TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
CAPO I
FINALITÀ E DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA
Art. 1 Finalità
Art. 2 Definizione della disciplina
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
RUOLO DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI
Art. 3 Ruolo della Regione
Art. 4 Ruolo della provincia
Art. 5 Ruolo del comune
Art. 6 Ruolo della città metropolitana e dei comuni
metropolitani
Art. 7 Ruolo della comunità montana
CAPO II
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI
Art. 8 Ripartizione delle funzioni
Art. 9 Criteri
CAPO III
AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI
COMPITI. INTERVENTI PER PROMUOVERE FORME DI GESTIONE ASSOCIATA
Art. 10 Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni
Art. 11 Area metropolitana
Art. 12 Incentivi per promuovere forme di gestione associata
CAPO IV
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
Art. 13 Personale
Art. 14 Patrimonio
Art. 15 Finanziamento delle funzioni e dei compiti conferiti
Art. 16 Finanziamento degli investimenti degli enti locali
CAPO V
INDIRIZZO E COORDINAMENTO, DIRETTIVA. SERVIZIO GENERALE DI
MONITORAGGIO. POTERI SOSTITUTIVI
Art. 17 Indirizzo e coordinamento, direttiva
Art. 18 Servizio generale di monitoraggio
Art. 19 Poteri sostitutivi
CAPO VI
STRUMENTI DI RACCORDO ISTITUZIONALE, DI COOPERAZIONE E DI
CONCERTAZIONE SOCIALE
Art. 20 Conferenza permanente Regione-autonomie locali
Art. 21 Conferenza metropolitana
Art. 22 Comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni
economicosociali
Art. 23 Cooperazione e contrattazione programmata
Art. 24 Osservatorio sull'attuazione del decentramento
amministrativo
CAPO VII
RUOLO DELLE AUTONOMIE FUNZIONALI, DELLE COOPERATIVE, DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI
Art. 25 Ruolo delle autonomie funzionali
Art. 26 Ruolo delle cooperative
Art. 27 Ruolo delle organizzazioni di volontariato
Art. 28 Ruolo delle associazioni
CAPO VIII
SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA. FORMAZIONE. SISTEMA
INFORMATIVO AUTOMATIZZATO
Art. 29 Consulenza
Art. 30 Assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa
Art. 31 Formazione
Art. 32 Sistema informativo automatizzato
TITOLO III
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 33 Oggetto
CAPO II
AGRICOLTURA
Art. 34 Oggetto
Art. 35 Funzioni e compiti della Regione
Art. 36 Funzioni e compiti delle province
Art. 37 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 38 Funzioni e compiti delle comunità montane
Art. 39 Conferimento di ulteriori funzioni e compiti agli enti
locali
CAPO III
ARTIGIANATO
Art. 40 Oggetto
Art. 41 Funzioni e compiti della Regione
Art. 42 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 43 Funzioni e compiti delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
CAPO IV
INDUSTRIA
Art. 44 Oggetto
Art. 45 Funzioni e compiti della Regione
Art. 46 Funzioni e compiti delle province
Art. 47 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 48 Funzioni e compiti delle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura
CAPO V
ENERGIA
Art. 49 Oggetto
Art. 50 Funzioni e compiti della Regione
Art. 51 Funzioni e compiti delle province
Art. 52 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO VI
MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE
Art. 53 Oggetto
Art. 54 Funzioni e compiti della Regione
Art. 55 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO VII
ACQUE MINERALI E TERMALI
Art. 56 Oggetto
Art. 57 Funzioni e compiti della Regione
Art. 58 Funzioni e compiti delle province
Art. 59 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO VIII
CAVE E TORBIERE
Art. 60 Oggetto
Art. 61 Funzioni e compiti della Regione
Art. 62 Funzioni e compiti delle province
Art. 63 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO IX
FIERE E MERCATI COMMERCIO
Sezione I
Ambito di applicazione
Art. 64 Oggetto
Sezione II
Fiere e mercati
Art. 65 Funzioni e compiti della Regione
Art. 66 Funzioni e compiti delle province
Art. 67 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 68 Funzioni e compiti delle comunità montane
Sezione III
Commercio
Art. 69 Funzioni e compiti della Regione
Art. 70 Funzioni e compiti delle province
Art. 71 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 72 Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti
CAPO X
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA
Art. 73 Oggetto
Art. 74 Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti
Art. 75 Funzioni e compiti della Regione
Art. 76 Funzioni e compiti delle province
Art. 77 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO XI
DISPOSIZIONI COMUNI
Sezione I
Relazioni con il sistema camerale
Art. 78 Ruolo delle CCIAA
Art. 79 Collaborazioni funzionali con le CCIAA
Art. 80 Funzioni e compiti delle CCIAA
Art. 81 Controllo sugli organi camerali e valutazione delle
attività
Art. 82 Invio relazione allo Stato
Sezione II
Sportello unico per le attività produttive ed assistenza alle
imprese
Art. 83 Sportello unico per le attività produttive
Art. 84 Attività di coordinamento e di miglioramento
dell'assistenza alle imprese
Sezione III
Interventi per il sostegno alle imprese
Art. 85 Disciplina degli interventi
Art. 86 Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le
attività produttive
Art. 87 Convenzioni
Sezione IV
Ulteriori funzioni e compiti amministrativi
Art. 88 Sostegno alle esportazioni ed all'internazionalizzazione
delle imprese
Art. 89 Agevolazioni di credito
Art. 90 Promozione dello sviluppo economico, della ricerca
applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi
TITOLO IV
TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 91 Oggetto
CAPO II
TERRITORIO, URBANISTICA E BELLEZZE NATURALI
Art. 92 Oggetto
Art. 93 Funzioni e compiti della Regione
Art. 94 Funzioni e compiti delle province
Art. 95 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO III
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 96 Oggetto
Art. 97 Funzioni e compiti della Regione
Art. 98 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO IV
PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE
DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI
Sezione I
Ambito del conferimento
Art. 99 Oggetto
Sezione II
Protezione della natura e dell'ambiente
Art. 100 Funzioni e compiti della Regione
Art. 101 Funzioni e compiti delle province
Art. 102 Funzioni e compiti delle comunità montane
Art. 103 Ripartizione di funzioni e compiti in materia di
attività a rischio di incidente rilevante
Sezione III
Aree naturali protette
Art. 104 Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali
Sezione IV
Inquinamento delle acque
Art. 105 Funzioni e compiti della Regione
Art. 106 Funzioni e compiti delle province
Art. 107 Funzioni e compiti dei comuni
Sezione V
Inquinamento acustico
Art. 108 Funzioni e compiti della Regione
Art. 109 Funzioni e compiti delle province
Art. 110 Funzioni e compiti dei comuni
Sezione VI
Inquinamento atmosferico
Art. 111 Funzioni e compiti della Regione
Art. 112 Funzioni e compiti delle province
Sezione VII
Inquinamento elettromagnetico
Art. 113 Funzioni e compiti della Regione
Art. 114 Funzioni e compiti delle province
Art. 115 Funzioni e compiti dei comuni
Sezione VIII
Gestione dei rifiuti
Art. 116 Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali
CAPO V
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Art. 117 Oggetto
Art. 118 Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali
CAPO VI
LAVORI PUBBLICI
Art. 119 Oggetto
Art. 120 Funzioni e compiti della Regione
Art. 121 Funzioni e compiti delle province
Art. 122 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO VII
VIABILITÀ
Art. 123 Oggetto
Art. 124 Funzioni e compiti della Regione
Art. 125 Funzioni e compiti delle province
Art. 126 Accordi di programma
Art. 127 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO VIII
TRASPORTI
Sezione I
Ambito del conferimento
Art. 128 Oggetto
Art. 129 Funzioni e compiti della Regione
Art. 130 Funzioni e compiti delle province
Art. 131 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 132 Funzioni delle CCIAA
CAPO IX
PROTEZIONE CIVILE
Art. 133 Oggetto
Art. 134 Funzioni e compiti della Regione
Art. 135 Funzioni e compiti delle province
Art. 136 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 137 Funzioni e compiti delle comunità montane
TITOLO V
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 138 Oggetto
CAPO II
TUTELA DELLA SALUTE
Sezione I
Ambito di applicazione
Art. 139 Oggetto
Art. 140 Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti
Sezione II
Salute umana
Art. 141 Funzioni e compiti della Regione
Art. 142 Funzioni e compiti delle province
Art. 143 Funzioni e compiti dei comuni
Sezione III
Sanità veterinaria
Art. 144 Funzioni e compiti della Regione
Art. 145 Funzioni e compiti delle province
Art. 146 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 147 Funzioni e compiti delle comunità montane
CAPO III
SERVIZI SOCIALI
Art. 148 Oggetto
Art. 149 Funzioni e compiti della Regione
Art. 150 Funzioni e compiti delle province
Art. 151 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO IV
ISTRUZIONE SCOLASTICA
Art. 152 Oggetto
Art. 153 Funzioni e compiti della Regione
Art. 154 Funzioni e compiti delle province
