CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO «SCUOLA»
1995 - 1997
PARTE PRIMA
TITOLO I - Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente dalla
amministrazione scolastica ed appartenente al comparto di cui allart. 9 del D.P.C.M.
30 dicembre 1993, n. 593. Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree
professionali:
a) area dei servizi ausiliari, tecnici e amministrativi;
b) area della funzione docente;
c) area della specifica dirigenza scolastica.
2. Con successivo accordo di cui allart. 79, le norme del presente contratto saranno
raccordate con le disposizioni dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in
materia di ordinamento scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano e delle
relative norme di attuazione.
3. Con successivo accordo da stipularsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente
CCNL saranno disciplinate:
a) le specificazioni e le modalità applicative della normativa di cui al presente CCNL al
personale educativo dipendente dalle istituzioni educative, con riferimento alle funzioni,
alle attività di servizio, allorario di lavoro, alla formazione ed aggiornamento,
alla mobilità professionale e territoriale, al rapporto di lavoro a tempo parziale e a
tempo determinato;
b) le specificazioni e le modalità applicative del presente CCNL ai capi di istituto e al
personale docente e ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane allestero
in relazione alle particolari esigenze organizzative di queste.
4. Nel testo del presente contratto, il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come D.L.gs. n. 29 del
1993; il riferimento al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è riportato come
D.L.gs. n. 297 del 1994; il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile 1987, n. 209 è riportato come D.P.R. 209 del 1987; il riferimento al decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 è riportato come D.P.R. n. 399 del
1988.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la
parte normativa ed è valido dall1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la
parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione
del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento
delle procedure di cui allart. 51, commi 1 e 2 del D.L.gs. n. 29 del 1993.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico
sono applicati dalle amministrazioni destinatarie del presente contratto entro 30 gg.
dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della
parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la
relativa indennità, secondo le scadenze previste dallaccordo sul costo del lavoro
del 23 luglio 1993. Per lerogazione di detta indennità si applica la procedura
dellart. 52, commi 1 e 2, del D.L.gs. n. 29 del 1993.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del
negoziato sarà costituito dalla comparazione tra linflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dallaccordo
tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
TITOLO II - Sistema delle relazioni sindacali
Capo I - Disposizioni generali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e
delle responsabilità dellamministrazione scolastica e dei sindacati, è strutturato
in modo coerente con lobiettivo di contemperare linteresse degli addetti al
miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con lesigenza
di incrementare e qualificare le prestazioni rese dal servizio scolastico.
2. La condivisione dellobiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di
relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione
e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e
trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche
mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della
garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 - in grado di
favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità individuate
dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei
seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva; si svolge a livello nazionale ed a livello decentrato sulle
materie, con i tempi e le procedure indicate rispettivamente dagli artt. 2 e 4 del
presente contratto, secondo le disposizioni del D.L.gs. n. 29 del 1993. La piena e
corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle
parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative
previste dallart. 17. In coerenza con il carattere privatistico della
contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle
parti;
b) esame; si svolge nelle materie per le quali la legge ed il presente contratto
collettivo lo prevedono, a norma dellart. 10 del D.L.gs n. 29 del 1993 e
dellart. 8 e 9 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di
cui allart. 6. In appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista
secondo le procedure indicate nellart. 8;
c) consultazione; si svolge sulle materie per le quali la legge o il presente contratto la
prevedono. In tali casi lamministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce
il parere dei soggetti sindacali;
d) informazione; allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le
parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, lamministrazione
scolastica informa i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente
contratto. Linformazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile, anche
mediante lutilizzo di supporti magnetici;
e) conciliazione, mediazione dei conflitti e risoluzione delle controversie
interpretative; procedure finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le
disposizioni di cui allartt. 16 e 17.
Art. 4 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato
1. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi decentrati sono presentate
almeno un mese prima della scadenza del precedente contratto per la trattativa decentrata
a livello nazionale e almeno quindici giorni prima per quella a livello periferico.
2. Durante i suddetti periodi e per il mese successivo alla scadenza dei contratti
decentrati, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
3. LAmministrazione della Pubblica istruzione provvede a costituire la delegazione
di parte pubblica abilitata alla trattativa entro 30 giorni dalla data di stipulazione del
presente contratto, ai sensi dellart. 2, comma 2, ed a convocare la delegazione
sindacale di cui allart. 6 per lavvio del negoziato, entro 15 giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
4. La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a
tale livello.
5. Il contratto decentrato si attua entro trenta giorni dalla stipulazione, che si intende
avvenuta con la sottoscrizione, al termine del perfezionamento delle procedure previste
dallarticolo 51, terzo comma, del D.L.gs. n. 29 del 1993. I contratti decentrati
devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della
loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti.
Art. 5 - Livelli di contrattazione, materie e limiti della contrattazione decentrata
1. Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su due livelli:
a) il contratto collettivo nazionale di comparto;
b) il contratto collettivo decentrato.
2. La contrattazione decentrata riguarda le materie e gli istituti di cui ai commi 4 e 5
secondo le clausole di rinvio del presente articolo ed in conformità ai criteri e
procedure indicate nellarticolo 4.
3. Qualora nella contrattazione decentrata sia necessario ripartire le materie demandate a
tale livello devono essere evitate sovrapposizioni o frammentazioni nelle materie stesse e
deve essere garantito il rispetto delle disponibilità economiche fissate a livello
nazionale.
4. La contrattazione decentrata si svolge in sede nazionale di Amministrazione della
Pubblica istruzione nellambito degli obiettivi e dei programmi definiti ai sensi
dellart. 3, comma 1 del D.L.gs. n. 29 del 1993 sulle seguenti materie:
a) i criteri di utilizzazione delle risorse attribuite a livello di Ministero P.I. e
relative al Fondo di cui allart. 71, comma 2, lettera a), nonché le modalità di
verifica dei risultati conseguiti;
b) i criteri per lattribuzione ai Provveditorati della quota del Fondo di cui
allart. 71 per interventi compensativi e progetti provinciali;
c) la mobilità di cui allart. 480 del D.L.gs. n. 297 del 1994; gli accordi di
mobilità di cui allart. 35, 8° comma, del D.L.gs. n. 29 del 1993;
d) la mobilità interna, ai sensi degli artt. 37, 48 e 55 del presente CCNL;
e) le linee di indirizzo per lattività di formazione in servizio e per
laggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del personale in relazione
alle situazioni di esubero, nonché i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed
alle modalità di verifica dei risultati conseguiti;
f) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nellambiente di
lavoro;
g) determinazione dei compensi relativi agli incarichi ed attività aggiuntive dei capi di
istituto, di cui allart. 33;
h) determinazione delle tabelle relative alle indennità di cui agli artt. 74 e 75 del
presente CCNL.
5. Presso ciascun ufficio scolastico periferico, fermo restando quanto previsto dal
D.L.gs. n. 29 del 1993, la trattativa decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) lindividuazione delle priorità e dei criteri di distribuzione delle risorse del
Fondo di cui allart. 71, per la quota assegnata a tale livello e per le quote dei
Fondi di istituto eventualmente non utilizzate e non utilizzabili, ai sensi dellart.
72, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti;
b) i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative
relative alligiene, allambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro,
nonché lindividuazione delle misure necessarie per facilitare il lavoro dei
dipendenti disabili;
c) lutilizzazione del personale ai sensi dellart. 48, commi 6 e segg. e art.
55 del presente contratto;
d) i criteri per lattuazione delle iniziative di aggiornamento, formazione in
servizio e riconversione professionale e per la partecipazione del personale a tali
attività;
e) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
f) i criteri generali relativi allutilizzazione del personale A.T.A., con
riferimento agli istituti previsti dagli articoli 35, 36 e 37 del D.P.R. n. 209 del 1987,
e dallart. 14, comma 15 del D.P.R. 399/88;
g) i criteri di attuazione delle norme relative ai diritti e alle relazioni sindacali
previste dal presente contratto, nonché, in tale quadro, allo sviluppo delle relazioni
sindacali a livello di singola istituzione scolastica;
h) i criteri di utilizzazione dei servizi sociali.
6. I contratti decentrati non possono comportare né direttamente, né indirettamente
oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, anche a carico di
esercizi successivi, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi
contratti.
Art. 6 - Composizione delle delegazioni
1. Ai sensi dellart. 45, comma 8 del D.L.gs. n. 29 del 1993, la delegazione
trattante in sede decentrata è costituita:
I - A livello nazionale di amministrazione
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla
trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- per la composizione della delegazione trattante di parte sindacale si conferma la
disciplina attualmente vigente fino alla definizione del quadro normativo in materia di
rappresentatività ed ai successivi accordi.
II - Negli uffici periferici di livello dirigenziale
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dellamministrazione
nellambito dellufficio o da un suo delegato, da due funzionari
dellufficio medesimo, di qualifica di norma non inferiore allottava.
Lamministrazione può avvalersi in qualità di consulenti di capi di istituto e
altro personale scolastico esperto nella materia;
b) Per le organizzazioni sindacali:
- per la composizione della delegazione trattante di parte sindacale relative alle
strutture provinciali di organizzazione si conferma la disciplina attualmente vigente fino
alla definizione del quadro normativo in materia di rappresentatività ed ai successivi
accordi;
- relativamente alle altre strutture sindacali, si rinvia allo stipulando protocollo
dintesa di cui allart. 14.
2. Lamministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione collettiva
decentrata, della attività di rappresentanza e di assistenza dellAgenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.), alle cui direttive è
tenuta in ogni caso a conformarsi, ai sensi dellart. 50, comma 7 del D.L.gs. n. 29
del 1993.
Capo II - Informazioni e forme di partecipazione
Art. 7 - Informazione
1. Lamministrazione scolastica, nellambito della propria autonomia e delle
proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui
allarticolo precedente sulle misure inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Nelle seguenti materie, individuate dal D.L.gs n. 29 del 1993 e dal presente contratto,
lamministrazione fornisce uninformazione preventiva, consegnando
tempestivamente la documentazione necessaria:
a) criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro per il personale
ATA;
b) criteri generali per la razionalizzazione della rete scolastica;
c) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale,
anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dallart. 31, 1°
comma, lettera c), del D.L.gs. n. 29 del 1993;
d) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa
del sistema scolastico, con riferimento a quanto previsto dallart. 603 del D.L.gs.
n. 297 del 1994;
e) criteri e modalità organizzative per lassunzione del personale a tempo
determinato e indeterminato;
f) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
g) interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi
preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dellattività
scolastica;
h) programmi e progetti di intervento anche a carattere interistituzionale per la
qualificazione dellofferta formativa.
