Prot. n. 563
Con nota prot. n. 469 del 2.4.2004 questo
Ministero ha diramato a codesti Uffici il testo dell'O.M. indicata in
oggetto facendo riserva di comunicarne gli estremi di registrazione da
parte della Corte dei Conti.
A scioglimento di tale riserva si comunica che l'anzidetta O.M. è
stata registrata in data 21 aprile 2004, elenco n. 91, registro n. 2,
foglio n. 18.
Al riguardo si comunica che rispetto al testo già portato a
conoscenza di codesti Uffici, in conformità alle osservazioni mosse dal
suddetto Organo di controllo, dalle premesse e dagli artt. 3, 5, e 6,
sono state espunte le disposizioni che prevedono la riserva dei posti di
cui alla Legge n. 68/1999, nonché l'allegato A.
Si pregano gli uffici competenti di dare la massima diffusione
alla presente anche tramite affissione all'Albo.
Il testo definitivo dell'O.M. in argomento si può consultare e
acquisire dalla rete INTRANET e sul sito INTERNET di questo Ministero e,
pertanto, non viene allegato.
VISTO il D.L.vo
16.4.1994, n. 297 ed, in particolare l’art. 477;
VISTA la Legge
15.5.1997, n. 127;
VISTA la Legge
17.8.1999, n. 288;
VISTA la Legge 8.3.2000,
n. 53;
VISTO il D.P.R.
28.12.2000, n. 445;
VISTO il D.lgs.
30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 28.12.2001, n. 448, con
particolare riferimento all’art. 22, comma 11;
VISTA la Legge
18.6.2002, n. 136;
VISTO il Decreto legge
25.9.2002, n. 212, convertito nella Legge 22.11.2002, n. 268, con
particolare riferimento all’art. 6, comma 1, lett. c);
VISTA la Legge
28.3.2003, n. 53;
VISTO il D.P.R.
11.8.2003, n. 319;
VISTA l’O.M. n. 44 del
17.4.2002, registrata alla Corte dei Conti l’11.6.2002, reg. 3 fg.
221, concernente il conferimento degli incarichi di presidenza negli
istituti di istruzione elementare, media e superiore;
VISTO il C.C.N.L.,
comparto scuola, sottoscritto in data 24.7.2003;
VISTO l’art. 29 del
D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni che ha innovato i
requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per il
reclutamento dei dirigenti scolastici;
VISTO in particolare il
comma 5 ultimo periodo del succitato art. 29 che dispone che dall’anno
scolastico successivo alla data di approvazione della prima
graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici non sono più
conferiti incarichi di presidenza;
CONSIDERATO che si è
ancora in attesa dell’autorizzazione all’avvio della procedura
concorsuale relativa al corso-concorso ordinario per il reclutamento
dei dirigenti scolastici di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs.
30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e all’art. 22, comma 8,
della Legge 28.12.2001, n. 448, che costituisce parte dell’intera
tornata concorsuale delineata dall’art. 22 della citata Legge n. 448;
CONSIDERATO che, per
effetto del mutato quadro normativo occorre modificare in un’ottica
transitoria i previgenti criteri attributivi degli incarichi di
presidenza, adeguando i requisiti già previsti dall’art. 477 del
D.lgs. n. 297/94 a quelli di cui agli artt. 25 e 29 del D.lgs. n.
165/2001 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che il
richiamato carattere transitorio dell’istituto giuridico in esame non
modifica la natura di incarico riservato al personale docente
appartenente ai ruoli provinciali, ai sensi dell’art. 398, comma 2,
del D.lgs. n. 297/1994, implicitamente confermata dall’art. 22, comma
11, della Legge 28.12.2001 n. 448 e che, pertanto, va mantenuta la
configurazione provinciale delle graduatorie degli incarichi di
presidenza;
ORDINA
L’O.M. 17.4.2002,
n. 44, citata in premessa, viene annullata e sostituita dalla presente
ordinanza.
Art. 1
1.
Gli
incarichi di presidenza sono disciplinati in via permanente e fino
all’anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima
graduatoria del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti
scolastici indetto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e
successive modificazioni e dell’art. 22 della Legge 28.12.2001 n.448,
dalle disposizioni che seguono, fatte salve eventuali successive
modificazioni.
Ai sensi dell’art.
22, comma 11, della Legge 28.12.2001 n. 448, ai fini del conferimento
degli incarichi di presidenza, le graduatorie dei candidati ammessi al
periodo di formazione del primo corso-concorso per il reclutamento dei
dirigenti scolastici, previste dall’art. 29, comma 3, del citato
D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, sono utilizzate fino
all’approvazione delle prime graduatorie dei vincitori dello stesso
corso-concorso, con priorità rispetto alle graduatorie provinciali di
cui alla presente ordinanza.
