TITOLO I
Il servizio sanitario nazionale
Capo I - Principi ed obiettivi
1. (I princìpi). - La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività mediante il servizio sanitario nazionale.
La tutela della salute fisica e psichica deve
avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della
persona umana.
Il servizio sanitario nazionale è costituito
dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle
attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al
recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione
senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo
modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti
del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale
compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali,
garantendo la partecipazione dei cittadini.
Nel servizio sanitario nazionale è assicurato
il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli
interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e
servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque
incidenti sullo stato di salute degli individui e della
collettività.
Le associazioni di volontariato possono
concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale
nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.
2. (Gli obiettivi). - Il conseguimento
delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato
mediante:
1) la formazione di una moderna coscienza
sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del
cittadino e delle comunità;
2) la prevenzione delle malattie e degli
infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi
quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di invalidità
e di inabilità somatica e psichica;
5) la promozione e la salvaguardia della
salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di
lavoro;
6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei
prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che
attengono alla salute dell'uomo, nonché la prevenzione e la
difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della
loro alimentazione integrata e medicata;
7) una disciplina della sperimentazione,
produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e
dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare
l'efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del
prodotto;
8) la formazione professionale e permanente
nonché l'aggiornamento scientifico culturale del personale del
servizio sanitario nazionale.
Il servizio sanitario nazionale nell'ambito
delle sue competenze persegue:
a) il superamento degli squilibri territoriali
nelle condizioni socio-sanitarie del paese;
b) la sicurezza del lavoro, con la
partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per
prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e
per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli
strumenti ed i servizi necessari;
c) le scelte responsabili e consapevoli di
procreazione e la tutela della maternità e dell'infanzia, per
assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la
gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la
madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalità
perinatale ed infantile;
d) la promozione della salute nell'età
evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici
negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e
grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo
l'integrazione dei soggetti handicappati;
e) la tutela sanitaria delle attività
sportive;
f) la tutela della salute degli anziani, anche
al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono
concorrere alla loro emarginazione;
g) la tutela della salute mentale privilegiando
il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei
servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di
discriminazione e di segregazione pur nella specificità delle
misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento
sociale dei disturbati psichici;
[h) la identificazione e la eliminazione delle
cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo]
(1).
(1) Si ricorda che il D.P.R. 5 giugno 1993, n.
177 (G.U. 5 giugno 1993, n. 130), in seguito al referendum indetto
con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha abrogato dell'art. 2, secondo
comma, lett. h), di questa legge.
Capo II - Competenze e strutture
3. (Programmazione di obiettivi e di
prestazioni sanitarie). - Lo Stato, nell'ambito della
programmazione economica nazionale, determina, con il concorso
delle regioni, gli obiettivi della programmazione sanitaria
nazionale.
La legge dello Stato, in sede di approvazione
del piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53, fissa i
livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque,
garantite a tutti i cittadini.
4. (Uniformità delle condizioni di salute
sul territorio nazionale). - Con legge dello Stato sono dettate
norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute
uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilite le relative
sanzioni penali, particolarmente in materia di:
1) inquinamento dell'atmosfera, delle acque e
del suolo;
2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di
lavoro;
3) omologazione, per fini prevenzionali, di
macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di
protezione;
4) tutela igienica degli alimenti e delle
bevande;
5) ricerca e sperimentazione clinica e
sperimentazione sugli animali;
6) raccolta, frazionamento, conservazione e
distribuzione del sangue umano.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, sono fissati e periodicamente
sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilità delle
concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad
inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle
emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e
nell'ambiente esterno.
5. (Indirizzo e coordinamento delle
attività amministrative regionali). - La funzione di indirizzo e
coordinamento delle attività amministrative delle regioni in
materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario,
anche con riferimento agli obiettivi della programmazione
economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della
spesa sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi
internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata,
fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente
forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Fuori dei casi in cui si provveda con legge o
con atto avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui
al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal
Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri
operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente
del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro della sanità
quando si tratti di affari particolari.
Il Ministro della sanità esercita le
competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le
direttive concernenti le attività delegate alle regioni.
In caso di persistente inattività degli organi
regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora
l'inattività relativa alle materie delegate riguardi adempimenti
da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o
risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il
compimento degli atti relativi in sostituzione
dell'amministrazione regionale.
Il Ministro della sanità e le amministrazioni
regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta
ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.
6. (Competenze dello Stato). - Sono di
competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) i rapporti internazionali e la profilassi
internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia
veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani
all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli
apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni
internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;
b) la profilassi delle malattie infettive e
diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria
o misure quarantenarie, nonché gli interventi contro le epidemie
e le epizoozie;
c) la produzione, la registrazione, la ricerca,
la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i
prodotti chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i
preparati galenici, le specialità medicinali, i vaccini, gli
immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i
prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari e
medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso
veterinario;
d) la coltivazione, la produzione, la
fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso,
l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la
vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
salvo che per le attribuzioni già conferite alle regioni dalla
legge 22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione, la registrazione e il
commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima
infanzia e la cosmesi;
f) l'elencazione e la determinazione delle
modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella
lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione
degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle
caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti
destinati a contenere e conservare sostanze alimentari e bevande,
nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con
sostanze alimentari;
g) gli standars dei prodotti industriali;
h) la determinazione di indici di qualità e di
salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;
i) la produzione, la registrazione, il
commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di
energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;
k) i controlli sanitari sulla produzione
dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il
commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere, la loro
utilizzazione e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni
di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;
m) la disciplina generale del lavoro e della
produzione ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali;
n) l'omologazione di macchine, di impianti e di
mezzi personali di protezione;
o) l'Istituto superiore di sanità, secondo le
norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed alla presente
legge;
p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro secondo le norme previste dalla presente
legge;
q) la fissazione dei requisiti per la
determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari;
le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi;
la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle
scuole, nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni
mediche e sanitarie ausiliarie;
r) il riconoscimento e la equiparazione dei
servizi sanitari prestati in Italia e all'estero dagli operatori
sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e come titolo nei
concorsi stessi;
s) gli ordini e i collegi professionali;
t) il riconoscimento delle proprietà
terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicità
relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario;
u) la individuazione delle malattie infettive e
diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio
nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso,
la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di
contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in
materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei
principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e
chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione
zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e la
commercializzazione di questi ultimi prodotti;
v) l'organizzazione sanitaria militare;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze
armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di
custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i
servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi
all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale
dipendente.
7. (Funzioni delegate alle regioni). - E'
delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative
concernenti:
a) la profilassi delle malattie infettive e
diffusive, di cui al precedente articolo 6 lettera b);
b) l'attuazione degli adempimenti disposti
dall'autorità sanitaria statale ai sensi della lettera u) del
precedente articolo 6;
c) i controlli della produzione, detenzione,
commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze
pericolose;
d) il controllo dell'idoneità dei locali ed
attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze
radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di
radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività
ambientale;
e) i controlli sulla produzione e sul commercio
dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la
cosmesi.
Le regioni provvedono all'approvvigionamento di
sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni obbligato e in base
ad un programma concordato con il Ministero della sanità.
Il Ministero della sanità provvede, se
necessario, alla costituzione ed alla conservazione di scorte di
sieri, di vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di uso
non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze particolari
di profilassi e cura delle malattie infettive, diffusive e
parassitarie.
Le regioni esercitano le funzioni delegate di
cui al presente articolo mediante sub-delega ai comuni.