3. Nelle seguenti materie linformazione è successiva ed ha per oggetto gli atti di
gestione adottati e i relativi risultati, riguardanti:
- utilizzo del personale e stato delloccupazione e degli organici;
- parametri e risultati concernenti la produttività ed efficacia qualitativa del sistema
scolastico;
- distribuzione complessiva dei carichi di lavoro per il personale A.T.A.;
- attuazione dei programmi di formazione del personale;
- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- andamento generale della mobilità del personale;
- distribuzione complessiva dei fondi per i compensi accessori;
- iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale.
A tale scopo sono previsti specifici incontri in cui lamministrazione scolastica
fornisce adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali
interessate.
4. Analoghi incontri sono effettuati presso ciascun ufficio scolastico periferico per
assicurare una adeguata informazione sulle materie di cui ai commi precedenti.
5. Il sistema informativo deve assicurare una adeguata tutela della riservatezza della
sfera personale degli addetti.
Art. 8 - Esame
1. Ciascuno dei soggetti di cui allarticolo 6, ricevuta linformazione, ai
sensi dellarticolo 7, può chiedere, in forma scritta, un incontro, al rispettivo
livello di contrattazione, per lesame in particolare delle seguenti materie, ai
sensi dellarticolo 10 del D.L.gs. n. 29 del 1993:
a) articolazione degli orari per il personale ATA;
b) criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro per il personale
ATA;
c) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale,
anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dallart. 31, 1°
comma, lettera c), del D.L.gs. n. 29 del 1993;
d) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa
del sistema scolastico, con riferimento a quanto previsto dallart. 603 del D.L.gs.
n. 297 del 1994.
Sono inoltre oggetto di consultazione, ai sensi dellart. 3, 3° comma, lett. c) del
presente contratto, i criteri e le modalità organizzative per lassunzione del
personale a tempo determinato e indeterminato.
2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre organizzazioni sindacali di cui
allart. 6 del presente contratto.
3. Lesame si svolge in appositi incontri, che iniziano, di norma, entro 5 giorni
dalla data di ricezione della richiesta; durante il periodo di durata dellesame le
parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e
trasparenza.
4. Lesame si conclude nel termine tassativo di giorni quindici dalla ricezione
dellinformazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
5. Dellesito dellesame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni
delle parti nelle materie oggetto dellesame. Resta ferma lautonoma
determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge lesame gli organi dellamministrazione
scolastica non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dellesame e
le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative
conflittuali.
Art. 9 - Relazioni a livello di istituzione scolastica
1. A livello di ogni istituzione scolastica, in coerenza con le prospettive di
decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del capo di istituto e degli
organi collegiali, sono attuate le modalità dinformazione e di esame previste dal
presente articolo.
2. Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui allart. 14
uninformazione preventiva, consegnando leventuale documentazione sulle
seguenti materie:
a) modalità relative allutilizzazione e allarticolazione dellorario del
personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla
contrattazione decentrata provinciale, nonché i criteri per lindividuazione del
personale A.T.A. ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di
istituto;
b) modalità di applicazione dei criteri in materia di diritti sindacali, definiti in
contrattazione decentrata a livello provinciale;
c) attuazione delle normative relative alligiene, alla sicurezza e prevenzione
dellambiente scolastico, comprese le misure relative allabbattimento delle
barriere architettoniche per facilitare laccesso dei disabili;
d) utilizzazione dei servizi sociali.
3. Sulle seguenti materie linformazione è successiva:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) attuazione dei progetti ed attività retribuiti con il fondo distituto o con
altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
c) nominativi del personale da utilizzare nei progetti ed attività retribuiti con il
fondo di istituto;
d) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti
derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da accordi di programma,
convenzioni, intese, stipulate dalla singola istituzione scolastica o
dallAmministrazione scolastica periferica con altri Enti e istituzioni;
e) applicazione dei criteri, definiti in contrattazione decentrata a livello provinciale,
per la fruizione dei permessi retribuiti per laggiornamento.
Linformazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
4. Ricevute le informazioni di cui al comma 2, lett. a) e c), ciascuno dei soggetti
sindacali di cui allart. 6 può chiedere un esame dellargomento oggetto di
informazione. Il capo di istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali
presenti nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito
incontro, per lesame che dovrà concludersi con la verbalizzazione delle relative
posizioni entro i 5 giorni successivi alla ricezione delle informazioni. Per la materia di
cui alla lett. c) del precedente comma 2, lesame previsto dal presente comma si
effettua fino alla definizione contrattuale delle modalità di attuazione del D.L.gs. n.
626 del 1994, per la relativa intesa.
5. Durante il periodo in cui si svolge lesame il capo di istituto non adotta
provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto di esame e i soggetti sindacali che vi
partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
6. Concluso lesame, è fatta salva lautonoma determinazione del capo di
istituto.
7. Le modalità di cui al comma 2, lett. b) sono verificate in un apposito incontro con i
soggetti sindacali, di cui allart. 14.
Art. 10 - Pari opportunità
1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il
Ministero della Pubblica Istruzione, con la presenza delle organizzazioni sindacali e con
la partecipazione delle associazioni professionali, il comitato per le pari opportunità,
con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991 n. 125, con
particolare riferimento allart. 1.
2. Il Ministro assicura, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti
idonei al funzionamento del Comitato pari opportunità nazionale.
3. Il Comitato propone piani pluriennali per lattuazione delle pari opportunità in
campo formativo con particolare riferimento alla formazione mirata del personale, ai
progetti per lorientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti
dinsegnamento.
4. Il comitato relaziona almeno una volta lanno, sulle condizioni oggettive in cui
si trovano le lavoratrici rispetto allo sviluppo professionale, alla partecipazione ai
corsi di formazione e di aggiornamento, e alla promozione di misure idonee a tutelarne la
salute in relazione alle peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità di rischi
specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono
rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
5. A livello di Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta delle organizzazioni
sindacali abilitate alla contrattazione decentrata, possono essere costituiti appositi
comitati, entro 60 giorni dallentrata in vigore del presente contratto, con
composizione e compiti analoghi a quello nazionale e dei quali deve essere assicurato il
funzionamento da parte dei Provveditori agli Studi, senza oneri per
lAmministrazione.
6. In sede di contrattazione decentrata, a livello nazionale e territoriale, tenendo conto
delle proposte formulate dal comitato per le pari opportunità, anche ai fini delle azioni
positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, saranno concordati interventi utili a
promuovere:
- percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in
campo formativo;
- azioni positive con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di
formazione e aggiornamento e allattribuzione dincarichi o funzioni più
qualificate;
- iniziative volte ad attuare le direttive CEE per laffermazione sul lavoro delle
pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti.
7. Gli effetti delle iniziative assunte dallamministrazione scolastica a seguito
degli accordi decentrati di cui al presente comma formeranno oggetto di valutazione nella
relazione annuale dei comitati di cui allart. 33, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267.
Art. 11 - Consultazione
1. Gli organi dellAmministrazione scolastica, con le modalità previste
dallart. 3, comma 3, lett. c, procedono alla consultazione:
- delle rappresentanze di cui allart. 6 nei casi previsti da disposizioni di legge o
contrattuali, nonché nel caso previsto dallottavo comma dellart. 59 del
D.L.gs. n. 29 del 1993, limitatamente al personale A.T.A.;
- del rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dallart. 19 del D.L.gs. 19
settembre 1994, n. 626.
Art. 12 - Forme di partecipazione
1. Presso il Ministero della P.I. e presso ciascun Ufficio scolastico periferico sarà
costituito un Osservatorio di rappresentanti dellAmministrazione e delle
organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decentrata, che esaminerà almeno
due volte lanno le linee essenziali di indirizzo in materia di gestione
dellamministrazione scolastica, con particolare riguardo alle seguenti materie:
- edilizia scolastica;
- situazione degli organici;
- adeguamento dei medesimi per le nomine in ruolo del personale docente e A.T.A.;
- mobilità di detto personale;
- formazione delle graduatorie provinciali per il reclutamento del personale docente ed
A.T.A. con rapporto a tempo determinato e per le procedure di conferimento delle
supplenze;
- rilevazione e prevenzione delle malattie professionali;
- modalità di applicazione della legge del 5 febbraio 1992 n. 104;
- sistemi informativi automatizzati;
- modalità di attuazione della legge n. 241 del 1990.
- educazione degli adulti.
2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno natura negoziale, è
di norma paritetica.
Capo III - Diritti sindacali
Art. 13 - Assemblee
1. Il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo determinato e
indeterminato ha diritto a partecipare, durante lorario di lavoro, ad assemblee
sindacali in locali scolastici concordati con i capi distituto o in altra sede,
senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico.
Lordine del giorno delle assemblee deve riguardare materie dinteresse
sindacale e del lavoro.
2. Per il personale docente, in ciascuna scuola o istituto può essere tenuta di norma
unassemblea al mese, e comunque non più di due.
3. Le assemblee sono indette singolarmente o congiuntamente da:
- le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali che organizzano su scala
nazionale il personale scolastico, di cui allart. 6, comma 1;
- i soggetti sindacali di cui allart. 14 relativamente alle assemblee indette nelle
singole istituzioni scolastiche.
4. Le assemblee coincidenti con lorario di lezione si svolgono allinizio o, di
norma, al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata
allassemblea. Le assemblee del personale direttivo ed ATA possono svolgersi in
orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore
intermedie del servizio scolastico.
5. Nei Conservatori di musica, nelle Accademie e - limitatamente al personale educativo -
negli Istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello
previsto al comma 4°, secondo modalità stabilite con le procedure di cui allart. 9
e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di
singola istituzione scolastica; la durata massima delle assemblee dei Capi di Istituto e
delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione decentrata provinciale,
in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e
sempre nei limiti di cui al 1 comma del presente articolo.
