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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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LAZIO

Legge Regionale 06 Agosto 1999, n. 14/a

Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo. (artt. 1-90)(1)

Indice

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPO I
FINALITÀ E DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA

Art. 1 Finalità
Art. 2 Definizione della disciplina

TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
RUOLO DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 3 Ruolo della Regione
Art. 4 Ruolo della provincia
Art. 5 Ruolo del comune
Art. 6 Ruolo della città metropolitana e dei comuni metropolitani
Art. 7 Ruolo della comunità montana

CAPO II
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 8 Ripartizione delle funzioni
Art. 9 Criteri

CAPO III
AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI. INTERVENTI PER PROMUOVERE FORME DI GESTIONE ASSOCIATA

Art. 10 Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni
Art. 11 Area metropolitana
Art. 12 Incentivi per promuovere forme di gestione associata

CAPO IV
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Art. 13 Personale
Art. 14 Patrimonio
Art. 15 Finanziamento delle funzioni e dei compiti conferiti
Art. 16 Finanziamento degli investimenti degli enti locali

CAPO V
INDIRIZZO E COORDINAMENTO, DIRETTIVA. SERVIZIO GENERALE DI MONITORAGGIO. POTERI SOSTITUTIVI

Art. 17 Indirizzo e coordinamento, direttiva
Art. 18 Servizio generale di monitoraggio
Art. 19 Poteri sostitutivi

CAPO VI
STRUMENTI DI RACCORDO ISTITUZIONALE, DI COOPERAZIONE E DI CONCERTAZIONE SOCIALE

Art. 20 Conferenza permanente Regione-autonomie locali
Art. 21 Conferenza metropolitana
Art. 22 Comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economicosociali
Art. 23 Cooperazione e contrattazione programmata
Art. 24 Osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo

CAPO VII
RUOLO DELLE AUTONOMIE FUNZIONALI, DELLE COOPERATIVE, DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 25 Ruolo delle autonomie funzionali
Art. 26 Ruolo delle cooperative
Art. 27 Ruolo delle organizzazioni di volontariato
Art. 28 Ruolo delle associazioni

CAPO VIII
SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA. FORMAZIONE. SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO

Art. 29 Consulenza
Art. 30 Assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa
Art. 31 Formazione
Art. 32 Sistema informativo automatizzato

TITOLO III
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 33 Oggetto

CAPO II
AGRICOLTURA

Art. 34 Oggetto
Art. 35 Funzioni e compiti della Regione
Art. 36 Funzioni e compiti delle province
Art. 37 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 38 Funzioni e compiti delle comunità montane
Art. 39 Conferimento di ulteriori funzioni e compiti agli enti locali

CAPO III
ARTIGIANATO

Art. 40 Oggetto
Art. 41 Funzioni e compiti della Regione
Art. 42 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 43 Funzioni e compiti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

CAPO IV
INDUSTRIA

Art. 44 Oggetto
Art. 45 Funzioni e compiti della Regione
Art. 46 Funzioni e compiti delle province
Art. 47 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 48 Funzioni e compiti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura

CAPO V
ENERGIA

Art. 49 Oggetto
Art. 50 Funzioni e compiti della Regione
Art. 51 Funzioni e compiti delle province
Art. 52 Funzioni e compiti dei comuni

CAPO VI
MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE

Art. 53 Oggetto
Art. 54 Funzioni e compiti della Regione
Art. 55 Funzioni e compiti dei comuni

CAPO VII
ACQUE MINERALI E TERMALI

Art. 56 Oggetto
Art. 57 Funzioni e compiti della Regione
Art. 58 Funzioni e compiti delle province
Art. 59 Funzioni e compiti dei comuni

CAPO VIII
CAVE E TORBIERE

Art. 60 Oggetto
Art. 61 Funzioni e compiti della Regione
Art. 62 Funzioni e compiti delle province
Art. 63 Funzioni e compiti dei comuni

CAPO IX
FIERE E MERCATI COMMERCIO

Sezione I
Ambito di applicazione

Art. 64 Oggetto

Sezione II
Fiere e mercati

Art. 65 Funzioni e compiti della Regione
Art. 66 Funzioni e compiti delle province
Art. 67 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 68 Funzioni e compiti delle comunità montane

Sezione III
Commercio

Art. 69 Funzioni e compiti della Regione
Art. 70 Funzioni e compiti delle province
Art. 71 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 72 Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti

CAPO X
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Art. 73 Oggetto
Art. 74 Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti
Art. 75 Funzioni e compiti della Regione
Art. 76 Funzioni e compiti delle province
Art. 77 Funzioni e compiti dei comuni

CAPO XI
DISPOSIZIONI COMUNI

Sezione I
Relazioni con il sistema camerale

Art. 78 Ruolo delle CCIAA
Art. 79 Collaborazioni funzionali con le CCIAA
Art. 80 Funzioni e compiti delle CCIAA
Art. 81 Controllo sugli organi camerali e valutazione delle attività
Art. 82 Invio relazione allo Stato

Sezione II
Sportello unico per le attività produttive ed assistenza alle imprese

Art. 83 Sportello unico per le attività produttive
Art. 84 Attività di coordinamento e di miglioramento dell'assistenza alle imprese

Sezione III
Interventi per il sostegno alle imprese

Art. 85 Disciplina degli interventi
Art. 86 Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive
Art. 87 Convenzioni

Sezione IV
Ulteriori funzioni e compiti amministrativi

Art. 88 Sostegno alle esportazioni ed all'internazionalizzazione delle imprese
Art. 89 Agevolazioni di credito
Art. 90 Promozione dello sviluppo economico, della ricerca applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi

TITOLO IV
TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 91 Oggetto

CAPO II
TERRITORIO, URBANISTICA E BELLEZZE NATURALI

Art. 92 Oggetto
Art. 93 Funzioni e compiti della Regione
Art. 94 Funzioni e compiti delle province
Art. 95 Funzioni e compiti dei comuni

CAPO III
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 96 Oggetto
Art. 97 Funzioni e compiti della Regione
Art. 98 Funzioni e compiti dei comuni

CAPO IV
PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI

Sezione I
Ambito del conferimento

Art. 99 Oggetto

Sezione II
Protezione della natura e dell'ambiente

Art. 100 Funzioni e compiti della Regione
Art. 101 Funzioni e compiti delle province
Art. 102 Funzioni e compiti delle comunità montane
Art. 103 Ripartizione di funzioni e compiti in materia di attività a rischio di incidente rilevante

Sezione III
Aree naturali protette

Art. 104 Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali

Sezione IV
Inquinamento delle acque

Art. 105 Funzioni e compiti della Regione
Art. 106 Funzioni e compiti delle province
Art. 107 Funzioni e compiti dei comuni

Sezione V
Inquinamento acustico

Art. 108 Funzioni e compiti della Regione
Art. 109 Funzioni e compiti delle province
Art. 110 Funzioni e compiti dei comuni

Sezione VI
Inquinamento atmosferico

Art. 111 Funzioni e compiti della Regione
Art. 112 Funzioni e compiti delle province

Sezione VII
Inquinamento elettromagnetico

Art. 113 Funzioni e compiti della Regione
Art. 114 Funzioni e compiti delle province
Art. 115 Funzioni e compiti dei comuni

Sezione VIII
Gestione dei rifiuti

Art. 116 Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali

CAPO V
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Art. 117 Oggetto
Art. 118 Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali

CAPO VI
LAVORI PUBBLICI

Art. 119 Oggetto
Art. 120 Funzioni e compiti della Regione
Art. 121 Funzioni e compiti delle province
Art. 122 Funzioni e compiti dei comuni

CAPO VII
VIABILITÀ

Art. 123 Oggetto
Art. 124 Funzioni e compiti della Regione
Art. 125 Funzioni e compiti delle province
Art. 126 Accordi di programma
Art. 127 Funzioni e compiti dei comuni

