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Regio Decreto 26 aprile 1928, n.
1297 Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare Art. 1.- E' approvato il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. TITOLO I - AMMINISTRAZIONE REGIONALE Capo I - Del Consiglio scolastico. Art. 1.- Alla costituzione del Consiglio scolastico presso i singoli Provveditorati agli studi si provvede ogni biennio con unico decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Quando, nel corso del biennio, si debba per qualsiasi motivo sostituire uno dei componenti, il nuovo consigliere dura in carica per il rimanente periodo del biennio stesso. Art. 2.- Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari, in precedenza emanate, concernenti materie contemplate nel regolamento generale approvato con il presente decreto, ad eccezione delle norme relative alla istituzione dei diplomi di benemerenza di cui al R.D. 19 gennaio 1928, n. 201, e di quelle relative ai libri di testo. Il Consiglio scolastico: a) per le scuole che dipendono dal Provveditorato agli studi: dà parere sui licenziamenti per ragioni didattiche alla fine del triennio di prova, sui trasferimenti per motivi di servizio, sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dall'ufficio, sulla riammissione in servizio degl'insegnanti; delibera sulla istituzione, la soppressione e la distribuzione delle scuole nonché sui nuovi ordinamenti e sugli sdoppiamenti di classi; amministra i fondi e le rendite, comunque provenienti, destinati all'istruzione elementare, che non abbiano propria legale amministrazione, compilando apposito regolamento da approvarsi dal Ministero; b) per le scuole che dipendono dai Comuni: approva i regolamenti scolastici e tutte le deliberazioni aventi per oggetto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione elementare. Per tutte indistintamente le scuole di cui alle lettere a) e b): dà parere sulla idoneità delle persone chiamate ad impartire l'istruzione religiosa, sulla istituzione di insegnamenti speciali nei corsi integrativi, sulla erezione in ente morale di istituzioni e fondazioni aventi fine di istruzione o di educazione, sull'accettazione di lasciti e donazioni a favore di istituzioni scolastiche, sulle proposte di conferimento dei diplomi di benemerenza. Approva, inoltre, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dei patronati scolastici, provvede sopra ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalla legge e dai regolamenti vigenti e dà parere su ogni altro provvedimento o proposta su cui il provveditore reputi opportuno di interpellarlo. Art. 3.- Le disposizioni del regolamento stesso sono obbligatorie dalla data della loro entrata in vigore anche per i Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari (1) ; entro il termine di un anno dalla data medesima i detti Comuni sono tenuti a riformare e coordinare i propri regolamenti scolastici in relazione alle norme del nuovo regolamento generale. Il Consiglio scolastico è convocato con avviso da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattarsi. In tutti i casi in cui il Consiglio non può essere presieduto dal provveditore, la presidenza è tenuta da chi fa le veci del provveditore nella direzione dell'Ufficio scolastico. Funziona da segretario un impiegato dell'Ufficio scolastico, designato dal provveditore. Art. 4.- Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno quattro consiglieri, oltre il presidente, e, in seconda, di almeno tre. Le adunanze non sono pubbliche. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Debbono astenersi dalla votazione i consiglieri che siano interessati nell'oggetto in deliberazione sia personalmente sia come appartenenti a consigli od uffici di Enti, dai quali promani l'atto sottoposto all'esame del Consiglio, e quelli che siano congiunti od affini fino al IV grado incluso delle persone cui la deliberazione si riferisce. Nelle questioni riguardanti persone, la votazione deve effettuarsi a scrutinio segreto. Il verbale, approvato nella stessa tornata o in quella successiva, è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Art. 5.- La funzione di consigliere scolastico è gratuita. I membri appartenenti alle pubbliche Amministrazioni, che risiedono fuori della città sede del Provveditorato, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad una diaria uguale a quella di missione loro spettante come funzionari dello Stato. I membri estranei all'Amministrazione, che risiedono fuori della città sede del Provveditorato, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe e ad una diaria pari all'indennità di missione dovuta ai funzionari dei gradi VII e VIII. I direttori comunali, quando risiedono fuori della città sede del Provveditorato, sono parificati, agli effetti del rimborso delle spese di viaggio e dalla diaria, ai direttori didattici governativi. Gli insegnanti elementari, qualora risiedano fuori della città sede del Provveditorato, hanno diritto al rimborso della spesa di viaggio in II classe e ad una diaria pari alla indennità di missione dovuta ai funzionari del X e XI grado. I professori, direttori e maestri, membri del Consiglio scolastico, sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio per il periodo in cui intervengono alle sedute del Consiglio e, qualora risiedano fuori della città sede del Provveditorato, anche per il giorno antecedente e quello seguente all'inizio ed alla chiusura della sessione del Consiglio. Art. 6.- Al provveditore spetta dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio scolastico. Egli può tuttavia astenersi, per gravi motivi, dal dare esecuzione, riferendone entro cinque giorni al Ministro per le decisioni definitive. Capo II - Del Consiglio di disciplina. Art. 7-14.- Capo III - Del provveditore agli studi e dell'Ufficio scolastico. Art. 14.- Art. 15.- I funzionari amministrativi dell'Ufficio scolastico curano, sotto la direzione del provveditore, gli affari amministrativi del Provveditorato nonché la regolare trascrizione di tutti gli atti riguardanti la carriera degli insegnanti nel registro di cui alla lettera c) dell'art. 17. In caso di assenza o di impedimento del provveditore, questo è sostituito dal funzionario amministrativo più elevato in grado o, in caso di parità di grado, dal più anziano. Art. 16.- I funzionari di ragioneria dell'Ufficio scolastico curano, sotto la direzione del provveditore, gli affari contabili del Provveditorato. Il funzionario più elevato in grado dell'ufficio di ragioneria è responsabile della regolarità delle scritture contabili e degli ordini di pagamento, che sono da lui vistati. Spetta all'ufficio di ragioneria di compilare i rendiconti delle somme anticipate o messe a disposizione del Provveditorato e di provvedere alle trattenute ed al versamento dei contributi al Monte pensioni. Art. 17.- Agli impiegati d'ordine dell'Ufficio scolastico sono affidate la tenuta dell'archivio e del protocollo, la copia e la spedizione della corrispondenza. Essi curano altresì, per quanto riguarda l'istruzione elementare, la tenuta: a) dello schedario degli insegnanti dipendenti dal Provveditorato; b) di un registro, nel quale siano elencati gli insegnanti del Regno temporaneamente o definitivamente esclusi dall'insegnamento, secondo le indicazioni contenute nel Bollettino ufficiale del Ministero; c) del registro degli insegnanti prescritto per il servizio del Monte pensioni. Art. 18.- I fondi per le spese d'ufficio nelle quali sono comprese quelle per il riscaldamento e l'illuminazione, per gli impianti e abbonamenti telefonici anche per le comunicazioni interprovinciali e le macchine da scrivere, sono versati dal Ministero al Provveditorato in due rate uguali al 30 giugno ed al 31 dicembre. Tali fondi devono erogarsi in armonia con le disposizioni che regolano le forniture o i lavori di competenza del Provveditorato generale dello Stato. Capo IV - Degli ispettori centrali. Art. 19.- I posti d'ispettore centrale per l'istruzione elementare, che il Ministro non conferisca a sua scelta a termini dell'art. 10, comma III del testo unico, sono attribuiti in seguito a concorso per titoli ed esami. Al concorso sono ammessi: a) i funzionari ispettivi, che abbiano almeno sette anni di servizio governativo; b) i presidi e gli insegnanti di ruolo A degli istituti di istruzione media, regi o pareggiati, che abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo; c) i direttori centrali dei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, i quali abbiano almeno sette anni di servizio come direttori centrali. I candidati non devono avere superato l'età di cinquanta anni alla data del decreto con cui è indetto il concorso. Art. 20.- La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale e indirizzata al Ministero, deve, entro il termine prescritto dall'ordinanza di concorso, essere presentata al provveditore, corredata dei seguenti documenti : a) diploma di abilitazione alla direzione didattica, conseguito a norma del R. decreto 27 luglio 1919, n. 1757, o a norma del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736; b) atto di nascita; c) certificato di cittadinanza italiana; d) certificato medico, da cui risulti che il candidato per le sue condizioni fisiche è atto ad esercitare l'ufficio per il quale concorre; e) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario; f) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato esercita l'ufficio; g) fotografia del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio; h) quietanza dell'Ufficio di registro e bollo, comprovante il pagamento della tassa d'ammissione ai termini dell'art. 17, comma III, del testo unico; i) tutti gli altri titoli o documenti che il candidato crederà opportuno di esibire. I candidati di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo sono tenuti a presentare, oltre la domanda, solo la quietanza di cui alla lettera h). Art. 21.- Entro il termine stabilito dal bando di concorso il provveditore invia al Ministero le domande e i documenti relativi, accompagnando quelle dei candidati di cui alla lettera c) dell'art. 19 con una relazione nella quale, esposti succintamente i precedenti di servizio del candidato, desumendoli dal fascicolo personale e dagli altri atti di ufficio, esprime il proprio motivato parere sulle condizioni fisiche e sulle qualità intellettuali del candidato e sulle sue attitudini morali e didattiche ad esercitare degnamente l'ufficio. Nella relazione deve anche essere precisato se il candidato sia direttore centrale da sette anni in Comune che conserva l'amministrazione delle scuole. Art. 22.- Le domande pervenute all'Ufficio scolastico oltre il termine stabilito nel bando di concorso o redatte in carta da bollo insufficiente non sono dal Ministero prese in considerazione. La mancanza anche di un solo dei documenti, indicati nell'art. 20, importa la esclusione dal concorso. Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine improrogabile di quindici giorni perché sia regolarizzato. La tassa d'ammissione al concorso è rimborsata solo nel caso che il concorso sia revocato. Art. 23.- La Commissione giudicatrice del concorso è composta: di un consigliere di Stato, che la presiede, del direttore generale dell'istruzione elementare e di tre professori stabili di Università o di Regi Istituti superiori di magistero, di cui uno di scienze e uno almeno di lettere e filosofia. L'ufficio di segretario è affidato ad un funzionario del gruppo A dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore all'VIII. Art. 24.- Gli esami constano di tre prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica. Le prove scritte consistono: I nello svolgimento di un tema di argomento storico-letterario; II nello svolgimento di un tema relativo ai problemi dell'educazione; III nella risoluzione di una questione di legislazione o di amministrazione scolastica dell'istruzione elementare con riferimento agli istituti scolastici corrispondenti di altri Stati. La prova orale verte sugli elementi del diritto civile, costituzionale, amministrativo, sulla storia della filosofia; sulla storia della pedagogia; sulla legislazione scolastica del Regno, anche in relazione a quella di altri Stati. Il candidato deve inoltre rispondere ad una serie di interrogazioni atte a dimostrare la sua cultura generale, storica, letteraria e scientifica. La prova pratica consiste nell'esame critico di una o più relazioni di ispettori di circoscrizione o nel giudizio su uno o più libri di testo per le scuole elementari, ed in una discussione sull'esame o sul giudizio espresso dal concorrente. Per tale esame o giudizio da esporre verbalmente sono assegnate due ore di preparazione a porte chiuse. Le prove di esame hanno luogo in Roma. Per lo svolgimento di ognuna delle tre prove scritte sono assegnate sei ore e si applicano le norme degli artt. 34, 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Art. 25.- Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci per la prova orale, di dieci per la prova pratica. Dispone inoltre di dieci punti complessivamente per i titoli accademici e di carriera e per le pubblicazioni. Sono ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano ottenuto almeno 8 decimi nel complesso delle prove scritte con non meno 7 in ciascuna di esse. Non è approvato il candidato che non abbia ottenuto almeno 8 decimi nella prova orale e nella prova pratica. Art. 26.- All'atto della revisione delle prove scritte la Commissione, verificata la integrità delle buste contenenti i lavori, le apre, segnando in testa ad ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome del concorrente uno stesso numero di riconoscimento. Compiuto l'esame di tutte le prove scritte, la Commissione apre le buste contenenti i nomi dei concorrenti, e compila l'elenco degli ammessi all'orale, comprendendovi solo i candidati che abbiano ottenuto la votazione stabilita dal precedente articolo, e l'elenco degli esclusi. Art. 27.- La Commissione, dopo aver consegnato al Ministero gli elenchi di cui al precedente articolo stabilisce l'ordine con cui i concorrenti ammessi sono chiamati alla prova orale. Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, a meno che la Commissione, per gravi motivi non ritenga di fissargli altro giorno. Art. 28.- Ultimato l'esame orale, la Commissione compila l'elenco degli ammessi alla prova pratica, comprendendovi soltanto quelli che hanno conseguito nell'esame orale una votazione non inferiore agli 8 decimi. Art. 29.- Come per l'esame orale, dopo consegnato al Ministero l'elenco di cui al precedente articolo, la Commissione stabilisce l'ordine con cui i concorrenti ammessi sono chiamati alla prova pratica. Per la presenza dei candidati alla prova pratica valgono le norme fissate per la presenza all'esame orale. Art. 30.- Terminate le prove scritte, orale e pratica, la Commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli, ed assegna, quindi, i voti relativi a ciascuno dei candidati approvati in tutte le prove. Nella valutazione dei titoli si ha particolare riguardo al servizio ispettivo. Art. 31.- La Commissione procede infine alla formazione della graduatoria includendovi i vincitori nell'ordine risultante dalla somma delle votazioni ottenute da ciascun concorrente nelle prove scritte, pratica, orale e nella valutazione dei titoli. La graduatoria non può comprendere un numero di vincitori superiore a quello dei posti messi a concorso. Art. 32.- Gli ispettori centrali si radunano ogni anno entro il mese di ottobre sotto la presidenza dell'ispettore più anziano di ruolo e predispongono il programma di lavoro ordinario per l'annata scolastica. Il programma così concordato dagli ispettori centrali è approvato dal direttore generale e comunicato ai provveditori. Art. 33.- Gli ispettori centrali per l'attuazione del programma prestabilito, prendono cognizione diretta dell'opera svolta nelle circoscrizioni dagli ispettori scolastici, rilevandone le particolarità e i risultati, e, sul fondamento degli elementi raccolti, studiano e propongono al Ministro i mezzi più idonei ad unificare l'azione di vigilanza, ad intensificarla dove occorra, e ad assicurarne la continuità e la piena corrispondenza con le direttive del Ministero. Quando lo ritengano opportuno, ai fini indicati dal comma precedente, estendono le loro indagini anche alle direzioni didattiche governative e, con preavviso al podestà, a quelle comunali. In entrambi i casi possono nelle loro visite essere accompagnati dall'ispettore della circoscrizione. Art. 34.- Se nel corso delle ispezioni richieste dall'attuazione del programma di lavoro ordinario, l'ispettore centrale abbia occasione di fare osservazioni importanti su altri aspetti del servizio di vigilanza o del problema scolastico in generale, egli ne riferisce al Ministero. Art. 35.- L'ispettore centrale può richiedere la convocazione degli ispettori scolastici nel capoluogo del Provveditorato per la discussione degli argomenti che sono compresi nel programma prestabilito. Il provveditore indice l'adunanza fissandone il luogo e il giorno, e, quando ritenga opportuno parteciparvi, la presiede. Art. 36.- Gli ispettori centrali adempiono tutti gli incarichi che, in via straordinaria, sono loro conferiti dal Ministro o dal direttore generale per l'istruzione elementare, ai quali riferiscono. TITOLO I - AMMINISTRAZIONE REGIONALE Capo V - Degli ispettori scolastici e dei direttori didattici governativi. 1 - Nomina degli ispettori scolastici. Art. 37-44.- . (abrogati) . 2 - Attribuzioni e doveri degli ispettori. Art. 45.- L'ispettore: vigila sull'istruzione elementare e post-elementare, pubblica e privata, nell'àmbito della sua circoscrizione; sorveglia e controlla, anche mediante visita diretta alle scuole, l'opera dei direttori didattici da lui dipendenti, per i quali compila le note di qualifica annuali; provvede alla supplenza dei direttori temporaneamente assenti, di regola affidandone il circolo ai direttori dei circoli viciniori; esprime il suo parere, dopo regolare ispezione, sul periodo di straordinario dei maestri, per la loro promozione ad ordinari; rilascia ai maestri i certificati di servizio, sulla base dei verbali di visita e dei rapporti informativi dei direttori e del risultato di personali ispezioni; decide definitivamente, previa visita diretta ove la ritenga opportuna, i ricorsi dei maestri sulle visite eseguite dai direttori e sui rapporti informativi dei direttori e del risultato di personali ispezioni; decide definitivamente, previa visita diretta, ove la ritenga opportuna, i ricorsi dei maestri sulle visite eseguite dai direttori e sui rapporti informativi; quelli sull'assegnazione delle classi, sui congedi e sul conferimento delle supplenze; riferisce al provveditore per il conferimento di diplomi di benemerenza e assegni vitalizi; riferisce al provveditore per le eventuali dispense dal servizio dei maestri; formula le proposte per la istituzione di nuove scuole; dà il suo parere sulla distribuzione e la soppressione delle scuole esistenti; coordina e trasmette col proprio parere al provveditore le proposte dei direttori didattici sui nuovi ordinamenti e sugli sdoppiamenti di classi; provvede per l'insegnamento religioso a norma degli artt. 110 e seguenti; promuove e vigila l'iscrizione degli obbligati alla scuola; autorizza l'apertura di scuole e di istituti privati d'istruzione elementare; promuove e vigila, con l'aiuto degli ispettori onorari, le opere ausiliarie e integrative della scuola e quelle che, comunque servono all'incremento dell'assistenza scolastica; raccoglie dai direttori didattici gli elementi per la concessione dei sussidi agli asili e giardini d'infanzia nonché alle opere integrative della scuola e di assistenza scolastica; redige i prospetti statistici relativi all'istruzione elementare e alle istituzioni ad essa inerenti, sui moduli che sono forniti dal Ministero, e li trasmette, pel tramite del provveditore, al Ministero stesso, accompagnandoli con brevi note illustrative; esercita inoltre tutte le attribuzioni deferitegli da disposizioni speciali, e adempie gli incarichi che gli sono conferiti dal provveditore. Art. 46.- La competenza degli ispettori nell'esercizio delle attribuzioni, di cui al precedente articolo, si estende su tutte le scuole e gli istituti pubblici e privati di educazione e di istruzione elementare dei tre gradi e dei corsi integrativi di avviamento professionale, diurni, serali, festivi, autunnali, maschili, femminili e misti, sugli educandati e collegi limitatamente all'istruzione elementare, sulle biblioteche scolastiche e popolari, sugli educatori e ricreatori e su tutte le istituzioni integrative della scuola e di assistenza scolastica. E' fatta eccezione per le scuole elementari annesse agli istituti per ciechi e sordomuti e ai convitti nazionali, per le quali la vigilanza e la direzione sono esercitate rispettivamente dal direttore e dal rettore. Art. 47.- Al principio di ogni anno scolastico gli ispettori della regione sono convocati dal provveditore, per stabilire il piano didattico ed il programma d'azione da svolgere nell'anno. Ciascun ispettore aduna a sua volta i direttori didattici dipendenti per le necessarie istruzioni. Nel mese di maggio gli ispettori sono nuovamente convocati dal provveditore per l'accertamento dei risultati conseguiti e per le istruzioni relative alle operazioni di chiusura dell'anno scolastico e degli esami. Art. 48.- Nei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole e che hanno due o più circoscrizioni scolastiche interne per il servizio di vigilanza, il provveditore, a principio ed a fine d'anno scolastico ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, indice tra gli ispettori delle circoscrizioni medesime particolari riunioni, alle quali deve intervenire il direttore centrale delle scuole comunali, per assicurare la continuità ed efficacia dei rapporti tra i funzionari di vigilanza governativa e le autorità comunali preposte alla direzione didattica, e per coordinarne l'azione mediante dirette intese sulle questioni essenziali riguardanti l'ordinamento, il funzionamento e lo sviluppo dei vari servizi scolastici. Queste riunioni nei Comuni che non sono sede del Provveditorato possono essere presiedute dall'ispettore più elevato in grado o più anziano. 3 - Nomina dei direttori didattici governativi. Art. 49.- I posti di direttore didattico governativo si conferiscono mediante concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi gli insegnanti elementari che, forniti del titolo di abilitazione all'ufficio direttivo, abbiano almeno tre anni di insegnamento come ordinario nelle scuole elementari pubbliche con qualifica di buono. Al concorso di cui sopra non può partecipare chi abbia superato alla data del relativo bando il 45esimo anno di età. Art. 50.- I candidati devono presentare al provveditore dal quale dipende la scuola dove insegnano, entro il termine prescritto dall'ordinanza di concorso, la domanda redatta in carta legale e diretta al Ministero, corredata del diploma di abilitazione alla direzione didattica, conseguita a norma del R. decreto 27 luglio 1919, n. 1757, o a norma del Regio decreto 13 marzo 1923, numero 736 o del diploma conseguito secondo l'art. 12 del R.D.L. 28 agosto 1931, n. 1227, di un certificato del provveditore attestante che il candidato si trova nelle condizioni di servizio di cui all'articolo precedente, di tutti i certificati e documenti elencati dalla lettera b) alla lettera g) inclusa dell'art. 20, nonché di tutti gli altri titoli e documenti che il concorrente creda opportuno di esibire. Il provveditore trasmette al Ministero la domanda e i documenti di ciascun candidato accompagnandoli con una relazione simile a quella prevista dal primo comma dell'art. 21. Art. 51.- Per la validità delle domande e per l'ammissione al concorso valgono le norme dell'art. 22. Art. 52.- La Commissione giudicatrice è composta: a) di un professore libero docente o titolare di discipline filosofiche pedagogiche di Università o di Istituto superiore di magistero, che la presiede; b) di un funzionario dell'Amministrazione centrale; c) di un ispettore centrale per l'istruzione elementare; d) di un professore di storia o di lettere italiane di Istituto medio di secondo grado; e) di un professore di istituzioni di diritto. Ove il numero dei candidati lo richieda, il Ministero potrà nominare commissari aggiunti, scegliendoli nelle stesse categorie. Art. 53.- Gli esami di concorso per la nomina a posti di direttore didattico constano di due prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte consistono nello svolgimento di un tema di cultura generale e di un tema di legislazione delle scuole elementari. La prova orale, il cui programma è stabilito volta per volta nel bando di concorso, riguarda: la pedagogia e la filosofia, la didattica, le nozioni generali di diritto amministrativo e la legislazione delle scuole elementari, l'igiene della scuola e del fanciullo. Il candidato deve inoltre dimostrare di avere la piena padronanza dei programmi d'insegnamento delle scuole elementari e dei problemi connessi con tale insegnamento. Le prove scritte hanno luogo nelle sedi di Provveditorato agli studi che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione. La prova orale ha luogo in Roma. Art. 54.