Art. 155 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 156 Funzioni e compiti delle comunità montane
CAPO V
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 157 Oggetto
Art. 158 Funzioni e compiti della Regione
Art. 159 Funzioni e compiti delle province
CAPO VI
LAVORO
Art. 160 Oggetto
Art. 161 Funzioni e compiti della Regione
Art. 162 Funzioni e compiti delle province
Art. 163 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO VII
BENI CULTURALI PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI SPETTACOLO
Sezione I
Ambito di applicazione
Art. 164 Oggetto
Sezione II
Beni culturali
Art. 165 Funzioni e compiti della Regione
Art. 166 Funzioni e compiti delle province
Art. 167 Funzioni e compiti dei comuni
Sezione III
Promozione delle attività culturali
Art. 168 Funzioni e compiti della Regione
Art. 169 Funzioni e compiti delle province
Art. 170 Funzioni e compiti dei comuni
Sezione IV
Cooperazione per la valorizzazione dei beni culturali e la
promozione delle attività culturali
Art. 171 Commissione regionale per i beni e le attività
culturali
Art. 172 Funzioni e compiti della commissione
Sezione V
Spettacolo
Art. 173 Funzioni e compiti della Regione
Art. 174 Funzioni e compiti delle province
Art. 175 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO VIII
SPORT
Art. 176 Oggetto
Art. 177 Funzioni e compiti della Regione
Art. 178 Funzioni e compiti delle province
Art. 179 Funzioni e compiti dei comuni
TITOLO VI
VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO. POLIZIA AMMINISTRATIVA
REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 180 Oggetto
CAPO II
VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO
Art. 181 Oggetto
Art. 182 Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali
CAPO III
POLIZIA AMMINISTRATIVA E RELATIVO REGIME AUTORIZZATORIO
Art. 183 Oggetto
Art. 184 Funzioni e compiti della Regione
Art. 185 Funzioni e compiti delle province
Art. 186 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 187 Funzioni e compiti delle comunità montane
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
TERMINI PER L'EMANAZIONE DI NORME INTEGRATIVE DEI TITOLI III, IV,
V E VI
Art. 188 Norme integrative in materia di agricoltura ed
attività a rischio di incidente rilevante
Art. 189 Norme integrative in materia di commercio, turismo e
sanità
Art. 190 Conferimento di ulteriori funzioni
CAPO II
DECORRENZA DELL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI
CONFERITI
Art. 191 Effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti
Art. 192 Assegnazione delle risorse umane
Art. 193 Assegnazione delle risorse patrimoniali e finanziarie
CAPO III
SCADENZE TEMPORALI PER L'EMANAZIONE, L'ADEGUAMENTO, LA
SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE DI
SETTORE
Art. 194 Legislazione regionale di settore
Art. 195 Riordino di organismi collegiali
Art. 196 Osservatorio per l'attuazione del decentramento
amministrativo
CAPO IV
ABROGAZIONI E MODIFICAZIONI DISCIPLINA TRANSITORIA
Art. 197 Modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n.
37
Art. 198 Modificazioni alla legge regionale 10 maggio 1990, n.
42
Art. 199 Modificazioni alla legge regionale 18 novembre 1991, n.
74
Art. 200 Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38
Art. 201 Modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1997, n.
42
Art. 202 Modificazioni alla legge regionale 19 febbraio 1998, n.
7
Art. 203 Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 1998, n.
53
Art. 204 Applicazione transitoria della normativa vigente
Art. 205 Area metropolitana e funzioni a livello metropolitano
Art. 206 Individuazione della rete viaria regionale
Art. 207 Disposizioni transitorie in materia di musei e beni
culturali
Art. 208 Disposizioni transitorie in materia di sanzioni
amministrative
Art. 209 Abrogazioni
Titolo I
Disposizioni preliminari
Capo I
Finalità e definizione della disciplina
Art.1
(Finalità)
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 3 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali)
e della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), disciplina l'organizzazione a
livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti
amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli
articoli 117 e 118 della Costituzione, perseguendo l'obiettivo
di concorrere a realizzare un ampio ed efficiente decentramento
amministrativo.
2. L'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi
di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, di completezza, di efficienza ed economicità,
di cooperazione, di responsabilità ed unicità
dell'amministrazione, di omogeneità, di adeguatezza, di
differenziazione, di copertura finanziaria e patrimoniale dei
costi, di autonomia organizzativa e regolamentare e di
responsabilità degli enti locali, indicati dall'articolo 4,
comma 3, della l. 59/1997.
Art.2
(Definizione della disciplina)
1. Per la finalità di cui all'articolo 1 la presente legge:
a) detta disposizioni generali per la razionale organizzazione
delle funzioni e dei compiti amministrativi attinenti alle
materie di competenza della Regione e per la piena integrazione
del sistema regionale e locale, determinando:
1) il ruolo della Regione e degli enti locali;
2) i criteri per la ripartizione delle funzioni e dei compiti
amministrativi tra i vari enti istituzionali di governo;
3) le procedure per l'individuazione degli ambiti territoriali
ottimali di esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi nelle singole materie e gli incentivi tesi a
promuovere forme di gestione associata degli enti locali
operanti in tali ambiti;
4) le modalità di assegnazione agli enti locali destinatari
delle funzioni e dei compiti amministrativi delle necessarie
risorse umane, patrimoniali e finanziarie;
5) le modalità di esercizio delle funzioni regionali di
indirizzo e coordinamento, di direttiva e di sostituzione per
l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
conferiti agli enti locali nonché di attivazione di un servizio
generale di monitoraggio dell'esercizio stesso;
6) gli strumenti di cooperazione e di concertazione per rendere
effettiva la collaborazione interistituzionale e l'azione
coordinata nei singoli settori organici di materie e per
assicurare la partecipazione ed il concorso delle autonomie
locali, di quelle funzionali nonché delle organizzazioni di
rilevanza economica e sociale alle scelte legislative e
programmatorie della Regione ed ai procedimenti attuativi delle
riforme;
7) il ruolo delle autonomie funzionali, delle cooperative, delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni;
8) l'attivazione di adeguati servizi di consulenza ed assistenza
tecnica, amministrativa e giuridico-normativa, di corsi di
formazione e aggiornamento degli amministratori, dei dirigenti e
del personale, di cui gli enti locali possono avvalersi per
l'esercizio delle rispettive funzioni, nonché di un sistema
informativo e di rilevazione statistica per favorire la
comunicazione istituzionale tra i diversi livelli di governo;
b) provvede alla ripartizione tra Regione ed enti locali del
complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti
dallo Stato sia con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59), e gli altri decreti legislativi
emanati ai sensi della l. 59/1997 sia con la precedente
legislazione nei seguenti settori organici di materie:
1) sviluppo economico e attività produttive;
2) territorio, ambiente ed infrastrutture;
3) servizi alla persona ed alla comunità;
4) vigilanza e regime sanzionatorio, polizia amministrativa
regionale e locale e regime autorizzatorio;
c) detta disposizioni finali e transitorie dirette a completare
il processo di decentramento amministrativo, prevedendo:
1) i termini per l'emanazione di norme integrative dei titoli
III, IV, V e VI, di seguito denominate norme integrative, anche
al fine della puntuale ripartizione tra province, comuni e
comunità montane delle funzioni e dei compiti amministrativi
genericamente conferiti agli enti locali;
2) la decorrenza dell'effettivo esercizio delle nuove funzioni e
dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali
contestualmente all'assegnazione agli stessi delle necessarie
risorse umane, patrimoniali e finanziarie;
3) le scadenze temporali per l'emanazione, l'adeguamento, la
semplificazione ed il riordino della legislazione regionale di
settore anche mediante la redazione di testi unici o coordinati
di norme contenenti la disciplina sostanziale e procedimentale
delle singole materie oggetto del conferimento;
4) l'abrogazione e la modificazione di norme regionali
incompatibili e la disciplina della fase transitoria.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge con
l'espressione:
a) "funzioni e compiti conferiti dallo Stato" si
intende il complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi
trasferiti e delegati alla Regione perché provveda al
successivo riparto tra la stessa e gli enti locali e delle altre
specifiche funzioni e compiti amministrativi direttamente
attribuiti dallo Stato ai vari livelli di governo regionale e
locale;
b) "funzioni e compiti conferiti dalla Regione agli enti
locali" si intende il complesso delle funzioni e dei
compiti amministrativi attribuiti, delegati e subdelegati ai
vari livelli di governo locale dai titoli III, IV, V e VI.
