Approvazione del regolamento di esecuzione della
L. 26 luglio 1975, numero 354, recante norme sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
PARTE I
Trattamento penitenziario e disposizioni relative
all'organizzazione penitenziaria
TITOLO I
Trattamento penitenziario
Capo I
Principi direttivi
Art 1 Interventi di trattamento.
Art. 2 Ordine e disciplina negli istituti
penitenziari.
Art. 3 Direzione degli istituti penitenziari e dei
centri di servizio sociale.
Art. 4 Integrazione e coordinamento degli
interventi.
Art. 5 Vigilanza del magistrato di sorveglianza
sulla organizzazione degli istituti.
Capo II - Condizioni generali
Art. 6 Pulizia delle camere.
Art. 7 Servizi igienici.
Art. 8 Igiene personale.
Art. 9 Vestiario e corredo.
Art. 10 Corredo e oggetti di proprietà personale.
Art. 11 Vitto giornaliero.
Art. 12 Controllo sul trattamento alimentare e sui
prezzi dei generi venduti nell'istituto. -
Art. 13 Locali per la somministrazione del vitto.
Uso di fornelli.
Art. 14 Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e
di generi alimentari.
Art. 15 Cessioni fra detenuti o internati. - .
Art. 16 Permanenza all'aperto.
Art. 17 Assistenza sanitaria.
Art. 18 Assistenza particolare alle gestanti e alle
puerpere. Asili nido.
Art. 19 Rimborso delle spese per prestazioni
sanitarie.
Art. 20 Disposizioni particolari per gli infermi e
i seminfermi di mente.
Art. 21 Servizio di biblioteca.
Capo III
Ingresso in istituto e modalità del trattamento
Art. 22 Ammissione in istituto. .
Art. 23 Modalità dell'ingresso in istituto.
Art. 24 Iscrizioni a registro.
Art. 25 Albo degli avvocati e procuratori.
Art. 26 Cartella personale.
Art. 27 Osservazione della personalità.
Art. 28 Espletamento dell'osservazione della
personalità.
Art. 29 Programma individualizzato di trattamento.
Art. 30 Assegnazione dei detenuti e degli internati
agli istituti
Art. 31 Raggruppamento nelle sezioni.
Art. 32 Assegnazione e raggruppamento per motivi
cautelari.
Art. 32 bis. Regime di sorveglianza particolare.
Art. 32 ter. Reclamo avverso il provvedimento di
sorveglianza particolare.
Art. 34 Regolamento interno.
Art. 35 Colloqui.
Art. 36 Corrispondenza epistolare e telegrafica.
Art. 37 Corrispondenza telefonica.
Art. 38 Uso di apparecchio radio.
Art. 39 Corsi di istruzione a livello della scuola
d'obbligo.
Art. 40 Corsi di addestramento professionale.
Art. 41 Corsi di istruzione secondaria di secondo
grado.
Art. 42 Studi universitari.
Art. 43 Benefici economici per gli studenti.
Art. 44 Esclusione dai corsi di istruzione e di
addestramento professionale.
Art. 45 Organizzazione del lavoro.
Art. 46 Lavoro all'esterno.
Art. 47 Criteri di priorità per l'assegnazione al
lavoro all'interno degli istituti.
Art. 48 Obbligo del lavoro.
Art. 49 Attività artigianali, intellettuali, o
artistiche.
Art. 49 bis. Lavoro a domicilio.
Art. 50 Esclusione dalle attività lavorative.
Art. 51 Lavoro in semilibertà.
Art. 52 Assegni familiari.
Art. 53 Prelievi sulla remunerazione.
Art. 54 Peculio.
Art. 55 Manifestazioni di professione religiosa.
Art. 56 Attività culturali, ricreative e sportive.
Art. 57 Attività organizzate per i detenuti e gli
internati che non lavorano.
Art. 58 Rapporti con la famiglia.
Art. 59 Comunicazione all'ingresso in istituto
Art. 60 Comunicazione di infermità e di decessi.
Art 61 Permessi.
Art. 61 bis. Permessi premio.
Art. 61 ter. Comunicazioni all'autorità di
pubblica sicurezza.
Art. 62 Garanzie di sorteggio delle rappresentanze.
Art. 63 Partecipazione della comunità esterna
all'azione rieducativa.
Capo IV
Regime penitenziario
Art. 64 Informazioni sulle norme e sulle
disposizioni che regolano la vita penitenziaria.
Art. 65 Norme di comportamento.
Art. 66 Compiti di animazione e di assistenza.
Art. 67 Risarcimento dei danni arrecati a beni
dell'amministrazione o di terzi.
Art. 68 Isolamento.
Art. 69 Perquisizioni.
Art. 70 Istanze e reclami.
Art. 71 Ricompense.
Art. 72 Infrazioni disciplinari e sanzioni.
Art. 73 Provvedimenti disciplinari in via
cautelare.
Art. 75 Sospensione e condono delle sanzioni.
Art. 76 Procedimento disciplinare.
Art. 77 Mezzi di coercizione fisica. .
Art. 78 Trasferimenti.
Art. 79 Richieste per le traduzioni.
Art. 80 Autorità che dispongono i trasferimenti
tra istituti o le traduzioni.
Art. 81 Assistenza nelle traduzioni di detenute e
di internate.
Art. 82 Uso di abiti civili nelle traduzioni.
Art. 83 Trattamento del dimittendo.
Art. 84 Dimissione.
Art. 85 Provvedimenti in caso di evasione.
Art. 86 Indicazioni negli atti dello stato civile.
Art. 87 Provvedimenti in caso di decesso.
Art. 88 Intervento della Polizia di Stato e delle
Forze armate in servizio di pubblica sicurezza.
Capo V
Assistenza
Art. 89 Assistenza delle famiglie.
Art. 90 Integrazione degli interventi
nell'assistenza alle famiglie e ai dimessi.
Capo VI
Misure alternative alla detenzione e remissione del
debito
Art. 91 Affidamento in prova al servizio sociale.
Art. 91bis. Affidamento in prova in casi
particolari. .
Art. 91 ter. Detenzione domiciliare.
Art 92 Regime di semilibertà.
Art. 92 bis. Sopravvenienza di nuovi titoli di
privazione della libertà.
Art. 92 ter. Sospensione cautelare delle misure
alternative alla detenzione. .
Art. 93 Licenze.
Art. 94 Riduzioni di pena per la liberazione
anticipata.
Art. 94 bis. Liberazione condizionale.
Art. 95 Intervento del servizio sociale nella
libertà vigilata.
Art. 96 Remissione del debito.
Art. 96 bis. Comunicazioni all'organo
dell'esecuzione.
Art. 96 ter. Rinvio dell'esecuzione delle pene
detentive.
Art. 96 quater. Pareri sulla domanda o proposta di
grazia.
TITOLO II
Disposizioni relative all'organizzazione
penitenziaria
Capo I
Istituti penitenziari
Art. 97 Esecuzione di pene in istituti di categoria
diversa.
Art. 98 Ospedali psichiatrici giudiziari, case di
cura e custodia, istituti e sezioni speciali per infermi e minorati
fisici e psichici.
Art. 99 Accertamento delle infermità psichiche.
Art. 100 Convenzioni con ospedali psichiatrici
civili.
Art. 101 Coordinamento delle attività di ricerca
dei centri di osservazione.
Art.102 Differenziazione degli istituti.
Art. 103 Accesso di ministri di culto agli
istituti.
Art. 104 Visite agli istituti.
Capo II
Servizio sociale e assistenza
Art 105 Centro di servizio sociale.
Art. 106 Consiglio di aiuto sociale.
Art. 107 Assistenti volontari.
PARTE II
Amministrazione e contabilità della cassa delle
ammende
Art. 108 Consiglio di amministrazione della cassa
delle ammende. .
Art. 109 Conto depositi e conto patrimoniale.
Art 110 Fondi patrimoniali e depositi cauzionali.
Art. 111 Versamenti delle somme.
Art. 112 Accreditamenti delle somme. .
Art. 113 Depositi di titoli di Stato o garantiti
dallo Stato.
Art. 114 Estratto del conto corrente.
Art. 115 Disposizioni dell'autorità giudiziaria.
Art. 116 Assistenza dei minori orfani a causa del
delitt (ABROGATO).
Art. 117 Erogazione di fondi.
Art. 118 Bilancio.
PARTE III
Disposizioni finali e transitorie
Art. 119 Incaricati giornalieri.
Art.120 Nomina degli esperti per le attività di
osservazione e di trattamento.
Art 121 Esperti componenti della sezione di
sorveglianza. (ABBROGATO)
Art 122 Infermieri.
Art. 123 Integrazione di organi collegiali.
Art. 124 Ricognizione del patrimonio dei consigli
di patronato.
Art. 125 Attribuzioni dei direttori dei centri di
rieducazione e degli uffici di servizio sociale per i minorenni.
Art 1 Interventi di trattamento.
Il trattamento degli imputati sottoposti a misure
privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti
a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.
Il trattamento rieducativo dei condannati e degli
internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di
modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una
costruttiva partecipazione sociale.
Art. 2 Ordine e disciplina negli istituti
penitenziari.
La sicurezza, l'ordine e la disciplina negli
istituti penitenziari costituiscono la condizione per la
realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli
internati.
Il servizio di sicurezza e di custodia negli
istituti penitenziari, diversi dalle case mandamentali, è affidato
agli appartenenti al Corpo militare degli agenti di custodia, che
esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei
regolamenti vigenti.
Art. 3 Direzione degli istituti penitenziari e dei
centri di servizio sociale.
Alla direzione degli istituti penitenziari,
diversi dalle case mandamentali, e dei centri di servizio sociale è
preposto personale dei rispettivi ruoli delle carriere direttive
dell'amministrazione penitenziaria.
