CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
COMPARTO SCUOLA
1998-2001

 

Capo IV- Norme di area

Sezione I – Capi di istituto

ART. 19 - COMPITI DEL CAPO DI ISTITUTO

1. Il capo di istituto partecipa e concorre al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica che andrà a regime l'1-9-2000.
In sede di attualizzazione delle norme contrattuali saranno unificate e comprese in una distinta disciplina di area tutte le norme relative ai Capi d'Istituto. Questa specifica sequenza contrattuale sarà realizzata entro il 30-3-2000.
Nella attuale fase transitoria, i capi di istituto eserciteranno le proprie funzioni nella prospettiva dell’ingresso delle istituzioni scolastiche nel regime di autonomia previsto dalla normativa vigente valorizzando le competenze acquisite nei corsi obbligatori di cui al D.Lgs. 59/1998.
In previsione dell'entrata a regime dell'autonomia scolastica di cui all'art. 21 della legge 59/97 sarà avviata entro il 30-3-2000 un'apposita sessione negoziale concernente la piena attuazione della dirigenza scolastica.

2. Il capo di istituto assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e la finalizza all’obiettivo della qualità dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del piano dell’offerta formativa.

3. Il capo d’istituto, in relazione all'assetto organizzativo conseguente al piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro secondo i criteri della flessibilità, in rapporto alle esigenze connesse all’esercizio delle funzioni di competenza. Il capo d’istituto assicura comunque una presenza ordinaria di 36 ore settimanali, anche su base plurisettimanale.

4. Il capo d’istituto può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti da lui individuati sulla base della normativa vigente. La scelta è effettuata, ferma restando la natura fiduciaria dell’incarico correlata alla responsabilità sugli esiti dell’incarico stesso, secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico.

5.In relazione agli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti al piano attuativo dell’offerta formativa, il capo d’istituto, prima dell'inizio dell'anno scolastico consulta il responsabile amministrativo e, previa convocazione di una apposita riunione, informa il personale ATA.

6.In riferimento al comma 2 dell' art. 33 del CCNL 4/8/95 le modalità le procedure e i compensi relativi al conferimento degli incarichi sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale. Gli stessi incarichi conferiti saranno oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del CCNL da parte dei livelli di Amministrazione che li conferiscono.

ART. 20 - LA VALUTAZIONE DEL CAPO DI ISTITUTO

1. L’attività del capo d’istituto è oggetto di valutazione periodica. In attesa della piena attuazione di quanto previsto dall’art. 25 bis, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, la valutazione sarà formulata da un nucleo di valutazione da istituire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto e da rendere funzionale entro il 1/9/1999. Tale nucleo sarà istituito in via sperimentale presso l'Amministrazione scolastica regionale con le modalità indicate nel citato art. 25 bis comma 1. In sede di contrattazione integrativa saranno definite le modalità, i contenuti e le procedure di garanzia in caso di esito negativo della valutazione.

2. In relazione all'attuazione di quanto previsto dal comma 1, sono aboliti, nei confronti dei capi di istituto, i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali previsti dalla normativa vigente.

ART. 21 - L’INDENNITÀ DI DIREZIONE

1. Ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati, spetta una indennità accessoria mensile. Il relativo importo sarà determinato in sede di contrattazione integrativa nazionale, che potrà definire maggiorazioni in relazione alla tipologia e alla dimensione degli istituti.

2. L’indennità compete anche ai vicedirettori ed alle vicedirettrici degli istituti di educazione, nonché ai direttori dei Conservatori di musica e delle Accademie e al personale incaricato della direzione. Nel caso in cui il capo di istituto si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione direttiva, l’indennità di direzione per lo stesso periodo è corrisposta anche al dipendente che lo abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente.
Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza l’indennità di direzione è corrisposta nella misura del 50% sia al capo d’istituto sia al docente vicario della stessa istituzione scolastica.

3. La contrattazione integrativa nazionale determinerà criteri, consistenza numerica del personale destinatario e decorrenza per l’attribuzione di una indennità aggiuntiva di direzione ai capi d’istituto che abbiano superato le verifiche di cui al precedente articolo 20.

ART. 22 - LA MOBILITÀ DEI CAPI DI ISTITUTO

Al fine di agevolare la mobilità dei capi d’istituto sono definite le seguenti modalità:
a) la mobilità dei capi d’istituto, rispettivamente titolari nelle scuole elementari, medie, negli istituti comprensivi nonché nella scuola secondaria di secondo grado, è territoriale; in sede di contrattazione integrativa nazionale possono essere previste precedenze per il personale appartenente alle specifiche tipologie dell'istituto;
b) in relazione al nuovo profilo professionale dei capi d’istituto, conseguente anche ai percorsi di formazione e all'attuazione del dimensionamento della rete scolastica, la mobilità professionale dei dirigenti scolastici titolari della scuola elementare e secondaria di primo grado verso la scuola secondaria superiore e viceversa, si effettua sulla base di requisiti minimi da definire in sede di contrattazione integrativa nazionale.
In tale sede vanno confermate le disposizioni relative alla mobilità d'ufficio assunte nel CCDN del 20/1/1999.