CAPO VIII
TRASPORTI

Sezione I
Ambito del conferimento

Art. 128 Oggetto
Art. 129 Funzioni e compiti della Regione
Art. 130 Funzioni e compiti delle province
Art. 131 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 132 Funzioni delle CCIAA

CAPO IX
PROTEZIONE CIVILE

Art. 133 Oggetto
Art. 134 Funzioni e compiti della Regione
Art. 135 Funzioni e compiti delle province
Art. 136 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 137 Funzioni e compiti delle comunità montane

TITOLO V
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 138 Oggetto

CAPO II
TUTELA DELLA SALUTE

Sezione I
Ambito di applicazione

Art. 139 Oggetto
Art. 140 Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti

Sezione II
Salute umana

Art. 141 Funzioni e compiti della Regione
Art. 142 Funzioni e compiti delle province
Art. 143 Funzioni e compiti dei comuni

Sezione III
Sanità veterinaria

Art. 144 Funzioni e compiti della Regione
Art. 145 Funzioni e compiti delle province
Art. 146 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 147 Funzioni e compiti delle comunità montane

CAPO III
SERVIZI SOCIALI

Art. 148 Oggetto
Art. 149 Funzioni e compiti della Regione
Art. 150 Funzioni e compiti delle province
Art. 151 Funzioni e compiti dei comuni

CAPO IV
ISTRUZIONE SCOLASTICA

Art. 152 Oggetto
Art. 153 Funzioni e compiti della Regione
Art. 154 Funzioni e compiti delle province
Art. 155 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 156 Funzioni e compiti delle comunità montane

CAPO V
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 157 Oggetto
Art. 158 Funzioni e compiti della Regione
Art. 159 Funzioni e compiti delle province

CAPO VI
LAVORO

Art. 160 Oggetto
Art. 161 Funzioni e compiti della Regione
Art. 162 Funzioni e compiti delle province
Art. 163 Funzioni e compiti dei comuni

CAPO VII
BENI CULTURALI PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI SPETTACOLO

Sezione I
Ambito di applicazione

Art. 164 Oggetto

Sezione II
Beni culturali

Art. 165 Funzioni e compiti della Regione
Art. 166 Funzioni e compiti delle province
Art. 167 Funzioni e compiti dei comuni

Sezione III
Promozione delle attività culturali

Art. 168 Funzioni e compiti della Regione
Art. 169 Funzioni e compiti delle province
Art. 170 Funzioni e compiti dei comuni

Sezione IV
Cooperazione per la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività culturali

Art. 171 Commissione regionale per i beni e le attività culturali
Art. 172 Funzioni e compiti della commissione

Sezione V
Spettacolo

Art. 173 Funzioni e compiti della Regione
Art. 174 Funzioni e compiti delle province
Art. 175 Funzioni e compiti dei comuni

CAPO VIII
SPORT

Art. 176 Oggetto
Art. 177 Funzioni e compiti della Regione
Art. 178 Funzioni e compiti delle province
Art. 179 Funzioni e compiti dei comuni

TITOLO VI
VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO. POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 180 Oggetto

CAPO II
VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO

Art. 181 Oggetto
Art. 182 Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali

CAPO III
POLIZIA AMMINISTRATIVA E RELATIVO REGIME AUTORIZZATORIO

Art. 183 Oggetto
Art. 184 Funzioni e compiti della Regione
Art. 185 Funzioni e compiti delle province
Art. 186 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 187 Funzioni e compiti delle comunità montane

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
TERMINI PER L'EMANAZIONE DI NORME INTEGRATIVE DEI TITOLI III, IV, V E VI

Art. 188 Norme integrative in materia di agricoltura ed attività a rischio di incidente rilevante
Art. 189 Norme integrative in materia di commercio, turismo e sanità
Art. 190 Conferimento di ulteriori funzioni

CAPO II
DECORRENZA DELL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI CONFERITI

Art. 191 Effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti
Art. 192 Assegnazione delle risorse umane
Art. 193 Assegnazione delle risorse patrimoniali e finanziarie

CAPO III
SCADENZE TEMPORALI PER L'EMANAZIONE, L'ADEGUAMENTO, LA SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE DI SETTORE

Art. 194 Legislazione regionale di settore
Art. 195 Riordino di organismi collegiali
Art. 196 Osservatorio per l'attuazione del decentramento amministrativo

CAPO IV
ABROGAZIONI E MODIFICAZIONI DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 197 Modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37
Art. 198 Modificazioni alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 42
Art. 199 Modificazioni alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74
Art. 200 Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38
Art. 201 Modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42
Art. 202 Modificazioni alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7
Art. 203 Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53
Art. 204 Applicazione transitoria della normativa vigente
Art. 205 Area metropolitana e funzioni a livello metropolitano
Art. 206 Individuazione della rete viaria regionale
Art. 207 Disposizioni transitorie in materia di musei e beni culturali
Art. 208 Disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative
Art. 209 Abrogazioni


Titolo I
Disposizioni preliminari

Capo I
Finalità e definizione della disciplina

Art.1
(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), disciplina l'organizzazione a livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, perseguendo l'obiettivo di concorrere a realizzare un ampio ed efficiente decentramento amministrativo.

2. L'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di completezza, di efficienza ed economicità, di cooperazione, di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, di omogeneità, di adeguatezza, di differenziazione, di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi, di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali, indicati dall'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997.


Art.2
(Definizione della disciplina)

1. Per la finalità di cui all'articolo 1 la presente legge:
a) detta disposizioni generali per la razionale organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi attinenti alle materie di competenza della Regione e per la piena integrazione del sistema regionale e locale, determinando:
1) il ruolo della Regione e degli enti locali;
2) i criteri per la ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra i vari enti istituzionali di governo;
3) le procedure per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi nelle singole materie e gli incentivi tesi a promuovere forme di gestione associata degli enti locali operanti in tali ambiti;
4) le modalità di assegnazione agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti amministrativi delle necessarie risorse umane, patrimoniali e finanziarie;
5) le modalità di esercizio delle funzioni regionali di indirizzo e coordinamento, di direttiva e di sostituzione per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali nonché di attivazione di un servizio generale di monitoraggio dell'esercizio stesso;
6) gli strumenti di cooperazione e di concertazione per rendere effettiva la collaborazione interistituzionale e l'azione coordinata nei singoli settori organici di materie e per assicurare la partecipazione ed il concorso delle autonomie locali, di quelle funzionali nonché delle organizzazioni di rilevanza economica e sociale alle scelte legislative e programmatorie della Regione ed ai procedimenti attuativi delle riforme;
7) il ruolo delle autonomie funzionali, delle cooperative, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni;
8) l'attivazione di adeguati servizi di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa, di corsi di formazione e aggiornamento degli amministratori, dei dirigenti e del personale, di cui gli enti locali possono avvalersi per l'esercizio delle rispettive funzioni, nonché di un sistema informativo e di rilevazione statistica per favorire la comunicazione istituzionale tra i diversi livelli di governo;
b) provvede alla ripartizione tra Regione ed enti locali del complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato sia con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e gli altri decreti legislativi emanati ai sensi della l. 59/1997 sia con la precedente legislazione nei seguenti settori organici di materie:
1) sviluppo economico e attività produttive;
2) territorio, ambiente ed infrastrutture;
3) servizi alla persona ed alla comunità;
4) vigilanza e regime sanzionatorio, polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio;
c) detta disposizioni finali e transitorie dirette a completare il processo di decentramento amministrativo, prevedendo:
1) i termini per l'emanazione di norme integrative dei titoli III, IV, V e VI, di seguito denominate norme integrative, anche al fine della puntuale ripartizione tra province, comuni e comunità montane delle funzioni e dei compiti amministrativi genericamente conferiti agli enti locali;
2) la decorrenza dell'effettivo esercizio delle nuove funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali contestualmente all'assegnazione agli stessi delle necessarie risorse umane, patrimoniali e finanziarie;
3) le scadenze temporali per l'emanazione, l'adeguamento, la semplificazione ed il riordino della legislazione regionale di settore anche mediante la redazione di testi unici o coordinati di norme contenenti la disciplina sostanziale e procedimentale delle singole materie oggetto del conferimento;
4) l'abrogazione e la modificazione di norme regionali incompatibili e la disciplina della fase transitoria.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge con l'espressione:
a) "funzioni e compiti conferiti dallo Stato" si intende il complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati alla Regione perché provveda al successivo riparto tra la stessa e gli enti locali e delle altre specifiche funzioni e compiti amministrativi direttamente attribuiti dallo Stato ai vari livelli di governo regionale e locale;
b) "funzioni e compiti conferiti dalla Regione agli enti locali" si intende il complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti, delegati e subdelegati ai vari livelli di governo locale dai titoli III, IV, V e VI.