7. La convocazione dellassemblea, la durata, la sede e leventuale
partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali
promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma o fax, ai capi
distituto delle scuole interessate allassemblea o, per le assemblee dei Capi
di Istituto, al Provveditore agli studi. La comunicazione deve essere affissa, nello
stesso giorno in cui è pervenuta, allalbo del Provveditorato agli Studi e in quello
dellIstituzione scolastica o educativa interessata. Alla comunicazione va unito
lordine del giorno.
Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne
abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa
ora concordando una unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla
disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa
allassemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa allalbo
dellIstituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore. In tal caso,
per il personale docente, lassemblea si considera unica ai fini di cui al comma 2.
8. Contestualmente allaffissione allalbo il capo distituto o il
Provveditore agli studi ne faranno oggetto di avviso, mediante circolare interna, al
personale interessato allassemblea al fine di raccogliere la dichiarazione
individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio
nellorario dellassemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del
monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Il capo distituto:
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività
didattiche delle sole classi o sezioni di scuola materna i cui docenti hanno dichiarato di
partecipare allassemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli
eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle
dellassemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è
totale, stabilirà, dintesa con i soggetti sindacali di cui allart. 14 la
quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla
vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino, ad altre attività indifferibili
coincidenti con lassemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento
degli esami e degli scrutini finali.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, 5, 8 si applica anche nel
caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali
allinsegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dellorario di
servizio del personale si applicano i commi 3 e 7 del presente articolo, fermo restando
lobbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i capi distituto
luso dei locali e la tempestiva affissione allalbo da parte del capo
distituto e del Provveditore agli studi della comunicazione riguardante
lassemblea.
Art. 14 - Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
1. Le forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, ferma restando
lapplicazione dellart. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) previste dai protocolli di intesa A.RA.N
- Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, secondo
quanto verrà previsto dallo stipulando protocollo dintesa A.RA.N. - Organizzazioni
sindacali relativo al comparto scuola;
b) i rappresentanti e le rappresentanze sindacali delle organizzazioni che non abbiano
sottoscritto o non aderiscano ai protocolli di cui alla lettera a), e che posseggano il
requisito della rappresentatività ai sensi del precedente art. 6, comma 1.
Art. 15 - Diritti e libertà sindacali
1. Le libertà sindacali sono disciplinate dagli artt. 54 e 55 del D.L.gs. n. 29 del
1993, e successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata, e
dalle disposizioni del presente contratto, nel rispetto dellart. 3, comma 31, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 e dei relativi
provvedimenti di attuazione.
2. Le parti si impegnano a ridefinire le norme relative alla delega sindacale al fine di
adeguarle alla eventuale evoluzione del quadro normativo. Fino a tale nuova definizione
lAmministrazione continua ad operare le trattenute per contributo sindacale previste
dalle deleghe rilasciate dai singoli associati ed a versare gli importi corrispondenti
alle Organizzazioni sindacali destinatarie.
3. Le trattenute per scioperi brevi restano disciplinate dallart. 595 del D.L.gs. n.
297 del 1994, commi 1 e 2.
4. La disciplina dei permessi sindacali nel comparto scuola, di cui al D.P.C.M. 27 ottobre
1994, n. 770, verrà integrata da un apposito accordo, da stipularsi ai sensi
dellart. 54 del D.L.gs. n. 29 del 1993, al fine di adeguarla alla peculiare
organizzazione del sistema scolastico. In attesa della stipulazione di tale accordo
integrativo, lAmministrazione scolastica, fermi restando i limiti complessivi di cui
al predetto D.P.C.M. n. 770, autorizza i permessi sindacali connessi allo svolgimento di
assemblee e di trattative sindacali e alle riunioni degli organi statutari delle OO.SS.
Capo IV - Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 16 - Procedure per la conciliazione
1. In caso di controversia su una delle materie di cui allart. 9, ciascuno dei
soggetti sindacali intervenuti in sede di esame può richiedere al Provveditore agli studi
la convocazione delle parti per favorire la soluzione della controversia. La richiesta
deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei
fatti.
2. Alla procedura di conciliazione partecipano i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali abilitate alla contrattazione decentrata.
3. Le parti vengono convocate entro 5 giorni dalla richiesta: il tentativo di
conciliazione deve concludersi entro 15 giorni dalla convocazione delle parti.
4. Le parti di cui allart. 14 e le organizzazioni sindacali territoriali non
intraprenderanno alcuna iniziativa sindacale prima che si sia concluso il tentativo di
conciliazione.
Art. 17 - Interpretazione autentica dei contratti
1. In attuazione dellart. 53, del D.L.gs n. 29 del 1993, quando insorgano
controversie sullinterpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2
per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia allaltra apposita richiesta
scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. Leventuale accordo, stipulato con le procedure di cui allarticolo 51, del
D.L.gs. n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dallinizio della
vigenza del contratto collettivo nazionale.
4. Con le medesime modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando
insorgano controversie sullinterpretazione dei contratti decentrati.
Leventuale accordo, stipulato con le procedure di cui allarticolo 51, comma 3,
del D.L.gs n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dallinizio della
vigenza del contratto decentrato.
5. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli
effetti previsti dallart. 53, comma 2 del D.L.gs. n. 29 del 1993.
TITOLO III - Rapporto di lavoro
Capo I - Norme comuni
Art. 18 - Contratto individuale di lavoro
1. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato dei Capi di
istituto e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico, ausiliario degli
istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, di cui allarticolo 1, comma 2 del
D.Lgs. n. 29 del 1993 e allart. 9 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993 n. 593, sono
costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge,
della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo nazionale.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono,
comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato, salvo
risoluzione automatica del rapporto, senza preavviso, in caso di rientro anticipato del
titolare;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dellattività lavorativa.
3. Il contratto individuale specifica le cause che costituiscono le condizioni risolutive
del contratto di lavoro. Il contratto di lavoro individuale specifica, altresì, che il
rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto collettivo di lavoro nel
tempo applicabile anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del
contratto di lavoro. È causa di risoluzione del contratto lannullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. Lassunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo
parziale. In questultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica
anche larticolazione dellorario di lavoro.
5. LAmministrazione, allatto della stipulazione del contratto di lavoro
individuale ai fini dellassunzione a tempo indeterminato, invita il destinatario a
presentare entro 30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti in
materia, indicata nel bando di concorso o nelle ordinanze relative alla disciplina
concernente il reclutamento del personale scolastico. Nello stesso termine il
destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dagli
artt. 46 e 52, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dallart. 58 del D.L.gs.
n. 29 del 1993 o dallart. 508 del D.L.gs. n. 297 del 1994. In caso contrario,
unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per la nuova amministrazione o per il nuovo rapporto di lavoro.
6. Quanto previsto dal comma precedente si applica anche alle assunzioni a tempo
determinato; in tali casi fino al successivo aggiornamento della graduatoria di
allart. 522 e allart. 581 del D.L.g. n. 297 del 1994, la documentazione
prescritta deve essere presentata, nellambito della medesima provincia, solo in
occasione del primo contratto stipulato.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui ai commi 5 e 6 nei termini e con
le modalità prescritte comporta la mancata stipulazione del contratto, ovvero per i
rapporti già instaurati limmediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresì
limmediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio nel
termine assegnato, salvo i casi in cui in relazioni alle vigenti disposizioni di legge sia
impedita lassunzione in servizio.
8. Il contratto individuale, di cui al comma 1, sostituisce i provvedimenti di nomina, con
decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto.
Art. 19 - Ferie
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, in ogni anno
di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta
la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro
aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate
previste dallart. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo assunti nella scuola dopo la stipulazione del presente contratto hanno
diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma
2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3
spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dellorario di lavoro del personale A.T.A. su cinque
giorni, il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i
giorni di ferie goduti per frazione inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione
di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nellanno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è
determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese
superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui allart. 21 conserva
il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto
nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente, educativo ed ATA al Capo
di istituto, e dai Capi di istituto al Provveditore agli Studi. Le ferie sono fruite nel
corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio,
tenuto conto delle richieste del dipendente.
9. Le ferie devono essere fruite dai capi di istituto e dal personale docente ed educativo
durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte
dellanno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente ed educativo
per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed
educativo, la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di
sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede
e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per
leventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. Per i capi di istituto la
fruizione delle ferie nel predetto periodo è consentita per un periodo non superiore a
quindici giorni.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di
carattere personale, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel
corso dellanno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite dal
personale docente entro lanno scolastico successivo nei periodi di sospensione
dellattività didattica. I Capi di istituto possono fruire delle ferie non godute
nellanno di competenza anche nei periodi di normale attività, con esclusione del
periodo di avvio dellanno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e
finali ed agli esami.
In analoga situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute
nellanno scolastico successivo, non oltre il mese di dicembre se il rinvio è stato
determinato da esigenze di carattere personale, e non oltre il mese di febbraio se il
rinvio è dovuto ad esigenze di servizio.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le
ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel
rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15
giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12 Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio,
il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in
sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché
allindennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha,
inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per di più di 3 giorni.
Lamministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva
informazione.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze
si siano protratte per lintero anno scolastico.
15. Allatto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a
tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al
pagamento sostitutivo delle stesse.
Art. 20 - Festività
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle
condizioni previste dalla legge n. 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata
giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta
servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dellanno
scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente
durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e linizio delle
lezioni dellanno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di
sospensione dellattività didattica.
Art. 21 - Permessi retribuiti
1. Al dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono
concessi, sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi
quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo
grado: gg. 3 consecutivi per evento.
I permessi sono concessi a domanda, da presentarsi al Capo dIstituto da parte del
personale docente ed A.T.A. e al Provveditore agli Studi, da parte dei Capi di istituto.
2. A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nellanno scolastico tre giorni
di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente
documentati; per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante le
attività didattiche di cui al precedente art. 19, comma 9, indipendentemente dalla
presenza delle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso di quindici giorni consecutivi in
occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di
ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti
dellanzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta lintera retribuzione esclusi i
compensi per attività aggiuntive e le indennità di cui al successivo art. 73, salvo
quanto previsto dagli artt. 75 e 76.
