Prot. n. 154
Prot. n. 07
Si trasmette via e-mail l’O.M. n. 91 del 30 dicembre 2004 concernente
l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli
provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del
personale ATA della scuola.
Sottolineando che la predetta O.M. n. 91/2004 in data 30.12.2004 è stata
inviata alla Corte dei Conti per il necessario visto, sarà cura di
questo ufficio informare tempestivamente le SS.LL di eventuali modifiche
apportate al testo e di comunicare gli estremi di registrazione.
Si rappresenta, pertanto, la necessità che le SS.LL. promuovano la
tempestiva predisposizione degli adempimenti preliminari all’indizione
dei citati concorsi ed in particolare alla formulazione del relativo
bando, unico per ciascun profilo professionale e per tutte le province
di competenza, di modo che, immediatamente dopo la registrazione della
citata O.M. n. 91/04, i provvedimenti possano essere emanati e
pubblicizzati nei modi ivi previsti.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che l’O.M. n. 91/04, rispetto
alla precedente O.M. n. 57/02, prevede l’indizione e l’espletamento del
concorso per soli titoli anche per il profilo professionale di “ Addetto
alle aziende agrarie” per la provincia in cui sia istituito l’organico
concernente il suddetto profilo professionale.
Confidando in un puntuale e sollecito adempimento si invitano ,infine,
le SS.LL. a comunicare, via e-mail a
giuseppe.taurasi@istruzione.it
l’avvenuta ricezione del testo dell’ordinanza.
Ordinanza Ministeriale 30 dicembre 2004, n. 91
Prot. n. 1317
Indizione e
svolgimento per l’anno scolastico 2004/2005 dei concorsi per titoli
per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili
professionali dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria,
secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle
istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi
dell’art.554 del D.Lvo. 16.4.1994, n.297
Visto il D.P.R.10.1.1957,
n.3 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R.3.5.1957,
n.686 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R.31.5.1974,
n.420, con particolare riferimento all’art.10 e all’art.11;
Visto il D.P.R.7.3.1985,
n.588;
Vista la Legge
5.6.1985, n.251;
Vista la Legge
22.8.1985, n.444;
Vista la Legge
24.12.1986, n.958;
Visto il D.L.2.3.1987,
n.57, convertito dalla legge 22.4.1987, n.158;
Vista la Legge
7.8.1990, n.241;
Vista la Legge
18.1.1992, n.16;
Vista la Legge
5.2.1992, n.104;
Visto il D.Lgs.
16.4.1994, n.297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555,
556, 557, 559, 604, 673, 676;
Visto il D.P.R.9.5.1994,
n.487 come modificato dal D.P.R.30.10.1996, n.693;
Vista la Legge
15.5.1997, n.127, con particolare riferimento all’art.3, come
modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n.191, e il relativo
regolamento emanato con D.P.R.20.10.1998, n.403;
Vista la legge
13.3.1999 n. 68;
Vista la Legge
3.5.1999, n.124 con particolare riferimento all’art.4, comma 11;
Visto il D.M.
23.7.1999 “trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo
Stato”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.16 del 21.1.2000, con
particolare riferimento all’art.4 e all’art.6;
Visto il D.P.R.
11.8.2003, n. 319 concernente il Regolamento recante norme di
organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
Visto il D.M.
13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n.19, concernente il
regolamento per le supplenze del personale A.T.A. ;
Visto il D.P.R.
28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n.
42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;
Visti Il D.M.
28.4.2004 concernente l’organizzazione del MIUR e le linee guida per
l’organizzazione degli uffici scolastici regionali, emanati in
applicazione del DPR 319/2003;
Visto il D.M.
19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n. 35
del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
Visto il D.M.
10.10.2001 n. 150 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n.84
del 23.10.2001, applicativo del predetto regolamento;
Vista l’ O.M.