Titolo II
Disposizioni generali


Capo I
Ruolo della Regione e degli enti locali

Art.3
(Ruolo della Regione)

1. La Regione esercita essenzialmente la funzione legislativa e regolamentare nonché le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, direttiva e controllo relativamente alle materie complessivamente conferite dallo Stato, provvedendo a:
a) emanare la disciplina normativa delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggiquadro nazionali e del principio di autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, ovvero norme di organizzazione, ivi compresa la subdelega, e di spesa e, ove previsto, norme di attuazione per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati;
b) promuovere e realizzare il riordino territoriale secondo le procedure previste dalle leggi regionali 5 novembre 1991, n. 73, e 30 luglio 1996, n. 30 e l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli enti locali negli ambiti territoriali ottimali, individuati ai sensi dell'articolo 10;
c) determinare, con il concorso degli enti locali, gli obiettivi generali della programmazione economicosociale e della pianificazione territoriale regionale, ivi compresa quella paesistica, nonché gli obiettivi settoriali, laddove previsto dalla legge statale o regionale, ed a verificare la compatibilità con tali obiettivi degli strumenti della programmazione e pianificazione provinciale e metropolitana, secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modifiche e dalle specifiche leggi regionali di settore;
d) elaborare ed a coordinare l'attuazione dei programmi di intervento previsti dall'Unione europea secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del d.lgs. 112/1998;
e) adottare atti di indirizzo e coordinamento delle attività degli enti locali al fine di assicurare un omogeneo sviluppo economico, sociale e territoriale della Regione nonché atti di direttiva nei confronti degli enti destinatari di delega e subdelega di funzioni e compiti amministrativi con le modalità di cui all'articolo 17;
f) ripartire fra gli enti locali le risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti;
g) effettuare il controllo di legittimità ed il controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali secondo le procedure ed i limiti previsti dall'apposita legge regionale di disciplina dell'esercizio delle funzioni di controllo, in attuazione della l. 142/1990 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nonché la sostituzione nei casi di cui all'articolo 19.

2. La Regione, altresì, esercita esclusivamente le funzioni ed i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, ad essa espressamente riservati dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II.

3. Tra le funzioni ed i compiti amministrativi di cui al comma 2 rientrano quelli delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), concernenti le persone giuridiche di cui all'articolo 12 del codice civile.

4. La Regione provvede, inoltre, ad attuare gli interventi di rilevanza regionale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

Art.4
(Ruolo della provincia)

1. La provincia esercita, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza nell'ambito delle materie ad essa conferite, le funzioni di programmazione provvedendo, secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modifiche e dalle specifiche leggi regionali di settore a:
a) promuovere e coordinare le proposte degli enti locali ai fini della determinazione degli obiettivi generali della programmazione economicosociale e della pianificazione territoriale regionale, nonché degli eventuali obiettivi settoriali;
b) adottare, in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera a), ove esistenti, il piano territoriale di coordinamento e propri programmi economico-sociali generali e settoriali;
c) verificare la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il piano territoriale di coordinamento, nonché degli strumenti di programmazione economicosociale comunali con i propri programmi economico-sociali generali e settoriali, ove esistenti;
d) approvare il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico delle comunità montane, previa verifica di compatibilità con il piano territoriale di coordinamento nonché con i propri programmi economico-sociali generali e settoriali, ove esistenti.

2. La provincia esercita, altresì, le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, di norma nelle seguenti materie indicate nell'articolo 14, comma 1, della l. 142/1990:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;
i) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica;
l) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

3. La provincia provvede ad attuare gli specifici interventi di rilevanza provinciale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

4. La provincia, in collaborazione con i comuni interessati, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

Art.5
(Ruolo del comune)


1. Il comune esercita la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato, ad eccezione di quelli che la presente legge e le relative norme integrative espressamente riservano alla Regione o conferiscono ad altri enti locali ed alle autonomie funzionali, nel rispetto dei criteri di cui al capo II.

2. Il comune esercita, altresì, in relazione alle funzioni e ai compiti amministrativi di cui al comma 1, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza, funzioni di programmazione e pianificazione concorrendo, secondo le procedure previste dall'apposita legge regionale e dalle specifiche leggi regionali di settore, alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale regionale e provinciale ed adottando, in coerenza con tali obiettivi, propri strumenti di programmazione e pianificazione rapportati alle esigenze della collettività e del territorio comunale.

3. Il comune provvede ad attuare gli specifici interventi di rilevanza comunale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

4. I comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi di cui ai commi 1 e 2 nelle singole materie disciplinate nei titoli III, IV, V e VI in forma singola o in forma associata, entro ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi dell'articolo 10.


Art.6
(Ruolo della città metropolitana e dei comuni metropolitani)


1. La Città metropolitana di Roma, dal momento della sua istituzione, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi provinciali di cui all'articolo 4 nonché le funzioni e i compiti amministrativi comunali di cui all'articolo 5, comma 1, che saranno ad essa conferiti, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, dalla legge regionale da emanarsi ai sensi dell'articolo 19 della l. 142/1990, in quanto abbiano precipuo carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolti in forma coordinata nell'area metropolitana, nelle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
b) viabilità, traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;
g) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

2. I comuni metropolitani esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi comunali di cui all'articolo 5, salvo quelli che saranno conferiti alla città metropolitana a norma del comma 1 del presente articolo.

Art.7
(Ruolo della comunità montana)


1. La comunità montana esercita, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza nell'ambito delle materie ad essa conferite, le funzioni di programmazione concorrendo, secondo le procedure previste dall'apposita legge regionale e dalle specifiche leggi regionali di settore, alla determinazione degli obiettivi della programmazione economicosociale e della pianificazione territoriale regionale e provinciale ed adottando, in coerenza con tali obiettivi, il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico.

2. La comunità montana esercita, altresì:
a) le specifiche funzioni e i compiti amministrativi ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II e delle disposizioni dettate dalla legge regionale sulla montagna, e la gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa e dalla programmazione comunitaria, statale e regionale;
b) le funzioni e i compiti amministrativi dei comuni di cui all'articolo 5 che essi sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata, con particolare riguardo ai settori indicati nell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);
c) le altre funzioni e i compiti amministrativi eventualmente delegati dalla provincia e dai singoli comuni.

Capo II
Criteri per la ripartizione delle funzioni

Art.8
(Ripartizione delle funzioni)


1. Ai fini dell'organizzazione prevista dall'articolo 1 si provvede a:
a) ripartire tra la Regione e gli enti locali le funzioni e i compiti amministrativi conferiti dallo Stato con il d.lgs. 112/1998 e gli altri decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della l. 59/1997, inerenti alle materie comprese nei settori organici "sviluppo economico ed attività produttive", "territorio, ambiente ed infrastrutture", "servizi alla persona ed alla comunità", "vigilanza e regime sanzionatorio, polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio";
b) confermare od adeguare, nell'ambito dei citati settori organici di materie, le ripartizioni di funzioni e compiti amministrativi già disposte dalla legislazione vigente.