In relazione alle funzioni esercitate dagli
uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dagli uffici
veterinari di confine, di porto e di aeroporto, il Governo è
delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti per ristrutturare e potenziare
i relativi uffici nel rispetto dei seguenti criteri:
a) si procederà ad una nuova distribuzione
degli uffici nel territorio, anche attraverso la costituzione di
nuovi uffici, in modo da attuare il più efficiente ed ampio
decentramento delle funzioni;
b) in conseguenza, saranno rideterminate le
dotazioni organiche dei posti previsti dalla Tabella XIX, quadri
B, C e D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, nonché le dotazioni organiche dei ruoli
delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e
degli operatori, prevedendo, per la copertura dei posti vacanti,
concorsi a base regionale.
L'esercizio della delega alle regioni, per le
funzioni indicate nel quarto comma, in deroga all'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si
attua a partire dal 1° gennaio 1981.
8. (Consiglio sanitario nazionale). - E'
istituito il Consiglio sanitario nazionale con funzioni di
consulenza e di proposta nei confronti del Governo per la
determinazione delle linee generali della politica sanitaria
nazionale e per l'elaborazione e l'attuazione del piano sanitario
nazionale.
Il Consiglio è sentito obbligatoriamente in
ordine ai programmi globali di prevenzione anche primaria, alla
determinazione dei livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con
le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3 e alla
ripartizione degli stanziamenti di cui all'articolo 51, nonché
alle fasi di attuazione del servizio sanitario nazionale e alla
programmazione del fabbisogno di personale sanitario necessaria
alle esigenze del servizio sanitario nazionale.
Esso predispone una relazione annuale sullo
stato sanitario del paese, sulla quale il Ministro della sanità
riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno.
Il Consiglio sanitario nazionale, nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
della sanità, per la durata di un quinquennio, è presieduto dal
Ministro della sanità ed è composto:
a) da un rappresentante per ciascuna regione e,
per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, da un
rappresentante della provincia di Trento e da un rappresentante
della provincia di Bolzano;
b) da tre rappresentanti del Ministero della
sanità e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti
Ministeri: lavoro e previdenza sociale; pubblica istruzione;
interno; difesa; tesoro; bilancio e programmazione economica;
agricoltura e foreste; industria, commercio e artigianato; marina
mercantile; da un rappresentante designato dal Ministro per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica;
c) dal direttore dell'Istituto superiore di
sanità, dal direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro, da un rappresentante del Consiglio
nazionale delle ricerche e da dieci esperti in materia sanitaria
designati dal CNEL, tenendo presenti i criteri di
rappresentatività e competenze funzionali al servizio sanitario
nazionale.
Per ogni membro effettivo deve essere nominato,
con le stesse modalità sopra previste, un membro supplente che
subentra in caso di assistenza o impedimento del titolare.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un
vicepresidente.
L'articolazione in sezioni, le modalità di
funzionamento e le funzioni di segreteria del Consiglio sono
disciplinate con regolamento emanato dal Ministro della sanità,
sentito il Consiglio stesso.
9. (Istituto superiore di sanità). -
L'Istituto superiore di sanità è organo tecnico-scientifico del
servizio sanitario nazionale dotato di strutture e ordinamenti
particolari e di autonomia scientifica. Esso dipende dal Ministro
della sanità e collabora con le unità sanitarie locali, tramite
le regioni, e con le regioni stesse, su richiesta di queste
ultime, fornendo nell'ambito dei propri compiti istituzionali le
informazioni e le consulenze eventualmente necessarie. Esso
esplica attività di consulenza nelle materie di competenza dello
Stato, di cui al precedente articolo 6 della presente legge, ad
eccezione di quelle previste dalle lettere g), k), m) e n). Le
modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto
superiore di sanità sono disciplinate nell'ambito dell'attività
governativa di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5.
L'Istituto per l'assolvimento dei propri
compiti istituzionali, ha facoltà di accedere agli impianti
produttivi nonché ai presidi e servizi sanitari per compiervi gli
accertamenti e i controlli previsti dall'articolo 1 della legge 7
agosto 1973, n. 519. Tale facoltà è inoltre consentita
all'Istituto su richiesta delle regioni.
L'Istituto, in attuazione di un programma
predisposto dal Ministro della sanità, organizza, in
collaborazione con le regioni, le università e le altre
istituzioni pubbliche a carattere scientifico, corsi di
specializzazione ed aggiornamemto in materia di sanità pubblica
per gli operatori sanitari con esclusione del personale
tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed aggiorna
periodicamente l'Inventario nazionale delle sostanze chimiche
corredato dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche
necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla
loro presenza nell'ambiente; predispone i propri programmi di
ricerca tenendo conto degli obiettivi della programmazione
sanitaria nazionale e delle proposte avanzate dalle regioni. Tali
programmi sono approvati dal Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale.
L'Istituto svolge l'attività di ricerca
avvalendosi degli istituti pubblici a carattere scientifico e
delle altre istituzioni pubbliche operanti nel settore; possono
inoltre esser chiamati a collaborare istituti privati di
riconosciuto valore scientifico.
[Con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro del tesoro, verranno determinati gli
organici e i contingenti dell'Istituto superiore di sanità] (2).
(omissis)
(2) Si ricorda che questo comma è stato
abrogato dall'art. 24-bis del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.
10. (L'organizzazione territoriale). - Alla
gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo
uniforme sull'intero territorio nazionale mediante una rete
completa di unità sanitarie locali.
L'unità sanitaria locale è il complesso dei
presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli o
associati, e delle comunità montane i quali in un ambito
territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio
sanitario nazionale di cui alla presente legge.
Sulla base dei criteri stabiliti con legge
regionale i comuni, singoli o associati, o le comunità montane
articolano le unità sanitarie locali in distretti sanitari di
base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei
servizi di primo livello e di pronto intervento.
11. (Competenze regionali). - Le regioni
esercitano le funzioni legislative in materia di assistenza
sanitaria ed ospedaliera nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato ed esercitano le funzioni
amministrative proprie o loro delegate.
Le leggi regionali devono in particolare
conformarsi ai seguenti principi:
a) coordinare l'intervento sanitario con gli
interventi negli altri settori economici, sociali e di
organizzazione del territorio di competenza delle regioni;
b) unificare l'organizzazione sanitaria su base
territoriale e funzionale adeguando la normativa alle esigenze
delle singole situazioni regionali;
c) assicurare la corrispondenza tra costi dei
servizi e relativi benefici.
Le regioni svolgono la loro attività secondo
il metodo della programmazione pluriennale e della più ampia
partecipazione democratica, in armonia con le rispettive norme
statutarie. A tal fine, nell'ambito dei programmi regionali di
sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa
consultazione degli enti locali, delle università presenti nel
territorio regionale, delle organizzazioni maggiormente
rappresentative delle forze sociali e degli operatori della
sanità, nonché degli organi della sanità militare territoriale
competenti.
Con questi ultimi le regioni possono
concordare:
a) l'uso delle strutture ospedaliere militari
in favore delle popolazioni civili nei casi di calamità, epidemie
e per altri scopi che si ritengano necessari;
b) l'uso dei servizi di prevenzione delle
unità sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento
delle condizioni igienico-sanitarie dei militari.
Le regioni, sentiti i comuni interessati,
determinano gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali,
che debbono coincidere con gli ambiti territoriali di gestione dei
servizi sociali.
All'atto della determinazione degli ambiti di
cui al comma precedente, le regioni provvedono altresì ad
adeguare la delimitazione dei distretti scolastici e di altre
unità di servizio in modo che essi, di regola, coincidano.
12. (Attribuzione delle province). - Fino
all'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie
locali spetta alle province approvare, nell'ambito dei piani
sanitari regionali, la localizzazione dei presidi e servizi
sanitari ed esprimere parere sulle delimitazioni territoriali di
cui al quinto comma del precedente articolo 11.
