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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Decreto Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
(in SO alla GU 31 luglio 1980, n. 209)

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (1)

TITOLO I

Capo I

Nuovo assetto della docenza universitaria, istituzione del ruolo dei ricercatori e piano di sviluppo

Art. 1 Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori.

Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

professori straordinari e ordinari;

professori associati. Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nell'unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca. I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento. Possono essere chiamati a cooperare alle attività di docenza professori a contratto, ai sensi del successivo art. 25.E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari. Non è consentito il conferimento di incarichi di insegnamento.

Art. 2 Piano di sviluppo dell'Università.

Individuazione e ripartizione dei posti di professore universitario di ruolo da bandire per concorso. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni delle Università, che acquisiscono il parere delle facoltà, nonché delle ipotesi di vincolo di entrata formulate dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze nonché del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica elabora ogni quadriennio, sentito il Consiglio universitario nazionale (C.U.N.), un piano di sviluppo dell'Università ai fini dell'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche, con articolate previsioni di spesa, e individua i settori disciplinari da sviluppare e le modalità per il loro incremento nel quadriennio, tenuto conto della dinamica accertata e presunta della popolazione studentesca nei diversi corsi di laurea, del relativo numero di professori di ruolo e di ricercatori afferenti ai corsi, dei programmi di sviluppo della ricerca scientifica e dei prevedibili sbocchi professionali nei diversi settori nonché delle necessità di riequilibrio fra le diverse sedi. Per predisporre il piano quadriennale di sviluppo il Consiglio universitario nazionale formula preventivamente i raggruppamenti di discipline ed indica i criteri oggettivi per la ripartizione dei nuovi posti fra le facoltà. Lo schema del piano di sviluppo formulato dal Ministro è trasmesso, almeno sei mesi prima dell'inizio del quadriennio cui si riferisce, alle Università affinché esprimano le loro osservazioni entro i successivi tre mesi. Scaduto tale termine, il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, che deve pronunciarsi nel termine di due mesi, adotta, con proprio decreto, il piano di sviluppo. Almeno tre mesi prima dell'inizio del biennio cui si devono riferire i bandi di concorso, i rettori inoltrano al Ministro le richieste formulate dai consigli di facoltà, sentiti i consigli di corso di laurea, per i nuovi posti di professore ordinario e di professore associato, divisi per raggruppamento disciplinare e per corsi, indicando per ciascuna facoltà e corso di laurea gli insegnamenti ad essi afferenti, il numero dei professori ordinari, straordinari e associati in servizio, distinti per raggruppamenti disciplinari, ed il numero degli studenti iscritti per ciascun anno di corso degli ultimi tre anni.


Il Ministro della pubblica istruzione provvederà alle relative assegnazioni, procedendo anche ad un confronto delle esigenze delle diverse facoltà.

L'assegnazione dei nuovi posti di professore ordinario e di associato è effettuata sulla base del piano, su richiesta delle facoltà interessate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche individuate nel piano di sviluppo delle Università di cui ai precedenti commi. Il primo piano quadriennale riguarderà il quadriennio che avrà inizio con l'anno accademico 1982-83. Per gli anni accademici 1980-81 e 1981-82 il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, formula un piano biennale transitorio, che tiene conto anche delle esigenze delle nuove Università di cui si programma l'istituzione o la statizzazione. Tale piano biennale indica i termini entro i quali i consigli di facoltà, sentiti i consigli di corso di laurea, devono formulare le richieste per i posti di professore ordinario o associato relativi al primo biennio.

Capo II

Art. 3 Dotazione organica della fascia dei professori ordinari.

La dotazione organica della fascia dei professori ordinari è fissata in 15.000 posti. I concorsi relativi ai posti non coperti e che non siano destinati ai trasferimenti, sono banditi fino al raggiungimento della dotazione organica di cui al precedente comma, con periodicità biennale, nell'ambito del piano dello sviluppo universitario di cui all'articolo 2, nel termine massimo di un decennio, a partire dall'anno accademico 1980-81.Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è disposta l'assegnazione alle facoltà di posti di professore ordinario per il riassorbimento degli attuali posti in soprannumero e dei posti convenzionati.Fino alla scadenza delle convenzioni in corso restano fermi gli oneri a carico degli enti sovventori e l'obbligo delle Università di versare in conto entrata tesoro le somme percepite a tal fine.

Art. 4 Assegnazione di posti di professore ordinario per le chiamate di studiosi stranieri.

Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta delle facoltà e su parere del Consiglio universitario nazionale, può riservare una percentuale di posti di professore ordinario non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facoltà, alle proposte di chiamata diretta, da parte delle facoltà, di studiosi eminenti di nazionalità non italiana che occupino analoga posizione in Università straniere.

La proposta di chiamata deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio di facoltà, che si pronuncia sulla qualità scientifica dello studioso. La proposta è accompagnata da una motivata relazione che illustra la figura scientifica del candidato. Il Ministro della pubblica istruzione dispone l'assegnazione del posto e la nomina del professore con proprio decreto, determinando la relativa classe di stipendio corrispondente sulla base dell'anzianità di docenza e di ogni altro elemento di valutazione. I posti di professore ordinario assegnati ai sensi del presente articolo sono recuperati in caso di rinuncia, trasferimento o cessazione dal servizio dei loro titolari.

Restano in vigore le norme che regolano l'ammissione dei cittadini stranieri ai concorsi ai posti di ruolo di professore universitario.

Art. 5 Norme particolari per l'assegnazione di contingenti di posti.

Nell'assegnazione dei posti di professore ordinario da mettere biennalmente a concorso, il Ministro della pubblica istruzione deve tenere conto, anche in deroga ai criteri programmatici stabiliti nel piano formulato ai sensi del precedente art. 2 e nel limite del 20 per cento dei posti da assegnare, delle eventuali richieste avanzate, per le discipline ricoperte, da professori associati che abbiano maturato nove anni di insegnamento in qualità di professore incaricato nella stessa disciplina o gruppi di discipline. Tali richieste, presentate alle facoltà, devono essere inoltrate unitamente alle richieste della facoltà (2). Se le richieste sono in numero superiore, i posti sono concessi, sino alla copertura della percentuale indicata, secondo una graduatoria formulata in base ai criteri stabiliti in precedenza dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale.
Il Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, assegna i posti all'organico delle facoltà cui appartengono i richiedenti, nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri di programmazione (2).

Art. 6 Straordinario.

All'atto della nomina i professori conseguono la qualifica di straordinario per la durata di tre anni accademici.
Le norme del presente decreto che contemplano professori ordinari si intendono riferite anche ai professori straordinari, fatte salve le disposizioni riservate ai professori che abbiano conseguito la nomina ad ordinario. Restano ferme le vigenti disposizioni per la nomina ad ordinario.
Restano altresì ferme le disposizioni relative alla verifica dell'attività scientifica e all'attività didattica necessarie per la nomina ad ordinario.

Art. 7 Libertà di insegnamento e di ricerca scientifica.

Ai professori universitari è garantita libertà di insegnamento e di ricerca scientifica.
Il consiglio di facoltà, in caso di pluralità di corsi di laurea, coordina annualmente, con il concorso dei dipartimenti interessati, in quando istituiti, le attività didattiche programmate dai consigli di corso di laurea, secondo quanto previsto dal successivo art. 94, quelle delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e di perfezionamento, l'attività di corsi integrativi di quelli ufficiali, da affidare a professori a contratto e gli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca ove istituito. Il consiglio di facoltà definisce, con il consenso dei singoli professori interessati, le modalità di assolvimento delle predette attività, tenuto conto delle possibilità di utilizzazione didattica dei professori stessi ai sensi del successivo art. 9. Nel caso di pluralità di corsi relativi al medesimo insegnamento sono consentite forme didattiche di coordinamento e di interscambio d'intesa tra i rispettivi professori.

