari, ivi comprese quelle relative all'autorità competente ad adottare i provvedimenti che li riguardano, salvo che non sia diversamente disposto. Per l'elezione degli organi di governo degli Atenei, l'elettorato attivo dei professori associati è esercitato secondo le medesime norme previste per l'elettorato attivo dei professori ordinari. Art. 23 Conferma in ruolo. Dopo un triennio dall'ammissione in ruolo, i
professori associati sono sottoposti ad un giudizio di conferma, anche
sulla base di una relazione delle Facoltà, sull'attività didattica e
scientifica dell'interessato. Il giudizio è espresso da una
commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta,
per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di
cui due ordinari o straordinari e uno associato confermato, in
mancanza da tre ordinari o straordinari. I commissari sono designati
mediante sorteggio dal Consiglio universitario nazionale, tra i
professori del raggruppamento di discipline o, in mancanza, di
raggruppamenti affini. Della commissione non possono far parte
professori che abbiano già fatto parte di commissioni di concorso nei
raggruppamenti in cui erano candidati professori associati sottoposti
a giudizio di conferma. Art. 24 Collocamento a riposo. I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età (19). Capo IV Professori a contratto Art. 25 Professori a contratto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
da emanare sentito il Consiglio universitario nazionale, sono
annualmente ripartiti, tra le Università che ne abbiano fatto
analitica richiesta, i finanziamenti destinati a consentire la nomina
di professore a contratto per l'attivazione di corsi integrativi di
quelli ufficiali impartiti nelle facoltà, finalizzati
all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo
specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario ovvero di
risultati di particolari ricerche, o studi di alta qualificazione
scientifica o professionale. Le facoltà o scuole, d'intesa con i consigli di
corso di laurea, determinano i corsi integrativi di quelli ufficiali
da attivare nei corsi di laurea, in misura non superiore al decimo
degli insegnamenti ufficiali impartiti in ciascuna facoltà
designando, con motivata deliberazione che sarà adottata sentiti i
Consigli di istituto o di dipartimento, ove istituito, lo studioso ed
esperto al quale affidare il corso integrativo, prefissandone altresì
le prestazioni ed il compenso da corrispondere. Lo studioso od esperto
può essere anche un dipendente dell'amministrazione dello Stato o di
enti pubblici di ricerca ovvero un docente di Università estere,
purché non insegni in Università italiane. I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per più di due volte in un quinquennio nella stessa Università. Deroghe a tale limite possono essere concesse con decreti del Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e ad alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'Università non disponga delle idonee competenze. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. L'Università provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni. Qualora siano stipulate convenzioni con enti pubblici, ai sensi del successivo art. 27, le funzioni del professore a contratto possono essere attribuite, su proposta dei consigli delle facoltà interessate, anche in soprannumero senza i limiti di cui al precedente terzo comma e senza oneri per l'Università, ad esperti appartenenti agli stessi enti. Per la durata del contratto il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca può chiedere l'esonero totale dal servizio senza assegni. Art. 26 Contratti con tecnici per l'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità. Nei limiti dei fondi appositamente stanziati dal
Consiglio di amministrazione nel bilancio delle Università, il
rettore, su designazione dei consigli di facoltà d'intesa con i
docenti dei Dipartimenti, ove costituiti, o degli istituti
interessati, può stipulare contratti di diritto privato a tempo
determinato per prestazioni professionali relative all'uso di
attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità, con
tecnici, anche stranieri, di comprovata esperienza anche nell'uso di
moderne apparecchiature per l'apprendimento delle lingue straniere e
le relative conversazioni. La particolare complessità delle attrezzature scientifico-didattiche è dichiarata dal consiglio di amministrazione il quale costituisce a tal fine apposite commissioni di esperti, anche estranei all'Università, designati dai consigli di facoltà. Il contratto determina le prestazioni professionali e i compensi relativi; non può essere stipulato per un periodo superiore a tre anni e non è rinnovabile con lo stesso tecnico. I titolari dei contratti di cui al presente articolo non hanno compiti di docenza universitaria, possono eventualmente svolgere compiti di addestramento di personale tecnico già in servizio presso l'Università. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni. Art. 27 Convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative. I rettori delle Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta delle facoltà, e, ove costituiti, dei dipartimenti interessati e sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. Art. 28 Contratti per l'assunzione di lettori. Nei limiti dei finanziamenti disposti e ripartiti
per questo scopo secondo le modalità previste nel precedente art. 25
ed iscritti nei bilanci universitari, i rettori possono assumere per
contratto di diritto privato, su motivata proposta della facoltà
interessata, in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli
studenti che frequentano i corsi di lingue, e anche al di fuori di
specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera di
qualificata e riconosciuta competenza, accertata dalla facoltà, in
numero non superiore al rapporto di uno a centocinquanta tra il
lettore e gli studenti effettivamente frequentanti il corso. La
facoltà deve comunque attestare la specifica competenza dei lettori.