Titolo II
Disposizioni generali
Capo I
Ruolo della Regione e degli enti locali
Art.3
(Ruolo della Regione)
1. La Regione esercita essenzialmente la funzione legislativa
e regolamentare nonché le funzioni di programmazione,
indirizzo, coordinamento, direttiva e controllo relativamente
alle materie complessivamente conferite dallo Stato, provvedendo
a:
a) emanare la disciplina normativa delle funzioni e dei compiti
amministrativi trasferiti, nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggiquadro nazionali e del principio di
autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali,
ovvero norme di organizzazione, ivi compresa la subdelega, e di
spesa e, ove previsto, norme di attuazione per l'esercizio delle
funzioni e dei compiti amministrativi delegati;
b) promuovere e realizzare il riordino territoriale secondo le
procedure previste dalle leggi regionali 5 novembre 1991, n. 73,
e 30 luglio 1996, n. 30 e l'esercizio delle funzioni e dei
compiti conferiti agli enti locali negli ambiti territoriali
ottimali, individuati ai sensi dell'articolo 10;
c) determinare, con il concorso degli enti locali, gli obiettivi
generali della programmazione economicosociale e della
pianificazione territoriale regionale, ivi compresa quella
paesistica, nonché gli obiettivi settoriali, laddove previsto
dalla legge statale o regionale, ed a verificare la
compatibilità con tali obiettivi degli strumenti della
programmazione e pianificazione provinciale e metropolitana,
secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 aprile
1986, n. 17 e successive modifiche e dalle specifiche leggi
regionali di settore;
d) elaborare ed a coordinare l'attuazione dei programmi di
intervento previsti dall'Unione europea secondo la ripartizione
delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle
disposizioni del d.lgs. 112/1998;
e) adottare atti di indirizzo e coordinamento delle attività
degli enti locali al fine di assicurare un omogeneo sviluppo
economico, sociale e territoriale della Regione nonché atti di
direttiva nei confronti degli enti destinatari di delega e
subdelega di funzioni e compiti amministrativi con le modalità
di cui all'articolo 17;
f) ripartire fra gli enti locali le risorse umane, patrimoniali
e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi ad essi conferiti;
g) effettuare il controllo di legittimità ed il controllo
sostitutivo sugli atti degli enti locali secondo le procedure ed
i limiti previsti dall'apposita legge regionale di disciplina
dell'esercizio delle funzioni di controllo, in attuazione della
l. 142/1990 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo), nonché la
sostituzione nei casi di cui all'articolo 19.
2. La Regione, altresì, esercita esclusivamente le funzioni ed
i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a
livello regionale, ad essa espressamente riservati dalla
presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto
dei criteri di cui al capo II.
3. Tra le funzioni ed i compiti amministrativi di cui al comma 2
rientrano quelli delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge
22 luglio 1975, n. 382), concernenti le persone giuridiche di
cui all'articolo 12 del codice civile.
4. La Regione provvede, inoltre, ad attuare gli interventi di
rilevanza regionale previsti nei programmi regionali, nazionali
e dell'Unione europea.
Art.4
(Ruolo della provincia)
1. La provincia esercita, oltre alla funzione organizzativa e
regolamentare di sua competenza nell'ambito delle materie ad
essa conferite, le funzioni di programmazione provvedendo,
secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 aprile
1986, n. 17 e successive modifiche e dalle specifiche leggi
regionali di settore a:
a) promuovere e coordinare le proposte degli enti locali ai fini
della determinazione degli obiettivi generali della
programmazione economicosociale e della pianificazione
territoriale regionale, nonché degli eventuali obiettivi
settoriali;
b) adottare, in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera
a), ove esistenti, il piano territoriale di coordinamento e
propri programmi economico-sociali generali e settoriali;
c) verificare la compatibilità degli strumenti urbanistici
comunali con il piano territoriale di coordinamento, nonché
degli strumenti di programmazione economicosociale comunali con
i propri programmi economico-sociali generali e settoriali, ove
esistenti;
d) approvare il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico
delle comunità montane, previa verifica di compatibilità con
il piano territoriale di coordinamento nonché con i propri
programmi economico-sociali generali e settoriali, ove
esistenti.
2. La provincia esercita, altresì, le funzioni ed i compiti
amministrativi di interesse provinciale che riguardino vaste
zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa
espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative
norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II,
di norma nelle seguenti materie indicate nell'articolo 14, comma
1, della l. 142/1990:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e
prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve
naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi
delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;
i) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado
ed artistica, alla formazione professionale, compresa l'edilizia
scolastica;
l) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali.
3. La provincia provvede ad attuare gli specifici interventi di
rilevanza provinciale previsti nei programmi regionali,
nazionali e dell'Unione europea.
4. La provincia, in collaborazione con i comuni interessati,
promuove e coordina attività nonché realizza opere di
rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico,
produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale,
culturale e sportivo.
Art.5
(Ruolo del comune)
1. Il comune esercita la generalità delle funzioni e dei
compiti amministrativi conferiti dallo Stato, ad eccezione di
quelli che la presente legge e le relative norme integrative
espressamente riservano alla Regione o conferiscono ad altri
enti locali ed alle autonomie funzionali, nel rispetto dei
criteri di cui al capo II.
2. Il comune esercita, altresì, in relazione alle funzioni e ai
compiti amministrativi di cui al comma 1, oltre alla funzione
organizzativa e regolamentare di sua competenza, funzioni di
programmazione e pianificazione concorrendo, secondo le
procedure previste dall'apposita legge regionale e dalle
specifiche leggi regionali di settore, alla determinazione degli
obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale
regionale e provinciale ed adottando, in coerenza con tali
obiettivi, propri strumenti di programmazione e pianificazione
rapportati alle esigenze della collettività e del territorio
comunale.
3. Il comune provvede ad attuare gli specifici interventi di
rilevanza comunale previsti nei programmi regionali, nazionali e
dell'Unione europea.
4. I comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi di
cui ai commi 1 e 2 nelle singole materie disciplinate nei titoli
III, IV, V e VI in forma singola o in forma associata, entro
ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi dell'articolo
10.
Art.6
(Ruolo della città metropolitana e dei comuni metropolitani)
1. La Città metropolitana di Roma, dal momento della sua
istituzione, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi
provinciali di cui all'articolo 4 nonché le funzioni e i
compiti amministrativi comunali di cui all'articolo 5, comma 1,
che saranno ad essa conferiti, nel rispetto dei criteri di cui
al capo II, dalla legge regionale da emanarsi ai sensi
dell'articolo 19 della l. 142/1990, in quanto abbiano precipuo
carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicità
ed efficienza, essere svolti in forma coordinata nell'area
metropolitana, nelle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
b) viabilità, traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e
valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti
energetiche;
f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione
commerciale;
g) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola
e della formazione e degli altri servizi urbani di livello
metropolitano.
2. I comuni metropolitani esercitano le funzioni ed i compiti
amministrativi comunali di cui all'articolo 5, salvo quelli che
saranno conferiti alla città metropolitana a norma del comma 1
del presente articolo.
Art.7
(Ruolo della comunità montana)
1. La comunità montana esercita, oltre alla funzione
organizzativa e regolamentare di sua competenza nell'ambito
delle materie ad essa conferite, le funzioni di programmazione
concorrendo, secondo le procedure previste dall'apposita legge
regionale e dalle specifiche leggi regionali di settore, alla
determinazione degli obiettivi della programmazione
economicosociale e della pianificazione territoriale regionale e
provinciale ed adottando, in coerenza con tali obiettivi, il
piano pluriennale di sviluppo socioeconomico.
2. La comunità montana esercita, altresì:
a) le specifiche funzioni e i compiti amministrativi ad essa
espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative
norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II e
delle disposizioni dettate dalla legge regionale sulla montagna,
e la gestione degli interventi speciali per la montagna
stabiliti dalla normativa e dalla programmazione comunitaria,
statale e regionale;
b) le funzioni e i compiti amministrativi dei comuni di cui
all'articolo 5 che essi sono tenuti o decidono di esercitare in
forma associata, con particolare riguardo ai settori indicati
nell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove
disposizioni per le zone montane);
c) le altre funzioni e i compiti amministrativi eventualmente
delegati dalla provincia e dai singoli comuni.
Capo II
Criteri per la ripartizione delle funzioni
Art.8
(Ripartizione delle funzioni)
1. Ai fini dell'organizzazione prevista dall'articolo 1 si
provvede a:
a) ripartire tra la Regione e gli enti locali le funzioni e i
compiti amministrativi conferiti dallo Stato con il d.lgs.
112/1998 e gli altri decreti legislativi emanati ai sensi
dell'articolo 1 della l. 59/1997, inerenti alle materie comprese
nei settori organici "sviluppo economico ed attività
produttive", "territorio, ambiente ed
infrastrutture", "servizi alla persona ed alla
comunità", "vigilanza e regime sanzionatorio, polizia
amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio";
b) confermare od adeguare, nell'ambito dei citati settori
organici di materie, le ripartizioni di funzioni e compiti
amministrativi già disposte dalla legislazione vigente.