Sezione II - Personale docente

ART. 23 - AREA E FUNZIONE DOCENTE

1. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 38 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 sono così sostituiti:
"4. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio"
"5. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento.
"6. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo- relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.

2. I commi 7 e 8 dello stesso articolo 38 del CCNL 4.8.1995 sono soppressi.

ART. 24 - MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DOCENTE

1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.

2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso Regolamento -, tenendo conto della disciplina contrattuale.

3. Nella fase attuale, prima della concreta attuazione dell’autonomia, a partire dall’1/9/2000, e dell’entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso articolo 21, resta ferma la disciplina del CCNL del 4 agosto 1995, ivi comprese le norme di interpretazione autentica ad esso riferite. Dal 1/9/2000 e comunque ad autonomia attuata, gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2. Al riguardo entro il 30-6-2000 le parti adegueranno le norme del presente articolo in relazione alla piena attuazione dell'autonomia scolastica e ad eventuali ulteriori modifiche legislative intervenute. Le istituzioni scolastiche che nell’anno scolastico 1998/1999 e nell’anno scolastico 1999/2000 abbiano in corso sperimentazioni dell’autonomia adotteranno la disciplina degli obblighi di lavoro funzionali al progetto avviato secondo quanto indicato al comma 2.

4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi. A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività aggiuntive. Il piano è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.

5. Il comma 1 dell’articolo 42 del CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995 è così sostituito:
"L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi."

ART. 25 - ATTIVITA’ AGGIUNTIVE

1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.

2. Le attività aggiuntive, a qualunque titolo prestate, sono deliberate dal collegio dei docenti nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili in coerenza con il piano dell’offerta formativa.

3. Il compenso orario e le modalità di attribuzione delle attività aggiuntive, ivi comprese quelle di pratica sportiva, sono determinati in sede di contrattazione integrativa nazionale; il compenso è incrementato in misura non inferiore al 10%. Ove non sia possibile una quantificazione oraria dell’impegno, si possono prevedere compensi in misura forfettizzata.

4. Il compenso per le attività aggiuntive d’insegnamento è erogato per le ore effettivamente prestate fino ad un massimo di sei ore settimanali.

5. Tra le attività funzionali all'insegnamento sono da considerare retribuibili in quanto aggiuntive solo quelle eventualmente eccedenti il limite previsto dall'art.42, comma 3, lettera a) del CCNL 4-8-1995.

6. I compensi per le collaborazioni di cui all'art.19, comma 4 saranno disciplinati in sede di contrattazione nazionale integrativa.

ART. 26 - AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Le istituzioni scolastiche, in coerenza con gli obiettivi di ampiamento dell'offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che i docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Le relative deliberazioni dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività precisando anche il regime delle responsabilità.

ART. 27 - COLLABORAZIONI PLURIME

I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal competente capo d’istituto.

ART. 28 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per l’espletamento di specifiche funzioni–obiettivo riferite alle seguenti aree: la gestione del piano dell’offerta formativa, il sostegno al lavoro dei docenti, interventi e servizi per gli studenti, realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola.
Tali funzioni sono identificate ed attribuite dal collegio dei docenti, in coerenza con specifici piani dell’offerta formativa.
Il collegio dei docenti determina contestualmente e puntualmente, oltre alle funzioni - obiettivo, le competenze professionali necessarie per il perseguimento di tali funzioni, i parametri e le cadenze per la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun incarico. L’incarico è rinnovabile.
Lo stesso collegio dei docenti designa, altresì, il responsabile di ciascuna funzione, sulla base della valutazione comparativa sia di comprovate esperienze professionali e culturali comunque acquisite sia di specifici corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione della P.I. o sottoposti, per quanto concerne la qualità della formazione, alla vigilanza da parte dell’Amministrazione stessa. Costituisce requisito preferenziale la dichiarata disponibilità a permanere nella scuola per tutta la durata dell’incarico.

2.Gli incarichi aventi ad oggetto le funzioni-obiettivo menzionate nel comma 1 sostituiscono precedenti incarichi di natura analoga e non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento.

3. Le scuole invieranno tempestivamente al competente Provveditore agli studi - che le trasmetterà subito all'Osservatorio di cui all'art.5 - schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti e ciò allo scopo di effettuare il monitoraggio previsto da detto articolo, utile anche ad apportare eventuali modifiche o integrazioni ai criteri operativi adottati in sede di contrattazione integrativa.

