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Decreto Presidente Repubblica 31
maggio 1974, n. 418
(in SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)
Corresponsione di un compenso
per lavoro straordinario al
personale ispettivo e direttivo della
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante
delega al Governo per l'emanazione di norme sullo
stato giuridico del personale direttivo, ispettivo,
docente e non docente della scuola materna,
elementare, secondaria e artistica dello Stato;
Udito il parere della commissione prevista
dall'art. 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione,
di concerto con i Ministri per il tesoro e per la
riforma della pubblica amministrazione;
Decreta:
Art. 1.
Per corrispondere alle effettive esigenze
connesse al crescente sviluppo della scuola, in relazione anche
all'impegno per la partecipazione agli organi collegiali,
all'organizzazione di attività collaterali a quelle delle
scuole od istituzioni educative ed alla organizzazione dei
rapporti con le famiglie degli alunni,
il personale direttivo, compreso
quello incaricato, delle scuole materne ed elementari e degli
istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica,
dei convitti nazionali, degli educandati
femminili dello Stato, degli istituti e
scuole speciali statali può essere autorizzato
ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza
al normale orario di servizio, anche in deroga alle norme vigenti,
secondo i criteri e le modalità indicati nel successivo art. 2.
Art. 2.
L'autorizzazione all'effettuazione di lavoro straordinario è
disposta, previo accertamento delle obiettive necessità, dal
provveditore agli studi:
a) fino a 20 ore mensili per il
personale direttivo di istituti e scuole con un numero di
classi non superiore a 10, nonchè‚ per il personale
direttivo di istituzioni educative la cui popolazione
non supera i 250 allievi;
b) fino a 25 ore mensili per il
personale direttivo di istituti e scuole con un numero di
classi superiore a 10, nonchè‚ per il personale direttivo di
istituzioni educative la cui popolazione è superiore
ai 250 allievi;
c) fino a 30 ore mensili per il
personale direttivo di istituti e scuole con un numero di
classi superiore a 20, nonchè‚ per il personale direttivo di
istituzioni educative la cui popolazione è superiore
ai 500 allievi.
I limiti di orario di cui sopra possono essere aumentati di 2 ore:
per ogni classe di doposcuola o a funzionamento serale;
per ogni corso integrativo, sperimentale, di
perfezionamento o post-diploma;
per l'attività di educazione popolare o permanente;
per altre attività comprese nei
programmi compilati in attuazione della lettera d)
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e
riordinamento di organi collegiali della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica. Nelle
istituzioni scolastiche presso le quali
funzionano attività per la realizzazione della
scuola a tempo pieno, officine, laboratori o reparti
di lavorazione, convitti annessi o aziende, nonchè‚ nelle
istituzioni educative presso le quali funzionano
scuole statali, i limiti precedenti possono essere
ulteriormente aumentati di 20 ore mensili. La misura oraria
del compenso per le suddette prestazioni
straordinarie è stabilita secondo i criteri previsti dal decreto
legislativo presidenziale 27 giugno 1946,
n. 19, e successive modificazioni. Il
compenso stesso è corrisposto solo
per prestazioni debitamente autorizzate ed effettivamente
rese. Le ore retribuibili di lavoro
straordinario per ciascun dipendente non possono superare,
comunque, le 60 ore mensili e la relativa spesa complessiva
non potrà superare la somma pari al corrispettivo di
35 ore mensili per ciascuna unità di
personale. Per gli ispettori tecnici
il limite massimo delle ore retribuibili è
stabilito in 30 ore mensili. Il personale direttivo ed
ispettivo che, in base a norme di legge, presti
servizio presso uffici
dell'amministrazione scolastica o di altre amministrazioni
statali, o presso enti pubblici, può essere
autorizzato ad effettuare prestazioni per lavoro
straordinario entro i limiti stabiliti per il personale dei
predetti uffici e la relativa
spesa è a carico
dell'amministrazione che la utilizza. La
corresponsione del compenso per lavoro
straordinario debitamente autorizzato è subordinata al rilascio da
parte dei singoli interessati di una dichiarazione nella quale si
attesta sotto la propria responsabilità la effettiva
prestazione del lavoro stesso.
Art. 3.
Fino a quando non saranno istituiti i circoli didattici di
scuola materna, ai direttori delle scuole elementari, nel
cui circolo funzionino scuole materne statali, è
corrisposto, in aggiunta a quanto previsto dal precedente art.
2, un compenso per lavoro straordinario nel limite di
ulteriori 10 ore mensili.
Art. 4.
Il presente decreto non si applica al personale ispettivo e direttivo
in servizio nelle scuole ed istituzioni scolastiche
italiane all'estero.
Art. 5.
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in lire 2.006 milioni per l'anno finanziario 1974,
si provvede mediante riduzione del cap.
3523 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per detto anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 6.
Il presente decreto entra in vigore
il 1° ottobre successivo alla data della sua
pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e
il 1° ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due
mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua
pubblicazione. |