Legge 17 maggio 1999, n. 144
(in SO n.99/L alla GU 22 maggio 1999, n.118)
Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL,
nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali
Capo I
Disposizioni in materia di investimenti
Articolo 1
(Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione
e al monitoraggio degli investimenti pubblici)
1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, grammi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E assicurata lintegrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma i operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli Uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.
3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono indicati le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.
5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio, disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
6. Il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 41, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle ispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito, un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonchè la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.
Articolo 2.
(Partecipazione alle riunioni del CIPE).
1. In attesa della riforma della composizione del CIPE, nell'ambito della razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e del riordino, soppressione e fusione dei Ministeri previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n.59, partecipano alle singole riunioni del CIPE, con diritto di voto, anche i ministri, non appartenenti al CIPE, nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto delle deliberazioni.
Articolo 3.
(Compiti del CIPE)
1. Il comma 2 dell'articolo i del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, è sostituito dal seguente:
"2. I compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni competenti per materia, tenuto conto dei settori ai quali si riferiscono le relative funzioni. Con deliberazione del CIPE da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti. Con la stessa deliberazione sono individuate le attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare. A decorrere dalla data della predetta deliberazione sono abrogate tutte le norme che attribuiscono al CIPE poteri di autorizzazione, revoca, concessione di contributi e, in genere, competenze tecniche, amministrative o gestionali. Sono fatte salve le ulteriori modifiche derivanti dalle disposizioni eventualmente emanate in attuazione della legge 15 marzo 1997, n 59".
2. Gli assetti finali dei piani progettuali dei contratti di programma stipulati ai sensi. della legge le marzo 1986, n. 64, sono sottoposti al CIPE, pena revoca del finanziamento, entro il 31 dicembre 2000. I provvedimenti provvisori di concessione adottati entro il 31 dicembre 1995 possono essere rimodulati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base delle determinazioni del CIPE; i provvedimenti di concessione definitiva sono adottati dallo stesso Ministero con le modalità previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto- legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Al fine di garantire il raccordo con le deliberazioni del CIPE le commissioni incaricate degli accertamenti sulla realizzazione delle iniziative comprese nei contratti di programma sono assistite da un funzionario del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con compiti di segretario, al quale compete un compenso forfettario pari all'onorario base riconosciuto al singolo componente la commissione, ridotto del 60 per cento.
Articolo 4.
(Studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare
delle amministrazioni regionali e locali).
1. Lo studio di fattibilità per opere di importo complessivo superiore a lire 20 miliardi è lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni d'investimento da parte delle amministrazioni pubbliche.
2. Gli studi di fattibilità approvati dalle amministrazioni costituiscono certificazione di utilità degli investimenti ai fini dell'accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione preliminare e costituiscono titolo preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti delle opere in base alle disponibilità finanziarie degli esercizi futuri.
3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo è superiore a 100 miliardi di lire devono obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica interna alle amministrazioni proponenti o, su richiesta, da parte di enti ed amministrazioni pubblici esterni alle stesse.
4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvederà ad aggiornare periodicamente i limiti di cui al comma 3, tenendo conto degli indici ISTAT.
5. Per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n.549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, è assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti di cui al presente comma sono riservati per il 50 per cento alle regioni di cui all'obiettivo 1del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse è effettuata dal CIPE assegnando il 70 per cento alle diverse regioni in percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione ai fondi comunitari e il residuo 30 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che eccedano la quota attribuita alla regione.
6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con determinazione del direttore generale, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle domande, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e senza istruttorie tecniche, in misura pari a quella richiesta ma non superiore all'importo della tariffa professionale prevista per la redazione del progetto preliminare dell'opera, che non può avere un costo inferiore a lire 3 miliardi, entro i limiti delle disponibilità dei fondi assegnati ai sensi del medesimo comma, a sostegno delle iniziative progettuali per le quali sia stato redatto lo studio di fattibilità i cui risultati sono valutati positivamente e come tali certificati dalla struttura di valutazione di cui allarticolo 1 e giudicati, con provvedimento del Presidente della regione, compatibili con le previsioni dei rapporti interinali di cui alla deliberazione del CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998. L'assegnazione è revocata se entro novanta giorni dalla sua erogazione non è documentato l'avvenuto affidamento dellincarico di progettazione.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire 40 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 40 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. La Cassa depositi e prestiti, per le anticipazioni del Fondo rotativo per la progettualità di cui ai commi da 54 a 58 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relative alla elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, a dotta le medesime modalità e procedure di cui al comma 6.
Articolo 5.
(Intese istituzionali di programma).
1. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituita una unità previsionale di base per gli interventi di conto capitale denominata "Intesa istituzionale di programma", cui affluiscono le risorse provenienti dalle autorizzazioni di spesa iscritte nel medesimo stato di previsione da destinare alla realizzazione degli interventi previsti nelle intese istituzionali di programma da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e con la modalità di cui alla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.105 dell'8 maggio 1997.
2. All'unità di cui al comma 1 affluiscono le quote di finanziamento già a disposizione dell'amministrazione competente idonee a consentire il perseguimento degli obiettivi rientranti nelle intese istituzionali di programma da adottare, le quote di risorse destinate alle intese su fondi ripartiti dal CIPE, la quota nazionale di cofinanziamento di programmi comunitari, rientranti nell'"Intesa" iscritta all'unità previsionale di base 7.2.1.10 "Fondo di rotazione per le politiche comunitarie" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa ripartizione del CIPE a seguito dell'avvenuta approvazione dei programmi comunitari.
3. All'unità previsionale di base di cui al comma 1 possono affluire inoltre le risorse provenienti da iniziative non avviate e revocate dal CIPE. Tali somme, ove necessario, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, iscritte in apposita unità previsionale di base del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate dal CIPE alle intese istituzionali di programma che hanno in corso di attuazione programmi, anche con valenza ambientale, con un più elevato coefficiente di realizzazione e necessitino di ulteriori risorse.
4. Nell'ambito degli accordi di programma-quadro le risorse destinate a progetti in ritardo di attuazione possono essere diversamente allocate in relazione all'effettivo stato di avanzamento di altri progetti, prioritariamente nell'ambito del medesimo accordo o, in caso di impossibilità, in accordi per settori diversi.
5. Restano ferme le procedure di rendicontazione e controllo stabilite dalla normativa vigente e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica informa ogni due mesi il Parlamento sulle operazioni effettuate sull'unità previsionale di base di cui al comma 1.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio su proposta dell'Amministrazione competente anche in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n.568.
