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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 418
(in SO alla GU  13 settembre 1974, n. 239)

Corresponsione  di  un  compenso  per   lavoro straordinario   al   personale   ispettivo   e direttivo della  scuola  materna,  elementare, secondaria ed artistica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 30 luglio 1973, n.  477,  recante  delega  al Governo per l'emanazione di  norme  sullo  stato  giuridico  del personale direttivo, ispettivo,  docente  e  non  docente  della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

Udito il parere  della  commissione  prevista  dall'art.  18 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica  istruzione,  di concerto con i Ministri per il tesoro e  per  la  riforma  della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art.  1.

Per  corrispondere  alle  effettive  esigenze  connesse  al crescente sviluppo della scuola, in relazione anche  all'impegno per la partecipazione agli organi collegiali, all'organizzazione di attività collaterali a quelle  delle  scuole  od  istituzioni educative ed alla organizzazione dei rapporti  con  le  famiglie degli  alunni,   il   personale   direttivo,   compreso   quello incaricato, delle scuole materne ed elementari e degli  istituti e scuole di istruzione secondaria  ed  artistica,  dei  convitti nazionali,  degli  educandati  femminili  dello   Stato,   degli istituti e scuole speciali statali  può  essere  autorizzato  ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in  eccedenza  al normale orario di servizio, anche in deroga alle norme  vigenti, secondo i criteri e le modalità indicati nel successivo art. 2.

Art.  2.

L'autorizzazione all'effettuazione di lavoro  straordinario è disposta, previo accertamento delle obiettive  necessità,  dal provveditore agli studi:
       a) fino a 20 ore mensili per  il  personale  direttivo  di istituti e scuole con un numero di classi non  superiore  a  10, nonchè‚ per il personale direttivo di  istituzioni  educative  la cui popolazione non supera i 250 allievi;
       b) fino a 25 ore mensili per  il  personale  direttivo  di istituti e scuole con un numero di classi superiore a 10, nonchè‚ per il personale  direttivo  di  istituzioni  educative  la  cui popolazione è superiore ai 250 allievi;
       c) fino a 30 ore mensili per  il  personale  direttivo  di istituti e scuole con un numero di classi superiore a 20, nonchè‚ per il personale  direttivo  di  istituzioni  educative  la  cui popolazione è superiore ai 500 allievi.  
I limiti di orario di cui sopra possono essere aumentati di  2 ore:
     per ogni classe di doposcuola o a funzionamento serale;
     per ogni corso integrativo, sperimentale, di perfezionamento o post-diploma;
     per l'attività di educazione popolare o permanente;
     per altre  attività  comprese  nei  programmi  compilati  in attuazione della lettera d)  dell'articolo  6  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione  e  riordinamento  di  organi  collegiali  della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.   Nelle  istituzioni  scolastiche  presso  le  quali  funzionano attività per  la  realizzazione  della  scuola  a  tempo  pieno, officine, laboratori o reparti di lavorazione, convitti  annessi o aziende, nonchè‚ nelle istituzioni educative  presso  le  quali funzionano scuole statali, i limiti  precedenti  possono  essere ulteriormente aumentati di 20 ore mensili.   La misura oraria del  compenso  per  le  suddette  prestazioni straordinarie è stabilita secondo i criteri previsti dal decreto legislativo  presidenziale  27  giugno  1946,  n.  19,   e successive modificazioni.   Il  compenso  stesso  è  corrisposto  solo   per   prestazioni debitamente autorizzate ed effettivamente rese.   Le  ore  retribuibili  di  lavoro  straordinario  per  ciascun dipendente non possono superare, comunque, le 60 ore  mensili  e la relativa spesa complessiva non potrà superare la  somma  pari al corrispettivo  di  35  ore  mensili  per  ciascuna  unità  di personale.   Per  gli  ispettori  tecnici  il  limite  massimo  delle   ore retribuibili è stabilito in 30 ore mensili.   Il personale direttivo ed ispettivo che, in base  a  norme  di legge,  presti  servizio  presso   uffici   dell'amministrazione scolastica o di altre amministrazioni  statali,  o  presso  enti pubblici, può essere autorizzato ad effettuare  prestazioni  per lavoro straordinario entro i limiti stabiliti per  il  personale dei  predetti  uffici  e  la   relativa   spesa   è   a   carico dell'amministrazione che la utilizza.   La  corresponsione  del  compenso  per  lavoro   straordinario debitamente autorizzato è subordinata al rilascio da  parte  dei singoli interessati di una dichiarazione nella quale si  attesta sotto la propria responsabilità  la  effettiva  prestazione  del lavoro stesso.

Art.  3.

Fino a quando non saranno istituiti i circoli didattici  di scuola materna, ai direttori delle scuole  elementari,  nel  cui circolo funzionino scuole materne  statali,  è  corrisposto,  in aggiunta a quanto previsto dal precedente art.  2,  un  compenso per lavoro straordinario nel limite di ulteriori 10 ore mensili.

Art.  4.

Il presente decreto non si applica al personale ispettivo e direttivo in servizio nelle scuole  ed  istituzioni  scolastiche italiane all'estero.

Art.  5.

All'onere derivante dall'attuazione del  presente  decreto, valutato in lire 2.006 milioni per l'anno finanziario  1974,  si provvede  mediante  riduzione  del  cap.  3523  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero del tesoro per  detto  anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro  è  autorizzato  ad  apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art.  6. 

Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  1°   ottobre successivo alla data della sua pubblicazione o, qualora  fra  la data della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra  un  periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.


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