6. I permessi di cui allart. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono
retribuiti come previsto dallart. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993
n. 324 convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, non sono computati ai fini del
raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie; essi
devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate di volta in volta diverse.
7. Nellambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto
per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri dallart. 7, comma
1 della legge n. 30 dicembre 1971, n. 1204, integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903,
fermo restando il trattamento economico del 30% previsto dalla legge per il restante
periodo, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati permessi
per i quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5. Dopo il compimento del primo anno
di vita del bambino e fino al terzo anno, nei casi previsti dallart. 7, comma 2
della legge 1204 del 1971 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con
le stesse modalità, gg. 30 annuali di permesso retribuito. Alle lavoratrici madri in
astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dellart. 4 della legge n. 1204 del 1971
spetta lintera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio
fisse e ricorrenti.
8. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi
retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Art. 22 - Permessi brevi
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo
indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato stipulato con il
Provveditore agli Studi, possono essere concessi, per particolari esigenze personali e a
domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dellorario giornaliero
individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due
ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità orarie.
2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso
dellanno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite
corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il
dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione
alle esigenze di servizio, dando possibilmente priorità, per il personale docente, alle
supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi con precedenza nella
classe ove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero,
lAmministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al
dipendente per il numero di ore non recuperate.
5. Per il personale docente la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità
della sostituzione con personale in servizio.
Art. 23 - Assenze per malattia
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle
assenze dovute allultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel
triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può
essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente
gravi.
3. Prima di concedere lulteriore periodo di assenza di cui al comma 2
lamministrazione procede su richiesta del dipendente allaccertamento delle sue
condizioni di salute, per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi
delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di
assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso
che, a seguito dellaccertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia
dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
lamministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del
rapporto corrispondendo al dipendente lindennità sostitutiva del preavviso.
5. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda
essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua
preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Ministero della
pubblica istruzione sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata
nazionale. Il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal
profilo di appartenenza viene utilizzato dallamministrazione scolastica in mansioni
parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo, comunque coerenti.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente
articolo, non interrompono la maturazione dellanzianità di servizio a tutti gli
effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC,
nonché da quanto previsto dalla legge 26/6/90, n. 162 e dal D.P.R. 9/10/90, n. 309. Le
modalità applicative saranno regolamentate dal successivo accordo di cui allart.
79.
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia, è
il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque
denominato, per i primi nove mesi di assenza.
Nellambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso
di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al
dipendente compete anche leventuale trattamento economico accessorio a carattere
fisso e continuativo, come determinato ai sensi dellart. 63, comma 1, lett. e), f).
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di
conservazione del posto previsto nel comma 1.
9. Lassenza per malattia, salva lipotesi di comprovato impedimento, deve
essere comunicata allistituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, o,
dai direttori didattici e dai presidi, al Provveditorato agli Studi, tempestivamente e
comunque non oltre linizio dellorario di lavoro del giorno in cui essa si
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione
dellassenza con indicazione della sola prognosi entro i due giorni successivi
allinizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale
termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
11. Listituzione scolastica o lamministrazione di appartenenza dispone il
controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno
di assenza, attraverso la competente Unità Sanitaria Locale.
12. Il dipendente, che durante lassenza, per particolari motivi, dimori in luogo
diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato allamministrazione deve
darne preventiva comunicazione, precisando lindirizzo dove può essere reperito.
13. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del
medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato
allamministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10
alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
14. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra
definite può essere verificata nellambito e nei limiti delle vigenti disposizioni
di legge.
15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,
dallindirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,
documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione allamministrazione con
lindicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
16. Nel caso in cui linfermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento
del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile -
qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente
allamministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il
periodo di assenza ai sensi del comma 10, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi
inerenti. La presente disposizione non pregiudica lesercizio, da parte
dellazienda o ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo
responsabile.
17. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia
iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale decorre il
triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si
applica la normativa vigente al momento dellinsorgenza della malattia per quanto
attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del
posto ove più favorevole.
Art. 24 - Aspettativa per motivi di famiglia e di studio
1. Laspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69
e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a
tale norma si richiamano. Laspettativa può essere concessa dal capo di istituto al
personale docente, educativo ed ATA e dal Provveditore agli Studi ai capi di istituto.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche
per motivi di studio e ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore
lart. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
Art. 25 - Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato
1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui allart. 3, comma
6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44
della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano le disposizioni in materia di ferie,
permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo
indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio
prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non
consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine
dellanno scolastico e comunque dellultimo contratto stipulato nel corso
dellanno scolastico.
3. Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato
stipulato dal Provveditore agli Studi per lintero anno scolastico o fino al termine
delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, che si trovi al secondo anno di servizio continuativo, assente per
malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in
un triennio scolastico.
4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al
personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza,
nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale
anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e 4, la continuità del servizio si intende
realizzata nel caso in cui nellanno scolastico immediatamente precedente, il
personale interessato abbia prestato servizio per almeno 180 giorni.
6. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per linsegnamento
della religione cattolica, secondo la disciplina di cui allart. 309 del D.L.vo n.
297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dallart. 3, comma 6, del
D.P.R. n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione
calcolata con le modalità di cui al comma 4.
7. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dellanzianità di
servizio a tutti gli effetti.
8. Il personale di cui al comma 3, che si trovi al primo anno di servizio, assente per
malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni
retribuiti al 50%.
9. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione
dellanzianità di servizio a tutti gli effetti.
10. Al personale docente, educativo e ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello
di cui al precedente comma 6, possono essere concessi permessi non retribuiti, per i
motivi previsti dallart. 21, commi 1 e 2, fino ad un massimo di 6 giorni, salvo il
caso di matrimonio in cui si applicano i commi 14 e 15.
11. I permessi di cui al comma precedente interrompono la maturazione dellanzianità
di servizio a tutti gli effetti.
12. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente, educativo ed ATA
assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Capo di istituto, si applica
lart. 5 del D.L. 12/9/1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del
contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni
annuali, retribuiti al 50%.
13. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 12 non
interrompono la maturazione dellanzianità di servizio a tutti gli effetti.
14. Il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto, entro i
limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in
occasione del matrimonio.
15. Il permesso di cui al comma precedente è computato nellanzianità di servizio a
tutti gli effetti.
16. Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme per la tutela delle
lavoratrici madri e dei padri lavoratori poste dalla legge n. 1204 del 1971 e dalla legge
n. 903 del 1977. Nei casi in cui al medesimo personale, in relazione alle vigenti
disposizioni di legge, sia impedita lassunzione del servizio, allo stesso è
garantita, nei limiti di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, la
conservazione del posto senza assegni.
17. Il periodo di conservazione del posto ai sensi del comma 16 è computato
nellanzianità di servizio a tutti gli effetti.
18. Le parti, con il successivo accordo di cui allart. 79, verificheranno la
coerenza delle norme di cui al comma 3 rispetto a quelle del comma 6 del presente
articolo, al fine di pervenire ad una armonizzazione delle discipline ivi previste.
Art. 26 - Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla
conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente
spetta lintera retribuzione di cui agli artt. 23, comma 8, lett. a) e art. 63, comma
1.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se lassenza è dovuta a malattia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta lintera
retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui allart. 23,
commi 1, 2 e 3.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti
disposizioni di legge per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle
infermità, per la corresponsione dellequo indennizzo e per la risoluzione del
rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.
Art. 27 - Progressione professionale
1. In corrispondenza allo sviluppo della professionalità del personale della scuola,
conseguente sia al regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni di cui agli artt. 32,
38 e 49, sia alla partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento di cui al
successivo art. 28, al personale medesimo è attribuito un trattamento economico
differenziato per posizioni stipendiali.
2. Il passaggio tra una posizione stipendiale e laltra potrà essere acquisito al
termine dei periodi previsti dallallegata tabella B, sulla base dellaccertato
utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, ivi compresa la
partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento di cui al comma 1. Il servizio
si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della
posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la
sospensione dal servizio o dalla retribuzione. Gli obblighi relativi alla formazione si
intendono assolti quando il personale, nel periodo considerato, abbia regolarmente
frequentato attività formative per un numero di ore complessivo non inferiore a cento.
Per il personale ATA inquadrato nelle qualifiche di collaboratore scolastico ed equiparate
e di assistente amministrativo ed equiparate, il numero di ore deve essere non inferiore a
sessanta.
Per il passaggio alla seconda posizione stipendiale, il limite minimo delle attività
formative è ridotto del 50 per cento; in tale limite sono comprese le attività di
formazione iniziale previste per il periodo di prova.
I periodi trascorsi in posizioni per le quali le leggi vigenti e le norme contrattuali
prevedono la valutazione come servizio effettivo sono considerati utili ai fini di cui al
presente articolo.
3. Il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato per mancata
maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti:
a) due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un
mese per i Capi di istituto e per il personale docente e in caso di sospensione dal lavoro
di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA;
b) un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione fino a un mese per i Capi di istituto e per il personale docente e fino a
cinque giorni per il personale ATA;
c) in caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi di formazione, il passaggio di
posizione stipendiale decorre dallinizio dellanno scolastico successivo a
quello in cui sono stati raggiunti detti minimi, al termine del periodo indicato
nellallegata tabella B.
4. Il passaggio tra una fascia e laltra potrà essere anticipato nel tempo per
effetto della valutazione di ulteriori parametri ponderati secondo le specifiche tipologie
professionali, quali: a) titoli accademici, professionali e culturali coerenti con il
profilo professionale di appartenenza; b) crediti professionali oggettivamente
certificabili, derivanti dalle esperienze di servizio e dalle attività di formazione; c)
accertamento di particolari qualità dellattività professionale, a richiesta
dellinteressato. Tali parametri possono dar luogo ad anticipazione esclusivamente
dopo il primo biennio del periodo di maturazione della posizione stipendiale. La
declaratoria puntuale dei predetti parametri, la loro combinazione, le modalità di
accertamento e i criteri di valutazione verranno definiti tra le parti nel successivo
accordo entro il 30 novembre 1995, con decorrenza 1/1/1996.