7. Le regioni sottoscrittrici di intese istituzionali di programma adeguano le strutture dei rispettivi bilanci in sintonia con le previsioni del presente articolo.
Articolo 6.
(Esecuzione diretta di lavori e servizi).
1. Allarticolo 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. I lavori da eseguire e/o i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1, si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori e/o dei servizi a soggetti terzi."
Articolo 7.
(Istituzione dell'Unità tecnica Finanza di progetto).
1. E' istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unità tecnica - Finanza di progetto, di seguito denominata "Unità".
2. L'Unità ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista all'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.
3. L'Unità fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella attività di individuazione delle necessità suscettibili di essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni.
4. L'Unità assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, e nelle attività di indizione della gara e della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le modalità previste dall'articolo 37-quater della citata legge n.109 del 1994.
5. L'Unità esercita la propria attività nel quadro degli interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici.
6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le modalità organizzative dell'Unità.
7. L'organico dell'Unità è composto di 15 unità, scelte in parte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte, a seguito di un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalità esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. Le modalità di selezione sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
8. I componenti dell'Unità sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.
9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, è determinato il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unità e lammontare delle risorse destinate al suo funzionamento.
10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività dell'Unità e sui risultati conseguiti.
Articolo 8.
(Utilizzazione delle economie verificatesi nella realizzazione delle opere
pubbliche).
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n.412, è sostituito dal seguente:
"1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento, previa autorizzazione del Ministero competente".
Articolo 9.
(Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada
Salerno-Reggio Calabria).
1. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara, nel quale deve essere previsto il coordinamento con il progetto sicurezza del Ministero dell'interno.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali e al loro inserimento paesaggistico, nonchè allattuazione di opere per la mitigazione ambientale, per le quali tratte ed opere non sia già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, valutata positivamente la sostenibilità economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, impartisce le disposizioni necessarie affinchè l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni successivi, la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, ivi comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara è altresì specificato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.
Articolo 10.
(Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana
Veneta).
1. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Pedemontana Veneta, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n.448, ivi comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi, con priorità relativamente al tratto che collega l'autostrada A31, all'altezza tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza), all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Pedemontana Veneta, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la regione interessata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali e al loro inserimento paesaggistico, nonchè allattuazione di opere per le quali non sia già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, valutata positivamente la sostenibilità economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, impartisce le disposizioni necessarie affinchè l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni successivi, la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara è, altresì, specificato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.
Articolo 11
(Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania)
1. Per la realizzazione del raddoppio della strada statale n.514 tra Ragusa e Catania è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 10 miliardi a decorrere dallanno 2000.
2. Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi per lanno 2001, si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 1999, allo stato parzialmente utilizzando laccantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Articolo 12.
(Perenzione).
1. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, come modificato dallarticolo 39 della legge 7 agosto 1982, n.526, le parole "quinto esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "settimo esercizio".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via transitoria anche ai residui in scadenza al 31 dicembre 1998.
Articolo 13.
(Modifiche alla disciplina del Fondo per la progettazione istituito presso il
Ministero dei lavori pubblici).
1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito un Fondo per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare e degli studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture, secondo le modalità previste dal presente articolo. Alla concessione dei contributi possono accedere amministrazioni statali ed enti a carattere sovraregionale vigilati da amministrazioni statali.
2-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali o su fondi comunitari.
2-ter. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale di recepimento, entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza.
2-quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di accesso e di esercizio del Fondo di cui al presente articolo.
2-quinquies. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese".
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 50 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
3. Le residue disponibilità recate dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
4. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonchè tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto".
Articolo 14.
(Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, ed al
decreto-legge 23 giugno 1995, n.244).
1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai commissari straordinari per le attività relative alla progettazione del completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, gravano sulle disponibilità finanziarie autorizzate dal Fondo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto-legge.
2. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:
"4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può affidare, le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai sogetti di propria fiducia di cui allarticolo 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dellarticolo 17 della medesima legge 109 del 1994. Resta fermo quanto disposto dallultimo periodo del citato comma 4".
3. All'articolo 23, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 18 ottobre 1942, n.1460, e successive modificazioni, le parole: "100 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 ECU".
4. All'articolo 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 gennaio 1953, n.24, e successive modificazioni, le parole: "fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "fra 200.000 ECU e 500.000 ECU".
5. Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n.431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo superi i 500.000 ECU è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici".
6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono aggiornati con cadenza triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Articolo 15.
(Snellimento delle procedure concernenti il decreto-legge 1° aprile 1989, n.120,
la legge 5 ottobre 1991, n.317, la gestione degli interventi nei territori colpiti dagli
eventi sismici del 1980 e altre disposizioni agevolative)
1. Gli oneri derivanti dalla applicazione del decreto-legge 1° aprile 1989, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.181, gravano sulla apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.46, prevista dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1994, n.396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n.481, sulla quale affluiscono le somme iscritte, anche in conto residui, al capitolo 7063 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè quelle che affluiscono al predetto capitolo ai sensi del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n.513.
2. All'articolo 11, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n.317, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dimposta successivo".
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire ai consorzi per le aree industriali competenti per territorio le eventuali economie sullo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n.266, nella misura massima di lire 10 miliardi per l'adeguamento funzionale e la manutenzione straordinaria degli impianti realizzati ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n.219. Il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato presenta al Parlamento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione contenente le indicazioni delle azioni e delle risorse finanziarie eventualmente necessarie per il completamento delle opere infrastrutturali di cui al predetto articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n.266. Il termine di cui allarticolo 10, comma 6, della medesima legge n.266 del 1997 è ulteriormente differito al 31 dicembre 1001.
4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.641, come sostituito dall'articolo 10, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n.266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvi i diritti già maturati a qualsiasi titolo in favore o a carico dello Stato, o che maturassero successivamente alla consegna, in dipendenza di annullamenti, revoche, dichiarazioni di nullità o decadenza nel quadro delle funzioni amministrative da esso esercitate".
5. Il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.341, è sostituito dal seguente:
"3. Per le esigenze connesse con il recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o la regione nel cui territorio i beni stessi si trovino ove ne sia già intervenuta la consegna di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n.266, possono procedere d'ufficio al loro sgombero da persone e cose, dandone idoneo preavviso al detentore ed all'eventuale curatore fallimentare o commissario giudiziale ove i beni risultino assoggettati a procedura concorsuale. L'amministrazione procedente redige indi uno stato di consistenza degli immobili e l'inventario dei beni mobili in essi rinvenuti, con adozione delle più opportune cautele a salvaguardia dei diritti di terzi su questi ultimi e con assegnazione di un congruo termine per il loro asporto da parte di chi ne abbia diritto. In caso di contestazioni o di non pronta reperibilità dei soggetti interessati, la stessa amministrazione può affidare ad un custode i beni che non le appartengano, stabilendo le modalità della custodia. Le spese del procedimento, ove promosso dallo Stato, fanno carico alle disponibilità di cui alla legge 14 maggio 1981, n.219".
6. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 30 mano 1998, n. 61, è aggiunto il seguente:
"Articolo 9-bis. (Destinazione delle risorse). - 1. Le risorse di cui all'articolo 15 del presente decreto sono destinabili alla realizzazione di opere infrastrutturali programmate congiuntamente dallo Stato e dalle regioni nell'ambito delle intese istituzionali di programma, riguardanti le aree interessate dalla crisi Sismica e funzionali all'attuazione del complesso degli interventi di ricostruzione e Sviluppo".
7. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono essere concesse anche nella forma del contributo in conto capitale, con limiti e modalità stabiliti nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 mano 1998, n. 112.
8. Gli indirizzi generali di gestione del Fondo centrale di garanzia, istituito dallarticolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n.1068, sono definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Articolo 16.
(Disposizioni in materia di contabilità dell'Ufficio nazionale per il servizio
civile).
1. Ai fondi di contabilità speciale a disposizione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nonchè alle aperture di credito effettuate dall'Ufficio nazionale per il servizio civile a favore di funzionari delegati degli enti militari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n.313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n.460, e successive modificazioni, recante la disciplina dei pignoramenti sulla contabilità speciale delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.
Articolo 17.
(Interventi del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie).
1. Le anticipazioni delle risorse occorrenti per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari non utilizzati in ambito nazionale, comprensivi degli interessi di mora maturati e delle eventuali differenze di cambio, fanno carico, a partire dall'esercizio 1999, ad apposito capitolo da istituire per memoria nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avente natura di "spese obbligatorie", nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.12, "Risorse proprie Unione europea", del medesimo stato di previsione.
2. Per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari di cui al comma 1, richiesti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla Commissione europea a tutto il 31 dicembre 1998, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le necessarie risorse.
3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli eventuali interessi di mora maturati e alle differenze di cambio, come previsto dall'articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n.146, versando il relativo importo al Fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1.
4. Al fine di assicurare la chiusura degli interventi socio-strutturali cofinanziati dall'Unione europea, gestiti dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui al comma 2, provvede a coprire, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le eventuali perdite di cambio.
5. Al fine di assicurare la compiuta realizzazione del Progetto pilota per la predisposizione dei piani regolatori, inserito nel programma di assistenza tecnica del Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo n.1 di cui al regolamento (CEE) n.2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, nonchè di garantire, per il periodo successivo al 31 dicembre 1999 e nelle more della definizione delle linee di programmazione congiunta con la Commissione delle Comunità europee per gli anni 2000-2006, la copertura finanziaria eccedente quella assicurata dal suddetto programma di assistenza tecnica alle attività preliminari all'avvio del Progetto pilota, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.183, è autorizzato ad anticipare il contributo comunitario ed il relativo cofinanziamento nazionale in misura non superiore a lire 18 miliardi. Al reintegro dell'anticipazione comunitaria al Fondo di rotazione si provvede con le risorse dell'Unione europea destinate all'Italia in attuazione degli interventi di cui al citato obiettivo n.1, nell'ambito della programmazione 2000-2006. Il corrispondente cofinaziamento nazionale resta a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione.
6. Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse dei fondi strutturali, nonchè il conseguimento degli obiettivi di spesa nazionale, il Fondo di rotazione di cui al comma 2, è autorizzato a rendere disponibili in favore delle Amministrazioni interessate, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, risorse aggiuntive rispetto al limite della quota nazionale prevista nei piani finanziari delle singole forme di intervento. La misura delle complessive maggiori risorse è stabilita con deliberazioni del CIPE, sulla base delle proposte delle Amministrazioni interessate. Le somme derivanti dal mancato o parziale utilizzo della dotazione aggiuntiva costituiscono anticipazione del cofinanziamento statale per le forme di intervento previste della fase di programmazione successiva.
7. Il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n.183 del 1987 interviene, secondo le procedure vigenti e nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, anche per il sostegno di iniziative di cooperazione nei paesi in via di sviluppo, cofinanziate dall'Unione europea.
8. Fermi restando i limiti e i divieti imposti degli articoli 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, sono fatte salve le anticipazioni concesse dall'ANAS fino al 31 dicembre 1997, per i contratti di appalto di lavori oggetto di cofinanziamento europeo, in misura superiore al limite attualmente previsto.
Articolo 18.
(Accesso delle università agli accordi di programma).
1. L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n.236, si interpreta nel senso che le università possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537, e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n.95, a condizione in ogni caso che siano entrati in vigore gli statuti di autonomia da adottare ai sensi della legge 9 maggio 1989, n.168.
Articolo 19.
(Adeguamento dei sistemi informatici all'anno 2000).
1. Le pubbliche amministrazioni, le autorità amministrative indipendenti, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), le imprese e le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le imprese ed i soggetti privati sono tenuti a fornire al Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000 (Comitato anno 2000), istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1998, e successive modificazioni, le informazioni ed i dati necessari al perseguimento dei compiti affidati al Comitato medesimo e dallo stesso richiesti, anche in via telematica. Il Comitato anno 2000 si avvale delle strutture di comunicazione predisposte dal Comitato di indirizzo strategico per l'Euro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. I Comitati provinciali per l'Euro (CEP), ridenominati Comitati provinciali per l'Euro e per l'anno 2000 (CEP 2000), svolgono, sulla base delle indicazioni del Comitato anno 2000 e con il supporto delle prefetture, attività di sensibilizzazione e di rilevazione dello stato di adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati, pubblici e privati, al cambio di data dell'anno 2000. A tale fine i Comitati medesimi possono essere integrati con esperti provenienti dalle categorie già rappresentate nei Comitati stessi.
3. I Comitati di cui ai precedenti commi, in collaborazione con istituti universitari e centri di ricerca pubblici, procedono:
a) alla scelta di interventi finalizzati e controllabili;
b) alla identificazione delle interconnessioni fra i sistemi, in particolare dei rischi derivanti dalla complessità;
c) alla elaborazione di piani di contingenza per i diversi livelli delle possibili interruzioni dei servizi e dei possibili rischi derivanti.