2. Le disposizioni
contenute nella presente ordinanza sono annualmente pubblicate dagli
Uffici scolastici - Centri servizi amministrativi (ex Provveditorati
agli Studi), mediante affissione all’albo il 22 aprile e diramate a
mezzo della rete INTERNET e INTRANET.
Art. 2
1.
Gli
incarichi di presidenza, di durata annuale, sono conferiti a domanda
dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo
delegato, sulla base di apposite graduatorie provinciali distintamente
formate dagli Uffici scolastici regionali - Centri servizi
amministrativi per il settore formativo della scuola primaria e
secondaria di I grado, della scuola secondaria superiore e degli
istituti educativi.
2. Per le scuole in
lingua d'insegnamento diversa da quella italiana devono essere formate
apposite graduatorie.
Art. 3
1.
Per ciascun
settore formativo sono compilate due distinte graduatorie nelle quali
sono rispettivamente inclusi:
a)
docenti
compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di
direttore didattico o preside o rettore o vice rettore dei convitti
nazionali o direttrice o vice direttrice degli educandati femminili,
nelle scuole e istituti corrispondenti al medesimo settore formativo
al cui incarico di presidenza aspirano.
b) docenti con
contratto a tempo indeterminato che, alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di incarico di presidenza, fissato
dal successivo art. 6, siano in possesso dei requisiti prescritti
dall’art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 e successive
modificazioni per partecipare al corso concorso a posti di dirigente
scolastico nelle scuole e negli istituti del medesimo settore
formativo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. Ai fini
del computo del settennio é preso in considerazione il servizio
effettivamente prestato per almeno 180 giorni per ciascun anno
scolastico, nonché i servizi equiparati dalla legge come servizi di
istituto nella scuola.
Ove i sette anni di
servizio siano stati prestati in settori formativi diversi, il settore
formativo di inclusione in graduatoria è quello ove l’aspirante ha
prestato più anni di servizio di ruolo. A parità di anni di servizio
in più settori formativi per un periodo inferiore ai sette anni in
ciascun settore formativo, l’aspirante deve indicare il settore
formativo del ruolo di appartenenza all’atto della presentazione della
domanda. Il settore formativo per gli insegnanti della scuola
dell’infanzia è quello relativo alla scuola primaria e secondaria di I
grado.
Sono altresì inclusi
i docenti che pur appartenendo ai ruoli di un settore formativo
diverso da quello in cui è maturato il servizio di preside incaricato,
richiedano la conferma dell’incarico al quale gli stessi abbiano
potuto accedere, nell’anno scolastico corrente, in virtù dei requisiti
previsti dalla previgente disciplina di cui all’O.M. n. 44 del 7
aprile 2002.
Quanto sopra in
relazione alla duplice esigenza, nell’attuale fase transitoria, di
assicurare le legittime aspettative scaturenti da un servizio già
maturato in base alla normativa all’epoca vigente e di tutelare
l’interesse pubblico alla continuità nello svolgimento della funzione
direttiva nelle scuole interessate e alla promozione delle competenze
maturate.
2.
Gli aspiranti
sono inclusi nelle graduatorie con il punteggio complessivo risultante
dalla valutazione dei titoli indicati nella annessa tabella, che è
parte integrante della presente ordinanza.
3. E' riconosciuta
una precedenza nella scelta della sede, nell’ordine, agli aspiranti
che, avendo maturato il diritto all’incarico, si trovino in una delle
seguenti condizioni:
1)
non
vedenti di cui alla legge 29.9.1967 n. 946 e art. 3 della legge
28.3.1991 n. 120;
2)
portatori di handicap di cui all’art. 21 della legge n. 104/1992
richiamato dall'art. 601 del D.Lgs n. 297/94 e personale che ha
bisogno di particolari cure continuative;
3)
appartenenti ad una delle categorie previste dai commi 5, 6 e 7
dell’art. 33 della legge n. 104/1992 richiamato dall’art. 601 del
D.Lgs n. 297/94 nonché il coniuge che assiste l’altro coniuge
portatore di handicap.
Viene, altresì,
riconosciuta una precedenza nella scelta della sede agli aspiranti che
ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti locali,
ai sensi del D.lgs. 18-8-2000, n. 267.
Art. 4
1.
Le graduatorie
provinciali sono compilate da una commissione nominata dal dirigente
preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato composta da
un dirigente scolastico, con contratto a tempo indeterminato della
stessa provincia, che la presiede, da un docente con contratto a tempo
indeterminato e da un impiegato dell’Ufficio scolastico regionale -
Centro servizi amministrativi.
2.
Le graduatorie,
approvate dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o
suo delegato sono pubblicate all’albo entro il 28 giugno.
3.