- La Commissione stabilisce i temi per le prove scritte, il Ministero fissa il giorno per lo svolgimento delle prove stesse e provvede a inviare i temi ai provveditori delle sedi di esame. Le prove si svolgono sotto la vigilanza e responsabilità del provveditore o di chi ne fa le veci, che è presidente del Comitato di vigilanza, costituito a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Il giorno successivo a quello dell'esame il provveditore trasmette al Ministero, in piego suggellato e raccomandato, i lavori dei concorrenti, con il loro verbale di assistenza alle prove scritte. Art. 55.- Per lo svolgimento delle prove scritte si applicano le norme degli artt. 34 e 35 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 relativi agli esami che hanno luogo in più sedi e degli artt. 36, 37, 38 dello stesso decreto. Art. 56.- Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle due prove scritte, di dieci per la prova orale, e di dieci per i titoli. E' ammesso alla prova orale chi ha conseguito nelle due prove scritte una media non inferiore a 7 decimi con non meno di 6 decimi in ciascuna delle due votazioni. Non è approvato il candidato che non ha ottenuto almeno 6 decimi nella prova orale. Art. 57.- Per la revisione dei lavori scritti, per la procedura da seguire nell'esame orale, per la valutazione dei titoli valgono le norme degli articoli 26, 27 e 30 del presente regolamento. Art. 58.- La Commissione procede infine alla formazione della graduatoria, includendovi i vincitori, nell'ordine risultante dalla somma delle votazioni ottenute da ciascun concorrente nelle prove scritte e orali, e nella valutazione dei titoli. 4 - Attribuzioni e doveri dei direttori didattici. Art. 59.- Il direttore didattico: provvede alla formazione delle classi e alla distribuzione di esse nei locali scolastici; dispone l'assegnazione dei maestri alle varie classi, regolandone l'avvicendamento; propone i nuovi ordinamenti e gli sdoppiamenti delle classi; compila il calendario scolastico e stabilisce l'orario delle lezioni; dirige l'opera dei maestri e li sorveglia; visita le scuole da lui dipendenti e ne cura il regolare funzionamento didattico e disciplinare; cura che l'educazione fisica sia impartita secondo le norme stabilite nel presente regolamento e in conformità delle direttive date dall'Opera Nazionale Balilla (1) ; accorda congedi ai maestri dipendenti; provvede alla continuità dell'insegnamento nei casi di assenza del titolare; infligge l'avvertimento ai maestri in caso di lievi mancanze; compila i verbali di visita alle scuole, i rapporti informativi ed i fogli di qualifica degli insegnanti, secondo i moduli stabiliti dal Ministero; rilascia le note nominative per il pagamento degli stipendi ai maestri e redige i prospetti periodici delle assenze e delle supplenze degli insegnanti; riferisce all'ispettore per le eventuali proposte di dispensa dal servizio dei maestri; cura l'adempimento dell'obbligo scolastico e la frequenza alla scuola dei fanciulli obbligati; provvede alla composizione delle Commissioni esaminatrici e fissa i giorni degli esami; informa l'autorità scolastica superiore delle eventuali inadempienze degli Enti locali e delle Opere di assistenza e di cultura agli obblighi loro derivanti dalla legge e dagli statuti delle Opere stesse; promuove l'incremento delle opere sussidiarie della scuola e di assistenza scolastica nonché di quelle di cultura e riferisce alle autorità superiori sul funzionamento di esse; riferisce sulle domande di sussidio da parte dei Comuni per l'arredamento scolastico e vigila sull'impiego dei sussidi stessi; cura che l'Amministrazione comunale fornisca in tempo utile ai maestri il materiale di cui all'art. 55 del testo unico; in caso di inadempienza, ne riferisce all'autorità scolastica superiore; esercita inoltre tutte le attribuzioni deferitegli da disposizioni speciali, e adempie gli incarichi che gli sono conferiti dal provveditore o dall'ispettore. Art. 60.- Il direttore didattico, in principio ed in fine dell'anno scolastico, riunisce nei singoli Comuni del circolo gli insegnanti elementari del luogo per trattare dei programmi e degli orari, della ripartizione delle classi e dei risultati dell'opera educativa e di ogni altra materia di ordine didattico e disciplinare. Art. 61.- I rapporti informativi sono compilati entro il mese di settembre. I verbali di visita ed i rapporti informativi sono conservati nell'ufficio dell'ispettore; i fogli di qualifica sono inviati al provveditore, che li allega ai fascicoli personali degli insegnanti. 5 - Disposizioni comuni agli ispettori ed ai direttori didattici governativi. a) Disposizioni generali. Art. 62.- I direttori didattici, salvo per quanto riguarda gli affari amministrativi di loro esclusiva competenza, corrispondono col provveditore per il tramite dell'ispettore della circoscrizione. Art. 63.- Gli ispettori scolastici e i direttori didattici non possono essere destinati a circoscrizioni e circoli nell'ambito dei quali abbiano prestato servizio in qualità di maestri o di direttori didattici nell'ultimo triennio, salvo che non concorrano eccezionali motivi. Art. 64.- Gli ispettori e i direttori hanno l'obbligo di risiedere nel Comune indicato nella tabella annessa al decreto ministeriale di cui all'art. 11 del testo unico come capoluogo della circoscrizione e del circolo. Per gravi ragioni, debitamente accertate, così gli uni come gli altri possono essere autorizzati dal provveditore a risiedere in luogo vicino alla sede stabilita, sempre nell'àmbito della circoscrizione o del circolo, purché e fino a che ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare esercizio delle loro funzioni. Art. 65.- Ogni anno, nel mese di gennaio, i provveditori compilano e firmano le note di qualifica degli ispettori per l'anno precedente. Entro lo stesso termine gli ispettori compilano e firmano le note di qualifica dei direttori, che sono rivedute e vistate dal provveditore. I modelli delle note vengono inviati dal Ministero. Art. 66.- Gli ispettori e i direttori non debbono rilasciare certificati, salvo, per quanto riguarda gli ispettori, quelli di servizio richiesti dai maestri elementari. Art. 67.- L'ispettore e il direttore devono conservare e classificare gli atti della corrispondenza d'ufficio e devono inoltre tenere un protocollo degli atti medesimi debitamente aggiornato, oltre ad uno schedario degli insegnanti dipendenti. Tutti questi atti appartengono alla circoscrizione o al circolo e, quando l'ispettore o il direttore sia trasferito ad altra sede od abbia a lasciare l'ufficio, deve farne consegna al funzionario subentrante o, se questo manchi, al provveditore se si tratta di ispettore e all'ispettore della circoscrizione se si tratta di direttore didattico, ovvero a persona da essi delegata. Della consegna si redige verbale in tre originali, uno da depositarsi all'ufficio scolastico e gli altri da consegnarsi agli ispettori o direttori interessati. 5 - Disposizioni comuni agli ispettori ed ai direttori didattici governativi. b) Visite - Indennità - Compensi. Art. 68.- Entro i 10 giorni dall'inizio di ogni bimestre, i direttori presentano all'ispettore un elenco delle scuole che si propongono di visitare, e nei primi 10 giorni del bimestre successivo gli consegnano i verbali delle visite eseguite con le tabelle delle indennità, le quali ultime col visto dell'ispettore sono trasmesse al provveditore per la liquidazione. Art. 69.- Le visite debbono farsi senza avviso preventivo. Scopo della visita è di accertare il funzionamento della scuola, il suo stato in rapporto alla manutenzione all'arredamento e all'igiene, di giudicare la diligenza e la capacità dell'insegnante ed il profitto degli alunni. Art. 70.- Eseguita la visita, il direttore didattico ne redige il verbale. Del verbale, che contiene anche i consigli e gli avvertimenti opportuni, è data visione all'insegnante, che deve apporvi la sua firma. Qualora l'insegnante non accetti le risultanze della visita può ricorrere, nel termine di 15 giorni all'ispettore. Art. 71.- Le disposizioni dei precedenti articoli valgono anche per gli ispettori scolastici quando compiono visite alle scuole. Se la visita ha luogo in scuole amministrate dal Comune, l'ispettore comunica direttamente al direttore sezionale o al direttore didattico comunale o a quello centrale, a seconda delle rispettive competenze fissate dal regolamento scolastico comunale, le sue osservazioni, invitandoli a provvedere. In caso di inadempienza, ne informa il provveditore. Art. 72.- Per accertare in qual modo sia impartito e si svolga l'insegnamento della religione in tutto il corso elementare, e quello di materie a carattere speciale (insegnamenti artistici e di avviamento professionale) sia nel corso elementare sia nei corsi integrativi di VI, VII e VIII classe, gli ispettori scolastici, quando il provveditore ne ravvisi la convenienza, saranno accompagnati nelle visite alle scuole da persone ritenute particolarmente idonee a tale còmpito. Dette persone saranno designate dai provveditori, i quali si serviranno di ispettori onorari per le opere integrative o, se tra questi manchino persone idonee, di persone competenti comprese in appositi elenchi. Qualora l'ispettore non possa per giustificato impedimento eseguire le visite, ha facoltà di delegare di volta in volta il direttore didattico competente. Se le persone che accompagnano l'ispettore o il direttore abbiano motivo di particolari rilievi circa gli insegnamenti di cui sopra ne riferiscono per iscritto all'ispettore. Nessuna indennità o compenso di sorta è dovuto alle persone sopraindicate per l'opera che sono chiamate a prestare in dipendenza del presente articolo. Le ispezioni per l'insegnamento religioso possono essere disposte anche su richiesta dell'autorità diocesana al provveditore. Art. 73.- Gli ispettori e i direttori hanno l'obbligo di eseguire incarichi loro commessi dal Ministero o dal provveditore anche fuori della propria circoscrizione e del proprio circolo. Art. 74.- Le diarie e le indennità di trasferta agli ispettori scolastici ed ai direttori didattici, che escono, per ragioni di ufficio, dal Comune di residenza, sono liquidate secondo le disposizioni generali vigenti per gli impiegati dello Stato. Per le missioni compiute nel Comune di residenza si applicano le disposizioni del R. decreto 11 giugno 1922, n. 1255. La ripartizione dei fondi messi dal Ministero a disposizione di ogni Provveditorato per le diarie ed indennità sopraddette è fatta dal provveditore, tenendo conto dei bisogni accertati e presunti di ciascuna circoscrizione e di ciascun circolo. Art. 75.- Agli ispettori scolastici, cui sono affidate circoscrizioni composte di un solo Comune o di parte di un solo Comune, è annualmente corrisposto un compenso nella misura di lire 500 a titolo di rimborso delle spese da essi sostenute per le visite alle scuole della città sottoposte alla loro vigilanza situate sino a tre chilometri dall'abitato del Comune. TITOLO I - AMMINISTRAZIONE REGIONALE Capo VI - Della direzione didattica comunale. 1 - Istituzione e funzionamento delle direzioni. Art. 76-79.- 2 - Concorsi e nomine a posti direttivi comunali. Art. 80/98.- . (abrogati) . TITOLO II ORDINAMENTO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA Capo I - Istituzione delle scuole. Art. 99.- Ogni anno il Ministero assegna ai provveditori i fondi per la istituzione di nuove scuole e per gli altri provvedimenti relativi all'ordinamento delle scuole esistenti, cui non si possa far fronte con le somme a conto corrente di cui all'art. 162. Nel disporre le assegnazioni il Ministero tiene conto dei bisogni dell'istruzione delle diverse regioni e delle accertate condizioni di frequenza da parte degli obbligati, provvedendo a che in tutti i Comuni del Regno siano gradualmente istituiti i corsi d'istruzione preveduti dalla legge per l'adempimento dell'obbligo scolastico. Art. 100.- Le Amministrazioni scolastiche e i Comuni che conservano la diretta amministrazione delle scuole sono tenuti a provvedere all'istruzione dei fanciulli obbligati nei luoghi dove questi, entro il raggio determinato dall'articolo seguente, siano in numero superiore a 15. Art. 101.- Ogni scuola deve raccogliere i fanciulli obbligati che si trovino nel raggio di due chilometri di percorso, computato su strada ordinaria. Qualora manchino strade ordinarie o quelle esistenti siano malagevoli o se altre speciali condizioni di luoghi rendano difficile e precaria la frequenza alla scuola, questa si intende istituita solo per gli alunni che in un raggio ridotto siano nella possibilità di frequentarla. Art. 102.- Il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un sol maestro, in una o più classi, nell'orario scolastico ordinario, è di 60. Quando tale numero sia superato per un mese almeno e l'autorità scolastica abbia fondato motivo di ritenere che ciò debba ascriversi a cause di carattere permanente, si farà luogo allo sdoppiamento istituendo una nuova classe o scuola. Quando, invece, ciò debba ascriversi a cause di carattere transitorio od occasionale si farà luogo all'alternamento affidando gli alunni allo stesso maestro con orario diviso in due turni di tre ore ciascuno. In tale caso spetta all'insegnante l'indennità di L. 800, a norma dell'articolo 155 del testo unico. Art. 103.