Art. 28 - Formazione
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un
diritto per i Capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle
rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione
professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in
relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o
dallAmministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a
promuovere lefficacia del sistema scolastico e la qualità dellofferta
formativa, in relazione anche allevoluzione del contenuto dei diversi profili
professionali.
3. Con direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, da emanarsi entro il 31 ottobre
antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento, sulla base della contrattazione
decentrata a livello nazionale di cui allart. 5, vengono definiti:
a) gli obiettivi formativi assunti come prioritari a livello nazionale, con particolare
riguardo a quelli relativi alle iniziative di sostegno dei processi di innovazione;
b) gli standard organizzativi e di costo da privilegiare per i diversi tipi di intervento
formativo, in relazione alla congruità dei modelli prescelti rispetto alla specificità
degli interventi da realizzare;
c) indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, lassistenza e la valutazione
degli interventi formativi;
d) indicazioni circa lutilizzazione di materiali formativi già prodotti e validati
e circa le modalità per la loro eventuale implementazione, riproduzione e diffusione.
4. I predetti elementi vanno definiti nellambito di una strategia pluriennale e
sulla base delle disponibilità finanziarie previste dallannuale disegno di legge
relativo al bilancio, salve successive variazioni verificatesi nella definitiva
approvazione della legge di bilancio. La programmazione degli anzidetti elementi deve
altresì tener conto delle ulteriori iniziative di formazione e di aggiornamento previste
sulla base di altre eventuali fonti di finanziamento, nella prospettiva di una
programmazione integrata delle risorse.
5. La contrattazione decentrata a livello nazionale di cui allart. 5 è, altresì,
finalizzata alla determinazione dei criteri di riparto delle disponibilità finanziarie
per la formazione e laggiornamento previste dal disegno di legge di bilancio. Deve
comunque essere assicurata la destinazione di risorse per la realizzazione delle
iniziative formative a livello centrale e periferico. La direttiva diviene esecutiva
subito dopo lapprovazione del bilancio dello Stato.
6. Il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse per le attività da programmarsi e
da svolgersi a livello periferico, nonché le modalità di verifica dellattuazione
delle iniziative stesse, sono definiti dai dirigenti degli uffici periferici, a seguito di
contrattazione decentrata provinciale, sulle materie di cui allart. 5, comma 5,
lett. d), da concludersi entro il 31 gennaio di ciascun anno finanziario di riferimento
sulla base delle richieste delle singole scuole e degli ulteriori fabbisogni formativi che
dovessero essere individuati a livello periferico. In tale ambito va data priorità alle
iniziative progettate e realizzate da più scuole associate, anche in convenzione con
IRRSAE, università, associazioni professionali o enti culturali e scientifici.
7. Il piano delle singole scuole, per le attività di formazione e di aggiornamento
destinate al personale docente è deliberato dal collegio dei docenti entro il 30 novembre
antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento, tenendo conto, oltre che dei
contenuti della direttiva del Ministro e dei progetti autonomamente elaborati, della
complessiva offerta formativa formulata dallAmministrazione, nelle sue diverse
articolazioni, dagli IRRSAE, dalle Università, dalle associazioni professionali, dagli
enti culturali e scientifici e preventivamente portata a conoscenza dei Collegi dei
docenti. Il Piano di aggiornamento della singola scuola si articola in:
a) iniziative prioritarie promosse dallAmministrazione a livello nazionale e
periferico;
b) iniziative progettate dalla scuola e da reti di scuole autonomamente o in
collaborazione con IRRSAE, Università, associazioni professionali, enti culturali e
scientifici;
c) iniziative progettate e realizzate da soggetti esterni, autorizzate
dallamministrazione, alle quali il collegio dei docenti aderisce, assumendole come
attività alle quali far partecipare tutti o alcuni dei docenti;
d) iniziative autorizzate dallamministrazione, per le quali il collegio dei docenti
riconosce la partecipazione individuale del singolo docente, anche al di fuori della
pianificazione di istituto;
e) iniziative realizzate autonomamente da docenti dellIstituto sulla base di
progetti deliberati dal collegio dei docenti, con particolare riferimento a quelle
finalizzate alla sistematizzazione della pratica didattica, alla ricerca e alla produzione
di materiale, allacquisizione e alla sperimentazione di metodologie didattiche.
8. Per tutte le attività devono essere documentate le modalità di realizzazione e di
partecipazione e devono essere presentati al collegio dei docenti le documentazioni e i
materiali prodotti.
9. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dallAmministrazione
è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico
dellAmministrazione. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad
essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso
delle spese di viaggio.
10. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento comprese nel piano di cui al comma
7 è valida ai fini dellassolvimento dellobbligo dellaggiornamento
finalizzato alla progressione professionale e, ove si protraggano per oltre le 30 ore
annue, dà diritto al compenso accessorio previsto dallart. 43, comma 5.
11. Il personale docente può usufruire di cinque giorni nel corso dellanno
scolastico per la partecipazione alle iniziative di aggiornamento autorizzate
dallamministrazione con lesonero dal servizio previa sostituzione ai sensi
della disciplina attualmente vigente.
12. I Capi di istituto possono partecipare, previa autorizzazione del Provveditore agli
studi, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, a iniziative formative o
di aggiornamento organizzate dallamministrazione o svolte da Università, IRRSAE o
da enti e da associazioni professionali autorizzati dallamministrazione medesima.
13. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa
autorizzazione del capo distituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del
servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dallamministrazione o svolte
dallUniversità, IRRSAE o dai enti e da associazione professionali autorizzate
dallamministrazione medesima. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento
avviene nel limite di 20 ore annue, da utilizzare prioritariamente in relazione
allattuazione dei profili professionali. In questultimo caso il numero di ore
può essere aumentato secondo le esigenze.
14. Le modalità di attuazione del disposto di cui ai commi 12 e 13 sono definiti in sede
di contrattazione decentrata prevista dallart. 5, assicurando in ogni caso il
diritto-dovere del personale alle attività di formazione.
Art. 29 - Termini di preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dellindennità sostitutiva dello stesso, i relativi
termini sono fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni
Art. 30 - Personale delle accademie e dei conservatori
1. Per il personale dipendente delle accademie di belle arti, dellaccademia
nazionale di danza, dellaccademia nazionale di arte drammatica e dei conservatori di
musica nonché per i modelli viventi dei licei artistici, si provvede, col successivo
accordo di cui allart. 79 del presente CCNL, alladeguamento delle norme
previste dal contratto medesimo alle peculiarità delle relative prestazioni
professionali. Per il predetto personale, che appartenga a ruoli nazionali, le norme
relative a mobilità e trasferimenti di cui al presente CCNL e di cui al D.L.gs. n. 297
del 1994, si applicano con distinti accordi decentrati.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto, nei confronti dei direttori
amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti,
dellaccademia nazionale di danza e dellaccademia nazionale darte
drammatica, già appartenente al comparto Ministeri, con il successivo accordo di cui
allart. 79 si procede alladeguamento del relativo regime alle disposizioni
previste nel presente contratto. Fino alla stipulazione dellaccordo successivo, al
personale predetto continuano ad applicarsi le norme previgenti in materia di rapporto di
lavoro.
Art. 31 - Orario ed organizzazione del lavoro del personale del comparto scuola comandato presso IRRSAE, CEDE e BDP
1. Gli obblighi di lavoro del personale del comparto scuola comandato presso gli
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione, aggiornamento educativi (IRRSAE), il
Centro europeo di documentazione educativa (CEDE) e la Biblioteca di documentazione
pedagogica (BDP) sono funzionali allorario di servizio dellente e sono
finalizzati allo svolgimento delle attività interne ed esterne, ivi incluso lo
svolgimento di eventuali attività di ricerca, necessarie allefficace attuazione
della programmazione annuale deliberata dal Consiglio direttivo.
2. Lorario di lavoro è di 36 ore settimanali e può essere articolato in modo
flessibile e modulare anche su base plurisettimanale, con possibilità di turnazione in
relazione anche allorario di servizio dellEnte.
3. Larticolazione dellorario e lutilizzazione del personale sono oggetto
di accordo decentrato a livello di singolo IRRSAE, CEDE, BPD. La delegazione trattante è
così costituita:
a) per la parte pubblica:
Presidente, segretario, n. 1 rappresentante dei membri del Consiglio direttivo
b) per le organizzazioni sindacali:
- per la composizione della delegazione trattante di parte sindacale relativa alle
strutture di organizzazione regionali o - per il CEDE e la BDP - nazionali, è confermata
la disciplina attualmente vivente fino alla definizione del quadro normativo in materia di
rappresentatività ed ai successivi accordi;
- relativamente alle altre strutture sindacali, si rinvia a quanto previsto dallart.
14.
4. Sono, inoltre, oggetto di contrattazione le materie di cui allart. 5 del presente
contratto, per quanto compatibili.
5. Ai sensi dellart. 13 del presente contratto, il personale comandato presso
IRRSAE, CEDE e BDP ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali indette
nellambito di ogni singolo Istituto secondo le modalità attuative definite in sede
di contrattazione decentrata di cui al comma 3, nellambito della quale sarà anche
disciplinata leventuale partecipazione del personale ad assemblee territoriali
indette ai sensi del comma 3 dellart. 13.
6. Il predetto personale ha diritto ad un periodo di ferie retribuito, ai sensi
dellart. 19 del presente contratto. Le ferie sono fruite anche durante i periodi di
sospensione delle attività didattiche, nel corso di ciascun anno scolastico,
compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del
dipendente. Esse devono essere richieste dal dipendente in posizione di comando al
Presidente dellEnte presso il quale presta servizio.
7. Ai sensi dellart. 22 del presente contratto, al medesimo personale possono essere
concessi, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non
superiore alla metà dellorario giornaliero individuale di lavoro, anche se
eccedenti il limite di due ore previsto per il personale docente dal predetto art. 22.
8. Al personale comandato presso gli enti di cui al comma 1 si applicano le norme di cui
agli artt. 20, 21, 23, 26, 27 del presente CCNL.
Capo II - Norme di area
Sezione I - Capi di istituto
Art. 32 - Area e funzioni
1. Il personale regolato dalle disposizioni di cui alla presente sezione è collocato
nella distinta area della specifica dirigenza scolastica nellambito del comparto
scuola, non assimilabile alla dirigenza regolata dal D.L.gs. n. 29 del 1993.