Art.9
(Criteri)

1. La ripartizione di cui all'articolo 8 è effettuata secondo i seguenti criteri:
a) indicazione tassativa delle funzioni e dei compiti amministrativi da riservare alla Regione in quanto attengano ad esigenze di carattere unitario;
b) conferimento ai diversi livelli di governo locale di tutte le altre funzioni e compiti amministrativi procedendo mediante:
1) attribuzione, in base ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza, nel caso di funzioni e compiti amministrativi di interesse esclusivamente locale in rapporto al ruolo che gli enti istituzionali sono tenuti rispettivamente a svolgere a norma del capo I;
2) delega e subdelega, nel caso di funzioni e compiti amministrativi che, pur non essendo d'interesse esclusivamente locale, richiedono, in base al principio di omogeneità, di essere esercitati allo stesso livello di governo delle funzioni e dei compiti attribuiti;
3) conferimento ad un unico ente istituzionale delle funzioni e dei compiti amministrativi connessi, strumentali e complementari alle funzioni e compiti attribuiti, delegati o subdelegati, in base al principio di responsabilità ed unicità dell'amministrazione;
4) attribuzione comunque al comune, in base al principio di completezza, della generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti espressamente agli altri enti locali, salvo espresse deroghe stabilite dalla legislazione statale.

2. Il conferimento di funzioni e compiti amministrativi di cui al comma 1, lettera b), è effettuato, nell'ambito di ciascuna materia, a tutti gli enti di pari livello istituzionale, salvo espressa deroga prevista dalle leggi statali vigenti.

3. In attesa della istituzione della Città metropolitana di Roma, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti singole aree urbane e metropolitane è conferito, qualora sia espressamente previsto da leggi statali o regionali vigenti, al Comune di Roma, in relazione al territorio comunale, ed alla Provincia di Roma, in relazione al restante territorio provinciale.

Capo III
Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni e dei compiti. Interventi per promuovere forme di gestione associata.

Art.10
(Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni)


1. Fermo restando il conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai diversi livelli di governo locale operato in sede di ripartizione ai sensi dell'articolo 9, l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti stessi da parte dei comuni di minore dimensione e di norma quelli con meno di diecimila abitanti è affidato, per specifiche materie, alla gestione associata in ambiti territoriali ottimali, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 112/1998.

2. A tale fine, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore, rispettivamente, della presente legge e delle relative norme integrative, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, individua, per ciascuna materia compresa nei settori organici di cui ai titoli III, IV, V e VI, ambiti territoriali ottimali, non interprovinciali, di esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, previamente concordati in sede di conferenza Regione-autonomie locali sulla base di un modello di coerenza territoriale definito dal Sistema Statistico Regionale (SISTAR) tenendo conto dei seguenti elementi:
a) dimensione demografica dei comuni coinvolti, così che i servizi resi in forma associata interessino una popolazione complessiva non inferiore, di norma, a diecimila abitanti;
b) caratteristiche geografiche, ambientali e storicoculturali, dei territori dei comuni coinvolti;
c) tipologia ed articolazione delle attività produttive, commerciali o turistiche presenti nei comuni coinvolti;
d) peculiarità delle popolazioni interessate;
e) contiguità territoriale fra i comuni coinvolti;
f) coincidenza, nelle zone montane, dell'ambito territoriale ottimale con la comunità montana;
g) altri ambiti già individuati da leggi o provvedimenti regionali vigenti.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i singoli comuni esercitano comunque le funzioni e i compiti amministrativi conferiti fino all'adozione della deliberazione di individuazione degli ambiti territoriali ottimali.

4. I comuni interessati, entro il termine fissato dalla deliberazione di individuazione degli ambiti territoriali ottimali, organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, scegliendo autonomamente la forma associativa nell'ambito di quelle previste dalla l. 142/1990, ferma restando la comunità montana, laddove esistente. Al fine di favorire l'intesa sulla forma associativa e sulle relative modalità attuative, il Presidente della provincia nel cui territorio rientra l'ambito territoriale ottimale provvede alla convocazione della conferenza dei sindaci dei comuni ricadenti nell'ambito stesso.

5. Decorso inutilmente il termine fissato, la Giunta regionale, previa intesa in sede di conferenza Regione-autonomie locali, esercita i poteri sostitutivi ai fini della costituzione delle forme associative.

Art.11
(Area metropolitana)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, fino alla istituzione della Città metropolitana di Roma, la Regione, la Provincia di Roma, il Comune di Roma e gli altri enti locali compresi nel territorio provinciale definiscono, in seno alla conferenza metropolitana, le forme di coordinamento o d'integrazione dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei compiti per cui l'area metropolitana costituisce riferimento necessario o ambito territoriale ottimale, con particolare riguardo a quelli elencati nell'articolo 21, comma 4, lettera b).

2. Ai fini di cui al comma 1 possono essere costituiti uffici comuni sulla base di convenzioni stipulate tra gli enti interessati, anche in deroga agli assetti organizzativi degli enti stessi.

Art.12
(Incentivi per promuovere forme di gestione associata)


1. Per favorire il massimo grado di efficacia e di efficienza nell'esercizio delle funzioni e dei compiti nei settori organici di materie di cui ai titoli III, IV, V e VI, la Regione promuove, con il programma di riordino territoriale previsto dagli articoli 7 e 8 della l.r. 30/1996, le unioni e le fusioni dei comuni di minore dimensione, anche mediante incentivi finanziari.

2. La Regione promuove, altresì, l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative negli ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi dell'articolo 10. A tale fine, la deliberazione del Consiglio regionale di individuazione degli ambiti territoriali ottimali, determina, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le misure e le modalità di concessione di appositi contributi a favore dei comuni che organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti nei termini fissati dalla deliberazione stessa per la parziale copertura degli oneri organizzatori.

3. La Regione, inoltre, sulla base di criteri individuati dalla Giunta regionale, concede alle unioni di comuni, alle comunità montane e alle altre forme associative di comuni, contributi in conto capitale per investimenti volti a favorire ed a rafforzare l'esercizio associato delle funzioni.

Capo IV
Modalità di assegnazione delle risorse


Art.13
(Personale)

1. Al fine dell'assegnazione delle risorse umane necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, la Regione provvede a trasferire agli enti locali il proprio personale che, al momento del conferimento, risulta preposto all'esercizio delle funzioni e dei compiti oggetto del conferimento stesso.

2. La Giunta regionale individua con apposita deliberazione, adottata previa intesa in sede di conferenza Regione-autonomie locali, il personale da trasferire, tenuto conto delle eventuali richieste e nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi di riferimento. Tale deliberazione deve individuare, in particolare, il contingente di personale da trasferire, distinto per ciascun ente destinatario, mediante elenco nominativo con l'indicazione delle relative qualifiche funzionali e figure professionali.

3. Al personale da trasferire sulla base della deliberazione di cui al comma 2 sono applicate forme di incentivazione definite dalla Regione nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata.

5. La Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale trasferito, ai sensi dell'articolo 26.

6. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in relazione al trasferimento di personale è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti destinatari, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi di riferimento.

7. All'atto del trasferimento i posti del contingente di personale trasferito sono automaticamente soppressi e le somme stanziate per i relativi oneri sono assegnate agli enti destinatari secondo le disposizioni di cui all'articolo 15.

8. A seguito del conferimento, la Regione provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica ed alla ridefinizione delle proprie strutture organizzative, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale di disciplina dell'ordinamento degli uffici.


Art.14
(Patrimonio)

1. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, sono assegnati agli enti locali competenti per territorio e destinatari delle funzioni e dei compiti stessi secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti sono trasferiti agli enti interessati, quelli utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati o subdelegati, possono essere assegnati in uso o in comodato agli enti destinatari della delega o subdelega.

3. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, al trasferimento od all'assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto dalla competente struttura regionale in contraddittorio con ciascun ente destinatario ed approvato dalla Giunta regionale.

4. Il trasferimento agli enti locali dei beni regionali comporta la successione degli enti stessi nei diritti e negli obblighi inerenti alla loro gestione.

5. I documenti riguardanti i beni relativi alle funzioni ed ai compiti amministrativi conferiti vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, agli enti territorialmente competenti.

Art.15
(Finanziamento delle funzioni e dei compiti conferiti)

1. Le spese relative alle funzioni e ai compiti amministrativi attribuiti agli enti locali sono finanziate, previa stima dei relativi oneri, mediante assegnazione agli enti destinatari di somme stanziate dal bilancio regionale. Tali somme sono stanziate in specifici capitoli del bilancio regionale, rispettivamente per le province, i comuni, le comunità montane e la città metropolitana, e sono ripartite tra gli enti, senza vincolo di destinazione, sulla base di parametri oggettivi che tengano conto della popolazione e delle caratteristiche territoriali, nonché delle somme che ciascun ente può ottenere dalle entrate di cui al comma 4, con apposita deliberazione della Giunta regionale, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali. La Regione può provvedere al finanziamento delle funzioni attribuite anche assegnando agli enti destinatari quote delle entrate tributarie proprie e devolute dallo Stato. Tali quote sono stabilite con la legge regionale di bilancio.

2. Le spese relative alle funzioni e ai compiti amministrativi delegati o subdelegati sono finanziati, previa stima dei relativi oneri, con assegnazione agli enti destinatari di delega o subdelega di somme stanziate dal bilancio regionale. Tali somme sono stanziate in appositi capitoli del bilancio regionale rispettivamente per le province, i comuni, le comunità montane e la città metropolitana e sono ripartite tra gli enti, con vincolo di destinazione, con le modalità di cui al comma 1.

3. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorate di una somma pari alla quota delle spese relative al personale trasferito dalla Regione, che viene eliminato dal bilancio regionale in seguito all'attribuzione, alla delega o alla subdelega delle funzioni e dei compiti amministrativi.

4. A ciascun ente locale spettano nelle materie attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione, i proventi delle tasse, dei diritti, delle tariffe e dei relativi servizi.

5. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di finanziamento delle funzioni e dei compiti amministrativi è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali destinatari, previo parere espresso dalla conferenza Regione-autonomie locali di cui all'articolo 20.

Art.16
(Finanziamento degli investimenti degli enti locali)


1. Al fine di favorire la politica degli investimenti degli enti locali realizzati dagli stessi o da altri soggetti pubblici e privati in partecipazione con gli enti locali, è istituito il fondo rotativo denominato Fondo Investimenti Lazio (FIL), per la progettazione e l'esecuzione degli investimenti nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie.

2. Il FIL è alimentato, oltre che dal recupero dei contributi concessi, da quote di tutte le entrate in conto capitale della Regione, salvo quelle assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione e quelle derivanti da operazioni di finanza straordinaria, nonché dalle maggiori entrate acquisite dalla Regione attraverso maggiorazioni da essa disposte sui tributi propri.

3. Le modalità di gestione del FIL sono determinate con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Capo V
Indirizzo e coordinamento, direttiva. Servizio generale di monitoraggio. Poteri sostitutivi

Art.17
(Indirizzo e coordinamento, direttiva)


1. La Giunta regionale adotta, con apposita deliberazione, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, e sentita la competente commissione consiliare permanente, gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in coerenza con l'indirizzo politico, sociale ed economico determinato dal Consiglio regionale, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione e della pianificazione territoriale regionale.

2. Gli enti locali nello svolgimento delle attività di propria apocompetenza devono attenersi agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale adotta altresì gli atti di direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), limitatamente alle funzioni ed ai compiti amministrativi delegati e subdelegati, al fine di garantire l'effettivo e corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti stessi da parte degli enti locali. In caso di funzioni o compiti amministrativi subdelegati le direttive adottate dalla Giunta regionale devono conformarsi a quelle eventualmente emanate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della l. 59/1997.

4. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito della funzione di direzione conferitagli dall'articolo 121 della Costituzione, comunica tempestivamente agli enti locali destinatari di subdelega le direttive statali nonché le direttive eventualmente adottate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, impartendo, se necessario, specifiche istruzioni per l'attuazione delle direttive stesse. Provvede, altresì, ad informare periodicamente il Governo e il Consiglio regionale sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato, ivi compresi quelli subdelegati agli enti locali.

Art.18
(Servizio generale di monitoraggio)

1. La Regione attiva un servizio generale di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali finalizzato all'esercizio dei poteri regionali di indirizzo e coordinamento, di direttiva e di sostituzione e all'integrazione delle funzioni e dei compiti degli enti locali a livello regionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, il servizio generale di monitoraggio, tra l'altro, cura la raccolta di tutti gli atti di indirizzo, coordinamento e direttiva e di quelli che costituiscano esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, mettendoli, altresì, a disposizione degli enti locali medesimi unitamente ai dati acquisiti attraverso il monitoraggio.

3. La Regione provvede all'individuazione della struttura organizzativa competente per il servizio di cui al presente articolo secondo le procedure previste dall'apposita legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici.

4. Gli osservatori, le strutture e gli altri organismi regionali, comunque denominati, che espletano attività di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali, sono tenuti a fornire alla struttura di cui al comma 3 i dati rilevati nello svolgimento della rispettiva attività.

Art.19
(Poteri sostitutivi)

1. La Giunta regionale, in caso di mancato esercizio delle funzioni o dei compiti amministrativi delegati e subdelegati, ovvero di ripetuta inosservanza degli indirizzi e delle direttive regionali e statali, si sostituisce agli enti locali destinatari di delega e subdelega inadempienti, avvalendosi delle proprie strutture organizzative, previa diffida a provvedere ed a seguito dell'inutile decorso del termine prefissato. Qualora gli enti locali persistano nel comportamento di inadempienza, la Giunta regionale propone la revoca, con legge regionale, della delega o subdelega nei confronti dei singoli enti inadempienti.

2. Ferme restando speciali disposizioni dettate dalle leggi che disciplinano le singole materie, ulteriori poteri sostitutivi sono esercitati dalla Regione in caso di mancata organizzazione per l'esercizio associato di funzioni in ambiti territoriali ottimali, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, per il protrarsi di situazioni di inefficacia in relazione a specifici interventi finanziati dalla Regione, previsti da atti di programmazione comunitaria, statale e regionale, nonché nelle ipotesi indicate agli articoli 93, comma 1, lettera od), 105, comma 1, lettera f), e 182, comma 4, lettera b).

3. Gli oneri finanziari connessi all'esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico degli enti inadempienti.

Capo VI
Strumenti di raccordo istituzionale, di cooperazione e di concertazione sociale


Art.20
(Conferenza permanente Regione-autonomie locali)


1. È istituita presso la presidenza della Giunta regionale la conferenza Regione-autonomie locali, quale strumento permanente di cooperazione interistituzionale e di concertazione tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali, con compiti propositivi, consultivi e di studio sulle questioni di interesse diretto degli enti locali.

2. La conferenza viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha la stessa durata del Consiglio regionale.

3. La conferenza è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale;
b) l'assessore regionale competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali;
c) i presidenti delle province del Lazio e il sindaco della città metropolitana;
d) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
e) cinque sindaci designati dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) regionale, di cui tre di comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, uno di comune con popolazione compresa tra i cinquemila e quindicimila abitanti, uno di comune con popolazione superiore ai quindicimila abitanti;
f) due presidenti di comunità montane designati dall'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani del Lazio (UNCEM Lazio);
g) il presidente regionale dell'Unione Regionale Province del Lazio (URPL);
h) il presidente dell'ANCI Lazio;
i) il presidente regionale della lega delle autonomie locali;
l) il presidente dell'UNCEM Lazio;
m) il presidente ed i due vicepresidenti della commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali.

