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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Progetto di Legge
(Verdi - Ulivo)

Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione

 

Art. 1.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione é finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i princípi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.
Il Sistema educativo si pone inoltre l’obiettivo di formare la persona ai valori di cittadinanza europea e mondiale.

2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al diciottesimo anno di età.

4. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

5. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche.

Art. 2.
(Scuola dell'infanzia)

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine.

2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma, entro sei mesi dall’approvazione della presente Legge, il Ministro dell’Istruzione, di concerto col Ministro delle Finanze, predispone un piano pluriennale di investimenti volto a garantire l’effettiva presenza su tutto il territorio nazionale di scuole dell’infanzia dello Stato o comunali.

4. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.

Art. 3.
(Scuola di base)

1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed é caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.

2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:

a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi, con pari dignità per ogni forma di linguaggio e di espressione artistica, compresa la musica;
c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
d) educazione ai princípi fondamentali della convivenza civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.

3. Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato.

Art. 4.
(Scuola secondaria)

1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area é ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei.

3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curricolo, é garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

4. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1, é rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.

5. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con l'università.

6. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che puó essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro.

7. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.

Art. 5.
(Raccordo della scuola con la realtà territoriale)

1.Nell’ambito dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche gli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado utilizzano una parte del curricolo obbligatorio per la costruzione di percorsi interdisciplinari dedicati alla conoscenza del territorio di appartenenza, dal punto di vista storico, ambientale, culturale, urbanistico, economico, stabilendo i necessari raccordi con i soggetti associativi, di volontariato, istituzionali.

2. Tali progetti sono volti altresì a fornire le conoscenze necessarie ad esercitare consapevolmente il diritto di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica a livello locale, in un’ottica di mantenimento di diversità e specificità territoriali aperte e inserite nella comunità nazionale, europea, mondiale.

3. Nell’ambito del piano di attuazione di cui all’articolo 7 è definita la quota percentuale del monte ore curricolare da dedicare ai progetti di cui al comma 1

Art. 6.
(Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione degli adulti e formazione continua)

1. L'istruzione e formazione tecnica superiore é disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.

Art. 7.
(Attuazione progressiva dei nuovi cicli)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma, ivi compreso il piano di estensione della scuola dell’infanzia di cui al comma 3 dell’articolo 2. Le Camere adottano, entro quaranta cinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma é corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione dei maggiori oneri finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue, per l'impiego delle tecnologie didattiche, per la generalizzazione dell’insegnamento della musica nel ciclo di base e nel ciclo secondario, per la formazione della cittadinanza europea e mondiale; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.

2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, é subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono interamente riutilizzate con modalità e criteri indicati nel programma di cui al comma 1, anche ai fini della istituzione di periodi sabbatici, di formazione e aggiornamento anche all’estero, di tutoraggio di studenti universitari o nel passaggio scuola-università o scuola-formazione post-diploma, di supporto aggiuntivo contrattualmente incentivato in aree territoriali di particolare marginalità sociale, ferma restando la non riducibilità dell’organico complessivo degli insegnanti attualmente in servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione del programma stesso.

5. L'effettiva attuazione della presente legge é verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.

6. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento é acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono comunque essere emanati. Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.

8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di cui al comma 1.

9. Nel piano di adeguamento infrastrutturale di cui al comma 1 è previsto il conferimento al Governo di poteri sostitutivi e la possibilità di nomina di commissari ad acta per consentire l’utilizzo effettivo delle somme stanziate in caso di inadempienza o inefficienza delle amministrazioni competenti

Sen. Fiorello Cortiana (Gruppo Verdi – l’Ulivo)
Sen. Stefano Boco (Gruppo Verdi – l’Ulivo)
Sen. Francesco Carella (Gruppo Verdi – l’Ulivo)
Sen. Loredana De Petris (Gruppo Verdi – l’Ulivo)
Sen. Anna Donati (Gruppo Verdi – l’Ulivo)
Sen. Francesco Martone (Gruppo Verdi – l’Ulivo)
Sen. Natale Ripamonti (Gruppo Verdi – l’Ulivo)
Sen. Sauro Turroni (Gruppo Verdi – l’Ulivo)
Sen. GianPaolo Zancan (Gruppo Verdi – l’Ulivo)


Onorevoli colleghi!

La presente Proposta di Legge mira a fornire a tutto il Parlamento e alle forze politiche e sociali un elemento di dibattito il più possibile avanzato sulla necessaria Riforma dei Cicli di Istruzione, usando il corretto strumento della proposta parlamentare su una questione che a nostro avviso non può costituire in nessun caso oggetto di Delega al Governo, via che è invece stata scelta dal Ministro Moratti.

In coerenza con l’impegno di Governo e di maggioranza che i Gruppi parlamentari e la Federazione dei Verdi presero ed onorarono per tutta una legislatura, questa proposta prende spunto dal Testo dell’allora Ministro Berlinguer, divenuto poi Legge dello Stato, ma ad esso aggiunge alcuni rilevanti elementi.

Ferma resta l’impostazione, da noi giudicata la più razionale possibile, del modello a due cicli, primario e secondario, di sette e cinque anni, che supera l’attuale frammentazione dei percorsi scolastici, diminuisce le fasi di passaggio foriere di insuccesso e abbandono, è coerente con la tendenza già largamente presente sul territorio degli Istituti comprensivi, ed infine permette di raggiungere senza ricorrere ad artifizi perniciosi l’obiettivo di abbassare l’età del diploma a 18 anni, mettendo i nostri giovani nelle condizioni dei loro coetanei europei.

Ma abbiamo voluto chiarire e precisare che la Riforma richiama investimenti aggiuntivi e che la diminuzione di una anno del percorso scolastico non può essere occasione di risparmio, semmai occasione per migliorare la professionalità docente, con strumenti quali l’anno sabbatico, o per spostare risorse e attenzione sulle aree territoriali critiche, da dove si deve iniziare a diminuire il numero di alunni per ogni classe, o infine per sviluppare la sempre più necessaria funzione di tutoraggio per i giovani che passano dalla scuola all’università o alla formazione superiore.

E’ inoltre a nostro avviso indispensabile che il Parlamento, almeno all’interno di un Legge quadro da attuare poi gradualmente, sancisca che un cittadino del Mondo, in una società avanzata che vuole essere equa e consapevolmente partecipata, ha il dovere di istruirsi almeno fino alla maggiore età, quindi a diciotto anni, pur potendo scegliere alla fine del ciclo primario tra Licei di impostazione diversa (umanistica, scientifica, artistico-musicale, tecnico-tecnologica), e pur mantenendo la possibilità, solo ed esclusivamente nel triennio finale, di fare alcune esperienze professionalizzanti esterne alla scuola, per una quota massima di ore annue da definire.

Si è poi inserito un articolo specifico sul rapporto tra Scuola e territorio, che deve esplicitarsi attraverso il formarsi di autonome e libere sinergie della singola scuola con gli altri enti e attori circostanti, e non con demagogiche quote di programmi da assegnare alle Regioni, e si chiarisce altresì che lo studente deve essere prima formato come cittadino del Mondo e cittadino d’Europa, e poi come individuo che conosce e criticamente rivisita le proprie radici territoriali, comunitarie, artistiche, economico-produttive, ricevendo dalla scuola gli strumenti e la metodologia per leggere un contesto sociale e ambientale.

Infine si richiama esplicitamente un piano di investimenti per l’estensione della Scuola dell’infanzia statale su tutto il territorio, superando la situazione di supplenza oggi svolta da Istituzioni private con tale pretesto incostituzionalmente finanziate da Stato ed Enti Locali.


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