Il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato
darà comunicazione della data di pubblicazione delle graduatorie ai
dirigenti scolastici degli istituti e delle scuole della provincia,
invitando i dirigenti scolastici stessi a pubblicare un apposito
avviso all’albo dell’istituto.
4.
Ai sensi dell’art. 5
del C.C.N.L del comparto scuola sottoscritto in data 24.7.2003, il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato,
prima della formazione delle graduatorie, fornisce alle Organizzazioni
Sindacali l’informazione in merito alla situazione degli organici
delle presidenze della relativa provincia e delle sedi vacanti, nonché
le modalità organizzative per l’assunzione del personale a tempo
determinato.
Art. 5
1.
Il dirigente preposto
all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato convoca gli aspiranti
ad incarico di presidenza inclusi nelle apposite graduatorie
provinciali, invitandoli a scegliere la scuola in cui desiderino
essere nominati e che risulti disponibile al momento della
convocazione. I docenti impossibilitati a presenziare alla
convocazione possono essere rappresentati per delega.
2.
Il dirigente preposto
all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato conferisce gli
incarichi di presidenza, seguendo l'ordine di graduatoria per tutti i
posti di durata annuale, ivi compresi quelli che si rendano vacanti o
disponibili entro il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni per
effetto di provvedimenti aventi decorrenza dal 1° settembre dell'anno
scolastico cui si riferisce l'incarico stesso.
3.
Ai fini
dell’assegnazione della sede si terrà conto delle preferenze
espresse.
4.
Gli
aspiranti che abbiano chiesto di permanere nell'incarico di presidenza
nella stessa scuola o istituto ricoperto nell'anno scolastico in corso
ed ai quali siano stati attribuiti i dieci punti di cui alla lettera
g), punto B dell'allegata tabella di valutazione dei titoli, qualora
in relazione ai posti disponibili rientrino nel novero dei nominandi e
sia disponibile la presidenza di cui trattasi, sono con precedenza
confermati d'ufficio, per esigenze di continuità di direzione,
nell’incarico ricoperto nel corrente anno scolastico. Nel caso di
indisponibilità della presidenza chiesta per conferma, la scelta di
altra presidenza avviene secondo il turno di nomina.
5.
Viene
attribuita, altresì, una precedenza agli aspiranti che abbiano svolto
alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda,
almeno tre anni di incarico di presidenza, limitatamente al
caso in cui si renda necessario procedere al conferimento di nuovi
incarichi rispetto all’anno precedente.
6.
Nel
caso di unificazione di due o più istituzioni scolastiche,
realizzata nell'ambito del piano di dimensionamento della rete
scolastica, la presidenza che venga richiesta per conferma da più
aspiranti che abbiano svolto l’incarico di presidenza negli istituti
unificati, viene conferita per incarico all'aspirante che abbia
riportato maggior punteggio. Analogamente si procederà per
l’assegnazione dell’incarico nelle presidenze dei predetti istituti
non richieste per conferma, in caso di unificazione di istituti di
diverso settore formativo.
7.
I
docenti non presenti alla convocazione e non rappresentati per delega
sono nominati d'ufficio sulla base delle preferenze espresse. Qualora
non siano disponibili le scuole indicate da questi ultimi nelle
preferenze, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o
suo delegato, conferisce la nomina in altre scuole, a meno che
l'aspirante abbia esplicitamente dichiarato di non gradire incarichi
in scuole diverse da quelle segnalate.
8.
Non si
dà luogo ad incarico di presidenza nei confronti di coloro che hanno
conseguito il passaggio di ruolo per lo stesso anno scolastico.
9.
L’aspirante trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 468 del D.Lgs. n.
297/94, per incompatibilità, non può conseguire l'incarico di
presidenza nella scuola o nella sede dalla quale é stato trasferito.
10.
Il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato
dichiara decaduto chi non assume servizio, senza giustificato motivo,
alla data di inizio dell'anno scolastico, ovvero, per le nomine
conferite successivamente a tale data, entro tre giorni.
11.
Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale non si fa luogo a
nomine di aspiranti inclusi nella graduatoria di cui alla lettera b)
del precedente art. 3 se prima non sia stata esaurita la graduatoria
degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso articolo.
12.
La sede
di direzione che si renda vacante o disponibile nel corso dell'anno
scolastico fino al termine dell'anno stesso è conferita per incarico a
docenti scelti tra quelli in servizio nella scuola interessata,
iscritti nelle graduatorie provinciali di cui al precedente art. 3 e
secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In mancanza di iscritti
nelle graduatorie, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato nomina un docente con contratto a tempo
indeterminato, in possesso di laurea o titolo equiparato, in servizio
nella scuola, nel seguente ordine:
1)
il collaboratore con
compiti di sostituzione del dirigente scolastico ai sensi dell’art.