Art.9
(Criteri)
1. La ripartizione di cui all'articolo 8 è effettuata
secondo i seguenti criteri:
a) indicazione tassativa delle funzioni e dei compiti
amministrativi da riservare alla Regione in quanto attengano ad
esigenze di carattere unitario;
b) conferimento ai diversi livelli di governo locale di tutte le
altre funzioni e compiti amministrativi procedendo mediante:
1) attribuzione, in base ai principi di sussidiarietà ed
adeguatezza, nel caso di funzioni e compiti amministrativi di
interesse esclusivamente locale in rapporto al ruolo che gli
enti istituzionali sono tenuti rispettivamente a svolgere a
norma del capo I;
2) delega e subdelega, nel caso di funzioni e compiti
amministrativi che, pur non essendo d'interesse esclusivamente
locale, richiedono, in base al principio di omogeneità, di
essere esercitati allo stesso livello di governo delle funzioni
e dei compiti attribuiti;
3) conferimento ad un unico ente istituzionale delle funzioni e
dei compiti amministrativi connessi, strumentali e complementari
alle funzioni e compiti attribuiti, delegati o subdelegati, in
base al principio di responsabilità ed unicità
dell'amministrazione;
4) attribuzione comunque al comune, in base al principio di
completezza, della generalità delle funzioni e dei compiti
amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti
espressamente agli altri enti locali, salvo espresse deroghe
stabilite dalla legislazione statale.
2. Il conferimento di funzioni e compiti amministrativi di cui
al comma 1, lettera b), è effettuato, nell'ambito di ciascuna
materia, a tutti gli enti di pari livello istituzionale, salvo
espressa deroga prevista dalle leggi statali vigenti.
3. In attesa della istituzione della Città metropolitana di
Roma, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1,
l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
concernenti singole aree urbane e metropolitane è conferito,
qualora sia espressamente previsto da leggi statali o regionali
vigenti, al Comune di Roma, in relazione al territorio comunale,
ed alla Provincia di Roma, in relazione al restante territorio
provinciale.
Capo III
Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni e
dei compiti. Interventi per promuovere forme di gestione
associata.
Art.10
(Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni)
1. Fermo restando il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi ai diversi livelli di governo locale operato in
sede di ripartizione ai sensi dell'articolo 9, l'effettivo
esercizio delle funzioni e dei compiti stessi da parte dei
comuni di minore dimensione e di norma quelli con meno di
diecimila abitanti è affidato, per specifiche materie, alla
gestione associata in ambiti territoriali ottimali, in coerenza
con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del d.lgs.
112/1998.
2. A tale fine, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore, rispettivamente, della presente legge e delle relative
norme integrative, il Consiglio regionale, con propria
deliberazione, su proposta della Giunta regionale, individua,
per ciascuna materia compresa nei settori organici di cui ai
titoli III, IV, V e VI, ambiti territoriali ottimali, non
interprovinciali, di esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi, previamente concordati in sede di conferenza
Regione-autonomie locali sulla base di un modello di coerenza
territoriale definito dal Sistema Statistico Regionale (SISTAR)
tenendo conto dei seguenti elementi:
a) dimensione demografica dei comuni coinvolti, così che i
servizi resi in forma associata interessino una popolazione
complessiva non inferiore, di norma, a diecimila abitanti;
b) caratteristiche geografiche, ambientali e storicoculturali,
dei territori dei comuni coinvolti;
c) tipologia ed articolazione delle attività produttive,
commerciali o turistiche presenti nei comuni coinvolti;
d) peculiarità delle popolazioni interessate;
e) contiguità territoriale fra i comuni coinvolti;
f) coincidenza, nelle zone montane, dell'ambito territoriale
ottimale con la comunità montana;
g) altri ambiti già individuati da leggi o provvedimenti
regionali vigenti.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i singoli
comuni esercitano comunque le funzioni e i compiti
amministrativi conferiti fino all'adozione della deliberazione
di individuazione degli ambiti territoriali ottimali.
4. I comuni interessati, entro il termine fissato dalla
deliberazione di individuazione degli ambiti territoriali
ottimali, organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei
compiti amministrativi conferiti, scegliendo autonomamente la
forma associativa nell'ambito di quelle previste dalla l.
142/1990, ferma restando la comunità montana, laddove
esistente. Al fine di favorire l'intesa sulla forma associativa
e sulle relative modalità attuative, il Presidente della
provincia nel cui territorio rientra l'ambito territoriale
ottimale provvede alla convocazione della conferenza dei sindaci
dei comuni ricadenti nell'ambito stesso.
5. Decorso inutilmente il termine fissato, la Giunta regionale,
previa intesa in sede di conferenza Regione-autonomie locali,
esercita i poteri sostitutivi ai fini della costituzione delle
forme associative.
Art.11
(Area metropolitana)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3,
fino alla istituzione della Città metropolitana di Roma, la
Regione, la Provincia di Roma, il Comune di Roma e gli altri
enti locali compresi nel territorio provinciale definiscono, in
seno alla conferenza metropolitana, le forme di coordinamento o
d'integrazione dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei
compiti per cui l'area metropolitana costituisce riferimento
necessario o ambito territoriale ottimale, con particolare
riguardo a quelli elencati nell'articolo 21, comma 4, lettera
b).
2. Ai fini di cui al comma 1 possono essere costituiti uffici
comuni sulla base di convenzioni stipulate tra gli enti
interessati, anche in deroga agli assetti organizzativi degli
enti stessi.
Art.12
(Incentivi per promuovere forme di gestione associata)
1. Per favorire il massimo grado di efficacia e di efficienza
nell'esercizio delle funzioni e dei compiti nei settori organici
di materie di cui ai titoli III, IV, V e VI, la Regione
promuove, con il programma di riordino territoriale previsto
dagli articoli 7 e 8 della l.r. 30/1996, le unioni e le fusioni
dei comuni di minore dimensione, anche mediante incentivi
finanziari.
2. La Regione promuove, altresì, l'esercizio associato delle
funzioni e dei compiti conferiti dalla presente legge e dalle
relative norme integrative negli ambiti territoriali ottimali
individuati ai sensi dell'articolo 10. A tale fine, la
deliberazione del Consiglio regionale di individuazione degli
ambiti territoriali ottimali, determina, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio, le misure e le modalità di
concessione di appositi contributi a favore dei comuni che
organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti
nei termini fissati dalla deliberazione stessa per la parziale
copertura degli oneri organizzatori.
3. La Regione, inoltre, sulla base di criteri individuati dalla
Giunta regionale, concede alle unioni di comuni, alle comunità
montane e alle altre forme associative di comuni, contributi in
conto capitale per investimenti volti a favorire ed a rafforzare
l'esercizio associato delle funzioni.
Capo IV
Modalità di assegnazione delle risorse
Art.13
(Personale)
1. Al fine dell'assegnazione delle risorse umane necessarie
all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
conferiti, la Regione provvede a trasferire agli enti locali il
proprio personale che, al momento del conferimento, risulta
preposto all'esercizio delle funzioni e dei compiti oggetto del
conferimento stesso.
2. La Giunta regionale individua con apposita deliberazione,
adottata previa intesa in sede di conferenza Regione-autonomie
locali, il personale da trasferire, tenuto conto delle eventuali
richieste e nel rispetto degli istituti della partecipazione
sindacale previsti dai contratti collettivi di riferimento. Tale
deliberazione deve individuare, in particolare, il contingente
di personale da trasferire, distinto per ciascun ente
destinatario, mediante elenco nominativo con l'indicazione delle
relative qualifiche funzionali e figure professionali.
3. Al personale da trasferire sulla base della deliberazione di
cui al comma 2 sono applicate forme di incentivazione definite
dalla Regione nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed
economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa
l'anzianità maturata.
5. La Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative
di riqualificazione del personale trasferito, ai sensi
dell'articolo 26.
6. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in relazione
al trasferimento di personale è rimesso ad accordi da
concludersi tra la Regione e gli enti destinatari, nel rispetto
degli istituti della partecipazione sindacale previsti dai
contratti collettivi di riferimento.
7. All'atto del trasferimento i posti del contingente di
personale trasferito sono automaticamente soppressi e le somme
stanziate per i relativi oneri sono assegnate agli enti
destinatari secondo le disposizioni di cui all'articolo 15.
8. A seguito del conferimento, la Regione provvede alla
rideterminazione della propria dotazione organica ed alla
ridefinizione delle proprie strutture organizzative, secondo le
disposizioni contenute nella legge regionale di disciplina
dell'ordinamento degli uffici.
Art.14
(Patrimonio)
1. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione
utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi conferiti, sono assegnati agli enti locali
competenti per territorio e destinatari delle funzioni e dei
compiti stessi secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e
5.
2. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione,
utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi attribuiti sono trasferiti agli enti interessati,
quelli utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi delegati o subdelegati, possono essere assegnati
in uso o in comodato agli enti destinatari della delega o
subdelega.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio
decreto, al trasferimento od all'assegnazione dei beni
individuati con apposito inventario redatto dalla competente
struttura regionale in contraddittorio con ciascun ente
destinatario ed approvato dalla Giunta regionale.
4. Il trasferimento agli enti locali dei beni regionali comporta
la successione degli enti stessi nei diritti e negli obblighi
inerenti alla loro gestione.
5. I documenti riguardanti i beni relativi alle funzioni ed ai
compiti amministrativi conferiti vengono consegnati, mediante
elenchi descrittivi, agli enti territorialmente competenti.
