DdL n. 3345 as

Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici
DE LUCA Athos ed altri

 

Art. 1.

(Istituzione del ruolo di psicologo consulente)

1. Sono istituiti il Servizio regionale di consulenza psicologica agli istituti scolastici ed il ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici, di seguito denominato consulente.
2. Il Servizio di consulenza psicologica agli istituti scolastici é organizzato nell'ambito degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
3. Il Governo della Repubblica é delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina la materia in oggetto, seguendo i principi ed i criteri direttivi della presente legge.

 

Art. 2.

(Ambito operativo del consulente)

1. Lo psicologo consulente opera negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, assicurando una presenza continuativa nel corso dell'anno scolastico.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, individua il rapporto numerico ottimale tra consulenti ed istituti sulla base del numero degli alunni e delle caratteristiche degli istituti scolastlci.

 

Art. 3.

(Compiti del consulente)

1. Il consulente psicologo svolge le seguenti funzioni:

a) consulenza ai docenti, agli organi collegiali ed al capo d'istituto sulle proble matiche di ordine psicologico e relazionale connesse allo svolgimento dell'attivitą didattica e formativa;
b) consulenza alle famiglie che ne facciano richiesta, in tema di sviluppo dei minori e di rapporto con i figli;
c) consulenza agli studenti e ai gruppi di classi che ne facciano richiesta;
d) informazione agli insegnanti in tema di sviluppo psicologico degli studenti;
e) collaborazione con gli organi collegiali della scuola per la programmazione e l'attuazione di specifici progetti d'intervento preventivo formativo e di orientamento;
f) ascolto, informazione agli studenti, orientamento agli studi e alla scelta professionale.

2. Il consulente svolge la propria attivitą professionale sulla base di un rapporto con gruppi di soggetti, oppure, ove necessario, con rapporto individuale.

 

Art. 4.

(Coordinamento con altri servizi di sostegno)

1. Ciascun istituto provvede, nell'esercizio della autonomia e del progetto educativo d'istituto, all'integrazione del consulente psicologo con altre figure professionali eventualmente operanti nell'ambito scolastico.
2. Il consulente opera in funzione di coordinamento con i servizi socio-sanitari presenti sul territorio.
3. Il consulente individua i casi di disagio psicologico e provvede, ove necessario, ad indirizzarli presso le strutture sanitarie e di sostegno presenti sul territorio.

 

Art. 5.

(Reclutamento e retribuzione)

1. Il Ministero della pubblica istruzione emana i bandi di concorso necessari per il reclutamento degli psicologi consulenti.
2. Possono accedere alla funzione di consulente i laureati in psicologia abilitati all'esercizio della professione di psicologo ed iscritti agli Ordini professionali.
3. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 definisce l'inquadramento professionale ed il trattamento economico dei consulenti.
4. Il Ministro della pubblica istruzione dispone l'assegnazione a ciascuna sezione regionale del servizio di cui all'articolo 1 di personale appartenente ai ruoli del personale amministrativo, in numero adeguato alle esigenze del servizio.

 

Art. 6.

(Programmazione e verifica)

1. Il Servizio di consulenza psicologica agli istituti scolastici si articola in nuclei esecutivi operanti nei singoli istituti scolastici, secondo i criteri distributivi individuati dal Ministro della pubblica istruzione sulla base delle indicazioni dei consigli direttivi degli IRRSAE, d'intesa con gli Ordini professionali degli psicologi.
2. In ciascun nucleo esecutivo é nominato uno psicologo coordinatore, il quale provvede ad assegnare i consulenti agli istituti scolastici sulla base della pluralitą delle specifiche competenze, e svolge attivitą di coordinamento degli interventi in itinere.
3. Ciascun IRRSAE provvede alla costituzione di appositi gruppi di psicologi coordinatori, al fine di assicurare a livello distrettuale, provinciale e regionale, i seguenti adempimenti:

a) programmazione degli interventi;
b) coordinamento fra i nuclei esecutivi;
c) valutazione sull'efficacia dell'attivitą svolta, sulla base delle relazioni dei coordinatori dei gruppi.

4. Con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione é istituito un coordinamento nazionale del Servizio di consulenza psicologica agli istituti scolastici, incaricato di individuare, d'intesa con gli Ordini professionali degli psicologi, le linee di programmazione ed i criteri scientifico formativi degli interventi. Il coordinamento nazionale organizza una conferenza annuale sul disagio psicologico nell'etą evolutiva, con particolare attenzione alla situazione del rapporto tra i minori ed il sistema scolastico.

 

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire otto miliardi annui per il triennio 1998-2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unitą previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale 2" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.