2. Rientrano in tale area i direttori didattici, i presidi delle scuole e istituti di
istruzione secondaria e artistica, i rettori e vicerettori dei convitti nazionali, le
direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili, i direttori e i vicedirettori
delle Scuole speciali dello Stato, i direttori dei Conservatori di Musica e delle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. A tal fine le predette qualifiche
vengono indicate con lunica dizione di dirigente scolastico.
3. Ciascun dipendente appartenente a tale area è organo dellamministrazione
scolastica ed ha la rappresentanza dellistituto. Esso assolve a tutte le funzioni
previste dalla legge e dai contratti collettivi in ordine alla direzione e al
coordinamento, alla promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali,
nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse
responsabilità in relazione ai risultati. A tal fine esso assume le decisioni ed attua le
scelte di sua competenza volte a promuovere e realizzare il progetto di istituto sia sotto
il profilo didattico-pedagogico, sia sotto quello organizzativo e finanziario.
4. Il capo di istituto assicura la gestione unitaria dellistituzione scolastica nel
perseguimento dellobiettivo della qualità e dellefficienza del servizio
scolastico, anche in relazione ai principi contenuti nella Carta dei Servizi. Al capo di
istituto può essere attribuito dallAmministrazione lo svolgimento di attività di
elaborazione, studio e ricerca nei settori organizzativo, amministrativo-gestionale e
tecnico-scientifico, ovvero per lelaborazione e realizzazione di progetti specifici,
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e alla verifica dei relativi
risultati in termini di effettivo miglioramento del servizio scolastico e della qualità
dellofferta formativa.
Art. 33 - Incarichi e attività aggiuntive
1. Il capo di istituto, superato il periodo di prova, tenuto conto del tipo di istituto
cui è preposto e secondo gli ambiti di applicazione professionale, ferme restando le
incompatibilità previste da norme di legge, nei casi di riconosciuta esigenza può:
a) assumere, nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui allart. 58 del
D.L.gs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni, incarichi a termine per il
coordinamento di iniziative e progetti a livello provinciale e regionale, e incarichi di
collaborazione in studi e ricerche, conferiti dalle amministrazioni pubbliche;
b) assolvere a incarichi temporanei di reggenza di altra scuola, in caso di assenza o
impedimento del titolare per periodi superiori a due mesi, ferme restando le norme sulla
reggenza nella scuola elementare e sugli incarichi di presidenza nella scuola secondaria;
ad incarichi di tutorato di capi di istituto in prova o al primo anno di incarico;
c) assumere incarichi retribuiti da parte di enti locali e di terzi, nellambito di
convenzioni aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzo di strutture e di
personale per progetti aperti al territorio, coerenti con le finalità di istituto;
d) qualora sia preposto a scuole «polo», svolgere funzioni di coordinamento di progetti
relativi a più scuole tra loro associate;
e) svolgere funzioni di progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione e
di aggiornamento del personale.
2. Gli incarichi di cui al primo comma sono conferiti secondo criteri di economicità, di
trasparenza, di razionalità e di efficienza, tenendo conto della compatibilità con
lassolvimento dei compiti di istituto, dei titoli professionali e di cultura
posseduti dal personale interessato, nonché, ove possibile, della disponibilità del
personale stesso. Gli incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche o da terzi
devono essere autorizzati dal Provveditore agli Studi.
3. LAmministrazione può affidare ai capi di istituto che abbiano maturato una
qualificata esperienza professionale incarichi a termine di consulenza finalizzati al
superamento di particolari difficoltà amministrative, didattiche e organizzative di
singole istituzioni scolastiche.
4. Gli incarichi conferiti dallamministrazione scolastica, che non danno titolo a
compensi ai sensi di specifiche disposizioni di legge, sono retribuiti nella misura che
sarà definita in sede di contrattazione nazionale decentrata, ai sensi dellart. 5
del presente contratto, restando a carico degli organi dellamministrazione che
conferisce gli incarichi.
Art. 34 - Orario di lavoro
1. Il Capo di istituto, in relazione alla posizione che ad esso spetta nellistituzione scolastica e alla specificità delle funzioni e responsabilità assegnategli, organizza il proprio orario di lavoro nellambito dellorario di servizio dellistituzione secondo i criteri della flessibilità, sulla base delle esigenze connesse allesercizio delle funzioni di competenza, garantendo la presenza tutte le volte sia richiesta dalla natura delle attività affidate alla propria responsabilità. Detto personale assicura comunque una presenza ordinaria di 36 ore settimanali.
Art. 35 - Norme specifiche per il periodo di prova
1. Durante il periodo di prova, i Capi di istituto sono tenuti alla frequenza dei corsi di formazione e delle altre iniziative appositamente promosse dallamministrazione. In tale periodo il capo di istituto è assistito da altro capo di istituto, scelto dallamministrazione tra quelli aventi specifiche capacità e riconosciuta esperienza professionale.
Art. 36 - Valutazione
1. Lattività del capo di istituto è oggetto di valutazione periodica. Il
processo di valutazione è concluso dal Provveditore agli Studi sulla base del giudizio
formulato da appositi nuclei di valutazione costituiti, in ciascun ambito provinciale, da
personale appositamente individuato in relazione a specifiche esperienze nel settore
ovvero appositamente formato alle tecniche di valutazione e di controllo di gestione. La
composizione dei predetti nuclei, gli obiettivi, i criteri e le modalità procedurali
della valutazione saranno definiti entro il 30 novembre 1995 mediante laccordo di
cui allart. 79. Tale accordo stabilirà, inoltre, il numero massimo di unità di
personale che potranno essere valutate da ciascun nucleo, nonché le implicazioni sulla
progressione professionale di cui allart. 27, 4 comma, del presente CCNL.
2. In relazione allattuazione di quanto previsto dal comma 1, sono aboliti, nei
confronti dei capi di istituto, i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali
previsti dalla normativa vigente.
Art. 37 - Mobilità dei capi di istituto
1. La mobilità dei capi di istituto deve essere finalizzata anche al più proficuo
impiego del personale in relazione alle effettive esigenze del sistema formativo nonché
delle singole istituzioni scolastiche ed educative.
2. Mediante accordi a livello nazionale con le organizzazioni sindacali verranno
disciplinati i rapporti tra la mobilità territoriale e la mobilità professionale,
lordine di priorità fra le varie operazioni di mobilità, i criteri di formazione
delle relative graduatorie, la formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, nonché
le condizioni e le modalità per lesercizio dei diritti di precedenza. Gli stessi
accordi definiranno criteri e modalità per i passaggi tra i diversi ordini di scuola.
3. I predetti accordi dovranno tener conto comunque dei seguenti principi di carattere
generale:
a) i passaggi di presidenza sono subordinati al possesso della idoneità conseguita in un
concorso direttivo o, in mancanza, al possesso dei requisiti richiesti per laccesso
ai relativi concorsi, da valutare in relazione alle specifiche esigenze di diversi tipi di
scuole;
b) la mobilità territoriale e professionale a domanda e dufficio si attua
annualmente. Gli accordi di cui al comma 2 individueranno forme di incentivazione che
favoriscano la permanenza del personale nella scuola di titolarità e terranno conto
dellart. 7 del D.P.C.M. n. 770 del 1994;
c) i rapporti tra i trasferimenti a domanda e quelli dufficio saranno definiti in
modo da contemperare le esigenze di tutela del personale individuato come soprannumerario
e del restante personale interessato comunque alla mobilità.
4. Con gli stessi accordi saranno definite le modalità di applicazione delle agevolazioni
previste dallart. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i capi di istituto
portatori di handicap ovvero che siano familiari di portatori di handicap, e dalla legge
100/87 per i coniugi conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta
lindennità di pubblica sicurezza.
5. Le operazioni di utilizzazione dei capi di istituto sono effettuate secondo criteri e
modalità definiti mediante gli accordi di cui al comma 2, in base ai seguenti principi di
carattere generale:
a) le operazioni di utilizzazione sono finalizzate esclusivamente alla sistemazione del
personale individuato come soprannumerario, fatta salva la possibilità di utilizzazione a
domanda per il personale trasferito dufficio, su posti comunque disponibili per
lintero anno scolastico nella provincia di provenienza;
b) le assegnazioni provvisorie sono consentite esclusivamente per le ipotesi di
ricongiumento al coniuge o alla famiglia per esigenza di assistenza ai figli minori o
inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute previste dallart. 475
del D.Lgs. n. 297 del 1994.
6. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle
competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre trasferimenti o
utilizzazioni del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle
disposizioni vigenti in materia di mobilità e di utilizzazione di cui al presente
contratto.
Sezione II - Personale docente
Art. 38 - Area e funzione docente
1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
ivi compresi i conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dellaccademia
nazionale di danza, dellaccademia nazionale darte drammatica, delle
istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella
distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola materna; i docenti della scuola
elementare; i docenti della scuola media; i docenti della scuola secondaria superiore
diplomati e laureati; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; i
vicerettori aggiunti dei convitti; gli assistenti delle scuole speciali statali; gli
assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici; i docenti dei conservatori
di musica, delle accademie di belle arti e dellaccademia nazionale di danza.
3. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a
promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base
delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i
vari ordini e gradi dellistruzione dalle leggi dello Stato e dagli altri atti di
normazione primaria e secondaria.
4. La funzione docente si fonda sullautonomia culturale e professionale dei docenti,
intesa nella sua dimensione individuale e collegiale.
5. I docenti, nella loro dimensione collegiale, elaborano, attuano e verificano, per gli
aspetti pedagogico-didattici, il progetto di istituto, adattandone larticolazione
alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio economico e
culturale di riferimento.
6. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari,
pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca, tra
loro correlate ed interagenti, che si sviluppano ed approfondiscono attraverso il maturare
dellesperienza didattica, lattività di studio, di ricerca e di
sistematizzazione della pratica didattica.