Art.15
(Finanziamento delle funzioni e dei compiti conferiti)
1. Le spese relative alle funzioni e ai compiti
amministrativi attribuiti agli enti locali sono finanziate,
previa stima dei relativi oneri, mediante assegnazione agli enti
destinatari di somme stanziate dal bilancio regionale. Tali
somme sono stanziate in specifici capitoli del bilancio
regionale, rispettivamente per le province, i comuni, le
comunità montane e la città metropolitana, e sono ripartite
tra gli enti, senza vincolo di destinazione, sulla base di
parametri oggettivi che tengano conto della popolazione e delle
caratteristiche territoriali, nonché delle somme che ciascun
ente può ottenere dalle entrate di cui al comma 4, con apposita
deliberazione della Giunta regionale, previo parere della
conferenza Regione-autonomie locali. La Regione può provvedere
al finanziamento delle funzioni attribuite anche assegnando agli
enti destinatari quote delle entrate tributarie proprie e
devolute dallo Stato. Tali quote sono stabilite con la legge
regionale di bilancio.
2. Le spese relative alle funzioni e ai compiti amministrativi
delegati o subdelegati sono finanziati, previa stima dei
relativi oneri, con assegnazione agli enti destinatari di delega
o subdelega di somme stanziate dal bilancio regionale. Tali
somme sono stanziate in appositi capitoli del bilancio regionale
rispettivamente per le province, i comuni, le comunità montane
e la città metropolitana e sono ripartite tra gli enti, con
vincolo di destinazione, con le modalità di cui al comma 1.
3. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorate di una
somma pari alla quota delle spese relative al personale
trasferito dalla Regione, che viene eliminato dal bilancio
regionale in seguito all'attribuzione, alla delega o alla
subdelega delle funzioni e dei compiti amministrativi.
4. A ciascun ente locale spettano nelle materie attribuite,
delegate o subdelegate dalla Regione, i proventi delle tasse,
dei diritti, delle tariffe e dei relativi servizi.
5. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di
finanziamento delle funzioni e dei compiti amministrativi è
rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti
locali destinatari, previo parere espresso dalla conferenza
Regione-autonomie locali di cui all'articolo 20.
Art.16
(Finanziamento degli investimenti degli enti locali)
1. Al fine di favorire la politica degli investimenti degli enti
locali realizzati dagli stessi o da altri soggetti pubblici e
privati in partecipazione con gli enti locali, è istituito il
fondo rotativo denominato Fondo Investimenti Lazio (FIL), per la
progettazione e l'esecuzione degli investimenti nel rispetto
delle normative nazionali e comunitarie.
2. Il FIL è alimentato, oltre che dal recupero dei contributi
concessi, da quote di tutte le entrate in conto capitale della
Regione, salvo quelle assegnate dallo Stato con vincolo di
destinazione e quelle derivanti da operazioni di finanza
straordinaria, nonché dalle maggiori entrate acquisite dalla
Regione attraverso maggiorazioni da essa disposte sui tributi
propri.
3. Le modalità di gestione del FIL sono determinate con
apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare permanente.
Capo V
Indirizzo e coordinamento, direttiva. Servizio generale di
monitoraggio. Poteri sostitutivi
Art.17
(Indirizzo e coordinamento, direttiva)
1. La Giunta regionale adotta, con apposita deliberazione,
previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, e
sentita la competente commissione consiliare permanente, gli
atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3, comma
1, lettera e), in coerenza con l'indirizzo politico, sociale ed
economico determinato dal Consiglio regionale, anche con
riferimento agli obiettivi della programmazione e della
pianificazione territoriale regionale.
2. Gli enti locali nello svolgimento delle attività di propria
apocompetenza devono attenersi agli atti di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale adotta altresì gli atti di direttiva di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), limitatamente alle
funzioni ed ai compiti amministrativi delegati e subdelegati, al
fine di garantire l'effettivo e corretto svolgimento delle
funzioni e dei compiti stessi da parte degli enti locali. In
caso di funzioni o compiti amministrativi subdelegati le
direttive adottate dalla Giunta regionale devono conformarsi a
quelle eventualmente emanate dallo Stato ai sensi dell'articolo
8 della l. 59/1997.
4. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito della
funzione di direzione conferitagli dall'articolo 121 della
Costituzione, comunica tempestivamente agli enti locali
destinatari di subdelega le direttive statali nonché le
direttive eventualmente adottate dalla Giunta regionale ai sensi
del comma 3, impartendo, se necessario, specifiche istruzioni
per l'attuazione delle direttive stesse. Provvede, altresì, ad
informare periodicamente il Governo e il Consiglio regionale
sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi
delegati dallo Stato, ivi compresi quelli subdelegati agli enti
locali.
Art.18
(Servizio generale di monitoraggio)
1. La Regione attiva un servizio generale di monitoraggio
dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
conferiti agli enti locali finalizzato all'esercizio dei poteri
regionali di indirizzo e coordinamento, di direttiva e di
sostituzione e all'integrazione delle funzioni e dei compiti
degli enti locali a livello regionale.
2. Per i fini di cui al comma 1, il servizio generale di
monitoraggio, tra l'altro, cura la raccolta di tutti gli atti di
indirizzo, coordinamento e direttiva e di quelli che
costituiscano esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti
degli enti locali, mettendoli, altresì, a disposizione degli
enti locali medesimi unitamente ai dati acquisiti attraverso il
monitoraggio.
3. La Regione provvede all'individuazione della struttura
organizzativa competente per il servizio di cui al presente
articolo secondo le procedure previste dall'apposita legge
regionale concernente l'ordinamento degli uffici.
4. Gli osservatori, le strutture e gli altri organismi
regionali, comunque denominati, che espletano attività di
monitoraggio dell'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi conferiti agli enti locali, sono tenuti a fornire
alla struttura di cui al comma 3 i dati rilevati nello
svolgimento della rispettiva attività.
Art.19
(Poteri sostitutivi)
1. La Giunta regionale, in caso di mancato esercizio delle
funzioni o dei compiti amministrativi delegati e subdelegati,
ovvero di ripetuta inosservanza degli indirizzi e delle
direttive regionali e statali, si sostituisce agli enti locali
destinatari di delega e subdelega inadempienti, avvalendosi
delle proprie strutture organizzative, previa diffida a
provvedere ed a seguito dell'inutile decorso del termine
prefissato. Qualora gli enti locali persistano nel comportamento
di inadempienza, la Giunta regionale propone la revoca, con
legge regionale, della delega o subdelega nei confronti dei
singoli enti inadempienti.
2. Ferme restando speciali disposizioni dettate dalle leggi che
disciplinano le singole materie, ulteriori poteri sostitutivi
sono esercitati dalla Regione in caso di mancata organizzazione
per l'esercizio associato di funzioni in ambiti territoriali
ottimali, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, per il protrarsi
di situazioni di inefficacia in relazione a specifici interventi
finanziati dalla Regione, previsti da atti di programmazione
comunitaria, statale e regionale, nonché nelle ipotesi indicate
agli articoli 93, comma 1, lettera od), 105, comma 1, lettera
f), e 182, comma 4, lettera b).
3. Gli oneri finanziari connessi all'esercizio dei poteri
sostitutivi sono a carico degli enti inadempienti.
Capo VI
Strumenti di raccordo istituzionale, di cooperazione e di
concertazione sociale
Art.20
(Conferenza permanente Regione-autonomie locali)
1. È istituita presso la presidenza della Giunta regionale la
conferenza Regione-autonomie locali, quale strumento permanente
di cooperazione interistituzionale e di concertazione tra la
Regione ed il sistema delle autonomie locali, con compiti
propositivi, consultivi e di studio sulle questioni di interesse
diretto degli enti locali.
2. La conferenza viene nominata con decreto del Presidente della
Giunta regionale ed ha la stessa durata del Consiglio regionale.
3. La conferenza è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale;
b) l'assessore regionale competente in materia di rapporti e
relazioni istituzionali;
c) i presidenti delle province del Lazio e il sindaco della
città metropolitana;
d) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
e) cinque sindaci designati dall'Associazione Nazionale Comuni
d'Italia (ANCI) regionale, di cui tre di comuni con popolazione
inferiore ai cinquemila abitanti, uno di comune con popolazione
compresa tra i cinquemila e quindicimila abitanti, uno di comune
con popolazione superiore ai quindicimila abitanti;
f) due presidenti di comunità montane designati dall'Unione
Nazionale Comuni ed Enti Montani del Lazio (UNCEM Lazio);
g) il presidente regionale dell'Unione Regionale Province del
Lazio (URPL);
h) il presidente dell'ANCI Lazio;
i) il presidente regionale della lega delle autonomie locali;
l) il presidente dell'UNCEM Lazio;
m) il presidente ed i due vicepresidenti della commissione
consiliare competente in materia di affari istituzionali.
4. La conferenza è di volta in volta integrata dagli assessori
regionali competenti nelle materie oggetto di discussione nelle
sedute della conferenza stessa.
5. La conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta
regionale o, per sua delega, dall'assessore competente in
materia di rapporti e relazioni istituzionali ed è convocata
almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente stesso e allorché
ne faccia richiesta un quinto dei suoi membri, i cinque
presidenti delle province oppure i cinque sindaci dei comuni
capoluogo del Lazio.