I relativi oneri sono coperti con finanziamenti a questo scopo
disposti per ciascuna Università con decreto del Ministro della
pubblica istruzione sentito il Consiglio universitario nazionale. Le
previsioni di spesa verranno effettuate sulla base di dati orientativi
desunti dalla consistenza della popolazione studentesca affluente ai
singoli corsi relativa al precedente anno accademico. I corrispettivi non possono superare il livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito (21). Art. 29 Professori a contratto presso le Università non statali. Le Università non statali possono avvalersi di professori a contratto in percentuale superiore a quella indicata nell'art. 25 e possono in casi particolari ed eccezionali conferire contratti di insegnamento anche a professori delle Università statali . Art. 30 Dotazione organica del ruolo dei ricercatori. La dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari è di 16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi. Di questi ultimi 2.000 Saranno messi a concorso entro l'anno accademico 1980-81; i restanti 2.000 entro gli anni accademici 1981-82 e 1982-83. I posti destinati a concorso libero sono ripartiti fra le facoltà delle varie Università secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea delle facoltà stesse, nonché dei posti assegnati in seguito ai giudizi di idoneità ove espletati. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale. Nella prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione dei posti di ricercatore da mettere a concorso libero per facoltà e per gruppi di discipline, si terrà conto, nell'ambito dei criteri generali anche del numero degli appartenenti alle categorie di cui all'art. 58 per i quali le facoltà attestino la continuazione dell'attività di ricerca e che non abbiano, per anzianità, titolo a partecipare ai giudizi di idoneità. Art. 31 Conferma dei ricercatori universitari. I ricercatori universitari, dopo tre anni
dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma
da parte di una commissione nazionale composta, per ogni
raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due
ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di
docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti
del gruppo di discipline. Art. 32 Compiti dei ricercatori universitari. I ricercatori universitari contribuiscono allo
sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti
didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali
compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli
studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la
partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento
ed alle connesse attività tutoriali. I ricercatori confermati possono
accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a
livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di
ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai
programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono
inseriti. Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di
cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e
attività di seminario secondo modalità definite dal consiglio del
corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli
insegnamenti ufficiali. Possono altresì partecipare alle commissioni
d'esame di profitto come cultori della materia. Art. 33 Verifica periodica dell'attività didattica e scientifica dei ricercatori universitari. Il ricercatore confermato è tenuto a presentare
ogni triennio al consiglio di facoltà una relazione sul lavoro
scientifico e sull'attività didattica integrativa svolti. Il
consiglio di facoltà formula il proprio giudizio sulla base dei
pareri espressi dai consigli di corso di laurea per l'attività
didattica e dai dipartimenti o dai consigli degli istituti nei quali
egli ha operato, per il lavoro scientifico. Art. 34 Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari. Fino a quando non si sarà provveduto ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, lo
stato giuridico dei ricercatori universitari è disciplinato, per
quanto non previsto specificatamente nel presente decreto, dalle norme
relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo.
In materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi si applicano le
norme di cui alla parte prima, titolo V, del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, fatte salve le funzioni regolate col precedente
articolo 32. Per gli ulteriori casi di incompatibilità non previsti
nel precedente comma, ma contemplati nel precedente art. 12, i
ricercatori universitari sono collocati in aspettativa con le stesse
modalità stabilite per i professori di ruolo. Per i trasferimenti dei
ricercatori universitari si applicano le stesse norme previste per gli
assistenti di ruolo in numero o in soprannumero, salvo nel primo
biennio di applicazione nel quale si prescinde dal nulla osta della
facoltà di appartenenza per il trasferimento con il posto di ruolo di
cui alla legge 12 febbraio 1977, n. 34, previo parere favorevole del
Consiglio universitario nazionale. Per il caso di passaggio ad altra Amministrazione
statale o pubblica si applica il precedente art. 14. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico dei ricercatori universitari sono adottati con decreto del rettore. Capo VI Personale tecnico delle Università Art. 35 Personale tecnico delle Università. I posti di tecnico laureato sono assegnati ai
laboratori dotati di attrezzature scientifiche di particolare
complessità per le esigenze della ricerca, della sperimentazione e
delle esercitazioni degli istituti e, ove costituiti, dei
dipartimenti. Sulla base di tali criteri, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, si fa luogo alla revisione dell'attuale
distribuzione di posti di tecnico laureato. I posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo sono assegnati ai laboratori dotati di attrezzature scientifiche e didattiche per la ricerca, la sperimentazione e le esercitazioni degli istituti e, ove costituiti, dei Dipartimenti. I tecnici coadiutori e i tecnici esecutivi svolgono
la loro attività sotto la direzione del tecnico laureato preposto al
laboratorio. In attuazione della nuova normativa concernente il
"nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e
militare dello Stato", saranno identificati In sede di prima applicazione del presente decreto il personale attualmente appartenente ai ruoli tecnici il quale abbia svolto o che attualmente svolga mansioni diverse da quelle previste nei commi precedenti, può optare, a domanda, per il passaggio nei ruoli amministrativi universitari, ivi compresi quelli dei bibliotecari. In relazione a detti passaggi saranno rideterminate, ove necessario, le consistenze organiche dei ruoli del personale delle Università con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Art. 36 Progressione economica del ruolo dei professori universitari. La progressione economica nel ruolo dei professori universitari, articolato nelle due fasce dei professori ordinari e dei professori associati è determinata dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo. Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario è attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennità di funzione. Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo
stipendio è pari al 92 per cento di quello risultante al precedente
comma ferma restando la possibilità dell'aumento biennale del 2,50
per cento. La misura del trattamento economico previsto dai
precedenti commi è maggiorata del 40 per cento a favore dei
professori universitari che abbiano optato per il regime di impegno a
tempo pieno. Il professore ordinario che alla data dell'inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio conserva, qualora più favorevole, il diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei Dirigenti statali. Nel caso in cui lo stesso abbia optato per il regime di impegno a tempo definito, la differenza tra la misura dello stipendio in godimento e quello che gli compete in applicazione del presente decreto è conservata a titolo di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti economici e di carriera. In sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore a quello iniziale di inquadramento o rispettivamente di accesso a posizione superiore, sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento. Art. 37 Inquadramento dei professori associati. Il personale che consegue il primo giudizio di
idoneità è inquadrato nella seconda fascia dei professori
universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto agli effetti giuridici ed ai fini economici da quella
dell'effettiva assunzione in servizio, salvo il successivo
inquadramento definitivo per effetto dei riconoscimenti di servizio ai