E' consentita l'organizzazione della didattica in cicli coordinati, anche di durata inferiore all'anno.

Art. 8 Inamovibilità e trasferimenti.

I professori ordinari sono inamovibili e non sono tenuti a prestare giuramento.
I professori ordinari possono essere trasferiti, a domanda, ad altro insegnamento della stessa facoltà o di altra facoltà della stessa Università, ovvero, dopo un triennio di servizio prestato nella medesima Università, anche ad altra Università, con le procedure di cui all'art. 93 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno di permanenza nell'Università.

Art. 9 Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da quello di titolarità.

Il professore ordinario, nella salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca e con il suo consenso, può essere temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa facoltà o scuola o dipartimento per lo svolgimento delle attività didattiche previste nei successivi commi.
In base ai programmi determinati ai sensi del precedente art. 7, al professore ordinario può essere affidato con il suo consenso lo svolgimento, in sostituzione dell'insegnamento di cui è titolare, di un corso di insegnamento in materia diversa purché compresa nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale. Al termine del corso il professore ha diritto di riassumere l'insegnamento di cui è titolare. I professori ordinari titolari di corsi non seguiti sono tenuti a svolgere un secondo insegnamento.
Al professore ordinario può altresì essere affidato con il suo consenso lo svolgimento di attività didattiche aggiuntive rispetto a quello dei corsi di insegnamento previsti per il conseguimento del diploma di laurea, incluse le attività relative ai corsi nelle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento e le attività relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca, ove istituito. Il consiglio di facoltà, sempre nell'ambito della programmazione didattica annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le predette attività didattiche tra i professori interessati e con il loro consenso, in modo da distribuire uniformemente il carico didattico.
In ogni caso l'impegno didattico complessivamente considerato del professore non può essere inferiore all'impegno orario per l'attività didattica previsto dal successivo art. 10.
I consigli delle facoltà o scuole possono altresì affidare a titolo gratuito ai professori ordinari, con il loro consenso ovvero su loro richiesta e nell'ambito della stessa facoltà, lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine. In caso di indisponibilità dei titolari, e sempre che sia necessaria la conservazione dell'insegnamento e non sia possibile provvedere diversamente, i consigli delle facoltà possono per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla stessa facoltà della stessa materia o di materie che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessità, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facoltà della stessa università o a professori di altra università. La supplenza svolta nei limiti dell'impegno orario complessivo di cui al successivo art. 10 è affidata a titolo gratuito (3).

Art. 10 Doveri didattici dei professori.

Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, i professori ordinari per le attività didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e alle commissioni di laurea, devono assicurare la loro presenza per non meno di 250 ore annuali distribuite in forma e secondo modalità da definire ai sensi del secondo comma del precedente art. 7.
Sono altresì tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi collegiali e di governo dell'Ateneo secondo i compiti previsti per ciascuna fascia. I professori a tempo pieno sono tenuti anche a garantire la loro presenza per non meno di altre 100 ore annuali per le attività di cui al successivo comma quarto e per l'assolvimento di compiti organizzativi interni.
La ripartizione di tali attività e compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra i consigli di facoltà e di corso di laurea, con il consenso del professore interessato.
Le attività didattiche comprendono sia lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, sia lo svolgimento, nell'ambito di appositi servizi predisposti dalle facoltà, di compiti di orientamento per gli studenti, con particolare riferimento alla predisposizione dei piani di studio, ai fini anche delle opportune modifiche ed integrazioni sulla base dei risultati conseguiti dagli studenti stessi e delle loro meglio individuate attitudini e sopravvenute esigenze.

Art. 11 Tempo pieno e tempo definito.

L'impegno dei professori ordinari è a tempo pieno o a tempo definito.

Ciascun professore può optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.
L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorché dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito (4)

Il regime d'impegno a tempo definito:

è incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;

è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.


Il regime a tempo pieno:

è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria;
sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali (5);

è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale (6);

dà titolo preferenziale per la partecipazione alle attività relative alle consulenze o ricerche affidate alle Università con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa. I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale.
Le incompatibilità di cui al comma quarto, lettera a), operano al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, è necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina (7) .

Art. 12 Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale (8). I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.
I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.
L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311 (9). La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare (10). Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici (10).

Art. 13 Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

1)elezione al Parlamento nazionale od europeo;

2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;

3)nomina a componente delle istituzioni delle comunità europee;

4) nomina a giudice della Corte costituzionale (11);

5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

6) nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura (11);

7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;

8) nomina a presidente della giunta provinciale;

9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;

10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;

11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;

12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento:

13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici (12).

Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale. Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni. Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6. Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla L. 12 dicembre 1966, n. 1078.
Qualora si tratti degli incarichi previsti ai nn. 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata L. 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società (13).

I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. E' garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni (14).
Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età

Art. 14 Aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione (15).

Il professore universitario, che assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o pubblica, è collocato in aspettativa per tutto il periodo di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine di tale periodo l'interessato può riassumere servizio presso l'Università entro i successivi trenta giorni e, in mancanza, decade dall'ufficio di professore. Il periodo di aspettativa, di cui al precedente comma, non è computabile né ai fini economici né ai fini giuridici.
Le stesse norme si applicano agli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Art. 15 Inosservanza del regime delle incompatibilità.

Nel caso di divieto di cumulo dell'ufficio di professore ordinario o fuori ruolo con altri impieghi pubblici o privati, l'assunzione del nuovo impiego pubblico comporta la cessazione di diritto dall'ufficio di professore, salvo quanto disposto dal precedente art. 14.
Nel caso di cumulo con impieghi privati si applicano le disposizioni previste dai successivi commi per l'incompatibilità. Il professore ordinario che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal rettore a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il professore decade dall'ufficio.
Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del rettore, sentito il Consiglio Universitario nazionale.

Art. 16 Funzioni direttive e di coordinamento riservate al professore ordinario.

Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente art. 13, sono riservate ai professori ordinari le funzioni di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento e di consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca e le funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca. E' riservata di norma ai professori ordinari la direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali.
In caso di motivato impedimento degli stessi la direzione di detti istituti e scuole è affidata a professori associati.

Art. 17 Alleanza dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori ordinari per attività didattiche e scientifiche anche in Università o Istituti esteri o internazionali.

Al fine di garantire e favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, il rettore può, con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio. Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente comma, il rettore dovrà tener conto delle esigenze di funzionamento dell'Università distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che eventualmente le richiedano.
I risultati dell'attività di ricerca sono comunicati al rettore e al consiglio di facoltà con le modalità di cui al successivo art. 18. I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennità di missione.
Per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311 (15). Restano altresì ferme le vigenti disposizioni concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri per incarichi di insegnamento o altri incarichi all'estero dei professori di ruolo. Il periodo trascorso all'estero per attività di ricerca o di insegnamento è utile anche per il conseguimento del triennio di straordinario.
I professori che assumano insegnamento o siano chiamati a svolgere attività scientifica nelle Università dei Paesi della Comunità europea, ovvero presso i centri o le istituzioni internazionali di ricerca possono essere soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, se più favorevole, che disciplina l'attività dei docenti o ricercatori di quelle istituzioni. In tali casi i professori di cui al precedente comma possono essere collocati fuori ruolo, in deroga alle vigenti procedure, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e degli affari esteri che disciplinerà anche il regime giuridico ed economico del periodo di attività all'estero.
In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il proprio ufficio all'atto della cessazione del rapporto con l'Università o l'ente estero o internazionale.

Art. 18 Promozione e verifica della produzione scientifica del professore ordinario.

Il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario è tenuto a presentare ogni tre anni, al consiglio della facoltà a cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso corredata della relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso l'Istituto di appartenenza e resi consultabili. Il Consiglio di facoltà dà atto dell'avvenuta presentazione della relazione e ne riferisce nel rapporto annuale sullo stato della ricerca da inviare anche al senato accademico, che ne terrà conto in sede di parere sulla ripartizione dei fondi a disposizione dell'ateneo per la ricerca.

