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Decreto Presidente Repubblica 31
maggio 1974, n. 417 Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la L. 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato; Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della L. 30 luglio 1973, n. 477; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione; Decreta: TITOLO I Art. 1 Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento. L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della personalità degli alunni. Tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi. Art. 2 La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi:
Art. 3 Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo. In particolare, al personale direttivo spetta:
Nulla è innovato per quanto riguarda le attribuzioni dei rettori e dei vice-rettori dei convitti nazionali e delle direttrici e i vice-direttrici degli educandati femminili dello Stato, salvo le modifiche derivanti da quanto stabilito dall'articolo 125 sulle funzioni degli ispettori scolastici. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. Art. 4 La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro per la pubblica istruzione, e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative. Essa è esercitata da ispettori tecnici centrali e periferici. Gli ispettori tecnici centrali operano in campo nazionale e gli ispettori tecnici periferici in campo regionale o provinciale. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento: possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi. Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i soprintendenti scolastici e i provveditori agli studi. Al termine di ogni anno scolastico il corpo ispettivo redige una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi. TITOLO II Capo I - Norme generali Art. 5 L'accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli. L'accesso ai ruoli del personale direttivo ed ispettivo ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami. Art. 6 Sono fatte salve altre forme di assunzione sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti in vigore per gli insegnamenti di natura tecnica, professionale e artistica che richiedano particolari doti di preparazione e di esperienza non riferibili ai normali titoli di studio o di abilitazione. Capo II - Reclutamento del personale insegnante Sezione I - Concorsi per titoli ed esami Art. 7 Salvo i casi in cui gli insegnamenti richiedano particolari competenze di natura tecnica, professionale ed artistica, per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami è richiesta una formazione universitaria completa da conseguire presso le università od altri istituti di istruzione superiore. Art. 8 Unitamente al titolo di studio indicato nel precedente articolo, è richiesto il possesso, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, dei requisiti previsti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato, ad eccezione del limite di età che è fissato al 40° anno. Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite predetto previste dalle norme vigenti. I requisiti, di cui al precedente primo comma, ad eccezione del limite massimo di età e del titolo di studio sono richiesti anche per le assunzioni previste dal precedente art. 6. Per l'ammissione ai concorsi dei candidati non vedenti si applicano le disposizioni in vigore. Art. 9 I bandi dei concorsi per titoli ed esami stabiliscono il numero dei posti messi a concorso, i requisiti e le modalità di partecipazione, il calendario delle prove, le sedi di esame, il termine di presentazione delle domande e dei documenti necessari. I concorsi sono distintamente banditi per ciascun tipo e grado di scuola e per ciascun tipo di istituzione educativa, e, relativamente agli istituti e scuole di istruzione secondaria, ai licei artistici e agli istituti d'arte, per ciascuna materia o gruppo di materie secondo le classi di concorso stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Art. 10 Per il personale insegnante della scuola materna ed elementare e per il personale educativo, i concorsi sono provinciali e vengono indetti dal provveditore agli studi in base a direttive impartite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. I bandi relativi al personale educativo, alla scuola materna e alla scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, e, ove previsti, di ruolo soprannumerario, i posti delle scuole e sezioni speciali, da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda. Per il personale insegnante della scuola media, compreso quello delle scuole annesse ai convitti nazionali e quello di materie culturali delle scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica, i concorsi sono regionali e vengono indetti, relativamente ai posti vacanti e disponibili in ogni regione, dai soprintendenti scolastici regionali o interregionali in base a direttive impartite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. Per il personale insegnante appartenente ai ruoli nazionali, i concorsi per i titoli ed esami vengono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale può disporre che i concorsi siano effettuati sulla base di una ripartizione regionale o interregionale dei posti, con procedure curate dai soprintendenti scolastici e con la formazione di distinte graduatorie. Nei casi in cui vengono indetti concorsi a livello regionale ai sensi dei precedenti commi terzo e quarto, nella regione Trentino-Alto Adige i concorsi sono indetti a livello provinciale. Art. 11 Le commissioni esaminatrici sono composte, avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi, da:
Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, la commissione è integrata con altri tre membri di cui 2 da scegliere tra quelli della lettera b) e uno tra quelli della lettera c) per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce in sottocommissioni. Art. 12 L'organo che ha indetto il concorso nomina, con proprio decreto, le commissioni esaminatrici scegliendo:
Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le persone che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici non possono essere nominate nel quadriennio successivo. Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto tempestivamente alle integrazioni, l'organo competente nomina direttamente i componenti le commissioni medesime. Art. 13 I concorsi per titoli ed esami, per il personale insegnante, constano di una o più prove scritte o pratiche, della frequenza di un corso della durata effettiva di 4 mesi e di una prova orale. Le prove scritte o pratiche e la prova orale verteranno sulle discipline attinenti all'insegnamento. I candidati, che hanno superato le prove scritte o pratiche, partecipano al corso di cui al precedente primo comma, ai fini dell'accertamento della preparazione professionale e delle capacità attitudinali. I candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole d'istruzione secondaria ed artistica, che hanno superato le prove scritte o pratiche e siano in possesso della specifica abilitazione, non partecipano al corso e sono ammessi alla prova orale. I corsi sono organizzati su base provinciale, regionale e nazionale e si svolgono sotto la guida di una commissione formata da docenti universitari e da personale direttivo e docente di ruolo, in servizio negli istituti e scuole cui si riferisce il concorso e presieduta da un docente universitario o da un preside o da un direttore didattico. I corsi hanno carattere teorico-pratico. I relativi piani di studio devono favorire la conoscenza dei problemi dell'educazione, sviluppare le attitudini e le capacità professionali, promuovere l'approfondimento della didattica delle materie d'insegnamento. I corsi debbono altresì prevedere la partecipazione attiva ad esercitazioni, a seminari e a gruppi di studio. Possono essere chiamati a tenere lezioni docenti ed esperti delle materie comprese nei piani. I piani di studio e le modalità di attuazione dei corsi e di formazione delle commissioni sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Al termine del corso, ciascun candidato sostiene innanzi alla commissione di cui al precedente quinto comma una prova rivolta ad accertare la preparazione specifica, nonché la capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso. Detta prova consiste nella trattazione scritta e nella discussione di un argomento proposto dalla commissione in merito agli studi compiuti nel corso ed alle esercitazioni svolte durante lo stesso, nonché alle attività didattiche eventualmente prestate. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 24 quarantesimi. Il candidato che ha concluso il corso con una votazione non inferiore a 24 quarantesimi è ammesso alla prova orale; per i candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica l'esito positivo del corso ha anche valore abilitante. Le commissioni giudicatrici del concorso dispongono di 100 punti, di cui 40 alle prove scritte, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e nella prova orale. Le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento di materie artistiche nei licei artistici e negli istituti d'arte dispongono di 100 punti, di cui 30 alle prove scritte, 30 alla prova orale, 20 ai titoli artistico-professionali e 20 ad altri titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e nella prova orale. Le prove d'esame del concorso, i relativi programmi, i titoli valutabili e i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Art. 14 Per il personale educativo, i concorsi per titoli ed esami constano di una prova scritta e di un colloquio. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 da attribuire alla prova, 40 al colloquio e 20 ai titoli. Sono ammessi al colloquio coloro che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a punti 24 su 40. Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40. La prova di esame, i relativi programmi, i titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Art. 15 Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale docente, dopo la conclusione delle prove di esame, procedono alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a punti 48 su 80 o, per i concorsi a cattedre d'insegnamento di materie artistiche nei licei artistici e negli istituti d'arte, non inferiore a punti 36 su 60. La graduatoria è compilata sulla base della somma dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche e nelle prove orali, di quello conclusivo del corso e del punteggio assegnato per i titoli. Per i candidati di cui al quarto comma del precedente art. 13 va computato, in sostituzione del voto conclusivo del corso, quello di abilitazione rapportato in quarantesimi. Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni. Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, con decreto dell'organo che ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere definitivo. Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria. Art. 16 Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale educativo, dopo la conclusione delle prove di esame, procedono alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno riportato, nelle prove stesse, una votazione non inferiore a punti 48 su 80. La graduatoria è compilata sulla base della somma dei voti delle prove d'esame e del punteggio assegnato per i titoli. Nei casi di parità di punteggio complessivo, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni. Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, con decreto dell'organo che ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere definitivo. Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina, hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria. Art. 17 L'esclusione dal concorso per titoli ed esami è disposta per difetto dei requisiti o per intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza. L'esclusione è disposta dall'organo che ha indetto il concorso con provvedimento motivato di cui è data comunicazione all'interessato. Art. 18 I concorsi per titoli ed esami sono banditi entro il 31 dicembre, ad anni alterni. Sono messi a concorso, nella misura del cinquanta per cento, i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo. Sezione II - Concorsi per soli titoli Artt. 19-23 Capo III - Reclutamento del personale direttivo Art. 24 I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative. A tali concorsi possono partecipare gli insegnanti ed il personale educativo, forniti di laurea, che appartengano ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato. Fermo restando il requisito dell'anzianità di servizio, si osservano, per l'accesso ai posti direttivi di ciascun tipo e grado di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui ai successivi articoli. Art. 25 Ai concorsi a posti di direttrice didattica di scuola materna e di direttore didattico di scuola elementare sono ammessi gli insegnanti delle rispettive scuole forniti di una delle lauree che saranno determinate dal bando, o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica. Art. 26 Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi:
Art. 27 Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo scientifico, di istituto magistrale, di istituti tecnici e di istituti professionali, esclusi quelli di cui al terzo comma del presente articolo, sono ammessi gli insegnanti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o di istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonché gli insegnanti laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo. Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre del tipo di istituti o scuola cui si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi. Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli istituti stessi. Gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti di cui al precedente comma sono ammessi ai concorsi indicati nel primo comma del presente articolo, purché abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti e scuole ivi indicati. Art. 28 Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli di materie artistiche, professionali, di storia dell'arte o di storia dell'arte applicata, delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli istituti d'arte, forniti di laurea o del diploma di accademia di belle arti. Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel precedente comma, nei casi in cui per l'accesso all'insegnamento non sia richiesto alcun titolo di studio ai sensi del precedente articolo 7. Art. 29 Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrici degli educandati femminili dello Stato sono ammessi rispettivamente gli istitutori e le istitutrici delle predette istituzioni, forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento con un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato. Partecipano inoltre gli insegnanti di ruolo nelle scuole elementari forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo, nonché gli insegnanti di ruolo, forniti di laurea, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. Ai concorsi a posti di rettore dei convitti nazionali e di direttrice degli educandati femminili dello Stato sono ammessi rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con anzianità nel relativo ruolo di almeno due anni di servizio effettivamente prestato. Art. 30 I concorsi a posti direttivi di ogni tipo e grado di scuola e delle istituzioni educative sono indetti entro il 30 giugno, ad anni alterni, per i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 10 ottobre dell'anno in cui viene indetto il concorso e di quello successivo. I bandi stabiliscono le modalità di partecipazione, le lauree valide per i concorsi e il termine di presentazione delle domande, dei titoli di ammissione, dei titoli valutabili e delle relative tabelle di valutazione, il calendario delle prove scritte e le sedi di esame. Art. 31 I concorsi vengono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale può disporre che i concorsi siano effettuati sulla base di una ripartizione regionale od interregionale di posti con procedura curata dai soprintendenti scolastici e con la formazione di distinte graduatorie. Art. 32 Le commissioni dei concorsi previsti dal presente capo sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da:
I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo che abbia superato il periodo di prova compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 12. Si applica l'ultimo comma del citato art. 12. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al primo comma sono integrate, secondo le medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti. Art. 33 I concorsi di cui al presente capo constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva. Le commissioni dispongono di 100 punti dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta. Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25 da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 17,50 su 25 assegnati alla prova scritta. Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50 punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova. La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonché sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione. Art. 34 Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti per i concorsi di cui al presente capo:
Art. 35 Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono compilate sulla base del punteggio risultante, pei ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e dei punti assegnati per i titoli. Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente indicata per ogni concorrente la votazione di esame. Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono utilizzabili, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie. I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa. Art. 36 Nei limiti del successivo art. 98, sono esclusi dai concorsi a posti del personale direttivo, con provvedimento motivato del Ministro per la pubblica istruzione, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale insegnante ed educativo, una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Capo IV - Reclutamento del personale ispettivo Art. 37 L'accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico periferico si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, distinti a seconda dei contingenti di cui al successivo articolo 119. Ai predetti concorsi sono ammessi:
Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea, salvi i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside non sia prevista. Il personale docente ed educativo dovrà avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni. Art. 38 L'accesso a posti di ispettore tecnico centrale si consegue mediante concorsi per titoli integrato da un colloquio, ai quali sono ammessi gli ispettori tecnici periferici con tre anni di anzianità di servizio nel ruolo, e, limitatamente al contingente riservato alla istruzione artistica, anche i direttori dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica. Art. 39 I concorsi a posti di ispettore tecnico centrale e quelli a posti di ispettore tecnico periferico sono indetti ogni due anni con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nei limiti dei posti disponibili nei contingenti relativi ai gradi e tipi di scuola e tenuto conto dei settori d'insegnamento di cui al successivo art. 119. I bandi stabiliscono altresì le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande, i titoli di ammissione e i titoli valutabili, nonché il calendario delle prove scritte. Art. 40 Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da:
Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica. Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera a) del precedente primo comma. Art. 41 I concorsi per titoli ed esami a posti di ispettore tecnico periferico constano di tre prove scritte e di una prova orale. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25. Nei concorsi relativi ai contingenti per le scuole materna ed elementare, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola: la seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola media, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e per gli istituti d'arte e i licei artistici, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti alle discipline comprese nei settori di insegnamenti indicati dal successivo art. 119; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea. La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili. Art. 42 Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ispettore tecnico centrale dispongono di 100 punti di cui 50 da attribuire ai titoli e 50 al colloquio. Il colloquio si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 40 su 50. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili e gli argomenti del colloquio. Art. 43 Le graduatorie dei concorsi di ispettore tecnico sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame o il colloquio con la votazione prescritta, sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove anzidette e dei punti assegnati per i titoli. A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa. Art. 44 Nei limiti di cui al successivo art. 98, sono esclusi dai concorsi a posti del personale ispettivo tecnico, con provvedimento motivato del Ministro per la pubblica istruzione, oltre coloro che risultino sforniti dei requisiti prescritti, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Capo V - Reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole con lingua di insegnamento diversa dall'italiano Sezione I - Scuole con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia Art. 45 Per l'accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei licei artistici con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e di Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente decreto. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli. Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena è richiesta adeguata conoscenza della lingua slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami sia per l'ammissione ai concorsi per soli titoli, con un colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia. Sono esonerati dal colloquio di cui al precedente comma egli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena. Nei concorsi a posti di insegnamento della scuola materna e della scuola elementare e a cattedre di scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici diverse da quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane le prove dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera c) dell'art. 19 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena. Art. 46 I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con lingua di insegnamento slovena sono provinciali e sono indetti dai provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la scuola media, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e per gli istituti d'arte e licei artistici con lingua di insegnamento slovena sono regionali e sono indetti dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia. I predetti organi approvano le relative graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo. Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, sono formate da personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena, scelto secondo i criteri indicati nel precedente art. 12. Sezione II - Scuole con lingua di insegnamento tedesca e scuole delle località ladine della provincia di Bolzano Art. 47 Per l'accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici con lingua di insegnamento tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle località ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente decreto. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle località ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, numero 116. [Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli insegnanti di lingua italiana delle scuole elementari in lingua tedesca ed ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria, negli istituti d'arte e licei artistici in lingua tedesca sono ammessi esclusivamente i cittadini di lingua materna italiana che dimostrino in un colloquio dinanzi ad apposita commissione di tre membri, nominata dal competente intendente scolastico di Bolzano, adeguata conoscenza della lingua tedesca. Sono esonerati dal predetto colloquio gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca]. [Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli insegnanti di lingua tedesca delle scuole elementari in lingua italiana ed ai concorsi a cattedre di lingua tedesca e di lingua e letteratura tedesca negli istituti e scuole di istruzione secondaria, negli istituti d'arte e nei licei artistici in lingua italiana sono ammessi esclusivamente i cittadini di lingua materna tedesca che dimostrino in un colloquio dinanzi ad apposita commissione di tre membri, nominata dal sovrintendente di Bolzano, adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono esonerati dal predetto colloquio gli aspiranti che abbiano insegnato lingua tedesca per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento italiana]. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera c) dell'art. 19 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine. Art. 48 I concorsi di cui al precedente articolo sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici. Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con provvedimenti aventi carattere definitivo. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi per il ruolo degli insegnanti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti d'arte e licei artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna tedesca. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine sono formate da personale di madre lingua corrispondente a quella nella quale è impartito l'insegnamento cui si riferisce il concorso. Sezione III - Disposizioni comuni al personale delle scuole in lingua slovena, delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine Art. 49 Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle località ladine sono ammessi gli insegnanti ed il personale educativo di ruolo delle rispettive scuole od istituzioni in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto. Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena, sono regionali e sono indetti dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua tedesca o delle località ladine sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici. Gli organi predetti approvano le graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo. Art. 50 Nei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico è riservato apposito contingente da destinare alle scuole, di cui al presente capo. Concorre ai posti del predetto contingente il personale insegnante e direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento diversa dall'italiano, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto. Art. 51 Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce per i concorsi per titoli ed esami del personale insegnante e per i concorsi a posti del personale direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al presente capo, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili. Con lo stesso decreto sono stabilite le valutazioni per i concorsi per soli titoli a posti del personale insegnante. Art. 52 Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente capo, valgono le norme degli articoli contenuti nei capi I, II, III e IV del presente titolo e, limitatamente alle scuole in lingua tedesca e alle scuole delle località ladine, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, numero 116, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano. Capo VI - Norme comuni Art. 53 Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso di cui al presente decreto coloro che abbiano relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più concorrenti. Art. 54 Il personale direttivo e insegnante può essere esonerato, a domanda, dagli obblighi di servizio per tutto il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni. Se detti lavori si concludono dopo il 31 marzo, il personale insegnante, eventualmente esonerato, che nel corso dell'anno scolastico abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi, riprende il suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori della commissione si concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno. Il posto occupato dal personale esonerato non può essere conferito per incarico a tempo indeterminato durante il periodo dell'esonero. Art. 55 Il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni esaminatrici è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. Capo VII - Nomina in ruolo Art. 56 Il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e delle istituzioni educative è nominato in prova. La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. Art. 57 L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria dei concorsi, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto. Il personale che ha conseguito la nomina in prova, nel caso di mancata accettazione della nomina stessa entro il termine stabilito, o di accettazione condizionata, decade dalla nomina. Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente decreto. Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito. Art. 58 La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato nella cattedra, nel posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica. Compiuto il periodo di prova, il personale insegnante consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi, tenuto conto degli elementi forniti dal direttore didattico o dal preside, sentito il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva. Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva. Per il personale ispettivo tecnico la conferma in ruolo è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal competente direttore generale o capo servizio. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo. I provvedimenti, di cui al presente articolo, sono definitivi. Art. 59 In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali, o il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza nel quale assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione. TITOLO III Capo I - Diritti sindacali - Congedi ed aspettative Art. 60 Le libertà sindacali del personale docente, educativo, direttivo e ispettivo delle scuole ed istituzioni educative, di cui al presente decreto, sono disciplinate dagli articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni. L'uso gratuito di appositi spazi, ai fini di cui al citato art. 49 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, è concesso alle organizzazioni sindacali in ogni edificio scolastico. Il personale docente ha diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni. Per il personale educativo il diritto di riunione è concesso nei locali della istituzione educativa. Il personale direttivo ha diritto di riunione nei locali di una scuola od istituzione educativa liberamente scelta. Quando la riunione debba essere tenuta nei locali di una scuola, l'orario stabilito per il suo svolgimento non può coincidere con l'orario normale delle lezioni. Il personale ispettivo tecnico ha diritto di riunione nei locali degli uffici in cui ha la sede di servizio. Le riunioni, che possono riguardare la generalità del personale o gruppi di esso, sono indette singolarmente o congiuntamente dai sindacati che organizzano, su scala nazionale, le rispettive categorie del personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo. Va in ogni caso riconosciuto per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo il diritto di riunione durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore per ogni anno scolastico, da utilizzare per la partecipazione negli stessi giorni e nella stessa ora ad assemblee indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali di cui al precedente sesto comma, in locali della stessa scuola o di scuole diverse o dell'istituzione educativa. A tal fine, le assemblee, ove necessario, possono essere tenute, a richiesta delle organizzazioni sindacali, anche nelle ore di lezioni, previa sospensione delle lezioni stesse con congruo preavviso alle famiglie degli alunni. Le modalità per la utilizzazione delle 10 ore secondo i criteri sopra indicati saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentite le organizzazioni sindacali di cui al precedente sesto comma. L'ordine del giorno, che deve riguardare materie di interesse sindacale, deve essere comunicato al direttore didattico o al preside, per il personale direttivo al provveditore agli studi e, per il personale ispettivo, al capo dell'ufficio interessato almeno tre giorni prima della data fissata. Il direttore didattico o il preside, il provveditore agli studi ed il capo dell'ufficio potranno disporre il rinvio della riunione, soltanto se sia già pervenuta da parte di altra organizzazione sindacale avente titolo precedente comunicazione di assemblee per lo stesso giorno ed ora. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti delle organizzazioni sindacali anche se estranei alla scuola. I periodi di esonero o di aspettativa per motivi sindacali sono validi a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. Art. 61 Il personale ispettivo, direttivo e docente ha diritto ad un mese di congedo ordinario nell'anno scolastico. Il predetto diritto è irrinunciabile. Il congedo ordinario deve essere frutto nei periodi di chiusura delle scuole od istituzioni educative. Art. 62 Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 21 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e l'art. 8 della legge 1° giugno 1942, n. 675. Il periodo massimo di due mesi stabilito, per il congedo straordinario, dall'art. 37 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, è computato per anno scolastico. Il personale docente, che dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia debba riprendere servizio d'insegnamento nel periodo successivo al 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno. Art. 63 I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal Ministro per la pubblica istruzione per il personale ispettivo tecnico; dal provveditore agli studi per il personale direttivo; dal direttore didattico o dal preside per il personale insegnante. Art. 64 L'organo competente a concedere l'aspettativa può eccezionalmente consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di particolare gravità, una proroga, senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della carriera né ai fini del trattamento di quiescenza. Art. 65 Il personale di cui al presente decreto, purché abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministro per la pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze del servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente. E' consentito, anche indipendentemente da specifici accordi culturali, lo scambio di insegnanti con altri Paesi e, in particolare, con quelli della Comunità europea. Per la durata dell'incarico il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio. Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale di cui sopra risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali. Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma è disposta di concerto con il Ministro per il tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio. Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari per la durata di 30 giorni con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attività artistiche e agli insegnanti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari di cui all'art. 62 del presente decreto. Art. 66 Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisirà gli opportuni elementi di informazione. La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva. Sono abrogate le disposizioni concernenti le note di qualifica del personale docente. Nulla è innovato per quanto riguarda la valutazione del servizio del restante personale del presente decreto. Capo II - Trasferimenti, assegnazioni provvisorie e passaggi di cattedra e di ruolo Art. 67 I trasferimenti del personale di cui al presente decreto sono disposti a domanda o d'ufficio. Art. 68 I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo. Essi sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nella detta tabella la valutazione del ricongiungimento al coniuge avviene indipendentemente dalla attività professionale dello stesso. Per il personale direttivo ed ispettivo tecnico è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza. I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del personale appartenenti ai ruoli nazionali dal Ministro per la pubblica istruzione. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono. I provveditori agli studi competenti a provvedere al trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di cui al precedente secondo comma. Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno, annualmente, stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi competenti a provvedere. Art. 69 I trasferimenti nell'ambito dello stesso comune sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso. Art. 70 Si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedra ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede. In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto, ai fini della scelta del personale da trasferire, ove più siano gli interessati, delle esigenze di famiglia di cui alla tabella prevista dall'art. 68 e della complessiva anzianità di servizio di ruolo. Art. 71 Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali è disposto dal provveditore agli studi. Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, esso è disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale. Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli nazionali è disposto dal Ministro per la pubblica istruzione. Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede esso è disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Qualora il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali debba aver luogo per provincia diversa, la sede è stabilita con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione. Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore didattico o del preside sentito il collegio dei docenti se trattasi di personale docente, e del provveditore agli studi, se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la convalida all'autorità competente a disporre il trasferimento d'ufficio. In mancanza di convalida, ed in ogni caso di mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di 10 giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato di diritto. Art. 72 Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra o a domanda è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Art. 73 Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, delle scuole secondarie superiori e degli istituti d'arte e dei licei artistici, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento. Può essere altresì presentata domanda di assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico. Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina. L'assegnazione provvisoria degli insegnanti elementari in soprannumero da una provincia ad altra provincia può essere disposta soltanto per compensazione. Art. 74 L'assegnazione provvisoria è disposta dal provveditore agli studi subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo, ed ha durata di un anno scolastico. Con la stessa ordinanza di cui all'art. 68 il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande. Art. 75 Possono essere disposti passaggi di cattedra e di presidenza secondo quanto previsto dalle allegate tabelle A, B, C, D, E, F e G. I passaggi predetti sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi, nel limite di un quinto dei posti disponibili. Le tabelle previste dal precedente primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Art. 76 Nei casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di programmi di insegnamento, i docenti di materia o di gruppi di materie non più previste o comunque diversamente denominate o raggruppate, sono assegnati dal Ministro per la pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a materia o gruppo di materie affini, conservando a tutti gli effetti lo stato giuridico ed economico in godimento. Su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione il Ministro per la pubblica istruzione può disporre la frequenza obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e qualificazione. Art. 77 Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni. I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia. I passaggi medesimi sono disposti ogni biennio dopo i trasferimenti e dopo i passaggi di cattedra per non oltre il 10% delle cattedre che risultino disponibili dopo i trasferimenti. L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati. Art. 78 I provvedimenti relativi ai passaggi di cui agli articoli 75 e 77 sono adottati dagli organi competenti a disporre i trasferimenti a domanda. Capo III - Comandi e collocamenti fuori ruolo Art. 79 Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre comandi annuali del personale di cui al presente decreto, presso amministrazioni statali o enti o associazioni aventi personalità giuridica, per lo svolgimento di compiti inerenti ad attività formative, educative ed assistenziali, nel numero, per ciascun grado di scuola, determinato biennalmente d'intesa con il Ministro per il tesoro, tenuto anche conto dei contingenti previsti dalle leggi vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Nessun altro comando può essere disposto in eccedenza al limite numerico di cui al precedente comma. I comandi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo. Il periodo trascorso in posizione di comando ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola. Art. 80 I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente decreto restano disciplinati dalle disposizioni vigenti. Essi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo. Capo IV - Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera Art. 81 Al personale docente di cui al presente decreto, il servizio eccedente i quattro anni previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, viene riconosciuto nella