Il direttore dell'istituto e quello del centro di
servizio sociale esercitano i poteri attinenti all'organizzazione,
al coordinamento e allo svolgimento delle attività relative al
funzionamento dell'istituto o del servizio; adottano tutte le
iniziative per lo svolgimento dei programmi di trattamento e
impartiscono disposizioni e istruzioni agli operatori penitenziari
anche non appartenenti al personale dell'amministrazione; inoltre,
il direttore dell'istituto provvede al mantenimento della sicurezza,
dell'ordine e della disciplina, avvalendosi della collaborazione del
personale civile e militare, secondo le rispettive competenze.
Il direttore dell'istituto e quello del centro di
servizio sociale rispondono dell'esercizio delle loro attribuzioni
all'ispettore distrettuale e al Ministero.
Alle direzioni dei centri di servizio sociale e
degli istituti per minorenni può essere preposto personale dei
ruoli delle carriere di concetto, fino al completamento dei ruoli
delle carriere direttive.
Art. 4 Integrazione e coordinamento degli
interventi.
Gli interventi di ciascun operatore professionale
o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva
atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di
integrazione e di collaborazione.
A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri
di servizio sociale, dislocati in ciascun ambito regionale,
costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono
organizzati e svolti con riferimento alle risorse della comunità
locale.
Gli ispettori distrettuali adottano le opportune
iniziative per promuovere il coordinamento operativo in sede locale.
Art. 5 Vigilanza del magistrato di sorveglianza
sulla organizzazione degli istituti.
Il magistrato di sorveglianza, nell'esercizio
delle sue funzioni di vigilanza, assume, a mezzo di visite e di
colloqui, e, quando occorre, di visione di documenti, dirette
informazioni sullo svolgimento dei vari servizi dell'istituto e sul
trattamento dei detenuti e degli internati.
Capo II
Condizioni generali
Art. 6 Pulizia delle camere.
I detenuti e gli internati, che siano in
condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono
direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi
igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati.
Per la pulizia delle camere nelle quali si
trovano soggetti impossibilitati a provvedervi, la amministrazione
si avvale dell'opera retribuita di detenuti o internati.
Art. 7 Servizi igienici.
I servizi igienici sono collocati in un vano
adiacente alla camera ovvero sistemati all'interno di essa in modo
tale da garantire le opportune condizioni di riservatezza.
I locali di pernottamento o i vani in cui sono
collocati i servizi igienici sono dotati di lavabi con acqua
corrente.
Servizi igienici e lavabi in numero adeguato
devono essere, inoltre, dislocati nelle adiacenze dei locali e delle
aree dove si svolgono attività in comune.
Art. 8 Igiene personale.
I detenuti e gli internati debbono fare il bagno
o la doccia con acqua calda, una volta alla settimana e ogni
qualvolta sia necessario per motivi di carattere igienico-sanitario
anche in relazione ad attività lavorative o sportive.
A tal fine gli istituti sono forniti di servizi
di bagno o di doccia in numero sufficiente e opportunamente
dislocati.
Gli oggetti necessari per la cura e la pulizia
della persona sono indicati con specifico riferimento alla loro
qualità e quantità in tabelle, distinte per uomini e donne,
stabilite con decreto ministeriale.
Per gli uomini e per le donne sono,
rispettivamente, organizzati servizi di barbiere e di parrucchiere,
di cui essi possono usufruire periodicamente secondo le necessità.
Nei locali di pernottamento è consentito l'uso
di rasoio elettrico autoalimentato.
Il regolamento interno prevede i tempie le
modalità di accesso ai servizi di bagno e di doccia, di barbiere e
di parrucchiere.
Art. 9 Vestiario e corredo.
Gli oggetti che costituiscono il corredo del
letto, i cani di vestiario e di biancheria personale, nonché gli
altri effetti di uso che l'amministrazione è tenuta a corrispondere
ai detenuti e agli internati, sono indicati, con specifico
riferimento alla loro qualità, in tabelle, distinte per uomini e
donne, stabilite con decreto ministeriale.
I capi e gli effetti sopra indicati devono avere
caratteristiche adeguate al variare delle stagioni e alle
particolari condizioni climatiche delle zone in cui gli istituti
sono ubicati; la loro quantità deve consentire un ricambio che
assicuri buone condizioni di pulizia e di conservazione.
Per ciascun capo o effetto è prevista la durata
d'uso.
L'amministrazione sostituisce, anche prima della
scadenza del termine di durata, i capi e gli effetti deteriorati.
Se l'anticipato deterioramento è imputabile al
detenuto o all'internato, questi e tenuto a risarcire il danno.
Il sanitario dell'istituto prescrive variazioni
qualitative e quantitative del corredo del letto, dei cani di
biancheria e di vestiario in relazione a particolari bisogni dei
singoli soggetti.
Fermo restando il diritto degli imputati e dei
condannati a pena detentiva inferiore ad un anno di indossare abiti
di loro proprietà, le caratteristiche degli abiti forniti
dall'amministrazione sono stabilite in modo differenziato per gli
imputati, i condannati e gli internati. I minorenni vestono,
comunque, abiti di foggia civile.
I capi di biancheria personale e di vestiario
nonché gli effetti d'uso consegnati ai detenuti e agli internati
sono annotati, con le successive variazioni, in una apposita scheda,
un esemplare della quale viene conservato dall'interessato e un
altro custodito dalla direzione e trasmesso in caso di
trasferimento.
La direzione dell'istituto cura che a ciascun
detenuto o internato, dopo le operazioni di pulizia, siano
restituiti i capi di sua spettanza.
I detenuti e gli internati, i quali fanno uso di
abiti e di corredo personale di loro proprietà che non possono
essere lavati con le normali procedure usate per quelli forniti
dall'amministrazione, devono provvedervi a loro spese.
L'amministrazione provvede a fornire abiti civili
ai dimittendi, qualora essi non siano in condizioni a provvedervi a
loro spese.
Art. 10 Corredo e oggetti di proprietà personale.
Il regolamento interno stabilisce i casi in cui i
detenuti e gli internati possono essere ammessi a fare uso di
corredo di loro proprietà e prevede, altresì, quali sono gli
effetti di corredo che possono usarsi.
Il possesso di oggetti di particolare valore
morale o affettivo può essere ammesso, qualora gli oggetti stessi
non abbiano un consistente valore economico.
Art. 11 Vitto giornaliero.
Ai detenuti e agli internati vengono
somministrati giornalmente tre pasti.
Il regolamento interno stabilisce l'orario dei
pasti in modo tale che il primo possa essere consumato non lontano
dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il
terzo dopo circa sei ore dal secondo.
Ai minorenni vengono somministrati giornalmente
quattro pasti opportunamente intervallati.
Art. 12 Controllo sul trattamento alimentare e sui
prezzi dei generi venduti nell'istituto. -
La rappresentanza dei detenuti e degli internati
preveduta dal sesto comma dell'art. 9 della legge è composta di tre
persone.
Negli istituti in cui la preparazione del vitto
è effettuata in più cucine, è costituita una rappresentanza per
ciascuna cucina. I rappresentanti dei detenuti e degli internati
assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la
qualità e la quantità, verificano che i generi prelevati siano
interamente usati per la confezione del vitto.
Ai detenuti e agli internati lavoratori o
studenti, facenti parte della rappresentanza, sono concessi permessi
di assenza dal lavoro o dalla scuola per rendere possibile lo
svolgimento del loro compito.
La rappresentanza suddetta ed il delegato del
direttore, indicato nell'ultimo comma dell'art. 9 della legge,
presentano, congiuntamente o disgiuntamente, le loro osservazioni al
direttore.
La direzione richiede mensilmente all'autorità
comunale informazioni sui prezzi correnti all'estero relativi ai
generi corrispondenti a quelli in vendita da parte dello spaccio e
mette a disposizione della rappresentanza dei detenuti e degli
internati le informazioni ricevute.
Art. 13 Locali per la somministrazione del vitto.
Uso di fornelli.
La somministrazione del vitto deve essere
effettuata in locali accessibili a gruppi limitati di detenuti o di
internati.
Ove non sia possibile, per difficoltà
organizzative o per contingenti motivi di ordine o di disciplina,
somministrare il vitto in locali appositi, deve provvedersi a che i
pasti siano consumati nelle camere, utilizzando un idoneo piano di
appoggio consentito l'uso di fornelli personali autoalimentati per
la preparazione di bevande e per riscaldare liquidi, nonché cibi
già cotti.
Le dimensioni e le caratteristiche dei fornelli
devono essere conformi a prescrizioni ministeriali.
Il regolamento interno può provvedere che, senza
carattere di continuità, sia consentita ai detenuti e agli
internati la cottura di generi alimentari di facile e rapida
preparazione, stabilendo i generi ammessi nonché le modalità da
osservare.
Art. 14 Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e
di generi alimentari.
Il regolamento interno stabilisce, nei confronti
di tutti i detenuti o internati dell'istituto, i generi e gli
oggetti di cui è consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione:
stabilisce, inoltre, le quantità dei singoli generi ed oggetti
ricevibili, acquistabili o detenibili in relazione all'esigenza di
mantenere l'ordine e di evitare disparità di condizioni di vita.
Sono vietate le bevande alcooliche.
E' consentito solo il consumo giornaliero di vino
in misura non superiore a mezzo litro e di gradazione non superiore
a dodici gradi o di un litro di birra.
E' vietato, comunque, il possesso di denaro.
Gli oggetti non consentiti sono ritirati dalla
direzione e consegnati ai detenuti e agli internati all'atto della
loro dimissione, salvo che costituiscano corpo di reato.
I generi e gli oggetti provenienti dall'esterno
devono essere contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai
destinatari, devono essere sottoposti a controllo.
Il regolamento interno stabilisce il numero e la
periodicità in ordine al ricevimento dei pacchi, le modalità di
confezione, di controllo, di accettazione e di consegna, anche con
riferimento alle cautele da adottare per l'individuazione di
strumenti pericolosi e alla certificazione di quanto in essi
contenuto.