13. (Attribuzione dei comuni). - Sono
attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia
di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente
riservate allo Stato ed alle regioni.
I comuni esercitano le funzioni di cui alla
presente legge in forma singola o associata mediante le unità
sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun
sindaco quale autorità sanitaria locale.
I comuni, singoli o associati, assicurano,
anche con riferimento alla L. 8 aprile 1976, n. 278, e alle leggi
regionali, la più ampia partecipazione degli operatori della
sanità, delle formazioni sociali esistenti sul territorio, dei
rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della
L. 12 febbraio 1968, n. 132 , e dei cittadini, a tutte le fasi
della programmazione dell'attività delle unità sanitarie locali
e alla gestione sociale dei servizi sanitari, nonché al controllo
della loro funzionalità e rispondenza alle finalità del servizio
sanitario nazionale agli obiettivi dei piani sanitari triennali
delle regioni di cui all'art. 55. Disciplinano inoltre, anche ai
fini dei compiti di educazione sanitaria propri dell'unità
sanitaria locale, la partecipazione degli utenti direttamente
interessati all'attuazione dei singoli servizi.
14. (Unità sanitarie locali). - L'ambito
territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria locale è
delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi tra
50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche
geomorfologiche e socio-economiche della zona.
Nel caso di aree a popolazione particolarmente
concentrata o sparsa e anche al fine di consentire la coincidenza
con un territorio comunale adeguato, sono consentiti limiti più
elevati o, in casi particolari, più ristretti.
Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità
sanitaria locale provvede in particolare:
a) all'educazione sanitaria;
b) [all'igiene dell'ambiente] (3);
c) alla prevenzione individuale e collettiva
delle malattie fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno-infantile,
all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla
procreazione cosciente e responsabile;
e) all'igiene e medicina scolastica negli
istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali;
g) alla medicina dello sport e alla tutela
sanitaria delle attività sportive;
h) all'assistenza medico-generica e
infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
i) all'assistenza medico-specialistica e
infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie
fisiche e psichiche;
l) all'assistenza ospedaliera per le malattie
fisiche e psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza
sulle farmacie;
o) all'igiene della produzione, lavorazione,
distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria;
alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali
destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e
di trasformazione, sugli alimenti di origine animale,
sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli
animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità
animale, sui farmaci di uso veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a
ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio
sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi
di cui alla lettera z) dell'articolo 6.
(3) Si ricorda che il D.P.R. 5 giugno 1993, n.
177 (G.U. 5 giugno 1993, n. 130), in seguito al referendum indetto
con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha abrogato dell'art. 2, secondo
comma, lett. h), di questa legge
15. (Struttura e funzionamento delle unità
sanitarie locali. - L'unità sanitaria locale, di cui all'articolo
10, secondo comma, della presente legge, è una struttura
operativa dei comuni, singoli o associati, e delle comunità
montane.
Organi della unità sanitaria locale sono:
1) l'assemblea generale;
2) il comitato di gestione e il suo presidente;
3) il collegio dei revisori, composto di tre
membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro e uno
dalla regione (4).
La legge regionale disciplina i compiti e le
modalità di funzionamento del collegio (4).
Il collegio dei revisori è tenuto a
sottoscrivere i rendiconti di cui all'art. 50, secondo comma, e a
redigere una relazione trimestrale sulla gestione
amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali da
trasmettere alla regione e ai Ministeri della sanità e del tesoro
(4).
L'assemblea generale è costituita:
a) dal consiglio comunale se l'ambito
territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello del
comune o di parte di esso;
b) dall'assemblea generale dell'associazione
dei comuni, costituita ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 27 luglio
1977, n. 616, se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria
locale corrisponde a quello complessivo dei comuni associati;
c) dall'assemblea generale della comunità
montana se il suo ambito territoriale coincide con quello
dell'unità sanitaria locale. Qualora il territorio dell'unità
sanitaria locale comprenda anche comuni non facenti parte della
comunità montana, l'assemblea sarà integrata da rappresentanti
di tali comuni.
In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278,
il comune può stabilire forme di partecipazione dei consigli
circoscrizionali dell'attività delle unità sanitarie locali e
quando il territorio di queste coincide con quello delle
circoscrizioni può attribuire ai consigli circoscrizionali poteri
che gli sono conferiti dalla presente legge.
L'assemblea generale dell'associazione dei
comuni di cui alla lettera b) del presente articolo è formata da
rappresentanti dei comuni associati, eletti con criteri di
proporzionalità. Il numero dei rappresentanti viene determinato
con legge regionale.
La legge regionale detta norme per assicurare
forme di preventiva consultazione dei singoli comuni sulle
decisioni di particolare rilievo dell'associazione dei comuni.
L'assemblea generale elegge, con voto limitato,
il comitato di gestione, il quale nomina il proprio presidente.
Il comitato di gestione compie tutti gli atti
di amministrazione dell'unità sanitaria locale. Gli atti relativi
all'approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi, dei piani e
programmi che impegnino più esercizi, della pianta organica del
personale, dei regolamenti, delle convenzioni, sono predisposti
dal comitato di gestione e vengono approvati dalle competenti
assemblee generali.
Le competenze del comitato di gestione e del
suo presidente sono attribuite rispettivamente, alla giunta e al
presidente della comunità montana, quando il territorio di questa
coincide con l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale.
La legge regionale detta norme per l'organizzazione, la gestione e
il funzionamento delle unità sanitarie locali e loro servizi e,
in particolare per:
1) assicurare l'autonomia tecnico-funzionale
dei servizi dell'unità sanitaria locale, il loro coordinamento e
la partecipazione degli operatori, anche mediante l'istituzione di
specifici organi di consultazione tecnica;
2) prevedere un ufficio di direzione
dell'unità sanitaria locale, articolato distintamente per le
responsabilità sanitaria ed amministrativa e collegiale preposto
all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i
servizi e alla direzione del personale. Per il personale preposto
all'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale le norme
delegate di cui al terzo comma del successivo articolo 47, devono
prevedere specifici requisiti di professionalità e di esperienza
in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria;
3) predisporre bilanci e conti consuntivi da
parte delle unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dal
primo comma dell'articolo 50;
4) emanare il regolamento organico del
personale dell'unità sanitaria locale e le piante organiche dei
diversi presidi e servizi, anche con riferimento alle norme di cui
all'articolo 47;
5) predisporre l'organizzazione e la gestione
dei presidi e dei servizi multizonali di cui al successivo
articolo 18, fermo il principio dell'intesa con i comuni
interessati. Il segretario della comunità montana assolve anche
alle funzioni di segretario per gli atti svolti dalla comunità
montana in funzione di unità sanitaria locale ai sensi del terzo
comma, punto c), del presente articolo (5).
La legge regionale stabilisce altresì norme
per la gestione coordinata ed integrata dei servizi dell'unità
sanitaria locale con i servizi sociali esistenti nel territorio.
(4) L'originario secondo comma è stato
sostituto con gli attuali commi secondo e terzo per effetto
dell'articolo 13 della legge 26 aprile 1982.
(5) Frase aggiunta dall'art. 8, della Legge 23
marzo 1981, n. 93.
16. (Servizi veterinari). - La legge
regionale stabilisce norme per il riordino dei servizi veterinari
a livello regionale nell'ambito di ciascuna unità sanitaria
locale o in un ambito territoriale più ampio, tenendo conto della
distribuzione e delle attitudini produttive del patrimonio
zootecnico, della riproduzione animale, della dislocazione e del
potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di
conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine
animale, della produzione dei mangimi e degli integratori, delle
esigenze della zooprofilassi, della lotta contro le zoonosi e
della vigilanza sugli alimenti di origine animale. La legge
regionale individua anche le relative strutture multizonali e ne
regola il funzionamento ai sensi dell'articolo 18.