sensi del successivo art. 104. A coloro che superano il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'art. 111 dal giudizio di conferma è attribuita la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati (23) Art. 38 Progressione economica del ruolo dei ricercatori. La progressione economica dei ricercatori universitari confermati si sviluppa in sette classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento del parametro iniziale 330 ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, calcolati sulla classe finale. Ogni punto parametrale corrisponde a lire 18.000 annue lorde. Al ricercatore universitario all'atto
dell'immissione in ruolo, e fino al conseguimento del giudizio
favorevole per l'immissione nella fascia dei ricercatori confermati,
è attribuito lo stipendio corrispondente al parametro 300 e gli
aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati su tale parametro. Al personale provvisto di uno stipendio superiore a quello previsto per la classe iniziale di stipendio dei ricercatori, sono attribuiti gli scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla medesima, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento. Art. 39 Assegno aggiuntivo. Art. 40 Trattamento di quiescenza. Ai fini dell'individuazione del trattamento di quiescenza del personale appartenente alle due fasce dei professori universitari si considera quale base pensionabile lo stipendio spettante nella progressione economica prevista per il regime a tempo definito aumentato della differenza tra lo stipendio previsto per il regime a tempo pieno e quello corrispondente al regime a tempo definito, moltiplicata per il numero degli anni prestati dal professore con regime di tempo pieno e divisa per il numero degli anni di effettivo servizio prestati dallo stesso nella carriera di appartenenza successivamente all'applicazione dell'art. 11 del presente decreto. Ai fini del trattamento di previdenza la base
contributiva è individuata con lo stesso criterio adottato per la
determinazione della base pensionabile indicata nel precedente comma.
TITOLO II Reclutamento Capo I Art. 41 Accesso alla fascia dei professori ordinari. L'accesso al ruolo dei professori universitari,
nella fascia dei professori ordinari, ha luogo mediante pubblici
concorsi per titoli su base nazionale, intesi ad accertare la piena
maturità scientifica dei candidati. Capo II Reclutamento dei professori associati Art. 42 Accesso alla fascia dei professori associati. L'accesso al ruolo dei professori universitari, nella fascia dei professori associati, avviene mediante concorso su base nazionale, per titoli scientifici, integrati dalla discussione dei titoli presentati dal candidato e da una prova didattica nell'ambito di una disciplina del raggruppamento connessa con i suoi titoli e da lui indicata. Il concorso è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato. Art. 43 Bandi di concorso. I concorsi sono banditi, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, per raggruppamenti di discipline. Il bando
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Art. 44 Commissioni giudicatrici. Per ciascun raggruppamento di discipline è
nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, una
commissione giudicatrice composta da cinque membri effettivi e da
altri cinque membri per eventuali surroghe in caso occorra sostituire
un membro effettivo. Art. 45 Formazione delle commissioni giudicatrici. Ogni commissione è formata con il sistema misto: per sorteggio ed elettivo. Il sorteggio avviene tra
i docenti di discipline ricomprese nel raggruppamento cui si riferisce
il concorso per un numero triplo dei membri costituenti la commissione
sia effettivi che supplenti. Qualora i docenti di ruolo afferenti ad
un raggruppamento disciplinare siano inferiori al numero dei
commissari effettivi e supplenti, tali docenti sono inseriti tutti
nella commissione previa autonoma elezione. Il Ministro della pubblica
istruzione designa, quindi, su parere conforme del Consiglio
universitario nazionale, uno o più raggruppamenti affini, al fine di
procedere al sorteggio di un numero triplo dei membri mancanti per la
successiva elezione. Nella prima applicazione del presente decreto, il
Consiglio universitario nazionale designa un professore ordinario o
straordinario quale presidente della commissione per le operazioni di
sorteggio di cui al medesimo articolo.Tra i docenti sorteggiati si
procede all'elezione dei membri componenti la commissione
giudicatrice. L'elettorato attivo spetta ai docenti delle discipline
ricomprese nel raggruppamento cui si riferisce il concorso ed a quelli
delle discipline ricomprese nel raggruppamento o nei raggruppamenti