Gli oggetti di uso personale possono essere
acquistati o ricevuti in misura non eccedente le norinali esigenze
dell'individuo.
I generi alimentari, ricevuti dall'esterno o
acquistati, non devono eccedere in quantità il fabbisogno di una
persona. Inoltre quelli ricevuti dall'esterno non devono richiedere
cottura.
Il detenuto o l'internato non può accumulare
generi alimentari in quantità eccedente il suo fabbisogno
settimanale.
Art. 15 Cessioni fra detenuti o internati. -
La cessione e la ricezione di somme in peculio e
di oggetti fra detenuti o internati sono vietate.
Art. 16 Permanenza all'aperto.
Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto
devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.
Il tempo di permanenza all'aperto può essere
impiegato per lo svolgimento di attività sportive culturali o
ricreative nonché per trascorrervi parte del tempo libero.
Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto
sono utilizzati anche per la installazione di campi attrezzati per
lo svolgimento di giochi sportivi.
Art. 17 Assistenza sanitaria.
L'organizzazione dei servizi sanitari degli
istituti viene programmata, nell'ambito di ciascuna regione, tra gli
ispettori distrettuali e i preposti agli enti pubblici sanitari
locali, d'intesa con l'ente regione.
I programmi sono periodicamente aggiornati
secondo il variare delle esigenze ed approvati dal Ministero di
grazia e giustizia, tenuto conto degli indirizzi del Ministero della
sanità. Il Ministero, sulla base delle indicazioni desunte dalla
rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie della
popolazione penitenziaria, sentiti gli organi sanitari, organizza,
con opportune dislocazioni nell'ambito nazionale, reparti clinici e
chirurgici.
All'organizzazione e al funzionamento di detti
reparti possono concorrere, anche con destinazione di proprio
personale, gli enti pubblici sanitari locali.
In ogni caso in cui le prestazioni di carattere
psichiatrico non siano assicurate a mezzo della opera di specialisti
in psichiatria del ruolo della amministrazione penitenziaria, la
direzione dello istituto si avvale di specialisti ai sensi del
quarto comma dell'art. 80 della legge.
[Per il trasferimento degli imputati negli
ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura, si applicano le
disposizioni prevedute dall'art. 9 del regio decreto 28 maggio 1931,
n. 603] (3).
L'autorizzazione per le visite a proprie spese di
un sanitario di fiducia per gli imputati dopo la pronuncia della
sentenza di primo grado e per i condannati e gli internati è data
dal direttore.
Con le medesime forme prevedute per le visite a
proprie spese possono essere autorizzate cure mediche e chirurgiche
da effettuarsi da parte di sanitari di fiducia nelle infermerie o
nei reparti clinici e chirurgici dell'amministrazione penitenziaria
a spese degli interessati.
Quando deve provvedersi con assoluta urgenza al
trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di
cura, e non sia possibile ottenere l'immediata decisione
dell'autorità giudiziaria che procede o del magistrato di
sorveglianza, il direttore provvede direttamente al trasferimento,
dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità o al
magistrato di sorveglianza; inoltre, dà notizia del trasferimento
all'ispettore distrettuale e al Ministero.
(3) Abrogato dall'art. 1, D.P.R. 24 maggio 1977, n.
339 (Gazz. Uff. 24 giugno 1977, n. 171).
Art. 18 Assistenza particolare alle gestanti e alle
puerpere. Asili nido.
Le gestanti e le puerpere sono assistite da
specialisti in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti
esterni.
E' prestata, altresì, l'assistenza da parte di
personale paramedico ostetrico.
L'assistenza sanitaria ai bambini che le madri
detenute o internate tengono presso di sé è curata da
professionisti specialisti in pediatria.
Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i
pediatri, nonché il personale paramedico, sono compensati con
onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
Presso gli istituti o sezioni dove vi è una
esigenza continuativa di assistenza alle gestanti, alle puerpere e
ai bambini, sono organizzati appositi reparti ostetrici e asili
nido.
Quando i bambini debbono essere separati dalle
madri detenute o internate, per avere superato i tre anni o per
altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non
esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la
direzione dell'istituto segnala il caso agli enti per l'assistenza
all'infanzia.
Il centro di servizio sociale cura che siano
mantenuti costanti rapporti fra la madre e il bambino.
Art. 19 Rimborso delle spese per prestazioni
sanitarie.
Ai detenuti e agli internati che hanno diritto ad
usufruire di prestazioni sanitarie a carico degli enti preposti
all'assistenza sanitaria, le dette prestazioni, sono fornite
direttamente dalla amministrazione penitenziaria in condizioni di
assoluta parità con gli altri detenuti e internati.
Gli enti tenuti a derogare l'assistenza
rimborsano all'amministrazione penitenziaria, sulla base di apposite
convenzioni, le spese relative alle prestazioni sanitarie che essi
sarebbero tenuti a corrispondere.
Gli enti predetti provvedono direttamente
all'assistenza preveduta dalle leggi vigenti nei confronti dei
familiari dei detenuti e degli internati lavoratori.
Art. 20 Disposizioni particolari per gli infermi e
i seminfermi di mente.
La sottoposizione a visto di controllo della
corrispondenza dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi
di mente può essere disposta, oltre che nei casi preveduti
dall'art. 36, anche per esigenze connesse al trattamento
terapeutico, accertate dal sanitario.
Nella concessione dei permessi di colloquio e
nelle autorizzazioni alla corrispondenza telefonica si devono tenere
in conto anche le esigenze di cui al precedente comma.
I detenuti e gli internati infermi o seminfermi
di mente che, a giudizio del sanitario, sono in grado di svolgere un
lavoro produttivo o un servizio utile sono ammessi al lavoro e
godono di tutti i diritti relativi.
Coloro che non sono in grado di svolgere un
lavoro produttivo o un servizio utile, possono essere assegnati,
secondo le indicazioni sanitarie, ad attività ergoterapiche e ad
essi viene corrisposto un sussidio nella misura stabilita con
decreto ministeriale.
Le disposizioni concernenti la formazione delle
rappresentanze prevedute dagli articoli 9, 12 e 27 della legge si
applicano anche agli infermi o seminfermi di mente.
Tuttavia, se fra i sorteggiati vi siano individui
che, a giudizio del sanitario, per le loro condizioni psichiche non
sono in grado di svolgere il compito, il magistrato di sorveglianza
dispone la loro esclusione.
Gli esclusi sono sostituiti da altri detenuti o
internati nominati anch'essi per sorteggio.
Nei confronti degli infermi e dei seminfermi di
mente le sanzioni disciplinari si applicano solo quando, a giudizio
del sanitario, esista la sufficiente capacità naturale che consenta
loro coscienza dell'infrazione commessa ed adeguata percezione della
sanzione conseguente.
Gli infermi e seminfermi in permesso o in licenza
o in regime di semilibertà ricevono, ove occorra, assistenza da
parte dei servizi psichiatrici pubblici degli enti locali.
Art. 21 Servizio di biblioteca.
La direzione dell'istituto deve curare che i
detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni
della biblioteca dell'istituto, nonché la possibilità, a mezzo di
opportune intese, di usufruire della lettura di pubblicazioni
esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici, funzionanti
nel luogo in cui è situato l'istituto stesso.
Nella scelta dei libri e dei periodici si deve
aver cura che ci sia una equilibrata rappresentazione del pluralismo
culturale esistente nella società esterna.
Il servizio di biblioteca è affidato, di regola,
a un educatore.
Il responsabile del servizio si avvale, per la
tenuta delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la
distribuzione dei libri e dei periodici, nonché per lo svolgimento
di iniziative per la diffusione della cultura, dei rappresentanti
dei detenuti e degli internati preveduti dall'art. 12 della legge, i
quali espletano le suddette attività durante il tempo libero.
I rappresentanti dei detenuti o degli internati
sono sorteggiati, con le modalità prevedute nell'art. 62, nel
numero di tre o cinque, rispettivamente per gli istituti con un
numero di presenti non superiore o superiore a cinquecento.
Capo III
Ingresso in istituto e modalità del trattamento
Art. 22 Ammissione in istituto.
Le direzioni degli istituti penitenziari devono
ricevere le persone indicate nell'articolo 4 del regio decreto 28
maggio 1931, n. 603, e quelle che si costituiscono dichiarando che
ciò fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue
la privazione dello stato di libertà.
Quando viene ricevuta una persona, che non può
essere trattenuta perché deve essere sottoposta a misura privativa
della libertà diversa da quella alla cui esecuzione l'istituto è
destinato, la direzione provvede ad informare il Ministero, ai fini
dell'assegnazione.
La persona che fa ingresso in istituto perché
imputata viene sottoposta all'isolamento, preveduto dal n. 3)
dell'art. 33 della legge, soltanto se l'autorità giudiziaria abbia
disposto in tal senso nell'ordine di arresto o nel mandato di
arresto o di cattura o in altro separato provvedimento.
In caso di arresto in flagranza o di fermo di
indiziato di reato, la prescritta informazione all'autorità
giudiziaria competente deve essere effettuata dalla polizia
giudiziaria prima della introduzione del detenuto nell'istituto, al
fine di consentire la tempestiva emanazione dell'eventuale
provvedimento di sottoposizione all'isolamento di cui al comma
precedente.
Allo stesso modo provvede il direttore nel caso
di presentazione spontanea in istituto di persona a carico della
quale non sia stato emesso mandato o ordine di cattura o di arresto
dall'autorità giudiziaria.
Il provvedimento dell'autorità giudiziaria che
dispone l'isolamento deve precisare le modalità, i limiti e la
durata dell'isolamento medesimo.
Durante l'isolamento giudiziario, possono avere
contatti con il detenuto isolato, con l'osservanza delle modalità
stabilite dal Ministero di grazia e giustizia, il personale
penitenziario nonché gli altri operatori penitenziari anche non
appartenenti al personale dell'amministrazione incaricati,
autorizzati o delegati dal direttore dell'istituto (3/a).