17. (Requisiti e struttura interna degli
ospedali). - Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle
unità sanitarie locali, dotate dei requisiti minimi di cui
all'articolo 19, primo comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132.
Le Regioni nell'ambito della programmazione
sanitaria disciplinano con legge l'articolazione dell'ordinamento
degli ospedali in dipartimenti, in base al principio
dell'integrazione tra le divisioni, sezioni e servizi affini e
complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri
ed extra ospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti
territoriali, nonché a quello della gestione dei dipartimenti
stessi sulla base della integrazione delle competenze in modo da
valorizzare anche il lavoro di gruppo. Tale disciplina tiene conto
di quanto previsto all'articolo 34 della presente legge.
18. (Presidi e servizi multizonali). - La
legge regionale individua, nell'ambito della programmazione
sanitaria, i presidi e i servizi sanitari ospedalieri ed
extra-ospedalieri che, per le finalità specifiche perseguite e
per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono
attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione
includa più di una unità sanitaria locale e ne disciplina
l'organizzazione.
La stessa legge attribuisce la gestione dei
presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unità
sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce
norme particolari per definire:
a) il collocamento funzionale ed il
coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle unità
sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di
consultazione dei rispettivi organi di gestione;
b) gli indirizzi di gestione dei predetti
presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi
idonei ad accertarne l'efficienza operativa;
c) la tenuta di uno specifico conto di gestione
allegato al conto di gestione generale dell'unità sanitaria
locale competente per territorio;
d) la composizione dell'organo di gestione
dell'unità sanitaria locale competente per territorio e la sua
eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze
della gestione.
Capo III - Prestazioni e funzioni
19. (Prestazioni delle unità sanitarie
locali). - Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare le
prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di
medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di
prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma
dell'art. 3.
Ai cittadini è assicurato il diritto alla
libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi
dell'organizzazione dei servizi sanitari.
Gli utenti del servizio sanitario nazionale
sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso
l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza.
Gli utenti hanno diritto di accedere, per
motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in
luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di
qualsiasi unità sanitaria locale.
I militari hanno diritto di accedere ai servizi
di assistenza delle località ove prestano servizio con le
modalità stabilite nei regolamenti di sanità militare.
Gli emigrati, che rientrino temporaneamente in
patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della
località in cui si trovano.
20. (Attività di prevenzione). - Le
attività di prevenzione comprendono:
a) la individuazione, l'accertamento ed il
controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di
deterioramento negli ambienti [di vita e] di lavoro, in
applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di
garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui
all'ultimo comma dell'articolo 4, nonché al fine della tenuta dei
registri di cui al penultimo comma dell'articolo 27; i predetti
compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di
macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o
utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale in
attuazione delle funzioni definite dall'articolo 14 (6);
b) la comunicazione dei dati accertati e la
diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di
lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite
gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una
corretta gestione degli strumenti informativi di cui al successivo
articolo 27, e le rappresentanze sindacali;
c) l'indicazione delle misure idonee
all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di
ambienti [di vita e] di lavoro, in applicazione delle norme di
legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attività delegate
ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e)
dell'articolo 7 (6);
d) la formulazione di mappe di rischio con
l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel
ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i
possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
e) la profilassi degli eventi morbosi,
attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne
l'insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalità previste
dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani
urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di
attività produttive in genere con le esigenze di tutela
dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa
della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.
Nell'esercizio delle funzioni ad esse
attribuite per l'attività di prevenzione le unità sanitarie
locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma
la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori
sia dei propri servizi di igiene sia dei presidi specialistici
multizonali di cui al successivo articolo 22, sia degli operatori
che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali,
erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.
Gli interventi di prevenzione all'interno degli
ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e
l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità
del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono
effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le
rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le
modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati
nell'unità produttiva.
(6) Si ricorda che il D.P.R. 5 giugno 1993, n.
177 (G.U. 5 giugno 1993, n. 130), in seguito al referendum indetto
con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha abrogato l'articolo 20 primo
comma, della presente legge, alla lettera a) e c) limitatamente ai
termini "di vita e".
21. (Organizzazione dei servizi di
prevenzione). - In relazione agli standards fissati in sede
nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con
decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti
dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e
di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione
di quanto disposto dall'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Per la tutela della salute dei lavoratori [e la
salvaguardia dell'ambiente] le unità sanitarie locali organizzano
propri servizi [di igiene ambientale e] di medicina del lavoro
anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle
unità produttive (7).
In applicazione di quanto disposto nell'ultimo
comma dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, spetta al
prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali
addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai
presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai
sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo
da essi esercitate relativamente all'applicazione della
legislazione sulla sicurezza del lavoro.
Al personale di cui al comma precedente è
esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro
dall'art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida
prevista dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.
Contro i provvedimenti adottati dal personale
ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è
ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide,
sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Il presidente della giunta può sospendere
l'esecuzione dell'atto impugnato.
(7) Si ricorda che il D.P.R. 5 giugno 1993, n.
177 (G. U. 5 giugno 1993, n. 130), in seguito al referendum
indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha abrogato l'art. 21,
secondo comma, della presente legge, limitatamente alle parole
"e la salvaguardia dell'ambiente", e alle parole
"di igiene ambientale e".
22. (Presidi e servizi multizonali di
prevenzione). - La legge regionale, in relazione alla ubicazione
ed alla consistenza degli impianti industriali ed alle
peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e di
lavoro a domicilio:
a) individua le unità sanitarie locali in cui
sono istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e la
tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali;
b) definisce le caratteristiche funzionali e
interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;
c) prevede le forme di coordinamento degli
stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina
del lavoro di ciascuna unità sanitaria locale.
I presidi e i servizi multizonali di cui al
comma precedente sono gestiti dall'unità sanitaria locale nel
territorio sono ubicati, secondo le modalità di cui all'articolo
18.
23. (Delega per la istituzione
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro). - Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre
1979, su proposta del Ministero della sanità, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria,
commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste, un decreto
avente valore di legge ordinaria per la istituzione dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da porre
alle dipendenze del Ministro della sanità. Nel suo organo di
amministrazione, sono rappresentati i Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e
dell'agricoltura e foreste ed i suoi programmi di attività sono
approvati dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale.
L'esercizio della delega deve uniformarsi ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare la collocazione dell'Istituto nel
servizio sanitario nazionale per tutte le attività
tecnico-scientifiche e tutte le funzioni consultive che riguardano
la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul
lavoro;
b) prevedere le attività di consulenza
tecnico-scientifica che competono all'Istituto nei confronti degli
organi centrali dello Stato preposti ai settori del lavoro e della
produzione.
All'istituto sono affidati compiti di ricerca,
di studio, di sperimentazione e di elaborazione delle tecniche per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro in stretta connessione
con l'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle
attrezzature e dei processi produttivi, nonché di determinazione
dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai
fini della omologazione di macchine, di impianti, di apparecchi,
di strumenti e di mezzi personali di protezione e dei prototipi.
L'Istituto svolge, nell'ambito delle proprie
attribuzioni istituzionali, attività di consulenza nelle materie
di competenza dello Stato di cui all'art. 6, lettere g), i), k),
m), n), della presente legge, e in tutte le materie di competenza
dello Stato e collabora con le unità sanitarie locali tramite le
regioni e con le regioni stesse, su richieste di queste ultime,
fornendo, le informazioni e le consulenze necessarie per
l'attività dei servizi di cui agli articoli 21 e 22.
Le modalità della collaborazione delle regioni
con l'Istituto sono disciplinate nell'ambito dell'attività
governativa di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 5.