25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
2)
un
collaboratore del dirigente scolastico;
3) un altro docente
tenendo presente l’anzianità di servizio.
13.
Nell’ipotesi di assenza o di impedimento del titolare, per un periodo
superiore a due mesi, la funzione direttiva, nei casi di riconosciuta
esigenza, va attribuita, per reggenza, ad altro dirigente scolastico
dello stesso settore formativo ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett.
c) del C.C.N.L. della V area della dirigenza scolastica, sottoscritto
il 1° marzo 2002.
14.
In caso
di comprovata impossibilità del conferimento dell’incarico di reggenza
ad un dirigente scolastico, le funzioni direttive sono svolte dal
collaboratore con compiti di sostituzione del dirigente scolastico, ai
sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 e successive
modificazioni.
15.
Gli
incarichi di cui sopra saranno conferiti tenendo conto dei criteri di
economicità e di efficienza.
16.
In caso
di assenza o di impedimento temporanei, per un periodo inferiore a due
mesi dei titolari non si fa luogo al conferimento di incarico e la
funzione direttiva é esercitata dal collaboratore con compiti di
sostituzione del dirigente scolastico ai sensi dell’art. 25, comma 5,
del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.
17.
Non si
fa luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti che
abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e
non siano stati riabilitati o che siano stati sospesi cautelarmente
dal servizio ovvero colpiti da provvedimento di custodia cautelare.
18.
Il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato,
per gravi e documentati motivi, sentito il parere della commissione di
cui al primo comma del precedente art. 4), con provvedimento motivato,
da comunicare all’interessato, può disporre la nomina in sede diversa
da quella in cui l’interessato avrebbe avuto titolo secondo la
graduatoria o la revoca dell’incarico di presidenza.
19.
Le
nomine conferite devono essere pubblicate all'albo.
Art. 6
1. Gli aspiranti ad
un incarico di presidenza debbono presentare domanda, in carta
semplice, nel periodo dal 23 aprile al 22 maggio direttamente
all’Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi della
provincia in cui hanno la sede di titolarità al momento della
presentazione della domanda.
2.
Coloro
che conseguono il trasferimento o il passaggio di cattedra in scuole
o istituti di provincia diversa da quella di titolarità possono
chiedere con apposita istanza che la domanda di incarico di
presidenza, prodotta nei termini previsti dalla presente ordinanza,
venga trasmessa all’Ufficio scolastico regionale - Centro servizi
amministrativi della provincia per la quale hanno ottenuto il
trasferimento o il passaggio di cattedra. L’istanza di cui sopra,
nella quale l'interessato ha facoltà di indicare le sedi di preferenza
nella nuova provincia, va indirizzata e fatta pervenire, entro cinque
giorni dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio scolastico
regionale - Centro servizi amministrativi dell'elenco dei movimenti
del personale docente, all’Ufficio scolastico regionale - Centro
servizi amministrativi della provincia di titolarità, che provvede
immediatamente a trasmettere l’istanza anzidetta e la domanda di
incarico di presidenza dell’interessato con la prevista documentazione
all’Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi della
provincia nella quale l'interessato stesso ha ottenuto il
trasferimento o il passaggio di cattedra.
3.
Gli
aspiranti sono tenuti a dichiarare nella domanda le eventuali sanzioni
disciplinari riportate e se siano stati trasferiti d'ufficio per
incompatibilità, nonché la qualifica riportata nell'ultimo triennio in
caso di servizio prestato come preside incaricato fino all’anno
scolastico 1998/99.
4.
Non
sono inclusi nella graduatoria gli aspiranti che nell'ultimo triennio
di servizio prestato quale preside incaricato, abbiano riportato
qualifiche inferiori ad “ottimo”.
5.
Coloro
i quali aspirano all'inclusione in più graduatorie, avendo i requisiti
per essere inclusi in più settori formativi, debbono presentare
distinte domande per l’inclusione in ciascuna di esse. In ogni domanda
deve essere fatto riferimento alle altre domande presentate allo
stesso Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi
con l'indicazione dell'ordine di preferenza per ciascun settore
formativo. L’ordine di preferenza per i singoli settori formativi deve
essere identico in tutte le domande.
6.
Ove il
docente non produca distinte domande per l'inclusione in ciascuna
graduatoria o in ciascuna domanda non faccia riferimento alle altre
domande presentate, si terrà conto soltanto della domanda di
inclusione nella graduatoria relativa al settore formativo in cui il
docente medesimo è titolare all'atto della scadenza dei termini
fissati dai precedenti commi. Nel caso in cui non indichi in ciascuna
domanda nell'identico ordine di preferenza i singoli settori formativi
per i quali aspira ad incarico, le preferenze si considerano come non
espresse.