(3/a) Cosí sostituito dall'art. 1, D.P.R. 18
maggio 1989, n. 248 (Gazz. Uff. 7 luglio 1989, n. 157).
Art. 23 Modalità dell'ingresso in istituto.
La direzione cura che il detenuto o l'internato
all'atto del suo ingresso dalla libertà sia sottoposto a
perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali e messo
in grado di esercitare la facoltà preveduta dal primo comma
dell'art. 29 della legge, con le modalità di cui all'art. 59 del
presente regolamento.
Il soggetto è sottoposto a visita medica non
oltre il giorno successivo.
Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma
dell'art. 24, qualora dagli accertamenti sanitari, o altrimenti,
risulti che una persona condannata si trova in una delle condizioni
prevedute dell'art. 146 e dall'art. 147, numeri 2) e 3), del codice
penale, la direzione dell'istituto provvede a trasmettere gli atti
al tribunale di sorveglianza per l'adozione dei provvedimenti di sua
competenza e provvede, altresí, a darne comunicazione al magistrato
di sorveglianza (3/b).
Al momento dell'ingresso dalla libertà di un
detenuto o di un internato, la dirczione richiede al Ministero
notizia su eventuali precedenti detenzioni al fine di acquisire la
preesistente cartella personale.
Il direttore, o un operatore penitenziario da lui
designato, svolge un colloquio con il soggetto al fine di conoscere
le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro preveduto
dall'art. 13 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, e per
iniziare la compilazione della cartella personale nonché al fine di
fornirgli le informazioni prevedute dal primo comma dell'art. 32
della legge e di consegnargli l'estratto indicato nel secondo comma
dell'art. 64 del presente regolamento.
Qualora il detenuto o l'internato si rifiuti di
fornire le sue generalità o quando vi siano fondati motivi per
ritenere che le generalità fornite siano false, e sempre che non si
riesca a conoscere altrimenti le esatte generalità, il soggetto è
identificato sotto la provvisoria denominazione di
"sconosciuto" a mezzo di fotografia e di riferimenti a
connotati e contrassegni fisici e ne è fatto rapporto all'autorità
giudiziaria.
Nel corso del colloquio il soggetto è invitato a
segnalare gli eventuali problemi personali e familiari che
richiedono interventi immediati.
Di tali problemi la direzione informa il centro
di servizio sociale.
Gli oggetti consegnati dal detenuto o
dall'internato, nonché quelli rinvenuti sulla sua persona e che non
possono essere lasciati in suo possesso, sono ritirati e depositati
presso la direzione.
Gli oggetti che non possono essere conservati
sono venduti a beneficio del soggetto o inviati, a sue spese, alla
persona da lui designata. Delle predette operazioni viene redatto
verbale.
Degli oggetti consegnati dall'imputato o
rinvenuti sulla sua persona è data notizia all'autorità
giudiziaria che procede.
I contatti e gli interventi degli operatori
penitenziari e degli assistenti volontari di cui all'art. 78 della
legge, nonché quelli degli operatori sociali e sanitari delle
strutture e dei servizi assistenziali territoriali intesi alla
prosecuzione dei programmi terapeutici o di trattamento
educativo-sociale istituzionalmente svolti con gli imputati, i
condannati e gli internati non si considerano colloqui e ad essi non
si applicano pertanto le disposizioni contenute nell'art. 18 della
legge e nell'art. 35 del presente regolamento (3/c).
(3/b) Comma cosí sostituito dall'art. 2, D.P.R. 18
maggio 1989, n. 248 (Gazz. Uff. 7 luglio 1989, n. 157).
(3/c) Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 18 maggio
1989, n. 248 (Gazz. Uff. 7 luglio 1989, n. 157).
Art. 24 Iscrizioni a registro.
Nel registro preveduto dall'art. 13 del regio
decreto 28 maggio 1931, n. 603, oltre alle iscrizioni relative alle
persone ivi indicate, devono essere inserite, in ordine cronologico,
analoghe iscrizioni relative ai detenuti e agli internati che
entrano o escono dall'istituto a causa di trasferimento o di
transito.
Il registro, prima che sia posto in uso, è
presentato al magistrato di sorveglianza che ne fa numerare ciascuna
pagina, vistandola e segnandola con sigillo del proprio ufficio.
In fine del registro lo stesso magistrato di
sorveglianza indica il numero complessivo delle pagine e vi appone
la data e la sottoscrizione.
La disposizione del precedente capoverso si
osserva anche per il registro preveduto dall'articolo 80 del codice
di procedura penale e dall'art. 15 del regio decreto 28 maggio 1931,
n. 603.
Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni
prevedute dall'art. 80 del codice di procedura penale sono
comunicate all'autorità giudiziaria mediante estratto o copia
autentica.
In caso di urgenza, la comunicazione è fatta con
telegramma.
Le istanze dei detenuti e degli internati
relative ai provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge
sono trasmesse al magistrato di sorveglianza o al tribunale di
sorveglianza entro tre giorni dalla loro presentazione (3/d).
(3/d) Comma cosí sostituito dall'art. 3, D.P.R. 18
maggio 1989, n. 248 (Gazz. Uff. 7 luglio 1989, n. 157).
Art. 25 Albo degli avvocati e procuratori.
Presso ogni istituto penitenziario è tenuto
l'albo degli avvocati e procuratori del circondario, che deve essere
affisso in modo che i detenuti e gli internati ne possano prendere
visione.
E' fatto divieto agli operatori penitenziari di
influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore.
Art. 26 Cartella personale.
Per ogni detenuto o internato è istituita una
cartella personale, la cui compilazione inizia all'atto
dell'ingresso in istituto dalla libertà.
La cartella segue il soggetto in caso di
trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'istituto da cui
il detenuto o l'internato è dimesso.
Di tale custodia è data tempestiva notizia al
Ministero.
L'intestazione della cartella personale è
corredata dai dati anagrafici, delle impronte digitali, della
fotografia e di ogni altro elemento necessario per la precisa
identificazione della persona.
Nella cartella personale sono inseriti i dati e
le indicazioni preveduti dal quarto comma dell'art. 13 della legge,
con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari
e delle infrazioni che le hanno determinate, delle istanze e dei
provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge, della
sottoposizione al regime di sorveglianza particolare e del reclamo
eventualmente proposto, nonché di ogni altro dato richiesto da
disposizioni ministeriali (3/e).
Tutti i provvedimenti del magistrato di
sorveglianza e del tribunale di sorveglianza di cui all'art. 14-ter
e al capo VI del titolo I della legge sono comunicati alla direzione
dell'istituto per la annotazione nella cartella personale.
I provvedimenti relativi all'affidamento in prova
al servizio sociale, al regime di semilibertà ed alla detenzione
domiciliare sono altresí comunicati al centro di servizio sociale
del luogo nel quale viene eseguita la misura alternativa alla
detenzione (3/e).
Allo scadere di ogni semestre di custodia
preventiva e di pena detentiva, nella cartella personale di ciascun
detenuto è annotato il giudizio espresso dalla direzione sugli
elementi indicati nel secondo comma dell'art. 94.
All'atto del trasferimento del detenuto o
dell'internato in altro istituto nella cartella personale è
annotato un giudizio complessivo sugli sviluppi del trattamento e
sulla condotta tenuta.
(3/e) Gli attuali commi terzo e quarto cosí
sostituiscono l'originario comma terzo per effetto dell'art. 4, D.P.R.
18 maggio 1989, n. 248 (Gazz. Uff. 7 luglio 1989, n. 157).
Art. 27 Osservazione della personalità.
L'osservazione scientifica della personalità è
diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi
alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e
sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una
normale vita di relazione.
Ai fini dell'osservazione, si provvede
all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, biologici,
psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al
modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua
attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento
(3/f).
All'inizio dell'esecuzione, l'osservazione è
specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o
dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del
programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel
termine di nove mesi (3/f).
Nel corso del trattamento l'osservazione è
rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del
soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di
relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione
del programma di trattamento.
(3/f) Comma cosí sostituito dall'art. 5, D.P.R. 18
maggio 1989, n. 248 (Gazz. Uff. 7 luglio 1989, n. 157).
Art. 28 Espletamento dell'osservazione della
personalità.
L'osservazione scientifica della personalità è
espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le
pene e le misure di sicurezza.
Quando si ravvisa la necessità di procedere a
particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati,
su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione.
L'osservazione è condotta da personale
dipendente dall'amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai
professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'art. 80
della legge.
Le attività di osservazione si svolgono sotto la
responsabilità del direttore dell'istituto e sono dal medesimo
coordinate.
Art. 29 Programma individualizzato di trattamento.
La compilazione del programma di trattamento è
effettuata da un gruppo presieduto dal direttore e composto dal
personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di
osservazione indicate nel precedente articolo.
Il gruppo di osservazione tiene riunioni
periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del
trattamento praticato e i suoi risultati. La segreteria tecnica del
gruppo è affidata, di regola, all'educatore.
Art. 30 Assegnazione dei detenuti e degli internati
agli istituti (3/g).
I condannati e gli internati, all'inizio
dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, sono
provvisoriamente assegnati in un istituto destinato all'esecuzione
del tipo di pena o di misura cui sono stati sottoposti, situato
nell'ambito della regione di residenza.
Qualora ciò non sia possibile per mancanza di
tale istituto o per indisponibilità di posti, l'assegnazione deve
avvenire ad altro istituto della stessa categoria situato in
località prossima.
Nell'istituto di assegnazione provvisoria
vengono espletate le attività di osservazione prevedute dall'art.
13 della legge.
Sulla base della formulazione del programma di
trattamento individualizzato viene disposta l'assegnazione
definitiva.