Art. 19 Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo.

I professori ordinari sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo. Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i professori ordinari, salvo l'obbligo di presentare la relazione di cui all'art. 18 e salvo che non sia diversamente disposto. La loro partecipazione all'attività didattica e scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore. Le competenti autorità accademiche determineranno i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito (16)

Capo III

Professori associati

Art. 20 Dotazione organica.

La dotazione organica della fascia dei professori associati è fissata in 15.000 posti.
Nella prima applicazione del presente decreto, l'organico iniziale della predetta fascia è corrispondente al numero degli idonei che acquisiscono titolo, ai sensi dei successivi articoli da 50 a 53, alla nomina in ruolo. Tale numero, da accertare con decreto del Ministero pubblica istruzione, è incrementato di 6.000 posti (17).

Art. 21 Copertura di posti.

I posti di professore associato che si rendano liberi e vacanti possono essere coperti con concorso o per trasferimento su richiesta delle facoltà. I 6.000 posti di cui al secondo comma del precedente articolo sono coperti con concorso da bandire con periodicità biennale, nell'arco di un decennio, nell'ambito del piano di sviluppo di cui all'art. 2. I posti coperti con i concorsi di cui al secondo comma del presente articolo e quelli del contingente di cui al secondo comma dell'articolo precedente destinati agli inquadramenti, che si rendono vacanti e disponibili, sono soppressi, a conclusione delle procedure dei trasferimenti, fino alla riduzione dell'organico a livello definitivo di 15.000 stabilito nel primo comma del precedente articolo. Detti trasferimenti, sino al raggiungimento dell'organico definitivo di 15.000, sono subordinati all'assenso della facoltà di appartenenza al fine di assicurare la conservazione del livello di funzionamento della medesima (18).
L'assegnazione dei posti di professore associato ha luogo con le stesse modalità indicate nel precedente art. 2. Nell'anno accademico 1980-81, ove non fosse stato ancora predisposto il piano pluriennale di sviluppo, sarà messo a concorso il primo scaglione di posti di professore associato per un numero di 1.200, secondo criteri di distribuzione che saranno definiti sentito il parere del C.U.N.

Art. 22 Stato giuridico dei professori associati.

Lo stato giuridico dei professori associati è disciplinato dalle norme relative ai professori ordinari, ivi comprese quelle relative all'autorità competente ad adottare i provvedimenti che li riguardano, salvo che non sia diversamente disposto. Per l'elezione degli organi di governo degli Atenei, l'elettorato attivo dei professori associati è esercitato secondo le medesime norme previste per l'elettorato attivo dei professori ordinari.

Art. 23 Conferma in ruolo.

Dopo un triennio dall'ammissione in ruolo, i professori associati sono sottoposti ad un giudizio di conferma, anche sulla base di una relazione delle Facoltà, sull'attività didattica e scientifica dell'interessato. Il giudizio è espresso da una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari o straordinari e uno associato confermato, in mancanza da tre ordinari o straordinari. I commissari sono designati mediante sorteggio dal Consiglio universitario nazionale, tra i professori del raggruppamento di discipline o, in mancanza, di raggruppamenti affini. Della commissione non possono far parte professori che abbiano già fatto parte di commissioni di concorso nei raggruppamenti in cui erano candidati professori associati sottoposti a giudizio di conferma.
In caso di giudizio sfavorevole i professori associati, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova commissione. Ove non sia concessa la proroga ovvero qualora anche il giudizio della nuova commissione sia sfavorevole i professori associati sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi è divenuto definitivo.

Art. 24 Collocamento a riposo.

I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età (19).

Capo IV

Professori a contratto

Art. 25 Professori a contratto.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare sentito il Consiglio universitario nazionale, sono annualmente ripartiti, tra le Università che ne abbiano fatto analitica richiesta, i finanziamenti destinati a consentire la nomina di professore a contratto per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà, finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario ovvero di risultati di particolari ricerche, o studi di alta qualificazione scientifica o professionale.
Per l'attivazione dei corsi previsti dal precedente comma, i consigli di amministrazione, su proposta del senato accademico e nei limiti delle disponibilità finanziarie accreditate all'Ateneo ed iscritte a questo scopo nel bilancio dell'Università, assegnano i fondi alle facoltà o scuole che in sede di programmazione dell'attività didattica abbiano rappresentato l'esigenza di promuoverli, tenendo anche in particolare conto le necessità di acquisizione delle tematiche connesse allo sviluppo culturale e scientifico dell'area comunitaria europea.

Le facoltà o scuole, d'intesa con i consigli di corso di laurea, determinano i corsi integrativi di quelli ufficiali da attivare nei corsi di laurea, in misura non superiore al decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti in ciascuna facoltà designando, con motivata deliberazione che sarà adottata sentiti i Consigli di istituto o di dipartimento, ove istituito, lo studioso ed esperto al quale affidare il corso integrativo, prefissandone altresì le prestazioni ed il compenso da corrispondere. Lo studioso od esperto può essere anche un dipendente dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici di ricerca ovvero un docente di Università estere, purché non insegni in Università italiane.
La sua alta qualificazione scientifica o professionale sarà comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale economica ed amministrativa.
Il Rettore, in esecuzione della delibera della Facoltà, stipula il relativo contratto di diritto privato e determina con il designato la corresponsione del compenso in una o due soluzioni.
I corsi svolti dai professori a contratto costituiscono un indispensabile elemento di giudizio ai fini della valutazione dello studente. I docenti partecipano, quali cultori della materia, alle commissioni di esame per la disciplina ufficiale della quale svolgono i corsi integrativi.

I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per più di due volte in un quinquennio nella stessa Università. Deroghe a tale limite possono essere concesse con decreti del Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e ad alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'Università non disponga delle idonee competenze.

I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. L'Università provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni.

Qualora siano stipulate convenzioni con enti pubblici, ai sensi del successivo art. 27, le funzioni del professore a contratto possono essere attribuite, su proposta dei consigli delle facoltà interessate, anche in soprannumero senza i limiti di cui al precedente terzo comma e senza oneri per l'Università, ad esperti appartenenti agli stessi enti.

Per la durata del contratto il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca può chiedere l'esonero totale dal servizio senza assegni.

Art. 26 Contratti con tecnici per l'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità.

Nei limiti dei fondi appositamente stanziati dal Consiglio di amministrazione nel bilancio delle Università, il rettore, su designazione dei consigli di facoltà d'intesa con i docenti dei Dipartimenti, ove costituiti, o degli istituti interessati, può stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per prestazioni professionali relative all'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità, con tecnici, anche stranieri, di comprovata esperienza anche nell'uso di moderne apparecchiature per l'apprendimento delle lingue straniere e le relative conversazioni.
Le deliberazioni delle facoltà debbono essere motivate in ordine alle effettive particolari esigenze che richiedono, nell'impossibilità di provvedere con personale dell'Ateneo già addestrato all'uso delle attrezzature, la stipulazione del contratto.

La particolare complessità delle attrezzature scientifico-didattiche è dichiarata dal consiglio di amministrazione il quale costituisce a tal fine apposite commissioni di esperti, anche estranei all'Università, designati dai consigli di facoltà. Il contratto determina le prestazioni professionali e i compensi relativi; non può essere stipulato per un periodo superiore a tre anni e non è rinnovabile con lo stesso tecnico. I titolari dei contratti di cui al presente articolo non hanno compiti di docenza universitaria, possono eventualmente svolgere compiti di addestramento di personale tecnico già in servizio presso l'Università. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale.

L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Art. 27 Convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative.

I rettori delle Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta delle facoltà, e, ove costituiti, dei dipartimenti interessati e sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.