- Debbono di regola, applicarsi le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente nel caso d'insufficiente ampiezza dei locali scolastici. Art. 104.- Possono essere affidate allo stesso insegnante, anche in orario alternato, più classi, secondo la opportunità o le condizioni scolastiche dei luoghi, riconosciute dall'autorità scolastica. Art. 105.- Agli effetti delle disposizioni del presente regolamento, per scuola si intende: a) la riunione di alunni, anche appartenenti a classi diverse, affidati ad uno stesso insegnante nell'orario ordinario; b) ciascuna delle classi o riunione di classi rette in orario alternato. Art. 106.- Le deliberazioni dei Comuni e le convenzioni con i Corpi morali, aventi scuole a sgravio, le quali importino istituzione di nuovi posti di insegnante o contemplino provvedimenti scolastici che gravano in tutto o in parte sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, non sono esecutorie se non siano approvate, oltre che dal Consiglio scolastico, dal Ministero. Capo II - Programmi. Art. 107.- I programmi di studio e le prescrizioni didattiche per ciascuno dei tre gradi in cui si distingue l'istruzione elementare e per i corsi di avviamento professionale sono quelli stabiliti dall'ordinanza ministeriale 11 novembre 1923. Ogni variazione deve essere approvata con Regio decreto. Art. 108.- L'insegnamento religioso è impartito normalmente all'inizio delle lezioni e in due giorni non consecutivi della settimana, per la durata complessiva di un'ora nelle classi del grado preparatorio di un'ora e mezza nelle classi I e II e di due ore nelle altre classi. Art. 109.- L'insegnamento della religione è affidato al maestro della classe sempreché sia riconosciuto idoneo a norma dell'articolo seguente e lo accetti. Quando ciò non sia possibile, è affidato ad insegnante di altra classe o a persona estranea alla scuola, purché riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 27 del testo unico. Art. 110.- Ogni anno, prima dell'inizio delle lezioni, l'ispettore conferisce personalmente con l'autorità diocesana per la dichiarazione di idoneità dei maestri delle singole classi all'insegnamento della religione ed invia al provveditore l'elenco di essi, firmato anche dalla suddetta autorità. Il provveditore, riconosciuta la idoneità dei maestri di cui all'elenco predetto, affida agli stessi tale insegnamento in una o più classi, ai sensi dei numeri 2 e 3 delle prescrizioni didattiche e norme varie per l'insegnamento della religione, contenute nei programmi. Art. 111.- In difetto di insegnanti idonei, l'ispettore invia al provveditore un elenco di persone che si dichiarino disposte ad impartire l'insegnamento religioso e sulle quali, nei modi indicati all'articolo precedente, si sia favorevolmente espressa l'autorità ecclesiastica predetta. Il provveditore, sentito il Consiglio scolastico, procede alle dichiarazioni di idoneità e al conferimento degli incarichi. Art. 112.- I genitori o gli esercenti la patria potestà, che a norma dell'art. 27, ultimo comma, del testo unico intendono provvedere direttamente alla istruzione religiosa dei loro fanciulli, sono tenuti a farne dichiarazione scritta al direttore didattico, indicando in che modo vi provvederanno. Il direttore didattico autorizza l'alunno ad assentarsi durante il tempo riservato all'insegnamento religioso e tiene conto delle dichiarazioni ricevute per le annotazioni, che devono figurare nei certificati di studio. Art. 113.- Le disposizioni degli articoli precedenti relative all'insegnamento religioso si applicano anche ai Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole. Capo III - Formazione delle classi e avvicendamento. Art. 114.- Il direttore didattico provvede al principio dell'anno scolastico alla formazione della I classe elementare in base al numero degli obbligati ed a quello dei ripetenti. Dove sia possibile, raggruppa gli alunni in classi distinte secondo che abbiano o meno frequentato la scuola materna. Art. 115.- Ogni anno il direttore didattico provvede all'assegnazione delle classi, disponendo di regola l'avvicendamento degli insegnanti per tutte le classi dalla I alla V. Qualora non sia possibile l'avvicendamento totale, si dovranno disporre almeno avvicendamenti parziali. Capo IV - Orario. Art. 116.- Ogni classe ha il numero di ore settimanali di lezione prescritto dal quadro di orientamento quale risulta dall'allegato B al presente regolamento. Art. 117.- L'anno scolastico ha normalmente la durata di dieci mesi. I giorni effettivi di lezione non possono essere in numero inferiore a 180, dei quali: 150 sono dedicati allo svolgimento dei programmi e 30 complessivamente per le iscrizioni, le interrogazioni per ricapitolazioni, le lezioni straordinarie occasionali e gli esami. Art. 118.- L'orario scolastico quotidiano è normalmente diviso in due turni: antimeridiano e pomeridiano. Il giovedì è giorno di vacanza; sono altresì giorni di vacanza quelli riconosciuti festivi dallo Stato. Il provveditore, però, può autorizzare, qualora eccezionali circostanze lo richiedano, l'orario unico nel mattino per singole scuole. In questo caso il giovedì è giorno di lezione, l'orario settimanale di venticinque ore è ripartito nei sei giorni e i giorni effettivi di lezione sono 216, di cui 36 dedicati alle iscrizioni ed alle altre operazioni, di cui all'articolo precedente. I direttori didattici possono includere nel novero dei giorni di lezione un certo numero di giovedì, preferendo ai giovedì più prossimi alle vacanze e alle festività religiose e civili del calendario ufficiale. I direttori didattici, se peculiari ragioni locali non rendano possibile lo stabilire i 180 giorni di lezione, fissati come minimo dall'art. 117, entro la durata normale dell'anno scolastico, possono includere nel calendario come giorni di scuola tutti i giovedì disponibili. Qualora - per accertata mancanza di aule scolastiche e finché essa duri - si debbano alternare in una medesima aula con orario ridotto a tre ore classi affidate a differenti insegnanti, il giovedì sarà considerato giorno di lezione tanto per le classi del turno antimeridiano che per quelle del turno pomeridiano. Le classi ad orario ridotto saranno affidate per ciascuna sede scolastica agli insegnanti che abbiano migliore qualifica e maggiore anzianità, anche all'infuori delle norme sull'avvicendamento degli insegnanti. Capo V - Arredamento scolastico. Art. 119.- Gli arredi, il materiale didattico delle varie classi e la dotazione della scuola sono indicati nella tabella C allegata al presente regolamento. Art. 120.- I Comuni possono ottenere sussidi per l'arredamento delle scuole. Le domande debbono essere accompagnate dai seguenti documenti: I relazione del direttore didattico sui bisogni della scuola in rapporto dell'arredamento; II elenco degli oggetti da acquistarsi, coi prezzi relativi, concordato con il Comune dal direttore e da questo redatto. Quando si tratti di sussidio per acquisto di banchi, si dovrà presentare al Ministero il disegno-tipo del banco, che dovrà rispondere alle esigenze igieniche e pedagogiche. Le domande debbono essere presentate per il tramite del provveditore, che esprime il suo parere. Art. 121.- Il sussidio per acquisto di suppellettile scolastica non può superare il terzo della spesa presunta, valutata di accordo con il direttore. Capo VI - Scuole del grado preparatorio. Art. 122.- Sono considerate scuole del grado preparatorio quelle, comunque denominate, mantenute da Istituti, che attendono alla educazione ed all'istruzione infantile e che rispondono alle seguenti condizioni: a) abbiano il personale insegnante munito del titolo legale prescritto e con nomina debitamente approvata; b) applichino e svolgano gli orari ed i programmi di cui all'art. 107; c) abbiano locali e materiale didattico rispondenti sia dal lato pedagogico sia dal lato igienico alle prescrizioni vigenti. Art. 123.- Gli Istituti di cui all'articolo precedente ed in genere tutti quelli per l'educazione dell'infanzia, comunque denominati, sono soggetti per la parte didattica alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che la esercita per mezzo dei suoi organi locali. Sugli Istituti, giuridicamente riconosciuti come enti di istruzione e di educazione, il Ministero, oltre alla vigilanza didattica, esercita la tutela nei riguardi del funzionamento amministrativo di essi, per mezzo del provveditore, nei limiti e nelle forme stabiliti per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Art. 124.- Nelle scuole del grado preparatorio, nelle quali non sia ancora costituito il corso normale di tre anni, l'istruzione è ordinata in modo che non vi sia interruzione tra il termine del grado preparatorio e l'inizio del grado inferiore. A tal fine i programmi debbono essere adattati alla minore durata dell'intero corso. Art. 125.- Gli statuti degli enti, di cui al II comma dell'art. 123, debbono: a) disciplinare il funzionamento delle scuole del grado preparatorio per modo che rispondano alle esigenze degli orari e dei programmi; b) disciplinare l'assunzione del personale, la cui nomina deve essere approvata a norma di legge e la cessazione del rapporto di impiego; c) stabilire, compatibilmente con le risorse dell'ente, un adeguato trattamento economico al personale; d) disporre la iscrizione delle maestre al Monte pensioni governativo ai sensi di legge ed il pagamento dei relativi contributi. Art. 126.- Per la concessione dei sussidi e contributi alle scuole del grado preparatorio prevista dall'art. 44, n. 2, del testo unico i provveditori compilano un piano di proposte tenendo presenti: a) anzitutto gli istituti di educazione ed istruzione infantile, che già si sono trasformati in scuole del grado preparatorio; b) quelli che sono in corso di trasformazione; c) gli enti, le associazioni, i comitati ed i privati, che già abbiano un'organizzazione di mezzi al fine generico dell'assistenza ed educazione infantile. Art. 127.- Le proposte, di cui all'articolo precedente, debbono pervenire al Ministero entro il 15 settembre di ciascun anno, accompagnate da una relazione illustrativa circa le condizioni degli istituti da sussidiare e l'impiego che ciascun ente abbia fatto dei contributi e sussidi concessi per l'anno precedente. Capo VII - Scuole e corsi per il conseguimento del diploma d'insegnamento del grado preparatorio. Art. 128.- Le Regie scuole di metodo per la preparazione di maestre del grado preparatorio di cui all'art. 41 del testo unico sono istituite in seguito a convenzione con enti morali su proposta del Ministero e per domanda degli enti morali medesimi. La domanda dev'essere corredata dei seguenti atti: a) piani e prospetti dei locali destinati alla scuola di metodo ed alle classi preparatorie per lo svolgimento di un efficace tirocinio; b) stato del personale in servizio presso le classi preparatorie con indicazione dei titoli e dello stipendio di cui è fornito; c) deliberazioni, prese ed approvate nelle forme di legge, con cui gli enti assumono l'obbligo di sostenere la rispettiva quota di spese per l'impianto ed il funzionamento dell'istituto; d) deliberazione motivata del provveditore. Art. 129.- Prima di deliberare sulle domande, il Ministero fa visitare da un proprio ingegnere i locali destinati all'istituto ed esamina i progetti di costruzione e di restauro, invitando gli enti ad apportarvi le modificazioni che fossero necessarie. Art. 130.- I programmi e gli orari per le scuole di metodo sono quelli stabiliti dall'ordinanza ministeriale 28 gennaio 1925 e non possono essere modificati con un Regio decreto. Larga parte è fatta in ogni caso allo svolgimento di un efficace tirocinio nelle classi del grado preparatorio annesse alle scuole di metodo. La scuola di metodo dev'essere fornita di un terreno di conveniente estensione, coltivato a giardino. I bambini che frequentano le classi del grado preparatorio annesse alla scuola, quando non siano di famiglia povera, pagano alla scuola una retta mensile non inferiore a 10 lire, e sono di regola distribuiti in tre sezioni secondo l'età. Art. 131.- Il personale di ruolo delle scuole di metodo è nominato in seguito a concorso per titoli ed esami. Al concorso sono ammessi i cittadini italiani, anche non regnicoli, che si trovino nelle condizioni previste dal bando di concorso sia per il titolo di studio, sia per gli altri requisiti. Il vincitore del concorso, che abbia ottenuto ed accettato la nomina, è assunto in ruolo col titolo di straordinario. Il periodo di straordinario dura tre anni scolastici. Al termine di esso l'insegnante è promosso ordinario se la prova riesce favorevole. In caso diverso è dispensato dal servizio. Art. 132.