L'Istituto ha facoltà di accedere nei luoghi
di lavoro per compiervi rilevamenti e sperimentazioni per
l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. L'accesso nei
luoghi di lavoro, è inoltre consentito, su richiesta delle
regioni, per l'espletamento dei compiti previsti dal precedente
comma.
L'Istituto organizza la propria attività
secondo criteri di programmazione. I programmi di ricerca
dell'Istituto relativi alla prevenzione delle malattie e degli
infortuni sul lavoro sono predisposti tenendo conto degli
obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle
proposte delle regioni.
L'Istituto, anche ai fini dei programmi di
ricerca e di sperimentazione, opera in stretto collegamento con
l'Istituto superiore di sanità e coordina le sue attività con il
Consiglio nazionale delle ricerche e con il Comitato nazionale per
l'energia nucleare. Esso si avvale inoltre della collaborazione
degli istituti di ricerca delle università e di altre istituzioni
pubbliche. Possono essere chiamati a collaborare all'attuazione
dei suddetti programmi istituti privati di riconosciuto valore
scientifico. L'Istituto cura altresì i collegamenti con
istituzioni estere che operano nel medesimo settore.
Le qualifiche professionali del corpo dei
tecnici e ricercatori dell'Istituto e la sua organizzazione
interna, devono mirare a realizzare l'obiettivo delle unitarietà
della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari.
L'Istituto collabora alla formazione ed all'aggiornamento degli
operatori dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie
locali.
L'Istituto provvede altresì ad elaborare i
criteri per le norme di prevenzione degli incendi interessanti le
macchine, gli impianti e le attrezzature soggette ad omologazione,
di concerto con i servizi di protezione civile del Ministero
dell'interno.
Nulla è innovato per quanto concerne le
disposizioni riguardanti le attività connesse con l'impiego
pacifico dell'energia nucleare.
24. (Norme in materia di igiene e sicurezza
negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni). - Il
Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su
proposta del Ministro della sanità con il decreto dei Ministri
competenti, un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, che
riordini la disciplina generale del lavoro e della produzione al
fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, nonché in materia di omologazioni, unificando e
innovando la legislazione vigente tenendo conto delle
caratteristiche della produzione al fine di garantire la salute e
l'integrità fisica dei lavoratori, secondo i principi generali
indicati nella presente legge.
L'esercizio della delega deve uniformarsi ai
seguenti criteri direttivi:
1) assicurare l'unitarietà degli obiettivi
della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, tenendo conto
anche delle indicazioni della CEE e degli altri organismi
internazionali riconosciuti;
2) prevedere l'emanazione di norme per
assicurare il tempestivo e costante aggiornamento della normativa
ai progressi tecnologici e alle conoscenze derivanti dalla
esperienza diretta dei lavoratori;
3) prevedere l'istituzione di specifici corsi,
anche obbligatori, di formazione antinfortunistica e prevenzionale;
4) prevedere la determinazione dei requisiti
fisici e di età per attività e lavorazioni che presentino
particolare rischio, nonché le cautele alle quali occorre
attenersi e le relative misure di controllo;
5) definire le procedure per il controllo delle
condizioni ambientali, per gli accertamenti preventivi e periodici
sullo stato di sicurezza nonché di salute dei lavoratori esposti
a rischio e per l'acquisizione delle informazioni epidemiologiche
al fine di seguire sistematicamente l'evoluzione del rapporto
salute-ambiente di lavoro;
6) stabilire:
a) gli obblighi e le responsabilità per la
progettazione, la realizzazione, la vendita, il noleggio, la
concessione in uso e l'impiego di macchine, componenti e parti di
macchine utensili, apparecchiature varie, attrezzature di lavoro e
di sicurezza, dispositivi di sicurezza, mezzi personali di
protezione, apparecchiature, prodotti e mezzi protettivi per uso
lavorativo ed extra lavorativo, anche domestico;
b) i criteri e le modalità per i collaudi e
per le verifiche periodiche dei prodotti di cui alla precedente
lettera a);
7) stabilire i requisiti ai quali devono
corrispondere gli ambienti di lavoro al fine di consentirne
l'agibilità, nonché l'obbligo di notifica all'autorità
competente dei progetti di costruzione, di ampliamento, di
trasformazione e di modifica di destinazione di impianti e di
edifici destinati ad attività lavorative, per controllarne la
rispondenza alle condizioni di sicurezza;
8) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di
programmare il processo produttivo in modo che esso risulti
rispondente alle esigenze della sicurezza del lavoro, in
particolare per quanto riguarda la dislocazione degli impianti e
la determinazione dei rischi e dei mezzi per diminuirli;
9) stabilire le procedure di vigilanza allo
scopo di garantire la osservanza delle disposizioni in materia di
sicurezza del lavoro;
10) stabilire le precauzioni e le cautele da
adottare per evitare l'inquinamento, sia interno che esterno,
derivante da fattori di nocività chimici, fisici e biologici;
11) indicare i criteri e le modalità per
procedere, in presenza di rischio grave ed imminente, alla
sospensione dell'attività in stabilimenti, cantieri o reparti o
al divieto d'uso di impianti, macchine, utensili, apparecchiature
varie, attrezzature e prodotti, sino alla eliminazione delle
condizioni di nocività o di rischio accertate;
12) determinare le modalità per la produzione,
l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e di prodotti
pericolosi;
13) prevedere disposizioni particolari per
settori lavorativi o per singole lavorazioni che comportino rischi
specifici;
14) stabilire le modalità per la
determinazione e per l'aggiornamento dei valori-limite dei fattori
di nocività di origine chimica, fisica e biologica di cui
all'ultimo comma dell'art. 4, anche in relazione alla
localizzazione degli impianti;
15) prevedere le norme transitorie per
conseguire condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro
esistenti e le provvidenze da adottare nei confronti delle piccole
e medie aziende per facilitare l'adeguamento degli impianti ai
requisiti di sicurezza e di igiene previsti dal testo unico;
16) prevedere il riordinamento degli uffici e
servizi della pubblica amministrazione preposti all'esercizio
delle funzioni riservate allo Stato in materia di sicurezza del
lavoro;
17) garantire il necessario coordinamento fra
le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella
materia dalle regioni e dai comuni al fine di assicurare unità di
indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio
nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di
sicurezza del lavoro;
18) definire per quanto concerne le
omologazioni:
a) i criteri direttivi, le modalità e le forme
per l'omologazione dei prototipi di serie e degli esemplari unici
non di serie dei prodotti di cui al precedente numero 6), lettera
a), sulla base di specifiche tecniche predeterminate, al fine di
garantire le necessarie caratteristiche di sicurezza;
b) i requisiti costruttivi dei prodotti da
omologare;
c) le procedure e le metodologie per i
controlli di conformità dei prodotti al tipo omologato.
Le norme delegate determinano le sanzioni per i
casi di inosservanza delle disposizioni contenute nel testo unico,
da graduare in relazione alla gravità delle violazioni e
comportanti comunque, nei casi più gravi, l'arresto fino a sei
mesi e l'ammenda fino a lire 10 milioni.
Sono escluse dalla delega le norme in materia
di prevenzione contro gli infortuni relative: all'esercizio di
servizi ed impianti gestiti dalle ferrovie dello Stato,
all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, all'esercizio dei trasporti
terrestri pubblici e all'esercizio della navigazione marittima,
aerea ed interna; nonché le norme in materia di igiene del lavoro
relative al lavoro a bordo delle navi mercantili e degli
aeromobili.
25. (Prestazioni di cura). - Le prestazioni
curative comprendono l'assistenza medico-generica, specialistica,
infermieristica, ospedaliera e farmaceutica.
Le prestazioni medico-generiche, pediatriche,
specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in forma
ambulatoriale che domiciliare.
L'assistenza medico-generica e pediatrica è
prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio
sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel
comune di residenza del cittadino.