Art. 28 Contratti per l'assunzione di lettori.

Nei limiti dei finanziamenti disposti e ripartiti per questo scopo secondo le modalità previste nel precedente art. 25 ed iscritti nei bilanci universitari, i rettori possono assumere per contratto di diritto privato, su motivata proposta della facoltà interessata, in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingue, e anche al di fuori di specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera di qualificata e riconosciuta competenza, accertata dalla facoltà, in numero non superiore al rapporto di uno a centocinquanta tra il lettore e gli studenti effettivamente frequentanti il corso. La facoltà deve comunque attestare la specifica competenza dei lettori. I relativi oneri sono coperti con finanziamenti a questo scopo disposti per ciascuna Università con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio universitario nazionale. Le previsioni di spesa verranno effettuate sulla base di dati orientativi desunti dalla consistenza della popolazione studentesca affluente ai singoli corsi relativa al precedente anno accademico.
Deroghe che implicano un rapporto inferiore a quello previsto nel precedente comma possono essere concesse, soltanto per casi di comprovata necessità, dal Ministro della pubblica istruzione, previa motivata deliberazione del consiglio di facoltà sentito il Consiglio universitario nazionale.
I contratti di cui al precedente primo comma non possono protrarsi oltre l'anno accademico per il quale sono stipulati e sono rinnovabili annualmente per non più di cinque anni (20).
Le prestazioni richieste ai lettori e i relativi corrispettivi sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'Università sentito il consiglio di facoltà.

I corrispettivi non possono superare il livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito (21).

Art. 29 Professori a contratto presso le Università non statali.

Le Università non statali possono avvalersi di professori a contratto in percentuale superiore a quella indicata nell'art. 25 e possono in casi particolari ed eccezionali conferire contratti di insegnamento anche a professori delle Università statali .

Art. 30 Dotazione organica del ruolo dei ricercatori.

La dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari è di 16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi. Di questi ultimi 2.000 Saranno messi a concorso entro l'anno accademico 1980-81;

i restanti 2.000 entro gli anni accademici 1981-82 e 1982-83. I posti destinati a concorso libero sono ripartiti fra le facoltà delle varie Università secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea delle facoltà stesse, nonché dei posti assegnati in seguito ai giudizi di idoneità ove espletati. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale. Nella prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione dei posti di ricercatore da mettere a concorso libero per facoltà e per gruppi di discipline, si terrà conto, nell'ambito dei criteri generali anche del numero degli appartenenti alle categorie di cui all'art. 58 per i quali le facoltà attestino la continuazione dell'attività di ricerca e che non abbiano, per anzianità, titolo a partecipare ai giudizi di idoneità.

Art. 31 Conferma dei ricercatori universitari.

I ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.
La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di facoltà o del dipartimento.
Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati, che è compresa nella dotazione organica di cui al precedente articolo 30. Se il giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo. Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma possono avvalersi, a domanda, della facoltà di passaggio ad altra amministrazione, disciplinata dal successivo art. 120.

Art. 32 Compiti dei ricercatori universitari.

I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali. I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario secondo modalità definite dal consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. Possono altresì partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della materia.
I consigli delle facoltà dalle quali i ricercatori dipendono determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche.
Per le funzioni didattiche il ricercatore è tenuto ad un impegno per non più di 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore è inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali negli Atenei, ove investito della relativa rappresentanza.
Le predette modalità sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea, per quanto concerne le attività didattiche, e, per quanto concerne la ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal Dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il ricercatore è inserito per la ricerca (22)

Art. 33 Verifica periodica dell'attività didattica e scientifica dei ricercatori universitari.

Il ricercatore confermato è tenuto a presentare ogni triennio al consiglio di facoltà una relazione sul lavoro scientifico e sull'attività didattica integrativa svolti. Il consiglio di facoltà formula il proprio giudizio sulla base dei pareri espressi dai consigli di corso di laurea per l'attività didattica e dai dipartimenti o dai consigli degli istituti nei quali egli ha operato, per il lavoro scientifico.
Il ricercatore confermato può continuare ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca subordinatamente alla presentazione di risultati scientifici, originali e documentati, consultabili presso l'istituto o il dipartimento di appartenenza.

Art. 34 Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari.

Fino a quando non si sarà provveduto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, lo stato giuridico dei ricercatori universitari è disciplinato, per quanto non previsto specificatamente nel presente decreto, dalle norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo. In materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi si applicano le norme di cui alla parte prima, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fatte salve le funzioni regolate col precedente articolo 32. Per gli ulteriori casi di incompatibilità non previsti nel precedente comma, ma contemplati nel precedente art. 12, i ricercatori universitari sono collocati in aspettativa con le stesse modalità stabilite per i professori di ruolo. Per i trasferimenti dei ricercatori universitari si applicano le stesse norme previste per gli assistenti di ruolo in numero o in soprannumero, salvo nel primo biennio di applicazione nel quale si prescinde dal nulla osta della facoltà di appartenenza per il trasferimento con il posto di ruolo di cui alla legge 12 febbraio 1977, n. 34, previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale.
I posti assegnati per libero concorso possono essere destinati a trasferimento solo qualora si siano resi disponibili, espletata la relativa procedura concorsuale.

Per il caso di passaggio ad altra Amministrazione statale o pubblica si applica il precedente art. 14.
I ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Essi sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del predetto limite di età.

I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico dei ricercatori universitari sono adottati con decreto del rettore.

Capo VI

Personale tecnico delle Università

Art. 35 Personale tecnico delle Università.

I posti di tecnico laureato sono assegnati ai laboratori dotati di attrezzature scientifiche di particolare complessità per le esigenze della ricerca, della sperimentazione e delle esercitazioni degli istituti e, ove costituiti, dei dipartimenti. Sulla base di tali criteri, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, si fa luogo alla revisione dell'attuale distribuzione di posti di tecnico laureato.
I tecnici laureati coadiuvano i docenti per il funzionamento del laboratorio, sono direttamente responsabili delle attrezzature scientifiche e didattiche in dotazione e dirigono l'attività del personale tecnico assegnato al laboratorio.

I posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo sono assegnati ai laboratori dotati di attrezzature scientifiche e didattiche per la ricerca, la sperimentazione e le esercitazioni degli istituti e, ove costituiti, dei Dipartimenti.

I tecnici coadiutori e i tecnici esecutivi svolgono la loro attività sotto la direzione del tecnico laureato preposto al laboratorio. In attuazione della nuova normativa concernente il "nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato", saranno identificati
con le modalità di cui agli articoli 80 e seguenti dello stesso testo normativo
i profili professionali di tutto il personale tecnico delle Università di cui ai commi precedenti, i titoli di studio e gli altri requisiti necessari per l'ammissione in carriera, le prove di esame e le relative modalità di espletamento e la composizione delle commissioni. Questa norma si applica anche al personale tecnico degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano nonché al personale tecnico dei musei scientifici universitari, degli orti botanici, delle biblioteche delle facoltà, scuole e istituti di istruzione universitaria.

In sede di prima applicazione del presente decreto il personale attualmente appartenente ai ruoli tecnici il quale abbia svolto o che attualmente svolga mansioni diverse da quelle previste nei commi precedenti, può optare, a domanda, per il passaggio nei ruoli amministrativi universitari, ivi compresi quelli dei bibliotecari. In relazione a detti passaggi saranno rideterminate, ove necessario, le consistenze organiche dei ruoli del personale delle Università con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 36 Progressione economica del ruolo dei professori universitari.

La progressione economica nel ruolo dei professori universitari, articolato nelle due fasce dei professori ordinari e dei professori associati è determinata dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo. Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario è attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennità di funzione.

Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio è pari al 92 per cento di quello risultante al precedente comma ferma restando la possibilità dell'aumento biennale del 2,50 per cento.
L'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento della classe attribuita ai medesimi all'atto della nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale.
Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia è pari al 70 per cento di quello spettante, a parità di posizione al professore della prima fascia.