27.5.2002, n.57, registrata alla Corte dei Conti in data 11.7.2002
–reg.5 – foglio 291, concernente i concorsi di cui all’art.554 del
citato D.Lgs. 16.4.1997, n.297 per l’anno scolastico 2001/2002;
Vista la C.M. n. 50
del 23.5.2003 che ha richiamato la suddetta O.M. 57/2002 concernente
l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno scolastico
2002/2003;
Vista la C.M. n. 23
del 20.2.2004 che ha richiamato la suddetta O.M. 57/2002 concernente
l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno scolastico
2003/2004;
Visto il D.M. 24.3.2004 ,
n. 35 concernente la formulazione degli elenchi provinciali ad
esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie e la
correlata tabella di valutazione dei titoli;
Visto il C.C.N.L.
del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2002/2005, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.188 del 14 agosto
2003 – Serie Generale-, con particolare riferimento alla Tabella B
concernente i requisiti culturali di accesso ai profili professionali
del personale A.T.A.;
Considerato che, a seguito di
innovazioni normative, è necessario impartire nuove disposizioni in
materia dei concorsi di cui all’art. 554 del citato D.Lvo 16.4.1994,
n. 297 per l’anno 2004/2005 allo scopo di regolamentare la transizione
dal precorso al vigente ordinamento:
ORDINA:
per l’anno scolastico
2004/2005 l’indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli, di
cui all’art.554 D.Lvo 16.4.1994, n.297, per l’aggiornamento e
l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i
profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario statale della scuola sono effettuati secondo le
disposizioni della presente ordinanza.
Art. 1
Indizione dei Concorsi
1.1 IL Direttore Generale di ciascun Ufficio
Scolastico Regionale con esclusione della regione Valle d’Aosta e
delle province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione
dell’articolo 554 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, emana con proprio
decreto, per tutte le province di propria competenza, bandi di
concorso per titoli per ciascuno dei sottoindicati profili dell’area A
e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della
scuola, di cui all’art. 46 del citato C.C.N.L. 2002-2005 e alle
correlate tabelle A e C :
Area A
Profilo : Collaboratore scolastico ;
Area As
Profilo : Addetto alle aziende agrarie;
Area B
Profilo : Assistente amministrativo;
Profilo : Assistente tecnico;
Profilo : Cuoco;
Profilo : Infermiere;
Profilo : Guardarobiere.
1.2 I relativi bandi non devono recare il
numero dei posti messi a concorso vertendo su procedure di
integrazione e aggiornamento della graduatoria permanente, la quale
risulterà determinata dall’insieme dei concorsi svolti nel tempo.
1.3 I bandi di concorso devono contenere
l’indicazione delle province nelle quali non sono istituiti posti in
organico per taluni dei profili predetti. Non devono essere banditi i
concorsi per il profilo professionale di aiutante cuoco soppresso dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998/2001, art. 37 - comma 3.
Il servizio prestato nel profilo di aiutante cuoco non di ruolo è
equiparato al servizio non di ruolo di cuoco ai fini dell’ammissione
al concorso per quest’ultimo profilo professionale.
1.4 I concorsi per il profilo professionale
di collaboratore scolastico devono essere indetti solamente se non
siano esaurite le corrispondenti graduatorie provinciali ad
esaurimento per le supplenze. A tal fine si intendono esaurite le
graduatorie qualora non vi sia personale che abbia diritto a
permanervi.
1.5 Nel bando di concorso per la regione
Friuli Venezia Giulia deve essere previsto che gli aspiranti utilmente
collocati nelle graduatorie delle province di Trieste e Gorizia, per
ottenere la nomina su posti disponibili nelle scuole con insegnamento
in lingua slovena debbono possedere almeno una conoscenza di base
della lingua slovena, comprovata dal possesso di un titolo di studio
conseguito in una istituzione scolastica con insegnamento in lingua
slovena, oppure accertata con apposito colloquio.
1.6 I bandi di concorso devono essere
emanati entro il ventesimo giorno dalla data di registrazione della
presente ordinanza da parte della Corte dei Conti.
1.7 I bandi di concorso devono essere
pubblicizzati mediante affissione all’albo dell’Ufficio Scolastico
Regionale e contestualmente all’albo del Centro Servizi Amministrativi
di ciascuna provincia. Copia dei bandi stessi deve essere inviata ai
dirigenti scolastici degli istituti e scuole di istruzione primaria,
secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e degli istituti
e scuole speciali affinché provvedano alla immediata affissione nei
rispettivi albi.