4. La contrattazione integrativa nazionale determina, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 42, comma 4, con decorrenza 1/9/1999 le retribuzioni accessorie dovute per l'espletamento degli incarichi, i criteri generali e operativi, nonché le procedure di conferimento. In ogni caso la retribuzione non può essere inferiore al 50% della maggiorazione retributiva prevista per il personale docente dal successivo articolo 29. Il personale incaricato non può superare il numero di 50.000 unità, salva la possibilità di elevare tale numero in sede di contrattazione integrativa nazionale qualora siano acquisite ulteriori risorse espressamente destinate all’istituto contrattuale.

5.L’espletamento delle funzioni di cui al presente articolo è valutabile ai fini dell’accesso agli incarichi in altre scuole e, più in generale, nell’Amministrazione scolastica, nonché ai fini dell’accesso alla dirigenza scolastica.

6. L’incarico di collaboratore vicario del capo d’istituto è equiparato ai fini del trattamento economico agli incarichi di cui al presente articolo e rientra nei limiti numerici previsti dal precedente comma 4.

7.In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti i criteri e le procedure per la ripartizione delle risorse finalizzate alle funzioni–obiettivo di cui al presente articolo che saranno assegnate in un apposito capitolo del fondo d’istituto. La ripartizione terrà conto della dimensione e della tipologia delle istituzioni scolastiche, destinando a ciascuna di esse risorse per non meno di tre e per non più di sei incarichi. Le istituzioni scolastiche possono nel caso in cui non attivino le funzioni–obiettivo utilizzare nell’anno scolastico successivo, con la stessa finalità, le risorse assegnate.

Art. 29 - TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DOCENTE

1. E’ offerta l’opportunità di riconoscimento della crescita professionale nell’esercizio della funzione docente per favorire una dinamica retributiva e professionale in grado di valorizzare le professionalità acquisite con particolare riferimento all’attività di insegnamento. Essa consiste nella possibilità per ciascun docente, con 10 anni di servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, di acquisire un trattamento economico accessorio consistente in una maggiorazione pari a £ 6.000.000 annue. Il diritto a tale maggiorazione matura a seguito del superamento di una procedura concorsuale selettiva per prove e titoli attivata ordinariamente nell’ambito della provincia in cui è situata la scuola di titolarità. La maggiorazione ha effetto in tutte le posizioni stipendiali successive, salvo esito negativo delle valutazioni periodiche di cui al comma 3.

2. Alla maggiorazione di cui al comma 1 potrà accedere almeno il 20% del personale di ruolo al 31 dicembre 1999 e comunque un numero di destinatari del beneficio economico da determinare in sede di contrattazione integrativa nazionale sulla base delle disponibilità di cui all’articolo 42, comma 3. Subordinatamente all’acquisizione di ulteriori risorse rispetto a quelle indicate all’art. 42, comma 3, la percentuale dei percettori della maggiorazione retributiva di cui al presente articolo potrà essere aumentata fino al 30% del personale di ruolo alla stessa data del 31 dicembre 1999. La decorrenza della maggiorazione è fissata al 1° gennaio 2001.
Con le stesse procedure si provvederà, a cadenza biennale, alla reintegrazione delle predette quote percentuali. A tal fine, le procedure saranno avviate, in ciascuna provincia e per posti o per raggruppamenti di cattedra individuati per aree disciplinari omogenee, secondo i seguenti criteri:
a) la procedura si articola nella valutazione del curricolo professionale e culturale, debitamente certificato, e in prove riguardanti la metodologia pedagogico - didattica e le conoscenze disciplinari, da svolgersi anche mediante verifiche in situazione;
b) i contenuti delle prove ed i criteri per la costituzione delle commissioni giudicanti sono definiti dal Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della P.I.;
c) la procedura può prevedere momenti formativi da realizzare eventualmente in collaborazione con l’Università e con l’impegno dell’Amministrazione ad offrire opportunità distribuite sul territorio.

3. La contrattazione integrativa nazionale fisserà le procedure concorsuali, gli ulteriori criteri operativi della selezione di cui al presente articolo, e disciplinerà le modalità delle valutazioni periodiche necessarie per conservare il diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive.

4. Entro il 30 giugno 2001, le parti si incontreranno per esaminare, anche ai fini del successivo rinnovo contrattuale, l’esperienza applicativa della presente normativa sulla base dei dati forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione su richiesta dell’ARAN.

Sezione III - Personale ATA

ART 30 - AREA E FUNZIONI

1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale d'arte drammatica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo di istituto e con il personale docente.

2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge 59/97 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici.

3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area contrattuale del personale A.T.A.

ART. 31 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA

1. I profili professionali del personale ATA sono individuati dalla tabella A.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dall'allegata tabella B.

2. Il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative è articolato in quattro aree comprendenti ciascuna una o più categorie e profili professionali; ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell’area e nella posizione economica ove questa è confluita, secondo la tabella C, senza incremento di spesa.

ART. 32 - COMPITI E MANSIONI DEL PERSONALE ATA

1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dal profilo professionale di appartenenza;
b) da funzioni aggiuntive che nell’ambito dei profili professionali comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, per le quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 36.