4. Il Comitato, di cui al comma 2, riferisce petiodicamente, a cadenza bimestrale, alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sui dati raccolti, gli elementi acquisiti e le proposte di soluzioni individuati.
5. E autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1999 per il finanziamento degli oneri relativi alle attività di rilevazione di dati, informazione e comunicazione per l'adeguamento all'anno 2000 dei sistemi informatici, nonchè per il funzionamento dei Comitati di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000, ivi compresi i compensi da corrispondere al personale di supporto tecnico-amministrativo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bflancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Articolo 20.
(Relazioni sugli interventi nelle aree depresse).
1. E' soppressa la previsione di relazioni relative alle aree depresse contenuta nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.341;
b) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 1995, n.163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n.273;
c) articolo 3, comma 2, e articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento, nel mese di settembre, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree depresse e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale.
Articolo 21.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n.449).
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n.449, sono soppresse la parola "seguenti", nell'alinea, e le lettere a), b), c) e d). Al comma 3 del medesimo articolo 4 della legge n.449 del 1997, le parole: "Per le aree di cui alla lettera d) del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Per le isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, appartenenti ai territori di cui al comma 2".
Articolo 22.
(Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato).
1. All'Istituto poligrafico e zecca dello Stato è concesso un contributo ventennale di lire 80 miliardi annue a decorrere dal 2000, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivami da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Istituto stesso è autorizzato ad effettuare al fine di pervenire alla propria ristrutturazione finanziaria. Tale contributo è concesso a condizione che l'istituto abbia predisposto un programma di ristrutturazione organizzativa e finanziaria e tale programma sia stato approvato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il programma, comprensivo del piano di ristrutturazione delle cartiere delle Marche al fine del loro sviluppo e della tutela dei posti di lavoro, attraverso il reinserimento stabile e competitivo nel mercato, è predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è trasmesso al Parlamento. Il Governo riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo stato di attuazione del programma medesimo. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di Conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 23.
(Personale del Consorzio universitario a distanza).
1. Il personale dipendente dal Consorzio universitario a distanza, per il quale è stato dichiarato il fallimento con sentenza depositata il 30 aprile 1998, ancorchè in cassa integrazione alla medesima data, partecipa a domanda ad appositi concorsi che possono essere banditi dalle università statali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università stesse, nel rispetto delle professionalità acquisite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 24.
(Divieto di estensione di decisioni giurisdizionali nella materia del pubblico
impiego)
1. Per il triennio 1999-2001 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego. La disposizione del presente comma non si applica alle controversie nelle quali siano parti pubblici impiegati ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora questioni identiche a quelle dedotte in giudizio siano già state decise in sede giurisdizionale in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella medesima situazione giuridica dei ricorrenti o resistenti.
Articolo 25.
(Fondo per lo sviluppo in agricoltura).
1. Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il rinnovo del capitale agrario, la ricomposizione fondiaria, sostegno e la promozione di settori innovativi quali l'agricoltura biologica, il riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle zone montane e la crescita dell'occupazione, nonché la qualificazione delle produzioni, le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 6, 10, comma 4, e 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in agricoltura, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i regimi indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare il procedimento amministrativo per il riordino fondiario, alle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n.215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, terzo comma, le parole: "non superare il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superare il 30 per cento";
b) all'articolo 29 è aggiunto il seguente comma:
"Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n.604, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprietà contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono regolate le modalità di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime".
4. Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo IV del titolo II delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n.215, adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, già attuati dagli enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trova applicazione anche in tale ipotesi la norma di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo.
5. Restano ferme le disposizioni relative agli adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al comma 4 a carico delle regioni e degli enti concessionari. I conguagli, di cui agli articoli 26 e 32 delle citate norme approvate con regio decreto n.215 del 1933, vengono riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali.
Articolo 26.
(Disposizioni riguardanti i consorzi di miglioramento fondiario).
1. Il secondo comma dell'articolo 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n.215, è sostituito dal seguente:
"Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67".
2. Ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado già operanti si applicano le disposizioni dell'articolo 55 del citato regio decreto n.215 del 1933, e la loro costituzione viene riconosciuta dall'origine.
Articolo 27.
(Variazioni compensative tra risorse destinate ad investimenti).
1. Al comma 4-quinquies dellarticolo 2 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: Alfine di favorire una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento, possono essere effettuate variazioni compensative previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279, possono essere effettuate, nell'ambito della stessa unità previsionale di base, di conto capitale anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano lo stesso intervento.
Articolo 28.
(Completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni montani
del centro-nord).
1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n.266, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n.784, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n.549, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.641, nonchè a valere sulle disponibilità sui mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135. A tale fine sono autorizzate:
a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo dell'investimento previsto;
b) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento, per un ulteriore ammontare fino al 25 per cento del costo dell'investimento previsto;
c) la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, secondo le modalità previste dall'articolo 11, quarto comma, numero 3), della legge 28 novembre 1980, n.784, con una spesa massima di lire 100 miliardi.1-bis. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento".
2. Allarticolo 9 della legge 7 agosto 1997, n.266, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. E concesso un contributo decennale a decorrere dallanno 2.000 fino allanno 2.009 di lire 10 miliardi annue quale concorso dello Stato nellammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, ai comuni montani del centro-nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle aree in cui opera la legislazione per le aree depresse di cui al regolamento CEE n.2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, per consentire il completamento della rete di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, di cui allarticolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68. e lapprovvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al metano. Il relativo riparto è effettuato dal CIPE sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di di Bolzano.
5-ter. Allonere derivante dallattuazione del comma 5 bis, pari a lire 10 miliardi per gli anni 2.000 e 2.001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero di grazie e giustizia.
5-quater. Allulteriore finanziamento degli interventi previsti ai commi 1 e 5-bis si provveda decorrere dallanno 2000, ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.486, e successive modificazioni.
5-quinquies. Il programma di metanizzazione della Sardegna è attuato anche attraverso la realizzazione di reti comunali di distribuzione del gas metano esercibili, in via transitoria con fluidi diversi dal metano. Si applicano le disposizioni delle leggi concernenti il programma di metanizzazione del Mezzogiorno.
Articolo 29.
(Trasporti rapidi di massa)
1. I soggetti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n.211, e successive modificazioni, sono tenuti, a pena di revoca del contributo, a presentare i progetti definitivi, relativi agli interventi di competenza già approvati dal CIPE prima del 31 dicembre 1995, entro il termine del 31 luglio 1999, e per i progetti approvati entro il 31 dicembre 1998 non oltre il 31 ottobre 1999. A tal fine le disponibilità finanziarie al 31 dicembre 1998 di cui ai medesimi articoli 9 e 10 della legge n.211 del 1992 sono mantenute in bilancio per essere utilizzate negli esercizi successivi.