1.8 I bandi di concorso devono restare
affissi per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di
ammissione.
Art.2
Requisiti per l’ammissione al concorso
dei candidati non inseriti nella graduatoria
permanente
2.1 Per essere ammessi al concorso, i
candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni
a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere in servizio in qualità di
personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima
provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
b) il personale che, eventualmente, non sia
in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel
medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di
“personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra
precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o
negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e
del medesimo profilo cui si concorre;
c) il personale che non si trovi nelle
condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui
alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza,
la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola
statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o
di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della
medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
2.2 Per essere ammessi al concorso i
candidati devono, altresì, possedere:
a) una anzianità di almeno due anni di
servizio (24 mesi, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono
tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni
e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come
mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale
per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a
profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola
immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre
(1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo
parziale si computa per intero (1) ;
b) ai fini di cui alla precedente lettera a)
si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti
precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74),
nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A.
statale (D.P.R.588/85) (1) ;
c) ai fini di cui alle precedenti lettere a)
e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e
non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d’impiego con lo
Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato
con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano
tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La
corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del
personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali,
in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e
dagli stessi svolti, semprechè detti profili siano presenti nelle
istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a
fornire personale ( D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma 1), in base
alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e
definita nell’accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000 (All. H) ;
d) ai fini del presente articolo il servizio
prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla
competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al
corrispondente servizio prestato in Italia ;
e) ai fini del presente articolo il servizio
prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente
amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli
Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene
considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli
di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03.
A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi,
poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto
rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in
altre Amministrazioni”.
2.3 Per essere ammessi ai concorsi i
candidati devono, altresì, possedere uno dei seguenti titoli di studio
richiesti per l’accesso al profilo cui concorrono secondo l’elenco
appresso riportato di cui alla tabella B annessa al citato C.C.N.L.
2002/2005:
a) Assistente amministrativo:
1 - diploma di qualifica professionale ad indirizzo
specifico (addetto alla segreteria d’azienda; addetto alla contabilità
di azienda; operatore della gestione aziendale; operatore dell’impresa
turistica);
2 - diploma di scuola media integrato da attestato
di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo -
contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell’art.14
della L.n.845 del 21.12.1978;
3 - diploma di maturità che consenta l’accesso agli
studi universitari.
b) Assistente tecnico:
1 -
diploma di qualifica di istituto
professionale a indirizzo specifico;
2 - diploma di maestro d’arte a indirizzo
specifico;
3 - diploma di scuola media integrato da attestato
di qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali ai
sensi dell’art.14 della L.n.845/78;
4 - qualsiasi diploma di maturità, corrispondente
alle specifiche aree professionali, che consenta l’accesso agli studi
universitari.
La specificità di cui ai punti 1, 2 e 4 è quella
definita dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente
alla data del decreto di indizione del concorso. Corrispondentemente è
definita la specificità degli attestati di qualifica di cui al
precedente punto 3.
c) Cuoco:
1 -diploma di qualifica specifica rilasciato da un
istituto professionale alberghiero;
2 - diploma di scuola media integrato da attestato
di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai
sensi dell’art.14 della L.n.845/78.
d) Infermiere:
1 - diploma di infermiere professionale.
e) Guardarobiere:
1 - diploma di qualifica specifica;
2 - diploma di scuola media integrato da attestato
di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai
sensi dell’art.14 della L.845/78.
f) Addetto alle aziende agrarie:
1 – diploma di scuola media unitamente ad attestato
di qualifica specifica.
2 – diploma di
qualifica professionale specifica.
g) Collaboratore
scolastico:
1 - diploma di scuola media.
2.4 Gli attestati di qualifica di cui
all’art.14 della legge 845/78, validi per l’accesso ai profili
professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine
di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti
tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale
(diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali
statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza,
l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante
le materie comprese nel piano di studi.