2. I passaggi interni al sistema di classificazione possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:

a) I passaggi del personale A.T.A. da un’area inferiore all’area immediatamente superiore avviene mediante procedure selettive previa frequenza di apposito corso organizzato dall’amministrazione, le cui modalità verranno definite con la contrattazione integrativa nazionale. Nella stessa sede contrattuale il passaggio da assistente amministrativo a direttore dei servizi generali ed amministrativi sarà oggetto di specifica disciplina in modo da tener conto del nuovo assetto organizzativo conseguente all'attuazione dell'autonomia, secondo quanto previsto dagli artt. 30, comma 2, e 34.
b) Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purchè in possesso del titolo di studio stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al profilo di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo.

B) ALL’INTERNO DELL’AREA con le seguenti procedure:
Il passaggio dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno dell’area avverrà mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l’accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.

3. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e nella aliquota di posti prevista a tal fine.

ART. 33 - ORARIO DI LAVORO

1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali di norma suddivise in sei ore continuative antimeridiane.

2. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:
- l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
-programmazione su base plurisettimanale dell’orario.

3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. La pausa non può essere inferiore a 30 minuti.

4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità e nella misura definite in sede di contrattazione integrativa nazionale.

5. Al personale adibito a regimi d’orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d’orario a 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all’autofinanziamento.

ART. 34 - IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

1. Contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, dal 1-9-2000 è definito, nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, di cui alla tabella A.

2. A tale profilo si accede con i titoli di cui alla tabella B.
In prima applicazione, vi accede il personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell'a.s.1999-2000 nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e nei Conservatori ed Accademie, previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale. E’ ammesso, altresì, al corso il personale di cui all’art. 21 della legge 463/1978, purchè contestualmente all’ammissione opti per il passaggio nel profilo professionale di cui al presente articolo.
Per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative, già dotati di autonomia amministrativo-contabile, in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo o segretario ragioniere economo, possono essere previsti percorsi formativi abbreviati ferma restando la valutazione finale.
Si applica, in proposito, la disciplina di cui all’articolo 25 ter, comma 5, del D. Lgs. 29/1993, come integrato dal D.Lgs. 59/1998, per i lavoratori che si trovano nella situazione indicata nello stesso articolo.

3. Contenuti, modalità operative e crediti culturali dei corsi di formazione sono definiti attraverso contrattazione integrativa nazionale. Sono del pari definiti con contrattazione integrativa nazionale i criteri e le modalità di sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, che sarà affidata o per incarico a personale in servizio nella stessa o in altre scuole, in possesso dei necessari titoli professionali o, in subordine, per reggenza.

ART. 35 - INDENNITA’ DI AMMINISTRAZIONE

Nel primo biennio contrattuale ai direttori amministrativi delle Accademie e dei Conservatori ed ai responsabili Amministrativi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado è corrisposta una indennità di amministrazione, determinata in sede di contrattazione integrativa nazionale, avuto riguardo anche della tipologia e della dimensione dell’istituzione scolastica. La predetta indennità di amministrazione sarà corrisposta al direttore dei servizi generali ed amministrativi in luogo del responsabile amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado, allorchè avrà piena attuazione l’autonomia scolastica e la operatività di tale profilo professionale, nonché al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce le suddette figure professionali o ne svolge le funzioni.
Gli oneri derivanti dal presente articolo incidono sulle risorse di cui all’articolo 42, comma 4.

ART. 36 - VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE ATA

1. La complessità della scuola dell'autonomia richiede un particolare impegno e specifiche competenze professionali relativamente alla gestione amministrativa, contabile e dei servizi tecnici e ausiliari.

2. Al fine di corrispondere alle esigenze indicate al comma 1 si rende necessario l'esercizio delle funzioni previste dall’articolo 32, comma 1 lettera b che saranno assegnate a tempo determinato.
Possono, pertanto, prevedersi, a titolo esemplificativo:
a) per gli assistenti amministrativi, sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o del responsabile amministrativo, funzioni di coordinamento di più addetti a settori operativi omogenei, con riguardo anche all'impiego di nuove tecnologie di tipo informatico;
b) per gli assistenti tecnici, compiti di partecipazione agli organismi preposti all'acquisto e collaudo di attrezzature tecniche e scientifiche, nonché di coordinamento di più addetti operanti in aree professionali della medesima specializzazione;
c) per i cuochi, mansioni complesse di organizzazione dei servizi di cucina, con rilievo anche esterno, e di coordinamento del "team" di operatori;
d) per i collaboratori scolastici, mansioni che richiedono particolare professionalità, come l'assistenza agli alunni portatori di handicap, il supporto all'attività amministrativa e didattica, la manutenzione di beni mobili e immobili, l'attività di pronto soccorso e primo intervento in caso di necessità;
e) per i restanti profili professionali, mansioni complesse necessarie per la riorganizzazione dei servizi nella scuola dell'autonomia.