- La direttrice della scuola è scelta dal Ministero tra gli insegnanti ordinari provveduti di laurea, che abbiano almeno un quadriennio di anzianità come ordinario nelle scuole di metodo o, quando ne ravvisi la convenienza, in scuole medie di secondo grado, dipendenti dal Ministero stesso. Essa è coadiuvata dal collegio degli insegnanti ed ha anche la direzione didattica delle classi preparatorie annesse alla scuola. Art. 133.- Alla direttrice ed al personale insegnante di ruolo delle scuole di metodo sono applicabili, in quanto conciliabili con la natura particolare di dette scuole, le norme relative allo stato dei presidi e professori contenute nel Capo I del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, sugli istituti medi d'istruzione. Art. 134.- Le eventuali supplenze ai posti di ruolo e gli incarichi sono conferiti dal Ministero, il quale sceglie gli insegnanti tenendo conto anche del servizio militare in reparti combattenti e dei risultati conseguiti in pubblici concorsi a cattedre di scuole medie. Art. 135.- La nomina delle insegnanti nelle scuole del grado preparatorio annesse alle scuole di metodo, di cui alla tabella C annessa al testo unico, è fatta in base a concorso per titoli ed esami. Le modalità del concorso sono quelle stabilite per i concorsi magistrali. Le prove di esame sono le seguenti: a) una prova scritta di pedagogia; b) una prova orale di pedagogia, di igiene e di religione; c) una lezione di esercitazione pratica. Art. 136.- Nella convenzione per l'istituzione di scuole di metodo si provvede caso per caso ad assicurare l'ufficio di segreteria, il servizio di vigilanza, custodia, refezione e pulizia, l'arredamento, la illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico e il fabbisogno per spese di ufficio. Art. 137.- Gli enti morali che attendono in particolar modo all'educazione materna ed all'assistenza infantile, per poter essere autorizzati al rilascio del titolo legale di abilitazione all'insegnamento preparatorio, debbono rivolgere, per mezzo del provveditore, istanza al Ministero, il quale dispone una ispezione e solo in seguito a questa determina i limiti, la durata e le modalità della concessione. Questa deve risultare da apposita convenzione stipulata fra il Ministero e l'ente nella quale è stabilito, eventualmente, un contributo dello Stato per il funzionamento del corso. Tale contributo è annualmente corrisposto in seguito a favorevole parere del provveditore. Art. 138.- Per l'iscrizione alla classe I delle Regie scuole di metodo o delle scuole di cui all'articolo precedente occorre presentare domanda in carta legale, corredata dei seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) certificato di vaccinazione o di sofferto vaiolo; c) certificato medico di costituzione sana ed esente da imperfezioni fisiche tali che possano diminuire il prestigio dell'insegnante; d) titolo di studio prescritto. Costituisce titolo di studio equipollente ai sensi dell'art. 43 del testo unico il certificato di adempimento dell'obbligo scolastico rilasciato al termine dell'VIII classe o un esame di ammissione, sostenuto presso le scuole di metodo anzidette, nei limiti del programma dei corsi integrativi, sulle seguenti materie: religione, lingua italiana (prova scritta e orale), matematica (prova scritta e orale), scienze naturali e fisiche, disegno, lavori femminili. Art. 139.- Ai successivi anni di corso nelle scuole di cui all'art. 138 non si è ammessi che per promozione dalla classe precedente, conseguita nella stessa o in altra scuola. Tuttavia coloro che abbiano conseguito la promozione alla II od alla III classe dell'istituto magistrale superiore possono essere inscritti alla II od alla III classe della scuola di metodo, previo esame sulle discipline non comprese nel programma stabilito per la classe da cui provengono. Art. 140.- La promozione da classe a classe si consegue per scrutinio. E' promosso chi abbia riportato in ciascuna materia almeno sei decimi nel profitto con otto decimi nella condotta. L'alunna, che sia stata riprovata in non più di due materie, è ammessa a sostenere una prova di esame nelle dette materie all'inizio del nuovo anno scolastico. Art. 141.- Il diploma di abilitazione si consegue mediante esame. Le sessioni d'esame sono due: estiva e autunnale. Le candidate, che nella sessione estiva siano state riprovate in non più di due materie, sono ammesse a sostenere nella sessione autunnale una nuova prova sulle materie stesse. Chi per giustificati motivi non abbia potuto presentarsi ad una delle due sessioni d'esame sarà ammesso a sostenere la nuova prova di cui al comma precedente nella prima sessione dell'anno immediatamente successivo. Nell'esame è attribuito un unico voto ai seguenti gruppi di materie: storia e geografia, matematica e scienze, disegno e plastica, economia domestica e lavori femminili. Unico è pure il voto delle materie a doppia prova: italiano e pedagogia. Art. 142.- Nelle scuole del grado preparatorio annesse alle scuole di metodo si dà la refezione calda, gratuita, a tutti i bambini. Alla stessa refezione hanno diritto le maestre dell'asilo e il personale di servizio. Art. 143.- La direzione delle scuole previste dall'art. 137 deve alla apertura di ogni anno scolastico comunicare al provveditore: a) un elenco delle alunne inscritte ai vari anni del corso, specificando per ciascuna il titolo di studio in base al quale fu inscritta; b) l'elenco degli insegnanti con l'indicazione del titolo di studio posseduto da ciascuno, che non può essere diverso da quelli che abilitano all'insegnamento negli istituti di istruzione media. Ogni variazione verificatasi nel personale insegnante nel corso dell'anno deve essere comunicata al provveditore. Alla chiusura dell'anno scolastico la direzione deve, poi, comunicare al provveditore un estratto del verbale della Commissione con i voti ottenuti da ciascuna alunna. Art. 144.- La Commissione per l'esame di abilitazione all'insegnamento nel grado preparatorio per le scuole di cui all'articolo precedente è composta dagli insegnanti della scuola e presieduta da un rappresentante del Ministero. Art. 145.- I corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra del grado preparatorio di cui all'art. 39, lettera b), del testo unico sono biennali. Essi hanno in ciascun anno, la durata di tre mesi e sono tenuti, di regola, nei mesi di luglio, agosto e settembre. Con ordinanza ministeriale sono indicati volta per volta il numero dei corsi, le sedi e le norme per il regolare ordinamento e svolgimento dei corsi stessi. I programmi e gli orari sono stabiliti con la medesima ordinanza. Art. 146.- La nomina dell'insegnante di religione in tutte le scuole e nei corsi per le maestre del grado preparatorio deve essere fatta d'accordo col vescovo del luogo. Le tasse dovute per le scuole di metodo e per i corsi estivi sono stabilite dall'allegato D. Art. 147.- Il diploma di abilitazione è rilasciato dal direttore della scuola su modulo fornito dal Ministero. Capo VIII - Corsi integrativi di avviamento professionale. Art. 148-155.- [Omissis.] TITOLO II ORDINAMENTO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA Capo IX - Scuole a sgravio. Art. 156.- Possono essere accettate a sgravio le scuole: a) che siano aperte alla generalità degli abitanti di una determinata località; b) che siano gratuite; c) che per i programmi, gli orari ed il loro ordinamento rispondano alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti; d) che siano allogate in locali riconosciuti adatti e convenientemente arredati. Art. 157.- Gl'insegnanti delle scuole, di cui all'articolo precedente, debbono essere cittadini italiani, avere condotta morale incensurata e possedere il titolo di abilitazione all'insegnamento elementare. Essi sono assunti e retribuiti dagli enti che mantengono le scuole; la loro carriera ed il modo di cessazione dall'ufficio debbono essere disciplinati da apposito regolamento. Art. 158.- Il provveditore, prima di deliberare l'accettazione a sgravio o di approvare quella deliberata dal Comune, accerta direttamente o mediante ispezioni che le scuole e gli insegnanti si trovino nelle condizioni di cui agli articoli precedenti. Il risultato degli accertamenti e lo schema di convenzione sono comunicati al Ministero. Art. 159.- La convenzione, con cui si accettano scuole a sgravio, quando abbia ottenuto il nulla osta del Ministero, è stipulata fra il provveditore o il podestà, secondo i casi, e il rappresentante della corporazione, associazione o ente morale che mantiene le scuole stesse. Essa deve determinare: a) il numero delle singole classi che funzioneranno a sgravio; b) il numero degli insegnanti; c) il contributo che l'Amministrazione scolastica, nei limiti del relativo stanziamento di bilancio, o il Comune debba versare all'ente che mantiene la scuola, e l'epoca del versamento. Art. 160.- La convenzione dura fino a che non sia disdetta dall'ente che mantiene le scuole, almeno tre mesi prima della chiusura dell'anno scolastico. Della disdetta viene immediatamente data notizia dal provveditore o dal Comune al Ministero ed essa avrà effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo. Il provveditore o il Comune che voglia denunziare una convenzione, deve informarne, per l'approvazione, il Ministero in tempo congruo perché a denunzia possa comunicarsi all'altra parte nel termine di cui al comma precedente. Art. 161.- Le scuole elementari, che gli istituti pubblici di istruzione e di educazione sono tenuti per legge a mantenere, debbono essere accettate a sgravio degli obblighi dell'Amministrazione scolastica o dei Comuni, in conformità degli articoli precedenti. Capo X - Gestione dell'amministrazione scolastica. Art. 162-180.- . (abrogati) . Capo XI - Scuole non classificate. 1 - Norme generali. Art. 181.- Ciascun Ente di cultura di cui all'articolo 69, capoverso, del testo unico, ricevuta la delega alla gestione delle scuole non classificate, comunica alla Direzione generale per l'istruzione elementare il nome della persona incaricata di partecipare alle adunanze previste dall'articolo seguente e di quella abilitata a riscuotere e a dar quietanza. Art. 182.- Entro la seconda quindicina di luglio e nel gennaio di ciascun anno il direttore generale per la istruzione elementare indice le adunanze degli Enti delegati, con invito da trasmettersi sette giorni prima. Tali adunanze sono presiedute dal direttore generale o da un suo delegato. Vi assiste l'ispettore centrale incaricato della vigilanza sull'azione degli Enti delegati. Delle adunanze si redige processo verbale firmato dal presidente e da chi esercita le funzioni di segretario. Art. 183.- Il Ministro determina ogni anno con ordinanza, da comunicarsi agli Enti non più tardi del mese di settembre, per ogni tipo di scuola da essi gestita, la ripartizione, nei suoi vari titoli, della somma complessiva stabilita per ciascuna scuola. Art. 184.- Il provveditore deve tenere due schedari: a) degli insegnanti delle scuole non classificate, anche se queste dipendono da Comuni autonomi, in cui siano annotate le caratteristiche dell'insegnante (nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita, titoli di studio e benemerenze speciali, servizi prestati, nonché la qualifica annuale del suo servizio nelle scuole non classificate); b) delle scuole non classificate, anche se dipendenti da Comuni autonomi, contenente le caratteristiche topografiche della scuola, le notizie relative ai locali scolastici, agli alunni iscritti, frequentanti e promossi, divisi per classi e per sesso, le date di apertura e di chiusura, il numero delle lezioni tenutevi e il nome degli insegnanti che annualmente le hanno rette. Art. 185.- Le autorità scolastiche ispettive e direttive che nelle loro funzioni di vigilanza o per incarico del provveditore, visitano le scuole di qualsiasi tipo gestite dagli enti delegati, riferiscono al provveditore, il quale, occorrendo, ne informa gli Enti suddetti. Art. 186.- I provveditori riferiscono al Ministero, annualmente ed ogni volta che lo ritengono opportuno, sull'opera svolta dagli enti delegati, in base alle notizie ed ai documenti da questi loro inviati ed agli accertamenti compiuti. Art. 187.- Il piano di lavoro, che gli Enti delegati debbono presentare per l'approvazione, deve pervenire al Ministero entro il 15 luglio. Entro il 31 dicembre gli Enti stessi debbono presentare al Ministero una relazione finanziaria e morale dell'opera da loro svolta, in conseguenza della delega, durante l'anno scolastico precedente, e fornire tutte le relative notizie di carattere statistico, economico e didattico, che il Ministero abbia richiesto. Alla stessa data del 31 dicembre gli Enti delegati versano all'Erario, nelle forme e nei modi stabiliti per la contabilità generale dello Stato, le eventuali economie verificatesi nella gestione delle scuole non classificate. Art. 188.