7. Per adeguare il profilo professionale della funzione docente ai processi di
affermazione dellautonomia delle istituzioni scolastiche e di differenziazione
dellofferta formativa, le parti convengono sulla necessità di procedere ad una
articolazione delle competenze e delle responsabilità allinterno di tale
professione. Pertanto, la configurazione professionale del docente, ferma restando
lunicità della funzione, può essere articolata attraverso la definizione, al suo
interno, di figure di sistema ovvero di particolari profili di
specializzazione, relativi agli aspetti scientifici, didattici, pedagogici, organizzativi,
gestionali e di ricerca.
8. L'individuazione delle suddette articolazioni della professionalità docente è operata
in una apposita fase negoziale sulla base di una istruttoria condotta da rappresentanti
delle parti stipulanti il CCNL; l'istruttoria dovrà formulare, in tempo utile, proposte
relative ai contenuti professionali, ai requisiti e modalità di accesso, alla
quantificazione dei relativi contingenti, alle modalità di attuazione, anche sperimentale
e graduata nel tempo, del nuovo sistema professionale nei diversi ordini e gradi di
scuola, alle modalità di retribuzione del differenziale di professionalità dei docenti
collocati nelle suddette articolazioni. Tali proposte saranno esaminate dalle parti in
sede di negoziazione dell'accordo di cui all'ultimo comma del precedente articolo 27, ivi
comprese le eventuali implicazioni sul sistema di progressione professionale del personale
interessato.
Art. 39 - Attività di progettazione a livello di istituto
1. Il progetto di istituto è deliberato dal collegio dei docenti per gli aspetti
formativi, di organizzazione della didattica e pedagogici e dal Consiglio di istituto per
gli aspetti finanziari ed organizzativi generali, entro la data di inizio delle lezioni.
Con la stessa procedura il progetto potrà essere modificato, nel corso dellanno
scolastico, per far fronte ad eventuali esigenze sopravvenute.
2. Al fine di avanzare proposte al consiglio di istituto per la definizione del progetto,
il collegio dei docenti può articolarsi in dipartimenti, commissioni o gruppi di lavoro,
individuandone i coordinatori sulla base delle competenze richieste.
3. Sulla base degli indirizzi e delle scelte di carattere organizzativo e finanziario
deliberate dal consiglio di istituto, il capo di istituto, avvalendosi degli apporti dei
collaboratori e dei coordinatori di cui al comma 2, predispone il piano attuativo del
progetto di istituto, per la parte pedagogico-didattica, quale documento che esplicita la
pianificazione annuale dellinsieme delle attività formative, didattiche e
pedagogiche e le modalità della loro attuazione e lo sottopone al collegio dei docenti
per la relativa delibera.
4. Per realizzare gli obiettivi sopra indicati, nei periodi intercorrenti tra
linizio delle attività didattiche e lavvio delle lezioni e tra la fine delle
lezioni e la conclusione delle attività didattiche, il personale docente è impegnato
nellelaborazione e predisposizione del piano delle attività di cui al comma 3, ed
in attività di verifica e valutazione dellapplicazione del piano stesso. Inoltre
negli stessi periodi potranno essere attuati interventi didattici ed educativi
integrativi, previsti dal progetto di istituto e da norme speciali, ed attività di
formazione e di aggiornamento.
5. Ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in relazione agli
specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti il funzionamento dei
servizi scolastici, il capo di istituto, prima dellinizio dellanno scolastico,
previa convocazione di una apposita riunione, consulta il personale ATA della scuola.
Art. 40 - Obblighi di lavoro
1. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali allorario del
servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle
attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione,
progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie allefficace
svolgimento dei processi formativi.
2. A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di
insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione dellinsegnamento. Possono
altresì essere previste eventuali attività aggiuntive.
Art. 41 - Attività di insegnamento
1. Lattività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola
materna, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle
scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque
giornate settimanali.
2. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno
aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla
programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo,
in tempi non coincidenti con lorario delle lezioni. Nellambito delle 22 ore
dinsegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente lattività frontale e
di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di
arricchimento dellofferta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi
ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad
alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari. Nel caso in cui il
collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato
totalmente la quota oraria eccedente lattività frontale e di assistenza alla mensa,
tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino a un
massimo di 5 giorni nellambito del proprio modulo o nel plesso di titolarità.
3. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti darte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore
settimanali, sono tenuti al completamento dellorario di insegnamento da realizzarsi
mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non
utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi
integrativi, con particolare riguardo per la scuola dellobbligo, alle finalità
indicate al comma 2, nonché mediante lutilizzazione in eventuali supplenze e, in
mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed
interscolastiche. Rimane fermo quanto disposto dal comma 7 ultimo periodo dellart.
14 del DPR n. 399 del 1988.
4. Qualora siano state deliberate sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura che
comportino la riduzione della durata dellunità oraria di lezione, i docenti
completano lorario dobbligo con attività connesse alla sperimentazione o con
le altre modalità previste dallo stesso progetto di sperimentazione.
5. Lorario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dellorario
dobbligo ai sensi del comma 3 può essere articolato, sulla base della
pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in
maniera flessibile su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro
ore.
6. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e lassistenza degli alunni
durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti
gli effetti nellorario di attività didattica.
Art. 42 - Attività funzionali allinsegnamento
1. Lattività funzionale allinsegnamento è costituita da ogni impegno
inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende
tutte le attività, anche a carattere collegiale di programmazione, progettazione,
ricerca, valutazione e documentazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi
collegiali, la partecipazione alle riunioni e lattuazione delle delibere adottate
dai predetti organi. Rientra altresì nellattività funzionale allinsegnamento
la partecipazione, per non meno del numero di ore di formazione previste dallart.
27, per il passaggio alle posizioni retributive successive - di cui allallegata
tabella B -, alle attività di formazione e di aggiornamento previste nellambito di
organiche azioni definite a livello nazionale o provinciale, ovvero deliberate dal
collegio dei docenti.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa lattività di
programmazione e verifica di inizio e fine anno e linformazione alle famiglie sui
risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali sullandamento delle
attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di
40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di
intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono determinati dagli ordinamenti
dei diversi ordini di scuola e sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei
docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli
insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un
impegno non superiore alle quaranta ore annue.
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti
relativi alla valutazione.
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione a
quanto previsto nei diversi ordinamenti ed alle diverse modalità organizzative del
servizio, il Consiglio di Istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti
definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli
studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le
esigenze di funzionamento dellistituto e prevedendo idonei strumenti di
comunicazione tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare laccoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono
tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dellinizio delle lezioni e ad assistere
alluscita degli alunni medesimi.
Art. 43 - Attività aggiuntive
1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e
attività aggiuntive funzionali allinsegnamento.
2. Le attività aggiuntive di insegnamento, a qualunque titolo prestate, sono deliberate,
nellambito delle risorse finanziarie disponibili, con le modalità previste
dallarticolo 39, e possono consistere anche nello svolgimento di interventi
didattici ed educativi integrativi o in ulteriori attività aggiuntive di insegnamento
volte allarricchimento e allintegrazione dellofferta formativa, fino ad
un massimo di 6 ore settimanali.
3. Le attività aggiuntive funzionali allinsegnamento possono consistere in:
a) svolgimento di compiti relativi:
- al coordinamento della progettazione, dellattuazione, della verifica e valutazione
del progetto di istituto;
- al supporto organizzativo al capo di istituto;
- a particolari forme di coordinamento del collegio dei docenti e di eventuali
articolazioni dello stesso, quali dipartimenti, gruppi di ricerca e commissioni di lavoro,
nonché particolari forme di coordinamento dei consigli di classe, interclasse o
intersezione;
- al coordinamento o referenza o partecipazione a progetti che possono coinvolgere anche
altre istituzioni scolastiche e non;
- allassistenza tutoriale;
- alla progettazione di interventi formativi;
- alla produzione di materiali utili per la didattica finalizzati ad una utilizzazione
collegiale;
- ogni altra attività regolarmente deliberata nellambito delle risorse esistenti;
b) attività di aggiornamento e formazione in servizio da svolgersi oltre le 30 ore annue,
senza esonero dagli altri obblighi di servizio;
c) partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali, mirati al miglioramento della
produttività dellinsegnamento e del servizio ed al sostegno dei processi di
innovazione, ad un maggior raccordo tra scuola e mondo del lavoro, ovvero ulteriori
attività funzionali allattività scolastica, debitamente deliberate
nellambito delle risorse assegnate;
d) partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con enti locali e con
terzi, con oneri a carico degli stessi, aventi per oggetto prestazioni di servizi o
utilizzazioni di strutture e di personale per progetti aperti al territorio, coerenti con
le finalità di istituto.
e) attività di progettazione e di direzione di corsi di formazione, riconversione e
aggiornamento del personale.
4. Il compenso delle attività aggiuntive di insegnamento è fissato in maniera omogenea,
nellambito di ciascun ordine e grado di scuola e corrisponde al compenso orario
determinato in base alle allegate tabelle.
5. Il compenso delle attività aggiuntive agli obblighi funzionali viene erogato in
maniera forfettizzata per le funzioni di supporto organizzativo al capo di istituto ovvero
sulla base del numero stimato di ore aggiuntive per le attività inerenti allo svolgimento
di progetti e per le altre attività di cui al comma 3, lett. a), secondo quanto previsto
allart. 72 del presente CCNL.
6. Il compenso per le attività di cui al comma 3, lettera d), è fissato nella stessa
convenzione che disciplina le attività medesime.
Art. 44 - Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile
1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato
assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a
centocinquanta giorni continuativi nellanno scolastico, e rientri in servizio dopo
il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento
di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il
funzionamento della scuola medesima.
2. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il
periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a
novanta giorni.
Art. 45 - Permessi ed assenze del personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive
1. Il personale docente chiamato a ricoprire le cariche elettive di cui alla legge
27.12.1985 n. 816 e che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alla
legge medesima, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dallinizio
dellanno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione
circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo,
nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni
degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va
presentata a tutte le scuole interessate.
3. Qualora le assenze dal servizio derivanti dallassolvimento degli impegni
dichiarati non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica
nella classe o nelle classi cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente
per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata
prorogabile soltanto ove se ne ponga lesigenza in relazione a quanto dichiarato
nella comunicazione mensile di cui al comma 1, sempreché non sia possibile provvedere con
altro personale docente in soprannumero o a disposizione.
