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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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C.M. 16 luglio 1991, n. 222, prot. n. 5591

Infortuni alunni delle scuole elementari

Al fine di regolamentare e agevolare l'iter istruttorio in materia di infortuni ad alunni della scuola elementare, questa Direzione Generale richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sui contenuti della nota circolare n. 7739 del 25/7/1990 della Procura Generale della Corte dei Conti (sostitutiva della precedente n. 164603 del 22/2/78 e portata a conoscenza delle SS.LL. medesime con nota n. 1029.412 del 25/9/90 della Direzione Generale del personale) con la quale vengono forniti i criteri univoci sulle modalità delle denunce e sulle operazioni conseguenti in materia di danno all'erario.
Poiché continuano a pervenire al Ministero, alla Procura Generale della Corte dei Conti ed all'Avvocatura Generale dello Stato numerosissime comunicazioni, denunce, atti e documenti riguardanti infortuni occorsi ad alunni della scuola elementare, si ritiene necessario ribadire che gli atti suddetti sono riconducibili alla specifica competenza delle SS.LL. ed ai poteri di vigilanza sulle Istituzioni scolastiche esistenti nelle province.
Pertanto, al momento del verificarsi dell'infortunio, i Direttori Didattici preposti alle Istituzioni scolastiche dipendenti, dovranno curare l'istruttoria dei relativi atti (comprensiva, ovviamente, della rituale denuncia alla società assicuratrice) e l'invio della documentazione esclusivamente ai competenti uffici scolastici provinciali per gli eventuali successivi interventi.
Le SS.LL. cureranno, quindi, tutti i necessari adempimenti, tenendo presente che l'obbligo della denuncia alla Procura Generale della Corte dei Conti , con l'immediata comunicazione a questa Direzione Generale, si instaura solo nelle ipotesi richiamate dal punto 2 della citata nota n. 7739 del 25/7/90 del Procuratore Generale della Corte dei Conti .
Con l'occasione si precisa altresì che solo allorquando, per la rilevanza oggettiva dei fatti verificatisi o quando i danni fisici, sanitariamente pronosticati, si rivelino particolarmente gravi o quando vi siano richieste stragiudiziali di bonaria transizione o qualora questa amministrazione sia citata in giudizio o si debba dar luogo, senza possibili impugnative, a provvedimenti di liquidazione patrimoniale del danno (cap. 1291) questa Direzione Generale, ferma restando la iniziale e continua trattazione della pratica da parte delle SS.LL. dovrà essere opportunamente ed urgentemente ragguagliata per l'assunzione degli incombenti di propria competenza.
Analogamente dovrà essere provveduto all'instaurarsi di situazioni di rilevanza penale.
Comunque, già alla proposizione di iniziative stragiudiziali od, ovviamente, in presenza di una citazione in giudizio, non dovrà essere tralasciato di chiedere, con la dovuta tempestività, la consulenza, i buoni uffici ed il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato o delle competenti Avvocature distrettuali alle quali, come è noto, competono "la rappresentanza e difesa in giudizio e la consulenza legale delle amministrazioni dello Stato".
Si confida nella massima collaborazione.


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