misura di due terzi agli effetti giuridici ed economici e per il restante terzo ai soli fini economici. Agli stessi effetti e negli stessi limiti è riconosciuto il servizio prestato dal personale di cui al comma precedente in qualità di professore incaricato o assistente incaricato o straordinario nelle università. Art. 82 Al personale direttivo di cui al presente decreto è riconosciuto soltanto il servizio effettivamente prestato in qualità di insegnante di ruolo nella carriera di provenienza, nella misura della metà ai fini giuridici ed economici. Il riconoscimento di cui al precedente comma non è cumulabile con quello previsto dall'articolo unico della legge 28 gennaio 1963, n. 28. Art. 83 In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera. Art. 84 Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva nonché l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 8 novembre 1966, numero 1033, e successive modificazioni, resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di cui al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo. Art. 85 Al fine del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento. Art. 86 Il riconoscimento dei servizi di cui al presente decreto non è disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi che risultino già considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da leggi speciali. I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da altre leggi per il riconoscimento del servizio ai fini della carriera. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente decreto, relativi a periodi precedentemente non riconoscibili. I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo. Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previste dagli articoli 81 e 82, hanno effetto da data non anteriore al 1° luglio 1975. Capo V - Doveri Art. 87 Il personale direttivo delle scuole materne ed elementari, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, è tenuto ad un orario di servizio di 36 ore settimanali. Quando le esigenze della scuola lo richiedano, il predetto personale è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, alle condizioni previste e con il compenso stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 418, relativo alla corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. L'orario di servizio del personale direttivo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato è disciplinato dalle norme del presente articolo, in quanto compatibili. Art. 88 L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti della scuola materna è di 36 ore settimanali. L'orario obbligatorio di servizio per i docenti delle scuole elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica è costituito: a) delle ore da destinare all'insegnamento in ragione di 24 ore settimanali per i docenti delle scuole elementari e di 18 ore settimanali, da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana, per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica; b) delle ore riguardanti le attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola in ragione di 20 ore mensili. Nell'ambito dell'orario di servizio, gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata sono tenuti a rimanere a disposizione dell'istituto per tre ore settimanali, per le esigenze connesse con la preparazione delle esercitazioni e la cura delle attrezzature. I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria e artistica il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento, entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze o corsi di recupero, d'integrazione ed extracurriculari e, in mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attività parascolastiche o interscolastiche. Fermo restando l'obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell'orario di cattedra, è compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18° del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dell'assegno di cui all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477. Ogni ora di servizio eventualmente prestata, in eccedenza all'obbligo di 20 ore mensili ed entro il limite massimo di 3 ore settimanali, per l'attività di insegnamento nei corsi di recupero, di integrazione ed extracurriculari, compresa nei programmi compilati in attuazione della lettera d) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna elementare, secondaria ed artistica per quella di direttore di scuola coordinata di istituto professionale e di addetto alla vigilanza di sezione staccata, e per quella svolta con funzione vicaria dal docente di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, è compensata secondo l'importo orario stabilito dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni. Tali prestazioni devono essere mensilmente documentate mediante dichiarazione del direttore didattico o del preside. Il precedente comma ha effetto dal 1° luglio 1975. Art. 89 Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale. Nessun alunno può essere giudicato da docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto. Art. 90 Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private. Art. 91 L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente decreto non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore. Art. 92 Il personale, di cui al presente decreto, non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il divieto, di cui al precedente comma, non si applica nei casi di società cooperative . Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi precedenti viene diffidato dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale appartenente ai ruoli provinciali. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio allo assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva. Art. 93 Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di diritti e di obblighi del personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo, si rinvia, nei limiti in cui siano applicabili, alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni. TITOLO IV Capo I - Sanzioni disciplinari Art. 94 |