Per l'assegnazione definitiva dei condannati e
degli internati si ha riguardo alla corrispondenza fra le
indicazioni del trattamento contenute nel programma
individualizzato e il tipo di trattamento organizzato negli
istituti ai sensi dell'art. 102.
Alle assegnazioni provvisorie e definitive che
comportino trasferimento da un distretto ad un altro provvede il
Ministero. Nell'ambito del distretto provvede l'ispettore
distrettuale, informandone il Ministero, fatte salve le
assegnazioni dei detenuti e degli internati sottoposti al regime
di sorveglianza particolare, le quali sono disposte dal Ministero
(3/h).
(3/g) Rubrica così sostituita dall'art. 6, D.P.R.
18 maggio 1989, n. 248 (Gazz. Uff. 7 luglio 1989, n. 157).
(3/h) Comma così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 18
maggio 1989, n. 248 (Gazz. Uff. 7 luglio 1989, n. 157).
Art. 31 Raggruppamento nelle sezioni. -
Gli istituti penitenziari, al fine di attuare la
distribuzione dei condannati e degli internati secondo i criteri
indicati nel secondo comma dell'art. 14 della legge, sono
organizzati in modo da realizzare nel loro interno suddivisioni in
sezioni che consentano raggruppamenti limitati di soggetti.
Gli imputati che non sono sottoposti
all'isolamento preveduto dal n. 3) dell'art. 33 della legge, sono
assegnati alle varie sezioni nelle quali l'istituto di custodia
preventiva è suddiviso, in considerazione della loro età, di
precedenti esperienze penitenziarie, della natura colposa o dolosa
del reato ascritto e della indole dello stesso.
Art. 32 Assegnazione e raggruppamento per motivi
cautelari.
I detenuti e gli internati, che abbiano un
comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela
dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono
assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole
adottare le suddette cautele.
Art. 32 bis. Regime di sorveglianza particolare.
Il Ministero, quando, di propria iniziativa, o su
segnalazione o proposta della direzione dell'istituto o su
segnalazione dell'autorità giudiziaria, ritiene di disporre o
prorogare la sottoposizione a regime di sorveglianza particolare di
un detenuto o di un internato ai sensi dell'articolo 14-bis, comma
1, della legge, richiede al direttore dell'istituto la convocazione
del consiglio di disciplina, affinché esprima parere nel termine di
dieci giorni.
L'autorità giudiziaria deve far pervenire i
pareri di cui al comma 3 dell'art. 14-bis della legge al Ministero
entro il termine di dieci giorni. la direzione dell'istituto chiede
preventivamente alla autorità giudiziaria competente ai sensi del
secondo comma dell'art. 11 della legge l'autorizzazione ad
effettuare il visto di controllo sulla corrispondenza in arrivo ed
in partenza, quando tale restrizione è prevista nel provvedimento
che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare.
Il provvedimento dell'autorità giudiziaria viene
emesso entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'ufficio
ha ricevuto la richiesta.
Dal provvedimento che dispone in via provvisoria
il regime di sorveglianza particolare e delle restrizioni a cui il
detenuto o l'internato è sottoposto, è data comunicazione al
medesimo, che sottoscrive per presa visione.
I provvedimenti che dispongono in via definitiva
o che prorogano il regime di sorveglianza particolare sono
comunicati dalla direzione dell'istituto al detenuto o internato
mediante rilascio di copia integrale di essi e del provvedimento con
cui in precedenza sia stata eventualmente disposta la sorveglianza
particolare in via provvisoria.
Dei provvedimenti che dispongono o prorogano il
regime di sorveglianza particolare e dei reclami proposti e del loro
esito è presa nota nella cartella personale.
La direzione dell'istituto provvede, di volta in
volta, ad inviare al magistrato di sorveglianza le copie di ciascuno
dei predetti provvedimenti e degli eventuali reclami proposti
dall'interessato.
Quando il detenuto o internato sottoposto al
regime di sorveglianza particolare viene trasferito, anche
temporaneamente, in altro istituto posto nella giurisdizione di un
diverso ufficio di sorveglianza, la direzione dell'istituto di
destinazione ne dà comunicazione a tale ufficio, trasmettendogli
anche le copie dei provvedimenti e dei reclami di cui ai commi
precedenti.
Il trasferimento ad altro istituto idoneo viene
disposto quando, nell'istituto in cui il detenuto o l'internato si
trova, non sia disponibile una sezione nella quale il regime di
sorveglianza particolare possa essere attuato senza comportare
pregiudizio per la popolazione detenuta o internata e senza
pregiudicare l'ordine o la sicurezza.
Ove sia necessario, il detenuto o internato
sottoposto a regime di sorveglianza può essere trasferito in uno
degli istituti o in una delle sezioni di cui all'art. 32 (3/i).
(3/i) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.P.R. 18
maggio 1989, n. 248 (Gazz. Uff. 7 luglio 1989, n. 157).
Art. 32 ter. Reclamo avverso il provvedimento di
sorveglianza particolare.
Il reclamo avverso il provvedimento definitivo
che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare, se
proposto con atto ricevuto dal direttore dell'istituto è iscritto
nel registro preveduto dall'art. 80 del codice di procedura penale e
dall'art. 15 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603 ed è
trasmesso al piú tardi entro il giorno successivo in copia
autentica al tribunale di sorveglianza, al quale è altresí
trasmessa copia della cartella personale dell'interessato e del
provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza
particolare.
In caso di urgenza, la comunicazione è fatta con
telegramma. Il detenuto o l'internato, nel proporre reclamo, può
nominare contestualmente il difensore.
Il Ministero, ove non ritenga di provvedere
direttamente, può delegare l'ispettore distrettuale o il direttore
dell'istituto a presentare al tribunale di sorveglianza memorie
relative al provvedimento avverso il quale il detenuto o l'internato
ha proposto reclamo (3/l).
(3/l) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.P.R. 18
maggio 1989, n. 248 (Gazz. Uff. 7 luglio 1989, n. 157).
Art. 33 Detenuti ed internati stranieri.
Nell'esecuzione delle misure privative della
libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tener conto
delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali.
Devono essere favorite possibilità di contatto
con le autorità consolari del loro Paese.
Art. 34 Regolamento interno.
L'amministrazione penitenziaria impartisce le
direttive indicate nel primo comma dell'art. 16 della legge, anche
al fine di realizzare la differenziazione degli istituti.
Il regolamento interno, oltre alle modalità
degli interventi di trattamento e a quanto preveduto dagli articoli
16 e 31 della legge e dagli articoli 8, 10, 11, 13, 14, 38, 62 e 69
del presente regolamento, disciplina, in ogni caso, le seguenti
materie:
1. gli orari di apertura e di chiusura degli
istituti;
2. gli orari relativi all'organizzazione della vita
quotidiana della popolazione detenuta o internata;
3. le modalità relative allo svolgimento dei vari
servizi predisposti per i detenuti e per gli internati;
4. gli orari di permanenza nei locali comuni;
5. gli orari, i turni e le modalità di permanenza
all'aperto;
6. i tempi e le modalità particolari per i
colloqui e la corrispondenza anche telefonica;
7. le affissioni consentite e le relative
modalità;
8. i giochi consentiti.
Il regolamento interno può disciplinare alcune
delle materie sopra indicate in modo differenziato per particolari
sezioni dell'istituto.
Nella predisposizione del regolamento interno,
la commissione preveduta dal secondo comma dell'art. 16 della
legge deve uniformarsi alle direttive impartite
dall'amministrazione penitenziaria ai sensi del primo comma
dell'art. 16 della legge e del primo comma del presente articolo.
Nel caso di direttive sopravvenute, le norme
del regolamento interno non conformi ad esse cessano di avere
applicazione e devono essere modificate dalla commissione, per
uniformarle alle direttive medesime, entro venti giorni dal loro
ricevimento (4).
(4) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 10 luglio
1985, n. 421 (Gazz. Uff. 20 agosto 1985, n. 195).
Art. 35 Colloqui.
I colloqui dei condannati, degli internati e
quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo
grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto.
I colloqui con persone diverse dai congiunti e
dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi
e sono comunicati all'ispettore distrettuale, corredati della
documentazione opportuna (4/a).
Per i colloqui con gli imputati fino alla
pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono
presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che
procede (4/a).
Le persone ammesse ai colloqui sono identificate
e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità prevedute dal
regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti
nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.
Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un
comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il
personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone
che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al
direttore, il quale decide sulla esclusione.
I colloqui avvengono in locali comuni muniti di
mezzi divisori.
La direzione può consentire che, per speciali
motivi, il colloquio si svolga in locale distinto.
Qualora non ostino motivi di disciplina, ordine o
sicurezza o sanità, la direzione può altresí consentire che i
colloqui si svolgano in spazi comuni all'aperto a ciò destinati.
In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il
controllo a vista del personale di custodia (4/b).
Appositi locali sono destinati ai colloqui dei
detenuti con i loro difensori.
Per i detenuti e gli internati infermi, i
colloqui possono aver luogo nell'infermeria.
I detenuti e gli internati usufruiscono di
quattro colloqui al mese (4/c).
Il direttore dell'istituto, con provvedimento
motivato da trasmettere in copia al Ministero, può ammettere gli
imputati, che abbiano tenuto regolare condotta, ed i condannati e
gli internati, che, oltre ad avere tenuto regolare condotta, abbiano
collaborato attivamente all'osservazione scientifica della
personalità ed al trattamento rieducativo attuati nei loro
confronti, alla fruizione di ulteriori due colloqui mensili, nonché
di due telefonate mensili al di là dei limiti stabiliti dal secondo
comma dell'art. 37, da concedere dalle autorità competenti ai sensi
dell'ottavo comma dell'art. 18 della legge ed ai sensi del primo
comma del presente articolo e del primo comma dell'art. 37 (4/d).