4. La conferenza è di volta in volta integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione nelle sedute della conferenza stessa.

5. La conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali ed è convocata almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente stesso e allorché ne faccia richiesta un quinto dei suoi membri, i cinque presidenti delle province oppure i cinque sindaci dei comuni capoluogo del Lazio.

6. La conferenza si avvale di una segreteria tecnica, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da esperti designati dalla Giunta regionale nell'ambito del proprio personale e da esperti designati da ANCI, URPL, UNCEM Lazio e lega delle autonomie locali, con il compito di istruire gli atti oggetto di discussione nelle sedute della conferenza stessa.

7. Alle sedute della conferenza possono essere invitati, su convocazione del Presidente, i responsabili delle strutture regionali istituzionalmente competenti, che, in ogni caso, forniscono alla conferenza tutto il supporto tecnico e conoscitivo necessario.

8. Al fine di garantire la partecipazione delle province e dei comuni ai processi decisionali che assumono interesse e rilevanza per le autonomie locali, la conferenza esprime pareri alla Giunta ed al Consiglio regionale in materia di:
a) proposte degli strumenti regionali di programmazione economicasociale e di pianificazione territoriale;
b) proposte di leggi regionali concernenti modifiche territoriali degli enti locali;
c) proposte di legge o di regolamento regionali relative all'organizzazione e al conferimento di funzioni e compiti amministrativi a livello locale o attinenti a funzioni di controllo nei confronti degli enti locali;
d) proposte di atti di indirizzo e coordinamento;
e) atti comunque attuativi della presente legge e delle relative norme integrative.

9. La conferenza costituisce, altresì, la sede in cui vengono concordati gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 10 nonché la sede di concertazione delle modalità per l'esercizio transitorio in via sostitutiva delle funzioni e dei compiti amministrativi negli stessi ambiti, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e dei criteri per la definizione del programma dei corsi di formazione per gli amministratori ed il personale degli enti locali, di cui all'articolo 31.

10. La Giunta ed il Consiglio regionale possono, inoltre, richiedere pareri alla conferenza in ordine alle proposte di intese tra Regione ed enti locali, nonché in ogni altra ipotesi in cui lo ritengano opportuno.

11. Gli atti della Giunta regionale soggetti al parere della conferenza devono essere inviati alla conferenza stessa prima dell'adozione definitiva.

12. I pareri sono espressi dalla conferenza entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Tale termine può essere rinnovato per una sola volta dall'organo regionale richiedente, con decisione motivata, sulla base di esigenze rappresentate dalla conferenza. In caso di decorrenza del termine senza che la conferenza abbia espresso il parere, l'organo regionale richiedente procede prescindendo dall'acquisizione dello stesso.

13. La conferenza può, nelle materie di cui ai commi 8, 9 e 10, formulare di propria iniziativa proposte alla Giunta ed al Consiglio regionale.

14. La conferenza disciplina le modalità del proprio funzionamento ed i compiti della segreteria tecnica con apposito regolamento.

Art.21
(Conferenza metropolitana)


1. Al fine di dare sollecita attuazione alle disposizioni del capo VI della l. 142/1990, presso la Provincia di Roma è istituita la conferenza metropolitana, composta dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della provincia, dai sindaci dei comuni compresi nella provincia e da tre consiglieri regionali designati, con voto limitato a due preferenze, dal Consiglio regionale.

2. La conferenza metropolitana è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, che convoca le sedute e fissa l'ordine del giorno, d'intesa con il Presidente della Provincia di Roma e con il Sindaco di Roma.

3. La conferenza metropolitana adotta le proprie deliberazioni in presenza di metà più uno dei componenti, con il voto favorevole di metà più uno dei presenti. Il Comune di Roma esprime un numero di voti pari a quello delle relative circoscrizioni più uno.

4. La conferenza metropolitana:
a) formula proposte per l'elaborazione delle politiche di area vasta e adotta indirizzi per il coordinamento delle politiche dell'area metropolitana;
b) formula proposte per l'attuazione dell'articolo 19 della l. 142/1990 in relazione alle seguenti funzioni e compiti amministrativi:
1) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
2) realizzazione e gestione di reti e servizi di trasporto di interesse metropolitano;
3) coordinamento dei piani-traffico comunali;
4) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
5) programmazione e gestione di interventi di tutela idrogeologica;
6) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
7) formazione e gestione di un piano metropolitano di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
8) pianificazione commerciale della grande distribuzione;
9) coordinamento e programmazione delle attività culturali;
10) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
11) funzioni dei sindaci di cui all'articolo 36, comma 3, della l. 142/1990;
12) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano;
c) formula proposte per la delimitazione dell'area metropolitana, ai sensi dell'articolo 205;
d) definisce, fino all'istituzione della città metropolitana, le forme di coordinamento o di integrazione dell'esercizio delle funzioni e dei compiti degli enti componenti la conferenza stessa, ai sensi dell'articolo 11, comma 1.

5. La conferenza metropolitana disciplina, con apposito regolamento, il proprio funzionamento, ivi compresa la possibilità da parte dei componenti di delegare la partecipazione a singole sedute, nonché la costituzione di una segreteria tecnica.

6. La conferenza metropolitana ha durata fino alla completa attuazione delle procedure previste dalle disposizioni del capo VI della l. 142/1990.

Art.22
(Comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali)


1. È istituito presso la presidenza della Giunta regionale il comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali, quale strumento permanente di concertazione e di confronto tra la Giunta regionale, le rappresentanze delle autonomie funzionali e le rappresentanze economiche e sociali.

2. Il comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal Presidente della Giunta regionale stesso, che lo presiede, dagli assessori regionali, che partecipano alle riunioni in relazione alle materie di propria competenza di volta in volta in trattazione, dal rappresentante dell'unione camere Lazio, e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni economiche e sociali individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. Con tale deliberazione sono, altresì, determinate le modalità organizzative e di funzionamento del comitato.

3. Il comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali esprime pareri e formula proposte alla Giunta regionale in ordine agli atti regionali di programmazione economicosociale e di pianificazione territoriale nonché per l'attuazione degli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo della Regione.

Art.23
(Cooperazione e contrattazione programmata)


1. La Regione favorisce la cooperazione e la concertazione fra lo Stato, la Regione medesima, gli enti locali, le autonomie funzionali, le parti sociali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, allo scopo di garantire una coordinata partecipazione al perseguimento degli obiettivi contenuti nella programmazione statale e regionale, nonché alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea.

2. Per il fine di cui al comma 1 e per il coordinamento e l'attuazione degli interventi che implicano decisioni istituzionali e l'impiego integrato di risorse finanziarie a carico di una pluralità di soggetti pubblici e privati, la Regione promuove, tra l'altro, il ricorso agli accordi di programma e agli strumenti di contrattazione programmata, ivi comprese le programmazioni negoziate, le intese istituzionali di programma, gli accordi di programma quadro, i patti territoriali, i contratti di programma, i contratti d'area previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

3. L'insieme delle iniziative di cui al comma 2 che implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico della Regione sono coordinate dalla medesima, la quale, tra l'altro, cura i rapporti con i soggetti interessati, propone e coordina l'attivazione degli enti regionali pubblici e privati per le iniziative di ricerca, progettazione e supporto tecnico nelle fasi di redazione ed attuazione della contrattazione programmata.

4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può definire le modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata per quanto attiene alle relazioni tra Regione ed enti locali.