7.
Nelle
domande gli aspiranti possono indicare nell'ordine, per ogni
graduatoria, le sedi preferite e gli istituti in cui desiderino essere
nominati.
8.
Alle
domande vanno allegati i documenti attestanti il possesso dei
requisiti di ammissione e dei titoli valutabili ai sensi dell'annessa
tabella.
9.
Si può
fare riferimento ai documenti allegati alla domanda di incarico di
presidenza presentata allo stesso Ufficio scolastico regionale -
Centro servizi amministrativi nell’anno precedente nonché ad altri
documenti che risultano già in possesso dello stesso ufficio,
specificando, in tale ultimo caso, la data e l'occasione di
presentazione dei medesimi documenti.
10.
I
titoli valutabili possono essere attestati dall'interessato anche
mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità; non
è ammessa la dichiarazione sostitutiva per la documentazione medica.
11.
Gli
aspiranti di cui all'ultimo comma dell'art. 3 che intendano far valere
il diritto a precedenza nella scelta della sede, devono produrre
idonea documentazione.
12.
Gli
aspiranti compresi nelle categorie di cui agli artt. 21 e 33 della
legge n. 104/92 devono produrre la certificazione rilasciata dalle
Commissioni delle competenti A.S.L. previste dall'art. 4 della legge
medesima. Per i soggetti di cui commi 5, 6 e 7 dell'art. 33 della
stessa legge dovrà essere indicata anche la situazione di gravità.
13.
Qualora
le suddette Commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla
presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2,
comma 2, del D.L. 27.8.1993, n. 324, convertito con modificazioni in
legge 27.10.1993 n. 423, documenteranno, in via provvisoria, la
situazione di handicap, con certificazione rilasciata da un medico
specialista della patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L.
da cui è assistito l'interessato.
Per le persone
bisognose di cure continuative, dalle certificazioni dovrà
necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel
quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono
essere rilasciate dalle competenti A.S.L.
14.
La
mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 90
giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto
accertamento provvisorio.
15.
Tale
accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento
definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 1 della
legge 15.10.1990, n. 295, integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92,
da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le Aziende
Sanitarie Locali.
16.
Gli
aspiranti compresi nelle categorie di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 33
della citata legge dovranno, inoltre, documentare:
A)
Il
rapporto di parentela ed affinità entro il 3° grado, di adozione, di
affidamento e di coniugio con il soggetto handicappato, con
dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ovvero mediante presentazione
dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di
adozione;
B)
L’attività di assistenza con carattere continuativo a favore del
soggetto handicappato, con dichiarazione personale sotto la propria
responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
17.
L’aspirante qualora non si tratti di coniuge o genitore, dovrà
inoltre, certificare mediante dichiarazione personale sotto la propria
responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che
non vi sono altri parenti o affini, di grado più stretto ovvero dello
stesso grado, idonei a prestare assistenza continuativa alla persona
handicappata e di essere pertanto, l'unico membro della famiglia in
grado di poter provvedere a tale assistenza. Tale unicità di
assistenza comporta che nessuno altro membro del nucleo familiare in
questione si avvalga della precedenza relativa all'art. 33 per il
medesimo soggetto handicappato.
18.
Nel
caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo
pieno del soggetto handicappato in istituto specializzato, deve essere
documentata mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L.
oppure dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
19.
La
particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere
carattere permanente.
20.
Tutte
le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alla
domanda.
21.
Qualora
vengano oggettivamente meno le condizioni che hanno determinato il
diritto alla precedenza dei soggetti di cui all'art. 33 della legge n.
104/92, i medesimi hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ai
dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali o loro delegati la
cessazione delle condizioni relative all'handicap entro la data di
inizio delle operazioni di conferimento degli incarichi di presidenza.
22.
Nel
caso di dichiarazioni mendaci da parte degli interessati
l'Amministrazione provvede, salvo le sanzioni previste dalla legge, a
revocare l'incarico di presidenza.
23.
Nell'ambito delle precedenze previste dal predetto art. 3 ultimo
comma, il personale non vedente ha precedenza assoluta ai sensi
dell'art. 3 della legge n. 120/91 nel conferimento dell'incarico.
24.
Nel
caso di pluralità di domande è ammesso il riferimento ai titoli
allegati ad una delle domande di incarico.
25.
La
nomina conferita ed accettata comporta il depennamento del nominato da
tutte le graduatorie in cui è incluso.
26.
L’eventuale rinuncia alla nomina comporta il depennamento dalla sola
graduatoria cui si riferisce la nomina conferita.
Art. 7
1.