2.5 Ai fini dell’accesso al concorso essi
sono valutati con le medesime modalità previste per l’inclusione del
candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
2.6 Sono, altresì, validi per l’ammissione
al concorso i titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca
dell’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli
elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo
cui si concorre, nei confronti dei candidati che, siano inseriti nella
predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.
2.7 Il servizio prestato con rapporto di
lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori
espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a
decorrere dall’anno scolastico 2004/05.
2.8 I requisiti di cui al presente articolo
debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di
ammissione al concorso.
______________________
(
1 ) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i
periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di
servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente
C.C.N.L Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di
periodi di assenza ai sensi dell’art.12 richiamato dall’art.19, comma
14 del CCNL 2002/05 (congedi parentali).
Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto
all’impedimento dell’assunzione in servizio in base alle vigenti
disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque
nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai
fini del raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai
concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
I
periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono
l’anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili
, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto
per l’accesso ai concorsi di cui all’art.554 del D.Lvo 297/94.
In
tale computo rientrano ,comunque, tutti i periodi per i quali sia
stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di
congedi parentali di cui agli artt.32 e 33 del D.L.vo 151/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i
periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell’art.19 del CCNL
2002-2005 (artt. 12-19 del CCNL).
(
2 ) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati
considerando :
- come da calendario i mesi
interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni
singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni
30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la
eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:
Non è
pertanto ammissibile un computo basato sull’espressione di tutto il
servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione
per trenta.
I
periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo
dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo
intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente
del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni
restanti di tale ultimo mese, come da calendario.
Art.
3
Aggiornamento del punteggio dei candidati
inseriti nella graduatoria permanente
3.1 I candidati inseriti nella graduatoria
permanente costituita in ogni provincia, possono:
a) chiedere l’aggiornamento del punteggio
con cui sono inseriti in graduatoria;
b) chiedere l’aggiornamento di titoli di
preferenza e/o di riserva;
c) chiedere l’aggiornamento, per il solo
profilo di assistente tecnico, in aggiunta o in alternativa alla
richiesta di cui alle precedenti lettere a) e b) sulla base di nuovi
titoli di accesso ai laboratori;
d) non produrre alcuna domanda.
3.2 Per il personale che presenta la domanda
di cui al precedente comma 1, lettera a), b) e c), al punteggio già
posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti
successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione
dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito
l’attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già
posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il
punteggio è attribuito sulla base delle allegate tabelle A/1, A/2,
A/3, A/4 e A/5. L’aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di
accesso ai laboratori(All. C-Tabella di corrispondenza
titoli-laboratori) e dei titoli di preferenza e di riserva.
Il servizio prestato con rapporto di lavoro a
tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella
corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall’anno
scolastico 2004/05.
Il diritto ad usufruire della riserva di posti
deve, comunque, essere confermato barrando l’apposita casella nel
modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto
alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza
legata a situazioni soggette a modifica ( lettere M,N,O,R e S dei
titoli di preferenza).
3.3 I candidati di cui al precedente comma
1, lettera d), mantengono con il medesimo punteggio l’iscrizione nella
graduatoria permanente.
Art.4
Provincia cui produrre la domanda
di inserimento o di aggiornamento
4.1 La domanda di ammissione dei
candidati che concorrono per l’inclusione nella graduatoria permanente
provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti (All.B/1)
deve essere presentata in una sola provincia individuata nell’ordine
che segue:
a) la provincia in cui, all’atto della
domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato
nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui
concorre;
b) la provincia in cui il candidato sia
inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi
provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al
medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non sia in
servizio come previsto dalla precedente lettera a);
c) la provincia in cui è ubicata
l’istituzione scolastica indicata per prima nella domanda per
l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e
d’istituto per il conferimento di supplenze temporanee per le quali,
avendone titolo, il candidato abbia validamente prodotto domanda ai
sensi del D.M. 10.10.2001 n. 150 relativa al medesimo profilo
professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui
alle lettere a) e b).
La domanda dei candidati non inseriti nella
graduatoria permanente provinciale (All. B/1) deve essere
inoltrata esclusivamente al Centro Servizi Amministrativi della
provincia in cui sia istituito l’organico concernente il profilo
professionale richiesto.