La misura del trattamento economico previsto dai precedenti commi è maggiorata del 40 per cento a favore dei professori universitari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno.
I professori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nella prima fascia del ruolo dei professori universitari, dalla stessa data ai fini giuridici e dal 1° novembre 1980 ai fini economici, sulla base degli anni di servizio riconosciuti nella carriera di appartenenza per effetto delle vigenti disposizioni, ovvero, se più favorevoli, sulla base di quelli risultanti dal riconoscimento dei servizi previsti dal presente decreto.

Il professore ordinario che alla data dell'inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio conserva, qualora più favorevole, il diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei Dirigenti statali. Nel caso in cui lo stesso abbia optato per il regime di impegno a tempo definito, la differenza tra la misura dello stipendio in godimento e quello che gli compete in applicazione del presente decreto è conservata a titolo di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti economici e di carriera.

In sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore a quello iniziale di inquadramento o rispettivamente di accesso a posizione superiore, sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Art. 37 Inquadramento dei professori associati.

Il personale che consegue il primo giudizio di idoneità è inquadrato nella seconda fascia dei professori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli effetti giuridici ed ai fini economici da quella dell'effettiva assunzione in servizio, salvo il successivo inquadramento definitivo per effetto dei riconoscimenti di servizio ai sensi del successivo art. 104.
Nel caso di cumulo di più stipendi viene preso in considerazione ai fini del precedente comma, quello tra essi più favorevole.

A coloro che superano il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'art. 111 dal giudizio di conferma è attribuita la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati (23)

Art. 38 Progressione economica del ruolo dei ricercatori.

La progressione economica dei ricercatori universitari confermati si sviluppa in sette classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento del parametro iniziale 330 ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, calcolati sulla classe finale. Ogni punto parametrale corrisponde a lire 18.000 annue lorde.

Al ricercatore universitario all'atto dell'immissione in ruolo, e fino al conseguimento del giudizio favorevole per l'immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è attribuito lo stipendio corrispondente al parametro 300 e gli aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati su tale parametro.
Coloro i quali conseguono il primo giudizio di idoneità sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli effetti giuridici e dalla data di effettiva assunzione in servizio agli effetti economici.

Al personale provvisto di uno stipendio superiore a quello previsto per la classe iniziale di stipendio dei ricercatori, sono attribuiti gli scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla medesima, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Art. 39

Assegno aggiuntivo.
.............................. (24)

Art. 40 Trattamento di quiescenza.

Ai fini dell'individuazione del trattamento di quiescenza del personale appartenente alle due fasce dei professori universitari si considera quale base pensionabile lo stipendio spettante nella progressione economica prevista per il regime a tempo definito aumentato della differenza tra lo stipendio previsto per il regime a tempo pieno e quello corrispondente al regime a tempo definito, moltiplicata per il numero degli anni prestati dal professore con regime di tempo pieno e divisa per il numero degli anni di effettivo servizio prestati dallo stesso nella carriera di appartenenza successivamente all'applicazione dell'art. 11 del presente decreto.

Ai fini del trattamento di previdenza la base contributiva è individuata con lo stesso criterio adottato per la determinazione della base pensionabile indicata nel precedente comma.
Ai professori incaricati stabilizzati che, per effetto delle norme contenute nel presente decreto, siano stati inquadrati nella fascia dei professori associati e che all'atto del loro collocamento a riposo al compimento del 65° anno di età non conseguano il diritto alla pensione normale, spetta, ai fini del raggiungimento dell'anzianità stabilita nel primo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'art. 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, un aumento convenzionale del servizio effettivo fino ad un massimo di cinque anni.
La disposizione non si applica se gli stessi soggetti hanno maturato il diritto a percepire altro trattamento pensionistico a diverso titolo. Per coloro il cui servizio abbia avuto inizio prima del 1° novembre 1981, vengono presi in considerazione, allo scopo di cui alla fine del 1° comma precedente, gli anni di servizio successivi al 1° novembre 1961 e vengono considerati come anni prestati con regime di tempo pieno quelli durante i quali il docente ha usufruito dell'indennità di ricerca scientifica di cui all'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, nella misura più elevata, ovvero dell'assegno speciale di cui all'art. 12 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.

 

TITOLO II

Reclutamento

Capo I
Reclutamento dei professori ordinari

Art. 41 Accesso alla fascia dei professori ordinari.

L'accesso al ruolo dei professori universitari, nella fascia dei professori ordinari, ha luogo mediante pubblici concorsi per titoli su base nazionale, intesi ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati.
I concorsi sono disciplinati dalla legge 7 febbraio 1979, n. 31.

Capo II

Reclutamento dei professori associati

Art. 42 Accesso alla fascia dei professori associati.

L'accesso al ruolo dei professori universitari, nella fascia dei professori associati, avviene mediante concorso su base nazionale, per titoli scientifici, integrati dalla discussione dei titoli presentati dal candidato e da una prova didattica nell'ambito di una disciplina del raggruppamento connessa con i suoi titoli e da lui indicata. Il concorso è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato.

Art. 43 Bandi di concorso.

I concorsi sono banditi, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per raggruppamenti di discipline. Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I raggruppamenti disciplinari sono caratterizzati, rispetto a quelli definiti per i concorsi a posti di professore ordinario, da criteri di maggiore ampiezza e flessibilità. Essi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale (25).
Per l'ammissione dei cittadini stranieri ai concorsi per professori associati si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 4.

Art. 44 Commissioni giudicatrici.

Per ciascun raggruppamento di discipline è nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, una commissione giudicatrice composta da cinque membri effettivi e da altri cinque membri per eventuali surroghe in caso occorra sostituire un membro effettivo.
Due dei membri effettivi e due di quelli da nominare per le surroghe devono appartenere alla fascia dei professori associati. I restanti membri debbono appartenere alla fascia dei professori ordinari.
Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 60 la commissione è integrata da altri due componenti di cui uno appartenente alla fascia dei professori associati e uno appartenente alla fascia dei professori ordinari per ogni venti candidati o frazione di venti superiore a dieci fino ad un massimo di nove commissari. Nella prima applicazione del presente decreto, in mancanza dei professori associati, la commissione è composta di soli professori ordinari e straordinari.
Ciascun commissario può far parte di una sola commissione per professore associato. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri della commissione del concorso associato immediatamente precedente per lo stesso raggruppamento di discipline.
Non possono far parte delle commissioni i componenti del Consiglio universitario nazionale (26).

Art. 45 Formazione delle commissioni giudicatrici.

Ogni commissione è formata con il sistema misto:

per sorteggio ed elettivo. Il sorteggio avviene tra i docenti di discipline ricomprese nel raggruppamento cui si riferisce il concorso per un numero triplo dei membri costituenti la commissione sia effettivi che supplenti. Qualora i docenti di ruolo afferenti ad un raggruppamento disciplinare siano inferiori al numero dei commissari effettivi e supplenti, tali docenti sono inseriti tutti nella commissione previa autonoma elezione. Il Ministro della pubblica istruzione designa, quindi, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, uno o più raggruppamenti affini, al fine di procedere al sorteggio di un numero triplo dei membri mancanti per la successiva elezione.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. Esse sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta da un professore appartenente alla fascia dei professori associati designato dal Consiglio universitario nazionale che la presiede, e da sei funzionari del Ministero della pubblica istruzione. Il Consiglio universitario nazionale designa un altro professore associato quale supplente.