dichiarati affini ai sensi del terzo comma del presente articolo. Art. 46 Esame. La commissione giudicatrice valuta in primo luogo i
titoli scientifici presentati da ciascun candidato. 2) una prova didattica, su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione. Le prove d'esame sono pubbliche. Art. 47 Approvazione degli atti. Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro
sei mesi dalla data del bando di concorso, la commissione redige una
relazione analitica in cui sono riportati i giudizi di ciascun
commissario e quello complessivo della commissione sui singoli
candidati, in base ai quali essa propone, previa votazione, i
vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e in
ordine alfabetico. Gli atti del concorso sono approvati con decreto
del Ministro della pubblica istruzione. Art. 48 Chiamata e nomina dei vincitori. Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti
del concorso i vincitori possono presentare domanda per essere
chiamati nelle facoltà che avevano chiesto il concorso. Il consiglio
di facoltà, entro 60 giorni dalla comunicazione ministeriale
dell'approvazione degli atti del concorso chiama i vincitori a coprire
il posto messo a concorso, anche sulla base delle domande presentate. Art. 49 Richiamo di norme. Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano, in materia di reclutamento dei professori associati, le disposizioni vigenti per il reclutamento dei professori ordinari in quanto compatibili. Art. 50 Inquadramento nella fascia dei professori associati. Nella prima applicazione del presente decreto possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità nel ruolo dei professori associati: 1) i professori incaricati stabilizzati di cui
all'art. 4 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, e successive
modificazioni e integrazioni: Art. 51 Giudizio di idoneità. I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento
di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre
professori ordinari o straordinari e formate con le modalità
stabilite nel precedente art. 45. Ove il numero dei concorrenti alla
prova idoneativa per un determinato raggruppamento disciplinare superi
le 80 unità, si provvederà alla costituzione di più commissioni. I
concorrenti saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali, per
sorteggio. Il giudizio è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato. Esso è basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e della attività didattica da lui svolta. Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati dalle facoltà sull'attività didattica e sulle funzioni svolte dai candidati. Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti l'attività scientifica e didattica da loro svolta. Tali relazioni vengono pubblicate nel Bollettino
ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Le domande devono contenere l'esplicito impegno ad
osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo
pieno, di tempo definito e di incompatibilità previste nel presente
decreto. Art. 52 Procedura per il conseguimento del giudizio di idoneità. I giudizi di idoneità si svolgeranno su base nazionale per raggruppamenti di discipline, in due tornate e sono indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I raggruppamenti di discipline sono determinati con gli stessi criteri e modalità stabiliti nel precedente art. 43. La prima tornata di giudizi sarà indetta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La seconda tornata sarà indetta entro il 31 dicembre 1982. Per coloro che maturano il diritto a partecipare al
giudizio di idoneità, successivamente alla prima tornata, sarà
indetta, entro il 31 dicembre 1983, una terza tornata ad essi
riservata. I professori incaricati aventi titolo alla partecipazione al giudizio di idoneità, salvo il diritto all'inquadramento in caso di esito positivo, conservano fino al termine dell'anno accademico nel quale è espletata l'ultima tornata dei giudizi di idoneità, cui hanno titolo a partecipare, tutti i diritti e le facoltà loro riservati dalle norme in vigore, nonché le funzioni eventualmente svolte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo trattamento economico maturato. Gli assistenti di cui al precedente art. 50, n. 2)
ed il personale di cui allo stesso articolo n. 3) che non conseguono
il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori
associati o non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il