Art.24
(Osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo)

1. È istituito presso la presidenza della Giunta regionale l'osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale;
b) un rappresentante indicato dalla delegazione regionale dell'ANCI;
c) un rappresentante indicato dall'URPL;
d) un rappresentante indicato dall'UNCEM Lazio;
e) un rappresentante indicato dalla lega delle autonomie locali del Lazio;
f) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale;
g) due rappresentanti delle organizzazioni economiche e sociali individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

3. L'Osservatorio è di volta in volta integrato dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di esame nella seduta.

4. All'Osservatorio può partecipare, altresì, un rappresentante della presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

5. L'Osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) verifica periodicamente i trasferimenti delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite;
b) formula proposte, segnala ritardi ed eventuali difficoltà, in ordine a:
1) l'emanazione delle norme integrative della presente legge, al fine della puntuale ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi genericamente conferiti;
2) l'emanazione, all'adeguamento, alla semplificazione ed al riordino della legislazione regionale di settore;
3) la semplificazione dei procedimenti amministrativi, secondo i criteri ed i principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della l. 59/1997;
4) la mobilità relativa ad esuberi, a seguito di processi di riorganizzazione ovvero di situazioni di dissesto finanziario;
5) la formazione ed all'aggiornamento professionale;
6) l'ambiente e all'igiene e sicurezza del lavoro;
7) i servizi sociali;
c) presta attività consultiva ai fini dell'applicazione delle clausole di raffreddamento e per l'interpretazione ed applicazione omogenea del contratto collettivo nazionale di lavoro a favore degli enti del comparto;
d) raccoglie e diffonde i dati relativi alla materia contrattuale.

6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua od istituisce, con propria deliberazione, la struttura organizzativa e determina le risorse umane e strumentali da destinare al supporto dell'Osservatorio.

Capo VII
Ruolo delle autonomie funzionali, delle cooperative, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni

Art.25
(Ruolo delle autonomie funzionali)


1. Ferme restando le specifiche disposizioni contenute nel titolo III, capo XI, sezione I, relative alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), la Regione e gli enti locali, mediante apposite convenzioni, possono demandare alle autonomie funzionali l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi di cui alla presente legge e relative norme integrative in base a criteri di economicità ed efficacia della gestione.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere la puntuale indicazione delle funzioni e dei compiti demandati, delle modalità di esercizio degli stessi e delle relative forme di controllo da parte della Regione e degli enti locali.

Art.26
(Ruolo delle cooperative)


1. La Regione, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e ne assicura le finalità nelle sue varie forme e nei relativi settori di intervento.

2. La Regione, in particolare, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui alla presente legge e relative norme integrative:
a) promuove e favorisce lo sviluppo della cooperazione con i mezzi più idonei, anche attraverso il sostegno economico e finanziario;
b) elabora, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), specifici progetti diretti alla promozione ed al finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per quelli diretti all'innovazione tecnologica ed all'incremento dell'occupazione;
c) cura la tenuta dell'albo regionale delle cooperative sociali e provvede agli altri adempimenti di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24.

3. Per i fini di cui al presente articolo, la Regione provvede all'adeguamento ed al riordino della propria normativa in materia di cooperazione, ai sensi dell'articolo 194, comma 4.

Art.27
(Ruolo delle organizzazioni di volontariato)

1. La Regione, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), riconosce e favorisce l'attività delle organizzazioni di volontariato come libera espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo e come apporto complementare, e non sostitutivo, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui alla presente legge e relative norme integrative.

2. Al tal fine la Regione promuove lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia, anche attraverso incentivi di carattere economico-finanziario, cura la tenuta del relativo registro ed esercita le altre funzioni previste dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modifiche.

Art.28
(Ruolo delle associazioni)


1. La Regione riconosce e promuove il ruolo dell'associazionismo nella pluralità delle sue forme, come espressione di libertà, di crescita umana, di autogoverno della società civile e di impegno sociale.

2. Per il fine di cui al comma 1 sono disciplinati con apposita legge regionale, da emanarsi entro il termine di cui all'articolo 194, comma 3, gli interventi della Regione volti a favorire l'associazionismo con i mezzi più idonei, ivi compresi incentivi di carattere economico-finanziario, anche a sostegno delle iniziative degli enti locali volte a valorizzare le realtà associative presenti sul territorio.

Capo VIII
Servizi di consulenza e assistenza. Formazione. Sistema informativo automatizzato

Art.29
(Consulenza)


1. La Regione attiva servizi di consulenza agli enti locali per fornire, su richiesta degli enti medesimi, preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti rientranti nella competenza dei rispettivi organi istituzionali.

2. Per il fine di cui al comma 1, la Regione provvede all'individuazione della struttura organizzativa competente per la consulenza secondo le procedure previste dalla apposita legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici.

3. Ciascun quesito, limitato ad un solo atto o provvedimento, deve essere formulato in forma scritta e corredato di eventuale documentazione utile ai fini della consulenza.

4. Le valutazioni oggetto della consulenza sono espresse in forma di parere scritto entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, tenendo conto del quadro legislativo vigente, delle norme statutarie e regolamentari dell'ente richiedente e dell'orientamento giurisprudenziale e dottrinario.

5. Qualora la consulenza non venga fornita entro il termine di cui al comma 4, l'ente richiedente adotta l'atto o il provvedimento prescindendo dal parere. In caso contrario, l'ente deve fare menzione di tale parere nell'atto o nel provvedimento, indicando altresì le motivazioni di eventuali determinazioni difformi.

6. La struttura organizzativa regionale competente per la consulenza cura il repertorio e l'archivio dei pareri resi nonché la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione di quelli più significativi.

Art.30
(Assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa.)

1. La Regione assicura adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti, tramite le proprie strutture e gli enti dipendenti specializzati nelle singole materie.

Art.31
(Formazione)


1. La Regione, avvalendosi degli istituti regionali di formazione: I.R.FO.D. Lazio, di cui alla legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1, A.C. JEMOLO, di cui alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 e MONTECELIO, di cui alla legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, attiva corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione per gli amministratori, i dirigenti ed il restante personale degli enti locali.

2. Per il fine di cui al comma 1, la Giunta regionale determina i criteri per la definizione del programma di attività degli istituti regionali di formazione previa concertazione in sede di conferenza Regione-autonomie locali.

3. La Regione concede contributi agli enti locali per la copertura di una quota delle spese di partecipazione ai corsi, secondo i criteri e le modalità dettati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

Art.32
(Sistema informativo automatizzato)


1. Ferma restando la disciplina del sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24, della legge 23 agosto 1988, n. 400), e del sistema statistico regionale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47, la Regione e gli enti locali assicurano, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modifiche, la libera circolazione dei dati e delle informazioni per favorire la comunicazione istituzionale tra i diversi livelli di governo, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 112/1998.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2 comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la Regione promuove l'attivazione del Sistema Informativo Automatizzato delle Amministrazioni Regionale e Locali, denominato SIARL, che sia in grado di integrare e di interconnettere a rete i rispettivi sistemi informativi, anche nell'ambito della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA).

3. Il SIARL costituisce il supporto all'erogazione dei servizi territoriali, amministrativi e di consultazione ed è finalizzato all'informazione dei cittadini, degli operatori economici e delle istituzioni locali. In particolare, tale sistema assicura il supporto per il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese di cui all'articolo 84, con riferimento alla raccolta e alla diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, nonché le normative applicabili e gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

4. Per la progettazione, la realizzazione e la gestione del SIARL è istituita l'agenzia per il sistema informativo automatizzato delle amministrazioni regionale e locali, da costituirsi, su iniziativa della Regione, nella forma di società per azioni. All'agenzia possono partecipare, oltre alla Regione, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati. Le condizioni di partecipazione della Regione all'agenzia, ivi compresa la previsione di spesa a carico del bilancio regionale, sono determinate con apposita legge regionale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La Regione, al fine di garantire la verifica dei risultati delle proprie attività, utilizza il proprio sistema informativo-statistico che opera in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del d.lgs. 322/1989, ed inoltre assicura l'integrazione dei sistemi informativi statistici degli enti locali e delle autonomie funzionali con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).