2. Al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa, il Ministero dei trasporti e della navigazione, dintesa con il Ministro per il problemi delle aree urbane, formula proposte al CIPE per lallocazione delle risorse disponibili anche a seguito dellabbassamento del tesso di sconto e dei ribassi dasta.
Articolo 30
(Fondo speciale per la ricerca nei settori dei trasporti aereo, marittimo e
terrestre)
1. E istituito nellambito dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione un fondo per le attività di studio, di consulenza e di ricerca di base e tecnologica cui affluisce una quota pari all1 per cento degli stanziamenti nei settori dei trasporti aereo, marittimo e terrestre, ad eccezione degli stanziamenti finalizzati al rimborso di rate di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie, da ripartire da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione tenuto conto della priorità degli interventi.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 31.
(Società di gestione dei servizi ferroviari).
1. Al fine di accelerare il conferimento alle regioni delle funzioni previste dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le ferrovie in gestione commissariale governativa, attualmente gestite dalle Ferrovie dello Stato spa, possono costituire o partecipare a società con apporto di capitale non superiore a lire duecento milioni ricorrendo per la relativa copertura ai fondi destinati alle spese di esercizio.
Articolo 32.
(Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale)
1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al "Piano di sicurezza stradale 1997-2001" della Commissione delle Comunità europee, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale che viene approvato dal CIPE.
2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari.
3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e della sanità, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione. Il Piano viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.
4. Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, la misura del 5 per cento, fissata dall'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n.190, è elevata al 15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a titolo di anticipazione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per la somma corrispondente al consuntivo dell'esercizio precedente, commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata.
5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143, per le finalità previste dal Piano nazionale per la sicurezza stradale, sono realizzati con i finanziamenti previsti nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143. Allonere relativo alla redazione ed allattuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, pari a lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente lo stato di attuazione del Piano e la coerenza degli interventi per la sicurezza stradale con le finalità e gli indirizzi del Piano nazionale per la sicurezza stradale. I risultati della verifica vengono inseriti nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
Articolo 33.
(Comitato per l'intervento nella SIR)
1. La partecipazione azionaria acquisita dal Comitato per l'intervento nella SIR ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1993, n.79, convertito dalla legge 22 maggio 1993, n.157, è trasferita, a titolo gratuito, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro.
2. Relativamente alla partecipazione di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359.
3. Il Comitato di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un programma per il prosieguo delle operazioni di liquidazione in corso. Il programma è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Tutti i proventi derivanti dalla dismissione dei cespiti in capo al Comitato di cui al comma 1 sono destinati, al termine delle liquidazioni, al Fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n.432. Agli stessi proventi fanno carico, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.
5. Il Comitato continua ad avvalersi anche del personale e delle strutture della Società iniziative e sviluppo di attività industriali (ISAI spa) in liquidazione verso corrispettivo da definirsi con convenzione approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Resta ferma, a favore del personale di ogni qualifica in servizio presso la stessa ISAI spa, la disposizione dell'articolo 6 del decreto-legge 7 aprile 1977, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 1977, n.267.
6. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad avvalersi dei propri poteri di autotutela per definire, nei confronti del Comitato, l'ammontare globale delle tasse e imposte dovute dalle società del gruppo SIR a seguito degli avvisi di accertamento impugnati innanzi agli organi della giustizia tributaria dalle società medesime. Il predetto ammontare complessivo è versato dal Comitato in unica soluzione. Si applica l'articolo 6-bis del decreto-legge 29 settembre 1997, n.328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n.410.
7. Al termine delle liquidazioni ad esso attribuite il Comitato rende al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Il conto è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e produce gli effetti di cui all'articolo 2454 del codice civile. Resta fermo il controllo sugli atti del Comitato esercitato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n.259, dal magistrato delegato dal presidente della Corte dei conti nonchè dal dirigente nominato dal Ragioniere generale dello Stato.
Articolo 34.
(Fondo nazionale per la montagna)
1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 gennaio 1994, n.97, dopo le parole "Regioni a statuto ordinario", sono aggiunte le seguenti: "e alle regioni e province a statuto di autonomia speciale".
2. Per il finanziamento della legge 31 gennaio 1994, n.97, sono autorizzati limiti di impegni quindicennali rispettivamente di lire 20.000 milioni a decorrere dallanno 2000 e di lire 10.000 milioni a decorrere dallanno 2001. A tal fine le comunità montane sono autorizzate a contrarre mutui secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, pari a lire 20.000 milioni per lanno 2000 e a lire 30.000 milioni annue a decorrere dallanno 2001, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 35.
(Disposizioni sulla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo in
società per azioni)
1. In deroga a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1996, n.665, l'Ente nazionale di assistenza al volo è trasformato in società per azioni entro il 31 dicembre 2000, previa verifica delle condizioni della trasformazione medesima e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le azioni della società per azioni che deriverà dalla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo sono attribuite al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
Articolo 36.
(Continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di
scali aeroportuali)
1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n.2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, dispone con proprio decreto:
a) gli oneri di servizio pubblico, in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di sui al comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e della Sicilia e i principali aeroporti nazionali;
b) dintesa con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico.
2. I presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicono e presiedono una conferenza di servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti.
3. La conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:
a) le tipologie e i livelli tariffari;
b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
c) il numero dei voli;
d) gli orari dei voli;
e) i tipi di aeromobili;
f) la capacità di offerta.
4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione dintesa con i presidenti delle regioni interessate indice la gara dappalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n.2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare limporto di 50 miliardi di lire per lanno 2000 e limporto di 70 miliardi a decorrere dallanno 2001. L1 per cento della spesa autorizzata dal presente comma è destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali.
5. Sono concessi alle piccole e medie imprese industriali di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna che esportano semilavorati o prodotti finiti, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, agevolazioni sui costi di trasporto, nei limiti stabiliti dallUnione europea in materia di aiuti statali alle imprese, mediante credito dimposta determinato nelle seguenti misure:
a) fino al limite dell80 per cento dellimporto delle tasse e delle soprattasse di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n.82, e successive modificazioni, pagate per operazioni di commercio negli aeroporti sardi;
b) fino al limite dell80 per cento dellimporto dei diritti aeroportuali previsti dalla legge 5 maggio 1976, n.324, e successive modificazioni, pagati per operazioni di commercio negli aeroporti sardi.