loro stato giuridico ed economico. Art. 53 Modalità degli inquadramenti. Colui che abbia superato il giudizio di idoneità presenta domanda di inquadramento nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del risultato del giudizio, indicando la disciplina appartenente al raggruppamento per il quale ha conseguito il giudizio medesimo, nella quale intenda essere inquadrato. La richiesta motivata dell'interessato viene valutata dalla facoltà in base alle proprie esigenze e nei limiti degli insegnamenti disponibili. In mancanza di tali presupposti l'inquadramento avrà luogo su deliberazione motivata del consiglio di facoltà sentito l'interessato e parere favorevole del Consiglio universitario nazionale su altra disciplina dello stesso raggruppamento o di raggruppamento affine, avendo prioritariamente assicurato l'incremento del numero dei corsi per discipline già attivate in relazione alle effettive esigenze didattiche. Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate esigenze didattico-scientifiche, la facoltà, con delibera adottata in conformità a criteri generali indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, può procedere alla chiamata dell'associato anche per discipline comprese in raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento ai sensi del primo comma del presente articolo, ancorché non siano previste dal relativo statuto. In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con D.P.R. sono conseguentemente aggiornati, nel termine di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli statuti stessi, previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione (31). L'avente titolo all'inquadramento che svolga un
incarico di insegnamento presenta la domanda al rettore
dell'Università ove l'incarico stesso è svolto, restando ivi
assegnato, qualora abbia superato il giudizio di idoneità per lo
stesso raggruppamento concorsuale. Il titolare di più incarichi ha
diritto di optare per una delle sedi presso cui gli incarichi sono
svolti. In tal caso, il rettore della sede universitaria prescelta
trasmette copia della domanda ricevuta al rettore della sede
universitaria o ai rettori delle sedi universitarie ove sono svolti,
rispettivamente, l'altro o gli altri incarichi di insegnamento. Nel caso di mancato accoglimento delle loro
richieste, gli assistenti di ruolo senza incarico ed il personale
appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50,
possono essere chiamati da altre facoltà, entro due anni dalla
scadenza del termine di presentazione della domanda di inquadramento,
continuando a svolgere, nella sede originaria, le funzioni inerenti
alla qualifica di appartenenza. Nel caso di mancato accoglimento della
richiesta di cui al quinto comma l'assistente di ruolo con incarico
può entro trenta giorni dalla notifica del mancato accoglimento della
richiesta stessa, presentare domanda alla facoltà presso cui svolge
l'incarico (32). Gli inquadramenti vengono disposti con decreto del Ministro della pubblica istruzione a decorrere dal 1° novembre di ciascun anno accademico. Con lo stesso decreto è disposta l'assegnazione del posto relativo. Per coloro che superano il primo giudizio di idoneità l'inquadramento decorre, agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora l'avente titolo all'inquadramento che abbia
superato il giudizio di idoneità presti servizio presso una
Università non statale può presentare domanda di inquadramento negli
stessi termini e con le stesse modalità previste per le Università
statali, all'Università medesima. Qualora il numero dei posti istituiti sia inferiore al numero degli aspiranti il consiglio di amministrazione dell'Università non statale, sentito il senato accademico, determina i criteri di precedenza e preferenza per l'inquadramento. Gli inquadramenti di cui al precedente comma sono disposti con decreto rettorale previa deliberazione delle facoltà competenti. A coloro che non ottengono l'inquadramento nelle
Università non statali, si applicano le disposizioni previste per gli
assistenti di ruolo senza incarico o equiparati delle Università
statali. Capo III Reclutamento dei ricercatori universitari Art. 54 Accesso al ruolo dei ricercatori universitari. L'accesso al ruolo dei ricercatori universitari avviene mediante concorsi decentrati, presso le singole sedi universitarie banditi dai rettori per gruppi di discipline determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. Il concorso consiste in due prove scritte una delle quali può essere eventualmente sostituita da una prova pratica ed una orale intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti, con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi, in un giudizio su eventuali titoli scientifici presentati dai candidati o nella valutazione di quelli didattici. Per singoli raggruppamenti il Consiglio universitario nazionale determina altresì i programmi relativi alle due prove scritte e alla prova orale e la ripartizione del punteggio riservato alla commissione per la valutazione delle prove scritte, della prova orale e dei titoli scientifici e didattici, riservando in ogni caso il 50 per cento dei punti alla valutazione delle prove scritte ed orali ed il 30 per cento a quella dei titoli scientifici. Art. 55 Bandi di concorso. I concorsi sono banditi con decreto del rettore