In caso
di esaurimento delle graduatorie previste dai precedenti articoli, il
dirigente dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato nomina, tra
i docenti in servizio nella provincia e nell'ordine:
1)
un
docente con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle scuole o
istituti dello stesso settore formativo, incaricato della presidenza
nell’anno scolastico precedente (sarà data la preferenza al docente
con maggiore anzianità di servizio prestato in qualità di preside
incaricato);
2)
un
docente con contratto a tempo indeterminato in servizio nella stessa
scuola o istituto, in possesso di laurea o titolo equiparato;
3)
un
docente con contratto a tempo indeterminato in servizio in altre
scuole o istituti, in possesso di laurea o titolo equiparato.
2.
Nell’ambito di ciascuna delle categorie di cui ai numeri 1), 2) e 3)
non è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 29
del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, ma sarà data la
precedenza all’aspirante che abbia i requisiti stessi.
Art. 8
1.
Avverso
le graduatorie è ammesso reclamo, per errori materiali, al dirigente
dell’ Ufficio scolastico regionale o suo delegato, entro
dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie medesime.
2.
I
dirigenti degli Uffici scolastici regionali procederanno alle
eventuali rettifiche nel più breve tempo possibile.
La
presente ordinanza, che annulla e sostituisce l’O.M. n. 44 del
17.4.2002, sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la
registrazione.
Roma, 1° aprile 2004
IL MINISTRO
F.to Letizia Moratti
TABELLA DI
VALUTAZIONE DEI TITOLI
A)
Titoli
valutabili per gli aspiranti all’inclusione nella graduatoria di cui
alla lettera a) dell’art. 3.
Per l’inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi per titoli
ed esami a posti di direttore didattico o di preside o di rettore o
vice rettore o direttrice o vice direttrice degli educandati femminili
nelle scuole o istituti del medesimo tipo (appartenenti allo stesso
settore formativo) di quello al cui incarico si aspira viene
attribuito un punteggio pari alla votazione complessiva (voto di esame
e punteggio per titoli) conseguita nel concorso rapportata a cento.
All’aspirante incluso nella graduatoria di merito di più concorsi
vengono attribuiti il punteggio più favorevole ottenuto, punti 30 per
la seconda idoneità e punti 15 per ciascuna delle altre idoneità.
Sono valutati
solamente i titoli di cui alla successiva lettera B) conseguiti dopo
la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per
l’ultimo concorso di cui ai suddetti posti direttivi cui l’interessato
ha partecipato.
B)
Titoli
valutabili per gli aspiranti all’inclusione in entrambe le
graduatorie.
1) Titoli di
servizio
Si valutano soltanto
i servizi effettivamente prestati nello stesso anno scolastico per un
periodo non inferiore a 180 giorni anche non continuativi, compresi
quelli svolti nell’anno scolastico in corso, fino alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di inclusione in
graduatoria e quelli validi a tutti gli effetti come servizi di
istituto nelle scuole ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Sono esclusi dalla
valutazione i servizi prestati anteriormente alla effettiva assunzione
nei ruoli, anche se riconosciuti ai fini della carriera di docente,
nonché i periodi di retrodatazione della nomina.
Ove di fatto venga
prestato un servizio in istituto o scuola diversi da quello di
titolarità, è attribuito in ogni caso il punteggio maggiore.
E’ valutabile il
servizio utile ai fini del superamento del periodo di prova.
a)
per
ogni anno di servizio di insegnamento prestato in qualità di docente
con contratto a tempo indeterminato, punti 3, fino ad un massimo di
punti 45 (1);
b)
per
ogni anno di incarico di presidenza, punti 20 (2);
c)
per
ogni anno di incarico di vice preside o collaboratore del direttore
didattico o del preside con funzioni vicarie o addetto alla
vigilanza in sezioni staccate o in succursali o direttore di scuola
coordinata di istituto professionale, punti 5 (1) (3) (4);
d)
per
ogni anno di incarico di collaboratore del direttore didattico o del
preside o membro dei cessati consigli di presidenza punti 3 (1);
e)
per
ogni anno di incarico di membro anche elettivo della giunta esecutiva
del consiglio di circolo o d’istituto, del consiglio scolastico
distrettuale, provinciale, dell’ufficio di presidenza del Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione o dei cessati consigli di
amministrazione degli istituti dotati di personalità giuridica, punti
2 (11);
f)
per
ogni anno di incarico di membro anche elettivo del consiglio direttivo
degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento
educativi, del consiglio di circolo o d’istituto, del consiglio
scolastico distrettuale, provinciale, del Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione o dei comitati per la valutazione del servizio del
personale insegnante, punti 1 (11);
g)
per
richiesta di conferma dell’incarico di presidenza nella stessa scuola
o istituto in cui l’interessato ricopre l’incarico nell’anno
scolastico in corso, punti 10 (5);
h)
per
ogni anno di incarico per l’espletamento di specifiche funzioni
obiettivo e/o funzioni strumentali, punti 1;
I punteggi di cui
alle precedenti lettere b), c), d), e), f) e h) sono attribuiti anche
se riferiti ad incarichi svolti in data anteriore alla nomina nei
ruoli o con esonero dall’insegnamento.