Nella prima applicazione del presente decreto, il Consiglio universitario nazionale designa un professore ordinario o straordinario quale presidente della commissione per le operazioni di sorteggio di cui al medesimo articolo.Tra i docenti sorteggiati si procede all'elezione dei membri componenti la commissione giudicatrice. L'elettorato attivo spetta ai docenti delle discipline ricomprese nel raggruppamento cui si riferisce il concorso ed a quelli delle discipline ricomprese nel raggruppamento o nei raggruppamenti dichiarati affini ai sensi del terzo comma del presente articolo.
Ogni elettore può votare per non più di un terzo dei nominativi da designare, con eventuale arrotondamento della frazione per eccesso. A conclusione delle operazioni elettorali si forma una graduatoria in base al numero dei voti riportati. Coloro che hanno riportato un maggior numero di voti sono nominati membri effettivi fino alla concorrenza del numero necessario e successivamente gli altri membri supplenti fino alla concorrenza del numero necessario. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
Il supplente che sia eletto membro effettivo in un'altra commissione è sostituito con la nomina a supplente di chi lo segue in graduatoria. In caso di nomina a più commissioni l'elezione a membro effettivo prevale sull'elezione a membro supplente. Subordinatamente l'elezione nel proprio raggruppamento prevale sull'elezione in raggruppamento affine. Negli altri casi si procede alle sostituzioni con i membri che seguono immediatamente in graduatoria. Terminate queste operazioni si procede ad eventuali elezioni suppletive ove le commissioni risultassero incomplete.
Ai fini dello scrutinio, la commissione di cui al quarto comma del presente articolo può essere integrata con altri funzionari del Ministero della pubblica istruzione fino ad un massimo di diciotto. In tal caso la commissione si articola in sottocommissioni. Il Ministro della pubblica istruzione detterà con sua ordinanza, sentito il Consiglio universitario nazionale, le norme necessarie allo svolgimento delle elezioni.

Art. 46 Esame.

La commissione giudicatrice valuta in primo luogo i titoli scientifici presentati da ciascun candidato.
I candidati nei cui confronti sia espresso un giudizio favorevole sono ammessi alle seguenti prove d'esame:
1) una discussione sui titoli scientifici esibiti;

2) una prova didattica, su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione.

Le prove d'esame sono pubbliche.

Art. 47 Approvazione degli atti.

Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso, la commissione redige una relazione analitica in cui sono riportati i giudizi di ciascun commissario e quello complessivo della commissione sui singoli candidati, in base ai quali essa propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e in ordine alfabetico.
Alla relazione vanno uniti gli eventuali elaborati relativi alla prova didattica.
Gli atti dei concorsi sono trasmessi al Consiglio universitario nazionale perché esprima il proprio parere sulla regolarità degli stessi.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Le relazioni delle commissioni giudicatrici sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. La commissione che non concluda i suoi lavori entro i termini prescritti è tenuta a dare motivazione ufficiale delle cause del ritardo. In caso di ritardo il Ministro, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, provvede alla sostituzione di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione. Resta ferma in ogni caso la responsabilità amministrativa di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori, oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.

Art. 48 Chiamata e nomina dei vincitori.

Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti del concorso i vincitori possono presentare domanda per essere chiamati nelle facoltà che avevano chiesto il concorso. Il consiglio di facoltà, entro 60 giorni dalla comunicazione ministeriale dell'approvazione degli atti del concorso chiama i vincitori a coprire il posto messo a concorso, anche sulla base delle domande presentate.
La nomina dei professori associati è disposta, a seguito dell'approvazione degli atti del concorso, dal Ministro della pubblica istruzione a decorrere dal 1° novembre successivo.
Il Ministro, decorso il termine di cui al precedente secondo comma, provvede, con proprio decreto, nei successivi 45 giorni, su parere del Consiglio universitario nazionale, sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti i vincitori dei concorsi a posti di professore associato che non siano stati chiamati.

Art. 49 Richiamo di norme.

Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano, in materia di reclutamento dei professori associati, le disposizioni vigenti per il reclutamento dei professori ordinari in quanto compatibili.

Art. 50 Inquadramento nella fascia dei professori associati.

Nella prima applicazione del presente decreto possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità nel ruolo dei professori associati:

1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni:
nonché quelli che completano il triennio di cui al D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54, al termine dell'anno accademico 1979-80.
I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo gratuito è titolo il compimento del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all'art. 4 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico del D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni, dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54, certificato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore con documentazione degli atti ufficiali della facoltà con i quali l'incarico è stato conferito;
2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766;
3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei Musei, in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime. A tal fine il preside della facoltà rilascia sulla base della documentazione in possesso della facoltà attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato attività didattica e scientifica (27).

Art. 51 Giudizio di idoneità.

I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari e formate con le modalità stabilite nel precedente art. 45. Ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80 unità, si provvederà alla costituzione di più commissioni. I concorrenti saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali, per sorteggio.
La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione. L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale. Essa può essere anche parziale allorché i rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento

Il giudizio è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato.

Esso è basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e della attività didattica da lui svolta.

Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati dalle facoltà sull'attività didattica e sulle funzioni svolte dai candidati.

Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti l'attività scientifica e didattica da loro svolta.

Tali relazioni vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai giudizi di idoneità nella prima tornata e non hanno superato il giudizio possono presentare domanda di ammissione alla seconda tornata di giudizi di idoneità.

Le domande devono contenere l'esplicito impegno ad osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo pieno, di tempo definito e di incompatibilità previste nel presente decreto.
Per i giudizi di idoneità di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione è integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio è basato prevalentemente sulla capacità professionale nel campo scientifico, dimostrata anche nell'espletamento dell'attività didattica presso la scuola ed è integrato da una prova didattica. Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario (29).
I professori associati e i ricercatori universitari restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti ad altra università o scuola (29) (30).

Art. 52 Procedura per il conseguimento del giudizio di idoneità.

I giudizi di idoneità si svolgeranno su base nazionale per raggruppamenti di discipline, in due tornate e sono indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

I raggruppamenti di discipline sono determinati con gli stessi criteri e modalità stabiliti nel precedente art. 43. La prima tornata di giudizi sarà indetta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La seconda tornata sarà indetta entro il 31 dicembre 1982.

Per coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità, successivamente alla prima tornata, sarà indetta, entro il 31 dicembre 1983, una terza tornata ad essi riservata.
Le domande di ammissione, le quali sono limitate ad un solo raggruppamento di discipline, dovranno essere presentate entro il sessantesimo giorno dalla data della Gazzetta Ufficiale con la quale viene indetta la tornata di giudizi. Gli aspiranti possono presentare domanda per quel raggruppamento per il quale abbiano maggiori titoli scientifici. La prova di idoneità sostenuta nella prima tornata in caso di esito negativo può essere ripetuta nella seconda tornata per lo stesso o per altro raggruppamento. I professori incaricati stabilizzati che non presentano domanda di partecipazione neppure alla seconda tornata di giudizi idoneativi, ovvero che avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio positivo decadono dall'incarico.
Coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità successivamente alla prima tornata dei giudizi di idoneità partecipano al giudizio indetto con la seconda tornata.
In caso di esito negativo il giudizio può essere ripetuto nella terza tornata.
Gli aventi titolo di cui al precedente comma che non presentano la domanda di partecipazione alla seconda tornata, ovvero che, avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio idoneativo nella terza tornata, decadono dall'incarico.

I professori incaricati aventi titolo alla partecipazione al giudizio di idoneità, salvo il diritto all'inquadramento in caso di esito positivo, conservano fino al termine dell'anno accademico nel quale è espletata l'ultima tornata dei giudizi di idoneità, cui hanno titolo a partecipare, tutti i diritti e le facoltà loro riservati dalle norme in vigore, nonché le funzioni eventualmente svolte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo trattamento economico maturato.

Gli assistenti di cui al precedente art. 50, n. 2) ed il personale di cui allo stesso articolo n. 3) che non conseguono il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico.
Conserva altresì lo stato giuridico ed economico di assistente di ruolo l'assistente che, cumulando anche la posizione di incaricato stabilizzato, non consegue il giudizio di idoneità richiesto per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intende sottoporsi al giudizio medesimo.
Rimangono, in ogni caso, ferme le disposizioni inerenti ai compiti didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attività didattiche a piccoli gruppi, seminari ed esercitazioni.