3. Per il personale sopra indicato, al quale è richiesta specifica esperienza e competenza professionale, vanno previsti adeguati percorsi formativi. Le conseguenti attività danno titolo a compensi accessori e alla costituzione di crediti professionali valutabili ai fini della mobilità.

4. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti criteri e modalità per la individuazione delle professionalità funzionali e del personale cui assegnare tali funzioni, per la verifica di efficienza ed efficacia dell'attività svolta, oltre che la misura della retribuzione accessoria e gli ambiti di fruizione dei crediti professionali acquisiti. Ai fini previsti dal presente comma sono destinate le risorse indicate nel successivo articolo 42, comma 4.

5. Per corrispondere adeguatamente alle esigenze indicate al comma 1, gli organici del personale ATA di cui al presente articolo possono essere rideterminati funzionalmente dal Ministero della Pubblica istruzione, nei modi del vigente articolo 31, comma 1, lettera c del decreto legislativo n. 29/1993, in base a modelli organizzativi anche di carattere innovativo, a livello di singola scuola o provinciale, purchè senza oneri aggiuntivi della spesa complessiva. Rientrano in tali ipotesi, a titolo esemplificativo:
- la ridistribuzione del personale fra le scuole di ogni ordine e grado, nonché da e verso i conservatori e le accademie;
- la possibilità di destinare unità di personale ATA a consorzi o reti di scuole;
- la modifica dei contingenti e|o delle tipologie di posto.
La contrattazione integrativa nazionale determinerà i criteri generali per la definizione delle procedure di assegnazione del personale previsto dal presente comma.
Al fine di verificare gli elementi di corrispondenza tra gli attuali profili professionali, il loro arricchimento interno ed il modello organizzativo dei servizi amministrativi tecnici ausiliari derivante dall’autonomia, le parti concordano di individuare una specifica sequenza contrattuale da aprire entro il 30 gennaio 2000.

ART. 37 - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

1. I contigenti del personale ATA sono attribuiti, senza incrementi di spesa, con i medesimi criteri di cui al precedente art.36, comma 5 e alle nuove aree in base all'allegata tabella C.

2. Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali interne alle singole amministrazioni indette per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero già programmate, in base alle vigenti disposizioni, alla data di entrata in vigore del presente CCNL. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di classificazione, nella posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce la procedura selettiva o concorsuale con effetto dalla data stabilita nel contratto individuale.

3. Il profilo di aiutante cuoco è soppresso. Il personale ATA già appartenente alla soppressa qualifica è inquadrato nel profilo di cuoco ed i relativi posti in organico sono portati in aggiunta a quelli del profilo di cuoco.

4.I posti in organico da assegnarsi ai nuovi profili di direttore dei servizi generali ed amministrativi e di assistente di biblioteca sono determinati nei modi previsti dall’art. 36, comma 5 del presente contratto.

5.All’assistente di biblioteca spetta la stessa retribuzione del responsabile amministrativo.

ART.38 - COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA

Il personale ATA, con esclusione del responsabile amministrativo, del direttore dei servizi generali ed amministrativi e del direttore amministrativo, può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti nella scuola.
Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali nella scuola di servizio ed è autorizzata dal capo di istituto sentito il responsabile amministrativo o il direttore dei servizi generali ed amministrativi o il direttore amministrativo.

Capo V - Particolari tipologie di corsi

ART. 39 - PERSONALE IMPEGNATO NELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI CORSI

Sono destinatari del presente articolo i docenti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti penitenziari.
Considerata la specificità professionale che contraddistingue il settore dell’educazione degli adulti, si stabilisce che:
a) deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di mobilità a domanda o d’ufficio per analoga tipologia per chi abbia maturato esperienza nel settore o abbia frequantato specifici percorsi di formazione in ingresso;
b) in sede di piano nazionale di aggiornamento saranno annualmente definiti le risorse e interventi formativi mirati agli obiettivi dell’educazione degli adulti;
c) nell’ambito dei compiti dell’Osservatorio saranno definite le tipologie formative valide ai fini dell’insegnamento nel settore;
d) secondo cadenze determinate in sede locale può essere prevista la convocazione di conferenze di servizio che devono vedere il coinvolgimento dei docenti del settore quale sede di proposta per la definizione del piano di formazione in servizio,nonchè di specifiche iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a questo settore;
e) l’articolazione dell’orario di rapporto con l’utenza dei docenti in servizio presso i centri territoriali permanenti è definita in base alla programmazione annuale dell’attività e all’articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza dei docenti all’interno dell’orario di rapporto con l’utenza si debbono considerare le attività di accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi dei bisogni dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla prestazione dell’insegnamento si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 25;
f) la contrattazione integrativa nazionale sull’utilizzazione del personale disciplina le possibili utilizzazioni sia in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie anche al fine di individuare scuole polo che assicurino l’attività educativa in un certo numero di ospedali. Al personale è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con l’autorità sanitaria promosse dall’autorità scolastica;
g) nelle scuole carcerarie è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo, ivi compresa la possibilità per docenti di accedere ai presidi medici, sulla base di intese con le autorità competenti promosse dall’autorità scolastica;
h) la contrattazione integrativa nazionale riguarderà anche il personale di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla specificità delle tematiche relative al settore, anche in riferimento ai processi di innovazione in corso e in considerazione dell’espansione quantitativa e qualitativa del settore. In sede di contrattazione integrativa sarà prevista una specifica ed autonoma destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore;
i) quanto sopra definito si applica anche al personale operante nei corsi di alfabetizzazione e nei corsi sperimentali per lavoratori (150 ore), fino al completo riassorbimento nei centri territoriali permanenti.

