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Decreto del Presidente della
Repubblica 21 novembre 2007, n. 235
(in GU 18 dicembre 2007, n. 293)
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.
567, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249
1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche individuano i comporta-menti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al
corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica
e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative
sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento,
secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti
corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello
studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale
a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere
sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad
esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente
manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto
possibile, al principio della riparazione del
danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente,
della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso
derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle
in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla
comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni
che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che
implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal
consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni
disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve
essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale
da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di
allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la
famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità
giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che
miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove
possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità
e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità
delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal
comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del
reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per
quanto possibile, il disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di
recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una
particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove
non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e
tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la
sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con
l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di
Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo
allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono
essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi
concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia
stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso
studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso
d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso
ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni
dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di
garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti
delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un
rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e
dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni.
Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio
di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante
eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori,
ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti
eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli
studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia
interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in
merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da
questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli
studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia
interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche
contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo
parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la
scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento
regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da
un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e
presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo
delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati
altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta
applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività
istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione
acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il
reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di
trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia
rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico
regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le
modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei
genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di
garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni
scolastici.".
Art. 3.
Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola
1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente
all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la
sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto
educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di
sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto
di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività
didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative
più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti,
per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e
degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di
istituto e del patto educativo di corresponsabilità.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007
Decreto Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)
Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5, della
Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza
del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio
1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
"Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria"
Art. 1 (Vita della comunità
scolastica)
1. La scuola è luogo di formazione e di
educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della
coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale,
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per
garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo
sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in
armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui
diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali
dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale
di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle
relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani,
anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di
genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle
conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di
pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la
compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera
ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 (Diritti)
1. Lo studente ha diritto ad una
formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche
attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle
idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni
personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di
formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative
autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela
il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che
regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della
scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di
istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza
in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della
scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo
studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare
un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di
debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione
della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta,
possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli
studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano
autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le
attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari
e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che
tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa
della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte
all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di
attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per
assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita
integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative
liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché
per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli
studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel
proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a
livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio
del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto
degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché
l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I
regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti
e con le loro associazioni.
Art. 3 (Doveri)
1. Gli studenti sono tenuti a
frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti,
del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale,
che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti
sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui
all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di
sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e
i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al
patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 (Disciplina)
1. I regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari
con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti
all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola
scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento
del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della
comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione
del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la
libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui
personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e
ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono
conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la
possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità
scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può
essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non
superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella
comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto
anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al
permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del
comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione
obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro
nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi,
anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame
sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5 (Impugnazioni)
1.Per l'irrogazione delle sanzioni di
cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso
ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori
nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un
apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti
delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli
studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della
scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che
sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva
sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi
abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei
regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo
di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla
consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico
provinciale, e presideuto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal
dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli
studenti sono designati altri due genitori.
Art. 6 (Disposizioni
finali)
1. I regolamenti delle scuole e la carta
dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati
previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella
scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione
scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
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