4.2 I candidati inseriti in una graduatoria
permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento
nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono
presentare domanda di aggiornamento (All B/2) esclusivamente
nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo
professionale.
4.3 La domanda di inserimento (All. B/1)
può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola
provincia.
4.4 Le domande non possono essere inoltrate
alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della
regione Valle D’Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed
autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.
Art.5
Utilizzazioni delle graduatorie permanenti
5.1 I candidati utilmente collocati nella
graduatoria permanente e nell’ordine della medesima, sono assunti con
contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in
base alla normativa vigente all’atto dell’assunzione.
5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle
graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell’area A e
B si applicano le riserve di cui all’allegato E della presente
ordinanza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n.68 con particolare
riferimento agli artt. 3; 7, comma 2 - e art.18).
5.3 Le assunzioni degli assistenti tecnici
sono effettuate nei confronti dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria permanente che siano in possesso, oltre che degli altri
requisiti richiesti, anche dei titoli di accesso ai posti di
laboratorio disponibili all’atto dell’assunzione (All. C). A
tal fine, il quadro dei posti di assistente tecnico disponibili,
ripartiti per aree di laboratori, viene adeguatamente pubblicizzato
prima delle assunzioni.
5.4 Le assunzioni sono effettuate solamente
nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive
graduatorie.I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente
a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole
(art.12,comma 5 delle presente ordinanza).
Art. 6
Graduatorie di prima fascia di circolo e di
istituto
6.1 Tutti i candidati inseriti nelle
graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo
indeterminato, di cui alla presente ordinanza, hanno diritto ad essere
assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine
dell’attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale
diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai
sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente
permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono
produrre apposita rinuncia compilando l’allegato F, ivi
compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni
precedenti.
6.2 I candidati inseriti a pieno titolo
nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo
indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito
del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati
dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi
provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo
profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo
e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo
l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della
medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del
presente articolo.
6.3 I candidati inclusi nella graduatoria
provinciale permanente
hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia
delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze
temporanee, della medesima provincia. A tal fine, possono produrre
l’allegata scheda G, debitamente compilata, datata e
sottoscritta. Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi
secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione
dell’ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti
graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo 297
del 16 4 1994. L’ aspirante può indicare complessivamente non più di
trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta
la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere
l’inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati
già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto
alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse, debbono
produrre l’allegata scheda G, debitamente compilata datata e
sottoscritta, esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.
6.4 Le graduatorie di circolo e di istituto
di 1 fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di
integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali
per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di
integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato
già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito
nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1 fascia può esercitare
nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al
precedente comma 3. In assenza di tale opzione restano confermate
tutte le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte.
L’allegato deve essere presentato anche quando l’interessato intende
modificare soltanto una delle preferenze espresse.
6.5 L’allegato F e l’allegato G
devono essere inviati contestualmente alla domanda di ammissione al
concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime
modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.
Norme comuni
Art. 7
Requisiti generali di ammissione
7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti
specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere
alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica)ovvero
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea..
b) età non inferiore ad anni 18 e non
superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo
d'ufficio).
c) godimento dei diritti politici, tenuto
anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n.16, recante
norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti
locali;
d) idoneità fisica all’impiego, tenuto
conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge
n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante
visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si
collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani soggetti
all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo
(art. 2, comma 4, D.P.R.693/1996);
7.2 Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n.174, i
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici
(anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
7.3 Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato
attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57
n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi
nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo
nazionale del comparto “Scuola” (licenziamento con preavviso e
licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della
destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle
condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano inabilitati o
interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o
dell'interdizione;
f) i dipendenti dello Stato o di enti
pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di
carattere transitorio o speciale.
Art. 8
Presentazione della domanda di inserimento o di
aggiornamento del punteggio
8.1 Le domande per l’aggiornamento del
punteggio e per l’inclusione nella graduatoria permanente provinciale
devono essere presentate al Centro Servizi Amministrativi del
capoluogo di ciascuna provincia (1) , utilizzando gli appositi
modelli allegati alla presente ordinanza (All.B/1 e B/2), entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
bando di concorso all’albo del Centro Servizi Amministrativi del
capoluogo di ciascuna provincia.