6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lonere complessivo non può superare limporto di lire 20 miliardi per lanno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere dallanno 2000.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999, 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 37.
(Disposizioni in materia di censimento)
1. L'ISTAT provvede all'esecuzione del quinto Censimento generale dell'agricoltura, che avrà luogo nel corso dell'anno 2000, allo scopo utilizzando le risorse già autorizzate dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n.449.
2. Con appositi regolamenti da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di volta in volta competenti a seconda del tipo di rilevazione censuaria, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono definiti, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi di rilevazioni censuarie ad enti ed organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, le modalità di esecuzione per tutti i censimenti, di diffusione dei dati, di fornitura agli organismi del Sistema statistico nazionale (SISTAN) dei dati elementari non nominativi, le modalità per il confronto dei dati dei censimenti della popolazione con i dati delle anagrafi comunali. I regolamenti disciplinano altresì:
a) l'attribuzione agli organismi del SISTAN, incaricati di svolgere le operazioni di censimento, di un contributo forfettario per le spese di rilevazione e per le spese generali e di coordinamento tecnico;
b) il conferimento da parte degli organismi del SISTAN, competenti a svolgere attività di rilevazione, dell'incarico di rilevatore e di coordinatore, a personale dipendente o non dipendente, nonchè le caratteristiche ed i contenuti minimi delle prestazioni richieste che saranno coperte da assicurazione e retribuite con un compenso determinato in base al numero di unità rilevate e ad altri elementi che differenziano le prestazioni, quali la dispersione territoriale e la complessità aziendale, ed erogato, per il personale dipendente, secondo i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro;
c) le modalità d'assunzione da parte dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di personale con contratto a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero il ricorso alla collaborazione professionale di soggetti esterni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni censuarie;
d) l'utilizzazione, da parte degli organismi incaricati delle attività di rilevazione, di rilevatori e coordinatori non dipendenti, secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ovvero del lavoro autonomo occasionale;
e) le modalità di diffusione dei dati relativi alla struttura socio-demografica, economica ed occupazionale con frequenza inferiore alle tre unità, ove la disaggregazione risulti necessaria al fine di soddisfare le esigenze conoscitive di carattere internazionale, comunitario, nazionale e locale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati sensibili.
3. Per lesecuzione di tutti i censimenti resta confermata lestensione allISTAT delle disposizioni di cui al comma 1 dellarticolo 2 ed al terzo comma dellarticolo 5 della legge 13 luglio 1966, n.559, e successive modificazioni.
4. Gli oneri di spesa previsti dal presenta articolo restano a carico delle risorse destinate ai censimenti.
Articolo 38
(Forestazione ambientale)
1. Per il conseguimento di specifici obiettivi nellambito dellattività di forestazione come definita dal Ministro per le politiche agricole, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provibce autonome di Trento e di Bolzano, nei termini stabiliti dall'articolo 45, comma 26, della legge 23 dicembre 1998, n.448, la gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta può costituire una società per azioni. Per tale finalità e per le ulteriori necessità della liquidazione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, della medesima legge 23 dicembre 1998, n.448, è autorizzata la contrazione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo decennale integrativo nei limiti dell'onere di ammortamento annuo complessivo stabilito dall'articolo 6 del decreto-legge 17 giugno 1996, n.321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.421.
Articolo 39.
(Modifiche agli articoli 8 e 31 della legge 23 dicembre 1998, n.448)
1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 10, alla lettera c), dopo le parole: "isole minori," la parola: "per" è sostituita dalle seguenti: "nonchè a";
b) al comma 12, al secondo periodo, la parola "compensazioni" è sostituita dalla seguente: "riduzioni".
2. All'articolo 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n.448, al primo periodo, sono soppresse le parole: ";fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998" e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Per l'anno 1999 detta deliberazione è adottata entro il 28 febbraio 1999 e fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998. Il termine entro il quale i comuni interessati possono assumere le delibere per adeguare le tariffe dei predetti servizi in conformità ai parametri, ai criteri e limiti stabiliti dal CIPE è fissato al 15 maggio 1999".
Articolo 40.
(Sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po)
1. Al solo fine della totale realizzazione di interventi necessari alla sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po interessati dal rischio di eventi alluvionali e calamitosi, è autorizzata l'esecuzione dei lotti di completamento da parte delle imprese esecutrici di lotti precedenti, compresi nella progettazione generale redatta dalle imprese stesse entro il 31 dicembre 1994, approvata dal Magistrato del Po di Parma.
Articolo 41.
(Norme per il mercato del gas naturale)
1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas naturale, con particolare riferimento all'attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e ridefinire conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio di pubblica utilità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi obblighi, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi;
b) prevedere che, in considerazione del crescente ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n.2359;
c) eliminare ogni disparità normativa tra i diversi operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per costruire o gestire impianti o infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese;
d) prevedere misure affinché nei piani e nei programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo razionale delle infrastrutture esistenti;
e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, società separate, e in ogni caso tengano nella loro contabilità interna conti separati per le attività di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati per le attività non rientranti nel settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della concorrenza;
f) garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas;
g) stabilire misure perché l'apertura del mercato nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione europea dei mercati sia per quanto riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per località, sia per facilitare la transizione del settore italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di reciprocità con gli altri Stati membri dell'Unione europea, uguali condizioni di competizione sul mercato europeo del gas.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da unapposita relazione, sono trasmessi alle Camere per lespressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dallesercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per lespressione del parare decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
Articolo 42.
(Disposizioni concernenti il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219)
1. Gli alloggi realizzati nei comuni contermini al comune di Napoli ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219, e successive modificazioni, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, al patrimonio disponibile dei comuni nel cui territorio sono stati realizzati.
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nei comparti in cui ricadono gli alloggi di cui al comma 1 sono acquisite, all'atto del trasferimento, al demanio o al patrimonio del comune destinatario degli alloggi. Con tali opere è trasferita ai comuni l'eventuale residua dotazione finanziaria loro afferente. Le chiese ed i centri parrocchiali, con le relative pertinenze, sono trasferite alla curia vescovile competente per territorio.
3. Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, gestisce il contenzioso di competenza dello Stato e predispone, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, un piano per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219, e successive modificazioni. Il piano, tenendo conto dello stato di attuazione, individua gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di completamento necessari per l'ultimazione delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti all'atto di entrata in vigore della presente legge e delle relative opere di urbanizzazione, prevedendo lo stralcio dal programma di ricostruzione delle opere non ancora iniziate o in avanzato stato di degrado o che, comunque, in relazione agli oneri previsti per la realizzazione, non risultino più compatibili con l'esigenza prioritaria della definitiva chiusura del programma di cui al citato titolo VIII; le convenzioni con i concessionari aventi ad oggetto le opere stralciate sono risolte di diritto con gli effetti di cui all'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n.2248; il piano individua altresì le relative esigenze finanziarie, inclusi gli oneri del contenzioso, e l'ordine di priorità da seguire. Gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera a). Il piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Il Commissario straordinario, nell'espletamento delle sue funzioni, si avvale del personale già in servizio presso la struttura del Funzionario incaricato dal CIPE alla data del 31 marzo 1996 e di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche; si avvale, altresì, della consulenza di un gruppo di supporto tecnico-giuridico, composto da un consigliere di Stato, da un avvocato dello Stato e da un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il cui parere è sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611. Il gruppo di supporto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; con il medesimo decreto è stabilito il relativo compenso da imputare alle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.
5. Ferma restando l'utilizzazione delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 3 per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, per l'attuazione del piano di cui al comma 3 e delle connesse spese relative alla gestione commissariale è autorizzato il limite d'impegno ventennale di lire 60 miliardi, a decorrere dall'anno 2000, diretto alla concessione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di contributi ai soggetti competenti che provvedono alla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie, secondo un apposito progetto di riparto approvato con il decreto di cui al comma 3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2000-2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219, e successive modificazioni; entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo è delegato ad emanare un decreto integrativo e correttivo. I decreti delegati sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi, fermo restando quanto previsto dal comma 3:
a) definire, da parte del Commissario straordinario di cui al comma 3, il trasferimento delle opere e degli alloggi, ove già non avvenuto, agli enti e comuni destinatari, che dovrà avere luogo, comunque, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;
b) assicurare il completamento degli interventi di cui al comma 3 da parte degli enti destinatari, provvedendo allo stralcio di opere secondo i criteri di cui al medesimo comma 3;
c) prevedere idonei strumenti di supporto tecnico e di semplificazione procedurale e amministrativa per l'ultimazione dell'intervento;
d) disciplinare le modalità di utilizzazione degli alloggi e delle opere da parte dei comuni, perseguendo i seguenti obiettivi:
1) recuperare il patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;
2) verificare le condizioni per la regolarizzazione del rapporto con gli assegnatari o gli occupanti gli alloggi, gestire i relativi rapporti e individuare condizioni agevolative per favorire l'attribuzione in proprietà degli alloggi, mediante riscatto degli alloggi, da parte degli occupanti;
3) provvedere alla gestione delle opere di urbanizzazione secondaria loro trasferite, anche mediante affidamento a terzi, in base a criteri di finalità sociale dell'opera, privilegiando nell'affidamento i soggetti istituzionalmente operanti per il perseguimento di tali finalità ovvero, quando ciò non risulti possibile, in base a criteri di economicità della gestione;
4) prevedere la possibilità per i comuni di stipulare convenzioni con l'Istituto autonomo per le case popolari (IACP) della provincia di Napoli al fine di instaurare un rapporto di consulenza per la determinazione, ove necessaria, dei canoni e degli algoritmi di capitalizzazione degli stessi al fine del riscatto degli alloggi e della predisposizione dei capitolati di gestione degli immobili trasferiti;
5) prevedere riduzioni del canone per l'assegnazione degli alloggi trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo per agevolare i nuclei familiari con basso reddito;
6) prevedere la detraibilità, ai fini del riscatto, delle spese documentate sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge dai soggetti assegnatari ed occupanti per la manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;
e) disciplinare, anche attraverso il ricorso a conferenze di servizi, la definizione possibilmente transattiva del contenzioso, eventualmente congiunta alla ultimazione delle opere, nonché le relative modalità di pagamento, prevedendo altresì la possibilità, per l'amministrazione, di ottenere, nelle more del procedimento di definizione, la temporanea rinuncia alle azioni esecutive dei titoli giudiziari e lo svincolo delle somme eventualmente pignorate previa corresponsione di un acconto sulle somme portate dal titolo;
f) dettare i criteri necessari al completamento delle procedure di espropriazione in corso;
g) garantire, per tutti i decreti legislativi emanati sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui alle precedenti lettere, la compatibilità finanziaria con le risorse autorizzate dal comma 5 o da altre leggi di finanziamento.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per lespressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per lesercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dallesercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per lespressione del parare decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 aprile 1996, n.186, limitatamente all'articolo 1, 3 giugno 1996, n.306, 2 agosto 1996, n.407, 1° ottobre 1996, n.513, e 20 dicembre 1996, n.643.
Articolo 43.
(Misure in materia di programmazione negoziata)
1. In occasione della prima verifica di cui al comma 3 dellarticolo 10 dellintesa di programma tra lo Stato e la regione Lombardia approvata dal CIPE il 19 febbraio 1999, ai sensi dellarticolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662, il Comitato istituzionale di gestione, sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, provvederà ad individuare, nel quadro delle risorse aggiuntive destinate allintesa medesima, i fondi da destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei comuni, o frazioni di essi, che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000, nellambito dellapposito accordo di programma quadro anche mediante lapprovazione di protocolli aggiuntivi al medesimo. La ripartizione delle risorse destinate allo scopo, da erogare anche in forma di un contributo ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati, dovrà essere effettuata sulla base dellassetto finale dei piani di volo e delle richieste dei comuni interessati a fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico, con riferimento ai normali livelli definiti dalla normativa vigente.
2. Al comma 207 dellarticolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.662, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le somme da iscrivere su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riservate dal CIPE ai contratti darea e ai patti territoriali sono trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne dovrà prevedere criteri e modalità di controllo e rendicontazione, sulla base dello stato di avanzamento delle iniziative previste dal contratto o dal patto, rispettivamente al responsabile unico del contratto darea o al soggetto responsabile del patto territoriale che provvedono ai relativi pagamenti in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi, per la gestione di dette risorse, di istituti bancari allo scopo convenzionati. Alle medesime risorse fanno carico anche le somme da corrispondere al responsabile unico del contratto darea o al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma".
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti darea e ai patti territoriali già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Allarticolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, dopo il comma 25 è inserito il seguente:
"25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25 non si applicano alle fattispecie previste dallarticolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662.
Articolo 44
(Disposizioni interpretative)
1. Il comma 3 dellarticolo 2 della legge 12 agosto 1993, n.317, va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del senza ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori.
Capo II
Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza
Articolo 45.
(Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonchè
norme in materia di lavori socialmente utili).