6. La conferenza si avvale di una segreteria tecnica, nominata
con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da
esperti designati dalla Giunta regionale nell'ambito del proprio
personale e da esperti designati da ANCI, URPL, UNCEM Lazio e
lega delle autonomie locali, con il compito di istruire gli atti
oggetto di discussione nelle sedute della conferenza stessa.
7. Alle sedute della conferenza possono essere invitati, su
convocazione del Presidente, i responsabili delle strutture
regionali istituzionalmente competenti, che, in ogni caso,
forniscono alla conferenza tutto il supporto tecnico e
conoscitivo necessario.
8. Al fine di garantire la partecipazione delle province e dei
comuni ai processi decisionali che assumono interesse e
rilevanza per le autonomie locali, la conferenza esprime pareri
alla Giunta ed al Consiglio regionale in materia di:
a) proposte degli strumenti regionali di programmazione
economicasociale e di pianificazione territoriale;
b) proposte di leggi regionali concernenti modifiche
territoriali degli enti locali;
c) proposte di legge o di regolamento regionali relative
all'organizzazione e al conferimento di funzioni e compiti
amministrativi a livello locale o attinenti a funzioni di
controllo nei confronti degli enti locali;
d) proposte di atti di indirizzo e coordinamento;
e) atti comunque attuativi della presente legge e delle relative
norme integrative.
9. La conferenza costituisce, altresì, la sede in cui vengono
concordati gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo
10 nonché la sede di concertazione delle modalità per
l'esercizio transitorio in via sostitutiva delle funzioni e dei
compiti amministrativi negli stessi ambiti, ai sensi del comma 3
del medesimo articolo, e dei criteri per la definizione del
programma dei corsi di formazione per gli amministratori ed il
personale degli enti locali, di cui all'articolo 31.
10. La Giunta ed il Consiglio regionale possono, inoltre,
richiedere pareri alla conferenza in ordine alle proposte di
intese tra Regione ed enti locali, nonché in ogni altra ipotesi
in cui lo ritengano opportuno.
11. Gli atti della Giunta regionale soggetti al parere della
conferenza devono essere inviati alla conferenza stessa prima
dell'adozione definitiva.
12. I pareri sono espressi dalla conferenza entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta. Tale termine può essere
rinnovato per una sola volta dall'organo regionale richiedente,
con decisione motivata, sulla base di esigenze rappresentate
dalla conferenza. In caso di decorrenza del termine senza che la
conferenza abbia espresso il parere, l'organo regionale
richiedente procede prescindendo dall'acquisizione dello stesso.
13. La conferenza può, nelle materie di cui ai commi 8, 9 e 10,
formulare di propria iniziativa proposte alla Giunta ed al
Consiglio regionale.
14. La conferenza disciplina le modalità del proprio
funzionamento ed i compiti della segreteria tecnica con apposito
regolamento.
Art.21
(Conferenza metropolitana)
1. Al fine di dare sollecita attuazione alle disposizioni del
capo VI della l. 142/1990, presso la Provincia di Roma è
istituita la conferenza metropolitana, composta dal Presidente
della Giunta regionale, dal Presidente della provincia, dai
sindaci dei comuni compresi nella provincia e da tre consiglieri
regionali designati, con voto limitato a due preferenze, dal
Consiglio regionale.
2. La conferenza metropolitana è presieduta dal Presidente
della Giunta regionale, che convoca le sedute e fissa l'ordine
del giorno, d'intesa con il Presidente della Provincia di Roma e
con il Sindaco di Roma.
3. La conferenza metropolitana adotta le proprie deliberazioni
in presenza di metà più uno dei componenti, con il voto
favorevole di metà più uno dei presenti. Il Comune di Roma
esprime un numero di voti pari a quello delle relative
circoscrizioni più uno.
4. La conferenza metropolitana:
a) formula proposte per l'elaborazione delle politiche di area
vasta e adotta indirizzi per il coordinamento delle politiche
dell'area metropolitana;
b) formula proposte per l'attuazione dell'articolo 19 della l.
142/1990 in relazione alle seguenti funzioni e compiti
amministrativi:
1) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
2) realizzazione e gestione di reti e servizi di trasporto di
interesse metropolitano;
3) coordinamento dei piani-traffico comunali;
4) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
5) programmazione e gestione di interventi di tutela
idrogeologica;
6) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
7) formazione e gestione di un piano metropolitano di
smaltimento e di recupero dei rifiuti;
8) pianificazione commerciale della grande distribuzione;
9) coordinamento e programmazione delle attività culturali;
10) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
11) funzioni dei sindaci di cui all'articolo 36, comma 3, della
l. 142/1990;
12) servizi di area vasta nei settori della sanità, della
scuola e della formazione professionale e degli altri servizi
urbani di livello metropolitano;
c) formula proposte per la delimitazione dell'area
metropolitana, ai sensi dell'articolo 205;
d) definisce, fino all'istituzione della città metropolitana,
le forme di coordinamento o di integrazione dell'esercizio delle
funzioni e dei compiti degli enti componenti la conferenza
stessa, ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
5. La conferenza metropolitana disciplina, con apposito
regolamento, il proprio funzionamento, ivi compresa la
possibilità da parte dei componenti di delegare la
partecipazione a singole sedute, nonché la costituzione di una
segreteria tecnica.
6. La conferenza metropolitana ha durata fino alla completa
attuazione delle procedure previste dalle disposizioni del capo
VI della l. 142/1990.
Art.22
(Comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni
economico-sociali)
1. È istituito presso la presidenza della Giunta regionale il
comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni
economico-sociali, quale strumento permanente di concertazione e
di confronto tra la Giunta regionale, le rappresentanze delle
autonomie funzionali e le rappresentanze economiche e sociali.
2. Il comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed è composto dal Presidente
della Giunta regionale stesso, che lo presiede, dagli assessori
regionali, che partecipano alle riunioni in relazione alle
materie di propria competenza di volta in volta in trattazione,
dal rappresentante dell'unione camere Lazio, e da un
rappresentante per ciascuna delle organizzazioni economiche e
sociali individuate con apposita deliberazione della Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare
permanente. Con tale deliberazione sono, altresì, determinate
le modalità organizzative e di funzionamento del comitato.
3. Il comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni
economico-sociali esprime pareri e formula proposte alla Giunta
regionale in ordine agli atti regionali di programmazione
economicosociale e di pianificazione territoriale nonché per
l'attuazione degli interventi di rilevante interesse per lo
sviluppo della Regione.
Art.23
(Cooperazione e contrattazione programmata)
1. La Regione favorisce la cooperazione e la concertazione fra
lo Stato, la Regione medesima, gli enti locali, le autonomie
funzionali, le parti sociali e gli altri soggetti pubblici e
privati interessati, allo scopo di garantire una coordinata
partecipazione al perseguimento degli obiettivi contenuti nella
programmazione statale e regionale, nonché alle iniziative
adottate nell'ambito dell'Unione europea.
2. Per il fine di cui al comma 1 e per il coordinamento e
l'attuazione degli interventi che implicano decisioni
istituzionali e l'impiego integrato di risorse finanziarie a
carico di una pluralità di soggetti pubblici e privati, la
Regione promuove, tra l'altro, il ricorso agli accordi di
programma e agli strumenti di contrattazione programmata, ivi
comprese le programmazioni negoziate, le intese istituzionali di
programma, gli accordi di programma quadro, i patti
territoriali, i contratti di programma, i contratti d'area
previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica).
3. L'insieme delle iniziative di cui al comma 2 che implicano
decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico della
Regione sono coordinate dalla medesima, la quale, tra l'altro,
cura i rapporti con i soggetti interessati, propone e coordina
l'attivazione degli enti regionali pubblici e privati per le
iniziative di ricerca, progettazione e supporto tecnico nelle
fasi di redazione ed attuazione della contrattazione
programmata.
4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può
definire le modalità di attuazione degli strumenti della
programmazione negoziata per quanto attiene alle relazioni tra
Regione ed enti locali.
Art.24
(Osservatorio sull'attuazione del decentramento
amministrativo)
1. È istituito presso la presidenza della Giunta regionale
l'osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo,
di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della
Giunta regionale ed è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale;
b) un rappresentante indicato dalla delegazione regionale dell'ANCI;
c) un rappresentante indicato dall'URPL;
d) un rappresentante indicato dall'UNCEM Lazio;
e) un rappresentante indicato dalla lega delle autonomie locali
del Lazio;
f) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie
del contratto collettivo nazionale;
g) due rappresentanti delle organizzazioni economiche e sociali
individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
3. L'Osservatorio è di volta in volta integrato dagli assessori
regionali competenti nelle materie oggetto di esame nella
seduta.
4. All'Osservatorio può partecipare, altresì, un
rappresentante della presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica.