8.2 Nel modello di domanda devono essere
dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli
di cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle
aree di laboratorio, nonchè il diritto alla riserva dei posti o alla
preferenza.
8.3 Il Centro Servizi Amministrativi assegna
un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande
presentate in forma incompleta o parziale .
8.4 Le domande di ammissione possono essere
presentate direttamente al Centro Servizi Amministrativi del capoluogo
di ciascuna provincia che ne rilascia ricevuta, oppure possono essere
spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In
quest’ultimo caso, del tempestivo inoltro della domanda, fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
8.5 Le domande dei candidati residenti o
comunque in servizio all’estero possono essere inoltrate tramite
l’autorità consolare al Centro Servizi Amministrativi competente.
Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati è
inviata dalla stessa autorità, per conoscenza, al Ministero degli
Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione
Culturale - Ufficio IV
8.6 L’aspirante ha l’onere di indicare nella
domanda l’esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve essere
comunicata mediante lettera raccomandata al Centro Servizi
Amministrativi della provincia nella quale il candidato ha chiesto di
concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.
8.7 L’allegata scheda, liberamente
riproducibile (All.B/1 e All.B/2), compiutamente formulata nelle parti
che i candidati sono tenuti a compilare, sottoscritta e datata dai
medesimi, è valida a tutti i fini come autocertificazione effettuata
sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato dai
candidati.
8.8 L’Amministrazione si riserva di
effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle
autocertificazioni.
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di
documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di
riferimento nonchè la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti
e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt.75 e
76 del D.P.R.28.12.2000, n.445 pubblicato nella G.U n.42 del
20.2.2001.
8.9 L’iscrizione nella graduatoria
permanente, della stessa o di diversa provincia ( art.3, comma 1 ),
l’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli
elenchi provinciali ( art.2, comma 1 -lett. b) e l’inserimento nella
terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto per il
conferimento di supplenze temporanee ( art.2, comma 1 -lett.c )sono
accertate d’ufficio .
____________________
(1)
La domanda non può essere presentata
agli uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e della
regione Valle D’Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche ed
autonome procedure.
Art.9
Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso,
nullità della domanda
9.1 Sono inammissibili le domande prive
della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine
di cui al comma 1 del precedente art. 8, nonché le domande da cui non
è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si
chiede di partecipare.
9.2 Tutti i candidati sono ammessi con
riserva. L’amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione
dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o
abbiano violato le disposizioni di cui all’art. 4 concernente
l’obbligo di chiedere l’inserimento nelle graduatorie permanenti o
l’aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo
profilo professionale.
9.3 L’esclusione è disposta sulla base delle
dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base
della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti
dalla competente autorità scolastica.
9.4 Sono nulle le domande d’inserimento
prodotte per un profilo professionale non presente nell’organico della
provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide
se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il
candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state
regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art.8, comma 3).
9.5 L’inammissibilità o la nullità della
domanda, l’esclusione dalla procedura sono disposte con atto del
Direttore Generale Regionale o del funzionario da questi delegato
prima dell’approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono
comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno.
9.6 I candidati che abbiano richiesto
l’aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è
inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun
miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il
riconoscimento dei titoli già acquisiti.
Art.10
Commissioni giudicatrici
10.1 Le commissioni giudicatrici sono
composte secondo le disposizioni dell’art.555 D.Lvo. 297/94 per i
concorsi dell’area B.
Per i concorsi dell’area A si applicano le
disposizioni dell’art.11 - lett. b) del D.P.R.31 maggio 1974, n.420.
10.2 Le funzioni di segretario sono svolte
da un impiegato dell’amministrazione periferica o centrale
appartenente almeno all’area B/3.
10.3 Si applicano le incompatibilità di cui
all’art.9 del D.P.R.9.5.1994, n.487 così come integrato dal
D.P.R.30.10.1996, n.693.