La scelta del medico di fiducia deve avvenire
fra i sanitari di cui al comma precedente.
Il rapporto fiduciario può cessare in ogni
momento, a richiesta dell'assistito o del medico; in quest'ultimo
caso la richiesta deve essere motivata.
Le prestazioni medico-specialistiche, ivi
comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono
fornite, di norma, presso gli ambulatori e i presidi delle unità
sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli
istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge
(8).
Le stesse prestazioni possono essere fornite da
gabinetti specialistici, da ambulatori e da presidi convenzionati
ai sensi della presente legge (8).
L'utente può accedere agli ambulatori e
strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio per le quali, nel termine di tre
giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la
richiesta di accesso alle prestazioni stesse. In tal caso l'unità
sanitaria locale rilascia immediatamente l'autorizzazione con
apposita annotazione sulla richiesta stessa. L'autorizzazione non
è dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni il cui
costo, in base alla normativa vigente, è a totale carico
dell'assistito (8) (9).
Nei casi di richiesta urgente motivata da parte
del medico in relazione a particolari condizioni di salute del
paziente, il mancato immediato soddisfacimento della richiesta
presso le strutture pubbliche di cui al sesto comma equivale ad
autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture
convenzionati. In tal caso l'unità sanitaria locale appone sulla
richiesta la relativa annotazione (8).
Le unità sanitarie locali attuano misure
idonee a garantire che le prestazioni urgenti siano erogate con
priorità nell'ambito delle loro strutture (8).
Le prestazioni specialistiche possono essere
erogate anche al domicilio dell'utente in forme che consentano la
riduzione dei ricoveri ospedalieri (8).
I presidi di diagnostica strumentale e di
laboratorio devono rispondere ai requisiti minimi di
strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale
del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il
territorio nazionale secondo uno schema tipo emanato ai sensi del
primo comma dell'art. 5 della presente legge (8).
L'assistenza ospedaliera è prestata di norma
attraverso gli ospedali pubblici e gli altri istituti
convenzionati esistenti nel territorio della regione di residenza
dell'utente.
Nell'osservanza del principio della libera
scelta del cittadino al ricovero presso gli ospedali pubblici e
gli altri istituti convenzionati, la legge regionale, in rapporto
ai criteri di programmazione stabiliti nel piano sanitario
nazionale, disciplina i casi in cui è ammesso il ricovero in
ospedali pubblici, in istituti convenzionati o in strutture
ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori del proprio
territorio, nonché i casi nei quali potranno essere consentite
forme straordinarie di assistenza indiretta.
(8) Si ricorda che per effetto dell'art. 3 del
D.L. 26 novembre 1981, n. 678,
gli attuali commi dal sesto al dodicesimo comma
così sostituiscono gli originari commi sesto e settimo.
(9) Si ricorda che 'ultima frase è stata
aggiunta dall'art. 1, D.L. 30 maggio 1994, n. 325
26. (Prestazioni di riabilitazione). - Le
prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei
soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali,
dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie
locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale,
quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi
provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione
in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti
indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo
approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale.
Sono altresì garantite le prestazioni
protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di
cui al secondo comma dell'art. 3.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito
il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un
nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua
revisione periodica.
27. (Strumenti informativi). - Le unità
sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di un
libretto sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati
caratteristici principali sulla salute dell'assistito esclusi i
provvedimenti relativi a trattamenti sanitari obbligatori di cui
al successivo articolo 33. L'unità sanitaria locale provvede alla
compilazione ed all'aggiornamento del libretto sanitario
personale, i cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto
professionale. Tali dati conservano valore ai fini dell'anamnesi
richiesta dalla visita di leva. Nel libretto sanitario sono
riportati a cura della sanità militare gli accertamenti e le cure
praticate durante il servizio di leva.
Il libretto è custodito dall'interessato o da
chi esercita la potestà o la tutela e può essere richiesto solo
dal medico nell'esclusivo interesse della protezione della salute
dell'intestatario.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito
il Consiglio sanitario nazionale, è approvato il modello del
libretto sanitario personale comprendente le indicazioni relative
all'eventuale esposizione a rischi in relazione alle condizioni di
vita e di lavoro.
Con lo stesso provvedimento sono determinate le
modalità per la graduale distribuzione a tutti i cittadini del
libretto sanitario, a partire dai nuovi nati.
Con decreto del Ministro della sanità, sentiti
il Consiglio sanitario nazionale, le organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative e
le associazioni dei datori di lavoro, vengono stabiliti i criteri
in base ai quali, con le modalità di adozione e di gestione
previste dalla contrattazione collettiva, saranno costituiti i
registri dei dati ambientali e biostatistici, allo scopo di
pervenire ai modelli uniformi per tutto il territorio nazionale.
I dati complessivi derivanti dai suindicati
strumenti informativi, facendo comunque salvo il segreto
professionale, vengono utilizzati a scopo epidemiologico
dall'Istituto superiore di sanità oltre che per l'aggiornamento
ed il miglioramento dell'attività sanitaria da parte delle unità
sanitarie locali, delle regioni e del Ministero della sanità.
28. (Assistenza farmaceutica). - L'unità
sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le
farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui
sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e
le modalità di cui agli articoli 43 e 48.
Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie
di cui al precedente comma, su presentazione di ricetta compilata
dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di
specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del
servizio sanitario nazionale.
L'unità sanitaria locale, i suoi presidi e
servizi, compresi quelli di cui all'articolo 18, e gli istituti ed
enti convenzionati di cui ai successivi articoli 41, 42, 43,
possono acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche di
cui al secondo comma per la distribuzione agli assistiti nelle
farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli
ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari.
La legge regionale disciplina l'acquisto di detti medicinali e del
restante materiale sanitario da parte delle unità sanitarie
locali e dei loro presidi e servizi, nonché il coordinamento
dell'attività delle farmacie comunali con i servizi dell'unità
sanitaria locale.
29. (Disciplina dei farmaci). - La
produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate
secondo criteri coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario
nazionale, con la funzione sociale del farmaco e con la prevalente
finalità pubblica della produzione.
Con legge dello Stato sono dettate norme:
a) per la disciplina dell'autorizzazione alla
produzione e alla immissione in commercio dei farmaci, per i
controlli di qualità e per indirizzare la produzione farmaceutica
alle finalità del servizio sanitario nazionale;
b) per la revisione programmata delle
autorizzazioni già concesse per le specialità medicinali in
armonia con le norme a tal fine previste dalle direttive della
Comunità economica europea;
c) per la disciplina dei prezzi dei farmaci,
mediante una corretta metodologia per la valutazione dei costi;
d) per la individuazione dei presidi
autorizzati e per la definizione delle modalità della
sperimentazione clinica precedente l'autorizzazione alla
immissione in commercio;
e) per la brevettabilità dei farmaci;
f) per definire le caratteristiche e
disciplinare la immissione in commercio dei farmaci da banco;
g) per la regolamentazione del servizio di
informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli
informatori scientifici;
h) per la revisione e la pubblicazione
periodica della farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, in
armonia con le norme previste dalla farmacopea europea di cui alla
legge del 22 ottobre 1973, n. 752.