Ai soggetti gravemente infermi, ovvero quando
ricorrano eccezionali circostanze, sono concessi colloqui anche
fuori dei limiti stabiliti nei commi precedenti.
Il colloquio ha la durata massima di un'ora.
In considerazione di eccezionali circostanze, è
consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i
conviventi.
Il colloquio con i congiunti o conviventi è
comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un
comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella
settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di
alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo
consentono (4/e).
A ciascun colloquio con il detenuto o con
l'internato possono partecipare non più di tre persone.
E' consentito di derogare a tale norma quando si
tratti di congiunti o conviventi.
Qualora risulti che i familiari non mantengano
rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa
segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni
interventi, e, laddove se ne ravvisi la necessità, anche al
consiglio di aiuto sociale.
Del colloquio, con l'indicazione degli estremi
del permesso si fa annotazione in apposito registro.
Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano nei casi previsti dall'art. 18-bis della legge (4/f).
(4/a) I commi primo e secondo così sostituiscono
l'originario comma primo per effetto dell'art. 8, D.P.R. 18 maggio
1989, n. 248 (Gazz. Uff. 7 luglio 1989, n. 157). Il primo comma è
stato poi così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 24
luglio 1989, n. 171.
(4/b) Comma così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 18
maggio 1989, n. 248 (Gazz. Uff. 7 luglio 1989, n. 157).
(4/c) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 10
luglio 1985, n. 421 (Gazz. Uff. 20 agosto 1985, n. 195).
(4/d) Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 10 luglio
1985, n. 421 (Gazz. Uff. 20 agosto 1985, n. 195).
(4/e) Comma così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 18
maggio 1989, n. 248 (Gazz. Uff. 7 luglio 1989, n. 157).
(4/f) Comma aggiunto dall'art. 16, D.L. 8 giugno
1992, n. 306, riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
Art. 36 Corrispondenza epistolare e telegrafica.
I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare
e a ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica.
Al fine di consentire la corrispondenza,
l'amministrazione fornisce gratuitamente ai detenuti e agli
internati, che non possono provvedervi a loro spese,
settimanalmente, l'occorrente per scrivere una lettera e
l'affrancatura ordinaria.
Presso lo spaccio dell'istituto devono essere
sempre disponibili, per l'acquisto, degli oggetti di cancelleria
necessari per la corrispondenza.
Sulla busta della corrispondenza epistolare in
partenza il detenuto o l'internato deve apporre il proprio nome e
cognome.
La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in
partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale
presenza di valori o altri oggetti non consentiti.
L'ispezione deve avvenire con modalità tali da
garantire l'assenza di controlli sullo scritto.
La direzione, quando vi sia sospetto che nella
corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti
contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono
determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la
missiva, facendone immediata segnalazione, per provvedimenti del
caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato in
attesa della pronuncia della sentenza di primo grado, all'autorità
giudiziaria che procede.
La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto
di controllo su segnalazione o d'ufficio, è inoltrata o trattenuta
su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità
giudiziaria che procede.
Le disposizioni di cui al sesto e settimo comma
del presente articolo si applicano anche ai telegrammi in arrivo.
Ove la direzione ritenga che un telegramma in
partenza non debba essere inoltrato per i motivi di cui al sesto
comma, ne informa il magistrato di sorveglianza o l'autorità
giudiziaria che procede, i quali decidono se si debba o meno
provvedere all'inoltro.
Il detenuto o l'internato viene immediatamente
informato che la corrispondenza è stata trattenuta.
Art. 37 Corrispondenza telefonica.
I detenuti e gli internati possono essere
autorizzati alla corrispondenza telefonica con i familiari o con
le persone conviventi una volta ogni quindici giorni, solo quando
non abbiano usufruito di colloqui con alcun familiare o convivente
da almeno quindici giorni; essi possono, altresì, essere
autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica con i
familiari o con le persone conviventi in occasione del loro
rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza (4/g).
L'imputato autorizzato alla corrispondenza
telefonica dall'autorità giudiziaria procedente o, dopo la
sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza viene
ammesso ad usufruire di tale corrispondenza con la frequenza
indicata nel primo comma (4/g).
L'autorizzazione di cui al comma precedente
può essere concessa, oltre i limiti stabiliti, in considerazione
di particolari e gravi motivi di urgenza che non consentano di
effettuare utilmente la necessaria comunicazione attraverso il
ricorso ai colloqui e alla corrispondenza epistolare o
telegrafica.
La corrispondenza telefonica con altre persone
può essere consentita solo quando vi siano eccezionali ragioni di
urgenza. In ogni istituto sono installati uno o più telefoni
secondo le occorrenze.
Il detenuto o l'internato che intenda
effettuare la comunicazione telefonica deve rivolgere istanza
scritta all'autorità competente, indicando il numero richiesto,
la persona con cui deve corrispondere e i motivi dell'istanza.
Il contatto telefonico viene stabilito dal
personale dell'istituto. La durata massima della conversazione
telefonica è di sei minuti.
L'autorità giudiziaria competente a disporre
il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi
dell'articolo 18, L. 26 luglio 1975, n. 354, può disporre che le
conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo
di idonee apparecchiature.
E' sempre disposta la registrazione delle
conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o
internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis, L. 26 luglio
1975, n. 354 (4/h).
Le autorizzazioni alla corrispondenza
telefonica sono date con provvedimento scritto e motivato.
Il provvedimento di autorizzazione di
corrispondenza telefonica con persone diverse dai familiari e dai
conviventi è trasmesso in copia al Ministero.
La corrispondenza telefonica è effettuata a
spese dell'interessato.
La contabilizzazione della spesa avviene per
ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.
In caso di chiamata dall'esterno diretta ad
avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati,
all'interessato può essere data solo comunicazione del nominativo
dichiarato dalla persona che ha chiamato sempreché non ostino
particolari motivi di cautela (5).
(4/g) Comma così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 18
maggio 1989, n. 248 (Gazz. Uff. 7 luglio 1989, n. 157).
(4/h) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 14
giugno 1993, n. 187, riportato al n. A/XLIX.
(5) Così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 24 maggio
1977, n. 339 (Gazz. Uff. 24 giugno 1977, n. 171).
Art. 38 Uso di apparecchio radio.
Ai detenuti e agli internati è consentito usare
un apparecchio radio personale autoalimentato.
Le dimensioni e le caratteristiche degli
apparecchi radio devono essere conformi a prescrizioni ministeriali.
Il regolamento interno stabilisce le modalità di
uso degli apparecchi radio, anche al fine di evitare disturbo ad
altri.
Art. 39 Corsi di istruzione a livello della scuola
d'obbligo.
Il Ministero della pubblica istruzione, previe
opportune intese con il Ministero di grazia e giustizia, impartisce
direttive agli organi periferici della pubblica istruzione per la
organizzazione di corsi a livello della scuola d'obbligo.
I provveditori agli studi, sulla base delle
indicazioni e delle richieste formulate dalle direzioni degli
istituti penitenziari, dai presidi, dai direttori didattici
concertano con l'ispettore distrettuale per gli istituti di
prevenzione e di pena la dislocazione e il tipo di vari corsi a
livello della scuola d'obbligo da istituire nell'ambito del
distretto, secondo le esigenze della popolazione penitenziaria.
L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei
corsi sono curati dai competenti organi della pubblica istruzione.
Le direzioni degli istituti forniscono locali e
attrezzature adeguati e sollecitano i detenuti e gli internati alla
frequenza dei corsi stessi.
Per lo svolgimento dei programmi e per le
attività integrative di essi, a richiesta delle direzioni degli
istituti, può essere utilizzato, previa opportuna intesa con le
autorità scolastiche, il contributo volontario di persone
qualificate, le quali operano sotto la responsabilità didattica del
personale della pubblica istruzione.
Art. 40 Corsi di addestramento professionale.
L'ente regione, d'intesa con gli ispettori
distrettuali, organizza, sulla base delle indicazioni e delle
richieste delle direzioni degli istituti, i vari tipi di corsi di
addestramento professionale, da svolgersi secondo le esigenze della
popolazione penitenziaria.
Le direzioni degli istituti mettono a
disposizione i locali per le attività didattiche e forniscono i
complementi necessari delle attrezzature per lo svolgimento dei
corsi e sollecitano i detenuti e gli internati a frequentarli.
Per lo svolgimento dei programmi e per le
attività integrative, a richiesta delle direzioni degli istituti,
può essere utilizzato, previe opportune intese con i competenti
organi regionali, il contributo volontario di persone qualificate,
le quali operano sotto la responsabilità didattica del personale
degli enti organizzatori dei corsi.
Art. 41 Corsi di istruzione secondaria di secondo
grado.
I corsi di istruzione secondaria di secondo grado
sono organizzati, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria,
dal Ministero della pubblica istruzione a mezzo dell'istituzione di
succursali di scuole del predetto livello in determinati istituti
penitenziari.
Il numero delle succursali e la loro dislocazione
sono determinati in relazione all'esistenza di gruppi di condannati
o di internati che siano in possesso del titolo di studio richiesto
per la ammissione, che manifestino seria aspirazione alla
prosecuzione degli studi e che debbano permanere in esecuzione della
misura privativa della libertà per un periodo di tempo non
inferiore ad un anno scolastico.
Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma
dell'art. 39.
Per agevolare i condannati e gli internati che,
pur avendo il titolo di studio richiesto, non siano in condizioni di
frequentare i corsi regolari, la direzione dell'istituto richiede
alla presidenza di una vicina scuola secondaria di secondo grado di
assistere coloro che manifestino seria aspirazione alla prosecuzione
degli studi nello svolgimento individuale dei programmi di
istruzione. Analoga agevolazione è offerta agli imputati.
Sono stabilite intese con le autorità
scolastiche per offrire la possibilità agli studenti di sostenere
gli esami previsti per i vari corsi. I condannati e gli internati
durante la frequenza dei corsi preveduti dal primo comma del
presente articolo sono esonerati dal lavoro; coloro che seguono
corsi individuali possono essere esonerati dal lavoro, a loro
richiesta.