della Università, previa autorizzazione del Ministro della pubblica
istruzione. Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Art. 56 Commissioni giudicatrici. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline raggruppate per il concorso, e uno ordinario e un associato estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale. In caso di rinuncia per motivato impedimento dei
docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla
loro sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati. Art. 57 Nomina dei vincitori. Al termine delle prove di esame la commissione
giudicatrice compila una graduatoria sulla base della somma dei voti
riportati dai candidati nelle prove scritte, nella prova orale e del
punteggio assegnato per i titoli e designa i vincitori, nell'ordine
della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a
concorso. Delle operazioni svolte viene redatta una circostanziata
relazione. La nomina dei ricercatori, a seguito dei concorsi liberi e dei giudizi di idoneità, può essere disposta anche in corso d'anno (36). Art. 58 Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari. Nella prima applicazione del presente decreto sono inquadrati, a domanda, nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, previo giudizio di idoneità:
Art. 59 Giudizi di idoneità. Il Ministro della pubblica istruzione bandisce due
tornate di giudizi di idoneità, per gruppi di discipline, determinati
su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplenze sono prorogati per gli aventi titolo alla ammissione al giudizio di idoneità di cui al precedente articolo in servizio al 31 ottobre 1979, fino all'espletamento della seconda tornata di giudizi, a condizione che abbiano partecipato alla prima tornata. Se l'interessato non presenta domanda per
partecipare al giudizio di idoneità nella prima tornata, il relativo
rapporto è risolto di diritto, dal giorno successivo a quello di
scadenza dei termini. E' consentita l'integrazione della documentazione già prodotta. L'onere per le proroghe delle borse del Consiglio nazionale delle ricerche è trasferito sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 10 novembre 1979. Art. 60 Modalità degli inquadramenti. Le facoltà provvedono alla destinazione dei posti di ricercatore ad esse assegnati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai raggruppamenti di discipline in base alla valutazione delle esigenze scientifiche e didattiche. Coloro che abbiano conseguito il giudizio di
idoneità sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari in
qualità di ricercatori confermati, con decreto del rettore sui posti
destinati all'inquadramento. Le Università comunicano al Ministero della
pubblica istruzione, per ciascun raggruppamento, il numero dei posti
non coperti e degli inquadramenti disposti in soprannumero. La seconda tornata viene effettuata con i medesimi criteri della prima tornata, anche per quanto riguarda l'inquadramento su posti disponibili o in soprannumero. Al termine della seconda tornata si provvede con le
modalità di cui al precedente comma ad una ridistribuzione dei posti
non coperti al fine di consentire l'assorbimento del soprannumero. Le Università non statali possono istituire un proprio ruolo di ricercatori, determinandone l'organico con modifica statutaria. Ove gli statuti delle predette Università recepiscano le stesse norme previste per i ricercatori delle Università statali, sono possibili i trasferimenti dei ricercatori dalle Università statali a quelle non statali e viceversa. A coloro che hanno titolo all'inquadramento come ricercatori nelle Università non statali, vanno estese, qualora non sia possibile il loro inserimento nelle predette Università, le norme di cui ai commi dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'art. 53. Art. 61 Commissioni giudicatrici. Per la formulazione dei giudizi di idoneità sono nominate con decreto del rettore presso le singole facoltà apposite commissioni giudicatrici composte da tre professori ufficiali, per ciascun gruppo disciplinare, di cui almeno uno ordinario, tra i quali uno è designato dal consiglio di facoltà e due sono estratti a sorte su terne indicate dal Consiglio universitario nazionale tra i |