30. (Prontuario farmaceutico). - Il
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
approva con proprio decreto il prontuario terapeutico del servizio
sanitario nazionale, previa proposta di un comitato composto:
dal Ministro della sanità, che lo presiede;
dal direttore generale del servizio
farmaceutico del Ministero della sanità;
dal direttore dell'Istituto superiore di
sanità;
dai direttori dei laboratori di farmacologia e
di chimica del farmaco dell'Istituto superiore di sanità;
da sette esperti designati dal Ministro della
sanità, scelti fra docenti universitari di farmacologia, di
chimica farmaceutica o materie affini, di patologia o clinica
medica e fra medici e farmacisti dipendenti o convenzionati con le
strutture del servizio sanitario nazionale;
da un rappresentante del Ministero
dell'industria, commercio e artigianato;
da due esperti di economia sanitaria designati
dal Ministro della sanità, su proposta del Consiglio nazionale
delle ricerche;
da cinque esperti della materia designati dalle
regioni. Essi vengono scelti dal Presidente del Consiglio dei
ministri tra gli esperti designati uno ciascuno dalle regioni, e
per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, uno dalla
provincia di Trento e uno dalla provincia di Bolzano.
Il comitato di cui al precedente comma è
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanità, ed è rinnovato ogni tre
anni.
Il prontuario terapeutico del servizio
sanitario nazionale deve uniformarsi ai principi dell'efficacia
terapeutica, dell'economicità del prodotto, della semplicità e
chiarezza nella classificazione dell'esclusione dei prodotti da
banco.
Il Ministro della sanità provvede entro il 31
dicembre di ogni anno ad aggiornare il prontuario terapeutico con
la procedura di cui al primo comma.
Fino all'approvazione del prontuario
terapeutico del servizio sanitario nazionale di cui al presente
articolo, resta in vigore il prontuario di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
31. (Pubblicità ed informazione
scientifica sui farmaci). - Al servizio sanitario nazionale
spettano compiti di informazione scientifica sui farmaci e di
controllo sull'attività di informazione scientifica delle imprese
titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio di
farmaci.
E' vietata ogni forma di propaganda e di
pubblicità presso il pubblico dei farmaci sottoposti all'obbligo
della presentazione di ricetta medica e comunque di quelli
contenuti nel prontuario terapeutico approvato ai sensi
dell'articolo 30.
Sino all'entrata in vigore della nuova
disciplina generale dei farmaci di cui all'articolo 29, il
Ministro della sanità determina con proprio decreto i limiti e le
modalità per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico
dei farmaci diversi da quelli indicati nel precedente comma,
tenuto conto degli obiettivi di educazione sanitaria di cui al
comma successivo e delle direttive in materia della Comunità
economica europea.
Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, viste le proposte delle regioni, tenuto conto
delle direttive comunitarie e valutate le osservazioni e proposte
che perverranno dall'Istituto superiore di sanità e dagli
istituti universitari e di ricerca, nonché dall'industria
farmaceutica, predispone un programma pluriennale per
l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad
iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la
regolamentazione del predetto servizio e dell'attività degli
informatori scientifici.
Nell'ambito del programma di cui al precedente
comma, le unità sanitarie locali e le imprese di cui al primo
comma, nel rispetto delle proprie competenze, svolgono
informazione scientifica sotto il controllo del Ministero della
sanità.
Il programma per l'informazione scientifica
deve, altresì, prevedere i limiti e le modalità per la fornitura
ai medici chirurghi di campioni gratuiti di farmaci.
32. (Funzioni di igiene e sanità pubblica
e di polizia veterinaria). - Il Ministro della sanità può
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia
di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con
efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso
comprendente più regioni.
La legge regionale stabilisce norme per
l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità
pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria,
ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico
provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali
sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il
trasferimento dei beni e del personale relativi.
Nelle medesime materie sono emesse dal
presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa
rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio
comprendente più comuni e al territorio comunale.
Sono fatte salve in materia di ordinanze, di
accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei
relativi provvedimenti le attività di istituto delle forze armate
che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la
responsabilità delle competenti autorità.
Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi
dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela
dell'ordine pubblico.
33. (Norme per gli accertamenti ed i
trattamenti sanitari volontari e obbligatori). - Gli accertamenti
ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli
espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere
disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione,
nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e
politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera
scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari
obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua
qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un
medico.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari
obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici
territoriali e, ove, necessiti la degenza, nelle strutture
ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari
obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati
da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la
partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria
locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti
sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e
di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e
comunità.
Nel corso del trattamento sanitario
obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga
opportuno.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di
revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato
disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di modifica il
sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di
modifica sono adottati con lo stesso procedimento del
provvedimento revocato o modificato.
34. (Accertamenti e trattamenti sanitari
volontari e obbligatori per malattia mentale). - La legge
regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel
complesso dei servizi generali per la tutela della salute,
disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che
svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative
alla salute mentale.
Le misure di cui al secondo comma dell'articolo
precedente possono essere disposte nei confronti di persone
affette da malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e
riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di
norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui
al primo comma.
Il trattamento sanitario obbligatorio per
malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in
condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni
psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se
gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le
condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive
ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che
dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di
degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della
proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un
medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in
relazione a quanto previsto nel presente comma.
Nei casi di cui al precedente comma il ricovero
deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici
servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle
strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche
i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la
continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente
comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano
sanitario regionale.
35. (Procedimento relativo agli
accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di
degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela
giurisdizionale). - Il provvedimento con il quale il sindaco
dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di
degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di
cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica
motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta
convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero,
tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui
circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48
ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali
accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non
convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In
caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del
trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del
presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da
quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al
sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella
cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il
provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è
adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va
data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato
competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario
obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli
di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio
psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare,
in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto
il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare,
con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo
comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata
presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente è
tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del
ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle
condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario;
comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a
proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal
ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al
giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice
tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per
conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al
primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la
cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo
che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato
di omissione di atti di ufficio.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario
obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al
tribunale competente per territorio ricorso contro il
provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente
dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente
articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la
mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento
sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti
possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi
rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al
ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al
tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l'udienza di
comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a
cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico
ministero.
Il presidente del tribunale, acquisito il
provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario
obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il
trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di
comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del
tribunale provvede entro dieci giorni.
Il tribunale provvede in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni
e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.
I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono
esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è
soggetta a registrazione.
36. (Termalismo terapeutico). - Le
prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da
erogarsi presso gli appositi presidi di servizi di cui al presente
articolo, nonché presso aziende termali di enti pubblici e
privati, riconosciute ai sensi dell'art. 6, lett. t), e
convenzionate ai sensi dell'art. 44 sono garantite nei limiti
previsti dal piano sanitario nazionale di cui all'art. 53 e nelle
forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art.
3 (10).
La legge regionale promuove la integrazione e
la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali pubblici,
in particolare nel settore della riabilitazione, e favorisce
altresì la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle altre
aziende termali.
[Gli stabilimenti termali gestiti dall'INPS ai
sensi dell'art. 83 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito
con modificazioni, nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, per la cura e
la prevenzione della invalidità pensionabile in base agli artt.
45 e 81 del citato R.D.L., sono costituiti in presidi e servizi
sanitari delle unità sanitarie locali in cui sono ubicati e sono
disciplinati a norma dell'art. 18] (11).
Le aziende termali già facenti capo all'EAGT e
che saranno assegnate alle regioni, per l'ulteriore destinazione
agli enti locali, in base alla procedura prevista dall'art. 113
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall'art. 1-quinquies della
L. 21 ottobre 1978, n. 641, sono dichiarate presidi e servizi
multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono
ubicate.
La destinazione agli enti locali delle
attività, patrimoni, pertinenze e personale delle suddette
aziende dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1979, adottando, in
quanto applicabili, le disposizioni di cui ai successivi articoli
65 e 67.
(10) Si ricorda che il D.M. 19 maggio 1986
(G.U. 17 giugno 1986, n. 138) ha approvato lo schema-tipo di
convenzione tra le U.S.L. e le aziende termali.