5. L'Osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) verifica periodicamente i trasferimenti delle risorse umane,
finanziarie e patrimoniali necessarie all'esercizio delle
funzioni conferite;
b) formula proposte, segnala ritardi ed eventuali difficoltà,
in ordine a:
1) l'emanazione delle norme integrative della presente legge, al
fine della puntuale ripartizione delle funzioni e dei compiti
amministrativi genericamente conferiti;
2) l'emanazione, all'adeguamento, alla semplificazione ed al
riordino della legislazione regionale di settore;
3) la semplificazione dei procedimenti amministrativi, secondo i
criteri ed i principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della
l. 59/1997;
4) la mobilità relativa ad esuberi, a seguito di processi di
riorganizzazione ovvero di situazioni di dissesto finanziario;
5) la formazione ed all'aggiornamento professionale;
6) l'ambiente e all'igiene e sicurezza del lavoro;
7) i servizi sociali;
c) presta attività consultiva ai fini dell'applicazione delle
clausole di raffreddamento e per l'interpretazione ed
applicazione omogenea del contratto collettivo nazionale di
lavoro a favore degli enti del comparto;
d) raccoglie e diffonde i dati relativi alla materia
contrattuale.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua od istituisce,
con propria deliberazione, la struttura organizzativa e
determina le risorse umane e strumentali da destinare al
supporto dell'Osservatorio.
Capo VII
Ruolo delle autonomie funzionali, delle cooperative, delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni
Art.25
(Ruolo delle autonomie funzionali)
1. Ferme restando le specifiche disposizioni contenute nel
titolo III, capo XI, sezione I, relative alle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), la
Regione e gli enti locali, mediante apposite convenzioni,
possono demandare alle autonomie funzionali l'esercizio di
funzioni e compiti amministrativi di cui alla presente legge e
relative norme integrative in base a criteri di economicità ed
efficacia della gestione.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono, in particolare,
contenere la puntuale indicazione delle funzioni e dei compiti
demandati, delle modalità di esercizio degli stessi e delle
relative forme di controllo da parte della Regione e degli enti
locali.
Art.26
(Ruolo delle cooperative)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione,
riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata e ne assicura le
finalità nelle sue varie forme e nei relativi settori di
intervento.
2. La Regione, in particolare, nell'esercizio delle funzioni e
dei compiti amministrativi di cui alla presente legge e relative
norme integrative:
a) promuove e favorisce lo sviluppo della cooperazione con i
mezzi più idonei, anche attraverso il sostegno economico e
finanziario;
b) elabora, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della legge 31
gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società
cooperative), specifici progetti diretti alla promozione ed al
finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della
cooperazione, con preferenza per quelli diretti all'innovazione
tecnologica ed all'incremento dell'occupazione;
c) cura la tenuta dell'albo regionale delle cooperative sociali
e provvede agli altri adempimenti di cui alla legge regionale 27
giugno 1996, n. 24.
3. Per i fini di cui al presente articolo, la Regione provvede
all'adeguamento ed al riordino della propria normativa in
materia di cooperazione, ai sensi dell'articolo 194, comma 4.
Art.27
(Ruolo delle organizzazioni di volontariato)
1. La Regione, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266
(Legge quadro sul volontariato), riconosce e favorisce
l'attività delle organizzazioni di volontariato come libera
espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo e
come apporto complementare, e non sostitutivo, nell'esercizio
delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui alla presente
legge e relative norme integrative.
2. Al tal fine la Regione promuove lo sviluppo delle
organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia,
anche attraverso incentivi di carattere economico-finanziario,
cura la tenuta del relativo registro ed esercita le altre
funzioni previste dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e
successive modifiche.
Art.28
(Ruolo delle associazioni)
1. La Regione riconosce e promuove il ruolo dell'associazionismo
nella pluralità delle sue forme, come espressione di libertà,
di crescita umana, di autogoverno della società civile e di
impegno sociale.
2. Per il fine di cui al comma 1 sono disciplinati con apposita
legge regionale, da emanarsi entro il termine di cui
all'articolo 194, comma 3, gli interventi della Regione volti a
favorire l'associazionismo con i mezzi più idonei, ivi compresi
incentivi di carattere economico-finanziario, anche a sostegno
delle iniziative degli enti locali volte a valorizzare le
realtà associative presenti sul territorio.
Capo VIII
Servizi di consulenza e assistenza. Formazione. Sistema
informativo automatizzato
Art.29
(Consulenza)
1. La Regione attiva servizi di consulenza agli enti locali per
fornire, su richiesta degli enti medesimi, preventivi elementi
valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti
rientranti nella competenza dei rispettivi organi istituzionali.
2. Per il fine di cui al comma 1, la Regione provvede
all'individuazione della struttura organizzativa competente per
la consulenza secondo le procedure previste dalla apposita legge
regionale concernente l'ordinamento degli uffici.
3. Ciascun quesito, limitato ad un solo atto o provvedimento,
deve essere formulato in forma scritta e corredato di eventuale
documentazione utile ai fini della consulenza.
4. Le valutazioni oggetto della consulenza sono espresse in
forma di parere scritto entro il termine di trenta giorni dalla
ricezione della richiesta, tenendo conto del quadro legislativo
vigente, delle norme statutarie e regolamentari dell'ente
richiedente e dell'orientamento giurisprudenziale e dottrinario.
5. Qualora la consulenza non venga fornita entro il termine di
cui al comma 4, l'ente richiedente adotta l'atto o il
provvedimento prescindendo dal parere. In caso contrario, l'ente
deve fare menzione di tale parere nell'atto o nel provvedimento,
indicando altresì le motivazioni di eventuali determinazioni
difformi.
6. La struttura organizzativa regionale competente per la
consulenza cura il repertorio e l'archivio dei pareri resi
nonché la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
di quelli più significativi.
Art.30
(Assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa.)
1. La Regione assicura adeguati servizi di assistenza
tecnica, amministrativa e giuridico-normativa agli enti locali
per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad
essi conferiti, tramite le proprie strutture e gli enti
dipendenti specializzati nelle singole materie.
Art.31
(Formazione)
1. La Regione, avvalendosi degli istituti regionali di
formazione: I.R.FO.D. Lazio, di cui alla legge regionale 3
gennaio 1989, n. 1, A.C. JEMOLO, di cui alla legge regionale 11
luglio 1987, n. 40 e MONTECELIO, di cui alla legge regionale 25
maggio 1989, n. 27, attiva corsi di formazione, di aggiornamento
e di riqualificazione per gli amministratori, i dirigenti ed il
restante personale degli enti locali.
2. Per il fine di cui al comma 1, la Giunta regionale determina
i criteri per la definizione del programma di attività degli
istituti regionali di formazione previa concertazione in sede di
conferenza Regione-autonomie locali.
3. La Regione concede contributi agli enti locali per la
copertura di una quota delle spese di partecipazione ai corsi,
secondo i criteri e le modalità dettati dalla Giunta regionale
con apposita deliberazione.
Art.32
(Sistema informativo automatizzato)
1. Ferma restando la disciplina del sistema statistico nazionale
di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme
sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24,
della legge 23 agosto 1988, n. 400), e del sistema statistico
regionale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47, la
Regione e gli enti locali assicurano, nel rispetto delle
disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675
(Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali) e successive modifiche, la
libera circolazione dei dati e delle informazioni per favorire
la comunicazione istituzionale tra i diversi livelli di governo,
ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 112/1998.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per il
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2 comma 1, lettera
mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la Regione promuove
l'attivazione del Sistema Informativo Automatizzato delle
Amministrazioni Regionale e Locali, denominato SIARL, che sia in
grado di integrare e di interconnettere a rete i rispettivi
sistemi informativi, anche nell'ambito della Rete Unitaria della
Pubblica Amministrazione (RUPA).
3. Il SIARL costituisce il supporto all'erogazione dei servizi
territoriali, amministrativi e di consultazione ed è
finalizzato all'informazione dei cittadini, degli operatori
economici e delle istituzioni locali. In particolare, tale
sistema assicura il supporto per il coordinamento ed il
miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese di cui
all'articolo 84, con riferimento alla raccolta e alla diffusione
delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento
delle attività produttive nel territorio regionale, nonché le
normative applicabili e gli strumenti di agevolazione
contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori
dipendenti e del lavoro autonomo.
4. Per la progettazione, la realizzazione e la gestione del
SIARL è istituita l'agenzia per il sistema informativo
automatizzato delle amministrazioni regionale e locali, da
costituirsi, su iniziativa della Regione, nella forma di
società per azioni. All'agenzia possono partecipare, oltre alla
Regione, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati.
Le condizioni di partecipazione della Regione all'agenzia, ivi
compresa la previsione di spesa a carico del bilancio regionale,
sono determinate con apposita legge regionale da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. La Regione, al fine di garantire la verifica dei risultati
delle proprie attività, utilizza il proprio sistema
informativo-statistico che opera in collegamento con gli uffici
di statistica istituiti ai sensi del d.lgs. 322/1989, ed inoltre
assicura l'integrazione dei sistemi informativi statistici degli
enti locali e delle autonomie funzionali con il Sistema
Statistico Nazionale (SISTAN).