Art. 42 Studi universitari.
I detenuti e gli internati che risultano iscritti
ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei
requisiti per l'iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il
compimento degli studi.
A tal fine, sono stabilite le opportune intese
con le autorità accademiche per consentire agli studenti di
usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami.
Coloro che seguono corsi universitari possono
essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione
dell'impegno e del profitto dimostrati.
Art. 43 Benefici economici per gli studenti.
Per la frequenza dei corsi di addestramento
professionale è corrisposto un sussidio orario nella misura
determinata con decreto ministeriale.
I detti corsi possono svolgersi durante le ore
lavorative. In tal caso, i detenuti e gli internati che li
frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede
proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto,
oltre al sussidio preveduto nel comma precedente per le ore di
effettiva frequenza ai corsi.
Per la frequenza ai corsi di istruzione
secondaria di secondo grado i condannati e gli internati ricevono un
sussidio giornaliero nella misura determinata con decreto
ministeriale per ciascuna giornata di frequenza o di assenza non
volontaria.
Nell'intervallo tra la chiusura dell'anno
scolastico e l'inizio del nuovo corso, agli studenti è corrisposto
un sussidio ridotto per i giorni feriali, nella misura determinata
con decreto ministeriale, purché abbiano superato con esito
positivo il corso effettuato nell'anno scolastico e non percepiscano
mercede.
A conclusione di ciascun anno scolastico, agli
studenti che seguono corsi individuali di scuola di istruzione
secondaria di secondo grado e che hanno superato gli esami con
effetti legali nonché agli studenti che seguono corsi presso
università pubbliche o equiparate e che hanno superato tutti gli
esami del loro anno, vengono rimborsate, qualora versino in
disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse,
contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un
premio di rendimento nella misura stabilita dal Ministero.
I corsi a livello della scuola d'obbligo possono
svolgersi anche durante le ore lavorative.
In tal caso, i detenuti e gli internati che li
frequentano percepiscono, per il lavoro prestato una mercede
proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto.
Ai detenuti e agli internati che hanno superato con esito positivo
il corso frequentato, è corrisposto un premio di rendimento nella
misura stabilita dal Ministero.
I soggetti che fruiscono di assegni o borse di
studio non percepiscono i benefici economici preveduti dal presente
articolo.
L'importo complessivo dei sussidi e dei premi di
rendimento preveduti dal presente articolo, è determinato
annualmente con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di
concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 44 Esclusione dai corsi di istruzione e di
addestramento professionale.
Il detenuto o l'internato che, nei corso di
istruzione, anche individuale, o in quello di addestramento
professionale, tenga un comportamento che configuri sostanziale
inadempimento dei suoi compiti è escluso dal corso con
provvedimento del direttore.
L'esclusione dal corso è disposta dal direttore,
anche nel caso in cui il detenuto o l'internato non consegua
sufficiente profitto, sentite le autorità scolastiche.
Art. 45 Organizzazione del lavoro.
Le lavorazioni penitenziarie, sia all'interno che
all'esterno dell'istituto, sono organizzate e gestite secondo le
direttive dell'amministrazione penitenziaria, dalle direzioni degli
istituti, le quali possono avvalersi della collaborazione di imprese
pubbliche.
L'amministrazione penitenziaria impartisce le sue
direttive sulla base delle proposte che gli ispettori distrettuali
formulano dopo aver sentito le direzioni degli istituti ed aver
preso gli opportuni contatti con gli uffici pubblici locali del
lavoro, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e
dell'agricoltura.
La produzione è destinata a soddisfare,
nell'ordine, le commesse dell'amministrazione penitenziaria, delle
altre amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati.
Le commesse di lavoro delle amministrazioni dello
Stato e degli enti pubblici sono distribuite dal Ministero.
Le direzioni possono accogliere direttamente le
commesse di lavoro provenienti dai privati.
Quando le commesse provengono da imprese
pubbliche o private può essere convenuto che il committente
fornisca materie prime e accessorie, attrezzature e personale
tecnico.
Del valore di queste prestazioni si tiene conto
al fine di determinare le incidenze sui costi e il conseguente
prezzo dei prodotti.
Se le commesse non sono sufficienti ad assorbire
la capacità di mano d'opera delle lavorazioni penitenziarie,
l'amministrazione previa analisi delle possibilità di assorbimento
del mercato, può organizzare e gestire lavorazioni dirette alla
produzione di determinati beni che vengono offerti in libera vendita
anche a mezzo di imprese pubbliche.
Le direzioni degli istituti penitenziari, quando,
per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al
lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni
penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo ai sensi
del comma 7 dell'art. 20 della legge, richiedono informazioni sui
prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato
all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto alla camera di
commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio
tecnico erariale o all'autorità comunale, al fine di stabilire i
prezzi di vendita dei prodotti medesimi (5/a).
I posti di lavoro a disposizione della
popolazione detenuta di ciascun istituto sono fissati in una
apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra
lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto.
Nella tabella sono, altresí, indicati i posti di
lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonché i
posti di lavoro disponibili all'esterno.
La tabella è modificata secondo il variare della
situazione ed è approvata dall'ispettore distrettuale (5/a).
Negli istituti per minorenni particolare cura è
esplicata nell'organizzazione delle attività lavorative per la
formazione professionale.
(5/a) I commi settimo e ottavo cosí sostituiscono
l'originario comma settimo per effetto dell'art. 10, D.P.R. 18 maggio
1989, n. 248 (Gazz. Uff. 7 luglio 1989, n. 157).
Art. 46 Lavoro all'esterno.
L'ammissione dei condannati e degli internati al
lavoro all'esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è
prevista la possibilità nel programma di trattamento e solo quando
il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza
ai sensi del comma 4 dell'art. 21 della legge.
L'ammissione degli imputati al lavoro
all'esterno, disposta dalle direzioni su autorizzazione della
competente autorità giudiziaria ai sensi del comma 2 dell'art. 21
della legge, è comunicata al magistrato di sorveglianza.
La direzione dell'istituto deve motivare la
richiesta di approvazione del provvedimento o la richiesta di
autorizzazione all'ammissione al lavoro all'esterno, anche con
riguardo all'opportunità della previsione della scorta,
corredandola di tutta la necessaria documentazione.
Il magistrato di sorveglianza o l'autorità
giudiziaria procedente, a seconda dei casi, nell'approvare il
provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno del condannato o
internato o nell'autorizzare l'ammissione al lavoro all'esterno
dell'imputato, deve tener conto del tipo di reato, della durata,
effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della
residua parte di essa, nonché dell'esigenza di prevenire il
pericolo che l'ammesso al lavoro all'esterno commetta altri reati.
I detenuti e gli internati ammessi al lavoro
all'esterno indossano abiti civili; ad essi non possono essere
imposte manette. La scorta dei detenuti e degli internati ammessi al
lavoro all'esterno, qualora sia ritenuta necessaria per motivi di
sicurezza, è effettuata dal personale del Corpo degli agenti di
custodia con le modalità stabilite dal Ministero.
L'accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro
esterno, qualora sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza,
può essere effettuato da personale civile dell'amministrazione
penitenziaria.
Al fine di consentire l'assegnazione dei detenuti
e degli internati al lavoro all'esterno il Ministero, d'intesa con
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce forme
di collegamento e di collaborazione tra le direzioni degli istituti
e gli uffici provinciali del lavoro.
Gli ispettori distrettuali e le direzioni degli
istituti stabiliscono rapporti con gli organi collegiali locali per
l'impiego ed, in particolare, richiedono alle competenti commissioni
circoscrizionali per l'impiego, di cui all'art. 19 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, di disciplinare le modalità cui la sezione
circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati
posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti
indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al
trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da
ammettere al lavoro all'esterno.
L'ispettore distrettuale impartisce disposizioni
alle direzioni degli istituti del distretto per favorire la piena
occupazione dei posti di lavoro disponibili all'esterno.
I datori di lavoro dei detenuti o internati sono
tenuti a versare alla direzione dell'istituto la retribuzione, al
netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dovuta al
lavoratore e l'importo degli eventuali assegni familiari sulla base
della documentazione inviata dalla direzione.
I datori di lavoro devono dimostrare alla stessa
direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela
assicurativa e previdenziale.
I detenuti e gli internati ammessi al lavoro
all'esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi,
con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla
esecuzione della misura privata della libertà.
L'ammissione al lavoro all'esterno per lo
svolgimento di lavoro autonomo può essere disposta, ove sussistano
le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 21 della legge, solo se
trattasi di attività regolarmente autorizzata dagli organi
competenti ed il detenuto o l'internato dimostri di possedere le
attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno
professionale.
Il detenuto o l'internato è tenuto a versare
alla direzione dell'istituto l'utile finanziario derivante dal
lavoro autonomo svolto e su di esso vengono effettuati i prelievi ai
sensi del primo comma dell'art. 24 della legge.
Nel provvedimento di assegnazione al lavoro
all'esterno devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o
internato deve impegnarsi per iscritto ad osservare durante il tempo
da trascorrere fuori dall'istituto, nonché quelle relative agli
orari di uscita e di rientro. In particolare l'orario di rientro
deve essere fissato all'interno di una fascia oraria che preveda
l'ipotesi di ritardo per forza maggiore.
Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria
viene inoltrato a carico del detenuto rapporto per il reato previsto
dall'art. 385 del codice penale.La direzione dell'istituto provvede
a consegnare al detenuto o internato ed a trasmettere al Ministero,
all'ispettore distrettuale ed al direttore del centro di servizio
sociale copia del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno,
dandone notizia all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui
si dovrà svolgere il lavoro all'esterno.