4. Per tutta la durata della nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non sia
impegnato nellassolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato
nellambito della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dellorario
obbligatorio di servizio.
5. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore
sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dallart. 16 della L. n.
816/1985, che dovrà essere prodotta tempestivamente dallinteressato.
Art. 46 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
1. LAmministrazione scolastica può costituire rapporti di lavoro a tempo
parziale sia allatto dellassunzione sia mediante trasformazione di rapporti a
tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della
dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a
cattedre o posti di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua
previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in
materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre,
tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione
alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare lunicità del
docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola materna, nei
casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento
che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, previa intesa con i Ministri del
Tesoro e per la Funzione Pubblica, sono determinati i criteri e le modalità per la
costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle
prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in
particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni
organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a
cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni
di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni
lavorative sono preventivamente comunicate dal Ministero della Pubblica Istruzione alle
organizzazioni sindacali di cui allart. 6, comma 1 punto I/B e verificate in un
apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve contenere
lindicazione della durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi
(tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di
determinati periodi dellanno (tempo parziale verticale).
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività
aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; nè può fruire di benefici che
comunque comportino riduzioni dellorario di lavoro, salvo quelle previste dalla
legge.
Nellapplicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto,
tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo
svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali
dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del capo di
istituto, lesercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio
alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di
ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale
hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nellanno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della
prestazione giornaliera.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni
contenute nellart. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive modificazioni
ed integrazioni.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le
disposizioni contenute nellart. 7 del D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n. 117.
Art. 47 - Rapporto di lavoro a tempo determinato
1. Nei casi previsti dal D.L.vo n. 297/1994, in sostituzione dei provvedimenti di
conferimento di supplenza annuale e di supplenza temporanea, si stipulano contratti di
lavoro a tempo determinato ai sensi dellart. 18. Al personale assunto con contratto
di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il
corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza
dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo.
2. Alla selezione del personale da reclutare si provvede secondo le modalità e nei
termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con lapposita
ordinanza prevista dallart. 522 del del D.L.vo n. 297/94.
3. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale
è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
4. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in ununica soluzione a
decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni allinizio di un periodo
predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni
successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è
costituito per lintera durata dellassenza. Le Domeniche, le festività
infrasettimanali e il giorno libero dallattività di insegnamento, ricadenti nel
periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi
nellanzianità di servizio.
5. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, con il
rientro in servizio del titolare ovvero al termine indicato nel contratto individuale. In
nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
6. Gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui
allart. 309 del D.L.vo 297/1994, mediante contratto di incarico annuale che si
intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle
vigenti disposizioni di legge.
7. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma viene costituito,
secondo quanto previsto nei punti 2.3, 2.4, 2.5 del D.P.R. 16.12.1985, n. 751,
possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che
si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente
allorario dobbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
8. Lassunzione degli insegnanti di cui ai precedenti commi 5 e 6 può avvenire anche
con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 48 - Mobilità del personale docente ed educativo
1. La mobilità del personale docente ed educativo deve essere finalizzata al più
proficuo impiego del personale medesimo, anche attraverso la eliminazione delle situazioni
di esubero.
2. Per la realizzazione di tale finalità la mobilità professionale è equiparata a
quella territoriale, secondo modalità da definire mediante accordi decentrati a livello
nazionale ai sensi del precedente art. 5.
3. Gli accordi di cui al comma precedente disciplineranno altresì lordine di
priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri di formazione delle relative
graduatorie, la formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, nonché le condizioni
e le modalità per lesercizio dei diritti di precedenza.
4. I predetti accordi dovranno tener conto comunque dei seguenti principi di carattere
generale:
a) i passaggi di cattedra e di ruolo restano subordinati al possesso del titolo di
abilitazione;
b) le operazioni di trasferimento interprovinciale e passaggio relative a personale
appartenente a ruoli che si trovino in situazione di esubero hanno la precedenza sulle
analoghe operazioni concernenti il personale appartenente a ruoli che non versino nella
citata situazione;
c) la mobilità territoriale e professionale a domanda e dufficio si attua
annualmente. Gli accordi di cui al comma 2 individueranno forme di incentivazione che
favoriscano la permanenza del personale nella scuola di titolarità e terranno conto
dellart. 7 del D.P.C.M. 770 del 1994;
d) i posti e le cattedre che si rendano annualmente disponibili sono destinati
prioritariamente alle operazioni di mobilità finalizzate alla eliminazione delle
situazioni di soprannumero. Le operazioni di trasferimento da fuori provincia e di
passaggio concernenti il personale appartenente ai ruoli non in esubero sono effettuate su
aliquote di posti da determinare in sede di accordi sindacali;
e) la mobilità dufficio si attua nei confronti di tutto il personale che venga a
trovarsi in posizione di soprannumero;
f) i rapporti tra i trasferimenti a domanda e quelli dufficio saranno definiti in
modo da contemperare le esigenze di tutela del personale individuato come soprannumerario
e del restante personale interessato comunque alla mobilità.
5. In sede di contrattazione decentrata nazionale verranno inoltre definite le modalità
di applicazione delle agevolazioni previste dallart. 33 della legge n. 104 del 1992
per i docenti portatori di handicap ovvero che siano familiari di portatori di handicap e
dalla legge n. 100 del 1987 per i coniugi conviventi dei militari e del personale cui
viene corrisposta lindennità di pubblica sicurezza.
6. Le operazioni di utilizzazione del personale docente sono effettuate, anche entro
ambiti territoriali sub provinciali, secondo criteri e modalità definiti mediante accordi
con le organizzazioni sindacali da stipulare a livello provinciale.
7. I predetti accordi dovranno tener conto comunque dei seguenti principi di carattere
generale:
a) le operazioni di utilizzazione, sia nellambito del ruolo di appartenenza sia per
altri ruoli, sono disposte anche su posti di sostegno e sono finalizzate alla sistemazione
del personale delle dotazioni organiche provinciali e del personale individuato come
soprannumerario, nonché dei docenti che operino come specialisti per linsegnamento
della lingua straniera nella scuola elementare, dei docenti che, trasferiti dufficio
da non più di un quinquennio, possono venire utilizzati nella scuola di precedente
titolarità, dei docenti che possono essere impiegati nelle attività relative alle figure
professionali di cui alla legge n. 426/88, o per lattuazione di progetti formativi
ed educativi di particolare rilievo organizzativo-didattico e socio-culturale;
b) tutte le operazioni di utilizzazione, anche per altri ruoli, sono disposte annualmente
dopo le operazioni di trasferimento, anche annuale, e di passaggio, con precedenza
rispetto alle operazioni di assegnazione provvisoria nellambito della provincia e di
assegnazione della sede ai docenti di nuova nomina;
c) sono consentite le operazioni di utilizzazione, anche per altri ruoli, e di
assegnazione provvisoria anche da fuori provincia;
d) le assegnazioni provvisorie sono consentite esclusivamente per le ipotesi
tassativamente previste dallart. 475 del d.lgs. n. 297 del 1994, ovvero per il
ricongiungimento al coniuge e alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o
inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute;
e) le operazioni di utilizzazione sui posti di sostegno riguardano prioritariamente i
docenti in possesso del titolo di specializzazione; è consentito il ricorso a personale
di ruolo in soprannumero non specializzato solo per la copertura dei posti ai quali non
possa essere assegnato personale, anche non di ruolo, specializzato.
8. Mediante gli accordi con le organizzazioni sindacali da stipulare a livello nazionale,
di cui allart. 5, comma 4, verranno definiti i criteri per la formulazione delle
tabelle di valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni e alle assegnazioni
provvisorie; verranno inoltre individuate le precedenze a favore di particolari categorie,
nonché, ove necessario, ladeguamento o lintegrazione dei principi di cui al
comma 7.
9. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle
competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre trasferimenti o
utilizzazioni del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle
disposizioni vigenti in materia di mobilità e di utilizzazione di cui al presente
contratto.
Sezione III - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Art. 49 - Area e funzioni
1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di
istruzione primaria, secondaria, degli istituti darte, dei licei artistici, dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dellaccademia nazionale di
danza, dellaccademia nazionale darte drammatica, delle istituzioni educative e
degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili,
gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse allattività delle
istituzioni scolastiche, anche in rapporto di collaborazione con i capi di istituto e con
il personale docente.
2. Il personale di cui al comma precedente, è collocato nella distinta area del personale
A.T.A., che si articola nellarea funzionale dei servizi amministrativi,
nellarea funzionale dei servizi tecnici e nellarea funzionale dei servizi
generali.
Art. 50 - Orario di lavoro
1. In attesa della riforma del sistema scolastico resta ferma lattuale disciplina dellorario di lavoro secondo gli istituti previsti dagli artt. 35, 36 e 37 del D.P.R. n. 209 del 1987 e dellart. 14, comma 15, del D.P.R. n. 399 del 1988.
Art. 51 - Profili professionali
1. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale ATA sono
individuate dal presente articolo. Le corrispondenze tra i profili professionali previsti
dal DPR n. 588 del 1985 e quelli contemplati dal presente CCNL sono stabilite
dallallegata Tabella I. I servizi prestati nei profili professionali di cui al DPR
n. 588 del 1985 sono considerati a tutti gli effetti come resi nei corrispondenti profili
di cui al presente CCNL.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne
che per i requisiti culturali che sono individuati dallallegata Tabella II.
2. In attesa delle norme di attuazione sullautonomia scolastica, i profili
professionali del personale ATA e le relative qualifiche funzionali sono determinati come
di seguito specificato.
Le dotazioni organiche dei nuovi profili, in attesa della rideterminazione da operarsi ai
sensi dellart. 31 del D.lgs. n. 29 del 1993, sono provvisoriamente costituite dalle
dotazioni dei profili previgenti, sulla base della Tabella di equiparazione allegata.
I - Qualifica di inquadramento del Direttore amministrativo
I/1: Profilo: Direttore amministrativo (Per i Conservatori e le Accademie)
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna.
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi amministrativi e contabili e ne cura
lorganizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e
verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi
impartiti, dal personale amministrativo e da quello addetto ai servizi generali, posti
alle sue dirette dipendenze. È funzionario delegato. Provvede allesecuzio