Capo VI - Aspetti economico-retributivi generali

Art 40 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI

1. Gli stipendi tabellari derivanti dall’art. 1 del CCNL stipulato in data 17.4.96 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle tabelle D1 e D2, alle scadenze ivi indicate.

2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori dei degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella tabella E

3. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente articolo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’indennità di cui all’art. 62, comma 6, del CCNL del 4/8/1995, sull’equo indennizzo e sull'assegno alimentare.

4. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal comma 1 al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art.41 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

1. Alla contrattazione integrativa sono destinate quote parti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.° 450, e dell’articolo 2, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 1998, n.449, nonché le risorse finanziarie individuate specificatamente per il personale del comparto scuola rinvenienti da altre fonti normative. Vanno, inoltre, aggiunte a tali risorse quelle derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva tabellare prevista dal D.P.R n. 399/1998 a quella stabilita dal CCNL sottoscritto in data 4 agosto 1995, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 27, comma 4, e 77 del citato contratto.

2. Più particolarmente e per una maggiore specificazione, si elencano, qui di seguito, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa:
a. l’importo di lire 198 miliardi corrispondenti al recupero dell’inflazione programmata sull’accessorio disponibile con decorrenza 31.12.1999, ed a valere sulle disponibilità dell’anno 2000, quale quota parte delle risorse destinate alla contrattazione collettiva dall’art.2, comma 9, della legge 450/97;
b. le risorse indicate dall’art.2, comma 9, della legge n. 449/98 (0,8% della massa salariale) per la quota parte da destinare al personale del comparto scuola ammontante a lire 97 miliardi per l’anno 1999 ed a lire 508 miliardi per l’anno 2000;
c. gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l’anno 1999 e successivi, relativi al fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive di cui alle pertinenti Unità Previsionali di Base (U.P.B. 3.1.1.2 – Cap. 1051; U.P.B. 4.1.1.2 – Cap. 5963; U.P.B. 5.1.1.2 – Cap. 5964; U.P.B. 6.1.1.2 – Cap. 5965; U.P.B. 7.1.1.2 – Cap. 5966; U.P.B. 10.1.1.2 – Cap. 5967; U.P.B. 11.1. 1.2 – Cap 5968). Per l’anno 1999 sono utilizzabili le somme residue sui predetti capitoli di bilancio;
d. le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l’anno 1999 e successivi, al capitolo 1294 (U.P.B. 2.1.3.3.) ai sensi dell’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n.449. Dette somme sono quantificate in lire 185 miliardi per l’anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall’anno 2000;
e. ulteriori economie rispetto a quelle previste dall'art.40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo, nonché ogni altra risorsa finanziaria diretta a remunerare le prestazioni lavorative del personale;
f. le somme di lire 800 miliardi, di lire 900 miliardi e di lire 1000 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001 da imputare allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999 – 2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, mediante parziale utilizzazione dell’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;
g. le risorse derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva tabellare prevista dal D.P.R. 399/1998 a quella vigente, in coerenza con quanto previsto dagli artt.27, comma 4, e 77 del CCNL sottoscritto il 4 agosto del 1995, quantificate in lire 130 miliardi, in lire 260 miliardi ed in lire 425 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001, fermo restando che le risorse eventualmente non utilizzate in ciascuno degli anni 1999 e 2000 possono essere utilizzate, nel limite massimo di lire 260 miliardi, nell’anno successivo, giusta nota Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 23 dicembre 1998, prot. n. 218904.

Art 42 - FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

1. Le risorse destinate alla contrattazione integrativa sono finalizzate a riconoscere lo specifico impegno del personale scolastico per la efficace attuazione dell’autonomia e degli altri processi innovatori in atto nella scuola, che richiedono una professionalità arricchita in relazione alla maggiore complessità della nuova organizzazione del lavoro. Tuttavia, considerato che talune delle risorse di cui al precedente articolo 41, ancorchè già determinate nelle singole entità, potranno essere rese spendibili solo dopo il perfezionamento dei provvedimenti che ne presuppongono l’utilizzazione, è indispensabile destinare le stesse al finanziamento degli istituti contrattuali, puntualmente definiti nei commi seguenti, al fine di dare indirizzi certi alla contrattazione integrativa.

2. Compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del processo dell’autonomia scolastica. A tale fine sarà corrisposto un compenso individuale accessorio, indifferenziato per il personale docente e, relativamente al personale ATA (ad esclusione del direttore amministrativo e del responsabile amministrativo), in base ai profili professionali, con decorrenza luglio 1999. Alla predetta finalità sono destinate, oltre alle somme di lire 100 miliardi, di lire 500 miliardi e di lire 400 miliardi, rispettivamente per gli anni 1999, 2000 e 2001, da portare in diminuzione delle disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione di cui all’articolo 41, comma 2, lettera c), le risorse finanziarie di cui all’articolo 41, comma 2, lettera f), previa avvenuta approvazione del provvedimento legislativo che ne autorizza l’utilizzazione. Queste ultime risorse, riferite all’anno 1999, sono utilizzabili per la finalità di cui al presente comma per lire 700 miliardi.

3. Erogare una maggiorazione retributiva connessa allo sviluppo della professionalità docente nelle misure e con le modalità stabilite dall’articolo 29. All’attivazione di tale istituto contrattuale si provvede per l’anno 2000, mediante l’utilizzazione di quota parte delle risorse indicate all’art. 41, comma 2, lettera g). A decorrere dall’anno 2001, le predette risorse sono integrate con quelle indicate all’art. 41, comma 2, lettera d), nonché di quota parte delle risorse indicate alla lettera c) del citato articolo 41, comma 2. In sede di contrattazione integrativa, al fine di dare attuazione all’istituto, sarà determinato il numero dei beneficiari, entro il limite stabilito al citato articolo 29 (in relazione alla effettiva disponibilità delle risorse indicate all’art. 41, comma 2, lettera d).).

4. Nell’ambito delle disponibilità finanziarie complessive indicate all’art. 41 sono, poi, destinate, agli istituti di seguito riportati, le somme indicate per ciascuno degli istituti medesimi:
- lire 234 miliardi, in ragione d’anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, per corrispondere compensi accessori per l’espletamento di funzioni connesse allo svolgimento di funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 28;
- lire 160 miliardi, a decorrere dall’anno 1999, per la copertura degli oneri derivanti da tutte le modifiche degli istituti contrattuali preesistenti, ivi compresi quelli relativi al personale delle scuole italiane all’estero. La eventuale somma non utilizzata per le predette finalità costituisce ulteriore dotazione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa;
- lire 80 miliardi, in ragione d’anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, per rivalutare l’indennità di direzione ai capi d’istituto e le indennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi;
- lire 100 miliardi, in ragione d’anno a decorrere dall’1/9/1999, per corrispondere compensi accessori per la valorizzazione professionale al personale ATA secondo quanto previsto dall’articolo 36;
- lire 93 miliardi, in ragione d’anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, per corrispondere particolare compensi per il personale impiegato in scuole di aree a rischio sociale;
- lire 322 miliardi, in ragione d’anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, da destinare ai compensi per il personale impegnato negli interventi didattici educativi.

5. A decorrere dall’anno 1999, tutte le risorse di cui all’art. 41 non utilizzate per compensare gli istituti indicati ai commi 2, 3 e 4 costituiscono la dotazione finanziaria del fondo di scuola per il miglioramento dell’offerta formativa e per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive. La contrattazione integrativa ne definirà la finalizzazione, nonché le modalità di ripartizione e di attribuzione alle singole istituzioni scolastiche, prevedendo, altresì, che le somme eventualmente non utilizzate alla fine di ciascun anno siano utilizzate per le stesse finalità nell’esercizio successivo.

Art. 43 - CONTRATTUALIZZAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE

E’ garantita la piena contrattualizzazione dei criteri di erogazione di qualsiasi ulteriore somma destinata dallo Stato, da enti pubblici o privati a compensare attività del personale della scuola, da realizzare in sede di contrattazione integrativa nazionale.

Capo VII - Disposizioni finali ed integrative

ART. 44 - SEQUENZE CONTRATTUALI

1. Con apposite, successive sequenze contrattuali le parti firmatarie del presente CCNL definiranno gli istituti specifici e le modalità applicativa relativi a:
a) entro il 30 giugno 1999:
- personale delle Accademie e conservatori;
- personale delle scuole italiane all’estero;
- personale delle istituzioni educative;
- personale comandato degli IRRSAE, CEDE, BDP.
- procedure di conciliazione e arbitrato;
- procedure di cui all’articolo 14.
b) entro il 31 dicembre 1999:
completamento della contrattualizzazione degli istituti del rapporto di lavoro ed eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni. Nelle more le norme di legge e contrattuali non espressamente abrogate rimangono in vigore.