Titolo III
Sviluppo economico e attività produttive

Capo I
Ambito di applicazione

Art.33
(Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), la ripartizione tra la Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato nel settore organico di materie "sviluppo economico e attività produttive".

2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di "agricoltura", "artigianato", "industria", "energia", "miniere e risorse geotermiche", "acque minerali e termali", "cave e torbiere", "fiere e mercati e commercio", "turismo e industria alberghiera".

Capo II
Agricoltura

Art.34
(Oggetto)


1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "agricoltura" attengono alle attività agricole, alle foreste relativamente alla forestazione produttiva, al vivaismo forestale ed alla lavorazione, alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti della silvicoltura, alla pesca, all'agriturismo, alla caccia, agli usi civici, allo sviluppo rurale ed all'alimentazione.

Art.35
(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) le attività di supporto tecnico di rilevanza regionale per le compensazioni al reddito previste da normative comunitarie e nazionali;
b) la definizione dei criteri per la realizzazione degli interventi di irrigazione e delle infrastrutture rurali;
c) i sistemi informativi, telematici e le banche dati relativi alle attività del settore;
d) l'Agenzia regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e gli altri enti dipendenti dalla Regione operanti nel settore;
e) i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario, ed in particolare, il riparto tra gli stessi delle disponibilità finanziarie relative al credito agevolato, la definizione dei parametri e dei criteri ad esso relativi, la liquidazione e il pagamento del concorso regionale negli interessi su prestiti e mutui;
f) la concessione degli incentivi e l'attuazione degli interventi qualificati d'interesse regionale, nonché la determinazione dei criteri per la concessione degli incentivi e l'attuazione degli interventi a livello locale;
g) la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative, le attività di supporto regionale all'assistenza tecnica e le attività di assistenza tecnica a livello regionale o interprovinciale, nonché la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi di sviluppo nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale;
h) la divulgazione e l'informazione socio-economica di rilevanza regionale;
i) il servizio fitosanitario, ivi comprese le attività di difesa fitosanitaria, ed il servizio agrometeorologico regionale;
l) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale);
m) i diritti di uso civico salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1;
n) il riconoscimento giuridico delle associazioni di operatori del settore, la vigilanza ed il controllo sulle attività delle associazioni riconosciute e la concessione alle stesse degli incetivi finanziari;
o) la promozione, a livello regionale, del comparto agroalimentare ed agroindustriale laziale e la promozione ed il coordinamento di omologhe azioni locali;
p) lo sviluppo e la valorizzazione delle filiere produttive, ivi comprese le azioni per l'innovazione dei processi e dei prodotti, nonché gli interventi a livello regionale per l'orientamento dei consumi alimentari e per il coordinamento delle politiche nutrizionali;
q) la regolazione dei mercati per l'offerta dei prodotti;
r) le attività di miglioramento genetico delle specie vegetali ed animali, ivi compresi i controlli funzionali e la tenuta dei relativi registri e libri, nonché le autorizzazioni concernenti la riproduzione animale;
s) l'istituzione e la tenuta dei registri dei soggetti operanti nel settore, fatte salve le competenze di altri enti;
t) l'adozione del calendario faunistico-venatorio annuale e la predisposizione del tesserino venatorio;
u) la tutela della qualità dei prodotti agro-alimentari, ai sensi della normativa comunitaria e statale.

Art.36
(Funzioni e compiti delle province)


1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4 e nell'articolo 39, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo 4, le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:
a) l'espressione del parere per le attività di assistenza tecnica a livello regionale o interprovinciale di cui all'articolo 35, comma 1;
b) la valorizzazione dei prodotti della silvicoltura, del bosco e del sottobosco, salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma 1, lettera a);
c) la raccolta dei prodotti del sottobosco;
d) il vivaismo forestale, salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 1, lettera e);
e) la caccia e la pesca nelle acque interne, secondo la vigente normativa, ed in particolare la vigilanza.

2. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
a) i miglioramenti fondiari aziendali ed interaziendali;
b) la dotazione aziendale di scorte vive o morte e di mezzi tecnici di produzione;
c) le compensazioni al reddito previste da normative comunitarie o nazionali;
d) il credito di esercizio a cooperative, ad associazioni dei produttori ed a consorzi, ivi compreso il credito per acconto ai soci conferenti;
e) la concessione di benefici previsti dalle leggi nazionali e regionali sui danni conseguenti alle avversità atmosferiche;
f) gli interventi per l'agriturismo;
g) gli interventi per l'agricoltura biologica;
h) gli indennizzi per danni da fauna selvatica.

Art.37
(Funzioni e compiti dei comuni)


1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3 e nell'articolo 39, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo 5, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato concernenti la vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

2. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 39, è delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
a) la certificazione della qualità di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra qualifica prevista in materia di agricoltura;
b) la certificazione relativa alla idoneità dei fondi, alla formazione ed alla ricostruzione della proprietà diretto-coltivatrice;
c) il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;
d) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso di carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura;
e) la concessione per l'apertura di aziende florovivaistiche e per il commercio di piante, parti di piante e semi.

Art.38
(Funzioni e compiti delle comunità montane)


1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, e nell'articolo 39, è delegato alle comunità montane, con riferimento al proprio ambito territoriale, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo 7, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
a) la valorizzazione dei prodotti della silvicoltura, del bosco e del sottobosco;
b) la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio montano;
c) l'incremento del patrimonio foraggiero ed il miglioramento dei pascoli;
d) la promozione delle iniziative e delle attività economiche nelle zone montane, con particolare riguardo a:
1) le attività imprenditoriali locali, anche giovanili, in campo silvo-pastorale;
2) il recupero e sviluppo delle terre incolte ed abbandonate;
e) il vivaismo forestale.

Art.39
(Conferimento di ulteriori funzionie compiti agli enti locali)


1. Tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia agricoltura, conferiti dallo Stato alla Regione con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), sono conferiti agli enti locali, ad eccezione di quelli riservati alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 35, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Alla puntuale ripartizione tra province, comuni e comunità montane delle funzioni e dei compiti genericamente conferiti agli enti locali si provvede con le successive norme integrative, da emanarsi ai sensi dell'articolo 188.

3. Con la ripartizione di cui al comma 2 vengono individuati nella materia dei diritti di uso civico, indicata nell'articolo 35, comma 1, lettera m), specifiche funzioni e compiti da conferire ai comuni.

Capo III
Artigianato

Art.40
(Oggetto)


1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "artigianato", attengono alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, alle imprese artigiane in forma singola o associata, alla tutela, allo sviluppo ed all'incremento delle stesse, ivi compresi le funzioni ed i compiti concernenti l'erogazione di agevolazioni, di contributi, di sovvenzioni, d'incentivi e di benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.


Art.41
(Funzioni e compiti della Regione)


1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) i sistemi informativi telematici e le banche dati relative alle attività di settore;
b) la promozione dell'associazionismo;
c) il sostegno allo sviluppo e all'internazionalizzazione delle imprese;
d) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali;
e) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al credito, i rapporti con gli istituti di credito, nonché la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria;
f) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese;
g) il sostegno all'imprenditoria femminile, entro i limiti consentiti dalla legislazione vigente;
h) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese artigiane nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse;
i) la definizione di interventi a sostegno dell'artigianato cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998;
l) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere alle imprese artigiane ed ai relativi consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa;
m) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione per gli imprenditori artigiani attraverso la bottega scuola, in coerenza con le funzioni ed i compiti amministrativi regionali di formazione professionale;
n) la valorizzazione delle imprese artistiche.

Art.42
(Funzioni e compiti dei comuni)


1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni e i