Art. 53 Modalità degli inquadramenti.

Colui che abbia superato il giudizio di idoneità presenta domanda di inquadramento nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del risultato del giudizio, indicando la disciplina appartenente al raggruppamento per il quale ha conseguito il giudizio medesimo, nella quale intenda essere inquadrato. La richiesta motivata dell'interessato viene valutata dalla facoltà in base alle proprie esigenze e nei limiti degli insegnamenti disponibili. In mancanza di tali presupposti l'inquadramento avrà luogo su deliberazione motivata del consiglio di facoltà sentito l'interessato e parere favorevole del Consiglio universitario nazionale su altra disciplina dello stesso raggruppamento o di raggruppamento affine, avendo prioritariamente assicurato l'incremento del numero dei corsi per discipline già attivate in relazione alle effettive esigenze didattiche. Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate esigenze didattico-scientifiche, la facoltà, con delibera adottata in conformità a criteri generali indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, può procedere alla chiamata dell'associato anche per discipline comprese in raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento ai sensi del primo comma del presente articolo, ancorché non siano previste dal relativo statuto. In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con D.P.R. sono conseguentemente aggiornati, nel termine di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli statuti stessi, previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione (31).

L'avente titolo all'inquadramento che svolga un incarico di insegnamento presenta la domanda al rettore dell'Università ove l'incarico stesso è svolto, restando ivi assegnato, qualora abbia superato il giudizio di idoneità per lo stesso raggruppamento concorsuale. Il titolare di più incarichi ha diritto di optare per una delle sedi presso cui gli incarichi sono svolti. In tal caso, il rettore della sede universitaria prescelta trasmette copia della domanda ricevuta al rettore della sede universitaria o ai rettori delle sedi universitarie ove sono svolti, rispettivamente, l'altro o gli altri incarichi di insegnamento.
Qualora l'opzione riguardi disciplina diversa da quella precedentemente impartita, l'accoglimento della domanda è subordinato al motivato parere favorevole della facoltà interessata.
Gli assistenti di ruolo con o senza incarico di insegnamento possono chiedere di essere assegnati alla facoltà in cui prestano servizio come assistenti di ruolo. In tal caso la domanda di inquadramento è presentata al rettore della sede universitaria cui appartiene la predetta facoltà. Copia della domanda è trasmessa, ove sussista l'incarico di insegnamento, al rettore della sede universitaria in cui l'incarico è svolto. Nel caso previsto dal precedente comma l'assegnazione può essere disposta previo parere del Consiglio universitario nazionale, su motivata richiesta della facoltà interessata, in relazione alla effettiva consistenza degli organici ed al numero degli insegnamenti impartiti nella facoltà. Per la facoltà di medicina, si terrà conto della durata del servizio di assistenza e cura prestato dal richiedente nella sede.
Il disposto dei precedenti quarto e quinto comma si applica al personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50.

Nel caso di mancato accoglimento delle loro richieste, gli assistenti di ruolo senza incarico ed il personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50, possono essere chiamati da altre facoltà, entro due anni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di inquadramento, continuando a svolgere, nella sede originaria, le funzioni inerenti alla qualifica di appartenenza. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di cui al quinto comma l'assistente di ruolo con incarico può entro trenta giorni dalla notifica del mancato accoglimento della richiesta stessa, presentare domanda alla facoltà presso cui svolge l'incarico (32).
Ove, nel termine di due anni predetto, non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facoltà, assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, con preferenza per le facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione, procedendo in primo luogo all'assegnazione di coloro che sono stati giudicati idonei nella prima tornata, e quindi di coloro che sono stati giudicati idonei, nell'ordine, nelle tornate successive. L'avente diritto può rimanere nella sede originaria con le funzioni di assistente fino allora svolte qualora non accetti la sede proposta dal Ministero. In tal caso decade dal diritto all'inquadramento come professore associato (33).
Le facoltà sono tenute a deliberare sulle domande di assegnazione entro 60 giorni dal termine di scadenza della loro presentazione e devono trasmettere immediatamente al Ministero della pubblica istruzione la delibera stessa (34) (35).

Gli inquadramenti vengono disposti con decreto del Ministro della pubblica istruzione a decorrere dal 1° novembre di ciascun anno accademico. Con lo stesso decreto è disposta l'assegnazione del posto relativo. Per coloro che superano il primo giudizio di idoneità l'inquadramento decorre, agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Qualora l'avente titolo all'inquadramento che abbia superato il giudizio di idoneità presti servizio presso una Università non statale può presentare domanda di inquadramento negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le Università statali, all'Università medesima.
L'Università non statale può deliberare in merito all'eventuale istituzione dei posti di professore associato su cui disporre gli inquadramenti.

Qualora il numero dei posti istituiti sia inferiore al numero degli aspiranti il consiglio di amministrazione dell'Università non statale, sentito il senato accademico, determina i criteri di precedenza e preferenza per l'inquadramento.

Gli inquadramenti di cui al precedente comma sono disposti con decreto rettorale previa deliberazione delle facoltà competenti.

A coloro che non ottengono l'inquadramento nelle Università non statali, si applicano le disposizioni previste per gli assistenti di ruolo senza incarico o equiparati delle Università statali.
Gli incaricati stabilizzati che prestano servizio presso l'Università per stranieri di Perugia che conseguano il giudizio di idoneità sono inquadrati presso le Università statali, ove vi siano chiamati. Qualora nel termine di tre anni non sia intervenuta alcuna chiamata si applica il disposto del nono comma del presente articolo. Durante tale periodo conservano il rapporto di servizio precedente. Nel corso del triennio, ovvero dopo l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, essi possono presentare domanda di utilizzazione presso l'Università per stranieri di Perugia. Tale utilizzazione avrà luogo in conformità delle norme contenute nella legge 16 aprile 1973, n. 181, e nello statuto dell'Università stessa approvato con D.P.R. 22 marzo 1978, n. 1032.
Gli insegnamenti attivati per incarico a seguito di convenzione stipulata dall'Università con altri enti, continuano ad essere affidati per incarico ai rispettivi titolari, qualora non abbiano titolo a partecipare ai giudizi di idoneità, fino all'espletamento della seconda tornata dei concorsi a professore associato. Coloro che hanno titolo a partecipare ai giudizi di idoneità di cui al precedente art. 50 conservano altresì lo stesso incarico fino all'espletamento dell'ultima tornata cui possono essere ammessi. Qualora essi siano inquadrati in ruolo, gli oneri già previsti dalla convenzione restano a carico dell'ente sovventore fino alla scadenza della medesima. Resta altresì confermato l'obbligo per le Università di versare in conto entrate tesoro le somme a tal fine percepite.

Capo III

Reclutamento dei ricercatori universitari

Art. 54 Accesso al ruolo dei ricercatori universitari.

L'accesso al ruolo dei ricercatori universitari avviene mediante concorsi decentrati, presso le singole sedi universitarie banditi dai rettori per gruppi di discipline determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. Il concorso consiste in due prove scritte una delle quali può essere eventualmente sostituita da una prova pratica ed una orale intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti, con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi, in un giudizio su eventuali titoli scientifici presentati dai candidati o nella valutazione di quelli didattici.

Per singoli raggruppamenti il Consiglio universitario nazionale determina altresì i programmi relativi alle due prove scritte e alla prova orale e la ripartizione del punteggio riservato alla commissione per la valutazione delle prove scritte, della prova orale e dei titoli scientifici e didattici, riservando in ogni caso il 50 per cento dei punti alla valutazione delle prove scritte ed orali ed il 30 per cento a quella dei titoli scientifici.