- Il Ministero esercita il suo controllo sull'azione degli Enti delegati relativa alla delega, esaminando registri e documenti negli uffici degli enti stessi. 2 - Istituzione delle scuole non classificate Art. 189.- Non più tardi del I maggio il provveditore o il Comune trasmette all'Ente delegato l'elenco delle scuole uniche che in seguito a classificazione devono essergli affidate in gestione, e il numero di quelle che si possono istituire nel prossimo anno scolastico, in relazione alla disponibilità dei fondi. Art. 190.- L'iniziativa per l'istituzione di nuove scuole non classificate può essere presa, oltre che dal provveditore o dal Comune, anche dall'Ente delegato, tenuto conto del numero degli alunni in età dell'obbligo scolastico che possono, compatibilmente con le distanze e lo stato di viabilità, convenire in quella determinata zona. L'Ente delegato, compiute le necessarie indagini, sceglie nella zona il luogo dove la scuola possa più convenientemente essere aperta. Art. 191.- Non più tardi del 10 giugno l'Ente delegato, per quanto riguarda le scuole di nuova istituzione, comunica al provveditore od al Comune il luogo prescelto per l'apertura delle nuove scuole; per quanto riguarda le scuole trasformate qualora abbia accertato che alcuna di esse per le particolari condizioni di luogo non possa continuare a funzionare nella sede attuale, propone che sia trasferita in altra località vicina ritenuta più idonea. Il provveditore o il Comune emette quindi il provvedimento di istituzione o di trasformazione, con l'indicazione delle sedi e con l'incarico di gestione all'Ente delegato. Art. 192.- Le scuole non classificate, sia provenienti da trasformazione sia di nuova istituzione, debbono essere provvedute, a carico del Comune ove sorgono di convenienti locali tanto per l'aula scolastica, quanto per l'abitazione dell'insegnante, qualora trattisi di frazioni o borgate per le quali ricorrano le condizioni previste dalla legge per il caso di scuole classificate. Art. 193.- Il provveditore redige e tiene al corrente l'elenco delle scuole uniche classificate della regione che debbono essere classificate o soppresse e quello dei posti disponibili nel ruolo regionale. Copia dei detti elenchi deve essere inviata al Ministero, al quale vengono di volta in volta comunicate le successive variazioni. Gli stessi elenchi con le successive variazioni vengono redatti dai Comuni autonomi della regione e comunicati al provveditore, che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero. Art. 194.- Entro il 15 giugno il provveditore, in base alle comunicazioni che l'Ente gli deve fornire, trasmette al Ministero, per il pagamento della rata che scade al I luglio, l'elenco delle scuole non classificate, tenute in gestione dall'Ente nell'anno in corso e che rimarranno in esercizio come tali nell'anno successivo. Le ordinanze del provveditore con cui si istituiscono nuove scuole non classificate o si trasformano scuole classificate devono essere emanate entro il 15 settembre e redatte in duplice copia: una delle quali è inviata all'Ente delegato e l'altra al Ministero per il pagamento della prima rata dell'annualità dovuta. Le deliberazioni comunali devono essere invece redatte in triplice copia: una di esse è inviata al Ministero, una al provveditore, ed una all'Ente delegato. Se trattasi di scuola comunale di nuova istituzione occorre l'approvazione del Consiglio scolastico e del Ministero. Art. 195.- Gli Enti alle date del I novembre, I gennaio e I marzo trasmettono al Ministero o al Comune l'elenco nominativo delle scuole non classificate loro affidate, che non siano state aperte o che nel frattempo abbiano cessato di funzionare. Avvenuta la regolare chiusura delle scuole, trasmettono l'elenco nominativo di quelle in cui non abbiano avuto luogo gli esami. Il Ministero tiene conto dei dati contenuti negli elenchi nel disporre i pagamenti delle rispettive rate. Art. 196.- Agli effetti della vigilanza delle autorità scolastiche locali, al principio dell'anno, e successivamente in caso di variazioni, gli Enti delegati inviano al direttore didattico ed al provveditore l'elenco nominativo delle scuole gestite, indicando per ciascuna di esse la località in cui è aperta, il numero degli alunni inscritti, divisi per classe, la data di apertura, il nome dell'insegnante. Per le scuole aperte nel territorio dei Comuni autonomi l'elenco è inviato al Comune, al provveditore ed all'ispettore scolastico. Art. 197.- In caso di inadempienza da parte dei Comuni autonomi alle disposizioni riguardanti la soppressione di scuole non classificate o la trasformazione di scuole classificate si sostituisce ad essi il Consiglio scolastico a norma dell'art. 53 del testo unico. Art. 198.- Per la soppressione e la riclassificazione delle scuole considerate in questo Capo si tiene conto del numero dei frequentanti nell'ultimo biennio, intendendosi per frequentanti gli alunni regolarmente iscritti che siano stati esaminati. 3 - Ordinamento delle scuole non classificate. Art. 199.- Il corso annuale della scuola non classificata comprende 180 giorni di lezione, di 6 ore ciascuno, inclusi quelli di iscrizione e di esame. Le lezioni sono raggruppate nel modo più opportuno tenendo conto degli spostamenti di popolazione e delle particolari condizioni del luogo. Art. 200.- Il programma didattico delle scuole non classificate è quello stabilito per le scuole rurali dall'ordinanza ministeriale 21 gennaio 1924. Ogni classe deve avere il Giornale compilato secondo il modello stabilito dal Ministero. Art. 201.- Gli Enti delegati, che per le condizioni locali aggiungono al corso inferiore della scuola non classificata classi del corso superiore con opportune modifiche dell'orario e del calendario, debbono darne notizia al provveditore ed al direttore didattico o, se la scuola è in territorio di Comuni autonomi, all'Amministrazione comunale, al provveditore e all'ispettore scolastico. Art. 202.- Ogni scuola deve raccogliere i fanciulli obbligati che si trovino nel raggio di due chilometri di percorso, calcolato su strada ordinaria. Qualora manchino strade ordinarie o quelle esistenti siano malagevoli o se altre speciali condizioni di luoghi rendano difficile e precaria la frequenza alla scuola, questa si intende istituita solo per gli alunni che in un raggio ridotto siano nella possibilità di frequentarla. L'iscrizione definitiva degli alunni sul registro di classe, in base al quale si determina il numero degli iscritti, avviene dopo un mese dall'inizio dell'apertura della scuola. Gli alunni assenti per due mesi consecutivi sono cancellati dal numero degli iscritti. Art. 203.- Gli esami di promozione e quelli per ottenere il certificato di studi elementari inferiori e superiori si tengono in unica sessione nella sede della scuola e nell'epoca che l'Ente delegato reputa più opportuna. Di detta epoca esso dà tempestiva notizia al direttore didattico del circolo in cui trovasi la scuola, o al podestà, se trattasi di scuole poste nel territorio di Comune autonomo. Art. 204.- La Commissione di esame per la promozione da classe a classe è composta dell'insegnante della scuola e della persona preposta dall'Ente delegato alla direzione delle scuole nella zona. La Commissione di esame per il certificato di studi elementari inferiori, e per quello di promozione alla V classe (nelle scuole dove è istituita anche la IV classe ma non la V) e quella per il certificato di studi superiori (nelle scuole dove è istituita anche la V classe) è composta del direttore didattico, o di un altro insegnante da lui designato, in qualità di presidente, e dell'insegnante della classe, con l'assistenza di un rappresentante tecnico dell'Ente delegato. Se trattasi di scuola in territorio di Comune autonomo questo designa il suo funzionario autorizzato alla presidenza degli esami di licenza. Art. 205.- La Commissione giudica gli alunni tenendo conto anche di quelle speciali nozioni didattiche ed educative che gli Enti delegati abbiano aggiunto nei programmi per le loro scuole con disposizioni interne, che debbono essere tempestivamente portate a conoscenza del direttore didattico, che presiede agli esami. Art. 206.- Copia del registro-verbale di esame di ogni scuola deve essere trasmessa dagli Enti delegati al provveditore ed al direttore didattico governativo per i loro atti d'archivio. Se trattasi di scuole in territorio di Comuni autonomi copia del registro-verbale, oltre che al provveditore, deve essere inviata al Comune ed all'ispettore scolastico della circoscrizione. Art. 207.- Possono essere ammessi agli esami anche gli alunni non iscritti regolarmente negli elenchi e nei registri di classe, ma essi non saranno compresi nel computo per il premio di promozione a favore dell'insegnante. Per ogni alunno promosso o licenziato viene corrisposto all'insegnante il premio stabilito nell'ordinanza di cui all'art. 183, purché il numero degli alunni che hanno superato la prova raggiunga la metà degli iscritti, classe per classe, ero degli iscritti è dispari, nel calcolo della metà, agli effetti del premio, la frazione è a favore dell'insegnante. Tuttavia se il numero complessivo degli alunni approvati nelle classi affidate ad un solo insegnante raggiunga quello di 20, i premi vengono corrisposti per tutti gli alunni approvati, qualunque sia il numero degli iscritti. Se in corso d'anno la scuola cambia di insegnante il premio per gli alunni promossi spetta soltanto al nuovo insegnante, in proporzione della durata del suo servizio o per intero se la sostituzione avvenga prima che sia trascorso un terzo dell'anno scolastico. Art. 208.- I direttori didattici, terminate le operazioni di esame, debbono notificare ai Comuni di residenza degli alunni, che hanno conseguito il certificato di studi elementari inferiori, i nomi degli alunni stessi per le eventuali annotazioni sui registri di anagrafe. 4 - Corsi per gli adulti e per la preparazione magistrale. Art. 209.- Gli Enti delegati possono istituire ai sensi dell'art. 85 del testo unico con personale da essi scelto, preferibilmente abilitato, scuole per adulti analfabeti e semi-analfabeti, nonché corsi complementari di cultura e di avviamento professionale per adulti, che abbiano già conseguito il certificato del corso inferiore, preferendo per la istituzione dei corsi quelle località dove non esiste il corso elementare superiore. Art. 210.- Il programma didattico delle scuole e dei corsi per gli adulti è quello stabilito per le scuole rurali, cui possono aggiungersi quegli altri insegnamenti e quelle esercitazioni che, secondo il tipo della scuola, gli Enti delegati, con loro disposizioni interne, approvate dal Ministero e comunicate al direttore didattico, hanno stabilito per l'avviamento professionale in relazione alle esigenze locali. Art. 211.- Gli Enti delegati, all'inizio delle lezioni, debbono comunicare ai provveditori e al Ministero l'elenco delle scuole secondo i vari tipi di esse e dei corsi complementari per adulti da essi istituiti, indicando la data della loro apertura, il numero degli alunni iscritti e degli insegnanti ad essi preposti. Eguale comunicazione vien data al direttore didattico del circolo in cui si trova la scuola. Art. 212.- Per il funzionamento delle scuole e dei corsi complementari per adulti gli Enti delegati si servono di regola dei locali e dell'arredamento delle scuole del luogo, adoperandoli nei giorni e nelle ore in cui le scuole stesse non funzionano. I suddetti locali ed arredi debbono essere messi a disposizione degli Enti delegati, in seguito a loro richiesta, dalle autorità comunali, che sono tenute altresì a provvedere al servizio di pulizia, riscaldamento e illuminazione dei locali medesimi. Art. 213.- L'epoca degli esami finali delle scuole e dei corsi per adulti viene fissata dall'Ente delegato, tenendo presente anche le esigenze locali e comunicata al direttore didattico del circolo in cui si trova la scuola. D'accordo con la direzione delle scuole e dei corsi suddetti, il direttore didattico stabilisce il giorno delle prove di esame. Art. 214.- La Commissione esaminatrice per la promozione e la licenza nelle scuole e nei corsi complementari per adulti è composta del direttore didattico del circolo in cui funziona la scuola e il corso per adulti o di un insegnante da lui designato, in qualità di presidente, e dell'insegnante della classe, con l'assistenza di un rappresentante dell'Ente delegato. Art. 215.