1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 31 dicembre 1999, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione delle tipologie e delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo:
1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio;
3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del paese, determinato sulla base di quanto previsto all'articolo 1, comma 9;
4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse aree del Paese;
5) alla finalità di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro;
6) alla maggiore intensità della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese nonchè per le imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, nonché per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;
b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n.196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera a);
c) previsione di misure per favorire forme di apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante nellattività di impresa nonchè estensione, per un triennio, delle disposizioni del decreto legislativo 29 marzo 1996, n.207, con conseguenti misure in manteria di finanziamento;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, prevedendo una durata variabile fra i 3 e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche dell'attività lavorativa e al territorio di appartenenza, e la eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e le 800.000 lire mensili;
e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma debbano tendere a valorizzare linserimento o il reiserimento al lavoro delle donne, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;
f) rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione professionale, intesi ad assicurare la continuità ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere più rapidi ed efficienti i processi di mobilità nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n.59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469;
g) razionalizzazione nonchè estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della costituzione di fondi categoriali o intercategoriali con apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresì conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva;
h) previsione, in via sperimentale e per la durata di due anni, della possibilità, per i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali, di avvalersi, in relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel corso dell'anno, assicurando il rispetto delle normative relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro, la copertura da rischi da responsabilità civile, infortunio o morte e il versamento di un contributo di solidarietà a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di disoccupazione, con un trattamento di base da rafforzare ed estendere con gradualità a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione dei beneficiari e prevedendo la obbligatorietà, per i lavoratori interessati, di partecipare a corsi di orientamento e di formazione, anche condizionando lerogazione del trattamento alleffettiva frequenza;
l) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che rafforzino le misure contenute all'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n.196, e successive modificazioni, e che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
m) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in ogni caso criteri di automaticità, e degli ammortizzatori sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, intese al superamento della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;
n) riunione, entro 24 mesi, in uno o più testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al fine di consentire la più agevole conoscibilità delle stesse;
o) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione allimpatto sui livelli di occupazione femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
p) razionalizzazione dei criteri di partecipazione delle imprese al finanziamento delle spese per ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate;
q) previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;
r) adeguamento annuale, a decorrere dal 1° gennaio, dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n.223, nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, come previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n.427, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451;
s) previsione, per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione.
2. Entro il 28 febbraio 2000 il Governo è delegato ad apportare le necessarie modifiche o integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento della disciplina in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469;
b) ridefinizione della disciplina alla luce della legislazione regionale intervenuta in materia a seguito del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468;
c) adeguamento della disciplina per favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.
3. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n.448, le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n.98, e successive modificazioni, sono estese ai cittadini italiani, assunti successivamente al 30 giugno 1989, i quali abbiano prestato servizio continuativo, come civili, da almeno un anno alla data del 30 giugno 1997 nel territorio nazionale, alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito della Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e siano stati licenziati entro il 31 dicembre 1999, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi i e 2, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere intercorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 4 attenendosi ai principi ed ai criteri direttivi indicati ai commi 1 e 2.
6. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali possono essere approvati o prorogati progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio l998 ed il 31 dicembre 1999. A tali soggetti si applicano le disposizioni dl cui allarticolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. Le risorse del fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate alle attività progettuali di lavori socialmente utili e non utilizzate per tali finalità rimangono comunque destinate all'attuazione di quanto espressamente previsto nelle disposizioni che riformano gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali le Commissioni regionali per l'impiego potranno deliberare, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le singole regioni, di destinare eventualmente le risorse non impegnabili per progetti di lavori socialmente utili alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in armonia con le previsioni della normativa comunitaria.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6, possono essere approvati progetti di lavori di pubblica utilità promossi, secondo la normativa vigente per le cooperative sociali o loro consorzi ed alle stesse condizioni dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come definite dallarticolo l2 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
8. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1~ dicembre 1997, n. 468, è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
9. Dal 1° gennaio 1999, l'assegno per i lavori socialmente utili è stabilito in lire 850.000 mensili.
10. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili in progetti approvati ai sensi delle presenti disposizioni, i trattamenti previdenziali per i lavoratori impegnati in tali progetti di lavori socialmente utili sono prorogati fino alla conclusione delle relative attività progettuali, nel li-mite complessivo massimo di lire 90 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
11. È autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 26.600 milioni a favore del Ministero per i beni e le attività culturali per prorogare i trattamenti previdenziali per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sino alla conclusione delle relative attività progettuali. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
12. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n.113, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto individua qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti.
13. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
14. I termini del 30 giugno 1998, stabiliti dall'articolo 38, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n.146, sono prorogati al 31 maggio 1999.
15. All'articolo 2, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n.448, le parole: "31 maggio 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2000".
16. Al comma 6, lettera a), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n.448, le parole: "a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 novembre 1998".
17. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1:
a) per le prestazioni dovute per l'anno 1998 nel settore agricolo il termine di presentazione della domanda per il conseguimento dell'indennità di disoccupazione è differito al 31 maggio 1999; da tale data decorre il termine di cui all'articolo 7 della legge il agosto 1973, n.533;
b) è incrementato da 3.090 a 7.900 unità il limite per i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni e integrazioni; la predetta disposizione, nell'ambito delle 7.000 unità, trova applicazione nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un numero massimo di 200 unità. Limitatamente alle predette 200 unità le aziende interessate possono presentare domanda entro il 30 giugno 1999;
c) in favore dei lavoratori titolari di indennità di mobilità con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera ", della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'indennità di mobilità è prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi. In favore dei lavoratori di cui all'articolo 1-nonies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, l'indennità di mobilità è prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi. Il complessivo onere derivante dalla presente disposizione resta determinato nel limite di lire 24 miliardi di cui all'articolo 81, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. È abrogato il primo periodo del comma 7 dell'articolo 81 della citata legge n. 448 del 1998;
d) le disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, trovano applicazione nel limite massimo complessivo di lire 83 miliardi per gli anni 1998 e 1999;
e) sono prorogati fino al 31 dicembre 1999 e nei confronti di un numero di lavoratori non superiore a 2.500 unità, i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nel limite massimo complessivo di lire 45 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la proroga dei trattamenti straordinari di Integrazione salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;
f) sono prorogati per dodici mesi, nel limite massimo di 350 unità, i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991, dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. Il relativo onere, valutato in lire lì miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione dl cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
g) al fine dl assicurare l'erogazione ai soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'indennità dl mobilità relativamente al periodo dal 10 aprile 1998 al 31 dicembre 1998, prorogata per il 1998 dall'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stanziata la somma di lire 25 miliardi. AI relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-egge 2