Art. 55 Bandi di concorso.

I concorsi sono banditi con decreto del rettore della Università, previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione. Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Condizione per la partecipazione ai concorsi è il possesso della laurea o di titolo di studio equipollente conseguito presso Università straniere.

Art. 56 Commissioni giudicatrici.

Le commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline raggruppate per il concorso, e uno ordinario e un associato estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale.

In caso di rinuncia per motivato impedimento dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla loro sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.
Nella prima applicazione del presente decreto, in luogo del professore associato, può far parte della commissione un professore incaricato.

Art. 57 Nomina dei vincitori.

Al termine delle prove di esame la commissione giudicatrice compila una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte, nella prova orale e del punteggio assegnato per i titoli e designa i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso. Delle operazioni svolte viene redatta una circostanziata relazione.
Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, per il gruppo di discipline messo a concorso.

La nomina dei ricercatori, a seguito dei concorsi liberi e dei giudizi di idoneità, può essere disposta anche in corso d'anno (36).

Art. 58 Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari.

Nella prima applicazione del presente decreto sono inquadrati, a domanda, nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, previo giudizio di idoneità:

i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;

i titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 (2.1), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;

i titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74, ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62 ;

i borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche, nonché dall'Accademia nazionale dei lincei e dalla Domus Galileiana di Pisa;

i perfezionandi della scuola normale e della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica;

i titolari di borse o assegni, di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, purché finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dal consiglio di amministrazione sui bilanci universitari, anche se provenienti da donazioni o da contratti o da convenzioni con enti o con privati, ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso;

gli assistenti incaricati o supplenti o professori incaricati supplenti;

i lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione anteriore al 31 luglio 1979, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge 19 febbraio 1979, n. 54 che, al momento dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, risultino aver maturato, agli effetti legali due anni di servizio (37);

i medici interni universitari assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'Università per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari (38).

Hanno titolo a partecipare al giudizio di idoneità gli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, che abbiano svolto la loro attività in una o più delle qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno due anni anche non consecutivi entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979 che si intendono realizzati anche con periodi di effettivo servizio di almeno sei mesi in ciascuno dei due anni accademici ovvero abbiano svolto la loro attività presso un istituto universitario nelle predette categorie da almeno un anno accademico che si intende realizzato con un periodo di servizio di almeno sei mesi alla data del 31 ottobre 1979 (39).

Tale periodo si considera decorrente per i vincitori di pubblici concorsi dalla data della pubblicazione della graduatoria.

Il congedo obbligatorio per maternità o per servizio militare di leva non pregiudica il diritto di partecipazione al giudizio di idoneità. Per l'inquadramento nel ruolo del ricercatore si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana. Per gli aventi titolo all'inquadramento si richiede un titolo di studio equipollente alla laurea italiana (40).

Art. 59 Giudizi di idoneità.

Il Ministro della pubblica istruzione bandisce due tornate di giudizi di idoneità, per gruppi di discipline, determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale.
La prima tornata è bandita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la seconda è bandita entro diciotto mesi dallo stesso termine ed è riservata a coloro che, avendo partecipato alla prima tornata, non abbiano conseguito il giudizio di idoneità.
Le domande per la partecipazione ai giudizi di idoneità debbono essere presentate entro sessanta giorni dall'emanazione del bando al rettore della Università in cui l'interessato svolge o ha svolto la sua attività e per il gruppo di discipline nell'ambito del quale l'attività stessa sia stata esplicata.
Ogni candidato non può presentare più di una domanda.

I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplenze sono prorogati per gli aventi titolo alla ammissione al giudizio di idoneità di cui al precedente articolo in servizio al 31 ottobre 1979, fino all'espletamento della seconda tornata di giudizi, a condizione che abbiano partecipato alla prima tornata.

Se l'interessato non presenta domanda per partecipare al giudizio di idoneità nella prima tornata, il relativo rapporto è risolto di diritto, dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini.
Tale rapporto è ugualmente risolto di diritto per coloro che non superino il giudizio di idoneità, neppure nella seconda tornata, dal giorno successivo a quello di approvazione degli atti della commissione.
Coloro che abbiano partecipato con esito negativo alla prima o ad entrambe le tornate di giudizi hanno titolo, a domanda, all'applicazione delle norme di cui all'articolo 120.
Per coloro che hanno conseguito l'idoneità, il rapporto è prorogato fino all'inquadramento in ruolo.
Resta ferma la validità, ai fini della partecipazione ai giudizi, delle domande presentate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, purché corrispondenti ai requisiti previsti nel presente decreto.

E' consentita l'integrazione della documentazione già prodotta.

L'onere per le proroghe delle borse del Consiglio nazionale delle ricerche è trasferito sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 10 novembre 1979.

Art. 60 Modalità degli inquadramenti.

Le facoltà provvedono alla destinazione dei posti di ricercatore ad esse assegnati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai raggruppamenti di discipline in base alla valutazione delle esigenze scientifiche e didattiche.

Coloro che abbiano conseguito il giudizio di idoneità sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari in qualità di ricercatori confermati, con decreto del rettore sui posti destinati all'inquadramento.
Qualora il numero di coloro che superano il giudizio di idoneità sia superiore al numero dei posti disponibili, l'inquadramento degli aventi diritto in eccedenza rispetto ai posti medesimi è disposto in soprannumero. Qualora l'eccedenza si verifichi nell'ambito di uno stesso raggruppamento di discipline, l'inquadramento è disposto, prima sui posti in organico e successivamente in soprannumero sulla base dell'anzianità di servizio, o, in caso di pari anzianità di servizio, sulla base dell'anzianità per età.

Le Università comunicano al Ministero della pubblica istruzione, per ciascun raggruppamento, il numero dei posti non coperti e degli inquadramenti disposti in soprannumero.
Il Ministro, con proprio decreto, dispone il recupero dei posti non coperti e provvede a ridistribuirli tra le facoltà in proporzione al numero degli inquadramenti in soprannumero da esse disposti. Le facoltà destinano i posti così ottenuti al riassorbimento dei posti in soprannumero, secondo criteri di proporzionalità. Ove il numero dei posti recuperati sia superiore a quello occorrente per l'assorbimento del soprannumero, il Ministro provvede ad una nuova assegnazione di posti alle facoltà per l'effettuazione della seconda tornata di giudizi.

La seconda tornata viene effettuata con i medesimi criteri della prima tornata, anche per quanto riguarda l'inquadramento su posti disponibili o in soprannumero.

Al termine della seconda tornata si provvede con le modalità di cui al precedente comma ad una ridistribuzione dei posti non coperti al fine di consentire l'assorbimento del soprannumero.
Qualora, anche al termine dell'operazione di cui al precedente comma, risultano posti non coperti, questi ultimi vanno ad incrementare il numero dei posti da bandire con i concorsi liberi e possono essere riassegnati alla stessa facoltà compatibilmente con le esigenze di programmazione di cui all'art. 30.

Le Università non statali possono istituire un proprio ruolo di ricercatori, determinandone l'organico con modifica statutaria. Ove gli statuti delle predette Università recepiscano le stesse norme previste per i ricercatori delle Università statali, sono possibili i trasferimenti dei ricercatori dalle Università statali a quelle non statali e viceversa.

A coloro che hanno titolo all'inquadramento come ricercatori nelle Università non statali, vanno estese, qualora non sia possibile il loro inserimento nelle predette Università, le norme di cui ai commi dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'art. 53.

Art. 61 Commissioni giudicatrici.

Per la formulazione dei giudizi di idoneità sono nominate con decreto del rettore presso le singole facoltà apposite commissioni giudicatrici composte da tre professori ufficiali, per ciascun gruppo disciplinare, di cui almeno uno ordinario, tra i quali uno è designato dal consiglio di facoltà e due sono estratti a sorte su terne indicate dal Consiglio universitario nazionale tra i