2.Le parti firmatarie si impegnano ad adeguare le norme del presente CCNL, in relazione alla piena attuazione dell’autonomia scolastica entro il 30. 6. 2000 e ad eventuali ulteriori modifiche legislative intervenute.

ART. 45 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993, della Legge n. 335/1995, della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare l’incidenza delle spese di gestione, le parti potranno definire l’istituzione di un Fondo pensione unico anche con i lavoratori appartenenti ad altri comparti.

3. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dell’Accordo quadro Governo-Confederazioni e dell’emanazione dell’apposito DPCM.

4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare.

5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dell’accordo istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione; procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.

7. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a questi fini che una prima verifica circa lo stato dell’attività normativa e il contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 30 giugno 1999.

ART. 46 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA

1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione.

2. Nelle sezioni di scuola materna funzionanti secondo l’orario giornaliero previsto dall’art. 104, 1° comma del D. Lgs. n. 297/94, ha diritto l’insegnante in servizio in ciascuna sezione durante la refezione. Laddove, per effetto dell’orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino contemporaneamente due insegnanti, ha diritto al servizio di mensa gratuita l’insegnante assegnato al turno pomeridiano.

3. Nella scuola elementare hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l’assistenza educativa alla mensa nell’ambito dell’orario di insegnamento.

4. Nella scuola media hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato, che prevedono l’organizzazione della mensa, assegnati sulla base dell’orario scolastico alle attività di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi dell’art. 278 del D. Lgs. n. 297/94.

5. Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di contrattazione integrativa nazionale, ferme restando le competenze del Ministero della Pubblica Istruzione per quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi ai comuni.

ART. 47 - AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

Nelle istituzioni scolastiche con consistente presenza di alunni provenienti da famiglie di recente immigrazione e/o nomadi, sarà realizzato:
- uno specifico piano di formazione del personale, nell’ambito e con le risorse destinate alla formazione del personale della scuola;
- attraverso adeguate forme contrattuali, la presenza di mediatori linguistici da utilizzare nelle sedi scolastiche, attraverso convenzioni con gli enti locali.
In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti la misura ed i criteri di erogazione delle risorse per sostenere il maggior impegno del personale delle scuole interessate.

Art 48 - NORMA DI SALVAGUARDIA

Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.

Art. 49 - ASSENZE PER FERIE, MALATTIE, PERMESSI ED ASPETTATIVE

A - Il comma 10 dell'art.19 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite dal personale docente entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. I capi di istituto possono fruire delle ferie non godute nell’anno di competenza anche nei periodi di normale attività, con esclusione del periodo di avvio dell’anno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami.
In analoga situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute nell’anno successivo, non oltre il mese di aprile.

B - Il comma 1 dell’art. 21 è così sostituito:
1. Al dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: giorni 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado: giorni 3 per evento.
I permessi sono concessi a domanda da presentarsi al capo d’istituto da parte del personale docente ed ATA ed al provveditore agli studi, da parte dei capi d’Istituto.

C - Il comma 2 dell'art.21 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
2. A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell’anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati, anche al rientro, od autocertificati in base alle leggi vigenti. Per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art.19, comma 9, del CCNL 4-8-1995 indipendentemente dalle condizioni previste in tale norma.

D - Il comma 8 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come determinato ai sensi dell’art. 61. comma 1, lett. e), f).
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
b) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.

E - Al comma 8 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 8 bis:
8 bis. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 ed 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero, di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.

F - Il comma 10 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

G - Il comma 11 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
11. L’istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza può disporre il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso la competente Unità Sanitaria Locale. Tale disposizione può avvenire fin dal primo giorno.
Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati.

H - Al comma 1 dell'art.24 del CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
1bis L'aspettativa spetta anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art.3, comma 6 e 7, del DPR 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 limitatamente alla durata dell'incarico.

I - Il comma 5 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
1. Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e 4, la continuità del servizio si intende realizzata nel caso in cui, nell’anno scolastico immediatamente precedente, il personale interessato abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche con contratti stipulati nelle scuole statali per diverse tipologie di lavoro.

L - Il comma 18 dell’art. 25 del CCNL 4/8/95 è così sostituito:
Il personale di cui al comma 8 ha lo stesso trattamento per le assenze del personale di cui al comma 6.

M - In sede di contrattazione integrativa nazionale, le parti si riservano di verificare il costo delle modificazioni normative di cui al presente articolo, tenendo conto delle risorse stanziate a tale proposito. Ciò al fine di valutare l’introduzione di ulteriori miglioramenti agli istituti contrattuali di cui al presente articolo.

ART.50 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO

Il periodo trascorso dal personale della scuola in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo con retribuzione a carico dell'Amministrazione della P.I., è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dagli articoli 16, 21, 29, 35 e 42, comma 2.

In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti criteri, modalità e misure dei compensi accessori da destinare al personale di cui al presente articolo.

Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso dal personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.

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