Le eventuali modifiche delle prescrizioni e la
revoca del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno sono
comunicate al Ministero ed inoltre al magistrato di sorveglianza,
per i condannati e gli internati, o alla autorità giudiziaria
precedente, per gli imputati. I controlli di cui al comma 3
dell'art. 21 della legge sono diretti a verificare che il detenuto o
l'internato osservi le prescrizioni dettategli e che il lavoro si
svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità.
La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 21
della legge si applica anche nel caso di ammissione al lavoro
all'esterno per svolgere un lavoro autonomo.
Quando il lavoro si svolge presso imprese
pubbliche, il direttore dell'istituto stabilisce precisi accordi con
i responsabili di dette imprese, per la immediata segnalazione alla
direzione dell'istituto stesso di eventuali comportamenti del
detenuto o internato lavoratore che richiedano interventi di
controllo (5/b).
(5/b) Cosí sostituito dall'art. 11, D.P.R. 18
maggio 1989, n. 248 (Gazz. Uff. 7 luglio 1989, n. 157), e corretto con
avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 1989, n. 171).
Art. 47 Criteri di priorità per l'assegnazione al
lavoro all'interno degli istituti.
Nella determinazione delle priorità per
l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro, si ha
riguardo agli elementi indicati nel sesto comma dell'art. 20 della
legge anche in relazione al tipo di lavoro disponibile, al tempo
trascorso in stato di inattività lavorativa involontaria durante la
detenzione o l'internamento, nonché al comportamento tenuto (5/c).
(5/c) Cosí sostituito dall'art. 12, D.P.R. 18
maggio 1989, n. 248 (Gazz. Uff. 7 luglio 1989, n. 157).
Art. 48 Obbligo del lavoro.
I condannati e i sottoposti alle misure di
sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, che non
siano stati ammessi al regime di semilibertà o al lavoro
all'esterno o non siano stati autorizzati a svolgere attività
artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i
quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati
nel sesto comma dell'art. 20 della legge, sono tenuti a svolgere
un'altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto
(5/d).
(5/d) Cosí sostituito dall'art. 13, D.P.R. 18
maggio 1989, n. 248 (Gazz. Uff. 7 luglio 1989, n. 157).
Art. 49 Attività artigianali, intellettuali, o
artistiche.
Le attività artigianali, intellettuali e
artistiche si svolgono, fuori delle ore destinate al lavoro
ordinario, in appositi locali o, in casi particolari, nelle camere,
se ciò non comporti l'uso di attrezzi ingombranti o pericolosi o
non arrechi molestia.
Gli imputati possono essere ammessi ad esercitare
tali attività, a loro richiesta, anche nelle ore dedicate al
lavoro. I condannati e gli internati che richiedono di svolgere
attività artigianali, intellettuali o artistiche durante le ore di
lavoro, possono esservi autorizzati ed esonerati dal lavoro
ordinario, quando dimostrino di possedere le attitudini prevedute
dal settimo comma dell'articolo 20 della legge e si dedichino ad
esse con impegno professionale.
Le autorizzazioni sono date dal direttore che
determina le prescrizioni da osservare anche in relazioone al
rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'amministratore.
Può essere consentito l'invio dei beni prodotti
a destinatari fuori dall'istituto, senza spese per
l'amministrazione.
Sull'utile finanziario derivante dall'attività
artigianale, intellettuale o artistica, percepito dal condannato o
dall'internato, anche in semilibertà o al lavoro all'esterno,
vengono effettuati i prelievi ai sensi dell'art. 24, primo comma,
della legge (5/e).
(5/e) Comma così sostituito prima dall'art. 3,
D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339 (Gazz. Uff. 24 giugno 1977, n. 171), e
poi dall'art. 14, D.P.R. 18 maggio 1989, n. 248 (Gazz. Uff. 7 luglio
1989, n. 157).
Art. 49 bis. Lavoro a domicilio.
Il lavoro a domicilio all'interno dell'istituto
penitenziario può essere svolto anche durante le ore destinale al
lavoro ordinario, con l'osservanza delle condizioni di cui
all'articolo precedente (6).
(6) Aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 18 maggio 1989,
n. 248 (Gazz. Uff. 7 luglio 1989, n. 157).
Art. 50 Esclusione dalle attività lavorative.
Il detenuto o l'internato addetto al lavoro, che
tiene un comportamento che configuri un sostanziale rifiuto
dell'adempimento dei suoi compiti, è escluso dalle attività
lavorative, con provvedimento del direttore, salve le sanzioni di
carattere disciplinare.
L'esclusione dalle attività lavorative è
disposta dal direttore anche nel caso di mancanza di rendimento del
detenuto o dell'internato, sentito il preposto alle lavorazioni.
Art. 51 Lavoro in semilibertà.
I datori di lavoro dei condannati e degli
internati in regime di semilibertà versano alla direzione
dell'istituto la retribuzione al netto delle ritenute previste dalle
leggi vigenti e l'importo degli eventuali assegni familiari dovuti
al lavoratore e devono dimostrare alla direzione stessa lo
adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e
previdenziale.
I condannati e gli internati ammessi al lavoro in
semilibertà esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi
con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti
all'esecuzione della misura privativa della libertà.
Art. 52 Assegni familiari.
I detenuti e gli internati lavoratori devono
fornire alla direzione dell'istituto la documentazione, per essi
prescritta, intesa a dimostrare il diritto agli assegni familiari
per le persone a carico.
Qualora il detenuto o l'internato non provveda a
fornire la documentazione, la direzione ne informa le persone a
carico, invitandole a provvedervi.
Ove i soggetti o le persone a carico incontrino
difficoltà nella produzione dei documenti richiesti, la direzione
provvede direttamente.
Gli importi sono consegnati direttamente alle
persone a carico o spediti alle stesse.
Se la persona a carico è incapace, gli assegni
sono versati al suo legale rappresentante o, se questi e lo stesso
detenuto o internato, alla persona a cui l'incapace è affidato.
Art. 53 Prelievi sulla remunerazione.
Il prelievo della quota di remunerazione a titolo
di rimborso delle spese di mantenimento e i prelievi preveduti dai
numeri 1) e 3) dell'art. 145 del codice penale nei confronti dei
condannati si effettuano in occasione di ogni liquidazione della
remunerazione.
Ferma restando la competenza del giudice
dell'esecuzione per le controversie relative all'attribuzione e alla
liquidazione delle spese di mantenimento, sui reclami relativi
all'ordine seguito nei prelievi di cui all'art. 145 del codice
penale decide il magistrato di sorveglianza.
Art. 54 Peculio.
Il peculio dei condannati e degli internati si
distingue in fondo vincolato e fondo disponibile.
E' destinato al fondo vincolato la quota di un
quinto della remunerazione.
La rimanente parte del peculio costituisce il
fondo disponibile, che non può superare il limite di un milione di
lire.
L'eventuale eccedenza non fa parte del peculio e,
salvo che non debba essere immediatamente utilizzata per spese
inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe o ammende,
nonché al pagamento di debiti, viene inviata ai familiari o
conviventi secondo le indicazioni dell'interessato, o depositata a
suo nome presso un istituto bancario o un ufficio postale.
Il fondo vincolato non può essere utilizzato nel
corso della esecuzione delle misure privative della libertà.
Tuttavia, in considerazione di particolari
motivi, il magistrato di sorveglianza può autorizzare
l'utilizzazione di parte del fondo vincolato.
Il fondo disponibile può essere usato per invii
ai familiari o conviventi, per acquisti autorizzati, per la
corrispondenza, per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento
di multe, ammende o debiti.
Il pagamento delle spese inerenti alla difesa
legale avviene su presentazione della parcella o della richiesta
scritta di anticipo sulla medesima, recante l'indicazione degli
estremi del procedimento, se questo è in corso; una copia della
parcella o della richiesta di anticipo viene conservata dalla
direzione dell'istituto (6/a).
Il peculio degli imputati è interamente
disponibile e non può superare il limite di due milioni.
Il Ministero stabilisce, all'inizio di ciascun
anno, l'ammontare delle somme che possono essere spese per gli
acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate
ai familiari o conviventi, nonché la loro distribuzione nel tempo
(6/a).
E' ammessa deroga a tali disposizioni, su
autorizzazioni del direttore, solo per acquisti di strumenti,
oggetti e libri occorrenti per attività di studio e di lavoro.
La direzione dell'istituto, alla fine di ciascun
anno finanziario, procede alla determinazione e all'accredito degli
interessi legali maturati sul peculio di ciascun detenuto o
internato presente nell'istituto.
Gli interessi si calcolano sui saldi di fine
mese.
Al detenuto o all'intcrnato dimesso la direzione
dell'istituto corrisponde la somma costituente il peculio e
l'importo degli interessi maturati.
Il fondo dei detenuti e degli internati eccedente
gli ordinari bisogni della cassa dell'istituto per il servizio
relativo al fondo stesso è versato alla Cassa depositi e prestiti.
L'ammontare degli interessi corrisposti dalla
Cassa depositi e prestiti è versato all'erario.
Al condannato o all'internato ammesso al regime
di semilibertà sono consegnate somme in contanti prelevate dal
fondo disponibile, in relazione alle spese che egli deve sostenere,
anche in eccesso al limite fissato nel sesto comma del presente
articolo.
Al detenuto o all'internato in permesso o in
licenza è consegnata una somma in contanti prelevata dal peculio
disponibile, nella misura richiesta dalle circostanze.
I limiti di somme determinati nel presente
articolo possono essere variati, con decreto del Ministro per la
grazia e giustizia, emanato di concerto con il Ministro per il
tesoro (6/b).
(6/a) Comma così sostituito dall'art. unico,
D.P.R. 29 ottobre 1984, n. 805 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1984, n. 334).
(6/b) L'art. 1, D.M. 10 marzo 1990 (Gazz. Uff. 8
ottobre 1990, n. 235) ha cosí disposto: "Ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 54, D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, il limite massimo
di un milion