Tutti i suindicati
punteggi sono cumulabili tra loro - anche se riferiti allo stesso anno
scolastico e pur se previsti dalla stessa lettera - tranne quelli
previsti dalle lettere a) e b) e quelli attribuiti per l’incarico di
collaboratore del direttore didattico o del preside e di collaboratore
vicario, i quali non sono, rispettivamente, cumulabili tra di loro se
riferiti allo stesso anno scolastico.
Parimenti, non è
cumulabile il punteggio attribuito per l’incarico di presidenza, di
cui alla lettera b), con quelli di membro della Giunta Esecutiva del
Consiglio di Circolo o d’Istituto, di membro del Consiglio di Circolo
o d’Istituto e del Comitato per la valutazione del servizio degli
insegnanti, di cui alle lettere e) ed f), se riferiti allo stesso anno
scolastico.
2)
Titoli di studio e di cultura
a)
laurea
o titolo equiparato (6) con cui si è conseguito l’ingresso nei ruoli o
che consente l’inclusione nelle graduatorie previste dalla presente
ordinanza:
con voti
110 su 110 e la lode, punti 5;
con voti
110 su 110, punti 4;
con voti da
99 a 109 su 110, punti 3;
con voti da
90 a 98 su 110, punti 2;
per ogni altra
laurea, diploma di Accademia di Belle Arti, di Conservatorio, di
Vigilanza Scolastica o diploma conseguito presso l’Istituto Superiore
di Educazione fisica, punti 3;
b)
per
ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari
prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla legge n.
341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere
ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi
gli istituti di educazione
fisica
statali o pareggiati,
nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente.
per ogni diploma:
punti 3 (7);
c)
per
ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non
inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82,
ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivato dalle università
statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati,
ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati,
nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente,
per ogni corso: punti 1 (è valutabile un solo corso per ogni anno
accademico) (7);
d)
per
ogni inclusione interna nei concorsi di materie artistiche e
professionali, ivi compresa l’arte applicata, di storia dell’arte e di
storia dell’arte applicata negli istituti di istruzione artistica,
punti 3 (8);
e)
inclusione in graduatorie di merito in pubblici concorsi, per titoli
ed esami, a cattedre in scuole o istituti di istruzione di secondo
grado o artistica, in scuole o istituti di istruzione primaria o
secondaria di primo grado
punti 2 (9);
f)
inclusione in graduatoria di merito in concorsi per merito distinto
riservati a professori di scuole o istituti di istruzione primaria,
secondaria di primo e secondo grado e artistica, punti 2 (10);
g)
inclusione in graduatorie di merito di concorsi a posti direttivi di
settore formativo diverso da quello al cui incarico si aspira, punti
10;
h)
inclusione in graduatorie di merito di concorsi per titoli ed esami a
posti di ispettore tecnico, punti 10;
i)
idoneità in concorso universitario o libera docenza, punti 5;
l)
incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate o
presso gli I.S.E.F. statali o pareggiati, o nei corsi per il
conseguimento di diplomi di specializzazione ovvero copertura di
insegnamenti nelle università conferita per contratto di diritto
privato, punti 1 per ogni anno.
C)
Detrazioni
Per ogni sanzione
disciplinare riportata nell’ultimo quinquennio per la quale non sia
intervenuta riabilitazione, punti 6.
D)
Preferenze
in caso di parità di merito
In caso di parità di
punteggio è preferito il candidato più giovane d’età.
_______________________________
NOTE
(1)
I servizi prestati in
istituti o scuole di settore formativo diverso vengono valutati la
metà. Il punteggio previsto dalla lettera a) è attribuito anche per
ogni anno di servizio con contratto a tempo indeterminato prestato
quale assistente negli istituti di istruzione artistica, limitatamente
al settore formativo comprendente detti istituti.
(2)
Per i periodi
inferiori a 180 giorni vanno attribuiti punti 2 per ogni 30 giorni di
servizio e per la frazione residua superiore a 15 giorni.
(3)
E’ attribuito un
punteggio aggiuntivo di punti 6 al direttore di scuole coordinate di
istituto professionale e al collaboratore con funzioni vicarie che
abbiano sostituito per almeno 180 giorni anche non continuativi il
preside o il direttore didattico assente o impedito. Per i periodi
inferiori a 180 giorni vanno attribuiti punti 0,80 per ogni 30 giorni
di servizio anche non continuativi e per la frazione residua
superiore a 15 giorni. Ai collaboratori con funzioni vicarie di
circoli didattici dati in reggenza sono attribuiti ulteriori 2 punti
per ogni anno. La sostituzione del preside o del direttore didattico
titolare in congedo ordinario non dà diritto al punteggio aggiuntivo.