(11) Si ricorda che l'art. 15 della Legge 31
dicembre 1991, n. 412 ha abrogato questo comma
37. (Delega per la disciplina
dell'assistenza sanitaria agli italiani all'estero, ai cittadini
del comune di Campione d'Italia ed al personale navigante). - Il
Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1979, su
proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, uno o
più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare
l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani
all'estero, secondo i principi generali della presente legge e con
l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) dovrà essere assicurata attraverso forme di
assistenza diretta o indiretta, la tutela della salute dei
lavoratori e dei loro familiari aventi diritto, ivi compresi, per
i casi d'urgenza, i lavoratori frontalieri, per tutto il periodo
di permanenza all'estero connesso alla prestazione di attività
lavorativa, qualora tali soggetti non godano di prestazioni
assistenziali garantite da leggi locali o tali prestazioni siano
palesemente inferiori ai livelli di prestazioni sanitarie
stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo
3;
b) dovranno essere previste particolari forme e
procedure, anche attraverso convenzioni dirette, per l'erogazione
dell'assistenza ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici, ai
loro familiari aventi diritto, nonché ai contrattisti stranieri,
che prestino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche,
uffici consolari, istituzioni scolastiche e culturali ovvero in
delegazioni o uffici di enti pubblici oppure in servizio di
assistenza tecnica;
c) dovranno essere previste specifiche norme
per disciplinare l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani
residenti nel comune di Campione d'Italia per gli interventi che,
pur compresi fra quelli previsti dal secondo comma dell'articolo
3, non possono essere erogati dall'unità sanitaria locale di cui
fa parte il comune, a causa della sua eccezionale collocazione
geografica.
Restano salve le norme che disciplinano
l'assistenza sanitaria dovuta alle persone aventi diritto
all'assistenza stessa in virtù di trattati e accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità
sottoscritti dall'Italia, nonché in attuazione della legge 2
maggio 1969, n. 302.
Entro il termine di cui al primo comma il
Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della
sanità, di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei
trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di legge
ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria
al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo
i principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi
indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni
specifiche di detto personale.
38. (Servizio di assistenza religiosa). -
Presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale
è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e
della libertà di coscienza del cittadino.
A tal fine l'unità sanitaria locale provvede
per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica
d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio; per
gli altri culti d'intesa con le rispettive autorità religiose
competenti per territorio.
39. (Cliniche universitarie e relative
convenzioni. - Fino alla riforma dell'ordinamento universitario e
della facoltà di medicina, per i rapporti tra regioni ed
università relativamente alle attività del servizio sanitario
nazionale, si applicano le disposizioni di cui ai successivi
commi.
Al fine di realizzare un idoneo coordinamento
delle rispettive funzioni istituzionali, le regioni e
l'università stipulano convenzioni per disciplinare, anche sotto
l'aspetto finanziario:
1) l'apporto nel settore assistenziale delle
facoltà di medicina alla realizzazione degli obiettivi della
programmazione sanitaria regionale;
2) l'utilizzazione da parte delle facoltà di
medicina, per esigenze di ricerca e di insegnamento, di idonee
strutture delle unità sanitarie locali e l'apporto di queste
ultime ai compiti didattici e di ricerca dell'università.
Tali convenzioni una volta definite fanno parte
dei piani sanitari regionali di cui al terzo comma dell'articolo
11.
Con tali convenzioni:
a) saranno indicate le strutture delle unità
sanitarie locali da utilizzare ai fini didattici e di ricerca, in
quanto rispondano ai requisiti di idoneità fissati con decreto
interministeriale adottato di concerto tra i Ministri della
pubblica istruzione e della sanità;
b) al fine di assicurare il miglior
funzionamento dell'attività didattica e di ricerca mediante la
completa utilizzazione del personale docente delle facoltà di
medicina e l'apporto all'insegnamento di personale ospedaliero
laureato e di altro personale laureato e qualificato sul piano
didattico, saranno indicate le strutture a direzione universitaria
e quelle a direzione ospedaliera alle quali affidare funzioni
didattiche integrative di quelle universitarie. Le strutture a
direzione ospedaliera cui vengono affidate le suddette funzioni
didattiche non possono superare il numero di quelle a direzione
universitaria.
Le indicazioni previste nelle lettere a) e b)
del precedente comma sono formulate previo parere espresso da una
commissione di esperti composta da tre rappresentanti della
università e tre rappresentanti della regione.
Le convenzioni devono altresì prevedere:
1) che le cliniche e gli istituti universitari
di ricovero e cura che sono attualmente gestiti direttamente
dall'università, fermo restando il loro autonomo ordinamento,
rientrino, per quanto concerne l'attività di assistenza
sanitaria, nei piani sanitari nazionali e regionali;
2) che l'istituzione di nuove divisioni,
sezioni e servizi per sopravvenute esigenze didattiche e di
ricerca che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a
carico delle regioni debba essere attuata d'intesa tra regioni ed
università.
In caso di mancato accordo tra regioni ed
università in ordine alla stipula della convenzione o in ordine
alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi di cui al
comma precedente si applica la procedura di cui all'art. 50, L. 12
febbraio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e
la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Le convenzioni di cui al secondo comma vanno
attuate, per quanto concerne la utilizzazione delle strutture
assistenziali delle unità sanitarie locali, con specifiche
convenzioni, da stipulare tra l'università e l'unità sanitaria
locale, che disciplineranno sulla base della legislazione vigente
le materie indicate nell'art. 4 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129.
Le convenzioni previste dal presente articolo
sono stipulate sulla base di schemi tipo da emanare entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, approvati di concerto
tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanità, sentite
le regioni, il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª Sezione del
Consiglio superiore della pubblica istruzione.
40. (Enti di ricerca e relative
convenzioni). - Convenzioni analoghe a quelle previste per le
cliniche universitarie, e di cui all'articolo 39 della presente
legge, potranno essere stipulate tra le regioni e gli enti di
ricerca i cui organi svolgano attività finalizzata agli obiettivi
del servizio sanitario nazionale, al fine di disciplinare la
erogazione da parte di tali organi di prestazioni sanitarie a
livello preventivo, assistenziale e riabilitativo, nonché la
utilizzazione del personale degli enti di ricerca secondo i fini
della presente legge.
41. (Convenzioni con istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica). - Salva la
vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale
competente per territorio, nulla è innovato alle disposizioni
vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo
degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che
esercitano l'assistenza ospedaliera, nonché degli ospedali di cui
all'art. 1, L. 26 novembre 1973, n. 817.
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante
all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è
innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale
Galliera di Genova. Con legge dello Stato entro il 31 dicembre
1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai
sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della
Costituzione ed in conformità, sentite le regioni interessate,
per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui
alla presente legge.
I rapporti delle unità sanitarie locali
competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di
cui al primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai
sensi della L. 12 febbraio 1968, n. 132, nonché l'ospedale
Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Malta, sono
regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al terzo comma del
presente articolo devono essere stipulate in conformità a schemi
tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Le regioni, nell'assicurare la dotazione
finanziaria alle unità sanitarie locali, devono tener conto delle
convenzioni di cui al presente articolo.
42. (Istituti di ricovero e di cura a
carattere scientifico). - Le disposizioni del presente articolo si
applicano agli istituti che insieme a prestazioni sanitarie di
ricovero e cura svolgono specifiche attività di ricerca
scientifica biomedica.
Il riconoscimento del carattere scientifico di
detti istituti è effettuato con decreto del Ministro della
sanità di intesa con il Ministro della pubblica istruzione,
sentite le regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale.
Detti istituti per la parte assistenziale sono
considerati presìdi ospedalieri multizonali delle unità
sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati.
Nei confronti di detti istituti, per la parte
assistenziale, spettano alle regioni le funzioni che esse
esercitano nei confronti dei presìdi ospedalieri del