- Per l'iscrizione degli alunni e la loro ammissione agli esami nelle scuole e nei corsi per adulti, l'assistenza del rappresentante dell'Ente delegato agli esami suddetti, l'approvazione delle risultanze di esame ai fini del pagamento dei premi di promozione, la liquidazione dei medesimi e la comunicazione delle notizie ai Comuni per le annotazioni di anagrafe, valgono le disposizioni stabilite in materia per le scuole non classificate. Art. 216.- Copia del verbale degli esami, insieme con un breve rapporto sull'andamento della scuola e del corso per adulti, redatto in occasione della visita alla scuola per presiedere agli esami e indicante il numero delle lezioni tenute dall'insegnante, deve essere inviato dal direttore didattico all'ispettore scolastico ed all'Ente delegato. Le indennità di viaggio e le diarie dovute al presidente della Commissione di esame per le suddette scuole e per i suddetti corsi sono a carico dell'Ente delegato e vengono liquidate in base a tabelle vistate dal provveditore. Art. 217.- La ripartizione dei fondi per la gestione delle scuole e dei corsi per adulti, stabilita dall'art. 88 del testo unico, viene fatta dal Ministero entro il mese di giugno, fra gli Enti delegati, ed in seguito a loro domanda, tenendo conto dei bisogni delle varie regioni in relazione alla percentuale dell'analfabetismo. I fondi per i sussidi alle opere di cultura magistrale sono ripartiti fra gli Enti che ne abbiano presentata domanda entro il mese di febbraio. 5 - Personale insegnante e direttivo. Art. 218.- Il personale insegnante per le scuole non classificate e quello per le scuole e i corsi per gli adulti è alla diretta dipendenza degli Enti delegati, i quali lo assumono nei modi e nelle forme che ritengono più adatte ad assicurare il servizio scolastico, secondo le prescrizioni di appositi regolamenti interni, che gli Enti stessi debbono deliberare e comunicare al Ministero. Art. 219.- Il rapporto informativo con la qualifica del servizio dell'insegnante di scuola non classificata, rilasciato dall'Ente delegato, viene inviato a fine d'anno all'ispettore scolastico con l'indicazione del numero delle lezioni tenute e del risultato degli esami finali. Se trattasi di scuole aperte in Comuni autonomi, copia di detto rapporto deve essere inviata anche al Comune nel cui territorio trovasi la scuola. Art. 220.- In base al rapporto di cui al precedente articolo, l'ispettore scolastico rilascia il certificato di servizio da valere agli effetti dell'art. 83, comma I, del testo unico. Il servizio prestato nelle scuole e nei corsi per adulti è qualificato dall'ispettore scolastico. Art. 221.- Il comando di funzionari per l'organizzazione e la direzione delle istituzioni scolastiche previsto dall'art. 77, comma III, del testo unico è disposto dal Ministero su richiesta dell'Ente delegato. Le note di qualifica per i detti funzionari sono redatte dal presidente dell'Ente delegato e vistate dall'ispettore centrale incaricato della vigilanza. Art. 222.- Il comando di maestri elementari per la direzione delle scuole diurne e di quelle per adulti, previsto dall'art. 77, ultimo comma, del testo unico, è disposto dal provveditore o dall'Amministrazione comunale, su richiesta dell'Ente. Esso dura un anno, salvo conferme. Detto comando può essere negato dalle suddette autorità nel caso che esse ritengano non opportuno allontanare dalla sede l'insegnante per particolari ragioni didattiche e nel caso in cui i suoi precedenti disciplinari siano tali da renderlo incompatibile col servizio che dovrebbe adempiere. Il servizio prestato dai detti insegnanti viene qualificato dall'ispettore scolastico, in seguito a relazione firmata dal presidente dell'Ente, presso cui hanno prestato servizio, ed a propri accertamenti, ed è considerato come un servizio scolastico a tutti gli effetti di legge, compreso eventualmente quello del periodo di prova. Art. 223.- Gli Enti delegati debbono dare notizia al Ministero del personale estraneo ai ruoli dello Stato, della regione o del Comune, che intendono assumere per qualsiasi servizio direttivo scolastico, fornendo tutte le indicazioni relative alla persona ed all'incarico che si intende conferirle. Il Ministero può opporsi all'assunzione con provvedimento insindacabile. Capo XII - Scuole sussidiate. Art. 224.- Nei luoghi ove esistono fanciulli soggetti all'obbligo scolastico in numero inferiore a 15, che per qualsiasi impedimento non usufruiscano delle scuole viciniori classificate o non classificate, possono aprirsi ai sensi dell'art. 90 del testo unico una o più scuole sussidiate. Art. 225.- Le scuole sussidiate possono essere istituite da enti di qualsiasi specie o da qualsiasi cittadino. Art. 226.- La domanda di istituzione di una scuola sussidiata può essere fatta in qualunque periodo dell'anno e deve essere indirizzata al provveditore pel tramite dell'ispettore; essa deve indicare il luogo dove si vuole istituire la scuola e la persona preposta all'insegnamento, la quale può anche essere sprovvista del titolo legale di abilitazione. Art. 227.- Il provveditore, accertata la moralità del richiedente e dell'insegnante e la capacità didattica di quest'ultimo, concede, pel tramite dell'ispettore, che ne dà avviso al direttore del circolo in cui trovasi la scuola, l'autorizzazione alla istituzione ed all'esercizio della scuola sussidiata. Art. 228.- Gli alunni della scuola sussidiata debbono sostenere due prove di esame: una di promozione dalla I alla II classe elementare ed una pel conseguimento del certificato di studi elementari inferiori. Gli esami hanno luogo nella sede della scuola pubblica viciniore, dinanzi ad una speciale Commissione composta del direttore didattico del circolo in cui trovasi la scuola sussidiata o di altro insegnante da lui designato, in qualità di presidente, e dell'insegnante della scuola presso cui si tengono gli esami. L'insegnante della scuola sussidiata può assistere agli esami. Art. 229.- Gli esami possono aver luogo in tre distinti periodi dell'anno: nel marzo, nel luglio e nell'ottobre. Il direttore didattico, al quale chi ha aperto la scuola deve indirizzare, almeno un mese avanti, la domanda per la sessione di esami, con un elenco contenente nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita degli alunni da esaminare e l'esame che questi debbono subire, indica la scuola sede di esame, il giorno e l'ora delle prove, prescegliendo di regola un giorno di vacanza. Gli alunni della stessa classe di varie scuole sussidiate, presentati alla medesima scuola pubblica per subire le prove di esame, vengono esaminati insieme nella stessa sessione. Art. 230.- All'insegnante della scuola presso cui si tengono le prove di esame, che fa parte della Commissione esaminatrice, compete una indennità di L. 20 per ogni giorno di esame. La medesima indennità compete all'insegnante che eventualmente sostituisce nella presidenza degli esami il direttore didattico. Le indennità che competono all'insegnante della scuola ed a quello che sostituisce il direttore didattico e gli eventuali rimborsi di spese di viaggio, spettanti a quest'ultimo, sono pagati con i fondi a disposizione del provveditore. Art. 231.- Le prove di esame sono scritte ed orali. La Commissione esaminatrice deve tener conto del carattere speciale della scuola sussidiata e dei mezzi didattici di cui il maestro si sia potuto avvalere e giudica gli alunni in base agli elementi essenziali dei programmi di studio per le scuole rurali. Art. 232.- Il verbale di esame, firmato dai commissari, deve essere redatto in duplice copia, su modulo conforme a quello stabilito nel Giornale della classe; un a di esse, corredata degli elaborati degli alunni e dell'elenco dei promossi, viene conservata dal direttore didattico; l'altra copia viene inviata, per il tramite dell'ispettore, al provveditore, insieme con le tabelle d'indennità dovute ai commissari di esame. Art. 233.- In base alle risultanze degli esami il provveditore dispone il pagamento dei premi per ogni alunno approvato, secondo la tabella stabilita dal Ministero. I relativi ordini di pagamento sono intestati agli insegnanti che hanno istruito gli alunni e li hanno presentati alle prove di esame. Art. 234.- Il direttore deve dare notizia degli alunni che hanno ottenuto la promozione e conseguito il certificato di studi elementari inferiori ai podestà dei rispettivi Comuni di residenza per le eventuali annotazioni sui registri di anagrafe. Art. 235.- Il provveditore ogni anno entro il mese di novembre invia al Ministero una relazione sul funzionamento delle scuole sussidiate, corredata dell'elenco di esse, indicante le località dove hanno funzionato, il numero degli alunni obbligati esistenti in dette località, le notizie relative a chi ha aperto le scuole e a chi vi ha insegnato, le risultanze degli esami e le spese sostenute per il pagamento di premi e per l'assistenza agli esami. Art. 236.- Le autorità scolastiche hanno sempre diritto di visitare le scuole sussidiate per accertarsi che i locali siano tenuti per quanto è possibile in conformità delle norme d'igiene, che l'insegnante mantenga buona condotta morale ed ispiri il suo insegnamento a sentimenti religiosi e patriottici. In caso contrario l'autorità scolastica può disporre la immediata revoca della autorizzazione. Capo XIII - Scuole private. Art. 237.- Le scuole elementari aperte da privati e destinate a fanciulli in età dell'obbligo scolastico sono regolate dalle medesime norme riguardanti le pubbliche scuole, per quanto concerne i titoli degli insegnanti e la lingua di insegnamento. I titoli stessi devono essere posseduti da coloro ai quali è intestata la concessione di autorizzazione all'apertura della scuola. I programmi e gli orari devono essere in massima conformi a quelli vigenti per le scuole pubbliche. Art. 238.- Coloro che intendono aprire scuole private devono farne domanda all'ispettore, corredandola dei seguenti atti: a) documenti comprovanti la cittadinanza, la capacità e la moralità del richiedente e degli insegnanti; b) pianta del locale destinato alla scuola; c) attestazione rilasciata dall'ufficiale sanitario sulla convenienza e salubrità del locale; d) elenco dei libri di testo, scelti fra quelli approvati dal Ministero. Art. 239.- L'autorizzazione può essere negata quando chi la chiede manchi dei requisiti prescritti o risulti che si presti a rappresentare l'iniziativa o l'interesse di persone o enti non forniti di legale capacità e idoneità. Art. 240.- L'autorizzazione è concessa per un anno. S'intende confermata di anno in anno sempre che permangono le condizioni nelle quali le scuole furono aperte. A questo effetto chi ha ottenuto l'autorizzazione deve, al principio di ogni anno scolastico, comunicare all'ispettore gli eventuali cambiamenti. Art. 241.- Delle scuole private aperte senza autorizzazione il provveditore ordina la chiusura, denunziando in caso di inadempienza i responsabili all'autorità giudiziaria. Di quelle regolarmente autorizzate, che non si trovino più nelle condizioni prescritte, il provveditore ordina la chiusura, previa diffida rimasta inefficace. In caso di inadempienza all'ordine di chiusura, si applica il disposto del comma precedente. Può anche la chiusura di una scuola privata essere direttamente ordinata dal Ministero per gravi motivi concernenti la sanità, la moralità, le istituzioni fondamentali dello Stato e l'ordine pubblico. Art. 242.- La vigilanza sulle scuole private elementari è intesa a tutelare la morale, l'igiene, il rispetto alle istituzioni dello Stato e ad assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 237. Il provveditore, sentite le controdeduzioni degli interessati, ordina la chiusura di quella scuola, il cui dirigente ricusi di sottoporsi in qualunque tempo all'ispezione da parte dell'autorità scolastica. Art. 243.- Contro il provvedimento che neghi l'autorizzazione all'apertura di una scuola privata o ne ordini la chiusura, l'interessato ha diritto di ricorrere, rispettivamente, al provveditore o al Ministero, entro 30 giorni. TITOLO III - EDILIZIA SCOLASTICA Capo I - Disposizioni generali. Art. 244.