(4)
Lo stesso punteggio è
attribuito ai docenti incaricati della vigilanza nelle sezioni o corsi
serali o per lavoratori.
(5)
L’insegnante che
chiede la conferma dell’incarico per avere titolo all’attribuzione di
dieci punti, deve indicare al primo posto delle preferenze espresse in
tutte le domande di incarico la scuola o l’istituto di cui è preside o
di direttore didattico incaricato nell’anno scolastico in corso. I
dieci punti attribuiti per la conferma concorrono a determinare il
punteggio complessivo in base al quale l’interessato è collocato nella
graduatoria cui si riferisce l’istituto o scuola chiesti per conferma.
(6)
Il diploma di
Accademia di Belle Arti, ai fini dell’accesso alle graduatorie, deve
essere congiunto al diploma di maturità artistica o di arti applicate
o di maestro d’arte. Detti diplomi, che non danno diritto a punteggio,
devono essere comunque allegati al diploma di A.A.BB. AA.
(7)
Vanno riconosciuti
oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 L.
341/90), ovvero attivati con provvedimento rettoriale presso le scuole
di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (articolo 4 - 1° comma -
legge 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90 art. 8 e
realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di
diritto privato, nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi
della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di
prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge
341/90). Sono assimilati ai diplomi di specializzazione, gli attestati
nonché i diplomi di perfezionamento post-universitari previsti dal
precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a
conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei
corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per
ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).
(8)
Il punteggio va
attribuito per il settore formativo comprendente i licei artistici e
gli istituti d’arte.
(9)
Il punteggio è
attribuito una sola volta per ciascuna classe di concorso, mentre si
cumula ove afferente a classi di concorso diverse.
(10)
Per gli insegnanti di
educazione fisica l’inclusione in graduatoria di merito in concorsi
per merito distinto espletati anteriormente all’entrata in vigore del
D.L. 30.1.1976 n. 13, convertito nella legge n. 88 del 30.3.1976, è
valutata punti 1.
(11) Il
servizio è valutato solo se prestato in qualità di rappresentante
della componente docente, in quanto costituisce titolo di servizio.
Prot. n. 512
Pervengono quesiti intesi a conoscere le
modalità di copertura dei posti di direzione vacanti nelle scuole aventi
particolari finalità. Al riguardo si richiama l'attenzione su quanto
espressamente stabilito dall'art. 325 del D.lgs. n. 297/1994.
Detta disposizione prevede che il personale direttivo delle
succitate scuole debba essere in possesso di determinati titoli di
specializzazione.
Conseguentemente si precisa che, per le scuole aventi particolari
finalità, l'incarico di presidenza è conferito ad aspiranti inclusi
nelle graduatorie corrispondenti al settore formativo di appartenenza
forniti dell'apposito titolo di specializzazione.
Analogamente, per quanto riguarda le istituzioni scolastiche
nelle quali funzionano scuole o plessi a metodo Montessori, l'incarico
di cui all'oggetto è conferito ad aspiranti inclusi nelle graduatorie
corrispondenti al settore formativo di appartenenza che siano in
possesso anche del titolo di specializzazione Montessori.
Pertanto i candidati che aspirano al conferimento degli incarichi
negli istituti di cui trattasi dovranno documentare il possesso dei
titoli previsti dalle vigenti norme speciali.
La presente nota, che sarà diramata a mezzo della rete INTRANET e
sul sito INTERNET di questo Ministero, dovrà, inoltre, essere pubblicata
all'Albo degli Uffici Scolastici Regionali - Centri Servizi
Amministrativi unitamente all'O.M. n. 39 del 1°.4.2004.
Prot. n. 469
Per opportuna conoscenza e norma degli Uffici
competenti, al fine di predisporre i necessari adempimenti di
competenza, si trasmette in allegato copia dell'ordinanza ministeriale
in oggetto, in corso di registrazione, che annulla e sostituisce l' O.M.
n. 44 del 17.4.2002 e disciplina in via transitoria il conferimento
degli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di I
grado, nelle scuole secondarie superiori e negli istituti educativi, per
l'a.s. 2004/2005.
Si fa riserva di comunicare gli estremi di registrazione della
citata ordinanza.
Si pregano gli uffici competenti di dare la massima diffusione
del sopra citato atto e di comunicare agli uffici interessati che il
medesimo si può consultare e acquisire sul sito INTERNET e INTRANET del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Prot.n. 464