Titolo III
Sviluppo economico e attività produttive
Capo I
Ambito di applicazione
Art.33
(Oggetto)
1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera b), la ripartizione tra la Regione, gli enti
locali e le autonomie funzionali delle funzioni e dei compiti
amministrativi conferiti dallo Stato nel settore organico di
materie "sviluppo economico e attività produttive".
2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le
funzioni ed i compiti amministrativi in materia di
"agricoltura", "artigianato",
"industria", "energia", "miniere e
risorse geotermiche", "acque minerali e termali",
"cave e torbiere", "fiere e mercati e
commercio", "turismo e industria alberghiera".
Capo II
Agricoltura
Art.34
(Oggetto)
1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia
"agricoltura" attengono alle attività agricole, alle
foreste relativamente alla forestazione produttiva, al vivaismo
forestale ed alla lavorazione, alla trasformazione ed alla
commercializzazione dei prodotti della silvicoltura, alla pesca,
all'agriturismo, alla caccia, agli usi civici, allo sviluppo
rurale ed all'alimentazione.
Art.35
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e
4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) le attività di supporto tecnico di rilevanza regionale per
le compensazioni al reddito previste da normative comunitarie e
nazionali;
b) la definizione dei criteri per la realizzazione degli
interventi di irrigazione e delle infrastrutture rurali;
c) i sistemi informativi, telematici e le banche dati relativi
alle attività del settore;
d) l'Agenzia regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e gli altri enti dipendenti
dalla Regione operanti nel settore;
e) i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito
agrario, ed in particolare, il riparto tra gli stessi delle
disponibilità finanziarie relative al credito agevolato, la
definizione dei parametri e dei criteri ad esso relativi, la
liquidazione e il pagamento del concorso regionale negli
interessi su prestiti e mutui;
f) la concessione degli incentivi e l'attuazione degli
interventi qualificati d'interesse regionale, nonché la
determinazione dei criteri per la concessione degli incentivi e
l'attuazione degli interventi a livello locale;
g) la ricerca applicata, le attività sperimentali e
dimostrative, le attività di supporto regionale all'assistenza
tecnica e le attività di assistenza tecnica a livello regionale
o interprovinciale, nonché la determinazione dei criteri, dei
contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed
aggiornamento del personale addetto ai servizi di sviluppo
nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi regionali di formazione professionale;
h) la divulgazione e l'informazione socio-economica di rilevanza
regionale;
i) il servizio fitosanitario, ivi comprese le attività di
difesa fitosanitaria, ed il servizio agrometeorologico
regionale;
l) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o
avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei
territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14
febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di
solidarietà nazionale);
m) i diritti di uso civico salvo quanto previsto nell'articolo
37, comma 1;
n) il riconoscimento giuridico delle associazioni di operatori
del settore, la vigilanza ed il controllo sulle attività delle
associazioni riconosciute e la concessione alle stesse degli
incetivi finanziari;
o) la promozione, a livello regionale, del comparto
agroalimentare ed agroindustriale laziale e la promozione ed il
coordinamento di omologhe azioni locali;
p) lo sviluppo e la valorizzazione delle filiere produttive, ivi
comprese le azioni per l'innovazione dei processi e dei
prodotti, nonché gli interventi a livello regionale per
l'orientamento dei consumi alimentari e per il coordinamento
delle politiche nutrizionali;
q) la regolazione dei mercati per l'offerta dei prodotti;
r) le attività di miglioramento genetico delle specie vegetali
ed animali, ivi compresi i controlli funzionali e la tenuta dei
relativi registri e libri, nonché le autorizzazioni concernenti
la riproduzione animale;
s) l'istituzione e la tenuta dei registri dei soggetti operanti
nel settore, fatte salve le competenze di altri enti;
t) l'adozione del calendario faunistico-venatorio annuale e la
predisposizione del tesserino venatorio;
u) la tutela della qualità dei prodotti agro-alimentari, ai
sensi della normativa comunitaria e statale.
Art.36
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4 e nell'articolo 39, le province esercitano, in conformità a
quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo 4, le funzioni
e i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla
presente legge, concernenti:
a) l'espressione del parere per le attività di assistenza
tecnica a livello regionale o interprovinciale di cui
all'articolo 35, comma 1;
b) la valorizzazione dei prodotti della silvicoltura, del bosco
e del sottobosco, salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma
1, lettera a);
c) la raccolta dei prodotti del sottobosco;
d) il vivaismo forestale, salvo quanto previsto dall'articolo
38, comma 1, lettera e);
e) la caccia e la pesca nelle acque interne, secondo la vigente
normativa, ed in particolare la vigilanza.
2. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni
e dei compiti amministrativi concernenti:
a) i miglioramenti fondiari aziendali ed interaziendali;
b) la dotazione aziendale di scorte vive o morte e di mezzi
tecnici di produzione;
c) le compensazioni al reddito previste da normative comunitarie
o nazionali;
d) il credito di esercizio a cooperative, ad associazioni dei
produttori ed a consorzi, ivi compreso il credito per acconto ai
soci conferenti;
e) la concessione di benefici previsti dalle leggi nazionali e
regionali sui danni conseguenti alle avversità atmosferiche;
f) gli interventi per l'agriturismo;
g) gli interventi per l'agricoltura biologica;
h) gli indennizzi per danni da fauna selvatica.
Art.37
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3
e nell'articolo 39, si intendono attribuiti ai comuni, in
conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo
5, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente
riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali,
fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i
comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo
Stato concernenti la vigilanza sull'amministrazione dei beni di
uso civico e di demanio armentizio.
2. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 39, è delegato
ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi concernenti:
a) la certificazione della qualità di coltivatore diretto, di
imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra
qualifica prevista in materia di agricoltura;
b) la certificazione relativa alla idoneità dei fondi, alla
formazione ed alla ricostruzione della proprietà
diretto-coltivatrice;
c) il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;
d) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e
l'uso di carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura;
e) la concessione per l'apertura di aziende florovivaistiche e
per il commercio di piante, parti di piante e semi.
Art.38
(Funzioni e compiti delle comunità montane)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, e
nell'articolo 39, è delegato alle comunità montane, con
riferimento al proprio ambito territoriale, in conformità a
quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo 7, l'esercizio
delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
a) la valorizzazione dei prodotti della silvicoltura, del bosco
e del sottobosco;
b) la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici del
territorio montano;
c) l'incremento del patrimonio foraggiero ed il miglioramento
dei pascoli;
d) la promozione delle iniziative e delle attività economiche
nelle zone montane, con particolare riguardo a:
1) le attività imprenditoriali locali, anche giovanili, in
campo silvo-pastorale;
2) il recupero e sviluppo delle terre incolte ed abbandonate;
e) il vivaismo forestale.
Art.39
(Conferimento di ulteriori funzionie compiti agli enti
locali)
1. Tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla
materia agricoltura, conferiti dallo Stato alla Regione con il
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle
regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura
e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), sono
conferiti agli enti locali, ad eccezione di quelli riservati
alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 35, salvo
quanto previsto al comma 3.
2. Alla puntuale ripartizione tra province, comuni e comunità
montane delle funzioni e dei compiti genericamente conferiti
agli enti locali si provvede con le successive norme
integrative, da emanarsi ai sensi dell'articolo 188.
3. Con la ripartizione di cui al comma 2 vengono individuati
nella materia dei diritti di uso civico, indicata nell'articolo
35, comma 1, lettera m), specifiche funzioni e compiti da
conferire ai comuni.
Capo III
Artigianato
Art.40
(Oggetto)
1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia
"artigianato", attengono alla produzione di beni e
servizi in forma artigianale, alle imprese artigiane in forma
singola o associata, alla tutela, allo sviluppo ed
all'incremento delle stesse, ivi compresi le funzioni ed i
compiti concernenti l'erogazione di agevolazioni, di contributi,
di sovvenzioni, d'incentivi e di benefici di qualsiasi genere,
comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare
riguardo alle imprese artistiche.
Art.41
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) i sistemi informativi telematici e le banche dati relative
alle attività di settore;
b) la promozione dell'associazionismo;
c) il sostegno allo sviluppo e all'internazionalizzazione delle
imprese;
d) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento
delle esportazioni dei prodotti locali;
e) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al
credito, i rapporti con gli istituti di credito, nonché la
determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti
regionali di agevolazione creditizia, anche se relativi a
provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o
comunitaria;
f) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e
dell'assistenza alle imprese;
g) il sostegno all'imprenditoria femminile, entro i limiti
consentiti dalla legislazione vigente;
h) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese
artigiane nelle aree individuate dallo Stato come economicamente
depresse;
i) la definizione di interventi a sostegno dell'artigianato
cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 1,
lettera b), del d.lgs. 112/1998;
l) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere alle
imprese artigiane ed ai relativi consorzi e società consortili,
anche in forma cooperativa;
m) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle
metodologie dei corsi di formazione per gli imprenditori
artigiani attraverso la bottega scuola, in coerenza con le
funzioni ed i compiti amministrativi regionali di formazione
professionale;
n) la valorizzazione delle imprese artistiche.
Art.42
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,
si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni e i