- I Comuni e gli Enti morali, che intendano usufruire dei benefici concessi dallo Stato a norma dell'art. 107, comma II del testo unico per la costruzione od acquisto, per l'adattamento ed il restauro di edifici per scuole elementari e per asili infantili, provvedono alla compilazione dei relativi progetti di arte, che dovranno essere firmati da un ingegnere o da un architetto. Il progetto deve comprendere: I la relazione; II i disegni; III la stima dei lavori; IV le condizioni di esecuzione. I disegni consistono nelle piante, sezioni prospetti e particolari, che rappresentino l'edificio in ogni sua parte. Una pianta della località scelta per la costruzione del nuovo edificio o di quella dove è situato il fabbricato da restaurare o da adattare, ne indica la posizione, l'orientamento e le strade e proprietà confinanti. Per le strade e proprietà confinanti si allegano profili, dai quali deve risultare la larghezza delle strade e l'altezza dei fabbricati prospicienti l'edificio scolastico e la loro distanza da esso. Una topografia deve indicare la zona dell'abitato, cui serve l'edificio scolastico. I progetti devono essere compilati in conformità delle norme tecniche stabilite dal Ministero della pubblica istruzione e previa intesa con le autorità scolastiche e sanitarie sulle direttive igieniche da seguire. Gli enti interessati possono ottenere gratuitamente dal Ministero, per ogni caso particolare, i disegni di massima di progetti di edifici, che soddisfino ai bisogni scolastici ai quali si vuol provvedere. La richiesta di detti disegni deve essere accompagnata dalla statistica dell'ultimo quinquennio degli alunni obbligati vistata dall'ispettore scolastico, dalla pianta quotata della località e da una breve relazione, nella quale siano date tutte quelle notizie, che si ritengano opportune per la compilazione dei disegni. Art. 245.- I progetti di cui al precedente articolo devono essere dai Comuni ed Enti morali trasmessi al provveditore, che li approva su parere del Genio civile e del medico provinciale. Il Genio civile esprime il suo parere ragionato nei riguardi tecnico-economici, tenendo presenti le norme tecniche stabilite dal Ministero. Il medico provinciale esprime il suo parere sulla località prescelta o sull'edificio da ampliare o adattare e sul progetto, nei riguardi dell'igiene, secondo le norme stesse. Art. 246.- I mutui e i sussidi possono accordarsi per le spese relative ai lavori di costruzione, all'acquisto delle aree o dei fabbricati esistenti da adattare o ampliare, alle riparazioni, alla compilazione dei progetti, e per quelle di acquisto dell'arredamento principale delle aule (banchi e cattedre). Le spese per sopralluoghi, che il Ministero ritenesse opportuno ordinare per sorveglianza e controllo delle costruzioni sono a carico dei Comuni o Enti e gravano sui mutui. Tutte le spese, che si presumono necessarie devono essere praticamente indicate. I disegni e i preventivi di spesa dei banchi e delle cattedre, da costruirsi in conformità delle norme tecniche stabilite dal Ministero, e l'elenco delle altre spese sopraindicate sono allegati ai progetti dei fabbricati, ai quali si riferiscono. Art. 247.- L'obbligo del Comune a provvedere alla costruzione dell'alloggio per gl'insegnanti previsto dall'art. 55, lettera f), del testo unico è deliberato dal provveditore con decreto motivato, di concerto col prefetto della Provincia. Art. 248.- Le deliberazioni dei Comuni, relative alla contrattazione dei mutui, devono essere prese nei modi e nelle forme prescritte dalle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e nelle leggi successive, tenendo presente che l'ente mutuatario, prima di deliberare il mutuo, dovrà ottenere l'impegno di massima dell'Amministrazione mutuante con l'indicazione se tale impegno si tradurrà in un'operazione con la Cassa depositi e prestiti propriamente detta, oppure con gli Istituti di previdenza amministrati dalla stessa, ai sensi dei Regi decreti-legge 13 giugno 1926, n. 1064, e 15 luglio 1926, n. 1282. Gli enti mutuatari devono, nelle accennate deliberazioni, assumere l'obbligo di destinare gli edifici, per i quali si richiede il mutuo, in perpetuo ad esclusivo uso scolastico e di cedere gli alloggi agli insegnanti, quando sia provveduto alla costruzione degli alloggi stessi. Art. 249.- Le domande per la contrattazione dei mutui e per la concessione dei sussidi sono trasmesse al Ministero dal provveditore, corredate dai seguenti documenti: I copia delle deliberazioni, di cui all'articolo precedente; II copia della decisione di approvazione di esse da parte delle competenti autorità tutorie; III un esemplare del bilancio del Comune per l'esercizio in corso, autenticato dal prefetto; IV la dichiarazione del prefetto o degli altri organi di tutela circa la garanzia offerta, in osservanza alle disposizioni degli artt. 75 e seguenti della legge testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, per assicurare la estinzione del mutuo. Tale dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte dal regolamento approvato con R. decreto 10 marzo 1919, n. 1058, e per quanto riguarda la sovrimposta fondiaria, la indicazione dei limiti stabiliti dal R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1613, e tutti gli oneri, anche se non siano ancora perfezionati, che il Comune abbia deliberato a carico della sovrimposta stessa, per qualsiasi titolo, compreso quello per gli eventuali debiti verso lo Stato. V copia in carta semplice del progetto relativo alla costruzione, adattamento o restauro del fabbricato per cui si richiede il mutuo; VI copia del decreto di approvazione del progetto, emesso dal provveditore; VII copia dei pareri del Genio civile e del medico provinciale sul progetto; VIII bolletta dell'Ufficio di registro, comprovante il pagamento della tassa di domanda, stabilita dal R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1549; IX prospetto delle entrate ordinarie e degli interessi passivi, a dimostrazione dell'effettuabilità del mutuo in osservanza alle disposizioni dell'art. 191 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 56 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839. Art. 250.- Il Ministero, esaminate le domande e i documenti di cui al precedente articolo, autorizza, con suo decreto, l'ente mutuatario a contrarre il mutuo con la Cassa depositi e prestiti, alla quale trasmette le domande e i relativi documenti affinché ne promuova la concessione. Nel decreto suddetto sono determinate la durata del prestito, che non può superare gli anni 50, e la quota annua costante, che sarà pagata dal Ministero, per l'intero servizio degli interessi. Art. 251.- I mutui, fino alla concorrenza di 8 decimi del loro importo, sono, in una o più volte, secondo il bisogno, somministrati agli enti mutuatari col concorso e sotto la vigilanza del prefetto, ed in base a ordinativi del prefetto stesso o del provveditore alle opere pubbliche per i Comuni del mezzogiorno e delle isole. Gli enti mutuatari produrranno al prefetto o al provveditore alle opere pubbliche i documenti giustificativi delle spese e, ove si tratti di lavori, il relativo stato di avanzamento, vistato dal Genio civile. I cennati documenti non devono essere comunicati alla Cassa mutuante, la cui responsabilità rimane coperta dall'autorizzazione del prefetto o del provveditore alle opere pubbliche. L'ultima rata, non inferiore ai 2 decimi, è pagata in seguito ad autorizzazione da parte del Ministero della pubblica istruzione o, per i Comuni del mezzogiorno e delle isole, da parte del Ministero dei lavori pubblici. Tale autorizzazione è data in base al certificato di collaudo dei lavori ed ai documenti comprovanti le altre spese relative alla costruzione o adattamento, quali spese di progetto, di direzione ed assistenza dei lavori, di acquisto dell'area o del fabbricato adattato ad uso scolastico e quelle relative all'arredamento principale. Dal certificato di collaudo deve risultare esplicitamente che i lavori sono stati eseguiti in conformità del progetto approvato ed in base al quale si è accordato il mutuo. Quando ad un Comune od altro Ente sia stato promesso un sussidio, il mutuo è pagato per intero su ordinativi del prefetto ed il sussidio è pagato dal Ministero, per metà, quando risultino da regolare stato di avanzamento vistato dal Genio civile, eseguiti lavori per più di metà della spesa prevista, e, per l'altra metà, a lavori collaudati. Il collaudatore dei lavori, agli effetti del pagamento a saldo del mutuo e del sussidio, è designato dal Ministero della pubblica istruzione e, per i Comuni del mezzogiorno e delle isole, dal Ministero dei lavori pubblici. Art. 252.- I Comuni, che ai sensi dell'art. 110 del testo unico deliberino di contrarre i mutui indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti, e che intendano ottenere dallo Stato il concorso del pagamento degli interessi, devono trasmettere al Ministero pel tramite del provveditore, a corredo della domanda, oltre ai documenti prescritti dalla legge: a) copia della deliberazione dell'autorità tutoria, con la quale si approvano quelle relative alla contrattazione del mutuo; b) copia, in carta semplice, del progetto relativo alla costruzione, adattamento o restauro per cui si richiede il mutuo; c) copia del decreto di approvazione del progetto, emesso dal provveditore; d) copia del parere del Genio civile e del medico provinciale. Art. 253.- Tutte le modificazioni ai progetti che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori devono essere preventivamente approvate dal provveditore, su parere del Genio civile e dal medico provinciale, e comunicate al Ministero. Art. 254.- Nei casi di esecuzione di ufficio di cui all'art. 112 del testo unico il provveditore diffida il Comune a provvedere, e qualora questo entro sei mesi non abbia scelto l'area e nominato l'ingegnere per la compilazione del progetto, ne dà avviso al Ministero, il quale disporrà perché l'Ufficio locale del Genio civile proceda alla compilazione del progetto. Compilato ed approvato il progetto, il Ministero prenderà gli opportuni accordi con la Cassa depositi e prestiti e promuoverà dall'autorità competente gli atti per le necessarie allocazioni dei fondi nel bilancio comunale. Non appena la Cassa predetta abbia dato il suo assenso ed i fondi siano stati inscritti in bilancio, il predetto Ufficio del Genio civile provvederà alla esecuzione dei lavori. Per la contrattazione del mutuo e la sua somministrazione le attribuzioni che dalla legge comunale e provinciale sono conferite al podestà saranno demandate al prefetto. Art. 255.- Nel caso di esecuzione d'ufficio, di cui al precedente articolo, le somme mutuate sono dalla Cassa depositi e prestiti somministrate a rate a seconda del bisogno, in base ad ordinativi del prefetto, o del provveditore alle opere pubbliche per i Comuni del mezzogiorno e delle isole, e su richiesta del Genio civile. I singoli mandati sono emessi a favore dell'ente mutuatario con l'obbligo di commutarne l'importo in quietanza di entrata di una contabilità speciale tenuta dalla sezione di Regia tesoreria provinciale ed intitolata "Contabilità speciale per la costruzione di edifici scolastici in Comune di...........". L'ingegnere capo del Genio civile, a misura del bisogno e nei limiti delle somme concesse a mutuo, emette gli ordinativi per il pagamento delle spese occorrenti alla escussione dei lavori, intestandoli, a seconda dei casi, a favore dell'appaltatore, degli espropriati o di altri eventuali creditori. Art. 256.- Collaudati e pagati i lavori, l'ingegnere capo compila un rendiconto delle spese della gestione ad esso affidata. Tale rendiconto è trasmesso, in duplice esemplare, al Ministero della pubblica istruzione, ovvero, qualora trattisi di Comuni del mezzogiorno e delle isole, al Ministero dei lavori pubblici. Art. 257.- Le eventuali eccedenze sui fondi versati nella contabilità speciale sono restituite alla Cassadepositi e prestiti a diminuzione delle annualità più remote del prestito. Art. 258.- Quando un ente costruisca un edificio scolastico, non per conto ma in sostituzione dell'obbligo del Comune e destini l'edificio stesso alle scuole del Comune, può ottenere le agevolazioni di legge, purché si impegni a destinare in perpetuo l'edificio ad uso delle scuole del Comune e, qualora tale uso venga a cessare, al rimborso di tutte le somme comunque ottenute per effettuare i lavori. Art. 259.- I Comuni e gli Enti, di cui all'articolo precedente, sono tenuti alla ordinaria manutenzione degli edifici scolastici. Qualora il Comune o l'Ente non vi provveda convenientemente, il provveditore ne dà notizia al prefetto perché promuova provvedimenti di ufficio nei modi di legge. Art. 260.- "Gli edifici scolastici ed i locali di questi destinati ad alloggio per gli insegnanti non possono essere adibiti ad altro uso anche temporaneamente e parzialmente, salvo espressa autorizzazione del provveditore da concedersi per iscritto, caso per caso". Art. 261.- I Comuni, che intendono provvedere direttamente al finanziamento ed alla costruzione di edifici scolastici, non avvalendosi delle agevolazioni previste dalla legge, debbono sottoporre all'approvazione del provveditore il progetto dell'edificio. TITOLO III - EDILIZIA SCOLASTICA Capo II - Disposizioni per l'edilizia scolastica rurale. Art. 262.- Il Ministero della pubblica istruzione ripartisce ogni anno fra gli Enti delegati le somme destinate all'edilizia scolastica rurale. Gli Enti, che intendono avvalersi del beneficio sia per ada |