Art.11
Formazione delle graduatorie e
accesso ai documenti amministrativi
11.1 I candidati che concorrono per
l’inclusione nella graduatoria permanente di cui all’art.554 del
D.Lgs. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio
complessivo riportato in base all’annessa tabella di valutazione dei
titoli (all. A), con l’indicazione delle eventuali preferenze (All.
D), riserve (All. E) nonché dei titoli di
accesso ai laboratori (All. C, per gli assistenti tecnici);
11.2 I candidati che chiedono
l’aggiornamento della propria situazione sono collocati nella
graduatoria permanente con l’indicazione del punteggio complessivo,
delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso e/o di
ulteriori titoli di accesso ai laboratori (All. C) per gli assistenti
tecnici. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato
loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta
domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria
mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
11.3 La graduatoria permanente provvisoria
aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del
competente Centro Servizi Amministrativi. Del deposito è dato avviso
mediante affissione all’albo.
11.4 Successivamente il Direttore Generale
Regionale procede all’approvazione in via definitiva della
graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata
pubblicazione all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale e all’albo
del competente Centro Servizi Amministrativi, con l’indicazione della
sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o
straordinaria.
11.5 Ai fini dell’applicazione delle
disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n.241 sulla trasparenza
dell’attività amministrativa e l’accesso ai documenti amministrativi,
gli Uffici scolastici adottano ogni opportuna iniziativa per
consentire l’accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione
degli interessati. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di
cui al D.P.R.27.6.1992, n.352.
Art.12
Ricorsi
12.1 Avverso i provvedimenti con i quali
viene dichiarato l’ inammissibilità o la nullità della domanda di
partecipazione al concorso o viene disposta l’ esclusione dal medesimo
(precedente art.9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima
autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua
notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione
della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso
errori materiali.
12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed
effettuate le correzioni degli errori materiali l’autorità competente
approva la graduatoria in via definitiva.
12.3.Avverso la graduatoria, approvata con
decreto del competente Direttore Generale Regionale, trattandosi di
atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60
giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
12.4 I candidati che abbiano presentato
ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della
domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo,
nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi
condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella
graduatoria.
12.5 L’ iscrizione con riserva nella
graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la
proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.
12.6 Fermo restando quanto previsto ai
precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le
disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2002/05 .
Art.13
Adempimenti degli uffici scolastici regionali
13.1 L’ Ufficio Scolastico Regionale adotta
i provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata
dalla presente ordinanza ed in particolare:
a) emana i bandi di concorso per
l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti
provinciali;
b) assicura la pubblicazione del bando di
concorso all’albo dell’Ufficio e, contestualmente, all’albo del Centro
Servizi Amministrativi, nonché la massima diffusione tra le
istituzioni scolastiche;
c) nomina le commissioni giudicatrici in
ciascuna provincia;
d) cura l’esame delle domande per quanto
attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle
domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale
regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni della
presente ordinanza;
e) dichiara la inammissibilità o la nullità
della domanda e dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale;
f) con decreto definitivo approva la
graduatoria permanente aggiornata ed integrata , assicurandone la
pubblicazione mediante affissione all’albo dell’Ufficio Scolastico
Regionale e dei Centri Servizi Amministrativi competenti per
territorio.
g) provvede all’assunzione a tempo
indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui
posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente
all’atto dell’assunzione.
Art.14
Norme finali e di rinvio
14.1 Ai fini della presente ordinanza, il
servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale
A.T.A. (D.P.R.588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non
docente (D.P.R.420/74) è considerato come prestato nei vigenti
corrispondenti profili professionali.
Lo status di aiutante cuoco e il relativo servizio
sono equiparati a quelli di cuoco ai fini dell’ammissione ai concorsi
per quest’ultimo profilo professionale.
14.2 Per quanto non espressamente previsto
dalla presente ordinanza si applicano, purché compatibili, le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili
dello Stato (art.604 del D.Lgs. 297/94).
14.3 La presente ordinanza sarà inviata alla
Corte dei Conti per la registrazione.
Roma, 30.12.2004
Il Ministro
Letizia Moratti